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Decisione

35.2024.19

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha considerato estinto l'obbligo a prestazioni per raggiungimento status quo sine vel ante, conformemente a quanto stabilito dal medico fiduciario

30 settembre 2024Italiano78 min

ampia analisi di ordine medico, sia da parte del dr. __________ che del Dr. __________.

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.19

CL/gm

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 8

febbraio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 5 ottobre 2022, RI 1, nata

il __________ 1972, dipendente a tempo pieno della __________ dal 2012 in

qualità di “Betriebsverwalterin” (direttrice) e, perciò, assicurata

contro gli infortuni presso CO 1 (in seguito: CO 1), verso le ore 15:15, ha “subìto

un tamponamento in __________, il tamponatore ha sbalzato l’auto della

collaboratrice creando lesioni alla colonna dopo rx al pronto soccorso

immediatamente successivi all’accaduto” (cfr. doc. 1).

Dalla lettera di dimissione dell’Ospedale

__________ del 5 ottobre 2022 risulta che l’assicurata – che contestualmente

aveva riferito di “lombalgia e cervicalgia” - ha riportato una “distorsione

rachide in esiti di incidente della strada”, e dalla RX eseguita (“in

attesa referto definitivo”) “rettilineizzazione rachide cervicale, non

fratture” (cfr. doc. 2).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (cfr.

doc. 4).

1.2. Dopo avere acquisito agli atti, in

particolare, la valutazione medica del 24 maggio 2023 (cfr. doc. 73) del dr.

med. __________ (specialista FMH in chirurgia ortopedica), con decisione

formale del 30 maggio 2023 CO 1 ha chiuso il caso a partire dal 31 maggio 2023,

per raggiungimento dello status quo sine, in quanto, e meglio come

rilevato dalla specialista e riportato nella decisione “a oltre 6 mesi

dall’evento in parola status quo ante vel sine nel frattempo raggiunto per

quanto attiene all’evento del 5.10.2022, in assenza di alterazioni strutturali

acquisite all’insieme degli studi radiologici convenzionali e neuroradiologici

effettuati nel decorso. Estinzione del nesso di causalità per la fine del mese

di aprile 2023”. L’assicuratore ha quindi contestualmente concluso che “i

disturbi alla salute all’ora attuale non sono più, con il grado della

probabilità preponderando, a partire dal 31.05.2023, in nesso di causa con

l’evento del 5.10.2022”.

“Di conseguenza”, ha

indicato l’assicuratore, “dal 01.06.2023, non riconosceremo più le

prestazioni garantite dalla LAINF” (cfr. doc. 76).

1.3. A seguito dell’opposizione

interposta personalmente dall’assicurata il 27 giugno 2023 (cfr. doc. 79), contro

il provvedimento reso nei suoi confronti dall’Istituto assicuratore, CO 1, con

decisione su opposizione dell’8 febbraio 2024, ha confermato la propria

precedente decisione.

In particolare, l’assicuratore ha

rilevato che “le valutazioni del perito medico giungono ad un risultato

concludente e (…) l’assicurata non ha portato alcuna prova di ordine medico

atta ad inficiarne la validità”. Ciò posto, ha proseguito CO 1 rammentando

che “i rapporti/certificati medici redatti dai medici curanti godono di

valore probatorio ridotto in ragione del legame di fiducia che li lega al

proprio paziente”, “non sussiste alcun valido motivo per mettere in

discussione la loro attendibilità” (cfr. doc. 117).

1.4. Con tempestivo ricorso del 4 marzo

2024, RI 1, esprime, innanzitutto, il proprio “sommo disappunto e amarezza”,

indicando di sentirsi “totalmente incompresa e indifesa nei miei diritti di

dipendente considerato che, l’evento del 05.10.2022 è stato da me subito poiché

provocato da una terza persona, affiliata ad un’altra assicurazione”,

nonché precisando di avere sofferto importanti ripercussioni sulla sua salute e

vita quotidiana in conseguenza del sinistro in questione.

In particolare, RI 1 contesta la

decisione su opposizione resa dall’istituto assicuratore facendo valere che il

medico fiduciario, dr. med. __________, ha proceduto ad una “visita sommaria”

ed avrebbe “totalmente ignorato la presa di posizione del mio medico e di

tutti gli specialisti della Clinica __________, che mi hanno avuto in cura, che

avevano evidenziato tutt’altro esito ritenendomi assolutamente ancora inabile

al lavoro e lasciando però una porticina aperta verso una minima, cauta e

graduale ripresa proprio per evitare possibili recidive che sarebbero stata ben

più pesanti in futuro.”

L’assicurata fa poi valere che i

rapporti dei dr. med. __________ (specialista FMH in neurochirurgia) e dr.ssa

med. __________ (specialista in neurologia), trasmessi a CO 1, “evidenziano in

modo inequivocabile che il nesso di causalità tra l’evento del 5 ottobre 2022

ed i dolori di cui a tutt’oggi soffro sono assolutamente correlati”.

RI 1, a censura di quanto

concluso sia dal medico fiduciario che, successivamente, da CO 1, fa poi valere

quanto segue:

" (…) Nella

valutazione dell’11.01.2023 (doc. 1) viene evidenziato che l’ernia discale

C6-C7, con compressione midollare è stata riassorbita (2016 versus 2022) e che

le problematiche riscontrate sono da ricondursi all’incidente della

circolazione con tamponamento con conseguente cervicobrachialgia irradiata in

territorio C7 bilateralmente associando cefalee e disfunzione

dell’articolazione temporomandibolare. Evidenziando riacutizazzione del dolore

lombare e pelvico in stato dopo frattura del coccige.

Nella visita del 20.01.2023 (doc. 2) viene

evidenziato “che dal momento del tamponamento sono comparsi diversi sintomi a

carico della colonna vertebrale” e nella valutazione finale viene espressamente

dichiarato che “la sintomatologia è direttamente correlata all’incidente di

tamponamento del 05.10.22 con problematiche a livello muscoloscheletrico”.

Nella valutazione del 26.01.2023 (doc. 3)

viene addirittura somministrata una infiltrazione di tossina botulinica per

alleviare i sintomi di cervicalgia irradiati in territorio C7, e tutti i

disturbi correlati.

Nella valutazione del 06.03.2023 (doc. 4)

viene evidenziato il leggero miglioramento della sintomatologia e si decide di

procedere con tutte le terapie in corso.

Nella risonanza magnetica del 20.10.2023

(doc. 5) viene descritta la situazione della spalla sinistra a seguito

dell’incidente del 05 ottobre 2022 con evidenti conseguenze.

È pertanto evidente che senza l’evento del

05 ottobre 2022 il danno alla salute non si sarebbe verificato e l’esistenza di

un nesso di causalità tra l’infortunio e il danno alla salute è assolutamente

comprovato.

Quanto riportato nella perizia

evidentemente di parte, puntualizza che i dolori ancora presenti non hanno

“nesso causale” con l’evento del 05.10.2022 (…) ma a che titolo? Prima di tale

evento i sintomi evidenziati NON erano assolutamente presenti.

La neurologa dr. med. __________, che mi

sta seguendo da mesi e che conosce bene il mio caso, ha indicato nel suo ultimo

certificato che dopo il mio report nella visita con il Dottor __________, di

ricominciare gradualmente l’attività lavorativa e che tali situazioni si

possono risolvere solo con la pazienza. Come può questa valutazione essere

totalmente ignorata? Si tratta delle indicazioni terapeutiche di una

professionista che conosce il caso e che, apparentemente viene “zittita e

sconfessata” da un altro medico della CO 1 incaricato di “chiudere” i casi di

infortuni. Domando: a che titolo? Se ciò sarà confermato anche dopo la presente

opposizione [recte: ricorso] vi riterrò responsabili di eventuali recidive

poiché in netto contrasto con quanto prescritto dai medici che mi hanno in

cura.

Sottolineo anche che, oltre al danno alla

colonna vertebrale arrecato dal tamponamento del 5 ottobre 2022, da aprile 2023

sono iniziate tutte le cure medico dentistiche per la rottura di un dente

molare subita durante il tamponamento, aggravando lo stato di salute generale e

psichica come l’umore e insonnia causato dai dolori costanti, frustrazione per

il generale stato di salute dato anche dalla continua e incessante assunzione

di medicamenti (come da documentazione inviata alla CO 1, è oltremodo nota la

posologia e identificazione dei potenti farmaci assunti per tutti i sintomi

derivati).

(…) potrei elencare dettagliatamente le

informazioni relative alle continue difficoltà quotidiane e sono disponibile

per un confronto di persona per le descrizioni del caso.

Gradualmente il mio impegno lavorativo dal

1° maggio 2023 è aumentato ma questo ad un costo considerevole poiché comporta

notevoli difficoltà vista la mia attività lavorativa anomala e particolare (mi

occupo della vendita di veicoli per persona disabili, dimostrazione e test

degli stessi, viaggi frequenti, preparazione di fiere ed eventi, spostamenti

tra ufficio ed officina, controllo e smistamento materiale e consulenze presso

le abitazioni dei clienti). (…)” (cfr. doc. I).

1.5. Con la risposta del 18 aprile 2024,

CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso facendo, in particolare, valere

quanto segue:

" (…)

2c) Nella concreta evenienza il caso della

ricorrente è stato sottoposto al giudizio del medico fiduciario di CO 1, dr.

med. __________, specialista in ortopedia, il quale dopo aver analizzato tutta

la documentazione medica e visitato l’assicurata in data 7 febbraio 2023 ha

redatto la propria valutazione medico-fiduciaria nel maggio 2023 (cfr. doc.

73).

Nella propria valutazione il dr. __________

ha dapprima evidenziato come l’assicurata fosse già stata vittima di un

infortunio nel marzo 2022. In quell’occasione l’assicurata si trovava su una

pista da sci dove è stata travolta alle spalle da un’altra sciatrice ed è

caduta battendo violentemente la schiena, il fianco e la spalla destra. Il dr. __________

aveva già avuto la possibilità di analizzare il caso dell’assicurata in

occasione di quel sinistro e infatti, un mese prima dell’infortunio che ora ci

occupa, egli giudicava l’assicurata idonea al lavoro nella propria professione

in ragione del 50%, prevedendo un totale recupero per il mese di ottobre 2022 (doc

73).

Nella presente vertenza il medico

fiduciario conferma la seguente diagnosi (cfr. pag. 6 ss della perizia, doc

73):

-

sindrome pan-vertebrale con potenziale componente spondilogena

cervicale, in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali;

-

stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale il

5.10.2022, senza evidenzi alterazioni strutturali acquisite all’esame

neuroradiologico dell’insieme del tronco;

-

disturbi residui al coccige in presenza di uno stato dopo

frattura poco dislocata della I vertebra del coccige il 43.2022.

Nella sua valutazione

medico-fiduciaria il Dr. __________ sottolinea come il carattere dei disturbi

riferiti dalla signora RI 1 coincideva già in occasione della visita del

7.2.2023 con il quadro degenerativo preesistente, oggetto di misure

terapeutiche anche prima della collisione del 5.10.2022 (doc 73). Il medico

fiduciario sottolineava inoltre come, a questa problematica, l’assicurata era

già stata trattata conservativamente per un’ernia discale C6/C7 con

compressione midollare e per la quale era stata addirittura posta

un’indicazione operatoria dal dr. __________ (doc. 73).

Per tutti questi

motivi e considerando l’assenza di alterazioni strutturali riconducibili

all’evento del 5.10.2022, il dr. __________ ha dichiarato estinto il nesso di

causalità ad oltre 6 mesi dall’evento infortunistico (cfr. doc. 73, pag. 10).

2d) Ritenuto, dunque,

che una valutazione del medico fiduciario giunge ad un risultato concludente,

che la sua valutazione risulta essere completa e approfondita e che

l’assicurata non ha portato alcuna prova di ordine medico atta ad inficiarne la

validità, non sussiste alcun motivo per mettere in discussione la sua

attendibilità. Anzi, la stessa Dr.ssa __________ nel doc. A5 pone la diagnosi

di “1. Cervicalgia cronica su disturbi degenerativi plurilivello del rachide

cervicale […] e 2. Dolore lombare e pelvico in stato dopo contusione al

coccige”, sottolineando dunque anch’essa da una parte la problematica

degenerativa e dall’altra le sequele dell’infortunio sugli sci avvenuto nel

marzo 2022. Il Doc. A6, anch’esso presentato in sede ricorsuale, ha per oggetto

l’esame di risonanza magnetica effettuata alla spalla sinistra, che però non è

mai stata oggetto delle cure apportate a seguito dell’infortunio del 5 ottobre

2022.

2e) Infine, la

convenuta ricorda come la conclusione della ricorrente secondo cui senza

l’infortunio ella non avrebbe sofferto dei dolori di cui ancora lamenta non è

sostenibile dal punto di vista della medicina infortunistica e inammissibile da

quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2.). La

giurisprudenza federale ha infatti stabilito che per il solo fatto d’essere

insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto

una sua conseguenza. Tale ragionamento induttivo denominato in gergo “post

hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica.

3) Per quanto attiene

alla critica mossa dalla ricorrente in merito all’operato del dr. __________ o

meglio al fatto ch’egli avrebbe “totalmente ignorato la posizione del [mio]

medico curante e di tutti gli specialisti della Clinica __________ […] che

avevano evidenziato tutt’altro esito” la convenuta ribadisce che tutta la

documentazione in ordine medico è stata sottoposta al prudente giudizio

dell’ortopedico fiduciario e ch’egli ha redatto la valutazione medico

fiduciaria in piena cognizione di causa. Anche in questo frangente si prenda buona

nota del fatto che i rapporti / certificati medici redatti dai medici curanti

godono di valore probatorio ridotto proprio in ragione del legame di fiducia

che li lega al proprio paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001

U 422, p. 113 ss., DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; STCA

38.2021.11 consid. 2.8).

4) La problematica ai

denti non è stata oggetto della procedura d’opposizione e dunque esula dalla

presente procedura. Tuttavia la convenuta rimanda al doc. 33, ovvero al

benestare per la presa a carico della cura dentaria” (cfr. doc. V).

1.6. Con replica del 25 aprile 2024, RI

1 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, facendo, tra gli altri,

valere che la gravità dei danni subiti dal veicolo di cui si trovava alla guida

il 5 ottobre 2022 “possono ricondurre oggettivamente ai danni fisici da me

subiti essendo al posto di guida, vettura ferma in colonna” (cfr. doc.

VII).

1.7. Nella propria duplica del 23 maggio

2024, l’istituto assicuratore ha, innanzitutto, puntualizza che non ha compito

dell’assicuratore infortuni “sostenere i propri assicurati nella procedura

di risarcimento verso il danneggiatore” ciò che invece spetterebbe, “qualora

ve ne fosse una”, all’“assicurazione di protezione giuridica”.

CO 1 rileva, inoltre, che

l’incidente stradale che ha visto coinvolta l’assicurata non avrebbe “necessitato

l’intervento della polizia e infatti non sembra essere stato redatto alcun

rapporto”. Non sarebbe inoltre possibile, a mente della convenuta, “procedere

(…) come suggerito dalla ricorrente mediante processo induttivo: ovvero il

grave danno (da lei giudicato in danno totale) dell’autovettura della

ricorrente dimostrerebbe la gravità del danno subito dalla persona che vi era

seduta al suo interno. Da un punto di vista assicurativo un infortunio è

unicamente definito come prescritto dalla legge, ovvero “qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o

provochi la morte” di una persona (art. 4 LPGA). Da un punto di vista medico

assicurativo il danno alla persona deve essere oggettivato.”.

In relazione alle problematiche

ed alla sintomatologia fatta valere dalla ricorrente (solo) in sede ricorsuale

con riferimento alla propria spalla sinistra, la conventa precisa inoltre di

avere chiesto “al dr. med. __________, anch’esso medico perito SIM di volersi

esprimere nel merito del nesso di causalità tra gli infortuni subiti

dall’assicurata e i menzionati dolori alle spalle (…). Alla domanda se tra la

problematica alla spalla sinistra e gli infortuni subiti nel 2022 vi sia un

nesso di causalità, il dr. __________ ha dichiarato che “l’esame RM della

spalla sx. del 20.10.2023 evidenzia patologia di natura degenerativa, senza

evidenza di lesioni di natura traumatica” (…). Il medico fiduciario non ritiene

dunque probabile l’esistenza di un nesso causale tra gli eventi del 2022 e i

disturbi alla spalla menzionati dalla ricorrente”.

La parte convenuta, inoltre,

indica di non concordare “con quanto asserito dalla ricorrente, ovvero che

determinati rapporti siano stati totalmente ignorati. I medici fiduciari, al

fine di poter esprimere il loro giudizio, si sono dovuti confrontare con tutti

Fatti

i referti medici. Entrambi sono giunti ad un risultato concludente ed entrambe

le valutazioni mediche risultano essere complete e approfondite, motivo per cui

non sussiste alcun motivo per mettere in discussione la loro attendibilità.

L’infortunio oggetto della presente casa, ovvero il tamponamento del 5 ottobre

2022, non ha di fatto cagionato alterazioni strutturali (cfr. doc. 73 pag. 10),

piuttosto ha esacerbato una problematica degenerativa già esistente e per la

quale vi era già un percorso terapeutico (doc. 73). Nulla, dunque, di quanto

indicato nelle osservazioni della ricorrente del 25 aprile 2024 è nuovo.”.

Da ultimo e per quanto attiene

alla problematica dentaria fatta valere dall’assicurata, CO 1 si è espressa

rinviando a quanto indicato nella propria precedente presa di posizione nonché

al doc. 33 in atti (benestare), informando il TCA che la ricorrente ha nel

frattempo saldato la fattura emessa dalla __________ per le cure dentarie che

le sono state prestate, per totali fr. 3'724.55 (cfr. doc. XI).

1.8. Con osservazioni di data 19 giugno

2024, la ricorrente si è nuovamente riconfermata nelle proprie argomentazioni,

indicando che in ragione dell’incidente stradale del 5 ottobre 2022 la Polizia

comunale di __________ era invece intervenuta sul posto, redigendo un rapporto

“per tutte le auto e le persone coinvolte” e che il “danno”

subito dal proprio veicolo è stato considerato “totale” dal perito

dell’assicurazione di chi l’ha tamponata.

RI 1 ha, poi, chiesto che CO 1 “mi

supporti, difenda il caso in esame soprattutto alla luce del fatto che per le

precedenti difficoltà fisiche risalenti al 2016 non siete mai stati

interpellati ed entrati in merito assicurativo. Sottolineo nuovamente che il

caso in esame è stato causato da terze persone sulle quali viene fatta rivalsa

(ai vostri atti risulta avvio di regresso verso terzi responsabili del

settembre del 2023)” (cfr. doc. XV).

1.9. Con scritto del 10 luglio 2024, la

parte convenuta si è espressa, in particolare, come segue:

" (…) Per

quanto attiene l’avviso di regresso prodotto dalla ricorrente, si prenda buona

nota del fatto che questo annuncio è stato fatto dalla Cassa di compensazione

del Cantone Ticino avverso il terzo responsabile. RI 1 ne ha ricevuta una copia

per conoscenza. Ad ogni modo la procedura di regresso RC non è oggetto della

presente procedura. Come non è oggetto della presente procedura un eventuale

regresso della convenuta verso il terzo responsabile per le prestazioni LAINF

da lei sostenute.

2a) L’estinzione del nesso di causalità tra

eventuali persistenti dolori e l’infortunio del 5.10.2022 è stata oggetto di

ampia analisi di ordine medico, sia da parte del dr. __________ che del Dr. __________.

Ad entrambi è stata sottoposta tutta la documentazione medica agli atti, motivo

per cui l’asserzione secondo cui determinati atti medici non sarebbero stati

presi in considerazione, non corrisponde al vero. (…)

3. Per quanto attiene alla problematica

dentaria la parte convenuta ha voluto nuovamente interpellare il proprio medico

dentista di fiducia, il quale in data 9 luglio 2024 sottolineava quanto segue:

“il dente 16, come d’altronde

certificato dalla radiografia, presentava, già al momento dell’infortunio, una

grave lesione periapicale, dovuta ad una precedente cura endodontica

insufficiente, sicuramente antecedente l’infortunio. Una lesione del genere

abbisogna mesi perché sia visibile in radiografie e quindi non può essere

conseguenza dell’infortunio. I dolori e la mobilità del dente potevano dunque

derivare da questa lesione divenuta acuta ma c’è pure la possibilità che gli

stessi derivino da una frattura della radice causata da un trauma come quello

in questione. Ecco perché, nel mio rapporto non avevo escluso la possibilità di

un nesso causale tra infortunio e disturbi.

Per quanto riguarda la sua seconda

domanda, non mi sembra che nel rapporto iniziale si menzionasse anche un

problema di masticazione. Un trauma dovuto ad un tamponamento può avere

conseguenze sull’equilibro muscolare del sistema stomatognatico. Queste

conseguenze però, se non sono diagnosticate fratture mandibolari o mascellari,

possono risolversi con metodi conservativi come per esempio fisioterapia o con

una ferula di svincolo (Michigan) per alleviare il carico muscolare sulle

articolazioni temporo-mandibolari. Le conseguenze di cui parlavo prima possono

portare anche a mal di testa frequenti” (cfr. doc. 148 allegato).

Ne consegue che, sebbene la problematica dentaria non sia oggetto

di questa procedura, il nesso causale tra i disturbi e l’infortunio è solamente

possibile” (cfr. doc. XIX).

1.10. Infine, con ulteriori osservazioni

del 22 luglio 2024 (alle quali CO 1 ha poi deciso di non replicare; cfr. doc.

XXIII), RI 1 si è riconfermata in quanto sostenuto sino a quel momento, facendo

valere di non essere stata visitata dal dr. med. __________, palesando dubbi

circa il fatto che “il fascicolo sia stato valutato (ed inviato su richiesta

di valutazione) interamente, oppure sono state considerate solo alcune parti ed

altri omesse o sottovalutate” da parte dei periti e ribadendo che “tutti

gli atti medici sottoposti alla vostra attenzione identificano chiaramente il

nesso di causa con l’evento del 5.10.22, cagionando alterazioni strutturali”

(cfr. doc. XXI).

considerato in diritto

2.1. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se CO 1 era legittimata a sospendere dal 31 maggio

2023 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 5 ottobre

2022, dichiarando estinto il nesso di causalità tra l’evento in questione ed i

dolori ancora fatti valere dall’assicurata, oppure no.

Secondo costante

giurisprudenza, è la decisione impugnata che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26

maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF

130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

In

concreto, nella propria decisione su opposizione, la convenuta ha fondato il

proprio convincimento sulla valutazione del proprio medico fiduciario, dr. med.

__________, espressosi, da parte sua, unicamente per quanto attiene alle

problematiche lamentate dalla ricorrente in conseguenza del sinistro del 5

ottobre 2022 e relative al rachide / alla colonna vertebrale. Sulla base di

tali conclusioni, CO 1 ha, poi, confermato l’estinzione del nesso causale per

la fine di aprile 2023, non riconoscendo più ad RI 1 le prestazioni LAINF successivamente

al 31 maggio 2023.

Esula, per contro, dalla

presente vertenza, in quanto non oggetto della decisione su opposizione

impugnata ed è, quindi, irricevibile – di modo che non sarà quindi oggetto di

approfondimento da parte di questo Tribunale - la richiesta ricorsuale tesa a

che l’assicuratore contro gli infortuni si faccia parte attiva nel “supportare”

RI 1 nel “difendere il caso in esame (…) alla luce del fatto che

l’infortunio è stato causato da terze persone” (cfr. supra consid. 1.4.

doc. I).

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.4. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen

aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18

dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo terapeutico anziché peritale) in caso

di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante,

anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del

5 gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.6. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sospeso

il proprio obbligo a prestazioni a partire dal 31 maggio 2023, in quanto da

quella data (ma a ben vedere a stando a quando stabilito dal fiduciario da un

mese prima; cfr. doc. 73) i disturbi lamentati dall'assicurata non sarebbero

più stati, con il grado della probabilità preponderante, in nesso di causa con

l’evento del 5 ottobre 2022 (cfr. supra consid. 1.3.).

Dal canto suo, l’insorgente lamenta una prematura sospensione delle prestazioni

LAINF da parte di CO 1, in quanto i disturbi di avrebbe continuato a soffrire

sarebbero, invece ed a suo avviso, ancora da ricondurre al sinistro e quindi in

nesso causale con l’infortunio del 5 ottobre 2022 e questo anche

successivamente rispetto a questo stabilito dalla convenuta.

2.7. Dagli atti formanti l’incarto

emerge che in relazione al sinistro occorsole in data 5 ottobre 2022 (cfr.

supra consid. 1.1.), la ricorrente – che nel “questionario incidente della

circolazione” ha unicamente riferito di aver subito un “trauma colonna e

cervicale” (cfr. doc. 13) - ha proceduto a sottoporsi, quello stesso

giorno, ad una visita presso l’Ospedale __________, in occasione della quale ha

lamentato “lombalgia e cervicalgia”.

L’esame radiografico

contestualmente effettuato ha dato atto di una “rettilineizzazione rachide

cervicale, non fratture” e la diagnosi conclusiva è stata quella di “distorsione

rachide in esiti di incidente della strada” (cfr. doc. 2).

Ne è seguito un certificato di

incapacità lavorativa al 100% sino all’11 ottobre successivo, compreso (cfr.

all. a doc. 2), che è stata poi prolungata dal curante della ricorrente – dr.

med. __________, specialista in medicina interna generale –, una prima volta,

sino al 26 ottobre 2022 (cfr. doc. 5), poi sino al 10 novembre 2022 (cfr. doc.

11).

Successivamente, l’inabilità

lavorativa della ricorrente è stata prolungata dai diversi medici che hanno

avuto in cura l’assicurata, e meglio, limitatamente a quanto risulta agli, come

segue:

-

il 12 ottobre 2022, dal generalista curante, sino al 26 ottobre

successivo, nella misura del 100% (cfr. doc. 5);

-

il 26 ottobre 2022, dal generalista curante, sino al 10 novembre

successivo, nella misura del 100% (cfr. doc. 11);

-

il 2 dicembre 2022, dal generalista curante, sino al 24 dicembre

successivo, nella misura del 100% (cfr. doc. 37);

-

il 21 dicembre 2022, dal generalista curante, sino al 31 gennaio

2023, nella misura del 100% (cfr. doc. 40);

-

il 29 marzo 2023, dalla dr.ssa med. __________, specialista in

neurologia, sino al 30 aprile 2023, nella misura del 100% (cfr. doc. 68);

-

il 27 aprile 2023, dalla dr.ssa med. __________, specialista in

neurologia, dal 30 aprile 2023 al 10 luglio successivo, nella misura del 90%

(cfr. doc. 72);

-

il 21 luglio 2023, dalla dr.ssa med. __________, medico generico,

naturopata ed omeopata, dall’11 luglio al 10 agosto 2023, nella misura dell’80%

(cfr. doc. 80);

-

il 9 agosto 2023, dalla dr.ssa med. __________, medico generico,

naturopata ed omeopata, dall’11 agosto al 10 settembre 2023, nella misura

dell’80% (cfr. doc. 86);

-

il 14 settembre 2023, dalla dr.ssa med. __________, medico

generico, naturopata ed omeopata, dal 10 settembre al 10 ottobre 2023, nella

misura dell’50% (cfr. doc. 89);

-

ad ottobre 2023, dalla dr.ssa med. __________, medico generico,

naturopata ed omeopata, dall’11 ottobre al 12 novembre 2023, nella misura

dell’50% (cfr. doc. 93);

-

il 13 novembre 2023, dalla dr.ssa med. __________, medico

generico, naturopata ed omeopata, dal 10 novembre al 10 dicembre 2023, nella

misura dell’50% (cfr. doc. 98).

Il generalista curante di RI 1

(dr. med. __________) ha, in particolare, indicato quanto segue nel “primo

certificato medico Assicurazione LAINF” che ha sottoscritto il 26 ottobre

2022:

" (…) Fattispecie

e disturbi invocati. Ricaduta? Quando e come si è manifestata per la prima

volta l’affezione?

Dolore cervico dorso lombare con

parestesie alle mani.

3. Stato generale

Buone condizioni generali ma sofferente.

Esistono circostante collaterali che

influenzano negativamente la guarigione o la ripresa dell’attività lavorativa?

No

4. Reperto oggettivo

Contrattura diffusa della muscolatura

paravertebrale

Rigidità del collo

Referto radiologico

Nessuna lesione osserv. Alterazione

della fisiologica curva lombare

5. Diagnosi: Codice ICD e diagnostica

differenziale

Contrattura della muscolatura paravertebrale

cervico-dorso-lombare post traumatica

6. Conseguenze dell’infortunio

I reperti elencati alla cifra 4 sono

compatibili con l’evento dichiarato dal paziente e plausibili?

7. Terapia (…)

Fisioterapia, miorilassanti, FANS

(…) ripresa dell’attività lavorativa

(…) presumibilmente tra 6-8 settimane per 50% ore al giorno (…)

10. Osservazioni

La sintomatologia è complicata da una

pregressa ernia cervicale. Sospetto che il trauma possa aver riacceso il

problema.” (cfr. doc. 12).

Già in occasione della visita del

12 ottobre 2022 ed in conseguenza del sinistro di una settimana prima, infatti,

il dr. med. __________ aveva prescritto alla propria paziente dei trattamenti

fisioterapici in relazione alla seguente diagnosi:

" (...)

distorsione rachide lombo sacrale con accentuazione della scoliosi lombare”

(cfr. doc. 27).

A tale prima prescrizione di

fisioterapia, ne è seguita una seconda in data 9 novembre 2022 (cfr. doc. 48).

Il Servizio medico dentario di __________,

in data 9 novembre 2022 ha trasmesso all’Istituto assicuratore un preventivo

inerente, in particolare, l’estrazione di un dente e il posizionamento del

primo impianto, per complessivi fr. 3'997.45 (cfr. doc. 32).

In relazione a tale problematica,

concernente la dentatura, con scritto del 7 novembre 2022, la ricorrente aveva

comunicato all’Istituto assicuratore quanto segue:

" (…) In

data odierna, dopo qualche dolore iniziale ma non evidente, mi sono recata

presso la __________ visto il dolore insopportabile a testa e parte destra

della dentatura superiore. Dopo rx è stata riscontrata una rottura di un dente

dell’arcata superiore data dal forte colpo ricevuto durante il tamponamento

mentre stavo mangiando una caramella” (cfr. doc. 14).

Una settimana più tardi e dopo

aver consultato il proprio medico dentista fiduciario (dr. __________), CO 1 ha

comunicato la necessità di provvedere ad alcune correzioni rispetto al

preventivo presentato (cfr. doc. 33).

Dal questionario concernente

lesioni dentarie, sottoscritto dal Servizio medico dentario della __________ il

17 novembre successivo risulta la seguente proposta di trattamento definitivo:

" estrazione

del dente 16 mobile e dolorante con sospetta frattura verticale. Dopo almeno 8

settimane dall’estrazione inserimento di impianto osseo e corona in ceramica”

(cfr. doc. 34).

Dal referto radiologico redatto

dal dr. med. __________ (specialista in radiologia, imaging

muscolo-scheletrico) del 16 novembre 2022 risulta che il giorno prima la

ricorrente si è sottoposta ad una RM Colonna cervicale nativa, e meglio come

segue:

" (…)

Indicazioni

Stato dopo ernia discale C6-C7 con

compressione midollare. Nuovo peggioramento dopo incidente stradale. Parestesie

diffuse in territorio C6.

Referto

Non ematomi nel canale spinale. Non chiari

indizi per alterazioni di natura traumatica. Invariata la moderata diffusa

artrosi faccettaria prevalente al tratto cervicale medio-superiore.

Livello C3-C4 invariata la protrusione del

disco in sede posteriore, nonché la uncoartrosi ed il lieve restringimento dei

forami di coniugazione.

Livello C4-C5 invariato il quadro

degenerativo osseo e discale, con iniziale restringimento del canale spinale,

diametro antero-posteriore di circa 8mm, nonché restringimento dei forami di

coniugazione, con possibile sofferenza radicolare C5 bilaterale. Netta

riduzione della osteocondrosi Modic uno.

Livello C5-C6 invariato il quadro

degenerativo caratterizzato soprattutto dalla protrusione del disco in sede

posteriore sulla linea mediana, con obliterazione dello spazio subaracnoideo,

non chiare compressioni radicolari.

Livello C6-C7 invariato il quadro

degenerativo osseo e discale, con modesta osteocondrosi, stenosi del canale

spinale con minima impronta sul midollo spinale, diametro antero-posteriore del

canale di circa 7 mm. Moderato restringimento foraminale bilaterale con

possibile sofferenza radicolare C7.

Conclusioni

Non peggioramento del quadro radiologico,

invariato restringimento del canale spinale e dei forami di coniugazione.

Ridotta la osteocondrosi Modic 1 a livello C4-C5.” (cfr. doc. 47).

Dal “Certificato medico

successivo Assicurazione LAINF” redatto dal dr. med. __________ il 10

gennaio 2023, risulta che, a fronte della diagnosi di “trauma distorsivo del

rachide a seguito di un incidente della strada a basso impatto”, sono stati

prescritti “fisioterapia, decontratturanti, analgesici”.

Contestualmente, il medico

proponeva una “valutazione specialistica neurologica”, prevista per quel

mese.

Il curante della ricorrente

aveva, poi stimato in 4-6 settimane il tempo ancora necessario per le cure, “salvo

giudizio specialista”, rilevando che vi era comunque stato un “lieve

miglioramento del quadro clinico” e che la prognosi era da ritenersi “buona

ma condizione preesistente complica la guarigione” (cfr. doc. 47).

Dalla “valutazione

ambulatoriale dell’11.01.2023” della dr.ssa __________ risulta quanto

segue:

" (…)

Diagnosi principale:

1. Cervicalgia

cronica su disturbi degenerativi plurilivello del rachide cervicale in paziente

con:

·

Stato dopo ernia discale C6-C7, con compressione midollare, nel

frattempo riassorbita (2016 versus 2022)

·

Peggioramento dopo incidente della circolazione con tamponamento

(ottobre 2022) con attualmente cervicobrachialgia irradiata in territorio C7

bilateralmente;

·

Associata cefalea di origine cevicogena e su disfunzione

dell’articolazione temporomandibolare

Considerandi

2.

Dolore

lombare e pelvico in stato dopo contusione del coccige.

Anamnesi:

Rivedo la paziente per un controllo di

decorso. In occasione dell’ultima valutazione avevamo deciso di richiedere alla

CM la copertura dei costi del trattamento a base di tossina botulinica per il

bruxismo associato ad una cefalea continua con dolori nella regione

dell’articolazione temporomandibolare destra. Purtroppo nonostante i numerosi

solleciti la CM non ha ancora dato il benestare al trattamento. Nel frattempo

la paziente riporta ad un peggioramento delle condizioni generali, con prima

una caduta sul coccige (sciando) dopo la quale ha proseguito la terapia

conservativa e alla fine il caso sarebbe stato chiuso dall’assicurazione

infortuni. Pochi mesi dopo la paziente ha riportato purtroppo una distorsione

cervicale nell’ambito di un incidente della circolazione essendo stata

tamponata da un’automobile è stata sbalzata sulla corsia opposta dove è stata

di nuovo investita da un’altra automobile. Al momento dell’impatto la paziente

ha sbattuto la testa contro il poggiatesta e ha portato una brusca rotazione

del tronco avvertendo subito forti dolori. Da allora sono chiaramente molto

peggiorati sia i dolori cervicali che dorsali e lombari con irradiazione in

sede interscapolare e poi in modo diffuso ad entrambe le braccia con

parestesie. La paziente sta svolgendo fisioterapia e ha assunto diversi farmaci

antiinfiammatori ma senza beneficio. Mi viene inviata per la presa a carico.

Continua a lamentare ancora dei dolori al coccige con dolori che si irradiano

al bacino e in ragione sacro-iliaca. Attualmente la paziente rimane ancora

inabile al lavoro, si occupa soltanto di sporadiche telefonata da casa per

coordinare i lavori nella sua azienda.

Esame clinico:

Movimento cervicali limitati ma molto

dolenti in tutte le direzioni, con manovra di Spurling bilateralmente positiva

e delle contratture muscolari paravertebrali in sede paravertebrale sinistra e

al muscolo trapezio. Agli arti inferiori tono muscolare normale, forza

muscolare normale, movimenti delle anche liberi ma con aumento dei dolori

lombari, dolore alla palpazione della ragione interscapolare e all’inserzione

dei muscoli romboidei bilateralmente, più a sinistra, dolore alla palpazione

dei processi spinosi in sede dorsale e lombare.

Costituzione molto magra con masse

muscolari poco sviluppate.

Valutazione:

la paziente che era già conosciuta per

un’ernia discale C6-C7 che si è nel frattempo riassorbita causando comunque

ancora delle cervicalgie residue con a tratti irradiazione all’arto inferiore

sinistro, ha purtroppo riportato una distorsione del rachide cervicale con un

peggioramento di tutti i dolori che ora sono irradiati bilateralmente in

territorio C7. Chiederò al dr. __________ di valutare la paziente per

indicazione ad un intervento o ad una infiltrazione. Nel frattempo ho

potenziato la terapia analgesica introducendo Pregabalin la sera, un

miorilassante e una terapia antinfiammatoria con Vimovo e Dafalgan. Sarebbe

anche utile una riabilitazione stazionaria presso la Clinica di __________, ho

inoltrato una richiesta di copertura costi all’Assicurazione infortuni. Attendo

ancora il parere del dr. __________ se eseguire ulteriori trattamenti prima

della riabilitazione. Ho deciso anche di eseguire un RMN dorsale e lombare che

non evidenziano problematiche post traumatiche come fratture discopatie, ernie

discali. Abbiamo discusso anche della terapia con tossina botulinica per

cefalea e bruxismo, ho sollecitato nuovamente la CM.” (cfr. doc. 125).

Dalla “richiesta

riabilitazione stazionaria Clinica di __________” del 13 gennaio 2023

risulta che la dr.ssa med. __________ (specialista in neurologia), ha chiesto

all’assicuratore la “copertura dei costi del trattamento stazionario a __________

per la paziente a margine di una riabilitazione intensiva. La paziente ha

riportato nel 2021 una contusione del coccige e delle strutture del bacino con

edema osseo. Alcuni mesi più tardi ha riportato inoltre una distorsione

cervicale e dorso-lombare nell’ambito di un incidente della circolazione. Già

prima la paziente soffriva di dolori cervicali che sono peggiorati diventando

invalidanti dopo l’incidente. La fisioterapia ambulatoriale non sembra

sufficiente e la paziente è molto sofferente presentando anche una clinica di

radicolopatia C7 bilaterale. Chiedo quindi il benestare per poter eseguire una

riabilitazione intensiva presso la Clinica di __________ per la durata di due

settimane” (cfr. doc. 54).

Benestare che CO 1 ha accordato,

e meglio come risulta dalla mail del 26 gennaio 2023 in atti (cfr. doc. 55).

Dal rapporto della “valutazione

ambulatoriale del 20.01.2023” redatto dal dr. med. __________

(specializzato in neurochirurgia), emerge che RI 1 è stata visitata anche da

quest’ultimo su indicazione della dr.ssa med. __________, con le seguenti

risultanze:

" (…)

Diagnosi:

Sindrome panvertebrale di probabile origine

muscoloscheltrica dopo incidente d’auto nell’ottobre del 2022.

Anamnesi: (…) Riassumendo: la paziente, già

nota per dei problemi alla colonna cervicale con nota ernia discale e anche

nota per una contusione del coccige nella prima parte del 2022, ha subito un

incidente d’auto a inizio ottobre 2022, più precisamente è stata tamponata.

Da quel momento in poi sono comparsi

diversi sintomi a carico della intera colonna vertebrale con dolori locali e un

senso di rigidità marcati più a sinistra che a destra. Inoltre viene descritto

anche un senso di torpore a livello della gamba su ambo i lati. Un chiaro

dolore irradiante agli arti superiori non mi è stato quest’oggi descritto, la

signora RI 1 riporta piuttosto dei formicolii in zona del versante radiale

dell’avambraccio e in parte in maniera diffusa di tutte le dita, ma non dolori.

Il dolore principale lo sente veramente a

livello dell’intera colonna vertebrale, che descrive come una corda in

tensione.

Esame clinico:

Non si riscontrano deficit di forza e di

sensibilità agli arti superiori e inferiori, i riflessi osteotendinei sono

ubiquitariamente simmetrici e normovivi. Non sono presenti riflessi patologici.

La coordinazione degli arti superiori e inferiori è normale. La deambulazione è

anche normale.

Esami complementari:

risonanza magnetica della colonna cervicale

del 15/11/2022: diffuse discopatie dell’intera colonna cervicale con punto

massimo livello di C6-C7, qui vi è la presenza di una stenosi leggera del

canale spinale su base discale da ernia del disco ad ampio raggio. Non chiari

segni radiologici di mielopatia. Risonanza magnetica della colonna lombare e

della colonna dorsale del 17 e del 19/1/2023: discopatia a livello L4-L5 con

piccola ernia del disco extraforaminale a livello di L3-L4 a sinistra,

spondilartrosi della colonna lombare bassa. La colonna dorsale si dimostra

nella norma senza significative patologie.

Valutazione e procedere:

Non ho potuto trovare un chiaro riscontro

morfologico nelle risonanze dell’intera colonna vertebrale che possano spiegare

i sintomi descritti dalla paziente. Non ho potuto nemmeno obiettivare un

deficit neurologico nello status odierno.

Per questo motivo la sintomatologia della

paziente rimane per me aspecifica e quindi probabilmente direttamente correlata

all’incidente con delle problematiche a livello muscoloscheletrico.

Ho discusso e dimostrato tutte le immagini

alla paziente e ho consigliato di proseguire con la fisioterapia, ventilando

anche la possibilità di una riabilitazione in regime di degenza per poter

velocizzare la fase di guarigione.

Non essendo indicazioni per la presa a

carico chirurgica chiudo qui il caso” (cfr. doc. 125).

In data 23 gennaio 2023,

l’istituto assicuratore ha comunicato alla ricorrente la necessità di avere

ulteriori informazioni, precisando di avere, a tale scopo, organizzato una

visita medica specialistica presso il dr. med. __________ per il successivo 7

febbraio (cfr. doc. 49).

Contestualmente,

l’amministrazione ha trasmesso al proprio specialista fiduciario una serie di

quesiti inerenti il caso di RI 1, precisando come la stessa, prima del sinistro

del 5 ottobre 2022, fosse già stata vittima di un incidente, in concreto

avvenuto il 4 marzo precedente, mentre sciava, allorquando è stata investita da

un altro sciatore procurandosi una frattura composta della prima vertebra del

coccige e un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro, in conseguenza

del quale le era stata certificata un’inabilità lavorativa totale sino al 30

agosto 2022 e parziale, al 50%, per il mese di settembre 2022 (cfr. doc. 50).

Dal documento sottoscritto l’8

febbraio 2023 dalla dr.ssa med. __________ e da questa trasmesso al medico

curante di RI 1, risulta che quest’ultima si è sottoposta ad un controllo

neurologico in data 26 gennaio 2023, e meglio come segue:

" (…)

Anamnesi:

rivedo la paziente in data odierna per

eseguire un’infiltrazione di tossina botulinica per la quale la cassa malati ha

dato il benestare. (…) ho eseguito un’infiltrazione per un totale di 150U di

Xeomin, previsa applicazione di crema anestetica Emla secondo lo schema per la

cefalea” (cfr. doc. 125).

Dalla “valutazione

ambulatoriale del 06.03.2023” della dr.ssa med. __________ del 23 marzo

2023, emerge, oltre alla diagnosi già attestata dal medico l’8 febbraio

precedente, quanto segue:

" (…)

Anamnesi:

rivedo la paziente per un controllo di decorso. Dopo l’infiltrazione di tossina

botulinica effettuata circa 1 mese fa la paziente riferisce un lieve

miglioramento della sintomatologia. Sta proseguendo con la fisioterapia

antalgica, i dolori cervicali e le cefalee sono leggermente migliorati.

L’Assicurazione CO 1 ha dato il benestare per eseguire una riabilitazione

stazionaria alla Clinica di __________ e la paziente si sta organizzando per

potersi recare a __________, ha dovuto ritardare a causa di alcune problematiche

famigliari.

Valutazione:

Visto il leggero miglioramento, proseguiamo

con la terapia in corso, rivedrò la paziente fra 2 mesi per eseguire una nuova

infiltrazione. Nel frattempo la paziente cercherà di organizzarsi con la

riabilitazione stazionaria. La paziente ha chiesto di poter rientrare al lavoro

anche solo qualche ora alla settimana per sbrigare le pratiche amministrative

più urgenti. Visto il lieve miglioramento della sintomatologia lo ritengo

possibile e ho quindi fornito alla paziente il certificato medico.” (cfr. doc.

65).

Dal rapporto redatto dal medico

fiduciario in data 24 maggio 2023 emerge, in particolare, che il dr. med. __________

ha preso visione degli atti e referti medici relativi tanto all’infortunio

occorso ad RI 1 nel marzo 2022 (in relazione al quale, peraltro, il medesimo

specialista già si era pronunciato il 6 settembre 2022), quanto di quelli

inerenti il sinistro di inizio ottobre 2022, in relazione al quale, nello

specifico, ha preso in considerazione, oltre ai numerosi referti radiologici in

atti (inerenti sia il sinistro di marzo, che quello di ottobre 2022) tanto i

rapporti della dr.ssa med. __________, quanto quello del dr. med. __________.

Il medico fiduciario ha così

riassunto, nel proprio referto, le dichiarazioni fornitegli dalla ricorrente in

occasione della visita del 7 febbraio 2023 circa i fatti del 5 ottobre 2022:

" (…) ferma

in colonna con il piede sul pedale del freno e il freno a mano tirato, viene

tamponata. La sua vettura ruota e finisce nella corsia opposta. Sono state

coinvolte 3 vetture, tutte non più in grado di viaggiare. Al momento della

collisione stava succhiando una caramella, procurandosi la frattura di un

dente, ha picchiato la testa contro il poggiatesta e successivamente contro il

montante del veicolo. È stato redatto un rapporto di polizia.

Presso il Pronto soccorso dell’Ospedale __________,

consultato il giorno stesso, le è stato somministrato un farmaco poiché

vomitava, è stata sottoposta a delle radiografie e dimessa con un trattamento farmacologico,

ma senza collare (…).

Allacciata con le cinture, ha subito un

movimento in rotazione del tronco. Da subito ha accusato dolori sul versante

sinistro della schiena, verso il centro della colonna, della gabbia toracica,

della testa sbattuta contro il montante, alla spalla e al braccio a sinistra.

Ha vomitato fin verso Natale, migliorato dopo l’interruzione

dell’antibioterapia circa 3 settimane dopo aver tolto un dente. Progressivo

miglioramento dei dolori al tronco e al torace, anch’essi passati nel periodo

natalizio.

Circa una settimana dopo l’evento accusava

dei formicolii, un intorpidimento alle mani, con movimento spontanei

involontari delle dita, tipo scatto.

Accusa attualmente ancora una sensazione

mattutina di nausea, dei dolori al movimento del collo, in particolare alla

rotazione verso sinistra, con diminuzione della mobilità, così come alla

flessoestensione del capo, con estensione più difficoltosa. Risente un

dolore/un torpore alle spalle, con estensione lungo gli arti superiori fino a raggiungere

le dita II a V, da ambo i lati, a sinistra più che a destra. Sente tirare nella

schiena, sotto la scapola, quando respira, a sinistra più che a destra. Al

mantenimento di posizioni statiche dopo un certo momento deve cambiare

posizione a causa di disturbi alla colonna lombare.

Si sveglia di notte dal dolore, per via

della schiena, del dolore tensionale al tronco con respirazione superficiale.

l dolori alla testa sono molto migliorati

dopo l'estrazione del dente e la successiva antibioterapia. Molto migliorato

anche il coccige pur generando talvolta ancora dei disturbi.

Sente freddo, non riesce a scaldarsi.

È seguita dalla dr.ssa __________ che aveva

già consultato nel 2015-2016 allorquando soffriva di dolori irradiati al

braccio destro per via di un'ernia discale cervicale. Contrariamente

all'indicazione operatoria posta dal dr. __________ era stato deciso di

proseguire con il trattamento conservativo, con risoluzione completa dei

disturbi, senza più patire dolori alla cervicale o problemi particolari.

È stata vista recentemente anche dal dr. __________,

che non ha riscontrato nulla di rotto e non ha posto nessuna indicazione

operatoria dal punto di vista neurochirurgico.

Fa attualmente ricorso a Pregabalin 50 mg e

Vimovo una pastiglia la sera. Prende Arcoxia 60 mg al bisogno, indicativamente

una volta al giorno (in precedenza 3 volte al giorno fino a Natale).

Sirdalud nel frattempo sospeso, in

precedenza 2 mg 2 volte al giorno. Svolge fisioterapia alla frequenza di 3 sedute

alla settimana, con misure di rilassamento e massaggio, nessun esercizio

attivo.

Si è pensato di chiedere di poter svolgere

un soggiorno stazionario a __________ oppure una terapia in day hospital per

aiutare a risolvere la situazione attuale.

Praticamente non lavora, si occupa

unicamente della posta elettronica, altrimenti non fa niente, il suo lavoro

viene svolto dagli altri due collaboratori. A causa dei disturbi accusati alle

braccia e al collo fa fatica a guidare. (…)”.

Lo specialista fiduciario ha così

descritto lo “STATO LOCALE” della paziente:

" (…)

Rachide a piombo sul piano frontale e sagittale, morfotipo neutro degli arti

inferiori, S1 e cinto scapolare eretta diritti, da ambo i lati buono il

controllo muscolare in posizione unipodale, talismo ed equinismo senza

cedimenti.

Distanza dita-suolo fino all'altezza delle

ginocchia, senza attitudine scoliotica antalgica, elevazione cauta, lenta,

senza evidente strategia di compensazione.

Nessuna alterazione sclerotomica al pincer

rouler, nessuna tensione/contrattura muscolare paravertebrale lungo tutta

l'estensione del rachide toracale e lombare.

Sincondrosi sacro-iliache indolenti.

Palpazione sensibile del coccige. Anche da ambo i lati calme, mobilità

coxo-femorale libera e indolente, raccorciamento muscolare pelvico-femorale

bilaterale.

Nessun referto infiammatorio locale in

atto, nessuna tensione / contrattura muscolare, nessuna ipotrofia muscolare

focale all’insieme del cinto scapolare, inserzione scapolare dell'elevatore

riferita sensibile a destra, nessuna tensione lungo i trapezi, sensibile a

sinistra.

Riferita dolenzia in corrispondenza della

scapola destra alla pressione paravertebrale medio-alto toracale a sinistra,

nessuna evidente tensione/contrattura muscolare segmentale.

Leggere zone d'irritazione cervicale a

destra, senza tensioni muscolari segmentali all'esame effettuato in decubito

dorsale. Palpazione sub-occipitale sensibile a sinistra.

Mobilità attiva del rachide cervicale

Rotazione da ambo i lati 30º.

Latero-flessione 5º.

Distanza mento-torace 5 su 12 cm.

Riferita nausea, sensazione di vomito alla

mobilizzazione attiva della colonna cervicale.

Spalle da ambo i lati calme.

Mobilità simmetrica con

Elevazione e abduzione 170º.

Rotazione in abduzione 90-0-900, con

scroscii da ambo i lati.

Rotazione esterna 60º.

Distanza pollice-vertebra prominens con

presa alla nuca 0 cm.

Rotazione interna Th6 a destra, Th5 a

sinistra.

Gomiti, polsi, mani e dita da ambo i lati

senza evidente reperto ortopedico patologico attivo di rilievo.

Quadro neurologico sommario senza indizi

per una componente irritativa o deficitaria sensitivomotoria di rilievo, sia

agli arti superiori, sia agli arti inferiori.

Lasegue negativo, tuttavia riferito

disturbo con estensione lungo tutto il tronco fin verso craniale.”.

Rammentato

che nel “2015-2016 la signora RI 1 era stata trattata conservativamente per un’ernia

discale C6/C7 con compressione midollare, per la quale era stata posta

un’indicazione operatoria da parte del dr. __________”, il dr. med. __________

ha posto la seguente valutazione e diagnosi:

"

(…) Soggettivamente sensazione mattutina di nausea, dolori al

movimento del collo con diminuzione della mobilità alla rotazione, maggiormente

verso sinistra e alla flesso-estensione, dolore/sensazione di torpore alle

spalle con estensione lungo gli arti superiori fino a raggiungere le dita Il a

V da ambo i lati, maggiormente a sinistra.

Sensazione tensionale lungo il versante sinistro del tronco.

Oggettivamente postura del tronco nel suo

insieme conservata, sia sul piano frontale che sagittale, inclinazione limitata

con distanza dita-suolo fino all'altezza delle ginocchia, senza attitudine

scoliotica antalgica, con elevazione lenta, cauta ma senza evidente strategia

di compensazione. Nessuna alterazione sclerotomica al pincer rouler, nessuna

tensione/contrattura muscolare paravertebrale lungo tutta l'estensione del

rachide toracale e lombare, così come all'altezza del cinto scapolare e

all'esame segmentale del rachide cervicale. Riferita nausea con sensazione di

vomito alla mobilizzazione attiva della colonna cervicale, limitata in tutte le

direzioni, con in particolare rotazione attiva circa 30º. Nessuna evidente

componente irritativa o deficitaria sensitivo-motoria di rilievo, sia agli arti

superiori, sia agli arti inferiori, all'esame neurologico sommario.

Radiologicamente nessuna alterazione

strutturale acquisita all'esame neuroradiologico dell'insieme del rachide,

alterazioni degenerative pluri-segmentali in sede lombare e cervicale, più

marcate al rachide cervicale, con anche pregressa ernia discale C6/C7. Frattura

poco dislocata della l vertebra del coccige alla TAC del bacino del 6.3.2022,

con articolazioni coxo-femorali e sincondrosi sacro-iliache senza particolarità

di rilievo.

In accordo con le considerazioni espresse

dal dr. __________ nel rapporto del 10.2.2023, vengono rilevate anche da parte

mia delle discordanze tra il quadro clinico effettivamente oggettivabile e

l'intensità dei disturbi riferiti, rispettivamente l'entità delle asserite limitazioni

ivi-connesse. Vedi in questo contesto Ia limitazione nella mobilità attiva del

tronco (distanza dita-suolo fino a contatto con il pavimento il 29.8.2022,

attualmente fino all'altezza delle ginocchia), senza evidenti strategie di

compensazione, senza alterazioni sclerotomiche al pincer rouler, senza tensioni

muscolari segmentali paravertebrali. Assenza di tensioni muscolari

paravertebrali, peraltro riscontrate pure all'esame segmentale del rachide

cervicale.

La natura dei disturbi riferiti dalla signora

RI 1 è per contro suscettibile di correlare con il quadro di una degenerazione

pluri-segmentale, in particolare per quanto attiene al rachide cervicale, con

anche già trattamento conservativo di un'ernia discale C6/C7 con compressione

midollare nel 2015- 2016.

Complessivamente vengono ritenute le

seguenti diagnosi:

-

Sindrome pan-vertebrale con

potenziale componente spondilogena cervicale, in presenza di alterazioni

degenerative pluri-segmentali.

-

Stato dopo trauma distorsivo della

colonna cervicale il 5.10.2022, senza evidenti alterazioni strutturali

acquisite all'esame neuroradiologico dell'insieme del tronco.

-

Disturbi residui al coccige in

presenza di uno stato dopo frattura poco dislocata della l vertebra del coccige

il 4.3.2022.

Sul piano

terapeutico era stata ventilata la possibilità di una terapia in ambito

Stazionario oppure day hospital, nell'intento di velocizzare la fase di

guarigione. Da notarsi in questo contesto che la signora RI 1 sarebbe stata

sottoposta fino ad ora a delle misure apparentemente solo passive. Assenza per

contro di indicazioni a una presa a carico chirurgica. Approccio terapeutico

somatico tuttavia da relativizzare, o per lo meno da inserire in un contesto

più ampio, in considerazione del quadro clinico effettivamente oggettivabile,

con riscontro di elementi fortemente evocatori di un'influenza da parte di

fattori non strutturali/somatici.

Per quanto attiene agli aspetti di

pertinenza ortopedica/neuro-ortopedica, con riferimento al quadro clinico

effettivamente oggettivabile, viene ritenuta non essere del tutto

giustificabile l'inabilità Iavorativa praticamente completa fatta valere dalla

signora RI 1 in occasione della visita. In quel frangente poteva venir

ragionevolmente ritenuta una capacità lavorativa nell'ordine di grandezza

indicativo per lo meno dei 2/3, in presenza di leggere zone d'irritazione

cervicale, con palpazione sub-occipitale sensibile a sinistra. Per quanto

attiene agli aspetti di pertinenza medico-assicurativa, in assenza di

alterazioni strutturali acquisite agli esami neuroradiologici dell'insieme del

rachide riconducibili all'evento del 5.10.2022, ritengo essere nel frattempo

estinto il nesso di causalità, a oltre 6 mesi dall'evento in parola. Estinzione

del nesso di causalità per la fine del mese di aprile 2023.

Il carattere dei disturbi riferiti dalla

signora RI 1 correlava già in occasione della visita effettuata in data

7.2.2023

con il quadro degenerativo preesistente, oggetto di misure

terapeutiche anche prima della collisione del 5.10.2022.” (cfr. doc. 73).

Queste, invece, le risposte

fornite dal fiduciario alle domande postegli dall’istituto assicuratore:

" (…)

5.

Domande concernenti il nesso causale:

Osservazione preliminare: se non dovesse

risultare evidente ammettere o negare - sul piano medico - il nesso causale tra

l’infortunio ed il pregiudizio alla salute, il medico dovrà valutare il nesso

di causalità conformemente alle tre probabilità seguenti:

- probabilità preponderante

- probabile

- piuttosto improbabile

5.1

I

pregiudizi alla salute attualmente ancora presenti sono unicamente la

conseguenza dell'infortunio del 04.03.2022 e/o del 05.10.2022 o ne sono

soltanto una conseguenza parziale (“conditio sine qua non")?

Se non

definibile con certezza, quale delle tre probabilità citate preliminarmente

entra in considerazione?

Nesso di

causalità per lo meno probabile preponderante tra i disturbi risentiti talvolta

ancora in corrispondenza del coccige e l'evento del 4.3.2022, con frattura poco

dislocata della l vertebra del coccige.

Nesso di

causalità per lo meno probabile preponderante tra l'evento del 5. 10.2022 e i

disturbi accusati inizialmente dalla signora RI 1.

5.2

Nel

caso in cui fattori estranei all'infortunio hanno contribuito almeno con una

probabilità preponderante ai postumi attuali:

5.2.1

Quali fattori estranei influiscono?

Alterazioni

degenerative pluri-segmentali agli studi neuroradiologici del rachide lombare e

cervicale. Pregressa ernia discale C6/C7, con compressione midollare per la

quale era a suo tempo già stata posta un'indicazione operatoria.

5.3

A

partire da un certo momento, unicamente i fattori estranei all'infortunio

influiscono con una probabilità preponderante. È stato raggiunto lo “status quo

sine" o lo "status quo ante"? Se sì, da quando?

È

invitato a motivare approfonditamente la sua posizione.

Status quo

ante vel sine non raggiunto per quanto attiene ai disturbi accusati in

corrispondenza del coccige, riconducibili alla frattura riportata in occasione

dell'evento del 4.3.2022. A oltre 6 mesi dall'evento in parola status quo ante

vel sine nel frattempo raggiunto per quanto attiene all'evento del 5.10.2022,

in assenza di alterazioni strutturali acquisite all'insieme degli studi

radiologici convenzionali e neuroradiologici effettuati nel decorso. Estinzione

del nesso di causalità per la fine del mese di aprile 2023.

In presenza

di una discrepanza tra i reperti clinici effettivamente oggettivabili e

l'intensità dei dolori riferiti rispettivamente le asserite limitazioni

ivi-connesse, il carattere dei disturbi correla con il quadro degenerativo

documentato.

6.

Dalla

continuazione della cura medica, ci si può attendere un sostanziale

miglioramento dello stato di salute?

6.1

Se

sì, quale cura risponderà alle attese?

Nessuna

misura terapeutica particolare per quanto attiene ai disturbi risentiti in

corrispondenza del coccige.

Per quanto

attiene all'evento del 05.10.2022, indipendentemente dagli aspetti assicurativi

legati alla causalità, era stata ventilata la possibilità di una terapia in

ambito stazionario oppure day hospital, nell'intento di velocizzare la fase di

guarigione. Da notarsi in questo contesto che la signora RI 1 sarebbe stata

sottoposta fino ad ora a delle misure apparentemente solo passive.

Assenza per

contro di indicazioni a una presa a carico chirurgica. Approccio terapeutico

somatico tuttavia da relativizzare, o per lo meno da inserire in un contesto

più ampio, in considerazione del quadro clinico effettivamente oggettivabile,

con riscontro di elementi fortemente evocatori di un'influenza da parte di

fattori non strutturali/somatici.

6.2

Se

no, a partire da quando la continuazione della cura medica non migliorerà o non

ha più migliorato in modo significativo lo stato di salute (stato finale

raggiunto)?

Nessuna

misura terapeutica particolare per quanto attiene ai disturbi risentiti in

corrispondenza del coccige.

Status quo

ante vel sine nel frattempo raggiunto per quanto attiene all'evento del

5.10.2022

7.

Domande concernenti l'incapacità al lavoro temporanea durante la cura medica e

fino al raggiungimento dello stato finale:

7.1

Quali

carichi corporali/lavori/attività non sono espletabili dall'assicurato a causa

dei pregiudizi alla salute dovuti all'infortunio nell'ambito della sua

professione in ufficio?

7.2

A suo

giudizio, qual è la percentuale di inabilità lavorativa?

Per quanto

attiene all’evento del 4.3.2022, la signora RI 1 veniva ritenuta essere abile

al lavoro in misura completa al più tardi nel corso del mese di ottobre 2022.

Per quanto

attiene all'evento del 5.10.2022 la signora RI 1 risulta essere nuovamente

abile al lavoro in misura completa in considerazione dell'estinzione del nesso

di causalità. Il quadro clinico di pertinenza ortopedica/neuro-ortopedica

effettivamente oggettivabile in occasione della visita del 7.2.2023 risultava

essere compatibile con una capacità lavorativa nell'ordine di grandezza

indicativo dei 2/3 in relazione con l'evento del 5.10.2022.

8.

Domande inerenti alla menomazione dell'integrità fisica:

8.1

L'assicurata, tenuti in considerazione solo i postumi infortunistici e

indipendentemente dalla professione svolta, ha subito una durevole (cioè

probabilmente per tutta la vita) menomazione alla sua integrità fisica e/o

psichica?

8.2

Se

sì, qual è la percentuale secondo la scala LAINF relativa alle menomazioni

all'integrità fisica (Annesso 3 delle tabelle OAINF/SUVA; è pregato di motivare

la sua posizione)?

Per quanto

attiene all’evento del 4.3.2022, i disturbi residui prolungati dopo una

frattura del coccige non sodisfano i requisiti di importanza e di durevolezza

richiesti dalla LAINF ai fini del riconoscimento di un'indennità per

menomazione dell'integrità.

Per quanto

attiene all'evento del 5.10.2022 lo status quo ante vel sine risulta essere nel

frattempo raggiunto.” (cfr. doc. 73).

Con decisione del 30 maggio 2023,

l’Istituto assicuratore, fondandosi sul parere del proprio fiduciario, ha

stabilito che “i disturbi alla salute all’ora attuale non sono più, con il

grado di probabilità preponderante, a partire dal 31.05.2023, in nesso di causa

con l’evento del 05.10.2022 e, di conseguenza, dal 01.06.2023 non riconosceremo

più le prestazioni garantite dalla LAINF” (cfr. supra consid. 1.3. e doc.

76).

Con opposizione del 27 giugno

2023, l’assicurata ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti con

argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle poi riprese in sede

ricorsuale, sebbene in quella sede (cfr. doc. 79) non abbia menzionato

eventuali problematiche alla spalla sinistra che innanzi a questo Tribunale fa

invece valere indicando una “situazione della spalla sinistra a seguito

dell’incidente del 05 ottobre 2022 con evidenti conseguenze” (cfr. supra

consid. 1.4. e doc. I).

Dal referto di data 20 ottobre

2023.

del dr. med. __________ (specialista FMH in radiologia) emerge che la

ricorrente si è sottoposta ad un esame “RM-Spalla sinistra” in esito al quale

sono state tratte le seguenti conclusioni:

" (…)

·

Lacerazione a livello dell’intervallo della cuffia tipo

Habermeyer/Bennett tipo 3

·

Moderata artrosi acromio-claveare con focale borsite SASD

anteriormente ed iniziali alterazioni interstiziali alla giunzione miotendinea

del sovraspinato

·

Focale entesite a livello dell’inserzione del tendine

infraspinoso (ventre inferiore)” (cfr. doc. 98).

Con decisione su opposizione dell’8

febbraio 2024, l’Istituto assicuratore ha, come visto, confermato il proprio

precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.3.).

Dal rapporto di data 13 maggio

2024, redatto dal dr. med. __________ (cfr. supra consid. 1.7.), risulta che il

medico fiduciario ha risposto come segue alle domande postegli dalla parte

resistente in relazione alle problematiche concernenti la spalla sinistra della

ricorrente e documentate nel referto RM del 20 ottobre 2023:

" (…)

Vi sono elementi che parlano a favore di

un nesso causale tra le constatazioni della RMI del 20.10.2023 ed i due

infortuni del 2022?

Dagli atti non risultano particolari

coinvolgimenti della spalla sx nei due eventi del 04.03.2022 e del 05.10.2022,

l’esame Rm della spalla s. del 20.10.2023 evidenzia patologie di natura

degenerativa, senza evidenza di lesioni di natura traumatica. Non riscontro

elementi che permettano di rilevare un nesso causale tra le patologie

evidenziate con l’esame RM della spalla sx del 20.10.2023 e gli eventi del

2022.

Come valuta la causalità tra i disturbi

alla spalla sinistra e di due infortuni del 2022?

Un nesso di causalità non può essere

escluso ma non è probabile, tenuto conto della dinamica degli eventi, delle

costatazioni e del successivo decorso come pure dell’esito dell’esame RM del

20.10.2023” (cfr. all. a doc. XI).

In allegato alle proprie

osservazioni del 19 giugno 2024, la ricorrente ha prodotto:

-

l’avviso di regresso verso i terzi responsabili trasmesso

dall’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa __________ ad __________ in

relazione al contraente __________ (coinvolto nell’incidente stradale del 5

ottobre 2022 ed alla guida del veicolo che ha tamponato la ricorrente),

precisando che “l’autovettura della nostra assicurata, ferma in colonna,

veniva violentemente tamponata dal veicolo del vostro contraente” (cfr.

all. B1 a doc. XV);

-

un rapporto del Centro fisioterapico __________, dal seguente

tenore:

“(…) in relazione alla paziente RI 1, in seguito al

tamponamento del 05.10.2022.

Seguo la paziente dall’ottobre 2022 per differenti

problematiche. In conseguenza dell’evento traumatico intercorso, ho riscontrato

un netto peggioramento delle condizioni cliniche della sig.a RI 1, la mobilità

articolare vertebrale è notevolmente diminuita e i dolori alla colonna

vertebrale decisamente aumentati (numeric pain rating scale 8) accompagnati da

importanti contratture muscolare antalgiche reattive, la condizione della

paziente non è simile a quella antecedente il tamponamento. La paziente ha ricevuto

trattamenti di terapia manuale, ortopedica, massoterapia, terapia fasciale

funzionale, terapie fisiche (Tecar terapia, ultrasuoni, ecc.). i trattamenti

sono tutt’ora in corso, auspichiamo un progressivo miglioramento” (cfr. all. B

a doc. XV.)

Il 27 giugno 2024, l’Istituto

assicuratore ha nuovamente preso contatto con il dr. med. dent. __________, cui

ha sottoposto quanto indicato dall’assicurata nel senso che “le cure mediche

per la problematica ai denti, che si è protratta fino alla fine del 2023 e si

sta protraendo, e dove la convenuta menziona semplicemente la copertura dei

costi, è comunque e tangibilmente una conseguenza del danno che ho subito, con

la conseguenza di modifica dell’occlusione mandibolare e necessità di dover

portare miglioramento al dolore, ai frequenti mal di testa che inevitabilmente

hanno modificato la conduzione della mia vita e la mia attività quotidiana”

(cfr. doc. XV), ponendo un serie di quesiti cui il dentista ha così risposto:

" 1.

Mantiene la sua opinione in merito al nesso di causa tra l’evento

infortunistico e i danni alla dentatura dell’assicurata che aveva qualificato

come “un po’ dubbio”? Al fine di evadere ogni dubbio, può per favore chiarire

cosa intendeva con la frase “Il dente 16 presenta una grave lesione periapicale

(granuloma) della radica mesiobuccale, sicuramente non dovuta a infortunio, ed

è molto probabile che i dolori siano dovuti a questa reazione”?

2.

L’infortunio subito dall’assicurata

(tamponamento da tergo) può aver portato ad una modifica dell’occlusione

mandibolare così come da lei asserito?

3.

È possibile che da una problematica

dentaria simili si sia giunti a “frequenti mal di testa”? è questa una

possibile conseguenza di problemi dentari? (…)

Nel mio rapporto avevo detto che “il

nesso di causalità è francamente un po’ dubbio. Il dente 16 presenta una grave

lesione periapicale (granuloma) della radica mesiobuccale, sicuramente non

dovuta a infortunio, ed è molto probabile che i dolori siano dovuti a questa

reazione. È tuttavia impossibile escludere che vi sia veramente una fessura o

una microfrattura della radice e soprattutto che questa non sia dovuto al

trauma subito”.

Trovo quindi strano che l’assicurata si

trovi davanti al Tribunale.

Il dente 16, come d’altronde certificato

dalla radiografia, presentava, già al momento dell’infortunio, una grave

lesione periapicale, dovuta ad una precedente cura endodontica insufficiente,

sicuramente antecede l’infortunio. Una lesione del genere abbisogna mesi perché

sia visibile in radiografia e quindi non può essere conseguenza

dell’infortunio. I dolori e la mobilità del dente potevano dunque derivare da

questa lesione divenuta acuta ma c’è pure la possibilità che gli stessi

derivino da una frattura della radice causata da un trauma come quello in

questione. Ecco perché nel mio rapporto non avevo esclusa la possibilità di un

nesso causa tra infortunio e disturbi.

Per quanto riguarda la seconda domanda,

non mi sembra che nel rapporto iniziale si menzionasse anche un problema di

masticazione. Un trauma dovuto ad un tamponamento, può avere conseguenze

sull’equilibrio muscolare del sistema stomatognatico. Queste conseguenze però,

se non sono diagnosticate fratture mandibolari o mascellari, possono risolversi

con metodi conservativi come per esempio fisioterapia o una ferula di svincolo

(Michigan) per alleviare il carico muscolare sulle articolazioni

temporo-mandibolari. Le conseguenze di cui parlavo prima possono portare anche a

mal di teste frequenti” (cfr. doc. 148 all a doc. XIX).

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. __________,

specialista nella materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in

materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale “in

assenza di alterazioni strutturali acquisite agli esami neuroradiologici

dell'insieme del rachide riconducibili all'evento del 5.10.2022, ritengo essere

nel frattempo estinto il nesso di causalità, a oltre 6 mesi dall'evento in

parola. Estinzione del nesso di causalità per la fine del mese di aprile 2023.

Il carattere dei disturbi riferiti dalla signora RI 1 correlava già in

occasione della visita effettuata in data 7.2.2023 con il quadro degenerativo

preesistente, oggetto di misure terapeutiche anche prima della collisione del

5.10.2022” (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 73), possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

In effetti, il medico

fiduciario ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce

dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al considerando 2.7.,

tenendo altresì conto in particolare degli esiti degli esami radiologici

presenti nell’incarto ed esperiti sino a quel momento, i motivi per i quali

egli ritiene che i disturbi lamentati dalla ricorrente al rachide, siano da

ascrivere solamente sino ad aprile 2023 all’infortunio del 5 ottobre 2022.

Il TCA non ignora gli

ulteriori certificati medici che figurano agli atti (cfr., in particolare,

quelli dei dr. med. __________ e __________ ripresi al consid. 2.7.).

Tuttavia essi, ritenuto

peraltro che non concludono che i disturbi lamentati dalla ricorrente, secondo

il grado della probabilità preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni

sociali (cfr. STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio

2023.

consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF

8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021.

consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V

51.

consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019;

STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), siano in relazione

causale con l’infortunio dell’ottobre 2022, non sono atti a sollevare dubbi

nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.) circa

la fondatezza dell’approfondito parere del dr. med. __________, redatto con

considerazioni puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla situazione

clinica dell’assicurata, preso atto di tutte le risultanze mediche precedenti

(attentamente e dettagliatamente vagliate; cfr. supra consid. 2.7.).

Dal referto redatto dal dr.

med. __________, che si esprime unicamente nel senso di una “sindrome

panvertebrale di probabile origine muscoloscheletrica dopo incidente

d’auto nell’ottobre 2022” (corsivo della scrivente), emerge, anzi, e

contrariamente a quanto pretende la ricorrente laddove fa valere che “tutti

gli atti medici sottoposti alla vostra attenzione identificano chiaramente il

nesso di causa con l’evento del 5.10.2022, cagionando alterazioni strutturali”

(cfr. supra consid. 1.8. e doc. XXI) come il neurologo non abbia potuto “trovare

un chiaro riscontro morfologico nelle risonanze dell’intera colonna vertebrale

che possano spiegare i sintomi descritti dalla paziente” (cfr. supra

consid. 2.7. e doc. 125).

Quanto attestato dal dr.

med. __________, che in esito alla RM alla colonna cervicale del 15 novembre

2022.

non ha rilevato alterazioni strutturali di origine traumatica, ma “diffuse

discopatie dell’intera colonna cervicale con punto massimo livello di C6-C7,

qui vi è la presenza di una stenosi leggera del canale spinale su base discale

da ernie del disco ad ampio raggio” (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 125),

semmai, conforta ulteriormente le conclusioni peritali.

Il referto della dr.ssa __________

si limita, poi, ad indicare come “dopo incidente della circolazione con

tamponamento (ottobre 2022) con attualmente cervicobrachialgia irradiata in

territorio C7 bilateralmente” vi sarebbe unicamente stato un “peggioramento”,

che non precisa essere da considerarsi duraturo, dello “stato dopo ernia

discale C6-C7 con compressione midollare, nel frattempo riassorbita (2016

versus 2022)” (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 125).

In tal

senso, e seppur in concreto nessuno abbia mai preteso che le ernie rilevate

all’esame del rachide siano di origine traumatica e riconducibili al sinistro

del 5 ottobre 2022, il TCA rammenta che, conformemente all'esperienza

acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie

discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i

dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano

soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico può essere

ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco (cfr. STF

8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre

2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia discale va considerata

di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni sono cumulative

- se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé

idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i tipici sintomi dell'ernia

discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti

immediatamente dopo il trauma (cfr. STF 8C_560/2020 del 10 giugno 2021 consid.

2.4; 8C_408/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3.3; STF 159/2017 del 18 aprile

2018.

consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190

consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a

causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato

oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).

In particolare, è necessario che

vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere

un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, p. 46, cfr. pure

sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF

U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

Qualora un’ernia discale sia

stata semplicemente attivata dall’infortunio in presenza di uno stato

degenerativo preesistente (asintomatico), è dato un peggioramento temporaneo.

In tale eventualità, l'assicurazione assume unicamente la sindrome dolorosa

direttamente legata all’infortunio.

In concreto, il parere del

medico consulente dell’assicuratore (che, giova ribadire, è specialista nella

materia che qui interessa e vanta pure una vasta esperienza in materia di

medicina infortunistica e assicurativa), è conforme alla dottrina medica,

secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla

colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4

mesi in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al

massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative -

cfr. STF U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non

fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in

Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene

illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica

dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G.

Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule,

in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985).

Questa tesi dottrinale è

peraltro stata recepita dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. SVR

2009.

UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.4; STF

8C_42/2017 del 16 febbraio 2017 consid. 4.3; STF 8C_217/2013 del 4 settembre

2013.

consid. 3.4; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, STF

8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, STF 8C_416/2010 del 29 novembre

2010.

consid. 3.3 e STF 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3; cfr., tra

le tante, anche la STCA 35.2020.52 del 3 maggio 2021, consid. 2.8 e la STCA

35.2022.70

del 24 aprile 2023, consid. 2.9).

Nella presente fattispecie,

riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni solamente sino al 30 maggio 2023,

dunque per quasi otto mesi (benché a mente del fiduciario il nesso causale non

fosse più dato sin da un mese prima), la convenuta ha ossequiato la

giurisprudenza citata in precedenza.

Con riferimento a quanto

fatto valere dall’assicurata circa il fatto che prima del sinistro dell’ottobre

2022.

i vari sintomi dalla medesima descritti “NON erano assolutamente

presenti” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I), il TCA rammenta che la

regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica.

La

giurisprudenza federale ha così stabilito che per il solo fatto d’essere

insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto

una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal

profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio

(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2:

“Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall

aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_470/2023 del 19 marzo 2024 consid. 7.2.1.; STF 8C_335/2018

del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19

marzo 2019; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto

2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th.Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, pag. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, pag. 41; STCA 38.2019.33 del 19

agosto 2019 consid. 2.2.4.; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017

consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018 consid. 2.6; STCA 35.2019.7 del

29.

aprile 2019 consid. 2.7).

Alla luce di quanto

precede, la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2024 deve essere

confermata.

2.9

In relazione alle problematiche

riferite dall’assicurata per quanto concerne la spalla sinistra, questo

Tribunale rileva, innanzitutto, che queste sono state sollevate dalla ricorrente,

silente su questo aspetto in sede di opposizione (cfr. supra consid. 2.7.),

unicamente in sede ricorsuale.

Sino a quel momento, infatti, in

relazione alla spalla sinistra RI 1 si era limitata, da una parte, in occasione

della visita del dr. med. __________ del 7 febbraio 2023 – che aveva poi

osservato “spalle da ambo i lati calme” (cfr. supra consid. 2.7. e doc.

73) -, a riferire di avere provato dolori al momento dell’impatto, tra gli

altri, “alla spalla e al braccio a sinistra”; dolori che non aveva però

indicato né alla visita presso __________, né al proprio medico curante (cfr.

supra consid. 2.7.). D’altra parte, sulla questione spalla, la ricorrente,

prima di ricorrente contro la decisione emessa dall’Istituto assicuratore nei

suoi confronti, aveva unicamente trasmesso a CO 1 gli esiti della RM del 20

ottobre 2023 all’assicuratore.

Con riferimento, quindi, alla

sintomatologia della spalla sinistra, a ragione la convenuta ha rilevato che,

non essendo stata oggetto della decisione su opposizione, nemmeno può essere

oggetto della presente vertenza (cfr. supra consid. 2.1.), di modo che le

relative censure, in questa sede, sono irricevibili.

Su tale aspetto, gli atti sono

quindi trasmessi all’Istituto assicuratore affinché emetta una decisione

formale.

Quanto precede rammentato, in

ogni caso, che il medico fiduciario, dr. med. __________, in relazione alle

affezioni relative alla spalla sinistra della ricorrente, preso atto degli

esiti della RM, si è già espresso nel senso che “Dagli atti non risultano

particolari coinvolgimenti della spalla sx nei due eventi del 04.03.2022 e del

05.10.2022, l’esame Rm della spalla s. del 20.10.2023 evidenzia patologie di

natura degenerativa, senza evidenza di lesioni di natura traumatica. Non

riscontro elementi che permettano di rilevare un nesso causale tra le patologie

evidenziate con l’esame RM della spalla sx del 20.10.2023 e gli eventi del

2022.

(…)

Un nesso di causalità non può

essere escluso ma non è probabile, tenuto conto della dinamica degli eventi,

delle costatazioni e del successivo decorso come pure dell’esito dell’esame RM

del 20.10.2023” (cfr. supra consid. 2.7. ed all. a doc. XI).

Analogamente si procede per le

problematiche relative alla dentatura di RI 1 (la quale fa valere che “da

aprile 2023 sono iniziate tutte le cure medico dentistiche per la rottura di un

dente molare subita durante il tamponamento, aggravando lo stato di salute

generale e psichica”; cfr. supra consid. 1.4. e doc. I), rammentato, da un

lato, che nelle settimane immediatamente successive al sinistro del 5 ottobre

2022.

RI 1 aveva dato, con qualche correzione, il proprio benestare in relazione

al preventivo trasmesso dal Centro __________ (cfr. supra consid. 2.7.) e,

d’altro lato, che il dentista fiduciario, dr. med. dent. __________ si è già

espresso pendente ricorso sulle affezioni dentarie lamentate da RI 1 (cfr. doc.

148.

all a doc. XIX).

2.10

Per quanto

concerne l'audizione dell'assicurata medesima, che si è detta “disponibile

per un confronto di persona e per le descrizioni del caso” (cfr. supra

consid. 1.4. e doc. I), va rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona

ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a

un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della

determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia

della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di

applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni

delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, deve

essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza

(STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1;

STF 8C_722/ 2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019

dell'11 giugno 2019 consid. 5.1; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.

2.3; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio

2009.

consid. 4.8; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_903/2011 del 25

gennaio 2013 consid. 6.3; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L'Alta

Corte ha inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010).

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, ma si è limitata a rimanere a disposizione per fornire “le

descrizioni del caso”, e quindi per una propria audizione al fine di

esporre il proprio punto di vista sull'intera situazione, di modo che ella ha

tutt’al più richiesto l’assunzione di nuove prove.

Ora,

come visto nei considerandi precedenti, la documentazione in atti è esaustiva e

non necessita di alcun complemento. Del resto, la ricorrente ha potuto far

valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29

cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito (cfr. STF 8C_550/2017

del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno

potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022

consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019

del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non

comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente,

bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a

meno che una norma non preveda espressamente il diritto a

un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid.

3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Conformemente, poi, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.;

STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre

2021.

consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella

presente fattispecie, in esito a quanto esposto, si prescinde pertanto di

sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.11

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

§ Gli atti sono trasmessi a CO 1

affinché proceda ai sensi del consid. 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti