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Decisione

35.2024.2

Trauma contusivo/distorsivo al piede sinistro. Assicurata con pensum lavorativo complessivo del 39%. Decisione impugnata (diniego rendita) riformata (diritto ad una rendita d’invalidità del 16% dal 1° novembre 2022). Nessuna deduzione sociale: confermata

21 maggio 2024Italiano57 min

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.2

PC/sc

Lugano

21 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 novembre 2023 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1969, di

professione donna delle pulizie, attiva dal 24 gennaio 2005 (con contratto di

lavoro a tempo determinato, rinnovato annualmente, in ragione di 10.50 ore

settimanali) presso lo __________, e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli

infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), in data 16 febbraio 2017, verso le

16.20, mentre stava scendendo i gradini della __________ di __________ per

prendere del materiale, è inciampata ed è caduta, riportando un trauma

contusivo/distorsivo al piede sinistro con frattura scomposta trimalleolare

della caviglia sinistra (doc. 2, 15, 489 e D1).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Dal 3 giugno 2013 RI 1 è pure

dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in ragione di 6 ore

settimanali) della ditta __________.

1.2. Completamente inabile al lavoro

dal 16 febbraio 2017, a causa del sinistro, RI 1 si è dovuta sottoporre a

svariati interventi chirurgici, e più precisamente: 1) riduzione con fissatore

esterno il 17 febbraio 2017; 2) riduzione aperta del malleolo laterale e del

malleolo mediale con placca e viti il 24 febbraio 2017; 3) ablazione del

materiale di osteosintesi e mobilizzazione forzata sotto anestesia il 18 agosto

2017; 4) revisione chirurgica con osteotomia intra-articolare posteriore della

tibia e del malleolo mediale su diagnosi di frattura non consolidata il 12

febbraio 2018; 5) artrodesi tibio-tarsica superiore con asportazione del

materiale di osteosintesi in stabilizzazione insufficiente per dolori il 25

luglio 2018; 6) artrodesi subtalare e asportazione di vite prossimale laterale

alla tibia e vite prossimale alla fibula con spongiosaplastica il 11 giugno

2020; 7) artrodesi di interposizione subtalare con spongiosaplastica dalla

cresta iliaca il 4 marzo 2021: doc. 489).

1.3. A causa dell’insorgere di

persistenti disestesie anteroplantari e laterali al piede e alle dita di tipo

neuropatico (doc. 489), RI 1 si è dovuta anche sottoporre a diverse indagini,

che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica. Ella ha effettuato pure alcune visite mediche specialistiche

(anche presso la Clinica __________ di __________) e si è sottoposta a svariate

sedute di fisioterapia.

Il 21 marzo 2022 RI 1 si è sottoposta ad un intervento di neurolisi del nervo

tibiale posteriore al tunnel tarsale in bilancio ENMG ed ecografia di neurinoma

in continuità così come di neuropatia motrice del tibiale posteriore alla

caviglia (doc. 489).

1.4. Esperiti gli accertamenti medici e

amministrativi del caso, con decisione del 12 ottobre 2022 (doc. 497), la CO 1,

a fronte di uno stato di salute infortunistico stabilizzato ex art. 19 LAINF all’8

settembre 2022, ha riconosciuto le prestazioni sanitarie sino all’8 settembre

2022 e le indennità giornaliere fino al 31 ottobre 2022; inoltre essa ha

rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità LAINF mentre ha concesso

un’IMI del 30% (doc. 497).

Dopo avere preso atto dell’opposizione formale del 9 novembre 2022 di RI 1,

patrocinata dall’avv. RA 1 (doc. 500), con decisione su opposizione del 17

novembre 2023 la CO 1 ha confermato la precedente decisione, a fronte di un

grado di invalidità, non pensionabile, dell’8% (doc. 543).

1.5. Con tempestivo ricorso del 3

gennaio 2024, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di

un grado e di una rendita di invalidità “di

almeno il 46% (subordinatamente 42%)” in via principale, “di almeno il 41% (subordinatamente 37%)” in

via subordinata e “di almeno il 27%”

in via ancor più subordinata (doc. I, pag. 12 e 13).

In particolare, il patrocinatore dell’insorgente contesta il calcolo economico

operato dall’amministrazione, con argomentazioni dei cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto.

1.6. Con risposta del 9 gennaio 2024

(doc. III), la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.7. Il 10 gennaio 2024 il TCA ha intimato

la risposta di causa all’avv. RA 1, avvertendo le parti che avevano la facoltà

di presentare, entro 10 giorni, eventuali mezzi di prova (doc. IV).

A tutt’oggi esse sono rimaste

silenti.

considerato in diritto

2.1. L'oggetto della lite è circoscritto

all'entità del grado d’invalidità dell'assicurata.

Non sono invece oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente

vertenza, la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurata all’8

settembre 2022, la valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità

lavorativa residua del 75% in attività adeguate) e l’IMI del 30% assegnata.

2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo

dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile

senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18.

dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.5

2.5.1

Per quanto concerne l’aspetto

medico, dalle tavole processuali emerge che, al termine della visita

medico-fiduciaria dell’8 settembre 2022, il dr. med. __________, specialista

FMH in medicina intera e medico perito assicurativo certificato SIM, ha

concluso per una capacità lavorativa residua del 75% - a causa di una riduzione

del rendimento del 25%, dovuta al dolore neuropatico con disturbi del sonno -

in attività adeguate, prevalentemente leggere e sedentarie senza necessità di

deambulazione >50 metri e/o effettuare scale o dovere camminare su terreni

sconnessi (doc. 489, pag. 13).

La valutazione medica operata dall’amministrazione sulla base di quanto

stabilito dal medico fiduciario - non contestata dall’avv. RA 1 (cfr. consid.

2.1) - può essere fatta propria da questa Corte.

Davanti al TCA il patrocinatore dell’assicurata ha versato agli atti il

certificato medico del 6 dicembre 2023 della dr.ssa med. __________, medico

consulente del __________ (giusta il quale “certifico

di avere visto la paziente in oggetto 9 volte, tra il 14.12.2022 ed il

16.11.2023, in un contesto di dolore cronico fortemente invalidante alla

caviglia sinistra di tipo neurogeno a seguito di frattura e molteplici

interventi chirurgici, refrattario a diverse terapie”: doc F) e il

certificato medico del 12 dicembre 2023 del dr. med. __________, specialista

FMH in medicina interna nonché medico di famiglia dell’insorgente, che attesta

- in maniera invero alquanto stringata - un’inabilità al 100% dal 13 novembre

al 13 dicembre 2023 e dal 14 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024 con la mera

indicazione “Infortunio” (doc. G).

Tale documentazione medica non è in ogni caso atta a sovvertire minimamente la

conclusione (che giova qui ribadire è comunque rimasta - a ragione -

incontestata dall’avv. RA 1 in questa sede: cfr. consid. 2.1) - a cui è giunto

il medico fiduciario della CO 1 nel rapporto del 14 settembre 2022 relativo

alla visita medico-fiduciaria dell’8 settembre 2022 (doc. 489).

2.5.2

Per quanto concerne la sfruttabilità

dal profilo economico della capacità lavorativa residua attestata dal medico

fiduciario, giova qui ricordare che il concetto d’invalidità è riferito a un

mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato

in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati e che gli

impedimenti ritenuti dal medico fiduciario non sono tali da poter sostenere che

ci si troverebbe confrontati a una costella-zione particolarmente sfavorevole

ai fini reintegrativi.

Difatti, la giurisprudenza

federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente

offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18

giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è

vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee (vedi, tra le altre, la STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e

riferimenti, la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA

35.2021.83

del 7 marzo 2022, consid. 2.7.2, la STCA 35.2022.87 del 30 gennaio

2023, consid. 2.5.5, la STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.8.2, la

STCA 35.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.13 e la STCA 32.2023.116 del 29

aprile 2024, consid. 2.18).

In concreto questo Tribunale

ritiene pertanto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro

esistano delle occupa-zioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza (se

del caso, da svolgere in posizione prevalentemente seduta), che la ricorrente,

nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di esercitare al 75%

(100% presenza con una riduzione del rendimento del 25% dovuta al dolore neuropatico

con disturbi del sonno) tenuto conto dei suoi limiti funzionali (attività

prevalentemente leggere e sedentarie senza necessità di deambulazione >50

metri e/o effettuare scale o dovere camminare su terreni sconnessi: doc. 489,

pag. 13; cfr. consid. 2.5.1).

In questo contesto, occorre considerare che il mercato del lavoro equilibrato

comprende pure posti di lavoro detti di nicchia, ovvero delle offerte di lavoro

riguardo alle quali i disabili possono contare su concessioni sociali da parte

del datore di lavoro (cfr. STF 8C_783/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 7.3.2).

Si pensi ad attività di back

office quale supporto per compiti semplici, ad attività di vendita (ad esempio

quale addetta alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni di servizio

servisol, con compiti d’incasso) oppure a semplici attività di sorveglianza,

verifica e controllo, da svolgere in posizione prevalentemente seduta (cfr.

STCA 35.2022.95 del 22 maggio 2023, consid. 2.10.3).

Da notare a quest’ultimo proposito che, secondo la giurisprudenza, le esigenze

riguardo alla descrizione delle attività ancora esigibili non sono elevate, la

dimostrazione di un effettivo posto di lavoro non essendo necessaria (cfr. STF

8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 8.2.2). Inoltre, la giurisprudenza ha

costantemente riconosciuto che sul mercato del lavoro equilibrato sono

disponibili attività di sorveglianza, verifica e controllo (cfr. STF

8C_300/2022 del 2 marzo 2023 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati; cfr. STCA

35.2022.95

del 22 maggio 2023, consid. 2.10.3).

Del resto, la giurisprudenza ha

più volte ammesso che attività fisicamente leggere, svolte in posizione

prevalentemente seduta con possibilità di alternare la posizione a discrezione

dell’interessato e che non implicano il trasporto di oggetti pesanti, sono

senz’altro presenti sul mercato del lavoro (cfr. STF 8C_806/2012 del 12

febbraio 2013 consid. 5.2.1 e riferimenti ivi menzionati; 8C_219/2019 del 30

settembre 2019 consid. 5.2; cfr. STCA 35.2022.95 del 22 maggio 2023, consid.

2.10.3).

Infine la Corte federale ha ammesso l’esistenza di un mercato del lavoro ancora

sufficientemente ampio in una pronunzia 8C_117/2018 del 31 agosto 2018,

riguardante un’assicurata, sessantaduenne, completamente inabile nella sua

precedente attività (donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella

ristorazione), senza alcuna formazione professionale, e abile all’80% in

attività alternative confacenti. L’Alta Corte in quella fattispecie non ha

ritenuto decisiva la circostanza che l’interessata possedeva una limitata

capacità di concentrazione, aveva una andatura più lenta del normale e

necessitava di pause, come pure che vi era una limitazione soggettiva delle

prestazioni (cfr. consid. 3.3.2; cfr. STCA 35.2022.95 del 22 maggio 2023,

consid. 2.10.3).

Stante tutto quanto precede, non può essere seguito il patrocinatore

dell’insorgente, laddove sostiene che le possibilità per la sua assistita di

trovare un impiego confacente, per sfruttare la propria restante capacità

lavorativa in un mercato del lavoro equilibrato, sarebbero limitate solamente a

determinati rami economici (cfr. consid. 2.8.5).

2.6

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022,

essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dall’8

settembre 2022 (cfr. consid. 2.1).

2.7

2.7.1

Nella decisione avversata la CO 1 ha

quantificato come segue il “reddito da valida” dell’insorgente:

" (…)

Reddito senza invalidità

(…).

Nel caso concreto, l'assicurata era impiegata quale ausiliaria di

pulizia presso l'amministrazione pubblica dal 24.01.2005 e nulla all'incarto fa

pensare che avrebbe cambiato d'impiego o di datore di lavoro.

È dunque corretto che CO 1 abbia ritenuto che senza l'infortunio

l'assicurata avrebbe continuato nella sua professione e ritenuto lo stipendio

annuo da valido di CHF 44'000 indicato dal datore di lavoro per il 2022.

Per abbondanza aggiungiamo che trattandosi di un impiego presso

l'amministrazione cantonale, gli stipendi sono chiaramente definiti e

facilmente verificabili ed il posto di lavoro di addetta alle pulizie ad __________

esiste tuttora.

Inoltre, lo stipendio percepito dal __________ essendo più alto di

quello percepito presso __________, per questa ragione, per un ipotetico 100% è

stato ritenuto lo stipendio più alto. (…)” (doc. 543, pag. 4; n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice mentre la sottolineatura è della redattrice).

2.7.2

Per quanto concerne il “reddito da

valida”, il patrocinatore dell’insorgente ribadisce anche davanti al TCA quanto

segue:

" (…)

8.1

Reddito da valido

8.1.1

Si contesta fermamente che, come reddito ipotetico da

valido, vada preso in considerazione un salario annuo di soli CHF 44'000.00

come da dichiarazione del 28 settembre 2022 del datore di lavoro della signora RI

1.

Anzitutto, la ricorrente non lavora più come ausiliaria di pulizia

sin dal 16 febbraio 2017. È quindi impensabile che il datore di lavoro, a

distanza di 5 anni dall'infortunio, possa indicare con sufficiente chiarezza

quanto la sua dipendente avrebbe guadagnato oggi. Una dichiarazione di salario

fatta molti anni dopo il termine effettivo dell'attività non può avere nessuna

valenza nella determinazione dello stipendio, siccome il datore di lavoro non è

in grado di sapere a posteriori (più di 5 anni dopo) quale sarebbe stato,

l'andamento del salario della propria dipendente.

Qualora il reddito senza invalidità non possa essere determinato

sulla base dell'ultimo reddito da attività lucrativa effettivo precedentemente

conseguito, poiché quest'ultimo non può essere determinato in misura

sufficientemente precisa, si può ricorrere a valori statistici.

Questo può accadere, per esempio, in caso di assenza

pluriennale dal mercato del lavoro o di licenziamento della persona

assicurata per motivi aziendali, oppure, per i lavoratori indipendenti, nei

primi e poco rappresentativi anni di attività.

Vista l'assenza prolungata della ricorrente dal posto di lavoro

(ormai più di 5 anni), per quantificare il reddito ipotetico che la stessa

avrebbe potuto conseguire ipoteticamente senza l'invalidità, è necessario

quindi fare riferimento ai valori statistici di cui alla tabella TA1 RSS 2020

(STF 8C89/2018 del 18 settembre 2018 consid. 3.3; STF 8C_728/2016 del 21

dicembre 2016 consid. 3.1). Nello specifico va quindi presa in considerazione

la categoria n. 55-56 (servizi di alloggio e di ristorazione, riconosciuta

dalla giurisprudenza anche per gli ausiliari di pulizia (cfr. TCA 32.2012.315

del 30.09.2013)), livello di competenza 2, in quanto l'assicurata è attiva da

oltre 16 anni nel proprio campo e può sicuramente essere considerata come

professionista del settore con una grande esperienza.

Il salario ipotetico da valido va quindi calcolato secondo il

salario della categoria n. 55-56 di CHF 4'345.00 (tabella TA1 del 2020),

livello di competenza 2, rapportato a 41.7 ore settimanali e adattato secondo

il tasso di indicizzazione (+ 0.9 %) dei salari per il 2022, per un totale

annuo di CHF 54'845.15 (4'345/40x41.7x12., aumentato dello 0.9 %).

8.1.2

Nella denegata ipotesi che codesta Compagnia assicurativa

decidesse di non seguire la prassi giurisprudenziale federale, si rileva che in

ogni caso, per stabilire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre determinare

quanto la stessa guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, come persona sana. Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (STF 8C 592/2010 del 19

ottobre 2010, consid. 4).

In questo caso quindi, l'ultimo reddito che la signora ha conseguito è di CHF

5'513.15 (anno 2016, doc. D.2) presso __________ e di CHF 11'846.55

(anno 2016, doc. C.2) presso il __________, per un totale di CHF

17'359.70 con un grado di occupazione totale di circa il 35%.

Redditi che peraltro la resistente stessa ha calcolato nella

decisione di opposizione (cfr. pt. 1.5), ma che tuttavia non sono stati

considerati nella valutazione del reddito da valido, nonostante la

giurisprudenza sia chiara in merito (così come esposto al pt. 2.5 della

querelata decisione). La Compagnia assicurativa ha invece basato il suo calcolo

unicamente sulla dichiarazione del datore di lavoro della ricorrente, senza

tener conto della situazione effettiva del reddito.

Tale dichiarazione oltretutto prende in considerazione soltanto il

reddito che la ricorrente avrebbe raggiunto con l'impiego presso il __________.

Ritenuto che un grado d'occupazione del 100 % o più può essere raggiunto sia

con un'unica attività che con più attività lucrative a tempo parziale, non si

ravvede il motivo per cui non debba essere preso in considerazione anche il

reddito che la stessa raggiungeva con l'impiego presso __________.

Ritornando al calcolo del reddito senza invalidità, si giunge alla

conclusione che, con un grado di occupazione del 100%, la ricorrente avrebbe

percepito un salario di CHF 49'599.14, che attualizzato per ogni anno

all'evoluzione statistica dei salari (+0.4% nel 2017, +0,5% nel 2018, +0,9% nel

2019, +0,8% nel 2020, -0.2% nel 2021 e +0.9 nei 2022), porta a calcolare in CHF

51'235.91/anno il salario ipotetico da valido.

8.1.3

Per concludere, il calcolo del reddito da valido deve essere

stabilito il più concreto possibile sulla base della situazione effettiva della

richiedente. Ritenuto che la ricorrente non è attiva da più di 5 anni sul

mercato del lavoro, si applicano i valori statistici delle tabelle, che -

considerata la corretta categoria e l'esperienza professionale - si giunge ad

un reddito annuo pari a CHF 54'845.15. Qualora non si applicassero i

valori statistici, la valutazione va eseguita sulla base degli ultimi redditi

conseguiti, che porterebbe ad un reddito da valido di CHF 51'235.91/anno,

e non invece sulla base di una mera stima dichiarata anni dopo da uno dei due

datori di lavoro della ricorrente.” (cfr. doc. I, pag. 5-7; la sottolineatura e

il grassetto non sono della redattrice)

2.7.3

In sede di risposta la CO 1 si è

limitata a rilevare quanto segue: “Vista

l'argomentazione ricorsuale identica a quella esposta in sede d'opposizione, CO

1.

rinvia alla sua decisione su opposizione, qui ripresa integralmente e nella

quale si è già confrontata con le rimostranze della ricorrente, cosicché ai

documenti di cui all'incarto per i dettagli” (doc. III).

2.7.4

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA

ricorda che, per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era

disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo

sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche

senza l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la

STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la

STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi

citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e

riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole

per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr., tra le tante,

la STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa giurisprudenza è

stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020 pubblicata in

SVR 12/2020 IV n.71 (cfr., tra le tante, la STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,

consid. 2.4.6) e nella STF 8C_104/2021 del 27 giugno 2022 consid. 6.3.1.

In caso di assicurati che hanno

perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in

considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione

esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in

base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico

conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22

novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30

maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5

settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

Dalle tavole processuali emerge

che l’assicurata, attiva quale donna delle pulizie dal 24 gennaio 2005 (con

contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovato annualmente), per lo __________,

a far tempo dall’infortunio del 16 febbraio 2017

non ha più ripreso la propria attività lavorativa e che il suo contratto di

lavoro a tempo determinato (periodo 1° aprile 2016-31 marzo 2017) non è stato

rinnovato alla scadenza (cfr. consid. 1.1 e doc. C1).

Il TCA ritiene che, in assenza del noto sinistro, il contratto di lavoro

dell’assicurata sarebbe stato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (DTF

138.

V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), rinnovato, come peraltro già

precedentemente avvenuto per oltre 10 anni.

In simili circostanze,

conformemente alla citata giurisprudenza e contrariamente a quanto ritenuto dal

rappresentante della ricorrente, il reddito da valido della sua assistita non

deve essere determinato in applicazione dei dati statistici.

Ciò premesso, dalle tavole processuali emerge che l’assicurata, al momento

dell’infortunio, era attiva quale donna delle pulizie, in ragione di 10.50 ore

settimanali (pari ad un pensum del 25%) presso lo __________ e in

ragione di 6.00 ore (pari ad un pensum del 14%) presso la ditta __________

di __________, per un totale di un pensum del 39%.

Nell’anno precedente l’infortunio (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) la

ricorrente ha guadagnato fr. 12'133.35 (cfr. conteggi di stipendio di cui al

doc. C2; sono esclusi gli assegni per i figli, conformemente a quanto stabilito

in STF I 600/01 del 26 giugno 2003 al consid. 3.2.2; cfr. pure la STCA

35.2017.51

dell’11 settembre 2017, consid. 2.5, la STCA 35.2021.83 del 7 marzo

2022, consid. 2.9.3 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.8.2)

lavorando presso lo __________ e fr. 6'061.20 presso la __________ (cfr.

conteggio conto di salario 2016 di cui al doc. D2) per complessivi fr.

18’194.55.

In questo contesto giova qui ricordare che, secondo una costante

giurisprudenza, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito

da valido deve essere determinato indipendentemente dal fatto che prima del

sinistro l’assicurato svolgesse un’attività lavorativa a tempo parziale oppure

a tempo pieno. Per stabilire tanto il reddito da invalido quanto quello da

valido, occorre dunque riferirsi a una persona occupata a tempo pieno

(cfr. DTF 135 V 287 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; BGE 119 V 475 consid.

2b; DTF 144 V 72, consid. 5.2.1 e la DTF 144 V 63 consid. 6.1; cfr. pure la

STCA 35.2023.10 del 3 aprile 2023, consid. 2.8; la STCA 35.2011.72 dell’8

agosto 2012, consid. 2.4.5; cfr. pure la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023,

riguardante un assicurata che era attiva al 78%, confermata con STF 8C_392/2023

del 21 dicembre 2023).

Inoltre, secondo l’art. 28 cpv. 2 OAINF 1a frase “Per gli assicurati esercitanti contemporaneamente diverse attività

salariate, il grado d’invalidità è determinato in funzione del pregiudizio

patito in tutte queste attività” (cfr. pure T. Flückiger, in Basler

Kommentar zum Unfallversiche-rungsgesetz, 2019, n. 69 ad art. 18: “Erfolgt die Invaliditäts-bemessung nach der

Dispositivo

Einkommensvergleichs-methode, ist demnach beim Valideneinkommen der Verdienst

aus sämtlichen UVG-versicherten unselbständigen Erwerbstätigkeiten zu

berücksichtigen”; per dei casi in cui il TCA ha tenuto conto dei

redditi provenienti da attività salariate diverse cfr. la STCA 35.2017.51

dell’11 settembre 2017, consid. 2.5 e la STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021,

consid. 2.5.5; la STCA 32.2020.96 del 1° marzo 2021, consid. 2.8 e la STCA 32.2023.116

del 29 aprile 2024, consid. 2.22.4).

Stante quanto precede il TCA non può confermare il reddito da valida di fr.

44'000.- determinato dalla CO 1 considerando unicamente il reddito

lavorativo proveniente dall’attività svolta presso lo __________ (percentuale

lavorativa effettiva del 25% riportata ad un pensum del 100%).

Concludendo, il salario da valida, per il 2016, ammonta pertanto a complessivi

fr. 18’194.55 (fr. 12'133.35 + fr. 6'061.20) per un pensum del 39% pari

a fr. 46'652.69 per un pensum del 100%.

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2022 (+0,4

per il 2017, +0,5 per il 2018, +0,9 per il 2019, +0,8 per il 2020, -0,2 per il

2021 e + 0.9 per il 2022), un reddito annuo di fr. 48'211.40, importo

corrispondente a un’occupazione a tempo pieno.

In simili circostanze la critica ricorsuale del patrocinatore dell’assicurata

all’operato della CO 1 per non avere considerato un reddito da valido di fr.

54'845.15 rispettivamente di fr. 51'235.91

deve essere respinta.

Il "reddito da valida" per il 2022 ammonta, quindi, a

fr. 48'211.40.

2.8.

2.8.1. Nella decisione avversata la CO 1 ha

quantificato come segue il “reddito da invalida” dell’insorgente:

" (…).

Reddito con invalidità

(…).

Nella fattispecie CO 1 ha utilizzato correttamente, nella sua

decisione, le tabelle statistiche per l'anno 2020 dell'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica

(TA1_skills-level). Sulla base di queste tabelle ha ritenuto lo stipendio

mensile di CHF 4'276.- ovvero lo stipendio statistico per le donne in attività

fisiche o manuali semplici in tutti i settori di attività. Ha inoltre adattato

lo stipendio all'orario di lavoro settimanale medio di 41.7 ore e adattato

all'evoluzione nominale dei salari, donne di 0.6, per un reddito da invalido

annuo di CHF 53'813.72.

In seguito, CO 1 ha correttamente applicato una riduzione del 25%

come ritenuto dal Dr. __________ per dolori neuropatico e disturbi del sonno.

Il guadagno annuo da invalido ammonta dunque a CHF 40'360.32.

Non si può seguire l'argomento dell'opponente che esclude una gran

parte delle professioni della lista in ragione del suo apprezzamento personale

riguardo la formazione o lo stato di salute.

In effetti, le limitazioni relative allo stato di salute sono già

state valutate in sede medica e come già esposto al consid. 2.13 l'assenza di

formazione è già un elemento delle professioni del livello 1.

Da giurisprudenza costante è ritenuto che le attività di livello

di competenza 1 non richiedano né formazione, né esperienza professionale

specifica.

Questo vale in particolare per il mercato del lavoro per

lavoratori non qualificati o semiqualificati, dove l'offerta d'impiego è

sufficiente, in particolare nell'industria, dove possono essere effettuati

compiti di sorveglianza e di controllo, i quali non implicano carichi fisici e

che permettono frequenti cambiamenti di posizione.

Non è irrealista ritenere che esista su un mercato equilibrato del

lavoro, nel largo ventaglio di attività considerate, un impiego adatto alla

situazione dell'assicurata lesa nella sua salute.

Questa nozione è certo teorica ed astratta ma è inerente al

sistema legale e trova il suo fondamento all'art. 16 LPGA.

(…).

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tenere conte delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

In primo luogo, per quanto riguarda i postumi dell'infortunio, la

giurisprudenza ritiene che se sono possibili attività leggere e medie, non vi è

alcuna riduzione da prendere in considerazione per questo motivo, poiché il

livello di competenza conservato comprende già un gran numero di attività

leggere e medie alla portata dell'assicurato. In questo caso, lo stato di

salute dell'assicurato è compatibile con un'attività leggera. In una decisione,

il Tribunale federale ha constatato che, rispetto ad altre persone che lavorano

e la cui salute non è stata compromessa, esistono attività sufficienti sul

mercato del lavoro in cui l'assicurata può lavorare senza subire una riduzione

significativa del reddito, e ha abolito la detrazione per limitazioni

funzionali.

Alla stessa stregua, il Tribunale federale considera che la

mancanza d'esperienza nella nuova professione non è un fattore che gioca un

ruolo fondamentale delle perspettive salariali. Da una parte, le attività

adattate possibili (semplici e ripetitive di livello di competenza 1) non

richiedono né formazione, né esperienza professionale specifica. D'altra parte,

tutto nuovo impiego va di pari passo con un periodo d'apprendimento, di modo

che non vi è luogo di effettuare una riduzione per questo motivo.

L'età dell'assicurata, 53enne al momento della redazione della

presente decisione su opposizione, non può essere considerato come avanzata o

incisiva sulle sue capacità a ritrovare una professione di livello di

competenze 1. Anche a questo titolo non può essere effettuata una riduzione.

Infine, si ricorda come le limitazioni fisiche e mentali siano già

state valutate dal Dr. __________ con un rendimento del 75% e non si devono

dunque tener conto doppiamente anche nella riduzione del guadagno da invalido.

Per queste ragioni e vista la valutazione globale degli elementi

esposti, non vi è alcuna riduzione del salario da invalido possibile. (…)” (doc.

543, pag. 4-6; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre la sottolineatura

è della redattrice)

2.8.2. Per quanto concerne il “reddito da

invalida”, il patrocinatore dell’insorgente ribadisce anche davanti al TCA

quanto segue:

" (…) il

valore medio di CHF 4'276.00 utilizzato da codesta Compagnia assicurativa per

determinare il reddito ipotetico da invalido è nettamente sproporzionato

per rispetto al salario che la ricorrente è / sarà in grado di percepire nella

nuova ipotetica attività. Infatti, prendendo in considerazione la situazione

lavorativa passata, personale e di salute attuali della signora RI 1, ci si

accorge subito che la stessa non sarà di certo in grado di esercitare la

maggior parte delle professioni presenti nella tabella TA1.

A questo proposito, infatti, si rileva che nell'applicare la

tabella TA1 occorre stabilire se siano i valori per un determinato ramo

economico o quelli totali di tutti i settori a riflettere meglio la situazione

della persona assicurata. A tal fine si deve tenere conto sia della formazione

professionale sia della situazione personale.

La ricorrente, cittadina italiana ormai 53enne, non ha particolari conoscenze

linguistiche. La stessa ha lavorato per più di 16 anni esclusivamente quale

ausiliaria di pulizie presso le __________ di __________ e presso la ditta __________

con un grado di occupazione del 35% e per il restante 65% quale casalinga. Non

dispone di titoli di studio o di una formazione professionale (ha semplicemente

conseguito il diploma di scuola media in Italia) e non ha mai esercitato altre

professioni oltre a quella sopramenzionata. Tali motivi la rendono quindi

difficilmente idonea al collocamento, senza considerare il suo stato di salute

che le impedisce di fare il maggior numero delle attività imputatele, oltre che

di effettuare normali tragitti, le scale e di camminare su terreni sconnessi.

Infatti, esaminando le categorie professionali della tabella TA1

ci si accorge immediatamente che le attività elencate nel "settore 2

produzione" (n. 05-43 TA1) non possono essere esercitate dall'assicurata,

sia a causa del suo stato di, salute sia in considerazione della sua formazione

professionale. La stessa, non disponendo di un diploma o di una qualifica in

questo ramo, che per forza di cose necessita di una certa manualità, competenza

ed esperienza, non sarebbe mai in grado di trovare un datore di lavoro disposta

ad assumerla. Men che meno per un salario superiore al minimo legale vigente in

Canton Ticino, pari a CHF 3'600.00 lordi mensili. Senza contare che la maggior

parte delle attività richiede una prestazione fisica, che la ricorrente - come

accertato dalla perizia medica - non è in grado di svolgere. Pertanto, i salari

presenti in tale settore non possono essere presi in considerazione per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

Tale ragionamento si applica pure alle categorie "commercio;

riparazione di autoveicoli" (n. 45-47 TA1), "servizi di

informazione e comunicazione" (n. 58-63 TA1), "attività

finanziarie e assicurative" (n. 64-66 TA1), "attività

professionali scientifiche e tecniche" (n. 69-75 TA1) e "attività

di organizzazioni associative e religiose, riparazione

beni uso

personale" (n. 94-95 Tal1 che prevedono tutte un tipo di formazione e

conoscenze particolari, che la ricorrente non possiede.

Inoltre, giova pure rilevare come la situazione di salute

dell'assicurata le impedisca di esercitare tutte le professioni presenti nella

categoria "attività di trasporto e magazzinaggio" (n. 49-53

TA1) (tra le quali risulta pure quella paragonata all'ausiliaria della pulizia;

cfr. n. 55-56 TA1), professioni che prevedono un tipo di lavoro in continuo

movimento, in netto contrasto con quanto prescritto dal dr. med. __________

(cfr. "anche in attività adeguate a livello ergonomico nel carico si

definisce una limitazione del 25% per ridotto rendimento di un normale pensum

lavorativo per dolore neuropatico con disturbi del sonno. Evidentemente si deve

trattare di attività prevalentemente leggera e sedentaria senza necessità di

deambulazione > 50m e/o effettuare scale o dover camminare su terreni

sconnessi", doc. E.-, pt. 8.2).

Quindi, ciò che può essere ragionevolmente richiesto dalla signora

sono lavori per i quali non è richiesta una formazione specifica. Professioni

per le quali non sono richiesti prolungati periodi in piedi. Professioni

compatibili con un'occupazione a tempo parziale.

Le uniche attività che presentano tali caratteristiche sono

casomai quelle "amministrative e di servizi di supporto" (n.

77-82 TA1) per un salario mensile di CHF 3'979.00 (livello competenza 1),

oppure "altre attività di servizi personali" (n. 96 TA1) per

un salario mensile di CHF 3'908.00 (livello competenza 1). Solo queste attività

sono prevalentemente sedentarie, semplici e ripetitive, come prescritto dal dr.

med. __________.

A differenza di quanto sostiene la controparte, tali aspetti devono es-sere

presi in considerazione non solo per la scelta del livello di competenza, bensì

anche nella determinazione del settore economico che più si addice alla

situazione effettiva e concreta della ricorrente, sulla base del suo stato di

salute e della sua formazione professionale.

Di conseguenza, il reddito ipotetico da invalido che la ricorrente potrebbe

percepire mensilmente secondo statistica ammonta al mas-simo a CHF 3'943.50

(media dei suddetti salari), per un totale annuo di CHF 49'777.18

(3'943.50/40x41.7x12 aggiunto lo 0.9%).

Ci sarebbe invero da chiedersi se per la qui ricorrente, considerate le sue

specifiche personali di cui si è detto, si debba addirittura tenere in considerazione

il salario minimo cantonale di CHF 3'600.00 men-sili, per un totale annuo a

tempo pieno di CHF 43'200.00.

Vista la "limitazione del 25% per ridotto rendimento di un

normale pensum lavorativo" stabilita dalla perizia medica del dr. med.

__________ del 14 settembre 2022 (punto 8.2, doc. E.), e applicata pure

nella decisione querelata, il salario deve in seguito essere adeguato in tal

senso, ciò che porta a determinare il reddito da invalido in CHF 37'332.88/anno,

nel migliore dei casi.

Da ultimo, la Compagnia assicurativa qui resistente avrebbe dovuto prendere in

considerazione il principio giurisprudenziale che prevede come possa essere

operata una riduzione, al massimo nella misura del 25%, sui salari statistici

qualora dall'insieme delle circostanze personali e professionali (limitazioni

addebitatili al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità, tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione) sussistano degli indizi che

permettono di ammettere che, anche in un'attività idonea, l'assicurato

subirebbe un discapito

salariale. Come d'altronde aveva già fatto a suo tempo nella

decisione del 24 luglio 2019 dove era stata espressamente riconosciuta una

riduzione del 10% (doc. L., decisione del 24 luglio 2019, pag. 4).

L'assenza di conoscenze professionali, le più che limitate

conoscenze linguistiche, l'età avanzata, la nazionalità, il limitato grado di

occupazione (25%) e l'assenza dal mondo del lavoro da ormai più di 5 anni,

dovevano indurre la CO 1 ad apportare al salario un'ulteriore riduzione nella

misura di almeno del 20%. Riduzione che - al contrario di quanto sostiene la

resistente - è indipendente da quella valutata dal dr. med. __________ per il

dolore neuropatico e il disturbo del sonno.

Ne consegue così - preso in considerazione tutte le sopraesposte circostanze -

un salario ipotetico annuo da invalido di CHF 29'866.31.” (doc.

I, pag. 8-11; n.d.r.: il grassetto, il corsivo e le sottolineature non sono

della redattrice)

2.8.3. In sede di risposta la CO 1 si è

limitata a rilevare quanto segue: “Vista

l'argomentazione ricorsuale identica a quella esposta in sede d'opposizione, CO

1 rinvia alla sua decisione su opposizione, qui ripresa integralmente e nella

quale si è già confrontata con le rimostranze della ricorrente, cosicché ai documenti

di cui all'incarto per i dettagli” (doc. III).

2.8.4. Per quanto riguarda il reddito da

invalido, il TCA rileva che, nella sentenza di principio pubblicata in DTF

126 V 75 seg., l’Alta Corte ha stabilito che, ai fini della sua determinazione,

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Giova qui pure ricordare che

l’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha anche stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica

e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in

relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre

2006; STCA 35.2023.10 del 3 aprile 2023, consid. 2.9.1).

Inoltre il Tribunale federale,

relativamente alla tabella di riferimento TA1, ha anche precisato che ci si

deve fondare, di principio, sui salari mensili indicati nella linea “totale”

del “settore privato”, riferita ai salari lordi standard, che sono a loro volta

basati sempre sul valore mediano o centrale. È possibile fare eccezionalmente

capo ai salari mensili dei settori particolari (settore 2 “produzione” e

settore 3 “servizi”) rispettivamente a dei rami particolari, allorquando si

tratta di permettere ad un assicurato di mettere pienamente a profitto la

propria capacità di lavoro residua. Questa facoltà è data solamente nei casi

particolari in cui l’assicurato, prima del danno alla salute, ha lavorato in un

ambito specifico per numerosi anni e praticamente un lavoro in un altro ambito

non entra più in linea di conto. Per contro ci si deve riferire alla linea

“totale” del “settore privato”, allorquando un assicurato non può più

esercitare la propria attività abituale, ma può essere immesso in un nuovo

ambito lavorativo per il quale l’insieme del mercato del lavoro è di principio

disponibile (cfr. DTF 148 V 174, consid. 6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi

citati; STF 8C_605/2022 del 29 giugno 2023, consid. 4.2.1 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati; STF 8C_576/2022 del 1° giugno 2023, consid. 4.2;

STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021, consid. 5.2.1 e rinvii ivi citati; STF

8C_205/2021 del 4 agosto 2021, consid. 3.2.1 e rinvii ivi citati; STF

8C_665/2020 del 14 aprile 2020, consid. 4.2.2 e rinvii ivi citati; cfr., anche

al STCA 35.2023.89 delll’11 marzo 2024, consid. 2.9.1; cfr. pure la STF

8C_215/2023 del 1° febbraio 2024, consid. 5.2.1).

2.8.5. Dal momento che la ricorrente è in

grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua (del 75%) in

attività adeguate,

in particolare leggere e sedentarie, tenuto conto dei limiti funzionali

indicati dal medico fiduciario della CO 1 (cfr. consid. 2.5.1 e 2.5.2), il

reddito da invalida (di fr. 53'813.72) è stato correttamente calcolato

dall’amministrazione in base alla media “totale” dei dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 (facendo capo

segnatamente alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico

totale, livello di competenze 1, donne, indicizzando il dato statistico sino al

2022), che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi salari) di

svariate occupazioni nel mercato del lavoro aperte all’assicurata, così come

indicato dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5.2). Parimenti

rettamente la CO 1 ha poi operato una riduzione del 25% per la diminuzione di

rendimento medicalmente giustificata, giungendo così a fr. 40'360.32.

In questo contesto giova qui pure

ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie

affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di

guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può essere

obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua

attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad

accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù

del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF

8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA

35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024,

consid. 2.9; STCA 35.2023.65 del 29 gennaio 2024, consid. 2.9 e la STCA

35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.2).

Stante quanto precede le contestazioni che l’avv. RA 1 ha rivolto

all’amministrazione per avere considerato i valori totali della tabella TA1

anziché quelli derivanti da determinati rami economici (segnatamente attività

"amministrative e di servizi di supporto" di cui al n. 77-82

TA1 e "altre attività di servizi personali" di cui al n. 96

TA1), devono essere respinte.

2.8.6. Questa Corte prende atto che

l’amministrazione nella decisione avversata non ha applicato alcuna deduzione

sociale (cfr. doc. 543, pag. 6).

In questo contesto il TCA rileva innanzitutto che, secondo la più recente

giurisprudenza federale, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già

tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In

altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione

percentuale al reddito statistico solo circostanze che in un mercato

equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri

casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità

lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di

un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019

consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2;

8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020

consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si

veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le

revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure,

tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024, consid. 2.10, la STCA

35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3 e la STCA 32.2023.116 del 29

aprile 2024, consid. 2.22.5).

Occorre, inoltre, ricordare che

le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (cfr. STF 8C_805/2016 del 22 marzo

2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024,

consid. 2.10).

Questa giurisprudenza è stata

sostanzialmente confermata anche dalla STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023

consid. 5.1.1 e 5.2.2, dalla STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid.

5.4.2.3 e pure dalla recente STF 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024, consid.

5.2.2.3.

A proposito del criterio del tasso d’occupazione, giova qui ricordare che, nella

STF 9C_40/2011 del 1° aprile 2011, l’Alta Corte ha stabilito che la circostanza

che una persona assicurata presenta una capacità lavorativa a tempo pieno, ma

con una riduzione del rendimento, non giustifica di per sé stessa una

decurtazione sociale:

" (…)

2.3.1 Unter dem Titel Beschäftigungsgrad

wird bei Männern, welche gesundheitlich bedingt lediglich noch teilzeitlich

erwerbstätig sein können, ein Abzug anerkannt. Damit soll dem Umstand Rechnung

getragen werden, dass bei Männern statistisch gesehen Teilzeitarbeit

vergleichsweise weniger gut entlöhnt wird als eine Vollzeittätigkeit (vgl. die

nach dem Beschäftigungsgrad differenzierenden Tabellen T2* in der LSE 06 S. 16

und T6* in der LSE 04 S. 25; Urteile I 69/07 vom 2. November

2007 E. 5.1 und I 793/06 vom 4. Oktober 2007 E. 2; vgl. auch Urteile

8C_664/2007 vom 14. April 2008 E. 8.3 und I 101/07 vom 3. Januar 2008 E. 6.2;

anders dagegen bei den Frauen: Urteil 9C_382/2007 vom 13. November 2007 E. 6.2

sowie Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 454/05 vom 6. September 2006 E.

6.6.2 und I 704/03 vom 28. Dezember 2004 E. 4.1.2; Urteil 9C_728/2010 vom 21.

September 2010 E. 4.1.1). Dagegen rechtfertigt der Umstand, dass eine

grundsätzlich vollzeitlich arbeitsfähige versicherte Person gesundheitlich

bedingt lediglich reduziert leistungsfähig ist, an sich keinen Abzug vom

Tabellenlohn

(Urteile 8C_827/2009 vom 26. April 2010 E. 4.2.1, 9C_980/2008 vom 4.

März 2009 E. 3.1.2, 8C_765/2007 vom 11. Juli 2008 E. 4.3.3, 9C_344/2008 vom 5.

Juni 2008 E. 4 und I 69/07 vom 2. November 2007 E. 5.1).” (n.d.r.: il corsivo è

della redattrice).

In una sentenza 9C_780/2023 de 23

aprile 2024, al consid. 6, il Tribunale federale ha sottolineato che:

" C'est finalement en vain que la recourante demande la prise en

considération d'un abattement de 20 %. Outre que la critique ne remplit pas les

conditions de motivation d'un grief devant le Tribunal fédéral, la

jurisprudence considère que lorsqu'une personne assurée est capable de

travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est

prise en considération dans la fixation de la capacité de travail. Il n'y a pas

lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3

juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les

références). On peut dès lors renvoyer aux considérations convaincantes de

l'autorité précédente.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

(vedi pure la STF 8C_673/2012 del 16 maggio 2013 consid. 5.2; la STF 9C_359/2014

del 5 settembre 2014 consid. 5.4; la STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid.

8.1; la STF 9C_763 /2015 del 9 maggio 2016, consid. 4.2; la STF 9C_635/2016 del

14 dicembre 2016 consid. 4.3; la STF 8C_884/2017 del 24 maggio 2018 consid. 4.4

e la STF 8C_705/2018 del 16 maggio 2019, consid. 3.2).

Questo Tribunale ricorda di avere già confermato ai consid. 2.5.1 e 2.5.2 che,

tenuto conto degli impedimenti dovuti al danno infortunistico, l’assicurata

presenta una capacità lavorativa residua del 100% con una riduzione del

rendimento del 25%, dovuta al dolore neuropatico con disturbi del sonno, in

attività adeguate (specificatamente in attività leggere e sedentarie)

rispettivamente che la ricorrente gode di un ventaglio di attività esigibili

ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità

lavorativa residua. Il TCA ritiene pure che le limitazioni infortunistiche -

che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa dell’insorgente

anche in attività adeguate (attività leggera e sedentaria) - non esplicano

ulteriori effetti rilevanti dal profilo del reddito conseguibile nel ventaglio

di attività ancora esigibili nel mercato del lavoro equilibrato. In simili

condizioni, una decurtazione sociale, per questi aspetti, non appare

giustificata.

Questa Corte segnala inoltre che,

nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata in SVR

2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha stabilito che in caso d’applicazione del

livello di competenze 1 della RSS sono già considerate le carenti conoscenze

linguistiche (in questo senso, si veda pure STF 8C_215/2023 del 1° febbraio

2024, consid. 5.2.2.2 e STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3; cfr.

pure, tra le tante, STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8, STCA

35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3 e STCA 32.2023.116 del 29 aprile

2024, consid. 2.22.5).

Lo stesso vale a proposito dell’assenza

di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e

di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, STF

8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e 8C_46/2018

dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. pure, tra le tante, STCA 35.2023.36 del

14 agosto 2023, consid. 2.8, STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3

e STCA 32.2023.116 del 29 aprile 2024, consid. 2.22.5).

Anche l’età della ricorrente al momento determinante (ovvero al momento della

nascita dell’eventuale diritto a una rendita - settembre 2022 - cfr., su questo

specifico aspetto, STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) - 53 anni

– non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da

invalido (in questo senso, si veda DTF 148 V 195, consid. 3.6.2, concernente un

assicurato di 61 anni, in cui la Corte federale ha rilevato che, in base alle

rilevazioni RSS, nel caso di uomini che si trovano nella fascia tra i 50 e i

64/65 anni, l’età comporta piuttosto un aumento del livello retributivo,

trattandosi di posti di lavoro senza funzione di quadro e che, in concreto, il

ricorrente non era stato in grado d’indicare per quali motivi, su un mercato

del lavoro equilibrato, egli avrebbe guadagnato meno in ragione della sua età;

cfr. pure STF 8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato negato che l’età

dell’assicurato, nato nel 1964, giustificava l’applicazione di una riduzione

sociale; per un caso analogo, riguardante un 54enne, cfr. STCA 35.2022.22

dell’11 luglio 2022, consid. 2.10.5).

Del resto, non può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita

dell’eventuale diritto a una rendita, l’insorgente aveva un’età ancora

piuttosto lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo senso, si

veda STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante proprio

un assicurato cinquantenne; cfr. pure la già citata STCA 35.2022.22 dell’11

luglio 2022, consid. 2.10.5).

In questo contesto, giova qui pure ricordare che nella recente STF 8C_215/2023

del 1° febbraio 2024, consid. 5.2.2.2., l’Alta Corte ha ribadito il principio

secondo il quale “gerade Hilfsarbeiten auf

dem massgebenden ausgeglichenen Stellenmarkt altersunabhängig nachgefragt

werden und sich bei diesen Tätigkeiten ein fortgeschrittenes Alter nicht

zwingend lohnsenkend auswirken muss (BGE 146 V 16 E. 7.2.1 mit Hinweisen;

Urteil 8C_128/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 6.2.3)”.

Secondo questa Corte, neppure la

prolungata assenza dal mercato del lavoro dell’insorgente - in concreto,

l’assenza dal mercato del lavoro è durata all’incirca cinque anni e mezzo,

ossia dal febbraio 2017 al settembre 2022 (momento in cui l’assicurata è

tornata nuovamente abile al lavoro) - giustifica una decurtazione a tale titolo

del reddito statistico da invalida.

A questo proposito giova qui ricordare che, nella recente STF 8C_215/2023 del

1° febbraio 2024, consid. 5.2.2.1, l’Alta Corte ha ribadito il principio

secondo il quale “sich eine langjährige

Abwesenheit vom Arbeitsmarkt rechtsprechungsgemäss ohnehin nicht zwingend

lohnsenkend auswirkt (vgl. Urteil 8C_111/2021 vom 30. April 2021 E. 4.3.3 mit

Hinweis)” (per un caso in cui è stata invece eccezionalmente ammessa

una riduzione in ragione della prolungata assenza dal mercato del lavoro

[assenza superiore ai vent’anni], cfr. STF 9C_14/2022 del 21 luglio 2022

consid. 5.5, pubblicata in: SVR 1/2023 IV n. 2 p. 6 ss.).

Infine, una decurtazione non è stata ammessa nemmeno per assicurati titolari di

un permesso di dimora (cat. B) (cfr. STF 8C_215/2023 del 1° febbraio

2024, consid. 5.2.2.2: “Was den

Ausländerstatus (Aufenthaltsbewilligung B) anbelangt, ist nicht ersichtlich,

dass dieser die Möglichkeit des Beschwerdeführers erheblich schmälern würde,

auf dem für ihn in Frage kommenden Arbeitsmarkt mit einem durchschnittlichen

Lohn rechnen zu können (vgl. auch Urteile 8C_339/2022 vom 9. November 2022 E. 6.4.2 und 8C_314/2019 vom

10. September 2019 E. 6.2, je mit Hinweis auf LSE-Tabelle TA12)”; STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.2: “Was die Aufenthaltsbewilligung B betrifft,

ist nicht ersichtlich, inwiefern diese lohnmindernd zu berücksichtigen wäre,

vermag sie doch auch im Rahmen der Ermittlung des Invalideneinkommens gestützt

auf die LSE mangels tieferer Löhne keinen Abzug zu begründen (vgl. dazu LSE

Tabelle TA12).”; STF 8C_766/2017, 8C_773/2017 del

30 luglio 2018 consid. 8.6: “…

il n'apparaît pas d'emblée que l'âge de l'assuré, son permis B ou encore son

manque d'expérience dans une nouvelle profession, soient susceptibles, au

regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives

salariales.”).

Alla luce

di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3),

questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, la CO 1 non

abbia abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. sul tema, tra le tante,

STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021, consid. 2.3.7 e STCA 35.2021.74 del 29

novembre 2021, consid. 2.11.4).

Il “reddito da invalida" per il 2022 è, quindi, pari a fr.

40'360.32.

2.9. Confrontando ora il reddito da

invalida di fr. 40'360.32 (cfr. supra, consid. 2.8.6) con il reddito da

valida di fr. 48'211.40 (cfr. supra, consid. 2.7.4), si ottiene per il

2022 un grado d’invalidità del 16% ([48'211.40 - 40'360.32] x 100 : 48'211.40 =

16.28% arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, la decisione impugnata deve essere riformata, nel senso che

l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità del 16% dal 1° novembre

2022 (fino al 31 ottobre 2022 ha infatti ricevuto le indennità giornaliere:

cfr. doc. 497 e doc. 543).

2.10. Alla luce di quanto precedentemente

esposto, questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L’incarto LAINF è stato versato

con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. III).

2.11. Visto l’esito del ricorso, la CO 1

verserà all’insorgente, patrocinata da un avvocato fr. 2'500 (IVA inclusa) a

titolo d’indennità per ripetibili.

2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre

spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del

17 novembre 2023 della CO 1 è riformata nel senso che l’assicurata ha diritto

ad una rendita d’invalidità LAINF del 16% dal 1° novembre 2022.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà

all’assicurata fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti