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Decisione

35.2024.20

A. caduto da bici nel 6/18 e a cui assic. LAINF negato contin. di prest. di corta durata da 10/23, rend.e ha assegnato IMI del 25%. Atti non consentono di confermare dec. su opp. Rinvio per approfondimento esterno per stabilire se vi è relaz. di causalità e diritto a prestazioni

22 luglio 2024Italiano42 min

difficile trarre pertinenti, condivisibili e probabili deduzioni circa l'origine

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.20

rs

Lugano

22 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 febbraio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il

3 giugno 2018 RI 1, nato nel __________, a quel momento dipendente della __________

di __________ in qualità di operatore (cfr. doc. 2;) e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1, è

caduto dalla bicicletta e ha riportato una frattura scomposta della clavicola

sinistra al terzo laterale, una frattura scomposta della scapola sinistra, una

frattura della terza costola a sinistra, un piccolo pneumotorace apicale a

sinistra, una contusione della coscia sinistra e delle abrasioni multiple (cfr.

doc. 2; 11; 28).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Tra

il 5 giugno 2018 e il 12 dicembre 2022 l’assicurato si è sottoposto a cinque

interventi, e meglio:

-

il 5 giugno 2018: riduzione aperta e osteosintesi della clavicola

sinistra con placca presso __________ Ospedale __________ di __________, Dr.

med. __________, vice primario di chirurgia e __________, capoclinica di

chirurgia (cfr. doc. 29);

-

il 24 aprile 2019: bone block artroscopico presso __________ Ospedale __________

di __________, Dr. med. __________, spec. in chirurgia ortopedica (cfr. doc.

86);

-

il 1° ottobre 2019: asportazione del materiale di osteosintesi presso __________

Ospedale __________ di __________, Dr. med. __________ e __________, medico

assistente (cfr. doc. 121);

-

il 7 luglio 2021: capsulotomia circonferenziale, adesiolisi, rimozione

endobuttuo, bursectomia e prelievi per esame batteriologico ed istologico

presso __________ Ospedale __________ di __________, Dr. med. __________ (cfr.

doc. 202);

-

il 12 dicembre 2022: posa impianto protesico inverso Lima presso Clinica

__________, Dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e

ortopedia (cfr. doc. 341).

1.3. Il

7 gennaio 2022 la __________ ha disdetto il contratto di lavoro di RI 1 con

effetto dal 30 aprile 2022 (cfr. doc. 257).

1.4. L’CO

1, ritenendo la situazione stabilizzata, il 31 agosto 2023 ha sospeso le

prestazioni di breve durata dal 1° ottobre 2023 (cfr. doc. 426).

1.5. Con

decisione del 16 novembre 2023 l’Istituto assicuratore ha, inoltre, negato a RI

1 il diritto a una rendita di invalidità, poiché dal raffronto dei redditi non

è emerso alcun discapito economico. È stato precisato che nella valutazione non

sono stati considerati i disturbi alla colonna cervicale (C5-C6 e C6-C7) e la

rottura inveterata del dito I sinistro, in quanto tali disturbi non possono

essere messi in relazione di causalità secondo il criterio della probabilità

preponderante con l’infortunio.

L’CO

1, facendo riferimento all’apprezzamento medico del Dr. med. __________, spec.

in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha invece assegnato all’assicurato

un’indennità per menomazione dell’integrità del 25%, pari a fr. 37'050.-- (cfr.

doc. 452).

1.6. A

seguito dell’opposizione interposta da RI 1, rappresentato dall’avv. __________,

alla quale sono state allegate due relazioni mediche, una del 15 dicembre 2023 del

Dr. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e assicurativa

di Direttore del Dipartimento interaziendale Medicina legale dell’Azienda Socio

Sanitaria Territoriale (ASST) - __________ / __________ di __________, e

l’altra, non datata, del Dr. __________, medico chirurgo, specialista in

ortopedia e traumatologia presso __________ Ospedale __________ di __________ e

con studio a __________ (cfr. doc. 461; 463; 464), l’CO 1, il 7 febbraio 2024,

ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

1.7. Contro

la decisione su opposizione del 7 febbraio 2024 RI 1, sempre patrocinato

dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto l’annullamento della stessa, il riconoscimento delle indennità

giornaliere e delle spese di cura per la rottura inveterata dell’articolazione

metacarpo falangea D1 sinistro, nonché di una rendita di invalidità al 100% e

di un’IMI del 50% per omartrosi grave e alterazioni funzionali alla spalla

(cfr. doc. I pag. 9).

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente, per quanto concerne

l’asserita mancanza di un nesso causale tra la rottura dell’articolazione

metacarpo-falagea del pollice sinistro e l’infortunio del 3 giugno 2018, ha

addotto che l’assicurato ha iniziato a lamentare dolore subito dopo

l’intervento chirurgico del 7 luglio 2021. Al riguardo è stato precisato che al

risveglio egli si è accorto di avere il I dito della mano sinistra gonfio e di

color viola, per cui ha prontamente segnalato il disturbo ai medici, come pure

nelle successive visite di controllo, visto che il dito era ancora gonfio,

viola e dolorante. Tuttavia nessun medico (Dr. med. __________, __________ e __________)

ha indagato in merito il pollice. Solo il Dr. med. __________, dove era stato

indirizzato per un parere circa la spalla, ha preso a carico il problema.

La

rappresentante dell’insorgente ha puntualizzato che il Dr. med. __________, il

21 settembre 2023, ha affermato che le lesioni dei legamenti collaterali del

pollice sia radiale che ulnare (la RM dell’8 agosto 2022 ha posto in luce la

rottura del legamento collaterale ulnare dell’articolazione metacarpo-falagea 1

e una grave artrosi metacarpo-falangea della mano sinistra valutata dal Dr.

med. __________ il 12 agosto 2022 come post-traumatica) non sono in letteratura

descritte come idiopatiche, se non in pazienti eventualmente con patologie come

la Ehlers-Danlos, bensì post-traumatiche, come pure che l’assicurato, durante

il ricovero del luglio 2021, è stato informato di avere un problema a livello

della metacarpo-falangea del D1 sinistro, il quale mai era stato accusato in

precedenza.

È

stato, altresì, rilevato che anche la Dr. med. __________, il 7 settembre 2023,

“seppur sia dell’idea che sia poco probabile che vengano eseguiti durante

l’intervento movimenti di distorsione o gesti traumatici in tale zona, conferma

che il problema al dito si è manifestato proprio dopo l’intervento del 7 luglio

2021 ma che non è stato subito notificato in quanto di maggiore priorità era il

trattamento della spalla e di tutto l’arco superiore”.

La

parte ricorrente ha poi evidenziato che né i medici né l’CO 1 hanno approfondito

se la problematica al pollice sinistro potesse essere messa in relazione con

l’infortunio o indirettamente con esso, a seguito dell’intervento del 7 luglio

2021.

La

medesima ha poi concluso che gli elementi esposti provano che le affezioni al legamento

del pollice sinistro devono essere considerate quale postumo infortunistico e

posto in relazione causale con il sinistro del giugno 2018 (cfr. doc. I pag.

4-5).

In

relazione alla capacità lavorativa residua, l’avv. __________, per conto del

suo assistito, alla luce della relazione medico-legale del 22 febbraio 2024 del

Dr. __________ (il quale ha attestato una riduzione della capacità lavorativa

di circa due terzi - 67% -, in quanto lavori manuali leggeri, non di eccessiva

precisione e neppure ripetitivi ad arti superiori sul piano determinano

comunque l’insorgenza di algie cervico-brachiali dopo mezz’ora di attività), ha

contestato la valutazione del Dr. med. __________, secondo cui RI 1 è da

considerare abile al 100% con una riduzione del rendimento del 10% necessaria

per l’esecuzione di pause aggiuntive secondarie alla componente

algico-disfunzionale della spalla sinistra (cfr. doc. I pag. 5-6).

La

parte ricorrente ha, altresì, censurato la determinazione dei redditi da valido

e da invalido effettuata dall’CO 1.

In

particolare è stato osservato, citando la DTF 135 V 297 e la STCA 32.2007.165

del 7 aprile 2008, che l’assicuratore LAINF avrebbe dovuto procedere a un

adeguamento del reddito da invalido, visto che il reddito da valido considerato

sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro (fr. 45'066.--) è

considerevolmente inferiore alla media. Il reddito da invalido calcolato

dall’Istituto assicuratore facendo capo ai dati statistici (fr. 67'262.62) e

ridotto del 10% (fr. 60'536.--) è, così, paradossalmente di gran lunga superiore

al reddito da valido.

È

stato, peraltro, fatto valere che è priva di fondamento l’affermazione dell’CO

1 secondo cui “dopo quasi trent’anni di attività presso lo stesso datore di

lavoro deve essere ammesso che l’assicurato si è accontentato del salario che

veniva versato per cui la questione del parallelismo non si impone” (cfr.

doc. I pag. 6-7).

Infine

è stato obiettato che nella valutazione della menomazione dell’integrità è stata

presa in considerazione soltanto l’omartrosi gleno-omerale di forma grave a

esclusione delle alterazioni funzionali della spalla, le quali vengono comprese

nel 25% dell’omartrosi grave. Il Dr. __________, in effetti, tenendo conto

anche dell’impossibilità di impiegare utilmente l’arto superiore sinistro, con

movimenti di spalla (segnatamente extra e intra-rotazione), ridotti di oltre la

metà, ma anche della sindrome brachialgica che si irradia a livello

cervico-nucale dopo 30 minuti di impiego dell’arto, il tutto complicato da

tumefazione e impotenza funzionale del I raggio, con articolarità

metacarpo-falangea estremamente ridotta e pure dolente alla flesso-estensione

ha quantificato l’IMI al 50% (cfr. doc. I pag. 8).

Al

ricorso è stata annessa un’ulteriore relazione di consulenza tecnica

medico-legale del 22 febbraio 2024 del Dr. __________ (cfr. doc. D).

1.8. L’assicuratore

resistente, in risposta, ha postulato la reiezione integrale dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

1.9. L’11

aprile 2024 l’avv. __________ ha comunicato, da un lato, che il ricorrente non

ha altri mezzi di prova da produrre, dall’altro, che il medesimo contesta

comunque integralmente la risposta di causa e si riconferma in quanto esposto

nella propria impugnativa (cfr. doc. V).

1.10. Il

doc. V è stato inviato per conoscenza all’CO 1 (cfr. doc. VI).

in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N.

102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è innanzitutto la questione di sapere se a ragione o meno l’CO 1 abbia

negato una relazione di causalità naturale tra i disturbi al pollice sinistro

lamentati dal ricorrente e l’infortunio del 3 giugno 2018 e abbia così

rifiutato di continuare a erogare prestazioni di corta durata (spese di cura e

indennità giornaliere).

Nel

caso in cui l’Istituto assicuratore abbia a ragione stabilito che la

problematica al pollice sinistro non è in nesso causale con l’evento traumatico

del giugno 2018, il TCA dovrà esaminare se l’CO 1 potesse negare all’assicurato

il diritto a una rendita d’invalidità LAINF e riconoscergli un’IMI del 25%.

2.3. Disturbi

al pollice della mano sinistra: causalità naturale (e adeguata) con

l’infortunio del 3 giugno 2018 o con la relativa cura?

2.3.1. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3.2. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio

assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta

qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla

salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello

stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio

sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento

infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su

detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio

della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura

possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_315/2023 del 9 gennaio

2024 consid. 3.2.; STF 8C_302/2023 del 16 novembre 2023 consid. 4.2.; DTF 142 V

435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3. pag. 181, 402 consid. 4.3 pag. 406).

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato

e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato

ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure

se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (cfr. STF 8C_307/2023 del 9 aprile 2024

consid. 3; STF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3, STF 8C_12/2019 del 4

marzo 2019 consid. 3; STF

8C_160/2012 del 13 giugno 2012 consid. 2; RAMI 1992 U 142 pag. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag.

1093).

2.3.3. Il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle

cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un

effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (cfr. DTF 129 V 181 consid.

3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382

consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente

il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 51-53).

La

giurisprudenza ha, inoltre, stabilito che in caso di danno alla salute fisica,

dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è

generalmente ammesso (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V

286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in: SZS 2/1994, pag. 104 s.; M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.3.4. Giusta

l’art. 6 cpv. 3 LAINF l’assicurazione effettua inoltre le prestazioni per

lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 10).

Le

prestazioni sanitarie sono delle prestazioni in natura fornite

dall’assicurazione contro gli infortuni, che esercita un controllo sul

trattamento (art. 48 LAINF).

Corollario

di ciò è che l’assicurazione contro gli infortuni prende a carico le

conseguenze di una lesione provocata dalla cura in questione, a prescindere dal

fatto che la lesione costituisca di per sé stessa un infortunio o risulti da

una violazione delle regole dell’arte da parte del medico curante o si tratti

di una lesione all’integrità corporale secondo il diritto penale. La nascita

del diritto alle prestazioni implica comunque l’esistenza di un rapporto di

causalità naturale e adeguata tra la lesione riscontrata e la cura delle

conseguenze dell’infortunio (cfr. STF 8C_171/2023 del 17 gennaio 2024,

pubblicata in SVR 2024 KV Nr. 7 pag. 31; STF 8C_883/2012 del 24 ottobre 2013

consid. 2.3. STCA 35.2021.96 del 5 dicembre 2022 consid. 2.5.; STCA 35.2018.57

del 27 febbraio 2019 consid. 2.8.).

2.3.5. In

concreto l’CO 1 ha emesso la decisione del 16 novembre 2023 e la decisione su

opposizione del 7 febbraio 2024 impugnata dinanzi al TCA, con le quali ha tra

l’altro negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra il sinistro del

giugno 2018 e i disturbi al pollice sinistro, fondandosi sulle conclusioni

contenute nei referti del 28 agosto 2023 e del 29 gennaio 2024 del Dr. med. __________,

spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 445=452; 467).

Il

28 agosto 2023 lo specialista, che ha visitato l’assicurato il 22 agosto 2023,

ha indicato che la “rottura inveterata LCU articolazione metacarpo-falangea

D1 sinistro con degenerazione dell’articolazione metacarpo-falangea,

instabilità articolazione metacarpo-falangea al pollice sinistro con dolore

locale” corrispondeva a una diagnosi non di pertinenza CO 1 (cfr. doc.

445).

Dal

rapporto del 29 gennaio 2024 si evince inoltre:

" (…)

l’infortunio del 03.06.2018 non interessò la mano sinistra rispettivamente il I

dito e neppure è mai emersa agli atti alcuna documentazione medica che apporti

informazioni di valore aggiunto atta a chiarire la genesi della problematica al

Fatti

I dito della mano sinistra del Sig. RI 1 che non appare in causalità probabile

all'infortunio del 03.06.2018 poiché in tale data non avvenne alcun trauma di

alcun tipo al I dito della mano sinistra.

Non avendo ottenuto delucidazioni dal Dott. __________ e da altri

medici che hanno trattato l'assicurato nell'arco di cinque anni, risulta

difficile trarre pertinenti, condivisibili e probabili deduzioni circa l'origine

della problematica al I dito della mano sinistra del signor RI 1.

(…)

Per quanto attiene invece la causalità tra l’infortunio del

03.06.2018, rispettivamente l’intervento chirurgico del 07.07.2021 e i disturbi

al pollice sinistro del Sig RI 1, si ritiene una connessione solo possibile non

essendo emersa agli atti alcuna documentazione medica valevole e/o edibile in

grado di apportare informazioni utili a chiarire l'eziopatogenesi plausibile

alla base del danno riportato al primo dito della mano sinistra

dell'assicurato; a solo scopo abbondanziale è utile ricordare che la sola

evenienza che prima l'evento traumatico del 03.06.2018 non fosse presente

alcuna problematica al primo dito della mano sinistra del Sig RI 1, non è di

per sé un fattore atto a giustificare una connessione probabile tra i disturbi

lamentati alla mano sinistra dell'assicurato ed il trauma del 03.06.2018 che,

si ricorda ancora una volta, non ha interessato il primo dito della mano sinistra

dell'assicurato.” (Doc. 467 pag. 10-12)

2.3.6. L’assicurato ha, in effetti,

riferito di aver iniziato a lamentare dolore al pollice sinistro dopo

l’intervento del 7 luglio 2021 di capsulotomia circonferenziale, adesiolisi,

rimozione endobuttuo, bursectomia e prelievi per esame batteriologico ed istologico

effettuato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 202; 371; 467 pag. 10; consid.

1.2.).

Durante

il colloquio del 18 aprile 2023 presso la sede dell’CO 1 di __________

l’insorgente ha specificato:

“(…)

Dopo l’intervento del 7.7.21, appena sveglio mi accorgo

di avere il I dito della mano sinistra completamente gonfio e di color viola.

Avevo chiamato subito e la Dr.ssa __________ aveva visto il dito e mi aveva

detto che si trattava di un versamento di sangue e che nell’arco di una

settimana la situazione si sarebbe ripristinata.

Leggo a questo punto la relazione d’uscita e nel

apporto non viene riportato nulla riguardo al dito.

Successivamente nelle visite di controllo ho fatto

notare che il dito era sempre gonfio e dolorante con un colore violaceo e sia

il dr. __________ che la dr.ssa __________ mi avevano detto di pensare alla

spalla per primo e poi se ne sarebbe riparlato.

Stessa cosa mi è stata detta dal dr. _____________

durante la visita presso la __________.

(…)” (Doc. 371)

Dal rapporto del 26 agosto 2021

del Prof. Dr. med. __________, viceprimario del Servizio di Malattie Infettive

dell’__________, Ospedale __________ di __________, e della Dr. med. __________,

capoclinica, i quali hanno visitato l’assicurato il 3 e il 16 agosto 2021, si

evince, per quanto concerne l’anamnesi sistemica, che “dall’incidente

presenta in maniera fissa delle parestesie in sede delle prime tre dita della

mano sinistra che peggiorano a dipendenza della posizione. Presenta

un’iperalgesia in zona del pollice associata a gonfiore ed aspetto cutaneo di

ematoma, soprattutto di notte” e, in relazione allo status, “iperalgesia

sul dorso del pollice con sensibilità conservata, deficit nella forza

unicamente del pollice, interossei invece e movimento polso senza

particolarità” (cfr. doc. 207).

Tali medici, il 4 novembre 2021,

hanno indicato che il ricorrente accusava “(…) dolori persistenti diurni e

notturni, descritti in zona del collo omolaterale con sensazione di calore e

gonfiore, iperalgia al m deltoideo con irradiazione al pollice, dove vi sarebbe

ugualmente un gonfiore e arrossamento intermittente” (cfr. doc. 224).

Dalla

RM del dito I della mano sinistra (esame eseguito mirato all’articolazione

metacarpo-falangea 1) effettuata l’8 agosto 2022 su incarico del Dr. med. __________

è emerso quanto segue:

" Importante

versamento intrarticolare, alterazioni cistiche edematose e possibili erosioni

ossee della testa del metacarpo, apposizioni ossee sui 2 versanti articolari

più importanti a livello metacarpico.

I reperti sono compatibili con un'artrosi attivata o con una

malattia infiammatoria.

Irregolarità del legamento collaterale ulnare e radiale: stiramento

con delle lesioni parziali? Degenerativo nell'ambito delle alterazioni

articolari?

Il reperto è da correlare alla clinica.

Nel caso si trattasse di lesioni traumatiche, considerata

l'importante irregolarità e disomogeneità è difficile misurare esattamente lo

spessore delle lesioni parziali.” (Doc. 291)

Il

12 agosto 2022 il Dr. med. __________ ha attestato la presenza di una grave

artrosi metacarpo-falangea della mano sinistra post-traumatica (cfr. doc. 293).

Il

PD Dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano e in Chirurga

ortopedica e Traumatologia presso la Clinica __________, il 22 settembre 2022,

riguardo al pollice sinistro, ha affermato che “vi è un’importante

degenerazione dell’articolazione metacarpo falangea che è molto dolorosa. Vi è

un’instabilità verso radiale della metacarpo falangea, segno di una lesione del

legamento collaterale ulnare. Questo è confermato dalla risonanza magnetica.

Per questo problema, potrebbe essere indicata o una ricostruzione del

legamento, ma più probabilmente un’artrodesi, in modo da eliminare il dolore e

mantenere un pollice stabile (…)” (Doc. 313).

Il

7 settembre 2023 la problematica al pollice sinistro a livello

dell’articolazione metacarpo-falangea è stata valutata dai Dr. med. __________

e __________, capoclinica del Servizio Ortopedia e Traumatologica __________

Ospedale __________ di __________, i quali hanno rilevato:

" (…)

Viene alla nostra osservazione riferendo il persistere di una

sintomatologia dolorosa descritta a livello del 1 dito della mano sinistra,

insorta, riferisce, dopo l'intervento del luglio 2021. In particolare il paziente

riferisce che al risveglio ha iniziato ad accusare dolore nella zona descritta.

Durante l'intervento chirurgico l'arto superiore viene

immobilizzato in un bendaggio, pertanto è poco probabile che siano stati

eseguiti movimenti di distorsione o gesti traumatici in tale zona; non è stato notificato

subito il problema in quanto di maggior priorità era il trattamento della

spalla e di tutto l'arto superiore.

In data odierna ho fatto eseguire al paziente una radiografia

della mano sinistra che ha messo in evidenza una lieve sublussazione a livello

dell'articolazione metacarpo-falangea.

Il paziente, in trattamento presso il Dr. __________, ha eseguito

una risonanza magnetica della quale non ho visione, riferisce una diagnosi di

lesione capsulo-Iegamentosa.

Concordo con l'indicazione chirurgica data dal collega per quanto

riguarda il trattamento chirurgico.” (Doc. 430)

Il

PD Dr. med. __________, durante la visita ambulatoriale del 21 settembre 2023,

ha diagnosticato, in particolare, una “lesione inveterata legamento

collaterale radiale e parzialmente ulnare articolazione metacarpo-falangea D1

sinistro, post-traumatica, con degenerazione articolare” (cfr. doc. 436).

Il

medesimo ha poi riferito:

" (…)

Esame obiettivo

Metacarpo-falangea estremamente gonfia e dolente. Instabilità sia

verso radiale che ulnare.

Grinding test positivo. Kapandji score 6. Dolore anche sul

versante palmaredell'articolazione, anche se non vi è uno scatto doloroso alla

flesso/estensione del pollice.

Esame radiologico

A mio parere le lastre eseguite il 07.09.2023 presso l'__________

dimostrano gli esiti di un'avulsione del legamento collaterale radiale del

pollice, con probabile anche concomitante frattura sul versante palmare della

testa. Nella RMN pregressa avevamo visto come ci fosse una degenerazione dell'articolazione

ed una lesione dei legamenti.

Procedere

Penso che il problema del paziente adesso sia maggiormente al

pollice. Non riesce ad usare la mano per il dolore e la degenerazione

post-traumatica di quest'articolazione.

Sull'eziologia della situazione della metacarpo-falangea del

pollice sinistro, ricordo solo ai colleghi come le lesioni dei legamenti

collaterali del pollice, sia radiale che ulnare, non sono in letteratura

descritte come idiopatiche, se non in pazienti eventualmente con patologie come

la Ehlers-Danlos. Altrimenti, le lesioni dei legamenti sono post-traumatiche.” (doc.

436)

Il

Dr. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, la

cui relazione medica, non datata, è stata allegata all’opposizione del 3

gennaio 2024 (cfr. 461; consid. 1.5.), ha riscontrato “tumefazione della

base del dito, dolente alla digitopressione. Stress in abduzione-adduzione

della metacarpo-falangea ++. Articolarità ridotta e dolente sia in flessione

che in estensione” e ha considerato che “il signor RI 1 conseguentemente

a trauma diretto contusivo-distorsivo della spalla ha riportato una frattura

complessa del cingolo scapolare ed una lesione del legamento collaterale ulnare

della metacarpo-falangea del I dito della mano sinistra” (cfr. doc. 464).

Nella

valutazione medico-legale redatta il 15 dicembre 2023, anch’essa annessa

all’opposizione (cfr. doc. 461; consid. 1.6.), il Dr. __________, medico

chirurgo, specialista in medicina legale e assicurativa, per quanto attiene al

pollice sinistro, si è limitato a riferire che l’assicurato, in occasione della

visita del 19 settembre 2023, aveva lamentato, segnatamente, dolore alla base

del dito sinistro, che aumentava di intensità durante i movimenti

flesso-estensori (cfr. doc. 463)

Nella

relazione del 22 febbraio 2024 il Dr. __________ ha riportato la medesima

indicazione appena menzionata e nulla ha precisato circa l’eziologa di tale

problematica (cfr. doc. D).

2.3.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF 8C_168/2018

del 6 giugno 2018 consid. 2.1.; STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 consid.

4.1.; DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.

572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste esigenze severe (cfr. DTF 122 V 157; STF

8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

In

proposito cfr. pure STF 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF

8C_47/2024 del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024

consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021

del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid.

3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.

Giova,

in ogni caso, ricordare che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), di principio deve essere considerato

con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti, anche se specialisti

(cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 143 V 130 consid.

11.3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile

2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018

del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V

353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer ,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Le perizie affidate dagli assicuratori sociali,

durante la procedura amministrativa (art. 44 LPGA), a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, invece, godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano

indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_668/2021

del 18 febbraio 2022 consid. 5.2.; STF 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 consid.

4.2.; STF 8C_801/2018 del 13 febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52

pag. 169 segg.; STF 8C_6/2019 del 26 giugno2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014

del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF

8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF

125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF

122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di

prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid.

4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È,

infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011

Considerandi

del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5

in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid.

4b).

2.3.8

Attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione,

questo Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, mediante la

quale l’CO 1 ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi al

pollice della mano sinistra.

Preliminarmente,

va rilevato che, non essendo la decisione

impugnata fondata su una perizia esterna (cfr. consid. 2.3.7.), può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. consid. 2.3.7.).

Ora,

ai referti del Dr. med. __________ (cfr. doc. 445=452; 467; consid. 2.3.5.),

sui quali si fonda la decisione su opposizione in esame, non può essere

riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria

tranquillità, che la problematica al I dito della mano sinistra non era in

relazione causale con il sinistro del 3 giugno 2018 o con l’intervento eseguito

il 7 luglio 2021 dal Dr. med. __________ alla spalla sinistra resosi necessario

a seguito del sinistro del giugno 2018 (cfr. doc. 202; 186) e preso a carico

dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 186; 189).

Infatti,

come è già stato messo in evidenza al considerando 2.3.6., su questo aspetto di natura squisitamente medica agli

atti figura, in particolare, il rapporto elaborato il 21 settembre 2023 dal PD

Dr. med. __________, specialista proprio in chirurgia della mano, (per il quale

invece, la lesione inveterata del legamento collaterale radiale e parzialmente

ulnare dell’articolazione metacarpo-falangea D1 sinistro è post-traumatica. Lo

specialista ha, d’altronde, rilevato che “le lesioni dei legamenti

collaterali del pollice, sia radiale che ulnare, non sono in letteratura descritte

come idiopatiche, se non in pazienti eventualmente con patologie come la

Ehlers-Danlos bensì post-traumatiche. Altrimenti, le lesioni dei legamenti sono

post-traumatiche”; cfr. doc. 436), il cui contenuto è atto a generare dei

dubbi, perlomeno lievi (cfr. consid. 2.3.7.), circa la correttezza della

valutazione su cui l’CO 1ha fondato la propria posizione (cfr. STF 8C_410/2022 del 23 dicembre

2022.

e 8C_637/2020 del 4 marzo 2021

consid. 5.1 e 5.2).

Il

medico di __________, d’altronde, nell’apprezzamento medico del 28 agosto 2023,

si è limitato a indicare che la diagnosi “rottura inveterata LCU

articolazione metacarpo-falangea D1 sinistro con degenerazione

dell’articolazione metacarpo-falangea, instabilità articolazione metacarpo-falangea

al pollice sinistro con dolore locale” non è di pertinenza CO 1 (cfr. doc.

445; consid. 2.3.5.).

Nel

rapporto del 29 gennaio 2024 egli ha, poi, affermato che tra l’infortunio del

giugno 2018, che non ha interessato il I dito della mano sinistra,

rispettivamente l’intervento del luglio 2021 e i disturbi al pollice sinistro

vi è una connessione solo possibile, facendo riferimento, da un lato, al fatto

che agli atti non è emersa alcuna documentazione medica valevole in grado di

apportare informazioni utili a chiarire l’eziopatogenesi plausibile alla base

del danno riportato al I dito della mano sinistra dell’assicurato.

Dall’altro,

alla circostanza che la sola evenienza che prima dell’evento traumatico del 3

giugno 2018 non fosse presente alcuna problematica al I dito della mano

sinistra non è di per sé un fattore atto a giustificare una relazione probabile

tra le affezioni in discussione e il trauma del giugno 2018 (cfr. doc. 467;

consid. 2.3.5.).

Il

Dr. med. __________ non si è, però, chinato sulla questione sollevata dal PD

Dr. med. __________ nel mese di settembre 2023 secondo cui in base alla

letteratura medica le lesioni dei legamenti collaterali del pollice, sia

radiale che ulnare, sono post-traumatiche, ad eccezioni di pazienti con patologie

specifiche (cfr. doc. 436; consid. 2.3.6.).

A

quest’ultimo riguardo si rileva che effettivamente la lesione del legamento

collaterale ulnare del pollice si verifica in particolare in seguito a traumi

sportivi (segnatamente sci, ciclismo, palla a mano) o cadute in generale e

numerosi pazienti consultano uno specialista a distanza di tempo dal sinistro

(cfr. Thibault Poujade / Grégoire Chick, Entorse

de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce avec lésion du ligament

collatéral ulnaire, in Revue médicale suisse, maggio 2017; https://www.revmed.ch/auteurs/chick-gregoire;

È

vero che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a

causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha così

stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo

alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Secondo l’Alta

Corte tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica

e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter,

"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_470/2023 del 19 marzo 2024 consid. 7.2.1.; STF 8C_335/2018 del 7 maggio

2019; STF 8C_855/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF

8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th.Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, pag. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, pag. 41; STCA 38.2019.33 del 19

agosto 2019 consid. 2.2.4.; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017 consid.

2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018 consid. 2.6; STCA 35.2019.7 del 29

aprile 2019 consid. 2.7).

È

altrettanto vero, tuttavia, che il Tribunale federale ha evidenziato che, se,

da una parte, come puntualizzato dall’CO 1 nella decisione su opposizione (cfr.

doc. A p.to 5), l’utilizzo dell’aggettivo “post-traumatico” in relazione a

determinati disturbi non si riferisce necessariamente all’aspetto causale con

un infortunio, bensì può rapportarsi soltanto all’aspetto temporale (come

spesso è inteso secondo la comprensione consueta e comune della lingua),

dall’altra, il concetto “post-traumatico” viene usato frequentemente in

medicina in modo equivalente a causale con un determinato sinistro (“unfallkausal”).

L’Alta

Corte ha, quindi, indicato che va esaminato in ogni singolo caso concreto quale

significato attribuire al termine “post-traumatico” (cfr. STF 8C_555/2018 del

17.

ottobre 2018 consid. 4.1.1.; STF 8C_524/2014 del 20 agosto 2014 consid.

4.3.3., citata anche dalla parte resistente; doc. A p.to 5).

Quando sussistono almeno “lievi dubbi”

circa l’affidabilità di un rapporto medico, la giurisprudenza federale prevede

che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei

pareri a disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico

indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia

giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid.

6.2.2).

2.3.9

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle

nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV

Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen,

wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an

den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach

Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF

8C_59/2011, consid. 5.2)

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che

aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

"

Lorsqu’il existe des

doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil,

il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des

instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits

déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de

rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt

8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).” (STF 8C_412/2019,

consid. 5.4.)

(si

veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA

35.2020.88

dell’8 febbraio 2021 consid. 2.10; STCA 35.2020.70 del 1° marzo 2021

consid. 2.10; STCA 35.2020.100 del 22 marzo 2021 consid. 2.10; STCA 35.2021.12

del 16 giugno 2021 consid. 2.10).

Con

la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 pag. 137 segg., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione.

Infine,

con un giudizio 9C_176/2022 del 17 novembre 2022 consid. 3, il TF ha confermato

l’agire dei giudici cantonali che avevano rinviato la causa all’amministrazione

affinché procedesse ad accertamenti complementari a fronte di una fattispecie

non sufficientemente chiarita, anziché disporre una perizia giudiziaria (“Rien par ailleurs n'empêchait les premiers

juges de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans leur

arrêt du 5 juillet 2019 plutôt que d'ordonner une expertise judiciaire. Ce renvoi était en effet motivé

par la nécessité de clarifier une situation médicale ayant fait l'objet

d'investigations insuffisantes. La jurisprudence autorise expressément un tel

renvoi dans ce genre de situation.”).

Nella presente fattispecie

i presupposti per un rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente (cfr.

STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465) sono soddisfatti già per il

solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione impugnata sul solo

parere del suo medico fiduciario.

In

casi del genere, d’altronde, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso

stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché

disponga una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso,

STF 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV

n. 34 pag. 137 segg.; STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA

35.2022.78

del 16 febbraio 2023; STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid.

2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2

febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e

35.2014.50

del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo,

Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances

sociales in: CGRSS n. 50 – 2014, pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

2.3.10

Per le ragioni già esposte al considerando

2.3.8., si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un

approfondimento esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se i disturbi al

pollice della mano sinistra costituivano una conseguenza naturale dell’evento

traumatico del giugno 2018 oppure ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LAINF

dell’intervento del luglio 2021 che ha dovuto essere effettuato a seguito del

sinistro in questione (cfr. doc. 202; 186) ed è stato autorizzato dall’CO 1

(cfr. doc. 186; 189).

A

quest’ultimo riguardo cfr. STF 8C_171/2023 del 17 gennaio 2024, pubblicata in

SVR 2024 KV Nr. 7 pag. 31 e già menzionata al consid. 2.3.4.

Sulla

scorta delle relative risultanze, l’CO 1 si pronuncerà di nuovo sul diritto

alle prestazioni dell’assicurato.

2.4

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.;

STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre

2022.

consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.5

Visto

l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr.

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente,

rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1per complemento istruttorio, conformemente a quanto

indicato al consid. 2.3.10., e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO

1 verserà al ricorrente l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni