35.2024.21
Negata a ragione l'origine infortunistica dei disturbi alla spalla denunciati (capsulite)
19 agosto 2024Italiano24 min
determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.21
cr
Lugano
19 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 27 novembre 2022 RI 1, nata
nel 1972, a quel momento iscritta in disoccupazione, è caduta dopo essere stata
urtata da un cane, riportando una frattura al polso sinistro e una alla testa
della fibula del ginocchio sinistro (doc. 1).
La
frattura pluriframmentaria di radio e ulna distale sinistra è stata trattata
con osteosintesi dal dr. __________ presso la Clinica __________ in data 27
novembre 2022 (doc. 30).
In
data 22 marzo 2023 ha avuto luogo l’intervento di rimozione dei mezzi di
sintesi ulna polso sinistro con ricostruzione dell’ulna con innesto
cortico-spongioso da cresta iliaca di sinistra effettuato dal PD dr. __________
(doc. 51).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
Nel prosieguo, caratterizzato dall’insorgenza di una sindrome
algoneurodistrofica alla mano, l’assicurata ha sviluppato una capsulite
adesiva.
1.2. Eseguiti
gli accertamenti del caso, con decisione formale del 7 novembre 2023, l’CO 1 ha
posto termine alle prestazioni per quanto concerne la spalla sinistra,
ritenendo che i disturbi accusati dall’assicurata non fossero causati
dall’infortunio del novembre 2022 (cfr. doc. 140).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dal sindacato
RA 1 (di seguito: RA 1) (cfr. doc. 151), l’CO 1, dopo avere richiesto una presa
di posizione al proprio medico fiduciario (doc. 186), in data 6 febbraio 2024 ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. B).
1.3. Contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 RI 1, sempre rappresentata
dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto
l’annullamento della stessa e il riconoscimento “del legame causale anche tra i
disturbi alla spalla sinistra e il trauma non professionale del 27 novembre
2022, con conseguente assunzione di ogni costo che ne deriva, senza alcuna
restrizione di merito” (cfr. doc. I pag. 9).
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto che l’assicurata
ha iniziato a lamentare dolore alla spalla già dal mese di gennaio 2023, sottoponendosi
poi dal mese di febbraio 2023 ad un trattamento fisioterapico.
Inoltre,
il rappresentante dell’assicurata ha osservato che occorre completare la
dinamica del trauma, tramite l’audizione dell’assicurata, visto che ella al
momento dell’evento “ha subito un doppio impatto: dapprima il cane le è franato
addosso nelle gambe, da tergo e in tutta velocità e poi ella è caduta a terra,
con un impatto importante proprio perché il cane le ha dato una spinta
accentuata dalla velocità e dal suo peso che va considerato almeno medio,
picchiando tutta la parte sinistra, compresa la spalla”.
Oltre
a ciò, egli ha rilevato come l’CO 1 abbia dato il benestare alla Clinica __________
per un periodo di riabilitazione comprendente anche la spalla sinistra,
riconoscendo quindi di fatto il diritto a prestazioni.
Infine,
il rappresentante dell’insorgente ha evidenziato come occorra prendere in
debita considerazione la circostanza, rilevante, che la RM non dimostra
l’esistenza di elementi di carattere degenerativo.
Alla
luce di queste considerazioni, contrariamente a quanto deciso dall’assicuratore
infortuni, il rappresentante ha considerato non provato il raggiungimento dello
status quo sine a partire dal mese di novembre 2023 (doc. I).
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
Fatti
1.5. Il
30 aprile 2024 il rappresentante dell’insorgente ha ribadito le contestazioni
già sollevate in sede ricorsuale, evidenziando come l’istituto assicuratore
“almeno da febbraio e fino ad ora ha sempre pagato i costi sanitari senza mai
effettuare distinzioni di segmento, quindi separare i costi della spalla e
della mano o di altro”, consentendo all’assicurata di usufruire “anche dopo la
decisione avversata della terapia messa in atto dalla clinica __________”.
Per
tali motivi, spetta all’assicuratore “dimostrare in modo credibile che dopo il
4 novembre 2023 vi sia stata l’estinzione del nesso di causalità,
rispettivamente la presenza di eventuali danni degenerativi già presenti, che
in realtà non emergono” (cfr. doc. VII).
1.6. In
data 7 maggio 2024, l’assicuratore convenuto, dopo avere osservato come non
siano stati apportati nuovi elementi relativi alla problematica oggetto della
presente procedura, ha evidenziato come il medico fiduciario non abbia mai
ritenuto che l’infortunio avrebbe comportato un peggioramento passeggero di uno
stato pregresso (doc. IX).
Tali
considerazioni dell’CO 1 sono state inviate per conoscenza all’insorgente (cfr.
doc. X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94
del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a negare l’origine
infortunistica ai disturbi alla spalla sinistra accusati dall’interessata
(capsulite), oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente
essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V
435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle carte
processuali risulta che la decisione su opposizione impugnata trova il proprio
fondamento nell’apprezzamento 12 ottobre 2023 del PD dr. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.
Quest’ultimo, esprimendosi
riguardo alla domanda volta a chiarire se “l’infortunio ha causato con
probabilità preponderante lesioni strutturali oggettivabili alla spalla
sinistra”, ha risposto:
" Possibile
ma non con probabilità preponderante.
Motivazione: i dolori, in base agli atti in nostro possesso, si
sono presentati solo quasi 7 mesi dopo l'infortunio. Una capsulite a causa di
una contusione alla spalla, come constatato dal dott. med. __________,
normalmente si sviluppa velocemente. È importante da notare che la CRPS si è
sviluppata anche abbastanza presto dopo il trauma e l'intervento. Quindi non
può essere con probabilità preponderante dedotto un nesso causale
infortunistico. Mi permetto anche di aggiungere che nella RM non si vede nessun
segno di una capsulite. Questo è confermato dal referto radiologico.
Rimane il referto clinico del Dott. med. __________ dove trova una
rotazione non esistente. Questo può avere anche altre cause, più probabilmente
degenerative. Alla risonanza magnetica si vede una tendinite cronica e un
impingement subacromiale.” (Doc. 121)
A seguito delle contestazioni
sollevate in sede di opposizione, chiamato nuovamente ad esprimersi, con nuovo
apprezzamento del 5 febbraio 2024, il PD dr. __________ ha in particolare
espresso le seguenti considerazioni:
" (…)
Valutazione
Risposte alle domande
Fattispecie
La prego di prendere nota dell'opposizione e della documentazione
prodotta a sostegno. Rilevo in particolare che il fisioterapista ha attestato
che in occasione della prima seduta che ha avuto luogo il 13.02.2023
l'assicurata lamentava già dei dolori alla spalla. L'assicurata ha indicato
all'__________ che nella caduta la spalla sinistra era contorta con tutto il
peso.
Faccio riferimento al mio apprezzamento dettagliato del
12.10.2023.
Citazione lettera dr. __________ del 23.06.2023 "La paziente
ha sviluppato una sindrome algoneurodistrofica dalla mano alla spalla che
appare estremamente rigida. All'esame clinico odierno si constata a livello
della spalla sinistra i seguenti valori di articolarità: - flessione 90º -
rotazione esterna 0º - rotazione interna 0º. Nell'ambito dell'algoneurodistrofia
sembra aver sviluppato anche una capsulite adesiva alla spalla sinistra".
Questa costruzione di un nesso causale rimane solo speculativo, il dr. ___________
non motiva il suo parere per nulla in un modo dettagliato. Specialmente non prende
posizione perché si abbia sviluppato prima il CRPS del polso e dopo con ampia
distanza dall'infortunio una capsulite della spalla.
Trovo il primo rapporto fisioterapeutico del 13.02.2023 dove è
menzionato un trattamento della spalla. Secondo il rapporto, l'assicurata
giunge autonomamente in studio. Trovo una prescrizione di fisioterapia data per
il 13.02.2023 del medico curante (prescrizione retrospettiva?) e non del dr. __________,
medico specialista ortopedico.
In questo rapporto fisioterapeutico, non è menzionata una
relazione infortunistica per la spalla. È descritta la frattura del polso
chiaramente come conseguenza infortunistica.
Dolori della spalla con impedimenti del movimento potrebbero avere
tantissime cause. Nei rapporti medici post-infortunistici non vedo che le
problematiche alla spalla siano menzionate. Nella visita in seguito dello
specialista traumatologo al 27.02.2023 dr. __________ la spalla non è
menzionata. Nel rapporto d'uscita della Clinica __________ 11/2022, la spalla
sinistra non è menzionata ma c'è la diagnosi collaterale di una fibromialgia.
In 01/2023 è effettuata una diagnostica per dolori lombari.
Anche in esito delle visite specialistiche eseguite, la spalla non
viene menzionata.
Si pone la domanda perché i dolori della schiena e del bacino sono
stati segnalati dall'assicurata al dr. __________ ma non quelli della spalla?
Considerandi
II Dr. __________ descrive una spalla dolorosa con restrizioni
funzionali senza prendere posizione sulla causalità. Lo stesso è confermato dal
Dr. __________, il Dr. __________ conclude con una diagnosi di una capsulite.
Tutti e due i medici non si esprimono in favore di un nesso causale infortunistico.
Dal punto di vista medico è possibile che si sia sviluppata una
capsulite della spalla, ma non vedo con probabilità preponderante un nesso
causale infortunistico.
La distanza tra I’evento e i primi trattamenti per i problemi alla
spalla è troppo lunga. Nei primi rapporti del dr. __________ dopo l'infortunio
è menzionata una frattura della fibula al ginocchio, verificata con la
diagnostica e trattata conservativamente. Non vedo che la spalla sia menzionata
in nesso causale infortunistico.
Altrimenti una capsulite della spalla può essere causata da una
pletora di condizioni patologiche, tra l’altro a causa di una degenerazione.
Faccio riferimento alla risonanza della spalla sinistra dove è
descritta una tendinosi del sovra- e sottospinato.
In data odierna ho ancora una volta visionato la risonanza
magnetica e mi permetto di aggiungere che vedo segni di un impingement
sottoacromiale. Potrebbe essere presente una capsulite della spalla come
diagnosticata da dr. __________. In questo senso modifico la mia presa di
posizione antecedente.
Nella RM non è descritta, ma la RM della spalla è eseguita nella
tecnica nativa senza mezzo di contrasto. Siamo in presenza di diversi referti
medici dettagliati che confermano la diagnosi di una capsulite. Una visita del
servizio medico della CO 1 non contribuisce per la diagnosi.
Insomma, e in risposta alle domande poste dalla Divisione
Giuridica non trovo nuove informazioni che potrebbero cambiare la mia presa di
posizione. Probabilmente siamo in presenza di una capsuIite ma non posso
confermare la probabilità preponderante del nesso causale infortunistico.”
(Doc. 186)
L’assicurata ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il
PD dr. __________, senza tuttavia produrre documentazione medico specialistica
a sostegno delle proprie pretese.
2.7
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano
indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014
del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00
dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Chiamata a pronunciarsi riguardo
all’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra presentati dall’assicurata,
questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento
espresso dall’esperto amministrativo, specialista proprio nella materia che qui
interessa, in base al quale non è dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza che gli stessi siano stati causati dall’infortunio del 27
novembre 2022.
Come spiegato in maniera chiara, dettagliata e convincente dal PD
dr. __________, infatti, il tempo di latenza con il quale sono stati lamentati
e hanno fatto oggetto di approfondimenti i disturbi alla spalla sinistra (circa
sette mesi dopo l’evento, visto che solo in data 23 giugno 2023 il dr. __________
ha supposto che “nell’ambito dell’algodistrofia sembra aver sviluppato anche
una capsulite adesiva alla spalla sinistra” (cfr. doc. 106), indagata con RM
spalla sinistra in data 4 luglio 2023 (cfr. doc. 96)), depongono contro
l’origine infortunistica degli stessi.
Nonostante quanto preteso dal rappresentante dell’assicurata a
proposito della comunicazione (al fisioterapista) dell’insorgenza di disturbi
alla spalla sinistra già nel mese di febbraio 2023, dagli atti emerge che le
problematiche a tale arto non siano state segnalate - e conseguentemente
indagate – ai medici specialisti consultati nei primi mesi successivi
all’evento.
È vero che, da una nota telefonica del 28 febbraio 2023, risulta
che “l’assicurata ci comunica che durante l’infortunio ha picchiato il perone
(testa della fibula) la schiena e il polso sinistro (frattura scomposta radio e
ulna). Al polso era stata operata”, aggiungendo che “attualmente esegue
l’ergoterapia 3 volte alla settimana” e che “con l’ergoterapia sollecita la spalla
e quindi questo le crea un po’ di fastidio. Ogni tanto la fisioterapista le fa
fisioterapia anche per la spalla (che non ha picchiato nell’infortunio)” (doc.
43).
Malgrado tali “fastidi” comunicati al fisioterapista, dagli atti
non emerge tuttavia che una analoga informazione sia poi stata fornita, come
sarebbe stato il caso se davvero ci fosse stata una problematica a livello
della spalla sinistra, in occasione delle numerose visite specialistiche svolte
presso il dr. __________, prima, e il PD dr. __________, poi.
Ciò appare quanto mai singolare e incomprensibile, tanto più se si
considera che, al contrario, è stata prontamente portata a conoscenza del dr. __________
l’insorgenza di dolori lombari e al bacino (cfr. referto del 9 gennaio 2023),
indagati tramite TAC del bacino del rachide lombare in data 13 gennaio 2023.
Alla luce di tali accertamenti messi in atto per il rachide
lombare, non appare verosimile che l’assicurata abbia, da subito, lamentato
dolori anche a livello della spalla sinistra.
Come correttamente rilevato dal PD dr. __________, non si hanno
segnalazioni in tal senso nella documentazione medica successiva all’evento
infortunistico.
Dal rapporto di uscita del 29 novembre 2022 della Clinica __________
emerge unicamente la diagnosi principale di “frattura pluriframmentaria di
radio e ulna distale sinistra” e, quali diagnosi secondarie, quella di “fibromialgia”
(doc. 30); nel referto del 19 dicembre 2022 il dr. __________ fa riferimento ai
problemi al polso e al ginocchio (doc. 19); in quello del 9 gennaio 2023 il dr.
__________ osserva che “da una settimana insorgenza progressiva di dolori
lombari, stamane divenuti talmente importanti da giustificare una
infiltrazione” (doc. 22); nel successivo del 1° febbraio 2023 il dr. __________
rileva che “le lastre odierne mostrano purtroppo l’evoluzione verso una
osteopenia a chiazze tipo pepe e sale, quadro tipico di una algodistrofia che
si è dunque delineata nell’ultimo mese quindi post-trauma” (doc. 32); nel
rapporto del 27 febbraio 2023 indirizzato al PD dr. __________ il dr. __________
chiede una valutazione “tre mesi dopo OS radio e ulna distali al polso sinistro
con sviluppo successivo di algodistrofia”, senza nulla segnalare a proposito di
eventuali disturbi alla spalla sinistra (doc. 45); nel referto dell’8 marzo
2023.
il PD dr. __________ non menziona alcun problema alla spalla sinistra
(doc. 47); neppure nei successivi referti il PD dr. __________, il quale ha
proceduto in data 22 marzo 2023 alla rimozione dei mezzi di sintesi ulna polso
sinistro e ricostruzione dell’ulna con innesto cortico spongioso di cresta
iliaca di sinistra (cfr. doc. 51), fa cenno alcuno a disturbi a livello della
spalla sinistra (cfr. doc. 71); dal referto del 31 maggio 2023 del dr. __________,
spec. in neurologia, emerge che l’assicurata, a causa di persistenti dolori,
gonfiore e distrofia cutanea, è stata anche sottoposta a neurografie, le quali
non hanno mostrato segni di danni strutturali ai nervi mediano, ulnare e
radiale a sinistra, ritenendo quindi sussistere una complex regional pain
syndrome di tipo 1 (doc. 73).
Sulla
base di tali elementi, il PD dr. __________ ha, in maniera convincente, esposto
le ragioni che lo hanno portato ad escludere l’esistenza secondo probabilità
preponderante di un nesso causale infortunistico, visto il lungo tempo
trascorso prima dell’insorgenza dei disturbi alla spalla sinistra, spiegando
che “una capsulite a causa di una contusione alla spalla, come constatato dal
dr. __________, normalmente si sviluppa velocemente. È importante da notare che
la CRPS si è sviluppata anche abbastanza presto dopo il trauma e l’intervento.
Quindi non può essere con probabilità preponderante essere dedotto un nesso
causale infortunistico” (cfr. doc. 121).
Il PD dr. __________ ha aggiunto
che “una capsulite della spalla può essere causata da una pletora di condizioni
patologiche, tra l’altro a causa di una degenerazione”, facendo riferimento
“alla risonanza della spalla sinistra dove è descritta una tendinosi del sovra-
e sottospinato” (doc. 186).
Il TCA non ha motivo per discostarsi dalla valutazione del PD dr. __________,
alla quale va dunque attribuito pieno valore probatorio, rispondendo a tutti i
criteri posti dalla giurisprudenza in materia (consid. 2.7.).
Del resto, l’assicurata ha contestato la posizione del medico
fiduciario dell’amministrazione, senza tuttavia produrre della documentazione
medico-specialistica in grado di metterne in dubbio le motivate e pertinenti conclusioni
o, comunque, da imporre l'allestimento di ulteriori accertamenti medici.
A tale mancanza non può supplire la circostanza, pure addotta dal
rappresentante in sede ricorsuale, che l’istituto assicuratore avrebbe di fatto
riconosciuto il diritto a prestazioni per quanto concerne la spalla sinistra,
avendo in particolare fornito il benestare per un periodo di riabilitazione
presso la Clinica __________ comprendente anche la spalla sinistra (doc. I).
Al
riguardo, l’CO 1 ha correttamente rilevato che anche volendo seguire la tesi di
controparte e ammettere che l’amministrazione abbia preso a carico anche delle
terapie per la spalla rinunciando a chiedere delle fatture differenziate, “non può
essere disatteso che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine,
con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente
riconosciuto mediante il versamento di indennità giornaliere e l’assunzione di
spese di cura, senza doversi richiamare ad un motivo di revoca
(riconsiderazione o revisione processuale), ossia ha la possibilità di
liquidare il caso invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame
corretto della situazione – in realtà non si è mai verificato (DTF 130 V 380)”
(doc. IX).
2.9
In sede ricorsuale è stata anche chiesta
l’audizione dell’assicurata per ulteriormente specificare la dinamica
dell’infortunio (doc. I).
Va ricordato che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà
ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia alla richiesta audizione
dell’assicurata, ritenendo la dinamica dell’infortunio sufficientemente
chiarita - come opportunamente rilevato dall’amministrazione nella risposta di
causa, osservando che la stessa “è nota al servizio medico, il quale si è
espresso con piena conoscenza di causa”, visto che l’assicurata “ha già fornito
una descrizione dell’accaduto per iscritto __________ in data 9.3.2023 e poi
all’CO 1 (servizio regresso) in tempi recenti” (cfr. doc. III) - e non
necessita di ulteriori complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016
consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in fine;
35.2017.62
del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019
consid. 2.8).
2.10
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere
respinto e la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 deve essere
confermata.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti