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Decisione

35.2024.21

Negata a ragione l'origine infortunistica dei disturbi alla spalla denunciati (capsulite)

19 agosto 2024Italiano24 min

determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.21

cr

Lugano

19 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 27 novembre 2022 RI 1, nata

nel 1972, a quel momento iscritta in disoccupazione, è caduta dopo essere stata

urtata da un cane, riportando una frattura al polso sinistro e una alla testa

della fibula del ginocchio sinistro (doc. 1).

La

frattura pluriframmentaria di radio e ulna distale sinistra è stata trattata

con osteosintesi dal dr. __________ presso la Clinica __________ in data 27

novembre 2022 (doc. 30).

In

data 22 marzo 2023 ha avuto luogo l’intervento di rimozione dei mezzi di

sintesi ulna polso sinistro con ricostruzione dell’ulna con innesto

cortico-spongioso da cresta iliaca di sinistra effettuato dal PD dr. __________

(doc. 51).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

Nel prosieguo, caratterizzato dall’insorgenza di una sindrome

algoneurodistrofica alla mano, l’assicurata ha sviluppato una capsulite

adesiva.

1.2. Eseguiti

gli accertamenti del caso, con decisione formale del 7 novembre 2023, l’CO 1 ha

posto termine alle prestazioni per quanto concerne la spalla sinistra,

ritenendo che i disturbi accusati dall’assicurata non fossero causati

dall’infortunio del novembre 2022 (cfr. doc. 140).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dal sindacato

RA 1 (di seguito: RA 1) (cfr. doc. 151), l’CO 1, dopo avere richiesto una presa

di posizione al proprio medico fiduciario (doc. 186), in data 6 febbraio 2024 ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. B).

1.3. Contro

la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 RI 1, sempre rappresentata

dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto

l’annullamento della stessa e il riconoscimento “del legame causale anche tra i

disturbi alla spalla sinistra e il trauma non professionale del 27 novembre

2022, con conseguente assunzione di ogni costo che ne deriva, senza alcuna

restrizione di merito” (cfr. doc. I pag. 9).

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto che l’assicurata

ha iniziato a lamentare dolore alla spalla già dal mese di gennaio 2023, sottoponendosi

poi dal mese di febbraio 2023 ad un trattamento fisioterapico.

Inoltre,

il rappresentante dell’assicurata ha osservato che occorre completare la

dinamica del trauma, tramite l’audizione dell’assicurata, visto che ella al

momento dell’evento “ha subito un doppio impatto: dapprima il cane le è franato

addosso nelle gambe, da tergo e in tutta velocità e poi ella è caduta a terra,

con un impatto importante proprio perché il cane le ha dato una spinta

accentuata dalla velocità e dal suo peso che va considerato almeno medio,

picchiando tutta la parte sinistra, compresa la spalla”.

Oltre

a ciò, egli ha rilevato come l’CO 1 abbia dato il benestare alla Clinica __________

per un periodo di riabilitazione comprendente anche la spalla sinistra,

riconoscendo quindi di fatto il diritto a prestazioni.

Infine,

il rappresentante dell’insorgente ha evidenziato come occorra prendere in

debita considerazione la circostanza, rilevante, che la RM non dimostra

l’esistenza di elementi di carattere degenerativo.

Alla

luce di queste considerazioni, contrariamente a quanto deciso dall’assicuratore

infortuni, il rappresentante ha considerato non provato il raggiungimento dello

status quo sine a partire dal mese di novembre 2023 (doc. I).

1.4. L’assicuratore

resistente, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

Fatti

1.5. Il

30 aprile 2024 il rappresentante dell’insorgente ha ribadito le contestazioni

già sollevate in sede ricorsuale, evidenziando come l’istituto assicuratore

“almeno da febbraio e fino ad ora ha sempre pagato i costi sanitari senza mai

effettuare distinzioni di segmento, quindi separare i costi della spalla e

della mano o di altro”, consentendo all’assicurata di usufruire “anche dopo la

decisione avversata della terapia messa in atto dalla clinica __________”.

Per

tali motivi, spetta all’assicuratore “dimostrare in modo credibile che dopo il

4 novembre 2023 vi sia stata l’estinzione del nesso di causalità,

rispettivamente la presenza di eventuali danni degenerativi già presenti, che

in realtà non emergono” (cfr. doc. VII).

1.6. In

data 7 maggio 2024, l’assicuratore convenuto, dopo avere osservato come non

siano stati apportati nuovi elementi relativi alla problematica oggetto della

presente procedura, ha evidenziato come il medico fiduciario non abbia mai

ritenuto che l’infortunio avrebbe comportato un peggioramento passeggero di uno

stato pregresso (doc. IX).

Tali

considerazioni dell’CO 1 sono state inviate per conoscenza all’insorgente (cfr.

doc. X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94

del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, il TCA è

chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a negare l’origine

infortunistica ai disturbi alla spalla sinistra accusati dall’interessata

(capsulite), oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente

essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V

435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Dalle carte

processuali risulta che la decisione su opposizione impugnata trova il proprio

fondamento nell’apprezzamento 12 ottobre 2023 del PD dr. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

Quest’ultimo, esprimendosi

riguardo alla domanda volta a chiarire se “l’infortunio ha causato con

probabilità preponderante lesioni strutturali oggettivabili alla spalla

sinistra”, ha risposto:

" Possibile

ma non con probabilità preponderante.

Motivazione: i dolori, in base agli atti in nostro possesso, si

sono presentati solo quasi 7 mesi dopo l'infortunio. Una capsulite a causa di

una contusione alla spalla, come constatato dal dott. med. __________,

normalmente si sviluppa velocemente. È importante da notare che la CRPS si è

sviluppata anche abbastanza presto dopo il trauma e l'intervento. Quindi non

può essere con probabilità preponderante dedotto un nesso causale

infortunistico. Mi permetto anche di aggiungere che nella RM non si vede nessun

segno di una capsulite. Questo è confermato dal referto radiologico.

Rimane il referto clinico del Dott. med. __________ dove trova una

rotazione non esistente. Questo può avere anche altre cause, più probabilmente

degenerative. Alla risonanza magnetica si vede una tendinite cronica e un

impingement subacromiale.” (Doc. 121)

A seguito delle contestazioni

sollevate in sede di opposizione, chiamato nuovamente ad esprimersi, con nuovo

apprezzamento del 5 febbraio 2024, il PD dr. __________ ha in particolare

espresso le seguenti considerazioni:

" (…)

Valutazione

Risposte alle domande

Fattispecie

La prego di prendere nota dell'opposizione e della documentazione

prodotta a sostegno. Rilevo in particolare che il fisioterapista ha attestato

che in occasione della prima seduta che ha avuto luogo il 13.02.2023

l'assicurata lamentava già dei dolori alla spalla. L'assicurata ha indicato

all'__________ che nella caduta la spalla sinistra era contorta con tutto il

peso.

Faccio riferimento al mio apprezzamento dettagliato del

12.10.2023.

Citazione lettera dr. __________ del 23.06.2023 "La paziente

ha sviluppato una sindrome algoneurodistrofica dalla mano alla spalla che

appare estremamente rigida. All'esame clinico odierno si constata a livello

della spalla sinistra i seguenti valori di articolarità: - flessione 90º -

rotazione esterna 0º - rotazione interna 0º. Nell'ambito dell'algoneurodistrofia

sembra aver sviluppato anche una capsulite adesiva alla spalla sinistra".

Questa costruzione di un nesso causale rimane solo speculativo, il dr. ___________

non motiva il suo parere per nulla in un modo dettagliato. Specialmente non prende

posizione perché si abbia sviluppato prima il CRPS del polso e dopo con ampia

distanza dall'infortunio una capsulite della spalla.

Trovo il primo rapporto fisioterapeutico del 13.02.2023 dove è

menzionato un trattamento della spalla. Secondo il rapporto, l'assicurata

giunge autonomamente in studio. Trovo una prescrizione di fisioterapia data per

il 13.02.2023 del medico curante (prescrizione retrospettiva?) e non del dr. __________,

medico specialista ortopedico.

In questo rapporto fisioterapeutico, non è menzionata una

relazione infortunistica per la spalla. È descritta la frattura del polso

chiaramente come conseguenza infortunistica.

Dolori della spalla con impedimenti del movimento potrebbero avere

tantissime cause. Nei rapporti medici post-infortunistici non vedo che le

problematiche alla spalla siano menzionate. Nella visita in seguito dello

specialista traumatologo al 27.02.2023 dr. __________ la spalla non è

menzionata. Nel rapporto d'uscita della Clinica __________ 11/2022, la spalla

sinistra non è menzionata ma c'è la diagnosi collaterale di una fibromialgia.

In 01/2023 è effettuata una diagnostica per dolori lombari.

Anche in esito delle visite specialistiche eseguite, la spalla non

viene menzionata.

Si pone la domanda perché i dolori della schiena e del bacino sono

stati segnalati dall'assicurata al dr. __________ ma non quelli della spalla?

Considerandi

II Dr. __________ descrive una spalla dolorosa con restrizioni

funzionali senza prendere posizione sulla causalità. Lo stesso è confermato dal

Dr. __________, il Dr. __________ conclude con una diagnosi di una capsulite.

Tutti e due i medici non si esprimono in favore di un nesso causale infortunistico.

Dal punto di vista medico è possibile che si sia sviluppata una

capsulite della spalla, ma non vedo con probabilità preponderante un nesso

causale infortunistico.

La distanza tra I’evento e i primi trattamenti per i problemi alla

spalla è troppo lunga. Nei primi rapporti del dr. __________ dopo l'infortunio

è menzionata una frattura della fibula al ginocchio, verificata con la

diagnostica e trattata conservativamente. Non vedo che la spalla sia menzionata

in nesso causale infortunistico.

Altrimenti una capsulite della spalla può essere causata da una

pletora di condizioni patologiche, tra l’altro a causa di una degenerazione.

Faccio riferimento alla risonanza della spalla sinistra dove è

descritta una tendinosi del sovra- e sottospinato.

In data odierna ho ancora una volta visionato la risonanza

magnetica e mi permetto di aggiungere che vedo segni di un impingement

sottoacromiale. Potrebbe essere presente una capsulite della spalla come

diagnosticata da dr. __________. In questo senso modifico la mia presa di

posizione antecedente.

Nella RM non è descritta, ma la RM della spalla è eseguita nella

tecnica nativa senza mezzo di contrasto. Siamo in presenza di diversi referti

medici dettagliati che confermano la diagnosi di una capsulite. Una visita del

servizio medico della CO 1 non contribuisce per la diagnosi.

Insomma, e in risposta alle domande poste dalla Divisione

Giuridica non trovo nuove informazioni che potrebbero cambiare la mia presa di

posizione. Probabilmente siamo in presenza di una capsuIite ma non posso

confermare la probabilità preponderante del nesso causale infortunistico.”

(Doc. 186)

L’assicurata ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il

PD dr. __________, senza tuttavia produrre documentazione medico specialistica

a sostegno delle proprie pretese.

2.7

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano

indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014

del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00

dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamata a pronunciarsi riguardo

all’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra presentati dall’assicurata,

questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento

espresso dall’esperto amministrativo, specialista proprio nella materia che qui

interessa, in base al quale non è dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza che gli stessi siano stati causati dall’infortunio del 27

novembre 2022.

Come spiegato in maniera chiara, dettagliata e convincente dal PD

dr. __________, infatti, il tempo di latenza con il quale sono stati lamentati

e hanno fatto oggetto di approfondimenti i disturbi alla spalla sinistra (circa

sette mesi dopo l’evento, visto che solo in data 23 giugno 2023 il dr. __________

ha supposto che “nell’ambito dell’algodistrofia sembra aver sviluppato anche

una capsulite adesiva alla spalla sinistra” (cfr. doc. 106), indagata con RM

spalla sinistra in data 4 luglio 2023 (cfr. doc. 96)), depongono contro

l’origine infortunistica degli stessi.

Nonostante quanto preteso dal rappresentante dell’assicurata a

proposito della comunicazione (al fisioterapista) dell’insorgenza di disturbi

alla spalla sinistra già nel mese di febbraio 2023, dagli atti emerge che le

problematiche a tale arto non siano state segnalate - e conseguentemente

indagate – ai medici specialisti consultati nei primi mesi successivi

all’evento.

È vero che, da una nota telefonica del 28 febbraio 2023, risulta

che “l’assicurata ci comunica che durante l’infortunio ha picchiato il perone

(testa della fibula) la schiena e il polso sinistro (frattura scomposta radio e

ulna). Al polso era stata operata”, aggiungendo che “attualmente esegue

l’ergoterapia 3 volte alla settimana” e che “con l’ergoterapia sollecita la spalla

e quindi questo le crea un po’ di fastidio. Ogni tanto la fisioterapista le fa

fisioterapia anche per la spalla (che non ha picchiato nell’infortunio)” (doc.

43).

Malgrado tali “fastidi” comunicati al fisioterapista, dagli atti

non emerge tuttavia che una analoga informazione sia poi stata fornita, come

sarebbe stato il caso se davvero ci fosse stata una problematica a livello

della spalla sinistra, in occasione delle numerose visite specialistiche svolte

presso il dr. __________, prima, e il PD dr. __________, poi.

Ciò appare quanto mai singolare e incomprensibile, tanto più se si

considera che, al contrario, è stata prontamente portata a conoscenza del dr. __________

l’insorgenza di dolori lombari e al bacino (cfr. referto del 9 gennaio 2023),

indagati tramite TAC del bacino del rachide lombare in data 13 gennaio 2023.

Alla luce di tali accertamenti messi in atto per il rachide

lombare, non appare verosimile che l’assicurata abbia, da subito, lamentato

dolori anche a livello della spalla sinistra.

Come correttamente rilevato dal PD dr. __________, non si hanno

segnalazioni in tal senso nella documentazione medica successiva all’evento

infortunistico.

Dal rapporto di uscita del 29 novembre 2022 della Clinica __________

emerge unicamente la diagnosi principale di “frattura pluriframmentaria di

radio e ulna distale sinistra” e, quali diagnosi secondarie, quella di “fibromialgia”

(doc. 30); nel referto del 19 dicembre 2022 il dr. __________ fa riferimento ai

problemi al polso e al ginocchio (doc. 19); in quello del 9 gennaio 2023 il dr.

__________ osserva che “da una settimana insorgenza progressiva di dolori

lombari, stamane divenuti talmente importanti da giustificare una

infiltrazione” (doc. 22); nel successivo del 1° febbraio 2023 il dr. __________

rileva che “le lastre odierne mostrano purtroppo l’evoluzione verso una

osteopenia a chiazze tipo pepe e sale, quadro tipico di una algodistrofia che

si è dunque delineata nell’ultimo mese quindi post-trauma” (doc. 32); nel

rapporto del 27 febbraio 2023 indirizzato al PD dr. __________ il dr. __________

chiede una valutazione “tre mesi dopo OS radio e ulna distali al polso sinistro

con sviluppo successivo di algodistrofia”, senza nulla segnalare a proposito di

eventuali disturbi alla spalla sinistra (doc. 45); nel referto dell’8 marzo

2023.

il PD dr. __________ non menziona alcun problema alla spalla sinistra

(doc. 47); neppure nei successivi referti il PD dr. __________, il quale ha

proceduto in data 22 marzo 2023 alla rimozione dei mezzi di sintesi ulna polso

sinistro e ricostruzione dell’ulna con innesto cortico spongioso di cresta

iliaca di sinistra (cfr. doc. 51), fa cenno alcuno a disturbi a livello della

spalla sinistra (cfr. doc. 71); dal referto del 31 maggio 2023 del dr. __________,

spec. in neurologia, emerge che l’assicurata, a causa di persistenti dolori,

gonfiore e distrofia cutanea, è stata anche sottoposta a neurografie, le quali

non hanno mostrato segni di danni strutturali ai nervi mediano, ulnare e

radiale a sinistra, ritenendo quindi sussistere una complex regional pain

syndrome di tipo 1 (doc. 73).

Sulla

base di tali elementi, il PD dr. __________ ha, in maniera convincente, esposto

le ragioni che lo hanno portato ad escludere l’esistenza secondo probabilità

preponderante di un nesso causale infortunistico, visto il lungo tempo

trascorso prima dell’insorgenza dei disturbi alla spalla sinistra, spiegando

che “una capsulite a causa di una contusione alla spalla, come constatato dal

dr. __________, normalmente si sviluppa velocemente. È importante da notare che

la CRPS si è sviluppata anche abbastanza presto dopo il trauma e l’intervento.

Quindi non può essere con probabilità preponderante essere dedotto un nesso

causale infortunistico” (cfr. doc. 121).

Il PD dr. __________ ha aggiunto

che “una capsulite della spalla può essere causata da una pletora di condizioni

patologiche, tra l’altro a causa di una degenerazione”, facendo riferimento

“alla risonanza della spalla sinistra dove è descritta una tendinosi del sovra-

e sottospinato” (doc. 186).

Il TCA non ha motivo per discostarsi dalla valutazione del PD dr. __________,

alla quale va dunque attribuito pieno valore probatorio, rispondendo a tutti i

criteri posti dalla giurisprudenza in materia (consid. 2.7.).

Del resto, l’assicurata ha contestato la posizione del medico

fiduciario dell’amministrazione, senza tuttavia produrre della documentazione

medico-specialistica in grado di metterne in dubbio le motivate e pertinenti conclusioni

o, comunque, da imporre l'allestimento di ulteriori accertamenti medici.

A tale mancanza non può supplire la circostanza, pure addotta dal

rappresentante in sede ricorsuale, che l’istituto assicuratore avrebbe di fatto

riconosciuto il diritto a prestazioni per quanto concerne la spalla sinistra,

avendo in particolare fornito il benestare per un periodo di riabilitazione

presso la Clinica __________ comprendente anche la spalla sinistra (doc. I).

Al

riguardo, l’CO 1 ha correttamente rilevato che anche volendo seguire la tesi di

controparte e ammettere che l’amministrazione abbia preso a carico anche delle

terapie per la spalla rinunciando a chiedere delle fatture differenziate, “non può

essere disatteso che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine,

con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente

riconosciuto mediante il versamento di indennità giornaliere e l’assunzione di

spese di cura, senza doversi richiamare ad un motivo di revoca

(riconsiderazione o revisione processuale), ossia ha la possibilità di

liquidare il caso invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame

corretto della situazione – in realtà non si è mai verificato (DTF 130 V 380)”

(doc. IX).

2.9

In sede ricorsuale è stata anche chiesta

l’audizione dell’assicurata per ulteriormente specificare la dinamica

dell’infortunio (doc. I).

Va ricordato che quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia alla richiesta audizione

dell’assicurata, ritenendo la dinamica dell’infortunio sufficientemente

chiarita - come opportunamente rilevato dall’amministrazione nella risposta di

causa, osservando che la stessa “è nota al servizio medico, il quale si è

espresso con piena conoscenza di causa”, visto che l’assicurata “ha già fornito

una descrizione dell’accaduto per iscritto __________ in data 9.3.2023 e poi

all’CO 1 (servizio regresso) in tempi recenti” (cfr. doc. III) - e non

necessita di ulteriori complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016

consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in fine;

35.2017.62

del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019

consid. 2.8).

2.10

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere

respinto e la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 deve essere

confermata.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti