35.2024.22
Discussa l'adeguatezza del nesso causale tra infortunio e disturbi psichici
7 ottobre 2024Italiano33 min
contenuto della perizia amministrativa (doc. 525), in data 19 dicembre 2023 l’CO
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.22
mm
Lugano
7 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 febbraio
2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 6 febbraio 2016, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio
(gessatore) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, è stato colpito da tergo alla regione temporale
destra con un oggetto contundente (secondo l’assicurato, si sarebbe trattato del
tubo di un gazebo utilizzato a mò di mazza).
A causa di questo evento, egli ha
riportato, secondo il rapporto di uscita 16 febbraio 2016 dell’Ospedale __________
di __________, la frattura scomposta orbito-zigomatico-mascellare destra.
Nel quadro della degenza
iniziale, l’assicurato è stato sottoposto a due interventi chirurgici, il primo
di posizionamento di ferule e di blocco intermascellare elastico, il secondo di
riduzione aperta e sintesi della frattura.
In data 18 maggio 2017 ha avuto
luogo l’operazione di rimozione dei mezzi di sintesi.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 20 marzo
2020, l’CO 1 ha posto fine dal 31 marzo 2020 alle proprie prestazioni, ritenuto
che i disturbi denunciati dall’assicurato - risultati privi di sufficiente
sostrato organico oggettivabile - non costituivano la conseguenza adeguata
dell’infortunio del 6 febbraio 2016.
Il 23 marzo 2020, l’assicuratore
ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha assegnato
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% e, d’altra parte,
negato il diritto a una rendita d’invalidità a fronte dei soli postumi
infortunistici residuali.
L’opposizione interposta
dall’allora patrocinatore dell’assicurato è stata respinta in data 7 gennaio
2021.
1.3. Con sentenza 35.2021.19 del 7
febbraio 2022, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso
interposto nel frattempo dall’assicurato, ha annullato la decisione su
opposizione del 7 gennaio 2021 e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia pluridisciplinare (in materia di
neurologia, chirurgia maxillo-facciale, ORL e psichiatria) ex art. 44 LPGA
(cfr. doc. 380).
Il giudizio cantonale
è cresciuto incontestato in giudicato.
1.4. Riprendendo
l’istruttoria, nel corso del mese di giugno 2022 l’assicuratore ha disposto
l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc. 428).
Fatti
I consulti peritali
hanno avuto luogo nel settembre 2022 e il relativo referto è stato consegnato
il 4 maggio 2023 (doc. 487; traduzione in lingua italiana sub doc. 512).
Agli esperti è
stato chiesto di precisare alcune loro risposte (cfr. doc. 517), ciò che hanno
fatto il 31 ottobre 2023 nella forma di un complemento peritale (doc. 522).
1.5. Dopo che il
patrocinatore dell’assicurato ha rinunciato a formulare osservazioni sul
contenuto della perizia amministrativa (doc. 525), in data 19 dicembre 2023 l’CO
1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha assegnato una rendita
d’invalidità del 20% a contare dal 1° aprile 2020. In quell’occasione,
l’assicuratore ha negato che i disturbi psicogeni presentati da RI 1
costituissero una conseguenza adeguata dell’evento traumatico accadutogli nel
febbraio 2016 (doc. 535).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
543), in data 7 febbraio 2024, l’istituto assicuratore ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 546).
1.6. Con tempestivo
ricorso dell’8 marzo 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che la decisione su opposizione impugnata sia riformata nel senso che
all’assicurato venga riconosciuta una rendita d’invalidità del 100% fino al 3
maggio 2023 e del 50% almeno successivamente.
Con la propria
impugnativa, il patrocinatore censura il provvedimento impugnato nella misura
in cui l’CO 1 ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità tra l’infortunio
assicurato e i disturbi psichici diagnosticati dai periti amministrativi (e,
pertanto, nella misura in cui la relativa incapacità lavorativa non è stata
presa in considerazione nella valutazione del grado dell’invalidità).
In questo senso, l’avv.
RA 1 contesta che l’evento occorso all’insorgente possa essere classificato fra
gli infortuni leggeri o insignificanti (senza tuttavia precisare in quale delle
altre categorie andrebbe inserito). D’altro canto, egli pretende che tutti i
criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale sarebbero da
considerare adempiuti nel caso di specie (cfr. doc. I, p. 7 ss.).
1.7. L’CO 1, in risposta,
ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del
25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con
scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire
da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in
seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano
Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’infortunio del 6 febbraio 2016 e le turbe psichiche
che presenta l’assicurato, oppure no.
Non è invece contestata la
decisione dell’assicuratore di assegnare una rendita d’invalidità del 20% a
fronte dei soli postumi infortunistici di natura organica e nemmeno di ritenere
lo stato di salute infortunistico dell’assicurato stabilizzato ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a far tempo dal mese di aprile 2020.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare
l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici
sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli
infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni
insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli
infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale
classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che
tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico
criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando
l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi
gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di
quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi
oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il
carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb
e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.6. Nel caso di specie, dalle carte
processuali risulta che, nel quadro degli accertamenti pluridisciplinari disposti
dall’CO 1 in esecuzione della pronunzia di rinvio di questo Tribunale,
l’assicurato è stato periziato (anche) dalla dott.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia.
In base alle conclusioni
risultanti dalla discussione di consenso (cfr. doc. 512, p. 4-13), il
ricorrente denuncia dal punto di vista psichiatrico “dolori, tinnito, paure,
vertigini e, in generale, una forte attenzione ai sintomi fisici e soddisfa il
criterio della somatizzazione, intesa come uno spostamento non consapevole dei
sintomi psichici ai disturbi fisici”, sintomatologia da imputare, almeno in
parte, al trauma subito nel febbraio 2016 (“Interpretiamo questa
somatizzazione, comprese le paure ipocondriache, come una conseguenza del trauma
subito; in particolare anche le paure di tipo paranoico dell’assicurato sono da
considerare sintomi conseguenti al trauma. (…). Come già indicato, la
sintomatologia psichica è influenzata da cause aggravanti che non hanno nulla a
che vedere con l’infortunio. Di contro, si deve presumere che l’assicurato non
avrebbe subito un tale sviluppo senza l’infortunio.”). Sempre a proposito della
patogenesi della problematica psichica, i periti hanno sottolineato che “la
sintomatologia psichica è stata riconosciuta solo alcuni anni dopo l’evento
infortunistico e non è stata trattata lege artis; ciò ha comportato, da un
lato, un forte ritardo nell’inizio del trattamento con una conseguente
cronicizzazione significativa” e che “il fatto che l’assicurato non abbia ancora
ricevuto un trattamento psichiatrico o psicoterapeutico idoneo, ovvero adeguato
al disturbo e in accordo con le linee guida, è molto grave. Tale trattamento
avrebbe potuto molto probabilmente evitare la cronicizzazione e l’ampliamento
dei disturbi o avrebbe portato a sintomi meno drastici. Rimane tuttavia
indicata una terapia specifica eseguita lege artis per i disturbi conseguenti
al trauma.”.
Sul piano psichiatrico, è
finalmente stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10:
F43.1) con conseguente passaggio a una sintomatologia di modificazione stabile
di personalità dopo esperienza catastrofica (ICD-10: F62.0) a causa di un
trattamento insufficiente (doc. 512, p. 13).
Per quanto concerne l’incidenza
della patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa residua, gli esperti
amministrativi hanno escluso che l’insorgente possa riprendere l’esercizio
della sua precedente professione di gessatore (“Il settore delle costruzioni
richiede indipendenza nel lavoro e la capacità di pianificare e di essere
impiegati in modo flessibile. Attualmente l’assicurato non possiede più nessuna
di queste capacità.”), mentre egli è stato dichiarato complessivamente abile
nella misura del 50% “in un’attività adattata, idealmente pre-strutturata,
senza richieste di responsabilità, in un ambiente tranquillo, a cui
l’assicurato può prepararsi e abituarsi, dove ha l’opportunità di riacquisire
sicurezza e di fare esperienze sociali positive al di fuori della famiglia e
che è più simile a un posto di lavoro protetto”.
2.7. Con la decisione su opposizione
impugnata, l’amministrazione non contesta l’esistenza di una problematica
psichica e, all’apparenza, neppure il fatto che quest’ultima costituisce una,
almeno parziale, conseguenza naturale dell’evento infortunistico
assicurato.
Sempre in quella sede, l’CO 1 ha
per contro negato l’esistenza di una relazione causale adeguata con
l’infortunio del 6 febbraio 2016 (cfr. doc. 546, p. 7: “La CO 1 ha rifiutato di
prendere a carico le conseguenze dei disturbi psichici in quanto la causalità
adeguata non è data.”).
A suo avviso, il sinistro di cui
è rimasto vittima RI 1 andrebbe classificato nella categoria degli infortuni di
media gravità in senso stretto, di modo che, in ossequio alla pertinente
giurisprudenza federale, per ammettere l’adeguatezza dovrebbero essere
adempiuti almeno tre dei sette criteri di rilievo, ciò che non sarebbe però il
caso nella presente fattispecie (cfr. doc. 546, p. 7 s.).
2.8. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale in relazione al sinistro del febbraio 2016, bisogna in primo luogo procedere alla classificazione di
quest’ultimo.
A margine della sua audizione del
13 settembre 2017 da parte di un funzionario dell’CO 1, l’insorgente ha
dichiarato in particolare quanto segue a proposito di quanto accadde quella
notte del mese di febbraio 2016:
" (…) Mi
viene chiesto come mai non ho indicato subito in modo dettagliato cosa era
successo.
A questa domanda rispondo che in effetti inizialmente non mi
ricordavo più in dettaglio quanto successo in quanto dopo la botta ricevuta
sulla parte destra del volto avevo perso i sensi ed ero caduto a terra.
Anche ai carabinieri che erano venuti ad interrogarmi in ospedale
avevo fornito in modo involontario, in quanto ancora mezzo stordito, una
versione non completamente veritiera dei fatti.
Questo anche per il fatto che c’era stata una incomprensione sulle
persone che cercavo di calmare.
Per finire dopo aver sentito anche le altre persone che conosco e
che avevano visto i fatti ho potuto ricostruire la fattispecie in modo ora
chiaro.
Fattispecie che il mio legale ha presentato al Giudice e al
Pubblico Ministero di emettere un verdetto e di condannare gli autori del fatto.
Al momento la versione corretta da me rilasciata al mio legale è nelle mani del
Giudice e del Pubblico Ministero i quali a questo punto dovranno procedere
all’audizione di tutte le persone che erano presenti ai fatti le cui generalità
sono note agli inquirenti.
(…).
Da quello che mi ricordo e che mi è stato detto in seguito, in
modo particolare dal mio amico __________, i fatti si sono svolti nel seguente
modo.
(…).
Dopo un attimo __________ aveva sentito che c’erano dei ragazzi
che stavano litigando.
Per questo motivo, quando mi trovavo a circa cinque – sei metri da
__________, dopo averlo salutato, intento ad andare verso la mia vettura, avevo
sentito che __________ aveva urlato qualche cosa ai ragazzi, a dire il vero
aveva urlato di smetterla di rompere i marroni in quanto era tardi e davano
fastidio a tutti.
Dopo aver urlato con i ragazzi, gli stessi erano corsi verso __________,
e questo mi è stato riferito in quanto io questa scena non l’avevo vista perché
davo le spalle alla piazza.
__________ si era poi rifugiato in casa, mentre i ragazzi se
l’erano presa con noi.
Erano arrivati dietro di me e dietro il mio amico __________ ed
eravamo stati colpiti proditoriamente da tergo.
Ero stato colpito con un oggetto contundente alla regione della
tempia destra.
Tuttora non sono in grado di specificare con quale oggetto ero
stato ferito.
Solo in un secondo tempo mi era stato riferito che i ragazzi che
si stavano picchiando avevano divelto dei tubi di un gazebo che utilizzavano a
mo’ di mazze.
Quindi molto probabilmente ero stato colpito con un tubo di un
gazebo.
Per tutto il resto della dinamica rimando integralmente al
contenuto dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione redatto dal
mio legale in data 26.7.17.
(…).
Ribadisco di nuovo nel modo più categorico che io non ho
partecipato attivamente alla rissa che era scoppiata.
Ero stato colpito proditoriamente da tergo senza che me ne
accorgessi.
Per questo motivo mi dichiaro completamente estraneo ai fatti in
quanto io mi stavo tranquillamente ritirando dal luogo dove c’era stata la
discussione fra il __________ e il mio amico __________. (…).” (doc. 153)
La dinamica descritta nell’atto
di opposizione alla richiesta di archiviazione, presentato dall’avv. __________
in data 26 luglio 2017, corrisponde a grandi linee a quanto è stato dichiarato
dal ricorrente dinanzi all’amministrazione (cfr. doc. 139, p. 10).
Da notare ancora che, in
occasione della consultazione presso la psichiatra dott.ssa __________,
l’assicurato ha riferito segnatamente che “di fronte al bar dove si trovava con
i colleghi c’era una pizzeria, dove era presente un gruppo di giovani. Nel bar
in cui si trovava lui c’era un altro gruppo di giovani. Il gruppo del bar ha
quasi ammonito quello della pizzeria, avvertendolo di non dare fastidio.
L’assicurato è uscito di corsa dal bar con i suoi colleghi, entrambi più alti e
più forti di lui, e all’improvviso sono apparsi volti minacciosi. Non ricorda
altro. Si è poi risvegliato sul ciglio della strada e i suoi colleghi si sono
presi cura di lui. I giovani si sono dati alla fuga.” (doc. 512, p. 84).
Stante quanto precede, sebbene la
descrizione dell’accaduto fornita dall’assicurato si fondi più che altro su
informazioni ricevute da terze persone anch’esse presenti in quell’occasione e
non su ricordi diretti, si può in sostanza ritenere accertato, considerata
anche la natura delle lesioni riportate, che nel contesto di una rissa
scoppiata all’esterno di due esercizi pubblici, RI 1 è stato colpito da tergo
alla regione temporale destra con un oggetto contundente, forse il tubo di un gazebo
Considerandi
utilizzato a mò di mazza, perdendo per qualche istante conoscenza.
Secondo
la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle tre categorie, ci
si deve unicamente fondare, da
un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale.
Sono determinanti le forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne
sono derivate. La gravità delle lesioni riportate – che costituisce l’uno dei
criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità –
deve essere presa in considerazione in questa fase unicamente nella misura in
cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro
(cfr. STF 8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo
2018.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).
Tutto ben considerato, il sinistro di cui è rimasto vittima
l’assicurato deve essere classificato nella categoria degli infortuni di
media gravità in senso stretto, così come indicato dall’assicuratore
convenuto (cfr. doc. 546, p. 7) (circostanza apparentemente non
contestata dall’avv. RA 1, cfr. doc. I).
A titolo di confronto, va
segnalato che, in una sentenza 8C_39/2021 del 6 luglio 2021 consid. 6.1.3,
riguardante un assicurato che, nel contesto di una rissa scoppiata durante un
concerto che si teneva all’interno di un pub, era stato improvvisamente colpito
alla testa con un oggetto contundente (“Schlaginstrument”),
era caduto a terra e aveva perso conoscenza per una trentina di secondi, il
Tribunale federale ha proceduto a un’identica classificazione.
Da notare che la Corte federale
ha esplicitamente respinto la tesi del patrocinatore dell’assicurato secondo il
quale si sarebbe invece trattato di un infortunio di media gravità al limite
della categoria superiore.
Il TF è peraltro giunto alla
stessa conclusione in una pronunzia 8C_592/2023 del 30 gennaio 2024 consid.
7.2.3, pubblicata in SVR 6/2024 UV n. 20, p. 80 ss., concernente un assicurato
che durante una rissa in un bar aveva inaspettatamente ricevuto un boccale di
birra sulla testa, ciò che gli aveva provocato ferite alla testa medesima e
all’occhio sinistro.
In tale eventualità, il giudice è
tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri
elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5. Per ammettere
l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in
maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del
29.
gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF
ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado
medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri
di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale
adeguato (in questo senso, si veda pure la STF 8C_592/2023 consid. 7.2.3, già
citata in precedenza).
A questo punto, è utile precisare
che non è oggetto di contestazione la circostanza che l’adeguatezza del nesso
di causalità debba essere valutata in applicazione della giurisprudenza relativa all’elaborazione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133) e non in applicazione dei criteri
sviluppati in materia di “colpo di frusta”, di trauma equivalente al rachide
cervicale oppure di trauma cranio-cerebrale (DTF 117 V 359; 134 V 109).
Al riguardo, il TCA rileva comunque
che, in occasione dell’infortunio del 6 febbraio 2016, il ricorrente non ha
riportato una delle lesioni per le quali è stata elaborata la giurisprudenza di
cui alle DTF 117 V 359 e 134 V 109. In effetti,
in base a quanto si evince dalla perizia amministrativa del __________, in quell’occasione,
l’assicurato ha riportato, per quanto qui d’interesse, tutt’al più, una possibile
lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic Brain Injury), senza
dimostrazione di un danno cerebrale alla diagnostica per immagini (cfr. doc.
512, p. 13), ciò che non consente appunto di applicare la giurisprudenza suevocata
(cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati;
si veda pure la STF 8C_66/2021 del 6 luglio 2021 consid. 5.3.1).
A titolo di premessa, occorre
osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va
precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono
però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere
presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid.
4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend
erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133
nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E.
4.6)”).
Alla luce di quanto precede, il
rappresentante dell’assicurato sbaglia allorquando rimprovera
all’amministrazione di avere considerato unicamente le “conseguenze fisiche del
grave infortunio subito”, “senza menzionare l’CO 1 minimamente (e
stranamente) quelle psichiche risultanti dalle chiare risultanze della perizia
esterna” (doc. I, p. 10 – il corsivo è del redattore).
Trattandosi del criterio delle
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare
spettacolarità dell'infortunio, è utile segnalare che, secondo la
giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e
non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura
provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita
una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per
ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V
199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il
danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo
processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid.
7.3.1).
Sempre in questo contesto, va
evidenziato che la Corte federale ha ammesso la realizzazione, nella forma
semplice (quindi non in quella qualificata), del criterio delle circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità
dell'infortunio, nelle succitate pronunzie 8C_39/2021 consid. 6.1.1 e 6.1.3 e
8C_592/2023 consid. 9.2.4.
In casu, ritenuto che
l’attacco ha avuto luogo da tergo, senza che l’assicurato se ne accorgesse
(cfr. doc. 153: “Ero stato colpito proditoriamente da tergo senza che me ne
accorgessi.”), in applicazione della giurisprudenza appena menzionata, questo
Tribunale ritiene che il criterio in discussione vada ammesso nella forma
semplice.
Può peraltro essere lasciata
aperta la questione di sapere se il fatto che il ricorrente abbia perso
conoscenza immediatamente dopo essere stato colpito e che non ricordi i
dettagli dell’aggressione, è atto a escludere l’adempimento del criterio (in
questo senso, cfr. doc. 546, p. 8; su questo aspetto, si vedano comunque le STF
8C_818/2015 del 15 novembre 2016 consid. 6; 8C_584/2010 dell’11 marzo 2011
consid. 4.3.2; 8C_624/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 4.2.1). In effetti, pur
riconoscendone la realizzazione, l’adeguatezza del nesso di causalità con
l’evento infortunistico deve essere negata, così come verrà meglio dimostrato
qui di seguito.
Per quanto concerne il fattore
della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni riportate, secondo
gli specialisti del __________, a seguito dell’infortunio del febbraio 2016, è
stata refertata, grazie all’esame TAC del 6 febbraio 2016, una frattura
zigomatica-mascellare scomposta con coinvolgimento del pavimento orbitario.
Trattandosi delle diagnosticate
lesioni nervose (cfr. doc. 512, p. 13: “lesione del nervo infraorbitario e lieve
lesione del nervo alveolare superiore anteriore (nervo mascellare, V2)
destro”), come pure della, peraltro soltanto possibile, lesione cerebrale traumatica minore, non si può parlare di danni
alla salute oggettivati ai sensi della giurisprudenza federale, di modo che non
se ne deve tenere conto nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza secondo
la DTF 115 V 133 (in questo senso, cfr. la STF 8C_605/2010 del 9 novembre 2010
consid. 6.2.1: “Es fragt sich
zunächst, ob die drei operativen Eingriffe bei der Adäquanzprüfung
berücksichtigt werden dürfen, ist doch umstritten, ob sie überhaupt der Behandlung
organisch objektiv ausgewiesener Unfallfolgen gedient haben.” – il
corsivo è del redattore).
Per
poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico,
i risultati ottenuti devono in effetti essere confermati da indagini effettuate
per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi
utilizzati riconosciuti scientificamente (cfr. STF 8C_560/2020 del 10 giugno
2021.
consid. 2.3; 8C_261/2019 dell’8 luglio 2019 consid. 3 e riferimenti; cfr.
pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122), ciò che non è stato il caso nella
presente fattispecie (per un caso recente in cui questo Tribunale non ha
ritenuto sufficientemente oggettivata la lesione di un nervo cutaneo dell’arto
inferiore sinistro, sebbene gli specialisti universitari consultati
dall’assicurata l’avessero diagnosticata in ragione di una clinica congrua,
costituita da un’ipoestesia al tatto nel territorio di distribuzione del nervo
interessato con dolori neuropatici, e dell’anamnesi, si veda la STCA 35.2023.76
del 21 febbraio 2024 consid. 2.6., cresciuta incontestata in giudicata; in
questo stesso senso, si veda pure la STCA 35.2011.49 del 29 febbraio 2012
consid. 2.8., confermata dal TF con pronunzia 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012,
riguardante una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato
all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo i medici specialisti, a un
dolore neuropatico provocato dalla lesione di un nervo, non avevano potuto
essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini).
Del resto, va ricordato che l’assenza
di un sostrato organico oggettivabile giustificante i disturbi al viso
dell’assicurato, era stata sottolineata anche dal PD dott. __________, spec.
FMH in neurologia, nel suo apprezzamento datato 9 dicembre 2020 (cfr. doc. 318,
p. 3).
Inoltre, l’ipoacusia
dell’orecchio interno bilaterale, i disturbi del visus, il tinnito e le
vertigini non costituiscono delle conseguenze infortunistiche (doc. 512,
p. 14), rispettivamente non hanno trovato sufficiente correlazione con un danno
organico oggettivabile (cfr. doc. 512, p. 56 s.: “quadro clinico complesso
cronicizzato con dolori polimorfi al viso e alla testa, sintomi vegetativi,
disturbi visivi, vertigini, ipoacusia, tinnito e movimenti involontari
dell’indice destro; attuale assenza di reperti clinici e paraclinici
oggettivamente tangibili e compatibili con una lesione oculare, vestibolare,
spinale o cerebrale di carattere traumatico” – il corsivo è del redattore),
cosicché tutti questi disturbi non possono parimenti essere considerati.
Infine, posto che vanno
considerate unicamente le conseguenze organiche dell’infortunio, non si
può tenere conto nemmeno delle turbe psichiche (cfr. la succitata STF 8C_39/2021
consid. 6.2.3).
A proposito del criterio in
questione, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. È necessaria l’esistenza di lesioni fisiche
gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti
organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come
ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr.
STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014 consid. 6.2.2).
Stante tutto quanto precede, secondo
il TCA, in concreto non si può dunque parlare di lesioni gravi o
particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_565/2022
del 23 maggio 2023 consid. 4.2.4, concernente un assicurato che a seguito di un
incidente della circolazione stradale, aveva lamentato la frattura dell’osso
proprio del naso e la frattura composta della parete anteriore e laterale del
seno mascellare, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse
adempiuto, anche soltanto in forma semplice e la STF 8C_705/2020 del 28 aprile
2021.
consid. 6.2, riguardante un assicurato vittima di un’aggressione da parte
di un amico, che aveva riportato fratture multiple a livello del naso, del
setto e del pavimento orbitario).
Pure inadempiuto è il criterio della cura medica errata
che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio. Dalla documentazione a
disposizione non emerge infatti alcun elemento a favore di una cura errata
delle sequele infortunistiche di natura organica.
Contrariamente
a quanto sostiene l’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 9), il fatto che la presa a
carico psichiatrica/psicoterapica dell’assicurato sia avvenuta con ritardo, ciò
che ha comportato la cronicizzazione dei disturbi, è irrilevante in questo
contesto, nella misura in cui il preteso errore nella cura non ha
riguardato le conseguenze somatiche del sinistro.
Questo Tribunale ritiene che non si possa neppure sostenere
che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata
eccezionalmente lunga.
Dagli atti di causa emerge
infatti che, a parte l’iniziale degenza (6 – 16 febbraio 2016) presso l’Unità
operativa di chirurgia maxillo-facciale dell’Ospedale __________, nel corso
della quale sono stati praticati due interventi chirurgici a breve distanza
l’uno dall’altro (il 9 febbraio 2026 il posizionamento di ferule e di blocco
intermascellare elastico e il 12 febbraio 2026 la riduzione aperta e sintesi
della frattura) (cfr. doc. 6), l’asportazione dei mezzi di sintesi (intervento
eseguito il 18 maggio 2017 in regime di day hospital) (cfr. doc. 121, p.
6) e il soggiorno 14-17 novembre 2017 presso la Casa di cura __________ volto a
una rivalutazione clinico-terapeutica e alla disassuefazione farmacologica (cfr.
doc. 163), le cure prestate al ricorrente si sono tutte svolte su base
ambulatoriale e sono consistite essenzialmente in accertamenti diagnostici
(clinici e strumentali), in visite ambulatoriali di controllo (specialistiche e
non), nell’assunzione di farmaci analgesici/antinfiammatori, antiepilettici (Lyrica®
e Tegretol®) e antidepressivi, così come nell’esecuzione di fisioterapia e di
psicoterapia.
Ora, conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre
2010.
consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in
discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,
l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di
neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente
gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010
del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in
questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3,
riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva
beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20.
settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Laddove il patrocinatore
dell’insorgente fa valere che il criterio qui in discussione sarebbe
soddisfatto per il motivo che la necessità di una cura medica è a tutt’oggi
ancora data, trascorsi oltre 8 anni dal sinistro (cfr. doc. I, p. 8 s.), va
precisato che, secondo la giurisprudenza federale, l'aspetto temporale non è in quanto tale decisivo,
mentre bisogna considerare la natura e l'intensità della cura medica e se ci si deve attendere un
miglioramento dello stato di salute della persona assicurata (cfr., fra le
tante, la DTF 148 V 138 consid. 5.3.1; STF 8C_585/2017 del 16 ottobre
2018.
consid. 6.3).
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto. In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre
un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in
casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di
diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il
fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e
non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5
giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nel caso di specie, dalla perizia
amministrativa elaborata dal __________ emerge in modo chiaro che se,
nonostante i trattamenti terapeutici al quale è stato sottoposto, il ricorrente
ha continuato a lamentare disturbi invalidanti, viepiù cronicizzatisi e ampliatisi,
è perché si è nel frattempo sovrapposta una problematica di natura psichica
(cfr. doc. 512, p. 6: “…, nel contesto clinico, considerando il carattere, la
costanza e l’intensità dei molteplici disturbi, difficili da cogliere
oggettivamente, dal punto di vista neurologico vi è il forte sospetto di una componente
psichica che influisce in misura significativa sul quadro clinico.”, p. 10:
“Dalla visita neurologica e psichiatrica non sono emersi segni di un
aggravamento a livello di coscienza. L’attenzione si è concentrata sui disturbi
lamentati e le paure ipocondriache associate ai disturbi sono probabilmente
responsabili di un ampliamento dei disturbi. (…). I disturbi
lamentati possono essere spiegati solo parzialmente dal punto di vista somatico.
Ciò è descritto in modo differenziato e dettagliato nelle perizie relative agli
aspetti somatici.” e p. 9: “In sintesi, dal punto di vista psichiatrico, la sintomatologia
comprende dolori, tinnito, paure, vertigini e, in generale, una forte
attenzione ai sintomi fisici e soddisfa il criterio della somatizzazione,
intesa come uno spostamento non consapevole dai sintomi psichici ai disturbi
fisici.” – il corsivo è del redattore), di cui non si deve però tenere
conto per valutare l’adeguatezza del nesso causale conformemente alla
giurisprudenza relativa all’elaborazione
psichica abnorme conseguente a infortunio.
Secondo questo Tribunale, va pure
giudicato inadempiuto il criterio dei disturbi somatici persistenti,
tenuto conto dell’importante sovrapposizione psicogena, di cui si è poc’anzi
detto, rispettivamente che le lamentele soggettive dell’insorgente si sono
rivelate (molto) parzialmente dimostrabili sul piano oggettivo (e, soltanto in
quella ristretta misura, possono essere considerate nella valutazione del nesso
di causalità adeguata; in questo senso, cfr. la STF 8C_101/2020 del 9 giugno
2020.
consid. 4.2.2: “Insbesondere
beim Kriterium der körperlichen Dauerschmerzen gilt, dass körperlich
imponierende, organisch objektiv jedoch nicht hinreichend nachweisbare
Beschwerden des Versicherten ausser Acht zu bleiben haben.” e riferimenti ivi menzionati).
Il TCA può esimersi
dall’approfondire oltre se potrebbe essere soddisfatto il criterio del grado e la durata dell'incapacità
lavorativa, in quanto, anche se ciò dovesse essere il caso, la
realizzazione di due criteri nella forma semplice (uno quello del grado e la durata dell'incapacità
lavorativa, l’altro quello delle circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio)
non basterebbe comunque per ammettere l’adeguatezza, in presenza di un
infortunio di media gravità in senso stretto.
2.9
Sulla scorta di tutto quanto
precede, si deve dunque concludere che le turbe psichiche che presenta RI 1, non
costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento traumatico assicurato, di
modo che l’istituto convenuto era legittimato a non tenerne conto per
determinare il suo grado d’invalidità.
La decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha assegnato all’insorgente una rendita del
20% a contare dal 1° aprile 2020, deve quindi essere
confermata.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti