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Decisione

35.2024.22

Discussa l'adeguatezza del nesso causale tra infortunio e disturbi psichici

7 ottobre 2024Italiano33 min

contenuto della perizia amministrativa (doc. 525), in data 19 dicembre 2023 l’CO

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.22

mm

Lugano

7 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 febbraio

2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 6 febbraio 2016, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio

(gessatore) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, è stato colpito da tergo alla regione temporale

destra con un oggetto contundente (secondo l’assicurato, si sarebbe trattato del

tubo di un gazebo utilizzato a mò di mazza).

A causa di questo evento, egli ha

riportato, secondo il rapporto di uscita 16 febbraio 2016 dell’Ospedale __________

di __________, la frattura scomposta orbito-zigomatico-mascellare destra.

Nel quadro della degenza

iniziale, l’assicurato è stato sottoposto a due interventi chirurgici, il primo

di posizionamento di ferule e di blocco intermascellare elastico, il secondo di

riduzione aperta e sintesi della frattura.

In data 18 maggio 2017 ha avuto

luogo l’operazione di rimozione dei mezzi di sintesi.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 20 marzo

2020, l’CO 1 ha posto fine dal 31 marzo 2020 alle proprie prestazioni, ritenuto

che i disturbi denunciati dall’assicurato - risultati privi di sufficiente

sostrato organico oggettivabile - non costituivano la conseguenza adeguata

dell’infortunio del 6 febbraio 2016.

Il 23 marzo 2020, l’assicuratore

ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha assegnato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% e, d’altra parte,

negato il diritto a una rendita d’invalidità a fronte dei soli postumi

infortunistici residuali.

L’opposizione interposta

dall’allora patrocinatore dell’assicurato è stata respinta in data 7 gennaio

2021.

1.3. Con sentenza 35.2021.19 del 7

febbraio 2022, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso

interposto nel frattempo dall’assicurato, ha annullato la decisione su

opposizione del 7 gennaio 2021 e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia pluridisciplinare (in materia di

neurologia, chirurgia maxillo-facciale, ORL e psichiatria) ex art. 44 LPGA

(cfr. doc. 380).

Il giudizio cantonale

è cresciuto incontestato in giudicato.

1.4. Riprendendo

l’istruttoria, nel corso del mese di giugno 2022 l’assicuratore ha disposto

l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc. 428).

Fatti

I consulti peritali

hanno avuto luogo nel settembre 2022 e il relativo referto è stato consegnato

il 4 maggio 2023 (doc. 487; traduzione in lingua italiana sub doc. 512).

Agli esperti è

stato chiesto di precisare alcune loro risposte (cfr. doc. 517), ciò che hanno

fatto il 31 ottobre 2023 nella forma di un complemento peritale (doc. 522).

1.5. Dopo che il

patrocinatore dell’assicurato ha rinunciato a formulare osservazioni sul

contenuto della perizia amministrativa (doc. 525), in data 19 dicembre 2023 l’CO

1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha assegnato una rendita

d’invalidità del 20% a contare dal 1° aprile 2020. In quell’occasione,

l’assicuratore ha negato che i disturbi psicogeni presentati da RI 1

costituissero una conseguenza adeguata dell’evento traumatico accadutogli nel

febbraio 2016 (doc. 535).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.

543), in data 7 febbraio 2024, l’istituto assicuratore ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. 546).

1.6. Con tempestivo

ricorso dell’8 marzo 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha

chiesto che la decisione su opposizione impugnata sia riformata nel senso che

all’assicurato venga riconosciuta una rendita d’invalidità del 100% fino al 3

maggio 2023 e del 50% almeno successivamente.

Con la propria

impugnativa, il patrocinatore censura il provvedimento impugnato nella misura

in cui l’CO 1 ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità tra l’infortunio

assicurato e i disturbi psichici diagnosticati dai periti amministrativi (e,

pertanto, nella misura in cui la relativa incapacità lavorativa non è stata

presa in considerazione nella valutazione del grado dell’invalidità).

In questo senso, l’avv.

RA 1 contesta che l’evento occorso all’insorgente possa essere classificato fra

gli infortuni leggeri o insignificanti (senza tuttavia precisare in quale delle

altre categorie andrebbe inserito). D’altro canto, egli pretende che tutti i

criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale sarebbero da

considerare adempiuti nel caso di specie (cfr. doc. I, p. 7 ss.).

1.7. L’CO 1, in risposta,

ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’infortunio del 6 febbraio 2016 e le turbe psichiche

che presenta l’assicurato, oppure no.

Non è invece contestata la

decisione dell’assicuratore di assegnare una rendita d’invalidità del 20% a

fronte dei soli postumi infortunistici di natura organica e nemmeno di ritenere

lo stato di salute infortunistico dell’assicurato stabilizzato ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a far tempo dal mese di aprile 2020.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che

tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando

l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi

gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di

quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi

oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il

carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb

e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

consid. 4a).

2.6. Nel caso di specie, dalle carte

processuali risulta che, nel quadro degli accertamenti pluridisciplinari disposti

dall’CO 1 in esecuzione della pronunzia di rinvio di questo Tribunale,

l’assicurato è stato periziato (anche) dalla dott.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia.

In base alle conclusioni

risultanti dalla discussione di consenso (cfr. doc. 512, p. 4-13), il

ricorrente denuncia dal punto di vista psichiatrico “dolori, tinnito, paure,

vertigini e, in generale, una forte attenzione ai sintomi fisici e soddisfa il

criterio della somatizzazione, intesa come uno spostamento non consapevole dei

sintomi psichici ai disturbi fisici”, sintomatologia da imputare, almeno in

parte, al trauma subito nel febbraio 2016 (“Interpretiamo questa

somatizzazione, comprese le paure ipocondriache, come una conseguenza del trauma

subito; in particolare anche le paure di tipo paranoico dell’assicurato sono da

considerare sintomi conseguenti al trauma. (…). Come già indicato, la

sintomatologia psichica è influenzata da cause aggravanti che non hanno nulla a

che vedere con l’infortunio. Di contro, si deve presumere che l’assicurato non

avrebbe subito un tale sviluppo senza l’infortunio.”). Sempre a proposito della

patogenesi della problematica psichica, i periti hanno sottolineato che “la

sintomatologia psichica è stata riconosciuta solo alcuni anni dopo l’evento

infortunistico e non è stata trattata lege artis; ciò ha comportato, da un

lato, un forte ritardo nell’inizio del trattamento con una conseguente

cronicizzazione significativa” e che “il fatto che l’assicurato non abbia ancora

ricevuto un trattamento psichiatrico o psicoterapeutico idoneo, ovvero adeguato

al disturbo e in accordo con le linee guida, è molto grave. Tale trattamento

avrebbe potuto molto probabilmente evitare la cronicizzazione e l’ampliamento

dei disturbi o avrebbe portato a sintomi meno drastici. Rimane tuttavia

indicata una terapia specifica eseguita lege artis per i disturbi conseguenti

al trauma.”.

Sul piano psichiatrico, è

finalmente stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10:

F43.1) con conseguente passaggio a una sintomatologia di modificazione stabile

di personalità dopo esperienza catastrofica (ICD-10: F62.0) a causa di un

trattamento insufficiente (doc. 512, p. 13).

Per quanto concerne l’incidenza

della patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa residua, gli esperti

amministrativi hanno escluso che l’insorgente possa riprendere l’esercizio

della sua precedente professione di gessatore (“Il settore delle costruzioni

richiede indipendenza nel lavoro e la capacità di pianificare e di essere

impiegati in modo flessibile. Attualmente l’assicurato non possiede più nessuna

di queste capacità.”), mentre egli è stato dichiarato complessivamente abile

nella misura del 50% “in un’attività adattata, idealmente pre-strutturata,

senza richieste di responsabilità, in un ambiente tranquillo, a cui

l’assicurato può prepararsi e abituarsi, dove ha l’opportunità di riacquisire

sicurezza e di fare esperienze sociali positive al di fuori della famiglia e

che è più simile a un posto di lavoro protetto”.

2.7. Con la decisione su opposizione

impugnata, l’amministrazione non contesta l’esistenza di una problematica

psichica e, all’apparenza, neppure il fatto che quest’ultima costituisce una,

almeno parziale, conseguenza naturale dell’evento infortunistico

assicurato.

Sempre in quella sede, l’CO 1 ha

per contro negato l’esistenza di una relazione causale adeguata con

l’infortunio del 6 febbraio 2016 (cfr. doc. 546, p. 7: “La CO 1 ha rifiutato di

prendere a carico le conseguenze dei disturbi psichici in quanto la causalità

adeguata non è data.”).

A suo avviso, il sinistro di cui

è rimasto vittima RI 1 andrebbe classificato nella categoria degli infortuni di

media gravità in senso stretto, di modo che, in ossequio alla pertinente

giurisprudenza federale, per ammettere l’adeguatezza dovrebbero essere

adempiuti almeno tre dei sette criteri di rilievo, ciò che non sarebbe però il

caso nella presente fattispecie (cfr. doc. 546, p. 7 s.).

2.8. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale in relazione al sinistro del febbraio 2016, bisogna in primo luogo procedere alla classificazione di

quest’ultimo.

A margine della sua audizione del

13 settembre 2017 da parte di un funzionario dell’CO 1, l’insorgente ha

dichiarato in particolare quanto segue a proposito di quanto accadde quella

notte del mese di febbraio 2016:

" (…) Mi

viene chiesto come mai non ho indicato subito in modo dettagliato cosa era

successo.

A questa domanda rispondo che in effetti inizialmente non mi

ricordavo più in dettaglio quanto successo in quanto dopo la botta ricevuta

sulla parte destra del volto avevo perso i sensi ed ero caduto a terra.

Anche ai carabinieri che erano venuti ad interrogarmi in ospedale

avevo fornito in modo involontario, in quanto ancora mezzo stordito, una

versione non completamente veritiera dei fatti.

Questo anche per il fatto che c’era stata una incomprensione sulle

persone che cercavo di calmare.

Per finire dopo aver sentito anche le altre persone che conosco e

che avevano visto i fatti ho potuto ricostruire la fattispecie in modo ora

chiaro.

Fattispecie che il mio legale ha presentato al Giudice e al

Pubblico Ministero di emettere un verdetto e di condannare gli autori del fatto.

Al momento la versione corretta da me rilasciata al mio legale è nelle mani del

Giudice e del Pubblico Ministero i quali a questo punto dovranno procedere

all’audizione di tutte le persone che erano presenti ai fatti le cui generalità

sono note agli inquirenti.

(…).

Da quello che mi ricordo e che mi è stato detto in seguito, in

modo particolare dal mio amico __________, i fatti si sono svolti nel seguente

modo.

(…).

Dopo un attimo __________ aveva sentito che c’erano dei ragazzi

che stavano litigando.

Per questo motivo, quando mi trovavo a circa cinque – sei metri da

__________, dopo averlo salutato, intento ad andare verso la mia vettura, avevo

sentito che __________ aveva urlato qualche cosa ai ragazzi, a dire il vero

aveva urlato di smetterla di rompere i marroni in quanto era tardi e davano

fastidio a tutti.

Dopo aver urlato con i ragazzi, gli stessi erano corsi verso __________,

e questo mi è stato riferito in quanto io questa scena non l’avevo vista perché

davo le spalle alla piazza.

__________ si era poi rifugiato in casa, mentre i ragazzi se

l’erano presa con noi.

Erano arrivati dietro di me e dietro il mio amico __________ ed

eravamo stati colpiti proditoriamente da tergo.

Ero stato colpito con un oggetto contundente alla regione della

tempia destra.

Tuttora non sono in grado di specificare con quale oggetto ero

stato ferito.

Solo in un secondo tempo mi era stato riferito che i ragazzi che

si stavano picchiando avevano divelto dei tubi di un gazebo che utilizzavano a

mo’ di mazze.

Quindi molto probabilmente ero stato colpito con un tubo di un

gazebo.

Per tutto il resto della dinamica rimando integralmente al

contenuto dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione redatto dal

mio legale in data 26.7.17.

(…).

Ribadisco di nuovo nel modo più categorico che io non ho

partecipato attivamente alla rissa che era scoppiata.

Ero stato colpito proditoriamente da tergo senza che me ne

accorgessi.

Per questo motivo mi dichiaro completamente estraneo ai fatti in

quanto io mi stavo tranquillamente ritirando dal luogo dove c’era stata la

discussione fra il __________ e il mio amico __________. (…).” (doc. 153)

La dinamica descritta nell’atto

di opposizione alla richiesta di archiviazione, presentato dall’avv. __________

in data 26 luglio 2017, corrisponde a grandi linee a quanto è stato dichiarato

dal ricorrente dinanzi all’amministrazione (cfr. doc. 139, p. 10).

Da notare ancora che, in

occasione della consultazione presso la psichiatra dott.ssa __________,

l’assicurato ha riferito segnatamente che “di fronte al bar dove si trovava con

i colleghi c’era una pizzeria, dove era presente un gruppo di giovani. Nel bar

in cui si trovava lui c’era un altro gruppo di giovani. Il gruppo del bar ha

quasi ammonito quello della pizzeria, avvertendolo di non dare fastidio.

L’assicurato è uscito di corsa dal bar con i suoi colleghi, entrambi più alti e

più forti di lui, e all’improvviso sono apparsi volti minacciosi. Non ricorda

altro. Si è poi risvegliato sul ciglio della strada e i suoi colleghi si sono

presi cura di lui. I giovani si sono dati alla fuga.” (doc. 512, p. 84).

Stante quanto precede, sebbene la

descrizione dell’accaduto fornita dall’assicurato si fondi più che altro su

informazioni ricevute da terze persone anch’esse presenti in quell’occasione e

non su ricordi diretti, si può in sostanza ritenere accertato, considerata

anche la natura delle lesioni riportate, che nel contesto di una rissa

scoppiata all’esterno di due esercizi pubblici, RI 1 è stato colpito da tergo

alla regione temporale destra con un oggetto contundente, forse il tubo di un gazebo

Considerandi

utilizzato a mò di mazza, perdendo per qualche istante conoscenza.

Secondo

la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle tre categorie, ci

si deve unicamente fondare, da

un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale.

Sono determinanti le forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne

sono derivate. La gravità delle lesioni riportate – che costituisce l’uno dei

criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità –

deve essere presa in considerazione in questa fase unicamente nella misura in

cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro

(cfr. STF 8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo

2018.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).

Tutto ben considerato, il sinistro di cui è rimasto vittima

l’assicurato deve essere classificato nella categoria degli infortuni di

media gravità in senso stretto, così come indicato dall’assicuratore

convenuto (cfr. doc. 546, p. 7) (circostanza apparentemente non

contestata dall’avv. RA 1, cfr. doc. I).

A titolo di confronto, va

segnalato che, in una sentenza 8C_39/2021 del 6 luglio 2021 consid. 6.1.3,

riguardante un assicurato che, nel contesto di una rissa scoppiata durante un

concerto che si teneva all’interno di un pub, era stato improvvisamente colpito

alla testa con un oggetto contundente (“Schlaginstrument”),

era caduto a terra e aveva perso conoscenza per una trentina di secondi, il

Tribunale federale ha proceduto a un’identica classificazione.

Da notare che la Corte federale

ha esplicitamente respinto la tesi del patrocinatore dell’assicurato secondo il

quale si sarebbe invece trattato di un infortunio di media gravità al limite

della categoria superiore.

Il TF è peraltro giunto alla

stessa conclusione in una pronunzia 8C_592/2023 del 30 gennaio 2024 consid.

7.2.3, pubblicata in SVR 6/2024 UV n. 20, p. 80 ss., concernente un assicurato

che durante una rissa in un bar aveva inaspettatamente ricevuto un boccale di

birra sulla testa, ciò che gli aveva provocato ferite alla testa medesima e

all’occhio sinistro.

In tale eventualità, il giudice è

tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri

elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5. Per ammettere

l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in

maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del

29.

gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF

ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado

medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri

di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale

adeguato (in questo senso, si veda pure la STF 8C_592/2023 consid. 7.2.3, già

citata in precedenza).

A questo punto, è utile precisare

che non è oggetto di contestazione la circostanza che l’adeguatezza del nesso

di causalità debba essere valutata in applicazione della giurisprudenza relativa all’elaborazione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133) e non in applicazione dei criteri

sviluppati in materia di “colpo di frusta”, di trauma equivalente al rachide

cervicale oppure di trauma cranio-cerebrale (DTF 117 V 359; 134 V 109).

Al riguardo, il TCA rileva comunque

che, in occasione dell’infortunio del 6 febbraio 2016, il ricorrente non ha

riportato una delle lesioni per le quali è stata elaborata la giurisprudenza di

cui alle DTF 117 V 359 e 134 V 109. In effetti,

in base a quanto si evince dalla perizia amministrativa del __________, in quell’occasione,

l’assicurato ha riportato, per quanto qui d’interesse, tutt’al più, una possibile

lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic Brain Injury), senza

dimostrazione di un danno cerebrale alla diagnostica per immagini (cfr. doc.

512, p. 13), ciò che non consente appunto di applicare la giurisprudenza suevocata

(cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati;

si veda pure la STF 8C_66/2021 del 6 luglio 2021 consid. 5.3.1).

A titolo di premessa, occorre

osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in

materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di

natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto, va

precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono

però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere

presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid.

4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend

erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133

nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E.

4.6)”).

Alla luce di quanto precede, il

rappresentante dell’assicurato sbaglia allorquando rimprovera

all’amministrazione di avere considerato unicamente le “conseguenze fisiche del

grave infortunio subito”, “senza menzionare l’CO 1 minimamente (e

stranamente) quelle psichiche risultanti dalle chiare risultanze della perizia

esterna” (doc. I, p. 10 – il corsivo è del redattore).

Trattandosi del criterio delle

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare

spettacolarità dell'infortunio, è utile segnalare che, secondo la

giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e

non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura

provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita

una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per

ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V

199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il

danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo

processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid.

7.3.1).

Sempre in questo contesto, va

evidenziato che la Corte federale ha ammesso la realizzazione, nella forma

semplice (quindi non in quella qualificata), del criterio delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità

dell'infortunio, nelle succitate pronunzie 8C_39/2021 consid. 6.1.1 e 6.1.3 e

8C_592/2023 consid. 9.2.4.

In casu, ritenuto che

l’attacco ha avuto luogo da tergo, senza che l’assicurato se ne accorgesse

(cfr. doc. 153: “Ero stato colpito proditoriamente da tergo senza che me ne

accorgessi.”), in applicazione della giurisprudenza appena menzionata, questo

Tribunale ritiene che il criterio in discussione vada ammesso nella forma

semplice.

Può peraltro essere lasciata

aperta la questione di sapere se il fatto che il ricorrente abbia perso

conoscenza immediatamente dopo essere stato colpito e che non ricordi i

dettagli dell’aggressione, è atto a escludere l’adempimento del criterio (in

questo senso, cfr. doc. 546, p. 8; su questo aspetto, si vedano comunque le STF

8C_818/2015 del 15 novembre 2016 consid. 6; 8C_584/2010 dell’11 marzo 2011

consid. 4.3.2; 8C_624/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 4.2.1). In effetti, pur

riconoscendone la realizzazione, l’adeguatezza del nesso di causalità con

l’evento infortunistico deve essere negata, così come verrà meglio dimostrato

qui di seguito.

Per quanto concerne il fattore

della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni riportate, secondo

gli specialisti del __________, a seguito dell’infortunio del febbraio 2016, è

stata refertata, grazie all’esame TAC del 6 febbraio 2016, una frattura

zigomatica-mascellare scomposta con coinvolgimento del pavimento orbitario.

Trattandosi delle diagnosticate

lesioni nervose (cfr. doc. 512, p. 13: “lesione del nervo infraorbitario e lieve

lesione del nervo alveolare superiore anteriore (nervo mascellare, V2)

destro”), come pure della, peraltro soltanto possibile, lesione cerebrale traumatica minore, non si può parlare di danni

alla salute oggettivati ai sensi della giurisprudenza federale, di modo che non

se ne deve tenere conto nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza secondo

la DTF 115 V 133 (in questo senso, cfr. la STF 8C_605/2010 del 9 novembre 2010

consid. 6.2.1: “Es fragt sich

zunächst, ob die drei operativen Eingriffe bei der Adäquanzprüfung

berücksichtigt werden dürfen, ist doch umstritten, ob sie überhaupt der Behandlung

organisch objektiv ausgewiesener Unfallfolgen gedient haben.” – il

corsivo è del redattore).

Per

poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico,

i risultati ottenuti devono in effetti essere confermati da indagini effettuate

per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi

utilizzati riconosciuti scientificamente (cfr. STF 8C_560/2020 del 10 giugno

2021.

consid. 2.3; 8C_261/2019 dell’8 luglio 2019 consid. 3 e riferimenti; cfr.

pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122), ciò che non è stato il caso nella

presente fattispecie (per un caso recente in cui questo Tribunale non ha

ritenuto sufficientemente oggettivata la lesione di un nervo cutaneo dell’arto

inferiore sinistro, sebbene gli specialisti universitari consultati

dall’assicurata l’avessero diagnosticata in ragione di una clinica congrua,

costituita da un’ipoestesia al tatto nel territorio di distribuzione del nervo

interessato con dolori neuropatici, e dell’anamnesi, si veda la STCA 35.2023.76

del 21 febbraio 2024 consid. 2.6., cresciuta incontestata in giudicata; in

questo stesso senso, si veda pure la STCA 35.2011.49 del 29 febbraio 2012

consid. 2.8., confermata dal TF con pronunzia 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012,

riguardante una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato

all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo i medici specialisti, a un

dolore neuropatico provocato dalla lesione di un nervo, non avevano potuto

essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini).

Del resto, va ricordato che l’assenza

di un sostrato organico oggettivabile giustificante i disturbi al viso

dell’assicurato, era stata sottolineata anche dal PD dott. __________, spec.

FMH in neurologia, nel suo apprezzamento datato 9 dicembre 2020 (cfr. doc. 318,

p. 3).

Inoltre, l’ipoacusia

dell’orecchio interno bilaterale, i disturbi del visus, il tinnito e le

vertigini non costituiscono delle conseguenze infortunistiche (doc. 512,

p. 14), rispettivamente non hanno trovato sufficiente correlazione con un danno

organico oggettivabile (cfr. doc. 512, p. 56 s.: “quadro clinico complesso

cronicizzato con dolori polimorfi al viso e alla testa, sintomi vegetativi,

disturbi visivi, vertigini, ipoacusia, tinnito e movimenti involontari

dell’indice destro; attuale assenza di reperti clinici e paraclinici

oggettivamente tangibili e compatibili con una lesione oculare, vestibolare,

spinale o cerebrale di carattere traumatico” – il corsivo è del redattore),

cosicché tutti questi disturbi non possono parimenti essere considerati.

Infine, posto che vanno

considerate unicamente le conseguenze organiche dell’infortunio, non si

può tenere conto nemmeno delle turbe psichiche (cfr. la succitata STF 8C_39/2021

consid. 6.2.3).

A proposito del criterio in

questione, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. È necessaria l’esistenza di lesioni fisiche

gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti

organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come

ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr.

STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014 consid. 6.2.2).

Stante tutto quanto precede, secondo

il TCA, in concreto non si può dunque parlare di lesioni gravi o

particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_565/2022

del 23 maggio 2023 consid. 4.2.4, concernente un assicurato che a seguito di un

incidente della circolazione stradale, aveva lamentato la frattura dell’osso

proprio del naso e la frattura composta della parete anteriore e laterale del

seno mascellare, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse

adempiuto, anche soltanto in forma semplice e la STF 8C_705/2020 del 28 aprile

2021.

consid. 6.2, riguardante un assicurato vittima di un’aggressione da parte

di un amico, che aveva riportato fratture multiple a livello del naso, del

setto e del pavimento orbitario).

Pure inadempiuto è il criterio della cura medica errata

che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio. Dalla documentazione a

disposizione non emerge infatti alcun elemento a favore di una cura errata

delle sequele infortunistiche di natura organica.

Contrariamente

a quanto sostiene l’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 9), il fatto che la presa a

carico psichiatrica/psicoterapica dell’assicurato sia avvenuta con ritardo, ciò

che ha comportato la cronicizzazione dei disturbi, è irrilevante in questo

contesto, nella misura in cui il preteso errore nella cura non ha

riguardato le conseguenze somatiche del sinistro.

Questo Tribunale ritiene che non si possa neppure sostenere

che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata

eccezionalmente lunga.

Dagli atti di causa emerge

infatti che, a parte l’iniziale degenza (6 – 16 febbraio 2016) presso l’Unità

operativa di chirurgia maxillo-facciale dell’Ospedale __________, nel corso

della quale sono stati praticati due interventi chirurgici a breve distanza

l’uno dall’altro (il 9 febbraio 2026 il posizionamento di ferule e di blocco

intermascellare elastico e il 12 febbraio 2026 la riduzione aperta e sintesi

della frattura) (cfr. doc. 6), l’asportazione dei mezzi di sintesi (intervento

eseguito il 18 maggio 2017 in regime di day hospital) (cfr. doc. 121, p.

6) e il soggiorno 14-17 novembre 2017 presso la Casa di cura __________ volto a

una rivalutazione clinico-terapeutica e alla disassuefazione farmacologica (cfr.

doc. 163), le cure prestate al ricorrente si sono tutte svolte su base

ambulatoriale e sono consistite essenzialmente in accertamenti diagnostici

(clinici e strumentali), in visite ambulatoriali di controllo (specialistiche e

non), nell’assunzione di farmaci analgesici/antinfiammatori, antiepilettici (Lyrica®

e Tegretol®) e antidepressivi, così come nell’esecuzione di fisioterapia e di

psicoterapia.

Ora, conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010.

consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in

discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,

l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di

neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente

gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010

del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso in

questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3,

riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva

beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Laddove il patrocinatore

dell’insorgente fa valere che il criterio qui in discussione sarebbe

soddisfatto per il motivo che la necessità di una cura medica è a tutt’oggi

ancora data, trascorsi oltre 8 anni dal sinistro (cfr. doc. I, p. 8 s.), va

precisato che, secondo la giurisprudenza federale, l'aspetto temporale non è in quanto tale decisivo,

mentre bisogna considerare la natura e l'intensità della cura medica e se ci si deve attendere un

miglioramento dello stato di salute della persona assicurata (cfr., fra le

tante, la DTF 148 V 138 consid. 5.3.1; STF 8C_585/2017 del 16 ottobre

2018.

consid. 6.3).

Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto. In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre

un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre

necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in

casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di

diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il

fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e

non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5

giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Nel caso di specie, dalla perizia

amministrativa elaborata dal __________ emerge in modo chiaro che se,

nonostante i trattamenti terapeutici al quale è stato sottoposto, il ricorrente

ha continuato a lamentare disturbi invalidanti, viepiù cronicizzatisi e ampliatisi,

è perché si è nel frattempo sovrapposta una problematica di natura psichica

(cfr. doc. 512, p. 6: “…, nel contesto clinico, considerando il carattere, la

costanza e l’intensità dei molteplici disturbi, difficili da cogliere

oggettivamente, dal punto di vista neurologico vi è il forte sospetto di una componente

psichica che influisce in misura significativa sul quadro clinico.”, p. 10:

“Dalla visita neurologica e psichiatrica non sono emersi segni di un

aggravamento a livello di coscienza. L’attenzione si è concentrata sui disturbi

lamentati e le paure ipocondriache associate ai disturbi sono probabilmente

responsabili di un ampliamento dei disturbi. (…). I disturbi

lamentati possono essere spiegati solo parzialmente dal punto di vista somatico.

Ciò è descritto in modo differenziato e dettagliato nelle perizie relative agli

aspetti somatici.” e p. 9: “In sintesi, dal punto di vista psichiatrico, la sintomatologia

comprende dolori, tinnito, paure, vertigini e, in generale, una forte

attenzione ai sintomi fisici e soddisfa il criterio della somatizzazione,

intesa come uno spostamento non consapevole dai sintomi psichici ai disturbi

fisici.” – il corsivo è del redattore), di cui non si deve però tenere

conto per valutare l’adeguatezza del nesso causale conformemente alla

giurisprudenza relativa all’elaborazione

psichica abnorme conseguente a infortunio.

Secondo questo Tribunale, va pure

giudicato inadempiuto il criterio dei disturbi somatici persistenti,

tenuto conto dell’importante sovrapposizione psicogena, di cui si è poc’anzi

detto, rispettivamente che le lamentele soggettive dell’insorgente si sono

rivelate (molto) parzialmente dimostrabili sul piano oggettivo (e, soltanto in

quella ristretta misura, possono essere considerate nella valutazione del nesso

di causalità adeguata; in questo senso, cfr. la STF 8C_101/2020 del 9 giugno

2020.

consid. 4.2.2: “Insbesondere

beim Kriterium der körperlichen Dauerschmerzen gilt, dass körperlich

imponierende, organisch objektiv jedoch nicht hinreichend nachweisbare

Beschwerden des Versicherten ausser Acht zu bleiben haben.” e riferimenti ivi menzionati).

Il TCA può esimersi

dall’approfondire oltre se potrebbe essere soddisfatto il criterio del grado e la durata dell'incapacità

lavorativa, in quanto, anche se ciò dovesse essere il caso, la

realizzazione di due criteri nella forma semplice (uno quello del grado e la durata dell'incapacità

lavorativa, l’altro quello delle circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio)

non basterebbe comunque per ammettere l’adeguatezza, in presenza di un

infortunio di media gravità in senso stretto.

2.9

Sulla scorta di tutto quanto

precede, si deve dunque concludere che le turbe psichiche che presenta RI 1, non

costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento traumatico assicurato, di

modo che l’istituto convenuto era legittimato a non tenerne conto per

determinare il suo grado d’invalidità.

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha assegnato all’insorgente una rendita del

20% a contare dal 1° aprile 2020, deve quindi essere

confermata.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti