35.2024.23
Coniuge superstite ha diritto alle prestazioni LAINF. La morte del marito, infatti, è riconducibile a un infortunio, ossia, secondo la verosimiglianza preponderante, all'ostruzione delle vie respiratorie a seguito dell'ingestione di cibo che ha causato asfissia e quindi arresto cardiocircolatorio
27 maggio 2024Italiano47 min
ulteriore conferma del sospetto diagnostico, specifico che (ndr. Il signor __________)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.23
rs
Lugano
27 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il
22 giugno 2023 __________, nato il __________ 1969, a quel momento attivo quale
impiegato tecnico a tempo pieno presso la __________ - e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - è
deceduto nell’abitazione di __________ (IT) in cui risiedeva durante i giorni
feriali, rientrando soltanto nei fine settimana presso il proprio domicilio di __________
(IT) (cfr. doc. 1; I pag. 2).
Nella
notifica d’infortunio del 28 giugno 2023 quale “lesione” è stato indicato “soffocamento”
(cfr. doc. 1).
Nella
“Relazione di soccorso MSB” (MSB: mezzo di soccorso di base) allestita dagli
operatori di primo intervento dell’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) è
stato indicato che la missione è stata attivata il 22 giugno 2023 alle ore
23:08, che __________ è stato trovato incosciente a letto e che sono state
iniziate le manovre rianimatorie fino all’arrivo di MSA (mezzo di soccorso
avanzato) che ha constatato il decesso (cfr. doc. E=27).
Dalla
“Relazione di soccorso” MSA1 del 22 giugno 2023 allestita dagli operatori
dell’AREU, tra cui il Dott. __________, emerge che l’attivazione ha avuto
inizio alle ore 23:38, che il decesso è stato constatato alle ore 23:59, come
pure:
" (…)
Ritrovato da MSB prono sul letto con la testa verso il basso – Verosimile
ingestione con occlusione delle vie aeree – Non segni di traumatismo (…)” (Doc.
F=30).
Alla
domanda relativa alla “diagnosi presunta” è stato precisato:
" ACC da
presunta ostruz. vie aeree x bolo alimentare” (Doc. F=30)
La
Legione Carabinieri __________ ha attestato che il 23 giugno 2023 alle ore 1:30
gli App. SC __________ e App. SC __________ sono stati autorizzati, su
disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________,
alla rimozione della salma di __________, rinvenuta il 22 giugno 2023 a __________
dal personale medico intervenuto sul posto, in particolare dal Dott. __________
in qualità di medico dell’équipe di soccorso, che ha certificato che la morte è
avvenuta per verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree (cfr. doc.
G=28)
Dalla
“Scheda di morte” del 23 giugno 2023, compilata dal Dott. __________, medico
chirurgo di __________ e curante di __________, risulta quale causa di morte “insufficienza
respiratoria acuta da corpo estraneo” (cfr. doc. I=3).
Il
9 agosto 2023 il Dott. __________ ha ribadito il medesimo motivo del decesso
(cfr. doc. H=18).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione formale del 30 novembre 2023 l’CO 1 ha
rifiutato di versare le prestazioni assicurative, ritenendo che il decesso non
fosse riconducibile secondo il grado della probabilità preponderante né a un
infortunio né a una lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio
(doc. B).
1.3. A
seguito dell’opposizione interposta il 16 gennaio 2024 da RI 1, vedova di __________,
rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 39), l’CO 1, il 6 febbraio 2024, ha
emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio
precedente provvedimento, rilevando:
" (…)
2. Nel diritto delle assicurazioni sociali le questioni
di fatto devono essere provate secondo il criterio della probabilità
preponderante. La semplice possibilità non basta per fare nascere un obbligo
d'indennizzo a carico dell'assicuratore infortuni.
3. La CO 1, in caso di asfissia mortale, riconosce
l'esistenza di un infortunio quando un alimento resta bloccato nella trachea.
4. In concreto, dalla documentazione agli atti, è solo
possibile che il decesso sia dovuto ad un'asfissia a causa di un alimento
finito nella trachea.
5. Ora, come già rilevato, la semplice possibilità non
basta.
6. In procedura di opposizione la CO 1, per non
lasciare nulla al caso, ha interpellato il proprio servizio medico.
7. Con apprezzamento 1.2.2024 la dott.ssa __________,
medico assicurativo, specialista in medicina interna, in sostanza, ha rilevato
che:
dal punto di vista della medicina assicurativa, in
base ai documenti a disposizione, risulta che è solo possibile ma non probabile
che il decesso dell'assicurato sia da ricondurre ad un’ingestione di cibo con
occlusione delle vie aeree;
non è stata esperita un'autopsia e le autorità hanno
riconosciuto che la morte era subentrata per cause naturali;
il curante ha modificato la diagnosi iniziale di
verosimile ingestione con occlusione in insufficienza respiratoria acuta da
corpo estraneo;
tale diagnosi non può essere condivisa e non può
essere riconosciuta data secondo il criterio della probabilità preponderante;
il fatto che l'assicurato sia stato ritrovato a letto
prono con la testa rivolta verso il suolo è un elemento atipico per un problema
intervenuto durante l'ingestione di cibo;
l'assicurato avrebbe dovuto essere ritrovato in
posizione seduta o a sdraiato a terra;
Fatti
i soccorritori non descrivono che nelle vicinanze del
letto vi erano dei segni che indicano che l'assicurato aveva ingerito dei
generi alimentari;
nel caso di una persona sana - così come avanzato dal
curante - ci si aspetta che in caso di ingestione del cibo risp. di formazione
di un bolo alimentare la persona sia in posizione eretta o seduta in quanto è
notorio che altrimenti vi sono delle reazioni irritanti con vomito;
dagli atti non risulta che delle fibre alimentari
erano rimaste in bocca dopo che i soccorritori avevano effettuato le manovre di
rianimazione (aspirazione della bocca);
il decesso può essere ricondotto a titolo di diagnosi
differenziale alla dissecazione aortica o alla rottura dell'aorta;
la posizione in cui è stato ritrovato l'assicurato
sarebbe compatibile visto che in tali casi i pazienti avvertono dolori alla
schiena e spesso si rigirano:
in ogni caso - in assenza di un reperto autoctono (recte:
autoptico) - il fatto che la morte sia imputabile ad un bolo alimentare è
solo un'ipotesi che non può essere ritenuta secondo il criterio della
probabilità preponderante. (…)” (Doc. M)
1.4. Contro
la decisione su opposizione RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e
la trasmissione dell’incarto all’CO 1 “per nuova decisione ai sensi dei
considerandi con riconoscimento della presenza di un caso di infortunio che ha
portato alla prematura dipartita del signor __________ e conseguente
corresponsione delle prestazioni assicurative (…)” (cfr. doc. I pag. 12)
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha dapprima indicato, in
particolare, che il 22 giugno 2023 __________, dopo la giornata lavorativa
presso la __________, è rientrato presso il proprio alloggio a __________ e nel
corso della serata, come di consueto, si è intrattenuto telefonicamente con la
moglie, la quale verso le ore 21:30 l’ha congedato momentaneamente perché
cenasse, con la promessa che si sarebbero risentiti più tardi. È stato
precisato che circa un’ora dopo la moglie ha tentato di ricontattare il marito
senza esito e che, vista la particolarità - per abitudinarie circostanze
familiari - della mancata risposta, ha immediatamente richiesto l’intervento
dei soccorritori, i quali hanno trovato il coniuge incosciente, senza respiro e
senza battito cardiaco e nulla hanno potuto se non accertarne la morte.
L’avv.
RA 1 ha evidenziato che il Dott. __________, medico dell’équipe che ha prestato
il primo intervento, ha concluso che le cause della morte fossero dovute
all’ostruzione delle vie respiratorie per bolo alimentare. Al riguardo è stato
puntualizzato, da un lato, che “questo, nella misura in cui, sul luogo del
ritrovamento, l’assicurato è stato ritrovato nella situazione in cui era
intento a consumare la propria cena, acquistata presso __________”.
Dall’altro,
che “il dott. __________ ha inoltre confermato che “nelle vie aeree erano
ancora presenti residui alimentari che provvedevo a rimuovere con le mani. Ad
ulteriore conferma del sospetto diagnostico, specifico che (ndr. Il signor __________)
presentava una cianosi al volto come da soffocamento e non esteso a mantellina
come nelle patologie cardiocircolatorie” (Doc. P.1)” (cfr. doc. I pag.
2-3).
In
seguito l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha addotto:
" (…) in
considerazione del principio della probabilità preponderante, a torto la
decisione su opposizione (Doc. M) riporta che "in concreto, dalla
documentazione agli atti, è solo possibile che il decesso sia dovuto ad
un'asfissia a causa di un alimento finito nella trachea".
35 Anzitutto, preme osservare che non solo non vi
sono indicazioni per cui la probabilità preponderante non debba essere invocata
poiché il signor __________ era in un qualsivoglia stato morboso preesistente
che è ritornato ad essere quello che era prima dell'infortunio (status quo
ante) oppure ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato
anche senza l'infortunio (status quo sine) - tant'è che nemmeno la
spett. CO 1 ne fa menzione alcuna - ma, al contrario, è del tutto manifesta la
presenza del nesso causale naturale.
36 Infatti, e del resto non si comprende come questo
possa non essere giudicato pacifico, ben tre medici (Doc. F. H, l, K e P.1) e
due carabinieri (Doc. G) hanno inevitabilmente ed esplicitamente concluso che
l'infortunio (in casu la morte) accorso al signor __________ è - senza dubbio
alcuno e con ogni evidenza - dovuto (conditio sine qua non) al bolo
alimentare nelle alte vie respiratorie (trachea), che ha determinato
insufficienza respiratoria acuta e conseguente morte per asfissia.
37 In termini ancor più specifici si osserva che è
stato proprio il dott. __________, medico per primo intervenuto sul luogo
dell'accaduto, ad accertarsi dell'occlusione delle vie aeree. Previa analisi
della salma, egli ha infatti potuto concludere che nella misura in cui le vie
aeree dell'assicurato erano ostruite da un bolo alimentare, questo ha causato
l'insufficienza respiratoria che ha condotto alla morte (Doc, F; audizione
testimoniale: Dott. __________, medico dell'équipe di soccorso, c/o __________).
38 Il dott. __________ ha poi avuto modo di
completare e nuovamente confermare il suo rapporto ribadendo come in base
all'ispezione del luogo dell'evento erano ancora presenti sul letto del sig. __________
alimenti in un sacchetto a marca __________ e che la morte per ostruzione delle
vie aeree è stata diagnosticata in ragion del fatto che nelle vie aeree
dell'assicurato erano ancora presenti residui alimentari, vi era una cianosi al
volto come da soffocamento e non esteso a mantellina come nelle patologie
cardiocircolatorie (Doc. P.1).
39 A ciò si aggiunga che, a scanso di ogni
eventualità, il dott. __________ ha potuto confermare che l'assicurato godeva
di ottima salute e non soffriva di alcuna malattia (Doc. L).
40 Ne segue che, sulla base di ogni riscontro medico
agli atti, è totalmente in contrasto con la realtà dei fatti e del diritto che
si possa qualificare la morte per asfissia dell'assicurato come "sola
possibilità". Tanto è vero ed evidente che se non ci fosse stato alcun
bolo alimentare (evento infortunistico), non si sarebbe verificato il danno
alla salute.
41 Posto quindi che la causalità naturale è, nelle
circostanze fattuali di specie, senz'altro data, di riflesso - trattandosi di
un danno alla salute fisica – anche la condizione della causalità adeguata è
adempiuta (DTF 127 V 102 consid. 5b/bb).
42 Pertanto, già solo per queste ragioni, il ricorso
merita integrale accoglimento.
43 Nemmeno l'apprezzamento medico della dott.ssa __________
(analizzato nel seguito) può condurre ad una diversa conclusione.
44 Basta infatti osservare come la dott.ssa __________
senza conoscere l'assicurato, senza averlo mai visitato, senza alcun elemento
di natura medica a supporto della propria tesi e tanto più senza dati empirici
riesce a giungere alla contestata ed infondata conclusione per cui "il
decesso può essere ricondotto a titolo di diagnosi differenziale alla
dissecazione aortica o alla rottura dell'aorta" in ragion del fatto
che il corpo del signor __________ è stato ritrovato in una posizione
compatibile (Doc. M).
45 In merito, anzitutto, mal si comprende come possa
essere ritenuto probabile che una persona che gode di ottima salute (Doc. L)
possa morire per dissecazione/rottura aortica, mentre che una morte per
asfissia, peraltro in circostanze manifeste alla luce di tutta la
documentazione prodotta, possa risultare solo possibile.
46 Se poi analizziamo le motivazioni dell'infondata
tesi della dott.ssa __________ una per una, la tesi della dissecazione/rottura
dell'aorta risulta ancor più insostenibile.
47 In primo luogo, la CO 1 ha ritenuto che "il
curante ha modificato la diagnosi iniziale di verosimile ingestione con
occlusione in insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo" (Doc.
M). A questo proposito, sebbene la ricorrente non abbia una formazione di
natura medica, sembra piuttosto evidente che "ingestione con
occlusione" e "insufficienza respiratoria acuta da corpo
estraneo" raffigurino esattamente la medesima diagnosi. Posto infatti che
nemmeno la dott.ssa. __________ spiega in quale maniera le due - a suo dire -
diagnosi sarebbero differenti, sembra invece piuttosto evidente che una
situazione sia la causa mentre l'altra l'effetto che ha condotto alla prematura
dipartita del signor __________.
48 L'asserzione risulta perciò integralmente
contestata.
49 In secondo luogo, la ricorrente contesta che "il
fatto che l'assicurato sia stato ritrovato a letto prono con la testa rivolta
verso il suolo è un elemento atipico per un problema intervenuto durante
l'ingestione di cibo; l'assicurato avrebbe dovuto essere ritrovato in posizione
seduta o sdraiato a terra" e ancora che "nel caso di una
persona sana - così come avanzato dal curante - ci si aspetta che in caso di
ingestione del cibo risp. di formazione di un bolo alimentare la persona sia in
posizione eretta o seduta in quanto è notorio che altrimenti vi sono delle
reazioni irritanti con vomito" (Doc. M).
50 A tal proposito si osserva che, contrariamente a
quanto sostenuto dalla CO 1, risulta piuttosto evidente che una persona che
intende far uscire qualcosa dalla bocca per poter riprendere a respirare si
metta in una posizione a testa in giù (nel verso che agevoli la fuoriuscita di
cibo dalla bocca). AI contrario, è piuttosto difficile immaginare che una
persona che sta morendo soffocata si metta comodamente in posizione seduta o
sdraiata a testa in verso l'alto (quindi in senso contrario al punto di
fuoriuscita del cibo) (richiesta di perizia giudiziaria).
51 Ancor più inspiegabile come si possa sostenere
che una persona morta possa essere trovata in posizione eretta (!).
52 A ciò si aggiunga che, proprio come esposto nella
decisione su opposizione (Doc. M), l'assicurato è stato sì ritrovato con del
vomito adiacente e con residui alimentari nelle vie aeree (Doc. P.1). Tale
circostanza fattuale è peraltro stata confermata dai sig.ri __________ e __________
che, essendo stati tra le prime persone chiamate ad identificare la salma,
hanno potuto constatare la presenza di vomito (Doc. R).
53 Sebbene la fattispecie risulti manifesta alla
luce di ben tre diagnosi mediche unanimi (Doc. F, H, I, K e P.1), qualora cod.
on. Giudice dovesse ritenerlo opportuno si chiede di voler procedere ad un
esame peritale volto a stabilire le cause del decesso sulla scorta delle tesi
delle parti. (…)” (Doc. I pag. 7-9)
A
proposito della tesi dell’CO 1 di morte per dissezione / rottura aortica
dell’assicurato la parte ricorrente sostiene che essa risulti manifestamente
infondata, sottolineando:
" (…) la
dissecazione aortica è sì una malattia pericolosa per la vita, ma i pazienti
che non riescono a sopravvive muoiono nei primi giorni o settimane e non, come
nel caso di specie, senza nemmeno avere il tempo di allertare i soccorsi (Doc.
T: pagina web dell'Ente ospedaliero cantonale relativa alla descrizione di
dissezione aortica:
56 Inoltre, stante il Doc. T, le cause di dissezione
aortica possono essere malattie e traumi. A tal proposito, il signor __________
né soffriva di alcuna malattia (Doc. L) né tantomeno i soccorsi hanno rilevato
traumi sul corpo dell'assicurato (Doc. F).
57 La dissecazione aortica, che chiaramente rientra
nelle patologie cardiocircolatorie, è altresì da escludere nella misura in cui
il dott. __________ ha confermato che la cianosi presente sul volto
dell'assicurato era conforme ad una situazione di soffocamento e non, per
l'appunto, a "mantellina" come nelle patologie cardiocircolatorie
(Doc. P.1).
58 Ciò detto, oltre a non esservi alcuna causa
presente, gli esperti stimano che la frequenza della dissezione aortica sia di
3 casi su 100'000 abitanti all'anno (Doc. T). È perciò integralmente contestata
la tesi CO 1 per cui la morte di dissecazione aortica possa essere giudicata
più probabile rispetto all'insufficienza respiratoria da bolo alimentare.
59 Ne segue che, per tutte queste ragioni, la morte
del signor __________ non può essere stata causata da dissecazione aortica, ma
piuttosto da un infortunio.
60 Per quanto invece concerne la rottura dell'aorta,
le cause sono alcune tipologie di malattia e gravi incidenti stradali (Doc. U:
pagina web dell'Ente ospedaliero cantonale relativa alla descrizione di rottura
aortica:
61 Per le ragioni di cui sopra sono pacificamente da
escludere le malattie (Doc. L e P.1). L'assicurato non ha poi subito alcun
trauma da incidenti stradali (Doc. F).
62 Inoltre, la rottura dell'aorta comporta
un'emorragia generalmente definita massiva (Doc. U) o cianosi differenti da
quella riscontrata dal dott. __________ sul volto dell'assicurato (Doc. P.1).
Per di più, i soccorsi intervenuti non hanno rilevato tracce di sangue sul
luogo dell'accaduto, qualora si fosse veramente verificata un'emorragia, il
corpo dell'assicurato ne avrebbe sicuramente mostrato traccia. Circostanza di
cui, stante le verifiche mediche esperite sul corpo dal dott. __________ non
c'è riscontro (Doc. F. G e P.1).
Tutt'altro, il dott. __________ ha potuto constatare
che non v'erano traumi o ferite (Doc. F e P.1).
63 Sulla base di queste considerazioni nulla osta a
concludere che l'assicurato non è certamente deceduto in seguito ad una
dissezione aortica né tantomeno per la rottura dell'aorta (perizia medica
giudiziaria)” (Doc. I pag. 9-10)
Il
ricorso è stato concluso, asserendo:
" (…) non si
giustificano le affermazioni della spett. CO 1 (Doc. M),
per cui "i soccorritori non descrivono che nelle
vicinanze del letto vi erano segni che indicano che l'assicurato aveva ingerito
dei generi alimentari" e che "dagli atti non risulta che delle fibre
alimentari erano rimaste in bocca dopo che i soccorritori avevano effettuato le
manovre di rianimazione (aspirazione della bocca)".
65 Anche queste asserzioni sono integralmente
contestate.
66 Sebbene il fatto che l'assicurato fosse intento a
consumare la cena può essere desunto dalla diagnosi del dott. __________ (e dal
Doc. P.1), nella misura in cui quest'ultimo è giunto alla conclusione
dell'ostruzione delle vie aeree previa verifica delle cavità orali (Doc. F e
P.1), tale circostanza trova altresì riscontro nella documentazione fotografica
di cui al Doc. Q, dalle esplicite dichiarazioni in proposito dei Sig. __________
e __________, che sono stati tra i primi ad intervenire sul luogo dell'accaduto
(Doc. R), e potranno essere confermate dalle testimonianze delle persone
intervenute sul posto (audizioni testimoniali: App. Se. __________ e App Sco __________,
c/o Legione Carabinieri __________; Dott. __________, medico dell'equipe di
soccorso, c/o __________; Mar. Magg. __________; Mar. Ca. __________; __________;
__________; Dott. __________, medico dell'equipe di soccorso, c/o __________).
67 Di conseguenza, anche questa flebile motivazione
non è né veritiera né tantomeno sufficiente a giustificare che il sig. __________
sia deceduto per dissecazione/rottura dell'aorta.
68. Il caso d'infortunio deve perciò risultare
pacificamente dato.” (Doc. I pag. 10-11)
1.5. L’assicuratore
LAINF, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Alla
risposta è stato allegato un nuovo apprezzamento medico del 14 marzo 2024 della
Dr. med. __________ (cfr. doc. III1).
1.6. Il
2 aprile 2024 la parte ricorrente ha presentato un atto di replica nel quale ha
tra l’altro chiesto, come già anticipato con il ricorso, “in maniera chiara
e inequivocabile – che cod. lod. Tribunale apra il pubblico dibattimento ai
fini di poter assumere a titolo di prove, segnatamente, anche le testimonianze
già indicate in sede di ricorso” (cfr. doc. V).
1.7. L’CO
1 ha ribadito che non vi è nessun elemento atto a comprovare, secondo il
criterio della probabilità preponderante vigente nel diritto delle
assicurazioni sociali, che l’assicurato è deceduto a causa di un boccone di
cibo che era rimasto incastrato nella trachea e che in assenza di un’autopsia
possono essere formulate unicamente delle ipotesi, per cui l’assicuratore
infortuni non può essere chiamato a versare le prestazioni (cfr. doc. VII).
1.8. Il
doc. VII è stato trasmesso alla parte ricorrente per conoscenza (cfr. doc.
VIII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94
del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’CO 1 abbia a ragione negato il diritto
alle prestazioni alla coniuge superstite di __________, e ciò a dipendenza del
suo decesso.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. L'art.
4 LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi
influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un
fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).
Scopo della definizione è
di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).
Pertanto
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali (cfr. STF 8C_507/2023 del 15 aprile 2024 consid. 4.1.).
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19
agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V
61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio
2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b,
111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A.
Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S.
Gallo 1995, pag. 267).
2.7. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF
146 V 51 consid. 5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti).
Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 142 V 435
consid. 1; STF 8C_204/2007 del 13 marzo 2008 consid. 2; DTF 119 V 26 consid.
4.b; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164;
DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181
consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi
citate).
2.8. Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb pag. 103).
2.9. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio
2003 consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.
572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici
alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
Considerandi
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In
proposito cfr. pure STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF
8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023
consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF
8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF
8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF
125.
V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF
122.
V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di
prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid.
4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Va,
però, evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr.
STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno
2019.
consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer , Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
È,
infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011
del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5
in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid.
4b).
2.10
Chiamata
a dirimere la presente vertenza, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione medica agli atti, questa Corte rileva innanzitutto che il Dott. __________,
specialista in anestesia e rianimazione (cfr. doc. P1), intervenuto il 22
giugno 2023 quale MSA1 (cfr. consid. 1.1.) nell’abitazione di __________ di __________,
dopo che gli operatori di primo intervento MSB avevano trovato quest’ultimo
incosciente a letto e iniziato alle ore 23:33 la rianimazione cardiopolmonare
(RCC) continuata fino al suo arrivo (cfr. doc. E; consid. 1.1.), ne ha
constatato alle ore 23:59 il decesso, fornendo nella “Relazione di soccorso”
l’informazione di “verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree”
e aggiungendo nello spazio adibito alla “diagnosi presunta”:
“ACC (n.d.r.
arresto cardiocircolatorio) da presunta ostruz. vie aeree x bolo alimentare”
(cfr. doc. F; consid. 1.1.).
Il
Dott. __________ ha svolto il ruolo di medico necroscopo, tra le cui funzioni
figura quella di accertare la morte di una determinata persona, come si evince
dall’art. 4 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica italiana 10 settembre 1990 n. 285 (cfr. https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/D.P.R.%2010%20settembre%201990,%20n.%20285.pdf;
La
causa della morte attestata dal Dott. __________ (“verosimile ingestione con
occlusione delle vie aeree”) è stata ripresa dai Carabinieri della Stazione
Carabinieri di __________, nel verbale del 23 giugno 2023 allestito a seguito
dell’autorizzazione alla rimozione del cadavere avvenuta alle ore 1:30 da parte
del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di __________, la cui copia è
stata rilasciata alla ditta di onoranze funebri.
Nello
stesso i Carabinieri hanno, infatti, fatto riferimento a quanto certificato
nella “Relazione di soccorso” MSA1 (cfr. doc. G; consid. 1.1.).
Sempre
il 23 giugno 2023 il medico curante Dott. __________, medico chirurgo di __________,
ha redatto la “Scheda di Morte” Istat indicando, nella Parte A p.to 4. Parte I
quale causa di morte di __________, “insufficienza respiratoria acuta da
corpo estraneo” (cfr. doc. I; consid. 1.1.), motivo ribadito il 9 agosto
2023.
(cfr. doc. 42=H).
Al
riguardo va osservato che le Istruzioni per la compilazione della parte “A”,
relativa alle cause di morte, nelle schede di morte oltre il 1° anno di vita
(MOD. ISTAT D.4 - EDIZIONE 2020) al punto relativo a “COME RIPORTARE LE CAUSE
DI MORTE? INFORMAZIONI GENERALI SULLA COMPILAZIONE DEI QUESITI “4. PARTE I” E
“4. PARTE II” prevedono:
" Riportare
negli appositi spazi ogni condizione morbosa, traumatismo o avvelenamento che
abbia avuto rilevanza nel contribuire al decesso dell’individuo. Una condizione
può essere riportata come "probabile" se non diagnosticata in
modo certo. Evitare di riportare sintomi e segni. Se si ritiene che l'abuso
di sostanze stupefacenti, di alcool o di tabacco, di cui è nota la
relazione causa-effetto abbiano causato la morte o contribuito ad essa,
riportarlo ove più appropriato.
(…) (cfr. https://www.istat.it/ws/fascicoloSidi/924/Scheda%20di%20morte%20-%20Modello%20Istat%20D.4.pdf)
Deve,
inoltre, essere considerato che dalla Circolare esplicativa del 24 giugno 1993
n. 24 - Ministero della sanità italiano relativa al Regolamento di polizia
mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, p.to 2.3. emerge, da
un lato, che in caso di decesso senza assistenza medica (l’assistenza medica è
da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della
malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al
decesso) la denuncia (intesa come dichiarazione) della causa di morte è fatta
dal medico necroscopo. Dall’altro, che il medico curante deve compilare
unicamente la scheda Istat. Quest’ultimo può, quindi, compilare la scheda di
morte senza aver visitato la salma né certificato il decesso (cfr. https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=000&docnr=77769&stato=lbdi; https://www.epicentro.iss.it/mortalita/pdf/scheda%20istat.pdf).
Il
medico curante si fonderà, dunque, su quanto accertato dal medico che ha
constatato la morte.
2.11
Tutto
ben considerato, il TCA, nel
caso di specie, non può seguire
l’assicuratore LAINF resistente, il quale ha deciso che il decesso di __________
non sia riconducibile a un infortunio (cfr. doc. B; M).
2.12
In
primo luogo, il Dott. __________ nel suo ruolo di medico di primo soccorso,
in concreto confrontato con il decesso di __________, è stato investito di un
incarico legale in relazione all’accertamento della morte del coniuge della
ricorrente (cfr. consid. 2.10.).
In
casu se il medesimo, dopo l’esame della salma, non fosse riuscito a
identificare in modo verosimile la ragione del decesso, una volta esclusa
l’origine da causa violenta (la quale implica la segnalazione all’autorità
giudiziaria), avrebbe, quindi, potuto e dovuto indicare che le cause non erano
determinabili o eventualmente richiedere indagini diagnostiche (cfr. https://www.info.asl2abruzzo.it/files/pacchettodiagnostico_morte.pdf).
Lo
specialista in anestesia e rianimazione, per contro, il 22 giugno 2023, giunto
presso l’abitazione di __________ venti minuti circa dopo l’inizio della RCP da
parte degli operatori MSB che avevano trovato __________ prono sul letto con la
testa rivolta verso il basso (cfr. consid. 1.1.), ha indicato nella “Relazione
di soccorso” in modo chiaro e senza riserve che verosimilmente la morte era
stata provocata dall’occlusione delle vie aree per ingestione di alimenti (cfr.
doc. F; consid. 1.1.).
La
sua annotazione che l’arresto cardiocircolatorio fosse da ascrivere a “presunta”
ostruzione delle vie aeree (cfr. doc. F) è da imputare alla circostanza che nel
modulo “Relazione di soccorso” stesso è specificatamente richiesta la “diagnosi
presunta” (cfr. doc. F).
Il
Dott. __________ ha dichiarato, peraltro, che “in base all’ispezione del
luogo dell’evento erano ancora presenti sul letto dello stesso, alimenti in un
sacchetto a marca __________, ed il paziente fu ritrovato dai soccorritori CA __________
riverso su di esso” e che “ad una prima valutazione nelle vie aeree
erano ancora presenti residui alimentari che provvedevo a rimuovere con le
mani. Ad ulteriore conferma del sospetto diagnostico (n.d.r. ostruzione
delle vie respiratorie), specifico che presentava una cianosi al volto come
da soffocamento e non esteso a “mantellina” come nelle patologie cardiocircolatorie”
(cfr. doc. P.1).
Anche
__________, residente a __________, il quale il 22 giugno 2023 è giunto a __________
verso mezzanotte in qualità di amico/conoscente di __________, poiché l’unico
in grado di arrivare in tempi brevi sul posto, e ha proceduto al
riconoscimento, nonché __________ che, nella notte tra il 22 e il 23 giugno
2023, ha accompagnato a __________ RI 1, hanno affermato di aver notato sul
letto “il sacchetto verde __________ con la scritta in giallo __________”,
rispettivamente “un sacchetto aperto del __________ contenente del cibo
iniziato” (cfr. doc. R).
È
vero che tali dichiarazioni sono state sottoscritte nel marzo 2024.
Tuttavia
le stesse non contraddicono alcuna precedente indicazione, ma semplicemente, in
particolare per quanto concerne le attestazioni del Dott. __________,
completano la descrizione fattuale della situazione presentatasi la notte del
22.
giugno 2023 riguardo ad __________ e al suo alloggio.
Il
medico, d’altronde, nel modulo “Relazione di soccorso” MSA1 (cfr. doc. F), per
questioni di spazio e tipo di domande, non ha avuto la possibilità di fornire
tali dettagli al momento della constatazione del decesso.
Inoltre,
benché siano trascorsi svariati mesi, l’immagine drammatica e tragica di quanto
rilevato nella notte tra il 22 e il 23 giugno 2023, considerato che la stanza
dove è stato rinvenuto il corpo di __________ era piuttosto spoglia (cfr. doc.
Q), non permette di applicare quanto statuito dal Tribunale federale in una
sentenza STF 1C_31/2018 consid. 4.2.
- e meglio che il ricordo del decorso di un evento, la cui rilevanza è
riconoscibile solo in seguito, non è più attendibile dopo cinque settimane -,
tenuto conto per di più che la causa sottoposta all’Alta Corte verteva
sulla questione procedurale di sapere, ai fini della ricevibilità del ricorso
davanti al Tribunale amministrativo del Canton Argovia, se la ricorrente avesse
ricevuto una determinata decisione il sabato o il lunedì successivo.
In
concreto, dunque, il ricordo, segnatamente, dei resti di cibo, i quali d’altra
parte per il medico erano un elemento la cui rilevanza era già chiaramente
riconoscibile, dovendo capire la causa del decesso, non va ritenuto
inattendibile.
Contrariamente
a quanto indicato dall’CO 1 (cfr. doc. III pag. 3), il fatto poi che il marito
della ricorrente stesse consumando la cena acquistata presso __________ non
figura soltanto nel ricorso (quale risposta all’apprezzamento medico della Dr.
med. __________ del 2 febbraio 2024) ma era già stata evidenziato
nell’opposizione del 16 gennaio 2024 (cfr. doc. V pag. 8; doc. 39 p.ti 14 e
15).
Il
Dott. __________, del resto, il 29 gennaio 2024, dando seguito a una richiesta
dell’CO 1 formulata all’attenzione della parte ricorrente il 23 gennaio 2024 –
ossia di inviare un certificato del curante in merito alla situazione
valetudinaria dell’assicurato (malattie pregresse, cure in corso, presa di
medicamenti regolare ecc.; cfr. doc. 47=S) –, ha attestato che “il Sig. __________
era persona di sana e robusta costituzione e non aveva patologie in atto”
(cfr. doc. 49=L).
In
simili condizioni questo Tribunale ritiene, perciò, che la causa del decesso
del marito dell’insorgente vada attribuita, secondo il principio della
probabilità preponderante applicabile nell’ambito dell’assicurazione sociale
(cfr. consid. 2.7.), all’arresto cardiocircolatorio per asfissia a seguito
dell’ostruzione delle vie respiratorie a seguito da cibo.
Alla
luce degli elementi di fatto risultanti dalle carte processuali tale
conclusione risulta, infatti, tra altre possibili, la più verosimile (cfr. DTF
144.
V 427 consid. 3.2.), in considerazione in particolare del fatto che il
Dott. __________, medico cognito di problematiche connesse alla rianimazione e
attivo quale sanitario nell’ambito della medicina d’urgenza, dopo avere
esaminato, come da prassi, il corpo di __________ nel contesto in cui ha avuto
luogo la morte, non ha esitato a indicare quale causa della stessa la
verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree.
2.13
Le
argomentazioni espresse dalla medico __________ dell’CO 1 del 1° febbraio e del
14.
marzo 2024 (cfr. allegato a doc. M=55; doc. III1), per motivare la sua
valutazione secondo cui l’ostruzione delle vie aeree per ingestione alimentare
sarebbe solo possibile, non consentono di sovvertire l’esito della presente
lite.
La
Dr. med. __________, specialista in medicina interna generale, ha censurato il
cambiamento effettuato dal medico curante il 9 agosto 2023 della diagnosi
iniziale formulata dai soccorritori di verosimile ingestione di bolo alimentare
con insufficienza respiratoria da corpo estraneo (cfr. allegato a doc. M; doc.
M p.to 7).
In
proposito va osservato che l’insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo
era comunque già stata indicata dal Dott. __________ il 23 giugno 2023 nella
Scheda di morte (cfr. doc. I).
Non
vi è, d’altronde, contraddizione tra la diagnosi dei soccorritori e la causa di
morte riportata dal medico curante. In effetti l'occlusione delle vie aeree per
un corpo estraneo conduce a un'insufficienza respiratoria improvvisa (cfr. https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/disturbi-polmonari-e-delle-vie-respiratorie/insufficienza-respiratoria-e-sindrome-da-distress-respiratorio-acuto/insufficienza-respiratoria),
come evidenziato nel ricorso (cfr. doc. I p.to 47).
Inoltre
per compilare la Scheda di morte il medico curante, il quale, come visto, può
allestire tale scheda senza avere visitato la salma (cfr. consid. 2.10.), si
fonda sulla relazione di soccorso compilata dal medico che accerta il decesso.
In caso di morte, l'originale della relazione di
soccorso viene, in effetti, consegnato ai familiari della persona soccorsa (se
presenti) o alle Forze di Polizia presenti in loco (cfr. https://www.areu.lombardia.it/web/home/f.a.q.-118#:~:text=L'originale%20della%20relazione%20viene,ospedaliero%2C%20della%20cartella%20clinica%20del).
Pertanto
il Dott. __________, non essendo stato presente al momento della constatazione
del decesso, si è comunque basato sulle attestazioni del Dott. __________.
La
Dr. med. __________ sostiene, poi, che il ritrovamento del corpo a letto prono
con la testa rivolta verso il basso (cfr. doc. F) sia atipico in caso di
ingestione di cibo e che ci si sarebbe piuttosto aspettati una posizione seduta
o in piedi (cfr. allegato a doc. M).
Il
TCA, al riguardo, rileva che in caso di ostruzione
delle vie aeree l’asfissia si verifica nell'arco di pochi minuti. Già
dopo circa due minuti subentra la perdita di coscienza (cfr. https://www.medicinapertutti.it/argomento/asfissia/).
Di
conseguenza, considerato un così breve lasso di tempo per reagire e tenuto pure
conto che l’ostruzione delle vie aeree provoca una condizione di panico nel
soggetto colpito, è condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui risulta
piuttosto evidente che una persona distesa nel letto mentre mangia che intende
far uscire qualcosa dalla bocca per poter riprendere a respirare si metta in
una posizione a testa in giù al fine di tentare di agevolare la fuoriuscita del
cibo dalla bocca (cfr. doc. I p.to 50).
Per
quanto attiene all’obiezione della medico __________ relativa al fatto che in
assenza di polso __________ non poteva presentare cianosi, come invece
dichiarato dal Dott. __________ (cfr. doc. III1), giova sottolineare che la
diagnosi di morte asfittica viene posta al termine di un’indagine che tenga
conto di determinati elementi circostanziali, fra i quali la cianosi del volto
(cfr. https://www.medicinapertutti.it/argomento/asfissia/).
Del
resto il “livor mortis”, ovvero la decolorazione del corpo dopo la morte a causa della stasi del sangue non più pompato
dal cuore, che per gravità filtra
lentamente verso il basso attraverso i tessuti
con formazione di macchie di colore variabile dal rosa al rosso, al marrone
violaceo fino al nero, inizia circa mezzora dopo la morte, ma è solitamente
visibile dopo un'ora, ma meglio dopo due ore circa. Se, però, il corpo viene mosso in
questo periodo, il conteggio delle ore ricomincia a causa dello spostamento del
sangue ancora liquido (cfr. https://www.scienzeforensi.net/blog/?tanatologia-forense--l-accertamento-della-morte-e-le-sue-trasformazioni; https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/livor-mortis;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554464/; https://it.wikipedia.org/wiki/Livor_mortis#:~:text=Il%20livor%20mortis%20(o%20ipostasi,il%20basso%20attraverso%20i%20tessuti.).
Nel
caso di specie la morte è verosimilmente sopraggiunta tra le 21:30 (cfr. doc. I
p.to 8), dopo la telefonata con la moglie, e le 22:30 circa quando RI 1 ha
provato a richiamare il marito senza esito (cfr. doc. P), ossia una o due ore
al massimo prima dell’intervento dei soccorritori (alle ore 23:33). Questi
ultimi hanno comunque spostato il corpo dal letto al pavimento per iniziare le
manovre di riabilitazione cardiocircolatoria (cfr. doc. E; P.1; https://www.sosemergenza.org/news/6-primo-soccorso-arresto-cardiaco;
Il “livor mortis”, perciò, in casu difficilmente era già ben visibile.
La
diagnosi differenziale di dissecazione aortica o rottura dell’aorta formulata
dalla Dr. med. __________, la quale non ha evidentemente assistito alla
constatazione del decesso, non è, peraltro, convincente già per il fatto che la
stessa è stata motivata facendo semplicemente riferimento alla posizione del
corpo al momento del ritrovamento, ossia nel letto con la testa verso il basso,
e alla circostanza che tale patologia provoca dolori alla schiena e spesso chi
ne è colpito si rigira (cfr. allegato a doc. M).
In
relazione alle asserzioni della medico __________, “eine Autopsie würde hier
Klarheit bringen” (cfr. allegato a doc. M) e “(…) die zu Tode führende
Diagnose nur durch eine Autopsie erhärtet werden kann” (cfr. doc. III1), il
TCA si limita a rilevare che se, da un lato, un esame autoptico sarebbe stato
probabilmente d’aiuto nel determinare con certezza le cause del decesso (ad
ogni modo non tutte le autopsie permettono di appurare le ragioni di una morte;
in tal caso tale indagine viene definita “autopsia bianca”; cfr. STCA
35.2003.31
del 17 novembre 2003, confermata dalla nostra Massima Istanza con
STFA U 10/04 del 22 agosto 2005, pubblicata in RtiD I-2006 N. 67), dall’altro,
come esposto sopra, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali, e quindi anche dell’assicurazione contro gli infortuni,
si applica comunque in generale il principio della probabilità preponderante,
non essendo necessaria la prova piena (cfr. consid. 2.7.).
Non
va, infine, dimenticato che l’CO 1, allorché, il 22 gennaio 2024, ha incaricato
la Dr. med. __________ di formulare un apprezzamento sintetico in merito alla
presente evenienza, dopo aver esposto i fatti (segnatamente la diagnosi del
Dott. __________ di presunta ostruzione alle vie respiratorie da bolo
alimentare e del Dott. __________ di insufficienza respiratoria acuta da corpo
estraneo) e precisato che “interpellato dalla CO 1 il medico ha dichiarato
di non essere in grado di indicare l’esatta localizzazione del corpo estraneo”,
ha aggiunto che “conformemente alla giurisprudenza la CO 1 interviene quando
un alimento resta bloccato nella trachea ma non nell’esofago” e ha chiesto,
in riferimento alla fattispecie, se “può essere riconosciuto secondo il
criterio della probabilità preponderante almeno che l’assicurato è deceduto a
causa di un’ostruzione alle vie respiratorie alte? In caso di risposta negativa
vogliate motivare il vostro parere. Altrimenti basta una semplice annotazione” (cfr.
doc. 46).
L’assicuratore
LAINF resistente, il 22 gennaio 2024, sembra, quindi, essere stato del parere
che la questione da risolvere fosse quella di sapere se l’ostruzione avesse
avuto luogo nella trachea (o comunque nelle vie aeree superiori), oppure
nell’esofago. Non si fa cenno, né viene domandato di indagare a proposito di
altre cause.
Inoltre,
per quanto concerne il fatto che il medico (presumibilmente il Dott. __________
visto che ha usato i termini di corpo estraneo) non sia stato in grado di
indicare l’esatta localizzazione del corpo estraneo, va sottolineato che
l’ostruzione dell’esofago anche totale non implica, salvo casi eccezionali, la
morte del soggetto https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-gastrointestinali/bezoari-e-corpi-estranei/corpi-esofagei-estranei;
2.14
In
secondo luogo, l’ostruzione delle vie respiratorie a seguito
dell’ingestione di cibo che il 22 giugno 2023 ha, in modo altamente verosimile,
provocato l’asfissia e conseguentemente la morte di __________ (cfr. consid.
2.11.) va qualificata come infortunio ai sensi degli art. 6 cpv. 1 LAINF e 4
LPGA (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
L’CO
1.
stesso, infatti, nella decisione su opposizione, ha puntualizzato di
riconoscere, in caso di asfissia mortale, l'esistenza di un infortunio quando
un alimento resta bloccato nella trachea (cfr. doc. M p.to 3; consid. 1.3.).
Inoltre
è utile evidenziare che con giudizio ATAS/702/2007 del 21 giugno 2007,
menzionato anche dalla parte ricorrente (cfr. doc. V pag. 3), il Tribunale
cantonale delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, nel caso di un
assicurato che mangiando una bistecca di manzo in un ristorante ha ingerito un
pezzo di carne nelle vie aeree superiori, riportando un arresto respiratorio,
un arresto cardio-respiratorio (prima che sopraggiungessero i soccorsi) e
un’encefalopatia post-anossica grave, ha statuito che l’introduzione da parte
dell’insorgente di un corpo estraneo, e meglio di un pezzo di carne (fattore
esterno), nelle vie respiratorie costituiva un infortunio. Il carattere
straordinario non era in dubbio, poiché le vie respiratorie non sono destinate
a ricevere del cibo.
Da
tale sentenza si evince:
" (…) D'après la doctrine, un facteur extérieur agit sur le corps
lorsque la circulation de l'oxygène est empêchée, par exemple en cas de
strangulation ou aussi par l'introduction d'eau ou d'autres substances dans les
voies respiratoires (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 165).
Cette précision de la doctrine ne laisse
aucun doute quant à la réalisation du facteur extérieur. En effet, si
l'introduction d'eau dans les voies respiratoires empêchant la circulation de
l'oxygène est reconnue comme facteur extérieur, il importe peu que la
broncho-aspiration du morceau de viande se soit produite à l'intérieur du
corps, car seule est déterminante l'introduction d'un corps étranger dans les
voies respiratoires. Cette qualification de facteur extérieur n'est pas limitée
à l'introduction d'eau dans les voies respiratoires, mais vaut également pour
d'autres substances empêchant la circulation de l'oxygène, telle que
l'introduction d'un morceau de viande dans les voies aériennes supérieures.
Au demeurant, même si fallait considérer
que la fausse route était due à une perturbation du mouvement réflexe de la
déglutition par une diminution d'attention ou un mouvement parasite tels qu'un
éclat de rire, une quinte de toux ou un hoquet, à savoir par des mouvements
internes au corps - ce qui n'est ni invoqué, ni rendu vraisemblable -, il n'en
reste pas moins qu'elle nécessite également la présence de matières
alimentaires au niveau du carrefour aéro-digestif. En définitive, dans un tel
cas, la fausse route est également provoquée par l'introduction dans la bouche
d'un morceau de viande associée à la perturbation de la déglutition, soit par
l'interaction entre un facteur dommageable externe et un facteur interne qui
revêt également le caractère de cause extérieure.
Quant au caractère extraordinaire de
l'atteinte, il n'est pas davantage douteux. En effet, même si l'ingestion de
nourriture est un événement courant et quotidien, il n'en va pas de même de
l'inhalation de nourriture, à savoir du passage d'un aliment dans les voies respiratoires,
car ces dernières ne sont pas destinées à recevoir de la nourriture et n'ont
pas l'habitude de l'inhaler. Dès lors, dans un tel cas, si ce corps étranger
n'est pas expulsé immédiatement, il va empêcher l'accès normal de l'air dans
les poumons et provoquer des séquelles irréparables puisque les organes de la
respiration ne sont conçus que pour absorber des substances gazeuses et non pas
solides de sorte que l'inhalation d'un aliment doit être qualifiée sans
conteste comme excédant le cadre des événements et des situations pouvant être
qualifiés de quotidiens ou d'habituels.
Il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie
au cas d'espèce la jurisprudence en matière de choc anaphylactique (ATFA non
publié du 12 avril 2006, 5C.295/2005) invoquée par l'intimée car l'inhalation
d'un aliment n'a rien à voir avec un traitement par aérosol, soit l'inhalation
d'un gaz. Par ailleurs, l'arrêt respiratoire est intervenu dans le présent
litige est une conséquence habituelle de l'obstruction des voies aériennes
supérieures et n'est en aucun cas comparable à un choc anaphylactique dû à une
réaction interne à l'organisme, non prévisible et atypique, à la suite d'une
injection administrée conformément aux règles de l'art. Suivre la thèse
développée par l'intimée aurait pour conséquence de nier l'existence d'une
cause extérieure - et donc d'un accident - chaque fois qu'une réaction
intervient à l'intérieur de l'organisme. Cependant, en cas de décès accidentel
dû à un arrêt de fonctionnement du cœur consécutif à un événement extérieur
(choc, coup de couteau, incendie, noyade, etc.) - cas dans lequel on se trouve
également face à une réaction interne à l'organisme - le critère du facteur extraordinaire
extérieur n'est ni contesté, ni contestable.
De même, la référence de l'intimée à l'ATFA
du 16 novembre 1999 (RAMA 2/2000 p. 99ss) ne lui est d'aucun secours car, dans
ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances a seulement examiné si le fait
qu'un morceau de viande était resté coincé dans l'œsophage pouvait être
considéré comme un facteur extérieur extraordinaire. A ce sujet, la Haute Cour
s'est bornée à confirmer le jugement cantonal qui a admis que les
caractéristiques cachées, non reconnaissables, d'un morceau de viande et de ses
éléments ou une erreur sur sa nature ou ses qualités ne remplissaient pas la
condition de la cause extraordinaire. Le Tribunal cantonal a précisé que
l'ingestion d'une petite tranche de viande ou d'un morceau plus gros n'était en
soi pas extraordinaire ce qui ne permet pas de tirer quoique ce soit en faveur
de la thèse de l'intimée, tant l'inhalation d'un morceau de viande n'est en
rien comparable à son ingestion. (…)”
(https://entscheidsuche.ch/docs/GE_Gerichte/GE_CJ_014_A-1388-2006_2007-06-21.html)
2.15
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21
febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023
consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.16
La
ricorrente, vincente in causa e rappresentata da un avvocato, ha diritto
all'importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca;
art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 è
annullata.
§ __________,
il 22 giugno 2023, è deceduto a seguito di un infortunio ai sensi di legge.
§§ Gli
atti sono trasmessi all’CO 1 affinché si pronunci in merito alle prestazioni
spettanti all’insorgente.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’CO
1 verserà alla ricorrente l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti