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Decisione

35.2024.23

Coniuge superstite ha diritto alle prestazioni LAINF. La morte del marito, infatti, è riconducibile a un infortunio, ossia, secondo la verosimiglianza preponderante, all'ostruzione delle vie respiratorie a seguito dell'ingestione di cibo che ha causato asfissia e quindi arresto cardiocircolatorio

27 maggio 2024Italiano47 min

ulteriore conferma del sospetto diagnostico, specifico che (ndr. Il signor __________)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.23

rs

Lugano

27 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il

22 giugno 2023 __________, nato il __________ 1969, a quel momento attivo quale

impiegato tecnico a tempo pieno presso la __________ - e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - è

deceduto nell’abitazione di __________ (IT) in cui risiedeva durante i giorni

feriali, rientrando soltanto nei fine settimana presso il proprio domicilio di __________

(IT) (cfr. doc. 1; I pag. 2).

Nella

notifica d’infortunio del 28 giugno 2023 quale “lesione” è stato indicato “soffocamento”

(cfr. doc. 1).

Nella

“Relazione di soccorso MSB” (MSB: mezzo di soccorso di base) allestita dagli

operatori di primo intervento dell’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) è

stato indicato che la missione è stata attivata il 22 giugno 2023 alle ore

23:08, che __________ è stato trovato incosciente a letto e che sono state

iniziate le manovre rianimatorie fino all’arrivo di MSA (mezzo di soccorso

avanzato) che ha constatato il decesso (cfr. doc. E=27).

Dalla

“Relazione di soccorso” MSA1 del 22 giugno 2023 allestita dagli operatori

dell’AREU, tra cui il Dott. __________, emerge che l’attivazione ha avuto

inizio alle ore 23:38, che il decesso è stato constatato alle ore 23:59, come

pure:

" (…)

Ritrovato da MSB prono sul letto con la testa verso il basso – Verosimile

ingestione con occlusione delle vie aeree – Non segni di traumatismo (…)” (Doc.

F=30).

Alla

domanda relativa alla “diagnosi presunta” è stato precisato:

" ACC da

presunta ostruz. vie aeree x bolo alimentare” (Doc. F=30)

La

Legione Carabinieri __________ ha attestato che il 23 giugno 2023 alle ore 1:30

gli App. SC __________ e App. SC __________ sono stati autorizzati, su

disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________,

alla rimozione della salma di __________, rinvenuta il 22 giugno 2023 a __________

dal personale medico intervenuto sul posto, in particolare dal Dott. __________

in qualità di medico dell’équipe di soccorso, che ha certificato che la morte è

avvenuta per verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree (cfr. doc.

G=28)

Dalla

“Scheda di morte” del 23 giugno 2023, compilata dal Dott. __________, medico

chirurgo di __________ e curante di __________, risulta quale causa di morte “insufficienza

respiratoria acuta da corpo estraneo” (cfr. doc. I=3).

Il

9 agosto 2023 il Dott. __________ ha ribadito il medesimo motivo del decesso

(cfr. doc. H=18).

1.2. Esperiti

gli accertamenti del caso, con decisione formale del 30 novembre 2023 l’CO 1 ha

rifiutato di versare le prestazioni assicurative, ritenendo che il decesso non

fosse riconducibile secondo il grado della probabilità preponderante né a un

infortunio né a una lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio

(doc. B).

1.3. A

seguito dell’opposizione interposta il 16 gennaio 2024 da RI 1, vedova di __________,

rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 39), l’CO 1, il 6 febbraio 2024, ha

emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio

precedente provvedimento, rilevando:

" (…)

2. Nel diritto delle assicurazioni sociali le questioni

di fatto devono essere provate secondo il criterio della probabilità

preponderante. La semplice possibilità non basta per fare nascere un obbligo

d'indennizzo a carico dell'assicuratore infortuni.

3. La CO 1, in caso di asfissia mortale, riconosce

l'esistenza di un infortunio quando un alimento resta bloccato nella trachea.

4. In concreto, dalla documentazione agli atti, è solo

possibile che il decesso sia dovuto ad un'asfissia a causa di un alimento

finito nella trachea.

5. Ora, come già rilevato, la semplice possibilità non

basta.

6. In procedura di opposizione la CO 1, per non

lasciare nulla al caso, ha interpellato il proprio servizio medico.

7. Con apprezzamento 1.2.2024 la dott.ssa __________,

medico assicurativo, specialista in medicina interna, in sostanza, ha rilevato

che:

dal punto di vista della medicina assicurativa, in

base ai documenti a disposizione, risulta che è solo possibile ma non probabile

che il decesso dell'assicurato sia da ricondurre ad un’ingestione di cibo con

occlusione delle vie aeree;

non è stata esperita un'autopsia e le autorità hanno

riconosciuto che la morte era subentrata per cause naturali;

il curante ha modificato la diagnosi iniziale di

verosimile ingestione con occlusione in insufficienza respiratoria acuta da

corpo estraneo;

tale diagnosi non può essere condivisa e non può

essere riconosciuta data secondo il criterio della probabilità preponderante;

il fatto che l'assicurato sia stato ritrovato a letto

prono con la testa rivolta verso il suolo è un elemento atipico per un problema

intervenuto durante l'ingestione di cibo;

l'assicurato avrebbe dovuto essere ritrovato in

posizione seduta o a sdraiato a terra;

Fatti

i soccorritori non descrivono che nelle vicinanze del

letto vi erano dei segni che indicano che l'assicurato aveva ingerito dei

generi alimentari;

nel caso di una persona sana - così come avanzato dal

curante - ci si aspetta che in caso di ingestione del cibo risp. di formazione

di un bolo alimentare la persona sia in posizione eretta o seduta in quanto è

notorio che altrimenti vi sono delle reazioni irritanti con vomito;

dagli atti non risulta che delle fibre alimentari

erano rimaste in bocca dopo che i soccorritori avevano effettuato le manovre di

rianimazione (aspirazione della bocca);

il decesso può essere ricondotto a titolo di diagnosi

differenziale alla dissecazione aortica o alla rottura dell'aorta;

la posizione in cui è stato ritrovato l'assicurato

sarebbe compatibile visto che in tali casi i pazienti avvertono dolori alla

schiena e spesso si rigirano:

in ogni caso - in assenza di un reperto autoctono (recte:

autoptico) - il fatto che la morte sia imputabile ad un bolo alimentare è

solo un'ipotesi che non può essere ritenuta secondo il criterio della

probabilità preponderante. (…)” (Doc. M)

1.4. Contro

la decisione su opposizione RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e

la trasmissione dell’incarto all’CO 1 “per nuova decisione ai sensi dei

considerandi con riconoscimento della presenza di un caso di infortunio che ha

portato alla prematura dipartita del signor __________ e conseguente

corresponsione delle prestazioni assicurative (…)” (cfr. doc. I pag. 12)

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha dapprima indicato, in

particolare, che il 22 giugno 2023 __________, dopo la giornata lavorativa

presso la __________, è rientrato presso il proprio alloggio a __________ e nel

corso della serata, come di consueto, si è intrattenuto telefonicamente con la

moglie, la quale verso le ore 21:30 l’ha congedato momentaneamente perché

cenasse, con la promessa che si sarebbero risentiti più tardi. È stato

precisato che circa un’ora dopo la moglie ha tentato di ricontattare il marito

senza esito e che, vista la particolarità - per abitudinarie circostanze

familiari - della mancata risposta, ha immediatamente richiesto l’intervento

dei soccorritori, i quali hanno trovato il coniuge incosciente, senza respiro e

senza battito cardiaco e nulla hanno potuto se non accertarne la morte.

L’avv.

RA 1 ha evidenziato che il Dott. __________, medico dell’équipe che ha prestato

il primo intervento, ha concluso che le cause della morte fossero dovute

all’ostruzione delle vie respiratorie per bolo alimentare. Al riguardo è stato

puntualizzato, da un lato, che “questo, nella misura in cui, sul luogo del

ritrovamento, l’assicurato è stato ritrovato nella situazione in cui era

intento a consumare la propria cena, acquistata presso __________”.

Dall’altro,

che “il dott. __________ ha inoltre confermato che “nelle vie aeree erano

ancora presenti residui alimentari che provvedevo a rimuovere con le mani. Ad

ulteriore conferma del sospetto diagnostico, specifico che (ndr. Il signor __________)

presentava una cianosi al volto come da soffocamento e non esteso a mantellina

come nelle patologie cardiocircolatorie” (Doc. P.1)” (cfr. doc. I pag.

2-3).

In

seguito l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha addotto:

" (…) in

considerazione del principio della probabilità preponderante, a torto la

decisione su opposizione (Doc. M) riporta che "in concreto, dalla

documentazione agli atti, è solo possibile che il decesso sia dovuto ad

un'asfissia a causa di un alimento finito nella trachea".

35 Anzitutto, preme osservare che non solo non vi

sono indicazioni per cui la probabilità preponderante non debba essere invocata

poiché il signor __________ era in un qualsivoglia stato morboso preesistente

che è ritornato ad essere quello che era prima dell'infortunio (status quo

ante) oppure ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato

anche senza l'infortunio (status quo sine) - tant'è che nemmeno la

spett. CO 1 ne fa menzione alcuna - ma, al contrario, è del tutto manifesta la

presenza del nesso causale naturale.

36 Infatti, e del resto non si comprende come questo

possa non essere giudicato pacifico, ben tre medici (Doc. F. H, l, K e P.1) e

due carabinieri (Doc. G) hanno inevitabilmente ed esplicitamente concluso che

l'infortunio (in casu la morte) accorso al signor __________ è - senza dubbio

alcuno e con ogni evidenza - dovuto (conditio sine qua non) al bolo

alimentare nelle alte vie respiratorie (trachea), che ha determinato

insufficienza respiratoria acuta e conseguente morte per asfissia.

37 In termini ancor più specifici si osserva che è

stato proprio il dott. __________, medico per primo intervenuto sul luogo

dell'accaduto, ad accertarsi dell'occlusione delle vie aeree. Previa analisi

della salma, egli ha infatti potuto concludere che nella misura in cui le vie

aeree dell'assicurato erano ostruite da un bolo alimentare, questo ha causato

l'insufficienza respiratoria che ha condotto alla morte (Doc, F; audizione

testimoniale: Dott. __________, medico dell'équipe di soccorso, c/o __________).

38 Il dott. __________ ha poi avuto modo di

completare e nuovamente confermare il suo rapporto ribadendo come in base

all'ispezione del luogo dell'evento erano ancora presenti sul letto del sig. __________

alimenti in un sacchetto a marca __________ e che la morte per ostruzione delle

vie aeree è stata diagnosticata in ragion del fatto che nelle vie aeree

dell'assicurato erano ancora presenti residui alimentari, vi era una cianosi al

volto come da soffocamento e non esteso a mantellina come nelle patologie

cardiocircolatorie (Doc. P.1).

39 A ciò si aggiunga che, a scanso di ogni

eventualità, il dott. __________ ha potuto confermare che l'assicurato godeva

di ottima salute e non soffriva di alcuna malattia (Doc. L).

40 Ne segue che, sulla base di ogni riscontro medico

agli atti, è totalmente in contrasto con la realtà dei fatti e del diritto che

si possa qualificare la morte per asfissia dell'assicurato come "sola

possibilità". Tanto è vero ed evidente che se non ci fosse stato alcun

bolo alimentare (evento infortunistico), non si sarebbe verificato il danno

alla salute.

41 Posto quindi che la causalità naturale è, nelle

circostanze fattuali di specie, senz'altro data, di riflesso - trattandosi di

un danno alla salute fisica – anche la condizione della causalità adeguata è

adempiuta (DTF 127 V 102 consid. 5b/bb).

42 Pertanto, già solo per queste ragioni, il ricorso

merita integrale accoglimento.

43 Nemmeno l'apprezzamento medico della dott.ssa __________

(analizzato nel seguito) può condurre ad una diversa conclusione.

44 Basta infatti osservare come la dott.ssa __________

senza conoscere l'assicurato, senza averlo mai visitato, senza alcun elemento

di natura medica a supporto della propria tesi e tanto più senza dati empirici

riesce a giungere alla contestata ed infondata conclusione per cui "il

decesso può essere ricondotto a titolo di diagnosi differenziale alla

dissecazione aortica o alla rottura dell'aorta" in ragion del fatto

che il corpo del signor __________ è stato ritrovato in una posizione

compatibile (Doc. M).

45 In merito, anzitutto, mal si comprende come possa

essere ritenuto probabile che una persona che gode di ottima salute (Doc. L)

possa morire per dissecazione/rottura aortica, mentre che una morte per

asfissia, peraltro in circostanze manifeste alla luce di tutta la

documentazione prodotta, possa risultare solo possibile.

46 Se poi analizziamo le motivazioni dell'infondata

tesi della dott.ssa __________ una per una, la tesi della dissecazione/rottura

dell'aorta risulta ancor più insostenibile.

47 In primo luogo, la CO 1 ha ritenuto che "il

curante ha modificato la diagnosi iniziale di verosimile ingestione con

occlusione in insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo" (Doc.

M). A questo proposito, sebbene la ricorrente non abbia una formazione di

natura medica, sembra piuttosto evidente che "ingestione con

occlusione" e "insufficienza respiratoria acuta da corpo

estraneo" raffigurino esattamente la medesima diagnosi. Posto infatti che

nemmeno la dott.ssa. __________ spiega in quale maniera le due - a suo dire -

diagnosi sarebbero differenti, sembra invece piuttosto evidente che una

situazione sia la causa mentre l'altra l'effetto che ha condotto alla prematura

dipartita del signor __________.

48 L'asserzione risulta perciò integralmente

contestata.

49 In secondo luogo, la ricorrente contesta che "il

fatto che l'assicurato sia stato ritrovato a letto prono con la testa rivolta

verso il suolo è un elemento atipico per un problema intervenuto durante

l'ingestione di cibo; l'assicurato avrebbe dovuto essere ritrovato in posizione

seduta o sdraiato a terra" e ancora che "nel caso di una

persona sana - così come avanzato dal curante - ci si aspetta che in caso di

ingestione del cibo risp. di formazione di un bolo alimentare la persona sia in

posizione eretta o seduta in quanto è notorio che altrimenti vi sono delle

reazioni irritanti con vomito" (Doc. M).

50 A tal proposito si osserva che, contrariamente a

quanto sostenuto dalla CO 1, risulta piuttosto evidente che una persona che

intende far uscire qualcosa dalla bocca per poter riprendere a respirare si

metta in una posizione a testa in giù (nel verso che agevoli la fuoriuscita di

cibo dalla bocca). AI contrario, è piuttosto difficile immaginare che una

persona che sta morendo soffocata si metta comodamente in posizione seduta o

sdraiata a testa in verso l'alto (quindi in senso contrario al punto di

fuoriuscita del cibo) (richiesta di perizia giudiziaria).

51 Ancor più inspiegabile come si possa sostenere

che una persona morta possa essere trovata in posizione eretta (!).

52 A ciò si aggiunga che, proprio come esposto nella

decisione su opposizione (Doc. M), l'assicurato è stato sì ritrovato con del

vomito adiacente e con residui alimentari nelle vie aeree (Doc. P.1). Tale

circostanza fattuale è peraltro stata confermata dai sig.ri __________ e __________

che, essendo stati tra le prime persone chiamate ad identificare la salma,

hanno potuto constatare la presenza di vomito (Doc. R).

53 Sebbene la fattispecie risulti manifesta alla

luce di ben tre diagnosi mediche unanimi (Doc. F, H, I, K e P.1), qualora cod.

on. Giudice dovesse ritenerlo opportuno si chiede di voler procedere ad un

esame peritale volto a stabilire le cause del decesso sulla scorta delle tesi

delle parti. (…)” (Doc. I pag. 7-9)

A

proposito della tesi dell’CO 1 di morte per dissezione / rottura aortica

dell’assicurato la parte ricorrente sostiene che essa risulti manifestamente

infondata, sottolineando:

" (…) la

dissecazione aortica è sì una malattia pericolosa per la vita, ma i pazienti

che non riescono a sopravvive muoiono nei primi giorni o settimane e non, come

nel caso di specie, senza nemmeno avere il tempo di allertare i soccorsi (Doc.

T: pagina web dell'Ente ospedaliero cantonale relativa alla descrizione di

dissezione aortica:

56 Inoltre, stante il Doc. T, le cause di dissezione

aortica possono essere malattie e traumi. A tal proposito, il signor __________

né soffriva di alcuna malattia (Doc. L) né tantomeno i soccorsi hanno rilevato

traumi sul corpo dell'assicurato (Doc. F).

57 La dissecazione aortica, che chiaramente rientra

nelle patologie cardiocircolatorie, è altresì da escludere nella misura in cui

il dott. __________ ha confermato che la cianosi presente sul volto

dell'assicurato era conforme ad una situazione di soffocamento e non, per

l'appunto, a "mantellina" come nelle patologie cardiocircolatorie

(Doc. P.1).

58 Ciò detto, oltre a non esservi alcuna causa

presente, gli esperti stimano che la frequenza della dissezione aortica sia di

3 casi su 100'000 abitanti all'anno (Doc. T). È perciò integralmente contestata

la tesi CO 1 per cui la morte di dissecazione aortica possa essere giudicata

più probabile rispetto all'insufficienza respiratoria da bolo alimentare.

59 Ne segue che, per tutte queste ragioni, la morte

del signor __________ non può essere stata causata da dissecazione aortica, ma

piuttosto da un infortunio.

60 Per quanto invece concerne la rottura dell'aorta,

le cause sono alcune tipologie di malattia e gravi incidenti stradali (Doc. U:

pagina web dell'Ente ospedaliero cantonale relativa alla descrizione di rottura

aortica:

61 Per le ragioni di cui sopra sono pacificamente da

escludere le malattie (Doc. L e P.1). L'assicurato non ha poi subito alcun

trauma da incidenti stradali (Doc. F).

62 Inoltre, la rottura dell'aorta comporta

un'emorragia generalmente definita massiva (Doc. U) o cianosi differenti da

quella riscontrata dal dott. __________ sul volto dell'assicurato (Doc. P.1).

Per di più, i soccorsi intervenuti non hanno rilevato tracce di sangue sul

luogo dell'accaduto, qualora si fosse veramente verificata un'emorragia, il

corpo dell'assicurato ne avrebbe sicuramente mostrato traccia. Circostanza di

cui, stante le verifiche mediche esperite sul corpo dal dott. __________ non

c'è riscontro (Doc. F. G e P.1).

Tutt'altro, il dott. __________ ha potuto constatare

che non v'erano traumi o ferite (Doc. F e P.1).

63 Sulla base di queste considerazioni nulla osta a

concludere che l'assicurato non è certamente deceduto in seguito ad una

dissezione aortica né tantomeno per la rottura dell'aorta (perizia medica

giudiziaria)” (Doc. I pag. 9-10)

Il

ricorso è stato concluso, asserendo:

" (…) non si

giustificano le affermazioni della spett. CO 1 (Doc. M),

per cui "i soccorritori non descrivono che nelle

vicinanze del letto vi erano segni che indicano che l'assicurato aveva ingerito

dei generi alimentari" e che "dagli atti non risulta che delle fibre

alimentari erano rimaste in bocca dopo che i soccorritori avevano effettuato le

manovre di rianimazione (aspirazione della bocca)".

65 Anche queste asserzioni sono integralmente

contestate.

66 Sebbene il fatto che l'assicurato fosse intento a

consumare la cena può essere desunto dalla diagnosi del dott. __________ (e dal

Doc. P.1), nella misura in cui quest'ultimo è giunto alla conclusione

dell'ostruzione delle vie aeree previa verifica delle cavità orali (Doc. F e

P.1), tale circostanza trova altresì riscontro nella documentazione fotografica

di cui al Doc. Q, dalle esplicite dichiarazioni in proposito dei Sig. __________

e __________, che sono stati tra i primi ad intervenire sul luogo dell'accaduto

(Doc. R), e potranno essere confermate dalle testimonianze delle persone

intervenute sul posto (audizioni testimoniali: App. Se. __________ e App Sco __________,

c/o Legione Carabinieri __________; Dott. __________, medico dell'equipe di

soccorso, c/o __________; Mar. Magg. __________; Mar. Ca. __________; __________;

__________; Dott. __________, medico dell'equipe di soccorso, c/o __________).

67 Di conseguenza, anche questa flebile motivazione

non è né veritiera né tantomeno sufficiente a giustificare che il sig. __________

sia deceduto per dissecazione/rottura dell'aorta.

68. Il caso d'infortunio deve perciò risultare

pacificamente dato.” (Doc. I pag. 10-11)

1.5. L’assicuratore

LAINF, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Alla

risposta è stato allegato un nuovo apprezzamento medico del 14 marzo 2024 della

Dr. med. __________ (cfr. doc. III1).

1.6. Il

2 aprile 2024 la parte ricorrente ha presentato un atto di replica nel quale ha

tra l’altro chiesto, come già anticipato con il ricorso, “in maniera chiara

e inequivocabile – che cod. lod. Tribunale apra il pubblico dibattimento ai

fini di poter assumere a titolo di prove, segnatamente, anche le testimonianze

già indicate in sede di ricorso” (cfr. doc. V).

1.7. L’CO

1 ha ribadito che non vi è nessun elemento atto a comprovare, secondo il

criterio della probabilità preponderante vigente nel diritto delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato è deceduto a causa di un boccone di

cibo che era rimasto incastrato nella trachea e che in assenza di un’autopsia

possono essere formulate unicamente delle ipotesi, per cui l’assicuratore

infortuni non può essere chiamato a versare le prestazioni (cfr. doc. VII).

1.8. Il

doc. VII è stato trasmesso alla parte ricorrente per conoscenza (cfr. doc.

VIII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94

del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’CO 1 abbia a ragione negato il diritto

alle prestazioni alla coniuge superstite di __________, e ciò a dipendenza del

suo decesso.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. L'art.

4 LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi

influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un

fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).

Scopo della definizione è

di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).

Pertanto

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali (cfr. STF 8C_507/2023 del 15 aprile 2024 consid. 4.1.).

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19

agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V

61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio

2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b,

111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A.

Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S.

Gallo 1995, pag. 267).

2.7. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF

146 V 51 consid. 5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti).

Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 142 V 435

consid. 1; STF 8C_204/2007 del 13 marzo 2008 consid. 2; DTF 119 V 26 consid.

4.b; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164;

DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181

consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi

citate).

2.8. Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb pag. 103).

2.9. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376

consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio

2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.

572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

Considerandi

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

In

proposito cfr. pure STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF

8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023

consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF

8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF

8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF

125.

V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF

122.

V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di

prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid.

4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Va,

però, evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr.

STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno

2019.

consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer , Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

È,

infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011

del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5

in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid.

4b).

2.10

Chiamata

a dirimere la presente vertenza, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione medica agli atti, questa Corte rileva innanzitutto che il Dott. __________,

specialista in anestesia e rianimazione (cfr. doc. P1), intervenuto il 22

giugno 2023 quale MSA1 (cfr. consid. 1.1.) nell’abitazione di __________ di __________,

dopo che gli operatori di primo intervento MSB avevano trovato quest’ultimo

incosciente a letto e iniziato alle ore 23:33 la rianimazione cardiopolmonare

(RCC) continuata fino al suo arrivo (cfr. doc. E; consid. 1.1.), ne ha

constatato alle ore 23:59 il decesso, fornendo nella “Relazione di soccorso”

l’informazione di “verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree”

e aggiungendo nello spazio adibito alla “diagnosi presunta”:

“ACC (n.d.r.

arresto cardiocircolatorio) da presunta ostruz. vie aeree x bolo alimentare”

(cfr. doc. F; consid. 1.1.).

Il

Dott. __________ ha svolto il ruolo di medico necroscopo, tra le cui funzioni

figura quella di accertare la morte di una determinata persona, come si evince

dall’art. 4 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del

Presidente della Repubblica italiana 10 settembre 1990 n. 285 (cfr. https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/D.P.R.%2010%20settembre%201990,%20n.%20285.pdf;

La

causa della morte attestata dal Dott. __________ (“verosimile ingestione con

occlusione delle vie aeree”) è stata ripresa dai Carabinieri della Stazione

Carabinieri di __________, nel verbale del 23 giugno 2023 allestito a seguito

dell’autorizzazione alla rimozione del cadavere avvenuta alle ore 1:30 da parte

del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di __________, la cui copia è

stata rilasciata alla ditta di onoranze funebri.

Nello

stesso i Carabinieri hanno, infatti, fatto riferimento a quanto certificato

nella “Relazione di soccorso” MSA1 (cfr. doc. G; consid. 1.1.).

Sempre

il 23 giugno 2023 il medico curante Dott. __________, medico chirurgo di __________,

ha redatto la “Scheda di Morte” Istat indicando, nella Parte A p.to 4. Parte I

quale causa di morte di __________, “insufficienza respiratoria acuta da

corpo estraneo” (cfr. doc. I; consid. 1.1.), motivo ribadito il 9 agosto

2023.

(cfr. doc. 42=H).

Al

riguardo va osservato che le Istruzioni per la compilazione della parte “A”,

relativa alle cause di morte, nelle schede di morte oltre il 1° anno di vita

(MOD. ISTAT D.4 - EDIZIONE 2020) al punto relativo a “COME RIPORTARE LE CAUSE

DI MORTE? INFORMAZIONI GENERALI SULLA COMPILAZIONE DEI QUESITI “4. PARTE I” E

“4. PARTE II” prevedono:

" Riportare

negli appositi spazi ogni condizione morbosa, traumatismo o avvelenamento che

abbia avuto rilevanza nel contribuire al decesso dell’individuo. Una condizione

può essere riportata come "probabile" se non diagnosticata in

modo certo. Evitare di riportare sintomi e segni. Se si ritiene che l'abuso

di sostanze stupefacenti, di alcool o di tabacco, di cui è nota la

relazione causa-effetto abbiano causato la morte o contribuito ad essa,

riportarlo ove più appropriato.

(…) (cfr. https://www.istat.it/ws/fascicoloSidi/924/Scheda%20di%20morte%20-%20Modello%20Istat%20D.4.pdf)

Deve,

inoltre, essere considerato che dalla Circolare esplicativa del 24 giugno 1993

n. 24 - Ministero della sanità italiano relativa al Regolamento di polizia

mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, p.to 2.3. emerge, da

un lato, che in caso di decesso senza assistenza medica (l’assistenza medica è

da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della

malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al

decesso) la denuncia (intesa come dichiarazione) della causa di morte è fatta

dal medico necroscopo. Dall’altro, che il medico curante deve compilare

unicamente la scheda Istat. Quest’ultimo può, quindi, compilare la scheda di

morte senza aver visitato la salma né certificato il decesso (cfr. https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=000&docnr=77769&stato=lbdi; https://www.epicentro.iss.it/mortalita/pdf/scheda%20istat.pdf).

Il

medico curante si fonderà, dunque, su quanto accertato dal medico che ha

constatato la morte.

2.11

Tutto

ben considerato, il TCA, nel

caso di specie, non può seguire

l’assicuratore LAINF resistente, il quale ha deciso che il decesso di __________

non sia riconducibile a un infortunio (cfr. doc. B; M).

2.12

In

primo luogo, il Dott. __________ nel suo ruolo di medico di primo soccorso,

in concreto confrontato con il decesso di __________, è stato investito di un

incarico legale in relazione all’accertamento della morte del coniuge della

ricorrente (cfr. consid. 2.10.).

In

casu se il medesimo, dopo l’esame della salma, non fosse riuscito a

identificare in modo verosimile la ragione del decesso, una volta esclusa

l’origine da causa violenta (la quale implica la segnalazione all’autorità

giudiziaria), avrebbe, quindi, potuto e dovuto indicare che le cause non erano

determinabili o eventualmente richiedere indagini diagnostiche (cfr. https://www.info.asl2abruzzo.it/files/pacchettodiagnostico_morte.pdf).

Lo

specialista in anestesia e rianimazione, per contro, il 22 giugno 2023, giunto

presso l’abitazione di __________ venti minuti circa dopo l’inizio della RCP da

parte degli operatori MSB che avevano trovato __________ prono sul letto con la

testa rivolta verso il basso (cfr. consid. 1.1.), ha indicato nella “Relazione

di soccorso” in modo chiaro e senza riserve che verosimilmente la morte era

stata provocata dall’occlusione delle vie aree per ingestione di alimenti (cfr.

doc. F; consid. 1.1.).

La

sua annotazione che l’arresto cardiocircolatorio fosse da ascrivere a “presunta”

ostruzione delle vie aeree (cfr. doc. F) è da imputare alla circostanza che nel

modulo “Relazione di soccorso” stesso è specificatamente richiesta la “diagnosi

presunta” (cfr. doc. F).

Il

Dott. __________ ha dichiarato, peraltro, che “in base all’ispezione del

luogo dell’evento erano ancora presenti sul letto dello stesso, alimenti in un

sacchetto a marca __________, ed il paziente fu ritrovato dai soccorritori CA __________

riverso su di esso” e che “ad una prima valutazione nelle vie aeree

erano ancora presenti residui alimentari che provvedevo a rimuovere con le

mani. Ad ulteriore conferma del sospetto diagnostico (n.d.r. ostruzione

delle vie respiratorie), specifico che presentava una cianosi al volto come

da soffocamento e non esteso a “mantellina” come nelle patologie cardiocircolatorie”

(cfr. doc. P.1).

Anche

__________, residente a __________, il quale il 22 giugno 2023 è giunto a __________

verso mezzanotte in qualità di amico/conoscente di __________, poiché l’unico

in grado di arrivare in tempi brevi sul posto, e ha proceduto al

riconoscimento, nonché __________ che, nella notte tra il 22 e il 23 giugno

2023, ha accompagnato a __________ RI 1, hanno affermato di aver notato sul

letto “il sacchetto verde __________ con la scritta in giallo __________”,

rispettivamente “un sacchetto aperto del __________ contenente del cibo

iniziato” (cfr. doc. R).

È

vero che tali dichiarazioni sono state sottoscritte nel marzo 2024.

Tuttavia

le stesse non contraddicono alcuna precedente indicazione, ma semplicemente, in

particolare per quanto concerne le attestazioni del Dott. __________,

completano la descrizione fattuale della situazione presentatasi la notte del

22.

giugno 2023 riguardo ad __________ e al suo alloggio.

Il

medico, d’altronde, nel modulo “Relazione di soccorso” MSA1 (cfr. doc. F), per

questioni di spazio e tipo di domande, non ha avuto la possibilità di fornire

tali dettagli al momento della constatazione del decesso.

Inoltre,

benché siano trascorsi svariati mesi, l’immagine drammatica e tragica di quanto

rilevato nella notte tra il 22 e il 23 giugno 2023, considerato che la stanza

dove è stato rinvenuto il corpo di __________ era piuttosto spoglia (cfr. doc.

Q), non permette di applicare quanto statuito dal Tribunale federale in una

sentenza STF 1C_31/2018 consid. 4.2.

- e meglio che il ricordo del decorso di un evento, la cui rilevanza è

riconoscibile solo in seguito, non è più attendibile dopo cinque settimane -,

tenuto conto per di più che la causa sottoposta all’Alta Corte verteva

sulla questione procedurale di sapere, ai fini della ricevibilità del ricorso

davanti al Tribunale amministrativo del Canton Argovia, se la ricorrente avesse

ricevuto una determinata decisione il sabato o il lunedì successivo.

In

concreto, dunque, il ricordo, segnatamente, dei resti di cibo, i quali d’altra

parte per il medico erano un elemento la cui rilevanza era già chiaramente

riconoscibile, dovendo capire la causa del decesso, non va ritenuto

inattendibile.

Contrariamente

a quanto indicato dall’CO 1 (cfr. doc. III pag. 3), il fatto poi che il marito

della ricorrente stesse consumando la cena acquistata presso __________ non

figura soltanto nel ricorso (quale risposta all’apprezzamento medico della Dr.

med. __________ del 2 febbraio 2024) ma era già stata evidenziato

nell’opposizione del 16 gennaio 2024 (cfr. doc. V pag. 8; doc. 39 p.ti 14 e

15).

Il

Dott. __________, del resto, il 29 gennaio 2024, dando seguito a una richiesta

dell’CO 1 formulata all’attenzione della parte ricorrente il 23 gennaio 2024 –

ossia di inviare un certificato del curante in merito alla situazione

valetudinaria dell’assicurato (malattie pregresse, cure in corso, presa di

medicamenti regolare ecc.; cfr. doc. 47=S) –, ha attestato che “il Sig. __________

era persona di sana e robusta costituzione e non aveva patologie in atto”

(cfr. doc. 49=L).

In

simili condizioni questo Tribunale ritiene, perciò, che la causa del decesso

del marito dell’insorgente vada attribuita, secondo il principio della

probabilità preponderante applicabile nell’ambito dell’assicurazione sociale

(cfr. consid. 2.7.), all’arresto cardiocircolatorio per asfissia a seguito

dell’ostruzione delle vie respiratorie a seguito da cibo.

Alla

luce degli elementi di fatto risultanti dalle carte processuali tale

conclusione risulta, infatti, tra altre possibili, la più verosimile (cfr. DTF

144.

V 427 consid. 3.2.), in considerazione in particolare del fatto che il

Dott. __________, medico cognito di problematiche connesse alla rianimazione e

attivo quale sanitario nell’ambito della medicina d’urgenza, dopo avere

esaminato, come da prassi, il corpo di __________ nel contesto in cui ha avuto

luogo la morte, non ha esitato a indicare quale causa della stessa la

verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree.

2.13

Le

argomentazioni espresse dalla medico __________ dell’CO 1 del 1° febbraio e del

14.

marzo 2024 (cfr. allegato a doc. M=55; doc. III1), per motivare la sua

valutazione secondo cui l’ostruzione delle vie aeree per ingestione alimentare

sarebbe solo possibile, non consentono di sovvertire l’esito della presente

lite.

La

Dr. med. __________, specialista in medicina interna generale, ha censurato il

cambiamento effettuato dal medico curante il 9 agosto 2023 della diagnosi

iniziale formulata dai soccorritori di verosimile ingestione di bolo alimentare

con insufficienza respiratoria da corpo estraneo (cfr. allegato a doc. M; doc.

M p.to 7).

In

proposito va osservato che l’insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo

era comunque già stata indicata dal Dott. __________ il 23 giugno 2023 nella

Scheda di morte (cfr. doc. I).

Non

vi è, d’altronde, contraddizione tra la diagnosi dei soccorritori e la causa di

morte riportata dal medico curante. In effetti l'occlusione delle vie aeree per

un corpo estraneo conduce a un'insufficienza respiratoria improvvisa (cfr. https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/disturbi-polmonari-e-delle-vie-respiratorie/insufficienza-respiratoria-e-sindrome-da-distress-respiratorio-acuto/insufficienza-respiratoria),

come evidenziato nel ricorso (cfr. doc. I p.to 47).

Inoltre

per compilare la Scheda di morte il medico curante, il quale, come visto, può

allestire tale scheda senza avere visitato la salma (cfr. consid. 2.10.), si

fonda sulla relazione di soccorso compilata dal medico che accerta il decesso.

In caso di morte, l'originale della relazione di

soccorso viene, in effetti, consegnato ai familiari della persona soccorsa (se

presenti) o alle Forze di Polizia presenti in loco (cfr. https://www.areu.lombardia.it/web/home/f.a.q.-118#:~:text=L'originale%20della%20relazione%20viene,ospedaliero%2C%20della%20cartella%20clinica%20del).

Pertanto

il Dott. __________, non essendo stato presente al momento della constatazione

del decesso, si è comunque basato sulle attestazioni del Dott. __________.

La

Dr. med. __________ sostiene, poi, che il ritrovamento del corpo a letto prono

con la testa rivolta verso il basso (cfr. doc. F) sia atipico in caso di

ingestione di cibo e che ci si sarebbe piuttosto aspettati una posizione seduta

o in piedi (cfr. allegato a doc. M).

Il

TCA, al riguardo, rileva che in caso di ostruzione

delle vie aeree l’asfissia si verifica nell'arco di pochi minuti. Già

dopo circa due minuti subentra la perdita di coscienza (cfr. https://www.medicinapertutti.it/argomento/asfissia/).

Di

conseguenza, considerato un così breve lasso di tempo per reagire e tenuto pure

conto che l’ostruzione delle vie aeree provoca una condizione di panico nel

soggetto colpito, è condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui risulta

piuttosto evidente che una persona distesa nel letto mentre mangia che intende

far uscire qualcosa dalla bocca per poter riprendere a respirare si metta in

una posizione a testa in giù al fine di tentare di agevolare la fuoriuscita del

cibo dalla bocca (cfr. doc. I p.to 50).

Per

quanto attiene all’obiezione della medico __________ relativa al fatto che in

assenza di polso __________ non poteva presentare cianosi, come invece

dichiarato dal Dott. __________ (cfr. doc. III1), giova sottolineare che la

diagnosi di morte asfittica viene posta al termine di un’indagine che tenga

conto di determinati elementi circostanziali, fra i quali la cianosi del volto

(cfr. https://www.medicinapertutti.it/argomento/asfissia/).

Del

resto il “livor mortis”, ovvero la decolorazione del corpo dopo la morte a causa della stasi del sangue non più pompato

dal cuore, che per gravità filtra

lentamente verso il basso attraverso i tessuti

con formazione di macchie di colore variabile dal rosa al rosso, al marrone

violaceo fino al nero, inizia circa mezzora dopo la morte, ma è solitamente

visibile dopo un'ora, ma meglio dopo due ore circa. Se, però, il corpo viene mosso in

questo periodo, il conteggio delle ore ricomincia a causa dello spostamento del

sangue ancora liquido (cfr. https://www.scienzeforensi.net/blog/?tanatologia-forense--l-accertamento-della-morte-e-le-sue-trasformazioni; https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/livor-mortis;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554464/; https://it.wikipedia.org/wiki/Livor_mortis#:~:text=Il%20livor%20mortis%20(o%20ipostasi,il%20basso%20attraverso%20i%20tessuti.).

Nel

caso di specie la morte è verosimilmente sopraggiunta tra le 21:30 (cfr. doc. I

p.to 8), dopo la telefonata con la moglie, e le 22:30 circa quando RI 1 ha

provato a richiamare il marito senza esito (cfr. doc. P), ossia una o due ore

al massimo prima dell’intervento dei soccorritori (alle ore 23:33). Questi

ultimi hanno comunque spostato il corpo dal letto al pavimento per iniziare le

manovre di riabilitazione cardiocircolatoria (cfr. doc. E; P.1; https://www.sosemergenza.org/news/6-primo-soccorso-arresto-cardiaco;

Il “livor mortis”, perciò, in casu difficilmente era già ben visibile.

La

diagnosi differenziale di dissecazione aortica o rottura dell’aorta formulata

dalla Dr. med. __________, la quale non ha evidentemente assistito alla

constatazione del decesso, non è, peraltro, convincente già per il fatto che la

stessa è stata motivata facendo semplicemente riferimento alla posizione del

corpo al momento del ritrovamento, ossia nel letto con la testa verso il basso,

e alla circostanza che tale patologia provoca dolori alla schiena e spesso chi

ne è colpito si rigira (cfr. allegato a doc. M).

In

relazione alle asserzioni della medico __________, “eine Autopsie würde hier

Klarheit bringen” (cfr. allegato a doc. M) e “(…) die zu Tode führende

Diagnose nur durch eine Autopsie erhärtet werden kann” (cfr. doc. III1), il

TCA si limita a rilevare che se, da un lato, un esame autoptico sarebbe stato

probabilmente d’aiuto nel determinare con certezza le cause del decesso (ad

ogni modo non tutte le autopsie permettono di appurare le ragioni di una morte;

in tal caso tale indagine viene definita “autopsia bianca”; cfr. STCA

35.2003.31

del 17 novembre 2003, confermata dalla nostra Massima Istanza con

STFA U 10/04 del 22 agosto 2005, pubblicata in RtiD I-2006 N. 67), dall’altro,

come esposto sopra, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali, e quindi anche dell’assicurazione contro gli infortuni,

si applica comunque in generale il principio della probabilità preponderante,

non essendo necessaria la prova piena (cfr. consid. 2.7.).

Non

va, infine, dimenticato che l’CO 1, allorché, il 22 gennaio 2024, ha incaricato

la Dr. med. __________ di formulare un apprezzamento sintetico in merito alla

presente evenienza, dopo aver esposto i fatti (segnatamente la diagnosi del

Dott. __________ di presunta ostruzione alle vie respiratorie da bolo

alimentare e del Dott. __________ di insufficienza respiratoria acuta da corpo

estraneo) e precisato che “interpellato dalla CO 1 il medico ha dichiarato

di non essere in grado di indicare l’esatta localizzazione del corpo estraneo”,

ha aggiunto che “conformemente alla giurisprudenza la CO 1 interviene quando

un alimento resta bloccato nella trachea ma non nell’esofago” e ha chiesto,

in riferimento alla fattispecie, se “può essere riconosciuto secondo il

criterio della probabilità preponderante almeno che l’assicurato è deceduto a

causa di un’ostruzione alle vie respiratorie alte? In caso di risposta negativa

vogliate motivare il vostro parere. Altrimenti basta una semplice annotazione” (cfr.

doc. 46).

L’assicuratore

LAINF resistente, il 22 gennaio 2024, sembra, quindi, essere stato del parere

che la questione da risolvere fosse quella di sapere se l’ostruzione avesse

avuto luogo nella trachea (o comunque nelle vie aeree superiori), oppure

nell’esofago. Non si fa cenno, né viene domandato di indagare a proposito di

altre cause.

Inoltre,

per quanto concerne il fatto che il medico (presumibilmente il Dott. __________

visto che ha usato i termini di corpo estraneo) non sia stato in grado di

indicare l’esatta localizzazione del corpo estraneo, va sottolineato che

l’ostruzione dell’esofago anche totale non implica, salvo casi eccezionali, la

morte del soggetto https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-gastrointestinali/bezoari-e-corpi-estranei/corpi-esofagei-estranei;

2.14

In

secondo luogo, l’ostruzione delle vie respiratorie a seguito

dell’ingestione di cibo che il 22 giugno 2023 ha, in modo altamente verosimile,

provocato l’asfissia e conseguentemente la morte di __________ (cfr. consid.

2.11.) va qualificata come infortunio ai sensi degli art. 6 cpv. 1 LAINF e 4

LPGA (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

L’CO

1.

stesso, infatti, nella decisione su opposizione, ha puntualizzato di

riconoscere, in caso di asfissia mortale, l'esistenza di un infortunio quando

un alimento resta bloccato nella trachea (cfr. doc. M p.to 3; consid. 1.3.).

Inoltre

è utile evidenziare che con giudizio ATAS/702/2007 del 21 giugno 2007,

menzionato anche dalla parte ricorrente (cfr. doc. V pag. 3), il Tribunale

cantonale delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, nel caso di un

assicurato che mangiando una bistecca di manzo in un ristorante ha ingerito un

pezzo di carne nelle vie aeree superiori, riportando un arresto respiratorio,

un arresto cardio-respiratorio (prima che sopraggiungessero i soccorsi) e

un’encefalopatia post-anossica grave, ha statuito che l’introduzione da parte

dell’insorgente di un corpo estraneo, e meglio di un pezzo di carne (fattore

esterno), nelle vie respiratorie costituiva un infortunio. Il carattere

straordinario non era in dubbio, poiché le vie respiratorie non sono destinate

a ricevere del cibo.

Da

tale sentenza si evince:

" (…) D'après la doctrine, un facteur extérieur agit sur le corps

lorsque la circulation de l'oxygène est empêchée, par exemple en cas de

strangulation ou aussi par l'introduction d'eau ou d'autres substances dans les

voies respiratoires (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 165).

Cette précision de la doctrine ne laisse

aucun doute quant à la réalisation du facteur extérieur. En effet, si

l'introduction d'eau dans les voies respiratoires empêchant la circulation de

l'oxygène est reconnue comme facteur extérieur, il importe peu que la

broncho-aspiration du morceau de viande se soit produite à l'intérieur du

corps, car seule est déterminante l'introduction d'un corps étranger dans les

voies respiratoires. Cette qualification de facteur extérieur n'est pas limitée

à l'introduction d'eau dans les voies respiratoires, mais vaut également pour

d'autres substances empêchant la circulation de l'oxygène, telle que

l'introduction d'un morceau de viande dans les voies aériennes supérieures.

Au demeurant, même si fallait considérer

que la fausse route était due à une perturbation du mouvement réflexe de la

déglutition par une diminution d'attention ou un mouvement parasite tels qu'un

éclat de rire, une quinte de toux ou un hoquet, à savoir par des mouvements

internes au corps - ce qui n'est ni invoqué, ni rendu vraisemblable -, il n'en

reste pas moins qu'elle nécessite également la présence de matières

alimentaires au niveau du carrefour aéro-digestif. En définitive, dans un tel

cas, la fausse route est également provoquée par l'introduction dans la bouche

d'un morceau de viande associée à la perturbation de la déglutition, soit par

l'interaction entre un facteur dommageable externe et un facteur interne qui

revêt également le caractère de cause extérieure.

Quant au caractère extraordinaire de

l'atteinte, il n'est pas davantage douteux. En effet, même si l'ingestion de

nourriture est un événement courant et quotidien, il n'en va pas de même de

l'inhalation de nourriture, à savoir du passage d'un aliment dans les voies respiratoires,

car ces dernières ne sont pas destinées à recevoir de la nourriture et n'ont

pas l'habitude de l'inhaler. Dès lors, dans un tel cas, si ce corps étranger

n'est pas expulsé immédiatement, il va empêcher l'accès normal de l'air dans

les poumons et provoquer des séquelles irréparables puisque les organes de la

respiration ne sont conçus que pour absorber des substances gazeuses et non pas

solides de sorte que l'inhalation d'un aliment doit être qualifiée sans

conteste comme excédant le cadre des événements et des situations pouvant être

qualifiés de quotidiens ou d'habituels.

Il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie

au cas d'espèce la jurisprudence en matière de choc anaphylactique (ATFA non

publié du 12 avril 2006, 5C.295/2005) invoquée par l'intimée car l'inhalation

d'un aliment n'a rien à voir avec un traitement par aérosol, soit l'inhalation

d'un gaz. Par ailleurs, l'arrêt respiratoire est intervenu dans le présent

litige est une conséquence habituelle de l'obstruction des voies aériennes

supérieures et n'est en aucun cas comparable à un choc anaphylactique dû à une

réaction interne à l'organisme, non prévisible et atypique, à la suite d'une

injection administrée conformément aux règles de l'art. Suivre la thèse

développée par l'intimée aurait pour conséquence de nier l'existence d'une

cause extérieure - et donc d'un accident - chaque fois qu'une réaction

intervient à l'intérieur de l'organisme. Cependant, en cas de décès accidentel

dû à un arrêt de fonctionnement du cœur consécutif à un événement extérieur

(choc, coup de couteau, incendie, noyade, etc.) - cas dans lequel on se trouve

également face à une réaction interne à l'organisme - le critère du facteur extraordinaire

extérieur n'est ni contesté, ni contestable.

De même, la référence de l'intimée à l'ATFA

du 16 novembre 1999 (RAMA 2/2000 p. 99ss) ne lui est d'aucun secours car, dans

ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances a seulement examiné si le fait

qu'un morceau de viande était resté coincé dans l'œsophage pouvait être

considéré comme un facteur extérieur extraordinaire. A ce sujet, la Haute Cour

s'est bornée à confirmer le jugement cantonal qui a admis que les

caractéristiques cachées, non reconnaissables, d'un morceau de viande et de ses

éléments ou une erreur sur sa nature ou ses qualités ne remplissaient pas la

condition de la cause extraordinaire. Le Tribunal cantonal a précisé que

l'ingestion d'une petite tranche de viande ou d'un morceau plus gros n'était en

soi pas extraordinaire ce qui ne permet pas de tirer quoique ce soit en faveur

de la thèse de l'intimée, tant l'inhalation d'un morceau de viande n'est en

rien comparable à son ingestion. (…)”

(https://entscheidsuche.ch/docs/GE_Gerichte/GE_CJ_014_A-1388-2006_2007-06-21.html)

2.15

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.16

La

ricorrente, vincente in causa e rappresentata da un avvocato, ha diritto

all'importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca;

art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 è

annullata.

§ __________,

il 22 giugno 2023, è deceduto a seguito di un infortunio ai sensi di legge.

§§ Gli

atti sono trasmessi all’CO 1 affinché si pronunci in merito alle prestazioni

spettanti all’insorgente.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO

1 verserà alla ricorrente l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti