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Decisione

35.2024.26

Danno infortunistico al ginocchio snistro. Domanda sospensione procedura in attesa Ai respinta. Rinvio per uletriori accertamenti medici (schiena e ginocchio destro; indicazione medica per uso stampelle?) e amministrativi (acquisizione rapporto del consulente in integrazione professionale, CIP)

30 settembre 2024Italiano56 min

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.26

PC/sc

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice: Paola Carcano, cancelliera

segretario: Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13

febbraio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1996, di

professione pizzaiolo, disoccupato dal 1° febbraio 2018 e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 23 dicembre 2018, mentre

si trovava a __________ ed era fermo in un posteggio seduto su uno scooter, a

causa di un camion che lo ha urtato in una manovra di retromarcia, è caduto a

terra con la gamba sinistra rimasta schiacciata tra il motoveicolo e il camion

stesso, riportando una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale

del ginocchio sinistro (doc. 1, 17, 22, 67 e 211).

Dopo essere stato trasportato in

ospedale a __________ per le prime cure, è stato traferito a __________, dove

si è sottoposto il 10 gennaio 2019 a un intervento di osteosintesi con doppia

placca Axsos 3 viti e una vite libera interframmentaria (doc. 17, 22, 67, 211).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Completamente inabile al lavoro dal

23 dicembre 2018, a causa del sinistro, RI 1 si è sottoposto a numerose sedute

di fisioterapia (intensiva e anche stazionaria, presso la Clinica __________,

dal 3 giugno al 2 luglio 2019: doc. 67). A seguito del persistere dei dolori e

delle difficoltà funzionali al ginocchio, l’assicurato si è dovuto anche

sottoporre a diverse indagini, che sono state effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica e che hanno evidenziato

l’insorgere di una significativa gonartrosi post-traumatica su frattura del

piatto tibiale (doc. 176), oltre a un bone-bruise localizzato alla testa della

tibia (doc. 276).

RI 1 ha effettuato pure alcune

visite specialistiche (anche presso la Clinica __________, dove è stato

sottoposto il 4 marzo 2022 a un intervento di artroscopia diagnostica e

asportazione del materiale di osteosintesi: doc. 233 e 234). Nonostante egli

abbia continuato la fisioterapia intensiva e abbia pure beneficiato di un

soggiorno dal 14 novembre al 16 dicembre 2022 presso la __________ (doc. 322 e

323), i dolori e le difficoltà funzionali al ginocchio sono persistiti (doc.

322 e 341).

Un referto radiologico del 18

febbraio 2023 (doc. 342) ha messo in evidenza degli importanti difetti ossei

nel senso di una mal-unione, per la quale è stato ritenuto “indicato” un

intervento d’impianto di protesi totale, giudicato finalmente “non esigibile” a

causa della ancor giovane età dell’assicurato, rispettivamente della situazione

molto compromessa del plateau tibiale, come pure dell’incertezza in relazione

all’esito per quanto concerne i dolori cronici di cui è affetto l’assicurato.

Egli ha quindi deciso di rinunciare all’intervento (doc. 350, 351, 362 e 363).

1.3. Esperiti gli accertamenti medici e

amministrativi del caso, in data 24 aprile 2023, l’amministrazione, a fronte di

uno stato di salute stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di

corta durata a partire dal 1° giugno 2023 (doc. 368).

1.4. In data 4 maggio 2023 l’avv. RA 1,

in nome e per conto dell’assicurato, ha comunicato all’CO 1 quanto segue:

" (…). Ho

preso atto, in particolare, del referto allestito dal dr. dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica

fiduciaria del 20 aprile 2023. II dr. __________ attesta innanzitutto che la

situazione valetudinaria del paziente appare stabile e che "allo stato

attuale l'assicurato appare abile, in misura completa e con rendimento completo

e senza pause supplementari in un lavoro leggero prevalentemente seduto con

spostamenti limitati a brevi tratti e stazione eretta solo per brevi periodi”.

In considerazione del fatto che l'assicurato è stato seguito dalla __________,

ritengo utile che essa si esprima sui punti seguenti:

1. la situazione medica del paziente è stabilizzata;

2. quali sono le limitazioni funzionali dell'assicurato;

3. qual è il grado di capacità lavorativa dell'assicurato nella sua abituale

attività e in un'attività sostitutiva compatibile con le sue limitazioni

funzionali.” (doc. 372; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice).

1.5. L’11 maggio 2023, l’assicuratore

ha comunicato all’avv. RA 1 quanto segue:

" La

valutazione dell'esigibilità lavorativa compete al nostro servizio medico; la

stessa è stata espressa in base alla valutazione del signor RI 1 in occasione

della visita effettuata il 21 aprile e in base agli atti in nostro possesso.

Non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti.

Qualora ricevessimo delle valutazioni mediche relative alla suddetta

problematica, le stesse saranno valutate dal nostro consulente medico.” (doc.

373).

1.6. In data 23 maggio 2023, il

patrocinatore ha trasmesso all’CO 1 la valutazione 22 maggio 2023 del dr. med. __________

della __________ (doc. 374), comunicando nel contempo quanto segue:

" Nella

refertazione sopra indicata si attesta che, nella situazione attuale, il

paziente non può esprimere una capacità lavorativa al 100% con sollecitazione

del ginocchio.

Il dr. med. __________ consiglia una valutazione dell'efficienza funzionale

(EFL), al fine di determinare la capacità lavorativa che può effettivamente

raggiungere in modo oggettivo.

Alla luce di questo referto caldeggia l'allestimento di questa valutazione

EFL.”

1.7. Il 19 luglio 2023, l’amministrazione

ha informato l’avv. RA 1 di avere richiesto una valutazione EFL alla clinica di

__________ e che pertanto

" Annulliamo

(…) la lettera del 24.4.23 nel senso che le prestazioni assicurative

continueranno fino a nuova definizione da parte del nostro servizio medico

essendo in previsione la valutazione dei limiti funzionali presso la struttura

di __________”.

1.8. Dopo avere acquisito agli atti il

rapporto 21 settembre 2023 del dr. med. __________ della __________ (doc. 388)

e l’apprezzamento medico del 12 ottobre 2023 del dr. med. __________ (doc.

391), in data 25 ottobre 2023, l’amministrazione ha posto termine alle

prestazioni di corta durata a contare dal 1° dicembre 2023 (doc. 397).

1.9. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 9 gennaio 2024, l’CO 1 - dopo aver ritenuto l’assicurato

abile al 100% (in termini di presenza e di rendimento) in “un’attività

leggera prevalentemente sedentaria con spostamenti limitati a brevi tratti”

e avere precisato che “in attività adeguate non sono necessarie pause

aggiuntive” (doc. 408, pag. 2) - ha negato il diritto a una rendita di

invalidità (a fronte di un grado di invalidità nullo) mentre ha assegnato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (doc. 408).

1.10. A seguito dell’opposizione

interposta l’8 febbraio 2024 dall’avv. RA 1 (doc. 410), in data 13 febbraio

2024, l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (doc. 413).

1.11. Con tempestivo ricorso del 13 marzo

2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e la retrocessione degli atti

all’amministrazione per procedere “ad accertamenti ulteriori in relazione al

grado di abilità lavorativa”, nonché “per ridefinire il reddito da

invalido escludendo i redditi dei rami di attività che sono preclusi

all’assicurato” (doc. I, pag. 12).

Il patrocinatore contesta la

valutazione medica come pure il reddito “da invalido” ritenuti dall’CO 1,

con argomenti che verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi di

diritto.

1.12. Con risposta di causa, l'CO 1 ha

versato agli atti l'incarto LAINF e ha chiesto che l’impugnativa venga respinta

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(doc. III).

1.13. Nel successivo scambio di allegati

del 4 e del 14 giugno 2024, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle

proprie tesi e domande (cfr. doc. V e doc. VII).

A sostegno delle proprie

argomentazioni, l’avv. RA 1 ha prodotto, in particolare, il rapporto 3 maggio

2024 del Centro __________ (doc. C2).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente

vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16

maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

2.2. Con la propria impugnativa, il

patrocinatore dell’insorgente ha segnalato “che l’Ufficio AI sta

predisponendo un periodo di accertamento a __________, al fine di verificare

con maggiore cognizione di causa il grado di abilità lavorativa dell’assicurato”

e ha pertanto postulato che “la presente procedura sia sospesa in attesa

dell’esito dell’AI” (doc. I, pag. 9).

A questo proposito, giova osservare

che il rapporto 3 maggio 2024 del __________ è stato versato agli atti

dall’avv. RA 1 in data 4 giugno 2024 (doc. V) sub doc. C2 (cfr. consid. 1.13).

Giova qui inoltre ricordare che,

per costante giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non è

vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità

e viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020 consid.

2.9 e la 35.2021.75 del 31 gennaio 2022 consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii

giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.4

e STCA 32.2023.145 del 18 marzo 2024, consid. 2.7).

Per questi motivi, la domanda di

sospensione della procedura deve essere respinta.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare al ricorrente il diritto

a una rendita di invalidità, oppure no.

Non è invece oggetto di

contestazione l’entità (30%) dell’IMI assegnata per il danno infortunistico

all’arto inferiore sinistro.

2.4. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; cfr. anche la STCA 25.2022.68 del

28 novembre 2022, consid. 2.3).

2.5. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità

di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.6. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.7

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18

dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.8

Il TCA rileva innanzitutto che nelle

tavole processuali figura una nota telefonica, datata 20 ottobre 2022 e redatta

da una funzionaria dell’CO 1, il cui tenore è il seguente:

" L'assicurato

ha informato tempo fa la CO 1 che dato che ormai zoppica da mesi, risente

dolori nella schiena e nel ginocchio destro. Vorrebbe sapere cosa deve fare.

Gli spiego che al momento dell'infortunio ha lesionato il ginocchio sinistro.

Quindi la CO 1 sarà perpetualmente responsabile per la problematica al

ginocchio sinistro. Subentrano altre problematiche che non sono in diretta

causalità coll'infortunio, secondo legge è malattia. Quindi le consiglio di

organizzarsi una terapia tramite il medico curante in vicinanza.

L'assicurato vorrebbe il suddetto per iscritto, dato che anticipamene era stato

informato diversamente.

Venerdì ho un colloquio col servizio medico. Ho intenzione di chiedere come

proseguire in questo caso. Mi permetto di scriverli domani. Così sarà informato

sotto ogni aspetto.

L'assicurato è d'accordo e aspetta quindi mie notizie. Ha il mio nr. di Tel

diretto.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Da una nota telefonica del 21

ottobre 2022 (doc. 296), stilata dalla medesima una funzionaria, risulta

inoltre quanto segue:

" Concerne

Consultazione telefonica con SM, Dr. __________

Situazione attuale:

Diagnosi chiara. ev. si potrebbe ancora cercare di diminuire l'edema al

ginocchio di inchiara (recte: incerta) fonte medicamentosamente. La

problematica al ginocchio andrà solamente peggiorando. Si può solamente frenare

Io sviluppo dell'artrosi. Finirà in ogni caso con una protesi al ginocchio.

L'assicurato è ancora troppo giovane.

Nel frattempo, l'assicurato ha anche problemi alla schiena e al ginocchio

destro. Secondo l'assicurato chiaramente causati dal lungo zoppicare.

Soluzione:

Riabilitazione presso la clinica __________ o clinica di __________ con

orientamento professionale (preferibile).

I problemi alla schiena e ginocchio destro non sono causali all'infortunio.

Rivalutazione del caso con rapporto d'uscita della clinica.”

Con messaggio di posta

elettronica del 21 ottobre 2022 (doc. 295), la funzionaria ha informato l’assicurato

nei seguenti termini:

" (…) Ho

appena parlato col servizio medico e posso quindi informarla come promesso

quanto segue:

Come già annunciato telefonicamente ieri, la CO 1 non vede nessun nesso tra la

problematica alla schiena e de ginocchio destro con l'infortunio del

23.12.2018

Secondo legge svizzera non sono né postumi diretti o indiretti.

Quindi ogni cura riguardante questa problematica non va a carico dalla CO 1.

Per la problematica alla gamba sinistra il servizio medico consiglia

calorosamente una riabilitazione presso la clinica __________ inclusivamente

orientamento professionale. Quindi invieremo un annuncio alla clinica, dove

sarà direttamente convocato per la terapia stazionaria. Naturalmente in quel

periodo verranno anche curate la schiena e il ginocchio destro, sarebbe a dire;

gioverebbe di una cura complessiva che le può solamente giovare. Spero di aver

potuto chiarire la situazione. Nel caso ci fossero delle domande non esiti a

contattarmi.”

In data 17 febbraio 2023, l’assicurato

è stato visitato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, ove è

stata posta la diagnosi di “riacutizzazione severa di artrosi

post-traumatica al ginocchio sinistro” e nell’anamnesi è stato segnalato che

“da circa 7 giorni deambula nuovamente con le stampelle in virtù delle forti

algie al ginocchio” (doc. 341)

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha poi fatto capo

al rapporto 21 aprile 2023 (doc. 363) relativo alla visita __________ effettuata

il 20 aprile 2023 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, il cui tenore è in particolare il seguente:

" Diagnosi

Trauma ginocchio sinistro con frattura esposta epifisi prossimale tibia

sinistra da evento del 23.12.2018.

Stato dopo fasciotomia e posizionamento di fissatore esterno presso l'Ospedale

di __________ il 23.12.2018 e successiva chiusura cutanea post-fasciotomia.

Stato dopo intervento di rimozione fissatore esterno + riduzione e sintesi con

doppia placca e vite libera di frattura piatto tibiale eseguito il 10.01.2019

presso l'Ospedale __________.

Stato dopo artroscopia diagnostica e asportazione materiale osteosintesi

eseguita presso la Clinica __________ il 04.03.2022 dal dr. med. __________.

Valutazione

(…).

Aspetti medico-assicurativi

La situazione attuale appare stabilizzata e valutabile. Per quanto riguarda la

proposta di protesizzazione abbiamo già detto sopra che essa appare dal punto

di vista medico teoricamente indicata ma in considerazione dell'età del

soggetto, dei rischi e della non certezza del risultato non è esigibile. Allo

stato attuale l'assicurato appare abile in un lavoro leggero prevalentemente

seduto con spostamenti limitati a brevi tratti e stazione eretta solo per brevi

periodi.

In un lavoro siffatto l'assicurato appare abile in misura completa con

rendimento completo e senza pause supplementari.” (doc. 363, pag. 6 e 7;

n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

In data 23 maggio 2023, il

patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti la valutazione 22 maggio

2023.

del dr. med. __________ della __________ (doc. 374), giusta la quale:

" (…)

Aus meiner Sicht ist in der aktuellen Situation die Arbeitsfähigkeit im

angestammten Beruf als Pizzaiolo aufgrund der Kniebeschwerden nicht gegeben.

Beschäftigungen mit Kniebelastung sind nicht möglich, aus meiner Sicht wird

auch eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit bei der aktuellen Situation für

kniebelastende Tätigkeit nie gegeben sein.

Von unserer Seite wäre um die Situation zu verbessern trotz

jungem Alter des Patienten eine Knie-Totalprothesenimplantation zu diskutieren.

Dies habe ich mit dem Patienten in der letzten Konsultation bereits besprochen.

Inwieweit dies die Arbeitsfähigkeit und Belastbarkeit verbessern würde ist bei

auch chronischer Symptomatik nicht klar absehbar. Zusammenfassend ist in der

aktuellen Situation keine Arbeitsfähigkeit zu 100% mit Kniebelastung gegeben.

Hier möchte ich auch noch auf die IV verweisen, wo zur genauen Bestimmung

der Arbeitsfähigkeit eine Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL)

durchgeführt werden könnte um dies entsprechend zu objkektivieren.” (doc.

374; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

In data

13.

settembre 2023, il dr. med. __________ della __________ (doc. 384) ha

comunicato all’CO 1 quanto segue:

" (…)

Der aus Italien herangereiste Klient

stellte sich heute vereinbarungsgemäss zum vereinbarten Termin bei uns vor,

jedoch lediglich mobil an zwei Unterarmgehstöcken. Er beklagte, selbst für

kürzeste Distanzen ohne Unterarmgehstöcke nicht gehfähig zu sein. Er

präsentierte ein ausgeprägtes Entlastungshinken. Mit Blick auf die Diagnosen,

die Klinik und die uns vorliegenden Bildgebung ist die Durchführung einer EFL

mit Testungen zum Heben/Tragen, Gehen, Treppenstiegen, Kriechen, Knien sowie

Stehen nicht möglich. Seit der Osteosynthesematerialentfernung im April 2022

sei der Patient nur noch an Unterarmgehstöcken mobil.

Unter diesen Umständen erscheint uns die Durchführung einer EFL zur Beurteilung

der Belastbarkeit und Zumutbarkeit im vorliegenden Fall als wenig zielführend.

Man wird hier nicht drum herumkommen, die Zumutbarkeit schlussendlich auf rein

medizinisch-theoretischer Basis festzulegen. Wir werden Ihnen innert Kürze noch

einen Bericht mit der ausführlichen Anamnese des Klienten zustellen.” (doc.

384).

Con rapporto 21 settembre 2023

(doc. 389), lo stesso dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) Der

aus Italien herangereiste Klient stellte sich am 13.09.2023 pünktlich zum

vereinbarten Termin zur Durchführung einer EFL bei uns vor, jedoch durchwegs mobil

an zwei Unterarmgehstöcken. Ein Gehen ohne Stöcke erwies sich als völlig

ummöglich. Er bestätigt denn auch, selbst für kürzeste Distanzen ohne

Unterarmgehstöcke nicht gehfähig zu sein. Er präsentiert ein stark ausgeprägtes

Entlastungshinken links.

Der Klient bittet zur Verbesserung der aktuellen Situation um eine

chirurgische Zweitmeinung. Allenfalls würden wir eine Vorstellung des Klienten

bei einem sehr erfahrenen Kniespezialisten, gegebenenfalls in der

Kniechirurgischen Sprechstunde der __________ vorschlagen. Des Weiteren wäre

die Zuweisung des Klienten in eine schmerzmedizinische hilfreich. Sollte

sich die Schmerzsituation sich durch weitere Massnahmen (ev. auch

interventioneller Art) in naher Zukunft wieder bessern, wäre ein allfälliger

Stockabbau eventuell realisierbar.

Aufgrund der uns vorliegenden Bildgebung und der aktuellen Situation am

linken Knie erwies sich die Durchführung einer EFL mit Testungen bezüglich

Heben/Tragen, Gehen, Treppenstiegen, Kriechen, Knien sowie Stehen etc. als

völlig unrealistisch und auch nicht als zielführend.

Unter diesen Umständen erscheint eine EFL zur Beurteilung der Belastbarkeit

und Zumutbarkeit im vorliegenden Fall nicht als geeignet. Man wird hier

nicht drum herumkommen, die Zumutbarkeit schlussendlich auf rein

medizinisch-theoretischer Basis festzulegen.

Die zuletzt ausgeübte, ausschliesslich stehend / gehend zu verrichtende

Tätigkeit als Pizzaiolo erachten wir als nicht zumutbar. Rein

medizinisch-theoretisch gesehen wäre eine sehr leichte, vorwiegend sitzende

Tätigkeit ganztags zwar grundsätzlich denkbar, angesichts der aktuellen

Mobilität an 2 Gehstützen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt jedoch kaum

umsetzbar.” (doc. 389; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

In data 12 ottobre 2023, il dr.

med. __________ (doc. 391) ha attestato quanto segue:

" (…) Abbiamo

preso visione del rapporto EFL di __________. Il giudizio sull'esigibilità al

lavoro appare dello stesso tenore di quanto valutato in occasione della visita

medico-assicurativa. Si conferma quindi che l'attività di pizzaiolo non è più

esigibile.

Si confermano inoltre le limitazioni funzionali evidenziate. Dal punto di vista

medico nulla osta a riferirsi all'esigibilità di __________.”

Davanti al TCA, il rappresentante

del ricorrente ha versato agli atti il rapporto 3 maggio 2024 del __________

(doc. C2), giusta la quale:

" (…) a

seguito della vostra decisione, per il signor RI 1 era previsto, dal 25.03.2024

al 19.04.2024, un periodo di accertamento professionale presso il __________,

il quale è stato interrotto anticipatamente.

(…).

Presenze/assenze

La presenza è risultata limitata e

frammentaria. L'accertamento previsto sull'arco di 19 giorni è stato interrotto

anticipatamente, il 10.04.2024, e durante il periodo in cui l'A. ha partecipato

al provvedimento (12 giorni) sono state registrate 6 assenze per malattia

(vedi certificato medico allegato), non direttamente riferite al danno alla

salute, e questioni famigliari/private.

A fronte delle difficoltà fisiche lamentate dall'A. e dell'impossibilità di svolgere

apprezzabilmente qualsiasi esercitazione, ritenuta fisicamente esigibile da un

punto di vista medico-teorico (attività leggera e prevalentemente seduta), a

causa dell'acutizzazione dei dolori lombari (indicazione assente nella

documentazione medica), è stata decisa l'interruzione anticipata in accordo tra

il responsabile e il medico della struttura e il Consulente Al.

(…).

Descrizione dei danno alla salute e capacità lavorativa medico-teorica

Diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa

1.

Trauma ginocchio sinistro con frattura esposta epifisi prossimale tibia

sinistra da evento del 23.12.2018.

2.

Stato dopo fasciotomia e posizionamento di fissatore esterno presso

l'Ospedale di __________ il 23.12.2018 e successiva chiusura cutanea post-fasciotomia.

3.

Stato dopo intervento di rimozione fissatore esterno + riduzione e sintesi

con doppia placca e vite libera di frattura piatto tibiale eseguito il

10.01.2019

presso l'Ospedale __________.

4.

Stato dopo artroscopia diagnostica e asportazione materiale osteosintesi

eseguita presso la Clinica __________ il 04.03.2022 dal dottor med. __________.

Anamnesi

Per l'anamnesi in dettaglio si rimanda alla documentazione messa a

disposizione, in particolar modo alla visita medica del 20.04.2023 da parte della

CO 1, dottor med. __________, specialista in chirurgia ortopedica.

Riassumendo, si tratta di un giovane 28enne, aiuto cuoco, lavapiatti e

pizzaiolo, vittima di un incidente della circolazione in sella alla propria

motocicletta il 23.12.2018, in cui è stato urtato da un autoveicolo con

conseguente frattura esposta all'epifisi prossimale della tibia sinistra.

L'A. ha necessitato di un primo intervento chirurgico in urgenza con

fasciotomia e posizionamento di fissatore esterno presso l'Ospedale di __________

sempre il 23.12.2018; successivamente è stata chiusa a livello cutaneo la

fasciotomia.

È stato sottoposto in seguito a un intervento di rimozione del fissatore

esterno e riduzione e sintesi con doppia placca e vite libera di frattura

piatto tibiale il 10.01.2019 presso l'Ospedale __________.

In considerazione del decorso con persistenza di sintomatologia dolorosa e

limitazione funzionale è stato sottoposto successivamente presso la __________

a un'artroscopia diagnostica con asportazione di materiale di osteosintesi il

04.03.2022

L'ulteriore decorso è caratterizzato dal persistere di dolori ai ginocchio

sinistro, motivo per il quale deve camminare con le stampelle scaricando

l'articolazione. Deve inoltre cambiare frequentemente posizione non riuscendo a

mantenere una postura eretta o seduta prolungata.

Precisa di essersi sottoposto a innumerevoli riabilitazioni stazionarie

presso la Clinica __________, a __________ e infine a __________; dopo

quest'ultimo soggiorno riferisce come la situazione si sia ulteriormente

aggravata con importanti dolori al ginocchio.

Sono inoltre presenti dei dolori a livello della colonna lombare a causa

della cattiva postura, malgrado l'assunzione continua AINS.

Valutazione oggettiva

Buone condizioni di salute generali, presenza di sovrappeso con 90 Kg per

172.

cm, PA normale 130/80 mm/Hg, polso 78 battiti al minuto regolare,

auscultazione cardiopolmonare fisiologica.

Sono presenti dei dolori alla palpazione della muscolatura paravertebrale

dorso-lombare, come pure alla mobilizzazione della colonna

Ginocchio sinistro: assenza di versamento intrarticolare, assenza di

instabilità legamentare, estensione completa dell'articolazione con flessione

limitata a 140°, dolorosa alla mobilizzazione.

Le cicatrici sono calme.

La muscolatura alla gamba sinistra risulta leggermente ipotrofica a livello

del quadricipite.

La deambulazione avviene con zoppia e con solo ausilio di stampelle.

Capacità lavorativa medico-teorica e limiti funzionali

L'A. è ritenuto attualmente abile in maniera completa in un'attività

lavorativa leggera, prevalentemente in posizione seduta con spostamenti

limitati a brevi tratti e stazione eretta solo per brevi periodi.

Osservazione e valutazione delle attività pratico-manuali

Attitudini

L'A. è apparso centrato sul danno alla salute (ginocchio, schiena), che

ha marcatamente vincolato l'accertamento. Si è relazionato ad ogni modo

adeguatamente con tutti i presenti e si è dimostrato abbastanza puntuale e

rispettose delle regole vigenti.

In relazione alle poche attività che è stato possibile proporre non ha

evidenziato particolari interessi o predisposizioni, se non un maggiore

coinvolgimento per quelle di tipo manuale, leggero e non richiedenti

particolari abilità di manualità fine.

Abilità

Non sono emerse particolari risorse. Da una parte, l'A. ha faticato nella

comprensione, memorizzazione e integrazione di tutto quanto fosse concettuale

(lettura e trasposizione di schemi, meccanismi richiesti in compiti di calcolo

o conteggio) e dall'altra, nelle attività manuali leggere, richiedenti

precisione, i risultati si sono rivelati poco apprezzabili.

(…).

Lo svolgimento delle attività è stato frammentato da regolari interruzioni,

in cui si alzava per qualche minuto prima di risedersi e continuare.

Ha avuto la possibilità di svolgere un breve stage (tre giorni) presso il __________

del __________, che è stato interrotto dopo mezza giornata a seguito dei dolori

lombari causati dal mantenimento della postura seduta.

Funzionalità

L'accertamento ha evidenziato una netta discrepanza rispetto a quanto

riportato medicalmente. L'A. si è sempre spostato utilizzando le stampelle. Ha

lamentato inoltre quotidianamente dolori al ginocchio sinistro e alla zona

lombare, per i quali non riuscirebbe a mantenere la posizione seduta per un

tempo apprezzabile e che di fatto hanno portato all'interruzione del

provvedimento.

A causa sempre del mantenimento della posizione seduta ha segnalato

un'esacerbazione dei dolori nell'arco della giornata (ha chiesto in due

occasioni di terminare anticipatamente le attività per rientrare al domicilio

-era prevista inizialmente la permanenza presso una struttura alberghiera in

zona per evitare il tragitto, ma ha preferito in un secondo momento rientrare

quotidianamente appoggiandosi a un conoscente che lavorava nelle vicinanze).

Ha avuto modo di utilizzare mezzi ausiliari quali tavoli regolabili in

altezza e diversi tipi di sedia, senza tuttavia trarne particolare beneficio. Malgrado

i dolori dichiarati quotidianamente, non ha voluto sfruttare la possibilità di coricarsi

(scaricare le tensioni) in un apposito locale all'interno della struttura.

In considerazione della situazione, non ha svolto nessuna attività

richiedente, anche solo minimamente, la postura eretta.

Orientamento e bilancio Considerazioni generali

(…).

Orientamento professionale

Durante la limitata presenza (assenze effettuate, interruzione anticipata)

è stato possibile svolgere con l'A. solo un incontro di orientamento,

che si è focalizzato sulla raccolta autobiografica e l'organizzazione di uno

stage breve presso il __________ del __________.

Da subito è emersa una situazione nettamente più compromessa rispetto alle

indicazioni medico-teoriche, soprattutto in riferimento ai dolori lombari, per

cui è risultata impossibile l'assunzione prolungata della posizione seduta, ma

anche alla compromissione del ginocchio sinistro e alla conseguente necessità

di utilizzare le stampelle.

Lo stesso stage, previsto inizialmente su tre giornate, con l'obiettivo di

valutare la tenuta in un'attività da seduto, medicalmente esigibile, è stato

interrotto al termine della prima mezza giornata, a causa dell'esacerbarsi

della sintomatologia dolorosa.

Nel corso dell'accertamento si è dimostrato persona semplice e collaborativa.

Non sono emerse tuttavia conoscenze o competenze apprezzabili nelle poche

attività svolte.

Anche il test scolastico ha evidenziato una preparazione insufficiente, sia

nell'area linguistica che in quella della matematica.

Sebbene desideroso di valutare e identificare una soluzione lavorativa, ha

segnalato forti - timori di non riuscire a trovare un'occupazione adeguata. A

fronte della compromissione fisica e di una situazione medica solo parzialmente

verificata appare ad ogni modo difficilmente immaginabile allo stato attuale un

reinserimento nel libero mercato.

Conclusioni

Le considerazioni relative al bilancio di risorse e alla riflessione

reintegrativa espresse nel presente rapporto risultano inevitabilmente

indicative, alla luce della breve durata dell'accertamento (interruzione

anticipata, assenze maturate nelle prime due settimane).

Colpisce tuttavia la marcata discrepanza tra quanto osservato e le

indicazioni medico-teoriche, soprattutto in riferimento alla sintomatologia

dolorosa lombare, per la quale appare opportuno un approfondimento medico.”

(doc. C2; n.d.r. il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice

mentre il corsivo è della redattrice).

In data 14 giugno 2024 (doc. VII),

l’CO 1 ha osservato quanto segue:

" (…) il

rapporto di accertamento professionale conferma che sussiste una marcata

discrepanza fra le valutazioni mediche e il comportamento dell'assicurato tanto

che il programma ha dovuto essere interrotto anticipatamente.

L'CO 1 ritiene che degli ulteriori esami medici non si impongono e rinvia alla

giurisprudenza in merito al valore probatorio degli accertamenti professionali

ricordata in sede di risposta di causa.

Giova ricordare che l'assicurato è stato esaminato da diversi specialisti. In

occasione della visita del 20.4.2023 l'assicurato ha mantenuto la posizione

seduta senza problemi durante la raccolta dell'anamnesi senza assumere pose

antalgiche. L'CO 1 ha tentato di eseguire una valutazione delle capacità

funzionali che purtroppo non ha potuto avere luogo a causa dell'atteggiamento

dell'assicurato. L'accertamento disposto dall'AI non ha avuto una sorte

migliore.”

Il doc. VII è stato trasmesso per

conoscenza all’avv. RA 1 (doc. VIII).

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi nel

caso di specie, questa Corte segnala preliminarmente che, non essendo la

decisione impugnata fondata su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA,

può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo

la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico

bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).

Ora, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione,

il TCA non ritiene di poter senz’altro concludere, come fatto

dall’amministrazione sulla base di quanto indicato dal proprio medico

fiduciario, che RI 1, a partire dal 1° dicembre 2023, fosse in grado di

svolgere un’attività sostitutiva adeguata sull’arco dell’intera giornata e con

pieno rendimento.

Secondo questo Tribunale,

infatti, sia il rapporto del 21 aprile 2023 (doc. 363) relativo alla visita __________

del 20 aprile 2023, sia l’apprezzamento del 12 ottobre 2023 (doc. 391), entrambi

elaborati dal dr. med. __________, non possono rappresentare un valido

fondamento al giudizio che è ora chiamato a rendere.

In effetti, a suscitare dei

dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione espressa dal medico

__________ dell’CO 1 vi è il fatto che - dopo l’intervento di artroscopia

diagnostica e di asportazione del materiale di osteosintesi eseguito il 4 marzo

2022.

- l’assicurato ha segnalato all’istituto assicuratore l’insorgenza di

dolori anche alla schiena e al ginocchio destro, a causa della zoppia nel

frattempo insorta (cfr. doc. 294: “L'assicurato ha informato tempo fa la CO

1.

che dato che ormai zoppica da mesi, risente dolori nella schiena e nel

ginocchio destro. Vorrebbe sapere cosa deve fare.”), rispettivamente che

tale problematica è persistita nei mesi successivi ed è tutt’ora presente (cfr.

doc. C2: “In considerazione del decorso con persistenza di sintomatologia

dolorosa e limitazione funzionale è stato sottoposto successivamente presso la __________

a un'artroscopia diagnostica con asportazione di materiale di osteosintesi il

04.03.2022

L'ulteriore decorso è caratterizzato dal persistere di dolori al

ginocchio sinistro, motivo per il quale deve camminare con le stampelle

scaricando l'articolazione. Deve inoltre cambiare frequentemente posizione non

riuscendo a mantenere una postura eretta o seduta prolungata.”).

Ora, in occasione della visita

del 20 aprile 2023, il medico fiduciario ha sì segnalato che l’assicurato

deambulava con zoppia e con l’ausilio di stampelle (cfr. in particolare doc.

363, pag. 4), ma non ha refertato nulla a proposito del citato aspetto, né nell’anamnesi

né nella diagnosi (specificando, se del caso, che esso non sarebbe di

competenza CO 1, come avviene usualmente in casi analoghi) né ancora nella

valutazione medica. Egli si è quindi in sostanza limitato a esaminare lo stato

del ginocchio sinistro, senza pronunciarsi sull’aspetto in questione. In

particolare, egli non si espresso in merito all’eziologia dei dolori lombari e

al ginocchio destro, quale conseguenza indiretta dell’evento traumatico

assicurato (eventualmente imputabili alla postura viziata assunta a seguito dell’utilizzo

delle stampelle).

A quest’ultimo riguardo, è utile

sottolineare che, in base a quanto si evince dal referto 13 settembre 2023 del dr.

med. __________, la necessità di far capo a delle stampelle per deambulare è apparsa

soltanto dopo l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi praticato

nel marzo 2022.

In questo contesto, non ci si può

nemmeno esimere dal rilevare che il medico __________ ha pure omesso di pronunciarsi

a proposito della necessità per l’assicurato di utilizzare delle stampelle per

deambulare. In particolare, egli non lo ha fatto nell’apprezzamento del 12

ottobre 2023 (doc. 391), sebbene l’amministrazione lo avesse invitato proprio a

esprimersi in merito al contenuto del rapporto 21 settembre 2023 del dr. med. __________

(doc. 389, già riportato al consid. 2.8.), in cui quest’ultimo aveva

chiaramente indicato che “sollte sich die Schmerzsituation sich durch

weitere Massnahmen (ev. auch interventioneller Art) in naher Zukunft wieder bessern,

wäre ein allfälliger Stockabbau eventuell realisierbar.”.

Tale modo di procedere non può

essere tutelato.

Non consente di sopperire a tali

manchevolezze neppure la nota telefonica del 21 ottobre 2022 (doc. 296), di cui

si è già detto al consid. 2.8., nella quale è stata “riportata” una

considerazione, invero alquanto stringata (“I problemi alla schiena e

ginocchio destro non sono causali all'infortunio.”), che sarebbe stata

espressa del dr. med. __________ in base a quanto indicatogli dalla funzionaria.

In proposito, giova qui ricordare

che, in una sentenza 8C_204/2009 del 27 agosto 2009 consid. 5 e 6, il Tribunale

federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.

Selon les constatations des premiers juges, X.________ est une entreprise en

raison individuelle inscrite au nom de Y.________, qui a engagé le recourant en

qualité de directeur administratif. Les premiers juges ont attribué une

importance décisive au fait que Y.________ a informé la caisse le 4 décembre

2007.

que son comptable était absent. Ils en déduisent que le recourant, «seul

comptable de la société», continuait à exercer des fonctions de directeur

administratif et qu'il «jouait un rôle dans la prise de décision». La

déclaration prêtée à Y.________ résulte d'un entretien téléphonique que

celui-ci a eu avec un employé de la caisse. Cet entretien fait l'objet d'une

brève note interne, au demeurant non signée, qui n'est pas toutefois suffisante

pour en conclure que le recourant continuait à exercer des fonctions au service

de l'entreprise. Elle ne conduit du reste pas nécessairement à la conclusion

que le comptable déclaré absent était le recourant lui-même, dont le nom n'est

pas mentionné dans la notice. Il pouvait par exemple s'agir d'un comptable

externe à la société. Il n'est pas exclu au demeurant que l'employeur ait voulu

donner un prétexte pour ne pas fournir les documents requis par la caisse dans

le délai imparti. Les premiers juges voient par ailleurs un indice que le

recourant avait conservé un pouvoir décisionnel dans le fait que l'entreprise

ne comptait que trois collaborateurs, à savoir deux apprentis et le recourant.

Mais le seul fait d'avoir un pouvoir décisionnel plus ou moins étendu ne suffit

pas pour admettre l'existence d'une position analogue à celle d'un employeur.

La jurisprudence susmentionnée ne saurait être comprise en ce sens que

l'exercice de responsabilités au sein d'une entreprise conduit de facto à nier

le droit à l'indemnité de chômage en cas de licenciement. Dans ce contexte, il

n'eût sans doute pas été inutile d'entendre Y.________ et éventuellement aussi

les deux apprentis de l'entreprise.

6.

Les éléments indispensables pour décider si le recourant occupait ou non une

fonction analogue à celle d'un employeur ou s'il a véritablement continué à

travailler au service de l'entreprise après son licenciement font défaut. Le

Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer. Il y a dès lors lieu de

constater que la décision attaquée ne contient pas les motifs déterminants de

fait et de droit requis par l'art. 112 al. 1 let. b LTF, si bien qu'elle doit

être annulée et que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale. (…)."

(cfr. pure la STCA 35.2018.38 del 18 ottobre 2018, consid. 2.8).

In queste condizioni, già i

citati aspetti meritano di essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Ciò è tanto più vero se si

considera che soprattutto i dolori alla schiena hanno avuto un’incidenza

negativa sullo svolgimento della EFL a __________ (che non ha potuto essere

eseguita), rispettivamente sull’accertamento presso il __________ (che ha

dovuto essere interrotto anzitempo) e hanno determinato pure l’interruzione

prematura (dopo solo mezza giornata) di uno stage breve (di soli 3 giorni)

presso il __________, dunque in un’attività considerata adeguata dal profilo

medico-teorico.

Neppure può essere ignorato che i

responsabili del __________ hanno sottolineato l’esistenza di una discrepanza

tra i disturbi denunciati dall’assicurato, in particolare quelli interessanti

il rachide lombare, e quanto emerso dalla documentazione a loro disposizione, motivo

per il quale hanno ritenuto indicato un complemento istruttorio di natura

medica.

Inoltre, se è vero che questa

Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate

trattandosi di assicurati vittime d’infortuni agli arti inferiori (per lo più

sedentarie; cfr., tra le tante, STCA 35.2021.85 del 14 marzo 2022, confermata

con STF 8C_252/2022 dell’11 gennaio 2023; cfr. pure STCA 35.2023.99 dell’11

aprile 2024, consid. 2.8.2 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati;

per un caso recente in cui è stata ritenuta una capacità lavorativa residua del

100% (presenza e rendimento) in attività adeguate per un assicurato

infortunatosi al ginocchio sinistro: cfr. STF 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024

consid. 4.2), è altrettanto vero che il caso sub judice si differenzia

dai precedenti (incluso quello richiamato dall’amministrazione di cui alla STCA

35.2023.89

dell’11 marzo 2024 e alla STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023), già

solamente per il fatto non è ancora dato da sapere se, nel caso di specie,

l’assicurato presenta pure dei disturbi alla schiena e al ginocchio destro in

relazione causale naturale (e adeguata) con l’infortunio e, se del caso, quale

sia la loro incidenza sulla sua capacità lavorativa residua dello stesso.

Parimenti dicasi per l’uso delle stampelle, che non è dato sapere se per esso

vi sia o meno un’indicazione medica.

In simili circostanze, non

possono quindi essere condivise le argomentazioni dell’amministrazione secondo

la quale “l’esigibilità espressa in concreto corrisponde peraltro a quanto si

riscontra normalmente negli assicurati che hanno riportato un danno ad un arto

inferiore (cfr., ad es., la sentenza del TF 8C_454/2023 del 19.12.2023)” (cfr. p.to

5.

della risposta di causa di cui al doc. III), rispettivamente secondo la quale

“questo Tribunale - con una recentissima sentenza dell'11.3.2024 - ha avuto

modo di tutelare il fatto che l'CO 1 aveva riconosciuto una diminuzione di

rendimento del 20 % nel caso di un assicurato affetto da paraplegia incompleta

per eseguire auto-cateterismo ogni circa tre ore per la durata di circa un'ora

al giorno (incarto 35.2023.89).” (cfr. p.to 10 della risposta di causa di cui

al doc. III)

Infine, se è vero che la

giurisprudenza federale ha già più volte ribadito che i dati medici permettono

generalmente un apprezzamento più oggettivo del caso e prevalgono, di

principio, sulle constatazioni effettuate durante, ad esempio, uno stage di

osservazione professionale, suscettibili di essere influenzate da elementi

soggettivi legati al comportamento dell'assicurato (cfr. STF 8C_370/2022 del 1

marzo 2023, consid. 5.4, 8C_564/2022 del 20 aprile 2023, consid. 5.1,

9C_343/2020 del 22 aprile 2021 consid. 6.1; 9C_65/2019 del 26 luglio 2019

consid. 5 e STCA 35.2023.19 del 14 agosto 2023, consid. 2.6.3 e 35.2023.99

dell’11 aprile 2024, consid. 2.8.2), è altrettanto vero che nella recente STF

8C_43/2024 del 9 agosto 2024 consid. 5.2, l’Alta Corte ha

sottolineato che “(…), dans les cas où ces appréciations (d'observation

professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à

l'administration, respectivement au tribunal - conformément au principe de la

libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au

besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêt 9C_1035/2009 précité,

consid. 4.1)”.

In simili circostanze, non

possono quindi essere condivise nemmeno le argomentazioni dell’amministrazione

secondo cui “l'CO 1 ritiene che degli ulteriori esami medici non si

impongono e rinvia alla giurisprudenza in merito al valore probatorio degli

accertamenti professionali ricordata in sede di risposta di causa.”(cfr.

scritto del 14 giugno 2024 di cui al doc. VII; ovvero che i “dati medici

permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi

prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage

d'osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state

influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona

assicurata nel corso dello stage (cfr. ad esempio, le sentenze del TF 9C_891/2012

del 5.4.2013 consid, 3, 9C_426/2011 del 14.12.2011 consid, 4,3 e 8C_776/2009

del 19.7.2010 consid. 5.2).”: cfr. p.to 6 di cui al doc. III),

rispettivamente secondo cui “giova ricordare che l'assicurato è stato

esaminato da diversi specialisti. In occasione della visita del 20.4.2023

l'assicurato ha mantenuto la posizione seduta senza problemi durante la

raccolta dell'anamnesi senza assumere pose antalgiche. L'CO 1 ha tentato di

eseguire una valutazione delle capacità funzionali che purtroppo non ha potuto

avere luogo a causa dell'atteggiamento dell'assicurato. L'accertamento disposto

dall'AI non ha avuto una sorte migliore.” (cfr. scritto del 14 giugno 2024 di

cui al doc. VII).

2.10

Il TCA non può nemmeno esimersi dal sottolineare

che il 21 settembre 2023 il dr. med. __________ ha attestato che “angesichts

der aktuellen Mobilität an 2 Gehstützen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt jedoch

kaum umsetzbar.” (doc. 389), rispettivamente che i responsabili del __________

hanno evidenziato che “a fronte della compromissione fisica e di una

situazione medica solo parzialmente verificata appare ad ogni modo

difficilmente immaginabile allo stato attuale un reinserimento nel libero

mercato.” (doc. C2).

Ora, anche la questione di sapere

se la capacità lavorativa residua dell’assicurato, sia sfruttabile in un

mercato libero, seppur equilibrato, o solo in un circuito lavorativo protetto,

come pure la questione di sapere se vi è necessità o meno di introdurre, nel

caso specifico, dei provvedimenti integrativi - aspetti questi che dovranno

essere approfondito nell’ambito della procedura AI (spetta, infatti, al consulente

in integrazione professionale [di seguito: CIP], sulla scorta delle indicazioni

e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili; cfr., a tal proposito, la STCA 32.2023.49 del 23

ottobre 2023 consid. 2.9.1.) - assumono una particolare importanza ai fini del

giudizio.

Nel caso di specie, non è infatti

dato sapere se la capacità lavorativa residua dell’assicurato, riconducibile al

danno infortunistico, sia sfruttabile sul mercato generale del lavoro, seppur

equilibrato, in assenza di una valutazione del CIP, che dovrà essere resa in

ambito AI. A quest’ultimo riguardo, va segnalato che la LAINF non prevede

l’erogazione di provvedimenti d’integrazione (cfr., fra le tante, STF

8C_380/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 3; STCA 35.2020.9 del 7 ottobre 2020

consid. 2.9. e i rinvii giurisprudenziali ivi citati e la STCA 35.2021.94 del

31.

marzo 2022 consid. 2.12 e la STCA 35.2022.87 del 30 gennaio 2023, consid.

2.5.6

e la STCA 35.2023.99 dell’11 aprile 2024, consid. 2.8.2).

2.11

Tutto ben considerato, sulla scorta

di tutto quanto precede (cfr. consid. 2.9. e 2.10.), questo Tribunale ritiene

dunque che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente

procedere a un complemento istruttorio sia di natura medica (volto a stabilire se

i disturbi alla schiena e al ginocchio destro costituiscono delle conseguenze

naturali dell’infortunio assicurato e, nell’affermativa, se lo stato di salute

dell’assicurato fosse stabilizzato al 1° dicembre 2023 e, sempre nell’affermativa,

la sua capacità lavorativa residua in attività adeguate) sia di natura

amministrativa (mediante l’acquisizione della valutazione che verrà eseguita

dal CIP, volta ad accertare se la capacità lavorativa residua dell’assicurato

sia sfruttabile sul mercato generale del lavoro, che si presuppone equilibrato).

In questo contesto, il TCA

ricorda la già citata STF 8C_43/2024, riguardante un assicurato che presentava un

danno agli arti inferiori, che aveva compiuto un periodo di osservazione

professionale di 3 mesi, che utilizzava 1 e/o 2 bastoni per camminare e che era

stato dichiarato totalmente abile in attività adeguate (per lo più sedentarie).

In

quell’occasione, la Corte federale è stata chiamata a pronunciarsi

dall’assicurato che rimproverava “aux premiers juges d'avoir écarté à tort

le rapport de l'Orif, dès lors qu'il permettrait de constater que

l'appréciation médicale de la capacité de travail du docteur D.________ diverge

sensiblement de la capacité de travail objectivement constatée lors de

l'observation professionnelle.” (cfr. consid. 5.1).

Il Tribunale federale ha finalmente

annullato la pronunzia cantonale e ha rinviato gli atti all’CO 1 per ulteriori

accertamenti di natura medica (segnatamente una perizia ortopedica e

reumatologica ex art. 44 LPGA) per accertare la reale capacità lavorativa

residua dell’assicurato in attività adeguate.

Da ultimo, il TCA segnala di

avere in passato regolarmente ammesso una piena capacità lavorativa in attività

sostitutive adeguate trattandosi di assicurati vittime d’infortuni agli arti superiori,

in particolare alle spalle (cfr., tra le tante, la STCA 35.2022.67 del 14

novembre 2022 consid. 2.3.4.) e che il TF, con sentenza 8C_542/2023 del 25

aprile 2024, ha ordinato a questa Corte di disporre una perizia giudiziaria

volta a definire la capacità lavorativa residua di un assicurato vittima proprio

di un infortunio alla spalla destra.

2.12

Qualora venisse riconosciuta

l’eziologia infortunistica ai disturbi alla schiena e al ginocchio destro,

l’accertamento da compiere dovrà necessariamente includere anche l’aspetto

riguardante l’entità (aggiuntiva) della menomazione dell’integrità di cui è

portatore l’assicurato.

2.13

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die

IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer

beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme

durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand

und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt

die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben

und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,

9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V

210.

-, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale

federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare

che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa

all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020

consid. 5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Inoltre, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione,

e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio.

È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti

istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti

e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria

decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze

8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023

consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA

35.2023.12

del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno

2024, consid. 2.6).

Infine, con pronunzia 8C_447/2023

del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

" Aufgrund

der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im

Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits

bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und

Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich

die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das

kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine

abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im

Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es

doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.

Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023

E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die

Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären

müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht

rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den

Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt”.

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte ai

considerandi 2.9., 2.10. e 2.11., si giustifica pertanto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore

resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA),

in ambito ortopedico e reumatologico, volto a chiarire se i disturbi alla

schiena e al ginocchio destro di cui soffre RI 1 si trovano in una relazione di

causalità naturale con l’infortunio assicurato e, nell’affermativa, se lo stato

di salute dell’assicurato fosse stabilizzato al 1° dicembre 2023 e, sempre in

caso di risposta affermativa, la sua capacità lavorativa residua in attività

adeguate.

In base alle relative risultanze

peritali, l’assicuratore resistente - previa acquisizione dell’incarto AI -

sarà poi chiamato a definire nuovamente le prestazioni spettanti

all’assicurato.

Da ultimo, il TCA rileva che è

prematuro pronunciarsi sulle ulteriori obiezioni sollevate dal patrocinatore

del ricorrente.

2.14

Stante tutto quanto esposto, questo

Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (peraltro neppure

richieste dalle parti).

Va qui ricordato che, per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.15

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato,

l’importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.16

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata, fatta eccezione per l’IMI del

30% riconosciuta all’assicurato per il danno infortunistico

al ginocchio sinistro.

§§ Gli atti sono rinviati

all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti