35.2024.26
Danno infortunistico al ginocchio snistro. Domanda sospensione procedura in attesa Ai respinta. Rinvio per uletriori accertamenti medici (schiena e ginocchio destro; indicazione medica per uso stampelle?) e amministrativi (acquisizione rapporto del consulente in integrazione professionale, CIP)
30 settembre 2024Italiano56 min
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.26
PC/sc
Lugano
30 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice: Paola Carcano, cancelliera
segretario: Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13
febbraio 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1996, di
professione pizzaiolo, disoccupato dal 1° febbraio 2018 e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 23 dicembre 2018, mentre
si trovava a __________ ed era fermo in un posteggio seduto su uno scooter, a
causa di un camion che lo ha urtato in una manovra di retromarcia, è caduto a
terra con la gamba sinistra rimasta schiacciata tra il motoveicolo e il camion
stesso, riportando una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale
del ginocchio sinistro (doc. 1, 17, 22, 67 e 211).
Dopo essere stato trasportato in
ospedale a __________ per le prime cure, è stato traferito a __________, dove
si è sottoposto il 10 gennaio 2019 a un intervento di osteosintesi con doppia
placca Axsos 3 viti e una vite libera interframmentaria (doc. 17, 22, 67, 211).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Completamente inabile al lavoro dal
23 dicembre 2018, a causa del sinistro, RI 1 si è sottoposto a numerose sedute
di fisioterapia (intensiva e anche stazionaria, presso la Clinica __________,
dal 3 giugno al 2 luglio 2019: doc. 67). A seguito del persistere dei dolori e
delle difficoltà funzionali al ginocchio, l’assicurato si è dovuto anche
sottoporre a diverse indagini, che sono state effettuate per mezzo di
apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica e che hanno evidenziato
l’insorgere di una significativa gonartrosi post-traumatica su frattura del
piatto tibiale (doc. 176), oltre a un bone-bruise localizzato alla testa della
tibia (doc. 276).
RI 1 ha effettuato pure alcune
visite specialistiche (anche presso la Clinica __________, dove è stato
sottoposto il 4 marzo 2022 a un intervento di artroscopia diagnostica e
asportazione del materiale di osteosintesi: doc. 233 e 234). Nonostante egli
abbia continuato la fisioterapia intensiva e abbia pure beneficiato di un
soggiorno dal 14 novembre al 16 dicembre 2022 presso la __________ (doc. 322 e
323), i dolori e le difficoltà funzionali al ginocchio sono persistiti (doc.
322 e 341).
Un referto radiologico del 18
febbraio 2023 (doc. 342) ha messo in evidenza degli importanti difetti ossei
nel senso di una mal-unione, per la quale è stato ritenuto “indicato” un
intervento d’impianto di protesi totale, giudicato finalmente “non esigibile” a
causa della ancor giovane età dell’assicurato, rispettivamente della situazione
molto compromessa del plateau tibiale, come pure dell’incertezza in relazione
all’esito per quanto concerne i dolori cronici di cui è affetto l’assicurato.
Egli ha quindi deciso di rinunciare all’intervento (doc. 350, 351, 362 e 363).
1.3. Esperiti gli accertamenti medici e
amministrativi del caso, in data 24 aprile 2023, l’amministrazione, a fronte di
uno stato di salute stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di
corta durata a partire dal 1° giugno 2023 (doc. 368).
1.4. In data 4 maggio 2023 l’avv. RA 1,
in nome e per conto dell’assicurato, ha comunicato all’CO 1 quanto segue:
" (…). Ho
preso atto, in particolare, del referto allestito dal dr. dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica
fiduciaria del 20 aprile 2023. II dr. __________ attesta innanzitutto che la
situazione valetudinaria del paziente appare stabile e che "allo stato
attuale l'assicurato appare abile, in misura completa e con rendimento completo
e senza pause supplementari in un lavoro leggero prevalentemente seduto con
spostamenti limitati a brevi tratti e stazione eretta solo per brevi periodi”.
In considerazione del fatto che l'assicurato è stato seguito dalla __________,
ritengo utile che essa si esprima sui punti seguenti:
1. la situazione medica del paziente è stabilizzata;
2. quali sono le limitazioni funzionali dell'assicurato;
3. qual è il grado di capacità lavorativa dell'assicurato nella sua abituale
attività e in un'attività sostitutiva compatibile con le sue limitazioni
funzionali.” (doc. 372; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice).
1.5. L’11 maggio 2023, l’assicuratore
ha comunicato all’avv. RA 1 quanto segue:
" La
valutazione dell'esigibilità lavorativa compete al nostro servizio medico; la
stessa è stata espressa in base alla valutazione del signor RI 1 in occasione
della visita effettuata il 21 aprile e in base agli atti in nostro possesso.
Non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti.
Qualora ricevessimo delle valutazioni mediche relative alla suddetta
problematica, le stesse saranno valutate dal nostro consulente medico.” (doc.
373).
1.6. In data 23 maggio 2023, il
patrocinatore ha trasmesso all’CO 1 la valutazione 22 maggio 2023 del dr. med. __________
della __________ (doc. 374), comunicando nel contempo quanto segue:
" Nella
refertazione sopra indicata si attesta che, nella situazione attuale, il
paziente non può esprimere una capacità lavorativa al 100% con sollecitazione
del ginocchio.
Il dr. med. __________ consiglia una valutazione dell'efficienza funzionale
(EFL), al fine di determinare la capacità lavorativa che può effettivamente
raggiungere in modo oggettivo.
Alla luce di questo referto caldeggia l'allestimento di questa valutazione
EFL.”
1.7. Il 19 luglio 2023, l’amministrazione
ha informato l’avv. RA 1 di avere richiesto una valutazione EFL alla clinica di
__________ e che pertanto
" Annulliamo
(…) la lettera del 24.4.23 nel senso che le prestazioni assicurative
continueranno fino a nuova definizione da parte del nostro servizio medico
essendo in previsione la valutazione dei limiti funzionali presso la struttura
di __________”.
1.8. Dopo avere acquisito agli atti il
rapporto 21 settembre 2023 del dr. med. __________ della __________ (doc. 388)
e l’apprezzamento medico del 12 ottobre 2023 del dr. med. __________ (doc.
391), in data 25 ottobre 2023, l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata a contare dal 1° dicembre 2023 (doc. 397).
1.9. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 9 gennaio 2024, l’CO 1 - dopo aver ritenuto l’assicurato
abile al 100% (in termini di presenza e di rendimento) in “un’attività
leggera prevalentemente sedentaria con spostamenti limitati a brevi tratti”
e avere precisato che “in attività adeguate non sono necessarie pause
aggiuntive” (doc. 408, pag. 2) - ha negato il diritto a una rendita di
invalidità (a fronte di un grado di invalidità nullo) mentre ha assegnato
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (doc. 408).
1.10. A seguito dell’opposizione
interposta l’8 febbraio 2024 dall’avv. RA 1 (doc. 410), in data 13 febbraio
2024, l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (doc. 413).
1.11. Con tempestivo ricorso del 13 marzo
2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e la retrocessione degli atti
all’amministrazione per procedere “ad accertamenti ulteriori in relazione al
grado di abilità lavorativa”, nonché “per ridefinire il reddito da
invalido escludendo i redditi dei rami di attività che sono preclusi
all’assicurato” (doc. I, pag. 12).
Il patrocinatore contesta la
valutazione medica come pure il reddito “da invalido” ritenuti dall’CO 1,
con argomenti che verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
1.12. Con risposta di causa, l'CO 1 ha
versato agli atti l'incarto LAINF e ha chiesto che l’impugnativa venga respinta
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. III).
1.13. Nel successivo scambio di allegati
del 4 e del 14 giugno 2024, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
proprie tesi e domande (cfr. doc. V e doc. VII).
A sostegno delle proprie
argomentazioni, l’avv. RA 1 ha prodotto, in particolare, il rapporto 3 maggio
2024 del Centro __________ (doc. C2).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le
fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente
vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16
maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
2.2. Con la propria impugnativa, il
patrocinatore dell’insorgente ha segnalato “che l’Ufficio AI sta
predisponendo un periodo di accertamento a __________, al fine di verificare
con maggiore cognizione di causa il grado di abilità lavorativa dell’assicurato”
e ha pertanto postulato che “la presente procedura sia sospesa in attesa
dell’esito dell’AI” (doc. I, pag. 9).
A questo proposito, giova osservare
che il rapporto 3 maggio 2024 del __________ è stato versato agli atti
dall’avv. RA 1 in data 4 giugno 2024 (doc. V) sub doc. C2 (cfr. consid. 1.13).
Giova qui inoltre ricordare che,
per costante giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non è
vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità
e viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020 consid.
2.9 e la 35.2021.75 del 31 gennaio 2022 consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii
giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.4
e STCA 32.2023.145 del 18 marzo 2024, consid. 2.7).
Per questi motivi, la domanda di
sospensione della procedura deve essere respinta.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare al ricorrente il diritto
a una rendita di invalidità, oppure no.
Non è invece oggetto di
contestazione l’entità (30%) dell’IMI assegnata per il danno infortunistico
all’arto inferiore sinistro.
2.4. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; cfr. anche la STCA 25.2022.68 del
28 novembre 2022, consid. 2.3).
2.5. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità
di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.6. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.7
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18
dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.8
Il TCA rileva innanzitutto che nelle
tavole processuali figura una nota telefonica, datata 20 ottobre 2022 e redatta
da una funzionaria dell’CO 1, il cui tenore è il seguente:
" L'assicurato
ha informato tempo fa la CO 1 che dato che ormai zoppica da mesi, risente
dolori nella schiena e nel ginocchio destro. Vorrebbe sapere cosa deve fare.
Gli spiego che al momento dell'infortunio ha lesionato il ginocchio sinistro.
Quindi la CO 1 sarà perpetualmente responsabile per la problematica al
ginocchio sinistro. Subentrano altre problematiche che non sono in diretta
causalità coll'infortunio, secondo legge è malattia. Quindi le consiglio di
organizzarsi una terapia tramite il medico curante in vicinanza.
L'assicurato vorrebbe il suddetto per iscritto, dato che anticipamene era stato
informato diversamente.
Venerdì ho un colloquio col servizio medico. Ho intenzione di chiedere come
proseguire in questo caso. Mi permetto di scriverli domani. Così sarà informato
sotto ogni aspetto.
L'assicurato è d'accordo e aspetta quindi mie notizie. Ha il mio nr. di Tel
diretto.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Da una nota telefonica del 21
ottobre 2022 (doc. 296), stilata dalla medesima una funzionaria, risulta
inoltre quanto segue:
" Concerne
Consultazione telefonica con SM, Dr. __________
Situazione attuale:
Diagnosi chiara. ev. si potrebbe ancora cercare di diminuire l'edema al
ginocchio di inchiara (recte: incerta) fonte medicamentosamente. La
problematica al ginocchio andrà solamente peggiorando. Si può solamente frenare
Io sviluppo dell'artrosi. Finirà in ogni caso con una protesi al ginocchio.
L'assicurato è ancora troppo giovane.
Nel frattempo, l'assicurato ha anche problemi alla schiena e al ginocchio
destro. Secondo l'assicurato chiaramente causati dal lungo zoppicare.
Soluzione:
Riabilitazione presso la clinica __________ o clinica di __________ con
orientamento professionale (preferibile).
I problemi alla schiena e ginocchio destro non sono causali all'infortunio.
Rivalutazione del caso con rapporto d'uscita della clinica.”
Con messaggio di posta
elettronica del 21 ottobre 2022 (doc. 295), la funzionaria ha informato l’assicurato
nei seguenti termini:
" (…) Ho
appena parlato col servizio medico e posso quindi informarla come promesso
quanto segue:
Come già annunciato telefonicamente ieri, la CO 1 non vede nessun nesso tra la
problematica alla schiena e de ginocchio destro con l'infortunio del
23.12.2018
Secondo legge svizzera non sono né postumi diretti o indiretti.
Quindi ogni cura riguardante questa problematica non va a carico dalla CO 1.
Per la problematica alla gamba sinistra il servizio medico consiglia
calorosamente una riabilitazione presso la clinica __________ inclusivamente
orientamento professionale. Quindi invieremo un annuncio alla clinica, dove
sarà direttamente convocato per la terapia stazionaria. Naturalmente in quel
periodo verranno anche curate la schiena e il ginocchio destro, sarebbe a dire;
gioverebbe di una cura complessiva che le può solamente giovare. Spero di aver
potuto chiarire la situazione. Nel caso ci fossero delle domande non esiti a
contattarmi.”
In data 17 febbraio 2023, l’assicurato
è stato visitato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, ove è
stata posta la diagnosi di “riacutizzazione severa di artrosi
post-traumatica al ginocchio sinistro” e nell’anamnesi è stato segnalato che
“da circa 7 giorni deambula nuovamente con le stampelle in virtù delle forti
algie al ginocchio” (doc. 341)
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha poi fatto capo
al rapporto 21 aprile 2023 (doc. 363) relativo alla visita __________ effettuata
il 20 aprile 2023 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, il cui tenore è in particolare il seguente:
" Diagnosi
Trauma ginocchio sinistro con frattura esposta epifisi prossimale tibia
sinistra da evento del 23.12.2018.
Stato dopo fasciotomia e posizionamento di fissatore esterno presso l'Ospedale
di __________ il 23.12.2018 e successiva chiusura cutanea post-fasciotomia.
Stato dopo intervento di rimozione fissatore esterno + riduzione e sintesi con
doppia placca e vite libera di frattura piatto tibiale eseguito il 10.01.2019
presso l'Ospedale __________.
Stato dopo artroscopia diagnostica e asportazione materiale osteosintesi
eseguita presso la Clinica __________ il 04.03.2022 dal dr. med. __________.
Valutazione
(…).
Aspetti medico-assicurativi
La situazione attuale appare stabilizzata e valutabile. Per quanto riguarda la
proposta di protesizzazione abbiamo già detto sopra che essa appare dal punto
di vista medico teoricamente indicata ma in considerazione dell'età del
soggetto, dei rischi e della non certezza del risultato non è esigibile. Allo
stato attuale l'assicurato appare abile in un lavoro leggero prevalentemente
seduto con spostamenti limitati a brevi tratti e stazione eretta solo per brevi
periodi.
In un lavoro siffatto l'assicurato appare abile in misura completa con
rendimento completo e senza pause supplementari.” (doc. 363, pag. 6 e 7;
n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In data 23 maggio 2023, il
patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti la valutazione 22 maggio
2023.
del dr. med. __________ della __________ (doc. 374), giusta la quale:
" (…)
Aus meiner Sicht ist in der aktuellen Situation die Arbeitsfähigkeit im
angestammten Beruf als Pizzaiolo aufgrund der Kniebeschwerden nicht gegeben.
Beschäftigungen mit Kniebelastung sind nicht möglich, aus meiner Sicht wird
auch eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit bei der aktuellen Situation für
kniebelastende Tätigkeit nie gegeben sein.
Von unserer Seite wäre um die Situation zu verbessern trotz
jungem Alter des Patienten eine Knie-Totalprothesenimplantation zu diskutieren.
Dies habe ich mit dem Patienten in der letzten Konsultation bereits besprochen.
Inwieweit dies die Arbeitsfähigkeit und Belastbarkeit verbessern würde ist bei
auch chronischer Symptomatik nicht klar absehbar. Zusammenfassend ist in der
aktuellen Situation keine Arbeitsfähigkeit zu 100% mit Kniebelastung gegeben.
Hier möchte ich auch noch auf die IV verweisen, wo zur genauen Bestimmung
der Arbeitsfähigkeit eine Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL)
durchgeführt werden könnte um dies entsprechend zu objkektivieren.” (doc.
374; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In data
13.
settembre 2023, il dr. med. __________ della __________ (doc. 384) ha
comunicato all’CO 1 quanto segue:
" (…)
Der aus Italien herangereiste Klient
stellte sich heute vereinbarungsgemäss zum vereinbarten Termin bei uns vor,
jedoch lediglich mobil an zwei Unterarmgehstöcken. Er beklagte, selbst für
kürzeste Distanzen ohne Unterarmgehstöcke nicht gehfähig zu sein. Er
präsentierte ein ausgeprägtes Entlastungshinken. Mit Blick auf die Diagnosen,
die Klinik und die uns vorliegenden Bildgebung ist die Durchführung einer EFL
mit Testungen zum Heben/Tragen, Gehen, Treppenstiegen, Kriechen, Knien sowie
Stehen nicht möglich. Seit der Osteosynthesematerialentfernung im April 2022
sei der Patient nur noch an Unterarmgehstöcken mobil.
Unter diesen Umständen erscheint uns die Durchführung einer EFL zur Beurteilung
der Belastbarkeit und Zumutbarkeit im vorliegenden Fall als wenig zielführend.
Man wird hier nicht drum herumkommen, die Zumutbarkeit schlussendlich auf rein
medizinisch-theoretischer Basis festzulegen. Wir werden Ihnen innert Kürze noch
einen Bericht mit der ausführlichen Anamnese des Klienten zustellen.” (doc.
384).
Con rapporto 21 settembre 2023
(doc. 389), lo stesso dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) Der
aus Italien herangereiste Klient stellte sich am 13.09.2023 pünktlich zum
vereinbarten Termin zur Durchführung einer EFL bei uns vor, jedoch durchwegs mobil
an zwei Unterarmgehstöcken. Ein Gehen ohne Stöcke erwies sich als völlig
ummöglich. Er bestätigt denn auch, selbst für kürzeste Distanzen ohne
Unterarmgehstöcke nicht gehfähig zu sein. Er präsentiert ein stark ausgeprägtes
Entlastungshinken links.
Der Klient bittet zur Verbesserung der aktuellen Situation um eine
chirurgische Zweitmeinung. Allenfalls würden wir eine Vorstellung des Klienten
bei einem sehr erfahrenen Kniespezialisten, gegebenenfalls in der
Kniechirurgischen Sprechstunde der __________ vorschlagen. Des Weiteren wäre
die Zuweisung des Klienten in eine schmerzmedizinische hilfreich. Sollte
sich die Schmerzsituation sich durch weitere Massnahmen (ev. auch
interventioneller Art) in naher Zukunft wieder bessern, wäre ein allfälliger
Stockabbau eventuell realisierbar.
Aufgrund der uns vorliegenden Bildgebung und der aktuellen Situation am
linken Knie erwies sich die Durchführung einer EFL mit Testungen bezüglich
Heben/Tragen, Gehen, Treppenstiegen, Kriechen, Knien sowie Stehen etc. als
völlig unrealistisch und auch nicht als zielführend.
Unter diesen Umständen erscheint eine EFL zur Beurteilung der Belastbarkeit
und Zumutbarkeit im vorliegenden Fall nicht als geeignet. Man wird hier
nicht drum herumkommen, die Zumutbarkeit schlussendlich auf rein
medizinisch-theoretischer Basis festzulegen.
Die zuletzt ausgeübte, ausschliesslich stehend / gehend zu verrichtende
Tätigkeit als Pizzaiolo erachten wir als nicht zumutbar. Rein
medizinisch-theoretisch gesehen wäre eine sehr leichte, vorwiegend sitzende
Tätigkeit ganztags zwar grundsätzlich denkbar, angesichts der aktuellen
Mobilität an 2 Gehstützen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt jedoch kaum
umsetzbar.” (doc. 389; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In data 12 ottobre 2023, il dr.
med. __________ (doc. 391) ha attestato quanto segue:
" (…) Abbiamo
preso visione del rapporto EFL di __________. Il giudizio sull'esigibilità al
lavoro appare dello stesso tenore di quanto valutato in occasione della visita
medico-assicurativa. Si conferma quindi che l'attività di pizzaiolo non è più
esigibile.
Si confermano inoltre le limitazioni funzionali evidenziate. Dal punto di vista
medico nulla osta a riferirsi all'esigibilità di __________.”
Davanti al TCA, il rappresentante
del ricorrente ha versato agli atti il rapporto 3 maggio 2024 del __________
(doc. C2), giusta la quale:
" (…) a
seguito della vostra decisione, per il signor RI 1 era previsto, dal 25.03.2024
al 19.04.2024, un periodo di accertamento professionale presso il __________,
il quale è stato interrotto anticipatamente.
(…).
Presenze/assenze
La presenza è risultata limitata e
frammentaria. L'accertamento previsto sull'arco di 19 giorni è stato interrotto
anticipatamente, il 10.04.2024, e durante il periodo in cui l'A. ha partecipato
al provvedimento (12 giorni) sono state registrate 6 assenze per malattia
(vedi certificato medico allegato), non direttamente riferite al danno alla
salute, e questioni famigliari/private.
A fronte delle difficoltà fisiche lamentate dall'A. e dell'impossibilità di svolgere
apprezzabilmente qualsiasi esercitazione, ritenuta fisicamente esigibile da un
punto di vista medico-teorico (attività leggera e prevalentemente seduta), a
causa dell'acutizzazione dei dolori lombari (indicazione assente nella
documentazione medica), è stata decisa l'interruzione anticipata in accordo tra
il responsabile e il medico della struttura e il Consulente Al.
(…).
Descrizione dei danno alla salute e capacità lavorativa medico-teorica
Diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa
1.
Trauma ginocchio sinistro con frattura esposta epifisi prossimale tibia
sinistra da evento del 23.12.2018.
2.
Stato dopo fasciotomia e posizionamento di fissatore esterno presso
l'Ospedale di __________ il 23.12.2018 e successiva chiusura cutanea post-fasciotomia.
3.
Stato dopo intervento di rimozione fissatore esterno + riduzione e sintesi
con doppia placca e vite libera di frattura piatto tibiale eseguito il
10.01.2019
presso l'Ospedale __________.
4.
Stato dopo artroscopia diagnostica e asportazione materiale osteosintesi
eseguita presso la Clinica __________ il 04.03.2022 dal dottor med. __________.
Anamnesi
Per l'anamnesi in dettaglio si rimanda alla documentazione messa a
disposizione, in particolar modo alla visita medica del 20.04.2023 da parte della
CO 1, dottor med. __________, specialista in chirurgia ortopedica.
Riassumendo, si tratta di un giovane 28enne, aiuto cuoco, lavapiatti e
pizzaiolo, vittima di un incidente della circolazione in sella alla propria
motocicletta il 23.12.2018, in cui è stato urtato da un autoveicolo con
conseguente frattura esposta all'epifisi prossimale della tibia sinistra.
L'A. ha necessitato di un primo intervento chirurgico in urgenza con
fasciotomia e posizionamento di fissatore esterno presso l'Ospedale di __________
sempre il 23.12.2018; successivamente è stata chiusa a livello cutaneo la
fasciotomia.
È stato sottoposto in seguito a un intervento di rimozione del fissatore
esterno e riduzione e sintesi con doppia placca e vite libera di frattura
piatto tibiale il 10.01.2019 presso l'Ospedale __________.
In considerazione del decorso con persistenza di sintomatologia dolorosa e
limitazione funzionale è stato sottoposto successivamente presso la __________
a un'artroscopia diagnostica con asportazione di materiale di osteosintesi il
04.03.2022
L'ulteriore decorso è caratterizzato dal persistere di dolori ai ginocchio
sinistro, motivo per il quale deve camminare con le stampelle scaricando
l'articolazione. Deve inoltre cambiare frequentemente posizione non riuscendo a
mantenere una postura eretta o seduta prolungata.
Precisa di essersi sottoposto a innumerevoli riabilitazioni stazionarie
presso la Clinica __________, a __________ e infine a __________; dopo
quest'ultimo soggiorno riferisce come la situazione si sia ulteriormente
aggravata con importanti dolori al ginocchio.
Sono inoltre presenti dei dolori a livello della colonna lombare a causa
della cattiva postura, malgrado l'assunzione continua AINS.
Valutazione oggettiva
Buone condizioni di salute generali, presenza di sovrappeso con 90 Kg per
172.
cm, PA normale 130/80 mm/Hg, polso 78 battiti al minuto regolare,
auscultazione cardiopolmonare fisiologica.
Sono presenti dei dolori alla palpazione della muscolatura paravertebrale
dorso-lombare, come pure alla mobilizzazione della colonna
Ginocchio sinistro: assenza di versamento intrarticolare, assenza di
instabilità legamentare, estensione completa dell'articolazione con flessione
limitata a 140°, dolorosa alla mobilizzazione.
Le cicatrici sono calme.
La muscolatura alla gamba sinistra risulta leggermente ipotrofica a livello
del quadricipite.
La deambulazione avviene con zoppia e con solo ausilio di stampelle.
Capacità lavorativa medico-teorica e limiti funzionali
L'A. è ritenuto attualmente abile in maniera completa in un'attività
lavorativa leggera, prevalentemente in posizione seduta con spostamenti
limitati a brevi tratti e stazione eretta solo per brevi periodi.
Osservazione e valutazione delle attività pratico-manuali
Attitudini
L'A. è apparso centrato sul danno alla salute (ginocchio, schiena), che
ha marcatamente vincolato l'accertamento. Si è relazionato ad ogni modo
adeguatamente con tutti i presenti e si è dimostrato abbastanza puntuale e
rispettose delle regole vigenti.
In relazione alle poche attività che è stato possibile proporre non ha
evidenziato particolari interessi o predisposizioni, se non un maggiore
coinvolgimento per quelle di tipo manuale, leggero e non richiedenti
particolari abilità di manualità fine.
Abilità
Non sono emerse particolari risorse. Da una parte, l'A. ha faticato nella
comprensione, memorizzazione e integrazione di tutto quanto fosse concettuale
(lettura e trasposizione di schemi, meccanismi richiesti in compiti di calcolo
o conteggio) e dall'altra, nelle attività manuali leggere, richiedenti
precisione, i risultati si sono rivelati poco apprezzabili.
(…).
Lo svolgimento delle attività è stato frammentato da regolari interruzioni,
in cui si alzava per qualche minuto prima di risedersi e continuare.
Ha avuto la possibilità di svolgere un breve stage (tre giorni) presso il __________
del __________, che è stato interrotto dopo mezza giornata a seguito dei dolori
lombari causati dal mantenimento della postura seduta.
Funzionalità
L'accertamento ha evidenziato una netta discrepanza rispetto a quanto
riportato medicalmente. L'A. si è sempre spostato utilizzando le stampelle. Ha
lamentato inoltre quotidianamente dolori al ginocchio sinistro e alla zona
lombare, per i quali non riuscirebbe a mantenere la posizione seduta per un
tempo apprezzabile e che di fatto hanno portato all'interruzione del
provvedimento.
A causa sempre del mantenimento della posizione seduta ha segnalato
un'esacerbazione dei dolori nell'arco della giornata (ha chiesto in due
occasioni di terminare anticipatamente le attività per rientrare al domicilio
-era prevista inizialmente la permanenza presso una struttura alberghiera in
zona per evitare il tragitto, ma ha preferito in un secondo momento rientrare
quotidianamente appoggiandosi a un conoscente che lavorava nelle vicinanze).
Ha avuto modo di utilizzare mezzi ausiliari quali tavoli regolabili in
altezza e diversi tipi di sedia, senza tuttavia trarne particolare beneficio. Malgrado
i dolori dichiarati quotidianamente, non ha voluto sfruttare la possibilità di coricarsi
(scaricare le tensioni) in un apposito locale all'interno della struttura.
In considerazione della situazione, non ha svolto nessuna attività
richiedente, anche solo minimamente, la postura eretta.
Orientamento e bilancio Considerazioni generali
(…).
Orientamento professionale
Durante la limitata presenza (assenze effettuate, interruzione anticipata)
è stato possibile svolgere con l'A. solo un incontro di orientamento,
che si è focalizzato sulla raccolta autobiografica e l'organizzazione di uno
stage breve presso il __________ del __________.
Da subito è emersa una situazione nettamente più compromessa rispetto alle
indicazioni medico-teoriche, soprattutto in riferimento ai dolori lombari, per
cui è risultata impossibile l'assunzione prolungata della posizione seduta, ma
anche alla compromissione del ginocchio sinistro e alla conseguente necessità
di utilizzare le stampelle.
Lo stesso stage, previsto inizialmente su tre giornate, con l'obiettivo di
valutare la tenuta in un'attività da seduto, medicalmente esigibile, è stato
interrotto al termine della prima mezza giornata, a causa dell'esacerbarsi
della sintomatologia dolorosa.
Nel corso dell'accertamento si è dimostrato persona semplice e collaborativa.
Non sono emerse tuttavia conoscenze o competenze apprezzabili nelle poche
attività svolte.
Anche il test scolastico ha evidenziato una preparazione insufficiente, sia
nell'area linguistica che in quella della matematica.
Sebbene desideroso di valutare e identificare una soluzione lavorativa, ha
segnalato forti - timori di non riuscire a trovare un'occupazione adeguata. A
fronte della compromissione fisica e di una situazione medica solo parzialmente
verificata appare ad ogni modo difficilmente immaginabile allo stato attuale un
reinserimento nel libero mercato.
Conclusioni
Le considerazioni relative al bilancio di risorse e alla riflessione
reintegrativa espresse nel presente rapporto risultano inevitabilmente
indicative, alla luce della breve durata dell'accertamento (interruzione
anticipata, assenze maturate nelle prime due settimane).
Colpisce tuttavia la marcata discrepanza tra quanto osservato e le
indicazioni medico-teoriche, soprattutto in riferimento alla sintomatologia
dolorosa lombare, per la quale appare opportuno un approfondimento medico.”
(doc. C2; n.d.r. il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice
mentre il corsivo è della redattrice).
In data 14 giugno 2024 (doc. VII),
l’CO 1 ha osservato quanto segue:
" (…) il
rapporto di accertamento professionale conferma che sussiste una marcata
discrepanza fra le valutazioni mediche e il comportamento dell'assicurato tanto
che il programma ha dovuto essere interrotto anticipatamente.
L'CO 1 ritiene che degli ulteriori esami medici non si impongono e rinvia alla
giurisprudenza in merito al valore probatorio degli accertamenti professionali
ricordata in sede di risposta di causa.
Giova ricordare che l'assicurato è stato esaminato da diversi specialisti. In
occasione della visita del 20.4.2023 l'assicurato ha mantenuto la posizione
seduta senza problemi durante la raccolta dell'anamnesi senza assumere pose
antalgiche. L'CO 1 ha tentato di eseguire una valutazione delle capacità
funzionali che purtroppo non ha potuto avere luogo a causa dell'atteggiamento
dell'assicurato. L'accertamento disposto dall'AI non ha avuto una sorte
migliore.”
Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza all’avv. RA 1 (doc. VIII).
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi nel
caso di specie, questa Corte segnala preliminarmente che, non essendo la
decisione impugnata fondata su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA,
può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo
la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico
bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).
Ora, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione,
il TCA non ritiene di poter senz’altro concludere, come fatto
dall’amministrazione sulla base di quanto indicato dal proprio medico
fiduciario, che RI 1, a partire dal 1° dicembre 2023, fosse in grado di
svolgere un’attività sostitutiva adeguata sull’arco dell’intera giornata e con
pieno rendimento.
Secondo questo Tribunale,
infatti, sia il rapporto del 21 aprile 2023 (doc. 363) relativo alla visita __________
del 20 aprile 2023, sia l’apprezzamento del 12 ottobre 2023 (doc. 391), entrambi
elaborati dal dr. med. __________, non possono rappresentare un valido
fondamento al giudizio che è ora chiamato a rendere.
In effetti, a suscitare dei
dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione espressa dal medico
__________ dell’CO 1 vi è il fatto che - dopo l’intervento di artroscopia
diagnostica e di asportazione del materiale di osteosintesi eseguito il 4 marzo
2022.
- l’assicurato ha segnalato all’istituto assicuratore l’insorgenza di
dolori anche alla schiena e al ginocchio destro, a causa della zoppia nel
frattempo insorta (cfr. doc. 294: “L'assicurato ha informato tempo fa la CO
1.
che dato che ormai zoppica da mesi, risente dolori nella schiena e nel
ginocchio destro. Vorrebbe sapere cosa deve fare.”), rispettivamente che
tale problematica è persistita nei mesi successivi ed è tutt’ora presente (cfr.
doc. C2: “In considerazione del decorso con persistenza di sintomatologia
dolorosa e limitazione funzionale è stato sottoposto successivamente presso la __________
a un'artroscopia diagnostica con asportazione di materiale di osteosintesi il
04.03.2022
L'ulteriore decorso è caratterizzato dal persistere di dolori al
ginocchio sinistro, motivo per il quale deve camminare con le stampelle
scaricando l'articolazione. Deve inoltre cambiare frequentemente posizione non
riuscendo a mantenere una postura eretta o seduta prolungata.”).
Ora, in occasione della visita
del 20 aprile 2023, il medico fiduciario ha sì segnalato che l’assicurato
deambulava con zoppia e con l’ausilio di stampelle (cfr. in particolare doc.
363, pag. 4), ma non ha refertato nulla a proposito del citato aspetto, né nell’anamnesi
né nella diagnosi (specificando, se del caso, che esso non sarebbe di
competenza CO 1, come avviene usualmente in casi analoghi) né ancora nella
valutazione medica. Egli si è quindi in sostanza limitato a esaminare lo stato
del ginocchio sinistro, senza pronunciarsi sull’aspetto in questione. In
particolare, egli non si espresso in merito all’eziologia dei dolori lombari e
al ginocchio destro, quale conseguenza indiretta dell’evento traumatico
assicurato (eventualmente imputabili alla postura viziata assunta a seguito dell’utilizzo
delle stampelle).
A quest’ultimo riguardo, è utile
sottolineare che, in base a quanto si evince dal referto 13 settembre 2023 del dr.
med. __________, la necessità di far capo a delle stampelle per deambulare è apparsa
soltanto dopo l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi praticato
nel marzo 2022.
In questo contesto, non ci si può
nemmeno esimere dal rilevare che il medico __________ ha pure omesso di pronunciarsi
a proposito della necessità per l’assicurato di utilizzare delle stampelle per
deambulare. In particolare, egli non lo ha fatto nell’apprezzamento del 12
ottobre 2023 (doc. 391), sebbene l’amministrazione lo avesse invitato proprio a
esprimersi in merito al contenuto del rapporto 21 settembre 2023 del dr. med. __________
(doc. 389, già riportato al consid. 2.8.), in cui quest’ultimo aveva
chiaramente indicato che “sollte sich die Schmerzsituation sich durch
weitere Massnahmen (ev. auch interventioneller Art) in naher Zukunft wieder bessern,
wäre ein allfälliger Stockabbau eventuell realisierbar.”.
Tale modo di procedere non può
essere tutelato.
Non consente di sopperire a tali
manchevolezze neppure la nota telefonica del 21 ottobre 2022 (doc. 296), di cui
si è già detto al consid. 2.8., nella quale è stata “riportata” una
considerazione, invero alquanto stringata (“I problemi alla schiena e
ginocchio destro non sono causali all'infortunio.”), che sarebbe stata
espressa del dr. med. __________ in base a quanto indicatogli dalla funzionaria.
In proposito, giova qui ricordare
che, in una sentenza 8C_204/2009 del 27 agosto 2009 consid. 5 e 6, il Tribunale
federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.
Selon les constatations des premiers juges, X.________ est une entreprise en
raison individuelle inscrite au nom de Y.________, qui a engagé le recourant en
qualité de directeur administratif. Les premiers juges ont attribué une
importance décisive au fait que Y.________ a informé la caisse le 4 décembre
2007.
que son comptable était absent. Ils en déduisent que le recourant, «seul
comptable de la société», continuait à exercer des fonctions de directeur
administratif et qu'il «jouait un rôle dans la prise de décision». La
déclaration prêtée à Y.________ résulte d'un entretien téléphonique que
celui-ci a eu avec un employé de la caisse. Cet entretien fait l'objet d'une
brève note interne, au demeurant non signée, qui n'est pas toutefois suffisante
pour en conclure que le recourant continuait à exercer des fonctions au service
de l'entreprise. Elle ne conduit du reste pas nécessairement à la conclusion
que le comptable déclaré absent était le recourant lui-même, dont le nom n'est
pas mentionné dans la notice. Il pouvait par exemple s'agir d'un comptable
externe à la société. Il n'est pas exclu au demeurant que l'employeur ait voulu
donner un prétexte pour ne pas fournir les documents requis par la caisse dans
le délai imparti. Les premiers juges voient par ailleurs un indice que le
recourant avait conservé un pouvoir décisionnel dans le fait que l'entreprise
ne comptait que trois collaborateurs, à savoir deux apprentis et le recourant.
Mais le seul fait d'avoir un pouvoir décisionnel plus ou moins étendu ne suffit
pas pour admettre l'existence d'une position analogue à celle d'un employeur.
La jurisprudence susmentionnée ne saurait être comprise en ce sens que
l'exercice de responsabilités au sein d'une entreprise conduit de facto à nier
le droit à l'indemnité de chômage en cas de licenciement. Dans ce contexte, il
n'eût sans doute pas été inutile d'entendre Y.________ et éventuellement aussi
les deux apprentis de l'entreprise.
6.
Les éléments indispensables pour décider si le recourant occupait ou non une
fonction analogue à celle d'un employeur ou s'il a véritablement continué à
travailler au service de l'entreprise après son licenciement font défaut. Le
Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer. Il y a dès lors lieu de
constater que la décision attaquée ne contient pas les motifs déterminants de
fait et de droit requis par l'art. 112 al. 1 let. b LTF, si bien qu'elle doit
être annulée et que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale. (…)."
(cfr. pure la STCA 35.2018.38 del 18 ottobre 2018, consid. 2.8).
In queste condizioni, già i
citati aspetti meritano di essere oggetto di ulteriori approfondimenti.
Ciò è tanto più vero se si
considera che soprattutto i dolori alla schiena hanno avuto un’incidenza
negativa sullo svolgimento della EFL a __________ (che non ha potuto essere
eseguita), rispettivamente sull’accertamento presso il __________ (che ha
dovuto essere interrotto anzitempo) e hanno determinato pure l’interruzione
prematura (dopo solo mezza giornata) di uno stage breve (di soli 3 giorni)
presso il __________, dunque in un’attività considerata adeguata dal profilo
medico-teorico.
Neppure può essere ignorato che i
responsabili del __________ hanno sottolineato l’esistenza di una discrepanza
tra i disturbi denunciati dall’assicurato, in particolare quelli interessanti
il rachide lombare, e quanto emerso dalla documentazione a loro disposizione, motivo
per il quale hanno ritenuto indicato un complemento istruttorio di natura
medica.
Inoltre, se è vero che questa
Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate
trattandosi di assicurati vittime d’infortuni agli arti inferiori (per lo più
sedentarie; cfr., tra le tante, STCA 35.2021.85 del 14 marzo 2022, confermata
con STF 8C_252/2022 dell’11 gennaio 2023; cfr. pure STCA 35.2023.99 dell’11
aprile 2024, consid. 2.8.2 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati;
per un caso recente in cui è stata ritenuta una capacità lavorativa residua del
100% (presenza e rendimento) in attività adeguate per un assicurato
infortunatosi al ginocchio sinistro: cfr. STF 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024
consid. 4.2), è altrettanto vero che il caso sub judice si differenzia
dai precedenti (incluso quello richiamato dall’amministrazione di cui alla STCA
35.2023.89
dell’11 marzo 2024 e alla STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023), già
solamente per il fatto non è ancora dato da sapere se, nel caso di specie,
l’assicurato presenta pure dei disturbi alla schiena e al ginocchio destro in
relazione causale naturale (e adeguata) con l’infortunio e, se del caso, quale
sia la loro incidenza sulla sua capacità lavorativa residua dello stesso.
Parimenti dicasi per l’uso delle stampelle, che non è dato sapere se per esso
vi sia o meno un’indicazione medica.
In simili circostanze, non
possono quindi essere condivise le argomentazioni dell’amministrazione secondo
la quale “l’esigibilità espressa in concreto corrisponde peraltro a quanto si
riscontra normalmente negli assicurati che hanno riportato un danno ad un arto
inferiore (cfr., ad es., la sentenza del TF 8C_454/2023 del 19.12.2023)” (cfr. p.to
5.
della risposta di causa di cui al doc. III), rispettivamente secondo la quale
“questo Tribunale - con una recentissima sentenza dell'11.3.2024 - ha avuto
modo di tutelare il fatto che l'CO 1 aveva riconosciuto una diminuzione di
rendimento del 20 % nel caso di un assicurato affetto da paraplegia incompleta
per eseguire auto-cateterismo ogni circa tre ore per la durata di circa un'ora
al giorno (incarto 35.2023.89).” (cfr. p.to 10 della risposta di causa di cui
al doc. III)
Infine, se è vero che la
giurisprudenza federale ha già più volte ribadito che i dati medici permettono
generalmente un apprezzamento più oggettivo del caso e prevalgono, di
principio, sulle constatazioni effettuate durante, ad esempio, uno stage di
osservazione professionale, suscettibili di essere influenzate da elementi
soggettivi legati al comportamento dell'assicurato (cfr. STF 8C_370/2022 del 1
marzo 2023, consid. 5.4, 8C_564/2022 del 20 aprile 2023, consid. 5.1,
9C_343/2020 del 22 aprile 2021 consid. 6.1; 9C_65/2019 del 26 luglio 2019
consid. 5 e STCA 35.2023.19 del 14 agosto 2023, consid. 2.6.3 e 35.2023.99
dell’11 aprile 2024, consid. 2.8.2), è altrettanto vero che nella recente STF
8C_43/2024 del 9 agosto 2024 consid. 5.2, l’Alta Corte ha
sottolineato che “(…), dans les cas où ces appréciations (d'observation
professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à
l'administration, respectivement au tribunal - conformément au principe de la
libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au
besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêt 9C_1035/2009 précité,
consid. 4.1)”.
In simili circostanze, non
possono quindi essere condivise nemmeno le argomentazioni dell’amministrazione
secondo cui “l'CO 1 ritiene che degli ulteriori esami medici non si
impongono e rinvia alla giurisprudenza in merito al valore probatorio degli
accertamenti professionali ricordata in sede di risposta di causa.”(cfr.
scritto del 14 giugno 2024 di cui al doc. VII; ovvero che i “dati medici
permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi
prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage
d'osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state
influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona
assicurata nel corso dello stage (cfr. ad esempio, le sentenze del TF 9C_891/2012
del 5.4.2013 consid, 3, 9C_426/2011 del 14.12.2011 consid, 4,3 e 8C_776/2009
del 19.7.2010 consid. 5.2).”: cfr. p.to 6 di cui al doc. III),
rispettivamente secondo cui “giova ricordare che l'assicurato è stato
esaminato da diversi specialisti. In occasione della visita del 20.4.2023
l'assicurato ha mantenuto la posizione seduta senza problemi durante la
raccolta dell'anamnesi senza assumere pose antalgiche. L'CO 1 ha tentato di
eseguire una valutazione delle capacità funzionali che purtroppo non ha potuto
avere luogo a causa dell'atteggiamento dell'assicurato. L'accertamento disposto
dall'AI non ha avuto una sorte migliore.” (cfr. scritto del 14 giugno 2024 di
cui al doc. VII).
2.10
Il TCA non può nemmeno esimersi dal sottolineare
che il 21 settembre 2023 il dr. med. __________ ha attestato che “angesichts
der aktuellen Mobilität an 2 Gehstützen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt jedoch
kaum umsetzbar.” (doc. 389), rispettivamente che i responsabili del __________
hanno evidenziato che “a fronte della compromissione fisica e di una
situazione medica solo parzialmente verificata appare ad ogni modo
difficilmente immaginabile allo stato attuale un reinserimento nel libero
mercato.” (doc. C2).
Ora, anche la questione di sapere
se la capacità lavorativa residua dell’assicurato, sia sfruttabile in un
mercato libero, seppur equilibrato, o solo in un circuito lavorativo protetto,
come pure la questione di sapere se vi è necessità o meno di introdurre, nel
caso specifico, dei provvedimenti integrativi - aspetti questi che dovranno
essere approfondito nell’ambito della procedura AI (spetta, infatti, al consulente
in integrazione professionale [di seguito: CIP], sulla scorta delle indicazioni
e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili; cfr., a tal proposito, la STCA 32.2023.49 del 23
ottobre 2023 consid. 2.9.1.) - assumono una particolare importanza ai fini del
giudizio.
Nel caso di specie, non è infatti
dato sapere se la capacità lavorativa residua dell’assicurato, riconducibile al
danno infortunistico, sia sfruttabile sul mercato generale del lavoro, seppur
equilibrato, in assenza di una valutazione del CIP, che dovrà essere resa in
ambito AI. A quest’ultimo riguardo, va segnalato che la LAINF non prevede
l’erogazione di provvedimenti d’integrazione (cfr., fra le tante, STF
8C_380/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 3; STCA 35.2020.9 del 7 ottobre 2020
consid. 2.9. e i rinvii giurisprudenziali ivi citati e la STCA 35.2021.94 del
31.
marzo 2022 consid. 2.12 e la STCA 35.2022.87 del 30 gennaio 2023, consid.
2.5.6
e la STCA 35.2023.99 dell’11 aprile 2024, consid. 2.8.2).
2.11
Tutto ben considerato, sulla scorta
di tutto quanto precede (cfr. consid. 2.9. e 2.10.), questo Tribunale ritiene
dunque che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente
procedere a un complemento istruttorio sia di natura medica (volto a stabilire se
i disturbi alla schiena e al ginocchio destro costituiscono delle conseguenze
naturali dell’infortunio assicurato e, nell’affermativa, se lo stato di salute
dell’assicurato fosse stabilizzato al 1° dicembre 2023 e, sempre nell’affermativa,
la sua capacità lavorativa residua in attività adeguate) sia di natura
amministrativa (mediante l’acquisizione della valutazione che verrà eseguita
dal CIP, volta ad accertare se la capacità lavorativa residua dell’assicurato
sia sfruttabile sul mercato generale del lavoro, che si presuppone equilibrato).
In questo contesto, il TCA
ricorda la già citata STF 8C_43/2024, riguardante un assicurato che presentava un
danno agli arti inferiori, che aveva compiuto un periodo di osservazione
professionale di 3 mesi, che utilizzava 1 e/o 2 bastoni per camminare e che era
stato dichiarato totalmente abile in attività adeguate (per lo più sedentarie).
In
quell’occasione, la Corte federale è stata chiamata a pronunciarsi
dall’assicurato che rimproverava “aux premiers juges d'avoir écarté à tort
le rapport de l'Orif, dès lors qu'il permettrait de constater que
l'appréciation médicale de la capacité de travail du docteur D.________ diverge
sensiblement de la capacité de travail objectivement constatée lors de
l'observation professionnelle.” (cfr. consid. 5.1).
Il Tribunale federale ha finalmente
annullato la pronunzia cantonale e ha rinviato gli atti all’CO 1 per ulteriori
accertamenti di natura medica (segnatamente una perizia ortopedica e
reumatologica ex art. 44 LPGA) per accertare la reale capacità lavorativa
residua dell’assicurato in attività adeguate.
Da ultimo, il TCA segnala di
avere in passato regolarmente ammesso una piena capacità lavorativa in attività
sostitutive adeguate trattandosi di assicurati vittime d’infortuni agli arti superiori,
in particolare alle spalle (cfr., tra le tante, la STCA 35.2022.67 del 14
novembre 2022 consid. 2.3.4.) e che il TF, con sentenza 8C_542/2023 del 25
aprile 2024, ha ordinato a questa Corte di disporre una perizia giudiziaria
volta a definire la capacità lavorativa residua di un assicurato vittima proprio
di un infortunio alla spalla destra.
2.12
Qualora venisse riconosciuta
l’eziologia infortunistica ai disturbi alla schiena e al ginocchio destro,
l’accertamento da compiere dovrà necessariamente includere anche l’aspetto
riguardante l’entità (aggiuntiva) della menomazione dell’integrità di cui è
portatore l’assicurato.
2.13
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato
le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht
schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel
geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache
befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung
der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise
veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat
dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur
vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne
Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die
IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer
beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme
durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand
und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt
die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben
und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle
Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz
als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen
(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine
Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält
sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden
partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der
Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).
Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im
Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise
einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der
konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei
festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,
9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10
agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V
210.
-, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale
federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare
che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici
di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare
direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti
all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa
all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il
ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una
perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa
l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta
in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti
istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,
assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020
consid. 5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019,
8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre, con la pronunzia
8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34
p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale
determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico
curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi
in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede
l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione,
e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio.
È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti
istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti
e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria
decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze
8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023
consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA
35.2023.12
del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno
2024, consid. 2.6).
Infine, con pronunzia 8C_447/2023
del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:
" Aufgrund
der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im
Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits
bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich
die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das
kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine
abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im
Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es
doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.
Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023
E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die
Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären
müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht
rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den
Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt”.
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo
parere del proprio medico fiduciario.
Per le ragioni già esposte ai
considerandi 2.9., 2.10. e 2.11., si giustifica pertanto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore
resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA),
in ambito ortopedico e reumatologico, volto a chiarire se i disturbi alla
schiena e al ginocchio destro di cui soffre RI 1 si trovano in una relazione di
causalità naturale con l’infortunio assicurato e, nell’affermativa, se lo stato
di salute dell’assicurato fosse stabilizzato al 1° dicembre 2023 e, sempre in
caso di risposta affermativa, la sua capacità lavorativa residua in attività
adeguate.
In base alle relative risultanze
peritali, l’assicuratore resistente - previa acquisizione dell’incarto AI -
sarà poi chiamato a definire nuovamente le prestazioni spettanti
all’assicurato.
Da ultimo, il TCA rileva che è
prematuro pronunciarsi sulle ulteriori obiezioni sollevate dal patrocinatore
del ricorrente.
2.14
Stante tutto quanto esposto, questo
Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (peraltro neppure
richieste dalle parti).
Va qui ricordato che, per
costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;
STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.15
Visto l’esito del ricorso (il rinvio
con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e
riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato,
l’importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.16
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata, fatta eccezione per l’IMI del
30% riconosciuta all’assicurato per il danno infortunistico
al ginocchio sinistro.
§§ Gli atti sono rinviati
all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti