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Decisione

35.2024.27

Nella misura in cui assicurato non contesta rifiuto della rendita, oggetto della decisione impugnata (calcolato col raffronto dei redditi tenuto conto della piena CL in attività adatte), ma richiede solo di essere ritenuto ancora abile al 50% nella sua professione, la sua domanda è irricevibile

15 luglio 2024Italiano13 min

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.27

cr

Lugano

15 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 marzo 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 febbraio 2024 emanata

da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 28 ottobre 2022 RI 1, nato

nel 1960, chef di cucina al 30% presso l’Hotel __________ - e, perciò,

assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è stato colpito alla

spalla destra da una griglia dell’impianto di aspirazione della cucina, caduta

dall’alto, riportando la rottura del labbro cartilagineo.

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto

regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,

in data 13 novembre 2023 l’assicuratore infortuni, ritenuto stabilizzato lo

stato di salute, ha posto termine alle prestazioni di breve durata a partire

dal 1° gennaio 2024 (doc. 100).

Con decisione formale del 12 gennaio 2024, l’CO 1 ha rifiutato di

assegnare una rendita di invalidità, attribuendo un’indennità per menomazione

dell’integrità del 7.5% (doc. 113).

A seguito dell’opposizione inoltrata dal RA 1 per conto

dell’assicurato, rivendicando una percentuale di incapacità al guadagno

superiore al 10% e il diritto ad un’IMI compresa fra il 10% e il 25% (doc. 116),

in data 20 febbraio 2024 l’Istituto assicuratore ha confermato la propria

precedente decisione (doc. 125).

1.3. Con tempestivo ricorso del 18 marzo

2024 l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, non ha contestato il rifiuto

di attribuzione di una rendita di invalidità, né l’entità dell’IMI

assegnatagli, ma ha chiesto che venga riconosciuta la sua capacità lavorativa in

misura non inferiore al 60% nell’abituale professione di chef.

In sostanza, il rappresentante dell’insorgente ha rilevato che “le

nostre contestazioni in questa occasione sono opposte a quelle per cui

solitamente si intraprende il percorso ricorsuale”, dato che “non siamo in

questa occasione a richiedere alcun riconoscimento di rendita di invalidità o

aumento del grado di incapacità lavorativa, bensì tutto l’opposto”.

Egli ha spiegato che l’assicurato “ha un’esperienza pluriennale

come chef-cuoco e vorrebbe, per questi ultimi anni di lavoro che gli restano

prima della rendita di vecchiaia, continuare a svolgere le sue mansioni

abituali che non sembrano molto differenti da quelle evidenziate da CO 1 e

dall’Ufficio invalidità e definite come mansioni esigibili”.

Ora, posto come “le mansioni principali dello chef-cuoco sono

quelle di cucinare i piatti definiti dal menù, rendendoli buoni e gustosi,

curare l’aspetto estetico delle preparazioni, predisporre l’impiattamento,

scegliere preventivamente i fornitori delle materie prime che verranno

utilizzate in cucina, monitorare le scorte degli alimenti e delle bevande

definendo poi i prezzi dei vari piatti”, gestendo nel contempo “il personale di

cucina (brigata) coordinandone tutte le attività”, il rappresentante ha osservato

che “da queste indicazioni non ci sembra che le stesse siano in conflitto con

le abilità espresse dall’Ufficio invalidità e dalla CO 1 allorquando definisce

le attività esigibili che il sig. Nista oggi potrebbe ricoprire”.

Il rappresentante dell’insorgente ha quindi concluso che

l’interessato “dall’alto della sua pluriennale esperienza lavorativa nelle sue mansioni

abituali di chef-cuoco potrebbe quindi, alla luce di quanto sopra delineato,

continuare a ricoprire le sue mansioni, con un grado di occupazione non al

100%, ma sicuramente almeno compreso fra il 50% e il 60%, mansioni che gli

permetterebbero di svolgere l’ultimo anno e mezzo di lavoro prima della meritata

pensione di vecchiaia ai 65 anni”.

Da ultimo, l’insorgente ha evidenziato di “aver provato a

ricercare una occupazione con le mansioni espresse dall’Ufficio invalidità e

soprattutto dalla CO 1, ma appena i potenziali datori di lavoro sentono l’età e

vengono informati che rispetto a tali mansioni non vi è mai stata alcuna

esperienza lavorativa, gli stessi lo congedano dicendo che il posto di lavoro

non è per lui” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile dato che gli argomenti fatti

valere non hanno alcuna influenza sul diritto alla rendita, rispettivamente, in

subordine, respinta, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data 23 aprile 2024,

l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.

doc. V).

L’assicuratore resistente si è

espresso al riguardo il 26 aprile 2024, ribadendo che “dato che l’assicurato

non contesta il mancato riconoscimento di una rendita di invalidità il ricorso

deve essere dichiarato irricevibile” (doc. VII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Nel caso in esame l’CO 1, con

decisione formale del 12 gennaio 2024, ha rifiutato di assegnare una rendita di

invalidità, attribuendo un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5% (cfr.

doc. 113).

L’insorgente, con l’opposizione,

ha contestato sia il grado di invalidità calcolato dall’amministrazione, a suo

parere superiore al 10%, e l’entità dell’IMI, da fissare, a suo avviso, tra il

10% e il 25%.

L’Istituto assicuratore

convenuto, con decisione su opposizione del 20 febbraio 2024, impugnata davanti

al TCA, ha confermato che il ricorrente ha diritto un’IMI del 7.5%, mentre non

ha diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. A1).

2.3. Con il ricorso, l’insorgente ha

espressamente evidenziato di non contestare il grado di invalidità calcolato

dall’amministrazione, né di pretendere l’attribuzione di una rendita, rivendicando

unicamente che gli venga riconosciuta una abilità lavorativa del 50%-60% nella

sua abituale professione di chef/cuoco, così da poter trovare un’occupazione in

tale ambito, prima della pensione.

In sede di risposta di causa,

l’amministrazione ha chiesto che tale pretesa dell’assicurato venga considerata

irricevibile o, in subordine, che venga rifiutata.

2.4. Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale sottolinea come oggetto del presente ricorso sia solo la questione di

sapere se l’CO 1 abbia correttamente o meno rifiutato all’assicurato una

rendita di invalidità, così come stabilito nella decisione su opposizione qui

impugnata.

È infatti

la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016,

consid. 1 con riferimenti).

In casu, come visto, l’CO 1,

procedendo al raffronto tra il reddito da valido statistico nel settore della

ristorazione (dato che al momento dell’infortunio l’assicurato lavorava quale

cuoco a tempo determinato) di 59’542 e quello da invalido nello svolgimento di attività

adatte ancora esigibili al 100% di 65'050, ha stabilito che il discapito

economico patito dall’interessato a seguito dell’infortunio è nullo, ciò che

non consente quindi di attribuire il diritto ad una rendita di invalidità (doc.

113).

L’assicurato non ha contestato né la valutazione di una piena

esigibilità lavorativa in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni

funzionali, posta alla base del calcolo del grado di incapacità al guadagno, né

il relativo risultato. Egli non ha, in particolare, prodotto alcun referto

medico che possa mettere in dubbio le conclusioni in termini di esigibilità

alle quali è giunto il medico fiduciario dell’Istituto assicuratore in

occasione della visita medica dell’8 novembre 2023 (doc. 113/5).

Come unica richiesta ricorsuale egli ha solo preteso che venga riconosciuta

la sua parziale abilità lavorativa nell’abituale professione di chef/cuoco.

Ora, come del resto correttamente

indicato dall’CO 1 nella risposta di causa, dal

momento che la decisione impugnata delimita il litigio e che l’assicurato non

ne contesta il contenuto, la pretesa

dell’interessato deve essere considerata irricevibile.

Essendo il grado di invalidità un

concetto economico e dovendo tenere conto dell'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), a ragione l’Istituto assicuratore, nel calcolare il grado di

invalidità, ha considerato la piena abilità lavorativa dell’interessato in

attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

A tale riguardo, va ricordato che

il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e,

quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma

di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico

fiduciario amministrativo non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe

confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini

reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto

2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Quanto alle asserite difficoltà riscontrate dall’assicurato nel

reperimento di un’occupazione adeguata alle proprie limitazioni funzionali, a causa

della sua età e dell’inesperienza al di fuori del settore della ristorazione,

così come diffusamente illustrato in sede ricorsuale, il TCA rileva che tali

fattori extra-infortunistici non influiscono sul calcolo del grado di

invalidità.

La difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda viene infatti

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid.

4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83).

A proposito dell’età, inoltre,

è utile segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni (diversa è la situazione in materia di assicurazione per

l’invalidità), qualora l’età costituisca la causa essenziale che impedisce

all’insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in

attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF dispone che per la

valutazione del grado d’invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe

conseguire un assicurato di mezza età (l’età media si situa

intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426

consid. 2), portatore dei medesimi postumi infortunistici. In virtù della norma

in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non

soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il

reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della

sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso riguardante un assicurato, al momento

della decisione su opposizione impugnata, da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento

della decisione su opposizione impugnata, da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del

12 novembre 2018, consid. 2.3.3).

2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

In

concreto, il TCA si è pronunciato in merito alla ricevibilità del ricorso

interposto dall’assicurato.

Secondo

questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di

una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA

Nel

caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero

accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non

andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021

consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il

principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

Fatti

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Considerandi

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante

ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti