35.2024.27
Nella misura in cui assicurato non contesta rifiuto della rendita, oggetto della decisione impugnata (calcolato col raffronto dei redditi tenuto conto della piena CL in attività adatte), ma richiede solo di essere ritenuto ancora abile al 50% nella sua professione, la sua domanda è irricevibile
15 luglio 2024Italiano13 min
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.27
cr
Lugano
15 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 febbraio 2024 emanata
da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 28 ottobre 2022 RI 1, nato
nel 1960, chef di cucina al 30% presso l’Hotel __________ - e, perciò,
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è stato colpito alla
spalla destra da una griglia dell’impianto di aspirazione della cucina, caduta
dall’alto, riportando la rottura del labbro cartilagineo.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso,
in data 13 novembre 2023 l’assicuratore infortuni, ritenuto stabilizzato lo
stato di salute, ha posto termine alle prestazioni di breve durata a partire
dal 1° gennaio 2024 (doc. 100).
Con decisione formale del 12 gennaio 2024, l’CO 1 ha rifiutato di
assegnare una rendita di invalidità, attribuendo un’indennità per menomazione
dell’integrità del 7.5% (doc. 113).
A seguito dell’opposizione inoltrata dal RA 1 per conto
dell’assicurato, rivendicando una percentuale di incapacità al guadagno
superiore al 10% e il diritto ad un’IMI compresa fra il 10% e il 25% (doc. 116),
in data 20 febbraio 2024 l’Istituto assicuratore ha confermato la propria
precedente decisione (doc. 125).
1.3. Con tempestivo ricorso del 18 marzo
2024 l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, non ha contestato il rifiuto
di attribuzione di una rendita di invalidità, né l’entità dell’IMI
assegnatagli, ma ha chiesto che venga riconosciuta la sua capacità lavorativa in
misura non inferiore al 60% nell’abituale professione di chef.
In sostanza, il rappresentante dell’insorgente ha rilevato che “le
nostre contestazioni in questa occasione sono opposte a quelle per cui
solitamente si intraprende il percorso ricorsuale”, dato che “non siamo in
questa occasione a richiedere alcun riconoscimento di rendita di invalidità o
aumento del grado di incapacità lavorativa, bensì tutto l’opposto”.
Egli ha spiegato che l’assicurato “ha un’esperienza pluriennale
come chef-cuoco e vorrebbe, per questi ultimi anni di lavoro che gli restano
prima della rendita di vecchiaia, continuare a svolgere le sue mansioni
abituali che non sembrano molto differenti da quelle evidenziate da CO 1 e
dall’Ufficio invalidità e definite come mansioni esigibili”.
Ora, posto come “le mansioni principali dello chef-cuoco sono
quelle di cucinare i piatti definiti dal menù, rendendoli buoni e gustosi,
curare l’aspetto estetico delle preparazioni, predisporre l’impiattamento,
scegliere preventivamente i fornitori delle materie prime che verranno
utilizzate in cucina, monitorare le scorte degli alimenti e delle bevande
definendo poi i prezzi dei vari piatti”, gestendo nel contempo “il personale di
cucina (brigata) coordinandone tutte le attività”, il rappresentante ha osservato
che “da queste indicazioni non ci sembra che le stesse siano in conflitto con
le abilità espresse dall’Ufficio invalidità e dalla CO 1 allorquando definisce
le attività esigibili che il sig. Nista oggi potrebbe ricoprire”.
Il rappresentante dell’insorgente ha quindi concluso che
l’interessato “dall’alto della sua pluriennale esperienza lavorativa nelle sue mansioni
abituali di chef-cuoco potrebbe quindi, alla luce di quanto sopra delineato,
continuare a ricoprire le sue mansioni, con un grado di occupazione non al
100%, ma sicuramente almeno compreso fra il 50% e il 60%, mansioni che gli
permetterebbero di svolgere l’ultimo anno e mezzo di lavoro prima della meritata
pensione di vecchiaia ai 65 anni”.
Da ultimo, l’insorgente ha evidenziato di “aver provato a
ricercare una occupazione con le mansioni espresse dall’Ufficio invalidità e
soprattutto dalla CO 1, ma appena i potenziali datori di lavoro sentono l’età e
vengono informati che rispetto a tali mansioni non vi è mai stata alcuna
esperienza lavorativa, gli stessi lo congedano dicendo che il posto di lavoro
non è per lui” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile dato che gli argomenti fatti
valere non hanno alcuna influenza sul diritto alla rendita, rispettivamente, in
subordine, respinta, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 23 aprile 2024,
l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.
doc. V).
L’assicuratore resistente si è
espresso al riguardo il 26 aprile 2024, ribadendo che “dato che l’assicurato
non contesta il mancato riconoscimento di una rendita di invalidità il ricorso
deve essere dichiarato irricevibile” (doc. VII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso in esame l’CO 1, con
decisione formale del 12 gennaio 2024, ha rifiutato di assegnare una rendita di
invalidità, attribuendo un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5% (cfr.
doc. 113).
L’insorgente, con l’opposizione,
ha contestato sia il grado di invalidità calcolato dall’amministrazione, a suo
parere superiore al 10%, e l’entità dell’IMI, da fissare, a suo avviso, tra il
10% e il 25%.
L’Istituto assicuratore
convenuto, con decisione su opposizione del 20 febbraio 2024, impugnata davanti
al TCA, ha confermato che il ricorrente ha diritto un’IMI del 7.5%, mentre non
ha diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. A1).
2.3. Con il ricorso, l’insorgente ha
espressamente evidenziato di non contestare il grado di invalidità calcolato
dall’amministrazione, né di pretendere l’attribuzione di una rendita, rivendicando
unicamente che gli venga riconosciuta una abilità lavorativa del 50%-60% nella
sua abituale professione di chef/cuoco, così da poter trovare un’occupazione in
tale ambito, prima della pensione.
In sede di risposta di causa,
l’amministrazione ha chiesto che tale pretesa dell’assicurato venga considerata
irricevibile o, in subordine, che venga rifiutata.
2.4. Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale sottolinea come oggetto del presente ricorso sia solo la questione di
sapere se l’CO 1 abbia correttamente o meno rifiutato all’assicurato una
rendita di invalidità, così come stabilito nella decisione su opposizione qui
impugnata.
È infatti
la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016,
consid. 1 con riferimenti).
In casu, come visto, l’CO 1,
procedendo al raffronto tra il reddito da valido statistico nel settore della
ristorazione (dato che al momento dell’infortunio l’assicurato lavorava quale
cuoco a tempo determinato) di 59’542 e quello da invalido nello svolgimento di attività
adatte ancora esigibili al 100% di 65'050, ha stabilito che il discapito
economico patito dall’interessato a seguito dell’infortunio è nullo, ciò che
non consente quindi di attribuire il diritto ad una rendita di invalidità (doc.
113).
L’assicurato non ha contestato né la valutazione di una piena
esigibilità lavorativa in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni
funzionali, posta alla base del calcolo del grado di incapacità al guadagno, né
il relativo risultato. Egli non ha, in particolare, prodotto alcun referto
medico che possa mettere in dubbio le conclusioni in termini di esigibilità
alle quali è giunto il medico fiduciario dell’Istituto assicuratore in
occasione della visita medica dell’8 novembre 2023 (doc. 113/5).
Come unica richiesta ricorsuale egli ha solo preteso che venga riconosciuta
la sua parziale abilità lavorativa nell’abituale professione di chef/cuoco.
Ora, come del resto correttamente
indicato dall’CO 1 nella risposta di causa, dal
momento che la decisione impugnata delimita il litigio e che l’assicurato non
ne contesta il contenuto, la pretesa
dell’interessato deve essere considerata irricevibile.
Essendo il grado di invalidità un
concetto economico e dovendo tenere conto dell'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), a ragione l’Istituto assicuratore, nel calcolare il grado di
invalidità, ha considerato la piena abilità lavorativa dell’interessato in
attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
A tale riguardo, va ricordato che
il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e,
quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma
di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico
fiduciario amministrativo non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe
confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini
reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto
2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Quanto alle asserite difficoltà riscontrate dall’assicurato nel
reperimento di un’occupazione adeguata alle proprie limitazioni funzionali, a causa
della sua età e dell’inesperienza al di fuori del settore della ristorazione,
così come diffusamente illustrato in sede ricorsuale, il TCA rileva che tali
fattori extra-infortunistici non influiscono sul calcolo del grado di
invalidità.
La difficoltà concreta
di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda viene infatti
assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid.
4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83).
A proposito dell’età, inoltre,
è utile segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni (diversa è la situazione in materia di assicurazione per
l’invalidità), qualora l’età costituisca la causa essenziale che impedisce
all’insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in
attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF dispone che per la
valutazione del grado d’invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe
conseguire un assicurato di mezza età (l’età media si situa
intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426
consid. 2), portatore dei medesimi postumi infortunistici. In virtù della norma
in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non
soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il
reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della
sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso riguardante un assicurato, al momento
della decisione su opposizione impugnata, da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento
della decisione su opposizione impugnata, da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del
12 novembre 2018, consid. 2.3.3).
2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato.
In
concreto, il TCA si è pronunciato in merito alla ricevibilità del ricorso
interposto dall’assicurato.
Secondo
questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di
una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA
Nel
caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero
accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non
andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021
consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il
principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
Fatti
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Considerandi
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante
ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti