35.2024.29
Discussa l'eziologia disturbi neurologici, uditivi, vestibolari, visivi e psichici, la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e il diritto a una rendita d'invalidità
11 novembre 2024Italiano64 min
interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 261), l’istituto
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2024.29
mm
Lugano
11 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
febbraio 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 28 aprile 2020, RI 1, nato
nel 1972, a quel momento alle dipendenze della ditta __________ in qualità di
muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, è scivolato su una scala battendo la testa sui
gradini.
Fatti
I sanitari del Servizio di
neurochirurgia del __________, dove l’assicurato è stato degente sino al giorno
successivo a quello del sinistro, hanno diagnosticato un’emorragia
subaracnoidea post-traumatica diffusa in sede frontale precentrale destra e
alla convessità ed in sede parasagittale (cfr. doc. 12).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il decorso è stato caratterizzato
dall’insorgenza di un corteo di disturbi di vario genere.
Da notare ancora che, in
adolescenza, l’assicurato era già stato vittima di un infortunio (incidente
della circolazione stradale) interessante la testa, che aveva necessitato di un
intervento di craniectomia per l’evacuazione di un ematoma epidurale e di una
successiva cranioplastica (cfr. doc. 12 e doc. 18, p. 4).
1.2. Con decisione formale del 28
settembre 2021, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’infortunio dell’aprile 2020 e i disturbi uditivi
lamentati dall’assicurato (doc. 191).
Il provvedimento appena citato è
stato ritirato e sostituito dalla decisione formale del 22 febbraio 2022,
mediante la quale l’assicuratore ha da una parte negato la propria
responsabilità a proposito dei disturbi visivi e uditivi e
dall’altra, tenuto conto soltanto dei postumi residuali dell’evento traumatico
del 28 aprile 2020, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro a
contare dal 1° marzo 2022 (cfr. doc. 252).
A seguito dell’opposizione
interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 261), l’istituto
assicuratore ha disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare esterna,
affidandone l’incarico al __________ (doc. 292).
I periti amministrativi hanno
consegnato il loro referto l’11 maggio 2023 (doc. 354).
Tenuto conto delle conclusioni
peritali, l’CO 1 ha ritirato la decisione formale del 22 febbraio 2022 (doc.
365).
1.3. Con decisione formale del 3 ottobre
2023, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni
relativamente ai disturbi neurologici (fatta eccezione per quelli
interessanti la mano sinistra), oftalmologici, ORL e psichici.
Quindi, considerando soltanto le
conseguenze infortunistiche, ha rifiutato l’assegnazione di una rendita
d’invalidità, mentre ha riconosciuto un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 383).
L’opposizione presentata dall’RA
1 (cfr. doc. 388) è stata respinta il 20 febbraio 2024 (doc. 403).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21 marzo
2024, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che sia accertata
l’esistenza di un nesso di causalità tra l’infortunio dell’aprile 2020 e tutti
i disturbi da lui denunciati, come pure che gli atti vengano retrocessi
all’assicuratore convenuto affinché “vagli in primo luogo le prestazioni di
corta durata, in coordinazione con l’assicuratore malattia __________. Poi una
volta individuata la stabilizzazione del quadro medico metta in pagamento
quelle di lunga durata, in modo particolare una rendita d’invalidità nella
misura del 21% ed assuma tutti gli altri costi che vengono a generarsi”.
A proposito dei disturbi ai quali
l’CO 1 ha negato l’eziologia infortunistica, il patrocinatore dell’insorgente
fa in particolare valere quanto segue:
" (…) secondo
il __________ [recte: __________, n.d.r.] non ci sarebbero disturbi organici.
In realtà invece, il ricorrente ha subito un danno notevole al cranio con
perdita di coscienza nei primi minuti. Se si confrontano gli esami radiografici
eseguiti il giorno stesso del trauma (RM doppia eseguita a distanza di ca.
un’ora) con l’IRM del 21 dicembre 2023, (prima del trauma non ci sono altri
esami), è possibile rilevare come siano evidenziabili un incremento di deposito
emosiderici parenchimali (almeno sette di nuovo riscontro).
Secondo il Dr. __________ vi è un aumento numerico, partendo da
quelli che erano già presenti subito dopo il trauma, delle lesioni
microemorragiche e dei depositi emosidernici. Poi egli intravede anche altri
problemi quale una possibile angiopatia amiloide per la quale verranno eseguiti
ulteriori esami a breve presso il neurocentro di __________ affidati al Dr. __________.
Lo specialista descrive queste decisioni come una conseguenza del trauma ed
afferma che la diminuzione della capacità lavorativa del 15% in ambito
neurologico è adeguata.
Ora il recente esame disposto dal ricorrente, a cui si aggiunge anche
il giudizio della Dott.ssa __________ la quale non ha mai cambiato la sua
posizione in materia di causalità, è certamente adeguato e sufficiente per
mettere in discussione la valutazione __________ che a nostro parere non
risulta ben spiegabile. In questo ambito sono da includere anche le vertigini e
la instabilità alla marcia che prima del trauma non era presente. Anche qui,
trattandosi di una interruzione delle prestazioni, la CO 1 dovrebbe spiegare in
modo convincente le ragioni per le quali la causalità non sia più data.
(…).
Invece dal profilo psichiatrico e neuropsichiatrico, quindi i
disturbi di umore e tipici del danno psichiatrico, di memoria e quant’altro,
torna applicabile la psico-prassi ed i criteri definiti dal TF.
Nel caso in esame siamo confrontati con una casistica di lungo
corso (sono trascorsi quattro anni dall’evento), con cure somministrate a lungo
termine che non hanno condotto a benefici importanti, con un trauma
indubbiamente da classificare nella categoria dei medio gravi, il corredo
sintomatologico ed infine la rilevante incapacità lavorativa. In buona sostanza
si constatano più criteri quando ne basta almeno uno trattandosi di un caso
medio-grave.
Peraltro, dal profilo medico i fiduciari del __________
riconoscono il legame causale di tipo medico, vale a dire essi sostengono che
senza l’evento i danni di origine psichiatrica non si sarebbero manifestati
quindi ammettono il concetto di peggioramento duraturo che qui è presente.
(…).
Secondo il Dr. __________, anche i disturbi audio-vestibolari
rientrano nella sfera di competenza ed anche qui si tratta di affezioni insorte
abbastanza presto subito dopo il trauma e rimaste grosso modo tali anche fino
ad ora. La cura proposta non ha avuto un impatto importante e quindi il signor RI
1 continua ad essere trattato e monitorato in ambito neurologico, psichiatrico
(Dr. __________) e vestibolare.”
D’altro canto, trattandosi
dell’impatto sull’esigibilità lavorativa dei disturbi alla mano sinistra, ai
quali l’assicuratore resistente ha riconosciuto l’origine infortunistica, il
rappresentante del ricorrente si è espresso nei seguenti termini:
" (…) emergono
dei fondati dubbi sulla descrizione della capacità lavorativa residua che a
giudizio del __________ è quantificata al 100% in mansioni adeguate. Mentre a
giudizio del Dr. __________, di cui produciamo il rapporto del 15 febbraio
2024, tale capacità si situa all’85%. Ora anche semplicemente sostituendo tale
parametro, e senza andare a toccare gli altri per ipotesi di lavoro, si giunge
ad un discapito economico del 20.9% così composto
CHF 71'020 – 56'162 (66'073 – 15%) = 20.9% arrotondato 21%
Ne deriva un grado di invalidità del 21% che significa la messa in
pagamento di una rendita in questa misura e gradazione.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 21 maggio 2024, il
patrocinatore dell’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione e si è in
sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII +
allegati).
L’amministrazione ha preso
posizione in merito il 4 giugno 2024 (doc. XI).
1.7. Il 5 giugno 2024, l’RA 1 ha
comunicato al TCA le date delle consultazioni in programma presso la Clinica di
neurologia del __________ (doc. XI + allegati).
1.8. Così invitato dal TCA (doc. XIII),
in data 7 ottobre 2024, il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti i
referti elaborati dagli specialisti della succitata Clinica di neurologia (allegati
al doc. XIV).
Le relative osservazioni dell’CO
1 sono datate 15 ottobre 2024 (doc. XVI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16
maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, litigiosi sono
l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) al 28 febbraio 2022 e il rifiuto di assegnare
all’assicurato una rendita d’invalidità a contare dal 1° marzo 2022.
Preliminarmente, il TCA è però
tenuto a esaminare se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare
l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio del 28 aprile 2020 e i
disturbi neurologici (fatta eccezione per quelli che interessano la mano
sinistra), uditivi, vestibolari, visivi e psichici, oppure no.
2.3. Disturbi neurologici
(eccezion fatta per quelli che interessano la mano sinistra), uditivi, vestibolari,
visivi e psichici: causalità con l’evento traumatico assicurato?
2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3.2. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.3.3. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
Per contro, la giurisprudenza ha
elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un
infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima.
Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della
dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o
scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per
procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui
l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico
in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di
media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri,
di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che
tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico
criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando
l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi
gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di
quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi
oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere
adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb e 409 s.,
consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53 ss. consid.
4a).
2.3.4. In presenza di un infortunio del
tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure
di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i
criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le
componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene
trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i
quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2 ss.).
Nella DTF 134 V 109, il Tribunale
federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza
riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non
oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi
d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi
cranio-cerebrali.
In
quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di
procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che
hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla
classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e
all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza
a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha
invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una
lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha
modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
- la gravità o particolare
caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica
protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura
medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della
cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità
lavorativa malgrado la dimostrazione degli
sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.3.3. (DTF 115 V 133 e 403) si applica
anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono come un danno alla salute distinto e indipendente
dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione cervicale, a
un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421
p. 79 consid. 2b).
2.3.5. Nel caso di specie, con la decisione
formale del 3 ottobre 2023, poi confermata con la decisione su opposizione
impugnata, facendo essenzialmente capo alle risultanze della perizia
amministrativa, l’CO 1 ha ammesso l’esistenza di un nesso di causalità naturale
tra da una parte l’infortunio assicurato e dall’altra i disturbi riguardanti la
mano sinistra e quelli psichici (per questi ultimi è stata poi negata l’adeguatezza).
In quell’occasione, l’assicuratore ha invece negato l’eziologia infortunistica alle
problematiche neurologiche (fatta eccezione, come detto, per i disturbi alla
mano sinistra), oftalmologiche e ORL (cfr. doc. 383, p. 3).
Dalle carte processuali risulta
che, nel corso della settimana del 5 dicembre 2022, le condizioni di salute del
ricorrente sono state oggetto d’indagini pluridisciplinari presso il __________,
a cura del PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, della dott.ssa __________,
spec. FMH in ORL, della dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia e della
dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Dal profilo neurologico, risulta
che il PD __________ ha sottoposto le immagini della RMN del cranio dell’agosto
2021 al PD dott. __________, Primario dell’Istituto radiologico dell’Ospedale __________,
per un parere riguardo a una possibile attribuzione dei reperti al trauma
cranio-cerebrale del 1987, rispettivamente a quello del 2020. Per il neuroradiologo,
in base ai dati anamnestici, secondo i quali l’emorragia subaracnoidea
riportata nel 2020 era localizzata nella regione frontale e precentrale a destra,
l’emosiderosi a livello della corteccia frontoparietale destra non poteva
essere imputata al trauma del 1987, rispettivamente a quello del 2020. Per
contro, le microlesioni presenti prevalentemente a destra sono imputabili al
trauma cranio-cerebrale del 1987, piuttosto che a quello, meno pronunciato, del
2020 (in proposito, cfr. doc. 355).
Il PD __________ ha sottolineato
l’esistenza di una certa discrepanza tra le lamentele dell’assicurato
concernenti i disturbi provocati dall’infortunio dell’aprile 2020 e gli scarsi
reperti di natura neurologica oggettivabili a margine della consultazione.
A suo avviso, anche se al momento
della visita peritale gli elementi a favore di una paralisi motoria
sopranucleare del braccio sinistro (la sottolineatura è del redattore) erano
poco pronunciati, la valutazione del dott. __________ [neurologo di fiducia
dell’CO 1, n.d.r.], secondo la quale tale problematica sarebbe spiegabile con
gli esiti dell’infortunio del 1987, è solo parzialmente condivisibile anche dal
profilo anamnestico.
Inoltre, sempre secondo il perito
amministrativo, mentre il trauma cranio-cerebrale del 28 aprile 2020 va
considerato, con verosimiglianza preponderante, la causa del deficit
interessante il braccio sinistro, per i restanti disturbi (di carattere
neurologico) denunciati dall’assicurato (episodi fobici con insicurezza,
debolezza e parestesie con partenza dai piedi risalendo fino alla regione
cervicale, cefalee croniche bitemporali di tipo tensivo, dolori al collo,
insicurezza alla marcia, disturbo del sonno, difficoltà di concentrazione e
mnesiche) non risulta alcun adeguato correlato neurologico. Dal loro carattere
e dalla loro intensità derivano forti sospetti di una componente psichica, la
quale contribuisce in modo essenziale a determinare il quadro clinico (doc.
358, p. 49 ss.).
Sul piano ORL, la dott.ssa
__________ ha refertato una progrediente ipoacusia bilaterale che ha iniziato a
manifestarsi anni prima dell’evento infortunistico del 2020 e una vertigine
scatenata dai movimenti del capo, per la quale non è stato oggettivato un
disturbo vestibolare funzionale periferico. A suo avviso, quindi, l’assicurato
non presenta alcun invalidante disturbo funzionale di origine infortunistica
(doc. 358, p. 10).
Dal punto di vista oftalmologico,
la dott.ssa __________ ha dichiarato che l’insorgente soffre, bilateralmente, d’ipermetropia,
di astigmatismo, di presbiopia, di cataratta, di ridotta ampiezza di fusione,
di una lieve escavazione papillare, nonché di secchezza oculare. Per l’esperta,
è possibile che la ridotta ampiezza di fusione sia stata provocata
dall’infortunio dell’aprile 2020 ma è pure ipotizzabile che fosse già presente
a partire dal sinistro del 1987, senza attualmente la possibilità di
differenziarne l’origine (doc. 358, p. 9 s.).
Per quanto concerne la
problematica psichica, la dott.ssa __________ ha diagnosticato un
disturbo dell’adattamento con ansia (ICD-10 F43.22), come pure dei disturbi
psichici e del comportamento dovuti all’uso di sedativi e/o ipnotici (anamnesticamente
sindrome da dipendenza), dipendenza dalle benzodiazepine (ICD-10 F13.2) (doc.
358, p. 13).
Secondo la perita amministrativa,
la diagnosi psichiatrica e gli impedimenti che ne risultano sono in parte
imputabili all’infortunio del 28 aprile 2020, nel senso che senza quell’evento
non si sarebbero manifestati. In questo contesto, deve essere considerato che nel
periodo in cui è accaduto il sinistro, erano presenti una serie di fattori
psichici e psicosociali non legati all’infortunio, i quali hanno chiaramente
rafforzato la reazione psichica. Retrospettivamente, non è possibile
differenziare tra sintomatologia psichica infortunistica e non infortunistica
(doc. 358, p. 14).
Rispondendo alla questione di
sapere “quali tra i disturbi lamentati dall’assicurato sono in relazione di
causalità secondo il criterio della probabilità preponderante con l’infortunio
del 28.04.2020” (cfr. doc. 358, p. 14 s.), gli specialisti del __________ hanno
confermato che le limitazioni interessanti la mano sinistra si trovano, con verosimiglianza
preponderante, in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico
assicurato, mentre per gli ulteriori disturbi somatici, non è stato possibile
oggettivare dei reperti adeguati, imputabili, con verosimiglianza
preponderante, all’infortunio dell’aprile 2020 (“Insbesondere die
Einschränkungen der linken Hand stehen überwiegend wahrscheinlich in kausalem
Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 28.04.2020. Für die vielfältigen
weiteren geklagten somatischen Beschwerden ergeben sich aus neurologischer, aus
ophthalmologischer und HNO Sicht keine adäquaten Befunde, welcher überwiegend
auf das Unfallereignis zurückzuführen sind.”). Le turbe psichiche
costituiscono infine una parziale conseguenza di quel sinistro (“Die
psychiatrische Diagnose und die daraus resultierenden Einschränkungen sind
teilweise auf das
Unfallereignis zurückzuführen im Sinne, dass ohne das Unfallereignis
sich diese nicht eingestellt hätten.”).
2.3.6. Successivamente alla consegna del
referto peritale del __________, è stata versata agli atti ulteriore
documentazione medica.
In particolare, con rapporto del
10 luglio 2023, la dott.ssa __________, spec. in neurologia curante, ha
sostenuto in particolare che “…, tenuto conto delle plurime problematiche
conseguenti il trauma cranico severo su caduta avvenuto il 28.04.2020, il
paziente presenta plurime difficoltà: da una parte vi è un’importante
instabilità e disturbo dell’equilibrio non presenti in precedenza e per cui il
paziente è stato anche valutato in passato dal Dr. med. __________ e seguito
dal Dr. med. __________ che ci legge in copia, per cui ha anche effettuato un
trattamento riabilitativo specifico; vi è inoltre il deficit motorio residuo
alla mano sinistra che limita il paziente nell’attività lavorativa ed il
problema psichiatrico correlato al trauma. L’insieme di tutte queste
problematiche determina a mio parere una importante limitazione del paziente
nell’attività lavorativa, per quanto concerne il settore edile. Come già
ribadito a più riprese in precedenza, risulta a mio parere impensabile
riproporre al paziente di riprendere l’attività lavorativa quale muratore o
gruista visti i problemi sopraccitati, per cui certifico nuovamente da parte
mia un’inabilità lavorativa del 100% fino al 04.10.2023.” (doc. 362).
Nel novembre 2023, il ricorrente è
stato valutato dal profilo neuropsicologico presso la Clinica __________. Dal
relativo rapporto, datato 14 novembre 2023, si evince che egli ha presentato
dei deficit di memoria a lungo termine verbale, un rendimento deficitario ad un
test di attenzione sostenuta, sul piano esecutivo un risultato deficitario ad
un test della fluenza non verbale, nonché un risultato deficitario ad un test
di ragionamento non verbale e una prestazione al limite della norma ad un test
di memoria di lavoro verbale e alla copia della figura complessa. La
neuropsicologa ha peraltro precisato che ai test di validazione del deficit di
memoria, il test del 15 item è risultato al limite della norma, mentre il TOMM
è rimasto deficitario "… e perciò compatibile con un’accentuazione dei
disturbi di memoria” (doc. 411).
A cavallo tra il 2023 e il 2024, RI
1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Lo specialista ha diagnosticato
una sintomatologia aspecifica di disturbo della concentrazione e riduzione
delle capacità cognitive di sospetta pertinenza leucoencefalopatica e di
amiloidosi cerebrale, uno stato dopo trauma cranico severo su caduta del 28
aprile 2020 e uno stato dopo grave trauma cranico su incidente nel 1987.
Questo in particolare il tenore
delle sue conclusioni:
" (…) Si
aggiunge alla discussione un ulteriore elemento emerso dalla ripetizione
dell’esame di risonanza magnetica nucleare, che ha mostrato un aumento numerico
delle lesioni microemorragiche e dei depositi emosiderinici, nonché dei segnali
relativi a leucoencefalopatia sottocorticale, che potrebbe evocare in diagnosi
differenziale una possibile angiopatia amiloide, che potrebbe anche essere la
causa dei disturbi della concentrazione e dei problemi neuropsicologici
riferiti dal paziente e oggettivati agli esami neuropsicologici (vedi ultimo
recente del novembre 2023). Questa situazione non sarebbe però una problematica
secondaria all’evento traumatico, ma piuttosto una malattia primaria degenerativa
del sistema nervoso centrale, che potrebbe precludere ulteriormente le capacità
lavorative e soprattutto di reinserimento professionale del signor RI 1. A
questo scopo domando gentilmente alla Dr.ssa med. __________, neurologa curante
del paziente di voler riprendere e rivalutare la situazione in questi termini e
procedere con eventuali ulteriori esami di verifica e conferma ed eventuali
proposte di aiuto o sollievo terapeutico.
Riassumendo ritengo il Sig. RI 1 inabile in modo duraturo e in
modo completo alla sua precedente professione di muratore e gruista. Esistono
capacità fisiche e psicofisiche residue che rendono verosimile un’attività
lavorativa con capacità residua dell’85%. Sarebbe però necessario tenere in
considerazione la necessità di un lavoro leggero senza necessità di sollevare
pesi importanti, spostarsi su terreni irregolari e che non necessiti di un
rilevante o impegnativo processo di riqualifica.
In conclusione ritengo sia necessario anche sollecitare una presa
di posizione da parte dell’assicurazione invalidità, non vi sono invece a mio
avviso particolari nuovi elementi che possono portare l’assicurazione infortuni
CO 1 ad una rivalutazione del caso.” (doc. 412)
Invitata dall’amministrazione a
pronunciarsi in merito all’affermazione, contenuta nel referto del dott. __________,
secondo cui il peggioramento uditivo intervenuto nel 2020 “… ha un nesso
causale con il trauma avuto” in quanto “… non c’è stato dopo l’incidente del
2020 alcun ulteriore peggioramento dovuto a una degenerazione a livello
dell’orecchio interno” (doc. 412, p. 3), la dott.ssa __________, spec. FMH in
ORL, ha ribadito che gli audiogrammi tonali eseguiti nel 2005 e 2017 avevano
già evidenziato un’asimmetria uditiva a danno dell’orecchio destro, circostanza
che documenta la preesistenza di un’ipoacusia a destra. A ciò nulla può mutare
il rapporto del dott. __________ (cfr. doc. III 1).
Nei mesi di maggio – agosto 2024,
l’insorgente è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso la
Clinica di neurologia dell’__________.
Dall’ultimo rapporto che è stato
prodotto in corso di causa, quello relativo alla visita del 26 agosto 2024, risultano
segnatamente le seguenti considerazioni:
" (…) Brevemente,
ricordiamo che il paziente presenta una moderata compromissione cognitiva
polisettoriale in progressione dopo un trauma cranico avvenuto 4 anni fa e il
controllo di RMN cerebrale ha evidenziato un aumento dei depositi emosiderinici
rispetto al precedente esame del 2021, suggerendo la possibilità di una
patologia da accumulo anomalo dell’amiloide, come indicato anche dal valore
basso della beta-amiloide riscontrato nel liquor (e minimo aumento della tau
con fosfo-tau normale).
Il risultato dell’esame FDG-PET, infine, ha fornito informazioni
aggiuntive, orientando verso il sospetto di patologia neurodegenerativa
concomitante agli esiti del trauma cranico.
Abbiamo discusso i risultati finora ottenuti con il paziente e la
compagna, e abbiamo valutato insieme la possibilità di ulteriori
approfondimenti mediante tau PET, vista la giovane età e la complessità del
quadro. L’esecuzione di questo esame, attualmente disponibile solo in fase di
ricerca presso l’Ospedale di __________, è una possibilità su cui i signori desiderano
riflettere ulteriormente.
Per quanto riguarda, infine, la relazione al trauma cranico
pregresso, non possiamo escludere possibile correlazioni con il disturbo
cognitivo attuale, anche se la concomitanza cronologica dei disturbi con
l’evento traumatico non esclude altre possibili eziologie concorrenti allo
stesso. I riscontri attuali paraclinici fanno pensare, in conclusione, a una
possibile biologia alzheimeriana con interessamento dei vasi, la cui entità
clinica associata è da verificare nel tempo.
La focalizzazione attuale del paziente e dei familiari
impediscono, al momento attuale, una presa a carico completa riguardo il
sospetto degenerativo che sarà da riprendere in discussione, una volta concluso
il percorso assicurativo. In ogni caso non avremmo al momento indicazioni
terapeutiche se non la presa a carico ergoterapica e psicologica dei disturbi.”
(doc. J 4)
2.3.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.3.8. Nel caso di specie, questa Corte
rileva innanzitutto che l’amministrazione ha incaricato il __________ di
periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Il rappresentante del ricorrente ha infatti potuto pronunciarsi sulla necessità
in quanto tale della perizia, sui periti proposti e sul catalogo dei quesiti da
sottoporgli (cfr. doc. 288 e 291).
In applicazione della
giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni all’amministrazione hanno piena forza probante nell'ambito
dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne scosta se non in presenza di
indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr.,
fra le tante, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la
giurisprudenza ivi menzionata).
Il Tribunale federale ha
sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr.
la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).
Una perizia fondata sull’art. 44
LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni
all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo
dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché
l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465
consid. 4.7).
Fatta questa premessa, questo
Tribunale ritiene di poter fare capo all’apprezzamento espresso dagli esperti
amministrativi, secondo il quale soltanto i deficit interessanti la mano
sinistra e le turbe psichiche vanno considerati delle conseguenze naturali
dell’evento traumatico dell’aprile 2020. Si tratta infatti di una valutazione
approfondita e convincente, fondata su una minuziosa ricostruzione dei dati
anamnestici che sono emersi dagli atti a loro disposizione.
In questo senso, il TCA evidenzia
che dalla restante documentazione medica agli atti, segnatamente da quella che
è stata prodotta successivamente alle consultazioni peritali (e che quindi non ha
potuto essere oggetto di analisi da parte degli esperti del __________) (cfr. supra,
consid. 2.3.6.), non emergono indizi concreti atti a far dubitare della
correttezza della valutazione espressa dai dottori __________, __________, __________
e __________.
Trattandosi innanzitutto del
rapporto 10 luglio 2023 della dott.ssa __________ (doc. 362), la neurologa
curante ha sì dichiarato che i disturbi denunciati dall’assicurato sarebbero
“conseguenti” al trauma cranico del 28 aprile 2020. Tuttavia, nel dettaglio, per
quanto riguarda l’instabilità e il disturbo dell’equilibrio, il fatto che tali problematiche
sarebbero insorte soltanto dopo l’infortunio, è irrilevante ai fini della determinazione
della loro eziologia. Infatti, la
giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto
dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina
infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del
27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn
nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der
linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene
Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb
S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und
beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_321/2024 dell’11 ottobre 2024
consid. 5.3; 8C_245/2017
dell’8 agosto 2017; 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
A proposito
del deficit motorio alla mano sinistra e delle turbe psichiche, va rilevato
come gli stessi periti amministrativi ne abbiano riconosciuto l’origine
infortunistica (cfr. supra, consid. 2.3.4.).
Gli ulteriori referti della
dott.ssa __________, prodotti in corso di causa, appaiono irrilevanti ai fini
del giudizio, nella misura in cui non contengono elementi utili alla
valutazione della causalità naturale (cfr. doc. C e doc. I 1).
D’altro canto, per quanto
riguarda il referto 15 febbraio 2024 del dott. __________ (doc. 412), lo
specialista in neurologia privatamente consultato dall’insorgente ha
concentrato la propria valutazione piuttosto sull’eziologia delle difficoltà
cognitive evidenziate dal ricorrente, relativamente alle quali ha auspicato
accertamenti più approfonditi (poi effettivamente compiuti presso la Clinica di
neurologia dell’__________ e di cui si dirà meglio in seguito), precisando al
riguardo che, qualora essi avessero confermato l’ipotesi di una angiopatia
amiloide, quest’ultima “… non sarebbe però una problematica secondaria
all’evento traumatico, ma piuttosto una malattia primaria degenerativa del
sistema nervoso centrale, …”.
In
merito all’ipoacusia bilaterale - alla quale la dott.ssa ____________ ha negato
l’eziologia infortunistica a fronte della sua comprovata preesistenza - dal
rapporto in discussione si evince che il dott. __________, affermando che “il
peggioramento uditivo avvenuto nel 2020 ha un nesso causale con il trauma
avuto” (doc. 412, p. 3), ha in realtà ripreso un precedente parere del dott. __________,
senza però condividerlo, visto che ha concluso il proprio referto
dichiarando che non sono emersi “… particolari nuovi elementi che
possono portare l’assicurazione infortuni CO 1 a una rivalutazione del caso.”.
Ad ogni modo, non può essere ignorato che, a prescindere dalla sua eziologia,
la riduzione dell’udito non necessita di particolari provvedimenti terapeutici,
né ha un’incidenza sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato (cfr. doc.
359, p. 58 s.).
A proposito infine dei rapporti
della Clinica di neurologia dell’__________, in particolare di quello datato 27
agosto 2024, in cui è contenuta una sintesi delle risultanze degli accertamenti
compiuti nel frattempo (cfr. doc. J 4), per quanto qui d’interesse, gli
specialisti hanno dichiarato di non poter escludere possibili correlazioni tra
il trauma cranico del 2020 e i disturbi neuropsicologici lamentati dall’assicurato,
precisando inoltre che i riscontri paraclinici fanno pensare “… a una possibile
biologia alzheimeriana con interessamento dei vasi, …”, quindi a una patologia
di natura morbosa.
Al riguardo, questo Tribunale condivide
quanto sostenuto dall’istituto convenuto con l’allegato del 15 ottobre 2024,
ovvero che il contenuto dei referti dell’__________ non consente di “ammettere
che i disturbi cognitivi presentati dall’assicurato sono riconducibili secondo
il criterio della probabilità preponderante almeno all’infortunio del
28.4.2020.” (doc. XVI).
In esito a tutto quanto precede, è
accertato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi
neurologici (comprendenti anche quelli neuropsicologici ma fatta eccezione
per quelli che interessano la mano sinistra), uditivi, vestibolari e
visivi non si trovano in un nesso di causalità naturale con l’infortunio
dell’aprile 2020, rispettivamente che il deficit
all’estremità superiore sinistra e i disturbi psichici, costituiscono invece
una conseguenza naturale di quello stesso evento.
2.3.9. Va rilevato che l’amministrazione
potrebbe essere tenuta a rispondere delle turbe psichiche soltanto se esse
costituissero una conseguenza (anche) adeguata dell’evento traumatico
assicurato (in questo senso, cfr. supra, consid. 2.3.3.).
Chiamata a pronunciarsi in merito
all’adeguatezza, questa Corte deve anzitutto stabilire se il relativo esame
debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 e precisata
nella DTF 134 V 109 a proposito dei traumi d’accelerazione cervicale oppure
secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio (DTF 115 V 133).
Al riguardo, va constatato che le
parti sono concordi nel ritenere applicabile la giurisprudenza di cui alla DTF
115 V 133 (cfr. doc. 383, p. 3: “La nostra valutazione si rifà alla decisione
del Tribunale federale (DTF) 115 V 133” e doc. I, p. 9: “…, torna applicabile
la psico-prassi ed i criteri definiti dal TF”), opinione che può essere condivisa
dal TCA, posto che dalla valutazione della psichiatra dott.ssa __________
emerge che, tenuto conto del ruolo giocato dai fattori psichici e psicosociali
concomitanti al trauma, rispettivamente degli effetti della prolungata
assunzione di benzodiazepine, la problematica psichica insorta dopo il sinistro
in discussione appare piuttosto come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma cranio-cerebrale
(su questo aspetto, cfr. supra, consid. 2.3.4. in fine).
2.3.10. Nel valutare l'adeguatezza del legame
causale, si deve in primo luogo procedere alla classificazione dell’evento
occorso all’assicurato il 28 aprile 2020.
Dal verbale d’audizione del 17
giugno 2020 risulta quanto segue in merito alla dinamica dell’infortunio:
" (…) Mi
ricordo che stavo lavorando a __________, su di un cantiere e stavo per
affrontare una scala di cemento, lunga circa 3 metri, quando ero inciampato e
caduto in avanti.
Non ricordo se stavo salendo o scendendo. Ero finito per picchiare
la testa sui gradini della scala, in particolare ho sbattuto con la fronte,
sopra l’arcata sopraciliare a sinistra e poco più sopra, nella parte alta della
fronte, verso il lato destro della fronte.
Non rammento di aver tentato di proteggermi dalla caduta, presumo
di no, visto che ho battuto la testa (e mi sono pure procurato una ferita
aperta, che sanguinava).
Accasciato sui gradini ero stato soccorso dal mio collega, sig. __________,
che sembra mi abbia visto cadere. I miei ricordi sull’evento riprendono proprio
da quel momento, in cui il collega mi sorreggeva e mi diceva di stare calmo,
quando ancora mi trovavo sui gradini.
Lui mi aveva aiutato a rialzarmi e mi aveva poi accompagnato al
Pronto Soccorso dell’Ospedale __________.
Sul cantiere non era intervenuta la Polizia.
Contattato dal consulente CO 1 il collega (…) sono ora a
conoscenza che quel giorno si stava lavorando per costruire dei muri in sasso.
Io mi stavo dirigendo al piano superiore del cantiere, salendo appunto la scala
in cemento, per andare a cercare dove raccordare la canna dell’acqua alla
condotta. Indossavo il casco di protezione.
Quel giorno pioveva un po' e la scala era forse leggermente
scivolosa, anche a seguito della terra sotto le nostre scarpe. Fatto sta che nel
salire i primi gradini inciampavo o scivolavo, cadendo in avanti e battendo la
testa sui gradini e finendo poi la mia caduta rivolto bocconi a lato della
scala, con le gambe e il bacino ancora sui gradini, mentre con la testa ero
finito sul terreno (circa 60 cm sotto). Il casco era saltato via con il colpo
sui gradini.
Avevo infatti salito forse tre gradini. Non sono caduto da tre
metri, come erroneamente indicato nei referti radiologici dell’ospedale,
probabilmente a seguito di una cattiva interpretazione della spiegazione data
dal mio collega in pronto soccorso.” (doc. 18, p. 2)
Da quanto appena esposto si
evince che l’insorgente è in sostanza caduto in avanti dalla propria altezza,
mentre saliva i primi gradini di una scala in cemento ed ha battuto il viso
contro di essi.
Secondo
la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle tre categorie, ci
si deve unicamente fondare, da
un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico in quanto tale.
Sono determinanti le forze generate dall’infortunio e non le conseguenze che ne
sono derivate. La gravità delle lesioni riportate – che costituisce l’uno dei
criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del nesso di causalità –
deve essere presa in considerazione in questa fase unicamente nella misura in
cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento del sinistro (cfr.
SVR 2023 UV n. 37 p. 131, 8C_698/2022 consid. 6.2 con riferimenti; DTF 140 V 356 consid.
5.1; STF 8C_596/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 4.4.1 e riferimenti; 8C_663/2019
del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e
riferimenti).
Tenuto
conto della dinamica del sinistro in oggetto, il TCA ritiene che l’assicurato
sia rimasto vittima di un infortunio di media gravità al limite di quelli
leggeri.
A titolo di confronto, va
segnalato che l’Alta Corte federale ha proceduto a un’identica classificazione
nella sentenza 8C_649/2021 del 29 settembre 2022 consid. 4.3, concernente
un’assicurata che era scivolata sul marciapiede gelato e aveva battuto a terra
la guancia sinistra procurandosi una frattura pluriframmentaria delle tre pareti
del seno mascellare e del pavimento dell’orbita sinistra, in quella 8C_277/2019
del 22 gennaio 2020 consid. 4, riguardante un assicurato che, nel trasportare
un radiatore, era inciampato su dei tubi ed era caduto all’indietro, riportando
una frattura da compressione della limitante superiore del corpo vertebrale di
L3 con inclusione discale, come pure in quella 8C_355/2007 del 16 maggio 2008
consid. 3.4, concernente la passeggera di un bus che, a causa di una brusca
frenata del mezzo, aveva battuto il viso contro una parete di vetro, lamentando
contusioni multiple e una distorsione del rachide cervicale.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)
ha considerato addirittura
di grado leggero l’evento traumatico
in cui un’assicurata, nel praticare l’inlineskate, era caduta battendo a terra
la schiena e la testa (cfr. STFA U 345/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2.2),
come pure quello in cui un muratore, che con la mano destra trasportava una
cassetta per gli attrezzi e in quella sinistra un rotolo di cavo, era scivolato
su un pezzo di polistirolo e aveva perso l’equilibrio (cfr. STFA U 66/05 del 17
agosto 2005 consid. 6.3). In quest’ultima pronunzia,
la Corte federale ha ricordato di aver pure giudicato leggero l’inciampare e
cadere per strada battendo faccia e ginocchio per terra (STFA U 367/01 del 21
marzo 2003) e lo scivolare su una lastra di ghiaccio, il cadere sulla schiena e
il battere la testa per terra (STFA U 78/02 del 25 febbraio 2003, parzialmente
pubblicata in SVR 2003 UV n. 12 p. 35 ss.).
Da notare ancora che, in una
sentenza 35.2022.59 del 14 novembre 2022 consid. 2.7.2, cresciuta incontestata
in giudicato, il TCA ha qualificato di media
gravità al limite di quelli leggeri, l’infortunio in cui un’assicurata era inciampata in un piede di marmo che
sporgeva dal marciapiede, si era vista catapultata in avanti e aveva battuto la
faccia contro un secondo piede sporgente, riportando un grave traumatismo
facciale accompagnato da diverse ferite lacero-contuse e fratture, come pure il
peggioramento transitorio di una preesistente mielopatia C4/C5.
Al rappresentante dell’assicurato
che pretende che quest’ultimo sarebbe rimasto vittima di un infortunio di media
gravità al limite della categoria superiore (cfr. doc. I, p. 6), si segnala che
la giurisprudenza federale riserva quella classificazione a cadute da altezze decisamente
maggiori, tra i 5 e gli 8 metri (per una casistica della
giurisprudenza in materia di cadute, si veda ad esempio la STF 8C_427/2022 del
28 febbraio 2023 consid. 6.2.3, pubblicata in: SVR 7/2023 UV n. 26 p. 85 ss.).
In presenza di un infortunio di media gravità al limite della
categoria inferiore, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.3.3. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010
consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100 ss., il TF ha ribadito che
- in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della
categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei sette
criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso
causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre
osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va
precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono
però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere
presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid.
4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend
erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133
nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E.
4.6)”).
Alla luce della casistica in
materia di cadute, l'evento occorso all'insorgente non risulta né particolarmente
drammatico né spettacolare per come si è svolto. Da un punto di vista
oggettivo, si è trattato in effetti di una caduta piuttosto banale.
È utile precisare che, secondo la
giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in
base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati
dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una
certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere
adempiuto il criterio (STF 8C_560/2015 del 29 aprile 2016, consid. 4.4.1 e
rinvii; DTF 137 V 199 consid. 3.5.1 non pubblicato). Occorre considerare la
dinamica dell'infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è
conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (STF
8C_738/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 7.3.1).
Per quanto concerne il fattore
della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni riportate,
secondo gli specialisti del __________, in occasione dell’infortunio
dell’aprile 2020, l’insorgente ha riportato un trauma cranio-cerebrale con
emorragia subaracnoidea diffusa in sede frontale precentrale destra e alla
convessità e in sede parasagittale, completamente riassorbita alla TAC
cerebrale del 20 maggio 2020. Egli
ha quindi sviluppato una complessa sintomatologia, comprensiva anche di
disturbi psichici, risultata in gran parte (fatta eccezione, come visto, per un
deficit motorio alla mano sinistra, descritto
come una debolezza [“Schwäche der linken Hand”]) estranea all’evento assicurato.
Dagli
atti di causa si evince inoltre che sul luogo dell’infortunio non sono
intervenuti i primi soccorsi e che il ricorrente è stato accompagnato all’Ospedale
__________ da un collega. La degenza iniziale è durata due soli giorni (28 e 29
aprile 2020). All’ingresso, il Glasgow Coma Score (GCS) era di 15, quindi l’assicurato era totalmente
cosciente, e non presentava alcun deficit neurologico focale (cfr. doc. 12).
A proposito del criterio in
questione, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. È necessaria l’esistenza di lesioni fisiche
gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti
organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come
ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr.
STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014 consid. 6.2.2).
Stante tutto quanto precede, secondo
il TCA, in concreto non si può dunque parlare di lesioni gravi o
particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012
consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale
con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee
come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il
criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la
STF 8C_598/2020 del 3 dicembre 2020 consid. 10.2).
Pure inadempiuto è il criterio della cura medica errata
che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio. Dalla documentazione a
disposizione non emerge infatti alcun elemento a favore di una cura errata
delle sequele infortunistiche di natura organica.
Questo Tribunale ritiene che non si possa neppure sostenere
che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata
eccezionalmente lunga.
Dagli atti di causa emerge
infatti che, a parte l’iniziale degenza (28 – 29 aprile 2020) presso il
Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________, nel corso della quale il
ricorrente è stato sottoposto a sorveglianza neurologica e a provvedimenti
conservativi (cfr. doc. 12) e il soggiorno 10 settembre-15 ottobre 2020 presso
la Clinica di __________ volto alla sua riabilitazione neurologica (cfr. doc.
146), le cure prestategli si sono tutte svolte su base ambulatoriale e sono
consistite essenzialmente in accertamenti diagnostici (clinici e strumentali),
in visite ambulatoriali di controllo (specialistiche e non), nell’assunzione di
farmaci analgesici/antinfiammatori, antidepressivi/ansiolitici e contro le
vertigini, così come nell’esecuzione di fisioterapia, di ergoterapia e di
psicoterapia.
Ora, conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre
2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in
discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,
l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di
neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente
gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010
del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in
questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3,
riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva
beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto. In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre
un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in
casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di
diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il
fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e
non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5
giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Il TCA può esimersi
dall’approfondire oltre se potrebbero essere soddisfatti i criteri dei disturbi
somatici persistenti e del grado e
la durata dell'incapacità lavorativa, in quanto, anche se ciò dovesse
essere il caso, la realizzazione di due criteri nella forma semplice non
basterebbe comunque per ammettere l’adeguatezza, in presenza di un infortunio
di media gravità al limite della categoria inferiore.
2.3.11. Sulla scorta di tutto quanto precede,
si deve dunque concludere che le turbe psichiche che presenta RI 1, non
costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento traumatico assicurato, di
modo che l’istituto convenuto era legittimato a non tenerne conto per
determinare l’ulteriore diritto alle prestazioni.
2.4. Estinzione del diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera)
al 28 febbraio 2022?
2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF),
un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento
delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado
soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato
altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
La Corte federale ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4.2. In precedenza, questo Tribunale ha
accertato che soltanto i disturbi interessanti la mano sinistra costituiscono
una conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio occorso il 28 aprile 2020
(cfr. supra, consid. 2.3.8. e 2.3.11.).
Ora, dalle carte processuali, in
particolare dalla perizia amministrativa, non risulta, e del resto nemmeno lo
pretende il patrocinatore del ricorrente, che al momento in cui l’istituto
assicuratore resistente ha posto fine alle prestazioni di corta durata (28 febbraio
2022), esistessero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare
notevolmente lo stato della mano sinistra ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Stante quanto precede, la
decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata anche nella
misura in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica e
all’indennità giornaliera a contare dal 1° marzo 2022.
2.5. Diritto a una rendita
d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2022?
2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto
alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato
del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5.3
Nel caso di specie, dalla decisione
formale del 3 ottobre 2023 risulta che l’CO 1 ha definito l’esigibilità
lavorativa dell’assicurato alla base del rifiuto di assegnargli una rendita
d’invalidità, fondandosi sulla relativa valutazione espressa dagli specialisti
del __________ (cfr. doc. 383, p. 3).
In effetti, rispondendo ai
quesiti posti loro, i periti amministrativi hanno dichiarato che, considerando
i soli disturbi somatici causati dell’infortunio, l’insorgente non è più in
grado di svolgere la sua abituale professionale di muratore.
Per contro, dopo riduzione,
rispettivamente sospensione delle benzodiazepine, tenuto conto dei disturbi
somatici e psichici e senza considerare le difficoltà cognitive (a loro avviso,
non valutabili validamente), egli potrebbe lavorare in misura del 100% in
un’attività adeguata (“Angepasste Arbeiten sind vollschichtig möglich.”).
Dal punto di vista somatico,
sarebbero pienamente esigibili delle attività da leggere a, di tanto in tanto,
medio-pesanti. In particolare, non entrano più in linea di conto mansioni manuali
che richiedono una piena forza, rispettivamente attività che implicano la
motricità fine della mano sinistra e/o il regolare trasporto/sollevamento di
pesi superiori ai 10 kg, come pure attività su ponteggi con rischio di caduta
(cfr. doc. 358, p. 15 s.).
Con la propria impugnativa, il
rappresentante del ricorrente contesta che al referto peritale del __________
possa essere attribuito pieno valore probatorio, posto che, secondo il parere
del neurologo dott. __________, la capacità lavorativa residua in attività
sostitutive sarebbe dell’85% (cfr. doc. I, p. 8).
2.5.4
Attentamente vagliato l’insieme
della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la
perizia del __________ possa validamente costituire da base al giudizio che è
ora chiamato a rendere, anche per quanto concerne l’aspetto dell’esigibilità
lavorativa.
In primo luogo, il TCA rileva che
il fatto che i periti amministrativi abbiano valutato la capacità lavorativa
residua facendo astrazione dai disturbi neuropsicologici, si è rivelato
corretto alla luce degli accertamenti compiuti presso la Clinica di neurologia
dell’__________, i quali non consentono di riconoscere l’esistenza di un
nesso di causalità naturale almeno probabile con l’infortunio dell’aprile 2020 (cfr.
supra, consid. 2.3.8.).
D’altra parte, l’apprezzamento degli
specialisti __________ appare tanto più corretto se si considera che le turbe
psichiche, da loro reputate trovarsi in una relazione causale naturale con il
sinistro assicurato (e, perciò, prese in considerazione nella definizione
dell’esigibilità lavorativa), in realtà non andavano considerate, in
quanto non costituiscono una conseguenza adeguata di quell’evento (cfr. supra,
consid. 2.3.11.).
Inoltre, la circostanza secondo
la quale la messa a frutto della capacità lavorativa residua sembrerebbe
dipendere dalla riduzione, rispettivamente dalla sospensione delle
benzodiazepine, è irrilevante ai fini del giudizio, nella misura in cui riguarda
l’aspetto psichico, di cui l’CO 1 non può essere tenuto a rispondere.
Infine, l’esistenza di una piena
abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate risulta plausibile anche
alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che lamentavano limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una sentenza
inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto realistica la
possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività
alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei
postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era
impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La
mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad
esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro
poteva unicamente servire come aiuto per il braccio non dominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio
delle quali la mano sinistra, non dominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia
che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TF è pervenuto alla medesima
conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista
che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore
destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali
molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14
aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare
destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso,
rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella
regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.".
Nella STF U 200/02 del 20 maggio
2003.
consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio
professionale alla mano sinistra non dominante, aveva subito l’amputazione del
pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria
della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni
interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta
Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06
del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di svolgere a
tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo,
così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della
gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di
dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare
e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza 8C_260/2011 del
25.
luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività
lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da
parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro
dominante.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8
settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo
Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e 8C_260/2011,
succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative
adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione
dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Alla luce di quanto precede, richiamate
in particolare le succitate pronunzie U 449/00, U 200/02 e 35.2017.10, va
ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il
ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal
danno infortunistico riguardante l’estremità superiore sinistra.
Trattandosi del rapporto 15
febbraio 2024 del dott. __________ (doc. 412), egli ha affermato di ritenere
l’assicurato “inabile in modo duraturo e in modo completo alla sua precedente
professione di muratore e gruista. Esistono capacità fisiche e psicofisiche
residue che rendono verosimile un’attività lavorativa con capacità residua al
85%. Sarebbe però necessario tenere in considerazione la necessità di un lavoro
leggero senza necessità di sollevare pesi importanti, spostarsi su terreni
irregolari e che non necessiti di un rilevante o impegnativo processo di
riqualifica.”.
Al proposito, va osservato che il
neurologo privatamente consultato dal ricorrente ha indicato che, tenuto conto
soprattutto dell’insicurezza alla stazione eretta, dell’ipoacusia e del
disturbo di motricità all’estremità superiore sinistra, l’CO 1 avrebbe ammesso “una
diminuzione irreversibile della capacità lavorativa del 15%” e ha concluso la
propria disamina sottolineando che “non vi sono (…) a mio avviso particolari
nuovi elementi che possono portare l’assicurazione infortuni CO 1 ad una
rivalutazione del caso”.
Tutto ben considerato, questa
Corte non ritiene che quanto fatto valere dal dott. __________ possa
assurgere ad indizio concreto suscettibile di
far dubitare della correttezza dell’apprezzamento enunciato dai medici del __________.
Da un lato, i soli disturbi ammessi in nesso di causalità con
l’infortunio dell’aprile 2020 (e, pertanto, gli unici da considerare nella
valutazione dell’esigibilità lavorativa), sono quelli riguardanti la mano
sinistra. Dall’altro, il 15% riconosciuto dall’assicuratore corrisponde in
realtà alla menomazione dell’integrità per il deficit alla mano sinistra (cfr.
doc. 375), aspetto che nulla ha a che vedere con la capacità lavorativa.
Per quanto concerne il referto 10
luglio 2023 della dott.ssa __________ (doc. 362), la neurologa curante si è
limitata a sostenere che l’insorgente non è più idoneo a svolgere la
professione di muratore e gruista, ciò che anche l’amministrazione
pacificamente ammette, non pronunciandosi invece sulla capacità di esercitare
un’attività alternativa adeguata.
Sulla scorta di quanto precede,
occorre ritenere accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto
dalla giurisprudenza federale, che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere,
a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa che rispetti
le limitazioni funzionali indicate dagli esperti amministrativi.
2.5.5
Trattandosi degli aspetti economici
legati alla determinazione del grado dell’invalidità, va constatato che il
rappresentante del ricorrente non ha sollevato alcuna specifica
obiezione a proposito delle modalità con cui l’istituto assicuratore resistente
ha determinato i redditi ipotetici (reddito da valido [fr. 71’020/anno] e da
invalido [fr. 66'073/anno] - cfr. doc. 379) (cfr. doc. I).
Questa Corte non ha pertanto
validi motivi per discostarsene.
Ora, raffrontando il reddito da
valido di fr. 71’020 con quello da invalido di fr. 66'073, si ottiene un grado
d’invalidità del 6.9%, arrotondato al 7% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121, inferiore alla soglia minima legale prevista dalla
legge (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
La decisione su opposizione
impugnata mediante la quale all’assicurato è stato negato il diritto a una
rendita d’invalidità, non presta dunque il fianco a critiche.
2.6
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti