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Decisione

35.2024.30

Passo falso=infortunio ex art. 4 LPGA. Trauma distorsivo al ginocchio destro (stiramento). Status quo sine dopo 6 settimane. No causalità naturale (nemmeno parziale) per lesione orizzontale del menisco e rottura del legamento crociato anteriore. Rinvio per complemento da parte medico fiduciario

14 ottobre 2024Italiano55 min

(doc. III) la CO 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato la reiezione del ricorso

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.30

PC

Lugano

14 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 marzo 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28

febbraio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 21 maggio 2023 RI 1, nato

nel 1986, dipendente a tempo pieno della __________ dall’11 febbraio 2013, in

qualità di “Account Manager” e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), mentre

si trovava in ferie al proprio domicilio a __________ e stava scendendo le

scale con sua figlia in braccio, ha appoggiato malamente la gamba destra e, per

evitare di cadere, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro

(doc. 3 incarto LAINF).

La RMN del ginocchio destro del 2 giugno 2023 ha messo in evidenza la “rottura

del menisco mediale” e la “rottura del crociato anteriore” (doc. 4

incarto LAINF).

A causa dei cedimenti del ginocchio destro e della lesione meniscale, l’assicurato

- che in tale periodo non ha presentato alcuna inabilità lavorativa - si è sottoposto

ad accertamenti specialistici. In particolare, in data 13 giugno 2023, è stato

visitato dal dr. med. __________, Caposervizio del Servizio di Ortopedia e

Traumatologia dell’Ospedale __________, che ha posto un’indicazione chirurgica

(doc. 5 incarto LAINF).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici e

amministrativi del caso, in data 27 luglio 2023 la CO 1 ha comunicato

all’assicurato quanto segue:

" (…) La

informiamo di aver sottoposto gli atti in nostro possesso al nostro medico

consulente, il quale ha stabilito che le patologie evidenziate all'esame artro

RM del 02.06.23 si riconducono ad un'usura articolare e quindi a malattia.

L'intervento programmato ad ottobre non è in relazione di

causalità probabile con l'evento a margine ed i relativi costi non sono di

pertinenza LAINF bensì della Cassa Malati.

L'inabilità lavorativa derivante dall'intervento sarà presa a

carico dalla polizza __________, tenendo conto del termine di attesa

contrattuale di 30 giorni.

Qualora le occorresse una decisione contro la quale poter

presentare opposizione, la invitiamo a comunicarcelo per iscritto entro due

settimane comunicandoci il nome della Cassa Malati.” (doc. 8 incarto LAINF)

1.3. Esperiti ulteriori accertamenti

medici, in data 30 agosto 2023, la CO 1ha comunicato all’assicurato quanto

segue:

" (…) Come

comunicatole in precedenza abbiamo sottoposto la documentazione per un secondo

parere medico.

Dalla valutazione ne risulta che una piccola quota di liquido tra

fasci del legamento collaterale mediale riscontrata alla risonanza magnetica

del ginocchio dx del 2.6.2023 risulta essere in nesso di causalità per lo meno

probabile preponderante con l'evento del 21.5.2023.

Situazione suscettibile di guarire sull'arco di 6 settimane dalla

data dell'evento e senza nessun intervento chirurgico.

La fattura della risonanza magnetica è stata presa a carico come

misura diagnostica.

Per l'intervento programmato una valutazione definitiva potrà

essere effettuata, a tempo debito, sulla base del referto operatorio.

Il caso è da annunciare alla Cassa Malati che è tenuta ad

anticipare i costi.

Rimaniamo a sua completa disposizione per eventuale ulteriore

informazione e le porgiamo i nostri migliori saluti. (…)” (doc. 9a incarto

LAINF)

1.4. In data 2 ottobre 2023 RI 1 è stato

sottoposto a un intervento di “artroscopia del ginocchio destro”, “resezione

parziale 15% zona bianca bianca corno posteriore del menisco mediale” e “plastica

LCA con tendine semitendinoso quadruplicato 85 x 8 mm”, ad opera del dr.

med. __________ (doc. 5 e 6 incarto LAINF e doc C e D).

1.5. Con decisione formale del 24

novembre 2023 (doc. 11 incarto LAINF), la CO 1 ha rifiutato la presa a carico

dell’operazione appena citata, come pure le spese mediche e la relativa

inabilità lavorativa, in base alle seguenti considerazioni:

" (…) ci

riferiamo all'annuncio d'infortunio a margine.

Nella descrizione dell'evento si dichiara: “mentre scendevo le

scale dello stabile in cui vivo con la bimba in braccio, ho messo male la gamba

e il ginocchio ha subito un movimento innaturale con tutto il peso caricato

sopra per evitare di cadere".

Dopo aver sottoposto la pratica al nostro Servizio Medico le abbiamo inviato un

rifiuto.

Come comunicatole poi in seguito (30.8.2023) alla luce della

risonanza magnetica avremmo potuto prendere posizione definitiva solo a

ricezione del rapporto operatorio.

Abbiamo pertanto trasmesso tutta la documentazione medica al Dr. __________

per una valutazione.

Il medico ci comunica che il rapporto operatorio del 02.10.2023 fa

in effetti stato di una lesione frantumata in zona bianca del menisco mediale

(nel contesto di un clivaggio meniscale orizzontale), compatibile con

un'instabilità su rottura del legamento crociato anteriore, così come ritenuta

dal Dr. __________.

La resezione parziale di 1/6 in zona bianca-bianca del corno

posteriore del menisco mediale rappresenta inoltre un gesto margine di poco

conto nel contesto dell'intervento di plastica del legamento crociato

anteriore.

Il medico conclude che non vi è un nesso di causalità per lo meno probabile tra

l'intervento e l'evento distorsivo del 21.5.2023.

Il presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte

dell'assicurazione è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento

e l'intervento. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo.

Pertanto, sulla scorta dei documenti in nostro possesso, dobbiamo constatare

che i suoi disturbi di salute non sono dovuti a infortunio. Di conseguenza il

caso non è a carico dell'assicurazione infortuni obbligatoria. (…)”

1.6. A seguito dell’opposizione

interposta personalmente da RI 1 (doc. 12 incarto LAINF), in data 28 febbraio

2024 (doc. 2 incarto LAINF e doc. A), l’amministrazione ha negato il proprio

obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 21 maggio 2023, confermando quindi

il contenuto della sua prima decisione, e ciò sulla base alle seguenti

considerazioni:

" (…) Nel

caso concreto, dalla descrizione dell'evento da parte dell'assicurato, non

risulta essere successo niente di particolare o straordinario. Mentre scendeva

lo scalo dello stabile in cui vive con la bimba in braccio, ha messo male la

gamba destra e il ginocchio ha subito un movimento innaturale con tutto il peso

caricato sopra per evitare di cadere. Un fattore esterno o straordinario non ò

dato alla luce della giurisprudenza del TF. L'assicurato non contesta tate

conclusione. Ritiene tuttavia che iI suo caso sia da considerarsi come una

lesiono ai sensi dell'art. 6 al. 2 LAINF.

Nel caso concreto la diagnosi posta dai medici è di "rottura

del menisco mediate. Rottura del crociato anteriore". Nel suo rapporto del

18 luglio 2023 il Dr. med. __________ risponde affermativamente alla domanda di

sapere se siamo ln presenza di una lesione ai sensi dell'art. 6 al. 2 LAINF,

Tuttavia, Il medico risponde altresì con un chiaro si alla domanda

dell'assicuratore infortuni LAINF di sapere se la lesione ò dovuta

prevalentemente all'usura o a malattia. La lesione è compatibile ad un'usura

dell'articolazione.

Tale conclusione è condivisa dai medici intervenuti quando, come

nel referto radiologico. RM del 2 giugno 2023, il medico intervenuto indicava

quale motivo dell'esame "Lachman positivo o instabilità". Lo stesso

Dr. med. __________ dell'Ospedale __________ indicava nel suo referto: "Visto

che ha avuto plurimi cedimenti e la lesione del menisco, come avevo già

accennato all’ultima visita, ho proposto la chirurgia”.

La nozione d'infortunio non essendo nel caso riempita, e la

lesione ai sensi dell'art. 6 al. 2 LAINF essendo prevalentemente dovuta ad

usura o malattia, CO 1 ha correttamente rifiutato la presa a carico del caso.

La cassa malati dell'assicurato, __________, dopo aver preso visione

dell'incarto dello stesso, non ha fatto uso della possibilità di opporsi alla

decisione LAINF, riconoscendo implicitamente II carattere malattia delta

problematica presentata dall'assicurato. (…)" (n.d.r.: il grassetto non è

della redattrice)

1.7. Con tempestivo ricorso del 30 marzo

2024, RI 1, sempre personalmente, ha chiesto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e che la CO 1 venga “condannata a rimborsare tutti i

costi legati all’evento infortunistico del 21.05.2023” (doc. I, pag. 11).

In particolare, RI 1 ha argomentato quanto segue:

" (…) In

concreto, è litigiosa la questione di sapere se l'assicurazione CO 1 era

legittimata a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro

accaduto il 21 maggio 2023, per il motivo che il sottoscritto non sarebbe

rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che

ho presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d'infortunio, oppure

no.

(…).

Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e

di malattie professionali.

(…).

Nel caso di specie si tratta di un infortunio non professionale,

in quanto avvenuto al di fuori dell'orario lavorativo. In base alla

sopraccitata norma risulta tuttavia coperto; lavorando a tempo pieno, ne

consegue, l'adempimento anche delle condizioni dell'art. 13 OAINF.

(…).

Nel nostro caso ho chiaramente indicato che, mentre stavo scendendo dalle scale

tenendo in braccio mia figlia, ho messo male la gamba provocando un'instabilità

tale che ho rischiato di cadere. L'accaduto ha spaventato molto mia figlia, la

quale involontariamente si è dimenata, e così facendo ha aggravato

l'instabilità, andando a sovraccaricare il mio ginocchio, che ha dovuto

sorreggere tutto il mio peso e quello di mia figlia.

Come ho segnalato all'assicurazione, fortunatamente, sono riuscito

a non cadere ma, nell'intento di evitarlo, ho fatto una distorsione del

ginocchio che mi è costata la lesione del menisco e la rottura del crociato,

come figura espressamente sia dalla risonanza magnetica che dai rapporti dei

medici interpellati. In particolare rimando ai referti e email dell'ortopedico

che ha eseguito l'intervento del ginocchio, il dr. __________ della __________

(docc. C-I).

Appaiono evidenti i primi 2 punti, ossia l'esistenza

dell'involontarietà, così come della repentinità. L'evento è infatti avvenuto

improvvisamente e molto velocemente, senza che potessi accorgermene e/o

prendere provvedimenti e precauzioni.

(…).

Nella fattispecie risulta importante stabilire il tipo di danno

che ne è conseguito, per comprendere se costituirebbe una lesione parificata ai

postumi d'infortunio, oppure no.

(…).

Nella fattispecie, in base a quanto riportato chiaramente dall'ortopedico che

mi ha operato, sia la rottura del legamento crociato che quella del menisco

sarebbero da considerarsi degli infortuni, in quanto trattasi di lesioni che

rientrano nella lista e, secondo il dr. __________ non causate da usura o

malattia.

L'ortopedico ha espressamente precisato che la questione

dell'usura avrebbe potuto porsi eventualmente unicamente per la rottura del

menisco ma, ad ogni modo, a suo avviso nemmeno in quella circostanza visto che

sono un paziente giovane e che non ha mai mostrato segni di cedimento prima

dell'evento in questione (a tal riguardo si rinvia anche a quanto indicato dal

medico curante dr __________: "Con la presente e in qualità di medico di

famiglia certifico che il sopraccitato paziente ha subito un trauma distorsivo

del ginocchio dx in data 21.05.2023 con conseguente rottura del legamento

crociato anteriore: Certifico che da quando sono il suo medico di famiglia, il

paziente prima di tale data non ha mai avuto problematiche al ginocchio in

questione", rapporto del 6.12.2023, doc. F).

Anche il dr. __________, che mi conosce molto bene da diversi

anni, e dunque meglio può riferire di eventuali mie precedenti problematiche,

ha riconosciuto il nesso di causalità tra i danni al ginocchio destro e

l'evento del 21.5.23, asserendo esplicitamente nel suo referto di cui sopra:

"Vi è una chiara correlazione tra l'evento traumatico e la lesione

riscontrata". (doc. F)

Dal momento che la CO 1 ha rigirato le parole dell'ortopedico per escludere

l'infortunio nella sua decisione su opposizione, il dr __________ ha

successivamente rilasciato un nuovo certificato, dopo avermi visitato

nuovamente, indicando espressamente quanto segue:

"Il meccanismo di scender le scale, in particolare con un

peso in mano e distrazione, come può essere una bimba in braccio con un carico

e rotazione su un arto è un meccanismo per rompere il crociato (Meccanismo

tipico: forza assiale con un carico sull'arto + leggera flessione e piccola

rotazione come p. e, quando vuole prender l'altra parte della scala o cambio

direzione nello sport).! cedimenti plurime, come segni d'instabilità del

crociato anteriore sono avvenuti dopo l'incidente sulle scale, mai vissuto

prima, un argomento in più per l'origine traumatico" (cfr. rapporto

dr. __________ del 28.03.2024, doc. G).

(…).

Stando a quanto indicato il Servizio medico della CO 1 la

ricostruzione del crociato non sarebbe da addebitare ad un infortunio per

mancanza di un nesso di causalità probabile tra l'intervento e l'evento

distorsivo del 21.5.2023.

Come verrà dimostrato tale conclusione non è però supportata dai

documenti medici trasmessi e qui allegati ma, anzi, si trova in chiara

contraddizione con gli stessi e pertanto deve essere rivalutata.

(…).

Un fattore esterno nel caso che ci concerne è di fatto intervenuto agendo sul

corpo: ho messo male la gamba e mia figlia che avevo in braccio si è spaventata

in quanto ha temuto di cadere dalle scale, dimenandosi ha così aumentato

l'instabilità del mio ginocchio. Da cui ne consegue la distorsione del

ginocchio e la rottura dei legamenti crociati, nonché della lesione al menisco

mediale. Come ho ben descritto al medico, in quel momento ho sentito come un

laccio che si rompeva e ho subito accusato un dolore acuto e un'instabilità del

ginocchio.

È pertanto innegabile che un evento esterno straordinario sia

accaduto nel mondo esterno. Da qui la necessità di riconoscere il nesso di

causalità.

La medesima conclusione si arriverebbe comunque anche qualora si

optasse per la conclusione che il processo lesivo sia avvenuto all'interno del

corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, in quanto dalla dinamica

indicata appare evidente che abbia effettuato dei movimenti scoordinati,

come richiesto in questi casi dalla dottrina e giurisprudenza stessa.

(…).

Non è stato esposto alcun motivo medico che permetta di ritenere in modo

indiscusso che quanto avvenuto sia attribuibile a un fenomeno degenerativo. Ne

consegue, dunque, che il fattore scatenante può quindi essere anche solo

quotidiano e discreto. Basterebbe un gesto brusco: non è necessario che esso

sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT

II-1991, p. 477ss.). Benché, come invece visto sia stato dimostrato che

addirittura si sia trattato di movimenti scoordinati, bruschi e anomali.

Ancora una volta, dunque tutto porta a concludere che l'infortunio

debba essere riconosciuto.

A precisazione di quanto sopra, si faccia riferimento alla lettera

d'uscita datata 4 ottobre 2023(doc. D) alla voce diagnosi: è stato indicato "rottura

del legamento crociato anteriore destro associato a una piccola lesione del

menisco mediale" (specificando che la resezione del menisco è

parziale: 15% zona bianca corno posteriore del menisco mediale). Questo non

significa che l'evento abbia unicamente causato una resezione del menisco, ma

che oltre alla rottura del crociato l'evento abbia causato anche il problema al

menisco, come emerge dal rapporto operatorio del 2 ottobre 2023 (doc. C).

Non vi sono elementi scientifici che portano a concludere in

maniera certa che il crociato fosse già rotto prima. Ma invece a sostegno della

nostra tesi troviamo le indicazioni del dr. __________ e del dr. __________,

che concludono invece proprio per l'esistenza di un evento traumatico e meglio

alla presenza di un infortunio che è da addebitare all'evento traumatico del

21.5.23. A tal proposito si allega il certificato del dr. __________ datato

6.12.2023 di cui al doc. F, dal quale emerge che non ho mai avuto alcun tipo di

problematiche al ginocchio in questione e lui stesso dopo aver visionato anche

la documentazione ricevuta ha concluso che vi è una chiara correlazione tra

l'evento traumatico del 21.5.23 e la lesione al ginocchio. A comprova della mia

tesi che l'evento traumatico abbia provocato sia la rottura del legamento

crociato, che poteva essere già in parte lesionato, ma di certo non rotto è di

sicuro stabile!

Anche l'ortopedico che sì è occupato di eseguire l'intervento

chirurgico di ricostruzione, dr. __________, ha espressamente spiegato nella

sua mail del 28.7.23 di cui al doc. E che "una rottura del legamento

crociato anteriore non si spiega con usura con l'età del paziente".

Anche per quanto concerne la questione legata alla lacerazione del menisco ha

ritenuto altamente improbabile e inverosimile che fosse dovuta ad un'usura,

quanto piuttosto ha concluso più probabile che sia da addebitare alla

conseguenza della rottura del legamento crociato anteriore, come conseguenza

dell'instabilità venutasi a creare in quel momento. Come meglio precisato in un

secondo tempo, la rottura del crociato crea infatti un'instabilità in rotazione

con conseguente sovraccarico del menisco.

Fatti

I due eventi avvengono spesso in concomitanza in caso di eventi

bruschi e con dei carichi eccessivi, come nel caso in questione.

Di fatto, sempre nella sua mail del 28.7.23 (doc. E) trasmessa

anche alla CO 1 dallo stesso medico, aveva palesemente indicato che il

legamento, anche in caso di una eventuale lesione parziale precedente, era

comunque ancora ben compensato! Questa asserzione non lascia spazio a ulteriori

interpretazioni.

In conclusione, per entrambi i medici non vi sono dubbi: si è

certamente trattato di un evento traumatico e da correlare all'evento del

21.5.23.

Si rammenta poi che l'evento non deve essere la ragione unica ed

esclusiva, come già riportato e ben spiegato in precedenza.

(…).

Nel caso che ci occupa appare evidente che i rapporti del dr. __________ e del

dr. __________ si basino su elementi scientifici, oggettivi e su esami

approfonditi, diversamente dalle conclusioni della spettabile CO 1, che non ha

apportato nessuna spiegazione concreta e con valore probante sufficiente per

poter essere qui ammessa.

Nemmeno sono mai stato visitato da parte del loro medico, ragione

per la quale la sua conclusione non può essere certamente ritenuta a fronte di

quanto invece apportato dal ricorrente.

Alla luce di quanto precede, non emergono nemmeno dubbi sulla

validità di quanto asserito dal medico curante __________, in quanto coerente

con quanto stabilito dall'ortopedico, il quale ha lui stesso concluso per

l'adempimento di un evento infortunistico.

(…).

Come potrà confermare la stessa CO 1, da quando lavoro per il mio

datore di lavoro non era mai stato annunciato nessun tipo di infortunio al

ginocchio destro (11 anni lavorativi). Non è pertanto nemmeno da valutare la

questione. di una recidiva. Dalla medesima risonanza e rapporto medico figura

che il ginocchio dx non è mai stato operato.

Dalla recente visita il dr. __________ ha concluso che

l'intervento è andato molto bene e il ginocchio ha ripreso la sua funzionalità,

grazie anche alla fisioterapia. Non vi sono più stati cedimenti o problemi di

altro tipo.

Non sono previste altre sue visite, mentre prima di interrompere i

cicli di fisioterapia sarà necessario fare dei test per comprendere se la

muscolatura ha ripreso completamente o se invece dovrò continuare ancora un

poco con il rinforzo muscolare.

(…).

Alla luce di quanto precede, si ritiene che siano state fornite tutte le prove

a conferma dell'esistenza di un evento infortunistico. Si chiede pertanto, in

conclusione, che la spettabile CO 1 venga condanna a rimborsare tutte le spese

legate all'evento del 21.05.23. (…)” (cfr. doc. I, pag. 4-11).

In quella stessa occasione, il

ricorrente ha prodotto documentazione medica, in parte già agli atti (cfr. doc.

C-G e I) e ha indicato, quali mezzi di prova, “documenti, audizione testi,

perizia” (cfr. doc. I, pag. 2-11).

1.8. Con risposta del 22 aprile 2024

(doc. III) la CO 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato la reiezione del ricorso

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.9. In data 24 aprile 2024, il TCA ha

intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un

termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).

Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. In concreto, è contestata la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare ab initio il

proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 21 maggio 2023, oppure

no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio

esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. Nel caso di specie, è innanzitutto

utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è

chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna

applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede, il

TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un

infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51).

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

Conformemente alla

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice

constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111

V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,

p. 267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.5. In concreto, dalle tavole

processuali emerge che in data 21 maggio 2023 RI 1, mentre scendeva le scale

con sua figlia in braccio, ha appoggiato malamente la gamba destra e, per

evitare di cadere, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro (doc.

3 incarto LAINF).

La dinamica dell’evento non è

oggetto di contestazione tra le parti, ragione per la quale il TCA può senz’altro

esaminare se vi è o meno stato l’intervento di un fattore straordinario.

A questo proposito, giova qui segnalare

che nella STF U236/98 del 3 gennaio 2000 consid. 3 a, l’Alta Corte ha rilevato

che “(…) der Beschwerdegegner am 3. November 1992 infolge eines Misstrittes

beim Treppensteigen eine Distorsion des linken Fusses zugezogen hat. Ein

Misstritt wäre zweifellos ein ungewöhnlicher äusserer Faktor, weshalb ein

Unfall im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV angenommen werden müsste.”.

In una sentenza 8C_24/2022 del 20

settembre 2022 consid. 5.2, il TF ha inoltre precisato che “Treppensteigen

stellt nach der Rechtsprechung eine alltägliche Lebensverrichtung und

physiologische Beanspruchung des Körpers ohne erhöhtes Gefährdungspotential dar

(Urteile 8C_40/2017 vom 11. April 2017 E. 6; 8C_766/2010 vom 15. Juni 2011 mit

Verweis auf BGE 129 V 466 E. 4.2.2). Auch das wiederholende Auf- und Absteigen

auf eine zwischen 10 und 20 cm hohe Plattform beim Stepp-Aerobic, bei dem nicht

gesprungen wird, stellt keine gesteigerte Gefahrenlage dar. Ebensowenig führt

allein das blosse Be- oder Absteigen eines Steppers im Rahmen einer Aerobic-Choreographie

zu einer unkontrollierbaren Bewegung. Anders wäre dies, falls

der Stepper beim Absteigevorgang wegrutschen würde (Urteil 8C_11/2015 vom 30.

März 2015 E. 3.2). Desgleichen sind ein Treppensturz (Urteil 8C_40/2017 vom 11.

April 2017 E. 6) wie auch ein ausgewiesener Misstritt beim Treppensteigen als

ungewöhnlicher äusserer Faktor zu werten (Urteil [des Eidg.

Versicherungsgerichts] U 236/98 vom 3. Januar 2000 E. 3b). Das Merkmal der

Ungewöhnlichkeit, und damit das Vorliegen eines Unfalls, ist allerdings selbst

bei einer Sportverletzung ohne besonderes Vorkommnis zu verneinen (vgl. BGE 130 V 117 E. 2.2; SVR 2014 UV Nr. 21 S. 67, 8C_835/2013 E. 5.1; Urteil 8C_570/2019

vom 8. November 2019 E. 3.2).”.

Infine, in una pronunzia STF

8C_17/2024 del 9 luglio 2024 consid. 4.2, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza

di un infortunio, ribadendo che mediante il passo falso, rispettivamente lo

scivolamento dell’assicurata sul terreno bagnato con distorsione del ginocchio

destro, è stato perturbato in maniera inattesa il naturale decorso del

movimento corporeo.

Ora, considerato che la

fattispecie sub judice è del tutto analoga a quelle giudicate dal

Tribunale federale, questa Corte non può che giungere alla medesima

conclusione, ossia che nel caso di specie è intervenuto un fattore

straordinario (passo falso con conseguente distorsione del ginocchio destro) e

che all'avvenimento in discussione va senz'altro riconosciuto il carattere

d'infortunio ex art. 4 LPGA (cfr. consid. 2.4.1 e 2.4.2).

La questione dell’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento del maggio 2023, deve pertanto essere

esaminata dal profilo dell’art. 6 cpv. 1 LAINF (e non da quello del capoverso 2

della medesima disposizione legale).

2.6. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi

adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il

danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato

nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una

condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-

quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.7. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.8. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175

consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione

della diversità dell’incarico assunto (a scopo terapeutico anziché peritale) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.9. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che la CO 1 non ha assunto il

sinistro del maggio 2023, in particolare i costi generati dall’intervento del 2

ottobre 2023, in quanto i disturbi denunciati dall'assicurato al ginocchio

destro non costituivano una conseguenza naturale di quell’evento, ma erano da

attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale provvedimento è

stato preso facendo capo alla valutazione espressa in proposito dal medico

fiduciario (cfr. doc. 11 e doc. A).

Dal canto suo, l’insorgente

ribadisce in questa sede che i disturbi di cui soffriva al ginocchio destro,

che hanno reso necessario il noto intervento artroscopico, sarebbero invece da

imputare all’infortunio del maggio 2023.

2.10. Dalle tavole processuali emerge che,

successivamente all’infortunio del 21 maggio 2023, RI 1 si è sottoposto il 2

giugno 2023 a una RMN del ginocchio destro (doc. 4 incarto LAINF) che ha messo

in evidenza quanto segue:

" (…).

Indicazioni

Lachman positivo, instabilità

Referto

Rottura del corpo del menisco mediale, con possibile ribaltamento

di piccolo frammento al corno posteriore, lì dove si apprezza piccola immagine

lamellare ipointensa al menisco di circa 7x2mm, che si posiziona tra il

legamento crociato posteriore ed il condilo femorale.

Integro il menisco laterale, con la superficie articolare

inferiore tuttavia leggermente esposta spettro al condilo al piatto tibiale

come per instabilità articolare, su rottura verosimilmente cronica,

totale-subtotale del legamento crociato anteriore. Integri i legamenti

collaterali, si segnala solo una piccola quota di liquido tra i fasci del

collaterale mediale.

Strutture tendinee nella norma. Solo lieve entesopatia del

semimembranoso. Non condropatia femoro-patellare o femoro tibiale. La rotula è

in posizione normale. Scarso versamento articolare. Non edema osseo.

Conclusioni

Rottura del menisco mediale. Rottura del crociato anteriore.”

(n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è

della redattrice)

A proposito dell’indicazione a

sottoporre il ginocchio destro a intervento artroscopico, dagli atti di causa

risulta che, in data 18 giugno 2023 (doc. 5 incarto LAINF), il dr. med. __________

ha attestato quanto segue:

" Diagnosi

1. Rottura crociato anteriore e lesione menisco mediale ginocchio

destro

Anamnesi

Considerandi

II Sig. RI 1 si presenta dopo aver eseguito la Risonanza dove si è

confermato il sospetto clinico della rottura del crociato anteriore e del

menisco mediale.

Visto che ha avuto plurimi cedimenti e la lesione del menisco,

come avevo già accennato all'ultima visita, ho proposto la chirurgia.

Valutazione e Procedere

Ho spiegato al Sig. RI 1 la plastica del crociato anteriore con

tendine del semitendinoso

eventualmente insieme al gracile e revisione del menisco con

eventualmente resezione/sutura. II consenso è stato firmato. II foglio

informativo è stato consegnato. Appena riesce ad organizzarsi con la famiglia

ed il lavoro me lo comunica per poi pianificare l'intervento.” (n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice).

Interpellato

dall’amministrazione in merito all’eziologia della problematica interessante il

ginocchio destro, rispettivamente all’intervento prospettato dal dr. med. __________,

in data 18 luglio 2023, il dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia

plastica, ricostruttiva ed estetica, ha rilevato che la “lesione è

compatibile con un’usura dell’articolazione” e che “l’intervento si

riconduce ad un’usura articolare e quindi a malattia” (doc. 7 incarto

LAINF).

In data 28 luglio 2023 (doc. E incarto LAINF), il dr. med. __________ ha

attestato quanto segue:

" (…) Una

rottura del legamento crociato anteriore non si spiega con usura con l'età del

paziente. La rottura del menisco mediale ha un decorso orizzontale che potrebbe

essere usura, più probabile però che si tratta di una conseguenza della rottura

del legamento crociato anteriore come conseguenza dell'instabilità.

L'unico aspetto non 100% chiaro quando si è rotto il crociato

anteriore, probabilmente avuto una lesione parziale in precedenza ancora ben

compensato, poi nell’ultimo infortunio la ha completato. (…)”

Interpellato dall’amministrazione

al riguardo, in data 23 agosto 2023 (doc. 9 incarto LAINF), il dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha osservato quanto segue:

" (…).

VALUTAZIONE

(…).

La risonanza magnetica del 2.6.2023, effettuata 12 giorni dopo

l'evento in parola, rileva la presenza di una piccola quota di liquido tra i

fasci del legamento collaterale mediale nel senso di una distrazione dello

stesso, senza soluzione di continuità, ben compatibile con la dinamica

distorsiva dell'evento del 21.5.2023. Non vengono per contro ritenute, né dal

dr. __________ e neppure dal dr. __________, delle alterazioni del legamento

crociato anteriore compatibili con delle lesioni recenti nel contesto di un

quadro di rottura cronica totale-subtotale.

Se da una parte la piccola quota di liquido tra i fasci del legamento

collaterale mediale può essere ricondotta con probabilità preponderante

all'evento del 21.5.2023, dall'altra la rottura del legamento crociato

anteriore risulta per contro essere estranea, senza indizi documentati di

alterazioni acquisite "fresche" riconducibili all'evento in parola.

Lo stesso dr. __________, nel messaggio di posta elettronica del

28.7.2023, riconduce la rottura con decorso orizzontale del menisco mediale, di

carattere di per sé stesso degenerativo, all'instabilità legata alla rottura

del legamento crociato anteriore.

Questo dato di fatto conferma ulteriormente la preesistenza della

rottura del legamento crociato anteriore in occasione dell'evento del

21.5.2023

Un intervento di plastica del legamento crociato anteriore risulta quindi

essere rivolto a sanare un quadro preesistente, in assenza di indizi

oggettivabili di lesioni strutturali acquisite "fresche"

riconducibili all'evento del 21.5.2023.

Il referto del dr. __________ della risonanza magnetica del

ginocchio destro effettuata il 2.6.2023 fa stato del possibile ribaltamento di

un piccolo frammento del menisco mediale al corno posteriore, laddove viene

apprezzata una piccola immagine lamellare isointensa al menisco, posizionata

tra il legamento crociato posteriore e il condilo femorale.

Se confermato, il ribaltamento di un piccolo frammento al corno posteriore

del menisco mediale potrebbe correlare con la dinamica distorsiva dell'evento

del 21.5.2023, nel contesto di una struttura meniscale alterata.

L'effettiva conferma dell'esistenza (o meno) di un piccolo frammento

ribaltato del corno posteriore del menisco mediale potrà essere ottenuta in

occasione dell'intervento apparentemente già programmato per il mese di ottobre

2023.

Nel contesto di un intervento di plastica di un legamento

crociato anteriore, l'eventuale riscontro di un piccolo frammento ribaltato del

menisco mediale al corno posteriore potrebbe anche rappresentare un reperto

marginale di poco conto nel quadro complessivo dell'effettiva situazione del

ginocchio destro del signor RI 1 e delle misure terapeutiche cruenti che

verranno adottate.

Valutazione che dovrà venir effettuata, se del caso, a tempo

debito sulla base della documentazione video-registrata e/o fotografica che

verrà acquisita durante l'intervento.

Domande per il perito

1.Vi è un nesso di causalità tra i problemi attuali e l'evento del 21.5.2023?

La piccola quota di liquido tra i fasci del legamento collaterale

mediale riscontrata alla risonanza magnetica del ginocchio destro del 2.6.2023

risulta essere in nesso di causalità per lo meno probabile preponderante con

l'evento del 21.5.2023, nel senso di una distrazione del legamento senza

soluzione di continuità nel contesto di un legamento integro.

Situazione suscettibile di guarire sull'arco di 6 settimane.

Presenza possibile di un piccolo ribaltamento di un frammento al

corno posteriore del menisco mediale sospettata ma non confermata: da valutare,

se del caso, sulla base dei riscontri intra-operatori effettivi.

Assenza di un nesso di causalità/nesso di causalità tutt'al più

possibile per quanto attiene alla rottura cronica totale-subtotale del

legamento crociato anteriore in assenza pure di indizi indicatori di alterazioni

strutturali acquisite "fresche" (contrariamente alla piccola quota di

liquido riscontrabile nel legamento collaterale mediale).

Rottura a decorso orizzontale del menisco mediale di

natura/carattere degenerativa, ricondotta dal dr. __________ anche

all'instabilità in relazione con la lesione del legamento crociato anteriore.

Nesso di causalità tutt'al più possibile.

2.

L'intervento chirurgico e la conseguente inabilità lavorativa sono a carico

LAINF?

L'alterazione distrattiva del legamento collaterale mediale non necessita

di un intervento chirurgico.

Un intervento di plastica del legamento crociato anteriore del

ginocchio destro risulta essere in nesso di causalità tutt'al più possibile con

l'evento del 21.5.2023, in quanto preesistente e senza indizi di alterazioni

acquisite "fresche" riconducibili alla distorsione riportata.

Nel contesto di un intervento di plastica di un legamento crociato anteriore,

l'eventuale riscontro di un piccolo frammento ribaltato del menisco mediale al

corno posteriore potrebbe anche rappresentare un reperto marginale di poco

conto nel quadro complessivo dell'effettiva situazione del ginocchio destro del

signor RI 1 e delle misure terapeutiche cruenti che verranno adottate.

Se effettivamente confermato, il ribaltamento di un piccolo frammento al corno

posteriore del menisco mediale corrisponderebbe a una lesione corporale ai

sensi dell'articolo 6, cpv. 2 LAINF, lettera c.” (n.d.r.: il grassetto non è

della redattrice mentre il corsivo è della redattrice)

In data 2 ottobre 2023, RI 1 è

stato sottoposto a un intervento di “artroscopia del ginocchio destro”,

“resezione parziale 15% zona bianca bianca corno posteriore del menisco

mediale” e “plastica LCA con tendine semitendinoso quadruplicato 85 x 8

mm”, a cura del dr. med. __________ (doc. 5 e 6 incarto LAINF e doc C e D).

Interpellato nuovamente in proposito

dall’assicuratore resistente, in data 14 novembre 2023 il dr. med. __________

ha rilevato quanto segue:

" (…) il

rapporto operatorio del 2.10.2023, non apporta nuovi elementi di giudizio atti

a invalidare le considerazioni espresse nella valutazione del 23.8.2023.

Il rapporto operatorio del 2.10.2023 fa in effetti stato di una

lesione frantumata in zona bianca del menisco mediale (nel contesto di un

clivaggio meniscale orizzontale), compatibile con un'instabilità su rottura del

legamento crociato anteriore, così come ritenuta dal dr. __________.

La resezione parziale di 1/6 in zona bianco-bianco del corno

posteriore del menisco mediale rappresenta inoltre un gesto marginale di poco

conto nel contesto dell'intervento di plastica del legamento crociato

anteriore.

Viene quindi nuovamente confermata l'assenza di un nesso di

causalità per lo meno probabile tra l'intervento effettuato il 2.10.2023 e

l'evento distorsivo del 21.5.2023. (…)” (doc. 10)

In data 6 dicembre 2023, il dr.

med. __________, spec. FMH in medicina interna generale, medico di famiglia

dell’assicurato, ha attestato quanto segue:

" (…) il

sopraccitato paziente ha subito un trauma distorsivo del ginocchio dx in data

21.5.2023

con conseguente rottura del legamento crociato anteriore. Certifico

che da quando sono il suo medico di famiglia, il paziente prima di tale data

non ha mai avuto problematiche al ginocchio in questione; vi è una chiara

correlazione tra l'evento traumatico e la lesione riscontrata.” (doc. F)

In data 28 marzo 2024 il dr.

med. __________ ha invece attestato quanto segue:

" (…) II

meccanismo di scendere le scale, in particolare con un peso in mano e

distrazione come può essere una bimba in braccio con un carico e rotazione su

un arto è un meccanismo per rompere il crociato (Meccanismo tipico: forza

assiale con carico sul arto + leggera flessione e piccola rotazione come p. e.

quando vuole prendere l'altra parte della scala o cambio direzione nello

sport). Lesioni degenerative del crociato anteriore sono descritte in persone

anziane, senza pero avere problemi d'instabilità, Signor RI 1 è sicuramente non

anziano, cosi la lesione del legamento crociato anteriore è d'origine

traumatica e cade sotto l'articolo 6 al 2 LAINF (g).

I cedimenti plurimi, come segni d'instabilità del crociato

anteriore, sono avvenuti dopo l'incidente sulle scale, mai vissuto prima, un

argomento in più per l'origine traumatico. (…)” (doc. G)

In sede di risposta, la patrocinatrice

dell’assicuratore ha osservato quanto segue:

" (…) il Dr.

Med. __________ rileva un'assenza di nesso di causalità per lo meno probabile

tra l'intervento effettuato e l'evento distorsivo.

Correttamente pertanto CO 1 non ha accettato il caso.

Anche la cassa malati del qui ricorrente, dopo aver visionato

l'incarto, non ha fatto uso della possibilità di opporsi alla decisione LAINF

riconoscendo implicitamente il carattere malattia alla problematica presentata

dal qui ricorrente. (…)” (doc. III, pag. 4)

2.11

Chiamato ora a pronunciarsi, questo

Tribunale ritiene che le valutazioni agli atti del dr. med. __________ (cfr.

doc. 9 e 10), specialista proprio nella materia che qui interessa che vanta una

vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo le

quali l’intervento del 2 ottobre 2023 non risulta essere - con verosimiglianza

preponderante - in nesso di causalità naturale con l’infortunio del 21 maggio

2023, possano validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a

rendere.

In effetti, il dr. med. __________

ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce dell’insieme

della documentazione medica a sua disposizione, segnatamente degli esiti della

RMN del 2 giugno 2023 e del rapporto operatorio del 2 ottobre 2023, i motivi medico-scientifici

per i quali egli ritiene assente un nesso di causalità naturale per lo meno

probabile tra il noto intervento e l’infortunio in disamina.

In particolare, egli ha spiegato

che l’esame strumentale eseguito nei giorni immediatamente successivi

all’infortunio aveva evidenziato la presenza di una piccola quota di liquido

tra i fasci del legamento collaterale mediale,

nel senso di una

distrazione dello stesso, senza soluzione di continuità. A questo reperto egli

ha riconosciuto un’eziologia infortunistica, con status quo sine

raggiunto entro 6 settimane dal trauma, con la precisazione che tale problematica

non avrebbe comunque necessitato di un intervento.

Il consulente medico ha poi osservato

che la medesima risonanza aveva pure mostrato una rottura totale-subtotale del legamento

crociato anteriore cronica che, considerata l’assenza d’indizi documentati di

lesioni traumatiche “fresche”, non costituiva una probabile conseguenza

naturale dell’infortunio.

Egli ha puntualizzato che del

resto né il radiologo né l’operatore avevano refertato delle alterazioni del

legamento crociato anteriore compatibili con delle lesioni strutturali recenti,

nel contesto di un quadro di rottura cronica totale-subtotale.

Il fiduciario della CO 1 ha

infine definito come tutt’al più possibile il nesso di causalità naturale tra

la rottura del corno posteriore del menisco mediale, in quanto da

ricondurre all’instabilità articolare prodotta dalla rottura del legamento

crociato anteriore.

Il dr. med. __________ ha,

pertanto, concluso per l’assenza di un nesso di causalità naturale, per lo meno

probabile, tra il noto intervento artroscopico e l’infortunio in discussione,

come del resto già fatto anche dal dr. med. __________, nel proprio apprezzamento

del 18 luglio 2023 (doc. 7 incarto LAINF).

Questa Corte non ignora le

certificazioni agli atti dei curanti (cfr., in particolare, i doc. D, E, F e G).

Tuttavia, a suo avviso, esse non sono atte a generare dei dubbi, nemmeno

lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.), a

proposito della fondatezza del parere enunciato dal dr. med. __________.

Innanzitutto, occorre osservare

che, nella lettera d’uscita provvisoria del 4 ottobre 2023 e in quella

definitiva del 6 ottobre 2023 (cfr. doc. D), il medico assistente,

rispettivamente lo specialista operatore non si sono pronunciati in maniera

motivata (evidentemente, la sola indicazione generica “per infortunio”

rispettivamente “in seguito ad un trauma da torsione” non può bastare) in

merito all’eziologia della problematica del ginocchio destro.

Secondariamente, il messaggio di

posta elettronica del 28 luglio 2023 del dr. med. __________ (cfr. doc. E) è

precedente alla valutazione 23 agosto 2023 del dr. med. __________ ed è stato

preso debitamente in considerazione da quest’ultimo, il quale ha avuto cura di

spiegare le ragioni per cui il suo parere diverge da quello dello specialista

curante (cfr. doc. 9 incarto LAINF: “Lo stesso dr. __________, nel messaggio di

posta elettronica del 28.7.2023, riconduce la rottura con decorso orizzontale

del menisco mediale, di carattere di per sé stesso degenerativo,

all'instabilità legata alla rottura del legamento crociato anteriore. Questo

dato di fatto conferma ulteriormente la preesistenza della rottura del

legamento crociato anteriore in occasione dell'evento del 21.5.2023. Un

intervento di plastica del legamento crociato anteriore risulta quindi essere rivolto

a sanare un quadro preesistente, in assenza di indizi oggettivabili di lesioni

strutturali acquisite "fresche" riconducibili all'evento del

21.5.2023.”).

Per quanto concerne invece la

certificazione 6 dicembre 2023 del medico di famiglia (il quale, in quanto

specialista in medicina interna generale, non può essere considerato

particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui ci occupa) e

meglio con riferimento all’affermazione secondo la quale “il paziente prima di

tale data non ha mai avuto problematiche al ginocchio in questione” (cfr. doc.

F), è qui utile ricordare che la regola del “post hoc, ergo propter hoc”

(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La

giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto

dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del

27.

marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert

weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25

settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.

2.6; STCA 35.2023.83 del 26 febbraio 2024, consid. 2.9.4).

Per i medesimi motivi non vanno considerate decisive le dichiarazioni fatte

dall’assicurato, sia in sede amministrativa sia in questa sede (cfr. doc. 12

incarto LAINF e doc. I), in base alle quali, prima dell’infortunio del 21

maggio 2023, egli avrebbe sempre goduto di buona salute in relazione al ginocchio

destro.

D’altra parte, giova qui anche

ricordare che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e

mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale

oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora

accompagnata da un inizio di artrosi (in questo senso, cfr.

www.clinique-arthrose.fr e, tra le tante, la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre

2023.

consid. 3.1; STCA 35.2023.116 del 18 marzo 2024 consid. 2.9; 35.2022.49

del 16 agosto 2022 consid. 2.10.; 35.2022.30 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.;

35.2017.137

del 28 marzo 2018 consid. 2.7.; 35.2017.88 dell’8 marzo 2018

consid. 2.7 e la STCA 35.2024.42 del 12 agosto 2024, consid. 2.9).

Trattandosi della certificazione

28.

marzo 2024 del dr. med. __________ (doc. G), e, più precisamente, dell’affermazione

secondo cui “i cedimenti plurimi, come segni d'instabilità del crociato

anteriore, sono avvenuti dopo l'incidente sulle scale, mai vissuto prima”,

giova qui ribadire che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo

questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Inoltre, in

merito al riferimento da lui fatto al meccanismo infortunistico e all’età del

ricorrente, va rilevato che tali aspetti (peraltro già sollevati nel suo messaggio

di posta elettronica del 28 luglio 2023) sono stati presi debitamente in

considerazione (e discussi) anche dal dr. med. __________.

Se è vero che il medico

fiduciario ha ritenuto “possibile” una correlazione tra l’intervento del

2.

ottobre 2023 e l'infortunio, è altrettanto vero che egli - dopo avere preso conoscenza

(anche) del rapporto operatorio - ha concluso che la citata operazione

artroscopica non è da imputare, con probabilità preponderante, al

sinistro del maggio 2023. In questo contesto, va ribadito che il nesso causale

naturale dev’essere dimostrato (perlomeno) con il grado della probabilità

preponderante, non bastando la semplice possibilità (cfr. supra, consid.

2.6.).

Stante tutto quanto precede, questo Tribunale non ha quindi alcun valido motivo

per scostarsi dall’apprezzamento della fattispecie enunciato dal dr. med. __________.

Va inoltre segnalato che la

giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente

affinché possa essere riconosciuto il valore probatorio di un rapporto medico,

a condizione che l’incarto su cui si fonda tale referto contenga sufficienti

apprezzamenti medici elaborati in base a un esame personale del paziente (cfr.

STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è difatti possibile se il medico fiduciario dispone di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA

35.2018.113

del 5 marzo 2019 consid. 2.9.; 35.2022.12 del 16 agosto 2022

consid. 2.9. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Ciò è il caso nella presente

fattispecie in cui il dr. med. __________ ha espresso la sua valutazione

fondandosi su una copiosa documentazione medica già presente agli atti (per un

caso recente in cui la valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore si

era fondata sui soli atti medici, si veda la STF 8C_401/2023 del 21 febbraio

2024).

La censura ricorsuale relativa a questo

aspetto deve, pertanto, essere respinta.

In conclusione, questa Corte ritiene dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante, abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che

l’intervento del 2 ottobre 2023 non era in nesso di causalità naturale, nemmeno

parziale, con l’infortunio del 21 maggio 2023. Ne discende che, a ragione, la CO

1.

non ne ha assunto i costi, come pure la relativa inabilità lavorativa.

Per questo aspetto la decisione

su opposizione impugnata è, pertanto, corretta e va dunque confermata.

2.12

Dalla decisione su opposizione

impugnata si evince che la CO 1 ha negato ab initio l’assunzione del

caso e che ha pertanto rifiutato (anche) la presa a carico delle prestazioni di

cura, in particolare le visite mediche specialistiche a cui si è sottoposto nel

frattempo l’assicurato, fatta eccezione per la fattura della risonanza

magnetica del 2 giugno 2023 (assunta a titolo di misura d’accertamento).

Dal canto suo, l’insorgente

ribadisce in questa sede che la CO 1 deve essere tenuta “a rimborsare tutti

i costi legati all’evento infortunistico del 21.05.2023” (cfr. doc. I, pag.

11).

Chiamato a pronunciarsi in

proposito, il TCA rileva di avere già accertato, facendo capo al parere del dr.

med. Caranzano, che la distorsione subita il 21 maggio 2023 ha provocato, con

probabilità preponderante, una distrazione del legamento collaterale mediale

del ginocchio destro con conseguente formazione di una piccola quota di liquido

tra i fasci del legamento stesso e che, al riguardo, con lo status quo sine

è stato raggiunto a distanza di 6 settimane dall’infortunio (cfr. supra,

consid. 2.9.).

Ora, se è vero che il medico

fiduciario ha precisato che la distrazione del legamento collaterale non

necessitava di un approccio chirurgico, è altrettanto vero che egli non si pronunciato

in merito alla questione di sapere se - entro le prime 6 settimane - il danno

alla salute in questione ha in quanto tale reso necessarie delle prestazioni

sanitarie (ad es. delle consultazioni mediche).

Stante quanto precede, la

valutazione del dr. med. __________ non può essere considerata esaustiva, non

essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione. Il TCA

ritiene dunque indispensabile rinviare gli atti alla CO 1 affinché disponga un

complemento istruttorio da parte del suo consulente medico.

Nella DTF 137 V 210 la Corte

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in

precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”)

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”) (cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016; 32.2019.219 del

15.

luglio 2020 consid. 2.8.; 35.2022.36 del 26 settembre 2022 consid. 2.10.2;

STCA 35.2023.43 del 21 agosto 2023, consid. 2.9).

Viste le ragioni esposte in

precedenza, ci troviamo di fronte a un accertamento medico incompleto, si

giustifica il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché proceda

come appena indicato.

Quindi, sulla base degli esiti

del complemento istruttorio, l’amministrazione definirà nuovamente il proprio

obbligo a prestazioni dal profilo materiale e temporale.

2.13

Il TCA rinuncia all'esecuzione di

ulteriori atti istruttori (in particolare, all’assunzione dei mezzi di prova indicati,

in maniera invero alquanto generica, dal ricorrente - cfr. doc. I, pag. 2-11).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.14

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è confermata nella misura in cui la CO 1 ha

rifiutato di prendere a carico i costi dell’intervento artroscopico del 2

ottobre 2023 e la relativa inabilità lavorativa. Per il resto, la decisione

impugnata è annullata e gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti