35.2024.30
Passo falso=infortunio ex art. 4 LPGA. Trauma distorsivo al ginocchio destro (stiramento). Status quo sine dopo 6 settimane. No causalità naturale (nemmeno parziale) per lesione orizzontale del menisco e rottura del legamento crociato anteriore. Rinvio per complemento da parte medico fiduciario
14 ottobre 2024Italiano55 min
(doc. III) la CO 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato la reiezione del ricorso
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.30
PC
Lugano
14 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
febbraio 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 21 maggio 2023 RI 1, nato
nel 1986, dipendente a tempo pieno della __________ dall’11 febbraio 2013, in
qualità di “Account Manager” e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), mentre
si trovava in ferie al proprio domicilio a __________ e stava scendendo le
scale con sua figlia in braccio, ha appoggiato malamente la gamba destra e, per
evitare di cadere, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro
(doc. 3 incarto LAINF).
La RMN del ginocchio destro del 2 giugno 2023 ha messo in evidenza la “rottura
del menisco mediale” e la “rottura del crociato anteriore” (doc. 4
incarto LAINF).
A causa dei cedimenti del ginocchio destro e della lesione meniscale, l’assicurato
- che in tale periodo non ha presentato alcuna inabilità lavorativa - si è sottoposto
ad accertamenti specialistici. In particolare, in data 13 giugno 2023, è stato
visitato dal dr. med. __________, Caposervizio del Servizio di Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale __________, che ha posto un’indicazione chirurgica
(doc. 5 incarto LAINF).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e
amministrativi del caso, in data 27 luglio 2023 la CO 1 ha comunicato
all’assicurato quanto segue:
" (…) La
informiamo di aver sottoposto gli atti in nostro possesso al nostro medico
consulente, il quale ha stabilito che le patologie evidenziate all'esame artro
RM del 02.06.23 si riconducono ad un'usura articolare e quindi a malattia.
L'intervento programmato ad ottobre non è in relazione di
causalità probabile con l'evento a margine ed i relativi costi non sono di
pertinenza LAINF bensì della Cassa Malati.
L'inabilità lavorativa derivante dall'intervento sarà presa a
carico dalla polizza __________, tenendo conto del termine di attesa
contrattuale di 30 giorni.
Qualora le occorresse una decisione contro la quale poter
presentare opposizione, la invitiamo a comunicarcelo per iscritto entro due
settimane comunicandoci il nome della Cassa Malati.” (doc. 8 incarto LAINF)
1.3. Esperiti ulteriori accertamenti
medici, in data 30 agosto 2023, la CO 1ha comunicato all’assicurato quanto
segue:
" (…) Come
comunicatole in precedenza abbiamo sottoposto la documentazione per un secondo
parere medico.
Dalla valutazione ne risulta che una piccola quota di liquido tra
fasci del legamento collaterale mediale riscontrata alla risonanza magnetica
del ginocchio dx del 2.6.2023 risulta essere in nesso di causalità per lo meno
probabile preponderante con l'evento del 21.5.2023.
Situazione suscettibile di guarire sull'arco di 6 settimane dalla
data dell'evento e senza nessun intervento chirurgico.
La fattura della risonanza magnetica è stata presa a carico come
misura diagnostica.
Per l'intervento programmato una valutazione definitiva potrà
essere effettuata, a tempo debito, sulla base del referto operatorio.
Il caso è da annunciare alla Cassa Malati che è tenuta ad
anticipare i costi.
Rimaniamo a sua completa disposizione per eventuale ulteriore
informazione e le porgiamo i nostri migliori saluti. (…)” (doc. 9a incarto
LAINF)
1.4. In data 2 ottobre 2023 RI 1 è stato
sottoposto a un intervento di “artroscopia del ginocchio destro”, “resezione
parziale 15% zona bianca bianca corno posteriore del menisco mediale” e “plastica
LCA con tendine semitendinoso quadruplicato 85 x 8 mm”, ad opera del dr.
med. __________ (doc. 5 e 6 incarto LAINF e doc C e D).
1.5. Con decisione formale del 24
novembre 2023 (doc. 11 incarto LAINF), la CO 1 ha rifiutato la presa a carico
dell’operazione appena citata, come pure le spese mediche e la relativa
inabilità lavorativa, in base alle seguenti considerazioni:
" (…) ci
riferiamo all'annuncio d'infortunio a margine.
Nella descrizione dell'evento si dichiara: “mentre scendevo le
scale dello stabile in cui vivo con la bimba in braccio, ho messo male la gamba
e il ginocchio ha subito un movimento innaturale con tutto il peso caricato
sopra per evitare di cadere".
Dopo aver sottoposto la pratica al nostro Servizio Medico le abbiamo inviato un
rifiuto.
Come comunicatole poi in seguito (30.8.2023) alla luce della
risonanza magnetica avremmo potuto prendere posizione definitiva solo a
ricezione del rapporto operatorio.
Abbiamo pertanto trasmesso tutta la documentazione medica al Dr. __________
per una valutazione.
Il medico ci comunica che il rapporto operatorio del 02.10.2023 fa
in effetti stato di una lesione frantumata in zona bianca del menisco mediale
(nel contesto di un clivaggio meniscale orizzontale), compatibile con
un'instabilità su rottura del legamento crociato anteriore, così come ritenuta
dal Dr. __________.
La resezione parziale di 1/6 in zona bianca-bianca del corno
posteriore del menisco mediale rappresenta inoltre un gesto margine di poco
conto nel contesto dell'intervento di plastica del legamento crociato
anteriore.
Il medico conclude che non vi è un nesso di causalità per lo meno probabile tra
l'intervento e l'evento distorsivo del 21.5.2023.
Il presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento
e l'intervento. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa
ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo.
Pertanto, sulla scorta dei documenti in nostro possesso, dobbiamo constatare
che i suoi disturbi di salute non sono dovuti a infortunio. Di conseguenza il
caso non è a carico dell'assicurazione infortuni obbligatoria. (…)”
1.6. A seguito dell’opposizione
interposta personalmente da RI 1 (doc. 12 incarto LAINF), in data 28 febbraio
2024 (doc. 2 incarto LAINF e doc. A), l’amministrazione ha negato il proprio
obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 21 maggio 2023, confermando quindi
il contenuto della sua prima decisione, e ciò sulla base alle seguenti
considerazioni:
" (…) Nel
caso concreto, dalla descrizione dell'evento da parte dell'assicurato, non
risulta essere successo niente di particolare o straordinario. Mentre scendeva
lo scalo dello stabile in cui vive con la bimba in braccio, ha messo male la
gamba destra e il ginocchio ha subito un movimento innaturale con tutto il peso
caricato sopra per evitare di cadere. Un fattore esterno o straordinario non ò
dato alla luce della giurisprudenza del TF. L'assicurato non contesta tate
conclusione. Ritiene tuttavia che iI suo caso sia da considerarsi come una
lesiono ai sensi dell'art. 6 al. 2 LAINF.
Nel caso concreto la diagnosi posta dai medici è di "rottura
del menisco mediate. Rottura del crociato anteriore". Nel suo rapporto del
18 luglio 2023 il Dr. med. __________ risponde affermativamente alla domanda di
sapere se siamo ln presenza di una lesione ai sensi dell'art. 6 al. 2 LAINF,
Tuttavia, Il medico risponde altresì con un chiaro si alla domanda
dell'assicuratore infortuni LAINF di sapere se la lesione ò dovuta
prevalentemente all'usura o a malattia. La lesione è compatibile ad un'usura
dell'articolazione.
Tale conclusione è condivisa dai medici intervenuti quando, come
nel referto radiologico. RM del 2 giugno 2023, il medico intervenuto indicava
quale motivo dell'esame "Lachman positivo o instabilità". Lo stesso
Dr. med. __________ dell'Ospedale __________ indicava nel suo referto: "Visto
che ha avuto plurimi cedimenti e la lesione del menisco, come avevo già
accennato all’ultima visita, ho proposto la chirurgia”.
La nozione d'infortunio non essendo nel caso riempita, e la
lesione ai sensi dell'art. 6 al. 2 LAINF essendo prevalentemente dovuta ad
usura o malattia, CO 1 ha correttamente rifiutato la presa a carico del caso.
La cassa malati dell'assicurato, __________, dopo aver preso visione
dell'incarto dello stesso, non ha fatto uso della possibilità di opporsi alla
decisione LAINF, riconoscendo implicitamente II carattere malattia delta
problematica presentata dall'assicurato. (…)" (n.d.r.: il grassetto non è
della redattrice)
1.7. Con tempestivo ricorso del 30 marzo
2024, RI 1, sempre personalmente, ha chiesto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata e che la CO 1 venga “condannata a rimborsare tutti i
costi legati all’evento infortunistico del 21.05.2023” (doc. I, pag. 11).
In particolare, RI 1 ha argomentato quanto segue:
" (…) In
concreto, è litigiosa la questione di sapere se l'assicurazione CO 1 era
legittimata a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro
accaduto il 21 maggio 2023, per il motivo che il sottoscritto non sarebbe
rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che
ho presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d'infortunio, oppure
no.
(…).
Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e
di malattie professionali.
(…).
Nel caso di specie si tratta di un infortunio non professionale,
in quanto avvenuto al di fuori dell'orario lavorativo. In base alla
sopraccitata norma risulta tuttavia coperto; lavorando a tempo pieno, ne
consegue, l'adempimento anche delle condizioni dell'art. 13 OAINF.
(…).
Nel nostro caso ho chiaramente indicato che, mentre stavo scendendo dalle scale
tenendo in braccio mia figlia, ho messo male la gamba provocando un'instabilità
tale che ho rischiato di cadere. L'accaduto ha spaventato molto mia figlia, la
quale involontariamente si è dimenata, e così facendo ha aggravato
l'instabilità, andando a sovraccaricare il mio ginocchio, che ha dovuto
sorreggere tutto il mio peso e quello di mia figlia.
Come ho segnalato all'assicurazione, fortunatamente, sono riuscito
a non cadere ma, nell'intento di evitarlo, ho fatto una distorsione del
ginocchio che mi è costata la lesione del menisco e la rottura del crociato,
come figura espressamente sia dalla risonanza magnetica che dai rapporti dei
medici interpellati. In particolare rimando ai referti e email dell'ortopedico
che ha eseguito l'intervento del ginocchio, il dr. __________ della __________
(docc. C-I).
Appaiono evidenti i primi 2 punti, ossia l'esistenza
dell'involontarietà, così come della repentinità. L'evento è infatti avvenuto
improvvisamente e molto velocemente, senza che potessi accorgermene e/o
prendere provvedimenti e precauzioni.
(…).
Nella fattispecie risulta importante stabilire il tipo di danno
che ne è conseguito, per comprendere se costituirebbe una lesione parificata ai
postumi d'infortunio, oppure no.
(…).
Nella fattispecie, in base a quanto riportato chiaramente dall'ortopedico che
mi ha operato, sia la rottura del legamento crociato che quella del menisco
sarebbero da considerarsi degli infortuni, in quanto trattasi di lesioni che
rientrano nella lista e, secondo il dr. __________ non causate da usura o
malattia.
L'ortopedico ha espressamente precisato che la questione
dell'usura avrebbe potuto porsi eventualmente unicamente per la rottura del
menisco ma, ad ogni modo, a suo avviso nemmeno in quella circostanza visto che
sono un paziente giovane e che non ha mai mostrato segni di cedimento prima
dell'evento in questione (a tal riguardo si rinvia anche a quanto indicato dal
medico curante dr __________: "Con la presente e in qualità di medico di
famiglia certifico che il sopraccitato paziente ha subito un trauma distorsivo
del ginocchio dx in data 21.05.2023 con conseguente rottura del legamento
crociato anteriore: Certifico che da quando sono il suo medico di famiglia, il
paziente prima di tale data non ha mai avuto problematiche al ginocchio in
questione", rapporto del 6.12.2023, doc. F).
Anche il dr. __________, che mi conosce molto bene da diversi
anni, e dunque meglio può riferire di eventuali mie precedenti problematiche,
ha riconosciuto il nesso di causalità tra i danni al ginocchio destro e
l'evento del 21.5.23, asserendo esplicitamente nel suo referto di cui sopra:
"Vi è una chiara correlazione tra l'evento traumatico e la lesione
riscontrata". (doc. F)
Dal momento che la CO 1 ha rigirato le parole dell'ortopedico per escludere
l'infortunio nella sua decisione su opposizione, il dr __________ ha
successivamente rilasciato un nuovo certificato, dopo avermi visitato
nuovamente, indicando espressamente quanto segue:
"Il meccanismo di scender le scale, in particolare con un
peso in mano e distrazione, come può essere una bimba in braccio con un carico
e rotazione su un arto è un meccanismo per rompere il crociato (Meccanismo
tipico: forza assiale con un carico sull'arto + leggera flessione e piccola
rotazione come p. e, quando vuole prender l'altra parte della scala o cambio
direzione nello sport).! cedimenti plurime, come segni d'instabilità del
crociato anteriore sono avvenuti dopo l'incidente sulle scale, mai vissuto
prima, un argomento in più per l'origine traumatico" (cfr. rapporto
dr. __________ del 28.03.2024, doc. G).
(…).
Stando a quanto indicato il Servizio medico della CO 1 la
ricostruzione del crociato non sarebbe da addebitare ad un infortunio per
mancanza di un nesso di causalità probabile tra l'intervento e l'evento
distorsivo del 21.5.2023.
Come verrà dimostrato tale conclusione non è però supportata dai
documenti medici trasmessi e qui allegati ma, anzi, si trova in chiara
contraddizione con gli stessi e pertanto deve essere rivalutata.
(…).
Un fattore esterno nel caso che ci concerne è di fatto intervenuto agendo sul
corpo: ho messo male la gamba e mia figlia che avevo in braccio si è spaventata
in quanto ha temuto di cadere dalle scale, dimenandosi ha così aumentato
l'instabilità del mio ginocchio. Da cui ne consegue la distorsione del
ginocchio e la rottura dei legamenti crociati, nonché della lesione al menisco
mediale. Come ho ben descritto al medico, in quel momento ho sentito come un
laccio che si rompeva e ho subito accusato un dolore acuto e un'instabilità del
ginocchio.
È pertanto innegabile che un evento esterno straordinario sia
accaduto nel mondo esterno. Da qui la necessità di riconoscere il nesso di
causalità.
La medesima conclusione si arriverebbe comunque anche qualora si
optasse per la conclusione che il processo lesivo sia avvenuto all'interno del
corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, in quanto dalla dinamica
indicata appare evidente che abbia effettuato dei movimenti scoordinati,
come richiesto in questi casi dalla dottrina e giurisprudenza stessa.
(…).
Non è stato esposto alcun motivo medico che permetta di ritenere in modo
indiscusso che quanto avvenuto sia attribuibile a un fenomeno degenerativo. Ne
consegue, dunque, che il fattore scatenante può quindi essere anche solo
quotidiano e discreto. Basterebbe un gesto brusco: non è necessario che esso
sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT
II-1991, p. 477ss.). Benché, come invece visto sia stato dimostrato che
addirittura si sia trattato di movimenti scoordinati, bruschi e anomali.
Ancora una volta, dunque tutto porta a concludere che l'infortunio
debba essere riconosciuto.
A precisazione di quanto sopra, si faccia riferimento alla lettera
d'uscita datata 4 ottobre 2023(doc. D) alla voce diagnosi: è stato indicato "rottura
del legamento crociato anteriore destro associato a una piccola lesione del
menisco mediale" (specificando che la resezione del menisco è
parziale: 15% zona bianca corno posteriore del menisco mediale). Questo non
significa che l'evento abbia unicamente causato una resezione del menisco, ma
che oltre alla rottura del crociato l'evento abbia causato anche il problema al
menisco, come emerge dal rapporto operatorio del 2 ottobre 2023 (doc. C).
Non vi sono elementi scientifici che portano a concludere in
maniera certa che il crociato fosse già rotto prima. Ma invece a sostegno della
nostra tesi troviamo le indicazioni del dr. __________ e del dr. __________,
che concludono invece proprio per l'esistenza di un evento traumatico e meglio
alla presenza di un infortunio che è da addebitare all'evento traumatico del
21.5.23. A tal proposito si allega il certificato del dr. __________ datato
6.12.2023 di cui al doc. F, dal quale emerge che non ho mai avuto alcun tipo di
problematiche al ginocchio in questione e lui stesso dopo aver visionato anche
la documentazione ricevuta ha concluso che vi è una chiara correlazione tra
l'evento traumatico del 21.5.23 e la lesione al ginocchio. A comprova della mia
tesi che l'evento traumatico abbia provocato sia la rottura del legamento
crociato, che poteva essere già in parte lesionato, ma di certo non rotto è di
sicuro stabile!
Anche l'ortopedico che sì è occupato di eseguire l'intervento
chirurgico di ricostruzione, dr. __________, ha espressamente spiegato nella
sua mail del 28.7.23 di cui al doc. E che "una rottura del legamento
crociato anteriore non si spiega con usura con l'età del paziente".
Anche per quanto concerne la questione legata alla lacerazione del menisco ha
ritenuto altamente improbabile e inverosimile che fosse dovuta ad un'usura,
quanto piuttosto ha concluso più probabile che sia da addebitare alla
conseguenza della rottura del legamento crociato anteriore, come conseguenza
dell'instabilità venutasi a creare in quel momento. Come meglio precisato in un
secondo tempo, la rottura del crociato crea infatti un'instabilità in rotazione
con conseguente sovraccarico del menisco.
Fatti
I due eventi avvengono spesso in concomitanza in caso di eventi
bruschi e con dei carichi eccessivi, come nel caso in questione.
Di fatto, sempre nella sua mail del 28.7.23 (doc. E) trasmessa
anche alla CO 1 dallo stesso medico, aveva palesemente indicato che il
legamento, anche in caso di una eventuale lesione parziale precedente, era
comunque ancora ben compensato! Questa asserzione non lascia spazio a ulteriori
interpretazioni.
In conclusione, per entrambi i medici non vi sono dubbi: si è
certamente trattato di un evento traumatico e da correlare all'evento del
21.5.23.
Si rammenta poi che l'evento non deve essere la ragione unica ed
esclusiva, come già riportato e ben spiegato in precedenza.
(…).
Nel caso che ci occupa appare evidente che i rapporti del dr. __________ e del
dr. __________ si basino su elementi scientifici, oggettivi e su esami
approfonditi, diversamente dalle conclusioni della spettabile CO 1, che non ha
apportato nessuna spiegazione concreta e con valore probante sufficiente per
poter essere qui ammessa.
Nemmeno sono mai stato visitato da parte del loro medico, ragione
per la quale la sua conclusione non può essere certamente ritenuta a fronte di
quanto invece apportato dal ricorrente.
Alla luce di quanto precede, non emergono nemmeno dubbi sulla
validità di quanto asserito dal medico curante __________, in quanto coerente
con quanto stabilito dall'ortopedico, il quale ha lui stesso concluso per
l'adempimento di un evento infortunistico.
(…).
Come potrà confermare la stessa CO 1, da quando lavoro per il mio
datore di lavoro non era mai stato annunciato nessun tipo di infortunio al
ginocchio destro (11 anni lavorativi). Non è pertanto nemmeno da valutare la
questione. di una recidiva. Dalla medesima risonanza e rapporto medico figura
che il ginocchio dx non è mai stato operato.
Dalla recente visita il dr. __________ ha concluso che
l'intervento è andato molto bene e il ginocchio ha ripreso la sua funzionalità,
grazie anche alla fisioterapia. Non vi sono più stati cedimenti o problemi di
altro tipo.
Non sono previste altre sue visite, mentre prima di interrompere i
cicli di fisioterapia sarà necessario fare dei test per comprendere se la
muscolatura ha ripreso completamente o se invece dovrò continuare ancora un
poco con il rinforzo muscolare.
(…).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che siano state fornite tutte le prove
a conferma dell'esistenza di un evento infortunistico. Si chiede pertanto, in
conclusione, che la spettabile CO 1 venga condanna a rimborsare tutte le spese
legate all'evento del 21.05.23. (…)” (cfr. doc. I, pag. 4-11).
In quella stessa occasione, il
ricorrente ha prodotto documentazione medica, in parte già agli atti (cfr. doc.
C-G e I) e ha indicato, quali mezzi di prova, “documenti, audizione testi,
perizia” (cfr. doc. I, pag. 2-11).
1.8. Con risposta del 22 aprile 2024
(doc. III) la CO 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato la reiezione del ricorso
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.9. In data 24 aprile 2024, il TCA ha
intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un
termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. In concreto, è contestata la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare ab initio il
proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 21 maggio 2023, oppure
no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. Nel caso di specie, è innanzitutto
utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è
chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna
applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha
stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve
prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di
legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, il
TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000
U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un
fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si
svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché
si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere.
Da un altro lato, per poter
ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o
incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
Conformemente alla
giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette
di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice
constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,
p. 267).
Gli stessi principi sono
applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio
(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.5. In concreto, dalle tavole
processuali emerge che in data 21 maggio 2023 RI 1, mentre scendeva le scale
con sua figlia in braccio, ha appoggiato malamente la gamba destra e, per
evitare di cadere, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro (doc.
3 incarto LAINF).
La dinamica dell’evento non è
oggetto di contestazione tra le parti, ragione per la quale il TCA può senz’altro
esaminare se vi è o meno stato l’intervento di un fattore straordinario.
A questo proposito, giova qui segnalare
che nella STF U236/98 del 3 gennaio 2000 consid. 3 a, l’Alta Corte ha rilevato
che “(…) der Beschwerdegegner am 3. November 1992 infolge eines Misstrittes
beim Treppensteigen eine Distorsion des linken Fusses zugezogen hat. Ein
Misstritt wäre zweifellos ein ungewöhnlicher äusserer Faktor, weshalb ein
Unfall im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV angenommen werden müsste.”.
In una sentenza 8C_24/2022 del 20
settembre 2022 consid. 5.2, il TF ha inoltre precisato che “Treppensteigen
stellt nach der Rechtsprechung eine alltägliche Lebensverrichtung und
physiologische Beanspruchung des Körpers ohne erhöhtes Gefährdungspotential dar
(Urteile 8C_40/2017 vom 11. April 2017 E. 6; 8C_766/2010 vom 15. Juni 2011 mit
Verweis auf BGE 129 V 466 E. 4.2.2). Auch das wiederholende Auf- und Absteigen
auf eine zwischen 10 und 20 cm hohe Plattform beim Stepp-Aerobic, bei dem nicht
gesprungen wird, stellt keine gesteigerte Gefahrenlage dar. Ebensowenig führt
allein das blosse Be- oder Absteigen eines Steppers im Rahmen einer Aerobic-Choreographie
zu einer unkontrollierbaren Bewegung. Anders wäre dies, falls
der Stepper beim Absteigevorgang wegrutschen würde (Urteil 8C_11/2015 vom 30.
März 2015 E. 3.2). Desgleichen sind ein Treppensturz (Urteil 8C_40/2017 vom 11.
April 2017 E. 6) wie auch ein ausgewiesener Misstritt beim Treppensteigen als
ungewöhnlicher äusserer Faktor zu werten (Urteil [des Eidg.
Versicherungsgerichts] U 236/98 vom 3. Januar 2000 E. 3b). Das Merkmal der
Ungewöhnlichkeit, und damit das Vorliegen eines Unfalls, ist allerdings selbst
bei einer Sportverletzung ohne besonderes Vorkommnis zu verneinen (vgl. BGE 130 V 117 E. 2.2; SVR 2014 UV Nr. 21 S. 67, 8C_835/2013 E. 5.1; Urteil 8C_570/2019
vom 8. November 2019 E. 3.2).”.
Infine, in una pronunzia STF
8C_17/2024 del 9 luglio 2024 consid. 4.2, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza
di un infortunio, ribadendo che mediante il passo falso, rispettivamente lo
scivolamento dell’assicurata sul terreno bagnato con distorsione del ginocchio
destro, è stato perturbato in maniera inattesa il naturale decorso del
movimento corporeo.
Ora, considerato che la
fattispecie sub judice è del tutto analoga a quelle giudicate dal
Tribunale federale, questa Corte non può che giungere alla medesima
conclusione, ossia che nel caso di specie è intervenuto un fattore
straordinario (passo falso con conseguente distorsione del ginocchio destro) e
che all'avvenimento in discussione va senz'altro riconosciuto il carattere
d'infortunio ex art. 4 LPGA (cfr. consid. 2.4.1 e 2.4.2).
La questione dell’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento del maggio 2023, deve pertanto essere
esaminata dal profilo dell’art. 6 cpv. 1 LAINF (e non da quello del capoverso 2
della medesima disposizione legale).
2.6. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi
adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato
nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
-
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine).
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).
2.7. Occorre inoltre rilevare che il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa
adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose
e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il
nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le
prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del
18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Giova qui pure ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra
Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -
anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -
hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo
lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,
p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175
consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione
della diversità dell’incarico assunto (a scopo terapeutico anziché peritale) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Inoltre, a tal proposito è pure
utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,
l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
2.9. Nella concreta evenienza, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che la CO 1 non ha assunto il
sinistro del maggio 2023, in particolare i costi generati dall’intervento del 2
ottobre 2023, in quanto i disturbi denunciati dall'assicurato al ginocchio
destro non costituivano una conseguenza naturale di quell’evento, ma erano da
attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale provvedimento è
stato preso facendo capo alla valutazione espressa in proposito dal medico
fiduciario (cfr. doc. 11 e doc. A).
Dal canto suo, l’insorgente
ribadisce in questa sede che i disturbi di cui soffriva al ginocchio destro,
che hanno reso necessario il noto intervento artroscopico, sarebbero invece da
imputare all’infortunio del maggio 2023.
2.10. Dalle tavole processuali emerge che,
successivamente all’infortunio del 21 maggio 2023, RI 1 si è sottoposto il 2
giugno 2023 a una RMN del ginocchio destro (doc. 4 incarto LAINF) che ha messo
in evidenza quanto segue:
" (…).
Indicazioni
Lachman positivo, instabilità
Referto
Rottura del corpo del menisco mediale, con possibile ribaltamento
di piccolo frammento al corno posteriore, lì dove si apprezza piccola immagine
lamellare ipointensa al menisco di circa 7x2mm, che si posiziona tra il
legamento crociato posteriore ed il condilo femorale.
Integro il menisco laterale, con la superficie articolare
inferiore tuttavia leggermente esposta spettro al condilo al piatto tibiale
come per instabilità articolare, su rottura verosimilmente cronica,
totale-subtotale del legamento crociato anteriore. Integri i legamenti
collaterali, si segnala solo una piccola quota di liquido tra i fasci del
collaterale mediale.
Strutture tendinee nella norma. Solo lieve entesopatia del
semimembranoso. Non condropatia femoro-patellare o femoro tibiale. La rotula è
in posizione normale. Scarso versamento articolare. Non edema osseo.
Conclusioni
Rottura del menisco mediale. Rottura del crociato anteriore.”
(n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è
della redattrice)
A proposito dell’indicazione a
sottoporre il ginocchio destro a intervento artroscopico, dagli atti di causa
risulta che, in data 18 giugno 2023 (doc. 5 incarto LAINF), il dr. med. __________
ha attestato quanto segue:
" Diagnosi
1. Rottura crociato anteriore e lesione menisco mediale ginocchio
destro
Anamnesi
Considerandi
II Sig. RI 1 si presenta dopo aver eseguito la Risonanza dove si è
confermato il sospetto clinico della rottura del crociato anteriore e del
menisco mediale.
Visto che ha avuto plurimi cedimenti e la lesione del menisco,
come avevo già accennato all'ultima visita, ho proposto la chirurgia.
Valutazione e Procedere
Ho spiegato al Sig. RI 1 la plastica del crociato anteriore con
tendine del semitendinoso
eventualmente insieme al gracile e revisione del menisco con
eventualmente resezione/sutura. II consenso è stato firmato. II foglio
informativo è stato consegnato. Appena riesce ad organizzarsi con la famiglia
ed il lavoro me lo comunica per poi pianificare l'intervento.” (n.d.r.: il
grassetto non è della redattrice).
Interpellato
dall’amministrazione in merito all’eziologia della problematica interessante il
ginocchio destro, rispettivamente all’intervento prospettato dal dr. med. __________,
in data 18 luglio 2023, il dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia
plastica, ricostruttiva ed estetica, ha rilevato che la “lesione è
compatibile con un’usura dell’articolazione” e che “l’intervento si
riconduce ad un’usura articolare e quindi a malattia” (doc. 7 incarto
LAINF).
In data 28 luglio 2023 (doc. E incarto LAINF), il dr. med. __________ ha
attestato quanto segue:
" (…) Una
rottura del legamento crociato anteriore non si spiega con usura con l'età del
paziente. La rottura del menisco mediale ha un decorso orizzontale che potrebbe
essere usura, più probabile però che si tratta di una conseguenza della rottura
del legamento crociato anteriore come conseguenza dell'instabilità.
L'unico aspetto non 100% chiaro quando si è rotto il crociato
anteriore, probabilmente avuto una lesione parziale in precedenza ancora ben
compensato, poi nell’ultimo infortunio la ha completato. (…)”
Interpellato dall’amministrazione
al riguardo, in data 23 agosto 2023 (doc. 9 incarto LAINF), il dr. med. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha osservato quanto segue:
" (…).
VALUTAZIONE
(…).
La risonanza magnetica del 2.6.2023, effettuata 12 giorni dopo
l'evento in parola, rileva la presenza di una piccola quota di liquido tra i
fasci del legamento collaterale mediale nel senso di una distrazione dello
stesso, senza soluzione di continuità, ben compatibile con la dinamica
distorsiva dell'evento del 21.5.2023. Non vengono per contro ritenute, né dal
dr. __________ e neppure dal dr. __________, delle alterazioni del legamento
crociato anteriore compatibili con delle lesioni recenti nel contesto di un
quadro di rottura cronica totale-subtotale.
Se da una parte la piccola quota di liquido tra i fasci del legamento
collaterale mediale può essere ricondotta con probabilità preponderante
all'evento del 21.5.2023, dall'altra la rottura del legamento crociato
anteriore risulta per contro essere estranea, senza indizi documentati di
alterazioni acquisite "fresche" riconducibili all'evento in parola.
Lo stesso dr. __________, nel messaggio di posta elettronica del
28.7.2023, riconduce la rottura con decorso orizzontale del menisco mediale, di
carattere di per sé stesso degenerativo, all'instabilità legata alla rottura
del legamento crociato anteriore.
Questo dato di fatto conferma ulteriormente la preesistenza della
rottura del legamento crociato anteriore in occasione dell'evento del
21.5.2023
Un intervento di plastica del legamento crociato anteriore risulta quindi
essere rivolto a sanare un quadro preesistente, in assenza di indizi
oggettivabili di lesioni strutturali acquisite "fresche"
riconducibili all'evento del 21.5.2023.
Il referto del dr. __________ della risonanza magnetica del
ginocchio destro effettuata il 2.6.2023 fa stato del possibile ribaltamento di
un piccolo frammento del menisco mediale al corno posteriore, laddove viene
apprezzata una piccola immagine lamellare isointensa al menisco, posizionata
tra il legamento crociato posteriore e il condilo femorale.
Se confermato, il ribaltamento di un piccolo frammento al corno posteriore
del menisco mediale potrebbe correlare con la dinamica distorsiva dell'evento
del 21.5.2023, nel contesto di una struttura meniscale alterata.
L'effettiva conferma dell'esistenza (o meno) di un piccolo frammento
ribaltato del corno posteriore del menisco mediale potrà essere ottenuta in
occasione dell'intervento apparentemente già programmato per il mese di ottobre
2023.
Nel contesto di un intervento di plastica di un legamento
crociato anteriore, l'eventuale riscontro di un piccolo frammento ribaltato del
menisco mediale al corno posteriore potrebbe anche rappresentare un reperto
marginale di poco conto nel quadro complessivo dell'effettiva situazione del
ginocchio destro del signor RI 1 e delle misure terapeutiche cruenti che
verranno adottate.
Valutazione che dovrà venir effettuata, se del caso, a tempo
debito sulla base della documentazione video-registrata e/o fotografica che
verrà acquisita durante l'intervento.
Domande per il perito
1.Vi è un nesso di causalità tra i problemi attuali e l'evento del 21.5.2023?
La piccola quota di liquido tra i fasci del legamento collaterale
mediale riscontrata alla risonanza magnetica del ginocchio destro del 2.6.2023
risulta essere in nesso di causalità per lo meno probabile preponderante con
l'evento del 21.5.2023, nel senso di una distrazione del legamento senza
soluzione di continuità nel contesto di un legamento integro.
Situazione suscettibile di guarire sull'arco di 6 settimane.
Presenza possibile di un piccolo ribaltamento di un frammento al
corno posteriore del menisco mediale sospettata ma non confermata: da valutare,
se del caso, sulla base dei riscontri intra-operatori effettivi.
Assenza di un nesso di causalità/nesso di causalità tutt'al più
possibile per quanto attiene alla rottura cronica totale-subtotale del
legamento crociato anteriore in assenza pure di indizi indicatori di alterazioni
strutturali acquisite "fresche" (contrariamente alla piccola quota di
liquido riscontrabile nel legamento collaterale mediale).
Rottura a decorso orizzontale del menisco mediale di
natura/carattere degenerativa, ricondotta dal dr. __________ anche
all'instabilità in relazione con la lesione del legamento crociato anteriore.
Nesso di causalità tutt'al più possibile.
2.
L'intervento chirurgico e la conseguente inabilità lavorativa sono a carico
LAINF?
L'alterazione distrattiva del legamento collaterale mediale non necessita
di un intervento chirurgico.
Un intervento di plastica del legamento crociato anteriore del
ginocchio destro risulta essere in nesso di causalità tutt'al più possibile con
l'evento del 21.5.2023, in quanto preesistente e senza indizi di alterazioni
acquisite "fresche" riconducibili alla distorsione riportata.
Nel contesto di un intervento di plastica di un legamento crociato anteriore,
l'eventuale riscontro di un piccolo frammento ribaltato del menisco mediale al
corno posteriore potrebbe anche rappresentare un reperto marginale di poco
conto nel quadro complessivo dell'effettiva situazione del ginocchio destro del
signor RI 1 e delle misure terapeutiche cruenti che verranno adottate.
Se effettivamente confermato, il ribaltamento di un piccolo frammento al corno
posteriore del menisco mediale corrisponderebbe a una lesione corporale ai
sensi dell'articolo 6, cpv. 2 LAINF, lettera c.” (n.d.r.: il grassetto non è
della redattrice mentre il corsivo è della redattrice)
In data 2 ottobre 2023, RI 1 è
stato sottoposto a un intervento di “artroscopia del ginocchio destro”,
“resezione parziale 15% zona bianca bianca corno posteriore del menisco
mediale” e “plastica LCA con tendine semitendinoso quadruplicato 85 x 8
mm”, a cura del dr. med. __________ (doc. 5 e 6 incarto LAINF e doc C e D).
Interpellato nuovamente in proposito
dall’assicuratore resistente, in data 14 novembre 2023 il dr. med. __________
ha rilevato quanto segue:
" (…) il
rapporto operatorio del 2.10.2023, non apporta nuovi elementi di giudizio atti
a invalidare le considerazioni espresse nella valutazione del 23.8.2023.
Il rapporto operatorio del 2.10.2023 fa in effetti stato di una
lesione frantumata in zona bianca del menisco mediale (nel contesto di un
clivaggio meniscale orizzontale), compatibile con un'instabilità su rottura del
legamento crociato anteriore, così come ritenuta dal dr. __________.
La resezione parziale di 1/6 in zona bianco-bianco del corno
posteriore del menisco mediale rappresenta inoltre un gesto marginale di poco
conto nel contesto dell'intervento di plastica del legamento crociato
anteriore.
Viene quindi nuovamente confermata l'assenza di un nesso di
causalità per lo meno probabile tra l'intervento effettuato il 2.10.2023 e
l'evento distorsivo del 21.5.2023. (…)” (doc. 10)
In data 6 dicembre 2023, il dr.
med. __________, spec. FMH in medicina interna generale, medico di famiglia
dell’assicurato, ha attestato quanto segue:
" (…) il
sopraccitato paziente ha subito un trauma distorsivo del ginocchio dx in data
21.5.2023
con conseguente rottura del legamento crociato anteriore. Certifico
che da quando sono il suo medico di famiglia, il paziente prima di tale data
non ha mai avuto problematiche al ginocchio in questione; vi è una chiara
correlazione tra l'evento traumatico e la lesione riscontrata.” (doc. F)
In data 28 marzo 2024 il dr.
med. __________ ha invece attestato quanto segue:
" (…) II
meccanismo di scendere le scale, in particolare con un peso in mano e
distrazione come può essere una bimba in braccio con un carico e rotazione su
un arto è un meccanismo per rompere il crociato (Meccanismo tipico: forza
assiale con carico sul arto + leggera flessione e piccola rotazione come p. e.
quando vuole prendere l'altra parte della scala o cambio direzione nello
sport). Lesioni degenerative del crociato anteriore sono descritte in persone
anziane, senza pero avere problemi d'instabilità, Signor RI 1 è sicuramente non
anziano, cosi la lesione del legamento crociato anteriore è d'origine
traumatica e cade sotto l'articolo 6 al 2 LAINF (g).
I cedimenti plurimi, come segni d'instabilità del crociato
anteriore, sono avvenuti dopo l'incidente sulle scale, mai vissuto prima, un
argomento in più per l'origine traumatico. (…)” (doc. G)
In sede di risposta, la patrocinatrice
dell’assicuratore ha osservato quanto segue:
" (…) il Dr.
Med. __________ rileva un'assenza di nesso di causalità per lo meno probabile
tra l'intervento effettuato e l'evento distorsivo.
Correttamente pertanto CO 1 non ha accettato il caso.
Anche la cassa malati del qui ricorrente, dopo aver visionato
l'incarto, non ha fatto uso della possibilità di opporsi alla decisione LAINF
riconoscendo implicitamente il carattere malattia alla problematica presentata
dal qui ricorrente. (…)” (doc. III, pag. 4)
2.11
Chiamato ora a pronunciarsi, questo
Tribunale ritiene che le valutazioni agli atti del dr. med. __________ (cfr.
doc. 9 e 10), specialista proprio nella materia che qui interessa che vanta una
vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo le
quali l’intervento del 2 ottobre 2023 non risulta essere - con verosimiglianza
preponderante - in nesso di causalità naturale con l’infortunio del 21 maggio
2023, possano validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a
rendere.
In effetti, il dr. med. __________
ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce dell’insieme
della documentazione medica a sua disposizione, segnatamente degli esiti della
RMN del 2 giugno 2023 e del rapporto operatorio del 2 ottobre 2023, i motivi medico-scientifici
per i quali egli ritiene assente un nesso di causalità naturale per lo meno
probabile tra il noto intervento e l’infortunio in disamina.
In particolare, egli ha spiegato
che l’esame strumentale eseguito nei giorni immediatamente successivi
all’infortunio aveva evidenziato la presenza di una piccola quota di liquido
tra i fasci del legamento collaterale mediale,
nel senso di una
distrazione dello stesso, senza soluzione di continuità. A questo reperto egli
ha riconosciuto un’eziologia infortunistica, con status quo sine
raggiunto entro 6 settimane dal trauma, con la precisazione che tale problematica
non avrebbe comunque necessitato di un intervento.
Il consulente medico ha poi osservato
che la medesima risonanza aveva pure mostrato una rottura totale-subtotale del legamento
crociato anteriore cronica che, considerata l’assenza d’indizi documentati di
lesioni traumatiche “fresche”, non costituiva una probabile conseguenza
naturale dell’infortunio.
Egli ha puntualizzato che del
resto né il radiologo né l’operatore avevano refertato delle alterazioni del
legamento crociato anteriore compatibili con delle lesioni strutturali recenti,
nel contesto di un quadro di rottura cronica totale-subtotale.
Il fiduciario della CO 1 ha
infine definito come tutt’al più possibile il nesso di causalità naturale tra
la rottura del corno posteriore del menisco mediale, in quanto da
ricondurre all’instabilità articolare prodotta dalla rottura del legamento
crociato anteriore.
Il dr. med. __________ ha,
pertanto, concluso per l’assenza di un nesso di causalità naturale, per lo meno
probabile, tra il noto intervento artroscopico e l’infortunio in discussione,
come del resto già fatto anche dal dr. med. __________, nel proprio apprezzamento
del 18 luglio 2023 (doc. 7 incarto LAINF).
Questa Corte non ignora le
certificazioni agli atti dei curanti (cfr., in particolare, i doc. D, E, F e G).
Tuttavia, a suo avviso, esse non sono atte a generare dei dubbi, nemmeno
lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid. 4.1.2.), a
proposito della fondatezza del parere enunciato dal dr. med. __________.
Innanzitutto, occorre osservare
che, nella lettera d’uscita provvisoria del 4 ottobre 2023 e in quella
definitiva del 6 ottobre 2023 (cfr. doc. D), il medico assistente,
rispettivamente lo specialista operatore non si sono pronunciati in maniera
motivata (evidentemente, la sola indicazione generica “per infortunio”
rispettivamente “in seguito ad un trauma da torsione” non può bastare) in
merito all’eziologia della problematica del ginocchio destro.
Secondariamente, il messaggio di
posta elettronica del 28 luglio 2023 del dr. med. __________ (cfr. doc. E) è
precedente alla valutazione 23 agosto 2023 del dr. med. __________ ed è stato
preso debitamente in considerazione da quest’ultimo, il quale ha avuto cura di
spiegare le ragioni per cui il suo parere diverge da quello dello specialista
curante (cfr. doc. 9 incarto LAINF: “Lo stesso dr. __________, nel messaggio di
posta elettronica del 28.7.2023, riconduce la rottura con decorso orizzontale
del menisco mediale, di carattere di per sé stesso degenerativo,
all'instabilità legata alla rottura del legamento crociato anteriore. Questo
dato di fatto conferma ulteriormente la preesistenza della rottura del
legamento crociato anteriore in occasione dell'evento del 21.5.2023. Un
intervento di plastica del legamento crociato anteriore risulta quindi essere rivolto
a sanare un quadro preesistente, in assenza di indizi oggettivabili di lesioni
strutturali acquisite "fresche" riconducibili all'evento del
21.5.2023.”).
Per quanto concerne invece la
certificazione 6 dicembre 2023 del medico di famiglia (il quale, in quanto
specialista in medicina interna generale, non può essere considerato
particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui ci occupa) e
meglio con riferimento all’affermazione secondo la quale “il paziente prima di
tale data non ha mai avuto problematiche al ginocchio in questione” (cfr. doc.
F), è qui utile ricordare che la regola del “post hoc, ergo propter hoc”
(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La
giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto
dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina
infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del
27.
marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert
weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die
erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser
rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"
(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss
unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF
8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF
8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25
settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.
2.6; STCA 35.2023.83 del 26 febbraio 2024, consid. 2.9.4).
Per i medesimi motivi non vanno considerate decisive le dichiarazioni fatte
dall’assicurato, sia in sede amministrativa sia in questa sede (cfr. doc. 12
incarto LAINF e doc. I), in base alle quali, prima dell’infortunio del 21
maggio 2023, egli avrebbe sempre goduto di buona salute in relazione al ginocchio
destro.
D’altra parte, giova qui anche
ricordare che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e
mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale
oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora
accompagnata da un inizio di artrosi (in questo senso, cfr.
www.clinique-arthrose.fr e, tra le tante, la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre
2023.
consid. 3.1; STCA 35.2023.116 del 18 marzo 2024 consid. 2.9; 35.2022.49
del 16 agosto 2022 consid. 2.10.; 35.2022.30 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.;
35.2017.137
del 28 marzo 2018 consid. 2.7.; 35.2017.88 dell’8 marzo 2018
consid. 2.7 e la STCA 35.2024.42 del 12 agosto 2024, consid. 2.9).
Trattandosi della certificazione
28.
marzo 2024 del dr. med. __________ (doc. G), e, più precisamente, dell’affermazione
secondo cui “i cedimenti plurimi, come segni d'instabilità del crociato
anteriore, sono avvenuti dopo l'incidente sulle scale, mai vissuto prima”,
giova qui ribadire che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo
questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Inoltre, in
merito al riferimento da lui fatto al meccanismo infortunistico e all’età del
ricorrente, va rilevato che tali aspetti (peraltro già sollevati nel suo messaggio
di posta elettronica del 28 luglio 2023) sono stati presi debitamente in
considerazione (e discussi) anche dal dr. med. __________.
Se è vero che il medico
fiduciario ha ritenuto “possibile” una correlazione tra l’intervento del
2.
ottobre 2023 e l'infortunio, è altrettanto vero che egli - dopo avere preso conoscenza
(anche) del rapporto operatorio - ha concluso che la citata operazione
artroscopica non è da imputare, con probabilità preponderante, al
sinistro del maggio 2023. In questo contesto, va ribadito che il nesso causale
naturale dev’essere dimostrato (perlomeno) con il grado della probabilità
preponderante, non bastando la semplice possibilità (cfr. supra, consid.
2.6.).
Stante tutto quanto precede, questo Tribunale non ha quindi alcun valido motivo
per scostarsi dall’apprezzamento della fattispecie enunciato dal dr. med. __________.
Va inoltre segnalato che la
giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente
affinché possa essere riconosciuto il valore probatorio di un rapporto medico,
a condizione che l’incarto su cui si fonda tale referto contenga sufficienti
apprezzamenti medici elaborati in base a un esame personale del paziente (cfr.
STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)
è difatti possibile se il medico fiduciario dispone di sufficienti elementi
risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA
35.2018.113
del 5 marzo 2019 consid. 2.9.; 35.2022.12 del 16 agosto 2022
consid. 2.9. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).
Ciò è il caso nella presente
fattispecie in cui il dr. med. __________ ha espresso la sua valutazione
fondandosi su una copiosa documentazione medica già presente agli atti (per un
caso recente in cui la valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore si
era fondata sui soli atti medici, si veda la STF 8C_401/2023 del 21 febbraio
2024).
La censura ricorsuale relativa a questo
aspetto deve, pertanto, essere respinta.
In conclusione, questa Corte ritiene dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante, abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che
l’intervento del 2 ottobre 2023 non era in nesso di causalità naturale, nemmeno
parziale, con l’infortunio del 21 maggio 2023. Ne discende che, a ragione, la CO
1.
non ne ha assunto i costi, come pure la relativa inabilità lavorativa.
Per questo aspetto la decisione
su opposizione impugnata è, pertanto, corretta e va dunque confermata.
2.12
Dalla decisione su opposizione
impugnata si evince che la CO 1 ha negato ab initio l’assunzione del
caso e che ha pertanto rifiutato (anche) la presa a carico delle prestazioni di
cura, in particolare le visite mediche specialistiche a cui si è sottoposto nel
frattempo l’assicurato, fatta eccezione per la fattura della risonanza
magnetica del 2 giugno 2023 (assunta a titolo di misura d’accertamento).
Dal canto suo, l’insorgente
ribadisce in questa sede che la CO 1 deve essere tenuta “a rimborsare tutti
i costi legati all’evento infortunistico del 21.05.2023” (cfr. doc. I, pag.
11).
Chiamato a pronunciarsi in
proposito, il TCA rileva di avere già accertato, facendo capo al parere del dr.
med. Caranzano, che la distorsione subita il 21 maggio 2023 ha provocato, con
probabilità preponderante, una distrazione del legamento collaterale mediale
del ginocchio destro con conseguente formazione di una piccola quota di liquido
tra i fasci del legamento stesso e che, al riguardo, con lo status quo sine
è stato raggiunto a distanza di 6 settimane dall’infortunio (cfr. supra,
consid. 2.9.).
Ora, se è vero che il medico
fiduciario ha precisato che la distrazione del legamento collaterale non
necessitava di un approccio chirurgico, è altrettanto vero che egli non si pronunciato
in merito alla questione di sapere se - entro le prime 6 settimane - il danno
alla salute in questione ha in quanto tale reso necessarie delle prestazioni
sanitarie (ad es. delle consultazioni mediche).
Stante quanto precede, la
valutazione del dr. med. __________ non può essere considerata esaustiva, non
essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione. Il TCA
ritiene dunque indispensabile rinviare gli atti alla CO 1 affinché disponga un
complemento istruttorio da parte del suo consulente medico.
Nella DTF 137 V 210 la Corte
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in
precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”)
o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”) (cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016; 32.2019.219 del
15.
luglio 2020 consid. 2.8.; 35.2022.36 del 26 settembre 2022 consid. 2.10.2;
STCA 35.2023.43 del 21 agosto 2023, consid. 2.9).
Viste le ragioni esposte in
precedenza, ci troviamo di fronte a un accertamento medico incompleto, si
giustifica il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché proceda
come appena indicato.
Quindi, sulla base degli esiti
del complemento istruttorio, l’amministrazione definirà nuovamente il proprio
obbligo a prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2.13
Il TCA rinuncia all'esecuzione di
ulteriori atti istruttori (in particolare, all’assunzione dei mezzi di prova indicati,
in maniera invero alquanto generica, dal ricorrente - cfr. doc. I, pag. 2-11).
In proposito, va ricordato che,
per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.14
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è confermata nella misura in cui la CO 1 ha
rifiutato di prendere a carico i costi dell’intervento artroscopico del 2
ottobre 2023 e la relativa inabilità lavorativa. Per il resto, la decisione
impugnata è annullata e gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti