35.2024.31
Tre infotuni spalla destra: rendita LAINF 19%. Infortunio spalla sinistra. Litigiose: entità rendita e IMI. 17 LPGA. Rinvio per verificare eventuale aggravamento della spalla destra con conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato. Perizia ex art. 44 LPGA
15 luglio 2024Italiano38 min
I doc. VII e VIII + 1 sono stati trasmessi, per conoscenza, alle parti (doc. IX).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.31
PC/MM/sc
Lugano
15 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 marzo 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Per gli esiti di tre infortuni
subiti alla spalla destra in data 16 dicembre 2009 (Inf. n. __________),
18 gennaio 2017 (Inf. n. __________) e 12 ottobre 2020 (Inf. n. __________),
con decisione del 27 agosto 2021, l’CO 1 ha assegnato a RI 1 - di professione “muratore”
(da ultimo, attivo presso la ditta __________, che lo ha licenziato con effetto
al 31 maggio 2021: cfr. doc. 10 incarto LAINF n. __________; di seguito:
incarto LAINF n. 1) - una rendita d’invalidità LAINF del 19% dal 1° giugno 2021
e un’indennità per menomazione dell'integrità (in seguito: IMI) del 16% (doc.
2, 3, 20, 58 e 87 incarto LAINF n. __________; in seguito: incarto LAINF n. 2).
Questa decisione è cresciuta,
incontestata, in giudicato.
1.2. In data 6 luglio 2021,
l’assicurato, a quel momento disoccupato e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso l'CO 1, è scivolato e ha riportato un trauma contusivo alla
spalla sinistra (doc. 5 e 17 incarto LAINF n. 1).
Un’artro-RMN della spalla
sinistra del 13 luglio 2021 ha evidenziato la “rottura completa del
sovraspinato con retrazione del tendine fino a 14 mm. Possibile piccola rottura
parziale nel tratto craniale del subscapolare. Moderata artrosi
acromion-claveare” (doc. 11 incarto LAINF n. 1).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.3. In data 3 novembre 2021, RI 1 si è
sottoposto a un intervento di “decompressione sottoacromiale e riparazione
del tendine sovraspinato” della spalla sinistra ad opera del Prof. dr. med.
__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 37 e
38 incarto LAINF n. 1).
Un’artro-RMN del 21 giugno 2022 ha evidenziato una: “moderata artrosi
dell’articolazione acromion-claveare con edema dei tessuti molli circostanti.
Il tendine del sovraspinato appare notevolmente assottigliato, con presenza di
un’area retratta nella porzione articolare. Non rotture a carico del
sottoscapolare, infraspinato e teres minor.” (doc. 85 incarto LAINF n. 1).
1.4. Esperiti gli accertamenti
amministrativi e medici del caso, con decisione formale del 22 novembre 2023,
l’CO 1 ha ritenuto RI 1 abile a partire dal 1° gennaio 2024 nei limiti della
rendita in vigore (19%) e gli ha attribuito un’IMI del 16% per il danno
infortunistico alla spalla sinistra (doc. 182 incarto LAINF n. 1).
1.5. A seguito dell'opposizione
inoltrata il 13 dicembre 2023 dall'avv. RA 1, in nome e per conto dell’assicurato
(doc. 187 incarto LAINF n. 1) ed esperiti ulteriori accertamenti medici, con
decisione su opposizione del 4 marzo 2024, l’CO 1 ha accolto parzialmente
l’opposizione, assegnando all’assicurato una rendita d’invalidità del 26% dal
1° gennaio 2024 (doc. 204 incarto LAINF n. 1).
Per quanto concerne invece l’IMI,
l’CO 1 ha rilevato quanto segue: “Il danno all'integrità quantificato nella
misura del 16 % dal medico assicurativo in base alla tabella 1 merita tutela in
assenza di valutazioni divergenti agli atti e fermo restando che, a differenza
di quanto vantato con l'opposizione, il giudizio in merito al grado
d'invalidità è irrilevante in quanto si tratta di due prestazioni che poggiano
su delle basi diverse.” (doc. 204, pag. 6 incarto LAINF n. 1).
1.6. Con tempestivo ricorso del 5 aprile
2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, gli venga riconosciuta una “rendita di
almeno il 60%” e che gli atti siano rinviati all’CO 1 “affinché
stabilisca l’IMI sulla base della sentenza del TCA” (doc. I, pag. 5 e 6).
In sostanza, il patrocinatore
dell’insorgente contesta la valutazione operata dal medico __________ (capacità
lavorativa del 90% e, più precisamente, presenza al 100% con una riduzione di
rendimento del 10%) sulla base di quanto sostenuto dal Prof. dr. med. __________
(incapacità lavorativa “perlomeno del 50%” anche in attività molto
leggere) nella sua valutazione del 25 marzo 2024 (prodotta quale doc. 1). A
titolo subordinato, chiede che sia ordinata una perizia specialistica mentre,
per quanto concerne l’IMI, chiede il rinvio degli atti all’CO 1 “affinché
sia stabilita alla luce dell’esito del ricorso” (cfr. doc. I, pag. 5).
1.7. Con risposta di causa del 23 aprile
2024, l'CO 1 ha versato agli atti gli incarti LAINF n. 1 e n. 2 completi e ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. In data 24 aprile 2024, il TCA ha
intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un
termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
Il 6 maggio 2024, l’avv. RA 1 che chiesto al TCA “che sia richiesto un
certificato medico al Dr. med. __________, c/o Clinica __________, che ha
visitato il ricorrente” (doc. V).
Il TCA ha quindi chiesto al dr. med. __________ “se lei ha di recente
visitato l’assicurato appena citato e, nell’affermativa, a trasmettermi copia
del relativo referto” (doc. VII).
Il dr. med. __________ ha informato questa Corte che “l’ultima volta che ho
visitato il paziente è stato il 15.05.2023, le allego il rapporto” (doc.
VIII + 1).
Fatti
I doc. VII e VIII + 1 sono stati trasmessi, per conoscenza, alle parti (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, l’oggetto della lite è
circoscritto all'entità dell’invalidità e della menomazione dell’integrità.
Non è invece oggetto di
contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, la stabilizzazione
dello stato di salute dell’assicurato al 1° gennaio 2024.
2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, qui applicabile in virtù della
disposizione transitoria di cui all’art. 82a LPGA, per il futuro la
rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su
richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per
cento (lett. b).
L'art. 22 LAINF - analogamente
all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17
cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini
compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per
scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la
correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata
la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque,
che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della
rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti
ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il
TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia
pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dagli
assicuratori contro gli infortuni, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446
s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di
revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si è
prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108
consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21
gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il
passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica,
non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né
prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze
scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione
della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio
Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità
lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,
nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione
causale con l'infortunio).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del
18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Nella concreta evenienza, al
momento dell’infortunio in disamina,RI 1 era già beneficiario di una rendita
d’invalidità LAINF del 19% dal 1° giugno 2021 a causa di diversi infortuni
subiti alla spalla destra, da ultimo il 12 ottobre 2020 (cfr. consid. 1.1.).
In quel contesto, RI 1 era stato visitato personalmente il 28 aprile 2021 dal
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il
quale aveva posto la diagnosi di: “Strappo spalla destra del 12.10.2020 con
rottura massiva della cuffia dei rotatori con cranializzazione della testa
omerale trattata conservativamente. Distorsione spalla destra dell'01.12.2009
con rottura dei tendini sovra ed infraspinato trattata conservativamente (__________).
Contusione spalla destra del 18.01.2017 trattata conservativamente (__________).”.
Il medico __________ aveva poi dichiarato inesigibile l’attività lavorativa
abituale di muratore, mentre aveva considerato l’assicurato abile al 100% (in
termini di presenza e rendimento) in attività sostitutive adeguate (più precisamente:
“Livelli di carico: da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve (10 kg)
saltuariamente, molto lieve (prevalentemente in posizione seduta, 5 kg)
frequentemente. Molto spesso può eseguire lavoro leggero e di precisione, di
rado lavoro medio, mai più lavoro pesante, lavoro manuale rozzo e molto
pesante. Di rado può eseguire lavori sopra la testa. Mai più salire su scale a
pioli”; doc. 58 incarto LAINF n. 2).
A seguito dell’infortunio alla spalla
sinistra del 6 luglio 2021, l’CO 1 ha considerato una capacità lavorativa
residua del 90% (presenza al 100% con una riduzione di rendimento del 10%) in
base a quanto concluso dal dr. med. __________ nell’apprezzamento del 19
febbraio 2024 (doc. 199 incarto LAINF n. 1).
Dal canto suo, il rappresentante
dell’insorgente ribadisce anche in questa sede che il suo patrocinato
presenterebbe un’incapacità lavorativa perlomeno del 50% anche in
attività molto leggere, sulla base di quanto sostenuto dal Prof. dr. med. __________
- il quale, a differenza del medico __________, ha personalmente visitato l’assicurato
– nel referto del 25 marzo 2024 (doc. 1).
2.9. Dalle tavole processuali emerge
che, in seguito all’infortunio del 6 luglio 2021, RI 1 è stato sottoposto il 3
novembre 2021 ad un intervento di “decompressione sottoacromiale e
riparazione del tendine sovraspinato” della spalla sinistra ad opera del dr.
med. __________ (doc. 37 e 38 incarto LAINF n. 1).
Dopo che il 21 giugno 2022 un’artro-RMN ha evidenziato una re-rottura parziale
del sovraspinato della spalla sinistra (doc. 85 incarto LAINF n. 1), l’insorgente
ha consultato più volte il Prof. __________, per poi rivolgersi per una “second
opinion” al dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e
traumatologia, il quale nel rapporto del 15 maggio 2023 (doc. 136 incarto LAINF
n. 1) ha attestato quanto segue:
" Di fronte
ad un paziente che continua ad avere dei dolori cronici alla spalla operata
consiglierei un'artroscopia diagnostica con delle prese bioptiche per escludere
un'infezione di basso grado; sarebbe anche un'opportunità per valutare
eventuali altre lesioni ed il reale stato del tendine sovraspinato.”
In data 29 agosto 2023 il Prof.
dr. med. __________ ha attestato che RI 1 non intendeva sottoporsi
all’intervento consigliato dal dr. med. __________ (doc. 162 incarto LAINF n. 1).
Il 18/19 settembre 2023, il
ricorrente si è sottoposto ad una “valutazione delle capacità funzionali”
presso la __________ (doc. 166 incarto LAINF n. 1).
Nel relativo rapporto datato 2
ottobre 2023 (doc. 166 incarto LAINF n. 1), il dr. med. __________, specialista
FMH in medicina interna e il fisioterapista __________ - dopo avere elencato le
“problematiche rilevanti per il lavoro” (“Limitazione di movimento
della spalla sx e della spalla dx che non gli permettono di eseguire movimenti
ampi ed anche i lavori più leggeri di casa od in giardino; Lavori al di sopra
delle spalle; Rispetto dei limiti riconosciuti alla spalla dx nel maggio del
2020”) - hanno ritenuto l’attività abituale di muratore ormai inesigibile
(doc. 166 incarto LAINF n. 1, pag. 7) mentre, per quanto riguarda l’“esigibilità
per altre attività professionali (secondo categorie DOT)”, hanno invece osservato
quanto segue:
" (…)
Nell'ambito dei test eseguiti l'assicurato non ha mai raggiunto limiti
oggettivabili ed osservabili; dunque, i risultati non sono valutabili dal punto
di vista dell'esame fisico. Da un punto di vista medico-teorico è invece
esigibile da subito, considerato che non si attendono ulteriori interventi e miglioramenti
della situazione
1) lavoro da molto leggero a leggero tutto il giorno, ev. con
rendimento ridotto;
2) Limitazioni particolari:
- lavorare prevalentemente in piedi su un piano di lavoro per non
dovere
- sollevare le braccia da seduto, evitare movimenti ampi dell'AS
sx;
evitare lavori ripetitivi con l'arto superiore sx e lavori sopra
l'altezza delle spalle;
- rispettare i limiti già riconosciuti dalla CO 1 per la spalla
dx.
3) adattare il posto di lavoro per garantire una buona posizione
agli AASS: es: lavorare ad un banco di lavoro in piedi per ridurre i movimenti
delle braccia durante le mansioni ricevute.” (doc. 166 incarto LAINF n. 1, pag.
7).
Nel rapporto del 6 novembre 2023
(doc. 175 incarto LAINF n. 1), relativo alla visita di controllo del 31 ottobre
2023, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha dichiarato RI 1
abile al 100% (in termini di presenza e rendimento) in attività alternative adeguate
e, quindi, nei limiti della rendita di cui era già al beneficio (doc. 175, pag.
5 incarto LAINF n. 1).
In sede d’opposizione, l’avv. RA
1 ha versato agli atti il referto 15 novembre 2023 del Prof. __________ (doc. 180
incarto LAINF n. 1), il cui tenore è il seguente:
" (…) Il
medico di fiducia ha concluso la valutazione attestando che il paziente è
pienamente abile al lavoro per attività leggere. A mio modo di vedere
quest'affermazione è errata. A causa della problematica alle due spalle il
paziente non può in nessun modo eseguire lavori ripetitivi con gli arti
superiori nemmeno se si tratta di lavori leggeri. È infatti costretto ad
eseguire spesso delle pause e come detto non può eseguire un lavoro ripetitivo
a livello dell'orizzontale né sopra l'orizzontale. Non sono quindi d'accordo
con le affermazioni del medico __________. (…)”.
Interpellato a tal proposito
dall’amministrazione, con apprezzamento del 30 gennaio 2024 (doc. 194 incarto
LAINF n. 1), il dr. med. __________ ha rilevato quanto segue:
" (…) Le
risultanze emerse all'interno del rapporto medico del Dr. __________ del 31.10.2023
si basano sulle valutazioni riportate all'interno del rapporto EFL del Dr. __________
del 02.10.2023. All'interno del rapporto EFL del Dr. __________ alla pagina n.6
viene riportato: "In un'attività consona l'assicurato è abile al lavoro a
tempo pieno con diminuzione del rendimento dovuta alla disfunzione dell'AS sx e
di quella già nota dell'AS dx" mentre all'interno della pagina n. 7 del
medesimo rapporto EFL viene riportato: "Da un punto di vista
medico-teorico è invece esigibile da subito, considerato che non si attendono
ulteriori interventi e miglioramenti della situazione, lavoro da molto leggero
a leggero tutto il giorno, ev. con rendimento ridotto".
Per favore si prega di richiedere direttamente al Dr. __________
un addendum dove venga espressamente chiarito se in un'attività lavorativa
rispettosa delle limitazioni identificate, il Sig. RI 1 sia abile in misura
completa con o senza diminuzione del rendimento e qualora vi sia una riduzione
del rendimento esprimere un valore percentuale, poiché dalla lettura dei
rapporti EFL del 02.10.2023 emerge una non chiara presa di posizione. (…)”.
Su richiesta dell’amministrazione
(doc. 195 incarto LAINF n. 1), in data 6 febbraio 2024, il dr. med. __________
ha precisato che “dal punto di vista medico teorico in un'attività
rispettosa dello stato di salute, dei limiti funzionali e delle risorse come
descritto nel test, il Paziente risulta avere una capacità lavorativa al 100%
su intera giornata con rendimento ridotto al max del 10% (vedi considerazioni
descritte nel test).” (doc. 196 incarto LAINF n. 1).
In un successivo apprezzamento datato 19 febbraio 2024 (doc. 199 incarto LAINF
n. 1), il dr. med. __________ ha certificato quanto segue:
" (…) il
signor RI 1, per quanto attiene i disturbi connessi ad entrambe le spalle è da
risultare abile al 100% in attività che rispecchiano le limitazioni
sottoindicate con una riduzione del rendimento del 10% a causa delle necessità
di pause aggiuntive.
Non si condividono le valutazioni riportate dal Prof. dr. med. __________
Considerandi
all'interno del suo rapporto medico del 15.11.2023 quando lo stesso riferisce: «[...]
A causa della problematica alle due spalle il paziente non può in nessun modo
eseguire lavori ripetitivi con gli arti superiori nemmeno se si tratta di
lavori leggeri. È infatti costretto ad eseguire spesso delle pause e come detto
non può eseguire un lavoro ripetitivo a livello dell'orizzontale né sopra
l'orizzontale. Non sono quindi d'accordo con le affermazioni del medico __________
[...]», in quanto in nessun luogo è emerso che il Dr. med. __________
all'interno del rapporto medico del 31.10.2023 relativo alla visita
medico-assicurativa del 31.10.2023, abbia certificato che il Sig. RI 1 avesse
potuto svolgere attività ripetitive con gli arti superiori e neppure un lavoro
ripetitivo a livello dell'orizzontale né sopra l'orizzontale: d'altra, parte
anche all'interno del rapporto EFL del dott. med. __________, a cui il dott.
med. __________ ha fatto capo per le sue conclusioni, viene chiarito che
l'assicurato non può eseguire lavori ripetitivi con gli arti superiori.
Esigibilità del lavoro:
Livelli di carico: da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve (10
kg) saltuariamente, molto lieve (prevalentemente in posizione seduta, 5 kg)
frequentemente. Molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione non ripetitivi,
di rado lavoro medio, mai più lavoro pesante, lavoro manuale rozzo e molto
pesante. Di rado può eseguire lavori sopra la testa, mai più salire su scale a
pioli. Rimane esigibile un lavoro, da molto leggero a leggero poco ripetitivo
che possa essere eseguito in posizione comoda (in piedi ad un tavolo senza
grandi movimenti delle spalle) ed aiutandosi anche con il braccio destro in termini
già noti per quest'ultimo. (…).” (doc. 199, pag. 2 e 3 incarto LAINF n. 1).
Pendente causa, l’avv. RA 1 ha prodotto
il rapporto 25 marzo 2024 del dr. med. __________ (doc. 1), giusta il quale:
" (…) II
paziente presenta esiti di duplice infortunio, da una parte infortunio alla
spalla destra nel 2020 a causa del quale presenta un'artropatia da rottura
della cuffia dei rotatori. Si tratta di un'affezione grave ed evolutiva con
peggioramento progressivo sia della funzione della spalla che dei dolori. Per
questa spalla la situazione è andata gradualmente a peggiorare, in parte a
causa della natura evolutiva della problematica stessa ma in parte anche
perché, dopo l'infortunio alla spalla sinistra, il paziente ha dovuto
sollecitare maggiormente l'arto destro. Attualmente presenta importante
limitazione funzionale con impossibilità di eseguire attività a livello
dell'orizzontale ma anche sollevare piccoli pesi gli risulta impossibile anche
solo di rado.
Per quello che concerne la spalla sinistra il paziente aveva
subito un infortunio nel 2021 e avevamo deciso di eseguire un intervento di
ricostruzione tendinea che ho realizzato il 03.11.2021. L'evoluzione è stata
purtroppo caratterizzata da re-rottura, perlomeno parziale, del tendine
riparato. Attualmente funzione compromessa anche dell'arto superiore sinistro.
Per la combinazione delle due patologie, il paziente risulta, a
mio modo di vedere, inabile al lavoro perlomeno del 50% anche per attività
molto leggere. Questo principalmente in ragione dell'aggravamento della
situazione della spalla destra ma anche a causa di costanti dolori che
teoricamente necessiterebbero di continue pause.
Ribadisco dunque che il signor RI 1 risulta inabile al lavoro
perlomeno al 50% anche in un ipotetico lavoro amministrativo. (…)”.
Con la risposta (cfr. doc. III),
l’CO 1 ha rilevato quanto segue:
" (…)
7.
A sostegno del ricorso viene prodotto un certificato del dott. __________,
il quale pretende che, per la combinazione delle due patologie, l'assicurato
risulta inabile al lavoro perlomeno nella misura del 50 % questo in ragione
dell'aggravamento della situazione alla spalla destra.
8.
II preteso peggioramento della spalla destra non viene
documentato da nessun reperto oggettivo e non risultava nel certificato del
15.11.2023
prodotto a sostegno dell'opposizione dove peraltro il dott. __________
si era limitato a contestare la piena capacità lavorativa per attività leggere
e indicato che l'assicurato non poteva eseguire lavori ripetitivi con gli arti
superiori e necessitava di pause.
9.
Non appare verosimile che quattro mesi più tardi la situazione
della spalla destra è peggiorata.
10.
Sintomatico è il fatto che il dott. __________ non ha prescritto nessun
esame mirato né tanto meno delle cure.
11.
Altrettanto sintomatico è il fatto che già in occasione della visita del
10.5.2021
l'assicurato aveva riferito dei dolori alla spalla destra ogni volta
che cerca di mobilizzarla fino all'orizzontale. Il dolore era presente anche a
riposo, con aumento dell'intensità all'aumentare dei movimenti. Riportava una
concomitante riduzione della forza e più in generale in tutto il braccio.
12.
In materia di apprezzamento delle prove deve essere tenuto
conto che, secondo l'esperienza, i medici curanti, compresi gli specialisti,
viste le relazioni di fiducia che instaurano con i loro pazienti, in caso di
dubbio, tendono generalmente a rilasciare pareri a loro favorevoli (DTF 135 V
465.
consid. 4.5, DTF 125 V 351 consid 3b/cc; sentenza del TF 8C_630/2020 del
28.1.2021).
13.
Questo Tribunale ha avuto modo di ricordare a più riprese che non vi è
motivo alcuno per non riconoscere ad un assicurato vittima di una lesione ad
una spalla una piena capacità di lavoro in un'attività leggera con delle
limitazioni del tipo di quelle ritenute dal medico assicurativo in concreto.
14.
Il fatto che l'assicurato ha riportato una lesione ad entrambe le spalle
non giustifica una diminuzione di rendimento superiore al 10 %. (…)” (doc. III,
pag 2 e 3).
2.10
Chiamato ora a pronunciarsi nel caso
di specie, questa Corte rileva preliminarmente che, non essendo la decisione
impugnata fondata su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, può
trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la
quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano
per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).
Ora, attentamente vagliato
l’insieme della documentazione a sua disposizione, il TCA non ritiene di poter
senz’altro concludere, come fatto dall’amministrazione sulla base di quanto
indicato dal proprio medico fiduciario, che, tenuto conto del danno
infortunistico alle due spalle, RI 1 sarebbe in grado di svolgere un’attività
sostitutiva adeguata sull’arco dell’intera giornata con una riduzione del
rendimento del 10%.
Secondo questo Tribunale,
l’apprezzamento elaborato il 19 febbraio 2024 dal dr. med. __________ non può costituire
da valido fondamento al giudizio che è chiamato a rendere.
In effetti, a suscitare dei dubbi,
perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione espressa dal fiduciario
dell’CO 1 vi è la circostanza che, il 25 marzo 2024, il Prof. dr. med. __________
ha sostenuto che la situazione della spalla destra “è andata gradualmente a
peggiorare, in parte a causa della natura evolutiva della problematica stessa
ma in parte anche perché, dopo l'infortunio alla spalla sinistra, il paziente
ha dovuto sollecitare maggiormente l'arto destro. Attualmente presenta
importante limitazione funzionale con impossibilità di eseguire attività a
livello dell'orizzontale ma anche sollevare piccoli pesi gli risulta
impossibile anche solo di rado”, attestando quindi un’inabilità del 50% almeno anche
in attività lavorative molto leggere “principalmente in ragione dell'aggravamento
della situazione della spalla destra ma anche a causa di costanti dolori che
teoricamente necessiterebbero di continue pause”.
Ora, questa Corte non è in grado
di escludere, con la necessaria tranquillità, che la situazione della spalla destra
si sia effettivamente aggravata, in particolare perché, dopo il trauma alla
spalla sinistra, l’assicurato ha dovuto sollecitare maggiormente l'arto superiore
destro e che, di conseguenza, “necessiterebbe di pause continue”, come fatto
valere dal Prof. __________.
Inoltre, laddove ciò fosse il
caso, sapere se il peggioramento dello stato della spalla destra determina la
necessità per l’insorgente di effettuare maggiori pause con, di conseguenza,
un’ulteriore riduzione del rendimento rispetto al 10% già ammesso dal dr. med. __________
sulla base di quanto attestato dal dr. med. __________ in data 6 febbraio 2024,
è una questione, controversa tra le parti, di natura medica che non spetta a
questo Tribunale risolvere in prima battuta.
Ciò è tanto più vero se si
considera che su tale aspetto (eventuale aggravamento dello stato della spalla
destra con possibili conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa
residua dell’assicurato), il medico fiduciario dell’CO 1 non si è nemmeno pronunciato.
Dalle tavole processuali emerge infatti che il dr. med. __________ ha visitato
l’assicurato l’ultima volta il 28 aprile 2021, nel contesto dell’infortunio
alla spalla destra, mentre, per quanto riguarda la spalla sinistra, l’ultimo
documento specialistico concernente lo stato di quella parte del corpo a sua
disposizione, era costituito dal rapporto 6 novembre 2023 del dr. med. __________
relativo alla visita fiduciaria di controllo del 31 ottobre 2023 (doc. 175
incarto LAINF n. 1). Successivamente a tale data, RI 1 è stato visitato
personalmente soltanto dal Prof. dr. med. __________, il quale, come detto, ha
attestato l’insorgenza di un aggravamento dello stato della spalla destra.
In simili circostanze, non può quindi
essere condivisa l’argomentazione dell’amministrazione secondo la quale “una
lesione ad entrambe le spalle non giustifica una diminuzione di rendimento
superiore al 10%.
(…).” (cfr. p.to 14 della risposta di causa di cui al doc.
III).
D’altro canto, se è vero che in
passato questa Corte ha costantemente ammesso una piena capacità lavorativa in
attività sostitutive adeguate trattandosi di assicurati vittime d’infortuni
agli arti superiori, in particolare alle spalle (cfr., fra le più recenti, la
STCA 35.2022.67 del 14 novembre 2022 consid. 2.3.4. Per un caso in cui il TCA
ha invece rinviato gli atti all’assicuratore LAINF per complemento istruttorio,
si veda la pronunzia 35.2020.97 del 3 maggio 2021, riguardante un assicurato al
quale era stata impiantata una protesi inversa della spalla. Si veda inoltre la
sentenza 8C_542/2023 del 25 aprile 2024, mediante la quale il TF ha ordinato a
questo Tribunale di disporre una perizia giudiziaria volta a definire la
capacità lavorativa di un assicurato vittima di un trauma alla spalla destra), è
altrettanto vero che il caso sub judice si differenzia dai precedenti
per il fatto che il ricorrente presenta un danno ad entrambe le spalle, ciò che
giustifica una diversa soluzione.
Tutto ben considerato, sulla
scorta di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che la presente
vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un
complemento istruttorio, di natura medica, volto a determinare la capacità
lavorativa residua dell’assicurato in attività adeguate a far tempo dal 1°
gennaio 2024.
Visto che in discussione vi è un
aggravamento dello stato della spalla destra, l’accertamento da compiere dovrà necessariamente
includere anche l’aspetto riguardante l’entità della menomazione dell’integrità
di cui è portatore l’assicurato.
2.11
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato
le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht
schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel
geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache
befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung
der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise
veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat
dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur
vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne
Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer
Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und
in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der
Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die
öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In
der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine
Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung
an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,
wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010
IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a
quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria
oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una
perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore
LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona
assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art.
44.
LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la
pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo
all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per
determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove
necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019,
8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre, con la pronunzia
8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34
p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale
determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico
curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi
in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede
l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.
2.9
e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).
Infine, con pronunzia 8C_447/2023
del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:
" Aufgrund
der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im
Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits
bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich
die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das
kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine
abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im
Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es
doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.
Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023
E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die
Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären
müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht
rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den
Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt”.
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti
all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V
465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo
parere del proprio medico fiduciario.
Per le ragioni già esposte al
considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente
affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a
chiarire la capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività adeguate al
1° gennaio 2024 e l’entità della sua menomazione dell’integrità.
Sulla base delle relative
risultanze peritali, l’assicuratore resistente sarà poi chiamato a definire
nuovamente le prestazioni di lunga durata (rendita e IMI) spettanti
all’assicurato.
2.12
Alla luce di tutto quanto esposto,
il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in particolare
all’esperimento della perizia richiesta dal patrocinatore del ricorrente (cfr.
doc. I, pag. 5).
Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.13
Visto l’esito del ricorso (il rinvio
con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e
riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato,
l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.14
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti