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Decisione

35.2024.31

Tre infotuni spalla destra: rendita LAINF 19%. Infortunio spalla sinistra. Litigiose: entità rendita e IMI. 17 LPGA. Rinvio per verificare eventuale aggravamento della spalla destra con conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato. Perizia ex art. 44 LPGA

15 luglio 2024Italiano38 min

I doc. VII e VIII + 1 sono stati trasmessi, per conoscenza, alle parti (doc. IX).

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.31

PC/MM/sc

Lugano

15 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 marzo 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Per gli esiti di tre infortuni

subiti alla spalla destra in data 16 dicembre 2009 (Inf. n. __________),

18 gennaio 2017 (Inf. n. __________) e 12 ottobre 2020 (Inf. n. __________),

con decisione del 27 agosto 2021, l’CO 1 ha assegnato a RI 1 - di professione “muratore”

(da ultimo, attivo presso la ditta __________, che lo ha licenziato con effetto

al 31 maggio 2021: cfr. doc. 10 incarto LAINF n. __________; di seguito:

incarto LAINF n. 1) - una rendita d’invalidità LAINF del 19% dal 1° giugno 2021

e un’indennità per menomazione dell'integrità (in seguito: IMI) del 16% (doc.

2, 3, 20, 58 e 87 incarto LAINF n. __________; in seguito: incarto LAINF n. 2).

Questa decisione è cresciuta,

incontestata, in giudicato.

1.2. In data 6 luglio 2021,

l’assicurato, a quel momento disoccupato e, perciò, assicurato d’obbligo contro

gli infortuni presso l'CO 1, è scivolato e ha riportato un trauma contusivo alla

spalla sinistra (doc. 5 e 17 incarto LAINF n. 1).

Un’artro-RMN della spalla

sinistra del 13 luglio 2021 ha evidenziato la “rottura completa del

sovraspinato con retrazione del tendine fino a 14 mm. Possibile piccola rottura

parziale nel tratto craniale del subscapolare. Moderata artrosi

acromion-claveare” (doc. 11 incarto LAINF n. 1).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.3. In data 3 novembre 2021, RI 1 si è

sottoposto a un intervento di “decompressione sottoacromiale e riparazione

del tendine sovraspinato” della spalla sinistra ad opera del Prof. dr. med.

__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 37 e

38 incarto LAINF n. 1).

Un’artro-RMN del 21 giugno 2022 ha evidenziato una: “moderata artrosi

dell’articolazione acromion-claveare con edema dei tessuti molli circostanti.

Il tendine del sovraspinato appare notevolmente assottigliato, con presenza di

un’area retratta nella porzione articolare. Non rotture a carico del

sottoscapolare, infraspinato e teres minor.” (doc. 85 incarto LAINF n. 1).

1.4. Esperiti gli accertamenti

amministrativi e medici del caso, con decisione formale del 22 novembre 2023,

l’CO 1 ha ritenuto RI 1 abile a partire dal 1° gennaio 2024 nei limiti della

rendita in vigore (19%) e gli ha attribuito un’IMI del 16% per il danno

infortunistico alla spalla sinistra (doc. 182 incarto LAINF n. 1).

1.5. A seguito dell'opposizione

inoltrata il 13 dicembre 2023 dall'avv. RA 1, in nome e per conto dell’assicurato

(doc. 187 incarto LAINF n. 1) ed esperiti ulteriori accertamenti medici, con

decisione su opposizione del 4 marzo 2024, l’CO 1 ha accolto parzialmente

l’opposizione, assegnando all’assicurato una rendita d’invalidità del 26% dal

1° gennaio 2024 (doc. 204 incarto LAINF n. 1).

Per quanto concerne invece l’IMI,

l’CO 1 ha rilevato quanto segue: “Il danno all'integrità quantificato nella

misura del 16 % dal medico assicurativo in base alla tabella 1 merita tutela in

assenza di valutazioni divergenti agli atti e fermo restando che, a differenza

di quanto vantato con l'opposizione, il giudizio in merito al grado

d'invalidità è irrilevante in quanto si tratta di due prestazioni che poggiano

su delle basi diverse.” (doc. 204, pag. 6 incarto LAINF n. 1).

1.6. Con tempestivo ricorso del 5 aprile

2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, gli venga riconosciuta una “rendita di

almeno il 60%” e che gli atti siano rinviati all’CO 1 “affinché

stabilisca l’IMI sulla base della sentenza del TCA” (doc. I, pag. 5 e 6).

In sostanza, il patrocinatore

dell’insorgente contesta la valutazione operata dal medico __________ (capacità

lavorativa del 90% e, più precisamente, presenza al 100% con una riduzione di

rendimento del 10%) sulla base di quanto sostenuto dal Prof. dr. med. __________

(incapacità lavorativa “perlomeno del 50%” anche in attività molto

leggere) nella sua valutazione del 25 marzo 2024 (prodotta quale doc. 1). A

titolo subordinato, chiede che sia ordinata una perizia specialistica mentre,

per quanto concerne l’IMI, chiede il rinvio degli atti all’CO 1 “affinché

sia stabilita alla luce dell’esito del ricorso” (cfr. doc. I, pag. 5).

1.7. Con risposta di causa del 23 aprile

2024, l'CO 1 ha versato agli atti gli incarti LAINF n. 1 e n. 2 completi e ha

chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. In data 24 aprile 2024, il TCA ha

intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un

termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).

Il 6 maggio 2024, l’avv. RA 1 che chiesto al TCA “che sia richiesto un

certificato medico al Dr. med. __________, c/o Clinica __________, che ha

visitato il ricorrente” (doc. V).

Il TCA ha quindi chiesto al dr. med. __________ “se lei ha di recente

visitato l’assicurato appena citato e, nell’affermativa, a trasmettermi copia

del relativo referto” (doc. VII).

Il dr. med. __________ ha informato questa Corte che “l’ultima volta che ho

visitato il paziente è stato il 15.05.2023, le allego il rapporto” (doc.

VIII + 1).

Fatti

I doc. VII e VIII + 1 sono stati trasmessi, per conoscenza, alle parti (doc. IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, l’oggetto della lite è

circoscritto all'entità dell’invalidità e della menomazione dell’integrità.

Non è invece oggetto di

contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, la stabilizzazione

dello stato di salute dell’assicurato al 1° gennaio 2024.

2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, qui applicabile in virtù della

disposizione transitoria di cui all’art. 82a LPGA, per il futuro la

rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su

richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per

cento (lett. b).

L'art. 22 LAINF - analogamente

all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17

cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini

compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione ha per

scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la

correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata

la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La revisione presuppone, dunque,

che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della

rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti

ivi menzionati).

Per costante giurisprudenza, il

TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia

pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dagli

assicuratori contro gli infortuni, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446

s.).

2.4. L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.5. Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è motivo di

revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.6. La questione di sapere se si è

prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108

consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21

gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel

fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali, il

passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica,

non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti conto, né

prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse conoscenze

scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la diminuzione

della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio

Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità

lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,

nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione

causale con l'infortunio).

2.7. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Nella concreta evenienza, al

momento dell’infortunio in disamina,RI 1 era già beneficiario di una rendita

d’invalidità LAINF del 19% dal 1° giugno 2021 a causa di diversi infortuni

subiti alla spalla destra, da ultimo il 12 ottobre 2020 (cfr. consid. 1.1.).

In quel contesto, RI 1 era stato visitato personalmente il 28 aprile 2021 dal

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il

quale aveva posto la diagnosi di: “Strappo spalla destra del 12.10.2020 con

rottura massiva della cuffia dei rotatori con cranializzazione della testa

omerale trattata conservativamente. Distorsione spalla destra dell'01.12.2009

con rottura dei tendini sovra ed infraspinato trattata conservativamente (__________).

Contusione spalla destra del 18.01.2017 trattata conservativamente (__________).”.

Il medico __________ aveva poi dichiarato inesigibile l’attività lavorativa

abituale di muratore, mentre aveva considerato l’assicurato abile al 100% (in

termini di presenza e rendimento) in attività sostitutive adeguate (più precisamente:

“Livelli di carico: da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve (10 kg)

saltuariamente, molto lieve (prevalentemente in posizione seduta, 5 kg)

frequentemente. Molto spesso può eseguire lavoro leggero e di precisione, di

rado lavoro medio, mai più lavoro pesante, lavoro manuale rozzo e molto

pesante. Di rado può eseguire lavori sopra la testa. Mai più salire su scale a

pioli”; doc. 58 incarto LAINF n. 2).

A seguito dell’infortunio alla spalla

sinistra del 6 luglio 2021, l’CO 1 ha considerato una capacità lavorativa

residua del 90% (presenza al 100% con una riduzione di rendimento del 10%) in

base a quanto concluso dal dr. med. __________ nell’apprezzamento del 19

febbraio 2024 (doc. 199 incarto LAINF n. 1).

Dal canto suo, il rappresentante

dell’insorgente ribadisce anche in questa sede che il suo patrocinato

presenterebbe un’incapacità lavorativa perlomeno del 50% anche in

attività molto leggere, sulla base di quanto sostenuto dal Prof. dr. med. __________

- il quale, a differenza del medico __________, ha personalmente visitato l’assicurato

– nel referto del 25 marzo 2024 (doc. 1).

2.9. Dalle tavole processuali emerge

che, in seguito all’infortunio del 6 luglio 2021, RI 1 è stato sottoposto il 3

novembre 2021 ad un intervento di “decompressione sottoacromiale e

riparazione del tendine sovraspinato” della spalla sinistra ad opera del dr.

med. __________ (doc. 37 e 38 incarto LAINF n. 1).

Dopo che il 21 giugno 2022 un’artro-RMN ha evidenziato una re-rottura parziale

del sovraspinato della spalla sinistra (doc. 85 incarto LAINF n. 1), l’insorgente

ha consultato più volte il Prof. __________, per poi rivolgersi per una “second

opinion” al dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e

traumatologia, il quale nel rapporto del 15 maggio 2023 (doc. 136 incarto LAINF

n. 1) ha attestato quanto segue:

" Di fronte

ad un paziente che continua ad avere dei dolori cronici alla spalla operata

consiglierei un'artroscopia diagnostica con delle prese bioptiche per escludere

un'infezione di basso grado; sarebbe anche un'opportunità per valutare

eventuali altre lesioni ed il reale stato del tendine sovraspinato.”

In data 29 agosto 2023 il Prof.

dr. med. __________ ha attestato che RI 1 non intendeva sottoporsi

all’intervento consigliato dal dr. med. __________ (doc. 162 incarto LAINF n. 1).

Il 18/19 settembre 2023, il

ricorrente si è sottoposto ad una “valutazione delle capacità funzionali”

presso la __________ (doc. 166 incarto LAINF n. 1).

Nel relativo rapporto datato 2

ottobre 2023 (doc. 166 incarto LAINF n. 1), il dr. med. __________, specialista

FMH in medicina interna e il fisioterapista __________ - dopo avere elencato le

“problematiche rilevanti per il lavoro” (“Limitazione di movimento

della spalla sx e della spalla dx che non gli permettono di eseguire movimenti

ampi ed anche i lavori più leggeri di casa od in giardino; Lavori al di sopra

delle spalle; Rispetto dei limiti riconosciuti alla spalla dx nel maggio del

2020”) - hanno ritenuto l’attività abituale di muratore ormai inesigibile

(doc. 166 incarto LAINF n. 1, pag. 7) mentre, per quanto riguarda l’“esigibilità

per altre attività professionali (secondo categorie DOT)”, hanno invece osservato

quanto segue:

" (…)

Nell'ambito dei test eseguiti l'assicurato non ha mai raggiunto limiti

oggettivabili ed osservabili; dunque, i risultati non sono valutabili dal punto

di vista dell'esame fisico. Da un punto di vista medico-teorico è invece

esigibile da subito, considerato che non si attendono ulteriori interventi e miglioramenti

della situazione

1) lavoro da molto leggero a leggero tutto il giorno, ev. con

rendimento ridotto;

2) Limitazioni particolari:

- lavorare prevalentemente in piedi su un piano di lavoro per non

dovere

- sollevare le braccia da seduto, evitare movimenti ampi dell'AS

sx;

evitare lavori ripetitivi con l'arto superiore sx e lavori sopra

l'altezza delle spalle;

- rispettare i limiti già riconosciuti dalla CO 1 per la spalla

dx.

3) adattare il posto di lavoro per garantire una buona posizione

agli AASS: es: lavorare ad un banco di lavoro in piedi per ridurre i movimenti

delle braccia durante le mansioni ricevute.” (doc. 166 incarto LAINF n. 1, pag.

7).

Nel rapporto del 6 novembre 2023

(doc. 175 incarto LAINF n. 1), relativo alla visita di controllo del 31 ottobre

2023, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha dichiarato RI 1

abile al 100% (in termini di presenza e rendimento) in attività alternative adeguate

e, quindi, nei limiti della rendita di cui era già al beneficio (doc. 175, pag.

5 incarto LAINF n. 1).

In sede d’opposizione, l’avv. RA

1 ha versato agli atti il referto 15 novembre 2023 del Prof. __________ (doc. 180

incarto LAINF n. 1), il cui tenore è il seguente:

" (…) Il

medico di fiducia ha concluso la valutazione attestando che il paziente è

pienamente abile al lavoro per attività leggere. A mio modo di vedere

quest'affermazione è errata. A causa della problematica alle due spalle il

paziente non può in nessun modo eseguire lavori ripetitivi con gli arti

superiori nemmeno se si tratta di lavori leggeri. È infatti costretto ad

eseguire spesso delle pause e come detto non può eseguire un lavoro ripetitivo

a livello dell'orizzontale né sopra l'orizzontale. Non sono quindi d'accordo

con le affermazioni del medico __________. (…)”.

Interpellato a tal proposito

dall’amministrazione, con apprezzamento del 30 gennaio 2024 (doc. 194 incarto

LAINF n. 1), il dr. med. __________ ha rilevato quanto segue:

" (…) Le

risultanze emerse all'interno del rapporto medico del Dr. __________ del 31.10.2023

si basano sulle valutazioni riportate all'interno del rapporto EFL del Dr. __________

del 02.10.2023. All'interno del rapporto EFL del Dr. __________ alla pagina n.6

viene riportato: "In un'attività consona l'assicurato è abile al lavoro a

tempo pieno con diminuzione del rendimento dovuta alla disfunzione dell'AS sx e

di quella già nota dell'AS dx" mentre all'interno della pagina n. 7 del

medesimo rapporto EFL viene riportato: "Da un punto di vista

medico-teorico è invece esigibile da subito, considerato che non si attendono

ulteriori interventi e miglioramenti della situazione, lavoro da molto leggero

a leggero tutto il giorno, ev. con rendimento ridotto".

Per favore si prega di richiedere direttamente al Dr. __________

un addendum dove venga espressamente chiarito se in un'attività lavorativa

rispettosa delle limitazioni identificate, il Sig. RI 1 sia abile in misura

completa con o senza diminuzione del rendimento e qualora vi sia una riduzione

del rendimento esprimere un valore percentuale, poiché dalla lettura dei

rapporti EFL del 02.10.2023 emerge una non chiara presa di posizione. (…)”.

Su richiesta dell’amministrazione

(doc. 195 incarto LAINF n. 1), in data 6 febbraio 2024, il dr. med. __________

ha precisato che “dal punto di vista medico teorico in un'attività

rispettosa dello stato di salute, dei limiti funzionali e delle risorse come

descritto nel test, il Paziente risulta avere una capacità lavorativa al 100%

su intera giornata con rendimento ridotto al max del 10% (vedi considerazioni

descritte nel test).” (doc. 196 incarto LAINF n. 1).

In un successivo apprezzamento datato 19 febbraio 2024 (doc. 199 incarto LAINF

n. 1), il dr. med. __________ ha certificato quanto segue:

" (…) il

signor RI 1, per quanto attiene i disturbi connessi ad entrambe le spalle è da

risultare abile al 100% in attività che rispecchiano le limitazioni

sottoindicate con una riduzione del rendimento del 10% a causa delle necessità

di pause aggiuntive.

Non si condividono le valutazioni riportate dal Prof. dr. med. __________

Considerandi

all'interno del suo rapporto medico del 15.11.2023 quando lo stesso riferisce: «[...]

A causa della problematica alle due spalle il paziente non può in nessun modo

eseguire lavori ripetitivi con gli arti superiori nemmeno se si tratta di

lavori leggeri. È infatti costretto ad eseguire spesso delle pause e come detto

non può eseguire un lavoro ripetitivo a livello dell'orizzontale né sopra

l'orizzontale. Non sono quindi d'accordo con le affermazioni del medico __________

[...]», in quanto in nessun luogo è emerso che il Dr. med. __________

all'interno del rapporto medico del 31.10.2023 relativo alla visita

medico-assicurativa del 31.10.2023, abbia certificato che il Sig. RI 1 avesse

potuto svolgere attività ripetitive con gli arti superiori e neppure un lavoro

ripetitivo a livello dell'orizzontale né sopra l'orizzontale: d'altra, parte

anche all'interno del rapporto EFL del dott. med. __________, a cui il dott.

med. __________ ha fatto capo per le sue conclusioni, viene chiarito che

l'assicurato non può eseguire lavori ripetitivi con gli arti superiori.

Esigibilità del lavoro:

Livelli di carico: da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve (10

kg) saltuariamente, molto lieve (prevalentemente in posizione seduta, 5 kg)

frequentemente. Molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione non ripetitivi,

di rado lavoro medio, mai più lavoro pesante, lavoro manuale rozzo e molto

pesante. Di rado può eseguire lavori sopra la testa, mai più salire su scale a

pioli. Rimane esigibile un lavoro, da molto leggero a leggero poco ripetitivo

che possa essere eseguito in posizione comoda (in piedi ad un tavolo senza

grandi movimenti delle spalle) ed aiutandosi anche con il braccio destro in termini

già noti per quest'ultimo. (…).” (doc. 199, pag. 2 e 3 incarto LAINF n. 1).

Pendente causa, l’avv. RA 1 ha prodotto

il rapporto 25 marzo 2024 del dr. med. __________ (doc. 1), giusta il quale:

" (…) II

paziente presenta esiti di duplice infortunio, da una parte infortunio alla

spalla destra nel 2020 a causa del quale presenta un'artropatia da rottura

della cuffia dei rotatori. Si tratta di un'affezione grave ed evolutiva con

peggioramento progressivo sia della funzione della spalla che dei dolori. Per

questa spalla la situazione è andata gradualmente a peggiorare, in parte a

causa della natura evolutiva della problematica stessa ma in parte anche

perché, dopo l'infortunio alla spalla sinistra, il paziente ha dovuto

sollecitare maggiormente l'arto destro. Attualmente presenta importante

limitazione funzionale con impossibilità di eseguire attività a livello

dell'orizzontale ma anche sollevare piccoli pesi gli risulta impossibile anche

solo di rado.

Per quello che concerne la spalla sinistra il paziente aveva

subito un infortunio nel 2021 e avevamo deciso di eseguire un intervento di

ricostruzione tendinea che ho realizzato il 03.11.2021. L'evoluzione è stata

purtroppo caratterizzata da re-rottura, perlomeno parziale, del tendine

riparato. Attualmente funzione compromessa anche dell'arto superiore sinistro.

Per la combinazione delle due patologie, il paziente risulta, a

mio modo di vedere, inabile al lavoro perlomeno del 50% anche per attività

molto leggere. Questo principalmente in ragione dell'aggravamento della

situazione della spalla destra ma anche a causa di costanti dolori che

teoricamente necessiterebbero di continue pause.

Ribadisco dunque che il signor RI 1 risulta inabile al lavoro

perlomeno al 50% anche in un ipotetico lavoro amministrativo. (…)”.

Con la risposta (cfr. doc. III),

l’CO 1 ha rilevato quanto segue:

" (…)

7.

A sostegno del ricorso viene prodotto un certificato del dott. __________,

il quale pretende che, per la combinazione delle due patologie, l'assicurato

risulta inabile al lavoro perlomeno nella misura del 50 % questo in ragione

dell'aggravamento della situazione alla spalla destra.

8.

II preteso peggioramento della spalla destra non viene

documentato da nessun reperto oggettivo e non risultava nel certificato del

15.11.2023

prodotto a sostegno dell'opposizione dove peraltro il dott. __________

si era limitato a contestare la piena capacità lavorativa per attività leggere

e indicato che l'assicurato non poteva eseguire lavori ripetitivi con gli arti

superiori e necessitava di pause.

9.

Non appare verosimile che quattro mesi più tardi la situazione

della spalla destra è peggiorata.

10.

Sintomatico è il fatto che il dott. __________ non ha prescritto nessun

esame mirato né tanto meno delle cure.

11.

Altrettanto sintomatico è il fatto che già in occasione della visita del

10.5.2021

l'assicurato aveva riferito dei dolori alla spalla destra ogni volta

che cerca di mobilizzarla fino all'orizzontale. Il dolore era presente anche a

riposo, con aumento dell'intensità all'aumentare dei movimenti. Riportava una

concomitante riduzione della forza e più in generale in tutto il braccio.

12.

In materia di apprezzamento delle prove deve essere tenuto

conto che, secondo l'esperienza, i medici curanti, compresi gli specialisti,

viste le relazioni di fiducia che instaurano con i loro pazienti, in caso di

dubbio, tendono generalmente a rilasciare pareri a loro favorevoli (DTF 135 V

465.

consid. 4.5, DTF 125 V 351 consid 3b/cc; sentenza del TF 8C_630/2020 del

28.1.2021).

13.

Questo Tribunale ha avuto modo di ricordare a più riprese che non vi è

motivo alcuno per non riconoscere ad un assicurato vittima di una lesione ad

una spalla una piena capacità di lavoro in un'attività leggera con delle

limitazioni del tipo di quelle ritenute dal medico assicurativo in concreto.

14.

Il fatto che l'assicurato ha riportato una lesione ad entrambe le spalle

non giustifica una diminuzione di rendimento superiore al 10 %. (…)” (doc. III,

pag 2 e 3).

2.10

Chiamato ora a pronunciarsi nel caso

di specie, questa Corte rileva preliminarmente che, non essendo la decisione

impugnata fondata su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, può

trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la

quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano

per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).

Ora, attentamente vagliato

l’insieme della documentazione a sua disposizione, il TCA non ritiene di poter

senz’altro concludere, come fatto dall’amministrazione sulla base di quanto

indicato dal proprio medico fiduciario, che, tenuto conto del danno

infortunistico alle due spalle, RI 1 sarebbe in grado di svolgere un’attività

sostitutiva adeguata sull’arco dell’intera giornata con una riduzione del

rendimento del 10%.

Secondo questo Tribunale,

l’apprezzamento elaborato il 19 febbraio 2024 dal dr. med. __________ non può costituire

da valido fondamento al giudizio che è chiamato a rendere.

In effetti, a suscitare dei dubbi,

perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione espressa dal fiduciario

dell’CO 1 vi è la circostanza che, il 25 marzo 2024, il Prof. dr. med. __________

ha sostenuto che la situazione della spalla destra “è andata gradualmente a

peggiorare, in parte a causa della natura evolutiva della problematica stessa

ma in parte anche perché, dopo l'infortunio alla spalla sinistra, il paziente

ha dovuto sollecitare maggiormente l'arto destro. Attualmente presenta

importante limitazione funzionale con impossibilità di eseguire attività a

livello dell'orizzontale ma anche sollevare piccoli pesi gli risulta

impossibile anche solo di rado”, attestando quindi un’inabilità del 50% almeno anche

in attività lavorative molto leggere “principalmente in ragione dell'aggravamento

della situazione della spalla destra ma anche a causa di costanti dolori che

teoricamente necessiterebbero di continue pause”.

Ora, questa Corte non è in grado

di escludere, con la necessaria tranquillità, che la situazione della spalla destra

si sia effettivamente aggravata, in particolare perché, dopo il trauma alla

spalla sinistra, l’assicurato ha dovuto sollecitare maggiormente l'arto superiore

destro e che, di conseguenza, “necessiterebbe di pause continue”, come fatto

valere dal Prof. __________.

Inoltre, laddove ciò fosse il

caso, sapere se il peggioramento dello stato della spalla destra determina la

necessità per l’insorgente di effettuare maggiori pause con, di conseguenza,

un’ulteriore riduzione del rendimento rispetto al 10% già ammesso dal dr. med. __________

sulla base di quanto attestato dal dr. med. __________ in data 6 febbraio 2024,

è una questione, controversa tra le parti, di natura medica che non spetta a

questo Tribunale risolvere in prima battuta.

Ciò è tanto più vero se si

considera che su tale aspetto (eventuale aggravamento dello stato della spalla

destra con possibili conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa

residua dell’assicurato), il medico fiduciario dell’CO 1 non si è nemmeno pronunciato.

Dalle tavole processuali emerge infatti che il dr. med. __________ ha visitato

l’assicurato l’ultima volta il 28 aprile 2021, nel contesto dell’infortunio

alla spalla destra, mentre, per quanto riguarda la spalla sinistra, l’ultimo

documento specialistico concernente lo stato di quella parte del corpo a sua

disposizione, era costituito dal rapporto 6 novembre 2023 del dr. med. __________

relativo alla visita fiduciaria di controllo del 31 ottobre 2023 (doc. 175

incarto LAINF n. 1). Successivamente a tale data, RI 1 è stato visitato

personalmente soltanto dal Prof. dr. med. __________, il quale, come detto, ha

attestato l’insorgenza di un aggravamento dello stato della spalla destra.

In simili circostanze, non può quindi

essere condivisa l’argomentazione dell’amministrazione secondo la quale “una

lesione ad entrambe le spalle non giustifica una diminuzione di rendimento

superiore al 10%.

(…).” (cfr. p.to 14 della risposta di causa di cui al doc.

III).

D’altro canto, se è vero che in

passato questa Corte ha costantemente ammesso una piena capacità lavorativa in

attività sostitutive adeguate trattandosi di assicurati vittime d’infortuni

agli arti superiori, in particolare alle spalle (cfr., fra le più recenti, la

STCA 35.2022.67 del 14 novembre 2022 consid. 2.3.4. Per un caso in cui il TCA

ha invece rinviato gli atti all’assicuratore LAINF per complemento istruttorio,

si veda la pronunzia 35.2020.97 del 3 maggio 2021, riguardante un assicurato al

quale era stata impiantata una protesi inversa della spalla. Si veda inoltre la

sentenza 8C_542/2023 del 25 aprile 2024, mediante la quale il TF ha ordinato a

questo Tribunale di disporre una perizia giudiziaria volta a definire la

capacità lavorativa di un assicurato vittima di un trauma alla spalla destra), è

altrettanto vero che il caso sub judice si differenzia dai precedenti

per il fatto che il ricorrente presenta un danno ad entrambe le spalle, ciò che

giustifica una diversa soluzione.

Tutto ben considerato, sulla

scorta di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che la presente

vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un

complemento istruttorio, di natura medica, volto a determinare la capacità

lavorativa residua dell’assicurato in attività adeguate a far tempo dal 1°

gennaio 2024.

Visto che in discussione vi è un

aggravamento dello stato della spalla destra, l’accertamento da compiere dovrà necessariamente

includere anche l’aspetto riguardante l’entità della menomazione dell’integrità

di cui è portatore l’assicurato.

2.11

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer

Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und

in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der

Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die

öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung

an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,

wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010

IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a

quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria

oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una

perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore

LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona

assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art.

44.

LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la

pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo

all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per

determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove

necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Inoltre, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.

2.9

e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).

Infine, con pronunzia 8C_447/2023

del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

" Aufgrund

der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im

Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits

bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und

Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich

die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das

kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine

abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im

Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es

doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.

Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023

E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die

Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären

müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht

rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den

Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt”.

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte al

considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a

chiarire la capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività adeguate al

1° gennaio 2024 e l’entità della sua menomazione dell’integrità.

Sulla base delle relative

risultanze peritali, l’assicuratore resistente sarà poi chiamato a definire

nuovamente le prestazioni di lunga durata (rendita e IMI) spettanti

all’assicurato.

2.12

Alla luce di tutto quanto esposto,

il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in particolare

all’esperimento della perizia richiesta dal patrocinatore del ricorrente (cfr.

doc. I, pag. 5).

Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.13

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato,

l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.14

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti