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Decisione

35.2024.32

L'accertamento peritale (a seguito di una precedente decisione di rinvio del TCA) posto alla base della decisione dell'amministrazione, incompleto e carente, non può essere considerato probante. Atti rinviati affinchè venga celermente posto in essere un complemento peritale esaustivo e completo

11 novembre 2024Italiano42 min

i disturbi), sia in relazione alla determinazione della capacità lavorativa residua.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.32

cr

Lugano

11 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 febbraio 2024 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 22 dicembre 2016 RI 1, nato

nel 1973, a quel momento impiegato come operaio/verniciatore presso la ditta __________

di __________, è caduto da una scala, riportando, secondo il rapporto di uscita

24 gennaio 2017 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura

pluriframmentaria del capitello radiale e composta del processo coronoideo

dell’ulna destra, nonché fratture composte del naso, seno frontale, tetto

dell’orbita destra e fovea etmoidalis-etmoide dal lato destro (doc.71).

Il caso è stato assunto dalla CO

1, in quanto il datore di lavoro aveva omesso di stipulare un’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni a favore di RI 1 (doc. 73).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, in particolare una perizia bidisciplinare a

cura dell’__________ (doc. 257), seguita da un complemento peritale di natura

psichiatrica, neurologica e di chirurgia della mano (doc. 278), con decisione

formale del 17 febbraio 2020 (doc. 285), poi confermata con decisione su

opposizione dell’8 ottobre 2021, la CO 1 ha posto fine alle prestazioni di

corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a contare dal 1° aprile

2019; ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità e ha assegnato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 326).

Con STCA 35.2021.91 dell’11

aprile 2022 questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione impugnata

e rinviato gli atti alla CO 1 affinché chiarisse, attraverso i complementi

peritali del caso, tutti gli aspetti controversi sollevati nei referti del dr. __________,

del dr. __________ e del Prof. dr. __________ prodotti dall’insorgente, i quali

presentavano elementi concreti e oggettivi in grado di mettere in dubbio le

conclusioni peritali dell’__________.

1.3. Dopo avere quindi ordinato,

conformemente a quanto disposto dal TCA, un complemento peritale ad opera dell’__________,

con decisione del 13 febbraio 2023 la CO 1 ha interrotto la corresponsione

delle proprie prestazioni di corta durata a contare dal 1° aprile 2019; ha

negato il diritto ad una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 352).

A fronte delle critiche presentate in sede di opposizione dall’assicurato,

nel frattempo patrocinato dalla RA 1 (cfr. doc. 353, 357 e 362), in data 21 febbraio

2024 la CO 1 ha integralmente confermato la precedente decisione (doc. 363).

1.4. Con tempestivo ricorso del 6 aprile

2024, l’assicurato, patrocinato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e l’attribuzione di una rendita di

invalidità e di un’IMI di entità superiore a quella accordatagli

dall’amministrazione.

La

patrocinatrice ha pure postulato che il proprio assistito sia posto al

beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. I,

pag. 2).

Sostanzialmente l’insorgente ha

contestato il rifiuto di una rendita e l’entità dell’IMI, ritenendo che la

perizia dell’__________ non possa essere considerata probante, in quanto non ha

debitamente tenuto conto - in netto contrasto con quanto stabilito dal TCA

nella sentenza di rinvio 35.2021.91 dell’11 aprile 2022 – di quanto attestato

dagli specialisti curanti, in special modo dal dr. __________ nel dettagliato

referto del 5 agosto 2020. Ciò costituisce, a mente della rappresentante legale,

un diniego di giustizia, tale da inficiare la decisione impugnata.

La rappresentante dell’insorgente

ha ritenuto inattendibile la valutazione peritale dell’__________ sia per

quanto concerne i postumi infortunistici (non avendo preso in considerazione tutti

Fatti

i disturbi), sia in relazione alla determinazione della capacità lavorativa residua.

Di conseguenza, a suo modo di vedere, la decisione impugnata

appare errata sia per quanto riguarda il rifiuto di una rendita, sia con

riferimento all’entità (esigua) dell’IMI, fissata al 10%, in antitesi con la

valutazione del 55% posta dal dr. __________ (doc. I).

1.5. In

data 13 aprile 2024 la rappresentante dell’insorgente ha trasmesso al TCA la

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la documentazione economica

a comprova dello stato di indigenza del proprio assistito (doc. IV + A9-12).

1.6. La

CO 1, in risposta, ha postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.7. In data 14 giugno 2024 la

rappresentante dell’insorgente ha nuovamente contestato le conclusioni alle

quali sono giunti i periti dell’__________, sottolineando ancora una volta come

gli stessi non si siano confrontati, contrariamente a quanto ordinato dal TCA

nella sentenza di rinvio 35.2021.91 dell’11 aprile 2022, con le divergenti

opinioni degli specialisti privatamente consultati dall’assicurato (doc. XI).

1.8. Con osservazioni del 24 giugno 2024

la CO 1 ha ribadito che la perizia dell’__________ è da considerare pienamente

probante, essendo stata condotta con la massima professionalità ed accuratezza,

giungendo a conclusioni ben motivate e supportate dall’esame di tutta la

documentazione medica indicata dal TCA (doc. XIII).

Queste considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XIV), per

conoscenza.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, oggetto della lite è sapere se la CO 1

era legittimata, dopo aver considerato lo stato di salute dell’interessato

stabilizzato a partire dal 1° aprile 2019, a rifiutargli il diritto ad una

rendita, oppure no.

Pure criticata l’entità dell’IMI

accordatagli, reputata troppo esigua.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia

professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,

consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro,

così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA,

corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli

infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una precisa

descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro

degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se

l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le

controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.5. Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve,

a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid.

4b).

2.6. Con sentenza di rinvio STCA

35.2021.91 dell’11 aprile 2022 questo Tribunale ha ritenuto indispensabile

sottoporre ai periti dell’__________ i referti del dr. __________, del dr. __________

e del Prof. dr. __________ prodotti dall’insorgente, reputando che gli stessi contenessero

elementi concreti e oggettivi in grado di mettere in dubbio le conclusioni

peritali.

Questo Tribunale ha, quindi,

rinviato gli atti all’amministrazione affinché ordinasse un complemento

peritale ed emanasse, poi, una nuova decisione in merito al diritto a

prestazioni.

2.7. Nella concreta evenienza, dalla

decisione formale del 13 febbraio 2023 si evince che l’amministrazione ha

ritenuto che lo stato di salute dell’interessato fosse stabilizzato a decorrere

dal 13 marzo 2019, momento a partire dal quale egli andava considerato abile al

lavoro in misura completa nello svolgimento della propria attività di operaio,

tuttofare, verniciatore/imbianchino, a condizione di non dover sollevare

carichi superiori ai 10 kg con il braccio destro, così come pure in altre

attività adatte, rispettose della capacità funzionale e di carico residua.

Tali conclusioni trovano il loro

fondamento nel complemento peritale dell’__________ del 10 gennaio 2023, il

quale ha confermato la correttezza delle conclusioni peritali del 27 maggio

2019 e del 19 dicembre 2019 (cfr. doc. 348).

In tale complemento peritale,

redatto dopo la sentenza di rinvio 35.2021.91 dell’11 aprile 2022, gli esperti

dell’__________ (nella traduzione in italiano) si sono così espressi:

" (…) Il

nostro parere dal punto di vista della chirurgia della mano (Dr. __________)

Con la comunicazione del 23.07.2020 il Prof. __________ descrive

una riduzione dei potenziali di azione motori e sensoriali del nervo radiale

destro.

Durante il nostro esame peritale del 20.11.2019 è stato raggiunto un

movimento attivo di 80º nell'articolazione del gomito destro, l'estensione è

stata possibile fino a un deficit di 10º (si veda la nostra perizia del

19.12.2019). Tale referto non è compatibile con una lesione prossimale

rilevante del nervo radiale.

Durante l'esame del 26.06.2020, secondo quanto indicato dal Prof. __________,

nel tentativo di mobilizzare la mano l'assicurato avrebbe provato un dolore

intenso e reagito con una contrazione reattiva dell'estremità. Una contrazione

reattiva della muscolatura presuppone una risposta nervosa di tale muscolatura.

In caso di danneggiamento dei nervi motori, non sarebbe possibile una simile contrazione.

La CRPS II ipotizzata nelle ulteriori spiegazioni non trova riscontro

nella perizia neurologica e di chirurgia della mano destra del 20.11.2019, non

risulta alcuna variazione vegetativa distrofica, la pelle presenta la stessa

temperatura su entrambi i lati e nel corso di tale esame non è stato percepito

alcun dolore da pressione nell'area della mano destra. L'assicurato non ha

riferito alcun dolore spontaneo o in stato di riposo.

Nel corso dei nostri esami, i criteri di Budapest non sono stati in

nessun caso soddisfatti, nemmeno lontanamente.

Durante l'esame del 20.11.2019 il profilo muscolare nell'area dell’articolazione

della spalla destra, della parte superiore del braccio destro, dell'avambraccio

destro nonché nell'area del palmo della mano risultava armonico senza alcuna

atrofia circoscritta o totale della muscolatura. Allo stesso modo, dalla relativa

misurazione non è emersa alcuna differenza tra i due lati per quanto riguarda

il volume delle estremità inferiori.

In un braccio completamente inutilizzabile e senza alcuna

conduzione motoria dei nervi è inevitabile che si formino rapidamente notevoli

atrofie muscolari, sia nell'avambraccio sia nella mano. Il mancato utilizzo

quotidiano della relativa estremità non è plausibile in presenza di un trofismo

muscolare conservato.

Nell’integrazione all'obiezione dell'__________ del 25.05.2020 lo

specialista medico-assicurativo Dr. __________ critica il fatto che nella

perizia di __________ non siano state prese in considerazione ulteriori lesioni,

ossia una frattura multifragmentale della testa del radio e una frattura non

dislocata del processo coronoideo dell'ulna destra, una frattura nasale non

dislocata e una frattura del tetto dell'orbita.

Tutte le lesioni menzionate sono elencate nella lista della

diagnosi della perizia del 20.11.2019 al punto 6, così come nel referto

radiologico dell'articolazione radiale-omerale nonché dell'articolazione del gomito

con artrosi post-traumatica moderata.

Queste moderate variazioni artrosiche post-traumatiche dell'articolazione

radiale-omerale non sono in grado di spiegare la dimostrata perdita totale di

pronazione e supinazione.

Di conseguenza, in base alla corrispondente tabella SUVA per le artrosi

post-traumatiche è stata stimata una menomazione dell'integrità del 10%. Non vi

sono indicazione di ulteriori menomazioni post-traumatiche dell'integrità a

livello neurologico o di chirurgia traumatologica della mano.

Il nostro parere dal punto di vista neurologico (Dr. __________)

In data 23.07.2020 il Prof. __________ scrive che la sensibilità

nell'avambraccio risulterebbe ridotta e corrisponderebbe all'area del nervo

cutaneo laterale dell'avambraccio destro. I potenziali di azione motori e sensoriali

nel nervo radiale destro sarebbero ridotti. L'esame elettromiografico documenterebbe

pertanto un leggero dolore nell'area mediale del plesso brachiale destro e una

grave lesione parziale del ramo interosseo del nervo radiale destro.

A tale riguardo, dal punto di vista neurologico viene osservato

quanto segue: nel nostro esame neurologico ed elettrofisiologico del 20.11.2019

erano interessate la zona del nervo cutaneo laterale (dal nervo muscolocutaneo)

e del ramo sensoriale terminale del nervo radiale sul retro della mano (l'assicurato

ha lamentato qui una perdita di sensibilità).

Quanto segue smentisce un danno clinicamente rilevante al nervo

radiale ovvero al fascicolo posteriore del plesso brachiale:

- neurografie con sensibilità normale del nervo radiale (__________

2019)

- nervo ascellare intatto (nessuna debolezza del muscolo deltoide,

nessun disturbo di sensibilità alla parte superiore del braccio destro)

- nessuna debolezza prossimale del braccio (muscolo

sottoscapolare)

- referto EMG normale del muscolo deltoide

- riflesso simmetrico e mediamente vivace del tendine del tricipite

(nervo radiale)

Il Prof. __________ ipotizza ora un danno al nervo radiale «nell’area

del gomito». Tuttavia, ciò non trova conferma nell'esame del 2019, a fronte di

una somma dei potenziali nervosi con sensibilità normale.

Quanto segue smentisce un danno clinicamente rilevante del nervo muscolocutaneo

ovvero del fascicolo laterale del plesso brachiale:

-

riflesso del tendine del bicipite simmetrico e mediamente vivace (__________

2019)

-

referto EMG normale del muscolo bicipite

A causa del dolore, nel 2019 non è stato possibile verificare la

funzionalità della muscolatura dell'avambraccio destro innervata dal nervo

radiale. L'ampiezza della somma dei potenziali nervosi documentata dal Prof. __________

(destra 1,2 μV) rappresenta formalmente un peggioramento del referto

precedente (9,9 μV). Tuttavia, i valori dell'ampiezza motoria non costituiscono

un criterio per la diagnosi di un danno al plesso. Possono risultare ridotti in

caso di danno nervoso periferico o radicolare, di malattie dei muscoli e dei

relativi tendini nonché a seguito di atrofie, ad esempio per inattività.

L'ipotesi di una lesione parziale grave del ramo interosseo del

nervo radiale come risultato di un danno al plesso non è plausibile a fronte dei

suddetti referti normali.

In data 23.07.2020 il Prof. __________ ha inoltre scritto che l'esame

elettromiografico del 07.07.2020 avrebbe rilevato segni di reinnervazione

collaterale con leggeri segni di una denervazione nella zona del muscolo

bicipite brachiale, del muscolo tricipite brachiale e del flessore radiale del

carpo destro.

A tale riguardo a nostro avviso va detto quanto segue: la valutazione

qualitativa dei singoli potenziali dei muscoli non consente una valutazione

affidabile, in assenza di una documentazione dettagliata nell'ambito di una

miografia quantitativa. I segni di una reinnervazione collaterale e di una

leggera denervazione non consentono un'interpretazione clinica ai fini della

spiegazione della rivendicata limitazione funzionale. Nel 2019 non vi erano

segni di denervazione nel muscolo bicipite brachiale e nel muscolo deltoide. Le

leggere anomalie nel tracciato di interferenza sono state ricondotte a una tensione

muscolare soltanto di grado medio.

Inoltre, la limitazione funzionale oggettivata nell'esame del 2019

interessava in particolare anche l'area di competenza del nervo mediano (a

livello clinico ed elettrofisiologico in relazione a una CTS). Qui il Prof. __________

ha rilevato referti elettrofisiologici normali.

Riassumendo, dopo una nuova verifica dei risultati dell'esame

documentati nel 2019 nonché dei risultati dell'esame del Prof. __________, non

si può tuttora desumere una limitazione della funzionalità della muscolatura

del braccio e della mano destra a seguito di un danno al plesso.

Valutazione riepilogativa e parere

In sintesi, dal punto di vista neurologico e della chirurgia traumatologica

della mano non vi sono argomenti debitamente motivati per una modifica della

valutazione riportata nella perizia del 20.11.2019. Confermiamo quindi la

nostra valutazione.” (Doc. 351)

Queste conclusioni peritali sono

state contestate dalla rappresentante legale dell’assicurato, la quale ne ha

messo in evidenza, già in sede di opposizione (cfr. doc. 357), lacune ed

incongruenze che ne inficerebbero, a suo modo di vedere, il valore probatorio,

sottolineando in particolar modo come i periti, in spregio a quanto indicato

dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2021.91 dell’11 aprile 2022, non si siano minimamente

confrontati con quanto attestato dal dr. __________.

A comprova delle proprie critiche,

ella ha trasmesso le seguenti prese di posizione dei medici dr. __________ e Prof.

dr. __________:

-

con referto del 7 aprile 2023 il dr. __________, medico chirurgo specialista

in ortopedia e traumatologia, ha criticato il complemento peritale degli

specialisti dell’__________, il quale non ha commentato né analizzato quanto da

lui esposto nel precedente referto del 5 agosto 2020.

Questo il tenore delle

obiezioni sollevate dal dr. __________:

"

Apprezzamento.

Il sig. RI

1 mi ha richiesto un compendio alla mia precedente valutazione in

considerazione degli ulteriori sviluppi del suo caso. Premetto che mi limiterò

alla valutazione degli argomenti di carattere ortopedico traumatologico di cui

mi sono occupato in precedenza, lasciando ad altri specialisti del campo le

considerazioni più strettamente di carattere neurologico.

Siamo di

fronte ad un assicurato che in occasione dell'evento in esame ha subito un

traumatismo multiplo. Dalla documentazione dell'iter di cura emerge che il

trauma ha colpito, con alterazioni strutturali evidenti, diverse parti del

corpo: cranio e massiccio facciale con diverse fratture, arto superiore destro

con interessamento diretto di gomito e polso e lesione nervosa, polso sinistro,

ginocchio sinistro. Il quadro si è poi complicato con una Complex Regional Pain

Syndrome (CRPS) dell'arto superiore dominante destro.

Nel

complemento peritale dello __________ i periti si soffermano sul quadro

Considerandi

neurologico e sulla diagnosi di CRPS. Non affrontano in concreto le obiezioni e

la valutazione di pertinenza ortopedica da me eseguita. Essi si limitano a

rimandare alla loro precedente valutazione del novembre 2019.

In tale

visita essi si soffermano esclusivamente sulla articolazione del gomito ma, pur

citando nel decorso secondo atti, elementi riguardanti polsi e massiccio

facciale, in concreto non esaminano tali parti e sostanzialmente non le

considerano nella valutazione dei postumi infortunistici.

Riguardo

il polso destro la instabilità della radio ulnare distale non viene in alcun

modo considerata né esaminata.

Per quanto

riguarda il polso sinistro siamo invece di fronte ad una dissociazione scafo

lunata con lesione del legamento scafo lunato e della fibrocartilagine triangolare

nonché del complesso legamentoso medio carpale. Ciò è stato chiaramente dimostrato

dalla RM del 7/9/2017. A questo proposito giova ricordare che le lesioni

evidenziate sono di chiara genesi traumatica. La compresenza di edema osseo

alla RM è ulteriore riprova di detta genesi e della datazione recente,

evidentemente riferibile all'evento in questione. La compresenza di note artrosiche,

peraltro comuni in soggetti di questa età, nulla toglie alle conseguenze

dirette dell'infortunio che hanno determinato chiaramente lesioni strutturali traumatiche

immediate e semmai hanno ulteriormente peggiorato la situazione provocando una

variazione direzionale dell'artrosi.

Il quadro

imputabile al ginocchio sinistro non viene nemmeno esaminato dal punto di vista

clinico con una chiara omissione nella valutazione del caso.

Per quanto

riguarda gli esiti dolorosi delle rotture del massiccio facciale esse sono

considerate semplicisticamente come ininfluenti. Pare però difficile accettare

che fratture complesse necessitanti una osteosintesi, con disturbi soggettivi

permanenti e compatibili con le fratture stesse non abbiano alcun influsso

sulla capacità lavorativa e sulla menomazione all'integrità.

Quanto

alla diagnosi di CRPS i periti della __________ si rifanno unicamente alla loro

precedente visita.

Non

considerano il fatto che la diagnosi trova conferma nelle valutazioni indipendenti

non solo dei dottori __________, __________ e __________, ma anche dei medici

che hanno avuto in cura l'assicurato per lungo tempo. L'affermazione poi che

l'edema all'arto superiore sia facilmente provocabile mantenendo per alcuni giorni

l'arto in posizione declive appare dal punto di vista medico non condivisibile,

dato che il tono vasale è indipendente dalla volontà del soggetto ed un arto

sano mantenuto in posizione declive difficilmente acquisisce un edema

strutturato quale quello presente nel sig. RI 1. lI fatto poi che la presenza

dell'edema sia descritta a più riprese dai medici che hanno avuto in cura

l'assicurato rende questa ipotesi del tutto inverosimile, a meno che si voglia

pensare che il paziente abbia passato gli ultimi anni immobile con arto declive

in attesa delle varie visite a cui si è sottoposto.

Gli stessi

periti della __________ riconoscono che la sola frattura del capitello radiale

non è sufficiente a spiegare i deficit ed i disturbi del sig. RI 1. Questa

affermazione, lungi dal dimostrare un atteggiamento simulatorio del paziente, è

invece una ammissione del fatto che il quadro clinico è spiegabile con le

ulteriori patologie e con la CRPS che ostinatamente i periti si rifiutano di riconoscere.

Venendo

poi alla IMI i periti __________ stimano una percentuale del 10% esclusivamente

per quanto riguarda il gomito. Premesso che ritengo la valutazione IMI da me

eseguita come corretta e tuttora valida, anche seguendo i periti nel loro

ragionamento non si comprende come non abbiano considerato una percentuale per

le altre lesioni. Ricordo che in presenza di una IMI del 10% per il gomito è

corretto e doveroso considerare anche le percentuali inferiori al 5% come IMI

aggiuntiva facendo una valutazione globale del danno all'integrità comprendente

le altre lesioni.

In

conclusione la risposta dei periti dell’__________ non affronta la maggior

parte degli elementi evidenziati a suo tempo. Essa elude numerosi aspetti

relativi alle patologie di carattere traumatico che hanno colpito entrambi i

polsi, il massiccio facciale ed il ginocchio. Per quanto riguarda la CRPS si Iimitano

a rimandare alla loro visita in modo del tutto apodittico senza spiegare per quali

motivi la loro valutazione, unica nel suo genere in questo caso, si discosti da

tutte le altre valutazioni dei medici che hanno seguito il caso per scopi di cura

o di valutazione medico assicurativa. Non spiegano nemmeno i motivi per cui la

obbiettività da loro rilevata contrasta con le descrizioni eseguite a più

riprese dai medici curanti in tempi diversi. In buona sostanza si discostano,

unici nel caso, dalle valutazioni degli altri medici che hanno seguito il paziente

senza esaminarne in modo critico i motivi e spiegarne le ragioni.

Pertanto,

in assenza di una critica strutturata e di chiarimenti convincenti da parte dei

periti dello __________, ritengo che la valutazione da me eseguita ad agosto

2020.

sia completa, coerente e rappresentativa della situazione dell'assicurato,

e la confermo integralmente.” (Doc. 357/1);

-

con presa di posizione del 18 aprile 2023, il Prof. __________,

specialista in neurologia e ortopedia, ha così commentato il complemento

peritale dell’Istituto __________:

"

Oggetto: il signor RI 1 il 22 dicembre 2016, durante il lavoro cade da

una scala dall'altezza di 2-3 metri e subisce un politrauma interessante regione

cranio facciale, arto superiore destro, polso e mano sinistra, ginocchio sinistro

e riporta anche lesioni nervose che comportano dolore cronico e limitazione

funzionale ad entrambe le mani, in particolare alla destra.

Dall'incidente

il signor RI 1 non ha ripreso la propria attività a causa del dolore e della

limitazione funzionale conseguente a limitata mobilità della mano, dell'avambraccio

e della spalla di destra. Mi è stato richiesto dal collega specialista in ortopedia

dottor __________ di valutare il signor RI 1 per quanto riguarda gli aspetti neurologici

e del dolore, la valutazione complessiva del danno e gli aspetti riguardanti le

lesioni ossee sono presi in carico dal dottor __________.

1) l Periti __________ riportano che

"L'esame elettromiografico documenterebbe pertanto un leggero

dolore". Questa osservazione è concettualmente errata: I'esame elettromiografico

non può documentare il dolore. L'esame elettromiografico può documentare

eventuali lesioni nervose se presenti.

Nel caso l'esame documenta segni di pregressa

Iesione del plesso brachiale e una aggiuntiva lesione del nervo radiale a valle

del gomito (ramo interosseo del nervo radiale).

2) l Periti __________ affermano che

"è possibile una estensione del gomito fino a un deficit di 10° e che

pertanto questo esclude una grave lesione prossimale del nervo radiale”.

Segnalo però che la lesione grave del nervo radiale è posta distalmente (ossia

a valle) del gomito. Pertanto l'osservazione è errata dal punto di vista anatomico

e funzionale. Una lesione siffatta non è prossimale e non preclude l'estensione

del gomito, bensì determina deficit di estensione del polso e delle dita della

mano.

3) l Periti __________ affermano che non

siano soddisfatti i criteri di Budapest.

Non concordo affatto con questa

generica affermazione che non elenca neppure in dettaglio quali sarebbero i

criteri non soddisfatti. l criteri di Budapest per la diagnosi di CRPS sono:

-

Dolore continuo che è sproporzionato a qualsiasi evento iniziale. Questo

criterio è soddisfatto con certezza.

-

il malato deve avere almeno un sintomo in tutte e quattro le seguenti categorie:

a) Sensoriale- per iperestesia e/o

allodinia. Soddisfatto con certezza, ha alterazioni della sensibilità con deficit

e ipersensibilità con dolore evocato anche da stimoli non dolorifici

b) Vasomotore - alterazioni della

temperatura e/o cambiamenti di colorazione della cute o asimmetrie. Soddisfatto,

la cute della mano è cianotica

c) Alterazioni della sudorazione a/o

edema e asimmetrie degli stessi. Soddisfatto. L'edema è costantemente presente

già al momento del ricovero in pronto soccorso e confermato alla visita.

d) Alterazioni motorie o trofiche -

ridotto grado di mobilità debolezza, tremore, distonia e alterazioni di cute,

unghie, peli. Questo criterio è soddisfatto dalla evidenza anche strumentale di

lesione nervosa.

-

Il malato deve avere almeno un segno obiettivo in due o più delle

seguenti categorie:

a) Sensoriale - evidenza di iperalgesia

(alla puntura) e/o allodinia (al contatto leggero e/o alla sensibilità termica e/o

alla pressione dei tessuti profondi e/o al movimento delle articolazioni). Criterio

soddisfano, vi è con certezza iperalgesia cutanea e profonda.

b) Vasomotore-alterazioni della temperatura

(> 1 ºC) a e/o cambiamenti di colorazione della cute o asimmetrie. Soddisfatto,

la cute della mano è cianotica.

c) Alterazioni della sudorazione e/o edema

e asimmetrie degli stessi. L'edema è costantemente presente. Criterio soddisfatto.

d) Alterazioni motorie o trofiche - ridotto

grado di mobilità - debolezza, tremore, distonia e alterazioni di cute, unghie,

peli. Questo criterio è soddisfatto dalla evidenza anche strumentale di lesione

nervosa e dalla obiettiva presenza di anchilosi.

-

l sintomi non possono essere spiegati meglio e con completezza da nessuna

altra ipotesi diagnostica. Soddisfatto.

4) I Periti __________ affermano che la

lesione del nervo radiale al gomito non possa essere provata in quanto non era

presente al loro esame del 2019. L'esame elettromiografico da me eseguito il

7.7.2020

è più esteso e completo ed esegue anche un confronto con il lato

opposto. Il mio esame documenta segni di reinnervazione collaterale con modesti

segni di denervazione in atto nei muscoli bicipite brachiale, tricipite

brachiale e flessore radiale del carpo e segni di reinnervazione collaterale di

grado più severo dei muscoli brachioradiale ed estensore radiale del carpo di destra.

Vi è una riduzione d'ampiezza dei potenziali d'azione motori e sensitivi del

nervo radiale di destra in termini assoluti e anche relativi al lato sinistro.

L'esame elettromiografico documenta perciò una modesta sofferenza in esiti della

parte media del plesso brachiale di destra e una Iesione parziale grave del

ramo interosseo del nervo radiale di destra. L’origine del ramo interosseo del

radiale si trova in corrispondenza della frattura del capitello radiale e della

cicatrice chirurgica ed è clinicamente plausibile che sia avvenuta una lesione

nervosa al gomito in aggiunta alla lesione del plesso a monte. La Iesione del plesso

brachiale da me documentata è comunque congrua con precedente esame elettromiografico

eseguito in altra sede il 14 febbraio 2017 che riporta segni di denervazione

attiva anche nei muscoli prossimali alla frattura (deltoide, bicipite

brachiale, tricipite brachiale) oltre che nell'estensore comune delle dita e

depone per una componente di danno di plesso brachiale in aggiunta a lesione

del nervo radiale.

5) Commento generale conclusivo:

ribadisco che sulla base dell'obiettività neurologica e dell’edema della mano

il paziente è inquadrabile nella diagnosi di "sindrome da dolore regionale

complesso con lesione nervosa (CRPS tipo II)” o di algodistrofia o causalgia

secondo classificazioni precedenti. La diagnosi risponde ai criteri di Budapest.

L'algodistrofia è una condizione clinica

di dolore cronico intenso grave e invalidante. l Periti __________ dissertano

sull'entità dei segni di denervazione muscolari, che sono certamente presenti e

riscontrati da diversi esaminatori.

Ma il concetto principale è che la

denervazione muscolare documenta soltanto che sia avvenuta una lesione nervosa.

È ben noto agli esperti di terapia del dolore che il dolore neuropatico è veicolato

da fibre sensitive di piccolo e di largo calibro e non da fibre motorie. L'esame

neurofisiologico convenzionale (elettromiografia) può solo esaminare le fibre

di largo calibro e documenta che ci sia certamente una lesione a carico di rami

sensitivi del nervo radiale. In aggiunta le fibre di piccolo calibro sono obiettivamente

danneggiate per la presenza di un edema. Le caratteristiche dell’edema non sono

compatibili con il solo disuso o la gravità e sono costanti e presenti in tutte

le osservazioni. Non c'è alcuna osservazione, neppure nella fase iniziale di

ricoveri in pronto soccorso che mostri l'assenza di edema.” (Doc. 357/2)

Con la decisione su opposizione

l’istituto assicuratore ha ribadito che l’assicurato è abile al 100% dal mese

di aprile 2019 in attività rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. A2).

2.8

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, senza che prima venga svolti

i complementi peritali del caso - così come del resto già indicato nella

precedente sentenza di rinvio STCA 35.2021.91 dell’11 aprile 2022 - basare il

proprio giudizio sulla valutazione peritale dell’Istituto __________, la quale

non può essere considerata esaustiva e, di conseguenza, probante.

Al riguardo, il TCA condivide le critiche sollevate dalla

rappresentante legale dell’assicurato a proposito della mancanza di completezza

del complemento peritale del 30 novembre 2022, il quale, disattendendo a quanto

stabilito da questo Corte in sede di sentenza di rinvio, non si è confrontato

con l’insieme della documentazione specialistica di parte e, in particolare,

con quanto attestato dal dr. __________: la sua attestazione medica del 5

agosto 2020, difatti, pur essendo stata indicata dai periti dell’__________ nel

complemento peritale del 30 novembre 2022 tra i “nuovi atti” da valutare (cfr.

pag. 2 del complemento peritale in questione), non è poi stata oggetto di disamina

e commento né da parte del dr. __________ nel parere dal punto di vista di

chirurgia della mano, né dal dr. __________ nel parere dal punto di vista

neurologico, né, infine, nella “valutazione riepilogativa e parere” finali

(cfr. doc. 351).

Ora, un tale modo di procedere, in contrasto con quanto

espressamente disposto dal TCA con sentenza di rinvio 35.2021.91 dell’11 aprile

2022, non può essere avallato da questo Tribunale.

A titolo di confronto, per un

caso in cui, invece, l’amministrazione ha proceduto ad un approfondimento

peritale corretto della documentazione medico-specialistica di parte ad opera

del medesimo istituto peritale qui coinvolto, cfr. STCA 35.2024.3 del 30

settembre 2024.

Il TCA ritiene particolarmente grave il fatto che, nonostante le obiezioni

concernenti le carenze presentate dal complemento peritale dell’Istituto __________

fossero già state evidenziate in maniera circostanziata e puntuale in sede di

opposizione, attraverso la presentazione delle argomentate motivazioni mediche

esposte dal dr. __________ e dal Prof. dr. __________ nelle prese di posizione

del 7 aprile 2023 e del 18 aprile 2023 (cfr. doc. 357/1-2), la CO 1, anziché

interpellare direttamente i periti per un loro qualificato parere in merito ai

punti controversi, si sia limitata, in sede di decisione su opposizione, a

fornire una propria analisi (non specialistica) dei punti medici controversi,

aggiungendo che “dal complemento peritale emerge che il dr. __________ non

apporta altri contributi significativi rispetto agli altri due medici poc’anzi

citati. In effetti, si limita a menzionare le lesioni nervose e rimanda alla

diagnosi di una sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS) quale complicanza”

(cfr. doc. A2).

A fronte di motivate contestazioni di natura medica esposte dal

dr. __________ e dal Prof. dr. __________ riguardo al complemento peritale

dell’Istituto __________ – peraltro ordinato dal TCA nell’ambito della

precedente procedura proprio ritenendo indispensabile un complemento peritale

chiarificatore, che analizzasse e si esprimesse sull’insieme della

documentazione specialistica prodotta dall’assicurato - non può in ogni caso

essere considerata sufficiente una presa di posizione da parte del servizio

giuridico dell’amministrazione, non supportata da adeguati commenti e

apprezzamenti medico-peritali.

Ciò vale a maggior ragione,

ritenuto che nella risposta di causa la CO 1 ha ribadito il proprio punto di

vista, indicando che “la documentazione medica prodotta dal ricorrente

successivamente all’emanazione della decisione formale del 13 febbraio 2023 è

stata attentamente visionata e analizzata dal servizio giuridico e medico interno

della scrivente Compagnia assicurativa, i quali hanno concluso che ulteriori

accertamenti peritali risultano superflui in quanto i periti dell’Istituto

specialistico __________, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,

hanno già considerato ogni aspetto medico oggettivamente influente per l’esito

della controversia. Inoltre la nuova documentazione presentata non può in alcun

modo scalfire tale apprezzamento “(doc. VII, il corsivo è della redattrice).

Tale affermazione della CO 1 riguardo ad una valutazione eseguita

da parte di un non meglio identificato servizio “medico interno” non trova

riscontro nella documentazione agli atti prodotta dall’amministrazione stessa.

La CO 1, del resto, non indica il nome del medico fiduciario che avrebbe

valutato gli atti, né fa riferimento ad un documento specifico recante l’apprezzamento

medico del caso.

Anche nelle osservazioni del 24 giugno 2024, la CO 1 ha nuovamente

fatto riferimento ad un generico “servizio giuridico e medico interno

alla scrivente Compagnia” che avrebbe concluso che “ulteriori accertamenti

peritali sarebbero superflui, dato che i periti dell’Istituto peritale __________

avevano già considerato ogni aspetto medico oggettivamente ininfluente per

l’esito della controversia”, concludendo che:

" La

documentazione del dr. __________ del 7 aprile 2023 e del Prof. __________ del

18.

aprile 2023, presentata dal ricorrente, è stata presa in considerazione

nella decisione formale. La suddetta valutazione approfondita ha concluso che

le nuove relazioni mediche non apportano elementi per modificare l’esito della

controversia, poiché non riescono a scalfire l’apprezzamento già espresso dai

periti. Di conseguenza, ulteriori accertamenti sarebbero superflui e

comporterebbero un inutile dispendio di risorse economiche e di tempo.

(…)

In conclusione la documentazione medica prodotta successivamente alla

decisione formale del 13 febbraio 2023 costituisce una conferma delle valutazioni

già effettuate. Risulta evidente che un ulteriore complemento sarebbe superfluo

e comporterebbe un inutile dispendio di risorse, senza apportare alcun

beneficio concreto per l’esito della controversia. La giurisprudenza supporta

pienamente questa posizione confermando che non è necessario intraprendere ulteriori

provvedimenti quando le prove esistenti sono già sufficienti e predominanti.”

(Doc. XIII)

Il TCA non condivide tali considerazioni della CO 1.

Al di là del fatto che le

obiezioni sollevate a suo tempo dal dr. __________ nel referto del 5 agosto

2020.

non siano state oggetto di approfondimento nel complemento peritale del 30

novembre 2022, ordinato proprio a tal fine, resta il fatto che i periti dell’__________

neppure abbiano avuto modo di prendere posizione riguardo alle reiterate

contestazioni, circostanziate e motivate, esposte dal dr. __________ in data 7

aprile 2023. In tale referto egli ha osservato come la perizia dell’__________

non abbia minimante tenuto conto dell’instabilità radio ulnare polso destro;

abbia ignorato le lesioni di chiara origine traumatica al polso sinistro, come

risulta dalla RM del 7 settembre 2017, così come pure il quadro riguardante il

ginocchio sinistro; abbia considerato semplicisticamente ininfluenti gli esiti

dolorosi al massiccio facciale e, da ultimo, abbia liquidato il tema relativo

alla CRPS confermando le precedenti valutazioni (cfr. doc. 357/1riportato per

esteso al consid. 2.7.).

In maniera analoga, con referto

del 18 aprile 2023, il Prof. dr. __________ ha esposto punto per punto le

criticità che presenta, dal suo punto di vista, il complemento peritale dell’__________,

giustificando con argomentazioni dettagliate le proprie divergenti valutazioni

(cfr. doc. 357/2 riportato per esteso al consid. 2.7.).

A fronte di tali critiche

precise, puntuali e ben motivate da parte degli specialisti privatamente

consultati dall’assicurato a proposito del complemento peritale del 30 novembre

2022.

dell’__________, sulle quali i periti non si sono espressi, il TCA ritiene

che la CO 1 non poteva liquidare la questione affermando che il referto del 7

aprile 2023 del dr. __________ e quello del 18 aprile 2023 del Prof. __________

non apportino elementi atti a modificare l’esito della controversia, tanto più se

si considera che, come esposto in precedenza, i periti nemmeno si erano confrontati

– come invece sarebbe stato loro preciso dovere fare ai sensi della STCA

35.2021.91

dell’11 aprile 2022 - con l’antecedente referto del dr. __________ del

5.

agosto 2020.

Va qui ancora una volta evidenziato che i referti in questione

espongono elementi concreti potenzialmente in grado di rimettere in discussione

le risultanze peritali (indicando le parti del corpo e le patologie che non

sarebbero state debitamente considerate e indagate dai periti, cfr. in tal

senso la documentazione medica riportata per esteso al consid. 2.7.), che

devono necessariamente essere oggetto di approfondimento e chiarimento prima di

potersi esprimere in merito al diritto alle prestazioni.

Per costante giurisprudenza federale, infatti, le perizie

elaborate da medici esterni all’amministrazione hanno sì piena forza probante

nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti, ma a condizione che non vi siano indizi

concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le

tante, STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi

menzionata).

Per tali ragioni, il TCA deve concludere che la documentazione

medica prodotta dall’assicurato vada necessariamente sottoposta ai periti

dell’Istituto __________ per una dettagliata ed esauriente disamina degli

aspetti controversi.

Essi dovranno quindi, dopo

essersi puntualmente confrontati con le obiezioni sollevate dal dr. __________

e dal Prof. __________, esprimersi riguardo alle patologie che affliggono

l’interessato, alle ripercussioni che le stesse hanno sulla sua capacità

lavorativa e quantificare l’entità dell’indennità per menomazione

dell’integrità che da esse complessivamente ne deriva.

Da ultimo, per inciso, questo Tribunale non ritiene decisive ai

fini della presente vertenza le considerazioni espresse dalla CO 1 nelle

osservazioni del 24 giugno 2024, laddove ha indicato che:

" Preliminarmente,

è pacifico che l’Ufficio dell’assicurazione invalidità ha avviato una revisione

del diritto del ricorrente alla rendita d’invalidità in seguito alle perizie

dell’Istituto __________ e alle conseguenti decisioni emesse.

Desideriamo sottolineare che, nonostante la vertenza sia ancora

pendente dinanzi al Tribunale federale, vi sono state già due decisioni

significative che hanno confermato la soppressione della rendita di invalidità

a seguito di un miglioramento dello stato di salute del ricorrente.

a. Decisione

del Tribunale amministrativo federale del 31 gennaio 2024

b. Decisione

dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti

all’estero (UAIE) del 25 ottobre 2023

Sebbene tali decisioni non siano ancora definitive, esse indicano chiaramente

una tendenza favorevole alla succitata soppressione della rendita di

invalidità.

Prendiamo atto delle procedure in corso, ma riteniamo opportuno

evidenziare che le decisioni sopra menzionate, anche se non definitive,

rappresentano un’indicazione significativa dello stato di diritto attuale,

sfavorevole al ricorrente.” (Doc. XIII)

Al riguardo, il TCA rileva che con decisione del 25 ottobre 2023

l'UAIE ha soppresso la rendita d'invalidità precedentemente concessa, a seguito

dell’intervenuto miglioramento dello stato di salute risultante dalla perizia

dell’__________.

Con sentenza del 31 gennaio 2024 il Tribunale amministrativo

federale ha dichiarato inammissibile poiché tardivo il "ricorso

cautelativo" inoltrato dall’assicurato contro la decisione del 25 ottobre

2023.

Il giudizio dei primi giudici è stato confermato dal Tribunale

federale con STF 8C_142/2024 del 3 settembre 2024, con la quale, ribadita la

validità della procura, mai revocata, nei confronti del precedente

rappresentante legale, è stata respinta la censura ricorsuale concernente la

mancata restituzione del termine di ricorso contro la decisione del 25 ottobre

2023.

2.9

Nella DTF 137 V 210 la Corte

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in

precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano

di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”) o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”) (cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016; 32.2019.219 del

15.

luglio 2020 consid. 2.8.; 35.2022.36 del 26 settembre 2022 consid. 2.10.2.).

Rilevato come, per le ragioni già

diffusamente esposte in precedenza, ci troviamo di fronte a un accertamento

peritale che necessita di un complemento (cfr. STF 8C_163/2022 dell’11

agosto 2022; cfr. pure la succitata STCA 35.2022.36 consid. 2.10.2.), si

giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione

affinché proceda come indicato al considerando 2.8.

Questo Tribunale invita

l’amministrazione ad effettuare tale accertamento in tempi celeri, alla luce

della lacuna riscontrata nel complemento peritale del 30 novembre 2022.

Quindi, in esito a tale

complemento istruttorio, la CO 1 si pronuncerà di nuovo sugli aspetti

litigiosi.

Visto l’esito della vertenza, il

TCA può esimersi dall’approfondire oltre la questione di sapere se il diritto

di essere sentito dell’assicurato sia stato violato.

2.10

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata dalla RA 1,

l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa se dovuta) a titolo d’indennità per ripetibili,

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra le tante,

STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo

2012.

consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010

del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021

consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La

CO 1 verserà al ricorrente, patrocinato da una rappresentante legale, l’importo

di fr. 2'500 a titolo d’indennità per ripetibili (IVA

inclusa se dovuta), ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 6 aprile 2024.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti