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Decisione

35.2024.33

Poliziotto. Intervento per effettuare un massaggio cardiaco. Dolori al ginocchio. No infortunio. No lesione parificata. No malattia professionale

26 agosto 2024Italiano26 min

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, versando agli atti la “comunicazione

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.33

PC/sc

Lugano

26 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 3 gennaio 2024, la __________

ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio dipendente RI 1, attivo

in qualità di __________ presso la Polizia __________, “durante l’intervento

__________ svoltosi a __________ in data ___________.12.2023 a causa di un

movimento il ginocchio presentava dolore. Nei giorni successivi il dolore

aumentava. Motivo per il quale in data 20.12.2023 mi recavo presso l’__________

per un controllo” (doc. 1).

Una radiografia del ginocchio sinistro e della rotula sinistra del 26 dicembre

2023 ha messo in evidenza quanto segue: “Non evidenti rime di frattura.

Rapporti articolari conservati. Non significativo versamento articolare.” (doc.

25).

La RM nativa del ginocchio sinistro del 4 gennaio 2024 ha evidenziato una “possibile

sindrome della plica patellare mediale associata a condropatia femoro-rotulea.

Aspetto edematoso del cuscinetto adiposo sovrapatellare come nei casi di

frizione meccanica.” (doc. 25). In base a ciò, il 15 febbraio 2024, il

medico curante specialista ha posto la diagnosi di “infiammazione del corpo

di Hoffa ginocchio sinistro” (doc. 60).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici e

amministrativi del caso, con decisione formale del 19 gennaio 2024, l’istituto

assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo, da un lato,

che i dolori al ginocchio sinistro non erano da porre in relazione a un

infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno

una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 38).

A seguito dell’opposizione

interposta il 14 febbraio 2024 dall’avv. RA 1, in nome e per conto

dell’assicurato (doc. 57), in data il 14 marzo 2024, l’amministrazione ha in

sostanza confermato la sua prima decisione, precisando inoltre che i dolori al

ginocchio sinistro non costituivano nemmeno una malattia professionale ai sensi

di legge (doc. 61).

1.3. Con tempestivo ricorso dell’8

aprile 2024, l’avv. RA 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione

impugnata, “il signor RI 1 è posto al beneficio delle prestazioni LAINF

riconosciute da CO 1 in relazione all’evento occorsogli a __________ il 14

dicembre 2023.” (cfr. doc. I, pag. 12).

In sostanza, il patrocinatore ribadisce innanzitutto che i disturbi di cui

soffre il suo cliente sarebbero in ogni caso di origine infortunistica, in quanto

la Polizia disporrebbe di una formazione sommaria e giusto sufficiente per

intervenire in urgenza in casi eccezionali e straordinari; ma ciò non significa

tuttavia che queste persone debbono essere paragonate agli operatori sanitari,

per i quali l'intervento posto in essere dal suo cliente fa parte della normale

ordinarietà delle cose. Il fatto che il suo assistito abbia già eseguito

interventi di questo tipo non significa che detti interventi - i quali non si

ripetono regolarmente, ma avvengono saltuariamente a distanza di anni -

configurino una routine con la quale il ricorrente sia costantemente

confrontato. Già soltanto il fatto di intervenire per compiere un intervento in

emergenza per salvare una persona in pericolo di vita, per un poliziotto, è già

di per sé un fatto straordinario (cfr. doc. I, pag. 5-10).

D’altro canto, egli sottolinea nuovamente che tali disturbi sarebbero in ogni

caso riconducibili a problematiche che riguardano le articolazioni, evidenziate

dal referto radiologico del 4 gennaio 2024, e che, pertanto, potrebbero

senz'altro rientrare anche nel campo di applicazione dell'art. 6 cpv. 2 LAINF,

senza dimenticare che, ad oggi, permarrebbe comunque il sospetto di possibili

lesioni. Inoltre il medico fiduciario non ha visitato il suo cliente, ma si è

unicamente basato sulla documentazione che gli è stata sottoposta. Infine il

medico curante specialista, nel certificato medico del 23 gennaio 2024, ha

chiaramente indicato che la presenza di una problematica infiammatoria del

corpo di Hoffa ha da essere indiscutibilmente ricondotta al sinistro del 14

dicembre 2023, aspetto sul quale né la CO 1 né il medico fiduciario si sarebbero

sufficientemente chinati.

Da ultimo, egli osserva che, in

via subordinata, potrebbe trattarsi di una malattia professionale ex art. 9

cpv. 1 LAINF, considerato che il sinistro è occorso al suo cliente mentre era

impegnato a svolgere la propria attività di poliziotto.

A sostegno delle proprie

argomentazioni, il rappresentante del ricorrente richiama l’incarto LAINF (cfr.

doc. I, pag. 13).

1.4. Con la risposta del 25 aprile 2024,

la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Fatti

1.5. Il 6 maggio 2024, il patrocinatore dell’insorgente

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, versando agli atti la “comunicazione

e-mail del __________, a valere quale conferma della correttezza della versione

resa” dal suo assistito (cfr. doc. VII + allegato).

1.6. Il 17 maggio 2024, la CO 1 si è

riconfermata nelle proprie conclusioni (doc. IX).

1.7. Il doc. IX è stato trasmesso al

patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. X).

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato, oppure no, a

negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 14

dicembre 2023, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un

infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato

costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, rispettivamente

una malattia professionale.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio

esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. Nel caso di specie, è innanzitutto

utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è

chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna

applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede, il

TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un

infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" -

l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51).

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6. Conformemente alla giurisprudenza,

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice

constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111

V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,

p. 267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. In concreto, in data 4 gennaio

2024, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il

14 dicembre 2023 era accaduto un evento riguardante il ginocchio sinistro.

L’evento è così stato descritto:

" Durante

l’intervento __________ svoltosi a __________ in data 14.12.2023 a causa di un

movimento il ginocchio presentava dolore. Nei giorni successivi il dolore

aumentava. Motivo per il quale in data 20.12.2023 mi recavo presso l’__________

per un controllo” (doc. 1).

Invitato dall’amministrazione a

descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, il 9 gennaio 2024,

l’assicurato ha dichiarato quanto segue:

" Durante il

normale servizio di pattuglia di Polizia venivamo allertati per una persona

colta da malore presso la __________ a __________. In sostanza una persona

disabile, su carrozzina, veniva colta da arresto cardiaco. Nel soccorrerla,

messa al suolo più procedura di rianimazione, il ginocchio della gamba sinistra

si muoveva in maniera innaturale. In un primo momento si sentiva un rumore

provenire dallo stesso ed un leggero fastidio. Nei giorni seguenti il medesimo

ginocchio, non più sforzato dall'evento, presentava un dolore sempre più acuto,

motivo per il quale mi recavo presso l'__________ di __________ il giorno

20.12.2023”.

Alla domanda “è successo

qualcosa di particolare?”, egli ha risposto: “no”.

Alla domanda “quando è

accaduto l’evento, ha fatto un movimento incontrollato (p. es. sdrucciolare,

cadere, sbattere, caduta, istintiva movimento difensivo, ecc.)? In caso

affermativo, quale movimento incontrollato (p.f. descrizione dettagliata).”,

egli ha risposto: “si. Nel soccorrere la persona, a causa dello spazio

angusto dov’era situata la stessa, sentivo la gamba sinistra piegarsi in un

modo innaturale (non sono in grado di dire se verso l’esterno/interno o al contrario)”.

L’insorgente ha infine firmato di proprio pugno il questionario (doc. 22).

In data 13 gennaio 2024, l’assicurato

ha precisato quanto segue:

" L’infortunio

è avvenuto allorquando ho dovuto effettuare un massaggio cardiaco ad una

persona che aveva subito un arresto, con impeto e forza mi sono inginocchiato

con movimento anomalo in cui ho avvertito un “crack” al ginocchio battendolo

con veemenza contro il suolo onde procedere ad un rianimazione/massaggio

cardiaco che si era protratto per circa 20 minuti sino all’arrivo dell’ambulanza

e oltre.

Per movimento anomalo intendo ovviamente il fatto di aver dovuto inginocchiarmi

in modo tempestivo battendo le ginocchia contro il terreno, e di averle

sollecitate in modo importante ad ogni massaggio. (…) ribadisco che il dolore è

comparso solo in un secondo tempo, molto verosimilmente a causa della

situazione adrenalinica a cui sono stato improvvisamente chiamato a rispondere.”

(doc. 35)

Stante quanto precede, si può

ritenere accertato che, per rianimare una persona disabile vittima di un

arresto cardiaco che era stata precedentemente posta al suolo supina, il

ricorrente ha dovuto inginocchiarsi repentinamente, battendo le ginocchia contro

il terreno e sollecitandole a ogni massaggio cardiaco da lui praticato.

Il TCA deve ora esaminare se vi

è o meno stato l’intervento di un fattore straordinario.

A mente della CO 1 ciò non è

stato il caso, giacché “nel fatto che l'assicurato, mentre effettuava un

massaggio cardiaco, ha fatto un movimento anomalo e il ginocchio ha battuto

contro il suolo, non è ravvisabile né un fattore esterno straordinario, uno

sforzo manifestamente eccessivo e neanche un movimento scoordinato. Infatti,

che durante una rianimazione si facciano movimenti leggermente non coordinati e

che il ginocchio batte contro il suolo sembra essere una cosa normale e comune,

in ogni caso niente di straordinario.” (cfr. doc. A, pag. 4).

La tesi difesa

dall'assicuratore LAINF convenuto viene avversata dal patrocinatore

dell’insorgente, il quale fa valere che “ad intervenire, solitamente, in

situazioni di questo tipo, sono i militi della Croce Verde, ritenuto che sono

evidentemente formati per questo tipo di intervento e ritenuto che una

rianimazione fa evidentemente parte della routine legata alla loro professione.

Non è il caso invece per la Polizia che, nella concreta evenienza, per

circostanze fortuite, è intervenuta prima dell'ambulanza ed ha cercato, nel

limite delle proprie possibilità, di porre in essere una improvvisata

rianimazione, in attesa che potessero intervenire i sanitari.” (cfr. doc.

I, pag. 8), rispettivamente che il fatto che il suo patrocinato abbia già

eseguito interventi di questo tipo “non significa che detti interventi, i

quali non si ripetono regolarmente, ma avvengono saltuariamente a distanza di

anni, configurino una routine con la quale il ricorrente sia costantemente

confrontato, come è invece il caso per quanto riguarda le persone che operano

nel settore sanitario, siano essi medici, paramedici o militi dell'autolettiga.

(…) già soltanto il fatto di intervenire per compiere un intervento in

emergenza per salvare una persona in pericolo di vita, per un poliziotto, è già

di per sé un fatto straordinario.” (cfr. doc. I, pag. 8).

2.8. Nella presente fattispecie, nessuno

pretende che RI 1 sia scivolato, inciampato oppure ancora abbia compiuto un

movimento di riflesso per evitare una caduta (cfr. RAMI 1999 U 333, p. 199

consid. 3c/aa e U 345, p. 422 consid. 2b; si veda inoltre la STF 8C_17/2024 del

9 luglio 2024 consid. 4.2., in cui la Corte federale ha riconosciuto

l'intervento di un infortunio ribadendo che mediante il passo falso,

rispettivamente lo scivolamento dell’assicurata sul terreno bagnato con

distorsione del ginocchio destro, è stato perturbato in maniera inattesa il naturale

Considerandi

decorso del movimento corporeo).

Chiamata dunque a pronunciarsi

esclusivamente sulla qualifica da dare all’azione volta alla rianimazione di

una persona stesa supina a terra, questa Corte ritiene che l'evento del 14

dicembre 2023 non sia stato segnato da alcun fattore straordinario.

In effetti, secondo il TCA, l’essere

chiamato a rianimare una persona colta da malore con tutto ciò che ne consegue,

in particolare l’inginocchiarsi in modo repentino (urtando quindi le ginocchia contro

il terreno) e il compiere dei movimenti energici per praticare il massaggio

cardiaco, in grado di sollecitare (segnatamente) le ginocchia, rientri nel

quadro degli avvenimenti a cui è comunemente confrontato un agente della Polizia

cantonale, per affrontare i quali egli ha peraltro ricevuto una specifica

istruzione.

In questo senso, va qui segnalato che, grazie alla presenza capillare sul

territorio e anche alla possibilità di recarsi il più veloce possibile sul

luogo dell’evento, la Polizia __________ aderisce dal 2006 (insieme, tra

l’altro, anche a pompieri, guardie di confine e polizia militare e dei

trasporti) al progetto EPINS (Enti di primo soccorso non sanitari), potendo

garantire tempi di intervento molto corti per una rianimazione e

defibrillazione precoce alle persone colpite da arresto circolatorio. Gli agenti

della Polizia __________ (e, quindi, anche RI 1) fanno, quindi, parte del

sistema di rete dei First Responder del Cantone Ticino, ovvero dei primi che

rispondono a un allarme in caso di arresto cardiaco con un soccorso rapido e

pertinente prima dell’arrivo del soccorso sanitario preposto. In media infatti

un’ambulanza interviene dopo 12 minuti dalla chiamata e le manovre salvavita

vanno operate già entro i primi minuti, dato che le probabilità di

sopravvivenza ad un arresto cardiaco scendono del 10% ogni minuti che trascorre

dall’evento. In sostanza, trattasi di un ordinario intervento di polizia con il

quale gli agenti possono essere confrontati durante un usuale servizio di

pattuglia, tant’è che ogni pattuglia della Polizia __________ presente sul

territorio è dotata di un defibrillatore (sul tema, cfr. l’articolo, corredato

da fotografie [in particolare si vedano quelle in cui degli agenti stanno

praticando proprio il massaggio cardiaco a un manichino], “Quando la polizia

ti salva la vita”, pubblicato il 29 giugno 2024 sul portale d’informazione tio.ch,

__________).

Del resto, nel questionario del 9 gennaio 2024, il ricorrente stesso ha

riconosciuto di avere “più volte nel corso della mia carriera” “eseguito

interventi di questa tipologia” (doc. 22, risposta alla domanda n. 4),

escludendo che gli fosse capitato qualcosa di particolare (doc. 22, risposta alla

domanda n. 2.2).

Occorre inoltre considerare che, quale

agente della Polizia __________, l’insorgente ha ricevuto un apposito addestramento,

sia dal profilo fisico che da quello mentale, per fare fronte (anche) a situazioni

di emergenza, nel contesto delle quali potrebbe essere chiamato a salvare

persone che si trovano in pericolo di vita.

Nemmeno il fatto che l’intervento

in questione avrebbe avuto luogo in uno spazio angusto (doc. 22, risposta alla

domanda n. 2.3), rispettivamente quello secondo cui il massaggio cardiaco si

sarebbe protratto per una ventina di minuti, prima dell’arrivo dei sanitari di

Ticino Soccorso (doc. 35), consentono di qualificare come straordinario

l’evento in discussione. Al riguardo, si consideri che la rianimazione di una

persona non avviene sempre in condizioni ideali.

Facendo difetto il fattore esterno

straordinario, all'avvenimento in discussione va senz'altro negato il carattere

d'infortunio (cfr. consid. 2.4. e 2.5.).

Il TCA segnala del resto di avere

già deciso in questo senso nella sentenza 35.2001.15 del 6 novembre 2001, confermata

dalla Corte federale con la pronunzia U 403/01 del 14 ottobre 2022, riguardante

il caso di un agente della Polizia cantonale che era stato chiamato ad

abbattere a spallate la porta d’entrata dell’appartamento in cui si trovava un

individuo da arrestare, riportando così un’ernia discale lombare, come pure nella

sentenza 35.2012.73 del 21 marzo 2013, cresciuta incontestata in giudicato,

concernente un agente di sicurezza che aveva dovuto fare diversi movimenti

energici con le braccia allo scopo di bloccare a terra una terza persona

coinvolta in una rissa, lamentando in tal modo un danno alla spalla destra.

Questo Tribunale non ignora che

nelle certificazioni mediche agli atti viene attestata una completa inabilità

lavorativa a causa di un “infortunio professionale” (doc. 9 e 34). Giova

tuttavia ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente

dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si

lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste

ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore

di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico

(cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51).

Sempre in questo contesto, va

inoltre rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla

nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente

un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio

ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario

e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13

ottobre 2008 consid. 2.9; 35.2014.88 del 15 dicembre 2014 consid. 2.8; 35.2023.51

dell’11 settembre 2023 consid. 2.11).

Parimenti ininfluente ai fini del

giudizio è il rapporto 23 gennaio 2024 del dr. med. __________, medico curante

specialista, secondo il quale la problematica infiammatoria del corpo di Hoffa sarebbe

di natura traumatica, visto che prima dell’infortunio “non ha mai avuto

altre problematiche, presenta una discreta muscolatura e non vedo fattori di

rischi per un’infiammazione del corpo di Hoffa altrimenti spiegabile, se non

con un traumatismo (come da lui riferito). Inoltre l’insorgenza della patologia

è stata, a mio avviso, chiaramente dovuta da un influsso dannoso da questi

traumatismi durante la rianimazione. Con insorgenza improvvisa e ovviamente

involontaria, causata da un fattore esterno che ha compromesso la funzionalità

del suo ginocchio” (doc. 41), così come la dichiarazione 15 gennaio 2024

del fisioterapista che ha preso a carico il ricorrente, in base alla quale

l’infiammazione del corpo di Hoffa del ginocchio sinistro “è compatibile con

una infiammazione creatasi durante la distorsione e i ripetuti impatti sul

terreno durante la pratica della rianimazione, i quali possono avere compresso

ripetutamente il corpo di Hoffa creando quindi una successiva infiammazione.”

(doc. 36), precisato che l’evento come tale non adempie i requisiti legali per

poter ammettere l’intervento di un infortunio.

2.9

Il TCA ritiene inoltre che la

decisione su opposizione impugnata debba essere confermata anche nella misura

in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa

essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture

(lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco

(lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e),

lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni

del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente

all’usura o a una malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Dalle tavole processuali emerge

che la CO 1 ha interpellato il proprio medico fiduciario, dr. med. __________,

spec. FMH in medicina interna generale, il quale ha indicato che non si

è in presenza di una diagnosi ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 28).

Come già indicato al considerando

1.1., l’assicurato risulta essere affetto da una problematica infiammatoria al

corpo di Hoffa del ginocchio sinistro (cfr., in particolare, doc. 34, 36, 40 e

41), che in effetti non rientra nel novero delle lesioni elencate all’art. 6

cpv. 2 LAINF.

In questo contesto, è utile

segnalare che, secondo un’affermata giurisprudenza federale sviluppata allorquando

era ancora in vigore il vecchio diritto (art. 9 cpv. 2 OAINF) ma applicabile

anche successivamente, l'elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF è esaustivo

(cfr. DTF 123 V 43 consid. 2b; K. Gehring in: Ueli Kieser, Kaspar Gehring,

Susanne Bollinger, KVG/UVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 7 ad art. 6; André Nabold

in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser, Kommentar zum schweizerischen

Sozialversicherungsrecht - UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Lucerna/San Gallo 2018, n. 42 ad art. 6; si vedano pure la STCA 35.2023.7 del

27.

marzo 2023 consid. 2.11 e la STCA 35.2023.51 dell’11 settembre 2023 consid.

2.12).

Il patrocinatore dell’insorgente

non può essere seguito laddove sostiene che permarrebbe comunque il sospetto di

possibili lesioni. In effetti, in base alle risultanze della RMN nativa del

ginocchio sinistro del 4 gennaio 2024 (doc. 25), il medico curante specialista

ha posto il 15 febbraio 2024 la sola diagnosi di “infiammazione del corpo di

Hoffa ginocchio sinistro” (doc. 60), diagnosi peraltro condivisa anche dal

medico fiduciario della CO 1.

Inoltre, trattandosi dell’obiezione ricorsuale secondo la quale l’insorgente

non è stato visitato personalmente dal medico fiduciario, giova qui ricordare

che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga

visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un

documento medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga

sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr.

STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è difatti possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario)

dispone, come in concreto (cfr., in particolare, la citata RMN eseguita nei

giorni successivi all’infortunio), di sufficienti elementi risultanti da altri

accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019

consid. 2.9; 35.2022.12 del 16 agosto 2022 consid. 2.9; 35.2022.70 del 24

aprile 2023 consid. 2.7 e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Sulla scorta di quanto precede,

il danno alla salute di cui è affetto l’insorgente non può dunque essere assunto

dalla CO 1 nemmeno a titolo di lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2

LAINF.

2.10

Da ultimo, la problematica

infiammatoria al ginocchio sinistro non può essere posta a carico dell’istituto

resistente nemmeno a titolo di malattia professionale ex art. 9 LAINF. In proposito,

è infatti utile segnalare che la malattia professionale presuppone l’esposizione

di una certa durata a un rischio professionale tipico o inerente, un

avvenimento unico e, di conseguenza, un semplice rapporto di simultaneità non

basta (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., n. 112; cfr. pure,

tra le tante, la STCA 35.2017.28 del 6 giugno 2017 consid. 2.3.3).

Per un caso in cui il TCA non ha

ritenuto l’anosmia di cui soffriva un assicurato di professione benzinaio una

malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF, in quanto la circostanza di

essere stato esposto durante la sua carriera professionale a sostanze nocive,

figuranti anche nell’elenco di cui all’allegato 1 dell’OAINF, non era di per sé

ancora sufficiente per impegnare la responsabilità dell’assicuratore LAINF, si

veda la sentenza 35.2020.18 del 27 gennaio 2020 consid. 2.9, confermata dal TF

con il giudizio 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 (“Infatti, così come insegna la

giurisprudenza federale, quando un assicurato è esposto a delle sostanze nocive

ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF, non vi è la presunzione secondo la quale il

danno alla salute è consecutivo a questa esposizione. Il riconoscimento di una

malattia professionale presuppone la dimostrazione di un nesso di causalità

qualificato tra l’influsso dell’agente nocivo e l’affezione. Non è dunque

sufficiente che l’agente rappresenti una causa fra le altre di quest’ultima.

Esso deve partecipare più di ogni altra causa concorrente all’insorgenza della

malattia. Per questa ragione, l’esposizione a una sostanza nociva non crea

di per sé la presunzione dell’esistenza di un nesso causale tra essa e

l’affezione e, ancor meno, realizza la condizione di una relazione

preponderante (cfr. STF 8C_306/2014 del 27 marzo 2015 consid. 5.2; J.M.

Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3a ed., 2016, n. 107 p. 876.”).

2.11

Sulla scorta di quanto precede, il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione già

sufficientemente chiarita. La documentazione agli atti è difatti completa tanto

da non necessitare di ulteriori complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21

novembre 2016 consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in

fine; 35.2017.62 del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019

consid. 2.8; 35.2023.55 del 15 settembre 2023 consid. 2.11).

Va qui ricordato che, per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

In esito alle considerazioni che

precedono, deve essere confermata la decisione su opposizione impugnata

mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato di assumere l’evento

del 14 dicembre 2023.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti