35.2024.33
Poliziotto. Intervento per effettuare un massaggio cardiaco. Dolori al ginocchio. No infortunio. No lesione parificata. No malattia professionale
26 agosto 2024Italiano26 min
si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, versando agli atti la “comunicazione
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2024.33
PC/sc
Lugano
26 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 3 gennaio 2024, la __________
ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio dipendente RI 1, attivo
in qualità di __________ presso la Polizia __________, “durante l’intervento
__________ svoltosi a __________ in data ___________.12.2023 a causa di un
movimento il ginocchio presentava dolore. Nei giorni successivi il dolore
aumentava. Motivo per il quale in data 20.12.2023 mi recavo presso l’__________
per un controllo” (doc. 1).
Una radiografia del ginocchio sinistro e della rotula sinistra del 26 dicembre
2023 ha messo in evidenza quanto segue: “Non evidenti rime di frattura.
Rapporti articolari conservati. Non significativo versamento articolare.” (doc.
25).
La RM nativa del ginocchio sinistro del 4 gennaio 2024 ha evidenziato una “possibile
sindrome della plica patellare mediale associata a condropatia femoro-rotulea.
Aspetto edematoso del cuscinetto adiposo sovrapatellare come nei casi di
frizione meccanica.” (doc. 25). In base a ciò, il 15 febbraio 2024, il
medico curante specialista ha posto la diagnosi di “infiammazione del corpo
di Hoffa ginocchio sinistro” (doc. 60).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e
amministrativi del caso, con decisione formale del 19 gennaio 2024, l’istituto
assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo, da un lato,
che i dolori al ginocchio sinistro non erano da porre in relazione a un
infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno
una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 38).
A seguito dell’opposizione
interposta il 14 febbraio 2024 dall’avv. RA 1, in nome e per conto
dell’assicurato (doc. 57), in data il 14 marzo 2024, l’amministrazione ha in
sostanza confermato la sua prima decisione, precisando inoltre che i dolori al
ginocchio sinistro non costituivano nemmeno una malattia professionale ai sensi
di legge (doc. 61).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8
aprile 2024, l’avv. RA 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, “il signor RI 1 è posto al beneficio delle prestazioni LAINF
riconosciute da CO 1 in relazione all’evento occorsogli a __________ il 14
dicembre 2023.” (cfr. doc. I, pag. 12).
In sostanza, il patrocinatore ribadisce innanzitutto che i disturbi di cui
soffre il suo cliente sarebbero in ogni caso di origine infortunistica, in quanto
la Polizia disporrebbe di una formazione sommaria e giusto sufficiente per
intervenire in urgenza in casi eccezionali e straordinari; ma ciò non significa
tuttavia che queste persone debbono essere paragonate agli operatori sanitari,
per i quali l'intervento posto in essere dal suo cliente fa parte della normale
ordinarietà delle cose. Il fatto che il suo assistito abbia già eseguito
interventi di questo tipo non significa che detti interventi - i quali non si
ripetono regolarmente, ma avvengono saltuariamente a distanza di anni -
configurino una routine con la quale il ricorrente sia costantemente
confrontato. Già soltanto il fatto di intervenire per compiere un intervento in
emergenza per salvare una persona in pericolo di vita, per un poliziotto, è già
di per sé un fatto straordinario (cfr. doc. I, pag. 5-10).
D’altro canto, egli sottolinea nuovamente che tali disturbi sarebbero in ogni
caso riconducibili a problematiche che riguardano le articolazioni, evidenziate
dal referto radiologico del 4 gennaio 2024, e che, pertanto, potrebbero
senz'altro rientrare anche nel campo di applicazione dell'art. 6 cpv. 2 LAINF,
senza dimenticare che, ad oggi, permarrebbe comunque il sospetto di possibili
lesioni. Inoltre il medico fiduciario non ha visitato il suo cliente, ma si è
unicamente basato sulla documentazione che gli è stata sottoposta. Infine il
medico curante specialista, nel certificato medico del 23 gennaio 2024, ha
chiaramente indicato che la presenza di una problematica infiammatoria del
corpo di Hoffa ha da essere indiscutibilmente ricondotta al sinistro del 14
dicembre 2023, aspetto sul quale né la CO 1 né il medico fiduciario si sarebbero
sufficientemente chinati.
Da ultimo, egli osserva che, in
via subordinata, potrebbe trattarsi di una malattia professionale ex art. 9
cpv. 1 LAINF, considerato che il sinistro è occorso al suo cliente mentre era
impegnato a svolgere la propria attività di poliziotto.
A sostegno delle proprie
argomentazioni, il rappresentante del ricorrente richiama l’incarto LAINF (cfr.
doc. I, pag. 13).
1.4. Con la risposta del 25 aprile 2024,
la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.5. Il 6 maggio 2024, il patrocinatore dell’insorgente
si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, versando agli atti la “comunicazione
e-mail del __________, a valere quale conferma della correttezza della versione
resa” dal suo assistito (cfr. doc. VII + allegato).
1.6. Il 17 maggio 2024, la CO 1 si è
riconfermata nelle proprie conclusioni (doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato trasmesso al
patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. X).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato, oppure no, a
negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 14
dicembre 2023, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un
infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato
costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, rispettivamente
una malattia professionale.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. Nel caso di specie, è innanzitutto
utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è
chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna
applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha
stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve
prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di
legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, il
TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" -
l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000
U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un
fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si
svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché
si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere.
Da un altro lato, per poter
ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o
incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza,
tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette
di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice
constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,
p. 267).
Gli stessi principi sono
applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio
(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. In concreto, in data 4 gennaio
2024, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il
14 dicembre 2023 era accaduto un evento riguardante il ginocchio sinistro.
L’evento è così stato descritto:
" Durante
l’intervento __________ svoltosi a __________ in data 14.12.2023 a causa di un
movimento il ginocchio presentava dolore. Nei giorni successivi il dolore
aumentava. Motivo per il quale in data 20.12.2023 mi recavo presso l’__________
per un controllo” (doc. 1).
Invitato dall’amministrazione a
descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, il 9 gennaio 2024,
l’assicurato ha dichiarato quanto segue:
" Durante il
normale servizio di pattuglia di Polizia venivamo allertati per una persona
colta da malore presso la __________ a __________. In sostanza una persona
disabile, su carrozzina, veniva colta da arresto cardiaco. Nel soccorrerla,
messa al suolo più procedura di rianimazione, il ginocchio della gamba sinistra
si muoveva in maniera innaturale. In un primo momento si sentiva un rumore
provenire dallo stesso ed un leggero fastidio. Nei giorni seguenti il medesimo
ginocchio, non più sforzato dall'evento, presentava un dolore sempre più acuto,
motivo per il quale mi recavo presso l'__________ di __________ il giorno
20.12.2023”.
Alla domanda “è successo
qualcosa di particolare?”, egli ha risposto: “no”.
Alla domanda “quando è
accaduto l’evento, ha fatto un movimento incontrollato (p. es. sdrucciolare,
cadere, sbattere, caduta, istintiva movimento difensivo, ecc.)? In caso
affermativo, quale movimento incontrollato (p.f. descrizione dettagliata).”,
egli ha risposto: “si. Nel soccorrere la persona, a causa dello spazio
angusto dov’era situata la stessa, sentivo la gamba sinistra piegarsi in un
modo innaturale (non sono in grado di dire se verso l’esterno/interno o al contrario)”.
L’insorgente ha infine firmato di proprio pugno il questionario (doc. 22).
In data 13 gennaio 2024, l’assicurato
ha precisato quanto segue:
" L’infortunio
è avvenuto allorquando ho dovuto effettuare un massaggio cardiaco ad una
persona che aveva subito un arresto, con impeto e forza mi sono inginocchiato
con movimento anomalo in cui ho avvertito un “crack” al ginocchio battendolo
con veemenza contro il suolo onde procedere ad un rianimazione/massaggio
cardiaco che si era protratto per circa 20 minuti sino all’arrivo dell’ambulanza
e oltre.
Per movimento anomalo intendo ovviamente il fatto di aver dovuto inginocchiarmi
in modo tempestivo battendo le ginocchia contro il terreno, e di averle
sollecitate in modo importante ad ogni massaggio. (…) ribadisco che il dolore è
comparso solo in un secondo tempo, molto verosimilmente a causa della
situazione adrenalinica a cui sono stato improvvisamente chiamato a rispondere.”
(doc. 35)
Stante quanto precede, si può
ritenere accertato che, per rianimare una persona disabile vittima di un
arresto cardiaco che era stata precedentemente posta al suolo supina, il
ricorrente ha dovuto inginocchiarsi repentinamente, battendo le ginocchia contro
il terreno e sollecitandole a ogni massaggio cardiaco da lui praticato.
Il TCA deve ora esaminare se vi
è o meno stato l’intervento di un fattore straordinario.
A mente della CO 1 ciò non è
stato il caso, giacché “nel fatto che l'assicurato, mentre effettuava un
massaggio cardiaco, ha fatto un movimento anomalo e il ginocchio ha battuto
contro il suolo, non è ravvisabile né un fattore esterno straordinario, uno
sforzo manifestamente eccessivo e neanche un movimento scoordinato. Infatti,
che durante una rianimazione si facciano movimenti leggermente non coordinati e
che il ginocchio batte contro il suolo sembra essere una cosa normale e comune,
in ogni caso niente di straordinario.” (cfr. doc. A, pag. 4).
La tesi difesa
dall'assicuratore LAINF convenuto viene avversata dal patrocinatore
dell’insorgente, il quale fa valere che “ad intervenire, solitamente, in
situazioni di questo tipo, sono i militi della Croce Verde, ritenuto che sono
evidentemente formati per questo tipo di intervento e ritenuto che una
rianimazione fa evidentemente parte della routine legata alla loro professione.
Non è il caso invece per la Polizia che, nella concreta evenienza, per
circostanze fortuite, è intervenuta prima dell'ambulanza ed ha cercato, nel
limite delle proprie possibilità, di porre in essere una improvvisata
rianimazione, in attesa che potessero intervenire i sanitari.” (cfr. doc.
I, pag. 8), rispettivamente che il fatto che il suo patrocinato abbia già
eseguito interventi di questo tipo “non significa che detti interventi, i
quali non si ripetono regolarmente, ma avvengono saltuariamente a distanza di
anni, configurino una routine con la quale il ricorrente sia costantemente
confrontato, come è invece il caso per quanto riguarda le persone che operano
nel settore sanitario, siano essi medici, paramedici o militi dell'autolettiga.
(…) già soltanto il fatto di intervenire per compiere un intervento in
emergenza per salvare una persona in pericolo di vita, per un poliziotto, è già
di per sé un fatto straordinario.” (cfr. doc. I, pag. 8).
2.8. Nella presente fattispecie, nessuno
pretende che RI 1 sia scivolato, inciampato oppure ancora abbia compiuto un
movimento di riflesso per evitare una caduta (cfr. RAMI 1999 U 333, p. 199
consid. 3c/aa e U 345, p. 422 consid. 2b; si veda inoltre la STF 8C_17/2024 del
9 luglio 2024 consid. 4.2., in cui la Corte federale ha riconosciuto
l'intervento di un infortunio ribadendo che mediante il passo falso,
rispettivamente lo scivolamento dell’assicurata sul terreno bagnato con
distorsione del ginocchio destro, è stato perturbato in maniera inattesa il naturale
Considerandi
decorso del movimento corporeo).
Chiamata dunque a pronunciarsi
esclusivamente sulla qualifica da dare all’azione volta alla rianimazione di
una persona stesa supina a terra, questa Corte ritiene che l'evento del 14
dicembre 2023 non sia stato segnato da alcun fattore straordinario.
In effetti, secondo il TCA, l’essere
chiamato a rianimare una persona colta da malore con tutto ciò che ne consegue,
in particolare l’inginocchiarsi in modo repentino (urtando quindi le ginocchia contro
il terreno) e il compiere dei movimenti energici per praticare il massaggio
cardiaco, in grado di sollecitare (segnatamente) le ginocchia, rientri nel
quadro degli avvenimenti a cui è comunemente confrontato un agente della Polizia
cantonale, per affrontare i quali egli ha peraltro ricevuto una specifica
istruzione.
In questo senso, va qui segnalato che, grazie alla presenza capillare sul
territorio e anche alla possibilità di recarsi il più veloce possibile sul
luogo dell’evento, la Polizia __________ aderisce dal 2006 (insieme, tra
l’altro, anche a pompieri, guardie di confine e polizia militare e dei
trasporti) al progetto EPINS (Enti di primo soccorso non sanitari), potendo
garantire tempi di intervento molto corti per una rianimazione e
defibrillazione precoce alle persone colpite da arresto circolatorio. Gli agenti
della Polizia __________ (e, quindi, anche RI 1) fanno, quindi, parte del
sistema di rete dei First Responder del Cantone Ticino, ovvero dei primi che
rispondono a un allarme in caso di arresto cardiaco con un soccorso rapido e
pertinente prima dell’arrivo del soccorso sanitario preposto. In media infatti
un’ambulanza interviene dopo 12 minuti dalla chiamata e le manovre salvavita
vanno operate già entro i primi minuti, dato che le probabilità di
sopravvivenza ad un arresto cardiaco scendono del 10% ogni minuti che trascorre
dall’evento. In sostanza, trattasi di un ordinario intervento di polizia con il
quale gli agenti possono essere confrontati durante un usuale servizio di
pattuglia, tant’è che ogni pattuglia della Polizia __________ presente sul
territorio è dotata di un defibrillatore (sul tema, cfr. l’articolo, corredato
da fotografie [in particolare si vedano quelle in cui degli agenti stanno
praticando proprio il massaggio cardiaco a un manichino], “Quando la polizia
ti salva la vita”, pubblicato il 29 giugno 2024 sul portale d’informazione tio.ch,
__________).
Del resto, nel questionario del 9 gennaio 2024, il ricorrente stesso ha
riconosciuto di avere “più volte nel corso della mia carriera” “eseguito
interventi di questa tipologia” (doc. 22, risposta alla domanda n. 4),
escludendo che gli fosse capitato qualcosa di particolare (doc. 22, risposta alla
domanda n. 2.2).
Occorre inoltre considerare che, quale
agente della Polizia __________, l’insorgente ha ricevuto un apposito addestramento,
sia dal profilo fisico che da quello mentale, per fare fronte (anche) a situazioni
di emergenza, nel contesto delle quali potrebbe essere chiamato a salvare
persone che si trovano in pericolo di vita.
Nemmeno il fatto che l’intervento
in questione avrebbe avuto luogo in uno spazio angusto (doc. 22, risposta alla
domanda n. 2.3), rispettivamente quello secondo cui il massaggio cardiaco si
sarebbe protratto per una ventina di minuti, prima dell’arrivo dei sanitari di
Ticino Soccorso (doc. 35), consentono di qualificare come straordinario
l’evento in discussione. Al riguardo, si consideri che la rianimazione di una
persona non avviene sempre in condizioni ideali.
Facendo difetto il fattore esterno
straordinario, all'avvenimento in discussione va senz'altro negato il carattere
d'infortunio (cfr. consid. 2.4. e 2.5.).
Il TCA segnala del resto di avere
già deciso in questo senso nella sentenza 35.2001.15 del 6 novembre 2001, confermata
dalla Corte federale con la pronunzia U 403/01 del 14 ottobre 2022, riguardante
il caso di un agente della Polizia cantonale che era stato chiamato ad
abbattere a spallate la porta d’entrata dell’appartamento in cui si trovava un
individuo da arrestare, riportando così un’ernia discale lombare, come pure nella
sentenza 35.2012.73 del 21 marzo 2013, cresciuta incontestata in giudicato,
concernente un agente di sicurezza che aveva dovuto fare diversi movimenti
energici con le braccia allo scopo di bloccare a terra una terza persona
coinvolta in una rissa, lamentando in tal modo un danno alla spalla destra.
Questo Tribunale non ignora che
nelle certificazioni mediche agli atti viene attestata una completa inabilità
lavorativa a causa di un “infortunio professionale” (doc. 9 e 34). Giova
tuttavia ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente
dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si
lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste
ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore
di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico
(cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51).
Sempre in questo contesto, va
inoltre rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla
nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente
un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio
ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario
e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13
ottobre 2008 consid. 2.9; 35.2014.88 del 15 dicembre 2014 consid. 2.8; 35.2023.51
dell’11 settembre 2023 consid. 2.11).
Parimenti ininfluente ai fini del
giudizio è il rapporto 23 gennaio 2024 del dr. med. __________, medico curante
specialista, secondo il quale la problematica infiammatoria del corpo di Hoffa sarebbe
di natura traumatica, visto che prima dell’infortunio “non ha mai avuto
altre problematiche, presenta una discreta muscolatura e non vedo fattori di
rischi per un’infiammazione del corpo di Hoffa altrimenti spiegabile, se non
con un traumatismo (come da lui riferito). Inoltre l’insorgenza della patologia
è stata, a mio avviso, chiaramente dovuta da un influsso dannoso da questi
traumatismi durante la rianimazione. Con insorgenza improvvisa e ovviamente
involontaria, causata da un fattore esterno che ha compromesso la funzionalità
del suo ginocchio” (doc. 41), così come la dichiarazione 15 gennaio 2024
del fisioterapista che ha preso a carico il ricorrente, in base alla quale
l’infiammazione del corpo di Hoffa del ginocchio sinistro “è compatibile con
una infiammazione creatasi durante la distorsione e i ripetuti impatti sul
terreno durante la pratica della rianimazione, i quali possono avere compresso
ripetutamente il corpo di Hoffa creando quindi una successiva infiammazione.”
(doc. 36), precisato che l’evento come tale non adempie i requisiti legali per
poter ammettere l’intervento di un infortunio.
2.9
Il TCA ritiene inoltre che la
decisione su opposizione impugnata debba essere confermata anche nella misura
in cui vi si nega che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa
essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, l’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture
(lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco
(lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e),
lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni
del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente
all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare
che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo
art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Dalle tavole processuali emerge
che la CO 1 ha interpellato il proprio medico fiduciario, dr. med. __________,
spec. FMH in medicina interna generale, il quale ha indicato che non si
è in presenza di una diagnosi ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 28).
Come già indicato al considerando
1.1., l’assicurato risulta essere affetto da una problematica infiammatoria al
corpo di Hoffa del ginocchio sinistro (cfr., in particolare, doc. 34, 36, 40 e
41), che in effetti non rientra nel novero delle lesioni elencate all’art. 6
cpv. 2 LAINF.
In questo contesto, è utile
segnalare che, secondo un’affermata giurisprudenza federale sviluppata allorquando
era ancora in vigore il vecchio diritto (art. 9 cpv. 2 OAINF) ma applicabile
anche successivamente, l'elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF è esaustivo
(cfr. DTF 123 V 43 consid. 2b; K. Gehring in: Ueli Kieser, Kaspar Gehring,
Susanne Bollinger, KVG/UVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 7 ad art. 6; André Nabold
in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser, Kommentar zum schweizerischen
Sozialversicherungsrecht - UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Lucerna/San Gallo 2018, n. 42 ad art. 6; si vedano pure la STCA 35.2023.7 del
27.
marzo 2023 consid. 2.11 e la STCA 35.2023.51 dell’11 settembre 2023 consid.
2.12).
Il patrocinatore dell’insorgente
non può essere seguito laddove sostiene che permarrebbe comunque il sospetto di
possibili lesioni. In effetti, in base alle risultanze della RMN nativa del
ginocchio sinistro del 4 gennaio 2024 (doc. 25), il medico curante specialista
ha posto il 15 febbraio 2024 la sola diagnosi di “infiammazione del corpo di
Hoffa ginocchio sinistro” (doc. 60), diagnosi peraltro condivisa anche dal
medico fiduciario della CO 1.
Inoltre, trattandosi dell’obiezione ricorsuale secondo la quale l’insorgente
non è stato visitato personalmente dal medico fiduciario, giova qui ricordare
che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga
visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un
documento medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga
sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr.
STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)
è difatti possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario)
dispone, come in concreto (cfr., in particolare, la citata RMN eseguita nei
giorni successivi all’infortunio), di sufficienti elementi risultanti da altri
accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019
consid. 2.9; 35.2022.12 del 16 agosto 2022 consid. 2.9; 35.2022.70 del 24
aprile 2023 consid. 2.7 e rinvii giurisprudenziali ivi citati).
Sulla scorta di quanto precede,
il danno alla salute di cui è affetto l’insorgente non può dunque essere assunto
dalla CO 1 nemmeno a titolo di lesione parificata ai sensi dell’art. 6 cpv. 2
LAINF.
2.10
Da ultimo, la problematica
infiammatoria al ginocchio sinistro non può essere posta a carico dell’istituto
resistente nemmeno a titolo di malattia professionale ex art. 9 LAINF. In proposito,
è infatti utile segnalare che la malattia professionale presuppone l’esposizione
di una certa durata a un rischio professionale tipico o inerente, un
avvenimento unico e, di conseguenza, un semplice rapporto di simultaneità non
basta (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., n. 112; cfr. pure,
tra le tante, la STCA 35.2017.28 del 6 giugno 2017 consid. 2.3.3).
Per un caso in cui il TCA non ha
ritenuto l’anosmia di cui soffriva un assicurato di professione benzinaio una
malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF, in quanto la circostanza di
essere stato esposto durante la sua carriera professionale a sostanze nocive,
figuranti anche nell’elenco di cui all’allegato 1 dell’OAINF, non era di per sé
ancora sufficiente per impegnare la responsabilità dell’assicuratore LAINF, si
veda la sentenza 35.2020.18 del 27 gennaio 2020 consid. 2.9, confermata dal TF
con il giudizio 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 (“Infatti, così come insegna la
giurisprudenza federale, quando un assicurato è esposto a delle sostanze nocive
ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF, non vi è la presunzione secondo la quale il
danno alla salute è consecutivo a questa esposizione. Il riconoscimento di una
malattia professionale presuppone la dimostrazione di un nesso di causalità
qualificato tra l’influsso dell’agente nocivo e l’affezione. Non è dunque
sufficiente che l’agente rappresenti una causa fra le altre di quest’ultima.
Esso deve partecipare più di ogni altra causa concorrente all’insorgenza della
malattia. Per questa ragione, l’esposizione a una sostanza nociva non crea
di per sé la presunzione dell’esistenza di un nesso causale tra essa e
l’affezione e, ancor meno, realizza la condizione di una relazione
preponderante (cfr. STF 8C_306/2014 del 27 marzo 2015 consid. 5.2; J.M.
Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3a ed., 2016, n. 107 p. 876.”).
2.11
Sulla scorta di quanto precede, il TCA
rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione già
sufficientemente chiarita. La documentazione agli atti è difatti completa tanto
da non necessitare di ulteriori complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21
novembre 2016 consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in
fine; 35.2017.62 del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019
consid. 2.8; 35.2023.55 del 15 settembre 2023 consid. 2.11).
Va qui ricordato che, per
costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;
STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12
In esito alle considerazioni che
precedono, deve essere confermata la decisione su opposizione impugnata
mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato di assumere l’evento
del 14 dicembre 2023.
2.13
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti