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Decisione

35.2024.35

Infortunio (03.2023) uscendo dall'auto: distorsione ginocchio sinistro. Dal 31.12.2023 assicuratore LAINF non più assunto caso sulla base valutazione medico fiduciario. Risultano però elementi atti a generare dubbi, almeno lievi. Rinvio atti per approfondimento esterno

9 settembre 2024Italiano35 min

stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.35

rs

Lugano

9 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12

marzo 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 1° marzo 2023 RI 1, nato nel

1986, allora dipendente della ditta __________ con sede a __________ (Canton __________)

in qualità di addetto alle consegne e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni presso l’CO 1, “(…) effettuando una consegna nei pressi di __________

all’incirca verso le 20:45 scendendo dall’auto (…)”, ha riportato una

distorsione del ginocchio sinistro

(cfr. doc. 1).

Il 3 marzo 2023 l’assicurato si è

recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ dove il Dr.

med. __________, capoclinica, ha diagnosticato una distorsione al ginocchio

sinistro e ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% a causa di infortunio

(cfr. doc. 84; 85; 5).

Dal referto della RX effettuata

il 3 marzo 2023 si evince:

" Non si

osservano sicure immagini di frattura.

Rapporti articolari conservati.

Non segni indiretti suggestivi per

significativo versamento intrarticolare sovrapatellare” (cfr. doc. 85)

La risonanza magnetica (RM) al ginocchio

sinistro del 30 marzo 2023 presso la Clinica __________ di __________ non ha

posto in luca alcun rilievo riferibile ad esiti post-distorsivi.

Dall’esame sono, invece, emersi

esiti di una pregressa sutura meniscale laterale (cfr. doc. 32), eseguita dal

Dr. med. Je__________ presso l’Ospedale __________ di __________ nell’agosto

2021 (cfr. doc. 48).

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha versato regolarmente le prestazioni di

legge (cfr. doc. 8; 9).

1.2. Dalla RM all’anca sinistra

effettuata, su richiesta del Dr. med. __________ della Clinica __________ di __________,

il 14 aprile 2023 a seguito di dolori alla testa del femore è emerso:

" - A sinistra

si osserva moderata coxartrosi sinistra con condropatia grado III sul

versamento di carico senza reazioni sottocondrali e con minima ovalizzazione

della testa femorale con piccole alterazioni cistico-sinoviali da impingement

in questa sede.

- Sospetta piccola fissurazione del labbro

acetabolare di sinistra con piccola cisti in sua prossimità in sede

postero-superiore.

- Non significativa tendinopatia dei glutei

bilateralmente.” (Doc. 33)

L’artro RM all’anca sinistra,

eseguita il 19 giugno 2023 alla __________, ha rilevato:

" Ausgedehnter

komplexer Labrumriss von anterior bis posterosuperior reichend mit paralabralen

Ganglien anterosuperior und posterosuperior sowie hier peripher ausgedünntem

Acetabulumknorpel. Mitteltiefe bis tiefe Knorpelschäden zwischen 11-1 Uhr

medial des Femurkopfzenit mit delaminierender Komponente ohne Knochenmarködem.

Geringfügig inferior davon intrakartilaginärer Osteophyt am posteriorsuperioren

Femurkopf.” (Doc. 39)

1.3. Con decisione formale del 29

dicembre 2023 l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a partire

dal 31 dicembre 2023, in quanto “in base alla valutazione medica del

servizio medico, i disturbi oggi presenti non sono più causati dall’infortunio”.

È stato precisato che secondo l’apprezzamento medico lo stato che si sarebbe

presentato anche senza l’infortunio del 1° marzo 2023 è stato raggiunto al più

tardi il 1° giugno 2023 (cfr. doc. 117).

1.4. Il

17 gennaio 2024 RI 1 ha presentato tempestiva opposizione, chiedendo il

ripristino dell’indennità giornaliera e la presa a carico di tutte le spese

sanitarie causate dall’evento traumatico del 1° marzo 2023, in particolare

quelle concernenti l’operazione del 19 gennaio 2024 presso la __________ a

causa della lesione del labbro acetabolare all’anca sinistra e i costi della

relativa riabilitazione, risultando provato il nesso causale fra la sua

situazione fisica e l’infortunio del 1° marzo 2023.

Al riguardo il medesimo ha

precisato che prima del sinistro in questione ha svolto la sua attività per la __________

- caratterizzata dalla frequente alternanza della posizione eretta- seduta, dal

scendere e salire repentinamente dall’auto, da rapide camminate, dal

sollevamento di carichi - senza mai assentarsi per motivi di salute o patire

disturbi. Al contrario, grazie alle sue ottime condizioni fisiche, egli si è

contraddistinto per capacità professionali, dinamicità, efficienza, velocità

nel ritiro e consegna del cibo e numero di clienti serviti, in misura tale da

ricevere un’auto aziendale (solo due driver avevano questa possibilità) e dei

bonus. A mente dell’assicurato ciò dimostra la relazione di causalità esistente

tra l’infortunio e il suo stato fisico al momento dell’opposizione.

RI 1 ha, altresì, indicato che

contrariamente a quanto preteso dall’assicuratore LAINF, il disturbo all’anca

non è stato menzionato solo il 17 aprile 2023, bensì già il 6 aprile 2023,

quando in occasione di una visita presso il Dr. med. __________ è risultata una

problematica nella zona del labbro acetabolare, poi evidenziata dalla RM. In

proposito egli ha puntualizzato di aver, però, dato inizialmente maggior

rilievo al ginocchio.

L’assicurato ha affermato che la

Clinica __________ ha avallato la diagnosi dei Dr. med. __________ e __________

in merito al corno posteriore del ginocchio sx e del labbro acetabolare sx come

diretta conseguenza dell’infortunio del marzo 2023. Egli ha aggiunto che “invero

la __________ per avere ulteriore conferma della necessità di operarmi all’anca

sx, mi ha anche sottoposto ad un’iniezione intra-articolare, prescritta dal

dott. __________ a __________. Il medesimo dott. __________ fa risalire la mia

problematica all’evento traumatico del 01.03.2023 (…)” (cfr. doc. 124).

1.5. Con

decisione su opposizione del 12 marzo 2024 l’CO 1, fondandosi sulle valutazioni

del proprio medico assicurativo, Dr. med. __________, specialista in chirurgia

e traumatologia, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento del 29

dicembre 2023 (cfr. doc. A15).

1.6. Contro la decisione su opposizione RI

1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del

diritto alle indennità giornaliere e alla copertura delle spese sanitarie. Il

medesimo ha fatto valere che tale diritto gli è stato ingiustamente tolto dopo

dieci mesi, trascurando i referti medici che attestano il nesso causale del suo

stato di salute con l’infortunio del marzo 2023, il quale l’ha costretto a

operarsi all’anca sinistra il 19 gennaio 2024 presso la __________ (cfr. doc.

132).

Egli ha peraltro rinviato alla

sua opposizione del 17 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.) e ha allegato delle

note, nonché dei rapporti medici (cfr. doc. A16; A4-A14).

1.7. L’assicuratore

resistente, in risposta, ha postulato la reiezione integrale dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

1.8. L’insorgente si è nuovamente

espresso in merito alla fattispecie con scritto del 21 maggio 2024 (cfr. doc.

V).

1.9. Il 28 maggio 2024 l’CO 1 ha preso

posizione al riguardo (cfr. doc. VII).

1.10. Il doc. VII è stato trasmesso per

conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94

del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era

legittimato a negare a far tempo dal 31 dicembre 2023 il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni in relazione ai

disturbi lamentati dal ricorrente all’anca sinistra.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio

assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta

qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla

salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello

stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio

sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento

infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su

detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio

della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura

possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_315/2023 del 9 gennaio

2024 consid. 3.2.; STF 8C_302/2023 del 16 novembre 2023 consid. 4.2.; DTF 142 V

435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3. pag. 181, 402 consid. 4.3 pag. 406).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale.

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. STF

8C_307/2023 del 9 aprile 2024 consid. 3; STF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023

consid. 3, STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno 2012 consid. 2; RAMI 1992

U 142 pag. 75 consid. 4b; A.

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

pag. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).

2.5. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid.

5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS

2/1994, pag. 104 s.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF 8C_168/2018

del 6 giugno 2018 consid. 2.1.; STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 consid.

4.1.; DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.

572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste esigenze severe (cfr. DTF 122 V 157; STF

8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

In

proposito cfr. pure STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024

consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.3.; STF

8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024

consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022

del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid.

4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3

giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.

Giova,

altresì, ricordare che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), di principio deve essere considerato

con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti, anche se specialisti

(cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 143 V 130 consid.

11.3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,

consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018

del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V

353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer ,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Il Tribunale federale ha comunque

anche avuto modo di sottolineare che in ogni caso non va dimenticata la

potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che

quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di

tempo prolungato (cfr. STF 8C_300/2019 del 20 agosto 2019 consid. 3.2.; STF 8C_168/2019

del 9 settembre 2019 consid. 3.4.; Pladoyer 3/09 pag. 74 e sentenza 9C_468/2009

del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; STCA 32.2023.44 del 19 agosto 2024 consid. 2.8. e 2.11.; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in

Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Le perizie affidate dagli assicuratori sociali,

durante la procedura amministrativa (art. 44 LPGA), a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, invece, godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano

indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_67/2024

del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid.

5.2.; STF 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 consid. 4.2.; STF 8C_801/2018 del 13

febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169 segg.; STF 8C_6/2019

del 26 giugno2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF

8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF

125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF

122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di

prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid.

4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È,

infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011

del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5

in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid.

4b).

2.7. Nella presente evenienza l’CO 1ha

emesso la decisione del 29 dicembre 2023 e la decisione su opposizione del 12

marzo 2024 impugnata dinanzi al TCA, con le quali ha dichiarato estinto il

proprio obbligo a prestazioni a partire dal 31 dicembre 2023, fondandosi sulle

conclusioni contenute nei referti del 20 dicembre 2023 e dell’8 marzo 2024 del

Dr. med. __________ (cfr. doc. 117; 147; A15).

Il 20 dicembre 2023 il medico,

rispondendo a delle domande dell’CO 1, ha indicato:

" 1.1. L'accident a-t-il entrainé, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'autres lésions structurelles objectivables?

1.2. Plus

spécifiquement, est-ce que le dommage sur lequel a porté l'opération est imputable, au degré de la

vraisemblance prépondérante, à l'accident? Dans

la négative, veuillez motiver votre réponse.

La hanche gauche montre une étendue déchirure

complexe du labrum allant de l'antérosupérieure à la postéro-supérieure avec ganglions paralabraux antéro-supérieurs et postéro-supérieurs,

ainsi qu'avec

un cartilage acétabulum dégradé en périphérie.

Lésions cartilagineuses moyennes à profondes, entre

11-1

heures, médiales de la tête fémorale avec des composants délaminants,

sans oedème de la moelle osseuse.

Les lésions constatées à la hanche G sont donc imputables, avec une vraisemblance prépondérante,

à un conflit acétabolo-fémoral

résultant d'une maladie ou d'une usure.

2. En cas de réponse

négative aux questions

1.1 et 1.2 : à partir de quel

moment les séquelles de l'accident ne jouent, au degré de la vraisemblance

prépondérante, plus aucun ròle au niveau du tableau clinique, étant précisé que l'effet de l'opération doit être laissé de côté.

Au plus tard trois mois après l'événement, la

symptomatologie invoquée ne devrait plus ètre liée à l'accident. (…)”

(Doc. 117)

Dal suo rapporto dell’8

marzo 2024 si evince inoltre:

" (…)

Valutazione

In data 1° marzo 2023 il signor RI 1, mentre scendeva dalla

propria auto, risentiva un dolore al ginocchio sinistro. Lo stesso ginocchio

era stato operato due anni prima con sutura del menisco laterale. Nell'incarto

non si trovano ulteriori informazioni in merito. Il caso non è registrato

presso la CO 1 e quindi suppongo che i costi del trattamento siano stati presi

a carico da un'altra assicurazione. L'assicurato risentiva in seguito dolori

alla parte interna del ginocchio sinistro. La RM eseguita il 30 marzo 2023

mostrava un menisco mediale senza alcuna patologia. Nel comparto laterale invece

si trovavano gli esiti della sutura meniscale senza degni di un traumatismo

recente (edema osseo, sanguinamenti).

Nelle visite successive, dopo i primi trattamenti conservativi, il

signor RI 1 faceva notare dei sintomi all'anca sinistra. Veniva dunque eseguita

una RM dell'anca sinistra in data 14 aprile 2023.

L'esame mostrava dunque diverse patologie di carattere

degenerativo. Anche in questo caso non si trovavano segni di un traumatismo di

recente data.

L'assicurato si annunciava per una visita specialistica presso la

clinica __________. Nel rapporto del 7 giugno 2023 conseguente alla visita del

17 aprile 2023 veniva dichiarato che sia dal lato clinico, sia dalle immagini

radiologiche non si potevano evidenziare delle lesioni strutturali oggettivabili

al ginocchio sinistro. Mentre nell'anca si trovava un logoramento degenerativo della

cartilagine, senza segni di attivazione.

Le lesioni degenerative all'anca venivano anche confermate dalla

Clinica ortopedica universitaria del __________. I colleghi del __________

riscontravano però una discrepanza dei sintomi accusati dall'assicurato al

ginocchio sinistro. Il signor RI 1 dichiarava di avere dolori nella parte

interna del ginocchio. La RM non mostrava però alcune patologie in questo

comparto. Nella parte laterale del ginocchio la sintomatica era assente.

Inoltre, non si poteva valutare in modo chiaro tramite RM una lesione acuta del

menisco laterale. Quindi, i segni radiologici sospetti per una lesione

potrebbero essere messi in nesso causale, con probabilità preponderante, con

l'intervento del 2021. Ricordo che questa operazione non è stata presa a carico

dalla CO 1.

In conclusione, l'evento dello marzo 2023 non ha potuto causare,

con probabilità preponderante, delle lesioni strutturalo oggettivabili al ginocchio

sinistro.

Il conflitto femoro acetabolare consiste in una condizione

osteoarticolare irregolare in cui la testa del femore e l'incavo acetabolare

vengono a contatto in maniera anomala, compromettendo in questo modo il

corretto funzionamento dell'anca stessa. Normalmente, infatti, queste due ossa

non vedono un contatto diretto, in quanto sono protette da uno strato di

cartilagine articolare che ne impedisce la frizione. [1]

Le cause precise che hanno potuto fare sviluppare questa forma

meccanica sfavorevole non sono ancora state del tutto chiarite. La

predisposizione genetica sembra avere un ruolo importante in questo caso.

Un'altra importante possibile causa deriva da una maggiore sollecitazione sulle

cartilagini di accrescimento durante la fase critica dello sviluppo in età

puberale. [2]

Si tratta dunque di una condizione che non viene causata da un

infortunio ma soprattutto da movimenti ripetitivi in un'articolazione deformata

in modo speciale.

La maggior parte dei dolori all'anca nei giovani adulti sono

causati da un conflitto femoro acetabolare. Negli ultimi anni una migliore

comprensione del pato-meccanismo e delle anomalie morfologiche dell'anca ha

implicato questo conflitto come un possibile fattore di osteoartrosi precoce

[3, 4].

In conclusione, sia la clinica ortopedica __________, sia la

clinica ortopedica universitaria __________ come anche l'ortopedico Dr. med. __________

hanno accertato la presenza di un conflitto acetabolare all'anca sinistra

dell'assicurato. Le considerazioni espresse dal Dr. __________ non apportano

dunque indizi importanti da potere cambiare la nostra presa di posizione precedente.”

(Doc. 147)

2.8. È vero che il Dr. med. __________,

caposervizio del Servizio Ortopedia e Traumatologia __________, Ospedale __________

di __________, il 4 agosto 2023, quale diagnosi ha indicato “Impingement

femoro-acetabolare anca sinistra (n.d.r. conosciuto anche come conflitto femore

acetabolare) dopo una distorsione occorsa in data 1.3.2023”.

Egli, in ogni caso, non si è

espresso specificatamente in merito alle cause di tale problematica (cfr. doc.

48=67).

Nemmeno nel rapporto del 7 giugno

2023 allestito dai medici della __________, seppur indicante “Inguinale

Hüftschmerzen Hüfte links m/b: - leichtgradige Chondromalazie in d r Hauptbelastungszone

ohne Aktivierungszeichen”, è stato fatto riferimento all’eziologia dei

disturbi all’anca sinistra (cfr. doc. 28).

Il Dr. med. __________,

capoclinica di ortopedia presso la __________, il 22 giugno 2023, dal canto

suo, ha sì diagnosticato un “femoroacetabuläres Impingement Hüfte links”,

asserendo che “im durchgeführten Arthro-MRI zeigt sich eine femorale

Offsetstorung, eine komplexe Labrumläsion sowie ein tiefgreifender

Knorpelschaden am Femurkopf mit auch intrakartilaginarem Osteophyten. Unter dem

Knorpelschaden zeigt sich kein Knochenmarksödem und um das Labrum herum zeigen

sich bereits Ganglien. Konventionell-radiologisch ergeben sich gewisse Hinweise

für eine acetabulare Retroversion. Insgesamt passen die vorliegenden Befunde zu

einem femoroacetabulärem Impingement, das Krankheitsbild wird heute erläutert.”.

Egli ha, tuttavia, precisato che

il quadro clinico dei disturbi era diffuso, con dolori anche al ginocchio

sinistro, e andava chiarito, in particolare tramite un’infiltrazione, quali

disturbi provenissero realmente dall’articolazione dell’anca (cfr. doc. 38).

Inoltre il 23 novembre 2023 il

Dr. med. __________, anch’egli capoclinica di ortopedia presso la __________,

da un lato, nelle diagnosi ha menzionato “femoroacetabuläres Impingement

Hüfte links”, dall’altro, ha puntualizzato che non ne avrebbe affrontato le

cause (“ich bespreche mit dem Patienten ausführlich die acetabuläre

Retroversion und dass wir diese ursächlich nicht angehen, sondern eine

Huftgelenksarthroskopie anstreben werden”; cfr. doc. 132).

Al riguardo va osservato che secondo

la letteratura medica la causa precisa del conflitto femoro-acetabolare non è

stata ancora chiarita. Il disallineamento dell’articolazione dell’anca può

essere attribuito a infortuni, a un disturbo di sviluppo infantile della testa

del femore o predisposizione genetica.

Il conflitto femoro-acetabolare

viene, ad ogni modo, diagnosticato molto spesso in persone che hanno fatto parecchio

sport durante l’adolescenza. Ci sono inoltre sport (come il basket, il calcio e

l’hockey) che, a causa di sollecitazioni tipiche, aumentano il rischio di

insorgenza di questa malattia. Si tratta di attività sportive che comportano

spesso flessioni e rotazioni interne dell’anca (cfr. https://www.swissmedical.net/it/ortopedia/chirurgia-anca/conflitto-femoro-acetabolare#:~:text=la%20diagnosi%20corretta.-,Cause,del%20femore%20o%20predisposizione%20genetica;

Occorre,

comunque, evidenziare che la letteratura annovera la presenza di rare isolate

rotture traumatiche del labbro acetabolare in seguito a traumi significativi

dell’anca durante attività sportive di contatto, oppure lussazioni,

rispettivamente sub-lussazioni della testa femorale (cfr. STCA 35.2018.13 del

20 agosto 2018 consid. 2.12.).

Il medico assicurativo ha

condiviso il fatto che le cause precise che possono fare sviluppare il

conflitto femoro acetabolare non sono ancora state del tutto chiarite (cfr.

doc. 147; consid. 2.6.).

Il Dr. med. __________ ha, però, escluso

con valenza generale la causa infortunistica. Il medesimo ha, quindi, ritenuto che

le lesioni constatate all’anca sinistra (cfr. doc. 117) non fossero in

relazione causale con il sinistro del marzo 2023, senza spiegare

dettagliatamente la sua conclusione (cfr. doc. 147; 117: consid. 2.7.).

Il TCA non ignora che l’assicurato,

in passato, è stato attivo come giocatore di basket a livello professionistico

(cfr. doc. 48), sport che aumenta il rischio di insorgenza del conflitto

femoro-acetabolare, e che dalla dinamica dell’infortunio mentre l’assicurato,

durante una consegna, scendeva dall’auto (cfr. doc. 1; consid. 1.1.) non sembra

essersi trattato di un trauma significativo atto a

causare una rottura del labbro acetabolare secondo la letteratura.

Questi aspetti potrebbero far

propendere per un’origine extra-infortunistica dei disturbi all’anca sinistra

dell’insorgente.

Tuttavia non va trascurato il

fatto che già la RM all’anca sinistra del 14 aprile 2023 effettuata a seguito

di dolori alla testa del femore ha posto in luce una lesione del labbro

acetabolare (cfr. doc. 33; consid. 1.2.).

Va, altresì, rilevato che il Dr.

med. __________, FMH in medicina generale, ma attivo presso la Clinica __________

– istituto che si definisce “polo di riferimento in Ticino per la chirurgia

ortopedica e la traumatologia dell’apparato locomotore” (cfr. __________) –

dal 1999, i), il quale ha visitato

l’insorgente già il 7 marzo 2023 e ha poi richiesto la RM all’anca sinistra, l’11

gennaio 2024, ha attestato:

" Il

paziente aveva subito un trauma distorsivo all'arto inferiore.

Da principio il paziente ha dato subito importanza e prevalenza al

ginocchio che è stato sottoposto ad una sutura meniscale, trascurando il dolore

all'anca omolaterale. Successivamente, viste le difficoltà di marcia e

sintomatologia algica e funzionale, ho deciso per una RM acetabolare sospettando

una lesione, poi confermata, del labbro acetabolare come conseguenza dell'infortunio

e non del pregresso intervento chirurgico al ginocchio.

La lesione acetabolare è stata una conseguenza diretta del recente

trauma.” (Doc. 133=A11)

2.9. In simili condizioni, tutto ben ponderato

e ritenute le scarne motivazioni fornite dal medico di circondario, come pure il

fatto che in determinati casi il conflitto femoro-acetabolare e la lesione del

labbro acetabolare possono essere di origine traumatica, occorre concludere che

nel caso di specie vi sono degli

elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa

l’affidabilità dei referti sui quali l’assicuratore LAINF ha fondato la

decisione su opposizione impugnata, dubbi che inducono il TCA a scostarsene

(cfr. STF 8C_387/2023 dell’8 novembre 2023 concernente il caso di un

assicurato, vittima di una caduta, a seguito della quale aveva riportato un

danno a una spalla, in cui la valutazione fornita dal medico fiduciario

dell’assicuratore infortuni, senza neppure visitare l’interessato - come del

resto nella presente fattispecie -, è stata considerata troppo stringata e

non sufficientemente probante).

In effetti, non

essendo il provvedimento contestato fondato su una perizia esterna (cfr.

consid. 2.6.), può trovare

applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi

dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene

discostare (cfr. consid. 2.6.).

Quando

sussistono almeno “lievi dubbi” circa l’affidabilità di un rapporto medico, la

giurisprudenza federale prevede, poi, che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorra

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la

STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

Di conseguenza, per quanto

attiene alla concreta evenienza, questo Tribunale non è in grado di dirimere la

lite, con la necessaria tranquillità, sulla base della documentazione agli

atti.

Si impone, pertanto, un approfondimento

peritale.

2.10. In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle

nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen,

wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an

den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach

Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF

8C_59/2011, consid. 5.2)

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che

aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

"

Lorsqu’il existe des

doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil,

il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions

complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le

cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision

(art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin

2020 consid. 5.3.3. et ses références).”

(STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si

veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA

35.2020.88 dell’8 febbraio 2021 consid. 2.10; STCA 35.2020.70 del 1° marzo 2021

consid. 2.10; STCA 35.2020.100 del 22 marzo 2021 consid. 2.10; STCA 35.2021.12

del 16 giugno 2021 consid. 2.10).

Con

la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 pag. 137 segg., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione.

Infine,

con un giudizio 9C_176/2022 del 17 novembre 2022 consid. 3, il TF ha confermato

l’agire dei giudici cantonali che avevano rinviato la causa all’amministrazione

affinché procedesse ad accertamenti complementari a fronte di una fattispecie

non sufficientemente chiarita, anziché disporre una perizia giudiziaria (“Rien par ailleurs n'empêchait les premiers

juges de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans leur

arrêt du 5 juillet 2019 plutôt que d'ordonner une expertise judiciaire. Ce renvoi était en effet motivé

par la nécessité de clarifier une situation médicale ayant fait l'objet

d'investigations insuffisantes. La jurisprudence autorise expressément un tel

renvoi dans ce genre de situation.”).

Nella presente fattispecie

Fatti

i presupposti per un rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente (cfr.

STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465) sono soddisfatti già per il

solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione impugnata sul solo

parere del suo medico di circondario.

In

casi del genere, d’altronde, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso

stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga

una perizia esterna giusta l’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

pag. 137 segg.; STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2.; STCA

35.2024.25 del 23 maggio 2024; STCA 35.2022.78 del 16 febbraio 2023; STCA

35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio

2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA

35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del

10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo, Les erreurs les plus

fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales in: CGRSS n.

50 – 2014, pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

2.11. Per le ragioni già esposte ai considerandi

2.8. e 2.9., si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché

disponga un approfondimento esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire l’eziologia dei disturbi all’anca sinistra, in

particolare dal 1° gennaio 2024.

A tale riguardo si ricorda che,

conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale

è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il

danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non

è comunque necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata

del danno: è sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri

fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che

si presenti come la conditio sine qua non di quest’ultimo

(cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless,

Considerandi

L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, pag. 865

nota 79; Ghélew, , op.

cit., pag. 51; cfr. altresì STCA 35.2023.73 dell’11 dicembre 2023 consid.

2.8.).

Sulla

scorta delle relative risultanze, l’CO 1 si pronuncerà nuovamente

sul proprio obbligo a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.;

STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre

2022.

consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio, conformemente a quanto

indicato al consid. 2.11., e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti