Lexipedia

Decisione

35.2024.37

Discussa l'eziologia di disturbi alla caviglia sinistra

30 settembre 2024Italiano21 min

compartimento peroneale per l’eventuale riparazione di una lesione tendinea (doc.

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.37

mm

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18

marzo 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 20 marzo 2023, a RI 1, nato

nel 1975, dipendente della ditta __________ in qualità di muratore e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è caduto sulla caviglia sinistra un mobile che stata per essere fissato

(doc. 1).

Fatti

I sanitari del PS del __________

hanno diagnosticato, all’esame ecografico, uno sfilacciamento distrettuale del

tendine peroneo breve (doc. 3, p. 3).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Nel mese di gennaio 2024, il dott. __________

ha posto l’indicazione per un intervento di esplorazione chirurgica del

compartimento peroneale per l’eventuale riparazione di una lesione tendinea (doc.

78).

Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 febbraio 2024, l’assicuratore

ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi oggetto del

prospettato intervento chirurgico, i quali non sono stati ritenuti costituire

una conseguenza naturale dell’evento del marzo 2023 (cfr. doc. 93).

A seguito dell’opposizione

interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 108), in data 18 marzo

2024, l’amministrazione ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima

decisione (doc. 114).

1.3. Con tempestivo ricorso del 26

aprile 2024, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione

impugnata, venga ripristinato il diritto alle prestazioni successivamente al 9

febbraio 2024, in particolare quello all’indennità giornaliera e alle cure

mediche, argomentando segnatamente quanto segue:

" (…) La

decisione su opposizione contestata, stabilisce che non vi è più un danno

infortunistico dopo il 9.2.2024.

Tale valutazione è contestata. In concreto l’assicuratore Lainf

riconosce un infortunio e con valutazione sommaria decide che l’effetto del

medesimo si conclude al 9.2.2024.

Tale decisione si basa su una valutazione medica non completa, che

non valuta approfonditamente i punti importanti, non si fonda su esami

completi, non fornisce conclusioni sono ben motivate.

Si allega la Valutazione medica specialistica 15 aprile 2024 del

Dr. med. __________, Specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore, Clinica __________ (doc. G), che conferma la diagnosi

di lesione del tendine peroneo lungo, entesite della fascia plantare, del

tibiale posteriore e del flessore lungo dell’alluce su trauma contusivo del 23

marzo 2023 e considerata l’anamnesi e lo status, conferma l’indicazione

chirurgica del Dr. med. __________ e la causalità dell’infortunio.

In conclusione, chiedo quindi che siano riconosciute le

prestazioni Lainf anche successivamente al 9 febbraio 2024.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).

1.5. In data 24 giugno 2024, l’insorgente

ha prodotto una certificazione, datata 19 giugno 2024, del suo medico curante

specialista (doc. VII + allegato).

L’assicuratore resistente si è

pronunciato in proposito il 5 luglio 2024 (doc. IX + allegato).

Il 31 luglio 2024 l’assicurato ha

chiesto una proroga per presentare osservazioni sull’apprezzamento del medico

fiduciario dell’CO 1 (doc. XI).

Il TCA gli ha concesso una

proroga sino al 30 agosto 2024 (doc. XII).

Sino ad oggi non è pervenuto

alcunché.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16

maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, controversa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle prestazioni

dipendenti dall’infortunio assicurato a contare dal 9 febbraio 2024 e, in

particolare, a negare la copertura dei costi generati dall’operazione

prospettata dal dott. __________ alla caviglia sinistra, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono

concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e

di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento,

se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno

all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento

appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V

435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,

in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nella

concreta evenienza, questa Corte rileva che l’amministrazione ha negato il

diritto a prestazioni per i disturbi interessanti la caviglia sinistra, oggetto

dell’operazione ritenuta indicata dal medico curante specialista, facendo capo

al parere del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

In effetti, dalle carte

processuali si evince che, dopo che il dott. __________, spec. FMH in ortopedia

e traumatologia, aveva posto l’indicazione per procedere a un intervento di

esplorazione chirurgica del compartimento peroneale volto ad accertare

l’eventuale presenza di una lesione tendinea (doc. 78, p. 3), il medico

fiduciario in questione ha sostenuto che l’infortunio aveva causato un edema

osseo del cuboide e della testa del calcagno ma non la lesione oggetto della

prospettata operazione, in quanto “l’assicurato ha subito un colpo diretto

nella regione d’Achille senza trauma distorsivo della caviglia. Senza

distorsione della caviglia una lesione dei tendini peronei è molto improbabile”.

Il dott. __________ ha infine precisato che gli effetti della contusione si sono

definitivamente esauriti trascorse 6-12 settimane dall’evento (doc. 87, p. 2).

A margine della consultazione

dell’8 febbraio 2024, il dott. __________, spec. FMH in fisiatria, ha chiesto

all’CO 1 di rivalutare il caso “… sottoponendo eventualmente il paziente a

un secondo parere da parte di un ortopedico specializzato in chirurgia del

piede presso una clinica universitaria svizzera, al fine di confermare o meno

l’utilità di una soluzione chirurgica” (doc. 106).

Unitamente al ricorso,

l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 15 aprile 2024, del dott. __________,

spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, il cui tenore è in particolare

il seguente:

" (…) In

considerazione dell’anamnesi e della visita medica da me effettuata confermo

l’indicazione chirurgica del Dr. med. __________.

Secondo le informazioni in mio possesso ritengo che la situazione

attuale derivi dall’infortunio avvenuto nel marzo 2023. Mi sembra dunque

corretta la richiesta del paziente riguardante la copertura dei costi dell’intervento

sotto infortunio.” (doc. G)

Su invito dell’amministrazione, il

3 maggio 2024 il dott. _____________ ha elaborato un apprezzamento medico.

Dopo aver ricostruito l’anamnesi

dell’insorgente in base alla documentazione a sua disposizione, il fiduciario

dell’CO 1 ha diagnosticato degli esiti di trauma contusivo della caviglia

sinistra con edema osseo del cuboide laterale e della testa del calcagno, come

pure una sospetta lesione dei tendini peronei breve e lungo del piede sinistro.

Egli si è quindi espresso nei

seguenti termini a proposito dell’eziologia dei disturbi che presenta il

ricorrente:

" (…) Le

lesioni al tendine del muscolo peroneo lungo possono essere causate da un

trauma distorsivo o da fattori cronici. Questi fattori cronici sono

caratterizzati da qualunque condizione che può condurre a una sollecitazione

eccessiva del peroneo lungo, ad es. deformità di Cavo varo o instabilità

laterale cronica […].

Vorrei prendere in considerazione anche la Risonanza magnetica del

24 marzo 2023 dove vengono raffigurati degli edemi ossei al piede. In una

relazione scientifica di recente data […] viene analizzata l’importanza di

questi segni radiologici nel poter identificare in modo migliore le lesioni

longitudinali dei tendini (Split lesions). La risonanza magnetica per immagini

(RM) è sicuramente molto importante per raffigurare il quadro complessivo della

caviglia. L’identificazione delle lesioni longitudinali dei tendini peronei

resta però molto difficile. Questa ricerca ha dunque potuto confermare una

Considerandi

concomitanza tra un edema midollare nella metà posteriore del malleolo

laterale, riscontrato per RM, con le lesioni longitudinali dei peronei.

Nella RM della caviglia del 24 marzo 2023 veniva riscontrato un

edema osseo nella parte dove è avvenuta la contusione. Questa viene descritta

nella parte laterale del cuboide e nella testa del calcagno. Queste due

strutture si trovano nella parte medio-distale del piede laterale e non nella

parte malleolare, che si trova in zona più prossimale. Per lesionare il tendine

in questione, il peso di 40 chili sarebbe dovuto cadere sul malleolo laterale e

avrebbe dovuto causare, con probabilità preponderante, una lacerazione della

cute e almeno un edema osseo se non addirittura una frattura di questo osso

prima di causare una lesione tendinea.

Come dunque descritto nella letteratura rimango del parere che le

lesioni parziali o longitudinali dei tendini peronei vengono causate, con

probabilità preponderante, da fattori di tipo degenerativo (malattia) o da

usura. Per una lesione traumatica di queste strutture il traumatismo descritto

non è sufficiente.

Notifico in modo assoluto che non metto in dubbio i referti

clinici riportati dai medici curanti (Dr. __________, Dr. __________ ed il Dr. __________).

Se avessi avuto l’opportunità di visitare di persona l’assicurato credo che

avrei riscontrato gli stessi dati.

Il mio incarico è però di valutare se la lesione che dovrebbe

essere operata potrebbe essere riconducibile, con probabilità preponderante,

all’infortunio del 23 marzo 2023.

Rimango dunque del parere che dal lato medico-assicurativo

infortunistico la sospetta lesione longitudinale dei peronei non può però

essere messa in relazione con la forte contusione diretta al piede laterale del

23.

marzo 2023. Il meccanismo infortunistico non correla con le lesioni

sospettate e neanche, con probabilità preponderante, con le informazioni basate

sulla letteratura scientifica. (…).” (doc. III 1)

Con referto del 19 giugno 2024,

il dott. __________ ha enunciato le seguenti considerazioni:

" (…) Prendo

atto della decisione del Dr. med. __________ su incarico della CO 1 in

relazione alla persistente sintomatologia dolorosa al piede sinistro subito

dopo l’infortunio extra-lavorativo del 23.03.2023. Sono sicuramente d’accordo

che la RM eseguita il 27.07.2023 non ha evidenziato problematiche correlate con

il trauma originario.

Dal mio punto di vista l’esame clinico pone un ragionevole dubbio

per una lesione a carico dei tendini peronieri la cui diagnosi sulla RMN non è

sempre così agevole e, come evidenziato in letteratura, c’è naturalmente sempre

il rischio di un risultato falsamente negativo.

In questi casi di discrepanza tra il referto clinico e quello

radiologico è sempre utile eseguire un’infiltrazione con solo anestetico locale

eco-guidata come il signor RI 1 ha ricevuto.

Il riscontro positivo, con una netta riduzione dei sintomi

dolorosi nelle ore successive all’infiltrazione eco-guidata, conferma quindi la

genesi dei dolori all’interno del compartimento peroneale ponendo quindi un

ulteriore conferma che ci possa essere realmente una problematica a questo

livello, con riscontrata sulla RMN.

Vi chiedo quindi cortesemente di rivedere la vostra posizione o,

in alternativa, provare anche a chiedere un secondo parere in ambito universitario.”

(doc. VII 1)

Il tenore del rapporto del medico

curante specialista è così stato commentato dal dott. __________:

" (…) Nella

sua relazione del 19 giugno 2024 il Dr. med. __________ dichiarava che dal suo

punto di vista l’esame clinico avrebbe posto un ragionevole dubbio per una

lesione a carico dei tendini peronieri. Da parte mia non ho mai messo in dubbio

la valutazione clinica dello specialista __________, dato che nel mio apprezzamento

precedente avevo dichiarato che si trattata allora e che si tratta tutt’ora di

una sospetta lesione di questi tendini, che sicuramente dovrà essere confermata

tramite esposizione chirurgica.

Come medico assicurativo sono dunque stato incaricato di valutare

se questa probabile lesione tendinea fosse stata causata dall’evento riportato

il 20 marzo 2023. Per questa ragione mi sono avvalso della letteratura

scientifica per mettere in luce i probabili pato-meccanismi, sia traumatici,

sia di genere degenerativo, che avrebbero potuto causare questa lesione. Dopo

aver valutato il dossier completo e mettendo tali informazioni a confronto con

la letteratura scientifica, ho potuto trarre delle conclusioni oggettivabili

che ho poi riportato nel mio apprezzamento precedente.

Nel suo scritto del 19 giugno 2024 il Dr. __________ non prende

posizione sulle mie dichiarazioni a proposito di una possibile entità non

traumatica, ma cerca di spiegare ulteriormente la sua indicazione operativa.

Come già discusso precedentemente, l’indicazione operativa non viene messa in

discussione ma solamente l’eziologia traumatica della lesione da operare.

Il Dr. __________ nomina anche il risultato positivo

dell’infiltrazione eco-guidata che avrebbe portato una riduzione dei sintomi per

alcune ore dopo l’intervento. Non metto in dubbio neanche questa affermazione

che però dimostra solamente la possibilità di una probabile patologia in questa

zona, senza però apportare nuovi aspetti sull’eziologia della lesione

(traumatica o degenerativa). Si potrebbe pertanto trattare anche di una

patologia cronica non derivante da un evento infortunistico. (…).” (doc. IX 1)

2.7

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Nella concreta evenienza, chiamato

a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, questo

Tribunale ritiene di poter far capo al parere espresso dal dott. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa (in questo contesto, va

segnalato che, secondo una costante giurisprudenza federale, i medici __________,

così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati,

per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli

specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro

specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.

4.4.2) e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica, secondo il quale gli effetti del noto trauma alla caviglia

sinistra si sono esauriti trascorse 6-12 settimane e, quindi, i disturbi oggetto dell’intervento esplorativo prospettato dal

dott. __________ non costituiscono una conseguenza naturale di quell’evento.

In particolare, il fiduciario dell’assicuratore

resistente ha evidenziato che la contusione riportata dall’insorgente,

considerata la sua localizzazione (parte laterale del cuboide e testa del

calcagno), non è stata atta a causare una (eventuale) lesione dei tendini

peronei. A suo avviso, il mobile in questione sarebbe infatti dovuto cadere sul

malleolo laterale, che si trova in zona più prossimale rispetto a quella

effettivamente interessata dal trauma.

D’altro canto, agli atti non

figurano pareri specialistici divergenti atti a mettere in discussione

l’assenza di un, perlomeno probabile, nesso di causalità naturale tra

l’infortunio assicurato e i disturbi che l’insorgente denuncia all’estremità

inferiore sinistra.

Con il suo rapporto del 19 giugno

2024, il dott. __________ non si è pronunciato in merito all’eziologia della

(supposta) lesione dei tendini peronei, tantomeno si è confrontato con

l’argomentazione contenuta nell’apprezzamento 3 maggio 2024 del medico

fiduciario dell’CO 1. In quell’occasione, egli ha semplicemente giustificato

l’indicazione a procedere a un intervento esplorativo per verificare l’effettiva

presenza del danno tendineo. Il curante specialista ha ad ogni modo

riconosciuto che quanto era stato evidenziato dall’esame di risonanza magnetica

del luglio 2023, non è imputabile all’evento traumatico del 20 marzo 2023 (doc.

VII 1: “Sono sicuramente d’accordo che la RM eseguita il 27.07.2023 non ha

evidenziato problematiche correlate con il trauma originario”).

Il dott. __________ ha auspicato

che venisse organizzato un consulto a livello universitario ma ciò per definire

l’ulteriore procedere terapeutico, specificatamente per verificare

l’indicazione chirurgica posta dal dott. __________ (cfr. doc. 106).

Infine, il dott. __________ ha sì

sostenuto che la situazione riscontrata alla caviglia sinistra sarebbe da

ricondurre in toto all’infortunio del marzo 2023 (cfr. doc. G), tuttavia si

tratta di un’affermazione apodittica, non supportata da alcuna motivazione

medico-scientifica. Alla sua certificazione del 15 aprile 2024 non può pertanto

essere riconosciuto un sufficiente valore probatorio.

In

esito a tutto quanto precede, è dimostrato, perlomeno con il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che, al più tardi al

momento in cui l’amministrazione ha posto fine alle proprie prestazioni

(febbraio 2024), i disturbi denunciati dal ricorrente alla caviglia sinistra

non si trovavano più in una relazione di causalità naturale con l’evento

infortunistico del 20 marzo 2023. L’CO 1 era pertanto legittimato a negare

(segnatamente) l’assunzione dei costi dell’intervento operatorio la cui

esecuzione è stata ritenuta indicata dal dott. __________.

Il

TCA può peraltro esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie visto che

esse non fornirebbero verosimilmente nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361 consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio

2021.

consid. 5.4).

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti