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Decisione

35.2024.38

Nel caso di A. di 42 anni (76kg) che, trasferendo da carrozz. a montacarichi paziente(68kg)che si è irrigidito,dovendo così sostenerlo per non farlo cadere,non sono adempiute condiz. infortunio.No movim.scombinato e no sforzo manif.eccessivo.Lombosciatalgia no lesione parificata a postumi infortunio

12 agosto 2024Italiano34 min

ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.38

rs

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 8 aprile 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Dall’annuncio dell’11 settembre

2023 trasmesso alla CO 1 (in seguito: CO 1) dalla __________, datrice di lavoro

di RI 1, nato nel 1981 e attivo quale operatore sociosanitario OSS, emerge che quest’ultimo

ha dichiarato che il 5 settembre 2023 alle ore 19:00 “durante transfer da

carrozzina a montacarichi, il paziente si è irrigidito per paura e

consecutivamente per non farlo cadere a terra ho dovuto sostenerlo di peso e ho

percepito una distorsione / strappo nella parte lombare bassa. Nei giorni

successivi vi è stata intensificazione dell’algia irradiatasi su arto inf. sx”

(doc. 5).

Nell’attestato medico dell’11

settembre 2023 il Dr. med. __________, FMH medicina interna, che ha visitato

l’assicurato l’8 settembre 2023 (cfr. doc. 6), ha indicato “stato dopo distorsione

colonna lombare – lombosciatalgia sx” (cfr. doc. 5.1)

1.2. Dal referto radiologico del 12

settembre 2023 relativo alla RM della colonna lombare di RI 1 eseguita il 10

settembre 2023 si evince:

" (…)

Referto

Non vi sono esami precedenti a disposizione per un confronto.

Si nota un buon allineamento dei corpi vertebrali nella colonna

lombare.

Non crolli vertebrali.

Il segnale del midollo osseo è nei limiti della norma in tutte le

sequenze.

Normale morfologia e segnale nel corno midollare che termina

all'altezza del corpo vertebrale L1-L2.

Normale morfologia dei dischi 010-011 fino a L2-L3.

A livello del disco L3-L4 si nota una riduzione dell'altezza del

disco e del segnale in T2, compatibile con discopatia.

Si nota una lieve protrusione discale diffusa con lieve accentuazione

in sede foraminale destra senza evidenziare conflitti radicolari.

A livello del disco L4-L5 vi sono segni di discopatia con

riduzione dello spessore del disco associato ad un'ernia discale in sede

paramediana-recessale a sinistra con estensione verso caudale e con segni di conflitto

con la radice L5 a sinistra (serie 9:immagine 15 e serie 5:immagine 12).

Reperti di normalità e livello del disco LS-S1.

Non segni di spondilartrosi.

Conclusioni

Presenza di un’ernia discale in sede

paramediana-recessale a sinistra con conflitto con la radice L5 sinistra.

Discreti segni di discopatia L3-L4 con lieve protrusione diffusa del disco

senza conflitti radicolari.” (Doc. 27)

1.3. Il 23 settembre 2023 l’assicurato

ha risposto ad alcuni quesiti supplementari postigli da CO 1 (cfr. doc. 13)

come segue:

"

1. Descriva nel dettaglio la dinamica dell'evento

che ha dato origine

ai suoi dolori. La preghiamo d'indicare

data, orario e luogo dell'evento.

5/9/2023, ore 19 circa, __________ domicilio del

paziente.

Stavo eseguendo mobilizzazione del

paziente da carrozzina alla seduta del montacarichi; il paziente è affetto da

sclerosi multipla; il paziente durante transfer si è irrigidito per paura e

sottoscritto per evitare la sua caduta ho dovuto sostenerlo nel suo peso

completo. Ho sentito uno “strappo” sulla zona lombare bassa.

2 È successo

qualcosa di particolare o anomalo? Se la risposta è affermativa, si prega di

specificare.

Come accennavo nella risposta n° 1

il paziente si è spaventato irrigidendosi con il proprio corpo e quindi ho

dovuto sostenerlo di peso per evitare la caduta; solitamente il paziente più

tonico a livello arti inferiori ma in quell’episodio con irrigidimento non vi è

stato più compliance.

3 Dopo

l'evento ha potuto svolgere le sue attività come di consueto?

Mercoledì 6/9/2023 ero in congedo,

in tale data percepivo lombalgia con intensità media; giovedì 7/9 + venerdì 8/9

sono rientrato al lavoro normalmente ma verso pom. del 8/9 algia si è irradiata

su arto inf. sx. Da lì MC ha aperto bagatella per i die 9/9+10/0+11/9. Algia

poi molto più contenuta e sono rientrato dal 12/9 al 15/9 al 50%.*

4 In passato ha già avuto dolori in questa zona del corpo?

Se sì, quando e qual era il decorso?

Chi era il suo medico

curante (nome e indirizzo)?

Zona lombare no.

5 Svolge

un'attività professionale e/o sportiva pesante a livello fisico? Se sì, Quale?

Sono operatore socio sanitario; ho

lavorato in CPA ed in territorio a quasi 20 anni.

6. Quale

medico ha eseguito il primo trattamento (nome e indirizzo)? Quando?

Dr. __________; 8/9/2023 quando

sono andato in visita.

* Purtroppo dal 15/9 i dolori lombari irradiati su arto inf. sx

sono aumentati con alta intensità; domenica 10/9 ho effettuato in radiologia __________

risonanza magnetica con referto arrivato durante la settimana ventura diagnosi

discale; MC ha aperto infortunio dal 16/9 al 27/9.

7. Si ricorda altri episodi che potrebbero aver scatenato i

dolori?

No (…)” (Doc. 18-18.1)

1.4. Il Dr. med. __________, il 25

ottobre 2023, ha precisato che RI 1 gli ha riferito che, mentre stava lavorando

e trasportando un paziente, per non lasciarlo cadere si è procurato una

distorsione della colonna lombare.

Inoltre il medico ha affermato

che lo stato generale dell’interessato non presentava conseguenze di malattie e

infortuni, né anomalie fisiche (invalidità), che la diagnosi provvisoria era uno

stato dopo distorsione colonna lombare – lombosciatalgia sx, che la causa di

tali disturbi può essere “infortunio”, che non ha proposto misure mediche o non

mediche particolari, che il paziente era inabile al lavoro al 100% dal 9 al 28

settembre 2023 e che la fine del trattamento era prevista per il 27 settembre

2023 (cfr. doc. 26).

1.5. L’assicuratore LAINF, con decisione

del 28 dicembre 2023, ha negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenendo, da

un lato, che l’evento in questione non configuri un infortunio ai sensi

dell’art. 4 LPGA, mancando un fattore esterno straordinario, dall’altro, che la

diagnosi risultante dagli atti medici non rientra tra le lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 38).

1.6. Con tempestiva opposizione del 22

gennaio 2024 l’assicurato ha fatto valere:

" (…) per

evitare che un mio paziente cadesse ho dovuto sorreggere il suo peso (quasi

pari al mio) e questo mi ha provocato uno strappo alla schiena e conseguente

impossibilità a svolgere i movimenti come di consueto, nonché dolore fisico,

impedendomi di svolgere la mia attività lavorativa per alcuni giorni seguenti.

Ho avuto modo di consultare nuovamente il mio medico (Dott. __________),

il quale conferma che si tratta di un infortunio, anche perché se un problema

di salute non è un infortunio può essere solo malattia, ma non è decisamente

questo il mio caso.

Inoltre, non comprendo l'affermazione “la causa e quindi la

circostanza di un infortunio deve essere straordinaria e non le conseguenze”.

Qualsiasi infortunio è la conseguenza di una causa scatenante che

sta a monte: la distrazione, la fretta, un evento imprevisto che fa mutare il

comportamento (come nel mio caso), …

Interpretato in questo modo, qualsiasi caso di infortunio non è

considerabile come tale. (…)” (Doc. 36)

1.7. Il 27 febbraio 2024, RI 1, dando

seguito a quanto richiesto da CO 1 (cfr. doc. 40), ha specificato che il suo

peso è di 76 kg, mentre quello del paziente è di 68 kg.

Egli ha aggiunto che quest’ultimo

ha delle patologie che possono comprometterne la mobilità e che “è capitato,

come in quell’episodio, che a causa della paura dovuta al trasferimento il

paziente si sia irrigidito molto impedendo un movimento “fluido” e

costringendomi a sostenerne il peso praticamente per intero per scongiurarne la

caduta” (cfr. doc. 41).

1.8. Con decisione su opposizione dell’8

aprile 2024 CO 1 ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento.

L’Istituto assicuratore, per

quanto attiene al diniego dell’esistenza di un infortunio, ha rilevato:

" (…)

2.2.2 Nella concreta evenienza c'è da

valutare se il fatto di dovere improvvisamente sostenere da solo il peso di un

paziente che si irrigidisce durante il trasferimento dalla sedia al montacarichi

configura un fattore esterno straordinario.

L'assicurato, nato nel 1981, è attivo da quasi 20 anni quale operatore

sanitario. Ha lavorato in case per anziani e a domicilio (doc. 18). Su

richiesta di CO 1, l'opponente ha precisato che il paziente pesava 68 kg e che

il suo proprio peso era di 76 kg (doc. 41).

L'attività di assistente di cura comporta quotidianamente il sollevamento

e lo spostamento di persone con disabilità o mobilità ridotta. Dover fare

movimenti di rotazione - anche bruschi - con il tronco per far sedere o

coricare un paziente, oppure per afferrarlo quando sta per cadere, rientra nel

quadro degli avvenimenti a cui è confrontato con frequenza un operatore

sanitario con l'esperienza dell'opponente.

Non si ravvede pertanto nella dinamica dei fatti descritta

dall'assicurato un elemento esterno perturbatore del movimento effettuato che

sia particolarmente caratterizzato. (…)” (Doc. A2 pag. 3)

In relazione al rifiuto di

assumere il caso quale lesione corporale parificabile a infortunio, la CO 1 ha

asserito:

" (…) L’assicurato

ha presentato una lombosciatalgia a sinistra, associata ad un'ernia discale in

sede paramediana/recessale a livello del disco L4-L5.

Fatti

Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la

contrattura dei muscoli paravertebrali tipica della "Iombalgia" o

"lombaggine" acuta (il cosiddetto "colpo della strega") non

configura une lesione corporale figurante nell'elenco. Il legislatore ha

infatti espressamente voluto escludere la lombalgia, così come la discopatia o

l'ernia del disco, dalle lesioni parificabili ai postumi d'infortunio (DTF 116

V 145, consid. 5; cfr. sentenza 8C_746/2012 del 29.10.2012, consid. 4). (…)”

(Doc. A2 pag. 4)

1.9. Contro la decisione su opposizione

l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:

" (…) Da

ormai 20 anni, svolgo la professione di operatore socio sanitario.

Il 5 settembre 2023, mi trovavo da un

paziente durante il mio turno di lavoro.

Nell’atto di trasferimento del paziente da

carrozzina a montacarichi, il paziente si è irrigidito per paura e,

consecutivamente, per non lasciare che cadesse ho dovuto sostenere interamente

il suo peso, procurandomi uno strappo alla schiena.

Preciso che il trasferimento avviene

solitamente senza intoppi, è stata una reazione inaspettata e, data l’urgenza,

ho dovuto reagire celermente per far sì che il paziente non accusasse danni.

Nei giorni seguenti il dolore alla schiena

si è intensificato, impedendomi non solo di lavorare, ma anche di svolgere

normali attività della vita quotidiana (guidare, pulizie di casa, …) nonché di

dormire in maniera adeguata.

Nonostante l’assicurazione si rifiuti di

riconoscere il mio caso come infortunio, la mia salute fisica è stata

compromessa e, non potendo lavorare, ho subito anche delle conseguenze

economiche. L’istinto di soccorrere il paziente mi ha fatto agire in fretta,

inoltre – se non avessi agito – sarei potuto incappare in conseguenze anche

penali per omissione di soccorso.

Onestamente, il fatto di essere

assoggettati obbligatoriamente ad un’assicurazione, rischiare eventuali

problemi se non si agisce in maniera corretta (oltre al rispetto della propria

coscienza) e non essere sostenuti nel momento in cui si verifica un infortunio

mi lascia alquanto perplesso. (…)” (Doc. I)

1.10. Nella sua risposta del 21 maggio

2023 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, osservando:

" La parte

convenuta non mette in dubbio la professionalità del ricorrente e il fatto che

abbia reagito in modo opportuno e nell’interesse del paziente che accudiva.

Tuttavia, anche se repentino e imprevisto, l’irrigidimento di un

paziente durante un trasferimento e il conseguente movimento che deve fare

l’operatore sociosanitario per sostenerlo non adempiono il criterio della

straordinarietà del fattore esterno necessario per il riconoscimento di un

infortunio ai sensi di legge.

La comprensibile perplessità del ricorrente

nei confronti della decisione impugnata deriva purtroppo dal fatto che, come

ricordato nella decisione impugnata, il concetto giuridico d’infortunio (art. 4

LPGA) non ricopre quello usato nel linguaggio comune.

Alla luce della giurisprudenza restrittiva

del Tribunale federale, la parte convenuta mantiene pertanto che non ci sono

gli estremi per riconoscere il diritto a prestazioni assicurative LAINF in

relazione con l’evento del 5 settembre 2023” (Doc. III)

1.11. Il 22 maggio 2024 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Nel caso di specie è litigiosa la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il diritto a

prestazioni in relazione all’evento del 5 settembre 2023, per il motivo che

l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né

il danno alla salute riportato dal medesimo costituirebbe una lesione

parificata ai postumi d’infortunio.

2.2. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. In

concreto va, innanzitutto, segnalato che nella DTF 146 V 51 consid. 9.1 il

Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale

disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni

ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato

soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte

federale ha stabilito che in tale ipotesi l’assicuratore contro gli infortuni

deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in

virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai

sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2

LAINF.

Il TCA, pertanto, è dapprima

tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi

dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.4. L'art.

4 LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi

influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un

fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" -

l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).

Scopo della definizione è

di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).

Pertanto

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19

agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V

61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).

Vi

è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve

accadere nel mondo esterno.

Quando

il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STF 8C_404/2020

dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.).

In

una sentenza pubblicata in RAMI 1994 N U 180 pag. 37, l’Alta Corte ha avuto

modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio

conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli

aspetti del processo lavorativo concreto, sicché anche il sollevamento di un

peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può

risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente

superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione

piegata e affrettata (cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005 consid. 4.2.2.,

massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265).

Da

un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 122 V 232 consid.

1; DTF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2; DTF 116 V 138

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165 pag. 59 consid. 3b).

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio

2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b,

111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A.

Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S.

Gallo 1995, pag. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ai postumi di infortunio (cfr. DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141

consid. 4b).

2.7. Nella presente evenienza la

dinamica dell’evento del 5 settembre 2023 non è oggetto di discussione tra le

parti.

Più precisamente in quella data

l’assicurato, durante il trasferimento dalla carrozzina al montacarichi del suo

paziente, affetto da sclerosi multipla e che per paura si era irrigidito -

mentre solitamente era più tonico a livello degli arti inferiori -, ha dovuto

sostenerne il peso completo per evitare che cadesse per terra, riportando una

distorsione / strappo nella parte lombare bassa della schiena (cfr. doc. 5; 18;

36; I; 38, A2; consid. 1.1.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 1.9.).

Dall’accertamento esperito

dall’assicuratore LAINF è emerso che il ricorrente pesa 76 kg e il paziente 68

kg (cfr. doc. 41).

2.8. In una sentenza U 166/04 del 18

aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, già menzionata, il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale), precisando che l’evento in esame costituiva un caso limite, ha

ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso

di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è

procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso

di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.

In un giudizio 35.2005.98 dell'8

marzo 2006, riassunto in RtiD II-2006 pag. 181, il TCA ha stabilito che nel

caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando

da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85

kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché

stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno

riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava la straordinarietà

dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.

In una sentenza 35.2006.78 del 24

gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una “assicurata,

di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio

2006 mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la

Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso

l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.

Il TF, in una pronunzia 8C_403/2010

del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Il Tribunale

federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore

esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona

costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in

seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del

peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in

considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni

quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato

propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).

Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.

U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un

evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per

evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo

trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella

carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma

da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e

concernente il caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa

per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non

aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e

repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello

stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag.

37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe

modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio

conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli

aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un

peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può

risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente

superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione

piegata e affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid.

2.7).”

In una sentenza 35.2019.65 del 21

ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo

Considerandi

Tribunale ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ai sensi di legge

trattandosi di una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola,

aveva dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a

terra. Da notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che,

dopo la caduta, neppure il figlio era stato in grado di risollevarlo da solo.

Secondo il TCA, l’elemento straordinario consisteva nel fatto che in

quell’occasione al paziente era ceduta totalmente l’unica gamba funzionante

(quella sinistra, essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso

morto con il braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto

compiere uno sforzo eccessivo.

Questo Tribunale ha deciso in

modo analogo nella pronunzia 35.2021.17 del 21 giugno 2021, cresciuta

incontestata in giudicato, riguardante un’operatrice sanitaria, nata nel 1959,

alta 163 cm per 53 kg, che aveva dovuto sorreggere completamente con il braccio

sinistro il peso di circa 80-85 kg (per 200 cm) di un paziente per evitarne la

caduta a terra (in questo senso, si veda pure la sentenza 35.2021.70 del 21

marzo 2022, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato, relativa a

un’assicurata la cui differenza di peso con l’utente che ha dovuto sostenere

era di 47 kg).

2.9

Per contro con giudizio del 30 mai

1990, pubblicato in DTF 116 V 136 e citato

nella decisione su opposizione (cfr. doc. A2 pag. 3), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha negato l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione

alle dorsalgie immediatamente lamentate da un assicurato - infermiere di 36

anni di buona costituzione fisica - dopo che lo stesso aveva, da solo,

trasferito, da un tavolo operatorio a un letto, un paziente del peso di 100-120

kg.

L’Alta

Corte ha precisato che l’azione in questione rientrava nelle mansioni

quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato

propriamente sollevato.

Con

sentenza U 123/93 del 17 dicembre 1993 la nostra Massima istanza ha giudicato

allo stesso modo il caso di un'assicurata, infermiera di 53 anni, la quale,

intenta a sistemare una degente di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione

anomala, aveva accusato un blocco lombare, poiché la collega, non coordinando

l'azione, aveva fatto gravare su di lei tutto il peso della paziente. Anche in

quell'occasione, il TFA, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di

dovere sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, ha osservato

che lo spostamento di una persona ricoverata in un letto d'ospedale fa parte

del lavoro quotidiano di un aiuto infermiere.

Inoltre, in una

sentenza U 238/99 del 14 febbraio

2000, pubblicata in SJ 2000 II pag. 439, il

Tribunale federale delle assicurazioni si è pronunciato in relazione a un

infermiere 40enne, in buona forma fisica e con un'esperienza professionale

ventennale, il quale, nel tentativo di applicare una manovra di Heimlich per

ottenere l'espulsione di un pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una

pensionata in fase di soffocamento e in perdita di conoscenza, aveva accusato

una fitta dorsale irradiante fino alla spalla destra, in quanto aveva dovuto

sopportare il peso (55-60 kg) della paziente su di lui.

L’Alta Corte ha

sottolineato che nessun fattore straordinario aveva caratterizzato

quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni

oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e

attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.

Nemmeno

con sentenza U 421/01 del 15 gennaio 2003, riguardante un'ausiliaria di cure

presso una casa per anziani, la quale si era trovata a dovere sopportare

l'intero peso di una paziente, accusando un improvviso dolore alla regione

sacrale, poiché la collega, con cui stava trasferendo un ospite dal letto alla

poltroncina, è inaspettatamente inciampata, la nostra Massima Istanza ha

ritenuto adempiuti i presupposti per potere ammettere l'esistenza di un

infortunio.

In considerazione dell'abitudine professionale come

pure del rapporto di peso tra l'assicurata (62 kg) e la paziente (66 kg), il

TFA ha escluso che si fosse in presenza di uno sforzo straordinario.

Al

riguardo cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005 consid. 4.2.1; 4.2.3-4.2.4,

massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, menzionata sopra.

Inoltre

con giudizio 8C_726/2009 del 30 aprile 2010, a cui ha pure fatto riferimento la

parte resistente nella decisione su opposizione (cfr. doc. I pag. 3), l’Alta

Corte ha accolto il ricorso dell’INSAI, ritenendo che a torto la Corte delle

assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese aveva segnatamente deciso

che un assicurato, nato nel 1959 e infermiere di professione, il quale, il 3

marzo 2008, mentre stava aprendo il letto di una paziente, si era girato

bruscamente verso quest’ultima - che si era alzata dalla sedia a rotelle - per

accompagnarla nella sua caduta a terra, riportando delle cervicalgie

post-traumatiche, non aveva subito un infortunio ai sensi di legge.

Il

TF ha rilevato che se la condizione del fattore esterno era realizzata tramite

il movimento brusco di torsione effettuato dall’assicurato, esso non rivestiva

in quel caso di specie un carattere straordinario. La rotazione eseguita per

trattenere la paziente sul punto di cadere non poteva essere considerata

inabituale per un infermiere. Nemmeno risultava che il movimento in questione

si fosse svolto in modo non programmato, tramite l’interferenza di un fatto

esterno particolare.

Il

Tribunale federale, in un giudizio 8C_605/2020 dell’8 giugno 2021, anch’esso

citato nella decisione su opposizione (cfr. doc. I pag. 3), ha altresì negato

l’esistenza di un infortunio.

L’Alta

Corte ha osservato, da un lato, che, anche ammettendo che l’attività di

spostare un paziente da una poltrona al letto o il contrario costituiva un

susseguirsi di azioni complesse, in quel caso non era intervenuta alcuna

circostanza che rendesse incontrollabile un gesto che l’assicurata, aiuto

infermiera, era spesso chiamata a effettuare durante la sua attività. Dall’altro,

che neppure era dato un sforzo eccessivo, visto che la ricorrente al momento

dell’evento non stava sollevando il paziente, ma l’aveva trattenuto per

evitarne la caduta dopo che il medesimo aveva perso l’equilibrio. Siccome il

paziente era seduto, l’assicurata non aveva dovuto trattenere tutto il suo peso

di 90 kg.

Dal

canto suo il TCA, nel giudizio STCA 35.2017.105 del 22 gennaio 2018, cresciuto

incontestato in giudicato, ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi di

legge, trattandosi di un tecnico di radiologia (in servizio da oltre 5 anni) -

nato nel 1986 e di corporatura robusta (90 kg per 170 cm) - che aveva dovuto

sostenere un paziente del peso di circa 100 kg (per 170-175 cm di altezza) con

problemi deambulatori, che era improvvisamente svenuto. In quell’occasione,

questa Corte ha ricordato che il sollevare, trasportare o spostare pesi

inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali -

non viene considerato sforzo eccessivo.

Infine

con sentenza 35.2023.7 del 27 marzo 2023, anch’essa cresciuta in giudicato

incontestata, questa Corte ha stabilito che non erano soddisfatti i presupposti

per poter riconoscere il carattere infortunistico all’evento nel quale era

incorso l'assicurato, nato nel 1980 e professione operatore sociosanitario, e

meglio all’azione di aver provato a tenere l’ospite che aveva perso

l’equilibrio ed era caduto su di lui, riportando uno stato infiammatorio alla

spalla sx (“spalla congelata”).

Il

TCA ha negato l’esistenza di un movimento scombinato del corpo ai sensi della

giurisprudenza, evidenziando che il sollevamento di un paziente con problemi di

deambulazione durante le usuali cure mattutine per evitarne la caduta rientra

nel quadro degli avvenimenti a cui può essere confrontato un operatore

sanitario, in particolare di una casa per anziani.

Nemmeno

è stato ritenuto che l’insorgente, che pesava 80 kg, avesse compiuto uno sforzo

manifestamente eccessivo, dato che ha dovuto sopportare, tra l’altro per un

breve lasso di tempo, un peso di circa 58 kg.

2.10

Nella

fattispecie concreta, attentamente esaminata la documentazione agli atti, il

TCA ritiene, con riferimento alla giurisprudenza citata, che il modo di

procedere dell’assicuratore LAINF, il quale ha negato che il ricorrente, il 5

settembre 2023, sia rimasto vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA, debba

essere tutelato.

In

effetti il 5 settembre 2023 non è accaduto nulla di straordinario, ossia nulla

che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si

possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. consid. 2.5.).

Secondo

questa Corte, inoltre, l'essere chiamato a sorreggere, parzialmente oppure

completamente, nel trasferimento dalla sedia a rotelle al montacarichi un

paziente con problemi di deambulazione che si irrigidisce, come nel caso

dell’insorgente la cui persona che stava assistendo è affetta da sclerosi

multipla, per evitarne la caduta, con tutto ciò che ne consegue (in particolare

il fatto di dover effettuare anche dei movimenti repentini ed energici per

sostenerlo), rientri nel quadro degli avvenimenti a cui può essere confrontato

un operatore sanitario che è attivo presso il domicilio del paziente.

Ne

discende che nel caso di specie può essere negata l’esistenza di un movimento

scombinato del corpo ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.;

2.9.).

RI

1, il quale al momento del sinistro aveva 42 anni ed è un operatore

sociosanitario sperimentato con vent’anni di attività professionale (cfr. doc.

I; 18; consid. 1.3.; 1.9.), va del resto reputato pronto a gestire simili

contingenze.

Il

suo peso (76 kg) era, oltretutto, superiore a quello del paziente (68 kg).

Non

si può, quindi, nemmeno ritenere che l’insorgente abbia compiuto uno sforzo

manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza federale, dato che

ha dovuto sopportare, tra l’altro per un breve lasso di tempo, un peso di circa

68.

kg, inferiore al proprio (cfr. consid. 2.9.; STFA U 421/01 del 15 gennaio

2003: nel caso di un’assicurata di 62 kg che ha dovuto sostenere una paziente

di 66 kg è stato escluso uno sforzo straordinario; STCA 35.2017.105 del 22

gennaio 2018: esclusione di uno sforzo manifestamente eccessivo nel caso di un

assicurato del peso di 90 kg che si è trovato nella situazione di trattenere un

paziente di circa 100 kg).

Giova,

peraltro, ricordare che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai

100.

kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene

considerato sforzo eccessivo (cfr. consid. 2.9.; STCA 35.2017.105 del 22

gennaio 2018; STCA 35.2003.34 del 21 luglio 2003, consid. 2.9 e rinvii ivi

citati).

Va,

altresì, evidenziato che il Tribunale federale e il TCA hanno ammesso, in altre

fattispecie, l’intervento di uno sforzo eccessivo e, quindi, di un

infortunio ai sensi di legge, in casi in cui il peso dell’ospite era ampiamente

superiore a quello dell’assicurato/a (cfr. consid. 2.8.; ad esempio, nella

STFA U 166/04 la differenza di peso era di 27 kg, nella STCA 35.2006.78 di 25

kg e nelle STCA 35.2021.17 e 35.2021.70 di 27-32, rispettivamente di 47 kg, in

operatrici sanitarie che avevano 61, rispettivamente 58 anni).

Occorre

di conseguenza concludere che in casu non sono soddisfatte le severe condizioni

poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere

infortunistico ad un determinato evento.

2.11

La

decisione su opposizione impugnata debba essere confermata anche nella misura

in cui l’assicuratore LAINF ha negato che il danno alla salute lamentato

dall'insorgente possa essere assunto a titolo di lesione parificata ai

postumi d'infortunio (cfr. doc. A2 pag. 4).

Giusta

l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio

2017, applicabile al caso di specie visto che l’evento annunciato

dall’interessato è accaduto nel gennaio 2020, l’assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture (lett. a),

lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),

lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni

dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano

(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una

malattia.

Al

riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9

cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha

rinunciato al criterio del fattore esterno.

Il Dr. med. __________, nel

settembre 2023, ha diagnosticato uno “stato dopo distorsione lombare –

lombosciatalgia sx” (cfr. doc. 5.1; 26; 1.1.; 1.4.).

Dalla RM della colonna lombare

eseguita il 12 settembre 2023 è emersa la presenza di un’ernia discale in sede

paramediana-recessale a sinistra con conflitto con la radice L5 sinistra, come

pure discreti segni di discopatia L3-L4 con lieve protrusione diffusa del disco

senza conflitti radicolari (cfr. doc. 27; consid. 1.2.).

Il medico fiduciario

dell’Istituto assicuratore resistente, Dr. med. __________, specialista in

chirurgia plastica e nel settore dell’ortopedia, nonché in medicina generale

interna, l’8 novembre 2023, ha indicato:

" L’episodio

e i correlati sintomi di dolore lombare con irraggiamento sono chiaramente correlabili

alla diagnosi radiologica e alle lesioni riscontrate. Non sono emersi elementi

che facciano supporre una causa esclusivamente di natura infortunistica e si

tratta di un aggravamento correlato alla patologia (malattia) già presente da

tempo “un’ernia discale in sede paramediana-recessale a sinistra con conflitto

con la radice L5 sinistra.” (Doc. 29.1)

L’Alta Corte si è occupata a più

riprese della questione di sapere se il quadro clinico sintetizzato sotto la

diagnosi di “lombalgia” (o “lombaggine” o “colpo della strega”) possa essere

qualificato quale lesione parificata ai postumi di infortunio.

La nostra Corte federale, per

quanto concerne la “lombalgia”, come rilevato dall’assicuratore LAINF (cfr.

doc. A2 pag. 4), ha risposto negativamente a questo quesito, da un canto,

siccome è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione

muscolare, tendinea o dell'apparato legamentare

e, d'altro canto, poiché è volontà accertata del legislatore di non includere

la lombalgia fra le diagnosi esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 v.OAINF,

attualmente 6 cpv. 2 LAINF (cfr. STF 8C_746/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4;

DTF 116 V 145 consid. 5).

Un'eccezione è stata prevista

unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un lato, è stato

possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni muscolari, di

lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di lussazioni delle

piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva diagnosi non

costituisca semplicemente un reperto accessorio.

Per completezza, benché in

concreto il medico fiduciario abbia comunque attestato, senza essere contraddetto

da pareri medici in senso contrario, che l’ernia era già presente da tempo

(cfr. (Doc. 29.1), è utile precisare che la nostra Massima Istanza è giunta

alla medesima conclusione per quanto concerne le ernie discali (cfr. DTF 116 V

145.

consid. 5 in fine; STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.4.,

pubblicata in RDAT I-2003 N. 79; STFA U 309/00 del 20 settembre 2001 consid. 2;

STFA U 238/99 del 14 febbraio 2000 consid. 5),

Il TFA ha peraltro giudicato

conforme a legge e Costituzione l'esclusione della lombalgia e dell’ernia

discale dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. STF 8C_746/2012

del 29 ottobre 2012 consid. 4; DTF 116 V 145ss. e A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996,

pag. 103 segg.).

Al riguardo cfr. pure STFA U 282/06 del 4 giugno 2007; STCA 35.2009.23 del 18 maggio 2009 consid. 2.10.; STCA

35.2007.61

del 24 ottobre 2007 consid. 2.12.

Ora, il TCA, constatato che le

affezioni lamentate dal ricorrente non rientrano fra le diagnosi esaustivamente

enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF, deve concludere che il danno alla salute

dell'assicurato non può essere assunto dall’Istituto assicuratore resistente

neppure a titolo di lesione parificabile ai postumi d'infortunio.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.;

STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre

2022.

consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti