35.2024.38
Nel caso di A. di 42 anni (76kg) che, trasferendo da carrozz. a montacarichi paziente(68kg)che si è irrigidito,dovendo così sostenerlo per non farlo cadere,non sono adempiute condiz. infortunio.No movim.scombinato e no sforzo manif.eccessivo.Lombosciatalgia no lesione parificata a postumi infortunio
12 agosto 2024Italiano34 min
ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.38
rs
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 aprile 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Dall’annuncio dell’11 settembre
2023 trasmesso alla CO 1 (in seguito: CO 1) dalla __________, datrice di lavoro
di RI 1, nato nel 1981 e attivo quale operatore sociosanitario OSS, emerge che quest’ultimo
ha dichiarato che il 5 settembre 2023 alle ore 19:00 “durante transfer da
carrozzina a montacarichi, il paziente si è irrigidito per paura e
consecutivamente per non farlo cadere a terra ho dovuto sostenerlo di peso e ho
percepito una distorsione / strappo nella parte lombare bassa. Nei giorni
successivi vi è stata intensificazione dell’algia irradiatasi su arto inf. sx”
(doc. 5).
Nell’attestato medico dell’11
settembre 2023 il Dr. med. __________, FMH medicina interna, che ha visitato
l’assicurato l’8 settembre 2023 (cfr. doc. 6), ha indicato “stato dopo distorsione
colonna lombare – lombosciatalgia sx” (cfr. doc. 5.1)
1.2. Dal referto radiologico del 12
settembre 2023 relativo alla RM della colonna lombare di RI 1 eseguita il 10
settembre 2023 si evince:
" (…)
Referto
Non vi sono esami precedenti a disposizione per un confronto.
Si nota un buon allineamento dei corpi vertebrali nella colonna
lombare.
Non crolli vertebrali.
Il segnale del midollo osseo è nei limiti della norma in tutte le
sequenze.
Normale morfologia e segnale nel corno midollare che termina
all'altezza del corpo vertebrale L1-L2.
Normale morfologia dei dischi 010-011 fino a L2-L3.
A livello del disco L3-L4 si nota una riduzione dell'altezza del
disco e del segnale in T2, compatibile con discopatia.
Si nota una lieve protrusione discale diffusa con lieve accentuazione
in sede foraminale destra senza evidenziare conflitti radicolari.
A livello del disco L4-L5 vi sono segni di discopatia con
riduzione dello spessore del disco associato ad un'ernia discale in sede
paramediana-recessale a sinistra con estensione verso caudale e con segni di conflitto
con la radice L5 a sinistra (serie 9:immagine 15 e serie 5:immagine 12).
Reperti di normalità e livello del disco LS-S1.
Non segni di spondilartrosi.
Conclusioni
Presenza di un’ernia discale in sede
paramediana-recessale a sinistra con conflitto con la radice L5 sinistra.
Discreti segni di discopatia L3-L4 con lieve protrusione diffusa del disco
senza conflitti radicolari.” (Doc. 27)
1.3. Il 23 settembre 2023 l’assicurato
ha risposto ad alcuni quesiti supplementari postigli da CO 1 (cfr. doc. 13)
come segue:
"
1. Descriva nel dettaglio la dinamica dell'evento
che ha dato origine
ai suoi dolori. La preghiamo d'indicare
data, orario e luogo dell'evento.
5/9/2023, ore 19 circa, __________ domicilio del
paziente.
Stavo eseguendo mobilizzazione del
paziente da carrozzina alla seduta del montacarichi; il paziente è affetto da
sclerosi multipla; il paziente durante transfer si è irrigidito per paura e
sottoscritto per evitare la sua caduta ho dovuto sostenerlo nel suo peso
completo. Ho sentito uno “strappo” sulla zona lombare bassa.
2 È successo
qualcosa di particolare o anomalo? Se la risposta è affermativa, si prega di
specificare.
Come accennavo nella risposta n° 1
il paziente si è spaventato irrigidendosi con il proprio corpo e quindi ho
dovuto sostenerlo di peso per evitare la caduta; solitamente il paziente più
tonico a livello arti inferiori ma in quell’episodio con irrigidimento non vi è
stato più compliance.
3 Dopo
l'evento ha potuto svolgere le sue attività come di consueto?
Mercoledì 6/9/2023 ero in congedo,
in tale data percepivo lombalgia con intensità media; giovedì 7/9 + venerdì 8/9
sono rientrato al lavoro normalmente ma verso pom. del 8/9 algia si è irradiata
su arto inf. sx. Da lì MC ha aperto bagatella per i die 9/9+10/0+11/9. Algia
poi molto più contenuta e sono rientrato dal 12/9 al 15/9 al 50%.*
4 In passato ha già avuto dolori in questa zona del corpo?
Se sì, quando e qual era il decorso?
Chi era il suo medico
curante (nome e indirizzo)?
Zona lombare no.
5 Svolge
un'attività professionale e/o sportiva pesante a livello fisico? Se sì, Quale?
Sono operatore socio sanitario; ho
lavorato in CPA ed in territorio a quasi 20 anni.
6. Quale
medico ha eseguito il primo trattamento (nome e indirizzo)? Quando?
Dr. __________; 8/9/2023 quando
sono andato in visita.
* Purtroppo dal 15/9 i dolori lombari irradiati su arto inf. sx
sono aumentati con alta intensità; domenica 10/9 ho effettuato in radiologia __________
risonanza magnetica con referto arrivato durante la settimana ventura diagnosi
discale; MC ha aperto infortunio dal 16/9 al 27/9.
7. Si ricorda altri episodi che potrebbero aver scatenato i
dolori?
No (…)” (Doc. 18-18.1)
1.4. Il Dr. med. __________, il 25
ottobre 2023, ha precisato che RI 1 gli ha riferito che, mentre stava lavorando
e trasportando un paziente, per non lasciarlo cadere si è procurato una
distorsione della colonna lombare.
Inoltre il medico ha affermato
che lo stato generale dell’interessato non presentava conseguenze di malattie e
infortuni, né anomalie fisiche (invalidità), che la diagnosi provvisoria era uno
stato dopo distorsione colonna lombare – lombosciatalgia sx, che la causa di
tali disturbi può essere “infortunio”, che non ha proposto misure mediche o non
mediche particolari, che il paziente era inabile al lavoro al 100% dal 9 al 28
settembre 2023 e che la fine del trattamento era prevista per il 27 settembre
2023 (cfr. doc. 26).
1.5. L’assicuratore LAINF, con decisione
del 28 dicembre 2023, ha negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenendo, da
un lato, che l’evento in questione non configuri un infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA, mancando un fattore esterno straordinario, dall’altro, che la
diagnosi risultante dagli atti medici non rientra tra le lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 38).
1.6. Con tempestiva opposizione del 22
gennaio 2024 l’assicurato ha fatto valere:
" (…) per
evitare che un mio paziente cadesse ho dovuto sorreggere il suo peso (quasi
pari al mio) e questo mi ha provocato uno strappo alla schiena e conseguente
impossibilità a svolgere i movimenti come di consueto, nonché dolore fisico,
impedendomi di svolgere la mia attività lavorativa per alcuni giorni seguenti.
Ho avuto modo di consultare nuovamente il mio medico (Dott. __________),
il quale conferma che si tratta di un infortunio, anche perché se un problema
di salute non è un infortunio può essere solo malattia, ma non è decisamente
questo il mio caso.
Inoltre, non comprendo l'affermazione “la causa e quindi la
circostanza di un infortunio deve essere straordinaria e non le conseguenze”.
Qualsiasi infortunio è la conseguenza di una causa scatenante che
sta a monte: la distrazione, la fretta, un evento imprevisto che fa mutare il
comportamento (come nel mio caso), …
Interpretato in questo modo, qualsiasi caso di infortunio non è
considerabile come tale. (…)” (Doc. 36)
1.7. Il 27 febbraio 2024, RI 1, dando
seguito a quanto richiesto da CO 1 (cfr. doc. 40), ha specificato che il suo
peso è di 76 kg, mentre quello del paziente è di 68 kg.
Egli ha aggiunto che quest’ultimo
ha delle patologie che possono comprometterne la mobilità e che “è capitato,
come in quell’episodio, che a causa della paura dovuta al trasferimento il
paziente si sia irrigidito molto impedendo un movimento “fluido” e
costringendomi a sostenerne il peso praticamente per intero per scongiurarne la
caduta” (cfr. doc. 41).
1.8. Con decisione su opposizione dell’8
aprile 2024 CO 1 ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento.
L’Istituto assicuratore, per
quanto attiene al diniego dell’esistenza di un infortunio, ha rilevato:
" (…)
2.2.2 Nella concreta evenienza c'è da
valutare se il fatto di dovere improvvisamente sostenere da solo il peso di un
paziente che si irrigidisce durante il trasferimento dalla sedia al montacarichi
configura un fattore esterno straordinario.
L'assicurato, nato nel 1981, è attivo da quasi 20 anni quale operatore
sanitario. Ha lavorato in case per anziani e a domicilio (doc. 18). Su
richiesta di CO 1, l'opponente ha precisato che il paziente pesava 68 kg e che
il suo proprio peso era di 76 kg (doc. 41).
L'attività di assistente di cura comporta quotidianamente il sollevamento
e lo spostamento di persone con disabilità o mobilità ridotta. Dover fare
movimenti di rotazione - anche bruschi - con il tronco per far sedere o
coricare un paziente, oppure per afferrarlo quando sta per cadere, rientra nel
quadro degli avvenimenti a cui è confrontato con frequenza un operatore
sanitario con l'esperienza dell'opponente.
Non si ravvede pertanto nella dinamica dei fatti descritta
dall'assicurato un elemento esterno perturbatore del movimento effettuato che
sia particolarmente caratterizzato. (…)” (Doc. A2 pag. 3)
In relazione al rifiuto di
assumere il caso quale lesione corporale parificabile a infortunio, la CO 1 ha
asserito:
" (…) L’assicurato
ha presentato una lombosciatalgia a sinistra, associata ad un'ernia discale in
sede paramediana/recessale a livello del disco L4-L5.
Fatti
Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la
contrattura dei muscoli paravertebrali tipica della "Iombalgia" o
"lombaggine" acuta (il cosiddetto "colpo della strega") non
configura une lesione corporale figurante nell'elenco. Il legislatore ha
infatti espressamente voluto escludere la lombalgia, così come la discopatia o
l'ernia del disco, dalle lesioni parificabili ai postumi d'infortunio (DTF 116
V 145, consid. 5; cfr. sentenza 8C_746/2012 del 29.10.2012, consid. 4). (…)”
(Doc. A2 pag. 4)
1.9. Contro la decisione su opposizione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:
" (…) Da
ormai 20 anni, svolgo la professione di operatore socio sanitario.
Il 5 settembre 2023, mi trovavo da un
paziente durante il mio turno di lavoro.
Nell’atto di trasferimento del paziente da
carrozzina a montacarichi, il paziente si è irrigidito per paura e,
consecutivamente, per non lasciare che cadesse ho dovuto sostenere interamente
il suo peso, procurandomi uno strappo alla schiena.
Preciso che il trasferimento avviene
solitamente senza intoppi, è stata una reazione inaspettata e, data l’urgenza,
ho dovuto reagire celermente per far sì che il paziente non accusasse danni.
Nei giorni seguenti il dolore alla schiena
si è intensificato, impedendomi non solo di lavorare, ma anche di svolgere
normali attività della vita quotidiana (guidare, pulizie di casa, …) nonché di
dormire in maniera adeguata.
Nonostante l’assicurazione si rifiuti di
riconoscere il mio caso come infortunio, la mia salute fisica è stata
compromessa e, non potendo lavorare, ho subito anche delle conseguenze
economiche. L’istinto di soccorrere il paziente mi ha fatto agire in fretta,
inoltre – se non avessi agito – sarei potuto incappare in conseguenze anche
penali per omissione di soccorso.
Onestamente, il fatto di essere
assoggettati obbligatoriamente ad un’assicurazione, rischiare eventuali
problemi se non si agisce in maniera corretta (oltre al rispetto della propria
coscienza) e non essere sostenuti nel momento in cui si verifica un infortunio
mi lascia alquanto perplesso. (…)” (Doc. I)
1.10. Nella sua risposta del 21 maggio
2023 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, osservando:
" La parte
convenuta non mette in dubbio la professionalità del ricorrente e il fatto che
abbia reagito in modo opportuno e nell’interesse del paziente che accudiva.
Tuttavia, anche se repentino e imprevisto, l’irrigidimento di un
paziente durante un trasferimento e il conseguente movimento che deve fare
l’operatore sociosanitario per sostenerlo non adempiono il criterio della
straordinarietà del fattore esterno necessario per il riconoscimento di un
infortunio ai sensi di legge.
La comprensibile perplessità del ricorrente
nei confronti della decisione impugnata deriva purtroppo dal fatto che, come
ricordato nella decisione impugnata, il concetto giuridico d’infortunio (art. 4
LPGA) non ricopre quello usato nel linguaggio comune.
Alla luce della giurisprudenza restrittiva
del Tribunale federale, la parte convenuta mantiene pertanto che non ci sono
gli estremi per riconoscere il diritto a prestazioni assicurative LAINF in
relazione con l’evento del 5 settembre 2023” (Doc. III)
1.11. Il 22 maggio 2024 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Nel caso di specie è litigiosa la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il diritto a
prestazioni in relazione all’evento del 5 settembre 2023, per il motivo che
l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né
il danno alla salute riportato dal medesimo costituirebbe una lesione
parificata ai postumi d’infortunio.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. In
concreto va, innanzitutto, segnalato che nella DTF 146 V 51 consid. 9.1 il
Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale
disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni
ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato
soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte
federale ha stabilito che in tale ipotesi l’assicuratore contro gli infortuni
deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in
virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai
sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2
LAINF.
Il TCA, pertanto, è dapprima
tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.4. L'art.
4 LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi
influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un
fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" -
l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).
Scopo della definizione è
di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).
Pertanto
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19
agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V
61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).
Vi
è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve
accadere nel mondo esterno.
Quando
il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STF 8C_404/2020
dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.).
In
una sentenza pubblicata in RAMI 1994 N U 180 pag. 37, l’Alta Corte ha avuto
modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio
conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli
aspetti del processo lavorativo concreto, sicché anche il sollevamento di un
peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può
risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente
superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione
piegata e affrettata (cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005 consid. 4.2.2.,
massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265).
Da
un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 122 V 232 consid.
1; DTF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2; DTF 116 V 138
consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165 pag. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio
2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b,
111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A.
Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S.
Gallo 1995, pag. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ai postumi di infortunio (cfr. DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141
consid. 4b).
2.7. Nella presente evenienza la
dinamica dell’evento del 5 settembre 2023 non è oggetto di discussione tra le
parti.
Più precisamente in quella data
l’assicurato, durante il trasferimento dalla carrozzina al montacarichi del suo
paziente, affetto da sclerosi multipla e che per paura si era irrigidito -
mentre solitamente era più tonico a livello degli arti inferiori -, ha dovuto
sostenerne il peso completo per evitare che cadesse per terra, riportando una
distorsione / strappo nella parte lombare bassa della schiena (cfr. doc. 5; 18;
36; I; 38, A2; consid. 1.1.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 1.9.).
Dall’accertamento esperito
dall’assicuratore LAINF è emerso che il ricorrente pesa 76 kg e il paziente 68
kg (cfr. doc. 41).
2.8. In una sentenza U 166/04 del 18
aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, già menzionata, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale), precisando che l’evento in esame costituiva un caso limite, ha
ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso
di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è
procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso
di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.
In un giudizio 35.2005.98 dell'8
marzo 2006, riassunto in RtiD II-2006 pag. 181, il TCA ha stabilito che nel
caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando
da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85
kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché
stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno
riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava la straordinarietà
dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.
In una sentenza 35.2006.78 del 24
gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una “assicurata,
di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio
2006 mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la
Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso
l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.
Il TF, in una pronunzia 8C_403/2010
del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Il Tribunale
federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore
esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona
costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in
seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del
peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in
considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni
quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato
propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).
Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.
U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un
evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per
evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo
trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella
carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma
da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e
concernente il caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa
per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non
aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e
repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello
stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag.
37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe
modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio
conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli
aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un
peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può
risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente
superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione
piegata e affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid.
2.7).”
In una sentenza 35.2019.65 del 21
ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo
Considerandi
Tribunale ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ai sensi di legge
trattandosi di una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola,
aveva dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a
terra. Da notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che,
dopo la caduta, neppure il figlio era stato in grado di risollevarlo da solo.
Secondo il TCA, l’elemento straordinario consisteva nel fatto che in
quell’occasione al paziente era ceduta totalmente l’unica gamba funzionante
(quella sinistra, essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso
morto con il braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto
compiere uno sforzo eccessivo.
Questo Tribunale ha deciso in
modo analogo nella pronunzia 35.2021.17 del 21 giugno 2021, cresciuta
incontestata in giudicato, riguardante un’operatrice sanitaria, nata nel 1959,
alta 163 cm per 53 kg, che aveva dovuto sorreggere completamente con il braccio
sinistro il peso di circa 80-85 kg (per 200 cm) di un paziente per evitarne la
caduta a terra (in questo senso, si veda pure la sentenza 35.2021.70 del 21
marzo 2022, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato, relativa a
un’assicurata la cui differenza di peso con l’utente che ha dovuto sostenere
era di 47 kg).
2.9
Per contro con giudizio del 30 mai
1990, pubblicato in DTF 116 V 136 e citato
nella decisione su opposizione (cfr. doc. A2 pag. 3), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha negato l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione
alle dorsalgie immediatamente lamentate da un assicurato - infermiere di 36
anni di buona costituzione fisica - dopo che lo stesso aveva, da solo,
trasferito, da un tavolo operatorio a un letto, un paziente del peso di 100-120
kg.
L’Alta
Corte ha precisato che l’azione in questione rientrava nelle mansioni
quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato
propriamente sollevato.
Con
sentenza U 123/93 del 17 dicembre 1993 la nostra Massima istanza ha giudicato
allo stesso modo il caso di un'assicurata, infermiera di 53 anni, la quale,
intenta a sistemare una degente di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione
anomala, aveva accusato un blocco lombare, poiché la collega, non coordinando
l'azione, aveva fatto gravare su di lei tutto il peso della paziente. Anche in
quell'occasione, il TFA, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di
dovere sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, ha osservato
che lo spostamento di una persona ricoverata in un letto d'ospedale fa parte
del lavoro quotidiano di un aiuto infermiere.
Inoltre, in una
sentenza U 238/99 del 14 febbraio
2000, pubblicata in SJ 2000 II pag. 439, il
Tribunale federale delle assicurazioni si è pronunciato in relazione a un
infermiere 40enne, in buona forma fisica e con un'esperienza professionale
ventennale, il quale, nel tentativo di applicare una manovra di Heimlich per
ottenere l'espulsione di un pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una
pensionata in fase di soffocamento e in perdita di conoscenza, aveva accusato
una fitta dorsale irradiante fino alla spalla destra, in quanto aveva dovuto
sopportare il peso (55-60 kg) della paziente su di lui.
L’Alta Corte ha
sottolineato che nessun fattore straordinario aveva caratterizzato
quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni
oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e
attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.
Nemmeno
con sentenza U 421/01 del 15 gennaio 2003, riguardante un'ausiliaria di cure
presso una casa per anziani, la quale si era trovata a dovere sopportare
l'intero peso di una paziente, accusando un improvviso dolore alla regione
sacrale, poiché la collega, con cui stava trasferendo un ospite dal letto alla
poltroncina, è inaspettatamente inciampata, la nostra Massima Istanza ha
ritenuto adempiuti i presupposti per potere ammettere l'esistenza di un
infortunio.
In considerazione dell'abitudine professionale come
pure del rapporto di peso tra l'assicurata (62 kg) e la paziente (66 kg), il
TFA ha escluso che si fosse in presenza di uno sforzo straordinario.
Al
riguardo cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005 consid. 4.2.1; 4.2.3-4.2.4,
massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, menzionata sopra.
Inoltre
con giudizio 8C_726/2009 del 30 aprile 2010, a cui ha pure fatto riferimento la
parte resistente nella decisione su opposizione (cfr. doc. I pag. 3), l’Alta
Corte ha accolto il ricorso dell’INSAI, ritenendo che a torto la Corte delle
assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese aveva segnatamente deciso
che un assicurato, nato nel 1959 e infermiere di professione, il quale, il 3
marzo 2008, mentre stava aprendo il letto di una paziente, si era girato
bruscamente verso quest’ultima - che si era alzata dalla sedia a rotelle - per
accompagnarla nella sua caduta a terra, riportando delle cervicalgie
post-traumatiche, non aveva subito un infortunio ai sensi di legge.
Il
TF ha rilevato che se la condizione del fattore esterno era realizzata tramite
il movimento brusco di torsione effettuato dall’assicurato, esso non rivestiva
in quel caso di specie un carattere straordinario. La rotazione eseguita per
trattenere la paziente sul punto di cadere non poteva essere considerata
inabituale per un infermiere. Nemmeno risultava che il movimento in questione
si fosse svolto in modo non programmato, tramite l’interferenza di un fatto
esterno particolare.
Il
Tribunale federale, in un giudizio 8C_605/2020 dell’8 giugno 2021, anch’esso
citato nella decisione su opposizione (cfr. doc. I pag. 3), ha altresì negato
l’esistenza di un infortunio.
L’Alta
Corte ha osservato, da un lato, che, anche ammettendo che l’attività di
spostare un paziente da una poltrona al letto o il contrario costituiva un
susseguirsi di azioni complesse, in quel caso non era intervenuta alcuna
circostanza che rendesse incontrollabile un gesto che l’assicurata, aiuto
infermiera, era spesso chiamata a effettuare durante la sua attività. Dall’altro,
che neppure era dato un sforzo eccessivo, visto che la ricorrente al momento
dell’evento non stava sollevando il paziente, ma l’aveva trattenuto per
evitarne la caduta dopo che il medesimo aveva perso l’equilibrio. Siccome il
paziente era seduto, l’assicurata non aveva dovuto trattenere tutto il suo peso
di 90 kg.
Dal
canto suo il TCA, nel giudizio STCA 35.2017.105 del 22 gennaio 2018, cresciuto
incontestato in giudicato, ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi di
legge, trattandosi di un tecnico di radiologia (in servizio da oltre 5 anni) -
nato nel 1986 e di corporatura robusta (90 kg per 170 cm) - che aveva dovuto
sostenere un paziente del peso di circa 100 kg (per 170-175 cm di altezza) con
problemi deambulatori, che era improvvisamente svenuto. In quell’occasione,
questa Corte ha ricordato che il sollevare, trasportare o spostare pesi
inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali -
non viene considerato sforzo eccessivo.
Infine
con sentenza 35.2023.7 del 27 marzo 2023, anch’essa cresciuta in giudicato
incontestata, questa Corte ha stabilito che non erano soddisfatti i presupposti
per poter riconoscere il carattere infortunistico all’evento nel quale era
incorso l'assicurato, nato nel 1980 e professione operatore sociosanitario, e
meglio all’azione di aver provato a tenere l’ospite che aveva perso
l’equilibrio ed era caduto su di lui, riportando uno stato infiammatorio alla
spalla sx (“spalla congelata”).
Il
TCA ha negato l’esistenza di un movimento scombinato del corpo ai sensi della
giurisprudenza, evidenziando che il sollevamento di un paziente con problemi di
deambulazione durante le usuali cure mattutine per evitarne la caduta rientra
nel quadro degli avvenimenti a cui può essere confrontato un operatore
sanitario, in particolare di una casa per anziani.
Nemmeno
è stato ritenuto che l’insorgente, che pesava 80 kg, avesse compiuto uno sforzo
manifestamente eccessivo, dato che ha dovuto sopportare, tra l’altro per un
breve lasso di tempo, un peso di circa 58 kg.
2.10
Nella
fattispecie concreta, attentamente esaminata la documentazione agli atti, il
TCA ritiene, con riferimento alla giurisprudenza citata, che il modo di
procedere dell’assicuratore LAINF, il quale ha negato che il ricorrente, il 5
settembre 2023, sia rimasto vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA, debba
essere tutelato.
In
effetti il 5 settembre 2023 non è accaduto nulla di straordinario, ossia nulla
che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si
possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. consid. 2.5.).
Secondo
questa Corte, inoltre, l'essere chiamato a sorreggere, parzialmente oppure
completamente, nel trasferimento dalla sedia a rotelle al montacarichi un
paziente con problemi di deambulazione che si irrigidisce, come nel caso
dell’insorgente la cui persona che stava assistendo è affetta da sclerosi
multipla, per evitarne la caduta, con tutto ciò che ne consegue (in particolare
il fatto di dover effettuare anche dei movimenti repentini ed energici per
sostenerlo), rientri nel quadro degli avvenimenti a cui può essere confrontato
un operatore sanitario che è attivo presso il domicilio del paziente.
Ne
discende che nel caso di specie può essere negata l’esistenza di un movimento
scombinato del corpo ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.;
2.9.).
RI
1, il quale al momento del sinistro aveva 42 anni ed è un operatore
sociosanitario sperimentato con vent’anni di attività professionale (cfr. doc.
I; 18; consid. 1.3.; 1.9.), va del resto reputato pronto a gestire simili
contingenze.
Il
suo peso (76 kg) era, oltretutto, superiore a quello del paziente (68 kg).
Non
si può, quindi, nemmeno ritenere che l’insorgente abbia compiuto uno sforzo
manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza federale, dato che
ha dovuto sopportare, tra l’altro per un breve lasso di tempo, un peso di circa
68.
kg, inferiore al proprio (cfr. consid. 2.9.; STFA U 421/01 del 15 gennaio
2003: nel caso di un’assicurata di 62 kg che ha dovuto sostenere una paziente
di 66 kg è stato escluso uno sforzo straordinario; STCA 35.2017.105 del 22
gennaio 2018: esclusione di uno sforzo manifestamente eccessivo nel caso di un
assicurato del peso di 90 kg che si è trovato nella situazione di trattenere un
paziente di circa 100 kg).
Giova,
peraltro, ricordare che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai
100.
kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene
considerato sforzo eccessivo (cfr. consid. 2.9.; STCA 35.2017.105 del 22
gennaio 2018; STCA 35.2003.34 del 21 luglio 2003, consid. 2.9 e rinvii ivi
citati).
Va,
altresì, evidenziato che il Tribunale federale e il TCA hanno ammesso, in altre
fattispecie, l’intervento di uno sforzo eccessivo e, quindi, di un
infortunio ai sensi di legge, in casi in cui il peso dell’ospite era ampiamente
superiore a quello dell’assicurato/a (cfr. consid. 2.8.; ad esempio, nella
STFA U 166/04 la differenza di peso era di 27 kg, nella STCA 35.2006.78 di 25
kg e nelle STCA 35.2021.17 e 35.2021.70 di 27-32, rispettivamente di 47 kg, in
operatrici sanitarie che avevano 61, rispettivamente 58 anni).
Occorre
di conseguenza concludere che in casu non sono soddisfatte le severe condizioni
poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere
infortunistico ad un determinato evento.
2.11
La
decisione su opposizione impugnata debba essere confermata anche nella misura
in cui l’assicuratore LAINF ha negato che il danno alla salute lamentato
dall'insorgente possa essere assunto a titolo di lesione parificata ai
postumi d'infortunio (cfr. doc. A2 pag. 4).
Giusta
l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio
2017, applicabile al caso di specie visto che l’evento annunciato
dall’interessato è accaduto nel gennaio 2020, l’assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture (lett. a),
lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),
lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni
dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano
(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una
malattia.
Al
riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9
cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha
rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il Dr. med. __________, nel
settembre 2023, ha diagnosticato uno “stato dopo distorsione lombare –
lombosciatalgia sx” (cfr. doc. 5.1; 26; 1.1.; 1.4.).
Dalla RM della colonna lombare
eseguita il 12 settembre 2023 è emersa la presenza di un’ernia discale in sede
paramediana-recessale a sinistra con conflitto con la radice L5 sinistra, come
pure discreti segni di discopatia L3-L4 con lieve protrusione diffusa del disco
senza conflitti radicolari (cfr. doc. 27; consid. 1.2.).
Il medico fiduciario
dell’Istituto assicuratore resistente, Dr. med. __________, specialista in
chirurgia plastica e nel settore dell’ortopedia, nonché in medicina generale
interna, l’8 novembre 2023, ha indicato:
" L’episodio
e i correlati sintomi di dolore lombare con irraggiamento sono chiaramente correlabili
alla diagnosi radiologica e alle lesioni riscontrate. Non sono emersi elementi
che facciano supporre una causa esclusivamente di natura infortunistica e si
tratta di un aggravamento correlato alla patologia (malattia) già presente da
tempo “un’ernia discale in sede paramediana-recessale a sinistra con conflitto
con la radice L5 sinistra.” (Doc. 29.1)
L’Alta Corte si è occupata a più
riprese della questione di sapere se il quadro clinico sintetizzato sotto la
diagnosi di “lombalgia” (o “lombaggine” o “colpo della strega”) possa essere
qualificato quale lesione parificata ai postumi di infortunio.
La nostra Corte federale, per
quanto concerne la “lombalgia”, come rilevato dall’assicuratore LAINF (cfr.
doc. A2 pag. 4), ha risposto negativamente a questo quesito, da un canto,
siccome è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione
muscolare, tendinea o dell'apparato legamentare
e, d'altro canto, poiché è volontà accertata del legislatore di non includere
la lombalgia fra le diagnosi esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 v.OAINF,
attualmente 6 cpv. 2 LAINF (cfr. STF 8C_746/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4;
DTF 116 V 145 consid. 5).
Un'eccezione è stata prevista
unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un lato, è stato
possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni muscolari, di
lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di lussazioni delle
piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva diagnosi non
costituisca semplicemente un reperto accessorio.
Per completezza, benché in
concreto il medico fiduciario abbia comunque attestato, senza essere contraddetto
da pareri medici in senso contrario, che l’ernia era già presente da tempo
(cfr. (Doc. 29.1), è utile precisare che la nostra Massima Istanza è giunta
alla medesima conclusione per quanto concerne le ernie discali (cfr. DTF 116 V
145.
consid. 5 in fine; STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.4.,
pubblicata in RDAT I-2003 N. 79; STFA U 309/00 del 20 settembre 2001 consid. 2;
STFA U 238/99 del 14 febbraio 2000 consid. 5),
Il TFA ha peraltro giudicato
conforme a legge e Costituzione l'esclusione della lombalgia e dell’ernia
discale dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. STF 8C_746/2012
del 29 ottobre 2012 consid. 4; DTF 116 V 145ss. e A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996,
pag. 103 segg.).
Al riguardo cfr. pure STFA U 282/06 del 4 giugno 2007; STCA 35.2009.23 del 18 maggio 2009 consid. 2.10.; STCA
35.2007.61
del 24 ottobre 2007 consid. 2.12.
Ora, il TCA, constatato che le
affezioni lamentate dal ricorrente non rientrano fra le diagnosi esaustivamente
enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF, deve concludere che il danno alla salute
dell'assicurato non può essere assunto dall’Istituto assicuratore resistente
neppure a titolo di lesione parificabile ai postumi d'infortunio.
2.12
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21
febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.;
STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre
2022.
consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti