35.2024.40
Ricorso dichiarato irricevibile in quanto tardivo
22 luglio 2024Italiano9 min
I termini stabiliti dalla legge o
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2024.40
MM
Lugano
22 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 maggio 2022, RI 1, titolare
della __________ di __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni
presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale e
ha riportato, secondo il rapporto di uscita 19 maggio 2022 del Servizio di
ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, un trauma
cranico con piccola quota ematica sottodurale e una ferita lacero-contusa
frontale (doc. 2).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 novembre 2023, l’amministrazione
ha dichiarato estinto dal 15 luglio 2022 il diritto a prestazioni dipendente
dall’evento traumatico del maggio 2022, ritenuto che da quella data
l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine vel ante (doc. 45).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 48), in data 27 marzo 2024,
l'assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
53).
1.3. Con ricorso del 7 maggio 2024, RI 1
ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione emanata dall’CO 1,
contestando in sostanza che alla valutazione del consulente medico
dell’assicuratore convenuto, su cui si fonda il provvedimento impugnato, possa
essere attribuito un valore probatorio sufficiente, e ciò alla luce del parere divergente
espresso dai suoi medici curanti specialisti (cfr. doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
in via principale che l’impugnativa sia dichiarata irricevibile in quanto
intempestiva e in subordine che il ricorso venga respinto nel merito (cfr. doc.
III).
1.5. Il 27 giugno (doc. XI),
rispettivamente il 12 luglio 2024 (doc. XIII), le parti si sono riconfermate
nelle loro allegazioni e conclusioni.
in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
2.2. In concreto, litigiosa è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 15
luglio 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del mese
di maggio 2022, oppure no.
Preliminarmente, questa Corte è
però tenuta a verificare la tempestività dell’impugnativa.
2.3. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il
capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1
LPGA prevede che se il termine è computato in
giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante.
Fatti
I termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (cpv. 4).
Dopo l'entrata in vigore della
LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il
termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione
dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della
sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI
1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp.
130s).
A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA,
le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui
indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF
134 V 49 consid. 2;
Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.4. Nella concreta evenienza, dall’estratto Track & Trace
di cui al doc. 1 si evince che la decisione su opposizione del 27 marzo 2024,
spedita per raccomandata, è stata impostata il giorno stesso ed è stata
recapitata all’assicurato giovedì 28 marzo 2024 alle ore 12:39.
Posto che nel 2024 la Pasqua è
caduta il 31 marzo e che pertanto, in applicazione dell’art. 38 cpv. 4 LPGA, i
termini sono rimasti sospesi dal 24 marzo al 7 aprile 2024, il termine di
ricorso di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA ha iniziato a decorrere l’8 aprile 2024
ed è giunto a scadenza il 7 maggio 2024, così come correttamente preteso
dall’amministrazione nella risposta di causa (doc. III, p. 2).
Consegnato all’Ufficio postale di
__________ in data 8 maggio 2024 (cfr. la busta d’invio allegata
all’impugnativa), il ricorso deve essere ritenuto tardivo e, pertanto,
irricevibile in ordine.
Da notare che l’insorgente non fa
valere alcun motivo atto a fondare una restituzione del termine ricorsuale ai
sensi dell’art. 41 LPGA. Del resto, dal suo scritto 27 giugno 2024 emerge che
Considerandi
l’intempestività del ricorso è il frutto di un mero errore nel computo del
termine (cfr. doc. XI, p. 1: “Pasqua 31 marzo, i termini legali non decorrono
fino al settimo giorno dopo incluso, quindi decorrono dall’8 aprile più 30
giorni 8 maggio data del timbro postale.” – il corsivo è del redattore).
2.5
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il TCA si è pronunciato su una
questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è
validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.
In una sentenza 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle
spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,
il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art.
61.
lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale
formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I
227.
consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.
A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Stante ciò, nel presente caso non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.
2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre
2021.
consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74
del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile in
quanto intempestivo.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni