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Decisione

35.2024.40

Ricorso dichiarato irricevibile in quanto tardivo

22 luglio 2024Italiano9 min

I termini stabiliti dalla legge o

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.40

MM

Lugano

22 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 17 maggio 2022, RI 1, titolare

della __________ di __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni

presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale e

ha riportato, secondo il rapporto di uscita 19 maggio 2022 del Servizio di

ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, un trauma

cranico con piccola quota ematica sottodurale e una ferita lacero-contusa

frontale (doc. 2).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 novembre 2023, l’amministrazione

ha dichiarato estinto dal 15 luglio 2022 il diritto a prestazioni dipendente

dall’evento traumatico del maggio 2022, ritenuto che da quella data

l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine vel ante (doc. 45).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (doc. 48), in data 27 marzo 2024,

l'assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.

53).

1.3. Con ricorso del 7 maggio 2024, RI 1

ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione emanata dall’CO 1,

contestando in sostanza che alla valutazione del consulente medico

dell’assicuratore convenuto, su cui si fonda il provvedimento impugnato, possa

essere attribuito un valore probatorio sufficiente, e ciò alla luce del parere divergente

espresso dai suoi medici curanti specialisti (cfr. doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

in via principale che l’impugnativa sia dichiarata irricevibile in quanto

intempestiva e in subordine che il ricorso venga respinto nel merito (cfr. doc.

III).

1.5. Il 27 giugno (doc. XI),

rispettivamente il 12 luglio 2024 (doc. XIII), le parti si sono riconfermate

nelle loro allegazioni e conclusioni.

in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

2.2. In concreto, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 15

luglio 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del mese

di maggio 2022, oppure no.

Preliminarmente, questa Corte è

però tenuta a verificare la tempestività dell’impugnativa.

2.3. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il

capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1

LPGA prevede che se il termine è computato in

giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il

giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto

federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È

determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il

suo rappresentante.

Fatti

I termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Dopo l'entrata in vigore della

LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il

termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI

1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp.

130s).

A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA,

le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui

indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF

134 V 49 consid. 2;

Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.4. Nella concreta evenienza, dall’estratto Track & Trace

di cui al doc. 1 si evince che la decisione su opposizione del 27 marzo 2024,

spedita per raccomandata, è stata impostata il giorno stesso ed è stata

recapitata all’assicurato giovedì 28 marzo 2024 alle ore 12:39.

Posto che nel 2024 la Pasqua è

caduta il 31 marzo e che pertanto, in applicazione dell’art. 38 cpv. 4 LPGA, i

termini sono rimasti sospesi dal 24 marzo al 7 aprile 2024, il termine di

ricorso di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA ha iniziato a decorrere l’8 aprile 2024

ed è giunto a scadenza il 7 maggio 2024, così come correttamente preteso

dall’amministrazione nella risposta di causa (doc. III, p. 2).

Consegnato all’Ufficio postale di

__________ in data 8 maggio 2024 (cfr. la busta d’invio allegata

all’impugnativa), il ricorso deve essere ritenuto tardivo e, pertanto,

irricevibile in ordine.

Da notare che l’insorgente non fa

valere alcun motivo atto a fondare una restituzione del termine ricorsuale ai

sensi dell’art. 41 LPGA. Del resto, dal suo scritto 27 giugno 2024 emerge che

Considerandi

l’intempestività del ricorso è il frutto di un mero errore nel computo del

termine (cfr. doc. XI, p. 1: “Pasqua 31 marzo, i termini legali non decorrono

fino al settimo giorno dopo incluso, quindi decorrono dall’8 aprile più 30

giorni 8 maggio data del timbro postale.” – il corsivo è del redattore).

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il TCA si è pronunciato su una

questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è

validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.

In una sentenza 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle

spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,

il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art.

61.

lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale

formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I

227.

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.

A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid.

2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12.; 35.2021.58 del 18 ottobre

2021.

consid. 2.12.; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16.; 35.2022.74

del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile in

quanto intempestivo.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni