35.2024.41
Obbligo contributivo. Assicurato (giardiniere) considerato come lavoratore dipendente (e non indipendente)
4 novembre 2024Italiano36 min
argomentazioni, egli ha prodotto la relativa attestazione della Cassa __________
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2024.41
PC/sc
Lugano
4 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9
aprile 2024 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. La __________ (di seguito: __________)
è una ditta con sede nel __________, fondata il 24 dicembre 1999 (cfr. __________),
Fatti
i cui dipendenti sono assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1.
1.2. Nel periodo 2016-2024, RI 1 (di
seguito: RI 1), di professione giardiniere, ha lavorato per la __________
(oltre che per la ditta Bitter __________) su un unico cantiere sito sul
mappale n. __________ di __________ (doc. 9, pag. 3).
1.3. Con decisione del 5 giugno 2023
(doc. 1), l’CO 1 ha statuito in merito allo “statuto in materia di diritto
delle assicurazioni sociali” di RI 1 con la seguente motivazione:
" (…) abbiamo
constatato che dal 1° gennaio 2018 lei svolge un'attività lucrativa dipendente
per la __________ (__________) ed è quindi assicurato d'obbligo presso la CO 1
contro gli infortuni. Il Suo datore di lavoro è tenuto per legge a versare i
premi assicurativi de-dotti dal Suo salario. A tale scopo, in data 17 maggio
2023, abbiamo inviato alla __________ (__________) la fattura dei premi.
Secondo l'art. 105 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
(LAINF), il datore di lavoro può presentare opposizione contro la fattura dei
premi. Una copia di quest'ultima è disponibile in allegato. (…).”
1.4. In data 13 giugno 2023 (doc. 2), RI
1 ha comunicato all’CO 1 quanto segue:
" (…) come
rimasti accordati durante la telefonata del 12.06.2023 le ribadisco di non
essere mai stato dipendente presso la ditta __________.
Desidero inoltre farle notare di essere affiliato alla Cassa __________
da data 01.01.2014 nella categoria indipendente. (…).”
A sostegno delle proprie
argomentazioni, egli ha prodotto la relativa attestazione della Cassa __________
(doc. 2, pag. 2).
1.5. Esperiti gli accertamenti amministrativi
del caso, con decisione su opposizione del 9 aprile 2024 (doc. 10), l’CO 1 ha
confermato la precedente decisione, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
" (…) La
questione controversa da esaminare riguarda la determinazione della sua
situazione in materia di diritto delle assicurazioni sociali nell'ambito della
sua attività per la società __________ dal 2018 al 2021.
(…).
3.1 A sostegno della sua opposizione, lei dichiara di non aver mai
lavorato come dipendente presso __________ e di essere iscritto alla cassa __________
in qualità di lavoratore indipendente dal 1° gennaio 2014.
(…).
3.3 Nell'ambito della procedura di opposizione, le abbiamo chiesto
ulteriori informazioni, in particolare sull'attività concretamente esercitata,
le istruzioni riguardo alla modalità di esecuzione dei lavori, la provenienza
dei materiali necessari allo svolgimento delle attività e la presentazione
delle fatture dal 2018 (cfr. richiesta del 10 novembre 2023). In questa lettera
le abbiamo anche segnalato il suo obbligo di collaborare e fornirci tutte le
informazioni necessarie richieste. Le è stato comunicato che, in assenza di
queste ultime, avremmo pro- nunciato la nostra decisione in base agli atti.
Con lettera dei 9 dicembre 2023, lei non ci ha trasmesso le
informazioni richieste, ma si è limitato a fornire un attestato della cassa __________
datato 4 dicembre 2023 che conferma il suo statuto di lavoratore indipendente
in qualità di giardiniere a partire dal 1° gennaio 2014. Poi, in una seconda
lettera del 21 dicembre 2023, ha precisato che durante il periodo in questione
esercitava un'attività indipendente, aveva stipulato un'assicurazione contro
gli infortuni e deteneva un mandato di __________ e «__________». Ha aggiunto
di non aver mai lavorato per nessuna delle due aziende come prestatore dì
manodopera e di aver eseguito i lavori a titolo indipendente fatturando le
prestazioni fornite. Pur avendo allegato alla lettera un attestato della cassa
di compensazione AVS/AI/IPG del 4 dicembre 2023 e la conferma del mandato di __________
e __________ del 3 gennaio 2016. Tuttavia, lei non ha risposto alle nostre
do-mande concrete né inviato le fatture richieste.
Come abbiamo comunicato sopra, la nostra decisione su opposizione si basa
pertanto sui pochi documenti ed elementi disponibili nel suo incarto. Le due
fatture di cui disponiamo (cfr. incarto 1021-18251.2, fatture del 30 giugno
2021 e del 31 agosto 2021, archiviate il 10 maggio 2023) lasciano presumere che
lei non abbia fatturato alcuna spesa per l'uso di attrezzi o macchine di sua
proprietà. Di conseguenza non si può desumere che abbia effettuato investimenti
significativi come quelli riconosciuti dalla giurisprudenza (cfr. decisione del
Tribunale federale 8C_222/2014 del 1° maggio 2014 consid. 4.2). In questo caso,
il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale cantonale
zurighese secondo cui gli investimenti per l'acquisto di attrezzi, materiali e
un veicolo a motore pari a 42 000 franchi, effettuati nell'arco di quattro
anni, fossero da considerare troppo esigui per comprovare l'esercizio di
un'attività indipendente.
D'altro canto, dalla revisione effettuata dalla CO 1 il 10 maggio
2023 risulta che lei abbia lavorato in modo regolare per la società __________
negli anni 2018-2021. In concreto ha fatturato prestazioni di lavoro per un
importo di 70’253 franchi nel 2018, di 74’423 franchi nel 2019, di 21’826
franchi nel 2020 e di 22’317 franchi nel 2021. L'attività da lei esercitata per
__________ non era quindi occasionale, bensì aveva le caratteristiche di un
rapporto di impiego regolare. A tale proposito ricordiamo che, nonostante la
nostra richiesta, non ci sono stati trasmessi documenti idonei a comprovare una
situazione diversa. Lei ha fatturato unicamente la sua manodopera, secondo la
prassi consueta dei subappaltatori, che sono considerati come lavoratori
dipendenti (cfr. punto 2.5 del presente documento). Non disponeva pertanto di
una vera e propria infrastruttura aziendale.
3.4 Un altro elemento che depone a favore di un'attività
dipendente è il fatto che la società __________ le abbia versato una gratifica
di 400 franchi nel 2018 (cfr. incarto 1021-18251.2, estratto conto 2018 -
Regalo RI 1, archiviato il 10 maggio 2023) e di 500 franchi nel 2021 (cfr.
incarto 1021-18251.2, estratto conto 2021 - Premio RI 1, archiviato il 10
maggio 2023). Risulta inoltre che tali grafiche siano state versate anche ad
altri collaboratori della società __________. Ciò lascia presumere che lei
mettesse a disposizione di tale azienda unicamente la sua manodopera e che
l'azienda la considerasse quindi come un dipendente. Per il resto, in virtù
dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, le gratificazioni fanno parte del salario
determinante.
4 In sintesi, in base ai pochi documenti in nostro possesso, si
deve supporre con un grado di probabilità preponderante che lei non disponesse
di una vera e propria organizzazione aziendale né di mezzi di esercizio
importanti, che non abbia dovuto effettuare investimenti significativi e che
non avesse neppure diversi mandati conferiti da soggetti terzi. Pertanto, la
decisione impugnata risulta corretta e l'opposizione è respinta. La CO 1 si è
quindi assunta il rischio di infortunio per l'intero periodo e, qualora si
fosse verificato un infortunio, non avrebbe avuto a disposizione alcun mezzo
che le consentisse di rifiutare la presa in carico.
Ribadiamo infine che lei non ha adempiuto il suo obbligo di collaborare. Di
conseguenza, qualora lei non condivida la determinazione del vostro statuto in materia
di diritto delle assicurazioni sociali come descritta nel presente documento,
subisce le conseguenze dell'assenza di prove. (…).”
1.6. Con tempestivo ricorso dell’8
maggio 2024 (doc. I), RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) ho
letto il contenuto della decisione 9 aprile 2024 della spettabile CO 1 e
dissento totalmente dalle sue supposizioni, sottolineando che per il mio
mandato non potevo fatturare materiale in quanto mi sono occupato come da
contratto allegato con il consorzio __________ e la F__________, di spostare
terra, ....
Queste prestazioni di giardinaggio e movimento di terra necessita
unicamente dell'utilizzo di macchinari di mia proprietà (pacherino/motocaretta/carriole/vanghe/motoseghe...).
Le prestazioni date/convenute con il consorzio si intendono complete di
attrezzature e non fatturabile separatamente.
Nella mia attività indipendente quotidiana ho mandati presso le
seguenti fiduciarie e privati:
Fam. __________
Fam. __________Fam. __________
Fam. __________
__________Fam. __________,
Fam. __________Fam. __________Fam. __________
____________________Fam. __________
Fam. __________”.
L’insorgente ha prodotto la “conferma
d’ordine” del 3 gennaio 2016 della __________ (oltre che della ditta __________)
per il cantiere sito sul mappale n. __________ di __________ (doc. A 2).
1.7. Con risposta del 21 giugno 2024 (doc.
V), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, e ciò in particolare in base
alle seguenti considerazioni:
" (…).
12. II ricorrente afferma di svolgere "prestazioni di giardinaggio e
movimento di terra" con macchinari di sua esclusiva proprietà e, più
precisamente, con "pacherino/motocaretta/carriole/vanghe/
motoseghe...". Egli non prova tuttavia in alcun modo quanto asserisce. Non
fornisce alcun giustificativo in merito alla proprietà dei beni mobili
menzionati né produce copia della contabilità dalla quale si potrebbe desumere
che tali beni siano riconducibili alla sua asserita impresa. L'allegazione
risulta pertanto priva di ogni qualsivoglia fondamento.
13. Anche la lista di persone che avrebbero dato mandato
all'assicurato nella sua denegata qualità di ditta individuale non dimostra ciò
che pretende l'insorgente. Egli non produce alcun contratto, alcuna fattura,
alcun elemento contabile che potrebbe suffragare quanto asserisce. Anche questa
affermazione non provata risulta pertanto priva di fondamento. La sola conferma
d'ordine da parte della __________ prodotta non cambia quanto precede. Del
resto, mal si comprende perché un documento del genere esista solo con
riferimento ai rapporti contrattuali con __________ e perché il ricorrente non
riesca a produrre pezze cartacee che possano suffragare l'esistenza di
effettivi mandati con la lista di nominativi menzionata nel ricorso.
14. Dagli atti non emerge in alcun modo che il Signor RI 1 svolga
un'attività di tipo indipendente assumendosi il rischio imprenditoriale della
stessa. Il ricorrente non prova di assumersi i costi della sua asserita impresa
(fra gli altri per esempio costi vivi quali spese telefoniche, affitti di
locali, costi per la contabilità aziendale, per l'informatica e altro) o di
disporre di un apparato aziendale autonomo.
15. Se da un lato il ricorrente non riesce a provare i mandati
asseritamente effettuati per clienti che si sarebbero rivolti a lui in qualità
di indipendente, dall'altro emerge chiaramente dal dossier la natura dipendente
del rapporto di lavoro con la __________. L'insorgente prestava regolarmente
attività per la __________ percependo compensi regolari. Negli anni 2018-2021
il Signor RI 1 ha fatturato le seguenti cifre: Fr. 70'253 nel 2018, Fr. 74'423
nel 2019, Fr. 21'826 nel 2020 e Fr. 22'317 nel 2021. Come ricordato
nell'opposizione non si trattava quindi di sporadiche relazioni di affari,
quanto di un'attività regolare che aveva le caratteristiche tipiche di un
impiego dipendente. La fattispecie che emerge è quella di un lavoratore che ha
fatturato la sua manodopera secondo la prassi dei subappaltatori
(precedentemente menzionata). Va quindi considerato un lavoratore dipendente.
16. A riprova di quanto precede vi è un altro elemento che depone
a favore di un'attività dipendente e cioè il fatto che la __________ abbia
erogato all'insorgente una gratifica di Fr. 400.- nel 2018 (doc. 167 inc. __________)
e di Fr. 500.- nel 2021 (doc. 166 inc. __________) gratifiche che, del resto,
venivano versate anche ad altri collaboratori della ditta. Simili prestazioni,
tipiche dei compensi dei salariati, costituiscono una prova supplementare della
natura dipendente dei rapporti di lavoro del ricorrente.
17. Alla luce della documentazione a dossier e di quanto prodotto
con il ricorso, la convenuta non può che riconfermare la propria decisione su
opposizione. Emerge infatti dagli atti che l'insorgente non disponga di una
vera e propria organizzazione aziendale né di mezzi di esercizio importanti.
Non risultano investimenti significativi o mandati provati riconducibili a
soggetti terzi. Il ricorso dovrebbe pertanto essere respinto.
18. Con la decisione su opposizione è stato sottolineato come il
ricorrente non abbia adempiuto al proprio obbligo di collaborare
all'accertamento dei fatti. Tale rimprovero non può che essere reiterato in
sede di risposta di causa. Nessuno dei documenti allegati vale a provare una
situazione diversa da quella ritenuta dall'assicuratore infortuni. (…).”
1.8. Il TCA ha intimato la risposta di
causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. VI). Le parti sono rimaste
silenti.
considerato in diritto
2.1. In concreto, questo Tribunale è
chiamato a stabilire se l’CO 1 abbia correttamente ritenuto RI 1 un collaboratore
dipendente della ditta __________ per l’attività di giardiniere da lui
svolta su un unico cantiere nel periodo 2018-2021, oppure no.
2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a
LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori
occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i
praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori
d'apprendistato o protetti (lett. a).
L’art. 1 OAINF precisa, da parte
sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della
legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della
legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(AVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato
salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo
la pertinente legge. L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore
indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di
salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un
salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Ne consegue che un assicurato può
essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente
per un altro lavoro (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111 consid. 6.1;
DTF 104 V 127; STF 9C_162/2024 del 31 luglio 2024 consid. 5.2; STF 9C_717/2015
del 22 marzo 2016 consid. 4.1; STCA 35.2023.6 del 29 gennaio 2024 consid. 2.2.).
2.3. Secondo costante giurisprudenza,
la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività
lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti
contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche.
I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle
indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.
In genere, va ritenuto
esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di
lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente
dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico
specifico.
Questi principi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161
consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del
22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).
Va sottolineato come la LAINF
includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non
sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività
di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né
usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta
all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un
accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o
contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima
comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di
lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di
conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF
141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021,
consid. 2.3; STCA 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.3, STCA 35.2023.13
del 14 agosto 2023, consid. 2.2 e STCA 35.2023.6 del 29 gennaio 2024, consid.
2.3).
2.4. Conformemente alla giurisprudenza
(ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169), i criteri caratteristici
di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa
importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un
altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società,
senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al
riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi
mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato
(RCC 1982 p. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente
laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche quando il contratto presenta
delle caratteristiche dell'attività dipendente, ossia se l’assicurato fornisce
un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal
“datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di
quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (M.
Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in Pratique VSI 1996 p. 258, consid.
3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347,
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una
cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile
a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993 p. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242 ss.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5. Il Tribunale federale ha avuto
modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.
4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e
sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare
un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e
nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio
convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà
economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne
l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già
evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei
servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini
della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della
dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF
Considerandi
146.
V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001
pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo
2007, consid. 5.2).
In linea di principio è reputato
dipendente chi è subordinato al suo datore di lavoro in merito
all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico
dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza
9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;
sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A questo proposito il TF ha
rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito
come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società
a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza
9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr.
10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore
dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in
esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio
d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per
suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e
utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,
consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano
comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in
molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve
spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie
(sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018
AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di
un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche
le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad
assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per
diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012
del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che
diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente
che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano
qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a
titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del
19.
marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e
4.2.3
con riferimenti).
Sul tema, si vedano anche le
sentenze 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre
2020.
2.6
Nel caso in cui delle persone
vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa
subappalta determinati lavori a delle persone, queste ultime vanno considerate
cottimisti o subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti e i
subappaltatori sono considerati di principio come persone che svolgono
un’attività dipendente. Essi possono essere qualificati quali lavoratori
indipendenti unicamente se le caratteristiche tipiche delle attività di libera
impresa predominano chiaramente e le circostanze lasciano supporre che
intrattengano una relazione commerciale non subordinata con il loro mandatario (cfr.
DTF 114 V 65 consid. 2b con riferimenti; STF 9C_162/2024 del 31 luglio 2024
consid. 3.2; 9C_302/2016 del 28 febbraio 2017 consid. 3.2; 9C_675/2015 del 31
marzo 2016 consid. 3.2; 9C_717/2015 del 22 marzo 2016 consid. 2.3; STCA
35.2023.31
del 5 febbraio 2024 consid. 2.5.).
2.7
Nell’ambito delle assicurazioni
sociali, la decisione si fonda, salvo disposizioni contrarie della legge, sui
fatti che appaiono come i più verosimili, ovvero che presentano un grado di
verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che un fatto possa
essere considerato come un’ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto
allegati o concepibili, occorre ritenere quelli che appaiono come i più
probabili (DTF 126 V 350 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2; DTF 138 V 218 consid.
6.
pag. 221 con riferimenti).
2.8
Nella presente fattispecie, dalle
tavole processuali si evince che nel periodo 2016-2024 RI 1 ha lavorato come
giardiniere per la __________ (oltre che per la ditta __________) su un unico
cantiere, sito al mapp. n. __________ di __________ (doc. 9, pag. 3).
Con decisione del 5 giugno 2023, l’CO 1 ha ritenuto che tale attività lucrativa
fosse stata svolta in modo dipendente (doc. 1).
In data 13 giugno 2023, RI 1 ha comunicato all’CO 1 di non essere mai stato
alle dipendenze della __________, ma di essere un lavoratore indipendente, affiliato
come tale alla Cassa __________ (di seguito: __________) dal 1° gennaio 2014
(doc. 2, pag. 1). Nella medesima occasione egli ha prodotto la relativa
attestazione della __________ (doc. 2, pag. 2).
Interpellata a tal proposito dall’CO 1, in data 28 giugno 2023 la __________ ha
precisato che RI 1 “è iscritto come indipendente alla nostra Cassa dal
01.01.2014
per un’attività svolta a titolo principale quale giardiniere”
(doc. 5).
Allo scopo di verificare lo statuto del lavoratore in questione in relazione
all’attività da lui svolta nel periodo 2018-2021 per la __________, nel
novembre 2023 (doc. 7) l’CO 1 ha inviato a RI 1 uno scritto del seguente
tenore:
" (…) Con
lettera del 13 giugno 2023, avete contestato la decisione del 5 giugno 2023.
Per poter dare corso alla Vostra opposizione, abbiamo bisogno di ulteriori
documenti e informazioni relative alla vostra attività dal 2018:
- Descrizione concreta della vostra attività.
- Quali lavori ha effettivamente eseguito per la società __________
dal 2018? Descriva questi lavori.
- Se disponibili, trasmettere i rapporti di lavoro all'intenzione
della società __________?
- Quali istruzioni riceve su come eseguire il lavoro?
- Vi siete procurati le materie necessarie all'esecuzione dei
lavori? In caso affermativo, allegare le ricevute. In caso negativo, chi ha
acquistato le materie?
- Utilizza per i suoi lavori mezzi d'esercizio importanti di sua
proprietà (attrezzi, macchine, veicoli industriali)? Allegare l'inventario.
- Si prega di descrivere come vi sono stati assegnati i mandati.
- Si prega di inviarci copia di tutte le fatture emesse dal
2018.
ad oggi.
- Come cercate la vostra propria clientela (ad esempio con
annunci, prospetti, un proprio sito internet)? Allegare la relativa
documentazione.
- Ha stipulato dei contratti di assicurazione in relazione alla
sua attività? Allegare copie.
Vogliate trasmetterci quanto richiesto entro il 11 dicembre 2023
(data del timbro postale) al seguente indirizzo: __________.
Le ricordiamo che per legge è tenuto a collaborare agli
accertamenti che sono svolti in relazione all'attuazione dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni. Deve, in particolare, fornire tutte le
informazioni necessarie, permettere di prendere visione della documentazione
rilevante ai fini del caso e metterla a disposizione (art. 28 cpv. 1 LPGA).
Qualora rifiutasse ingiustificatamente di informare o di
collaborare, decideremo in base agli atti a nostra disposizione (art. 43 cpv. 3
LPGA). (…).”
In data 9 dicembre 2023 (doc. 8,
pag. 1), RI 1 ha comunicato quanto segue all’CO 1:
" (…) Con la
presente le inoltro il documento che certifica la mia iscrizione come
indipendente presso la cassa __________, in mancanza di ulteriori documenti e
nella loro attesa sarà di mia premura inviarli non appena ne sarò in possesso.
(…)”.
L’attestazione 4 dicembre 2023
della __________ ha il seguente tenore:
" (…) confermiamo
la sua iscrizione pressa la nostra Cassa __________ a partire dal 1° gennaio
2014.
come indipendente quale «giardiniere - attività svolta a titolo
principale».
Questo riconoscimento non esclude che lei per determinati
lavori venga considerato/a dal punto diritto dell'AVS come lavoratore/trice
dipendente. (…)” (il corsivo è della redattrice)
In data 21 dicembre 2023 (doc. 9),
RI 1 ha comunicato quanto segue all’CO 1:
" (…) le
scrivo questa corrispondenza in risposta alle richieste di informazioni, in
particolare desidero sottolineare che:
• Nel periodo da voi richiesto ero indipendente (vedi documento di
conferma)
• Ero coperto dalla mia assicurazione infortuni (vedi lettera di
richiesta alla __________ riguardo ai miei versamenti 01.01.2018-31.12.2021)
• Detengo una regolare delibera dai promotori __________ & __________
• Non ho mai lavorato per nessuna delle due società come
prestatore di manodopera
• Ho eseguito sempre i lavori in modo indipendente e ne ho
fatturato le prestazioni
Il mandato era chiaro e l'ho fatto sulla base dei piani ricevuti. (…).”
RI 1 ha quindi versato agli
atti:
- la “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016 (doc. 9, pag. 3), del
seguente tenore:
" (…) Questa
corrispondenza per informarvi che vi affidiamo le opere al Mapp. __________ di __________
comportanti:
. Preparazione fori nel terreno per la modinatura delle case
(Domanda di costruzione).
. Prima dell'inizio dell'impresa di costruzioni di dissodare il
terreno lungo il confine e accatastarlo nella zona, Nord Est della parcella per
il riutilizzo a cantiere terminato. Presenziare durante l'asportazione della
terra vegetale / cultura affinché non venga mischiata con roccia e fango.
. Partecipare alla messa in opera dello sbarramento verso il
sentiero lato Est, con pulizia serale del passaggio pubblico.
. Dissodatura dei roveti presenti lato Nord Est e trasporto alla
pubblica discarica.
. Partecipare alla profilatura delle balze superiori e inferiori
della parcella.
. Ricostituzione della flora pre esistente.
. Spostamento della terra in più circostanze considerato il poco
spazio in cantiere.
Svolgimento lavoro prevedibile dal 2016 al 2024 in funzione alle
condizioni meteo, il programma può avere variazioni.
Non richiediamo bollettini a regia, unicamente una fattura
periodica/mensile.”.
- i “piani di assegnazione”
(doc. 9, pag. 4-8),
- lo scritto del 1° dicembre
2023.
(doc. 9, pag. 9) al Centro servizi clienti della __________ del seguente
tenore:
" (…) mi
permetto di scriverle in quanto desidero richiedere quanto da me versato per
infortunio per i seguenti anni (dal 01.01.18 al 31.12.21).
Richiedo cortesemente un conteggio dettagliato singolo per ogni
anno ovvero 2018, 2019, 2020, 2021.
Richiedo gentilmente il rilascio dei seguenti conteggi il prima
possibile in quanto ne necessito urgentemente. (…)”.
- lo scritto del 4 dicembre
2023.
della __________ (doc. 9, pag. 10), già versato agli atti quale doc. 8,
pag. 3 incarto LAINF.
Davanti al TCA, RI 1 ha prodotto
nuovamente la citata “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016 e i “piani
di assegnazione” (doc. A2).
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi nella
concreta evenienza, il TCA osserva innanzitutto che la questione di sapere se
tra le parti (da una parte la __________ e dall’altra RI 1) sia intercorso o
meno un accordo (cfr. la citata “conferma d’ordine” del 3 gennaio 2016)
in base al quale il lavoro svolto dal citato collaboratore per la __________,
in particolare a partire dal 1° gennaio 2018, andrebbe considerato attività
indipendente, è irrilevante. Così come è stato precedentemente indicato, secondo
la giurisprudenza, la qualifica dell’attività lucrativa esercitata in un caso
concreto, non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali
tra le parti (cfr. consid. 2.3.). Per i motivi qui di seguito esposti, l’attività
lucrativa svolta da RI 1 deve essere in ogni caso qualificata come dipendente.
Questo Tribunale constata come
dalle tavole processuali si evince che, sulla base della “conferma d’ordine”
del 3 gennaio 2016, RI 1 ha esercitato un’attività significativa e continuativa
(e, quindi, non occasionale) sull’arco di svariati anni (in particolare, sin
dall’inizio era prevista una collaborazione per gli anni dal 2016 al 2024 e,
quindi, per circa 8 anni) su un unico cantiere (ma di una certa importanza,
vista la durata dello stesso e la tipologia dei lavori da eseguire) per la __________.
Ciò nonostante, non gli sono stati richiesti bollettini a regia (che, se
controfirmati, esplicano l’effetto di una presunzione di fatto della
correttezza delle indicazioni ivi riportate da chi ha prestato la propria
attività lucrativa con riferimento al volume del dispendio profuso: ad es. in
termini di esattezza delle ore di lavoro prestate, delle ore di impiego dei
macchinari, dei quantitativi di materiale utilizzato, ecc.), ma unicamente una fattura
periodica/mensile (cfr. la citata conferma d’ordine). Ciò non appare
plausibile, in presenza di un’attività lucrativa rilevante, che si pretende sia
stata svolta a titolo indipendente sul citato cantiere.
D’altro canto, egli non ha
nemmeno fornito la prova di avere impiegato macchinari di sua proprietà (in
particolare “pacherino/motocaretta/carriole/vanghe/ motoseghe...”, come
da lui preteso con il ricorso - cfr. doc. I, pag. 1) per eseguire sul cantiere
in questione le numerose e importanti opere di giardinaggio indicate nella
conferma d’ordine (in particolare, il dissodamento del terreno lungo il confine
e l’accatastamento nella zona nord-est della parcella per il suo riutilizzo a
cantiere terminato; il dissodamento dei roveti presenti sul lato nord-est e il
loro trasporto alla pubblica discarica; la ricostituzione della flora
preesistente e lo spostamento della terra considerato il poco spazio in
cantiere), rispettivamente di avere acquistato direttamente le materie prime
per eseguire la “ricostituzione della flora preesistente” indicata nella
citata conferma d’ordine.
Inoltre, egli ha “partecipato”
alla messa in opera dello sbarramento verso il sentiero lato est con pulizia
serale del passaggio pubblico e alla profilatura delle balze superiori e
inferiori della parcella, sostanzialmente al pari di altri collaboratori
dipendenti della __________, preparando pure i fori nel terreno per la
modinatura delle case, rispettivamente ha “presenziato” durante
l'asportazione della terra vegetale affinché non venisse mischiata con roccia e
fango, tutte attività previste nella conferma d’ordine.
Infine, il ricorrente non ha
dimostrato di disporre di un’organizzazione aziendale, né di assumersi un
rischio imprenditoriale.
Secondo questo Tribunale, gli elementi
appena esposti depongono a favore del fatto che nel periodo determinante RI 1
ha svolto un’attività dipendente nei confronti della ditta __________.
2.10
Questo Tribunale rileva inoltre che,
allo scopo di verificarne lo statuto assicurativo, in data 10 novembre 2023
(doc. 7 incarto LAINF), l’CO 1 ha chiesto a RI 1 di produrre una serie di
documenti (tutte le fatture emesse nel periodo 2018-2021 e, se del caso, le
ricevute d’acquisto delle materie necessarie per l'esecuzione dei lavori;
inventario dei mezzi d'esercizio importanti di sua proprietà [attrezzi,
macchine, veicoli industriali] utilizzati per i lavori; descrizione di come gli
vengono assegnati i mandati e di come cerca la sua propria clientela, allegando
la relativa documentazione; copia dei contratti di assicurazione stipulati in
relazione alla sua attività, ad es. in materia di RC). Sebbene con la decisione
su opposizione impugnata e con la risposta di causa l’amministrazione abbia
stigmatizzato il fatto che l’insorgente non abbia dato seguito alla richiesta,
la documentazione in questione non è stata prodotta nemmeno davanti a questa
Corte, nonostante il ricorrente abbia avuto più volte l’opportunità per farlo. In
questo senso, giova qui segnalare che il 24 giugno 2024 al ricorrente è stato
assegnato un termine di 10 giorni per presentare eventuali nuovi mezzi di prova
(doc. IV) e che, a tutt’oggi, egli è rimasto silente (cfr. consid. 1.8.).
In questo contesto, va rilevato
che se, da una parte, la procedura davanti al TCA (ma del resto, anche davanti
all’amministrazione) è retta dal principio inquisitorio, in base al quale i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
122.
V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti; STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.).
Tale obbligo delle parti di collaborare non può tradursi in una mera
contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr., sul tema,
STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017 consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA
32.2017.83
del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo
2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,
consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5; STCA
35.2021.64
del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5; STCA 35.2023.95 del 18 marzo
2024, consid. 2.10; STCA 35.2023.88 dell’11 aprile 2024, consid. 2.9.3).
2.11
Il TCA non ignora le obiezioni
sollevate dall’insorgente (ad esempio: “per il mio mandato non potevo fatturare
materiale in quanto mi sono occupato come da contratto allegato con il
consorzio __________ e la __________, di spostare terra, … Queste prestazioni
di giardinaggio e movimento di terra necessita unicamente dell'utilizzo di
macchinari di mia proprietà (pacherino/motocaretta/carriole/vanghe/motoseghe ...).
Le prestazioni date/convenute con il consorzio si intendono complete di
attrezzature e non fatturabili separatamente.”), tuttavia esse risultano poco plausibili e non comprovate. In ogni caso, queste
sue affermazioni hanno una rilevanza nettamente inferiore rispetto agli
elementi di valutazione precedentemente evidenziati.
Deve inoltre essere sottolineato
che la circostanza che RI 1 abbia pure svolto attività (indipendente) per
alcuni suoi clienti (in particolare, quelli da lui indicati al doc. I, pag. 2),
è ininfluente ai fini del presente giudizio. Essa, infatti, nulla muta alla
natura del rapporto intercorso tra la __________ e il ricorrente. Come visto,
un lavoratore può essere qualificato quale dipendente per un’attività e
indipendente per un’altra e può trovarsi simultaneamente in condizioni
d’indipendente e di dipendente nei confronti della stessa persona (cfr. consid.
2.2.), così come è del resto stato indicato dalla __________ nella sua
dichiarazione del 4 dicembre 2023.
Va infine osservato che, anche
volendo ammettere (per pura ipotesi di lavoro, visto che, a tutt’oggi, non è
stata prodotta alcuna prova al riguardo) la circostanza che RI 1 abbia concluso
nel periodo in discussione una polizza di assicurazione infortuni facoltativa,
essa sarebbe comunque inconferente ai fini del giudizio, in quanto la copertura
assicurativa obbligatoria, come nel caso di specie presso l’CO 1, non può
essere sostituita né da una convenzione individuale né dalla stipulazione di
un’assicurazione privata contro gli infortuni (cfr. STCA 35.2023.6 del 29
gennaio 202, consid. 2.9.).
2.12
A fronte di una situazione ritenuta
sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8-2.12.), considerata anche la
portata del principio inquisitorio e dell'obbligo di collaborazione delle parti
all'istruzione della causa (cfr. DTF 146 V 240 consid. 8.1), il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, alle audizioni testimoniali
pretese da RI 1 con il ricorso - cfr. doc. I, pag. 2).
In proposito, va ricordato che,
per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Per un caso in cui questo
Tribunale ha ritenuto che non era stato sufficientemente dimostrato che, al
momento dell’infortunio, esistesse un rapporto di lavoro tra il ricorrente e il
preteso suo datore di lavoro (tenuto pure conto delle numerose incongruenze emerse
dagli atti), rinunciando a procedere alle audizioni testimoniali (in
particolare degli azionisti della SA) richieste dal patrocinatore
dell’insorgente, si veda la STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023 consid. 2.10.,
confermata dalla Corte federale con pronunzia 8C_569/2023 del 26 aprile 2024
consid. 4.3.
2.13
Sulla scorta di tutto quanto
precede, il TCA ritiene dunque che, a ragione, l’CO 1 abbia considerato RI 1
lavoratore dipendente della __________ per l’attività di giardiniere da
lui svolta sul cantiere di __________ nel periodo in esame (2018-2021).
Di conseguenza, il ricorso
presentato da RI 1 deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata
confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA non si è
pronunciato su una controversia riguardante le prestazioni (cfr., in questo
senso, ad esempio la succitata STF 8C_317/2023 consid. 1.1).
In una sentenza 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.1, concernente il diritto alla riscossione delle
spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia,
il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr.
A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107). Stante ciò, nel presente
caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr., sul tema, anche la già
citata STCA 35.3023.31 del 5 febbraio 2024, consid. 2.13).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti