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Decisione

35.2024.42

Trauma distorsivo ginocchio destro il 13 ottobre 2022. Status quo sine, dopo 3 mesi (con prestazioni corrisposte però fino al 14 febbraio 2024) confermato

12 agosto 2024Italiano35 min

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.42

PC/sc

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 marzo 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 13 ottobre 2022 RI 1, nato

nel 1967, a quel tempo dipendente a tempo parziale (34 ore settimanali) della __________,

in qualità di “architetto consulente”, e, perciò, assicurato d’obbligo

contro gli infortuni presso l’RI 1, mentre si trovava al lavoro e stava

scendendo le scale che conducono al magazzino con un foglio tra le mani, ha

saltato l’ultimo gradino e ha appoggiato malamente il piede a terra, per

evitare di cadere, riportando un trauma distorsivo al ginocchio destro

(cfr. doc. 1, 2, 36 e 60 incarto LAINF). In seguito egli si è sottoposto a una

terapia prettamente conservativa.

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medici e

amministrativi del caso, con decisione formale del 12 febbraio 2024, l’CO 1 ha dichiarato

raggiunto lo status quo sine trascorsi 3 mesi dall’evento infortunistico

del 13 ottobre 2022, salvo poi corrispondere le proprie prestazioni sino al 14

febbraio 2024 (doc. 50 incarto LAINF).

A seguito dell’opposizione interposta personalmente da RI 1 (doc. 58 incarto

LAINF), esperiti ulteriori accertamenti amministrativi del caso, in data 28 marzo

2024 (doc. 62 incarto LAINF e doc. A), l’amministrazione ha confermato integralmente

il contenuto della sua prima decisione.

1.3. Con tempestivo ricorso del 7 maggio

2024, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e, in via principale, che gli siano “riconosciute

le prestazioni anche dopo il 15.3.2024 (recte: 15 febbraio 2024)” e, in via

subordinata, che “L’incarto viene rimandato alla CO 1 affinché esperisca

nuovi e più approfonditi accertamenti medici” (cfr. doc. I, pag. 5).

In

particolare, l’avv. RA 1 ha argomentato quanto segue:

" (…) la CO

1 ha riconosciuto tutte le cure a sui il signor RI 1 si è sottoposto sino al

mese di febbraio 2024. La CO 1 sostiene però che le problematiche attuali non

sarebbero più riconducibili all'infortunio (…).

Tuttavia nel rapporto dell'__________ del 17.1.2023 (doc. C)

stilato dopo la RM eseguita in data 14.11.2023, è stata diagnosticata la

rottura del corno posteriore del menisco mediale, dopo trauma distorsivo del

12.10.2022.

Già a quel momento il Dr. med. __________ aveva indicato nel

"procedere" che si sarebbe dovuto valutare la necessità di un

intervento, qualora le cure conservative di fisiokinesiterapia previste e

decise inizialmente e un'eventuale successiva infiltrazione non avessero avuto

gli effetti sperati.

Anche la RM eseguita in data 14.11.2023 (doc. D) ha confermato la

presenza di una lesione ad andamento orizzontale del menisco mediale,

evidenziata nella RM dell'anno precedente, mentre la presenza di fenomeni

degenerativi rilevati nella RM del 14.11.2023 non erano presenti prima (al momento

dell'infortunio) e sono da ritenersi una conseguenza dell'infortunio.

(…).

D'altro canto nella fattispecie non risulta dalle tavole

processuali che il danno alla salute di cui soffre ancora attualmente il

ricorrente sia da ricondurre esclusivamente a cause diverse dall'infortunio, né

è stato dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio, pertanto la CO 1 è tenuta a

prestare le prestazioni anche dopo il 15.2.24.

(…) i rapporti dell'__________, (…) evidenziano sin da subito la

presenza di una rottura/lesione del menisco da esiti post-infortunistici.”

(cfr. doc. I, pag. 3 e 4).

Nella medesima occasione la

patrocinatrice del ricorrente ha prodotto svariata documentazione medica già

agli atti (cfr. doc. B-D), postulando inoltre l’esperimento di una perizia

giudiziaria “atta a determinare l’origine dei problemi attuali al ginocchio

dx del signor RI 1, rispettivamente il nesso causale ed adeguato con

l’infortunio del 13.10.2022” (doc. I, pag. 5).

1.4. Con risposta del 24 maggio 2024

(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. Nella medesima

occasione ha pure versato agli atti l’apprezzamento medico del 14 maggio 2024 del

PD dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore (doc. III -1).

1.5. In data 3 giugno 2024 l’avv. RA 1

ha comunicato al TCA quanto segue: “con riferimento alla pratica citata, preso

atto della risposta di causa inoltrata da CO 1, il ricorrente si riconferma

integralmente nelle sue motivazioni indicate nel ricorso, con protesta di

tasse, spese e ripetibili.” (doc. V).

Il doc. V è stato trasmesso, per conoscenza, all’CO 1 (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la

presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94

del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sospendere dal 15 febbraio

2024 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 13

ottobre 2022, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo terapeutico anziché peritale) in caso

di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante,

anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del

5 gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.7. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato

raggiunto lo status quo sine a distanza di 3 mesi dall’infortunio dell’ottobre

2022 (da notare che l’istituto ha comunque riconosciuto le proprie prestazioni

sino al 14 febbraio 2024), ritenendo che da quel momento i disturbi lamentati

dall'assicurato al ginocchio destro fossero da attribuire esclusivamente a

malattia. Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla

valutazione espressa in merito dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 62 pag.

3 e 4).

Dal canto suo, la patrocinatrice

dell’insorgente lamenta una prematura chiusura del caso da parte dell’CO 1, in

quanto i dolori e disturbi di cui il suo patrocinato soffre al ginocchio destro,

sarebbero ancora da ricondurre all’infortunio dell’ottobre 2022.

2.8. Dalle tavole processuali emerge che,

a causa dell’infortunio del 13 ottobre 2022, l’assicurato si è recato il 18

ottobre 2022 al Pronto Soccorso (di seguito: PS) dell’Ospedale __________,

ove è stato sottoposto ad una RX del ginocchio destro ,che ha messo in evidenza

quanto segue: “Non immagini di frattura, rapporti articolari conservati,

possibile modesta quota di versamento articolare sovrapatellare” (doc. 28

incarto LAINF).

Al PS è stata posta la “diagnosi conclusiva” di “Lesione di I grado

al legamento collaterale mediale destro, stabile in varo-valgo” (cfr.

lettera di dimissione di cui al doc. 2 incarto LAINF) che è stata

successivamente trattata con una terapia conservativa.

A causa della persistenza della

sintomatologia dolorosa e funzionale, il 25 novembre 2022 RI 1 si è sottoposto

ad una RM che ha messo in evidenza quanto segue:

" Referto:

non edema trabecolare. Disomogeneità di segnale del versante tibiale del corno

posteriore del menisco mediale, reperto anche evidenziabile in corrispondenza

del corpo senza evidenti fissurazioni attuali. Iperintensità di segnale della

giunzione capsulo - meniscale. Nella stessa sede con estensione alla capsula e

tenue edema diffuso menisco laterale regolare. Iniziale aspetto degenerativo

mixoide della componente tibiale del legamento crociato anteriore, per altro

integro. Legamento crociato posteriore integro. Minimo versamento articolare

libero che distende il recesso sovrapatellare con iniziale ipertrofia

sinoviale. Iniziale distensione fluida della borsa comune del gastrocnemio -

semimembranoso. Condropatia di grado 1 del versante laterale della rotula. Non

lesioni dei legamenti collaterali. Regolarmente inserito il tendine del muscolo

popliteo.

Conclusioni: esiti post-traumatici della giunzione capsulo -

meniscale con iniziale degenerazione del corno posteriore del menisco mediale.”

(doc. 27 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Il 17 gennaio 2023 il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia nonché medico curante

dell’assicurato, ha posto la diagnosi di “Ginocchio destro: rottura,

clinicamente stabile, del corno posteriore del menisco mediale, dopo trauma

distorsivo del 12.10.2022 (recte: 13.10.2022). Stato dopo artroscopia e

meniscectomia al ginocchio sinistro per problema analogo.”, consigliando un

approccio di tipo conservativo e ritenendo “come ultima ratio l'intervento

di meniscectomia artroscopica che vorrei, nel limite del possibile, evitare.”

(doc. 5 incarto LAINF e doc. C).

Il 14 novembre 2023 RI 1 si è

sottoposto ad un’altra RM che ha messo in evidenza quanto segue:

" (…).

Referto: l'esame RM del ginocchio destro è stato comparato con

precedente indagine della 27/11/2022.

Rapporti articolari conservati. Non importante edema dei tessuti

molli pararticolari. Regolare il tendine quadricipitale e il legamento rotuleo.

Non alterazioni osteocondrali femoro patellari. Non significative versamento

intra-articolare. Regolari i retinacoli. Cartilagine meniscale esterna

regolare. Legamenti crociati con incremento dell'aspetto di degenerazione del

tratto distale nella regione iuxta inserzionale tibiale con ispessimento e

lieve scompaginamento delle fibre ma con integrità anatomica mantenuta.

Presenza di qualche minuscola millimetrica cisti iuxta inserzionale sul

versante anteriore in corrispondenza del fascio antero-mediale. Fenomeni

degenerativi in esiti di lesione ad andamento orizzontale del corpo-corno

posteriore menisco mediale con aspetti di cronicizzazione dei rilievi rispetto

all'indagine di riferimento. Irregolarità del profilo tibiale. Non evidenza di

significative dislocazioni di componenti meniscali. Regolari i legamenti

collaterali. Condropatia femoro-tibiale sul versante mediale di II - Ill grado.

Non aspetti edemigeni ossei o bone bruise. Componente fluida nella regione

posteriore del recesso tibio fibulare prossimale. Non evidenza di significative

alterazioni del complesso postero-laterale. Regolarmente inserito il tendine

del muscolo popliteo.

Conclusioni: si conferma lesione ad andamento orizzontale

del menisco mediale. Presenza di degenerazione rispetto all'indagine di

riferimento con riduzione di spessore del corpo meniscale. Non dislocazioni di

componenti. Aspetti di degenerazione della regione inserzionale distale del

crociato anteriore incrementata rispetto all'indagine di riferimento ma con

integrità anatomica mantenuta. Sostanzialmente immodificati i restanti

rilievi.” (doc. 26 incarto LAINF e doc. D; n.d.r.: la sottolineatura e il

grassetto non sono della redattrice)

In data 21 novembre 2023 il dr.

med. __________ ha consigliato un’infiltrazione articolare al ginocchio destro (doc.

17 incarto LAINF), che è stata eseguita il 30 novembre 2023 (doc. 24 incarto

LAINF), e, poi, è stata continuata la cura conservativa, come da indicazione

del 19 dicembre 2023 del medesimo specialista (doc. 25 incarto LAINF).

Interpellata dall’amministrazione, il 5 febbraio 2024, la dr.ssa med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale, ha osservato che già prima

dell’infortunio l’assicurato presentava una “Meniskopathie medial Knie

rechts mit horizontaler Zerschichtung, konventionell Radiologiscch

Mehrsklerosierung des medialen Kompartimentes” e che il sinistro assicurato

non aveva causato con probabilità preponderante un danno strutturale

oggettivabile, considerato come “Die zeitnahe MRT vom knapp 6 Wochen nach

Ereignis zeigt keine frische richtungebende Verschlimmerung. Auch keine

frischen Begleiterscheinungen wie bspw. deutlicher Erguss, Bonebruise als

Hinweis für erheblich eingewirkte kontusive Gewaltkraft, auch keine

Signalalteration an den Bandstrukturen als Hinweis für erheblich eingewirkte

distorisve Gewaltkraft. Unter diesen Umstanden ist von einer leichten

Distorsion auszugehen. Solche sind nicht geeignet, die vorliegende

Gesundheitsstörung zu bewirken da es hierfür doch einen erheblichen Impakt bei

zeitgleicher Axialer Stossbelastung und Rotationskomponente bedarf. Zudem auch

keine äusseren Begleiterscheinungen bei Erstunersuchung vom 18.10.22, keine

Schwellung, kein Erguss, kein Hämatom und keine Schürfungen.” Ella ha

quindi concluso che “Bei Vorschaden 3 Monate, anhaltende Beschwerden danach

sind nicht mehr unfallkausal”. (doc. 39 incarto LAINF).

In sede di opposizione, il dr. med. __________ ha comunicato in data 5 marzo

2024 all’CO 1 quanto segue:

" (…) vi

informo sull'evoluzione dell'assicurato che ho rivisto oggi per la persistenza

di dolori al ginocchio destro e relativamente a una presa di posizione nei

confronti del vostro scritto del 12.02.2024 in merito alla sospensione delle

prestazioni con relativa chiusura del caso il 15.02.2024.

(…).

Valutazione e procedere

Per quel che riguarda l'aspetto prettamente terapeutico, esaurite

le metodiche conservative e trascorsi 3 mesi dall'inizio della sintomatologia

(nel rispetto delle raccomandazioni sul trattamento conservativo della

patologia meniscale degenerativa), credo sia giunto il momento di procedere

mediante meniscectomia selettiva artroscopica ed eventualmente lisciaggio delle

condropatie dato che quanto approntato fino ad ora non è stato risolutivo. (…).

L'assicurato, il signor RI 1, contesta la decisione da voi presa e ha chiesto e

ottenuto un colloquio di persona, con il quale potrà esporre le sue ragioni

argomentandole e facendo valere i propri diritti anche a fronte di una

protezione giuridica che è stata già interpellata. Fintanto che non verrà

deciso chi prenderà a carico i futuri trattamenti, una data operatoria non

potrà essere stabilita, resto quindi in attesa di un vostro gradito riscontro.

(…). Nessuno (…) nega l'aspetto degenerativo del compartimento articolare

afflitto, resta il fatto, che solo dopo l'evento infortunistico il dolore si è

manifestato e progressivamente peggiorato.”

(doc. 59 incarto LAINF; n.d.r.: la sottolineatura e il grassetto

non sono della redattrice).

Dal rapporto del colloquio del

27 marzo 2024 si evince, in merito ai “motivi di opposizione”, quanto

segue:

" (…) Faccio

presente che, prima di questo evento, non avevo mai accusato alcun fastidio al

ginocchio destro.

Ero stato operato al sinistro raggiungendo un ottimo livello di

guarigione.

(…).

Prima dell'infortunio praticavo jogging leggero con mio figlio, senza alcun

fastidio al ginocchio destro.

Non accusavo fastidi e potevo effettuare delle lunghe passeggiate.

Sul lavoro, occupandomi di rilievi, misurazioni, sopralluoghi in

cantiere, mi capitava di camminare su terreno sconnesso, assumere posizione

accovacciata o inginocchiata, senza problemi di sorta.

L'arto inferiore destro era la mia gamba forte (considerando anche

l'intervento effettuato a sinistra).

Per questo motivo ritengo che i disturbi presenti attualmente, per

i quali ora è stato consigliato di procedere mediante meniscectomia selettiva

artroscopica ed eventualmente lisciaggio delle condropatie, sia sempre una

Considerandi

conseguenza dell'infortunio capitato in data 13 ottobre 2022.

Si rinvia anche al nuovo rapporto del dott. __________ del 5 marzo

2024.” (doc. 60 incarto LAINF)

Davanti al TCA, l’amministrazione

ha versato agli atti l’apprezzamento del 14 maggio 2024 del PD dr. med. __________,

nel quale lo specialista ha attestato quanto segue:

" (…)

Immagini (visionate/refertazione

propria)

Faccio riferimento alle risonanze magnetiche agli atti.

Specialmente importante è la risonanza magnetica effettuata il 25.11.2022 dopo

l'infortunio. Mi permetto di aggiungere quanto segue: nella Serie 202, immagini

9, 10 e 11 si vede una lesione frammentata orizzontale del corno posteriore del

menisco senza segni evidenti di un trauma fresco. Non si vede nessuna

dislocazione dei frammenti e non si vede nessuna marcatura di contusione

dell'osso, segni tipici di un trauma fresco. É presente un lieve versamento

intraarticolare. Nell'immagine Serie 202, immagine 11 si vedono segni di

artrosi grado I-II. Nella Serie 602, immagine 19 non si vede nessun versamento

intra-articolare notevole, nessun segno di un trauma fresco, ma segni di

un'artrosi.”

Diagnosi

Esiti di trauma distorsivo del ginocchio destro.

Risposte alle domande

Confermate che l'infortunio non ha causato nessuna lesione

strutturale né comportato un peggioramento duraturo ma solo un peggioramento

passeggero di uno stato pregresso per tre mesi?

L'assicurato a sostegno del ricorso pretende che la valutazione

del MA è smentita dalle risultanze delle due RM che hanno messo in luce la

rottura del corpo posteriore del menisco mediale risp. una lesione ad andamento

orizzontale del menisco mediale. I fenomeni degenerativi non erano presenti

prima dell'infortunio e di conseguenza sono da ricondurre allo stesso. Vogliate

prendere posizione in merito.

È chiaramente visibile e confermata la lesione del menisco mediale a destra

dalla parte intermedia alla parte posteriore, frammentata e non dislocata,

congruente ad una lesione degenerativa. Questo viene confermato nelle due

risonanze magnetiche, più pronunciato all'ultimo referto radiologico. Non vedo

nessun segno di un trauma fresco, il referto del Pronto Soccorso subito dopo

l'evento conferma la diagnosi di un trauma, ma senza segni chiari di una

meniscopatia acuta come si dovrebbe aspettare dopo un infortunio. L'ultima lettera

del Dott. __________ conferma la lesione meniscale, è programmato un intervento

quasi un anno e mezzo dopo l'evento infortunistico. Quindi un nesso causale non

può essere confermato con probabilità preponderante, dal punto di vista medico

ortopedico si tratta piuttosto di un peggioramento passeggero, che dovrebbe

essere guarito dopo 3-4 mesi per le cause infortunistiche. Per quello che

riferisce in merito all'obiezione l'assicurato posso dire che ho aggiunto la

mia valutazione della prima risonanza magnetica dopo l'infortunio e vi sono

segni chiari di una degenerazione del menisco con una lesione orizzontale

pluriframmentaria della parte intermedia non dislocata. Questo è molto tipico

per una degenerazione e non per un infortunio. Non ho nessun dubbio che

l'assicurato ha una lesione meniscale, ma purtroppo non posso confermare con

probabilità preponderante un nesso causale infortunistico. Si vedono anche

segni chiari di una gonartrosi già presente nella prima risonanza magnetica.

Sarebbe anche da considerare l'età dell'assicurato, dove una lesione meniscale

degenerativa non è rara e spesso asintomatica fino ad un evento.

Sarebbe anche da discutere un eventuale peggioramento direzionale.

Non vedo nessun segno di un trauma fresco e una lesione fresca (vedi la mia

valutazione della prima risonanza magnetica). Quindi posso anche escludere con

probabilità preponderante un peggioramento direzionale e confermo la

valutazione della collega Dr.ssa __________ di una lesione piuttosto

degenerativa. (…)” (doc. III -1; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che le valutazioni espresse dalla dr.ssa med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale (in questo contesto, va segnalato

che, secondo una costante giurisprudenza, i medici di __________, così come gli

specialisti del Centro __________ dell’__________, sono considerati, per la

loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in

materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica -

cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2) e dal PD dr. med. __________,

specialista nella materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in

materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo la quale l’evento

infortunistico del 13 ottobre 2022 ha peggiorato soltanto temporaneamente il

preesistente stato (morboso) del ginocchio destro, possano validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

In effetti il PD dr. med. __________

ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce dell’insieme

della documentazione medica agli atti, riassunta al considerando 2.8., in

particolare degli esiti delle RMN del 25 novembre 2022 e del 14 novembre 2023,

i motivi per i quali egli ritiene (al pari della dr.ssa med. __________) che i

disturbi lamentati dal ricorrente al ginocchio destro siano da ascrivere, dopo

3-4 mesi dal sinistro, a fattori extra-infortunistici. In particolare, egli ha

sottolineato come la risonanza magnetica del 25 novembre 2022 - che ha, tra

l’altro, personalmente refertato - ha evidenziato una lesione frammentata

orizzontale del corno posteriore del menisco - senza segni evidenti di un

trauma fresco (in particolare, nessuna dislocazione dei frammenti, nessuna

marcatura di contusione dell'osso, nessun versamento intra-articolare notevole)

- rispettivamente segni chiari di una gonartrosi, ovvero una quadro congruente

con una lesione degenerativa. Tanto più che, a seguito del sinistro, non

risulta neppure che l’assicurato abbia sofferto di una meniscopatia acuta come

si dovrebbe aspettare dopo un infortunio rispettivamente che, all’età del

ricorrente, una lesione meniscale degenerativa non è rara e spesso asintomatica

fino ad un evento. Il medico fiduciario ha pertanto concluso che la lesione

meniscale orizzontale è con probabilità preponderante di origine morbosa (confermando

la precedente valutazione della dr.ssa med. __________).

Questa Corte non ignora le

certificazioni dei curanti che sono state versate agli atti (cfr., in

particolare, i doc. 5 incarto LAINF e doc. C rispettivamente i doc. 17, 24, 25

e doc. 59 incarto LAINF). Tuttavia, a suo avviso, esse non sono atte a generare

dei dubbi, nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023

consid. 4.1.2.), a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dai

medici fiduciari.

Innanzitutto, va osservato che,

nella certificazione del 17 gennaio 2023 (doc. 5 incarto LAINF e doc. C;

peraltro precedente alle anzidette valutazioni del 5 febbraio 2024 della dr.ssa

med. __________ e del 14 maggio 2024 del PD dr. med. __________), il dr. med. __________

non si è pronunciato - in maniera motivata (evidentemente, la sola indicazione

generica “dopo trauma distorsivo del 12.10.2022 (recte: 13.12.2022)” non

può bastare) - in merito alla causalità naturale con l’infortunio del 13

ottobre 2022. Parimenti dicasi per le successive certificazioni del 21

novembre, 4 e 19 dicembre 2023 (doc. 17, 24 e 25 incarto LAINF), in cui egli

non si è espresso sull’eziologia dei disturbi.

Per quanto concerne invece il

rapporto del 5 marzo 2024 (doc. 59 incarto LAINF; peraltro pure precedente alla

citata valutazione del 14 maggio 2024 del PD dr. med. __________) del medesimo specialista

e, più precisamente, con espresso riferimento all’affermazione che “Nessuno

(…) nega l'aspetto degenerativo del compartimento articolare afflitto, resta il

fatto, che solo dopo l'evento infortunistico il dolore si è manifestato e

progressivamente peggiorato”, è qui utile ricordare che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto

2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25

settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.

2.6; STCA 35.2023.83 del 26 febbraio 2024, consid. 2.9.4).

Per i medesimi motivi non vanno

considerate decisive le dichiarazioni fatte dall’assicurato a margine del colloquio

del 27 marzo 2024 (doc. 60 incarto LAINF), secondo le quali, prima

dell’infortunio del 13 ottobre 2022, avrebbe sempre goduto di buona salute in

relazione al ginocchio destro.

D’altra parte, giova qui

ricordare che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e

mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è

orizzontale oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è

talora accompagnata da un inizio di artrosi (in questo senso, cfr. www.clinique-arthrose.fr

e, tra le tante, la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023 consid. 3.1; STCA

35.2023.116

del 18 marzo 2024 consid. 2.9; 35.2022.49 del 16 agosto 2022

consid. 2.10.; 35.2022.30 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.; 35.2017.137 del 28

marzo 2018 consid. 2.7.; 35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7.).

Va qui inoltre ricordato che una

mera possibilità non basta dal profilo probatorio per riconoscere l’origine

infortunistica della lesione meniscale in questione (cfr. DTF 142 V 435 consid.

1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3; cfr. pure la STCA 35.2023.35 del 3

luglio 2023 consid. 2.7.).

Il TCA ritiene pertanto di poter

fare propria l’opinione dei fiduciari dell’CO 1, in particolare l’approfondito

apprezzamento 14 maggio 2024 del PD dott. __________, e ciò considerata anche

l’assenza di (successivi) pareri specialistici divergenti. Questa Corte non

ignora la richiesta di esperimento di una perizia giudiziaria “atta a

determinare l’origine dei problemi attuali al ginocchio dx del signor RI 1,

rispettivamente il nesso causale ed adeguato con l’infortunio del 13.10.2022”

formulata dalla patrocinatrice del ricorrente (cfr. doc. I, pag. 5). Tuttavia a

questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la

procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr., sul tema, STCA

32.2017.70

del 9 novembre 2017 consid. 2.7. e rinvii ivi citati; 32.2017.83 del

22.

febbraio 2018 consid. 2.6.; 35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.8.5. e

rinvii ivi citati; 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.5.; 35.2021.44 del 16

agosto 2021 consid. 2.10.5.; 35.2021.64 del 6 dicembre 2021 consid. 2.5.5.;

35.2023.95

del 18 marzo 2024consid. 2.10.).

In concreto, va del resto

considerato che l’amministrazione non ha negato a priori ogni ruolo causale

all’infortunio assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo

di tempo (durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto),

questo ruolo si è estinto completamente.

Stante tutto quanto precede, il

TCA ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 138 V

218.

consid. 6 e riferimenti), che l’infortunio del 13 ottobre 2022 ha provocato

un peggioramento soltanto transitorio del preesistente stato (morboso)

del ginocchio destro (in assenza di una dimostrata lesione strutturale “fresca”,

ciò che consente anche di escludere l’intervento di un peggioramento

direzionale – cfr. a quest’ultimo proposito l’apprezzamento agli atti del PD

dott. __________). I disturbi al ginocchio destro presentati dall'assicurato, trascorsi

3.

mesi dall’evento medesimo (3/4 mesi secondo il dott. __________) (da considerare

comunque sempre che l’CO 1 ha riconosciuto le proprie prestazioni sino al 14

febbraio 2024), non costituivano pertanto più una conseguenza naturale, nemmeno

parziale, dell’infortunio del 13 ottobre 2022, ma erano da attribuire

esclusivamente a malattia (per dei casi analoghi, cfr. STF 8C_112/2023 dell’11

dicembre 2023 consid. 3.1; STCA 35.2023.116 del 18 marzo 2024 consid. 2.9.;

35.2023.112

del 22 aprile 2024 consid. 2.9.; 35.2023.106 del 13 maggio 2024

consid. 2.9.).

Va inoltre segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica

a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr., tra le tante, la STCA

35.2018.113

del 5 marzo 2019 consid. 2.9. e la STCA 35.2023.69 del 21 febbraio

2024.

consid. 2.10.).

Da ultimo, il momento a partire

dal quale l’assicuratore infortuni ha dichiarato estinto il nesso di causalità

naturale con il sinistro assicurato (ribadito una volta ancora che le

prestazioni sono comunque state riconosciute per un tempo decisamente più lungo),

è conforme alla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. segnatamente la già

STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, nella quale l’Alta Corte ha confermato

il parere espresso dal medico consulente dell’assicuratore in questione,

secondo il quale i disturbi accusati da un assicurato al ginocchio destro dopo

il 15 dicembre 2020 non erano più in relazione causale con l’infortunio del 22

agosto 2020; su quest’ultimo aspetto, si vedano anche, tra le tante, la STCA

35.2023.116

del 18 marzo 2024, consid. 2.10 e i numerosi rinvii alla

giurisprudenza federale ivi citati e la STCA 35.2023.112 del 22 aprile 2024,

consid. 2.9 e la STCA 35.2023.106 del 13 maggio 2024, consid. 2.10).

Inoltre, non si può neppure

pretendere che l’istituto assicuratore resistente prenda a carico i costi di un

intervento che ha la finalità di sanare una problematica di natura morbosa

(cfr. STF 8C_514/2023 del 12 dicembre 2023; STCA 35.2023.112 del 22 aprile 2024

consid. 2.9.; 35.2023.106 del 13 maggio 2024 consid. 2.10.).

In esito alle considerazioni che

precedono, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.10

A fronte di una situazione giudicata

sufficientemente chiarita (cfr. i consid. 2.8. e 2.9.), il TCA rinuncia

all'esecuzione di ulteriori atti istruttori (in particolare, all’esperimento di

una perizia giudiziaria “atta a determinare l’origine dei problemi attuali

al ginocchio dx del signor RI 1, rispettivamente il nesso causale ed adeguato

con l’infortunio del 13.10.2022” richiesta dalla patrocinatrice del

ricorrente - cfr. doc. I, pag. 5).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti