35.2024.42
Trauma distorsivo ginocchio destro il 13 ottobre 2022. Status quo sine, dopo 3 mesi (con prestazioni corrisposte però fino al 14 febbraio 2024) confermato
12 agosto 2024Italiano35 min
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.42
PC/sc
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 13 ottobre 2022 RI 1, nato
nel 1967, a quel tempo dipendente a tempo parziale (34 ore settimanali) della __________,
in qualità di “architetto consulente”, e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso l’RI 1, mentre si trovava al lavoro e stava
scendendo le scale che conducono al magazzino con un foglio tra le mani, ha
saltato l’ultimo gradino e ha appoggiato malamente il piede a terra, per
evitare di cadere, riportando un trauma distorsivo al ginocchio destro
(cfr. doc. 1, 2, 36 e 60 incarto LAINF). In seguito egli si è sottoposto a una
terapia prettamente conservativa.
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e
amministrativi del caso, con decisione formale del 12 febbraio 2024, l’CO 1 ha dichiarato
raggiunto lo status quo sine trascorsi 3 mesi dall’evento infortunistico
del 13 ottobre 2022, salvo poi corrispondere le proprie prestazioni sino al 14
febbraio 2024 (doc. 50 incarto LAINF).
A seguito dell’opposizione interposta personalmente da RI 1 (doc. 58 incarto
LAINF), esperiti ulteriori accertamenti amministrativi del caso, in data 28 marzo
2024 (doc. 62 incarto LAINF e doc. A), l’amministrazione ha confermato integralmente
il contenuto della sua prima decisione.
1.3. Con tempestivo ricorso del 7 maggio
2024, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e, in via principale, che gli siano “riconosciute
le prestazioni anche dopo il 15.3.2024 (recte: 15 febbraio 2024)” e, in via
subordinata, che “L’incarto viene rimandato alla CO 1 affinché esperisca
nuovi e più approfonditi accertamenti medici” (cfr. doc. I, pag. 5).
In
particolare, l’avv. RA 1 ha argomentato quanto segue:
" (…) la CO
1 ha riconosciuto tutte le cure a sui il signor RI 1 si è sottoposto sino al
mese di febbraio 2024. La CO 1 sostiene però che le problematiche attuali non
sarebbero più riconducibili all'infortunio (…).
Tuttavia nel rapporto dell'__________ del 17.1.2023 (doc. C)
stilato dopo la RM eseguita in data 14.11.2023, è stata diagnosticata la
rottura del corno posteriore del menisco mediale, dopo trauma distorsivo del
12.10.2022.
Già a quel momento il Dr. med. __________ aveva indicato nel
"procedere" che si sarebbe dovuto valutare la necessità di un
intervento, qualora le cure conservative di fisiokinesiterapia previste e
decise inizialmente e un'eventuale successiva infiltrazione non avessero avuto
gli effetti sperati.
Anche la RM eseguita in data 14.11.2023 (doc. D) ha confermato la
presenza di una lesione ad andamento orizzontale del menisco mediale,
evidenziata nella RM dell'anno precedente, mentre la presenza di fenomeni
degenerativi rilevati nella RM del 14.11.2023 non erano presenti prima (al momento
dell'infortunio) e sono da ritenersi una conseguenza dell'infortunio.
(…).
D'altro canto nella fattispecie non risulta dalle tavole
processuali che il danno alla salute di cui soffre ancora attualmente il
ricorrente sia da ricondurre esclusivamente a cause diverse dall'infortunio, né
è stato dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio, pertanto la CO 1 è tenuta a
prestare le prestazioni anche dopo il 15.2.24.
(…) i rapporti dell'__________, (…) evidenziano sin da subito la
presenza di una rottura/lesione del menisco da esiti post-infortunistici.”
(cfr. doc. I, pag. 3 e 4).
Nella medesima occasione la
patrocinatrice del ricorrente ha prodotto svariata documentazione medica già
agli atti (cfr. doc. B-D), postulando inoltre l’esperimento di una perizia
giudiziaria “atta a determinare l’origine dei problemi attuali al ginocchio
dx del signor RI 1, rispettivamente il nesso causale ed adeguato con
l’infortunio del 13.10.2022” (doc. I, pag. 5).
1.4. Con risposta del 24 maggio 2024
(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. Nella medesima
occasione ha pure versato agli atti l’apprezzamento medico del 14 maggio 2024 del
PD dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore (doc. III -1).
1.5. In data 3 giugno 2024 l’avv. RA 1
ha comunicato al TCA quanto segue: “con riferimento alla pratica citata, preso
atto della risposta di causa inoltrata da CO 1, il ricorrente si riconferma
integralmente nelle sue motivazioni indicate nel ricorso, con protesta di
tasse, spese e ripetibili.” (doc. V).
Il doc. V è stato trasmesso, per conoscenza, all’CO 1 (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la
presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94
del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano
Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sospendere dal 15 febbraio
2024 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 13
ottobre 2022, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine).
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa
adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose
e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il
nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le
prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del
18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Giova qui pure ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo terapeutico anziché peritale) in caso
di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante,
anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del
5 gennaio 2007 consid. 2).
Inoltre, a tal proposito è pure
utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,
l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
2.7. Nella concreta evenienza, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato
raggiunto lo status quo sine a distanza di 3 mesi dall’infortunio dell’ottobre
2022 (da notare che l’istituto ha comunque riconosciuto le proprie prestazioni
sino al 14 febbraio 2024), ritenendo che da quel momento i disturbi lamentati
dall'assicurato al ginocchio destro fossero da attribuire esclusivamente a
malattia. Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla
valutazione espressa in merito dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 62 pag.
3 e 4).
Dal canto suo, la patrocinatrice
dell’insorgente lamenta una prematura chiusura del caso da parte dell’CO 1, in
quanto i dolori e disturbi di cui il suo patrocinato soffre al ginocchio destro,
sarebbero ancora da ricondurre all’infortunio dell’ottobre 2022.
2.8. Dalle tavole processuali emerge che,
a causa dell’infortunio del 13 ottobre 2022, l’assicurato si è recato il 18
ottobre 2022 al Pronto Soccorso (di seguito: PS) dell’Ospedale __________,
ove è stato sottoposto ad una RX del ginocchio destro ,che ha messo in evidenza
quanto segue: “Non immagini di frattura, rapporti articolari conservati,
possibile modesta quota di versamento articolare sovrapatellare” (doc. 28
incarto LAINF).
Al PS è stata posta la “diagnosi conclusiva” di “Lesione di I grado
al legamento collaterale mediale destro, stabile in varo-valgo” (cfr.
lettera di dimissione di cui al doc. 2 incarto LAINF) che è stata
successivamente trattata con una terapia conservativa.
A causa della persistenza della
sintomatologia dolorosa e funzionale, il 25 novembre 2022 RI 1 si è sottoposto
ad una RM che ha messo in evidenza quanto segue:
" Referto:
non edema trabecolare. Disomogeneità di segnale del versante tibiale del corno
posteriore del menisco mediale, reperto anche evidenziabile in corrispondenza
del corpo senza evidenti fissurazioni attuali. Iperintensità di segnale della
giunzione capsulo - meniscale. Nella stessa sede con estensione alla capsula e
tenue edema diffuso menisco laterale regolare. Iniziale aspetto degenerativo
mixoide della componente tibiale del legamento crociato anteriore, per altro
integro. Legamento crociato posteriore integro. Minimo versamento articolare
libero che distende il recesso sovrapatellare con iniziale ipertrofia
sinoviale. Iniziale distensione fluida della borsa comune del gastrocnemio -
semimembranoso. Condropatia di grado 1 del versante laterale della rotula. Non
lesioni dei legamenti collaterali. Regolarmente inserito il tendine del muscolo
popliteo.
Conclusioni: esiti post-traumatici della giunzione capsulo -
meniscale con iniziale degenerazione del corno posteriore del menisco mediale.”
(doc. 27 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
Il 17 gennaio 2023 il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia nonché medico curante
dell’assicurato, ha posto la diagnosi di “Ginocchio destro: rottura,
clinicamente stabile, del corno posteriore del menisco mediale, dopo trauma
distorsivo del 12.10.2022 (recte: 13.10.2022). Stato dopo artroscopia e
meniscectomia al ginocchio sinistro per problema analogo.”, consigliando un
approccio di tipo conservativo e ritenendo “come ultima ratio l'intervento
di meniscectomia artroscopica che vorrei, nel limite del possibile, evitare.”
(doc. 5 incarto LAINF e doc. C).
Il 14 novembre 2023 RI 1 si è
sottoposto ad un’altra RM che ha messo in evidenza quanto segue:
" (…).
Referto: l'esame RM del ginocchio destro è stato comparato con
precedente indagine della 27/11/2022.
Rapporti articolari conservati. Non importante edema dei tessuti
molli pararticolari. Regolare il tendine quadricipitale e il legamento rotuleo.
Non alterazioni osteocondrali femoro patellari. Non significative versamento
intra-articolare. Regolari i retinacoli. Cartilagine meniscale esterna
regolare. Legamenti crociati con incremento dell'aspetto di degenerazione del
tratto distale nella regione iuxta inserzionale tibiale con ispessimento e
lieve scompaginamento delle fibre ma con integrità anatomica mantenuta.
Presenza di qualche minuscola millimetrica cisti iuxta inserzionale sul
versante anteriore in corrispondenza del fascio antero-mediale. Fenomeni
degenerativi in esiti di lesione ad andamento orizzontale del corpo-corno
posteriore menisco mediale con aspetti di cronicizzazione dei rilievi rispetto
all'indagine di riferimento. Irregolarità del profilo tibiale. Non evidenza di
significative dislocazioni di componenti meniscali. Regolari i legamenti
collaterali. Condropatia femoro-tibiale sul versante mediale di II - Ill grado.
Non aspetti edemigeni ossei o bone bruise. Componente fluida nella regione
posteriore del recesso tibio fibulare prossimale. Non evidenza di significative
alterazioni del complesso postero-laterale. Regolarmente inserito il tendine
del muscolo popliteo.
Conclusioni: si conferma lesione ad andamento orizzontale
del menisco mediale. Presenza di degenerazione rispetto all'indagine di
riferimento con riduzione di spessore del corpo meniscale. Non dislocazioni di
componenti. Aspetti di degenerazione della regione inserzionale distale del
crociato anteriore incrementata rispetto all'indagine di riferimento ma con
integrità anatomica mantenuta. Sostanzialmente immodificati i restanti
rilievi.” (doc. 26 incarto LAINF e doc. D; n.d.r.: la sottolineatura e il
grassetto non sono della redattrice)
In data 21 novembre 2023 il dr.
med. __________ ha consigliato un’infiltrazione articolare al ginocchio destro (doc.
17 incarto LAINF), che è stata eseguita il 30 novembre 2023 (doc. 24 incarto
LAINF), e, poi, è stata continuata la cura conservativa, come da indicazione
del 19 dicembre 2023 del medesimo specialista (doc. 25 incarto LAINF).
Interpellata dall’amministrazione, il 5 febbraio 2024, la dr.ssa med. __________,
specialista FMH in medicina interna generale, ha osservato che già prima
dell’infortunio l’assicurato presentava una “Meniskopathie medial Knie
rechts mit horizontaler Zerschichtung, konventionell Radiologiscch
Mehrsklerosierung des medialen Kompartimentes” e che il sinistro assicurato
non aveva causato con probabilità preponderante un danno strutturale
oggettivabile, considerato come “Die zeitnahe MRT vom knapp 6 Wochen nach
Ereignis zeigt keine frische richtungebende Verschlimmerung. Auch keine
frischen Begleiterscheinungen wie bspw. deutlicher Erguss, Bonebruise als
Hinweis für erheblich eingewirkte kontusive Gewaltkraft, auch keine
Signalalteration an den Bandstrukturen als Hinweis für erheblich eingewirkte
distorisve Gewaltkraft. Unter diesen Umstanden ist von einer leichten
Distorsion auszugehen. Solche sind nicht geeignet, die vorliegende
Gesundheitsstörung zu bewirken da es hierfür doch einen erheblichen Impakt bei
zeitgleicher Axialer Stossbelastung und Rotationskomponente bedarf. Zudem auch
keine äusseren Begleiterscheinungen bei Erstunersuchung vom 18.10.22, keine
Schwellung, kein Erguss, kein Hämatom und keine Schürfungen.” Ella ha
quindi concluso che “Bei Vorschaden 3 Monate, anhaltende Beschwerden danach
sind nicht mehr unfallkausal”. (doc. 39 incarto LAINF).
In sede di opposizione, il dr. med. __________ ha comunicato in data 5 marzo
2024 all’CO 1 quanto segue:
" (…) vi
informo sull'evoluzione dell'assicurato che ho rivisto oggi per la persistenza
di dolori al ginocchio destro e relativamente a una presa di posizione nei
confronti del vostro scritto del 12.02.2024 in merito alla sospensione delle
prestazioni con relativa chiusura del caso il 15.02.2024.
(…).
Valutazione e procedere
Per quel che riguarda l'aspetto prettamente terapeutico, esaurite
le metodiche conservative e trascorsi 3 mesi dall'inizio della sintomatologia
(nel rispetto delle raccomandazioni sul trattamento conservativo della
patologia meniscale degenerativa), credo sia giunto il momento di procedere
mediante meniscectomia selettiva artroscopica ed eventualmente lisciaggio delle
condropatie dato che quanto approntato fino ad ora non è stato risolutivo. (…).
L'assicurato, il signor RI 1, contesta la decisione da voi presa e ha chiesto e
ottenuto un colloquio di persona, con il quale potrà esporre le sue ragioni
argomentandole e facendo valere i propri diritti anche a fronte di una
protezione giuridica che è stata già interpellata. Fintanto che non verrà
deciso chi prenderà a carico i futuri trattamenti, una data operatoria non
potrà essere stabilita, resto quindi in attesa di un vostro gradito riscontro.
(…). Nessuno (…) nega l'aspetto degenerativo del compartimento articolare
afflitto, resta il fatto, che solo dopo l'evento infortunistico il dolore si è
manifestato e progressivamente peggiorato.”
(doc. 59 incarto LAINF; n.d.r.: la sottolineatura e il grassetto
non sono della redattrice).
Dal rapporto del colloquio del
27 marzo 2024 si evince, in merito ai “motivi di opposizione”, quanto
segue:
" (…) Faccio
presente che, prima di questo evento, non avevo mai accusato alcun fastidio al
ginocchio destro.
Ero stato operato al sinistro raggiungendo un ottimo livello di
guarigione.
(…).
Prima dell'infortunio praticavo jogging leggero con mio figlio, senza alcun
fastidio al ginocchio destro.
Non accusavo fastidi e potevo effettuare delle lunghe passeggiate.
Sul lavoro, occupandomi di rilievi, misurazioni, sopralluoghi in
cantiere, mi capitava di camminare su terreno sconnesso, assumere posizione
accovacciata o inginocchiata, senza problemi di sorta.
L'arto inferiore destro era la mia gamba forte (considerando anche
l'intervento effettuato a sinistra).
Per questo motivo ritengo che i disturbi presenti attualmente, per
i quali ora è stato consigliato di procedere mediante meniscectomia selettiva
artroscopica ed eventualmente lisciaggio delle condropatie, sia sempre una
Considerandi
conseguenza dell'infortunio capitato in data 13 ottobre 2022.
Si rinvia anche al nuovo rapporto del dott. __________ del 5 marzo
2024.” (doc. 60 incarto LAINF)
Davanti al TCA, l’amministrazione
ha versato agli atti l’apprezzamento del 14 maggio 2024 del PD dr. med. __________,
nel quale lo specialista ha attestato quanto segue:
" (…)
Immagini (visionate/refertazione
propria)
Faccio riferimento alle risonanze magnetiche agli atti.
Specialmente importante è la risonanza magnetica effettuata il 25.11.2022 dopo
l'infortunio. Mi permetto di aggiungere quanto segue: nella Serie 202, immagini
9, 10 e 11 si vede una lesione frammentata orizzontale del corno posteriore del
menisco senza segni evidenti di un trauma fresco. Non si vede nessuna
dislocazione dei frammenti e non si vede nessuna marcatura di contusione
dell'osso, segni tipici di un trauma fresco. É presente un lieve versamento
intraarticolare. Nell'immagine Serie 202, immagine 11 si vedono segni di
artrosi grado I-II. Nella Serie 602, immagine 19 non si vede nessun versamento
intra-articolare notevole, nessun segno di un trauma fresco, ma segni di
un'artrosi.”
Diagnosi
Esiti di trauma distorsivo del ginocchio destro.
Risposte alle domande
Confermate che l'infortunio non ha causato nessuna lesione
strutturale né comportato un peggioramento duraturo ma solo un peggioramento
passeggero di uno stato pregresso per tre mesi?
L'assicurato a sostegno del ricorso pretende che la valutazione
del MA è smentita dalle risultanze delle due RM che hanno messo in luce la
rottura del corpo posteriore del menisco mediale risp. una lesione ad andamento
orizzontale del menisco mediale. I fenomeni degenerativi non erano presenti
prima dell'infortunio e di conseguenza sono da ricondurre allo stesso. Vogliate
prendere posizione in merito.
È chiaramente visibile e confermata la lesione del menisco mediale a destra
dalla parte intermedia alla parte posteriore, frammentata e non dislocata,
congruente ad una lesione degenerativa. Questo viene confermato nelle due
risonanze magnetiche, più pronunciato all'ultimo referto radiologico. Non vedo
nessun segno di un trauma fresco, il referto del Pronto Soccorso subito dopo
l'evento conferma la diagnosi di un trauma, ma senza segni chiari di una
meniscopatia acuta come si dovrebbe aspettare dopo un infortunio. L'ultima lettera
del Dott. __________ conferma la lesione meniscale, è programmato un intervento
quasi un anno e mezzo dopo l'evento infortunistico. Quindi un nesso causale non
può essere confermato con probabilità preponderante, dal punto di vista medico
ortopedico si tratta piuttosto di un peggioramento passeggero, che dovrebbe
essere guarito dopo 3-4 mesi per le cause infortunistiche. Per quello che
riferisce in merito all'obiezione l'assicurato posso dire che ho aggiunto la
mia valutazione della prima risonanza magnetica dopo l'infortunio e vi sono
segni chiari di una degenerazione del menisco con una lesione orizzontale
pluriframmentaria della parte intermedia non dislocata. Questo è molto tipico
per una degenerazione e non per un infortunio. Non ho nessun dubbio che
l'assicurato ha una lesione meniscale, ma purtroppo non posso confermare con
probabilità preponderante un nesso causale infortunistico. Si vedono anche
segni chiari di una gonartrosi già presente nella prima risonanza magnetica.
Sarebbe anche da considerare l'età dell'assicurato, dove una lesione meniscale
degenerativa non è rara e spesso asintomatica fino ad un evento.
Sarebbe anche da discutere un eventuale peggioramento direzionale.
Non vedo nessun segno di un trauma fresco e una lesione fresca (vedi la mia
valutazione della prima risonanza magnetica). Quindi posso anche escludere con
probabilità preponderante un peggioramento direzionale e confermo la
valutazione della collega Dr.ssa __________ di una lesione piuttosto
degenerativa. (…)” (doc. III -1; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi,
attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo
Tribunale ritiene che le valutazioni espresse dalla dr.ssa med. __________,
specialista FMH in medicina interna generale (in questo contesto, va segnalato
che, secondo una costante giurisprudenza, i medici di __________, così come gli
specialisti del Centro __________ dell’__________, sono considerati, per la
loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in
materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica -
cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2) e dal PD dr. med. __________,
specialista nella materia che qui interessa che vanta una vasta esperienza in
materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo la quale l’evento
infortunistico del 13 ottobre 2022 ha peggiorato soltanto temporaneamente il
preesistente stato (morboso) del ginocchio destro, possano validamente
costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
In effetti il PD dr. med. __________
ha spiegato dettagliatamente e in modo convincente, alla luce dell’insieme
della documentazione medica agli atti, riassunta al considerando 2.8., in
particolare degli esiti delle RMN del 25 novembre 2022 e del 14 novembre 2023,
i motivi per i quali egli ritiene (al pari della dr.ssa med. __________) che i
disturbi lamentati dal ricorrente al ginocchio destro siano da ascrivere, dopo
3-4 mesi dal sinistro, a fattori extra-infortunistici. In particolare, egli ha
sottolineato come la risonanza magnetica del 25 novembre 2022 - che ha, tra
l’altro, personalmente refertato - ha evidenziato una lesione frammentata
orizzontale del corno posteriore del menisco - senza segni evidenti di un
trauma fresco (in particolare, nessuna dislocazione dei frammenti, nessuna
marcatura di contusione dell'osso, nessun versamento intra-articolare notevole)
- rispettivamente segni chiari di una gonartrosi, ovvero una quadro congruente
con una lesione degenerativa. Tanto più che, a seguito del sinistro, non
risulta neppure che l’assicurato abbia sofferto di una meniscopatia acuta come
si dovrebbe aspettare dopo un infortunio rispettivamente che, all’età del
ricorrente, una lesione meniscale degenerativa non è rara e spesso asintomatica
fino ad un evento. Il medico fiduciario ha pertanto concluso che la lesione
meniscale orizzontale è con probabilità preponderante di origine morbosa (confermando
la precedente valutazione della dr.ssa med. __________).
Questa Corte non ignora le
certificazioni dei curanti che sono state versate agli atti (cfr., in
particolare, i doc. 5 incarto LAINF e doc. C rispettivamente i doc. 17, 24, 25
e doc. 59 incarto LAINF). Tuttavia, a suo avviso, esse non sono atte a generare
dei dubbi, nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023
consid. 4.1.2.), a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dai
medici fiduciari.
Innanzitutto, va osservato che,
nella certificazione del 17 gennaio 2023 (doc. 5 incarto LAINF e doc. C;
peraltro precedente alle anzidette valutazioni del 5 febbraio 2024 della dr.ssa
med. __________ e del 14 maggio 2024 del PD dr. med. __________), il dr. med. __________
non si è pronunciato - in maniera motivata (evidentemente, la sola indicazione
generica “dopo trauma distorsivo del 12.10.2022 (recte: 13.12.2022)” non
può bastare) - in merito alla causalità naturale con l’infortunio del 13
ottobre 2022. Parimenti dicasi per le successive certificazioni del 21
novembre, 4 e 19 dicembre 2023 (doc. 17, 24 e 25 incarto LAINF), in cui egli
non si è espresso sull’eziologia dei disturbi.
Per quanto concerne invece il
rapporto del 5 marzo 2024 (doc. 59 incarto LAINF; peraltro pure precedente alla
citata valutazione del 14 maggio 2024 del PD dr. med. __________) del medesimo specialista
e, più precisamente, con espresso riferimento all’affermazione che “Nessuno
(…) nega l'aspetto degenerativo del compartimento articolare afflitto, resta il
fatto, che solo dopo l'evento infortunistico il dolore si è manifestato e
progressivamente peggiorato”, è qui utile ricordare che la regola “post
hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte
argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre
1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"
Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo
propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch
praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht
zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto
2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25
settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid.
2.6; STCA 35.2023.83 del 26 febbraio 2024, consid. 2.9.4).
Per i medesimi motivi non vanno
considerate decisive le dichiarazioni fatte dall’assicurato a margine del colloquio
del 27 marzo 2024 (doc. 60 incarto LAINF), secondo le quali, prima
dell’infortunio del 13 ottobre 2022, avrebbe sempre goduto di buona salute in
relazione al ginocchio destro.
D’altra parte, giova qui
ricordare che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e
mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è
orizzontale oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è
talora accompagnata da un inizio di artrosi (in questo senso, cfr. www.clinique-arthrose.fr
e, tra le tante, la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023 consid. 3.1; STCA
35.2023.116
del 18 marzo 2024 consid. 2.9; 35.2022.49 del 16 agosto 2022
consid. 2.10.; 35.2022.30 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.; 35.2017.137 del 28
marzo 2018 consid. 2.7.; 35.2017.88 dell’8 marzo 2018 consid. 2.7.).
Va qui inoltre ricordato che una
mera possibilità non basta dal profilo probatorio per riconoscere l’origine
infortunistica della lesione meniscale in questione (cfr. DTF 142 V 435 consid.
1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3; cfr. pure la STCA 35.2023.35 del 3
luglio 2023 consid. 2.7.).
Il TCA ritiene pertanto di poter
fare propria l’opinione dei fiduciari dell’CO 1, in particolare l’approfondito
apprezzamento 14 maggio 2024 del PD dott. __________, e ciò considerata anche
l’assenza di (successivi) pareri specialistici divergenti. Questa Corte non
ignora la richiesta di esperimento di una perizia giudiziaria “atta a
determinare l’origine dei problemi attuali al ginocchio dx del signor RI 1,
rispettivamente il nesso causale ed adeguato con l’infortunio del 13.10.2022”
formulata dalla patrocinatrice del ricorrente (cfr. doc. I, pag. 5). Tuttavia a
questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la
procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr., sul tema, STCA
32.2017.70
del 9 novembre 2017 consid. 2.7. e rinvii ivi citati; 32.2017.83 del
22.
febbraio 2018 consid. 2.6.; 35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.8.5. e
rinvii ivi citati; 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.5.; 35.2021.44 del 16
agosto 2021 consid. 2.10.5.; 35.2021.64 del 6 dicembre 2021 consid. 2.5.5.;
35.2023.95
del 18 marzo 2024consid. 2.10.).
In concreto, va del resto
considerato che l’amministrazione non ha negato a priori ogni ruolo causale
all’infortunio assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo
di tempo (durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto),
questo ruolo si è estinto completamente.
Stante tutto quanto precede, il
TCA ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante
abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 138 V
218.
consid. 6 e riferimenti), che l’infortunio del 13 ottobre 2022 ha provocato
un peggioramento soltanto transitorio del preesistente stato (morboso)
del ginocchio destro (in assenza di una dimostrata lesione strutturale “fresca”,
ciò che consente anche di escludere l’intervento di un peggioramento
direzionale – cfr. a quest’ultimo proposito l’apprezzamento agli atti del PD
dott. __________). I disturbi al ginocchio destro presentati dall'assicurato, trascorsi
3.
mesi dall’evento medesimo (3/4 mesi secondo il dott. __________) (da considerare
comunque sempre che l’CO 1 ha riconosciuto le proprie prestazioni sino al 14
febbraio 2024), non costituivano pertanto più una conseguenza naturale, nemmeno
parziale, dell’infortunio del 13 ottobre 2022, ma erano da attribuire
esclusivamente a malattia (per dei casi analoghi, cfr. STF 8C_112/2023 dell’11
dicembre 2023 consid. 3.1; STCA 35.2023.116 del 18 marzo 2024 consid. 2.9.;
35.2023.112
del 22 aprile 2024 consid. 2.9.; 35.2023.106 del 13 maggio 2024
consid. 2.9.).
Va inoltre segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni
non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica
a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21
aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr., tra le tante, la STCA
35.2018.113
del 5 marzo 2019 consid. 2.9. e la STCA 35.2023.69 del 21 febbraio
2024.
consid. 2.10.).
Da ultimo, il momento a partire
dal quale l’assicuratore infortuni ha dichiarato estinto il nesso di causalità
naturale con il sinistro assicurato (ribadito una volta ancora che le
prestazioni sono comunque state riconosciute per un tempo decisamente più lungo),
è conforme alla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. segnatamente la già
STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, nella quale l’Alta Corte ha confermato
il parere espresso dal medico consulente dell’assicuratore in questione,
secondo il quale i disturbi accusati da un assicurato al ginocchio destro dopo
il 15 dicembre 2020 non erano più in relazione causale con l’infortunio del 22
agosto 2020; su quest’ultimo aspetto, si vedano anche, tra le tante, la STCA
35.2023.116
del 18 marzo 2024, consid. 2.10 e i numerosi rinvii alla
giurisprudenza federale ivi citati e la STCA 35.2023.112 del 22 aprile 2024,
consid. 2.9 e la STCA 35.2023.106 del 13 maggio 2024, consid. 2.10).
Inoltre, non si può neppure
pretendere che l’istituto assicuratore resistente prenda a carico i costi di un
intervento che ha la finalità di sanare una problematica di natura morbosa
(cfr. STF 8C_514/2023 del 12 dicembre 2023; STCA 35.2023.112 del 22 aprile 2024
consid. 2.9.; 35.2023.106 del 13 maggio 2024 consid. 2.10.).
In esito alle considerazioni che
precedono, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.10
A fronte di una situazione giudicata
sufficientemente chiarita (cfr. i consid. 2.8. e 2.9.), il TCA rinuncia
all'esecuzione di ulteriori atti istruttori (in particolare, all’esperimento di
una perizia giudiziaria “atta a determinare l’origine dei problemi attuali
al ginocchio dx del signor RI 1, rispettivamente il nesso causale ed adeguato
con l’infortunio del 13.10.2022” richiesta dalla patrocinatrice del
ricorrente - cfr. doc. I, pag. 5).
In proposito, va ricordato che,
per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti