35.2024.45
Discussi i presupposti per sottoporre a revisione pregresse sentenze del tribunale. Ulteriori pretese dichiarate irricevibili in quanto non oggetto della decisione impugnata
2 dicembre 2024Italiano36 min
quarto sollecito da lui inviati all’assicuratore LAINF in relazione alla sua domanda
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.45
mm
Lugano
2 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3
aprile 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 2 agosto 2006 la __________
ha annunciato all'CO 1 che il suo dipendente RI 1, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni e le malattie professionali, il sabato 29 luglio 2006 aveva
subìto un incidente con lo scooter, riportando un grave politrauma.
Con
sentenza 35.2010.69 del 19 aprile 2011 - cresciuta incontestata in giudicato -,
questa Corte ha condannato l’amministrazione a riconoscere la propria responsabilità
relativamente al sinistro del luglio 2006 e le ha rinviato gli atti affinché
stabilisse l'importo delle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
1.2. In data 25 settembre 2012,
l’istituto assicuratore ha emanato una decisione formale mediante la quale ha
comunicato all’assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state
ridotte del 30% in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF e che l’importo
dell’indennità giornaliera era stato fissato a fr. 29.50 dal 1° agosto 2006,
rispettivamente a fr. 48.30 dal 1° gennaio 2008.
Con decisione su opposizione del
6 novembre 2012, l’amministrazione ha parzialmente riformato la sua prima
decisione, nel senso che ha esteso il pagamento degli interessi moratori alla
procedura di opposizione.
Statuendo sul ricorso interposto
dall’assicurato avverso la decisione su opposizione appena citata, con pronunzia
35.2012.96 del 20 giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha
rinviato gli atti all’amministrazione affinché - trattandosi dell’entità del
guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera dovuta per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 2007 -, appurasse se al momento dell’infortunio del
luglio 2006, esisteva già con RI 1 un accordo inerente al suo trattamento
economico a partire dal 1° gennaio 2007 e, nell’affermativa, quale ne erano i
termini. Tenuto conto delle relative risultanze, l’CO 1 doveva nuovamente
stabilire l’importo dell’indennità giornaliera spettante all’assicurato dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2007.
Il provvedimento impugnato è invece
stato confermato per quanto attiene alla riduzione delle prestazioni in
contanti (cfr. STCA 35.2012.96 succitata, consid. 2.3.4.).
1.3. Con decisione formale
del 26 novembre 2012 - poi confermata su opposizione - l’amministrazione ha
attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 50% a contare dal 1°
novembre 2012, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 29'521, e
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 35%.
Con giudizio
35.2013.17 del 18 dicembre 2013, cresciuto incontestato in giudicato, questo
Tribunale ha retrocesso gli atti all’assicuratore affinché, da una parte,
accertasse se l’assicurato era stato posto al beneficio degli assegni di
famiglia e, nell’affermativa, a partire da quando, precisato che, qualora il
relativo diritto fosse nato prima dell’evento traumatico del luglio 2006, l’CO
1 avrebbe dovuto determinare di nuovo il guadagno assicurato su cui calcolare
la rendita d’invalidità, computando anche gli assegni familiari e, dall’altra,
interpellasse i sanitari della __________, chiedendo loro di specificare i
motivi per cui i pretesi problemi alla dentatura e al setto nasale, non erano
stati considerati nella valutazione dell’IMI.
1.4. Con decisione del 10 marzo 2014, l’CO
1 ha negato che l’assicurato avesse diritto a un risarcimento danni ai sensi
dell’art. 78 LPGA.
Con giudizio 35.2014.35 del 1°
aprile 2015, il TCA ha respinto l’impugnativa interposta contro il
provvedimento appena citato.
La sentenza cantonale è cresciuta
incontestata in giudicato.
1.5. Con decisione formale del 21 marzo
2014 - poi confermata su opposizione - l’assicuratore LAINF ha riconosciuto
che, al momento del noto infortunio, l’assicurato aveva diritto agli assegni
familiari (motivo per cui il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita
d’invalidità è stato aumentato da fr. 29'521
a fr. 31'921), confermato l’importo dell’indennità giornaliera (fr. 29.50)
dovuta per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007 e, infine, trattandosi dell’IMI,
posticipato la relativa decisione in attesa di ricevere copia completa della
perizia medica __________ e, in seguito, decidere su eventuali ulteriori
accertamenti.
Con sentenza 35.2014.54 del 30
marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato il
provvedimento impugnato nella misura in cui l’importo dell’indennità
giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007 era stato
fissato a fr. 29.50, condannando l’CO 1 a computare gli assegni familiari nel
relativo guadagno assicurato.
1.6. Con decisione informale dell’8
luglio 2015, l’istituto assicuratore ha riconosciuto all’assicurato l’importo
di fr. 1'629.75, corrispondente agli assegni familiari per l’anno 2007 (importo
all’80%), dedotta la decurtazione del 30% ex art. 37 cpv. 3 LAINF e aggiunti
gli interessi moratori.
Con pronunzia 35.2015.82 del 28
settembre 2015, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha
accolto l’istanza d’interpretazione presentata nel frattempo da RI 1,
precisando che gli assegni familiari avrebbero dovuto essere
computati anche nel guadagno assicurato su cui calcolare l’importo delle
indennità giornaliere corrisposte dal 1° agosto al 31 dicembre 2006 e, poi
ancora, dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2012.
1.7. In data 15 gennaio 2015 l’CO 1 ha
rilasciato una decisione formale, mediante la quale ha posto l’assicurato al
beneficio di un’IMI (aggiuntiva) del 35% per i disturbi della sfera ORL (e
meglio, perdita della capacità uditiva a destra, tinnitus, paresi facciale
parziale e anosmia), ridotta del 30% in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF.
Con la successiva decisione su
opposizione del 26 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione
ha confermato l’IMI (aggiuntiva) assegnata e ha riconosciuto gli interessi
moratori per il periodo dal 1° novembre 2014 fino al momento del pagamento
della prestazione in questione.
1.8. Con decisione formale del 29 luglio
2015, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore ha negato il diritto
a un’IMI (aggiuntiva) per le lesioni dentarie.
Il 12 gennaio 2017 l’CO 1 ha
emanato una decisione formale, cresciuta incontestata in giudicato, con la
quale ha nuovamente negato il diritto a un’IMI (aggiuntiva) per il danno alla
dentatura e ha respinto la richiesta a che venisse versata all’assicurato la
differenza tra le cure dentarie preventivate e quelle effettivamente eseguite,
rispettivamente pagate.
1.9. Con decisione formale del 12
ottobre 2022, l’istituto ha respinto la domanda dell’assicurato volta ad
ottenere il riscatto della sua rendita d’invalidità.
La decisione su opposizione del
15 novembre 2022 è cresciuta incontestata in giudicato.
1.10. Mediante decisione formale del 16
febbraio 2024, l’amministrazione ha aumentato la rendita all’80% a contare dal
1° giugno 2022, calcolata quale rendita complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF
(a fronte delle concomitanti prestazioni versate dall’assicurazione per
l’invalidità), importo ridotto del 30% in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF (doc.
985).
Con decisione del 3 aprile 2024,
l’CO 1 ha respinto, per quanto ricevibile, l’opposizione interposta
personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 1022).
1.11. Con ricorso dell’8 maggio 2024 (doc.
I), RI 1 ha chiesto che all’assicuratore convenuto venga ordinato di “procedere
a una revisione globale per verificare e calcolare le corrette rendite di
invalidità alle quali ha diritto il sottoscritto assicurato Lainf, in base alle
nuove e importanti prove recuperate di recente”, di “verificare e poi risarcire
con interessi parte delle indennità giornaliere, che la legge non permette di
ridurre oltre ai 2 anni dopo il giorno dell’infortunio non professionale” e di
“rivedere i calcoli per determinare le rendite corrette in base a quanto
prevede e stabilisce Art. 24 cpv. 2 OAINF, SR 832 202, Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni, e in base al reddito statistico da
sano e non invalido che RI 1 avrebbe potuto conseguire nell’anno 2012 da
responsabile tecnico LEPIC e membro CdA di una impresa di costruzioni con grado
di occupazione del 60%”.
L’insorgente ha inoltre protestato
tasse e ripetibili, come pure chiesto che gli venga riconosciuto un “corretto
importo di risarcimento per torto morale e per i tanti danni vitali arrecati
dal 01.11.2012, per sicura denegata giustizia subita dall’assicurato negli
ultimi ben circa 11 anni.”.
A sostegno delle proprie pretese
- ribadita la richiesta di una “revisione globale di tutte le prestazioni ad
oggi ricevute tra indennità giornaliere e rendite di invalidità a partire dal 1
novembre 2012 e contestualmente anche la revisione delle sentenze di merito ad
oggi emesse dal Lodevole TCA (N.B.: Sentenza del 19 aprile 2011 inc. n.
35.2010.69 + Sentenza del 20 giugno 2013 inc. n. 35.2012.96 + Sentenza 18
dicembre 2013 inc. n. 35.2013.17 + Sentenza 30 marzo 2015 inc. n. 35.2014.54 +
Sentenza datata 1 aprile 2015 inc. n. 35.2014.35 + Sentenza datata 28 settembre
2015 inc. n. 35.2015.82), in merito alla riduzione del 30% applicata sulle
indennità giornaliere pagate per il periodo 31 luglio 2008 – 31 ottobre 2012”,
il ricorrente ha rilevato di aver “… appreso da poco e solo ora che nel mio
caso di un infortunio non professionale la – per me non corretta riduzione del
30% per la parte di responsabilità che mi viene attribuita (…) – riduzione
indennità giornaliere di legge può essere fatta solo nei primi 2 anni dopo
l’infortunio e inoltre che la riduzione va dimezzata nel caso in quel momento e
periodo l’assicurato doveva versare degli alimenti per la figlia che nel 2006
aveva 11 anni e tra l’altro sta ancora studiando per conseguire il “MASTER in
economia e commercio” presso __________ con lezioni in inglese”.
Sempre in questo contesto, egli
censura l’entità della riduzione applicata, e ne chiede la rettifica,
osservando che “… considerato che erano passati solo pochi minuti tra le birre
bevute prima di partire e il test del sangue che è stato fatto circa 1 ora dopo
al pronto soccorso, secondo la scientifica curva di Widmark che stabilisce
picco massimo dopo 1 ora dall’assunzione della bevanda fa risultare senza dubbi
che al preciso momento dell’infortunio il mio tasso di alcolemia era molto
minore”, che “… va anche considerato che quella sera prima di partire avevo
assunto una quantità di cocaina per legge consentita (…) e che di fatto mi ha
tenuto digiuno con lo stomaco vuoto, altra situazione che secondo la scienza fa
aumentare di molto il tasso di alcolemia e che produce nel fegato una sostanza
con gli stessi effetti sul tasso”, che “… va anche considerato che la cocaina
riduce per almeno 30 minuti gli effetti negativi provocati dal alcol, in merito
alla concentrazione e a tanti altri fattori riferiti alla attenzione nel
condurre un veicolo” e infine che “… le diverse sentenze e le diverse prove
recuperate recentemente indicano riduzione del 30% per le persone impiegate a
tempo e al 100%, di conseguenza nel mio caso oltre alle premesse di favore
elencate sopra si dovrebbe eseguire una corretta proporzione. E cioè se la
riduzione del 30% è stabilita anche dalla __________ per i lavoratori a tempo
pieno, nel mio caso la riduzione dovrebbe essere di (60 x 30%) = 18% sia per parità
di trattamento e sia per non danneggiare ulteriormente l’infortunato.”.
D’altro canto, a proposito della
richiesta volta a rettificare le
modalità con le quali è stato
calcolato l’importo della rendita d’invalidità riconosciutagli a partire dal 1°
novembre 2012, RI 1 ha prodotto una serie di documenti, e meglio il testo
degli articoli 24 e 31 OAINF corredati dai regesti di alcune sentenze federali
(doc. A 7), il testo del postulato 12 dicembre 2014 della consigliera nazionale
Silvia Schenker denominato “Metodo di calcolo del grado di invalidità.
Eliminare gli svantaggi delle persone con redditi bassi” con il relativo parere
del Consiglio federale del 18 febbraio 2015 (doc. A 8), una pubblicazione della
Società svizzera sclerosi multipla del 18 dicembre 2017, intitolata “Rendite AI
più alte per i lavoratori a tempo parziale” (doc. A 9), un estratto della
“Guida ____________ all’assicurazione contro gli infortuni” (doc. A 10), il
testo degli articoli 6–27, 39-45 e 118 LAINF (doc. A 11), una pubblicazione
della Comunità d’interesse svizzera medicina assicurativa intitolata
“Incapacità al lavoro Linee guida per la valutazione dell’incapacità lavorativa
dovuta a infortunio o malattia” (doc. A 12) e una pubblicazione del marzo 2024
dell’CO 1 intitolata “Rendita e salario” (doc. A 13).
Infine, per quanto riguarda la
domanda di revisione delle decisioni (informali) 28 marzo 2013 (disturbi del
sonno) e 17 novembre 2015 (ictus cerebrale) dell’CO 1, l’assicurato fa
valere di essere nel frattempo venuto a conoscenza di “importanti realtà” che
dimostrerebbero che le problematiche in questione si troverebbero in relazione
di causalità con l’infortunio del luglio 2006, e meglio i “gravi problemi
respiratori dal setto nasale destro deviato e ostruito”, i “gravi problemi nel
masticare gli alimenti e nel poi deglutire che mi provocano un difettoso e
minimo assorbimento della caloria detta “disfagia” con a seguire aumento del
peso di 88 kg nel 2007 visto che 5/6 anni seguivo una apposita dieta, ma
purtroppo già pochi anni dopo è aumentato fino a 188 kg come riportano diversi
rapporti medici. E obesità è uno dei fattori che portano al tipo di ictus da me
subito, e per fortuna risolto in pochi giorni” e le “modificate e in parte
rovinate arterie che portano sangue al cervello, e che sono presenti nel collo
e in testa che durante l’infortunio hanno subito gravi alterazioni tuttora
presenti”.
1.12. In data 13 maggio 2024, l’insorgente
ha presentato una “formale aggiunta di nuovi fatti e di una importante formale
richiesta dimenticata per forte stress e problemi di salute”.
In questo contesto, in relazione
alla domanda di rettifica delle modalità di calcolo dell’importo della rendita
d’invalidità, egli ha versato agli atti le “prove del corretto stipendio che
avrei dovuto ricevere dalla __________ negli anni 2005 e 2006”, concretamente
due lettere, datate rispettivamente 3 e 7 maggio 2013 dell’allora presidente
della Commissione di vigilanza LEPIC (doc. II + allegati).
Fatti
1.13. Il 18 maggio 2024, l’assicurato ha
prodotto il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. IV +
allegato).
1.14. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa, per quanto ricevibile, venga respinta con argomenti di cui
si dirà nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.15. Nel corso del mese di giugno 2024, RI
1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. VII). In quell’occasione,
egli ha versato agli atti segnatamente la decisione formale 29 aprile 2024
mediante la quale l’assicuratore resistente ha negato la propria responsabilità
in merito ai disturbi al ginocchio destro (doc. B 6b), la comunicazione
mail 29 maggio 2024 dell’CO 1 (doc. B 5), i rapporti 1° dicembre 2022 del
Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ e 26 febbraio
2024 del dott. __________, nonché la certificazione 4 giugno 2024 sempre del
dott. __________ (doc. B 8).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 3 luglio 2024 (doc. IX).
1.16. In data 22 luglio 2024, il TCA ha
ricevuto, per conoscenza, copia della lettera di sollecito che il
ricorrente ha inviato all’CO 1 il 18 luglio 2024 in relazione alla richiesta da
lui presentata il 12 febbraio 2024 volta a ottenere delle indennità per
menomazione dell’integrità (aggiuntiva) per numerosi danni alla salute di cui
sarebbe portatore a causa dell’evento assicurato (doc. XI + allegati).
1.17. Il 23 luglio 2024, l’insorgente ha
trasmesso al Tribunale copia dello scritto 18 luglio 2024 dell’assicuratore
convenuto (doc. XII + allegati).
La relativa presa di posizione dell’amministrazione
è datata 30 luglio 2024 (doc. XIV).
1.18. Il 10 settembre e il 10 ottobre
2024, RI 1 ha consegnato, sempre per conoscenza, copia del terzo e del
quarto sollecito da lui inviati all’assicuratore LAINF in relazione alla sua domanda
di prestazioni del febbraio 2024 (doc. XVI + allegati e doc. XVII + allegato).
1.19. In data 16 ottobre 2024, il
ricorrente ha prodotto copia dello scritto 14 ottobre 2024 dell’CO 1 e, in
proposito, ha chiesto “delle spiegazioni e di aiutarmi” (doc. XVIII +
allegati).
considerato in diritto
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16
maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
2.2. In concreto, questa Corte ritiene
utile preliminarmente inquadrare la fattispecie dal profilo procedurale.
Va innanzitutto constatato che l’insorgente
ha diretto il proprio ricorso contro la decisione su opposizione del 3 aprile
2024 (doc. I, p. 1: “Ricorso contro la decisione su opposizione datata 3 aprile
2024 con riferimento e oggetto numero: __________ (All. 1).”).
In quell’occasione,
l’assicuratore resistente ha respinto, per quanto ricevibile, l’opposizione che
l’assicurato aveva interposto contro la decisione formale del 16 febbraio 2024,
mediante la quale la rendita d’invalidità in vigore (del 50%) era stata
aumentata all’80% dal 1° giugno 2022 e calcolata quale rendita complementare ex
art. 20 cpv. 2 LAINF, considerate le concomitanti prestazioni versate
dall’assicurazione per l’invalidità. Sulla rendita era poi stata applicata una
riduzione del 30% in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF (cfr. doc. 985).
In realtà, con la sua
impugnativa, l’assicurato non ha sollevato alcuna specifica obiezione (se non
indirettamente nella misura in cui, come si vedrà, ha postulato di ritornare
sulla decisione di ridurre le prestazioni in contanti) a proposito del
contenuto della decisione formale del 16 febbraio 2024 (e, pertanto, della
decisione su opposizione del 3 aprile 2024 che l’ha confermata), ma ha
piuttosto chiesto di rivenire su aspetti che, in larga misura, sono stati
oggetto in passato di sentenze cresciute in giudicato di questo Tribunale, e meglio
la riduzione applicata sulle prestazioni in contanti (indennità giornaliera,
rendita d’invalidità e IMI) (STCA 35.2012.96 del 20 giugno 2013), nonché il
grado e l’importo (entità del guadagno assicurato) della rendita d’invalidità
che gli è stata assegnata a far tempo dal 1° novembre 2012 (STCA
35.2013.17 del 18 dicembre 2013 e 35.2014.54 del 30 marzo 2015) (cfr., in questo senso, il doc. I, p. 3: “… contestualmente anche la
revisione delle sentenze di merito ad oggi emesse dal Lodevole TCA (…)”).
Stante quanto
precede, vista l’assenza di specifiche contestazioni, il TCA non ha alcun
valido motivo per distanziarsi dal grado d’invalidità stabilito dall’CO 1 a far
tempo dal 1° giugno 2022 (che è peraltro il medesimo fissato dall’UAI –
cfr. doc. 974), né dal calcolo dell’importo della rendita complementare (fr. 1’038.85/mese)
(in merito alla riduzione del 30%, applicata in esecuzione della decisione del
25 settembre 2012, rispettivamente della STCA 35.2012.96 che l’ha confermata,
si dirà meglio in seguito, nel contesto dell’esame della domanda di revisione
della pronunzia appena menzionata).
Qui di seguito, per economia
processuale, questa Corte verificherà se sono dati i presupposti per sottoporre
a revisione le proprie sentenze 35.2012.96, 35.2013.17 e 35.2014.54.
2.3. Giusta l'art.
61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se
sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato
influenzato da un crimine o da un delitto.
L’organizzazione della
giurisdizione e il disciplinamento della procedura di ricorso in materia di
diritto delle assicurazioni sociali sono, entro il quadro stabilito dagli
articoli 57 e 61 LPGA, di principio di competenza del diritto cantonale.
Secondo l’art. 61 LPGA, norma applicabile anche nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni (cfr. art. 1 cpv. 1 LAINF), la procedura dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni è retta, fatto salvo l’art. 1 cpv. 3
PA, dal diritto cantonale, il quale deve in particolare soddisfare i requisiti
previsti dalle lett. a-i della disposizione (cfr. STF 8C_69/2024 del 28 ottobre
2024 consid. 4).
Conformemente ai principi appena
evocati, il legislatore cantonale ha emanato segnatamente l'art. 24 Lptca, il
quale prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni è ammessa la revisione:
a)
se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A
norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere
presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine
massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze
nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.
a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla
notificazione della sentenza.
2.4. Perché
il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque
necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi nuovo
se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato
portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado
la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove
l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe
potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente
procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire
suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione
dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un
apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 245 consid. 5.2;
143 III 272 consid.
2.2; 134 IV 48 consid. 1.2;
127 V 353 consid. 5b).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi
fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già
erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti
con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale
circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V
245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
In
una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008, il Tribunale federale ha così
illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
"
3.2 La nozione di fatti o mezzi di
prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di
una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.
4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte
1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti
nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale
da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre
a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
Questi principi sono stati
confermati dal TF ancora nella sentenza 8C_188/2023 del 31 maggio 2024 consid.
3.1-3.3, pubblicata in: SVR 2024 UV n. 36, p. 143 ss.
2.5. Con il giudizio 35.2012.96 del 20
giugno 2013, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha confermato la
decisione dell’CO 1 di ridurre le prestazioni in contanti del 30% in
applicazione dell’art. 37 cpv. 3 LAINF, e ciò per quanto riguardava tanto il
principio (cfr. doc. 354, p. 12: “Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva
innanzitutto che il condurre un veicolo in stato di ebrietà – infrazione
prevista dall’art. 91 cpv. 1 LCS – costituisce un delitto ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 CP, ciò che giustifica una riduzione delle prestazioni
assicurative giusta l’art. 37 cpv. 3 LAINF (cfr., sul tema, la STF 8C_252/2012
succitata, nella quale l’Alta Corte ha peraltro dichiarato la riduzione
prevista da questa norma conforme al diritto internazionale).”) quanto l’entità
della riduzione (cfr. doc. 354, p. 13 s.: “Alla luce di quanto appena esposto,
questo Tribunale ritiene che il tasso di riduzione applicato
dall’amministrazione (30%), non presti il fianco a critiche.”).
Secondo RI 1, a supportare la sua
domanda di revisione della pronunzia appena menzionata vi sarebbe il fatto (per
lui nuovo) che per legge, in caso d’infortunio non professionale, la riduzione
Considerandi
delle indennità giornaliere è limitata ai primi due anni successivi
all’infortunio e deve essere dimezzata nel caso in cui la persona assicurata debba
provvedere al sostentamento di congiunti. D’altro canto, egli contesta l’entità
della riduzione applicata (30%), sostenendo che, posto che l’analisi del sangue
è stata effettuata trascorsa un’ora dall’assunzione di bevande alcoliche, l’effettivo
tasso alcolemico al momento dell’infortunio sarebbe stato molto minore, che,
avendo quella sera assunto della cocaina, anche questa circostanza avrebbe
fatto aumentare di molto il tasso di alcolemia, che la cocaina avrebbe
attenuato per almeno 30 minuti gli effetti negativi dell’alcool sulla capacità
di condurre un autoveicolo e che, in caso di lavoro a tempo parziale, la
riduzione dovrebbe essere diminuita in proporzione (cfr. supra, consid. 1.11.).
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene che l’assicurato non è stato in grado di mettere in
luce alcun fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza precedentemente evocata, atto
a fondare la revisione della sentenza 35.2012.96 di questa Corte. In effetti, quelle
che ha presentato sono piuttosto delle censure attinenti all’accertamento dei
fatti e all’applicazione del diritto, che avrebbero semmai dovuto essere
sollevate nel quadro di un ricorso al Tribunale federale interposto contro il
giudizio cantonale.
Stante quanto precede, il TCA
ritiene dunque che non siano adempiuti i presupposti per sottoporre a revisione
la propria sentenza 35.2012.96.
Può pertanto rimanere aperta la
questione di sapere se i termini previsti dall'art. 25 cpv. 1 Lptca sono stati
rispettati, oppure no.
A titolo abbondanziale, e a
prescindere da quanto precede, per quanto riguarda innanzitutto l’argomento
secondo il quale, per legge, in caso di infortunio professionale, la riduzione
dell’indennità giornaliera è limitata ai primi due anni successivi
all’infortunio, va rilevato che, nel caso di specie, la riduzione decisa
dall’amministrazione (e confermata da questo Tribunale) si fonda sul capoverso
3.
dell’art. 37 LAINF (infortunio provocato in occasione della commissione
di un crimine o di un delitto), norma che - diversamente da quella di cui al
capoverso 2 (infortunio causato per negligenza grave) -, non prevede
alcun limite temporale. D’altronde, con scritto del 26 settembre 2013 (cfr.
doc. 401), l’istituto assicuratore aveva già informato proprio in questo senso
l’allora rappresentante del ricorrente.
D’altro canto, a proposito dell’affermazione
secondo cui la riduzione dovrebbe essere dimezzata qualora la persona
assicurata provveda al sostentamento di congiunti, il TCA osserva che l’art. 37
cpv. 3 LAINF prevede in realtà che le prestazioni in contanti sono ridotte
al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve
provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a
rendite per superstiti.
In concreto, questa norma è stata
senz’altro rispettata visto che le prestazioni in contanti sono state ridotte
in misura inferiore al 50% (30%) proprio per tenere conto che RI 1 al
momento dell’infortunio doveva provvedere al sostentamento di sua figlia,
aspetto che era del resto già stato sottolineato nel giudizio di cui ora viene
chiesta la revisione (cfr. doc. 354, p. 11 e p. 12 s.).
Per quanto concerne infine l’assunto
secondo il quale, in caso di occupazione a tempo parziale, la riduzione delle
prestazioni dovrebbe essere diminuita in proporzione, esso non trova alcun
fondamento nella legge (cfr. gli articoli 21 LPGA e 37 LAINF), né nella
relativa giurisprudenza federale. L’entità della riduzione si determina di
principio in funzione della gravità della colpa commessa dalla persona
assicurata, e non in funzione del suo grado di occupazione, aspetto
quest’ultimo totalmente alieno allo scopo perseguito dall’istituto in
discussione.
2.6
Con il giudizio 35.2013.17 del 18
dicembre 2013, anch’esso cresciuto incontestato in giudicato, questa Corte ha
confermato la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’CO 1
aveva riconosciuto all’insorgente una rendita d’invalidità del 50% dal 1° novembre 2012 (cfr. doc. 461, p. 15: “L’incapacità
lucrativa del ricorrente ammonta dunque al 50%, come ha correttamente accertato
l’amministrazione nella decisione su opposizione del 18 gennaio 2013”).
D’altro canto, trattandosi
dell’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita, il TCA ha
rinviato gli atti all’amministrazione affinché accertasse se l’assicurato era
stato posto al beneficio degli assegni di famiglia e, nell’affermativa, a
partire da quando, precisato che qualora il relativo diritto fosse nato prima
dell’infortunio, gli assegni familiari avrebbero dovuto essere computati nel
guadagno assicurato. In quella medesima occasione, questa Corte ha ritenuto che,
essendo il diritto alla rendita nato più di cinque anni dopo l’infortunio, il
guadagno assicurato era stato correttamente determinato in applicazione della
norma di cui all’art. 24 cpv. 2 OAINF, adeguando quindi il reddito
concretamente conseguito da RI 1 nell’anno precedente l’infortunio (29 luglio
2005-28 luglio 2006) all’evoluzione nominale dei salari sino al 2011 (anno
precedente l’inizio del diritto alla rendita) (doc. 461, p. 8 ss.).
Con decisione su opposizione
del 14 maggio 2014, l’assicuratore LAINF ha finalmente riconosciuto
che, al momento del noto evento traumatico, il ricorrente aveva diritto agli
assegni familiari e che pertanto il guadagno assicurato su cui calcolare la
rendita ammontava a fr. 31'921, aspetto che il TCA ha confermato con la
sentenza 35.2014.54 del 30 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato
(doc. 639).
Con la sua istanza di revisione
processuale (cfr. doc. I), l’assicurato chiede che questo Tribunale rivenga
sulle modalità di determinazione della rendita, e ciò per quanto riguarda tanto
il grado dell’invalidità (“in base al reddito statistico da sano e non invalido
che RI 1 avrebbe potuto conseguire nell’anno 2012 da responsabile tecnico LEPIC
e membro CdA di una impresa di costruzioni con grado di occupazione del 60%”)
quanto l’importo della prestazione (“determinare le rendite corrette in base a
quanto prevede e stabilisce Art. 24 cpv. 2 OAINF, SR 832 202, Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni, …”).
A sostegno della sua domanda, egli
ha prodotto il testo di alcune disposizioni della LAINF e della relativa
ordinanza, alcune pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti aspetti
attinenti alla fissazione della rendita, il testo di un postulato del dicembre
2014.
di una deputata del Consiglio Nazionale e il relativo parere
dell’Esecutivo, nonché due dichiarazioni del maggio 2013 della Commissione di
vigilanza LEPIC (cfr. allegati al doc. I e al doc. II).
Chiamato ora a pronunciarsi, il
TCA ritiene che quelli prodotti dall’assicurato non costituiscano manifestamente
dei nuovi mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza federale, ovvero dei
mezzi di prova atti a comprovare fatti, già esistenti all'epoca della procedura
precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti, suscettibili
di modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e di condurre
a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Egli
cerca invero di dimostrare che, nelle pronunzie di cui è chiesta la revisione,
questa Corte ha compiuto un errato accertamento dei fatti e/o un’errata
applicazione del diritto, e ciò con argomenti che avrebbe potuto e dovuto far
valere già nell’ambito di un ricorso al Tribunale federale.
Va inoltre rilevato, nella misura
in cui viene pretesa la rettifica del reddito da valido in funzione di quanto RI
1.
avrebbe potuto guadagnare nel 2012 quale “responsabile tecnico LEPIC e membro
CdA di una impresa di costruzioni”, che nella sentenza 35.2013.17 il grado
d’invalidità è stato determinato secondo il metodo del raffronto percentuale
(e, quindi, non con quello ordinario del raffronto dei redditi - cfr. doc. 461:
“In queste condizioni, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto
percentuale (…). Pertanto, il reddito da invalido che il ricorrente può
conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al
50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%) ricordato che
gli specialisti di __________ hanno attestato un’incapacità lavorativa del 50%,
aspetto che è peraltro stato riconosciuto dall’assicurato stesso (…).”),
ragione per la quale sapere quale sarebbe stato nel 2012 il reddito
dell’assicurato qualora non fosse insorto il danno alla salute, era (ed è) irrilevante.
D’altra parte, a proposito dell’entità
del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita e con riferimento in
particolare alle dichiarazioni del 3 e 7 maggio 2013 della Commissione di
vigilanza LEPIC, in base alle quali “nel 2007, una ditta con 10 operai edili
(attività al 50%), doveva retribuire il suo responsabile tecnico con almeno fr.
3'000.- mensili, rispettivamente fr. 4'500.- mensili con 15 operai (attività al
70%). Una retribuzione inferiore non è consentita in quanto fonderebbe il
sospetto di un’assunzione fittizia (prestanome), …” (allegati al doc. II), il
TCA osserva di aver già precisato nel suo giudizio 35.2013.17 (cfr. doc. 461,
p. 8 ss.) che, nel caso in cui il guadagno assicurato venga determinato in
applicazione dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, il reddito che la persona assicurata ha
concretamente realizzato nell’anno precedente l’infortunio deve essere adeguato
all’evoluzione nominale dei salari nel precedente ambito di attività, ma non è
invece consentito tener conto di altri cambiamenti intervenuti dopo
l’infortunio o che avrebbero potuto prodursi se quest’ultimo non si fosse
prodotto. Pertanto, sapere che nel 2007, quindi successivamente all’infortunio,
l’assicurato avrebbe potuto guadagnare tra i 3'000 ed i 4'500 franchi, era (ed
è) irrilevante.
Sulla scorta di tutto quanto
precede, non sono dunque soddisfatti i presupposti per sottoporre a revisione (nemmeno)
le pronunzie 35.2013.17 e 35.2014.54 di questo Tribunale.
Anche in questo caso, non è
necessario interrogarsi in merito al rispetto dei termini di cui all’art. 25
cpv. 1 Lptca.
2.7
Con il proprio ricorso, RI 1 ha inoltre
postulato che l’CO 1 abbia a ritornare, correggendole, sulle sue decisioni (informali)
28.
marzo 2013 e 17 novembre 2015 (cfr. doc. I, p. 4), mediante le quali aveva
negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi del sonno (cfr.
doc. 315), rispettivamente all’ictus cerebri che ha colpito l’assicurato
nel corso del maggio 2013 (cfr. doc. 715, p. 2).
Questa Corte constata
innanzitutto che la questione dell’esistenza di un nesso di causalità naturale
tra l’infortunio del luglio 2006 e le problematiche in discussione, non
è oggetto della decisione su opposizione del 3 aprile 2024 qui impugnata (cfr.
doc. 1022).
Pertanto, posto che, secondo
costante giurisprudenza, la decisione
impugnata costituisce il presupposto
e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023
del 29 maggio 2024 consid. 2.2; 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3;
8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1; 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1; 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; 8C_360/2010 del 30
novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164; 130 V 388;
122.
V 36 consid. 2a; 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997
UV n. 81 p. 294), pretese ricorsuali riguardanti quegli aspetti devono essere
dichiarate irricevibili in questa sede.
D’altro canto, il TCA rileva di
non essere mai stato chiamato a pronunciarsi riguardo all’eziologia dei
disturbi del sonno e dell’ictus cerebri e, quindi, nemmeno in merito a
un’eventuale relativo obbligo a prestazioni dell’assicuratore resistente. Di
conseguenza, su questi specifici aspetti, non può evidentemente entrare in
linea di conto una revisione processuale ai sensi degli artt. 61 cpv. 1 lett. i
LPGA e 24 Lptca.
Stante ciò, spetterà all’istituto
assicuratore convenuto pronunciarsi, mediante l’emanazione di una decisione
formale ex art. 49 LPGA, in merito alla richiesta di rivedere le sue decisioni
28.
marzo 2013 e 17 novembre 2015 (cfr. STF 8C_736/2023 del 2 ottobre 2024
consid. 6.3).
La medesima conclusione s’impone anche
per i disturbi al ginocchio destro, oggetto della decisione formale del
29.
aprile 2024, mediante la quale l’amministrazione ha negato la propria
responsabilità in proposito (cfr. doc. B 6b), vista l’assenza di una decisione
impugnabile con ricorso ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA.
Posto che (al più tardi) con
l’allegato del 15 giugno 2024 (doc. VII, p. 3) l’assicurato ha preteso
trattarsi di una conseguenza naturale dell’evento traumatico del luglio 2006,
producendo anche documentazione medica in questo senso (cfr. allegati al doc. B
6b) e, così facendo, ha implicitamente contestato la fondatezza del
provvedimento del 29 aprile 2024, l’CO 1 dovrà emanare anche su questo aspetto
la decisione di sua competenza (cfr. STF 8C_736/2023 succitata).
2.8
Con la propria impugnativa, l’assicurato
ha infine chiesto di essere risarcito per “torto morale e per i tanti danni
vitali arrecati dal 01.11.2012, per sicura denegata giustizia subita
dall’assicurato negli ultimi ben circa 11 anni” (doc. I, p. 5).
Nella misura in cui egli intende con ciò chiedere un
risarcimento ai sensi dell’art. 78 LPGA, la relativa pretesa va dichiarata irricevibile
in questa sede, non essendo oggetto della decisione su opposizione impugnata,
così come ha giustamente osservato l’istituto (cfr. doc. XIV).
Il 18 luglio 2024, l’amministrazione
ha comunicato informalmente all’assicurato di non poter dare seguito alla
domanda di risarcimento danni formulata nell’ambito della sua opposizione 18
marzo 2024 (e ribadita in sede di ricorso, n.d.r.), in assenza di qualsivoglia
atto illecito commesso successivamente alla decisione del 10 marzo 2014
(mediante la quale era stata respinta una prima pretesa di risarcimento danni),
confermata dal TCA con sentenza 35.2014.35 del 1° aprile 2015, cresciuta
incontestata in giudicato (doc. XII 1).
Considerato che, con lo scritto del
22.
luglio 2024 (doc. XII), RI 1 ha manifestato il proprio dissenso nei
confronti della comunicazione del 18 luglio 2024 (“assurda decisione”), l’CO 1
dovrà rilasciare la decisione prevista dall’art. 78 cpv. 2 LPGA (circa il
diritto a un risarcimento danni in caso di denegata/ritardata giustizia, il
ricorrente veda la STCA 35.2014.35 succitata consid. 2.6. e i riferimenti ivi
menzionati).
2.9
In esito a tutto quanto precede, la
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la rendita in vigore è
stata aumentata all’80% dal 1° giugno 2022 e calcolata quale rendita
complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF (importo infine ridotto del 30% in virtù
dell’art. 37 cpv. 3 LAINF), deve essere confermata.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto
2024.
consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93
del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023
consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV
Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;
C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. A. Bernasconi, Actualités du
TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in:
SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Considerato che la presente
procedura è gratuita, la domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto,
così come ha pertinentemente sottolineato l’assicuratore convenuto (cfr. doc.
IX).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su
opposizione del 3 aprile 2024 è, per quanto ricevibile, respinto.
Gli atti sono trasmessi all’CO 1
affinché proceda alle proprie incombenze (cfr. consid. 2.7. e 2.8.).
2. La richiesta di revisione delle
sentenze 35.2012.96, 35.2013.17 e 35.2014.54, è respinta.
3. La domanda di assistenza
giudiziaria è priva di oggetto.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti