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Decisione

35.2024.45

Discussi i presupposti per sottoporre a revisione pregresse sentenze del tribunale. Ulteriori pretese dichiarate irricevibili in quanto non oggetto della decisione impugnata

2 dicembre 2024Italiano36 min

quarto sollecito da lui inviati all’assicuratore LAINF in relazione alla sua domanda

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.45

mm

Lugano

2 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3

aprile 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 2 agosto 2006 la __________

ha annunciato all'CO 1 che il suo dipendente RI 1, assicurato d’obbligo contro

gli infortuni e le malattie professionali, il sabato 29 luglio 2006 aveva

subìto un incidente con lo scooter, riportando un grave politrauma.

Con

sentenza 35.2010.69 del 19 aprile 2011 - cresciuta incontestata in giudicato -,

questa Corte ha condannato l’amministrazione a riconoscere la propria responsabilità

relativamente al sinistro del luglio 2006 e le ha rinviato gli atti affinché

stabilisse l'importo delle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

1.2. In data 25 settembre 2012,

l’istituto assicuratore ha emanato una decisione formale mediante la quale ha

comunicato all’assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state

ridotte del 30% in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF e che l’importo

dell’indennità giornaliera era stato fissato a fr. 29.50 dal 1° agosto 2006,

rispettivamente a fr. 48.30 dal 1° gennaio 2008.

Con decisione su opposizione del

6 novembre 2012, l’amministrazione ha parzialmente riformato la sua prima

decisione, nel senso che ha esteso il pagamento degli interessi moratori alla

procedura di opposizione.

Statuendo sul ricorso interposto

dall’assicurato avverso la decisione su opposizione appena citata, con pronunzia

35.2012.96 del 20 giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha

rinviato gli atti all’amministrazione affinché - trattandosi dell’entità del

guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera dovuta per il periodo

1° gennaio-31 dicembre 2007 -, appurasse se al momento dell’infortunio del

luglio 2006, esisteva già con RI 1 un accordo inerente al suo trattamento

economico a partire dal 1° gennaio 2007 e, nell’affermativa, quale ne erano i

termini. Tenuto conto delle relative risultanze, l’CO 1 doveva nuovamente

stabilire l’importo dell’indennità giornaliera spettante all’assicurato dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2007.

Il provvedimento impugnato è invece

stato confermato per quanto attiene alla riduzione delle prestazioni in

contanti (cfr. STCA 35.2012.96 succitata, consid. 2.3.4.).

1.3. Con decisione formale

del 26 novembre 2012 - poi confermata su opposizione - l’amministrazione ha

attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 50% a contare dal 1°

novembre 2012, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 29'521, e

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 35%.

Con giudizio

35.2013.17 del 18 dicembre 2013, cresciuto incontestato in giudicato, questo

Tribunale ha retrocesso gli atti all’assicuratore affinché, da una parte,

accertasse se l’assicurato era stato posto al beneficio degli assegni di

famiglia e, nell’affermativa, a partire da quando, precisato che, qualora il

relativo diritto fosse nato prima dell’evento traumatico del luglio 2006, l’CO

1 avrebbe dovuto determinare di nuovo il guadagno assicurato su cui calcolare

la rendita d’invalidità, computando anche gli assegni familiari e, dall’altra,

interpellasse i sanitari della __________, chiedendo loro di specificare i

motivi per cui i pretesi problemi alla dentatura e al setto nasale, non erano

stati considerati nella valutazione dell’IMI.

1.4. Con decisione del 10 marzo 2014, l’CO

1 ha negato che l’assicurato avesse diritto a un risarcimento danni ai sensi

dell’art. 78 LPGA.

Con giudizio 35.2014.35 del 1°

aprile 2015, il TCA ha respinto l’impugnativa interposta contro il

provvedimento appena citato.

La sentenza cantonale è cresciuta

incontestata in giudicato.

1.5. Con decisione formale del 21 marzo

2014 - poi confermata su opposizione - l’assicuratore LAINF ha riconosciuto

che, al momento del noto infortunio, l’assicurato aveva diritto agli assegni

familiari (motivo per cui il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita

d’invalidità è stato aumentato da fr. 29'521

a fr. 31'921), confermato l’importo dell’indennità giornaliera (fr. 29.50)

dovuta per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007 e, infine, trattandosi dell’IMI,

posticipato la relativa decisione in attesa di ricevere copia completa della

perizia medica __________ e, in seguito, decidere su eventuali ulteriori

accertamenti.

Con sentenza 35.2014.54 del 30

marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato il

provvedimento impugnato nella misura in cui l’importo dell’indennità

giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007 era stato

fissato a fr. 29.50, condannando l’CO 1 a computare gli assegni familiari nel

relativo guadagno assicurato.

1.6. Con decisione informale dell’8

luglio 2015, l’istituto assicuratore ha riconosciuto all’assicurato l’importo

di fr. 1'629.75, corrispondente agli assegni familiari per l’anno 2007 (importo

all’80%), dedotta la decurtazione del 30% ex art. 37 cpv. 3 LAINF e aggiunti

gli interessi moratori.

Con pronunzia 35.2015.82 del 28

settembre 2015, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha

accolto l’istanza d’interpretazione presentata nel frattempo da RI 1,

precisando che gli assegni familiari avrebbero dovuto essere

computati anche nel guadagno assicurato su cui calcolare l’importo delle

indennità giornaliere corrisposte dal 1° agosto al 31 dicembre 2006 e, poi

ancora, dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2012.

1.7. In data 15 gennaio 2015 l’CO 1 ha

rilasciato una decisione formale, mediante la quale ha posto l’assicurato al

beneficio di un’IMI (aggiuntiva) del 35% per i disturbi della sfera ORL (e

meglio, perdita della capacità uditiva a destra, tinnitus, paresi facciale

parziale e anosmia), ridotta del 30% in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF.

Con la successiva decisione su

opposizione del 26 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione

ha confermato l’IMI (aggiuntiva) assegnata e ha riconosciuto gli interessi

moratori per il periodo dal 1° novembre 2014 fino al momento del pagamento

della prestazione in questione.

1.8. Con decisione formale del 29 luglio

2015, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore ha negato il diritto

a un’IMI (aggiuntiva) per le lesioni dentarie.

Il 12 gennaio 2017 l’CO 1 ha

emanato una decisione formale, cresciuta incontestata in giudicato, con la

quale ha nuovamente negato il diritto a un’IMI (aggiuntiva) per il danno alla

dentatura e ha respinto la richiesta a che venisse versata all’assicurato la

differenza tra le cure dentarie preventivate e quelle effettivamente eseguite,

rispettivamente pagate.

1.9. Con decisione formale del 12

ottobre 2022, l’istituto ha respinto la domanda dell’assicurato volta ad

ottenere il riscatto della sua rendita d’invalidità.

La decisione su opposizione del

15 novembre 2022 è cresciuta incontestata in giudicato.

1.10. Mediante decisione formale del 16

febbraio 2024, l’amministrazione ha aumentato la rendita all’80% a contare dal

1° giugno 2022, calcolata quale rendita complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF

(a fronte delle concomitanti prestazioni versate dall’assicurazione per

l’invalidità), importo ridotto del 30% in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF (doc.

985).

Con decisione del 3 aprile 2024,

l’CO 1 ha respinto, per quanto ricevibile, l’opposizione interposta

personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 1022).

1.11. Con ricorso dell’8 maggio 2024 (doc.

I), RI 1 ha chiesto che all’assicuratore convenuto venga ordinato di “procedere

a una revisione globale per verificare e calcolare le corrette rendite di

invalidità alle quali ha diritto il sottoscritto assicurato Lainf, in base alle

nuove e importanti prove recuperate di recente”, di “verificare e poi risarcire

con interessi parte delle indennità giornaliere, che la legge non permette di

ridurre oltre ai 2 anni dopo il giorno dell’infortunio non professionale” e di

“rivedere i calcoli per determinare le rendite corrette in base a quanto

prevede e stabilisce Art. 24 cpv. 2 OAINF, SR 832 202, Ordinanza

sull’assicurazione contro gli infortuni, e in base al reddito statistico da

sano e non invalido che RI 1 avrebbe potuto conseguire nell’anno 2012 da

responsabile tecnico LEPIC e membro CdA di una impresa di costruzioni con grado

di occupazione del 60%”.

L’insorgente ha inoltre protestato

tasse e ripetibili, come pure chiesto che gli venga riconosciuto un “corretto

importo di risarcimento per torto morale e per i tanti danni vitali arrecati

dal 01.11.2012, per sicura denegata giustizia subita dall’assicurato negli

ultimi ben circa 11 anni.”.

A sostegno delle proprie pretese

- ribadita la richiesta di una “revisione globale di tutte le prestazioni ad

oggi ricevute tra indennità giornaliere e rendite di invalidità a partire dal 1

novembre 2012 e contestualmente anche la revisione delle sentenze di merito ad

oggi emesse dal Lodevole TCA (N.B.: Sentenza del 19 aprile 2011 inc. n.

35.2010.69 + Sentenza del 20 giugno 2013 inc. n. 35.2012.96 + Sentenza 18

dicembre 2013 inc. n. 35.2013.17 + Sentenza 30 marzo 2015 inc. n. 35.2014.54 +

Sentenza datata 1 aprile 2015 inc. n. 35.2014.35 + Sentenza datata 28 settembre

2015 inc. n. 35.2015.82), in merito alla riduzione del 30% applicata sulle

indennità giornaliere pagate per il periodo 31 luglio 2008 – 31 ottobre 2012”,

il ricorrente ha rilevato di aver “… appreso da poco e solo ora che nel mio

caso di un infortunio non professionale la – per me non corretta riduzione del

30% per la parte di responsabilità che mi viene attribuita (…) – riduzione

indennità giornaliere di legge può essere fatta solo nei primi 2 anni dopo

l’infortunio e inoltre che la riduzione va dimezzata nel caso in quel momento e

periodo l’assicurato doveva versare degli alimenti per la figlia che nel 2006

aveva 11 anni e tra l’altro sta ancora studiando per conseguire il “MASTER in

economia e commercio” presso __________ con lezioni in inglese”.

Sempre in questo contesto, egli

censura l’entità della riduzione applicata, e ne chiede la rettifica,

osservando che “… considerato che erano passati solo pochi minuti tra le birre

bevute prima di partire e il test del sangue che è stato fatto circa 1 ora dopo

al pronto soccorso, secondo la scientifica curva di Widmark che stabilisce

picco massimo dopo 1 ora dall’assunzione della bevanda fa risultare senza dubbi

che al preciso momento dell’infortunio il mio tasso di alcolemia era molto

minore”, che “… va anche considerato che quella sera prima di partire avevo

assunto una quantità di cocaina per legge consentita (…) e che di fatto mi ha

tenuto digiuno con lo stomaco vuoto, altra situazione che secondo la scienza fa

aumentare di molto il tasso di alcolemia e che produce nel fegato una sostanza

con gli stessi effetti sul tasso”, che “… va anche considerato che la cocaina

riduce per almeno 30 minuti gli effetti negativi provocati dal alcol, in merito

alla concentrazione e a tanti altri fattori riferiti alla attenzione nel

condurre un veicolo” e infine che “… le diverse sentenze e le diverse prove

recuperate recentemente indicano riduzione del 30% per le persone impiegate a

tempo e al 100%, di conseguenza nel mio caso oltre alle premesse di favore

elencate sopra si dovrebbe eseguire una corretta proporzione. E cioè se la

riduzione del 30% è stabilita anche dalla __________ per i lavoratori a tempo

pieno, nel mio caso la riduzione dovrebbe essere di (60 x 30%) = 18% sia per parità

di trattamento e sia per non danneggiare ulteriormente l’infortunato.”.

D’altro canto, a proposito della

richiesta volta a rettificare le

modalità con le quali è stato

calcolato l’importo della rendita d’invalidità riconosciutagli a partire dal 1°

novembre 2012, RI 1 ha prodotto una serie di documenti, e meglio il testo

degli articoli 24 e 31 OAINF corredati dai regesti di alcune sentenze federali

(doc. A 7), il testo del postulato 12 dicembre 2014 della consigliera nazionale

Silvia Schenker denominato “Metodo di calcolo del grado di invalidità.

Eliminare gli svantaggi delle persone con redditi bassi” con il relativo parere

del Consiglio federale del 18 febbraio 2015 (doc. A 8), una pubblicazione della

Società svizzera sclerosi multipla del 18 dicembre 2017, intitolata “Rendite AI

più alte per i lavoratori a tempo parziale” (doc. A 9), un estratto della

“Guida ____________ all’assicurazione contro gli infortuni” (doc. A 10), il

testo degli articoli 6–27, 39-45 e 118 LAINF (doc. A 11), una pubblicazione

della Comunità d’interesse svizzera medicina assicurativa intitolata

“Incapacità al lavoro Linee guida per la valutazione dell’incapacità lavorativa

dovuta a infortunio o malattia” (doc. A 12) e una pubblicazione del marzo 2024

dell’CO 1 intitolata “Rendita e salario” (doc. A 13).

Infine, per quanto riguarda la

domanda di revisione delle decisioni (informali) 28 marzo 2013 (disturbi del

sonno) e 17 novembre 2015 (ictus cerebrale) dell’CO 1, l’assicurato fa

valere di essere nel frattempo venuto a conoscenza di “importanti realtà” che

dimostrerebbero che le problematiche in questione si troverebbero in relazione

di causalità con l’infortunio del luglio 2006, e meglio i “gravi problemi

respiratori dal setto nasale destro deviato e ostruito”, i “gravi problemi nel

masticare gli alimenti e nel poi deglutire che mi provocano un difettoso e

minimo assorbimento della caloria detta “disfagia” con a seguire aumento del

peso di 88 kg nel 2007 visto che 5/6 anni seguivo una apposita dieta, ma

purtroppo già pochi anni dopo è aumentato fino a 188 kg come riportano diversi

rapporti medici. E obesità è uno dei fattori che portano al tipo di ictus da me

subito, e per fortuna risolto in pochi giorni” e le “modificate e in parte

rovinate arterie che portano sangue al cervello, e che sono presenti nel collo

e in testa che durante l’infortunio hanno subito gravi alterazioni tuttora

presenti”.

1.12. In data 13 maggio 2024, l’insorgente

ha presentato una “formale aggiunta di nuovi fatti e di una importante formale

richiesta dimenticata per forte stress e problemi di salute”.

In questo contesto, in relazione

alla domanda di rettifica delle modalità di calcolo dell’importo della rendita

d’invalidità, egli ha versato agli atti le “prove del corretto stipendio che

avrei dovuto ricevere dalla __________ negli anni 2005 e 2006”, concretamente

due lettere, datate rispettivamente 3 e 7 maggio 2013 dell’allora presidente

della Commissione di vigilanza LEPIC (doc. II + allegati).

Fatti

1.13. Il 18 maggio 2024, l’assicurato ha

prodotto il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. IV +

allegato).

1.14. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa, per quanto ricevibile, venga respinta con argomenti di cui

si dirà nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.15. Nel corso del mese di giugno 2024, RI

1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. VII). In quell’occasione,

egli ha versato agli atti segnatamente la decisione formale 29 aprile 2024

mediante la quale l’assicuratore resistente ha negato la propria responsabilità

in merito ai disturbi al ginocchio destro (doc. B 6b), la comunicazione

mail 29 maggio 2024 dell’CO 1 (doc. B 5), i rapporti 1° dicembre 2022 del

Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ e 26 febbraio

2024 del dott. __________, nonché la certificazione 4 giugno 2024 sempre del

dott. __________ (doc. B 8).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito il 3 luglio 2024 (doc. IX).

1.16. In data 22 luglio 2024, il TCA ha

ricevuto, per conoscenza, copia della lettera di sollecito che il

ricorrente ha inviato all’CO 1 il 18 luglio 2024 in relazione alla richiesta da

lui presentata il 12 febbraio 2024 volta a ottenere delle indennità per

menomazione dell’integrità (aggiuntiva) per numerosi danni alla salute di cui

sarebbe portatore a causa dell’evento assicurato (doc. XI + allegati).

1.17. Il 23 luglio 2024, l’insorgente ha

trasmesso al Tribunale copia dello scritto 18 luglio 2024 dell’assicuratore

convenuto (doc. XII + allegati).

La relativa presa di posizione dell’amministrazione

è datata 30 luglio 2024 (doc. XIV).

1.18. Il 10 settembre e il 10 ottobre

2024, RI 1 ha consegnato, sempre per conoscenza, copia del terzo e del

quarto sollecito da lui inviati all’assicuratore LAINF in relazione alla sua domanda

di prestazioni del febbraio 2024 (doc. XVI + allegati e doc. XVII + allegato).

1.19. In data 16 ottobre 2024, il

ricorrente ha prodotto copia dello scritto 14 ottobre 2024 dell’CO 1 e, in

proposito, ha chiesto “delle spiegazioni e di aiutarmi” (doc. XVIII +

allegati).

considerato in diritto

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16

maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

2.2. In concreto, questa Corte ritiene

utile preliminarmente inquadrare la fattispecie dal profilo procedurale.

Va innanzitutto constatato che l’insorgente

ha diretto il proprio ricorso contro la decisione su opposizione del 3 aprile

2024 (doc. I, p. 1: “Ricorso contro la decisione su opposizione datata 3 aprile

2024 con riferimento e oggetto numero: __________ (All. 1).”).

In quell’occasione,

l’assicuratore resistente ha respinto, per quanto ricevibile, l’opposizione che

l’assicurato aveva interposto contro la decisione formale del 16 febbraio 2024,

mediante la quale la rendita d’invalidità in vigore (del 50%) era stata

aumentata all’80% dal 1° giugno 2022 e calcolata quale rendita complementare ex

art. 20 cpv. 2 LAINF, considerate le concomitanti prestazioni versate

dall’assicurazione per l’invalidità. Sulla rendita era poi stata applicata una

riduzione del 30% in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF (cfr. doc. 985).

In realtà, con la sua

impugnativa, l’assicurato non ha sollevato alcuna specifica obiezione (se non

indirettamente nella misura in cui, come si vedrà, ha postulato di ritornare

sulla decisione di ridurre le prestazioni in contanti) a proposito del

contenuto della decisione formale del 16 febbraio 2024 (e, pertanto, della

decisione su opposizione del 3 aprile 2024 che l’ha confermata), ma ha

piuttosto chiesto di rivenire su aspetti che, in larga misura, sono stati

oggetto in passato di sentenze cresciute in giudicato di questo Tribunale, e meglio

la riduzione applicata sulle prestazioni in contanti (indennità giornaliera,

rendita d’invalidità e IMI) (STCA 35.2012.96 del 20 giugno 2013), nonché il

grado e l’importo (entità del guadagno assicurato) della rendita d’invalidità

che gli è stata assegnata a far tempo dal 1° novembre 2012 (STCA

35.2013.17 del 18 dicembre 2013 e 35.2014.54 del 30 marzo 2015) (cfr., in questo senso, il doc. I, p. 3: “… contestualmente anche la

revisione delle sentenze di merito ad oggi emesse dal Lodevole TCA (…)”).

Stante quanto

precede, vista l’assenza di specifiche contestazioni, il TCA non ha alcun

valido motivo per distanziarsi dal grado d’invalidità stabilito dall’CO 1 a far

tempo dal 1° giugno 2022 (che è peraltro il medesimo fissato dall’UAI –

cfr. doc. 974), né dal calcolo dell’importo della rendita complementare (fr. 1’038.85/mese)

(in merito alla riduzione del 30%, applicata in esecuzione della decisione del

25 settembre 2012, rispettivamente della STCA 35.2012.96 che l’ha confermata,

si dirà meglio in seguito, nel contesto dell’esame della domanda di revisione

della pronunzia appena menzionata).

Qui di seguito, per economia

processuale, questa Corte verificherà se sono dati i presupposti per sottoporre

a revisione le proprie sentenze 35.2012.96, 35.2013.17 e 35.2014.54.

2.3. Giusta l'art.

61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se

sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato

influenzato da un crimine o da un delitto.

L’organizzazione della

giurisdizione e il disciplinamento della procedura di ricorso in materia di

diritto delle assicurazioni sociali sono, entro il quadro stabilito dagli

articoli 57 e 61 LPGA, di principio di competenza del diritto cantonale.

Secondo l’art. 61 LPGA, norma applicabile anche nell’ambito dell’assicurazione

contro gli infortuni (cfr. art. 1 cpv. 1 LAINF), la procedura dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni è retta, fatto salvo l’art. 1 cpv. 3

PA, dal diritto cantonale, il quale deve in particolare soddisfare i requisiti

previsti dalle lett. a-i della disposizione (cfr. STF 8C_69/2024 del 28 ottobre

2024 consid. 4).

Conformemente ai principi appena

evocati, il legislatore cantonale ha emanato segnatamente l'art. 24 Lptca, il

quale prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è ammessa la revisione:

a)

se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b)

se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A

norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere

presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine

massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze

nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.

a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla

notificazione della sentenza.

2.4. Perché

il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque

necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi nuovo

se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato

portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado

la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove

l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe

potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente

procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire

suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione

dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un

apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 245 consid. 5.2;

143 III 272 consid.

2.2; 134 IV 48 consid. 1.2;

127 V 353 consid. 5b).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi

fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già

erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti

con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale

circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V

245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe

potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato

prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).

In

una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008, il Tribunale federale ha così

illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"

3.2 La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di

una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.

4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a

ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte

1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti

nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale

da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre

a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

Questi principi sono stati

confermati dal TF ancora nella sentenza 8C_188/2023 del 31 maggio 2024 consid.

3.1-3.3, pubblicata in: SVR 2024 UV n. 36, p. 143 ss.

2.5. Con il giudizio 35.2012.96 del 20

giugno 2013, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha confermato la

decisione dell’CO 1 di ridurre le prestazioni in contanti del 30% in

applicazione dell’art. 37 cpv. 3 LAINF, e ciò per quanto riguardava tanto il

principio (cfr. doc. 354, p. 12: “Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva

innanzitutto che il condurre un veicolo in stato di ebrietà – infrazione

prevista dall’art. 91 cpv. 1 LCS – costituisce un delitto ai sensi

dell’art. 9 cpv. 2 CP, ciò che giustifica una riduzione delle prestazioni

assicurative giusta l’art. 37 cpv. 3 LAINF (cfr., sul tema, la STF 8C_252/2012

succitata, nella quale l’Alta Corte ha peraltro dichiarato la riduzione

prevista da questa norma conforme al diritto internazionale).”) quanto l’entità

della riduzione (cfr. doc. 354, p. 13 s.: “Alla luce di quanto appena esposto,

questo Tribunale ritiene che il tasso di riduzione applicato

dall’amministrazione (30%), non presti il fianco a critiche.”).

Secondo RI 1, a supportare la sua

domanda di revisione della pronunzia appena menzionata vi sarebbe il fatto (per

lui nuovo) che per legge, in caso d’infortunio non professionale, la riduzione

Considerandi

delle indennità giornaliere è limitata ai primi due anni successivi

all’infortunio e deve essere dimezzata nel caso in cui la persona assicurata debba

provvedere al sostentamento di congiunti. D’altro canto, egli contesta l’entità

della riduzione applicata (30%), sostenendo che, posto che l’analisi del sangue

è stata effettuata trascorsa un’ora dall’assunzione di bevande alcoliche, l’effettivo

tasso alcolemico al momento dell’infortunio sarebbe stato molto minore, che,

avendo quella sera assunto della cocaina, anche questa circostanza avrebbe

fatto aumentare di molto il tasso di alcolemia, che la cocaina avrebbe

attenuato per almeno 30 minuti gli effetti negativi dell’alcool sulla capacità

di condurre un autoveicolo e che, in caso di lavoro a tempo parziale, la

riduzione dovrebbe essere diminuita in proporzione (cfr. supra, consid. 1.11.).

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che l’assicurato non è stato in grado di mettere in

luce alcun fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza precedentemente evocata, atto

a fondare la revisione della sentenza 35.2012.96 di questa Corte. In effetti, quelle

che ha presentato sono piuttosto delle censure attinenti all’accertamento dei

fatti e all’applicazione del diritto, che avrebbero semmai dovuto essere

sollevate nel quadro di un ricorso al Tribunale federale interposto contro il

giudizio cantonale.

Stante quanto precede, il TCA

ritiene dunque che non siano adempiuti i presupposti per sottoporre a revisione

la propria sentenza 35.2012.96.

Può pertanto rimanere aperta la

questione di sapere se i termini previsti dall'art. 25 cpv. 1 Lptca sono stati

rispettati, oppure no.

A titolo abbondanziale, e a

prescindere da quanto precede, per quanto riguarda innanzitutto l’argomento

secondo il quale, per legge, in caso di infortunio professionale, la riduzione

dell’indennità giornaliera è limitata ai primi due anni successivi

all’infortunio, va rilevato che, nel caso di specie, la riduzione decisa

dall’amministrazione (e confermata da questo Tribunale) si fonda sul capoverso

3.

dell’art. 37 LAINF (infortunio provocato in occasione della commissione

di un crimine o di un delitto), norma che - diversamente da quella di cui al

capoverso 2 (infortunio causato per negligenza grave) -, non prevede

alcun limite temporale. D’altronde, con scritto del 26 settembre 2013 (cfr.

doc. 401), l’istituto assicuratore aveva già informato proprio in questo senso

l’allora rappresentante del ricorrente.

D’altro canto, a proposito dell’affermazione

secondo cui la riduzione dovrebbe essere dimezzata qualora la persona

assicurata provveda al sostentamento di congiunti, il TCA osserva che l’art. 37

cpv. 3 LAINF prevede in realtà che le prestazioni in contanti sono ridotte

al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve

provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a

rendite per superstiti.

In concreto, questa norma è stata

senz’altro rispettata visto che le prestazioni in contanti sono state ridotte

in misura inferiore al 50% (30%) proprio per tenere conto che RI 1 al

momento dell’infortunio doveva provvedere al sostentamento di sua figlia,

aspetto che era del resto già stato sottolineato nel giudizio di cui ora viene

chiesta la revisione (cfr. doc. 354, p. 11 e p. 12 s.).

Per quanto concerne infine l’assunto

secondo il quale, in caso di occupazione a tempo parziale, la riduzione delle

prestazioni dovrebbe essere diminuita in proporzione, esso non trova alcun

fondamento nella legge (cfr. gli articoli 21 LPGA e 37 LAINF), né nella

relativa giurisprudenza federale. L’entità della riduzione si determina di

principio in funzione della gravità della colpa commessa dalla persona

assicurata, e non in funzione del suo grado di occupazione, aspetto

quest’ultimo totalmente alieno allo scopo perseguito dall’istituto in

discussione.

2.6

Con il giudizio 35.2013.17 del 18

dicembre 2013, anch’esso cresciuto incontestato in giudicato, questa Corte ha

confermato la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’CO 1

aveva riconosciuto all’insorgente una rendita d’invalidità del 50% dal 1° novembre 2012 (cfr. doc. 461, p. 15: “L’incapacità

lucrativa del ricorrente ammonta dunque al 50%, come ha correttamente accertato

l’amministrazione nella decisione su opposizione del 18 gennaio 2013”).

D’altro canto, trattandosi

dell’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita, il TCA ha

rinviato gli atti all’amministrazione affinché accertasse se l’assicurato era

stato posto al beneficio degli assegni di famiglia e, nell’affermativa, a

partire da quando, precisato che qualora il relativo diritto fosse nato prima

dell’infortunio, gli assegni familiari avrebbero dovuto essere computati nel

guadagno assicurato. In quella medesima occasione, questa Corte ha ritenuto che,

essendo il diritto alla rendita nato più di cinque anni dopo l’infortunio, il

guadagno assicurato era stato correttamente determinato in applicazione della

norma di cui all’art. 24 cpv. 2 OAINF, adeguando quindi il reddito

concretamente conseguito da RI 1 nell’anno precedente l’infortunio (29 luglio

2005-28 luglio 2006) all’evoluzione nominale dei salari sino al 2011 (anno

precedente l’inizio del diritto alla rendita) (doc. 461, p. 8 ss.).

Con decisione su opposizione

del 14 maggio 2014, l’assicuratore LAINF ha finalmente riconosciuto

che, al momento del noto evento traumatico, il ricorrente aveva diritto agli

assegni familiari e che pertanto il guadagno assicurato su cui calcolare la

rendita ammontava a fr. 31'921, aspetto che il TCA ha confermato con la

sentenza 35.2014.54 del 30 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato

(doc. 639).

Con la sua istanza di revisione

processuale (cfr. doc. I), l’assicurato chiede che questo Tribunale rivenga

sulle modalità di determinazione della rendita, e ciò per quanto riguarda tanto

il grado dell’invalidità (“in base al reddito statistico da sano e non invalido

che RI 1 avrebbe potuto conseguire nell’anno 2012 da responsabile tecnico LEPIC

e membro CdA di una impresa di costruzioni con grado di occupazione del 60%”)

quanto l’importo della prestazione (“determinare le rendite corrette in base a

quanto prevede e stabilisce Art. 24 cpv. 2 OAINF, SR 832 202, Ordinanza

sull’assicurazione contro gli infortuni, …”).

A sostegno della sua domanda, egli

ha prodotto il testo di alcune disposizioni della LAINF e della relativa

ordinanza, alcune pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti aspetti

attinenti alla fissazione della rendita, il testo di un postulato del dicembre

2014.

di una deputata del Consiglio Nazionale e il relativo parere

dell’Esecutivo, nonché due dichiarazioni del maggio 2013 della Commissione di

vigilanza LEPIC (cfr. allegati al doc. I e al doc. II).

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA ritiene che quelli prodotti dall’assicurato non costituiscano manifestamente

dei nuovi mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza federale, ovvero dei

mezzi di prova atti a comprovare fatti, già esistenti all'epoca della procedura

precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti, suscettibili

di modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e di condurre

a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Egli

cerca invero di dimostrare che, nelle pronunzie di cui è chiesta la revisione,

questa Corte ha compiuto un errato accertamento dei fatti e/o un’errata

applicazione del diritto, e ciò con argomenti che avrebbe potuto e dovuto far

valere già nell’ambito di un ricorso al Tribunale federale.

Va inoltre rilevato, nella misura

in cui viene pretesa la rettifica del reddito da valido in funzione di quanto RI

1.

avrebbe potuto guadagnare nel 2012 quale “responsabile tecnico LEPIC e membro

CdA di una impresa di costruzioni”, che nella sentenza 35.2013.17 il grado

d’invalidità è stato determinato secondo il metodo del raffronto percentuale

(e, quindi, non con quello ordinario del raffronto dei redditi - cfr. doc. 461:

“In queste condizioni, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto

percentuale (…). Pertanto, il reddito da invalido che il ricorrente può

conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al

50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%) ricordato che

gli specialisti di __________ hanno attestato un’incapacità lavorativa del 50%,

aspetto che è peraltro stato riconosciuto dall’assicurato stesso (…).”),

ragione per la quale sapere quale sarebbe stato nel 2012 il reddito

dell’assicurato qualora non fosse insorto il danno alla salute, era (ed è) irrilevante.

D’altra parte, a proposito dell’entità

del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita e con riferimento in

particolare alle dichiarazioni del 3 e 7 maggio 2013 della Commissione di

vigilanza LEPIC, in base alle quali “nel 2007, una ditta con 10 operai edili

(attività al 50%), doveva retribuire il suo responsabile tecnico con almeno fr.

3'000.- mensili, rispettivamente fr. 4'500.- mensili con 15 operai (attività al

70%). Una retribuzione inferiore non è consentita in quanto fonderebbe il

sospetto di un’assunzione fittizia (prestanome), …” (allegati al doc. II), il

TCA osserva di aver già precisato nel suo giudizio 35.2013.17 (cfr. doc. 461,

p. 8 ss.) che, nel caso in cui il guadagno assicurato venga determinato in

applicazione dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, il reddito che la persona assicurata ha

concretamente realizzato nell’anno precedente l’infortunio deve essere adeguato

all’evoluzione nominale dei salari nel precedente ambito di attività, ma non è

invece consentito tener conto di altri cambiamenti intervenuti dopo

l’infortunio o che avrebbero potuto prodursi se quest’ultimo non si fosse

prodotto. Pertanto, sapere che nel 2007, quindi successivamente all’infortunio,

l’assicurato avrebbe potuto guadagnare tra i 3'000 ed i 4'500 franchi, era (ed

è) irrilevante.

Sulla scorta di tutto quanto

precede, non sono dunque soddisfatti i presupposti per sottoporre a revisione (nemmeno)

le pronunzie 35.2013.17 e 35.2014.54 di questo Tribunale.

Anche in questo caso, non è

necessario interrogarsi in merito al rispetto dei termini di cui all’art. 25

cpv. 1 Lptca.

2.7

Con il proprio ricorso, RI 1 ha inoltre

postulato che l’CO 1 abbia a ritornare, correggendole, sulle sue decisioni (informali)

28.

marzo 2013 e 17 novembre 2015 (cfr. doc. I, p. 4), mediante le quali aveva

negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi del sonno (cfr.

doc. 315), rispettivamente all’ictus cerebri che ha colpito l’assicurato

nel corso del maggio 2013 (cfr. doc. 715, p. 2).

Questa Corte constata

innanzitutto che la questione dell’esistenza di un nesso di causalità naturale

tra l’infortunio del luglio 2006 e le problematiche in discussione, non

è oggetto della decisione su opposizione del 3 aprile 2024 qui impugnata (cfr.

doc. 1022).

Pertanto, posto che, secondo

costante giurisprudenza, la decisione

impugnata costituisce il presupposto

e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023

del 29 maggio 2024 consid. 2.2; 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3;

8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1; 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1; 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; 8C_360/2010 del 30

novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164; 130 V 388;

122.

V 36 consid. 2a; 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997

UV n. 81 p. 294), pretese ricorsuali riguardanti quegli aspetti devono essere

dichiarate irricevibili in questa sede.

D’altro canto, il TCA rileva di

non essere mai stato chiamato a pronunciarsi riguardo all’eziologia dei

disturbi del sonno e dell’ictus cerebri e, quindi, nemmeno in merito a

un’eventuale relativo obbligo a prestazioni dell’assicuratore resistente. Di

conseguenza, su questi specifici aspetti, non può evidentemente entrare in

linea di conto una revisione processuale ai sensi degli artt. 61 cpv. 1 lett. i

LPGA e 24 Lptca.

Stante ciò, spetterà all’istituto

assicuratore convenuto pronunciarsi, mediante l’emanazione di una decisione

formale ex art. 49 LPGA, in merito alla richiesta di rivedere le sue decisioni

28.

marzo 2013 e 17 novembre 2015 (cfr. STF 8C_736/2023 del 2 ottobre 2024

consid. 6.3).

La medesima conclusione s’impone anche

per i disturbi al ginocchio destro, oggetto della decisione formale del

29.

aprile 2024, mediante la quale l’amministrazione ha negato la propria

responsabilità in proposito (cfr. doc. B 6b), vista l’assenza di una decisione

impugnabile con ricorso ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA.

Posto che (al più tardi) con

l’allegato del 15 giugno 2024 (doc. VII, p. 3) l’assicurato ha preteso

trattarsi di una conseguenza naturale dell’evento traumatico del luglio 2006,

producendo anche documentazione medica in questo senso (cfr. allegati al doc. B

6b) e, così facendo, ha implicitamente contestato la fondatezza del

provvedimento del 29 aprile 2024, l’CO 1 dovrà emanare anche su questo aspetto

la decisione di sua competenza (cfr. STF 8C_736/2023 succitata).

2.8

Con la propria impugnativa, l’assicurato

ha infine chiesto di essere risarcito per “torto morale e per i tanti danni

vitali arrecati dal 01.11.2012, per sicura denegata giustizia subita

dall’assicurato negli ultimi ben circa 11 anni” (doc. I, p. 5).

Nella misura in cui egli intende con ciò chiedere un

risarcimento ai sensi dell’art. 78 LPGA, la relativa pretesa va dichiarata irricevibile

in questa sede, non essendo oggetto della decisione su opposizione impugnata,

così come ha giustamente osservato l’istituto (cfr. doc. XIV).

Il 18 luglio 2024, l’amministrazione

ha comunicato informalmente all’assicurato di non poter dare seguito alla

domanda di risarcimento danni formulata nell’ambito della sua opposizione 18

marzo 2024 (e ribadita in sede di ricorso, n.d.r.), in assenza di qualsivoglia

atto illecito commesso successivamente alla decisione del 10 marzo 2014

(mediante la quale era stata respinta una prima pretesa di risarcimento danni),

confermata dal TCA con sentenza 35.2014.35 del 1° aprile 2015, cresciuta

incontestata in giudicato (doc. XII 1).

Considerato che, con lo scritto del

22.

luglio 2024 (doc. XII), RI 1 ha manifestato il proprio dissenso nei

confronti della comunicazione del 18 luglio 2024 (“assurda decisione”), l’CO 1

dovrà rilasciare la decisione prevista dall’art. 78 cpv. 2 LPGA (circa il

diritto a un risarcimento danni in caso di denegata/ritardata giustizia, il

ricorrente veda la STCA 35.2014.35 succitata consid. 2.6. e i riferimenti ivi

menzionati).

2.9

In esito a tutto quanto precede, la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la rendita in vigore è

stata aumentata all’80% dal 1° giugno 2022 e calcolata quale rendita

complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF (importo infine ridotto del 30% in virtù

dell’art. 37 cpv. 3 LAINF), deve essere confermata.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto

2024.

consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93

del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV

Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;

C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. A. Bernasconi, Actualités du

TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in:

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Considerato che la presente

procedura è gratuita, la domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto,

così come ha pertinentemente sottolineato l’assicuratore convenuto (cfr. doc.

IX).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la decisione su

opposizione del 3 aprile 2024 è, per quanto ricevibile, respinto.

Gli atti sono trasmessi all’CO 1

affinché proceda alle proprie incombenze (cfr. consid. 2.7. e 2.8.).

2. La richiesta di revisione delle

sentenze 35.2012.96, 35.2013.17 e 35.2014.54, è respinta.

3. La domanda di assistenza

giudiziaria è priva di oggetto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti