35.2024.46
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore, non reputandone adempiute le condizioni, ha rifiutato di procedere alla revisione procedurale o alla riconsiderazione di una decisione informale cresciuta in giudicato
4 novembre 2024Italiano36 min
2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.46
cr
Lugano
4 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 aprile 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 21 novembre 2021, RI 1,
nato nel 1976, assistente di cura, mentre si trovava al lavoro in reparto, a
seguito di un giramento di testa è svenuto ed è caduto a terra, riportando,
secondo quanto indicato nell’annuncio di infortunio del 23 novembre 2021, un
taglio alle dita del piede sinistro (doc. 2).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e
amministrativi del caso, con comunicazione dell’11 aprile 2022 l’assicuratore
infortuni ha dichiarato raggiunto lo status quo sine al più tardi dal 21
febbraio 2022, riconoscendo in via eccezionale le prestazioni fino al 31 marzo
2022 (doc. 49).
L’assicurato non ha contestato questa decisione informale
dell’amministrazione, né ha richiesto l’emanazione di una decisione formale.
1.3. Con scritto del 26 settembre 2023,
il curante dell’assicurato, dr. med. __________ del __________, ha chiesto
all’assicuratore LAINF una rivalutazione del caso e la riapertura
dell’infortunio (doc. 52, pag. 3).
L’assicuratore, dopo avere interpellato per una presa di posizione
il proprio medico fiduciario, con comunicazione del 21 novembre 2023 denominata
“rivalutazione/riconsiderazione”, ha rifiutato di entrare nuovamente nel merito
della pratica, rilevando che non sono stati presentati "nuovi fatti
rilevanti”, motivo per il quale la “decisione informale dell'11 aprile 2022
mantiene la sua piena validità” (doc. 62 pag. 7).
Questa, infatti, la
motivazione addotta dall’amministrazione:
" Ci
riferiamo al caso in oggetto, alla decisione informale dell’11 aprile 2022 e alle
indicazioni trasmesseci per il tramite del dr. med. __________ ad agosto 2023.
Segnaliamo innanzitutto che, secondo la giurisprudenza del
Tribunale Federale, anche per le decisioni informali è presente un termine
massimo di principio per inoltrare opposizioni. In considerazione degli
interessi contrastanti e tenuto conto del principio costituzionale della buona
fede, è giustificato attendersi che l'interessato contatti l'assicuratore
contro gli infortuni entro un anno dalla notifica della presa di posizione di
rifiuto di prestazioni, se da allora non ci sono stati più ulteriori contatti
in tal senso. Un termine più lungo è possibile solo se la persona poteva
supporre in buona fede che l'assicuratore contro gli infortuni non poteva
ancora prendere una decisione definitiva ed era impegnato in ulteriori
chiarimenti (BGE 8C 23/2007 del 12 marzo 2008, 8C_738/2007 del 26 marzo 2008).
Nel presente caso, la decisione informale dell’11 aprile 2022 non
lasciava adito a dubbi in merito alla presa di posizione dell'assicuratore
LAINF; pur nel principio della buona fede, il termine sopraindicato risulta
pertanto abbondantemente trascorso.
Una valutazione della pratica può in un tale caso essere
effettuata solo sulla base dell’art. 53 LPGA che recita:
¹ Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l’assicurato o
l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
² L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
In rispetto dell’art. 53/1 LPGA sopra citato, abbiamo pertanto
provveduto ad esaminare se, sulla base della documentazione inviata, fossero
emersi nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza. L'apprezzamento medico allegato, effettuato dal nostro Servizio Medico,
rileva che non possono essere riconosciuti fatti rilevanti e mezzi di prova
che, al momento della presa di posizione, non potevano essere conosciuti e sono
solo successivamente emersi; eventuali pareri discordanti su mezzi di prova già
presenti non possono essere considerati "nuovi fatti rilevanti”. Tale articolo
non può pertanto trovare applicazione nel presente caso.
In merito all'art. 54/2 LPGA, l'assicuratore può procedere a una
riconsiderazione in tal senso, ma non può essere obbligato (DTF 110 V 34 consid.
3).
In base a quanto sopra esposto, non possiamo pertanto entrare
nuovamente nel merito dalla pratica. La decisione informale dell'11 aprile 2022
mantiene la sua piena validità.” (Doc. 62 pag. 7)
A seguito dell’opposizione presentata in data 18 dicembre 2023
dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, facendo valere come l’assicuratore
LAINF abbia a suo tempo valutato il diritto a prestazioni dell’assicurato
considerando unicamente i disturbi presenti nella zona dell’alluce, senza
invece valutare le problematiche sofferte alle restanti dita del piede sinistro
(cfr. doc. 62), in data 11 aprile 2024, la CO 1 ha integralmente confermato la
propria precedente decisione del 21 novembre 2023, rilevando che:
" 1.
Innanzitutto è pacifico affermare che la decisione informale di CO 1 dell'11 aprile
2022 sia cresciuta in giudicato. Infatti, l'assicurato ha tralasciato di manifestare
la propria contrarietà alla decisione informale di CO 1 dell’11 aprile 2022
entro un anno. Pertanto, assodato l'aspetto giuridico per quel che concerne la
crescita in giudicato della decisione informale dì CO 1 dell'11 aprile 2022,
resta ora da verificare se siano adempiuti í requisiti per una revisione processuale
e quindi di una riconsiderazione.
2. Come già avuto modo di vedere, l’assicurato, dopo circa un anno
e mezzo dalla decisione informale di CO 1, ha prodotto della documentazione
medica, fornendola quindi a CO 1. A parer dell’assicurato e quindi del suo
rappresentante legale, la documentazione medica dimostrerebbe che nella decisione
informale di CO 1 dell’11 aprile 2022 non sarebbero stati presi in
considerazione degli elementi importanti che avrebbero portato sicuramente ad
una diversa valutazione.
3. CO 1, al fine di verificare il proprio obbligo assicurativo, ha
comunque provveduto a sottoporre l’intero incarto al proprio medico consulente,
ossia al dr. __________, il quale ha chiaramente espresso in modo
inequivocabile come a prescindere da quanto prodotto, la decisione di CO 1
dell’aprile 2022 fosse corretta, in quanto lo stato quo sine era stato raggiunto
e che i disturbi ancora lamentati dall’assicuralo fossero di natura degenerativa.
4. Alla luce di quanto appena esposto CO 1 non ha motivo alcuno di
provvedere ad una revisione processuale e quindi ad una riconsiderazione, poiché
non vi è una manifesta irregolarità che giustifichi questo strumento giuridico.”
(Doc. A)
1.4. Con tempestivo ricorso del 13
maggio 2024, l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,
che venga riconosciuto “che il problema al piede sinistro dell’assicurato è
conseguenza dell’infortunio del 21 novembre 2021 e dunque ogni e qualsiasi conseguenza
viene presa a carico da CO 1” o, in via subordinata, che l’incarto venga
retrocesso all’istituto assicuratore “affinché, previa esecuzione di tutti gli
accertamenti medici/clinici del caso, segnatamente tramite l’allestimento di
una perizia indipendente, abbia a rendere una nuova decisione”.
Il
patrocinatore ha pure postulato che il proprio assistito sia posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. I, pag. 2).
Sostanzialmente,
il rappresentante dell’insorgente ha contestato la valutazione del medico
fiduciario dell’assicuratore infortuni, il quale ha considerato corretta la
decisione dell’aprile 2022 visto il raggiungimento dello status quo sine.
Il
legale ha evidenziato come tutti i medici che hanno preso in cura l’assicurato
dopo l’evento infortunistico si siano concentrati unicamente sulle
problematiche riguardanti l’alluce, senza mai entrare nel merito dei disturbi
interessanti le altre dita del piede.
Questi
ultimi non hanno tuttavia carattere degenerativo (al contrario di quanto
riguarda l’alluce) e sono in relazione con l’infortunio, come indicato dall’__________.
Inoltre, l’avv. RA 1 ha indicato che anche un altro
professionista, dr. __________, specialista in ortopedia e traumatologia, ha accertato
che i problemi al piede sinistro sono da ricondurre agli esiti di una frattura
pluriframmentaria della falange prossimale del primo dito con sublussazione
laterale.
Per tali ragioni, il patrocinatore ha ritenuto che ricorrano i
presupposti per riaprire il caso e rivedere la decisione di chiusura dell’11
aprile 2022, vista l’esistenza di un postumo infortunistico per il quale non è
ancora stato raggiunto lo status quo ante (doc. I + B).
1.5. In
data 3 giugno 2024 il legale dell’insorgente ha comunicato al TCA che il
proprio assistito “desidera ritirare l’istanza di assistenza giudiziaria
presentata con ricorso 13 maggio 2024” (doc. IV).
1.6. CO
1, in risposta ha postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. In data 12 giugno 2024, il
patrocinatore dell’insorgente ha trasmesso un ulteriore referto medico, a dimostrazione
dell’esistenza di una frattura al momento del sinistro, così come a suo tempo
diagnosticato dalla dr.ssa __________ “ma incredibilmente non ritenuto
dall’assicurazione”, continuando “a sostenere che l’infortunio causò unicamente
una contusione diretta al 1° raggio del piede sinistro” (doc. VII + C).
1.8. Con osservazioni del 24 giugno 2024,
l’assicuratore infortuni ha comunicato di non avere nulla da aggiungere,
ribadendo la correttezza delle conclusioni già espresse nella risposta di causa
(doc. IX).
Tale scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’insorgente
(doc. X), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto unicamente alla questione di sapere se l’assicuratore
fosse o meno legittimato, non reputandone adempiute le condizioni, a rifiutare
di procedere alla revisione procedurale o alla riconsiderazione della decisione
informale dell’11 aprile 2022, cresciuta in giudicato.
2.2. Preliminarmente,
il TCA rileva che, con decisione de facto dell’11 aprile
2022, l’assicuratore LAINF ha rifiutato all’assicurato il diritto a
ulteriori prestazioni dopo il 31 marzo 2022, ritenendo che i disturbi al piede
sinistro da egli ancora presentati, al più tardi dal 21 febbraio 2022 non
fossero più in nesso causale con l’infortunio del 21 novembre 2021 (cfr. doc. 49).
Questo il tenore della comunicazione in oggetto:
" A seguito
della valutazione del decorso della pratica, in nostra qualità di assicuratore
LAINF abbiamo posto in atto degli accertamenti per verificare il suo diritto
alle prestazioni. Nel merito, prendiamo posizione come segue: dagli atti
raccolti rileviamo che, in data 21 novembre 2021, si trovava sul posto di
lavoro. A seguito di un capogiro, è caduto a terra riportando una lesione al
piede sinistro. Nell’evento descritto si configura un infortunio.
Secondo l’esame della documentazione medica aggiornata
recentemente ricevuta, l’evento infortunistico ha provocato un aggravamento
transitorio dello stato di salute preesistente. I disturbi attuali al piede
sinistro non sono più in relazione con l’infortunio a decorrere al più tardi
dal 21 febbraio 2022, bensì da ricondurre a cause correlate a patologie
extra-infortunistiche (spiegazione all’ultima pagina “Definizione d’infortunio
e giurisprudenza”). La problematica dovuta al trauma in parola risulta infatti
risolta, e i disturbi necessitanti ulteriori cure mediche sono in relazione a
lesioni degenerative.
Riconosceremo in via eccezionale le prestazioni accordate fino al
31 marzo 2022.
Dobbiamo quindi escludere il diritto a prestazioni assicurative
dell’assicurazione infortuni (spese di cura e indennità giornaliere) dal 1°
aprile 2022.
La possibilità di notificare una ricaduta per l’infortunio del 21
novembre 2021 decade per carenza di causalità.
Abbiamo appurato che lei dispone presso CO 1 di un’assicurazione
d’indennità giornaliera per malattia per tramite del suo datore di lavoro.
Intimiamo dunque copia della presente al nostro reparto competente.
L’esame dell’obbligo prestativo per le cure mediche compete alla
sua assicurazione malattia.
Su richiesta non mancheremo di notificarle una decisione formale
impugnabile mediante opposizione.” (doc. 49)
Al riguardo, va segnalato che, secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 134 V 145, se
l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di
prestazioni non già nella forma di una decisione formale, ma in modo informale,
e la persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve
manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale
ipotesi l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la
facoltà di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione de
facto acquisisce forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata
correttamente.
Nello stesso senso, si vedano
pure la STF 8C_94/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4; 8C_536/2017 del 5 marzo
2018 consid. 3.4; 8C_738/2016 del 28 marzo 2017
consid. 3.2.
Ora,
nel caso di specie, dalle carte processuali non si evince che l’assicurato
abbia contestato la decisione informale in questione entro il termine di un
anno a contare dalla sua notificazione (è in effetti soltanto nel corso del
mese di settembre 2023 che, per il tramite del suo medico curante, il
ricorrente ha postulato che l’amministrazione procedesse a una rivalutazione
del caso e alla riapertura dell’infortunio - cfr. doc. 52), ragione per la quale occorre concludere
che il provvedimento è cresciuto in giudicato e che quindi entrano in linea di
conto soltanto i rimedi straordinari di diritto (revisione processuale
o riconsiderazione), aspetto
quest’ultimo che non è del resto oggetto di contestazione.
2.3. Ai
sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro
canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.
2).
Fatti
I principi relativi
alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla
giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53
LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STF K 147/03 del 12 marzo 2004
consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2, I 133/04 dell’8
febbraio 2005 consid. 1.2).
2.4. L'amministrazione
è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi
elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica
differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004,
C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003,
C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid.
2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid.
2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).
Nuove, secondo costante
giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono
realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di
fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente
attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;
DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Inoltre, i fatti nuovi devono essere
rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della
decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a
una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid.
2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad
art. 53, n. 10).
Relativamente
alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del
fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla
circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio
della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser,
op. cit., ad art. 53, n. 11).
I nuovi mezzi di prova devono
comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione
o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno
potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono
destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve
dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova è
considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto
ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto
conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa
G.P.). In sostanza, il nuovo mezzo di
prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF
110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova
perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono,
piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta
la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una
decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già
conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di
revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti
già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che
l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del
giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (su questo tema, cfr. DTF 144
V 245).
2.5. Con referto
del 26 settembre 2023 il curante dell’assicurato, dr. __________ del __________,
ha chiesto all’assicuratore LAINF una rivalutazione del caso e la riapertura
dell’infortunio, con la seguente motivazione:
" La
situazione attuale non è mutata sia nella soggettività che nella obiettività.
Non ho osservato alcun segno di recupero rispetto a quanto
descritto nell’ultima relazione ed anche i sintomi e le limitazioni funzionali
del malato restano invariate.
Allego il rapporto dei colleghi neurologi della Clinica __________.
Costoro hanno posto diagnosi di CRPS ponendola in relazione diretta al trauma
accaduto il 22.11.2021 da cui tutto ha tratto origine. La patologia attuale, in
base alle loro considerazioni, è da considerare infortunio.” (Doc. 52/pag. 3)
Con referto del 16 agosto 2023 gli specialisti della clinica di
neurologia dell’__________ (di seguito: __________) hanno diagnosticata una
sindrome CRPS al piede sinistro in stato dopo 3 interventi a causa di un trauma
MTF I, escludendo una neuropatia. Essi hanno ritenuto opportuna una visita ortopedica
presso la clinica __________. Gli specialisti si sono così espressi:
" Beurteilung
Die Zuweisung erfolgte zur neurologischen Zweitmeinung. Zusammengefasst
leidet der Patient infolge eines Knicktraumas-des linken Fusses im bereich der
Metacarpophalangealgelenke, mit Fraktur des linken Dig 1, an chronischen
sensorischen Beschwerden (Parästhesien, Allodynie, Hypästhesie, neuropathische
Schmerzen) im gesamten linken Fuss sowie an einer Instabilität beim Gehen. Am
Dig. 1 sind 3 Operationen erfolgt und die orthopädische Betreuung sei nun
abgeschlossen. Im Rahmen einer wohnortnahen neurologischen Abklärung sei eine
Polyneuropathie als Auslöser der Beschwerden vermutet worden. Mittels
MRI wurde ebenfalls ein Morton-Neurom gesucht, ohne Nachweis.
In der klinischen Untersuchung beschreibt der
Patient eine taktile Hypästhesie und Parästhesien im gesamten linken Fuss, sowie
auch eine mässige Allodynie. Der aktive Bewegungsumfang der Zehen ist deutlich
limitiert.
Ansonsten zeigen sich eine intakte Pallästhesie
sowie intakte Muskeleigenreflexe.
Der Patient schilderte zudem trophische/autonome
Veranderungen im betroffenen linken Fuss (bläuliche Verfärbung bei Kälte,
fluktuierende Schwellung und eine permanente Verfärbung der Haut). Klinisch
zeigt sich im linken Fuss womöglich ein leichtes Ődem, zudem besteht auch eine leichte Hyperpigmentierung. Ein Temperaturunterschied
oder eine veränderte sudomotorisch konnten nicht festgestellt werden.
Zusammengefasst zeigen sich in der betroffenen Region ein disproportionaler
Schmerz, sensible Beschwerden (Hypästhesie, Allodynie), mögliche vasomotorische
Veränderungen (Verfärbung der Haut), ein leichtes Odem sowie motorische Veränderungen
(verminderte Flexion und Extension von Dig 2-5). Somit sind
die klinischen Budapest-Kriterien für ein komplexes regionales Schmerzsyndrom
(CRPS) erfüllt.
Laut dem externen ENG-Bericht sei in den Nn.
surales kein sensibles Potenzial ableitbar gewesen, wir sehen aber keine klinischen
Hinweise für eine Polyneuropatie. Wir gehen anhand der Anamnese und klinischeh
Befunde nicht davon aus, dass eine Polyneuropathie das aktuelle Beschwerdebild
verursacht. Sollten neue neurologische Beschwerden im Verlauf auftreten, könnte
diesbezüglich eine weitere Abklärung erfolgen.
Wir konnten unsere Beurteilung mit dem Patienten
besprechen und empfehlen eine Pharmakotherapie des CRPS sowie eine weitere fussortopädische
Beurteilung. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem oben genannten Procedere.
Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung.” (Doc. 52)
Con referto del 6 settembre 2023 il dr. __________, capoclinica di
ortopedia della Clinica __________ di __________, poste le diagnosi di “St. n.
MTP I-Fraktur mit dreimaliger Operation und schlussendlich MTP 1-Arthrodese;
Hammerzehen Dig. II-V mit dorsaler Druckstelle”, ha ritenuto che l'assicurato
sovraccarichi la parte laterale del piede cercando di alleviare il primo raggio,
con sviluppo di una ipersensibilità dell'articolazione interfalangea, motivo per
il quale ha prescritto plantari ortopedici e fisioterapia:
" Beurteilung
und Prozedere
Indem der Patient den schmerzhaften ersten Strahl
zu entlasten versucht, überlastet er den lateralen Fussrand. Hinzu kommen die
Krallenzehen. Durch Konflikt mit dem Schuhwerk besteht eine ausgeprägte
Empfindlichkeit betont oberhalb der PIP-Gelenke. Ich verordne orthopädische
Schuheinlagen mit retrokapitaler Abstützung, Fussbettung nach Mass und
Unterstützung des Fussgewölbes. Wenn der Fuss besser gefasst ist, wird auch die
subjektive Instabilität/Unsichheit positiv beeinflusst werden. Zudem habe ich
Physiotherapie verschrieben zur Aufdehnung der verkürzten Wadenmuskulatur. Verlaufskontrolle
in 2 bis 3 Monaten nach Einlaufen der Schuheinlagen.” (Doc. 51)
Con decisione del 21
novembre 2023 CO 1, considerata la richiesta del curante dell’assicurato
come una istanza di riconsiderazione e di revisione, ha ritenuto, da un lato,
di non potere entrare nel merito della domanda di riconsiderazione e,
dall’altro, ha rifiutato di procedere ad una revisione processuale, non
essendone adempiuti i presupposti, in mancanza in particolare di nuovi elementi
di prova o fatti nuovi già presenti al momento della decisione dell’11 aprile
2022.
Tale decisione di
CO 1 trova il proprio fondamento nella valutazione medica del 17 novembre 2023
del dr. __________, il quale ha, in particolare, rilevato che la documentazione
più recente che è stata trasmessa non apporta nuovi fatti rilevanti, in quanto
si basa su una non corretta descrizione in anamnesi di quanto successo al
momento dell’infortunio.
Il dr. __________ si è, infatti, così espresso:
"
1) La documentazione
recentemente trasmessaci apporta nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova, che
non potevano in precedenza essere prodotti, atti a modificare la presa di posizione dell'11 aprile 2022?
No. Anche la clinica di __________ è stata vittima della anamnesi
confusa e non corretta comunicata dall'assicurato. Anche il dossier sottoposto
è un po' difficile a decifrare in quanto la comunicazione non è corretta e
incompleta. L'assicurato continua a comunicare che sarebbe
in stato di una frattura dopo contusione diretta del Iº raggio del
piede sinistro e successivamente si sarebbero effettuati tre interventi per
curare questa frattura. Il sospetto di una frattura è stato comunicato da parte
della Dr.ssa __________ ma non è stato evidenziato nel decorso. L'alluce
sinistro è comunque in stato di una grave artrosi e inoltre in stato dopo
intervento di correzione dell'alluce valgo sia a sinistra che a destra
effettuato in Italia.
Con assenza di lesioni strutturali l'evento del 21.11. 2021 ha
causato un peggioramento temporaneo, lo stato quo sine era raggiunto come
comunicato dall'assicuratore.
Successivamente sono stati fatti dei trattamenti per la grave
artrosi precedente. Alla fine è stata proposta un’artrodesi metatarso-falangea
uno a sinistra che è stata effettuata il 07.04.2022. Sia dalla comunicazione
del Dottor __________ che nel suo rapporto operatorio non è stato comunicato un
postumo infortunistico. A causa di una mobilizzazione delle vite è stato fatto
un AMO con riposizione della vite nel maggio 2022. Sono stati effettuati dunque
2 interventi per trattamento di una grave artrosi precedente, la contusione
dell'alluce nel novembre 2021 senza evidente presenza di una frattura è stata
trattata conservativamente.
Poi è stato diagnosticato un malposizionamento del piede, in quanto
l'assicurato carica sulla parte Iaterale per alleviare la parte mediale
operata. ll malposizionamento è peggiorato a causa di un ginocchio valgo come
anche di una polineuropatia - che non sono postumi infortunistici né complicazioni
secondarie, ma invece sono malattie extra infortunistiche.
Inoltre è stato più di una volta comunicato il sospetto di una
CRPS - mai evidenziato.
Anche se questa CRPS fosse evidenziata, sarebbe una conseguenza
dell'intervento e del successivo malposizionamento ma una correlazione con
l'infortunio del 2021 non è probabile né evidenziabile.
2) Se sì, motivazione?
L'evento del 21.11.2021 non ha causato una lesione strutturale. La
contusione diretta dell'alluce sinistro è stata trattata conservativamente.
Nell'aprile e maggio 2022 sono stati effettuati 2
interventi per trattare la artrosi MTF I sx precedente. Il
sospetto di un postumo infortunistico comunicato dalla parte delle cliniche __________
e __________ risulta da una comunicazione sbagliata da parte dell'assicurato,
che reclama uno stato dopo frattura dell'alluce con successivi 3 interventi
chirurgici per trattamento della stessa.
3) Eventuali osservazioni?
Nessuna.” (Doc. 60)
L’assicurato, per il tramite del proprio patrocinatore,
si è opposto alla decisione dell’istituto assicuratore, individuando,
quale motivo concreto di revisione, la circostanza che al momento della
chiusura del caso l’assicuratore LAINF si fosse basato unicamente sulle
problematiche ancora interessanti l’alluce sinistro, di natura degenerativa,
omettendo tuttavia di tenere conto degli altri disturbi, post-infortunistici,
interessanti il piede sinistro, come attestato dall’__________ e dalla Clinica __________
(doc. 62).
Con decisione su
opposizione dell’11 aprile 2024 l’assicuratore LAINF ha respinto la domanda di
revisione procedurale, non essendo emersi, dalla documentazione medica prodotta,
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova rimasti sconosciuti al momento della
decisione dell’11 aprile 2022. CO 1 ha evidenziato come il proprio medico
fiduciario abbia “chiaramente espresso in modo inequivocabile come a
prescindere da quanto prodotto la decisione di CO 1 dell’aprile 2022 fosse
corretta, in quanto lo stato quo sine era raggiunto e che i disturbi ancora
lamentati dall’assicurato fossero di natura degenerativa” (doc. A).
2.6. In sede ricorsuale, il rappresentante
dell’assicurato ha ribadito quanto già sostenuto in sede di opposizione,
producendo, a comprova dell’esistenza di problematiche post-infortunistiche al
piede sinistro, un referto del 22 dicembre 2023 del dr. med. __________,
specialista in traumatologia e fisiatria a __________, del seguente tenore:
" Esiti di
frattura pluriframmentaria falange prossimale del 1° dito con sublussazione
laterale.
Visto l’importante edema e la marcata limitazione funzionale si
procedeva nell’aprile 2022 ad intervento di artrodesi metatarsofalangea del 1°
raggio e rimozione parziale dei mezzi metallici il 17.6.2022 e rimozione
completa della sintesi metallica in data 4.2.2023.
Clinicamente si rileva alterazione cromica cutanea con ecchimosi
tuttora presente che peggiora durante la giornata.
Marcata riduzione della flessione del 1° metatarsale e in misura
lievemente minore delle restanti metatarso falangee del piede stesso.
Il soggetto lamenta sensazione di ipoestesia e disestesia durante
la giornata e la notte al semplice contatto con le lenzuola nel letto.
Il quadro descritto è da ricondurre a quadro di algodistrofia
post-traumatica.
Presa visione della RMN del 20.12.2023 si conclude per quadro di
algodistrofia post-traumatica (in allegato ampia documentazione clinica al
riguardo nei vari momenti diagnostici e terapeutici del caso).
Ho prescritto idoneo progetto riabilitativo del caso (in allegato)
e terapia farmacologica.” (doc. B)
In corso di causa,
poi, l’insorgente ha trasmesso un più recente referto del dr. med. __________
della Clinica __________, sottolineando come lo stesso “nella diagnosi,
riferisce in modo chiaro l’insistere di una frattura al momento del sinistro.
Con ciò viene quindi confermato quanto a suo tempo diagnosticato dalla dr.ssa __________, ma incredibilmente non ritenuto dall’assicurazione” continuando
“a sostenere che l’infortunio causò unicamente una contusione diretta al 1°
raggio del piede sinistro” (doc. VII).
Questo il tenore
del referto del 22 febbraio 2022 del dr. med. __________:
" Konsultationsgrund
Considerandi
Verlaufskontrolle
Diagnosen
Schmerzhafler Vorfuss links mit/bei
- St.n. MTP
l-Fraktur mit dreimaliger Operation und schlussendlich MTP
1-Arthrodese
- Hammerzehen Dig. Il-V
Anamnese
Der Patient hat diverse Konfektionsschuhe probiert, was aber
seinen Fuss in eine falsche Richtung drücken würde und mit der Einlage auch
nicht kompatibel sei. Deshalb könne er diese nicht tragen. Er wünscht eine Beurteilung
von unseren Fachspezialisten.
Befund
Fuss links:
Keine Druckdolenz über dem fusionierten MTP I-Gelenk, aber leichte
Druckdolenz plantar. Schmerzen über MTP II - IV, auch dorsal über den fixierten
Hammerzehen mit rigiden PIP-Gelenken. Keine ausgeprägte plantare Úberbeschwielung,
wenig Schmerzen plantar. Pes adductus.
Beurteilung und Prozedere
Ich bitte um eine Beurteilung durch unsere Orthopädieschuhtechniker
(OSM) im Hause Aufgrund der Pes adductus-Vorfusskomponente benötigt der Patienten
eine orthopädische Serienschuhversorgung. Zudem muss das
vordere Kompartiment breit und hoch sein, damit die Hammerzehen Platz finden.
Der Patient wird sich beim __________ um einen
Termin kümmern. Eine Verordnung wurde einerseits ausgestellt. Der Patient
meldet sich nach Einlaufen der angepassten Schuhen selbstständig.” (doc.
64)
2.7
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene
che CO 1, a ragione, non abbia accolto la richiesta avanzata dall’insorgente di
revisione procedurale della decisione dell’11 aprile 2022,
cresciuta incontestata in giudicato, non reputandone adempiute le condizioni.
Al
riguardo, va evidenziato che con apprezzamento medico del 17
novembre 2023 il dr. med. __________, medico fiduciario
dell’assicuratore resistente, esprimendosi riguardo ai referti della Clinica __________
e dell’__________ prodotti dall’assicurato a dimostrazione dell’esistenza di
disturbi al piede sinistro ancora in nesso causale con l’infortunio - che secondo
l’insorgente non sarebbero stati (a torto) considerati dall’assicuratore LAINF
al momento della precedente decisione dell’11 aprile 2022 - ha escluso una tale
evenienza, sottolineando come la documentazione medica in questione si fondi
sull’errato presupposto - ripreso in sede anamnestica da parte degli
specialisti consultati, ma senza adeguati riscontri oggettivi negli atti - che
al momento dell’evento infortunistico l’assicurato abbia riportato una frattura
del primo raggio dell’alluce sinistro.
Nonostante tale ben motivata disamina e valutazione del dr. __________,
basata sull’esame dell’intera documentazione agli atti, in sede ricorsuale e in
corso di causa, il legale dell’insorgente ha ribadito le proprie tesi,
continuando ad insistere sulla sorprendente mancata considerazione da parte
dell’assicuratore infortuni della diagnosi di frattura dell’alluce sinistro,
ritenuto invece sia dall’__________, che dalla Clinica __________, che, da
ultimo, dal dr. med. __________.
Ora,
dopo attenta analisi della documentazione medica all’incarto, questo Tribunale
ritiene corretta la valutazione operata dal dr. med. __________, la quale trova
piena conferma negli atti.
In
effetti, se in un primo momento, come sostenuto dal legale del ricorrente, era
stata sospettata la presenza di una frattura all’alluce sinistro, questa è poi
stata esclusa, come spiegato dallo stesso medico curante dell’assicurato, dr. med.
__________.
Nel
referto del 23 novembre 2021 relativo alla radiografia del piede sinistro del
22.
novembre 2021, infatti, la radiologa dr.ssa med. __________, dopo avere
rilevato che il bendaggio rendeva meno sensibile la lettura radiografica dell’esame,
in subordine aveva considerato probabile la presenza di una frattura
pluriframmentaria, indicando quanto segue:
" INDICAZIONE
Dolore ed ematoma post-traumatico del I dito del piede sinistro.
REFERTO
Esame eseguito con sovrapposto bendaggio che rende meno sensibile
la lettura radiografica dell'esame.
Subordinatamente a quanto sopra, si segnala probabile frattura pluri
frammentaria composta della falange prossimale del l raggio dell'avampiede
sinistro in studio, sub lussata lateralmente.
Grossolana alterazione osteo-erosiva marginale della testa del
metatarso corrispondente.” (Doc. 22)
I successivi accertamenti non hanno tuttavia confermato l’esistenza
di una frattura.
Secondo la documentazione medica del 22 novembre 2021 del Centro
medico, dal referto radiografico del 22 novembre 2021 del dr. med. __________ della
clinica __________, non sono documentate evidenti immagini di frattura come
anche i rapporti articolari conservati, mentre è documentata una degenerazione
artrosica metatarso-falangea prossimale (doc. 23).
Dal referto relativo alla radiografia piede sinistro del 22
febbraio 2022 della dr.ssa med. __________, Ospedale __________, emergono esiti
di intervento correttivo per valgismo della prima articolazione
metatarso-falangea con artrosi e invariata deformazione della superficie
articolare falange prossimale e discreto appiattimento della volta plantare. Si
presenta una regolare morfologia allineamento delle restanti componenti ossee.
Anche dal rapporto del 6 aprile 2022 del dr. med. __________,
Caposervizio del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________,
indirizzato al curante, non risulta alcun tipo di frattura, ma la presenza di
un’artrosi al piede sinistro, per la quale viene proposto un intervento di
artrodesi MTF I:
" Diagnosi
Artrosi piede sinistro in esiti di correzione alluce valgo
Anamnesi
Vedo il paziente in data odierna per un controllo radio clinico.
Esame obiettivo
Piede sinistro: dolori alla mobilizzazione dell’alluce a livello
dell’articolazione metatarso-falangeale.
Osteofiti dorsale palpabile.
Esami radiologici
RX piede sin ap e lat in carico del 21.02.2022: in esiti di
intervento correttivo per valgismo a livello della falange dell’alluce,
rimodellamento artrosico, con invariata deformazione della superficie
articolare falangea prossimale.
Valutazione e procedere
Data la sintomatologia del paziente gli propongo un intervento di
artrodesi MTF I al piede sinistro. Il paziente è d’accordo con questo procedere
e fissiamo l’intervento per il 7.4.2022.
Il paziente verrà convocato per la visita pre-ammissione.” (Doc.
46)
Infine, lo stesso medico curante dell’assicurato, dr. med. __________,
con referto 21 maggio 2023 di aggiornamento della situazione dell’assicurato
trasmesso a CO 1, ha così riassunto l’evoluzione dei disturbi dell’assicurato,
indicando espressamente che un sospetto di frattura all’alluce sinistro
inizialmente ipotizzato è poi stato escluso:
" Come
richiesto, vi aggiorno sul caso in questione:
Diagnosi
-
Polineuropatia prevalentemente sensitiva prevalentemente dorsale piede sinistro.
Esordio dopo l'intervento dello 07.04.2022 (v. punto successivo)
Valutazione neurologica (__________, 24.11.2022) con:
ENMG piede sinistro (__________,
24.11.2022): polineuropatia assonale mista lieve moderata
Screening umorale: negativo
Escluso CRPS
Possibile neuropatia familiare DD idiopatica
RMN piede sinistro (IIMSI+
07.04.2023): non segni convincenti di neuromi; non borsite; esiti di artrodesi
MTF 1 con ossificazione avanzata; tenue e diffuso edema dei muscoli intrinseci
del piede; non tenosinovite.
-
Alluce rigido su grave artrosi metatarsofalangea in esito di correzione
di alluce valgo
Riattivazione dopo trauma diretto (22.11.2021)
Artrodesi MTP I a sinistra (Dr. med. __________,
07.04.2022) Mobilizzazione della vite con cambio vite (Dr. med. J__________, 31.05.2022)
AMO piede destro (__________, 16.02.2023)
Valutazione ortopedica con TAC piede sinistro.
(__________, 05.12.2022): corretta fusione dell’artrodesi;
sintomi neurologici atipici non imputabili
all’intervento di artrodesi MTF l dito piede sinistro
Osteotomia di correzione per alluce
valgo bilateralmente (__________)
Il Sig. RI 1 il 22.11.2021 ha subito un trauma diretto all'alluce
sinistro. Diagnosi di grave artrosi metatarso-falangea attivata dal trauma e
sospetta frattura poi negata dalle analisi di decorso. L'evoluzione è stata
stentata, sono state inutili sia le cure farmacologiche che quelle fisiatriche,
con dolori continui, difficoltà al carico e nessun recupero funzionale con dipendenza
dalle stampelle. Il 7.04.2022 correzione chirurgica della severa artrosi nel
tentativo di risolvere lo stato in atto ma purtroppo nel post-operatorio il
recupero è stato modesto con persistenza dei dolori e progressiva apparsa di una
polineuropatia la cui origine rimane tuttora pendente. Soffre di persistenti ed
invadenti disestesie formicolanti, sensazione di intorpidimento sulla superficie
dorsale e laterale del piede di sinistra che, acuendosi, non mostrano segni di
remissione.
Innumerevoli i controlli, sia ortopedici che neurologici, plurime
le analisi eseguite ma nessuna diagnosi e nessuna soluzione terapeutica.
La situazione attuale del malato rimane compromessa, i dolori insistono,
dipende, seppur parzialmente, dalle stampelle e la autonomia rimane modesta con
insistente difficoltà a caricare il piede ed impaccio negli spostamenti.
Rammentandovi che il paziente era assistente di cure alla Clinica __________,
a causa di quanto successo ha perso il lavoro, è tuttora inabile a svolgere il suo
mestiere. Allo stato attuale è difficile esprimere una prognosi sulla evoluzione
e sul recupero.
Le visite effettuate nel nostro Cantone non hanno condotto alla
soluzione sia diagnostica che terapeutica ed attualmente attende la
convocazione da parte della Clinica __________ per approfondimenti.”
(Doc. 53 pag. 21-22, corsivo della redattrice)
Queste chiare indicazioni del medico curante concordano e
corroborano quanto valutato dal dr. med. __________, il quale, in maniera
motivata e convincente, ha spiegato le ragioni per le quali le attestazioni dei
medici dell’__________ e dalla Clinica __________ non possono portare a
rivedere la decisione dell’11 aprile 2022, posto come le stesse si fondino
sull’esistenza di una frattura dell’alluce sinistro causata dall’infortunio, che
in realtà non si è verificata.
Come dettagliatamente esposto in precedenza, la tesi sostenuta dal
legale dell’insorgente in sede ricorsuale e ancora in corso di causa, tendente
a dimostrare l’esistenza di una frattura della prima falange dell’alluce
sinistro, che non sarebbe stata “incredibilmente ritenuta dall’assicurazione,
continuando a sostenere che l’infortunio causò unicamente una contusione
diretta al 1° raggio del piede sinistro” (doc. VII), non può essere condivisa,
non trovando riscontro nella documentazione medica agli atti.
Al contrario, è lo stesso medico curante dell’assicurato a
chiarire la questione, rilevando come il trauma abbia attivato la grave artrosi
metatarso-falangea, con una “sospetta frattura poi negata dalle analisi di
decorso” (cfr. doc. 53 pag. 21, corsivo della redattrice).
Pertanto, stante quanto affermato dallo stesso medico curante,
l’indicazione riportata in sede anamnestica dagli specialisti consultati
dall’assicurato, ma senza adeguato riscontro oggettivo nei referti clinici e
strumentali agli atti, non può costituire un nuovo elemento in grado di
modificare la decisione dell’11 aprile 2022, cresciuta in giudicato.
Va invece condiviso l’apprezzamento con il quale il dr. __________
ha ritenuto che in assenza di lesioni strutturali dopo il trauma, trattato in
maniera conservativa, l'evento del 21 novembre 2021 ha causato un peggioramento
temporaneo, con raggiungimento dello stato quo sine come comunicato
dall'assicuratore in data 11 aprile 2022 (doc. 60).
Il medico fiduciario ha, invece, messo in risalto la presenza di
una grave artrosi (degenerativa preesistente) - in stato dopo intervento di
correzione dell’alluce valgo sia a destra che a sinistra effettuato in Italia
nella giovinezza - oggetto di interventi chirurgici (artrodesi
metatarsofalangea del 1° raggio nell’aprile 2022, a causa di una mobilizzazione
delle vite è stato fatto un AMO con riposizionamento della vite nel maggio 2022,
rimozione parziale dei mezzi metallici il 17.6.2022 e rimozione completa della
sintesi metallica in data 4.2.2023), senza che nel rapporto operatorio il dr. __________
abbia indicato la presenza di un postumo infortunistico.
Il dr. __________ ha rilevato l’esistenza anche di un malposizionamento
del piede, peggiorato a causa di un ginocchio valgo come anche di una
polineuropatia, i quali non rappresentano postumi infortunistici né complicazioni
secondarie, ma sono malattie extra infortunistiche. Il medico fiduciario ha
pure osservato che “inoltre è stato più di una volta comunicato il sospetto di
una CRPS - mai evidenziato” – aggiungendo che comunque, anche qualora dovesse
venire confermata, “si tratterebbe comunque di una conseguenza dell'intervento
e del successivo malposizionamento, ma in ogni caso una correlazione con
l'infortunio del 2021 non è probabile né evidenziabile” (doc. 60).
Stante quanto sopra esposto, a ragione l’assicuratore infortuni ha
rifiutato di rivedere la decisione dell’11 aprile 2022 con la quale è stato
posto termine alle prestazioni, ritenendo che i disturbi al piede sinistro
ancora presentati dall’assicurato, al più tardi dal 21 febbraio 2022, non
fossero più in nesso causale con l’infortunio del 21 novembre 2021, ma dovuti a
patologie extra-infortunistiche (cfr. doc. 49).
Analogamente
a quanto ritenuto dal Tribunale federale in una STF 8F_2/2017 del 4 ottobre
2017.
– nella quale l’Alta Corte ha rilevato come “l'istante con la sua domanda
in realtà tenta impropriamente di procedere - ancora una volta - a un libero
riesame del suo caso, cercando di concludere per l'erroneità delle conclusioni
di allora. Ci si può chiedere altresì se la domanda sia tempestiva alla luce
della circostanza che il prurito di cui soffre è noto. È quindi in occasione
della prima procedura dinanzi all'CO 1 che gli incombeva l'onere di dimostrare
le sue pretese o per lo meno di provare le conclusioni dell'assicuratore da lui
ritenute erronee” – il TCA non può che sottolineare come anche nella presente
fattispecie l’assicurato non possa ora, tramite la propria richiesta di
revisione procedurale della decisione dell’11 aprile 2022, cresciuta in
giudicato, tentare di procedere ad un libero riesame del proprio caso.
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, questo Tribunale concorda con l’assicuratore LAINF
nel ritenere che nel caso di specie non ricorrano le condizioni per procedere a
una revisione processuale della decisione dell’11 aprile 2022, cresciuta in
giudicato, posto che la documentazione medica prodotta, fondata su una diagnosi
che non trova conferma negli atti, non costituisce un motivo di revisione ex
art. 53 cpv. 1 LPGA.
2.8
Resta
quindi da verificare se possa entrare in considerazione un'eventuale riconsiderazione
ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione dell’11 aprile 2022.
Nel caso di specie, questo
Tribunale constata che, con decisione formale del 21 novembre 2023 (doc. 62/8)
e con quella su opposizione dell’11 aprile 2024 (doc. A), CO 1 ha
esplicitamente dichiarato di non volere entrare nel merito della domanda di
riconsiderazione.
Il
TCA non può censurare il modo di agire dell’assicuratore convenuto.
Per
costante giurisprudenza, difatti, l'amministrazione non può essere obbligata né
dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF
133.
V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05 del 27 ottobre
2006; STF I 206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre, va rammentato che la
Corte federale, con la già citata DTF 133 V 50, ha precisato che la mancata
entrata in materia su una domanda di riconsiderazione, non è impugnabile mediante
opposizione.
Non è parimenti possibile
entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto, il rifiuto di entrare
in materia su una domanda di riconsiderazione, non può essere oggetto di un
controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011
del 12 settembre 2011; si vedano anche STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; STF
8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e STF 8C_210/2017 del 22 agosto
2017, consid. 8.2).
Anche
da questo profilo, la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere
confermata.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti