35.2024.47
Discussa capacità lavorativa nella professione abituale d'impiegato. Perizia giudiziaria, disposta su rinvio del TF (8C_542/2023), ha confermato appieno le conclusioni della perizia amministrativa, alla base del giudizio cantonale (35.2023.19). Negato diritto a rendita e a ulteriore cura medica
10 dicembre 2025Italiano35 min
trattamento farmacologico in grado di coprire la sintomatologia dolorosa nell’arco
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.47
mm
Lugano
10 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_542/2023 del 25
aprile 2024 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 28
febbraio 2023 (35.2023.19) di
RI1,
______
rappr. da: avv.
RA1,
______
contro
la decisione su opposizione del 31
gennaio 2023 emanata da
CO1,
______
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
________
ritenuto in fatto
1.1. In data 22 giugno 2000, RI1, nato nel 1971, dipendente della _______ di ______ in qualità d’impiegato e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO1 (di seguito: CO1), è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale mentre era in sella al proprio motorino e ha riportato un
trauma contusivo alla spalla destra.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. L’11 aprile 2005 l’amministrazione
ha emanato una decisione formale mediante la quale ha assegnato all’assicurato
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10%.
Il provvedimento appena citato è
cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Esperiti gli accertamenti del caso,
in particolare dopo avere disposto l’allestimento di una perizia medica pluridisciplinare
a cura dell’istituto ______, con decisione
formale del 3 maggio 2019, confermata dopo opposizione,
l’CO1 ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2018 (data di stabilizzazione
dello stato di salute infortunistico) il diritto alle prestazioni di corta
durata, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità ritenendo l’assicurato totalmente
abile nella sua professione abituale d’impiegato di banca e ha rifiutato l’assegnazione
di un’IMI aggiuntiva.
Con sentenza 35.2020.83 del 10
maggio 2021, rilevato preliminarmente che la stabilizzazione dello stato di
salute al 1° dicembre 2018 e il mancato riconoscimento di un’IMI aggiuntiva non
erano stati oggetto di contestazione, questa Corte ha rinviato gli atti
all’amministrazione affinché disponesse un complemento peritale in merito alla
capacità lavorativa residua e si pronunciasse nuovamente sul diritto alle
prestazioni (diritto alle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30
novembre 2018 e diritto alla rendita).
La pronunzia cantonale è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Con decisione formale del 10
febbraio 2022, l’assicuratore ha sospeso le
prestazioni sanitarie a far tempo dal 1° dicembre 2018 (data la stabilizzazione
delle condizioni di salute infortunistiche), ha negato il diritto all’indennità
giornaliera per il periodo 1° gennaio 2014 - 30 novembre 2018 e quello alla
rendita d’invalidità e ha infine ribadito che non sussisteva il diritto a
un’IMI aggiuntiva.
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA1 per conto dell’assicurato, in data 31 gennaio 2023,
l’amministrazione ha confermato in sostanza la sua prima decisione.
1.5. Con giudizio 35.2023.19 del 14
agosto 2023, questo Tribunale ha respinto il ricorso interposto nel frattempo
contro la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 (cfr. XIX – inc.
35.2023.19).
1.6. Con sentenza 8C_542/2023 del 25 aprile 2024, il Tribunale
federale ha parzialmente accolto il ricorso di RI1 nel senso che, annullato il giudizio
cantonale impugnato, la causa è stata rinviata al TCA per nuova decisione (doc.
I).
1.7. Riprendendo l’istruttoria, in data
17 giugno 2024, il TCA ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura della
dott.ssa ______, Medico aggiunto presso il ________ (______) di ______ (doc. II),
alla quale ha sottoposto i quesiti presentati dalle parti (doc. VII).
1.8. In data 8 gennaio 2025, la dott.ssa
______ ha segnatamente chiesto al TCA il consenso per poter visitare il
peritando ai fini della raccolta anamnestica (doc. XII).
Lo scritto della dott.ssa ______
è stato trasmesso alle parti per una loro presa di posizione (doc. XIII).
Le parti non hanno sollevato
obiezioni in proposito (cfr. doc. XV e doc. XVII).
1.9. Il 19 novembre 2025, le perite
giudiziarie hanno consegnato il loro referto peritale (doc. XXVI + 1/2), il
quale è stato intimato alle parti per osservazioni (doc. XXVII).
L’istituto convenuto ha preso
posizione in data 25 novembre 2025 (cfr. doc. XXIX), mentre l’avv. RA1 in
rappresentanza dell’insorgente lo ha fatto il 1° dicembre 2025 (cfr. doc. XXVIII).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era legittimato a dichiarare
l’assicurato totalmente abile nella sua precedente professione dal 1° gennaio
2014 e, quindi, a negargli il diritto a ulteriori indennità giornaliere, come
pure a rifiutare l’assegnazione di una rendita d’invalidità dal 1° dicembre
2018 (data in cui lo stato di salute infortunistico si è stabilizzato ex art.
19 cpv. 1 LAINF), oppure no.
2.2. Secondo l’art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In
caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529 p. 572 ss.
consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro,
così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA,
corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli
infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da
un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito
dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in
un'affezione patologica (cfr. DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e
2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la
loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto
alla rendita di invalidità.
Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA recita che, per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
Nella RAMI 2004 U
529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF
la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18
marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla
salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U168 p. 100; DTF 114 V 313 consid.
3b).
2.4. Nel caso di specie, con la propria sentenza 35.2023.19 del 14
agosto 2023 (cfr. doc. XIX – inc. 35.2023.19), questa Corte ha ritenuto accertato, con il grado della
verosimiglianza preponderante, che RI1, al
più tardi a far tempo dal 1° gennaio 2014, aveva ritrovato una piena capacità
lavorativa (tanto dal profilo del tempo di lavoro che da quello del rendimento)
sia nella sua precedente attività d’impiegato di banca (addetto al back
office) sia in attività sostitutive adeguate.
In quell’occasione, il TCA ha fatto essenzialmente capo alle conclusioni della perizia
amministrativa allestita dagli specialisti dell’______ (compreso il loro
complemento del 13 gennaio 2022, elaborato a seguito della pronunzia di
rinvio 35.2020.83), formulando segnatamente le seguenti considerazioni:
" (…), il
TCA condivide pienamente le considerazioni espresse dai periti amministrativi -
in particolare, nel complemento peritale del 13 gennaio 2022 (di cui ai doc.
414, 416 e doc. T di cui si è già ampiamente detto al considerando 2.5.1) -
giusta i quali l'attività abituale di impiegato bancario è fisicamente molto
leggera (trattandosi di un lavoro al computer) e non comporta una rilevante
sollecitazione dell'articolazione della spalla, “in quanto per quanto
concerne l'uso della tastiera le spalle non vengono quasi per nulla coinvolte e
anche per l'utilizzo del mouse del computer il braccio in questione viene
normalmente abdotto o flesso solo di qualche grado, in quanto i movimenti
vengono effettuati quasi esclusivamente con le dita e il polso e muovendo
leggermente il gomito. Qualora l'utilizzo del mouse del computer comporti
difficoltà per una mano, è inoltre tecnicamente molto semplice programmarne
l'uso con l'altra mano. Nel caso concreto dell'assicurato, sussisterebbe al
riguardo la possibilità di utilizzare il mouse con la mano sinistra.”.
Inoltre, nell’attività abituale non sono raggiunti i limiti di sforzo che
presenta l’assicurato (limite di sollevamento e trasporto di 10 kg, o
generalmente di 15 kg e limite per attività in cui il braccio destro deve
essere sollevato ripetutamente al di sopra della posizione orizzontale). A
questo proposito, giova qui poi ricordare che gli impedimenti funzionali che
presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in
assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in particolare alle
spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,
rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché
d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e
35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3
gennaio 2000; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4, STCA 35.2021.44
del 16 agosto 2021 consid. 2.6; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid.
2.4.3 e numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.81 del 7
febbraio 2022, consid. 2.4.4 e STCA 35.2022.4 del 30 marzo 2022, consid. 2.4.3).
Del resto la valutazione dei periti amministrativi dell’CO1 (in particolare, il complemento peritale
del 13 gennaio 2022 (di cui ai doc. 414, 416 e doc. T di cui si è già
ampiamente detto al considerando 2.5.1), per quel che riguarda la capacità
lavorativa dell’insorgente, viene contestata dal patrocinatore dell'assicurato
senza però supportare le obiezioni da documentazione medica specialistica.”
A proposito dell’obiezione
ricorsuale secondo la quale l’assicurato “è destrimane ed è impossibile
diventare magicamente ambidestro ed utilizzare il mouse, a tal fine
riprogrammato, con la mano sinistra”, questo Tribunale non l’ha giudicata
condivisibile, posto che “nell’ambito di una attività di ufficio (inclusa
quella di impiegato di banca quale addetto back office), infatti, il mouse non
viene utilizzato in modo continuato e costante e, pertanto, il suo utilizzo può
avvenire - seppure con una minore dimestichezza - anche con la mano adominante.
A differenza di quanto avviene ad es. per la scrittura, non è quindi necessario
essere ambidestri, come sostenuto dal patrocinatore dell’assicurato. Va poi
segnalato che, in ogni caso, potrebbe essere utilizzato, all’occorrenza, il
sistema Touchpad (periferica di input utilizzata per spostare il cursore
captando il movimento del dito dell’utente sulla tastiera) al posto del mouse
che comporta unicamente un movimento del dito per muovere il cursore del PC.”.
2.5. Con la sentenza 8C_542/2023 del 25
aprile 2024 (doc. I), il TF ha annullato il giudizio cantonale e ha rinviato la
causa al TCA “(…) per nuova decisione dopo aver fatto esperire una perizia
giudiziaria che si esprima sulla capacità lavorativa del ricorrente, nella
quale, per opportunità, sarà necessario rivalutare la documentazione medica
pertinente, in particolare i referti peritali dell’______ (compresi i relativi
complementi), degli specialisti dell’______ e del Dr. med. ______. La perizia
dovrà inoltre prendere segnatamente posizione sulla rilevanza della limitazione
funzionale relativa alle posizioni monotone e statiche nel definire la capacità
lavorativa del ricorrente”.
Queste in particolare le ragioni alla
base del rinvio:
" (…) La
tesi del ricorrente non è priva di pertinenza. Contrariamente a quanto tenta di
pretendere l'opponente, nel complemento peritale di C.________ del 13 gennaio
2022 non vi è effettivamente traccia di una discussione in merito alla
limitazione funzionale per le posizioni monotone e statiche, mentre questa è
descritta sia nella perizia effettuata dall'Ospedale ___________, sia dal Dr.
med. G.________ nel referto peritale del 14 marzo 2017. Infatti, i periti
dell'Ospedale ___________ hanno segnatamente rilevato che "Monotone
Haltungen wie auch das Heben schwerer Lasten (über 15 kg) lösen überlastungsbedingte
Schmerzen im rechten Nacken- und Kopf-Bereich aus", aggiungendo che
"Der Versicherte ist aus rheumatologischer Sicht für leichte bis
mittelschwere wechselseitige Belastungen aktuell zu 80 % arbeitsfähig. Gewichte
über 15 kg und monotone Haltungen sind dabei zu vermeiden". Il Dr. med.
G.________, che già aveva concluso il 21 febbraio 2005 che vi fosse una
"contrattura permanente del trapezio destro che diventa ingravescente ed
aumenta di intensità nelle stazioni statiche prolungate (vedasi in piedi a
lungo o seduto a lungo) ", si è confermato nel suo referto peritale del 14
marzo 2017 specificando che "Il paziente deve evitare le posizioni
statiche (seduta od eretta) per cui eventuale lavoro in ufficio potrebbe
entrare in conto con presupposti di sostegni ergonomici ossia con un tavolo
elettrico da alzare ed abbassare in modo che la persona cambi la posizione da
seduta ad eretta che permette di cambiare l'atteggiamento della colonna
vertebrale sia dei quattro arti (nello specifico l'arto superiore destro): con
questo accorgimento il paziente potrebbe lavorare per una durata di 6 ore - 6
ore e mezza al giorno".
Anche tenendo conto del fatto che, nel complemento peritale del 13
gennaio 2022, i periti di C.________ hanno sì consacrato all'incirca due pagine
per confrontarsi con le valutazioni contrarie degli altri specialisti, non può
essere tralasciato che nel sollevare le criticità dei referti contrari è stata
costantemente omessa la limitazione funzionale relativa alle posizioni monotone
e statiche. Questo aspetto racchiude in sé una differenza rilevante tra le
perizie discordanti, la cui valutazione, da parte dei giudici cantonali, era
già sfociata nella necessità di esperire il predetto complemento peritale (v.
consid. 4.2 supra). In un tale contesto e in assenza di delucidazioni al
riguardo, incombe constatare che quest'ultimo disattende i requisiti
giurisprudenziali applicabili e non poteva pertanto costituire la base del
giudizio pronunciato.”
2.6. Dando seguito a quanto ordinato dal
TF, il TCA ha disposto una perizia giudiziaria, affidandone l’esecuzione alla
dott.ssa ______, spec. FMH in reumatologia e Medico aggiunto presso il ______
di ______ (doc. II).
Da rilevare che, in un secondo
tempo, la dott.ssa ______ ha chiesto di poter visitare il ricorrente allo scopo
di raccoglierne l’anamnesi (cfr. doc. XII), richiesta alla quale entrambe le
parti hanno aderito (cfr. doc. XV e doc. XVII).
Dal relativo referto, datato 19
novembre 2025, si evince che il consulto peritale con la dott.ssa ______ ha
avuto luogo il 28 gennaio 2025, dalle ore 9:26 alle ore 12:15. Da parte sua, la
dott.ssa ______ ha invece visitato l’insorgente il 5 febbraio 2025, dalle ore
9:00 alle ore 10.56 (doc. XXVI, p. 2).
Fatti
I colloqui sono stati
audioregistrati conformemente all’art. 44 LPGA (nella versione in vigore a far
tempo dal 1° gennaio 2022).
Nel corso del mese di febbraio
2025 l’assicurato è stato inoltre sottoposto ad accertamenti radiologici presso
l’Ospedale ______ (radiografie spalla destra, rachide cervicale e dorsale, RMN
spalla destra e parete toracica), per conto delle esperte giudiziarie (cfr.
doc. XXVI, p. 289 s.).
Sempre dal rapporto in questione emerge
che le perite giudiziarie hanno
ricostruito, in maniera estremamente minuziosa, l’anamnesi famigliare,
personale/sociale, professionale, patologica e sistemica del ricorrente (doc.
XXVI, p. 180-286) e ne hanno, altrettanto puntualmente, descritto lo status
clinico e radiologico (doc. XXVI, p. 288-290).
Le specialiste designate dal TCA
hanno quindi diagnosticato –diagnosi in relazione perlomeno parziale con
l’evento del giugno 2000 – uno stato dopo intervento artroscopico di
stabilizzazione anteriore per instabilità ventro-craniale della spalla destra
dopo trauma contusivo alla spalla destra con alla RMN del 19 febbraio 2025
sofferenza della cuffia dei rotatori con rottura parziale del capolungo del
bicipite e un’asimmetria scapolare destra con contrattura della muscolatura del
trapezio nonché – diagnosi senza nesso causale con l’evento del giugno 2000 –
una sindrome lombovertebrale in modeste alterazioni degenerative discali e
faccettarie, uno stato dopo frattura postraumatica della vertebra di D6, una
gonartrosi destra su nota meniscopatia, un’iperpotassiemia e dei valori di
glicemia sopra la norma (doc. XXVI,
p. 290).
Questo in particolare il tenore
del loro apprezzamento della fattispecie:
" (…) I
disturbi accusati dal P., i deficit funzionali riferiti, documentabili solo in
parte durante l’esame clinico funzionale, non risultano spiegabili con le
alterazioni strutturali documentate agli atti. Non risulta in corso un
trattamento farmacologico in grado di coprire la sintomatologia dolorosa nell’arco
delle 24 ore, con trattamento attuale che prevede uno scarso utilizzo di
ibuprofene in riserva. L’entità della sintomatologia dolorosa di tipo cronico e
di intensità elevata, presente da quasi 25 anni, non responsiva a trattamenti
fisiatrici, infiltrativi e medicamentosi parla, per caratteristiche e decorso,
per un dolore di tipo nociplastico, scarsamente accessibile e modulabile dagli
innumerevoli trattamenti attuati, in presenza di un’asimmetria della scapola
ds., in assenza di patologie muscolari e neurologiche associate, confermate sia
a livello strumentale che bioptico.
Sulla base degli atti, dell’anamnesi riferita, dell’esame clinico,
possiamo dunque porre dal lato reumatologico le diagnosi di asimmetria
scapolare ds. con contrattura della muscolatura del trapezio; stato dopo
intervento artroscopico di stabilizzazione anteriore con Suretech per
instabilità ventro-craniale della spalla ds. (12.2.2001) dopo trauma contusivo
alla spalla ds. (__._.____); con MRI spalla ds. del 19.2.2025; sindrome
lombovertebrale in modeste alterazioni degenerative discali e faccettarie
(2020); stato dopo frattura postraumatica di Th6 (febbraio 2024); gonartrosi
ds. (2024) su nota meniscopatia.
Di conseguenza il P. presenta una capacità lavorativa del 100% per
attività di tipo leggero, come nella sua ultima attività di impiegato back
office di banca, essendo un’attività che non comporta il sollevamento di
carichi maggiori, né il movimento ripetuto degli arti al di sopra del piano
orizzontale, come indicato nell’ultima valutazione peritale interdisciplinare
del 17.7.2018 presso ______. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda il
mantenimento di posizioni statiche prolungate, sia in posizione seduta che eretta,
compreso l’uso di tastiera e mouse, proponendo eventualmente l’utilizzo di
supporti ergonomici e migliorie da attuare sul posto di lavoro. A tal proposito
malgrado questi presidi (tavolo ribaltabile) siano stati consigliati già nel
2017 dal Dr. md. G. ______, sono stati attuati solo nel 2023, a 6 anni di
distanza. Inoltre il P. ha svolto l’attività di consegna di giornali, attività
che sollecita ripetutamente l’arto superiore ds.
Facciamo inoltre riferimento al rapporto dell’orientatrice
professionale signora ______ del 23.6.2008, in cui viene riportato che
qualsiasi posizione svolta al computer non può essere definita statica in
quanto non si tratta di una posizione “coatta”, in quanto vi è la possibilità
in ogni momento di potersi alzare o muovere sottolineando che dopo due ore di
lavoro vi è una pausa di almeno 15 minuti che fa parte dei diritti del
lavoratore (Legge sul lavoro).
Risultano adatti allo stato di salute lavori leggeri, pienamente
rispettosi dei limiti funzionali e di carico sopra riportati, in particolare
che non richiedono movimenti ripetitivi dell’arto superiore ds. sopra il piano
dell’orizzontale e contro resistenza, che non prevedano il sollevamento di
carichi maggiori.
Sottolineamo inoltre come il P. abbia indicato come lavoro soggettivamente
“adatto” (per cui aveva richiesto una riformazione professionale) quello di
ottico, lavoro in cui è necessario il mantenimento di posizioni statiche
prolungate per lo svolgimento anche di lavori di precisione, coì come quello di
assistente di radiologia.” (doc. XXVI,
p. 301 s.)
Rispondendo ai quesiti formulati
dalle parti, le perite giudiziarie hanno innanzitutto evidenziato alcune “zone
d’ombra” emerse dall’esame della documentazione disponibile, a loro avviso da
inquadrare in una tendenza all’amplificazione dei sintomi, e meglio, segnatamente,
il fatto che il ricorrente sia stato in grado, poche settimane dopo
l’infortunio e sino al febbraio 2001, di riprendere a tempo pieno il lavoro d’impiegato
di banca, il fatto che l’assicurato, dopo l’intervento del febbraio 2001, non
sia più riuscito a lavorare a tempo pieno nonostante una buona funzionalità
della spalla destra medicalmente attestata e sebbene abbia praticato
regolarmente, almeno fino al 2022, attività sportive quali il nuoto e la palestra,
il fatto che egli sia stato segnalato all’Ufficio del lavoro per lavoro in nero
per aver svolto in ragione di 6 ore/settimana l’attività di consegna di
giornali e volantini, attività suscettibile di sollecitare in modo importante l’arto
superiore destro, il fatto che, in occasione della valutazione EFL, i sanitari
abbiano segnalato la presenza di un’importante amplificazione dei sintomi, come
pure il fatto che, durante l’osservazione professionale, l’insorgente abbia
manifestato dolore e affaticamento per determinate attività mentre per altre,
quali l’assemblaggio di un quadro elettrico, comportanti il medesimo profilo
funzionale, sia riuscito a svolgerle senza problemi (cfr. doc. XXVI, p. 307
ss.).
D’altro canto, le dott.sse ______
ed ______ hanno ribadito che RI1 non presenta in realtà alcuna
limitazione in relazione a mansioni che implicano il mantenimento di posizioni
monotone e statiche, gli unici impedimenti imputabili al danno alla salute
infortunistico essendo quelli legati al sollevamento di carichi maggiori e
all’utilizzo ripetitivo del braccio destro sopra il livello dell’orizzontale:
" Non vi
sono limitazioni per quanto riguarda il mantenimento di posizioni statiche
prolungate, sia in posizione seduta che eretta, compreso l’uso di tastiera e
mouse, proponendo eventualmente l’utilizzo di supporti ergonomici e
migliorie da attuare sul posto di lavoro.
Resta valida la limitazione nel sollevamento di pesi oltre i 15 kg
e lavori ripetitivi sopra l’orizzontale.
Sottolineiamo che anche il Dr. med. N. ______, fisiatra, che ha
valutato il P. in data 8.11.2018, su richiesta del Dr. med. C. ______, si è
limitato a descrivere limiti di sollevamento di pesi e lavori sopra
l’orizzontale, senza citare come limitazioni posizioni statiche e monotone.
(…).
In conclusione concordiamo con le motivazioni apportate
dall’______ nella loro valutazione peritale e nelle successive loro prese di
posizione, ritenendo che la limitazione funzionale di attività statiche e monotone
non è presente nel caso del P.; soprattutto perché il P. ha lavorato al
100% precedentemente all’intervento operatorio e dopo l’infortunio per diversi
mesi (quindi dimostrando che malgrado la lesione non sanata ha potuto lavorare
al 100%), e dopo l’infortunio [recte: l’intervento, n.d.r.] ha lavorato
4-5 ore consecutive, con rendimento pieno nell’attività svolta (dimostrando di
poter svolgere il proprio lavoro di impiegato di banca senza necessità di
pause).” (doc. XXVI, p. 313 s. – il corsivo è del redattore; dello stesso
tenore le risposte ai quesiti n. 5.2 di parte convenuta e n. 3 di parte
ricorrente)
Le esperte incaricate dal
Tribunale hanno quindi dichiarato l’assicurato abile in misura completa nella
sua precedente professione d’impiegato di banca, e ciò ormai da lungo tempo, allineandosi
anche su questo aspetto alla valutazione degli specialisti dell’______:
" (…) Il
P. presenta una capacità lavorativa del 100% per attività di tipo leggero, come
nella sua ultima attività di impiegato di banca sia nel back office che nella
vendita di oro, essendo un’attività che non comporta il sollevamento di
carichi maggiori né il movimento ripetuto degli arti al di sopra del pieno
orizzontale, come indicato nell’ultima valutazione peritale interdisciplinare
del 17.7.2018 presso ______.
In passato vari medici specialisti hanno attestato una capacità
lavorativa al 100%, come riportato nei punti precedenti.
A tal riguardo segnaliamo che sia i colleghi di ______ che hanno
eseguito l’EFL nel 2012 che il Dr. med. ______, fisiatra, nel 2018, non hanno
ritenuto la presenza di limitazioni per attività statiche e monotone.
Sottolineiamo comunque che nel decorso fin dal 2002 vengono
segnalati (rapporto 11.2.2002 Dr. med. ______) che sotto l’aspetto
ortopedico-reumatologico non vi dovrebbero essere danni permanenti. Nel marzo
2003 il Dr. med. ______, ortopedico, attesta una capacità lavorativa al 100%,
capacità che ha poi ribadito anche successivamente. Anche il Dr. med. ______,
nel luglio 2003 attesta una piena capacità lavorativa. Il 21.2.2005 il Dr. med.
______ valuta una piena capacità lavorativa in attività adatta, mettendo come
limiti funzionali non posizioni statiche oltre 1 ora, necessità di cambi di
posizione, non sollevamento di pesi fino a 25 kg in modo ripetitivo.
Valutazione questa che è poi stata sconfessata proprio dall’attività svolta dal
P. in quel periodo, che ha sempre lavorato per 4-5 ore al giorno con pieno
rendimento, attività che da considerazioni del P. stesso veniva considerata
attività statica e monotona. Quindi il Dr. md. ______ ha messo dei limiti che
peraltro erano già superati dall’attività svolta in quel momento dal P. stesso.
Nel decorso anche il Dr. med. ______ il 4.4.2014 attesta una capacità del 100%
in attività adatta. Da notare che nel corso di tutto l’iter valetudinario a
partire fin dal luglio 2002, si descrive l’assunzione di Vioxx al bisogno o
______, un trattamento analgesico che sicuramente non copre le 24 ore. Questo
trattamento è continuato negli anni, in maniera a volte anche irregolare e
Considerandi
sempre con un dosaggio che non permetteva la copertura analgesica sulle 24 ore.
Il 5.8.2010 nel suo rapporto il Dr. med. ______ riferiva che aveva prescritto
al ______ 60 mg, che assume già da anni al bisogno. In questa occasione il Dr.
med. ______ riferisce che non ha previsto ulteriori controlli e non ha più
avuto occasione di ricontrollare il P. fino a gennaio 2010 dopo una presa a
carico dal novembre 2002 al settembre 2008. Il fatto stesso che il trattamento
nel 2010 era solo al bisogno, come peraltro lo è tuttora, descrive una
sintomatologia dolorosa non impattante da giustificare un’incapacità lavorativa
ma che permette attività sportive intensive. Nel 2012 quando il P. si è recato
all’______ di ______ per la valutazione EFL, come terapia assumeva sempre
______ 60 mg da 1-2 pastiglie al giorno e del Valdoxan, antidepressivo, nonché
Mydocalm 20 mg 1-2 pastiglie al giorno, nonché Voltaren crema al bisogno. Questa
terapia peraltro è rimasta invariata dal 2012 al 2018, ma non è chiaro perché in
precedenza il P. assumeva il farmaco solo al bisogno e improvvisamente ha
dovuto assumere il trattamento in terapia regolare due volte al giorno, senza
che sia subentrata una modifica del quadro clinico o un evento particolare che
abbia potuto attestare un peggioramento dello stesso. Vogliamo ancora rilevare
che per quanto concerne la contrattura muscolare a livello del trapezio e della
scapola, questa è descritta fin dal giugno 2001, quando il Dr. med. ______
descrive dolori intensi nella regione del muscolo sovraspinato, del trapezio
superiore, continui ed accentuati in parte alla mobilizzazione e consigliava
del Sirdalud per migliorare la componente muscolo-tensiva. A novembre 2001 il
Dr. med. ______ descriveva la presenza di un muscolo cervico-scapolare ds
notevolmente contratto, affermava pure che il P., anche se con un po' di
dolori, praticava le normali attività sportive. Quindi questa
anomalia-asimmetria muscolare a livello della scapola e del trapezio è
descritta fin dal giugno 2001, cioè pochi mesi dopo l’intervento operatorio ed
a distanza di un anno dall’evento infortunistico del giugno 2000, e non ha
impedito l’utilizzo regolare e intenso della spalla per attività sportive.” (doc.
XXVI, p. 315 s. – il corsivo è del redattore; dello stesso tenore le risposte
ai quesiti n. 5.3 e 6.1 di parte convenuta e n. 4 di parte ricorrente)
Per finire, le esperte
giudiziarie hanno dichiarato di non poter seguire né la valutazione del
maggio 2012 dell’______ di ______ né quella del marzo 2017 del dott. ______,
spiegandone le ragioni:
" (…) No, come
sopra riportato non vi sono limitazioni per quanto riguarda il mantenimento di
posizioni statiche prolungate. Vi sono le limitazioni di sollevamento pesi di
oltre i 15 kg e attività ripetitive con gli arti superiori sopra l’altezza
delle spalle.
La valutazione dell’______ di _______ del 10.5.2012 non è coerente
con quanto riportato dalle EFL eseguite, in cui viene evidenziata una chiara
amplificazione dei sintomi, con valutazione finale peritale che tiene in
considerazione i disturbi soggettivi del P. Inoltre, la valutazione peritale,
fatta per l’UAI, non considera solo i postumi dell’infortunio del 21.6.2000.”
rispettivamente,
" (…) No.
Non vi sono limitazioni per quanto riguarda il mantenimento di posizioni statiche
prolungate, sia in posizione seduta che eretta, compreso l’uso di tastiera e
mouse, proponendo eventualmente l’utilizzo di supporti ergonomici e migliorie
da attuare sul posto di lavoro. Lo stesso Dr. med. ______ ha modificato nel
tempo (dal 2005 al 2017) la sua valutazione circa l’esigibilità lavorativa
senza che nel frattempo siano sopraggiunti nuovi fatti medici oggettivi che
abbiano comportato una modifica dello stato di salute del P.
Inoltre benché i presidi ergonomici come il tavolo elettrico siano
stati proposti nel 2017 da parte del Dr. med. ______, sono stati attuati solo 6
anni dopo. Questo è pure un dato incoerente.” (doc. XXVI, p. 319 s.)
2.7
Questo il tenore delle osservazioni
sulla perizia giudiziaria che l’CO1 ha formulato il 25 novembre 2025:
"
(…) Dalla lettura delle conclusioni fornite dal ______ emerge
infatti, in modo chiaro e inequivocabile, che l’assicurato presenta da molti
anni una capacità lavorativa del 100% nelle attività leggere, incluse quelle
della sua professione abituale nel back office bancario. Gli esperti hanno
affermato che il qui ricorrente è “abile nella sua ultima professione in forma
completa”, chiarendo espressamente che non sussistono limitazioni incompatibili
con le mansioni da lui svolte e che la sua attività abituale resta pianamente
esigibile dal punto di vista medico.
È opportuno sottolineare che il ______ non ha introdotto alcuna
nuova considerazione clinica che possa modificare quanto già ritenuto
dall’______. Al contrario, le risposte del ______ riprendono e confermano,
punto per punto, le conclusioni dei colleghi bernesi. Tale convergenza è
ribadita con particolare chiarezza laddove gli esperti dichiarano di
“allinearsi” alla valutazione dell’______ e di considerare immutati sia lo
status funzionale sia la capacità lavorativa dell’assicurato.
Questa perfetta coerenza tra le due perizie – quella dell’______ e
quella del ______ – esclude qualsiasi margine di incertezza sullo stato attuale
del qui ricorrente, il quale risulta stabilizzato e senza riduzioni della
capacità lavorativa riconducibili all’infortunio del 21 giugno 2000.
Inoltre, il ______ esclude limitazioni relative alle posizioni
statiche o monotone, sia sedute che erette, e conferma che eventuali supporti
ergonomici non avrebbero alcun impatto sulla capacità lavorativa, già piena. Le
sole limitazioni residue – evitare il sollevamento di pesi superiori ai 15 kg
ed evitare movimenti ripetitivi dell’arto superiore destro oltre il piano
orizzontale – sono di natura minima e perfettamente compatibili con una vasta
gamma di attività leggere e d’ufficio, attività che l’assicurato ha svolto per
anni con pieno rendimento sia prima sia dopo l’intervento chirurgico del 2001.
(…).
Alla luce della totale sovrapponibilità tra quanto accertato dal ______
e quanto già stabilito dalla perizia interdisciplinare dell’______, riteniamo
che non vi sia alcuno spazio interpretativo per giungere a conclusioni diverse
da quelle alla base della nostra decisione su opposizione.
Le due perizie – indipendenti, approfondite e concordanti –
affermano entrambe che il qui ricorrente non presenta alcuna incapacità
lavorativa riconducibile all’infortunio e che la sua attività abituale resta
pienamente esigibile.
Per tali motivi, riteniamo che l’unica decisione logicamente
possibile per codesto lodevole Tribunale sia quella di adottare una decisione
conforme a quella precedentemente emanata, confermando integralmente la
decisione su opposizione dell’assicuratore LAINF. (…).” (doc. XXIX)
Da parte sua, in data 1° dicembre
2025, il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…) ho
esaminato la perizia monodisciplinare allestita il 19 novembre 2025 dal ______,
le cui conclusioni sono chiare e circostanziate.
Le comunico pertanto di non avere osservazioni particolari da
inoltrare al Tribunale.
Resto pertanto in attesa della vostra sentenza. (…).” (doc.
XXVIII)
2.8
In caso di perizia giudiziaria, il
giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni
del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione
della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione
scientifica dei fatti considerati (DTF 143 V 269 consid. 6.2.3.2).
Il giudice può disattendere le
conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale
contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato. Inoltre,
laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari suscettibili di mettere
seriamente in dubbio la correttezza della valutazione dell’esperto giudiziario,
non si può escludere, a seconda dei casi, un’interpretazione divergente delle
conclusioni di quest’ultimo da parte del giudice oppure, se necessario, un’istruttoria
complementare nella forma di una superperizia (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
il riferimento; STF 8C_221/2025 del
10.
novembre 2025 consid. 3; 8C_172/2025
del 25 settembre 2025 consid.
3.2; 8C_517/2024 del 28 agosto 2025 consid. 3.6).
2.9
Attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli
atti, questa Corte ritiene che non vi siano nel caso concreto dei motivi
imperativi che le impongano di distanziarsi dalla perizia giudiziaria, in base
alla quale, tenuto conto dei soli postumi residuali dell’infortunio del giugno
2000, il ricorrente è da ritenere totalmente abile nella sua precedente
attività lavorativa d’impiegato di banca.
In questo senso, il TCA constata innanzitutto che il referto
peritale non contiene contraddizioni.
D’altro
canto, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché
possa essere riconosciuto, a un rapporto medico, piena forza probatoria (cfr. DTF 134 V 231 consid.
5.1; 125 V 351 consid. 3a). Le esperte giudiziarie hanno infatti espresso il
loro apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame
approfondito della fattispecie.
Inoltre, conformemente a quanto
ordinato dal TF nella nota sentenza di rinvio (cfr. supra, consid. 2.5.),
le dott.sse ______ ed ______ hanno
illustrato le ragioni mediche per le quali l’assicurato non presenta
impedimenti in relazione a mansioni che comportano il mantenimento di
posizioni monotone e statiche e, d’altra
parte, si sono confrontate con le valutazioni agli atti espresse a suo tempo
dai sanitari dell’______ di ______ e dal dott. ______, spiegando in maniera
puntuale, facendo capo a un approfondito esame dei dati anamnestici contenuti
nell’incarto, i motivi per i quali se ne sono finalmente scostate.
Del resto, non a caso lo stesso rappresentante
dell’insorgente, invitato a prendere posizione sulla perizia ______, ha
esplicitamente riconosciuto che le esperte giudiziarie sono pervenute a
conclusioni “chiare e circostanziate”, rinunciando pertanto a formulare
osservazioni (cfr. doc. XXVIII).
In esito a tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene
quindi dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante
richiesto dalla giurisprudenza federale (DTF 146 V 271 consid. 4.4), che RI1 ha ritrovato una piena
capacità lavorativa nella professione che svolgeva al momento in cui è rimasto
vittima dell’infortunio assicurato (impiegato di banca) a far tempo, al più
tardi, per le ragioni che le perite giudiziarie hanno illustrato nella loro
risposta al quesito n. 5.1 di parte convenuta (cfr. doc. XXVI, p. 315 s.), dal gennaio
2014.
Stante ciò, è dunque a giusta
ragione che l’CO1, con la decisione su
opposizione impugnata, ha negato sia la corresponsione di ulteriori indennità
giornaliere per il periodo 1° gennaio 2014 - 30 novembre 2018 sia l’assegnazione
di una rendita d’invalidità a contare dal 1° dicembre 2018.
La decisione su opposizione del 31
gennaio 2023 deve infine essere confermata anche nella misura in cui
l’amministrazione ha negato il diritto a ulteriori cure mediche ai sensi
dell’art. 21 LAINF (cfr. doc. A, p. 13 – inc. 35.2023.19), posto che tale diritto
spetta soltanto ai beneficiari di rendita (cfr., in questo senso, DTF 140 V 130 consid.
2.3; SVR 2017 UV n. 42 p. 145; 2012 UV n. 6 p. 21), ciò che, come visto, non è
il caso per l’insorgente.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti