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Decisione

35.2024.47

Discussa capacità lavorativa nella professione abituale d'impiegato. Perizia giudiziaria, disposta su rinvio del TF (8C_542/2023), ha confermato appieno le conclusioni della perizia amministrativa, alla base del giudizio cantonale (35.2023.19). Negato diritto a rendita e a ulteriore cura medica

10 dicembre 2025Italiano35 min

trattamento farmacologico in grado di coprire la sintomatologia dolorosa nell’arco

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.47

mm

Lugano

10 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_542/2023 del 25

aprile 2024 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 28

febbraio 2023 (35.2023.19) di

RI1,

______

rappr. da: avv.

RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 31

gennaio 2023 emanata da

CO1,

______

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

________

ritenuto in fatto

1.1. In data 22 giugno 2000, RI1, nato nel 1971, dipendente della _______ di ______ in qualità d’impiegato e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso l’CO1 (di seguito: CO1), è rimasto vittima di un incidente della

circolazione stradale mentre era in sella al proprio motorino e ha riportato un

trauma contusivo alla spalla destra.

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. L’11 aprile 2005 l’amministrazione

ha emanato una decisione formale mediante la quale ha assegnato all’assicurato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10%.

Il provvedimento appena citato è

cresciuto incontestato in giudicato.

1.3. Esperiti gli accertamenti del caso,

in particolare dopo avere disposto l’allestimento di una perizia medica pluridisciplinare

a cura dell’istituto ______, con decisione

formale del 3 maggio 2019, confermata dopo opposizione,

l’CO1 ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2018 (data di stabilizzazione

dello stato di salute infortunistico) il diritto alle prestazioni di corta

durata, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità ritenendo l’assicurato totalmente

abile nella sua professione abituale d’impiegato di banca e ha rifiutato l’assegnazione

di un’IMI aggiuntiva.

Con sentenza 35.2020.83 del 10

maggio 2021, rilevato preliminarmente che la stabilizzazione dello stato di

salute al 1° dicembre 2018 e il mancato riconoscimento di un’IMI aggiuntiva non

erano stati oggetto di contestazione, questa Corte ha rinviato gli atti

all’amministrazione affinché disponesse un complemento peritale in merito alla

capacità lavorativa residua e si pronunciasse nuovamente sul diritto alle

prestazioni (diritto alle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30

novembre 2018 e diritto alla rendita).

La pronunzia cantonale è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Con decisione formale del 10

febbraio 2022, l’assicuratore ha sospeso le

prestazioni sanitarie a far tempo dal 1° dicembre 2018 (data la stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche), ha negato il diritto all’indennità

giornaliera per il periodo 1° gennaio 2014 - 30 novembre 2018 e quello alla

rendita d’invalidità e ha infine ribadito che non sussisteva il diritto a

un’IMI aggiuntiva.

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA1 per conto dell’assicurato, in data 31 gennaio 2023,

l’amministrazione ha confermato in sostanza la sua prima decisione.

1.5. Con giudizio 35.2023.19 del 14

agosto 2023, questo Tribunale ha respinto il ricorso interposto nel frattempo

contro la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 (cfr. XIX – inc.

35.2023.19).

1.6. Con sentenza 8C_542/2023 del 25 aprile 2024, il Tribunale

federale ha parzialmente accolto il ricorso di RI1 nel senso che, annullato il giudizio

cantonale impugnato, la causa è stata rinviata al TCA per nuova decisione (doc.

I).

1.7. Riprendendo l’istruttoria, in data

17 giugno 2024, il TCA ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura della

dott.ssa ______, Medico aggiunto presso il ________ (______) di ______ (doc. II),

alla quale ha sottoposto i quesiti presentati dalle parti (doc. VII).

1.8. In data 8 gennaio 2025, la dott.ssa

______ ha segnatamente chiesto al TCA il consenso per poter visitare il

peritando ai fini della raccolta anamnestica (doc. XII).

Lo scritto della dott.ssa ______

è stato trasmesso alle parti per una loro presa di posizione (doc. XIII).

Le parti non hanno sollevato

obiezioni in proposito (cfr. doc. XV e doc. XVII).

1.9. Il 19 novembre 2025, le perite

giudiziarie hanno consegnato il loro referto peritale (doc. XXVI + 1/2), il

quale è stato intimato alle parti per osservazioni (doc. XXVII).

L’istituto convenuto ha preso

posizione in data 25 novembre 2025 (cfr. doc. XXIX), mentre l’avv. RA1 in

rappresentanza dell’insorgente lo ha fatto il 1° dicembre 2025 (cfr. doc. XXVIII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era legittimato a dichiarare

l’assicurato totalmente abile nella sua precedente professione dal 1° gennaio

2014 e, quindi, a negargli il diritto a ulteriori indennità giornaliere, come

pure a rifiutare l’assegnazione di una rendita d’invalidità dal 1° dicembre

2018 (data in cui lo stato di salute infortunistico si è stabilizzato ex art.

19 cpv. 1 LAINF), oppure no.

2.2. Secondo l’art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In

caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità dell’incapacità

lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)

deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente

chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

Nella RAMI 2004 U 529 p. 572 ss.

consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro,

così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA,

corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli

infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà risultanti da

un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito

dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate

nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in

un'affezione patologica (cfr. DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e

2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393

consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la

loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.3. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto

alla rendita di invalidità.

Giusta

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA recita che, per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

Nella RAMI 2004 U

529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF

la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra

il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18

marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido

con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno alla

salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U168 p. 100; DTF 114 V 313 consid.

3b).

2.4. Nel caso di specie, con la propria sentenza 35.2023.19 del 14

agosto 2023 (cfr. doc. XIX – inc. 35.2023.19), questa Corte ha ritenuto accertato, con il grado della

verosimiglianza preponderante, che RI1, al

più tardi a far tempo dal 1° gennaio 2014, aveva ritrovato una piena capacità

lavorativa (tanto dal profilo del tempo di lavoro che da quello del rendimento)

sia nella sua precedente attività d’impiegato di banca (addetto al back

office) sia in attività sostitutive adeguate.

In quell’occasione, il TCA ha fatto essenzialmente capo alle conclusioni della perizia

amministrativa allestita dagli specialisti dell’______ (compreso il loro

complemento del 13 gennaio 2022, elaborato a seguito della pronunzia di

rinvio 35.2020.83), formulando segnatamente le seguenti considerazioni:

" (…), il

TCA condivide pienamente le considerazioni espresse dai periti amministrativi -

in particolare, nel complemento peritale del 13 gennaio 2022 (di cui ai doc.

414, 416 e doc. T di cui si è già ampiamente detto al considerando 2.5.1) -

giusta i quali l'attività abituale di impiegato bancario è fisicamente molto

leggera (trattandosi di un lavoro al computer) e non comporta una rilevante

sollecitazione dell'articolazione della spalla, “in quanto per quanto

concerne l'uso della tastiera le spalle non vengono quasi per nulla coinvolte e

anche per l'utilizzo del mouse del computer il braccio in questione viene

normalmente abdotto o flesso solo di qualche grado, in quanto i movimenti

vengono effettuati quasi esclusivamente con le dita e il polso e muovendo

leggermente il gomito. Qualora l'utilizzo del mouse del computer comporti

difficoltà per una mano, è inoltre tecnicamente molto semplice programmarne

l'uso con l'altra mano. Nel caso concreto dell'assicurato, sussisterebbe al

riguardo la possibilità di utilizzare il mouse con la mano sinistra.”.

Inoltre, nell’attività abituale non sono raggiunti i limiti di sforzo che

presenta l’assicurato (limite di sollevamento e trasporto di 10 kg, o

generalmente di 15 kg e limite per attività in cui il braccio destro deve

essere sollevato ripetutamente al di sopra della posizione orizzontale). A

questo proposito, giova qui poi ricordare che gli impedimenti funzionali che

presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in

assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in particolare alle

spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,

rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché

d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e

35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3

gennaio 2000; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4, STCA 35.2021.44

del 16 agosto 2021 consid. 2.6; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid.

2.4.3 e numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.81 del 7

febbraio 2022, consid. 2.4.4 e STCA 35.2022.4 del 30 marzo 2022, consid. 2.4.3).

Del resto la valutazione dei periti amministrativi dell’CO1 (in particolare, il complemento peritale

del 13 gennaio 2022 (di cui ai doc. 414, 416 e doc. T di cui si è già

ampiamente detto al considerando 2.5.1), per quel che riguarda la capacità

lavorativa dell’insorgente, viene contestata dal patrocinatore dell'assicurato

senza però supportare le obiezioni da documentazione medica specialistica.”

A proposito dell’obiezione

ricorsuale secondo la quale l’assicurato “è destrimane ed è impossibile

diventare magicamente ambidestro ed utilizzare il mouse, a tal fine

riprogrammato, con la mano sinistra”, questo Tribunale non l’ha giudicata

condivisibile, posto che “nell’ambito di una attività di ufficio (inclusa

quella di impiegato di banca quale addetto back office), infatti, il mouse non

viene utilizzato in modo continuato e costante e, pertanto, il suo utilizzo può

avvenire - seppure con una minore dimestichezza - anche con la mano adominante.

A differenza di quanto avviene ad es. per la scrittura, non è quindi necessario

essere ambidestri, come sostenuto dal patrocinatore dell’assicurato. Va poi

segnalato che, in ogni caso, potrebbe essere utilizzato, all’occorrenza, il

sistema Touchpad (periferica di input utilizzata per spostare il cursore

captando il movimento del dito dell’utente sulla tastiera) al posto del mouse

che comporta unicamente un movimento del dito per muovere il cursore del PC.”.

2.5. Con la sentenza 8C_542/2023 del 25

aprile 2024 (doc. I), il TF ha annullato il giudizio cantonale e ha rinviato la

causa al TCA “(…) per nuova decisione dopo aver fatto esperire una perizia

giudiziaria che si esprima sulla capacità lavorativa del ricorrente, nella

quale, per opportunità, sarà necessario rivalutare la documentazione medica

pertinente, in particolare i referti peritali dell’______ (compresi i relativi

complementi), degli specialisti dell’______ e del Dr. med. ______. La perizia

dovrà inoltre prendere segnatamente posizione sulla rilevanza della limitazione

funzionale relativa alle posizioni monotone e statiche nel definire la capacità

lavorativa del ricorrente”.

Queste in particolare le ragioni alla

base del rinvio:

" (…) La

tesi del ricorrente non è priva di pertinenza. Contrariamente a quanto tenta di

pretendere l'opponente, nel complemento peritale di C.________ del 13 gennaio

2022 non vi è effettivamente traccia di una discussione in merito alla

limitazione funzionale per le posizioni monotone e statiche, mentre questa è

descritta sia nella perizia effettuata dall'Ospedale ___________, sia dal Dr.

med. G.________ nel referto peritale del 14 marzo 2017. Infatti, i periti

dell'Ospedale ___________ hanno segnatamente rilevato che "Monotone

Haltungen wie auch das Heben schwerer Lasten (über 15 kg) lösen überlastungsbedingte

Schmerzen im rechten Nacken- und Kopf-Bereich aus", aggiungendo che

"Der Versicherte ist aus rheumatologischer Sicht für leichte bis

mittelschwere wechselseitige Belastungen aktuell zu 80 % arbeitsfähig. Gewichte

über 15 kg und monotone Haltungen sind dabei zu vermeiden". Il Dr. med.

G.________, che già aveva concluso il 21 febbraio 2005 che vi fosse una

"contrattura permanente del trapezio destro che diventa ingravescente ed

aumenta di intensità nelle stazioni statiche prolungate (vedasi in piedi a

lungo o seduto a lungo) ", si è confermato nel suo referto peritale del 14

marzo 2017 specificando che "Il paziente deve evitare le posizioni

statiche (seduta od eretta) per cui eventuale lavoro in ufficio potrebbe

entrare in conto con presupposti di sostegni ergonomici ossia con un tavolo

elettrico da alzare ed abbassare in modo che la persona cambi la posizione da

seduta ad eretta che permette di cambiare l'atteggiamento della colonna

vertebrale sia dei quattro arti (nello specifico l'arto superiore destro): con

questo accorgimento il paziente potrebbe lavorare per una durata di 6 ore - 6

ore e mezza al giorno".

Anche tenendo conto del fatto che, nel complemento peritale del 13

gennaio 2022, i periti di C.________ hanno sì consacrato all'incirca due pagine

per confrontarsi con le valutazioni contrarie degli altri specialisti, non può

essere tralasciato che nel sollevare le criticità dei referti contrari è stata

costantemente omessa la limitazione funzionale relativa alle posizioni monotone

e statiche. Questo aspetto racchiude in sé una differenza rilevante tra le

perizie discordanti, la cui valutazione, da parte dei giudici cantonali, era

già sfociata nella necessità di esperire il predetto complemento peritale (v.

consid. 4.2 supra). In un tale contesto e in assenza di delucidazioni al

riguardo, incombe constatare che quest'ultimo disattende i requisiti

giurisprudenziali applicabili e non poteva pertanto costituire la base del

giudizio pronunciato.”

2.6. Dando seguito a quanto ordinato dal

TF, il TCA ha disposto una perizia giudiziaria, affidandone l’esecuzione alla

dott.ssa ______, spec. FMH in reumatologia e Medico aggiunto presso il ______

di ______ (doc. II).

Da rilevare che, in un secondo

tempo, la dott.ssa ______ ha chiesto di poter visitare il ricorrente allo scopo

di raccoglierne l’anamnesi (cfr. doc. XII), richiesta alla quale entrambe le

parti hanno aderito (cfr. doc. XV e doc. XVII).

Dal relativo referto, datato 19

novembre 2025, si evince che il consulto peritale con la dott.ssa ______ ha

avuto luogo il 28 gennaio 2025, dalle ore 9:26 alle ore 12:15. Da parte sua, la

dott.ssa ______ ha invece visitato l’insorgente il 5 febbraio 2025, dalle ore

9:00 alle ore 10.56 (doc. XXVI, p. 2).

Fatti

I colloqui sono stati

audioregistrati conformemente all’art. 44 LPGA (nella versione in vigore a far

tempo dal 1° gennaio 2022).

Nel corso del mese di febbraio

2025 l’assicurato è stato inoltre sottoposto ad accertamenti radiologici presso

l’Ospedale ______ (radiografie spalla destra, rachide cervicale e dorsale, RMN

spalla destra e parete toracica), per conto delle esperte giudiziarie (cfr.

doc. XXVI, p. 289 s.).

Sempre dal rapporto in questione emerge

che le perite giudiziarie hanno

ricostruito, in maniera estremamente minuziosa, l’anamnesi famigliare,

personale/sociale, professionale, patologica e sistemica del ricorrente (doc.

XXVI, p. 180-286) e ne hanno, altrettanto puntualmente, descritto lo status

clinico e radiologico (doc. XXVI, p. 288-290).

Le specialiste designate dal TCA

hanno quindi diagnosticato –diagnosi in relazione perlomeno parziale con

l’evento del giugno 2000 – uno stato dopo intervento artroscopico di

stabilizzazione anteriore per instabilità ventro-craniale della spalla destra

dopo trauma contusivo alla spalla destra con alla RMN del 19 febbraio 2025

sofferenza della cuffia dei rotatori con rottura parziale del capolungo del

bicipite e un’asimmetria scapolare destra con contrattura della muscolatura del

trapezio nonché – diagnosi senza nesso causale con l’evento del giugno 2000 –

una sindrome lombovertebrale in modeste alterazioni degenerative discali e

faccettarie, uno stato dopo frattura postraumatica della vertebra di D6, una

gonartrosi destra su nota meniscopatia, un’iperpotassiemia e dei valori di

glicemia sopra la norma (doc. XXVI,

p. 290).

Questo in particolare il tenore

del loro apprezzamento della fattispecie:

" (…) I

disturbi accusati dal P., i deficit funzionali riferiti, documentabili solo in

parte durante l’esame clinico funzionale, non risultano spiegabili con le

alterazioni strutturali documentate agli atti. Non risulta in corso un

trattamento farmacologico in grado di coprire la sintomatologia dolorosa nell’arco

delle 24 ore, con trattamento attuale che prevede uno scarso utilizzo di

ibuprofene in riserva. L’entità della sintomatologia dolorosa di tipo cronico e

di intensità elevata, presente da quasi 25 anni, non responsiva a trattamenti

fisiatrici, infiltrativi e medicamentosi parla, per caratteristiche e decorso,

per un dolore di tipo nociplastico, scarsamente accessibile e modulabile dagli

innumerevoli trattamenti attuati, in presenza di un’asimmetria della scapola

ds., in assenza di patologie muscolari e neurologiche associate, confermate sia

a livello strumentale che bioptico.

Sulla base degli atti, dell’anamnesi riferita, dell’esame clinico,

possiamo dunque porre dal lato reumatologico le diagnosi di asimmetria

scapolare ds. con contrattura della muscolatura del trapezio; stato dopo

intervento artroscopico di stabilizzazione anteriore con Suretech per

instabilità ventro-craniale della spalla ds. (12.2.2001) dopo trauma contusivo

alla spalla ds. (__._.____); con MRI spalla ds. del 19.2.2025; sindrome

lombovertebrale in modeste alterazioni degenerative discali e faccettarie

(2020); stato dopo frattura postraumatica di Th6 (febbraio 2024); gonartrosi

ds. (2024) su nota meniscopatia.

Di conseguenza il P. presenta una capacità lavorativa del 100% per

attività di tipo leggero, come nella sua ultima attività di impiegato back

office di banca, essendo un’attività che non comporta il sollevamento di

carichi maggiori, né il movimento ripetuto degli arti al di sopra del piano

orizzontale, come indicato nell’ultima valutazione peritale interdisciplinare

del 17.7.2018 presso ______. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda il

mantenimento di posizioni statiche prolungate, sia in posizione seduta che eretta,

compreso l’uso di tastiera e mouse, proponendo eventualmente l’utilizzo di

supporti ergonomici e migliorie da attuare sul posto di lavoro. A tal proposito

malgrado questi presidi (tavolo ribaltabile) siano stati consigliati già nel

2017 dal Dr. md. G. ______, sono stati attuati solo nel 2023, a 6 anni di

distanza. Inoltre il P. ha svolto l’attività di consegna di giornali, attività

che sollecita ripetutamente l’arto superiore ds.

Facciamo inoltre riferimento al rapporto dell’orientatrice

professionale signora ______ del 23.6.2008, in cui viene riportato che

qualsiasi posizione svolta al computer non può essere definita statica in

quanto non si tratta di una posizione “coatta”, in quanto vi è la possibilità

in ogni momento di potersi alzare o muovere sottolineando che dopo due ore di

lavoro vi è una pausa di almeno 15 minuti che fa parte dei diritti del

lavoratore (Legge sul lavoro).

Risultano adatti allo stato di salute lavori leggeri, pienamente

rispettosi dei limiti funzionali e di carico sopra riportati, in particolare

che non richiedono movimenti ripetitivi dell’arto superiore ds. sopra il piano

dell’orizzontale e contro resistenza, che non prevedano il sollevamento di

carichi maggiori.

Sottolineamo inoltre come il P. abbia indicato come lavoro soggettivamente

“adatto” (per cui aveva richiesto una riformazione professionale) quello di

ottico, lavoro in cui è necessario il mantenimento di posizioni statiche

prolungate per lo svolgimento anche di lavori di precisione, coì come quello di

assistente di radiologia.” (doc. XXVI,

p. 301 s.)

Rispondendo ai quesiti formulati

dalle parti, le perite giudiziarie hanno innanzitutto evidenziato alcune “zone

d’ombra” emerse dall’esame della documentazione disponibile, a loro avviso da

inquadrare in una tendenza all’amplificazione dei sintomi, e meglio, segnatamente,

il fatto che il ricorrente sia stato in grado, poche settimane dopo

l’infortunio e sino al febbraio 2001, di riprendere a tempo pieno il lavoro d’impiegato

di banca, il fatto che l’assicurato, dopo l’intervento del febbraio 2001, non

sia più riuscito a lavorare a tempo pieno nonostante una buona funzionalità

della spalla destra medicalmente attestata e sebbene abbia praticato

regolarmente, almeno fino al 2022, attività sportive quali il nuoto e la palestra,

il fatto che egli sia stato segnalato all’Ufficio del lavoro per lavoro in nero

per aver svolto in ragione di 6 ore/settimana l’attività di consegna di

giornali e volantini, attività suscettibile di sollecitare in modo importante l’arto

superiore destro, il fatto che, in occasione della valutazione EFL, i sanitari

abbiano segnalato la presenza di un’importante amplificazione dei sintomi, come

pure il fatto che, durante l’osservazione professionale, l’insorgente abbia

manifestato dolore e affaticamento per determinate attività mentre per altre,

quali l’assemblaggio di un quadro elettrico, comportanti il medesimo profilo

funzionale, sia riuscito a svolgerle senza problemi (cfr. doc. XXVI, p. 307

ss.).

D’altro canto, le dott.sse ______

ed ______ hanno ribadito che RI1 non presenta in realtà alcuna

limitazione in relazione a mansioni che implicano il mantenimento di posizioni

monotone e statiche, gli unici impedimenti imputabili al danno alla salute

infortunistico essendo quelli legati al sollevamento di carichi maggiori e

all’utilizzo ripetitivo del braccio destro sopra il livello dell’orizzontale:

" Non vi

sono limitazioni per quanto riguarda il mantenimento di posizioni statiche

prolungate, sia in posizione seduta che eretta, compreso l’uso di tastiera e

mouse, proponendo eventualmente l’utilizzo di supporti ergonomici e

migliorie da attuare sul posto di lavoro.

Resta valida la limitazione nel sollevamento di pesi oltre i 15 kg

e lavori ripetitivi sopra l’orizzontale.

Sottolineiamo che anche il Dr. med. N. ______, fisiatra, che ha

valutato il P. in data 8.11.2018, su richiesta del Dr. med. C. ______, si è

limitato a descrivere limiti di sollevamento di pesi e lavori sopra

l’orizzontale, senza citare come limitazioni posizioni statiche e monotone.

(…).

In conclusione concordiamo con le motivazioni apportate

dall’______ nella loro valutazione peritale e nelle successive loro prese di

posizione, ritenendo che la limitazione funzionale di attività statiche e monotone

non è presente nel caso del P.; soprattutto perché il P. ha lavorato al

100% precedentemente all’intervento operatorio e dopo l’infortunio per diversi

mesi (quindi dimostrando che malgrado la lesione non sanata ha potuto lavorare

al 100%), e dopo l’infortunio [recte: l’intervento, n.d.r.] ha lavorato

4-5 ore consecutive, con rendimento pieno nell’attività svolta (dimostrando di

poter svolgere il proprio lavoro di impiegato di banca senza necessità di

pause).” (doc. XXVI, p. 313 s. – il corsivo è del redattore; dello stesso

tenore le risposte ai quesiti n. 5.2 di parte convenuta e n. 3 di parte

ricorrente)

Le esperte incaricate dal

Tribunale hanno quindi dichiarato l’assicurato abile in misura completa nella

sua precedente professione d’impiegato di banca, e ciò ormai da lungo tempo, allineandosi

anche su questo aspetto alla valutazione degli specialisti dell’______:

" (…) Il

P. presenta una capacità lavorativa del 100% per attività di tipo leggero, come

nella sua ultima attività di impiegato di banca sia nel back office che nella

vendita di oro, essendo un’attività che non comporta il sollevamento di

carichi maggiori né il movimento ripetuto degli arti al di sopra del pieno

orizzontale, come indicato nell’ultima valutazione peritale interdisciplinare

del 17.7.2018 presso ______.

In passato vari medici specialisti hanno attestato una capacità

lavorativa al 100%, come riportato nei punti precedenti.

A tal riguardo segnaliamo che sia i colleghi di ______ che hanno

eseguito l’EFL nel 2012 che il Dr. med. ______, fisiatra, nel 2018, non hanno

ritenuto la presenza di limitazioni per attività statiche e monotone.

Sottolineiamo comunque che nel decorso fin dal 2002 vengono

segnalati (rapporto 11.2.2002 Dr. med. ______) che sotto l’aspetto

ortopedico-reumatologico non vi dovrebbero essere danni permanenti. Nel marzo

2003 il Dr. med. ______, ortopedico, attesta una capacità lavorativa al 100%,

capacità che ha poi ribadito anche successivamente. Anche il Dr. med. ______,

nel luglio 2003 attesta una piena capacità lavorativa. Il 21.2.2005 il Dr. med.

______ valuta una piena capacità lavorativa in attività adatta, mettendo come

limiti funzionali non posizioni statiche oltre 1 ora, necessità di cambi di

posizione, non sollevamento di pesi fino a 25 kg in modo ripetitivo.

Valutazione questa che è poi stata sconfessata proprio dall’attività svolta dal

P. in quel periodo, che ha sempre lavorato per 4-5 ore al giorno con pieno

rendimento, attività che da considerazioni del P. stesso veniva considerata

attività statica e monotona. Quindi il Dr. md. ______ ha messo dei limiti che

peraltro erano già superati dall’attività svolta in quel momento dal P. stesso.

Nel decorso anche il Dr. med. ______ il 4.4.2014 attesta una capacità del 100%

in attività adatta. Da notare che nel corso di tutto l’iter valetudinario a

partire fin dal luglio 2002, si descrive l’assunzione di Vioxx al bisogno o

______, un trattamento analgesico che sicuramente non copre le 24 ore. Questo

trattamento è continuato negli anni, in maniera a volte anche irregolare e

Considerandi

sempre con un dosaggio che non permetteva la copertura analgesica sulle 24 ore.

Il 5.8.2010 nel suo rapporto il Dr. med. ______ riferiva che aveva prescritto

al ______ 60 mg, che assume già da anni al bisogno. In questa occasione il Dr.

med. ______ riferisce che non ha previsto ulteriori controlli e non ha più

avuto occasione di ricontrollare il P. fino a gennaio 2010 dopo una presa a

carico dal novembre 2002 al settembre 2008. Il fatto stesso che il trattamento

nel 2010 era solo al bisogno, come peraltro lo è tuttora, descrive una

sintomatologia dolorosa non impattante da giustificare un’incapacità lavorativa

ma che permette attività sportive intensive. Nel 2012 quando il P. si è recato

all’______ di ______ per la valutazione EFL, come terapia assumeva sempre

______ 60 mg da 1-2 pastiglie al giorno e del Valdoxan, antidepressivo, nonché

Mydocalm 20 mg 1-2 pastiglie al giorno, nonché Voltaren crema al bisogno. Questa

terapia peraltro è rimasta invariata dal 2012 al 2018, ma non è chiaro perché in

precedenza il P. assumeva il farmaco solo al bisogno e improvvisamente ha

dovuto assumere il trattamento in terapia regolare due volte al giorno, senza

che sia subentrata una modifica del quadro clinico o un evento particolare che

abbia potuto attestare un peggioramento dello stesso. Vogliamo ancora rilevare

che per quanto concerne la contrattura muscolare a livello del trapezio e della

scapola, questa è descritta fin dal giugno 2001, quando il Dr. med. ______

descrive dolori intensi nella regione del muscolo sovraspinato, del trapezio

superiore, continui ed accentuati in parte alla mobilizzazione e consigliava

del Sirdalud per migliorare la componente muscolo-tensiva. A novembre 2001 il

Dr. med. ______ descriveva la presenza di un muscolo cervico-scapolare ds

notevolmente contratto, affermava pure che il P., anche se con un po' di

dolori, praticava le normali attività sportive. Quindi questa

anomalia-asimmetria muscolare a livello della scapola e del trapezio è

descritta fin dal giugno 2001, cioè pochi mesi dopo l’intervento operatorio ed

a distanza di un anno dall’evento infortunistico del giugno 2000, e non ha

impedito l’utilizzo regolare e intenso della spalla per attività sportive.” (doc.

XXVI, p. 315 s. – il corsivo è del redattore; dello stesso tenore le risposte

ai quesiti n. 5.3 e 6.1 di parte convenuta e n. 4 di parte ricorrente)

Per finire, le esperte

giudiziarie hanno dichiarato di non poter seguire né la valutazione del

maggio 2012 dell’______ di ______ né quella del marzo 2017 del dott. ______,

spiegandone le ragioni:

" (…) No, come

sopra riportato non vi sono limitazioni per quanto riguarda il mantenimento di

posizioni statiche prolungate. Vi sono le limitazioni di sollevamento pesi di

oltre i 15 kg e attività ripetitive con gli arti superiori sopra l’altezza

delle spalle.

La valutazione dell’______ di _______ del 10.5.2012 non è coerente

con quanto riportato dalle EFL eseguite, in cui viene evidenziata una chiara

amplificazione dei sintomi, con valutazione finale peritale che tiene in

considerazione i disturbi soggettivi del P. Inoltre, la valutazione peritale,

fatta per l’UAI, non considera solo i postumi dell’infortunio del 21.6.2000.”

rispettivamente,

" (…) No.

Non vi sono limitazioni per quanto riguarda il mantenimento di posizioni statiche

prolungate, sia in posizione seduta che eretta, compreso l’uso di tastiera e

mouse, proponendo eventualmente l’utilizzo di supporti ergonomici e migliorie

da attuare sul posto di lavoro. Lo stesso Dr. med. ______ ha modificato nel

tempo (dal 2005 al 2017) la sua valutazione circa l’esigibilità lavorativa

senza che nel frattempo siano sopraggiunti nuovi fatti medici oggettivi che

abbiano comportato una modifica dello stato di salute del P.

Inoltre benché i presidi ergonomici come il tavolo elettrico siano

stati proposti nel 2017 da parte del Dr. med. ______, sono stati attuati solo 6

anni dopo. Questo è pure un dato incoerente.” (doc. XXVI, p. 319 s.)

2.7

Questo il tenore delle osservazioni

sulla perizia giudiziaria che l’CO1 ha formulato il 25 novembre 2025:

"

(…) Dalla lettura delle conclusioni fornite dal ______ emerge

infatti, in modo chiaro e inequivocabile, che l’assicurato presenta da molti

anni una capacità lavorativa del 100% nelle attività leggere, incluse quelle

della sua professione abituale nel back office bancario. Gli esperti hanno

affermato che il qui ricorrente è “abile nella sua ultima professione in forma

completa”, chiarendo espressamente che non sussistono limitazioni incompatibili

con le mansioni da lui svolte e che la sua attività abituale resta pianamente

esigibile dal punto di vista medico.

È opportuno sottolineare che il ______ non ha introdotto alcuna

nuova considerazione clinica che possa modificare quanto già ritenuto

dall’______. Al contrario, le risposte del ______ riprendono e confermano,

punto per punto, le conclusioni dei colleghi bernesi. Tale convergenza è

ribadita con particolare chiarezza laddove gli esperti dichiarano di

“allinearsi” alla valutazione dell’______ e di considerare immutati sia lo

status funzionale sia la capacità lavorativa dell’assicurato.

Questa perfetta coerenza tra le due perizie – quella dell’______ e

quella del ______ – esclude qualsiasi margine di incertezza sullo stato attuale

del qui ricorrente, il quale risulta stabilizzato e senza riduzioni della

capacità lavorativa riconducibili all’infortunio del 21 giugno 2000.

Inoltre, il ______ esclude limitazioni relative alle posizioni

statiche o monotone, sia sedute che erette, e conferma che eventuali supporti

ergonomici non avrebbero alcun impatto sulla capacità lavorativa, già piena. Le

sole limitazioni residue – evitare il sollevamento di pesi superiori ai 15 kg

ed evitare movimenti ripetitivi dell’arto superiore destro oltre il piano

orizzontale – sono di natura minima e perfettamente compatibili con una vasta

gamma di attività leggere e d’ufficio, attività che l’assicurato ha svolto per

anni con pieno rendimento sia prima sia dopo l’intervento chirurgico del 2001.

(…).

Alla luce della totale sovrapponibilità tra quanto accertato dal ______

e quanto già stabilito dalla perizia interdisciplinare dell’______, riteniamo

che non vi sia alcuno spazio interpretativo per giungere a conclusioni diverse

da quelle alla base della nostra decisione su opposizione.

Le due perizie – indipendenti, approfondite e concordanti –

affermano entrambe che il qui ricorrente non presenta alcuna incapacità

lavorativa riconducibile all’infortunio e che la sua attività abituale resta

pienamente esigibile.

Per tali motivi, riteniamo che l’unica decisione logicamente

possibile per codesto lodevole Tribunale sia quella di adottare una decisione

conforme a quella precedentemente emanata, confermando integralmente la

decisione su opposizione dell’assicuratore LAINF. (…).” (doc. XXIX)

Da parte sua, in data 1° dicembre

2025, il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…) ho

esaminato la perizia monodisciplinare allestita il 19 novembre 2025 dal ______,

le cui conclusioni sono chiare e circostanziate.

Le comunico pertanto di non avere osservazioni particolari da

inoltrare al Tribunale.

Resto pertanto in attesa della vostra sentenza. (…).” (doc.

XXVIII)

2.8

In caso di perizia giudiziaria, il

giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni

del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione

della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione

scientifica dei fatti considerati (DTF 143 V 269 consid. 6.2.3.2).

Il giudice può disattendere le

conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale

contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato. Inoltre,

laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari suscettibili di mettere

seriamente in dubbio la correttezza della valutazione dell’esperto giudiziario,

non si può escludere, a seconda dei casi, un’interpretazione divergente delle

conclusioni di quest’ultimo da parte del giudice oppure, se necessario, un’istruttoria

complementare nella forma di una superperizia (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

il riferimento; STF 8C_221/2025 del

10.

novembre 2025 consid. 3; 8C_172/2025

del 25 settembre 2025 consid.

3.2; 8C_517/2024 del 28 agosto 2025 consid. 3.6).

2.9

Attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli

atti, questa Corte ritiene che non vi siano nel caso concreto dei motivi

imperativi che le impongano di distanziarsi dalla perizia giudiziaria, in base

alla quale, tenuto conto dei soli postumi residuali dell’infortunio del giugno

2000, il ricorrente è da ritenere totalmente abile nella sua precedente

attività lavorativa d’impiegato di banca.

In questo senso, il TCA constata innanzitutto che il referto

peritale non contiene contraddizioni.

D’altro

canto, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, a un rapporto medico, piena forza probatoria (cfr. DTF 134 V 231 consid.

5.1; 125 V 351 consid. 3a). Le esperte giudiziarie hanno infatti espresso il

loro apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame

approfondito della fattispecie.

Inoltre, conformemente a quanto

ordinato dal TF nella nota sentenza di rinvio (cfr. supra, consid. 2.5.),

le dott.sse ______ ed ______ hanno

illustrato le ragioni mediche per le quali l’assicurato non presenta

impedimenti in relazione a mansioni che comportano il mantenimento di

posizioni monotone e statiche e, d’altra

parte, si sono confrontate con le valutazioni agli atti espresse a suo tempo

dai sanitari dell’______ di ______ e dal dott. ______, spiegando in maniera

puntuale, facendo capo a un approfondito esame dei dati anamnestici contenuti

nell’incarto, i motivi per i quali se ne sono finalmente scostate.

Del resto, non a caso lo stesso rappresentante

dell’insorgente, invitato a prendere posizione sulla perizia ______, ha

esplicitamente riconosciuto che le esperte giudiziarie sono pervenute a

conclusioni “chiare e circostanziate”, rinunciando pertanto a formulare

osservazioni (cfr. doc. XXVIII).

In esito a tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene

quindi dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante

richiesto dalla giurisprudenza federale (DTF 146 V 271 consid. 4.4), che RI1 ha ritrovato una piena

capacità lavorativa nella professione che svolgeva al momento in cui è rimasto

vittima dell’infortunio assicurato (impiegato di banca) a far tempo, al più

tardi, per le ragioni che le perite giudiziarie hanno illustrato nella loro

risposta al quesito n. 5.1 di parte convenuta (cfr. doc. XXVI, p. 315 s.), dal gennaio

2014.

Stante ciò, è dunque a giusta

ragione che l’CO1, con la decisione su

opposizione impugnata, ha negato sia la corresponsione di ulteriori indennità

giornaliere per il periodo 1° gennaio 2014 - 30 novembre 2018 sia l’assegnazione

di una rendita d’invalidità a contare dal 1° dicembre 2018.

La decisione su opposizione del 31

gennaio 2023 deve infine essere confermata anche nella misura in cui

l’amministrazione ha negato il diritto a ulteriori cure mediche ai sensi

dell’art. 21 LAINF (cfr. doc. A, p. 13 – inc. 35.2023.19), posto che tale diritto

spetta soltanto ai beneficiari di rendita (cfr., in questo senso, DTF 140 V 130 consid.

2.3; SVR 2017 UV n. 42 p. 145; 2012 UV n. 6 p. 21), ciò che, come visto, non è

il caso per l’insorgente.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti