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Decisione

35.2024.48

Infortunio alla spalla sinistra. Status quo sine. Rinvio per perizia ex art. 44 LPGA

19 agosto 2024Italiano38 min

si determina quindi a 6 settimane (alla luce della MRI) dall'evento acuto status

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.48

PC/sc

Lugano

19 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 aprile 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 15 ottobre 2023, RI 1, a

quel momento alle dipendenze della ditta __________ in qualità di gerente di

bar e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è scivolata scendendo le scale

e ha battuto la spalla sinistra contro il muro (doc. 1).

L’esame della risonanza magnetica

a cui l’assicurata è stata sottoposta il 23 novembre 2023, ha evidenziato una

grave artrosi acromio-clavicolare, la rottura transmurale del tendine del

muscolo sovraspinato con retrazione del moncone tendineo, una tendinosi del

capo lungo del bicipite e un diffuso versamento articolare esteso agli spazi

extra-articolari (doc. 12).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, in data 11 dicembre 2023, l’assicuratore ha

comunicato all’assicurata l’estinzione dal 24 novembre 2023, per raggiunto status

quo sine, del proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

traumatico dell’ottobre 2023 (doc. 17).

1.3. In data 12 gennaio 2024 il dr. med.

__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha chiesto alla CO 1 il

benestare per eseguire un intervento per via artroscopica di riparazione del

sovraspinoso della spalla sinistra (doc. 22).

In data 19 gennaio 2024 l’Istituto assicuratore ha negato il proprio consenso,

richiamando la comunicazione dell’11 dicembre 2023 (doc. 23).

In data 19 febbraio 2024 l’assicurata ha richiesto l’emissione di una decisione

formale (doc. 24).

1.4. Con decisione formale del 21

febbraio 2024, l’assicuratore ha ribadito i contenuti della comunicazione

dell’11 dicembre 2023, dichiarando estinto dal 24 novembre 2023, per raggiunto status

quo sine, il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

traumatico dell’ottobre 2023 (doc. 31).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 34) ed esperiti ulteriori

accerta-menti del caso, in data 23 aprile 2024, l’amministrazione ha confermato

il contenuto della sua prima decisione. In quell’occasione, è pure stato tolto

l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso (doc. 43).

Nel frattempo l’assicurata si è sottoposta al citato intervento (cfr. p.to 3

opposizione del 25 marzo 2024: doc. 34, pag., 3).

1.5. Con tempestivo ricorso del 16

maggio 2024, l’avv. RA 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione

impugnata, “Alla signora RI 1 sono riconosciute le prestazioni assicurative

LAINF come da contratto, sia per quanto riguarda l'indennità perdita di

guadagno, sia per quanto riguarda i costi legati agli interventi predisposti

dal dr. med. __________” in via principale rispettivamente che “Gli atti

sono rinviati a CO 1 affinché vengano approfondite le divergenze tra i medici

fiduciari e gli specialisti curanti” in via subordinata (cfr. doc. I, pag.

11).

Il rappresentante dell’insorgente

ribadisce in sostanza anche in questa sede che i dolori e i disturbi di cui la

sua patrocinatrice soffre alla spalla sinistra, che hanno reso necessario il

noto intervento artroscopico, sarebbero da ricondurre all’infortunio

dell’ottobre 2023. A suffragio delle proprie argomentazioni richiama il

certificato del 12 gennaio 2024 del dr. med. __________ (già agli atti)

rispettivamente quello del 7 maggio 2024 del Prof. dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, che produce quale doc.

E.

Nella medesima occasione il patrocinatore della ricorrente sottolinea come i

medici curanti della sua assistita (a differenza dei due medici fiduciari della

CO 1 che sono degli internisti) sono specialisti nella materia che qui ci

occupa e conoscerebbe-ro pure meglio lo stato clinico della sua assistita,

avendola visitata anche personalmente. Inoltre il dr. med. __________ (a

differenza dei medici di fiducia della CO 1) aveva a disposi-zione anche il

rapporto operatorio del noto intervento (cfr. doc. I, pag. 5-7).

Da ultimo, egli ha segnatamente chiesto che venga ripristinato l’effetto

sospensivo del ricorso (cfr. doc. I, pag. 9 e 10).

1.6. Nella risposta dell’11 giugno 2024

la CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha postulato la

reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. III). Nella medesima occasione l’assicuratore

resistente si è pure opposto a che venga ripristinato l’effetto sospensivo del

ricorso (cfr. doc. III, pag. 4).

1.7. In data 20 giugno 2024, il

patrocinatore dell’assicurata ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi

di prova da presentare (doc. V).

1.8. In data 8 luglio 2024 il TCA ha

respinto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo (doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a sospendere dal 24

novembre 2023 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del

15 ottobre 2023, oppure no. Parimenti contestata è la conseguente mancata

assunzione dei costi legati all’intervento artroscopico a cui si è sottoposta

l’assicurata nel corso della primavera 2024.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza

di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA

del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella

causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23

dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella

causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di salute

dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di salute

dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o

poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale

grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che

l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,

ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

dichiarato chiuso il caso dal 24 novembre 2023, in quanto i disturbi lamentati

dall'assicurata alla spalla sinistra non costituivano più una conseguenza

naturale dell’infortunio del 15 ottobre 2023, ma erano da attribuire

esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale provvedimento è stato preso

facendo capo alla valutazione espressa in proposito dai propri medici fiduciari

(cfr. doc. A pag. 2, 3 e 5).

Dal canto suo, il rappresentante

dell’insorgente lamenta una prematura chiusura del caso da parte della CO 1, in

quanto i dolori e disturbi di cui la sua patrocinata soffre alla spalla

sinistra - e che hanno reso necessario il noto intervento artroscopico -

sarebbero invece ancora da ricondurre all’infortunio dell’ottobre 2023.

2.8. Dalle tavole processuali emerge

che, successivamente all’infortunio del 15 ottobre 2023 e dopo essersi

sottoposta inizialmente ad una cura conservativa, RI 1 si è dovuta recare, a

causa della persistenza dei dolori e del deficit di forza all’arto superiore

sinistro, dal proprio medico di fiducia, che l’ha dichiarata inabile al lavoro

al 100% a partire dal 21 novembre 2023.

Una RM del 23 novembre 2023 ha

evidenziato una grave artrosi acromio-clavicolare, la rottura transmurale del

tendine del muscolo sovraspinato con retrazione del moncone tendineo, una

tendinosi del capo lungo del bicipite e un diffuso versamento articolare esteso

agli spazi extra-articolari (doc. 12).

Interpellato in merito alla causalità naturale dall’amministrazione, il dr.

med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, nella propria

valutazione del 1° dicembre 2023, ha osservato quanto segue:

" (…) non IL

nella fase postacuta per oltre un mese

alla MRI 3 settimane dall'evento grave problematica degenerativa AC con anche

degenerazione della cuffia rotatoria con già rottura a tutto spessore del SS di

1.5 cm ed atrofie degli altri muscoli

alla luce degli atti ora a disposizione si reputa che l'evento ha solo

destabilizzato una situazione già critica degenerativa preesistente

si determina quindi a 6 settimane (alla luce della MRI) dall'evento acuto status

quo sine raggiunto ai sensi della LAINF” (doc. 16).

In data 12 gennaio 2024 il dr.

med. __________, ha attestato quanto segue:

" (…) la

paziente in data 15 ottobre 2023 riportava un trauma contusivo diretto alla

spalla all'arto superiore sinistro. Nonostante la comparsa di dolore e

ipostenia alla spalla e all'arto superiore sinistro la paziente ha comunque

proseguito la propria attività lavorativa con alternarsi di riacutizzazioni e

di parziale miglioramento dei sintomi.

Ciò non di meno, persistendo comunque la sintomatologia in modo intenso la

paziente in data 23 novembre 2023 ha effettuato una risonanza magnetica della

spalla sinistra.

L'esame ha evidenziato una rottura a tutto spessore del sovraspinato

retratta di circa 3 cm. L'esame della risonanza evidenzia come il tendine abbia

comunque uno spessore normale e non vi sia degenerazione grassosa del muscolo.

Pertanto la lesione sopra descritta è sicuramente da ascrivere al traumatismo

venuto a ottobre.

Per quanto concerne l'esame clinico della spalla sinistra da me eseguito

oggi, la spalla presenta una mobilità e una motilità normali ma è evidente il

forte deficit di forza del sovraspinoso.

In considerazione quindi dell'anamnesi, dell'imaging e dell'esame clinico

consiglio alla paziente un intervento per via artroscopica di riparazione della

sovraspinoso alla spalla sinistra.” (doc. 22; n.d.r.: il corsivo è della

redattrice).

In sede di opposizione

del 25 marzo 2024 l’avv. RA 1 ha precisato che nel frattempo l’assicurata si è

sottoposta al citato intervento (cfr. doc. 34, pag. 3).

Interpellato in merito alla

causalità naturale (con particolare riferimento al citato certificato medico

del 12 gennaio 2024)

dall’amministrazione, il dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna generale, nella propria valutazione del 12 aprile 2024, ha osservato

quanto segue:

" (…) Il

12.01.24 l'assicurata è stata valutata dallo specialista ortopedico Dr. med. __________,

che propone una cura chirurgica in artroscopia con riparazione del sovraspinoso

della spalla sx. (…) La contusione subita dall'assicurata in data 15.10.23 non

ha provocato lesioni strutturali. L'artrosi acromion-claveare severa è

preesistente all'evento. La rottura del sovraspinato con retrazione dei monconi

di almeno 15 mm è preesistente all'evento. È infatti escluso che una rottura

acuta risalente a cinque settimane prima dell'esame RM possa comportare una

retrazione dei monconi di questa entità. L'atrofia di grado II del muscolo

sovraspinato depone inoltre chiaramente per una lesione non recente. Tutte

le patologie riscontrate alla spalla sx sono di natura degenerativa,

preesistenti all'evento del 15.10.23. Quest'ultimo ha comportato un

peggioramento solo temporaneo del quadro clinico, attivando l'artrosi

acromion-claveare preesistente. A sei settimane dall'evento è stato raggiunto

lo status quo sine, senza danni residui, con conseguente estinzione del nesso

di causalità.

La cura medica successiva ed in particolare l'intervento operatorio proposto

dal Dr. med. __________ non sono in relazione di causalità preponderante con

l'evento del 15.10.23 e non sono di pertinenza LAINF.” (doc. 42, pag. 1 e 2;

n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Davanti al TCA, a suffragio delle

argomentazioni sollevate nel gravame, l’avv. RA 1 ha versato agli atti il

certificato medico del 7 maggio 2024 del Prof. dr. med. __________, giusta il

quale:

" (…) certifico

di aver visionato la risonanza magnetica della paziente sopraccitata eseguita

il 23.11.2023. Tale esame mostra un quadro di conflitto sottoacromiale con

rottura transmurale lievemente retratta del sovraspinato della spalla

sinistra. Su questa risonanza magnetica sono assenti segni degenerativi

quali atrofia muscolare ed infiltrazione grassa, non sono neppure visibili

segni di tendinopatia che potrebbero far pensare ad una problematica

degenerativa. L'esame in questione parla a favore di una lesione traumatica

del tendine sovraspinato nel contesto di un conflitto sottoacromiale. Inoltre,

dagli atti a mia disposizione, ovvero rapporto operatorio e anamnesi

della paziente, si evince chiaramente la natura traumatica del problema.

Infatti, la paziente non aveva mai lamentato disturbi alla spalla in precedenza

all'infortunio e con l'evento del 15.10.2023 inizio di dolori con impotenza

funzionale dell'arto superiore sinistro. (…)” (doc. E; n.d.r.: il corsivo è

della redattrice).

In sede di risposta, la CO 1 ha osservato quanto segue:

" (…)

l'avviso del 07.05.2024 del Dr. med __________, redatto dopo la decisione su

opposizione ed indirizzata all'avvocato della ricorrente per le necessità di

causa, non riassume né mostra di conoscere l'anamnesi della paziente e

tantomeno di essere a conoscenza della dinamica dell'infortunio del 15.10.2023.

Le spiegazioni mediche sono in contradizione con gli altri rapporti medici

all'incarto, in particolare il Dr. __________ riferisce di una "rottura

transmurale lievemente ritratta"; mentre il referto RM descrive una

"rottura transmurale completa del sovraspinato con retrazione del

moncone tendineo. 1...] con gap tra i monconi tendinei fino a 15 mm"

ed il Dr. __________ nel suo referto riferiva "rottura a tutto spessore

del sovraspinato retratta di circa 3 cm".

Il Dr. __________ afferma inoltre che "sono assenti segni degenerativi

quali atrofia muscolare ed infiltrazione grassosa", in

contrapposizione al referto RM che descrive "Atrofia di grado ll del

sovraspinato e del sottoscapolare e di grado I dell'infraspinato e del piccolo

rotondo".

Nessun riferimento è fatto all'aspetto degenerativo degli altri elementi della

spalla (sotto e infraspinato, LCB, artrosi AC, ecc.).

Inoltre, il rapporto del Dr. __________ non fa alcun riferimento né mostra di

conoscere l'opinione espressa dal Dr. __________ e di conseguenza non si

esprime sul suo contenuto.

Il Dr. __________ conclude il suo rapporto esponendo che "Si evince

chiaramente la natura traumatica del problema. Infatti, la paziente non

aveva mai lamentato disturbi alla spalla in precedenza all'infortunio"

(nostro grassetto). Espone dunque il suo ragionamento di una causalità post

hoc ergo propter hoc, la quale — per giurisprudenza costante - non è

giustamente accettabile né sufficiente per provare il nesso causale naturale.

Alla luce di quanto precede, al rapporto del Dr. __________ non può essere dato

valore probante, in ragione delle contradizioni e discrepanze con il referto

IRM ed i rapporti medici, sia dei fiduciari che del Dr. med. __________, nonché

delle conclusioni basate su una causalità post hoc propter ergo ad hoc.

Siamo dunque confrontati alla contrapposizione dell'opinione del Dr. __________,

specialista in chirurgia ortopedica a quella dei medici fiduciari entrambi

specialisti in medicina interna e specialisti SIM.

Confermiamo dunque il nostro apprezzamento espresso nella DSO che il rapporto

del Dr. __________ è conforme ai requisiti giurisprudenziali ed è convincente

su tutti i punti. Inoltre, è il solo medico che si esprime su tutti i rapporti

all'incarto e prende posizione - in maniera dettagliata - sull'analisi del Dr. __________.

Il rapporto, essendo perfettamente probante, e non essendovi, a nostro parere,

dubbi sul suo contenuto (neppure prendendo in considerazione quanto espresso

dal Dr. __________), non vi è necessità di istruire una perizia giudiziaria e

la decisione su opposizione dev'essere confermata.” (doc. III, pag. 3 e 4; n.d.r.:

il corsivo e il grassetto non sono della redattrice).

2.9. Attentamente vagliato l’insieme

della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter

confermare la decisione impugnata, nella misura in cui la CO 1 ha posto fine

alle proprie prestazioni dal 24 novembre 2023, ritenendo che a quel momento

l’insorgente abbia raggiunto lo status quo sine a margine

dell’infortunio del 15 ottobre 2023.

Preliminarmente, va rilevato che,

non essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna (cfr. supra,

consid. 2.6.), può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V

465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un

rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid.

2.5. e la giurisprudenza ivi citata).

Ora, alle valutazioni del 1°

dicembre 2023 del dr. med. __________ (doc. 16) rispettivamente del 12 aprile

2024 del dr. med. __________ (doc. 42) sui quali si fonda la decisione su

opposizione in esame, non può essere riconosciuto un valore probatorio

sufficiente per concludere, con la necessaria tranquillità, che l’evento

traumatico assicurato abbia peggiorato soltanto transitoriamente il

preesistente stato morboso della spalla sinistra.

Infatti, come è già stato messo

in evidenza al considerando 2.8., su questo aspetto di natura squisitamente

medica (ovvero se il preesistente stato morboso della spalla - aspetto riguardo

al quale tutti i medici sono concordi - è stato peggiorato direzionalmente

oppure soltanto transitoriamente dall’infortunio del 15 ottobre 2023), agli

atti figurano rapporti medici, in particolare quelli elaborati dai medici

curanti (ambedue specialisti della materia che qui ci occupa) - segnatamente il

12 gennaio 2024 dal dr. med. __________ (doc. 22) e il 7 maggio 2024 dal Prof.

dr. med. __________ (doc. E) - il cui contenuto è atto a generare dei dubbi,

perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione su cui

l’amministrazione ha finalmente fondato la propria posizione (per dei casi,

riguardanti proprio l’eziologia di disturbi interessanti la spalla della

persona assicurata, in cui la Corte federale ha rinviato gli atti a fronte

della discordanza dei pareri espressi dagli specialisti intervenuti, si vedano

le sentenze 8C_410/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 7.3; 8C_731/2021 del 26

agosto 2022 consid. 4.4; 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4;

8C_673/2020 del 25 giugno 2021 consid. 4.5; 8C_637/2020 del 4 marzo 2021

Considerandi

consid. 5.1 e 5.2).

Pur tenendo presente che, in ossequio a una costante giurisprudenza, la regola

del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo)

non ha valenza scientifica (cfr., sul tema, tra le tante, la STF 8C_727/2022

del 16 marzo 2023, consid. 3.2.3 e la STCA 35.2023.12 del 25 aprile 2023,

consid. 2.6 e i rinvii ivi citati), il TCA non può esimersi dal rilevare che il

Prof. dr. med. __________ - a differenza dei medici di fiducia della CO 1 - ha

espresso la propria valutazione alla luce anche del rapporto operatorio, e,

quindi, tenuto conto anche del danno refertato intraoperativamente, dopo avere pure

visionato la nota risonanza magnetica del 23 novembre 2023, che ha altresì

refertato personalmente (“Tale esame mostra un quadro di conflitto

sottoacromiale con rottura transmurale lievemente retratta del sovraspinato

della spalla sinistra. Su questa risonanza magnetica sono assenti segni

degenerativi quali atrofia muscolare ed infiltrazione grassa, non sono neppure

visibili segni di tendinopatia che potrebbero far pensare ad una problematica

degenerativa.”), concludendo per una lesione traumatica del tendine sovraspinato

nel contesto di un conflitto sottoacromiale.

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorra ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF

8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento ivi citato).

A questo proposito il TCA rileva

che l’avv. RA 1 già in sede di opposizione aveva chiaramente indicato che

l’insorgente si era sottoposta nel frattempo al noto intervento (cfr. consid.

2.8).

In simili circostanze - tenuto conto anche delle contestazioni sollevate in

quella sede dal patrocinatore dell’insorgente - il TCA ritiene che, anziché interpellare

il dr. med. __________ (medico fiduciario) per una seconda valutazione del

caso, la CO 1 avrebbe dovuto - alla luce delle divergenze tra quanto ritenuto

dal dr. med. __________ (medico fiduciario) e dal dr. med. __________ (medico

curante specialista) - disporre essa stessa - previo richiamo della documentazione

operatoria - una perizia seguendo la procedura dell’art. 44 LPGA.

In questo contesto, giova qui infatti sottolineare che in una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, la Corte federale ha ricordato che

l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:

" 8.3 Ad

ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in

primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,

secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per

analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa

ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." (cfr. pure la STCA 35.2018.129

del 28 marzo 2019, consid. 2.12 e la STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022,

consid. 2.10.1).

Per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa

per nuova decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti

dell’assicurato fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la

pertinenza del parere espresso dal medico fiduciario a proposito della capacità

lavorativa, cfr. la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3; in

questo senso, si veda pure la STF 8C_637/2020 del 4 marzo 2021 consid. 5.1 e

5.2, relativa a un caso in cui i lievi dubbi generati da un rapporto del medico

curante specialista, riguardavano proprio l’eziologia di disturbi interessanti

la spalla della persona assicurata.

Va qui inoltre rilevato che la circostanza che il dr. med. __________ (al pari,

peraltro, del dr. med. __________) sia - oltre che specialista FMH in medicina

interna generale - anche certificato perito SIM (cfr. doc. III, pag. 3) -

ovvero della Swiss Insurance Medicine (cfr. __________) - non consente nel caso

concreto di giungere a una differente conclusione.

Da ultimo, a proposito dell’argomentazione della CO 1 giusta la quale “Né le

dichiarazioni dell'assicurata né i rapporti medici fanno stato di un impatto

violento o di una dinamica ad alta cinetica. Inoltre, la prima visita medica e

la prima incapacità lavorativa risalgono ad oltre un mese di distanza, ovvero

al 21.11.2023.” (cfr. doc. III, pag. 2), questo Tribunale segnala che, a

seguito delle critiche rivoltegli dalla Società Svizzera di Ortopedia e

Traumatologia (cfr. __________), il Tribunale federale, in una sentenza

8C_672/2020 del 15 aprile 2021 (pubblicata in SVR 10/2021 UV n. 34),

riguardante il caso di un assicurato che aveva riportato un trauma contusivo

alla spalla destra, presentando, in seguito, una lesione della cuffia dei

rotatori, ha preso atto che la questione di sapere “se” e “in quale” modo un

trauma contusivo è atto a innescare o a causare una lesione dei tendini della

cuffia dei rotatori è controversa in letteratura e ha pertanto precisato la

propria giurisprudenza nel senso che occorre esaminare ogni singolo caso

specifico, senza dare un peso eccessivo alla dinamica, ma considerando

piuttosto globalmente le specifiche peculiarità del caso concreto (le immagini

strumentali e i relativi referti, l’anamnesi, la dinamica, lo stato primario e

il decorso; cfr., in particolare, il consid. 4.1.3 della citata pronunzia; cfr.

pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid. 2.8).

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse,

und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst

festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen

Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die

IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer

beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme

durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand

und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt

die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben

und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,

9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V

210.

-, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale

federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare

che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa

all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il

ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020

consid. 5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019,

8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Inoltre, con la pronunzia

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale

determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico

curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi

in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede

l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid.

2.9

e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).

Infine, con pronunzia 8C_447/2023

del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

" Aufgrund

der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im

Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits

bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und

Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich

die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das

kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine

abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im

Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es

doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl.

Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023

E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die

Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären

müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht

rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den

Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt”.

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere dei propri medici fiduciari.

Per le ragioni già esposte al

considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a

chiarire se i disturbi alla spalla sinistra lamentati dalla ricorrente dopo il

24.

novembre 2023 - che hanno peraltro con-dotto all’esecuzione dell’intervento

artroscopico eseguito nel corso della primavera 2024 - erano in nesso di

causalità naturale (e adeguata) con l’infortunio del 15 ottobre 2023, oppure

no. In base alle risultanze della perizia amministrativa, la CO 1 procederà nuovamente

a definire il diritto a prestazioni dal profilo materiale e temporale.

2.11

Alla luce di tutto quanto esposto,

il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. L’incarto LAINF è stato

versato con la risposta di causa (cfr. consid. 1.6).

Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.12

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato,

l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’istituto

assicuratore resistente per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr.

2'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti