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Decisione

35.2024.49

Discussa eziologia lesione dentale (viso colpito da pallone da volley)

21 ottobre 2024Italiano17 min

TCA, nel caso di specie sono realizzate le condizioni poste dalla giurisprudenza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.49

mm

Lugano

21 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2

aprile 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 4 settembre 2023, RI 1,

nato nel 1963, dipendente delle __________ in qualità d’impiegato e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, ha ricevuto un pallone da volley sul viso, durante una partita in spiaggia.

Secondo il questionario compilato

dal dentista curante, egli ha riportato la sublussazione del dente 33 con

formazione di un ascesso e la contusione dei denti da 12 a 23 e da 34 a 42

(cfr. doc. 3).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 marzo 2024,

l’assicuratore ha negato l’assunzione dei costi legati alla riparazione del

dente 33, ritenuto che il relativo danno non sarebbe stato causato dall’evento

traumatico assicurato (doc. 18).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (doc. 23), in data 2 aprile 2024, l’CO

1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.

27).

1.3. Con tempestivo ricorso del 21

maggio 2024, RI 1 ha chiesto che i costi generati dalla cura del dente in

questione vengano assunti dall’assicuratore convenuto, ritenendo accettabile

anche una “divisione della spesa 50%-50%”.

A sostegno della propria pretesa,

l’assicurato ha argomentato in particolare quanto segue:

" (…) Il mio

ricorso nei confronti della decisione su opposizione di CO 1 si basa sul fatto

che prima del mio infortunio il dente interessato era saldo.

Dopo l’infortunio il dente ha iniziato aa dondolare, da qui la mia

visita al dentista, per capire come procedere.

purtroppo nel mese di marzo il dente mi è caduto.

Non sono d’accordo rispetto a tutti gli articoli elencati da CO 1

nel tentativo di giustificare il loro rifiuto.

Faccio notare che non sono neppure stato visto dal loro perito

dentista.

La sua presa di posizione si è basata esclusivamente sulle radiografie

inoltrate dal mio dentista.

A mio avviso la circostanza tra causa ed effetto è tutt’altro che

infondata, se non avessi ricevuto il colpo il dente non avrebbe dondolato e non

sarebbe caduto, ed ora io non sarei qui a chiedere un giusto rimborso.” (doc.

I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In data 12 giugno 2024, l’insorgente

si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.

doc. V).

L’amministrazione si è

pronunciata al riguardo il 21 giugno 2024 (doc. VII).

1.6. In corso di causa, il TCA ha

interpellato il dentista fiduciario dell’CO 1, al quale sono state chieste

ulteriori indicazioni inerenti all’oggetto litigioso (doc. IX).

La risposta del dott. med. dent. __________

è pervenuta in data 26 settembre 2024 (doc. XI).

L’assicuratore resistente ha

preso posizione il 30 settembre 2024 (doc. XIII), mentre l’assicurato lo ha

fatto in data 1° ottobre 2024 (doc. XIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente

vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16

maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, litigiosa è la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a rifiutare

l’assunzione dei costi di riparazione del dente 33 di RI 1, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 4 LPGA, è considerato

infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al

corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute

fisica o psichica o che provochi la morte.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica,

mentale o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).

Scopo della definizione è di

tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Ammettere

l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge non è però ancora sufficiente

per fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale è, in effetti, che tra l’evento dannoso e il danno dentario esista,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale, un nesso di causalità naturale.

Conformemente

alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta

quando si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si

sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque

necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è

sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia

provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti

come la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. DTF

129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 e riferimenti ivi citati; SVR 2005 KV

n. 12 p. 41).

La responsabilità dell’assicuratore

non può quindi essere negata per il motivo che un danno alla salute (organico)

è ampiamente imputabile a uno stato preesistente e che l’evento infortunistico

ha per contro giocato un ruolo subordinato (cfr. STF 8C_399/2008

del 19 novembre 2008 consid. 1.2 e riferimenti). È soltanto quando, in ragione

dello stato preesistente, una sollecitazione ordinaria avrebbe potuto causare

approssimativamente allo stesso momento il medesimo danno alla salute, che la

causalità naturale può essere negata (causa occasionale o casuale; cfr. SVR

2007 UV n. 28 p. 94).

2.5. Per quanto riguarda i danni alla salute

organici oggettivabili, inclusi i danni dentari, la causalità naturale si

sovrappone ampiamente a quella adeguata. In questo contesto, la questione di

sapere se l’evento infortunistico, secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita, è di per sé idoneo a provocare un effetto come

quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale

propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 177 consid. 3.2), non gioca

praticamente alcun ruolo per ammettere l’obbligo a prestazioni (cfr. DTF 134 V

109 consid. 2.1 e riferimenti). Trattandosi di danni dentari con stato morboso

preesistente, la causalità adeguata - analogamente a quella naturale (cfr.

consid. 2.4.) - potrebbe venir negata soltanto se si potesse ammettere che il

dente indebolito dallo stato morboso preesistente, approssimativamente

allo stesso momento, non avrebbe resistito a una normale sollecitazione (cfr. STF 8C_125/2023 dell’8 agosto 2023 consid. 5.1 e 5.3 e

riferimenti ivi citati, pubblicata in: SVR 12/2023 UV n. 51 p 180 ss.; DTF 114

V 169 consid. 3b).

2.6. Dalle

carte processuali emerge che l’CO 1 ha fondato la decisione di negare la

propria responsabilità a proposito della lesione dentaria presentata

dall’assicurato, sul parere espresso al riguardo dal suo dentista di fiducia

(cfr. doc. 18 e doc. 27).

In effetti, con nota del 28 novembre 2023, il dott. med. dent. __________

ha affermato che il sinistro occorso il 4 settembre 2023 “non

ha peggiorato la situazione del dente 33, l’ascesso avrebbe potuto svilupparsi

indipendentemente dall’infortunio.” (doc. 7).

Con rapporto del 13 dicembre

2023, il dentista curante del ricorrente, dott. med. dent. __________, ha

obiettato che “il dente 33 nonostante lo stato paradontale, trattato

adeguatamente, prima dell’infortunio presentava una buona stabilità. In seguito

all’evento infortunistico del 04 settembre 2023 il dente risultava lussato con

alta mobilità e la formazione di un ascesso paradontale.” (doc. 14).

Nel quadro della procedura di

opposizione, il dentista fiduciario è stato chiamato a precisare il proprio

parere in merito all’eziologia del danno dentario (cfr. doc. 25).

Queste le considerazioni da lui espresse:

" (…) Dalla

documentazione radiologica del 11.09.2023 attorno al dente 33 risulta una

perdita di attacco paradontale nella misura di almeno il 90%, tale perdita era

sicuramente già in essere prima dell’infortunio, in una settimana il

rimodellamento dell’osso alveolare non risulta visibile su una radiografia.” (doc.

25)

In corso di causa, questa Corte

ha interpellato il dott. __________, al quale è stato segnatamente chiesto di

“… spiegare dal profilo medico perché esclude, se lo esclude, che esso [il

dente 33, n.d.r.] avrebbe potuto resistere anche a un atto ordinario di

masticazione.” (doc. X).

Questo il tenore della sua

risposta 24 settembre 2024:

" (…) In

data 14.05.2024 avevo attestato che dalla radiografia del 11.09.2023 attorno al

dente 33 risultava una perdita di attacco paradontale nella misura di almeno il

90%, tale perdita era sicuramente già in essere prima dell’infortunio, perché

in una settimana il rimodellamento dell’osso alveolare non risulta visibile su

una radiografia.

Per valutare se un dente può sostenere un normale atto

masticatorio, per la letteratura scientifica *, si calcola la relazione tra

l’attacco paradontale residuo e il momento di rotazione del dente, se il

momento di rotazione si trova al di sotto di quello che viene determinato come

il 12% della distanza tra l’apice del dente e la giunzione smalto cementizia,

si può concludere che il dente presenta una prognosi infausta.

Inoltre, durante la seduta del 22 agosto 2024, con altri 7 periti

odontoiatri della CO 1 abbiamo valutato collegialmente il caso arrivando tutti

alla conclusione che il dente 33 in questione presentava una prognosi infausta

anche prima dell’evento infortunistico che non ne ha peggiorato la situazione.

Per quando concerne la certificazione del 13 dicembre 2023 del Dr.

__________ si tratta di una valutazione soggettiva la cui spiegazione a mio

modo di vedere andrebbe richiesta al curante.” (doc. XI)

Con le proprie osservazioni 1°

ottobre 2024, il ricorrente rileva semplicemente che prima dell’evento del

settembre 2023 il dente 33 non dondolava (doc. XIV).

2.7. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Chiamato ora a

pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sulle valutazioni agli atti del dott.

med. dent. __________, secondo il quale il danno interessante il dente 33 del

mascellare inferiore non è imputabile al sinistro del 4 settembre 2023, ma

bensì al preesistente stato (morboso) paradontale (cfr. doc. 25 e doc. XI).

In questo senso, va rilevato come

il consulente dell’assicuratore convenuto abbia chiaramente indicato i motivi

medici per i quali, a suo avviso, il danno dentale in discussione si sarebbe

potuto produrre indipendentemente dal sinistro del settembre 2023. Questa

conclusione appare senz’altro condivisibile tenuto conto della grave situazione

paradontale del dente 33 (secondo quanto evidenziato dalla radiografia agli

atti, il dente in questione era privo di supporto osseo nella misura di almeno

il 90%), che i denti attigui al 33, anch’essi interessati dalla pallonata (cfr.

doc. 3, p. 2) e che, per quanto visibile sulla radiografia, disponevano di un

buon supporto osseo, non hanno subito alcuna lussazione/sublussazione (cfr.

doc. 3, p. 2), che il pallone da volley/beach-volley ha un peso contenuto

(260-280 grammi secondo Wikipedia) ed è confezionato in materiale morbido e che

Fatti

i denti frontali sono in ogni caso protetti dalle labbra.

In queste condizioni, secondo il

TCA, nel caso di specie sono realizzate le condizioni poste dalla giurisprudenza

federale (cfr. supra, consid. 2.4. e 2.5.) per ritenere dimostrato, con

un sufficiente grado di verosimiglianza, che il sinistro del 4 settembre 2023

ha costituito semplicemente la causa occasionale del danno alla salute

riportato dall’assicurato (in questo senso, non appare decisiva la circostanza,

più volte sottolineata dall’insorgente, che il dente 33 avrebbe iniziato a

dondolare soltanto dopo l’infortunio) e, finalmente, per negare l’esistenza di

un nesso di causalità.

Da notare che la presente

fattispecie si distingue da quella oggetto della già citata pronunzia

8C_125/2023 dell’8 agosto 2023, in cui il TF ha rinviato gli atti

all’assicuratore LAINF interessato affinché disponesse una perizia medica

esterna volta a stabilire se l’infortunio – masticazione di un sassolino

contenuto in un sacchetto d’insalata già pronta – ha costituito una causa

almeno parziale del danno dentario riportato oppure se il dente danneggiato era

già prima del sinistro a tal punto indebolito che non avrebbe resistito nemmeno

a una normale sollecitazione. In effetti, in base a quanto si evince da quella

sentenza, lo stato (preesistente) della dentatura dell’assicurata in questione

non era paragonabile a quello, gravemente compromesso (a livello paradontale),

che presentava il dente 33 di RI 1.

A proposito della certificazione 13

dicembre 2023 del dott. med. dent. __________, essa non appare atta a generare

dei dubbi, neppure lievi (cfr. supra, consid. 2.7.), circa la fondatezza

del motivato parere enunciato dal dentista di fiducia dell’assicuratore.

A prescindere dal fatto che dalla

nota 6 marzo 2024 del dott. __________ (doc. 15) si evince che, sentite le

Considerandi

spiegazioni da lui fornitegli, il dentista curante avrebbe “capito la mia presa

di posizione” (e in effetti agli atti non figurano ulteriori sue

certificazioni, successive a quella del dicembre 2023), il parere del dott. __________

non appare sufficientemente motivato, nella misura in cui non spiega come possa

essere definito ben stabile un dente che dispone di un supporto osseo alveolare

del, al massimo, 10%.

Stante tutto quanto precede, deve

essere confermata la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’CO

1.

ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai costi legati alla

riparazione del dente 33 dell’insorgente.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti