35.2024.5
Negato prestazioni ex nunc da 11.23. Anche ritenendo evento del 5.23 (contraccolpo al braccio sx durante uso di un demolitore) quale infortunio, disturbi non si trovano, sulla base dell'apprezzamento chiaro e convincente del medico di fiducia dell'assicuratore, in nesso causale con sinistro
21 maggio 2024Italiano45 min
ha altresì fatto riferimento alla “Leitlinie: Diagnostik und Therapie des Kubitaltunnelsyndrom
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.5
rs
Lugano
21 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il
3 maggio 2023 RI 1 (__________.1966), dipendente della __________ in qualità di
operaio di cantiere e, perciò, assicurato dobbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, mentre utilizzava un martello pneumatico
per demolire un pavimento, ha subito un contraccolpo al braccio sinistro, il
quale si è girato di 90 gradi (cfr. doc. 4; 1; 26).
Dal
certificato medico del Pronto soccorso della Clinica __________, dove
l’assicurato si è recato quel medesimo giorno, risulta, quale diagnosi, una
sospetta lesione dei tendini flessori (cfr. doc. 7).
La
RM al gomito sinistro effettuata il 17 maggio 2023 ha posto in luce un’“entesite
inserzionale del tendine del brachiale sull’ulna e dell’estensore comune
sull’epicondilo laterale con lesioni parcellari nel contesto” (cfr. doc.
17).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso a titolo di lesione corporale parificata ai
postumi di infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge (cfr. doc. 32; 33; 60).
1.2. Il
28 settembre 2023 il Dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano e
in chirurgia ortopedica e traumatologica, il quale ha iniziato a seguire
l’assicurato dal 1° giugno 2023 (cfr. doc. 29; 37; 47), ha chiesto al servizio
medico dell’CO 1 “di valutare la presa in carico di una possibile neurolisi
del nervo ulnare al gomito di sinistra che avverrà solo se il paziente non
migliorerà nell’arco delle prossime settimane” (cfr. doc. 59).
1.3. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1, con decisione formale
del 27 ottobre 2023, ha interrotto le prestazioni a far tempo dal 1° novembre
2023, ritenendo la sua prima valutazione errata, e meglio che in realtà non si
è in presenza di un infortunio, né di una lesione corporale assimilabile a un
infortunio.
L’assicuratore
LAINF ha ad ogni modo rinunciato al recupero degli esborsi effettuati fino a
quel momento (cfr. doc. 66).
1.4. Il
20 novembre 2023 il RA 1, a nome e per conto di RI 1, ha comunicato che
quest’ultimo, tramite il Dr. med. __________, ha presentato opposizione e ha
chiesto di inviargli ogni notizia relativa alla pratica in questione (cfr. doc.
78).
In
effetti il 6 novembre 2023 il Dr. med. __________ ha chiesto
all’amministrazione di rivalutare la sua posizione, evidenziando che il 3
maggio 2023 RI 1 ha subito un trauma distorsivo del gomito sinistro durante
l’attività lavorativa torcendo lo stesso mentre stava utilizzando un martello
pneumatico pesante, che già durante la prima visita del 1° giugno 2023 il
paziente ha mostrato segni di sofferenza del nervo ulnare con ipoestesia del D4
e D5, che l’elettromiografia eseguita dalla Dr. med. __________ ha riscontrato
un’alterazione sensibile motoria del nervo cubitale a sinistra che con
probabilità alta va correlata con il traumatismo torsionale sostenuto dal
medesimo a maggio 2023 e che prima dell’evento in questione non erano presenti
sintomi (cfr. doc. 76).
1.5. Con
decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 l’CO 1, fondandosi sul parere del
PD Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha confermato il
provvedimento del 27 ottobre 2023, rilevando:
" (…)
4. Innegabile è il fatto che l'assicurato non è entrato in
contatto con un agente esterno così come pure che non ha fatto uno sforzo
eccessivo. Non può nemmeno essere ammesso che l'assicurato sia incorso in un
movimento scoordinato in quanto il fatto di subire un contraccolpo demolendo un
pavimento non ha nulla di straordinario ma fa parte dei rischi dell'attività
che stava svolgendo.
5. A giusta ragione la CO 1 ha rifiutato ex-nunc et pro futuro il
proprio obbligo d'indennizzo. Incombe all'amministrazione e in caso di ricorso
al giudice determinare se l'evento fatto valere costituisce un infortunio.
L'opinione del medico non è decisiva quando si tratta di definire la natura
dell'accaduto. La nozione d'infortunio è una questione giuridica e non medica
(A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pago
175; J.-L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 73).
6. Inoltre e in ogni caso il PD dottor __________, con
apprezzamento 25.10.2023, ha rilevato che la causalità fra i disturbi lamentati
dall'infortunio (diagnosi di tendinite inserzionale del muscolo brachiale in
prossimità del gomito risp. di sindrome irritativa del tunnel cubitale)
e l'avvenimento fatto valere è solo possibile (…)
7. A mente del dott. __________ l'alterazione sensibile motoria
del nervo cubitale messa in luce sull'elettromiografia è con alta probabilità
correlata con il traumatismo torsionale in un assicurato che già in occasione
della visita dell'1.6.2023 aveva mostrato dei segni di sofferenza del nervo
ulnare con un'ipoestesia delle dita 4 e 5.
8. In data 1.12.2023 il PD dottor __________ si è confermato nelle
sue precedenti conclusioni (…)” (Doc. A3 pag. 5-6)
1.6. Con
tempestivo ricorso del 18 gennaio 2024 RI 1, rappresentato dal RA 1, ha
chiesto, annullata la decisione su opposizione impugnata, “la ripresa a
carico di CO 1 e la copertura spese legate all’infortunio e la ripresa del
pagamento dell’indennità giornaliera di infortunio interrotta in data
30.10.2023” (cfr. doc. I pag. 4).
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha fatto valere in buona
sostanza che la valutazione oggettiva del Dr. med. __________, l’ultima data
del 6 dicembre 2023 (cfr. doc. A5), secondo cui la sindrome del tunnel cubitale
con una componente di irritazione nervosa confermata all’elettromiografia e il
quadro di epicondilite ed epitrocleite siano in correlazione post-traumatica
con l’infortunio del 3 maggio 2023, deve essere tenuta in debita considerazione
al fine di una revisione della decisione su opposizione (cfr. doc. I).
1.7. L’CO
1, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. Il
21 febbraio 2024 il rappresentante dell’insorgente ha preannunciato l’invio di
un nuovo certificato del Dr. med. __________ (cfr. doc. V), che è poi stato
trasmesso il 26 marzo 2024 (cfr. doc. VI-X).
Nella
menzionata attestazione del 20 febbraio 2024 il medico della Clinica __________
ha indicato:
" (…)
comunico che l’evento traumatico risulta associato in maniera altamente
probabile con il quadro sintomatologico del paziente. (…) La decisione della CO
1 riguarda più che altro una patologia di tipo cronico, ma il traumatismo che
il paziente ha avuto, ha determinato lesioni alla muscolatura dell’avambraccio
con dolori che adesso si sono cronicizzati. Nel frattempo, il paziente ha
manifestato anche una compressione del nervo ulnare che prima dell’incidente
non era presente. Sono pertanto qui a scrivere la presente per sottolineare il
mio parere in supporto alla tesi infortunistica del paziente. (…)” (cfr. doc.
X1)
1.9. L’assicuratore
LAINF, l’8 aprile 2024, ha addotto che, ammesso e non concesso che il
ricorrente sia stato vittima di un infortunio ai sensi di legge, il PD Dr. med.
__________, preso atto dell’apprezzamento medico del 20 febbraio 2024 del Dr.
med. __________, il 4 aprile 2024 si è riconfermato nelle proprie conclusioni.
L’CO 1 ha poi evidenziato che il neurologo ha precisato che il Dr. med. __________,
rilevando che la decisione concerne una patologia cronica risp. che non era
presente prima dell’evento del maggio 2023, si basa sul principio “post hoc,
ergo propter hoc”, il quale secondo la giurisprudenza non permette di
riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il criterio della
probabilità preponderante e pertanto non può essere considerato quale mezzo di
prova (cfr. doc. XI + 1).
1.10. Il
19 aprile 2024 il RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato di avere
contattato il Dr. med. __________, il quale, da un lato, ha sottolineato che “non
vuole favorire il Sig. RI 1 ma ha indicato nei suoi scritti le patologie di cui
il nostro assistito è portatore, indicando valutazioni oggettive e non soggette
al fatto che il Sig. RI 1 è da lui seguito da tempo”. Dall’altro,
relativamente agli opposti pareri in merito al caso, ha proposto una “seconda
valutazione indipendente” (cfr. doc. XIII).
1.11. Il
doc. XIII è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc.
XIV).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16
maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Con
decisione del 27 ottobre 2023, confermata dalla decisione su opposizione del 5
dicembre 2023 l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni ex nunc et
pro futuro dal 1° novembre 2023, per il motivo che, diversamente da quanto
valutato inizialmente, il 3 maggio 2023 l’assicurato non sarebbe rimasto
vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che il medesimo ha presentato costituirebbe
una lesione parificabile ai postumi d’infortunio (cfr. doc. 66; A3;
consid. 1.3.; 1.5.).
In
proposito occorre rilevare che con sentenza U 199/03 del 10 maggio 2004,
pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA ha
stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con
effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente
riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di
spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione
o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è
stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame
corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella
citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi
a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto
in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone
all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
Con
giudizio U 455/05 / 457/05 del 29 novembre 2006, pubblicato in DTF 133 V 57 e
in SVR 2007 UV Nr. 13, la nostra Massima Istanza ha, inoltre, deciso che anche
sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono
essere adattate retroattivamente. In particolare è stato puntualizzato che
l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni
dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di
tale disposizione.
In
quel caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto
assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito
che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31
dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio
scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento
traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF
aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio
2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
È
utile sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più
state erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata
dall’Alta Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale
restituzione.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_785/2019 del 17 agosto 2020 consid. 2.1.; STF
8C_22/2019 del 24 settembre 2019 consid. 3, non pubblicato in DTF 146 V 51 ma
in SVR 2020 UV N. 8 pag. 23; STCA 38.2008.16 del 22 settembre 2008 consid. 2.3.
In
concreto l’assicuratore LAINF, come visto nei fatti, ha dapprima corrisposto le
prestazioni fino alla fine del mese di ottobre 2023 per poi negare - con
provvedimento del 27 ottobre 2023 - la propria responsabilità in relazione ai
disturbi lamentati dall’assicurato al gomito sinistro, evitando però di
ritornare sulle prestazioni corrisposte all’insorgente nel frattempo.
Alla luce di quanto precede, l’agire
dell’Istituto assicuratore è pertanto da ritenere formalmente corretto (cfr.
STCA 38.2012.43 del 28 novembre 2012 consid. 2.2.).
Questa Corte deve, quindi, valutare, in primo luogo, se a
ragione oppure no l’CO 1, con decisione del 27 ottobre 2023, confermata dalla
decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 (cfr. doc. 66; A3), ha stabilito
che, diversamente da quanto valutato inizialmente, l’evento del 3 maggio 2023
non costituisce un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato l’assicurato
costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio.
In
secondo luogo, nel caso in cui l’assicuratore LAINF sia di principio
responsabile, deve essere esaminato se rettamente abbia negato il proprio
obbligo a erogare prestazioni facendo valere l’inesistenza di un nesso causale
naturale tra l’infortunio e i disturbi accusati dal ricorrente.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. L'art.
4 LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi
influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un
fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).
Scopo della definizione è
di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).
Pertanto
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19
agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V
61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).
Vi
è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve
accadere nel mondo esterno.
Quando
il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STF 8C_404/2020
dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.).
Da
un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 122 V 232 consid.
1; DTF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2; DTF 116 V 138
consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165 pag. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio
2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A.
Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S.
Gallo 1995, pag. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata
ai postumi di infortunio (cfr. DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nel
caso di specie il TCA constata che il Dr. med. __________, spec. in chirurgia
della mano e chirurgia ortopedica e traumatologica, il 1° giugno 2023, quale
diagnosi menziona “distorsione gomito sinistro con e/d distrattivi del
muscolo pronatore rotondo, lesione parziale e tendine brachiale sull’ulna,
entesite dell’epicondilo laterale e segni di epitrocleite mediale” (cfr.
doc. 29).
Il
30 giugno 2023 egli ha specificato che avrebbe rivisto il paziente con
un’elettromiografia del nervo ulnare per valutare un’eventuale neurite
post-traumatica (cfr. doc. 37).
Il
28 settembre 2023, dopo l’esecuzione di un’ENMG con la Dr. med. __________,
neurologa, il medico ha aggiunto la diagnosi di “sindrome del tunnel
cubitale a sinistra di origine post-traumatica” (cfr. doc. 59).
Il
20 febbraio 2024 il Dr. med. __________ ha precisato che il traumatismo ha
provocato “lesioni alla muscolatura dell’avambraccio con dolori che adesso
si sono cronicizzati. Nel frattempo, il paziente ha manifestato anche una
compressione del nervo ulnare” (cfr. doc. X1).
Dal
referto della RM al gomito sinistro del 17 maggio emerge:
" Edema del
pronatore rotondo.
Sfumata alterazione di segnale all’inserzione del
tendine brachiale sull’ulna con lesione parcellare nel contesto. Regolare
l’inserzione del tendine del bicipite.
Aspetto tumefatto del tendine estensore comune,
disomogeneo all’inserzione sull’epicondilo laterale con piccola area lacunare
nel contesto da entesopatia/entesite con lesione parcellare. Regolari legamenti
collaterali. Non edema della spongiosa dei segmenti ossei esaminati.” (Doc. 17)
Le
relative conclusioni della RM sono le seguenti: “entesite inserzionale del
tendine del brachiale sull’ulna e dell’estensore comune sull’epicondilo
laterale con lesioni parcellari nel contesto” (cfr. doc. 17).
L’entesite,
sinonimo della tendinite inserzionale, è l’infiammazione
dell'inserzione del tendine, ossia dell’entesi tra osso e tendine (cfr. https://www.rheumaliga.ch/assets/doc/CH_Dokumente/fachpersonen/update-rheumatologie/2021_Documentazione_Fibromialgia.pdf; https://www.eoc.ch/pazienti/malattie-e-trattamenti/s/spondilite-anchilosante.html).
Inoltre
il PD Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il 26 ottobre 2023,
ha indicato:
" (…) Initial
wird versicherungsmedizinisch a priori die Bemerkung gemacht, dass formal nach
UVG weder eine akute Sehnentendinitis noch eine Neuritis des N. ulnaris unter die gelisteten
Diagnosen des Art. 6 Abs. 2 fur ein unfallartiges
Ereignis fallen (…)” (Doc. 62)
Il
1° dicembre 2023 il medesimo ha puntualizzato:
" (…) In der
vorherigen Stellungnahme hatten wir diesbezuglich ausgeführt, dass
weder die festgestellte Diagnose einer chronischen Insertionstendinitis
des Musculus brachialis am Ansatz im Ellbogen links noch das intermittierende Nervus
ulnaris Reizsyndrom im
Cubitaltunnel (SUS) bei einem korperlich schwer arbeitenden Versicherten mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit den Tatbestand eines
unfallähnlichen Ereignisses gemäss Artikel 6.2 UVG erfüllen
würde. Auch die
aktuelle weitere Beschwerdeverschlimmerung spräche eher fur eine
chronifizierte Symptomatik im Sinne eines
chronischen Cubitaltunnelsyndroms (SUS) als zweithäufigstem Nervenengpasssyndrom
des Menschen und nicht fur ein unfallähnliche Ereignis wie z.B. ein akuter Sehnenriss ohne degenerativen Vorzustand bei einem jungen Menschen.” (cfr. doc. 87)
Ciò
è stato ribadito dal PD Dr. med. __________ il 4 aprile 2024 (cfr. doc. XI1).
Per
completezza è comunque utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il
Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale
disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni
ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato
soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte
federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni
deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in
virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai
sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2
LAINF.
2.8. Nella
presente evenienza, alla luce di quanto precede, questo Tribunale esamina se
l’assicurato sia rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA
oppure no.
Il
5 maggio 2023, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato
all’assicuratore che il 3 maggio 2023
al ricorrente, mentre utilizzava
un martello pneumatico, si è girato il braccio sinistro, riportando una
torsione/distorsione (cfr. doc. 2).
Il
9 giugno 2023 l’assicurato, compilando un questionario relativo all’evento del
3 maggio 2023, ha precisato:
" demolivo
un pavimento con un demolitore di peso kilo 20, quest’ultimo mi dava un
contraccolpo nel braccio sinistro facendolo girare di 90 gradi” (Doc. 26)
Egli
ha risposto negativamente alla domanda “È accaduto qualcosa di particolare
(scivolato, caduto, sbattuto contro qualcosa ecc.)?” (cfr. doc. 26).
In
una sentenza 8C_36/2013 del 14 gennaio 2014 il Tribunale federale, nel caso di
un elettricista che si era ferito alla spalla destra traforando un muro con un
martello pneumatico la cui punta si era incastrata nel muro, ha statuito che a
ragione il Tribunale cantonale del Canton Vaud aveva ammesso il carattere
infortunistico dell’evento.
Al
riguardo l’Alta Corte, al consid. 5, ha formulato le seguenti argomentazioni:
" (…) Le fait que, de façon générale, un électricien peut être amené à
utiliser un marteau-piqueur dans l'exercice de sa profession ou qu'il
peut arriver que la mèche d'une telle machine se bloque lors de son
utilisation, n'est pas un critère pertinent pour nier ou admettre l'existence
d'un accident en l'espèce. Si la jurisprudence prend en considération les
habitudes professionnelles d'une personne qui prétend des prestations
d'assurance, elle le fait avant tout dans le cadre des lésions dues à des
efforts (soulèvement et déplacement de charges notamment) pour examiner si
l'effort doit être considéré comme extraordinaire (cf. Jean-Maurice Frésard/
Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, n. 73 p. 861).
Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire
doit être admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118). En l'occurrence, il ressort du jugement
cantonal que la force générée par le marteau-piqueur en
fonctionnement alors que la mèche de celui-ci s'était bloquée dans le mur a
provoqué chez l'assuré une torsion violente et forcée de son membre supérieur
droit. On se trouve donc en présence d'un mouvement non programmé et non
maîtrisé qui a présenté une certaine intensité. A cet égard, il y a lieu de
s'en tenir aux faits constatés par les premiers juges qui lient le Tribunal
fédéral. Dans ces circonstances, on peut retenir qu'il y a eu une sollicitation
de l'organisme plus élevée que la normale, ce qui permet de conclure à
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire à l'origine des douleurs à
l'épaule droite annoncées par l'intimé.
Vu ce qui précède, le jugement cantonal n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.”
In una successiva sentenza
8C_791/2018 del 19 agosto 2019 consid. 5. la nostra Massima Istanza,
pronunciandosi riguardo a un installatore elettricista, il quale, togliendo un
cavo della corrente da un container con il braccio teso verso l’alto, aveva
riportato, a causa della resistenza che si era creata e che era venuta meno
improvvisamente, un colpo violento nel braccio e un dolore immediato, ha
rilevato:
" 5.1. On ne saurait suivre le raisonnement de la recourante. En
effet, il ressort clairement des déclarations successives et concordantes de
l'intimé qu'il a ressenti une vive douleur au moment du mouvement brusque du
bras, soit après que la résistance a cédé, et non lorsqu'il a fourni un effort
pour retirer le câble. En outre, le point de vue selon lequel les lésions de
l'intimé seraient en réalité dues à l'effort déployé n'est pas étayé sur le
plan médical. Cela étant, les habitudes professionnelles - que la jurisprudence
prend en considération avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts
(soulèvement et déplacement de charges notamment) pour examiner si l'effort
doit être considéré comme extraordinaire (cf. FRÉSARD / MOSER-SZELESS,
L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV,
3 e éd. 2016, n. 98 p. 924) - ne sont en l'espèce pas un critère
pertinent pour nier ou admettre l'existence d'un accident. C'est donc à juste
titre que les premiers juges ont examiné le cas sous l'angle de la
jurisprudence relative aux mouvements du corps.
5.2. Pour les mouvements du corps,
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire est en principe admise en cas
de "mouvement non coordonné", à savoir lorsque le déroulement
habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement
non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de
trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; arrêt 8C_835/2013 du 28 janvier 2014
consid. 5.1, in SVR 2014 UV n° 21 p. 67). En l'occurrence, selon le déroulement
non contesté des faits, en voulant extraire un câble électrique d'une prise,
l'intimé a rencontré une certaine résistance, laquelle a cédé soudainement,
provoquant un mouvement latéral brusque et violent de son bras gauche. On se
trouve dès lors clairement en présence d'un mouvement non maîtrisable d'un
point de vue physiologique, soit un empêchement non programmé et lié à
l'environnement extérieur (l'effet de résistance) entravant le déroulement
naturel du mouvement corporel. Dans ce cas, l'existence d'un facteur
extraordinaire doit être admise étant donné que le facteur extérieur - la
modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même
temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du
mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 précité; voir p. ex. arrêt 8C_36/2013
du 14 janvier 2014 consid. 5).”
Cfr. pure STF 8C_586/2020 del 30
novembre 2020.
Nel caso di specie
l’assicurato, nel mese di giugno 2023, allorché gli è stato sottoposto il
questionario CO 1 nel quale si è limitato a completare le dichiarazioni del
datore di lavoro riguardo alla dinamica di quanto accaduto il 3 maggio 2023, ha
asserito, da una parte, che stava demolendo un pavimento con un demolitore
(martello pneumatico) di 20 kg, dall’altra, che l’attrezzo gli ha dato un
contraccolpo (cfr. doc. 26).
Sulla
base della giurisprudenza appena citata, ci si può chiedere se il contraccolpo
subito al braccio sinistro e che ne ha provocato la torsione di 90 gradi sia
assimilabile al blocco della punta di un martello pneumatico in un muro,
rispettivamente alla cessazione improvvisa della resistenza del cavo elettrico
nella presa e se quindi si sia confrontati con un movimento non programmato di
una certa intensità, ossia con un movimento non controllabile da un punto di
vista fisiologico connesso all’ambiente esterno (il contraccolpo) ostacolante
lo svolgimento naturale del movimento del corpo.
In
concreto tale questione non merita, tuttavia, di ulteriori approfondimenti,
poiché, anche volendo ritenere l’evento del 3 maggio 2023 quale infortunio ai
sensi di legge, l’obbligo prestativo dell’CO 1 deve ad ogni modo essere negato,
siccome i disturbi accusati dall’insorgente non si trovano in nesso di
causalità naturale con il sinistro in questione.
Per quanto attiene a un’eventuale
lesione corporale parificata ai postumi d’infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF, giova
osservare che il PD Dr. med. __________ ne ha escluso l’esistenza (cfr. doc.
62; 87; XI1; consid. 2.7.).
La parte ricorrente non ha
contestato tale conclusione, né ha preteso che il caso dell’assicurato debba
essere esaminato alla luce dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. Lo specialista curante, Dr.
med. __________, il 6 novembre, il 6 dicembre 2023 e il 20 febbraio 2024, ha
d’altronde incentrato le sue certificazioni sulla correlazione tra la
sindrome del tunnel cubitale con una componente di irritazione nervosa e il
quadro di epicondilite ed epitrocleite, da un lato, e il traumatismo torsionale
subito dall’insorgente nel maggio 2023, dall’altro (cfr. doc. 76; A5, VIII).
2.9. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF
146 V 51 consid. 5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti).
Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181
consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi
citate).
2.10. L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio
(status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, pag. 75 seg. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363 pag. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.11. Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103).
2.12. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio
2003 consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.
572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici
alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In
proposito cfr. pure STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF
8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023
consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF
8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF
8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF
125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF
122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di
prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid.
4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Va,
però, evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr.
STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno
2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer , Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
È,
infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011
del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5
in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid.
4b).
2.13. Chiamato
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, attentamente vagliato l’insieme
della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere
espresso dal medico __________, PD Dr. med. __________, secondo cui la
causalità fra i disturbi lamentati dall'assicurato (diagnosi di tendinite
inserzionale del muscolo brachiale in prossimità del gomito risp. di sindrome
irritativa del tunnel cubitale) e l'avvenimento del maggio 2023 è solo
possibile e non verosimile in modo preponderante, possa validamente costituire
da base al presente giudizio.
Lo
specialista ha, in particolare, attestato, il 25 ottobre 2023, che:
" (…) Weder
ist der Unfallmechanismus mit einer Torsionsbewegung für eine dauerhafte
Nervenschadigung hier geeignet, bei anatomisch bereits flexibel gelagertem und
mit ausreichend Lange vorhandenem N. ulnaris. Bekanntermassen ist das
sogenannte Cubital Tunnelsyndrom am Ellebogen mit einer Irritation des Nervus
ulnaris auch das zweithäufigste - krankheitsbedingte -
Nervenengpass-Syndrom des Menschen nach dem Karpaltunnelsyndrom. Beides ist
vorliegend elektrophysiologisch in sehr geringer und intermittierender Form
ohne Paresen bei dem Versicherten, der bimanual schwere körperliche Arbeiten
als Maurer durchführt, wenn auch diagnostisch wie aufgelistet nur eingeschränkt
möglich - jedoch ohne dass eine notwendige Information über einen eher
wahrscheinlichen Vorzustand eingeholt wurde. Ein bilddiagnostischer Nachweis
einer (chronischen) Insertionsinsertionstendinitis des M. brachialis mit Ansatz
im Ellebogenbereich mit Bericht vom 17.05.2023, nur 14 Tage nach dem
angeschuldigten Ereignis, spricht auch eher für den Vorzustand einer chronischen
Ueberlastung des linken Ellenbogen incl. eines sehr häufigen klinisch stummen
oder allenfalls auch apparenten N. ulnaris-Reizsyndrom (SUS) im Cubitaltunnel.
Somit ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit das Nervus ulnaris Syndrom
bereits zumindest klinisch inapparent vorbestehend einzuschätzen wie auch das
gleichseitige Medianusengpasssyndrom des Versicherten. Hierfür spricht
klinisch auch die nur bei Flexionbewegung intermittierend auftretende
Parasthesie-Symptornatlk im Sinne eines sog. dynamischen SUS. Eine allenfalls
vorübergehende Verschlimmerung durch eine erhebliche Ellebogenextension für
maximal drei Monate ist allenfalls als möglich einzuschätzen, jedoch keine
zunehmende Verschlimmerung der Beschwerden, die in der Gesamtzusammenschau somit
überwiegend wahrscheinlich nicht unfallkausaler Genese sind bei chronischen
Cubitaltunnelsyndrom (SUS) links. Eine mögliche Unfallkausalität eines SUS mit
noch weiter zunehmend geschilderten intermittierenden Beschwerden ist
abschliessend daher als zumindest überholt nach sechs Monaten einzuschätzen.”
(Doc. 62) (la sottolineatura è della redattrice)
Il
1° dicembre 2023 il PD Dr. md. __________ ha aggiunto:
" (…) Ein
struktureller Schädigungsnachweis für ein tatsächliches Ellbogentrauma wird
jedoch nicht erbracht, und es wird sich auch nicht damit auseinandergesetzt,
dass die chronische Insertionstendinitis an der gleichseitigen Ellenbeuge
ebenfalls eindeutig für einen degenerativen Vorzustand spricht. (…)” (Doc. 87)
Infine
il 4 aprile 2024 il medico __________ ha affermato:
" (…) Es war
ausführlich neurologisch dargelegt worden, dass es sich vielmehr um die
chronifizierte Symptomatik im Sinne eines chronischen Kubitaltunnelsyndroms
(SUS) als dem zweithäuflgsten Nervenengpasssyndrom des Menschen handelt mit
einem sensomotorischen Beschwerdebild infolge einer chronischen Druckschädigung
des Nervus ulnaris im Ellenbogenbereich, was daher bei jeder Gelegenheit also
auch unabhängig von dem gemeldeten Schadenereignis vom 05.05.2023 symptomatisch
werden konnte, wobei an dieser Stelle auch auf die noch aktuellen einschlägigen
dt. sprachigen interdisziplinär chirurgisch-neurologischen Leitlinien zu den
spezifischen Ursachen nochmals hingewiesen wird [1]: Dies insbesondere
deswegen, da eben kein (seltener) struktureller Schadigungsnachweis mit einem
tatsächlichen knöchernen Ellenbogentrauma mit Einengung des Nervenkanals
vorliegt. Deswegen war zur Ursachenerläuterung auch auf ein weiteres klinisch
noch "stilles" Nervenengpasssyndrom des Versicherten in Form eines
diagnostizierten Karpaltunnelsyndroms am Handgelenk links in diesem
Zusammenhang gleicher nicht traumatischer Ursache hingewiesen worden (…) Diese
bei dem Versicherten ausgewiesenen beiden Nervenkompressionssyndrome stellen
daher vielmehr eine bereits anatomisch anlagebedingte und chronisch
symptomatisch werdende Krankheitsidentität der oberen Extrernitäten dar [1],
dies daher weder im Sinne einer sogenannten hier gar nicht gelisteten
Listendiagnose noch einer überwiegend wahrscheinlichen Unfallkausalität.” (Doc.
XI1)
Fatti
I
rapporti del PD Dr. med. __________ non contengono contraddizioni e presentano
tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,
il medico ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier
dell’assicurato e all’esame dei referti radiologici.
Egli
ha altresì fatto riferimento alla “Leitlinie: Diagnostik und Therapie des Kubitaltunnelsyndrom
(KUTS)” del 7 febbraio 2018 di AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften e. V. in Deutschland; cfr. doc. XI1; https://register.awmf.org/assets/guidelines/005-009l_S3_Kubitaltunnelsyndrom-Diagnostik-Therapie_2018-02.pdf).
2.14. Né
gli argomenti che la parte ricorrente ha sollevato in questa sede richiamando
le certificazioni mediche del Dr. med. __________, né la documentazione medica
agli atti sono, del resto, atti a generare dei dubbi - neppure lievi (cfr.
consid. 2.12.) - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo
specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente, con
considerazioni puntuali e convincenti.
È
vero che il Dr. med. __________, il 6 novembre, il 6 dicembre 2023 e il 20
febbraio 2024, ha attestato sostanzialmente che la sindrome del tunnel cubitale
con una componente di irritazione nervosa e il quadro di epicondilite ed
epitrocleite possono essere con probabilità alta correlata con il traumatismo
torsionale subito dall’insorgente nel maggio 2023 (cfr. doc. 76; A5, VIII).
È
altrettanto vero, tuttavia, che lo specialista curante non ha debitamente
motivato tale sua valutazione, limitandosi ad asserire che prima dell’evento
del maggio 2023 non era presente una compressione del nervo ulnare (cfr. doc.
VIII1).
Su
questo aspetto il TCA sottolinea, conformemente a quanto rilevato dal PD Dr.
med. __________ (cfr. doc. XI1), che la regola “post hoc, ergo propter hoc”
(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La
giurisprudenza federale ha così stabilito che per il solo fatto d’essere
insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto
una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal
profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio
(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2:
“Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall
aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)
ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich
nicht zulässig, …”; STF 8C_470/2023 del 19 marzo 2024 consid. 7.2.1.; STF
8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del 19 marzo 2019; STF
8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF
8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema
vedi pure Th.Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, pag. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, pag. 41; STCA 38.2019.33
del 19 agosto 2019 consid. 2.2.4.; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017
consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018 consid. 2.6; STCA 35.2019.7 del
29 aprile 2019 consid. 2.7).
Questa
Corte può, d’altronde, esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in
particolare una “seconda valutazione indipendente” richiesta dalla parte
ricorrente (cfr. doc. XIII; consid. 1.10), visto che esse non fornirebbero
verosimilmente nuovi e rilevanti elementi di valutazione. In proposito, va
ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio
2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF
9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021
consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF
8C_418/2018 del 12 luglio 2019, pubblicata in SVR 2020 UV Nr. 9 pag. 32 segg.;
STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza
che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.15. In
esito alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. STF 8C_179/2023 del 20 ottobre 2023 consid. 4.2.; STF
8C_282/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 4.3.; DTF 125 V 195 consid. 2 e
riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, pag. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 343), che i disturbi accusati dall’assicurato
al gomito sinistro costituiscano una conseguenza naturale dell’evento del 3
maggio 2023, anche volendolo ritenere quale infortunio (cfr. consid. 2.8.).
A
ragione, quindi, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità per le
problematiche al gomito sinistro lamentate dall’assicurato.
La
decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 impugnata deve, conseguentemente,
essere confermata.
2.16. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
Considerandi
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21
febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023
consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
2.17
Nel
ricorso è stato accennato all’istituto del gratuito patrocinio, senza però
formalizzare una richiesta in tal senso (cfr. doc. I).
Al
riguardo va comunque ricordato che il gratuito patrocinio, sia in ambito di
procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad
avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005,
I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206
consid. 5.1.4; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA
42.2019.38
del 20 gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre
2018.
consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA
38.2012.55
del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non
impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non
iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.
181).
Questa
Corte osserva, altresì, che in concreto una domanda di gratuito patrocinio
dovrebbe in ogni caso essere respinta, non essendo adempiute le relative
condizioni.
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si
estende in particolare all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv.
1.
LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della
procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti
davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"
Essa è esclusa se la procedura non
presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017
consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
2.17.1
La
condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF
9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre
2000.
nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia
251).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del
9.
agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto
2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF
8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Al
riguardo cfr. pure STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021
del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid.
2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del
18.
settembre 2019 consid. 2.11.
2.17.2
Nella
concreta fattispecie il TCA ritiene - qualora la parte ricorrente avesse
espressamente postulato l’ammissione al gratuito patrocinio e il rappresentante
in seno al RA 1 adempia i requisiti per il riconoscimento del gratuito patrocinio
(cfr. consid. 2.17.) - che non sarebbe soddisfatto il requisito della
probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;
STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia
253.
consid. 3b).
Alla
luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei
siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente
vertenza relativa alla questione di sapere se l’CO 1 abbia correttamente negato
il proprio obbligo prestativo in relazione all’evento del 3 maggio 2023 con
effetto ex nunc et pro futuro dal 1° novembre 2023 (cfr. doc. 66; A3; consid.
1.3.; 1.5.), appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario,
destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In
effetti dalla rilevante documentazione agli atti emergeva in modo indubbio che
il tema peraltro principalmente di
natura medica (valutazione della causalità naturale; consid. 2.10.), non
risultava complesso e che difettava un nesso causale naturale tra l’evento in
questione e i disturbi al gomito sinistro.
Di
primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva
probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA
35.2022.25
del 28 aprile 2022, il cui ricorso al TF è stato considerato
inammissibile con giudizio 8C_344/2022 dell’8 giugno 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti