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Decisione

35.2024.5

Negato prestazioni ex nunc da 11.23. Anche ritenendo evento del 5.23 (contraccolpo al braccio sx durante uso di un demolitore) quale infortunio, disturbi non si trovano, sulla base dell'apprezzamento chiaro e convincente del medico di fiducia dell'assicuratore, in nesso causale con sinistro

21 maggio 2024Italiano45 min

ha altresì fatto riferimento alla “Leitlinie: Diagnostik und Therapie des Kubitaltunnelsyndrom

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.5

rs

Lugano

21 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il

3 maggio 2023 RI 1 (__________.1966), dipendente della __________ in qualità di

operaio di cantiere e, perciò, assicurato dobbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, mentre utilizzava un martello pneumatico

per demolire un pavimento, ha subito un contraccolpo al braccio sinistro, il

quale si è girato di 90 gradi (cfr. doc. 4; 1; 26).

Dal

certificato medico del Pronto soccorso della Clinica __________, dove

l’assicurato si è recato quel medesimo giorno, risulta, quale diagnosi, una

sospetta lesione dei tendini flessori (cfr. doc. 7).

La

RM al gomito sinistro effettuata il 17 maggio 2023 ha posto in luce un’“entesite

inserzionale del tendine del brachiale sull’ulna e dell’estensore comune

sull’epicondilo laterale con lesioni parcellari nel contesto” (cfr. doc.

17).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso a titolo di lesione corporale parificata ai

postumi di infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge (cfr. doc. 32; 33; 60).

1.2. Il

28 settembre 2023 il Dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano e

in chirurgia ortopedica e traumatologica, il quale ha iniziato a seguire

l’assicurato dal 1° giugno 2023 (cfr. doc. 29; 37; 47), ha chiesto al servizio

medico dell’CO 1 “di valutare la presa in carico di una possibile neurolisi

del nervo ulnare al gomito di sinistra che avverrà solo se il paziente non

migliorerà nell’arco delle prossime settimane” (cfr. doc. 59).

1.3. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1, con decisione formale

del 27 ottobre 2023, ha interrotto le prestazioni a far tempo dal 1° novembre

2023, ritenendo la sua prima valutazione errata, e meglio che in realtà non si

è in presenza di un infortunio, né di una lesione corporale assimilabile a un

infortunio.

L’assicuratore

LAINF ha ad ogni modo rinunciato al recupero degli esborsi effettuati fino a

quel momento (cfr. doc. 66).

1.4. Il

20 novembre 2023 il RA 1, a nome e per conto di RI 1, ha comunicato che

quest’ultimo, tramite il Dr. med. __________, ha presentato opposizione e ha

chiesto di inviargli ogni notizia relativa alla pratica in questione (cfr. doc.

78).

In

effetti il 6 novembre 2023 il Dr. med. __________ ha chiesto

all’amministrazione di rivalutare la sua posizione, evidenziando che il 3

maggio 2023 RI 1 ha subito un trauma distorsivo del gomito sinistro durante

l’attività lavorativa torcendo lo stesso mentre stava utilizzando un martello

pneumatico pesante, che già durante la prima visita del 1° giugno 2023 il

paziente ha mostrato segni di sofferenza del nervo ulnare con ipoestesia del D4

e D5, che l’elettromiografia eseguita dalla Dr. med. __________ ha riscontrato

un’alterazione sensibile motoria del nervo cubitale a sinistra che con

probabilità alta va correlata con il traumatismo torsionale sostenuto dal

medesimo a maggio 2023 e che prima dell’evento in questione non erano presenti

sintomi (cfr. doc. 76).

1.5. Con

decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 l’CO 1, fondandosi sul parere del

PD Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha confermato il

provvedimento del 27 ottobre 2023, rilevando:

" (…)

4. Innegabile è il fatto che l'assicurato non è entrato in

contatto con un agente esterno così come pure che non ha fatto uno sforzo

eccessivo. Non può nemmeno essere ammesso che l'assicurato sia incorso in un

movimento scoordinato in quanto il fatto di subire un contraccolpo demolendo un

pavimento non ha nulla di straordinario ma fa parte dei rischi dell'attività

che stava svolgendo.

5. A giusta ragione la CO 1 ha rifiutato ex-nunc et pro futuro il

proprio obbligo d'indennizzo. Incombe all'amministrazione e in caso di ricorso

al giudice determinare se l'evento fatto valere costituisce un infortunio.

L'opinione del medico non è decisiva quando si tratta di definire la natura

dell'accaduto. La nozione d'infortunio è una questione giuridica e non medica

(A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pago

175; J.-L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 73).

6. Inoltre e in ogni caso il PD dottor __________, con

apprezzamento 25.10.2023, ha rilevato che la causalità fra i disturbi lamentati

dall'infortunio (diagnosi di tendinite inserzionale del muscolo brachiale in

prossimità del gomito risp. di sindrome irritativa del tunnel cubitale)

e l'avvenimento fatto valere è solo possibile (…)

7. A mente del dott. __________ l'alterazione sensibile motoria

del nervo cubitale messa in luce sull'elettromiografia è con alta probabilità

correlata con il traumatismo torsionale in un assicurato che già in occasione

della visita dell'1.6.2023 aveva mostrato dei segni di sofferenza del nervo

ulnare con un'ipoestesia delle dita 4 e 5.

8. In data 1.12.2023 il PD dottor __________ si è confermato nelle

sue precedenti conclusioni (…)” (Doc. A3 pag. 5-6)

1.6. Con

tempestivo ricorso del 18 gennaio 2024 RI 1, rappresentato dal RA 1, ha

chiesto, annullata la decisione su opposizione impugnata, “la ripresa a

carico di CO 1 e la copertura spese legate all’infortunio e la ripresa del

pagamento dell’indennità giornaliera di infortunio interrotta in data

30.10.2023” (cfr. doc. I pag. 4).

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha fatto valere in buona

sostanza che la valutazione oggettiva del Dr. med. __________, l’ultima data

del 6 dicembre 2023 (cfr. doc. A5), secondo cui la sindrome del tunnel cubitale

con una componente di irritazione nervosa confermata all’elettromiografia e il

quadro di epicondilite ed epitrocleite siano in correlazione post-traumatica

con l’infortunio del 3 maggio 2023, deve essere tenuta in debita considerazione

al fine di una revisione della decisione su opposizione (cfr. doc. I).

1.7. L’CO

1, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.8. Il

21 febbraio 2024 il rappresentante dell’insorgente ha preannunciato l’invio di

un nuovo certificato del Dr. med. __________ (cfr. doc. V), che è poi stato

trasmesso il 26 marzo 2024 (cfr. doc. VI-X).

Nella

menzionata attestazione del 20 febbraio 2024 il medico della Clinica __________

ha indicato:

" (…)

comunico che l’evento traumatico risulta associato in maniera altamente

probabile con il quadro sintomatologico del paziente. (…) La decisione della CO

1 riguarda più che altro una patologia di tipo cronico, ma il traumatismo che

il paziente ha avuto, ha determinato lesioni alla muscolatura dell’avambraccio

con dolori che adesso si sono cronicizzati. Nel frattempo, il paziente ha

manifestato anche una compressione del nervo ulnare che prima dell’incidente

non era presente. Sono pertanto qui a scrivere la presente per sottolineare il

mio parere in supporto alla tesi infortunistica del paziente. (…)” (cfr. doc.

X1)

1.9. L’assicuratore

LAINF, l’8 aprile 2024, ha addotto che, ammesso e non concesso che il

ricorrente sia stato vittima di un infortunio ai sensi di legge, il PD Dr. med.

__________, preso atto dell’apprezzamento medico del 20 febbraio 2024 del Dr.

med. __________, il 4 aprile 2024 si è riconfermato nelle proprie conclusioni.

L’CO 1 ha poi evidenziato che il neurologo ha precisato che il Dr. med. __________,

rilevando che la decisione concerne una patologia cronica risp. che non era

presente prima dell’evento del maggio 2023, si basa sul principio “post hoc,

ergo propter hoc”, il quale secondo la giurisprudenza non permette di

riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il criterio della

probabilità preponderante e pertanto non può essere considerato quale mezzo di

prova (cfr. doc. XI + 1).

1.10. Il

19 aprile 2024 il RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato di avere

contattato il Dr. med. __________, il quale, da un lato, ha sottolineato che “non

vuole favorire il Sig. RI 1 ma ha indicato nei suoi scritti le patologie di cui

il nostro assistito è portatore, indicando valutazioni oggettive e non soggette

al fatto che il Sig. RI 1 è da lui seguito da tempo”. Dall’altro,

relativamente agli opposti pareri in merito al caso, ha proposto una “seconda

valutazione indipendente” (cfr. doc. XIII).

1.11. Il

doc. XIII è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc.

XIV).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16

maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Con

decisione del 27 ottobre 2023, confermata dalla decisione su opposizione del 5

dicembre 2023 l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni ex nunc et

pro futuro dal 1° novembre 2023, per il motivo che, diversamente da quanto

valutato inizialmente, il 3 maggio 2023 l’assicurato non sarebbe rimasto

vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che il medesimo ha presentato costituirebbe

una lesione parificabile ai postumi d’infortunio (cfr. doc. 66; A3;

consid. 1.3.; 1.5.).

In

proposito occorre rilevare che con sentenza U 199/03 del 10 maggio 2004,

pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA ha

stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con

effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente

riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di

spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione

o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è

stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame

corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.

Nella

citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi

a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto

in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone

all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.

Con

giudizio U 455/05 / 457/05 del 29 novembre 2006, pubblicato in DTF 133 V 57 e

in SVR 2007 UV Nr. 13, la nostra Massima Istanza ha, inoltre, deciso che anche

sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono

essere adattate retroattivamente. In particolare è stato puntualizzato che

l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni

dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di

tale disposizione.

In

quel caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto

assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito

che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31

dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio

scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento

traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF

aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio

2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.

È

utile sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più

state erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata

dall’Alta Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale

restituzione.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_785/2019 del 17 agosto 2020 consid. 2.1.; STF

8C_22/2019 del 24 settembre 2019 consid. 3, non pubblicato in DTF 146 V 51 ma

in SVR 2020 UV N. 8 pag. 23; STCA 38.2008.16 del 22 settembre 2008 consid. 2.3.

In

concreto l’assicuratore LAINF, come visto nei fatti, ha dapprima corrisposto le

prestazioni fino alla fine del mese di ottobre 2023 per poi negare - con

provvedimento del 27 ottobre 2023 - la propria responsabilità in relazione ai

disturbi lamentati dall’assicurato al gomito sinistro, evitando però di

ritornare sulle prestazioni corrisposte all’insorgente nel frattempo.

Alla luce di quanto precede, l’agire

dell’Istituto assicuratore è pertanto da ritenere formalmente corretto (cfr.

STCA 38.2012.43 del 28 novembre 2012 consid. 2.2.).

Questa Corte deve, quindi, valutare, in primo luogo, se a

ragione oppure no l’CO 1, con decisione del 27 ottobre 2023, confermata dalla

decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 (cfr. doc. 66; A3), ha stabilito

che, diversamente da quanto valutato inizialmente, l’evento del 3 maggio 2023

non costituisce un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato l’assicurato

costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio.

In

secondo luogo, nel caso in cui l’assicuratore LAINF sia di principio

responsabile, deve essere esaminato se rettamente abbia negato il proprio

obbligo a erogare prestazioni facendo valere l’inesistenza di un nesso causale

naturale tra l’infortunio e i disturbi accusati dal ricorrente.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. L'art.

4 LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi

influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un

fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).

Scopo della definizione è

di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).

Pertanto

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19

agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V

61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).

Vi

è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve

accadere nel mondo esterno.

Quando

il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STF 8C_404/2020

dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.).

Da

un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 122 V 232 consid.

1; DTF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2; DTF 116 V 138

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165 pag. 59 consid. 3b).

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio

2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b, 111

V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A.

Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S.

Gallo 1995, pag. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata

ai postumi di infortunio (cfr. DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nel

caso di specie il TCA constata che il Dr. med. __________, spec. in chirurgia

della mano e chirurgia ortopedica e traumatologica, il 1° giugno 2023, quale

diagnosi menziona “distorsione gomito sinistro con e/d distrattivi del

muscolo pronatore rotondo, lesione parziale e tendine brachiale sull’ulna,

entesite dell’epicondilo laterale e segni di epitrocleite mediale” (cfr.

doc. 29).

Il

30 giugno 2023 egli ha specificato che avrebbe rivisto il paziente con

un’elettromiografia del nervo ulnare per valutare un’eventuale neurite

post-traumatica (cfr. doc. 37).

Il

28 settembre 2023, dopo l’esecuzione di un’ENMG con la Dr. med. __________,

neurologa, il medico ha aggiunto la diagnosi di “sindrome del tunnel

cubitale a sinistra di origine post-traumatica” (cfr. doc. 59).

Il

20 febbraio 2024 il Dr. med. __________ ha precisato che il traumatismo ha

provocato “lesioni alla muscolatura dell’avambraccio con dolori che adesso

si sono cronicizzati. Nel frattempo, il paziente ha manifestato anche una

compressione del nervo ulnare” (cfr. doc. X1).

Dal

referto della RM al gomito sinistro del 17 maggio emerge:

" Edema del

pronatore rotondo.

Sfumata alterazione di segnale all’inserzione del

tendine brachiale sull’ulna con lesione parcellare nel contesto. Regolare

l’inserzione del tendine del bicipite.

Aspetto tumefatto del tendine estensore comune,

disomogeneo all’inserzione sull’epicondilo laterale con piccola area lacunare

nel contesto da entesopatia/entesite con lesione parcellare. Regolari legamenti

collaterali. Non edema della spongiosa dei segmenti ossei esaminati.” (Doc. 17)

Le

relative conclusioni della RM sono le seguenti: “entesite inserzionale del

tendine del brachiale sull’ulna e dell’estensore comune sull’epicondilo

laterale con lesioni parcellari nel contesto” (cfr. doc. 17).

L’entesite,

sinonimo della tendinite inserzionale, è l’infiammazione

dell'inserzione del tendine, ossia dell’entesi tra osso e tendine (cfr. https://www.rheumaliga.ch/assets/doc/CH_Dokumente/fachpersonen/update-rheumatologie/2021_Documentazione_Fibromialgia.pdf; https://www.eoc.ch/pazienti/malattie-e-trattamenti/s/spondilite-anchilosante.html).

Inoltre

il PD Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il 26 ottobre 2023,

ha indicato:

" (…) Initial

wird versicherungsmedizinisch a priori die Bemerkung gemacht, dass formal nach

UVG weder eine akute Sehnentendinitis noch eine Neuritis des N. ulnaris unter die gelisteten

Diagnosen des Art. 6 Abs. 2 fur ein unfallartiges

Ereignis fallen (…)” (Doc. 62)

Il

1° dicembre 2023 il medesimo ha puntualizzato:

" (…) In der

vorherigen Stellungnahme hatten wir diesbezuglich ausgeführt, dass

weder die festgestellte Diagnose einer chronischen Insertionstendinitis

des Musculus brachialis am Ansatz im Ellbogen links noch das intermittierende Nervus

ulnaris Reizsyndrom im

Cubitaltunnel (SUS) bei einem korperlich schwer arbeitenden Versicherten mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit den Tatbestand eines

unfallähnlichen Ereignisses gemäss Artikel 6.2 UVG erfüllen

würde. Auch die

aktuelle weitere Beschwerdeverschlimmerung spräche eher fur eine

chronifizierte Symptomatik im Sinne eines

chronischen Cubitaltunnelsyndroms (SUS) als zweithäufigstem Nervenengpasssyndrom

des Menschen und nicht fur ein unfallähnliche Ereignis wie z.B. ein akuter Sehnenriss ohne degenerativen Vorzustand bei einem jungen Menschen.” (cfr. doc. 87)

Ciò

è stato ribadito dal PD Dr. med. __________ il 4 aprile 2024 (cfr. doc. XI1).

Per

completezza è comunque utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il

Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale

disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni

ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato

soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte

federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni

deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in

virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai

sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2

LAINF.

2.8. Nella

presente evenienza, alla luce di quanto precede, questo Tribunale esamina se

l’assicurato sia rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA

oppure no.

Il

5 maggio 2023, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato

all’assicuratore che il 3 maggio 2023

al ricorrente, mentre utilizzava

un martello pneumatico, si è girato il braccio sinistro, riportando una

torsione/distorsione (cfr. doc. 2).

Il

9 giugno 2023 l’assicurato, compilando un questionario relativo all’evento del

3 maggio 2023, ha precisato:

" demolivo

un pavimento con un demolitore di peso kilo 20, quest’ultimo mi dava un

contraccolpo nel braccio sinistro facendolo girare di 90 gradi” (Doc. 26)

Egli

ha risposto negativamente alla domanda “È accaduto qualcosa di particolare

(scivolato, caduto, sbattuto contro qualcosa ecc.)?” (cfr. doc. 26).

In

una sentenza 8C_36/2013 del 14 gennaio 2014 il Tribunale federale, nel caso di

un elettricista che si era ferito alla spalla destra traforando un muro con un

martello pneumatico la cui punta si era incastrata nel muro, ha statuito che a

ragione il Tribunale cantonale del Canton Vaud aveva ammesso il carattere

infortunistico dell’evento.

Al

riguardo l’Alta Corte, al consid. 5, ha formulato le seguenti argomentazioni:

" (…) Le fait que, de façon générale, un électricien peut être amené à

utiliser un marteau-piqueur dans l'exercice de sa profession ou qu'il

peut arriver que la mèche d'une telle machine se bloque lors de son

utilisation, n'est pas un critère pertinent pour nier ou admettre l'existence

d'un accident en l'espèce. Si la jurisprudence prend en considération les

habitudes professionnelles d'une personne qui prétend des prestations

d'assurance, elle le fait avant tout dans le cadre des lésions dues à des

efforts (soulèvement et déplacement de charges notamment) pour examiner si

l'effort doit être considéré comme extraordinaire (cf. Jean-Maurice Frésard/

Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, n. 73 p. 861).

Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire

doit être admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le

déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un

mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118). En l'occurrence, il ressort du jugement

cantonal que la force générée par le marteau-piqueur en

fonctionnement alors que la mèche de celui-ci s'était bloquée dans le mur a

provoqué chez l'assuré une torsion violente et forcée de son membre supérieur

droit. On se trouve donc en présence d'un mouvement non programmé et non

maîtrisé qui a présenté une certaine intensité. A cet égard, il y a lieu de

s'en tenir aux faits constatés par les premiers juges qui lient le Tribunal

fédéral. Dans ces circonstances, on peut retenir qu'il y a eu une sollicitation

de l'organisme plus élevée que la normale, ce qui permet de conclure à

l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire à l'origine des douleurs à

l'épaule droite annoncées par l'intimé.

Vu ce qui précède, le jugement cantonal n'est pas

critiquable et le recours se révèle mal fondé.”

In una successiva sentenza

8C_791/2018 del 19 agosto 2019 consid. 5. la nostra Massima Istanza,

pronunciandosi riguardo a un installatore elettricista, il quale, togliendo un

cavo della corrente da un container con il braccio teso verso l’alto, aveva

riportato, a causa della resistenza che si era creata e che era venuta meno

improvvisamente, un colpo violento nel braccio e un dolore immediato, ha

rilevato:

" 5.1. On ne saurait suivre le raisonnement de la recourante. En

effet, il ressort clairement des déclarations successives et concordantes de

l'intimé qu'il a ressenti une vive douleur au moment du mouvement brusque du

bras, soit après que la résistance a cédé, et non lorsqu'il a fourni un effort

pour retirer le câble. En outre, le point de vue selon lequel les lésions de

l'intimé seraient en réalité dues à l'effort déployé n'est pas étayé sur le

plan médical. Cela étant, les habitudes professionnelles - que la jurisprudence

prend en considération avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts

(soulèvement et déplacement de charges notamment) pour examiner si l'effort

doit être considéré comme extraordinaire (cf. FRÉSARD / MOSER-SZELESS,

L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV,

3 e éd. 2016, n. 98 p. 924) - ne sont en l'espèce pas un critère

pertinent pour nier ou admettre l'existence d'un accident. C'est donc à juste

titre que les premiers juges ont examiné le cas sous l'angle de la

jurisprudence relative aux mouvements du corps.

5.2. Pour les mouvements du corps,

l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire est en principe admise en cas

de "mouvement non coordonné", à savoir lorsque le déroulement

habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement

non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de

trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; arrêt 8C_835/2013 du 28 janvier 2014

consid. 5.1, in SVR 2014 UV n° 21 p. 67). En l'occurrence, selon le déroulement

non contesté des faits, en voulant extraire un câble électrique d'une prise,

l'intimé a rencontré une certaine résistance, laquelle a cédé soudainement,

provoquant un mouvement latéral brusque et violent de son bras gauche. On se

trouve dès lors clairement en présence d'un mouvement non maîtrisable d'un

point de vue physiologique, soit un empêchement non programmé et lié à

l'environnement extérieur (l'effet de résistance) entravant le déroulement

naturel du mouvement corporel. Dans ce cas, l'existence d'un facteur

extraordinaire doit être admise étant donné que le facteur extérieur - la

modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même

temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du

mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 précité; voir p. ex. arrêt 8C_36/2013

du 14 janvier 2014 consid. 5).”

Cfr. pure STF 8C_586/2020 del 30

novembre 2020.

Nel caso di specie

l’assicurato, nel mese di giugno 2023, allorché gli è stato sottoposto il

questionario CO 1 nel quale si è limitato a completare le dichiarazioni del

datore di lavoro riguardo alla dinamica di quanto accaduto il 3 maggio 2023, ha

asserito, da una parte, che stava demolendo un pavimento con un demolitore

(martello pneumatico) di 20 kg, dall’altra, che l’attrezzo gli ha dato un

contraccolpo (cfr. doc. 26).

Sulla

base della giurisprudenza appena citata, ci si può chiedere se il contraccolpo

subito al braccio sinistro e che ne ha provocato la torsione di 90 gradi sia

assimilabile al blocco della punta di un martello pneumatico in un muro,

rispettivamente alla cessazione improvvisa della resistenza del cavo elettrico

nella presa e se quindi si sia confrontati con un movimento non programmato di

una certa intensità, ossia con un movimento non controllabile da un punto di

vista fisiologico connesso all’ambiente esterno (il contraccolpo) ostacolante

lo svolgimento naturale del movimento del corpo.

In

concreto tale questione non merita, tuttavia, di ulteriori approfondimenti,

poiché, anche volendo ritenere l’evento del 3 maggio 2023 quale infortunio ai

sensi di legge, l’obbligo prestativo dell’CO 1 deve ad ogni modo essere negato,

siccome i disturbi accusati dall’insorgente non si trovano in nesso di

causalità naturale con il sinistro in questione.

Per quanto attiene a un’eventuale

lesione corporale parificata ai postumi d’infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF, giova

osservare che il PD Dr. med. __________ ne ha escluso l’esistenza (cfr. doc.

62; 87; XI1; consid. 2.7.).

La parte ricorrente non ha

contestato tale conclusione, né ha preteso che il caso dell’assicurato debba

essere esaminato alla luce dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. Lo specialista curante, Dr.

med. __________, il 6 novembre, il 6 dicembre 2023 e il 20 febbraio 2024, ha

d’altronde incentrato le sue certificazioni sulla correlazione tra la

sindrome del tunnel cubitale con una componente di irritazione nervosa e il

quadro di epicondilite ed epitrocleite, da un lato, e il traumatismo torsionale

subito dall’insorgente nel maggio 2023, dall’altro (cfr. doc. 76; A5, VIII).

2.9. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF

146 V 51 consid. 5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti).

Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181

consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi

citate).

2.10. L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio

(status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, pag. 75 seg. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363 pag. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.11. Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb p. 103).

2.12. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376

consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio

2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag.

572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

In

proposito cfr. pure STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF

8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023

consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF

8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF

8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF

125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF

122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di

prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid.

4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Va,

però, evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr.

STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno

2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer , Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

È,

infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011

del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5

in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid.

4b).

2.13. Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, attentamente vagliato l’insieme

della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere

espresso dal medico __________, PD Dr. med. __________, secondo cui la

causalità fra i disturbi lamentati dall'assicurato (diagnosi di tendinite

inserzionale del muscolo brachiale in prossimità del gomito risp. di sindrome

irritativa del tunnel cubitale) e l'avvenimento del maggio 2023 è solo

possibile e non verosimile in modo preponderante, possa validamente costituire

da base al presente giudizio.

Lo

specialista ha, in particolare, attestato, il 25 ottobre 2023, che:

" (…) Weder

ist der Unfallmechanismus mit einer Torsionsbewegung für eine dauerhafte

Nervenschadigung hier geeignet, bei anatomisch bereits flexibel gelagertem und

mit ausreichend Lange vorhandenem N. ulnaris. Bekanntermassen ist das

sogenannte Cubital Tunnelsyndrom am Ellebogen mit einer Irritation des Nervus

ulnaris auch das zweithäufigste - krankheitsbedingte -

Nervenengpass-Syndrom des Menschen nach dem Karpaltunnelsyndrom. Beides ist

vorliegend elektrophysiologisch in sehr geringer und intermittierender Form

ohne Paresen bei dem Versicherten, der bimanual schwere körperliche Arbeiten

als Maurer durchführt, wenn auch diagnostisch wie aufgelistet nur eingeschränkt

möglich - jedoch ohne dass eine notwendige Information über einen eher

wahrscheinlichen Vorzustand eingeholt wurde. Ein bilddiagnostischer Nachweis

einer (chronischen) Insertionsinsertionstendinitis des M. brachialis mit Ansatz

im Ellebogenbereich mit Bericht vom 17.05.2023, nur 14 Tage nach dem

angeschuldigten Ereignis, spricht auch eher für den Vorzustand einer chronischen

Ueberlastung des linken Ellenbogen incl. eines sehr häufigen klinisch stummen

oder allenfalls auch apparenten N. ulnaris-Reizsyndrom (SUS) im Cubitaltunnel.

Somit ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit das Nervus ulnaris Syndrom

bereits zumindest klinisch inapparent vorbestehend einzuschätzen wie auch das

gleichseitige Medianusengpasssyndrom des Versicherten. Hierfür spricht

klinisch auch die nur bei Flexionbewegung intermittierend auftretende

Parasthesie-Symptornatlk im Sinne eines sog. dynamischen SUS. Eine allenfalls

vorübergehende Verschlimmerung durch eine erhebliche Ellebogenextension für

maximal drei Monate ist allenfalls als möglich einzuschätzen, jedoch keine

zunehmende Verschlimmerung der Beschwerden, die in der Gesamtzusammenschau somit

überwiegend wahrscheinlich nicht unfallkausaler Genese sind bei chronischen

Cubitaltunnelsyndrom (SUS) links. Eine mögliche Unfallkausalität eines SUS mit

noch weiter zunehmend geschilderten intermittierenden Beschwerden ist

abschliessend daher als zumindest überholt nach sechs Monaten einzuschätzen.”

(Doc. 62) (la sottolineatura è della redattrice)

Il

1° dicembre 2023 il PD Dr. md. __________ ha aggiunto:

" (…) Ein

struktureller Schädigungsnachweis für ein tatsächliches Ellbogentrauma wird

jedoch nicht erbracht, und es wird sich auch nicht damit auseinandergesetzt,

dass die chronische Insertionstendinitis an der gleichseitigen Ellenbeuge

ebenfalls eindeutig für einen degenerativen Vorzustand spricht. (…)” (Doc. 87)

Infine

il 4 aprile 2024 il medico __________ ha affermato:

" (…) Es war

ausführlich neurologisch dargelegt worden, dass es sich vielmehr um die

chronifizierte Symptomatik im Sinne eines chronischen Kubitaltunnelsyndroms

(SUS) als dem zweithäuflgsten Nervenengpasssyndrom des Menschen handelt mit

einem sensomotorischen Beschwerdebild infolge einer chronischen Druckschädigung

des Nervus ulnaris im Ellenbogenbereich, was daher bei jeder Gelegenheit also

auch unabhängig von dem gemeldeten Schadenereignis vom 05.05.2023 symptomatisch

werden konnte, wobei an dieser Stelle auch auf die noch aktuellen einschlägigen

dt. sprachigen interdisziplinär chirurgisch-neurologischen Leitlinien zu den

spezifischen Ursachen nochmals hingewiesen wird [1]: Dies insbesondere

deswegen, da eben kein (seltener) struktureller Schadigungsnachweis mit einem

tatsächlichen knöchernen Ellenbogentrauma mit Einengung des Nervenkanals

vorliegt. Deswegen war zur Ursachenerläuterung auch auf ein weiteres klinisch

noch "stilles" Nervenengpasssyndrom des Versicherten in Form eines

diagnostizierten Karpaltunnelsyndroms am Handgelenk links in diesem

Zusammenhang gleicher nicht traumatischer Ursache hingewiesen worden (…) Diese

bei dem Versicherten ausgewiesenen beiden Nervenkompressionssyndrome stellen

daher vielmehr eine bereits anatomisch anlagebedingte und chronisch

symptomatisch werdende Krankheitsidentität der oberen Extrernitäten dar [1],

dies daher weder im Sinne einer sogenannten hier gar nicht gelisteten

Listendiagnose noch einer überwiegend wahrscheinlichen Unfallkausalität.” (Doc.

XI1)

Fatti

I

rapporti del PD Dr. med. __________ non contengono contraddizioni e presentano

tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

il medico ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier

dell’assicurato e all’esame dei referti radiologici.

Egli

ha altresì fatto riferimento alla “Leitlinie: Diagnostik und Therapie des Kubitaltunnelsyndrom

(KUTS)” del 7 febbraio 2018 di AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen

Medizinischen Fachgesellschaften e. V. in Deutschland; cfr. doc. XI1; https://register.awmf.org/assets/guidelines/005-009l_S3_Kubitaltunnelsyndrom-Diagnostik-Therapie_2018-02.pdf).

2.14. Né

gli argomenti che la parte ricorrente ha sollevato in questa sede richiamando

le certificazioni mediche del Dr. med. __________, né la documentazione medica

agli atti sono, del resto, atti a generare dei dubbi - neppure lievi (cfr.

consid. 2.12.) - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo

specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente, con

considerazioni puntuali e convincenti.

È

vero che il Dr. med. __________, il 6 novembre, il 6 dicembre 2023 e il 20

febbraio 2024, ha attestato sostanzialmente che la sindrome del tunnel cubitale

con una componente di irritazione nervosa e il quadro di epicondilite ed

epitrocleite possono essere con probabilità alta correlata con il traumatismo

torsionale subito dall’insorgente nel maggio 2023 (cfr. doc. 76; A5, VIII).

È

altrettanto vero, tuttavia, che lo specialista curante non ha debitamente

motivato tale sua valutazione, limitandosi ad asserire che prima dell’evento

del maggio 2023 non era presente una compressione del nervo ulnare (cfr. doc.

VIII1).

Su

questo aspetto il TCA sottolinea, conformemente a quanto rilevato dal PD Dr.

med. __________ (cfr. doc. XI1), che la regola “post hoc, ergo propter hoc”

(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La

giurisprudenza federale ha così stabilito che per il solo fatto d’essere

insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto

una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal

profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio

(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2:

“Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall

aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)

ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich

nicht zulässig, …”; STF 8C_470/2023 del 19 marzo 2024 consid. 7.2.1.; STF

8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del 19 marzo 2019; STF

8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema

vedi pure Th.Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, pag. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, pag. 41; STCA 38.2019.33

del 19 agosto 2019 consid. 2.2.4.; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017

consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018 consid. 2.6; STCA 35.2019.7 del

29 aprile 2019 consid. 2.7).

Questa

Corte può, d’altronde, esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in

particolare una “seconda valutazione indipendente” richiesta dalla parte

ricorrente (cfr. doc. XIII; consid. 1.10), visto che esse non fornirebbero

verosimilmente nuovi e rilevanti elementi di valutazione. In proposito, va

ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio

2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF

9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021

consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF

8C_418/2018 del 12 luglio 2019, pubblicata in SVR 2020 UV Nr. 9 pag. 32 segg.;

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza

che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art.

29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.15. In

esito alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. STF 8C_179/2023 del 20 ottobre 2023 consid. 4.2.; STF

8C_282/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 4.3.; DTF 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, pag. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 343), che i disturbi accusati dall’assicurato

al gomito sinistro costituiscano una conseguenza naturale dell’evento del 3

maggio 2023, anche volendolo ritenere quale infortunio (cfr. consid. 2.8.).

A

ragione, quindi, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità per le

problematiche al gomito sinistro lamentate dall’assicurato.

La

decisione su opposizione del 5 dicembre 2023 impugnata deve, conseguentemente,

essere confermata.

2.16. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

Considerandi

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

2.17

Nel

ricorso è stato accennato all’istituto del gratuito patrocinio, senza però

formalizzare una richiesta in tal senso (cfr. doc. I).

Al

riguardo va comunque ricordato che il gratuito patrocinio, sia in ambito di

procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad

avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005,

I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206

consid. 5.1.4; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA

42.2019.38

del 20 gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre

2018.

consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA

38.2012.55

del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non

impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non

iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.

181).

Questa

Corte osserva, altresì, che in concreto una domanda di gratuito patrocinio

dovrebbe in ogni caso essere respinta, non essendo adempiute le relative

condizioni.

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si

estende in particolare all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv.

1.

LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della

procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti

davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.17.1

La

condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF

9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre

2000.

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9.

agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF

8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Al

riguardo cfr. pure STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021

del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid.

2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del

18.

settembre 2019 consid. 2.11.

2.17.2

Nella

concreta fattispecie il TCA ritiene - qualora la parte ricorrente avesse

espressamente postulato l’ammissione al gratuito patrocinio e il rappresentante

in seno al RA 1 adempia i requisiti per il riconoscimento del gratuito patrocinio

(cfr. consid. 2.17.) - che non sarebbe soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;

STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia

253.

consid. 3b).

Alla

luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei

siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente

vertenza relativa alla questione di sapere se l’CO 1 abbia correttamente negato

il proprio obbligo prestativo in relazione all’evento del 3 maggio 2023 con

effetto ex nunc et pro futuro dal 1° novembre 2023 (cfr. doc. 66; A3; consid.

1.3.; 1.5.), appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario,

destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In

effetti dalla rilevante documentazione agli atti emergeva in modo indubbio che

il tema peraltro principalmente di

natura medica (valutazione della causalità naturale; consid. 2.10.), non

risultava complesso e che difettava un nesso causale naturale tra l’evento in

questione e i disturbi al gomito sinistro.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA

35.2022.25

del 28 aprile 2022, il cui ricorso al TF è stato considerato

inammissibile con giudizio 8C_344/2022 dell’8 giugno 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti