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35.2024.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 febbraio 2025Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali, il

passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica,

non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti conto, né

prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse conoscenze

scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la diminuzione

della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio

Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità

lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,

nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione

causale con l'infortunio).

2.4.5. Nella presente fattispecie,

l’amministrazione si è rifiutata di aumentare la rendita d’invalidità assegnata

a seguito dei sinistri del maggio 2004, giugno 2005 e giugno 2008 (48% a

contare dal 1° gennaio 2011), in quanto l’infortunio accaduto il 2 maggio 2020

non è stato ritenuto atto a incidere ulteriormente sulla capacità di guadagno

residua dell’assicurata (cfr. doc. A77, p. 3 s.: “Il grado d’invalidità per le

sole conseguenze infortunistiche rimane pertanto invariato rispetto a quello

che la signora RI 1 ha già diritto da parte nostra”).

Il grado d’invalidità del 48% è stato determinato da questa Corte con sentenza

35.2019.24 del 26 settembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato, in

applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, data una piena capacità

lavorativa in attività sostitutive adeguate.

Queste

in particolare le considerazioni contenute in quella pronunzia:

" (…)

A tale proposito, l’assicuratore infortuni ha ritenuto di potere

fissare il grado di invalidità dell’assicurata, in applicazione del cosiddetto

raffronto percentuale, nella misura del 40% corrispondente alla percentuale di

inabilità lavorativa dell’assicurata nella professione abitualmente svolta di

infermiera.

Tale risultato, alla luce di quanto sopra esposto a

proposito della capacità lavorativa residua dell’interessata, dal profilo

medico, nella professione di infermiera (del 50%, cfr. consid. 2.6.), non

appare corretto e non può quindi essere avallato dal TCA.

Inoltre, questo Tribunale rileva che, nella STF

9C_318/2014 del 10 settembre 2014, il Tribunale federale, confermando la STCA

32.2013.72 del 13 marzo 2014, ha ritenuto corretto, nella determinazione del

reddito da invalido, fondarsi sul reddito teorico risultante dalla TA1 dei RSS

conseguibile dall’interessata nello svolgimento di un’attività al 100% leggera,

adeguata e rispettosa delle sue limitazioni funzionali, anziché sul salario

concretamente percepito come infermiera diplomata attiva al 50%.

L’Alta Corte, ricordato l’obbligo di ridurre il

danno che incombe agli assicurati, ha evidenziato che nel caso di specie

l’assicurata, svolgendo la propria attività di infermiera al 50%, non sfrutta

appieno la sua capacità lavorativa residua, che è del 100% in attività adeguate

alle sue limitazioni funzionali.

Per tali ragioni, il TF ha confermato che il reddito

da invalido va calcolato secondo i salari statistici a tempo pieno e non

considerando lo stipendio effettivo di infermiera al 50%, sottolineando che “se

è vero che nella determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo

la situazione concreta, è però anche vero che il suo reddito effettivo

troverebbe applicazione soltanto se l’attività fosse svolta sfruttando appieno

la propria capacità lavorativa residua (DTF 135 V 297 consid. 5.2 pag. 301 con

riferimenti; 126 V 75 consid. 3 b/aa pag. 76), ciò che appunto in concreto non

è il caso” (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 5.1.).

Conformemente a quanto già calcolato da questo

Tribunale nella STCA 32.2013.72 del 13 marzo 2014 cresciuta in giudicato con

STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014, il grado di invalidità della ricorrente,

raffrontando il reddito da valida con quello da invalida nello svolgimento di

attività adeguate al 100% e ammettendo una riduzione del 10% (che tiene conto

sia del fatto che ella possa svolgere solo attività leggere, sia della sua

età), risulta essere del 47.6%, arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 141).

Pertanto, la decisione su opposizione impugnata, con

la quale l’assicuratore LAINF ha attribuito all’interessata una rendita di

invalidità del 40% dal 1° gennaio 2011, va annullata.

Alla stessa va, per contro, assegnata una rendita di

invalidità del 48%, così come richiesto dall’avv. RA 1 in sede ricorsuale.”

2.4.6. Nel maggio 2020, l’insorgente è

rimasta vittima del noto incidente stradale che ha comportato lesioni a livello,

segnatamente, dell’estremità inferiore sinistra e del torace.

Dalle carte processuali emerge

che per determinare la capacità lavorativa residua dell’assicurata, l’istituto

assicuratore resistente ha fatto capo alla valutazione espressa in proposito

dai dottori __________ e __________.

Con rapporto dell’11 ottobre 2021

(doc. M52), dopo aver diagnosticato una lieve sintomatologia ansioso-depressiva

reattiva alla sintomatologia algica e a una situazione somatica non ancora

risolta (ICD-10: F33.0) (patologia che, in occasione della precedente

consultazione, era stata ritenuta, con verosimiglianza preponderante, ancora in

nesso di causalità naturale con l’infortunio assicurato – cfr. doc. M44, p.

17), il dott. __________, sotto “valutazione consensuale della capacità

lavorativa globale del 11.10.2021, insieme al dr. med. __________, spec. in

ortopedia e traumatologia”, ha concluso per una “… una capacità lavorativa

globale in misura del 50% comprendente sia la componente somatica che psichica,

che si influenzano vicendevolmente. Dal profilo medico-psichiatrico è stata

considerata la lieve entità del disturbo psichico, l’assenza di sequele

indicanti la persistenza di un PTSD o di una modificazione duratura della

personalità, la causalità parziale della componente psichica con l’evento

infortunistico in questione e l’assenza, rispettivamente la non-necessità di

cure psichiatriche o psicofarmacologiche incisive. La ripresa dell’attività

lavorativa in misura del 50% è inoltre indicata anche dal profilo terapeutico,

in prospettiva di un rafforzamento della propria “identità come persona”, come

menzionato dall’interessata. Le presenti conclusioni sono pure state discusse e

concordate con la psichiatra curante dr.ssa __________ (…).”.

Con referto del 15 gennaio 2022,

il chirurgo ortopedico dott. __________ ha confermato di aver avuto un colloquio

(telefonico) con il dott. __________ in data 11 ottobre 2021.

Egli ha quindi definito nei

seguenti termini la restante capacità lavorativa della ricorrente, rispondendo

alla domanda “se a causa delle conseguenze post-infortunistiche la signora RI 1

non fosse più in grado di riprendere l’attività in qualità d’infermiera, quale

sarebbe la sua capacità lavorativa in un’attività confacente tenendo conto di

tutte le sue problematiche infortunistiche (quindi anche quelle legate alla

spalla destra)”:

" (…) Alla

luce dei disturbi dimostrati nella visita odierna, l’attività originaria

dell’assicurata non è più ragionevolmente esigibile.

(…).

Sussiste la piena capacità lavorativa per attività adattate sul

mercato del lavoro generale. Per l’assicurata non sono più esigibili tragitti a

piedi o periodi di permanenza in piedi di oltre 30 minuti, di sollevamento di

pesi sopra i 15 kg, le attività sopra l’altezza della testa, il lavoro in

posizione inginocchiata o accovacciata nonché camminare su fondi instabili e

salire scale e impalcature. Sono inoltre da escludere le attività ripetitive

per il piede sinistro, come il controllo di un pedale.

Non sussistono restrizioni per attività da seduta, attività a

carico variabile, attività svolte con le estremità superiori fino all’altezza

del petto, attività ripetitive per entrambe le estremità superiori, turni di

notte e lavoro a turni in generale nonché la conduzione di macchinari con

entrambe le mani. Non sussistono inoltre restrizioni per il sollevamento di

pesi con il braccio sinistro, anche sul livello orizzontale.” (doc. M57, p. 14

s.)

Da notare che, secondo il

chirurgo ortopedico fiduciario, i disturbi presentati al piede sinistro e la

limitata e dolorosa mobilità del torso, la cui causalità naturale con

l’infortunio del maggio 2020 è stata ammessa (“Per i disturbi che si presentano

oggi al piede sinistro, la causalità è probabile secondo la verosimiglianza

preponderante. L’inclinazione del torso limitata e dolorosa in seguito a una

frattura costale in serie in presenza di un’asma bronchiale preesistente, è

anch’essa con probabilità preponderante causata dall’infortunio.”), non potevano

essere pienamente spiegati dai reperti oggettivabili (“Considerati i referti

differenti nel corso della stessa visita, l’entità dimostrata dei disturbi sia

al piede sinistro sia alla parete toracica destra tuttavia non è credibile.”).

Trattandosi infine della denunciata astenia, il dott. __________ ha dichiarato

che essa costituisce una conseguenza soltanto possibile del sinistro

assicurato, mentre è probabile un legame con le preesistenti patologie

vascolari e metaboliche (cfr. doc. M57).

Prendendo posizione sulle

obiezioni sollevate nel frattempo dal patrocinatore, con complemento del 31

agosto 2022, il dott. __________ ha precisato che il profilo dell’esigibilità

considera i danni residuali riscontrati in occasione della consultazione del 23

settembre 2021.

In questo senso, non ne sono

stati documentati all’esame intraddominale.

Dal punto di vista urologico,

dalla documentazione a disposizione non risultano limitazioni della capacità

lavorativa o del profilo di carico.

Sempre a suo avviso, gli impedimenti

derivano dalla lesione della caviglia sinistra, come pure dall’astenia

denunciata dall’insorgente, la cui causalità con l’infortunio non può essere

totalmente esclusa. Le attività sopra il livello della testa sono limitate

dagli esiti delle fratture costali in serie e dalle cicatrici residuate dalla

posa dei drenaggi. Si tratta qui di un reperto soggettivo che non può essere

oggettivato ma neppure seriamente negato. Non si tratta invece di una presa in

considerazione delle lesioni extra-infortunistiche alla spalla destra e

sinistra (doc. M62, p. 5).

2.4.7. In corso di causa, le parti hanno prodotto

alcuni rapporti del dott. __________, rispettivamente del dott. __________,

inerenti la natura e l’entità dei disturbi interessanti l’estremità inferiore

sinistra.

In sintesi, con i propri referti,

il dott. Lagrotteria ha sostenuto che i numerosi interventi chirurgici subiti

dall’assicurata alla caviglia sinistra hanno comportato lo sviluppo di tessuto

cicatriziale, poi evoluto in fibrosi, processo documentato dagli esami di RMN

eseguiti nel settembre 2021 e nel gennaio 2023. A suo avviso, tale quadro

degenerativo non incide sul movimento e la stabilità dell’articolazione in

questione, ma ha provocato un aggravamento dei dolori, fenomeno da inquadrare

nella diagnosi di CPSP (Chronic Pain Post Surgery). Non è neppure

possibile escludere che a ciò si associ una degenerazione articolare ossea.

Sempre secondo lo specialista privatamente consultato dall’insorgente, la

sintomatologia algica non permette all’assicurata un sicuro svolgimento e

compimento del passo, ciò che comporta limitazioni in ambito lavorativo e

domestico (cfr. doc. IX1, doc. IX2, doc. XVII1 e doc. B1).

Da parte sua, il dott. __________

si è pronunciato segnatamente in questi termini a proposito della tesi

sviluppata dal dott. __________:

" (…) Vom

Unterzeichner wurde kritisiert, dass im Bericht des Kollegen __________ vom

29.04.2024 weder ein Zusammenhang zum Vorliegen radiologischen Befunden

hergestellt wurde noch eine Diagnose gennant wurde (angesehen von der

erwartenden Arthrose in Zukunft) und sowohl die – bei relativ unverändertem

klinischen Befund und Bewegungsausmassen zwischen 2021 und 2023 – behauptete

Verschlechterung als auch die 30% IE aus der Luft gegriffen ist.

Die nun nachfolgende Behauptung, dass eigentlich eine

Fribrosierung von Anfang an vermutet wurde, wirkt unter diesen Gesichtspunkten

im Nachhinein konstruiert und wenig überzeugend.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sie nun in die

Diskussion gebrachte Fibrosierung, mit dem Hinweis auf postchirurgische

Schmerzsyndrome bei Arthrofibrose und den Literaturhinweisen, nichts mit den

Befunden der MTR von 2021 und 2023 (__________) haben.

Wie in der ursprünglichen Stellungnahme zusammengefasst, zeigt

weder die MRT von 02.09.2021 (Dr. __________) noch die MRT vom 31.01.2023 (__________)

einen Hinweis auf eine Arthrose oder auf eine ausgedehnte Fibrosierung. Wie

bereits vom Unterzeichner auf Seite 6 ff Stellungnahme vom 31.08.2024

festgehalten, präsentieren beide Befunde narbig verheilte Aussenbänder, am

31.01.2023 kam neben der narbigen Veränderungen des Ligamentum fibulocalcaneare

noch der V.a. eine Läsion des Ligamentum tibionaviculare und eine narbige Veränderung

der Syndesmose zur Darstellung. Dies sind weder Hinweise auf eine Arthrose noch

auf eine ausgedehnte Fibrose oder gar Arthrofibrose.

Die von Dr. __________ angesprochenen fibrotisch bedingten

postchirurgischen Schmerzsyndrome betreffen komplette Arthrofibrosen mit daraus

folgender massiver Einsteifung, Bewegungseinschränkung, Einklemmung von Nerven

und rezidivierenden Entzündungsreaktion. Dies würde chirurgische Arthrolysen

notwendig machen. Zeichen solcher Prozesse sind Rötungen, Überwärmungen und massive

Bewegungseinschränkungen, Befunde die Dr. __________ in seiner Beurteilung

ausgeschlossen hat. Der Satz, dass die Fibrose, (die den Zustand verschlimmert

haben soll) glücklicherweise zu keiner Bewegungseinschränkung geführt habe (2.

Seite unterster Absatz), wird somit von Unterzeichner nicht verstanden.

Die MRT vom 31.01.2023 beschreibt dagegen eine Vernarbung der

ehemals rupturierten Bänder, dies entspricht dem Endzustand der Heilung

derselben – wie bereits 2021 präsent war. Darüber hinaus würde dies auch nicht

die ursprunglich gewählte IE von 30% bei einer zu erwartenden Arthrose (Tab 5)

erklären.” (doc. 5; si veda pure il doc. XIII1)

2.4.8. Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo

Tribunale non ritiene accertato, con la necessaria chiarezza, che al

momento in cui l’assicuratore resistente ha posto termine alle proprie

prestazioni (marzo 2022), le conseguenze residuali degli infortuni assicurati (ovvero

quelli accaduti negli anni 2004, 2005, 2008 e 2020) avrebbero ancora consentito

alla ricorrente di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle

Considerandi

attività sostitutive adeguate, così come era stato il caso al momento dell’attribuzione

della rendita d’invalidità in vigore (cfr. supra, consid. 2.4.5.).

Occorre innanzitutto precisare

che - diversamente da quanto preteso dall’avv. RA

2.

(cfr. doc. V, p. 3 s.) -, la decisione su opposizione impugnata non risulta

fondata su una perizia esterna, cosicché può trovare applicazione la

giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi

circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare

(cfr. supra, consid. 2.2.5.).

Al

riguardo, il TCA osserva che nel disporre gli accertamenti medici, l’amministrazione

non ha ossequiato la procedura prevista dall’art. 44 LPGA. Al patrocinatore

dell’insorgente non è infatti stato concesso di pronunciarsi né

sulla necessità in quanto tale dell’accertamento, né sui periti proposti, né

ancora sul catalogo dei quesiti da sottoporre loro (cfr. doc. A37).

Ora, ai referti agli atti del dott.

__________, su cui si fonda essenzialmente il provvedimento impugnato, non può

essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per ritenere che, nel

marzo 2022, RI 1 presentasse una piena capacità lavorativa in attività

sostitutive adeguate.

In primo luogo, occorre constatare

che, già sull’aspetto diagnostico, agli atti figurano pareri medici

specialistici divergenti.

In effetti, se da una parte il

medico fiduciario dell’CO 1 ha sostenuto che esisterebbe una discrepanza tra lo

stato infortunistico oggettivabile e i disturbi soggettivamente denunciati

dalla ricorrente, in particolare quelli localizzati al suo piede sinistro, nel

senso di un’amplificazione dei sintomi, dall’altra parte il dott. __________,

anch’egli specialista nella materia che qui interessa, ne ha negato

l’esistenza, ritenendo che la sintomatologia interessante l’estremità inferiore

sinistra sarebbe invece giustificata dalla presenza di una fibrosi a cui

s’accompagnano i dolori.

Le posizioni dei medici

intervenuti divergono a tal punto che non è possibile decidere tra l’una e

l’altra senza disporre di conoscenze mediche specialistiche.

Inoltre, a prescindere da quanto

precede, questo Tribunale ritiene che nemmeno la capacità lavorativa residua in

quanto tale sia stata valutata in modo sufficientemente affidabile

dall’istituto assicuratore resistente.

In questo senso, va innanzitutto rilevato

che, con rapporto del 15 gennaio 2022, il dott. __________ ha dichiarato

l’assicurata totalmente abile in attività adeguate sul mercato generale del

lavoro (cfr. doc. M57, p. 15), parere fatto proprio dall’amministrazione.

Da parte sua, lo psichiatra dott.

__________, anch’egli incaricato dall’assicuratore, ha affermato che dalla discussione

consensuale avuta con il dott. __________ è emerso che l’insorgente sarebbe in

grado di svolgere un’attività lavorativa confacente in misura non superiore al

50%, dato che l’assicurata è al beneficio di una rendita d’invalidità del 50%, tenuto

conto della componente somatica e di quella psichica che si influenzano

vicendevolmente (cfr. doc. M52, p. 10).

A quest’ultimo proposito, posto

che in concreto si tratta di stabilire se i postumi residuali del sinistro del maggio

2020.

giustificano un aumento della rendita in vigore e che, a suo tempo, il

grado d’invalidità era stato stabilito secondo il metodo ordinario del

raffronto dei redditi, considerando una piena abilità in attività sostitutive

adeguate nonostante le sequele dei tre pregressi infortuni, non è corretto l’aver

limitato la capacità lavorativa residua al 50% per tenere conto che la

ricorrente già beneficia di una rendita di quel grado. Ciò detto, da quanto

indicato dal dott. __________ non è tuttavia possibile concludere che,

prendendo in considerazione anche le conseguenze fisiche e psichiche

dell’infortunio del 2 maggio 2020, la ricorrente avrebbe senz’altro conservato

una piena capacità lavorativa in attività alternative confacenti, così come lo

pretende il dott. __________ (e l’amministrazione).

D’altro canto, dai referti del

dott. __________, in particolare da quelli datati 15 gennaio 2022 e 31 agosto

2022, non risulta con sufficiente chiarezza quali disturbi siano da considerare

nella valutazione della capacità lavorativa residua della ricorrente,

rispettivamente quali sono stati da lui effettivamente considerati.

Ad esempio, per quanto riguarda i

disturbi localizzati alla spalla destra, è incontestato che si tratta di una

conseguenza naturale dei pregressi infortuni che, come tale, dovrebbe essere

presa in considerazione nell’esame dei presupposti per sottoporre a revisione

la rendita d’invalidità in vigore. Ora, posto che il fiduciario ha dichiarato

(erroneamente trattandosi della spalla destra) che il danno alle spalle

ha un’eziologia extra-infortunistica (“… unfallfremden Schulterläsionen

rechts und links” – il corsivo è del redattore), è lecito supporre che egli non

ne abbia tenuto conto.

Anche in merito alla

diagnosticata astenia, definita come una debolezza alle mani e di postura, la

valutazione del dott. __________ non è coerente. In effetti, da una parte, egli

ha sostenuto trattarsi di una conseguenza soltanto possibile dell’infortunio

del maggio 2020 (“La debolezza dimostrata di entrambe le mani nonché la

generale debolezza di postura sono solo possibilmente causate dall’infortunio”)

mentre, dall’altra, dopo aver dichiarato che una causalità con l’infortunio non

può essere totalmente esclusa, sembra aver finalmente incluso quella

problematica nella valutazione della capacità lavorativa residua (“Hier ist das

Belastungsprofil beschrieben, die Einschränkungen resultieren sowohl aus der

Sprunggelenksverletzung als auch aus der von der Versicherten beschriebenen

Erschöpfung, für die nach den Kriterien der mindestens überwiegenden

Wahrscheinlichkeit eine Kausalität nicht komplett abgelehnt werden kann.” –

il corsivo è del redattore).

Sulla scorta di tutto quanto

precede, secondo questo Tribunale, la questione di sapere se le sequele dei

noti infortuni consentirebbero ancora all’assicurata di svolgere delle attività

sostitutive adeguate in misura completa, non può essere giudicata, con la

necessaria tranquillità, sulla base della documentazione medica a disposizione.

Non si può perciò prescindere dall’esperire un approfondimento peritale.

2.5

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen

(BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV

Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019,8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;

STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata non si fonda su una

perizia esterna ex art. 44 LPGA.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.4.8., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura

in cui l’CO 1 ha negato l’assegnazione di una rendita d’invalidità combinata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire la capacità

lavorativa residua dell’assicurata al momento in cui è stato posto termine alle

prestazioni di corta durata, tenuto conto delle conseguenze residuali degli

infortuni occorsi negli anni 2004, 2005, 2008 e 2020.

In tale contesto, è utile ricordare

che nel caso di disturbi psichici e di disturbi la cui esistenza non è stata oggettivata mediante accertamenti

strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti, la

giurisprudenza federale impone un esame particolare della causalità adeguata.

Considerato che, per le ragioni

indicate in precedenza, la fattispecie non appare accertata in maniera

sufficientemente affidabile nemmeno dal profilo diagnostico/eziologico, la

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata anche nella misura in cui

all’assicurata è stata assegnata un’IMI del 12%. L’accertamento peritale che

dovrà essere ordinato dall’amministrazione verterà quindi anche sull’entità

della menomazione dell’integrità.

2.6

Considerato l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata

da un avvocato, l’importo fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20

febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in

cui l’CO 1 ha negato il riconoscimento di una rendita d’invalidità combinata e

ha assegnato un’IMI del 12%.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurata,

rappresentata da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti