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Decisione

35.2024.51

Ricorso contro decisione incidentale. Nella misura in cui contestata è la necessità della perizia, ricorso irricevibile (assente il pregiudizio irreparabile). Discussa la ricusa del perito amministrativo

9 settembre 2024Italiano33 min

d3, li ricevette e li registrò come si rileva dal primo dossier rilasciato da CO

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.51

mm

Lugano

9 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione incidentale del 24

aprile 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 9 febbraio 2022, RI 1, nata

nel 1997, dipendente della ditta __________ e, perciò, assicurata d’obbligo

contro gli infortuni professionali e non professionali presso la CO 1 (di

seguito: CO 1), mentre stava lavorando, nel trasportare un secchio d’acqua è

scivolata dalle scale, battendo a terra il coccige.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Da notare, inoltre, che dagli

atti risulta che l’assicurata lavorava anche per la ditta __________, agenzia

di collocamento e prestito di personale.

1.2. Il 13 febbraio 2023 la CO 1 ha

emanato una decisione formale mediante la quale, riconsiderando il caso, ha negato

il diritto alle prestazioni con effetto immediato, rinunciando peraltro a

pretendere la restituzione di quelle corrisposte nel frattempo.

A seguito dell’opposizione interposta

dall’assicurata per il tramite di RA 1, suo rappresentante, in data 30 maggio

2023, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione.

1.3. Con sentenza 35.2023.58 del 13

novembre 2023, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso

dell’assicurata, ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha

rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse l’esecuzione di un

“approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire, tenendo

conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF 8C_445/2021

succitata), le questioni attinenti alla causalità (doc. 138).” (cfr. doc. 155).

La pronunzia cantonale è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Il 21 febbraio 2024, l’amministrazione

ha comunicato al rappresentante dell’assicurata l’intenzione di affidare il

mandato peritale al dott. __________ e gli ha pure trasmesso il catalogo dei

quesiti, concedendogli un termine per l’eventuale ricusa dell’esperto prescelto

e per esprimersi a proposito delle domande poste (doc. 170).

Con scritto del 29 febbraio 2024,

il patrocinatore ha ricusato il dott. __________, per il motivo che non

disporrebbe della necessaria specializzazione (in neurologia e/o in chirurgia

spinale), postulando che l’assicuratore chiedesse “… la nomina di una perizia

estrema al tribunale, che dispone al suo interno della struttura dedicata alle

perizie mediche, che è per definizione solo a servizio della pubblica

amministrazione” (doc. 171).

Nel prosieguo, a fronte delle reiterate

obiezioni sollevate da RA 1, la CO 1 ha proposto a quest’ultimo di scegliere

tra il dott. __________ e il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica (doc. 176).

In data 12 aprile 2024, il

patrocinatore da una parte ha fatto valere che l’amministrazione dispone già di

una sufficiente e affidabile documentazione medica, sottintendendo così che

l’esecuzione di una nuova perizia si rivelerebbe inutile (“Ribadisco che: a

partire dal Vostro medico PD dr. __________, per arrivare ai medici e Prof.

dell’__________ coinvolti dallo stesso, avete già ricevuto, da questi medici

specialisti, ampi, coerenti e complementari referti, che rendono il quadro

clinico completo ed esaustivo, ...”) e dall’altro ha confermato la ricusa

del dott. __________ (“non era e non è un candidato selezionabile”), chiedendo

che quest’ultimo venisse sostituito “da una rosa di almeno tre candidati, di

lingua madre italiana, presenti in Ticino, di cui siano accessibili i

rispettivi curriculum”, senza comunque scartare “il dr. __________, che non

conosco, ma chiedo accesso alla documentazione richiesta e ad una selezione di

candidati” (doc. 177).

1.5. Il 24 aprile 2024, la CO 1 ha emanato una decisione mediante la

quale ha ordinato una perizia medica a cura del dott. __________, specialista

in chirurgia e traumatologia (doc. 179).

1.6. Con

tempestivo ricorso del 24 maggio 2024, RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha

chiesto quanto segue:

" (…).

1) di valutare,

basandosi sulle mails intercorse, cioè sui fatti a cui CO 1 non può sottrarsi,

come la stessa tenti di contrabbandare false premesse, ad es.;

a) di

sostenere ancora di non aver immediatamente ricevuto il fascicolo

sanitario elettronico, chiamato erroneamente “cartella Clinica”

doc. M1 (da rivedere il m1 …)

b) di cambiare

le parole scritte nel referto dello specialista dr. __________

c) etc.

2) il risultato del

complemento peritale disposto dal Pd dr. __________ e successivi interpellati,

può soddisfare la richiesta di complemento di istruttoria richiesto in

sentenza?

3) quindi visto che

CO 1 ha già affidato ad un proprio pool iper qualificato di medici specialisti

le diagnosi, perché non riconoscerle essendo loro?

4) Può e deve CO 1

vista la prolungata ed ingiustificata attesa a cui sottopone la paziente,

riattivare sia le cure che il pagamento delle indennità dovute ed arretrate,

incluse quelle mancanti, bloccati unilateralmente, per effetto

dell’annullamento, della decisione del 13.2.2023?

5) L’accesso alle

cure è stato comunicato doc. d5, dopo la prima valutazione del dr. __________,

che ha suggerito anche di proseguire con le indicazioni mediche di ulteriori

visite ed esami

6) Perché non

prenderle in considerazione e riattivarle fino a nuova decisione?”

A proposito del perito designato

dall’amministrazione, il patrocinatore dell’insorgente ha in particolare espresso

le seguenti considerazioni:

" (…) In

merito alla decisione incidentale di CO 1 datata 24.04.2024 e ricevuta il

25.04.2024.

(…).

Nessun candidato proposto da CO 1, peraltro uno, è mai stato

rifiutato, perché le informazioni ricevute erano così scarse che non si è

potuto fare altro che chiedere delucidazioni o chiarimenti, mai ricevuti.

Quindi si è fatto notare a CO 1, che tutta l’analisi del caso è già

stata eseguita dai loro professionisti, professori universitari e medico dell’__________,

alle cui visite la paziente si sottopose tra il 11/2022 e (…), come da

richiesta del PD dr. __________ di CO 1 doc. (…).

Cfr. con il doc. d1, l’assunzione delle spese del Dr. __________ è

assunto da CO 1, come da condizione riportata: “il dottor Colombo parla di

un’infiltrazione e di un possibile futuro intervento, qualora la situazione non

migliorasse. Prima di intraprendere qualsiasi passo, l’assicurata preferirebbe

avere un secondo parere. Si recheranno dal dottor __________. Confermo che

rimborseremo anche questa visita. Per il rimborso di eventuali ulteriori cure

sarà necessario ricevere prima il rapporto di questo secondo specialista.”.

Il referto del PD dr. __________, inviato a CO 1 doc. d3, con la

richiesta di consulto rivolta al Prof. dr. __________ ed una presa a carico per

una valutazione neuro-urologica e un esame urodinamico al dr. __________, ha

prodotto le convocazioni e le visite a complemento della propria perizia,

perché collaborativamente ottemperate dalla paziente, rispettando le

convocazioni ricevute dai medici __________, sopra citati.

Fatti

I referti furono inviati doc. R1 e R2, a CO 1 subito dopo le

visite anche della paziente, e CO 1 informata già dal Pd dr. __________ doc.

d3, li ricevette e li registrò come si rileva dal primo dossier rilasciato da CO

1 al lodevole TCA.

Non vennero mosse obiezioni di alcun genere alla paziente per aver

seguito le indicazioni del Pd dr. __________ di CO 1, e medici da esso

coinvolti.

È pur vero che CO 1 scrive “che per ulteriori cure sarà necessario

ricevere … etc” e non usa la forma “necessario e sufficiente”, ma per certo le

visite all’__________, non potevano materialmente essere né chieste né disposte

dalla paziente, quindi dato che è determinato che CO 1 ne era a conoscenza doc.

d3, quando il dr. __________ scrive al Prof. __________ “inoltro la paziente

per una presa a carico etc” è altrettanto vero che CO 1 non vi si è opposta.

Chi tace acconsente. Quindi CO 1 ha successivamente acquisito i referti delle

visite comunicate loro, come complemento di indagine medica, senza alcuna

sorpresa.

Quindi, anche se CO 1 prova a non considerare o ad escludere il

complemento di perizia già eseguito dai loro medici operanti all’__________,

cercando addirittura di non pagarne le fatture, il complemento di perizia

richiesto dal TCA à già disponibile (doc. d3, R1, R2), CO 1 non si rassegna

all’evidenza, e le tenta tutte. (…).” (doc. I)

1.7. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.8. In data 24 giugno 2024, a questo

Tribunale è pervenuto uno scritto del rappresentante della ricorrente, il quale

ha precisato le obiezioni sollevate nei confronti della decisione incidentale

impugnata, e meglio:

" (…) Il

ricorso contro la decisione incidentale è motivato da:

a. il metodo con il quale sono stati presentati i medici proposti,

non li hanno resi univocamente identificabili, cfr. ricorso del

24.5.24, quindi non si è potuto, nemmeno eventualmente,

esercitare un diritto di ricusazione.

b. Di certo ad oggi c’è che alla paziente, non è mai stata

proposta alcuna data per un’eventuale visita.

c. Peraltro, un’ulteriore visita non si capisce perché non sia

stata affidata ai professionisti che già conoscono

la paziente, che sono tutti medici di CO 1, in forza

all’__________ (prof. __________ e dr. __________), e PD dr. __________ e

dr. __________ incluso.

d. Forse CO 1, avendo visto che tutti i referti erano contrari ai

propri interessi, crede di poter cambiare consulente

all’infinito, fino a che qualcuno non soddisfi le sue

mire?

e. Spero che la riflessione sopra esposta sia tenuta in considerazione.

f. In ogni caso, trovandoci in Ticino, lingua nazionale

l’italiano, si richiede che il medico sia in grado di

parlare e comprendere la lingua italiana,

perché, è stato convenuto, che verrà raccolta la registrazione del verbale

e quindi le domande, le osservazioni e le spiegazioni saranno

trasmesse oralmente ed in italiano, come è sempre

avvenuto nelle visite precedenti.

g. i medici di CO 1 in forza all’__________ sono (prof. __________

e dr. __________) ed il PD dr. __________ che comunicandone la

richiesta di parere a CO 1 li ha resi tali.

h. perché CO 1 ha atteso l’esito delle visite di fine gennaio,

inizio febbraio 2023, senza produrre alcuna

revisione di decisione, pur avendo già a disposizione

l’ulteriore parere condizionato del dr. __________?

(…).

i. CO 1 palese la volontà di usare, per i propri fini, un medico

in probabile conflitto di interessi (forse membro di cda

di società di assicurazioni) e si stupisce che sia stato osservato che non

si sa se ha competenze in ambito neurologico, tanto

sostiene che nel caso sarebbero competenze di specialisti.

Ma attenzione, che esistendo già, ed essendo stati ingaggiati da CO 1, come

descritto, e conoscendo la paziente per visite dirette eseguite sulla paziente,

a maggior ragione, devono essere tenuti in considerazione.

j. Fatto che è evidente e fa risultare di conseguenza inutile un ulteriore

analisi preliminare, che porterebbe un medico non specialista,

come ipotizzato da CO 1, a doversi comunque ancora rivolgersi agli stessi

specialisti in Ticino probabilmente non più qualificati

degli attuali. CO 1 dunque persegue il solo scopo di ottenere

guadagno/risparmio, a scapito del diritto ad una vita normale della

paziente, che dal 13.2.23 è senza cure, senza la salute

di cui disponeva prima del sinistro e senza sostegno economico

per l’infortunio sul lavoro subito.

k. Perché CO 1 vorrebbe pretendere di cambiare le decisioni dell’arbitro

a partita in corso? i referti sono chiari.

i. Perché CO 1 nel frattempo non ha tenuto in nessun conto la prima

parte della sentenza del 13.11.2023 num. 35.2023.58? A fronte

della stessa è stabilito l’annullamento della loro (decisione di riconsiderazione

del caso del 13.2.23), però, non hanno nel frattempo

ristabilito né le cure né le indennità spettanti alla paziente, dovute in

forza della decisione di presa a carico del 15.12.2022

tutt’ora in vigore.

m Anzi, CO 1 per non smentire la propria attitudine negativa, si è

adoperata addirittura di recente, senza alcun

rispetto per la prima parte della sentenza, per far

annullare i pagamenti effettuati tramite OFAC alla farmacia a cui la

paziente si rivolse con le prescrizioni dei medici di CO 1. cfr. doc. S1 e

S2. È giusto?”

Per poi formulare le seguenti

richieste di giudizio:

" (…).

1) che siano tenuti in considerazione i referti osteggiati da CO 1

perché già formulati dai loro medici. E che sia

annullata la necessità di un’ulteriore visita che sarebbe gestita da CO 1 in modo

tendenzioso.

2) in alternativa al punto che precede, che sia disposto a CO 1,

che venga designato un medico di madre lingua

italiana, con le specializzazioni e le competenze indicate e richieste dal

PD dr. __________.

3) Dato che le ripetibili è acquisito che non sarebbero disposte,

non si chiedono.

4) Invece, si chiede che alla paziente sia riconosciuta

un’indennità, decisa e quantificata, per i ritardi, le mancate

cure, e le angherie subite da tutti i

personaggi di CO 1 che si sono alternati nella “tortura inquisitoria”.” (doc.

V)

L’amministrazione ha preso

posizione in proposito il 1° luglio 2024 (cfr. doc. VII).

1.9. La ricorrente ha personalmente

visionato gli atti il 15 luglio 2024, mentre il suo patrocinatore lo ha fatto

il 6 agosto 2024.

In data 29 agosto 2024, con uno

scritto firmato da entrambi, assicurata e rappresentante hanno ancora formulato

alcune considerazioni attinenti alla fattispecie sub judice, il cui

tenore, per quanto qui d’interesse, è il seguente:

" (…) Per il

punto 6 CO 1, con che logica chiede di valutare la capacità lavorativa, nel

passato, retroattivamente, a chi non ha conosciuto e visitato la paziente, al

momento della dichiarazione di infortunio?

Perché queste domande, CO 1 non le rivolge ai propri medici che

hanno visitato e conosciuto lo stato della paziente nel periodo in esame? In

particolare al loro incaricato di un secondo consulto PD dott. __________ ed ai

medici consultati da quest’ultimo in __________ Prof. __________ e dott. __________.

(…).

Non è solo perché tutti i pareri sono unanimi e non sono graditi

da CO 1?

Perché gli accertamenti dello stato attuale, non sono orientati a

sanare le mancate cure che la paziente sta subendo per l’ingiustificata

inadempienza di CO 1?

(…).

Quindi si chiede all’onorevole Tribunale cantonale delle

assicurazioni di valutare che la paziente:

1) Pur avendo mantenuto la disponibilità ad ulteriori

accertamenti, non ha mai ricevuto da CO 1 proposta di un medico

chiaramente identificabile.

a) A tal riguardo si rileva che nella documentazione rilevata

in TCA,

(a) non era ben leggibile il Curriculum vitae del dr. __________

chirurgo

estetico, allegato doc. C2,

È identificato come tale dalla titolare dello

studio medico indicato

da CO 1, dott.ssa __________, che però non corrisponde a chi

viene descritto da CO 1 come medico traumatologo,

doc. A2

E che da CO 1 non sono arrivati,

né chiarimenti, né alternative di medici

identificabili,

di cui fosse fornito, almeno, telefono od

indirizzo.

2) Non può sostenere oltre questi ritardi, sia per l’assenza, che

per gli errati versamenti iniziali, della perdita di

guadagno, sia per le mancate cure, che

CO 1 ha interrotto presso i propri esperti, iper qualificati in __________.

(…).” (doc. XI)

L’allegato in questione è stato

trasmesso per conoscenza all’amministrazione (doc. XII).

considerato in diritto

2.1. Nel caso di specie, risulta principalmente

contestata la necessità in quanto tale di procedere a un accertamento peritale,

ritenuto che la ricorrente chiede che l’amministrazione faccia capo alla

documentazione medica già in suo possesso, in particolare ai referti dei

dottori __________, __________, __________ e __________, considerati convergenti

in merito all’aspetto controverso.

In proposito, questa Corte

segnala che, con sentenza VBE.2023.347 del 29 gennaio 2024, il Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Argovia non è entrato nel merito di un ricorso

interposto da un assicurato contro la decisione dell’UAI di disporre una

perizia bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) a complemento di quella

pluridisciplinare già eseguita, per il motivo che, in base agli artt. 43 cpv.

1bis e 44 LPGA nella versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2022, il

ricorso al tribunale delle assicurazioni è limitato ai casi in cui viene

invocato un motivo di ricusa ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LPGA (in quel caso,

l’assicurato aveva invece fatto valere esclusivamente che il complemento

peritale era costitutivo di un’inammissibile “seconda opinione”, in quanto, a

suo avviso, la fattispecie medica risultava già sufficientemente chiarita

grazie alla perizia pluridisciplinare agli atti) (in questo stesso senso, si

veda pure la sentenza VSBES.2022.144 del 3 ottobre 2022 del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Soletta consid. 2.3.2).

Con sentenza 8C_167/2024 del 15

aprile 2024, il TF ha dichiarato irricevibile il ricorso contro il giudizio

cantonale in assenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 cpv.

1 lett. a LTF. La Corte federale ha comunque precisato che le obiezioni

sollevate dall’assicurato contro l’impugnata pronunzia di non entrata in

materia, non erano atte a modificare l’esito della vertenza (cfr. consid. 4.3.1

e 4.3.2).

Stante quanto precede, nella

misura in cui ad essere censurata è la necessità in quanto tale

dell’approfondimento peritale deciso dalla CO 1, il TCA non può entrare nel

merito dell’impugnativa di __________.

A titolo abbondanziale, questo

Tribunale rileva che, quand’anche si volesse entrare nel merito del ricorso,

l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica l’assicurata.

Occorre innanzitutto sottolineare

che la necessità di eseguire una perizia esterna giusta l’art. 44 LPGA per

chiarire l’aspetto eziologico della fattispecie, è stata riconosciuta dal TCA

con la pronunzia 35.2023.58 del 13 novembre 2023, cresciuta incontestata in

giudicato (cfr. doc. 155, p. 19: “Per le ragioni già esposte al considerando

2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga

un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire, (…), le

questioni attinenti alla causalità (doc. 138).”).

Pertanto, disponendo

l’allestimento di una perizia a cura di un medico ad essa esterno,

l’amministrazione non ha fatto altro che conformarsi a quanto ordinatole dal

Tribunale.

D’altro canto, va osservato che i

referti del PD dott. __________, del Prof. dott. __________ e del dott. __________

erano già noti a questa Corte al momento in cui ha emanato la sentenza

35.2023.58. Essi sono stati giudicati atti a generare dei dubbi, perlomeno

lievi, circa la correttezza delle conclusioni a cui era pervenuto il consulente

medico della CO 1, dott. __________, ma non a fondare le pretese ricorsuali

dell’assicurata. Del resto, proprio per questo motivo, il TCA aveva rinviato

gli atti all’amministrazione affinché ordinasse un approfondimento peritale ad

opera di uno specialista esterno (cfr. doc. 155, p. 14: “A fronte della

documentazione medica appena esposta [si trattava appunto dei referti dei

dottori __________, __________ e __________, n.d.r.], questo Tribunale ritiene

che vi siano perlomeno dei lievi dubbi riguardo alle ulteriori conclusioni del

6 gennaio 2023 del dr. __________, i quali necessitano dunque di essere

chiariti. In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza

non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a

disposizione, ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico

indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia

giudiziaria (cfr. STF 8C_418/2022 del 1° marzo 2023 consid. 3.1.2 e riferimento

ivi citato).”).

Infine, è utile precisare che il

dott. __________ era stato consultato privatamente dall’insorgente (cfr. doc.

27: “Veniamo contattati dal sig. RA 1. È stata eseguita la TAC e la visita c/o

il dr. __________. Il medico parla di un’infiltrazione e di un possibile futuro

intervento qualora la situazione non migliorasse. Prima di intraprendere

qualsiasi passo, l’assicurata preferirebbe avere un secondo parere. Si

recheranno dal dr. __________.” – il corsivo è del redattore).

Successivamente, lo specialista appena citato aveva indirizzato l’assicurata al

Prof. __________ (cfr. doc. 34), il quale, a sua volta, aveva disposto un

consulto presso il dott. __________ (cfr. doc. 104).

In queste condizioni, il patrocinatore

della ricorrente non può essere seguito laddove pretende che i dottori __________,

__________ e __________ sarebbero dei “medici di CO 1” (cfr., in questo

senso, anche la certificazione 10 marzo 2023 della dott.ssa __________ – doc.

122: “(…); questo fatto emerge dagli atti degli specialisti consultati dalla

paziente (PD Dr. __________, FMH chir. della colonna vertebrale e

neurochirurgia; Prof. __________, FMH chir. viscerale e proctologia; Dr. __________

per la valutazione neuro-urologica) …” – il corsivo è del redattore), e ciò

Considerandi

nonostante il fatto che i costi delle visite in questione sono stati presi a

carico dall’assicuratore resistente, secondo quanto previsto dalla legge (cfr.

art. 10 cpv. 1 lett. a LAINF).

Il solo medico fiduciario

intervenuto nella fattispecie, è dunque stato il dott. __________, il cui

parere non è stato giudicato sufficientemente affidabile da questa Corte.

2.2

Dalle carte processuali si evince

che il rappresentante dell’assicurata ha ricusato il dott. __________, per la

ragione che non disporrebbe delle necessarie qualifiche (cfr. doc. 171: “Il

medico che proponete non ha una specializzazione medica nei settori di

competenza attinenti ai problemi fisici prodotti dal sinistro, si inquadra,

come rilevato dal suo profilo internet, come chirurgo plastico, non rilevo

specializzazioni: né in neurologia né in chirurgia della spina dorsale.” e doc.

177: “Il dr. __________, dato che non avete messo in discussione i miei

rilievi, non era e non è un candidato selezionabile, cfr. mail precedente.”),

anche se, in seguito, egli sembra piuttosto fare valere che la CO 1 non gli

avrebbe fornito le informazioni che, a parer suo, sarebbero state necessarie per

determinarsi, con cognizione di causa, in merito a un’eventuale ricusa del

perito proposto (cfr. doc. I: “Nessun candidato proposto da CO 1, peraltro uno,

è mai stato rifiutato, perché le informazioni ricevute erano così scarse che

non si è potuto fare altro che chiedere delucidazioni o chiarimenti, mai

ricevuti.”).

Nella misura in cui il ricorso ha

per oggetto dei motivi di ricusa giusta l’art. 36 cpv. 1 LPGA, questa Corte può

e deve entrare nel merito (cfr. in questo senso, la già citata pronunzia

VSBES.2022.144 consid. 2.4).

2.3

Giusta l’art. 36 cpv. 1 LPGA, le persone che devono prendere o preparare decisioni su

diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella

questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione.

L’art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che

l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni

date oralmente devono essere messe per scritto.

Secondo l’art. 44 LPGA, nella

versione in vigore a contare dal 1° gennaio 2022, se, nel quadro di

accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il

tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti: perizia

monodisciplinare (lett. a), perizia bidisciplinare (lett. b) e perizia pluridisciplinare

(lett. c) (cpv. 1).

Se

per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti

indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro

dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all’articolo 36 cpv. 1 e

presentare controproposte (cpv. 2).

L’assicuratore

che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo

comunica alla parte mediante una decisione incidentale (cpv. 4).

Gli articoli 7j ss. OPGA

precisano, dal canto loro, l’art. 44 LPGA.

L’art. 7j cpv. 1 OPGA recita che

se una parte ricusa un perito secondo l’articolo 44 capoverso 2 LPGA,

l’assicuratore deve verificare i motivi di ricusazione. Se non ne sussistono,

occorre effettuare un tentativo di conciliazione.

Ai sensi del cpv. 2, il tentativo

di conciliazione può essere effettuato in forma orale o scritta e deve essere

documentato negli atti.

In caso di attribuzione di un

mandato peritale con metodo aleatorio non va effettuato alcun tentativo di

conciliazione (cpv. 3).

2.4

Il diritto di essere sentito,

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende in particolare il diritto di

ogni persona di esprimersi prima che una decisione venga presa in suo sfavore,

quello di fornire delle prove su fatti atti a influenzare l’esito della

decisione, quello di avere accesso all’incarto, quello di partecipare

all’amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in

proposito (cfr. DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3 e

riferimenti ivi menzionati).

Allorquando l’amministrazione

conferisce il mandato a un perito indipendente, l’art. 44 LPGA attribuisce alla

persona assicurata alcuni diritti che vanno al di là delle garanzie minime

risultanti dall’art. 29 cpv. 2 Cost.

In primo luogo, l’assicurato ha

il diritto di conoscere preliminarmente il nome dell’esperto designato. Oltre

al nome, è necessario che venga comunicata anche la specializzazione della

persona incaricata di eseguire la perizia. L’assicurato non ha invece diritto

di ottenere informazioni sulla carriera professionale del perito, delle copie

dei titoli ottenuti oppure delle attestazioni relative alla formazione

continua. L’ottenimento di un titolo di medico specialista consente di dedurre

che l’esperto possiede le qualità professionali necessarie all’esecuzione

dell’incarico peritale (cfr. STF I 211/06 del 22 febbraio 2007 consid. 5.4.1; I 193/05 del 7 settembre 2006 consid. 5.4). La comunicazione deve avere luogo

sufficientemente presto in modo tale che l’assicurato sia in grado di fare

valere i suoi diritti di partecipazione prima dell’inizio della perizia in

quanto tale. In particolare, quando l’interessato solleva delle obiezioni

riguardo alla persona del perito, l’organo dell’assicurazione deve pronunciarsi

in proposito prima dell’inizio della perizia (cfr. DTF 146 V 9 consid. 4.2.1;

132.

V 376 consid. 8.4).

In secondo luogo, l’assicurato ha

diritto di presentare delle controproposte, se ritiene di avere dei motivi

pertinenti giustificanti la ricusa del perito designato dall’assicuratore.

Le garanzie procedurali permettono

alle parti di esigere la ricusa dell’esperto se la situazione o il suo

comportamento sono atti a suscitare dubbi circa la sua imparzialità. Affinché

possa fondare la ricusa, il rapporto che il perito intrattiene (o ha

intrattenuto) con una persona interessata all’esito della procedura deve essere

stretto al punto tale da comprometterne oggettivamente la libertà di giudizio

(STF 5A_756/2008 del 9 settembre 2009 consid. 2.1 e 1P.820/2006 del 6 marzo 2007

consid. 5).

In altri termini, soltanto dei

motivi suscettibili di mettere in dubbio l’imparzialità del perito,

costituiscono dei motivi di ricusa.

2.5

Conformemente alla giurisprudenza, occorre

distinguere i motivi formali da quelli materiali di ricusa.

Sono motivi formali quelli

previsti dalla legge, risultanti dagli articoli 36 cpv. 1 LPGA, 10 PA o 34 LTF,

applicabili nella procedura amministrativa federale, come pure nel diritto

delle assicurazioni sociali.

Si tratta segnatamente di un

interesse personale del perito nella causa, del fatto per l’esperto di aver

agito nella causa a un altro titolo (membro di un’autorità, rappresentante di

una parte, esperto o testimone), del fatto di essere parente o affine in linea

retta o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte, del suo

rappresentante oppure di una persona che ha agito nella medesima causa quale

membro dell’autorità precedente, del fatto di essere legato ad una parte o al

suo rappresentante da matrimonio, fidanzamento, partenariato registrato o

adozione oppure ancora del legame dell’esperto con la causa per altri motivi,

in particolare in ragione di un’amicizia stretta o di un’inimicizia personale

con una parte o il suo rappresentante. Questi motivi di natura formale sono

reputati atti a generare sospetti a proposito dell’imparzialità del perito.

Per contro, i motivi di natura

materiale non mettono direttamente in dubbio l’imparzialità del perito ma

riguardano piuttosto la qualità del rapporto che potrebbe dover elaborare, il

valore probatorio di questo rapporto, tenuto segnatamente conto del campo di

specializzazione dell’esperto e delle sue competenze, come pure il rischio che

la perizia venga allestita in modo lacunoso o in un senso diverso da quello

previsto dalla persona assicurata (STF 132 V 93 consid. 6.5; 8C_678/2014 del 23

ottobre 2014 consid. 3.3.1 e 9C_893/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.3.1).

Una relazione finanziaria o

commerciale tra il perito e una delle parti può, a seconda della sua natura e

della sua intensità, fondare un sospetto di parzialità, poiché tali rapporti si

basano su un rapporto di lealtà reciproca suscettibile di generare dei

conflitti d’interesse. Ciò è il caso, se l’esperto è dipendente di una delle

parti, in quanto è di principio tenuto a rispettare le direttive e istruzioni

del suo datore di lavoro e a salvaguardare gli interessi legittimi di

quest’ultimo (DTF 119 V 456 consid. 5c; 115 V 257 consid. 5c). Tuttavia, per

costante giurisprudenza, il fatto che un perito, medico indipendente, o un

servizio peritale siano regolarmente incaricati da un organo dell’assicurazione

sociale, il numero di perizie o di rapporti attribuiti all’esperto, come pure

l’entità degli onorari che ne risultano, non costituiscono di per sé dei motivi

sufficienti per concludere a un’assenza di oggettività e, dunque, alla

parzialità del perito (cfr. DTF 148 V 225 consid. 3.5; 137 V 210 consid. 1.3.3

e riferimenti ivi citati; STF 9C_343/2020 del 22 aprile 2021 consid. 4.3).

2.6

In concreto, per quanto riguarda

l’obiezione ricorsuale secondo la quale l’amministrazione avrebbe fornito

informazioni insufficienti a proposito dell’esperto da essa designato, il TCA

constata che, con scritto del 21 febbraio 2024, la CO 1 ha informato il patrocinatore

dell'assicurata circa l’intenzione di “… conferire l’incarico al perito medico

indipendente dr. med. __________, con studio c/o la dr.ssa __________, Clinica __________”

(doc. 170).

Successivamente, con

comunicazione mail del 1° marzo 2024, l’assicuratore ha precisato che “il dr. __________

è un perito con certificazione SIM. Egli detiene una vasta specializzazione in

chirurgia generale/ortopedica/plastica e traumatologia. Ha un curriculum

meritevole di lode, con dottorati ottenuti degli USA ed in Svizzera e studi di

medicina in Svizzera e Francia, con pluriennale esperienze come capo-clinica e

responsabile di chirurgia in ospedali vari in Svizzera. Si rimanda alle

numerose pubblicazioni da egli fatte nel campo della chirurgia generale.” (doc.

172).

Con la decisione incidentale,

l’amministrazione ha confermato l’attribuzione dell’incarico peritale al “dr. __________,

specialista in chirurgia e traumatologia” (doc. 179).

Stante quanto precede, questa

Corte ritiene che, fornendone il nominativo e la specializzazione, la CO 1

abbia identificato il perito designato in conformità alla giurisprudenza

federale (cfr. supra, consid. 2.4.). In questo senso, non è dunque

ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito dell’assicurata.

Dagli scritti agli atti del

rappresentante dell’insorgente si apprende che i motivi di ricusa nei confronti

del dott. __________ si fondano su informazioni da lui reperite sul web.

È così che, da una parte, egli

sostiene che, in quanto specialista in chirurgia estetica, l’esperto designato

non avrebbe le competenze professionali necessarie per pronunciarsi nella

materia in questione e che, d’altra parte, in quanto membro del consiglio

d’amministrazione di diversi assicuratori, il dott. __________ mancherebbe d’imparzialità.

Per quanto concerne la prima

obiezione, dal sito web del dott. __________ (__________) emerge in particolare

che egli si è formato in chirurgia e traumatologia e che è titolare di una

specializzazione FMH in chirurgia.

L’esistenza di quest’ultima

risulta del resto pure dal sito web della FMH (https://www.fmh.ch/), inserendo

il nominativo del dott. __________ nell’apposito motore di ricerca.

Il fatto che attualmente egli

pratichi pure la chirurgia estetica, come risulta dal doc. A/C2 (redatto

evidentemente con scopi di marketing), non è di per sé atto a mettere in dubbio

la sua capacità a eseguire la perizia qui in discussione (in cui si tratta

sostanzialmente di valutare l’eziologia di disturbi apparsi successivamente a una

contusione vertebrale). È d’altronde noto a questo Tribunale che il dott. __________

vanta un’ampia esperienza proprio nella medicina infortunistica e assicurativa,

così come lo testimonia la certificazione SIM di cui è titolare (cfr. il sito

web della Medicina assicurativa svizzera [https://www.swiss-insurance-medicine.ch],

inserendo il nominativo del dott. __________ nell’apposito motore di ricerca).

Per quanto riguarda la seconda

obiezione, dalla presentazione che figura sul sito web del dott. __________ (__________)

risulta che egli è stato “__________”, come pure “__________”.

Ora, allorquando il

rappresentante dell’insorgente sostiene che l’esperto proposto dalla CO 1

siederebbe nei consigli d’amministrazione di diversi assicuratori, da cui l’esistenza

di un conflitto d’interessi, ciò è manifestamente il frutto di un malinteso. Con

“consigliere”, il dott. __________ intende evidentemente indicare che è stato

il medico fiduciario (médecin-conseil in francese) di alcuni

assicuratori, tra i quali __________ (__________ presso le __________),

circostanza peraltro nota al TCA.

In questo contesto, è utile

ribadire che, come già visto, il fatto che a un medico esterno vengano affidati

con regolarità degli incarichi peritali da parte di un assicuratore, non è di

per sé ancora sufficiente per concludere a un’assenza di oggettività e, quindi,

a una sua parzialità (cfr. supra, consid. 2.5.).

A proposito della necessità che

il perito padroneggi la lingua italiana, non vi è ragione di dubitare che ciò

sia il caso del dott. __________, così come si evince dal suo sito web (cfr.

doc. A/C1 in fondo), da quello della FMH e pure da quello della Medicina

assicurativa svizzera. Del resto, il TCA ha avuto modo di leggere

frequentemente referti peritali da lui elaborati in perfetto italiano.

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, questo Tribunale non ritiene che le circostanze sollevate dal

patrocinatore dell’assicurata siano atte a fondare la ricusa del dott. __________.

La decisione incidentale

impugnata deve pertanto essere confermata in questa sede.

Da notare infine che, a fronte delle

contestazioni sollevate da RA 1, la CO 1 aveva proposto quale perito

amministrativo, in alternativa al dott. __________, il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica a __________ (cfr. doc. 176: “dopo lettura della

sua lettera, senza entrare in polemiche, le propongo un esperto ulteriore, solo

per evitare arbitrarietà: - dr. __________, specialista in chirurgia

ortopedica, __________. Favorisca scegliere uno dei due periti (dr. __________

o dr. __________).”).

Ciò non può che essere

interpretato quale tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 7j cpv. 1 OPGA

(cfr. supra, consid. 2.3.).

2.7

A proposito della domanda

ricorsuale tendente a che venga ripristinato il diritto alle prestazioni (cura

medica e indennità giornaliera) (cfr. doc. I, p. 8: “Può e deve CO 1 vista la

prolungata ed ingiustificata attesa a cui sottopone la paziente, riattivare sia

le cure che il pagamento delle indennità dovute ed arretrate, incluse quelle

mancanti, bloccati unilateralmente, per effetto dell’annullamento, della

decisione del 13.2.2023?”), precisato che con la decisione su opposizione del

30.

maggio 2023 ha ritirato l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso (cfr.

doc. 146, p. 7), è utile segnalare che, in una sentenza 8C_45/2008 del 16

dicembre 2008, riguardante una fattispecie in cui un tribunale cantonale aveva

annullato la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale

l’assicuratore LAINF aveva dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di

corta durata e negato quello a una rendita d’invalidità e all’IMI, rinviando

gli atti per complemento istruttorio e nuova decisione, il TF ha stabilito, con

riferimento alla pronunzia U 115/06 del 24 luglio 2007, che il principio

sviluppato nella DTF 129 V 370 deve trovare applicazione anche nel caso in cui

l’assicuratore contro gli infortuni sospende le proprie prestazioni, cosicché

quest’ultimo non può essere tenuto a ripristinare il relativo diritto durante

il periodo d’esecuzione degli accertamenti medici ordinati dal tribunale (si

veda pure la STF 8C_739/2022 del 3 luglio 2023 consid. 5.1.3, con cui la Corte

federale ha confermato la propria giurisprudenza).

2.8

Nella misura in cui il patrocinatore

chiede che alla ricorrente venga riconosciuta “un’indennità, decisa e

quantificata, per i ritardi, le mancate cure, e le angherie subite da tutti i

personaggi di CO 1 che si sono alternati nella “tortura inquisitoria”.” (doc.

V), il TCA rileva che la pretesa in questione potrebbe eventualmente essere

fatta valere nel quadro di un’azione di responsabilità giusta l’art. 78 LPGA. Siccome

l’art. 78 cpv. 2 LPGA prescrive che su tale pretesa l’assicuratore debba preliminarmente

emanare una specifica decisione, qui inesistente, la richiesta dell’assicurata

va dichiarata irricevibile in questa sede (cfr., in questo senso, la STCA

35.2014.61

del 18 giugno 2015 consid. 2.2.2).

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola,

pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In concreto, il TCA si è principalmente

pronunciato sulla questione di sapere se fossero dati validi motivi di ricusa

del perito designato dall’assicuratore convenuto.

Secondo questa Corte, può restare

aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa

a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA

Nel caso in cui si trattasse di

una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto

la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere

che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate

spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in

precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il

principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti