35.2024.52
Discussa l'esistenza di un infortunio, rispettivamente di una lesione parificata
2 settembre 2024Italiano14 min
tendine d’Achille di piede sinistro mentre facevo attività sportiva a __________”
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.52
mm
Lugano
2 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
aprile 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 13 gennaio 2023, la ditta __________
ha comunicato all’CO 1 (di seguito: CO 1) che la proria dipendente RI 1, il 2
gennaio 2023, aveva lamentato uno stiramento al tendine di Achille del piede
sinistro “mentre faceva attività sportiva” (doc. 1).
Con rapporto del 9 febbraio 2023,
il medico curante dell’assicurata ha diagnosticato una tendinite del tendine di
Achille (ICD10: M76.6) (allegato al doc. 15).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 gennaio 2024,
l’assicuratore ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni a
proposito dell’evento occorso nel gennaio 2023, sostenendo, da un lato, che i
disturbi al piede sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai
sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione
parificata ai postumi di un infortunio (cfr. allegato al doc. 61).
A seguito dell’opposizione
interposta il 21 febbraio 2024 dalla __________ per conto dell’assicurata (doc.
63), in data 25 aprile 2024, l’assicuratore ha confermato in sostanza la sua
prima decisione (doc. 66).
1.3. Con tempestivo ricorso del 29
maggio 2024, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, venga accertato il “carattere infortunistico dell’evento del 2
gennaio 2023” e che gli atti vengano retrocessi all’amministrazione per
definire la durata delle prestazioni.
A sostegno delle proprie pretese,
la ricorrente ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:
" (…) Ritengo
tale presa di posizione ingiusta per i seguenti principali motivi:
a) la sottoscritta ha sicuramente comprovato, tramite certificati
medici emessi dopo opportune e competenti visite ambulatoriali presso un medico
FMH, sia la patologia sofferta dopo l'evento del 2 gennaio 2023 sia la
conseguente inabilità lavorativa.
In particolare, ho prodotto un rapporto medico del 25 aprile 2023
dove il dr. med. __________ – sulla base di ben sei visite mediche – ha
attestato che le sintomatologie da me sofferte sono da ricondurre, senza dubbi,
a una distorsione con stiramento e lesione acuta dei tendini di Achille.
Non sono quindi accettabili le considerazioni di CO 1 laddove
sostiene apoditticamente che il rapporto del 25 aprile 2023 non ha
semplicemente valore di prova in quanto il dr. med. _________ è il mio medico
di famiglia, ben vedendosi tuttavia di specificare per quale motivo di
carattere medico la valutazione del predetto medico sarebbe infondata, non
attendibile o, peggio, non fedefacente.
b) CO 1 sostiene, nel suo scritto dell’11 aprile 2023, che “una
lesione di un legamento nella zona della caviglia dovrebbe essere visibile in
una risonanza magnetica, o possibilmente anche in un’ecografia”. Purtroppo, il
dr. med. __________ si è limitato a sottopormi a una radiografia al fine di
escludere eventuali fratture, fortunatamente non presenti. Tuttavia, ciò non ha
impedito al mio medico curante di porre la diagnosi di cui sopra, non
ovviamente subordinata – stante la letteratura medica – all’esecuzione di determinati
esami medici quali una risonanza magnetica e/o una radiografia.
Ma anche nella denegata ipotesi in cui fosse stato necessario
eseguire determinati esami medici per porre/dimostrare la succitata diagnosi,
sarebbe stata incombenza dell’assicuratore LAINF, anche solo in forza del
principio della buona fede, ordinare tempestivamente siffatti esami, in
particolare prima che il trauma sia riassorbito dai tessuti muscolari
interessati.
(…).
c) A non averne dubbi, l’assicurazione contro gli infortuni
dell’altro datore di lavoro (__________) ha riconosciuto fin da subito
l’infortunio sulla base della medesima documentazione medica prodotta e ha
erogato le prestazioni LAINF dovute senza alcun problema. Si produrrà in corso
di causa la relativa documentazione di supporto.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. V).
Fatti
1.5. Il 28 giugno 2024, l’insorgente ha
domandato che il termine per le nuove prove venisse prorogato (doc. VII).
Il termine in questione è stato
prorogato di 20 giorni (doc. VIII).
In data 23 agosto 2024
l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza
riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. IX + allegati).
L’allegato ed i documenti sono
stati trasmessi all’amministrazione per conoscenza (doc. X).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il
diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 2 gennaio 2023,
oppure no.
Da notare che l’assicurata non
solleva alcuna specifica obiezione a proposito del fatto che l’assicuratore ha
negato l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. Infatti, ella
fa in sostanza valere di essere stata portatrice di una delle lesioni enumerate
all’art. 6 cpv. 2 LAINF e che pertanto il suo caso andrebbe assunto dall’CO 1 a
titolo di lesione corporale parificata ad infortunio (cfr. doc. I e doc. IX).
A prescindere da quanto precede,
il TCA ritiene comunque che la decisione impugnata debba essere confermata
perlomeno nella misura in cui è stato negato l’intervento di un infortunio ai
sensi di legge. In effetti, interpellata in proposito, RI 1 non è stata in
grado d’identificare un avvenimento lesivo singolare interessante l'estremità
inferiore sinistra (cfr. il doc. 24 in cui, chiamata a descrivere
dettagliatamente la dinamica dell’evento, l’assicurata ha indicato “stiramento
tendine d’Achille di piede sinistro mentre facevo attività sportiva a __________”
e, d’altra parte, ha omesso di rispondere alla domanda se fosse accaduto
qualcosa di particolare, d’imprevedibile, quale una caduta, un colpo, ecc.).
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso
di specie visto che l’evento annunciato
dall’interessato è accaduto nel marzo 2021, l’assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),
lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),
lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni
dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano
(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una
malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare
che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo
art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51
(cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo
all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una
lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a
corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado
della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da
ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)
- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende,
comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo
infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli
infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura
e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della
prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex
art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad
un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze
in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia
alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati
dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che
depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura
o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo
un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere
determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore
contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se
lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che
parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che
è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono
necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).
La prova che una lesione
corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a
una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore
contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in
nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non
esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne
una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure la STF
8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo
Considerandi
2020.
consid. 5.4 e 5.5.
2.4
Nel caso di specie,
l’amministrazione ha negato che l’assicurata sia stata vittima di una lesione
corporale parificata, posto che non sarebbe stata sufficientemente dimostrata
la presenza di una delle diagnosi esaustivamente elencate all’art. 6 cpv. 2
LAINF (cfr. doc. 66, p. 8 s.). In base a quanto si evince dagli atti di causa,
tale decisione risulta fondata sul parere espresso in proposito dai suoi medici
consulenti.
Con rapporto del 15 maggio 2023
(cfr. doc. 49), il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha
negato la presenza di una lesione parificata, segnatamente nella forma di una
lacerazione tendinea ex art. 6 cpv. 2 lett. f LAINF, sottolineando che
l’esistenza di una rottura perlomeno parziale del tendine non è stata
dimostrata mediante appropriato materiale iconografico (in questo senso, egli
ha precisato che la radiografia della tibia sinistra del 31 gennaio 2023 era
atta tutt’al più a oggettivare la presenza di una frattura, ciò che non è peraltro
stato il caso).
Con nota del 12 dicembre 2023, il
dott. __________, anch’egli spec. FMH in medicina interna, ha confermato
l’assenza di lesioni ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 58).
Con la propria impugnativa,
l’insorgente contesta la posizione dell’assicuratore resistente, facendo capo
essenzialmente alle certificazioni agli atti del dott. __________, spec. in
medicina generale, in particolare a quella datata 25 aprile 2023, in cui il
curante ha sostenuto che “la diagnosi corretta è distorsione con stiramento e
lesione acuta dei tendini di Achille” (cfr. doc. I).
Chiamato ora a pronunciarsi,
tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter confermare la decisione su
opposizione impugnata anche nella misura in cui l’assicuratore ha negato
l’insorgenza di una lesione corporale parificata.
In questo senso, deve essere
innanzitutto segnalato che, per
costante giurisprudenza federale, sebbene alle lacerazioni dei tendini siano
assimilate pure le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di
fibre tendinee, la presenza di una lesione di questo genere deve essere dimostrata
in maniera inequivocabile - a tale prova essendo poste esigenze rigorose
- con l'ausilio di mezzi di contrasto oppure mediante intervento operatorio (cfr. DTF 114 V 298 consid. 5a e STFA U 235/02 del 6 agosto
2003.
consid. 1.2).
Nel caso concreto, la ricorrente
non può essere seguita laddove pretende che l’esistenza di una lacerazione del
tendine di Achille sarebbe stata validamente dimostrata grazie alle
certificazioni del suo medico curante.
Il TCA rileva che, con rapporto
del 9 febbraio 2023 (allegato al doc. 15), il dott. __________ ha formulato la
diagnosi di tendinite del tendine di Achille (il codice M76.6 da lui indicato
corrisponde appunto a quella patologia), la quale, in quanto processo
infiammatorio, non ricade sotto la nozione di “lacerazione” di cui alla lett. f
dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
È vero che con la prescrizione di
fisioterapia del 5 gennaio 2023 (allegato al doc. IX) e con il suo referto del
25.
aprile 2023 (cfr. allegato al doc. 46), lo stesso medico curante ha
diagnosticato uno “strappo” al tendine di Achille sinistro, rispettivamente uno
“stiramento” e una “lesione acuta” del medesimo tendine. Tuttavia, lo
stiramento di un tendine non può come tale costituire una lacerazione ai sensi
dell’art. 6 cpv. 2 lett. f LAINF (cfr. A.
Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in: RSAS 1996 p. 106). D’altro
canto, la presenza di un non meglio specificato “strappo” oppure di una non
meglio specificata “lesione acuta” non risulta essere stata dimostrata conformemente
alla giurisprudenza federale menzionata in precedenza, dal momento in cui la
ricorrente è stata sottoposta soltanto a una radiografia convenzionale della
tibia sinistra (allegati ai doc. 34 e 46).
Ora, posto che l’esistenza di una
rottura, perlomeno parziale, del tendine di Achille sinistro non è stata
adeguatamente provata, l’istituto convenuto era legittimato a negare la propria
responsabilità anche a titolo di lesione corporale parificata.
L’obiezione ricorsuale secondo
cui l’amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente ordinare accertamenti
diagnostici più approfonditi, è destinata a cadere nel vuoto. Se il dott. __________,
dopo aver personalmente visitato l’insorgente, ha ritenuto indicato sottoporla unicamente
a un esame radiologico convenzionale, è evidentemente perché non sospettava la
presenza di una rottura, totale o parziale, del tendine. In queste condizioni,
l’assicuratore non aveva alcuna valida ragione di disporre l’esecuzione di
ulteriori provvedimenti diagnostici (ad esempio, di un’artro-RMN).
Parimenti, il fatto che l’altro
assicuratore LAINF dell’assicurata, __________, abbia invece riconosciuto il
proprio obbligo a prestazioni, è irrilevante ai fini del giudizio, in quanto la
sua decisione non vincola questo Tribunale.
Il TCA può rinunciare alla
richiesta audizione testimoniale del medico curante della ricorrente (cfr. doc.
IX), ritenuto che è già sin d’ora verosimile che da quell’atto istruttorio non emergeranno
elementi di valutazione diversi da quelli che risultano dai suoi referti agli
atti.
Alla luce di quanto precede, la
decisione su opposizione del 26 aprile 2024 deve dunque essere confermata.
2.5
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti