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Decisione

35.2024.52

Discussa l'esistenza di un infortunio, rispettivamente di una lesione parificata

2 settembre 2024Italiano14 min

tendine d’Achille di piede sinistro mentre facevo attività sportiva a __________”

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.52

mm

Lugano

2 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26

aprile 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 13 gennaio 2023, la ditta __________

ha comunicato all’CO 1 (di seguito: CO 1) che la proria dipendente RI 1, il 2

gennaio 2023, aveva lamentato uno stiramento al tendine di Achille del piede

sinistro “mentre faceva attività sportiva” (doc. 1).

Con rapporto del 9 febbraio 2023,

il medico curante dell’assicurata ha diagnosticato una tendinite del tendine di

Achille (ICD10: M76.6) (allegato al doc. 15).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 gennaio 2024,

l’assicuratore ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni a

proposito dell’evento occorso nel gennaio 2023, sostenendo, da un lato, che i

disturbi al piede sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai

sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione

parificata ai postumi di un infortunio (cfr. allegato al doc. 61).

A seguito dell’opposizione

interposta il 21 febbraio 2024 dalla __________ per conto dell’assicurata (doc.

63), in data 25 aprile 2024, l’assicuratore ha confermato in sostanza la sua

prima decisione (doc. 66).

1.3. Con tempestivo ricorso del 29

maggio 2024, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione

impugnata, venga accertato il “carattere infortunistico dell’evento del 2

gennaio 2023” e che gli atti vengano retrocessi all’amministrazione per

definire la durata delle prestazioni.

A sostegno delle proprie pretese,

la ricorrente ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:

" (…) Ritengo

tale presa di posizione ingiusta per i seguenti principali motivi:

a) la sottoscritta ha sicuramente comprovato, tramite certificati

medici emessi dopo opportune e competenti visite ambulatoriali presso un medico

FMH, sia la patologia sofferta dopo l'evento del 2 gennaio 2023 sia la

conseguente inabilità lavorativa.

In particolare, ho prodotto un rapporto medico del 25 aprile 2023

dove il dr. med. __________ – sulla base di ben sei visite mediche – ha

attestato che le sintomatologie da me sofferte sono da ricondurre, senza dubbi,

a una distorsione con stiramento e lesione acuta dei tendini di Achille.

Non sono quindi accettabili le considerazioni di CO 1 laddove

sostiene apoditticamente che il rapporto del 25 aprile 2023 non ha

semplicemente valore di prova in quanto il dr. med. _________ è il mio medico

di famiglia, ben vedendosi tuttavia di specificare per quale motivo di

carattere medico la valutazione del predetto medico sarebbe infondata, non

attendibile o, peggio, non fedefacente.

b) CO 1 sostiene, nel suo scritto dell’11 aprile 2023, che “una

lesione di un legamento nella zona della caviglia dovrebbe essere visibile in

una risonanza magnetica, o possibilmente anche in un’ecografia”. Purtroppo, il

dr. med. __________ si è limitato a sottopormi a una radiografia al fine di

escludere eventuali fratture, fortunatamente non presenti. Tuttavia, ciò non ha

impedito al mio medico curante di porre la diagnosi di cui sopra, non

ovviamente subordinata – stante la letteratura medica – all’esecuzione di determinati

esami medici quali una risonanza magnetica e/o una radiografia.

Ma anche nella denegata ipotesi in cui fosse stato necessario

eseguire determinati esami medici per porre/dimostrare la succitata diagnosi,

sarebbe stata incombenza dell’assicuratore LAINF, anche solo in forza del

principio della buona fede, ordinare tempestivamente siffatti esami, in

particolare prima che il trauma sia riassorbito dai tessuti muscolari

interessati.

(…).

c) A non averne dubbi, l’assicurazione contro gli infortuni

dell’altro datore di lavoro (__________) ha riconosciuto fin da subito

l’infortunio sulla base della medesima documentazione medica prodotta e ha

erogato le prestazioni LAINF dovute senza alcun problema. Si produrrà in corso

di causa la relativa documentazione di supporto.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che

l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. V).

Fatti

1.5. Il 28 giugno 2024, l’insorgente ha

domandato che il termine per le nuove prove venisse prorogato (doc. VII).

Il termine in questione è stato

prorogato di 20 giorni (doc. VIII).

In data 23 agosto 2024

l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza

riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. IX + allegati).

L’allegato ed i documenti sono

stati trasmessi all’amministrazione per conoscenza (doc. X).

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il

diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 2 gennaio 2023,

oppure no.

Da notare che l’assicurata non

solleva alcuna specifica obiezione a proposito del fatto che l’assicuratore ha

negato l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. Infatti, ella

fa in sostanza valere di essere stata portatrice di una delle lesioni enumerate

all’art. 6 cpv. 2 LAINF e che pertanto il suo caso andrebbe assunto dall’CO 1 a

titolo di lesione corporale parificata ad infortunio (cfr. doc. I e doc. IX).

A prescindere da quanto precede,

il TCA ritiene comunque che la decisione impugnata debba essere confermata

perlomeno nella misura in cui è stato negato l’intervento di un infortunio ai

sensi di legge. In effetti, interpellata in proposito, RI 1 non è stata in

grado d’identificare un avvenimento lesivo singolare interessante l'estremità

inferiore sinistra (cfr. il doc. 24 in cui, chiamata a descrivere

dettagliatamente la dinamica dell’evento, l’assicurata ha indicato “stiramento

tendine d’Achille di piede sinistro mentre facevo attività sportiva a __________”

e, d’altra parte, ha omesso di rispondere alla domanda se fosse accaduto

qualcosa di particolare, d’imprevedibile, quale una caduta, un colpo, ecc.).

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio

esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso

di specie visto che l’evento annunciato

dall’interessato è accaduto nel marzo 2021, l’assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),

lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),

lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni

dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano

(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una

malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51

(cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo

all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una

lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado

della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio rende,

comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo

infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura

e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della

prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex

art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad

un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze

in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia

alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati

dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che

depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura

o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo

un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere

determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore

contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se

lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che

parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che

è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono

necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul tema, si veda pure la STF

8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo

Considerandi

2020.

consid. 5.4 e 5.5.

2.4

Nel caso di specie,

l’amministrazione ha negato che l’assicurata sia stata vittima di una lesione

corporale parificata, posto che non sarebbe stata sufficientemente dimostrata

la presenza di una delle diagnosi esaustivamente elencate all’art. 6 cpv. 2

LAINF (cfr. doc. 66, p. 8 s.). In base a quanto si evince dagli atti di causa,

tale decisione risulta fondata sul parere espresso in proposito dai suoi medici

consulenti.

Con rapporto del 15 maggio 2023

(cfr. doc. 49), il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha

negato la presenza di una lesione parificata, segnatamente nella forma di una

lacerazione tendinea ex art. 6 cpv. 2 lett. f LAINF, sottolineando che

l’esistenza di una rottura perlomeno parziale del tendine non è stata

dimostrata mediante appropriato materiale iconografico (in questo senso, egli

ha precisato che la radiografia della tibia sinistra del 31 gennaio 2023 era

atta tutt’al più a oggettivare la presenza di una frattura, ciò che non è peraltro

stato il caso).

Con nota del 12 dicembre 2023, il

dott. __________, anch’egli spec. FMH in medicina interna, ha confermato

l’assenza di lesioni ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 58).

Con la propria impugnativa,

l’insorgente contesta la posizione dell’assicuratore resistente, facendo capo

essenzialmente alle certificazioni agli atti del dott. __________, spec. in

medicina generale, in particolare a quella datata 25 aprile 2023, in cui il

curante ha sostenuto che “la diagnosi corretta è distorsione con stiramento e

lesione acuta dei tendini di Achille” (cfr. doc. I).

Chiamato ora a pronunciarsi,

tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter confermare la decisione su

opposizione impugnata anche nella misura in cui l’assicuratore ha negato

l’insorgenza di una lesione corporale parificata.

In questo senso, deve essere

innanzitutto segnalato che, per

costante giurisprudenza federale, sebbene alle lacerazioni dei tendini siano

assimilate pure le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di

fibre tendinee, la presenza di una lesione di questo genere deve essere dimostrata

in maniera inequivocabile - a tale prova essendo poste esigenze rigorose

- con l'ausilio di mezzi di contrasto oppure mediante intervento operatorio (cfr. DTF 114 V 298 consid. 5a e STFA U 235/02 del 6 agosto

2003.

consid. 1.2).

Nel caso concreto, la ricorrente

non può essere seguita laddove pretende che l’esistenza di una lacerazione del

tendine di Achille sarebbe stata validamente dimostrata grazie alle

certificazioni del suo medico curante.

Il TCA rileva che, con rapporto

del 9 febbraio 2023 (allegato al doc. 15), il dott. __________ ha formulato la

diagnosi di tendinite del tendine di Achille (il codice M76.6 da lui indicato

corrisponde appunto a quella patologia), la quale, in quanto processo

infiammatorio, non ricade sotto la nozione di “lacerazione” di cui alla lett. f

dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

È vero che con la prescrizione di

fisioterapia del 5 gennaio 2023 (allegato al doc. IX) e con il suo referto del

25.

aprile 2023 (cfr. allegato al doc. 46), lo stesso medico curante ha

diagnosticato uno “strappo” al tendine di Achille sinistro, rispettivamente uno

“stiramento” e una “lesione acuta” del medesimo tendine. Tuttavia, lo

stiramento di un tendine non può come tale costituire una lacerazione ai sensi

dell’art. 6 cpv. 2 lett. f LAINF (cfr. A.

Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in: RSAS 1996 p. 106). D’altro

canto, la presenza di un non meglio specificato “strappo” oppure di una non

meglio specificata “lesione acuta” non risulta essere stata dimostrata conformemente

alla giurisprudenza federale menzionata in precedenza, dal momento in cui la

ricorrente è stata sottoposta soltanto a una radiografia convenzionale della

tibia sinistra (allegati ai doc. 34 e 46).

Ora, posto che l’esistenza di una

rottura, perlomeno parziale, del tendine di Achille sinistro non è stata

adeguatamente provata, l’istituto convenuto era legittimato a negare la propria

responsabilità anche a titolo di lesione corporale parificata.

L’obiezione ricorsuale secondo

cui l’amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente ordinare accertamenti

diagnostici più approfonditi, è destinata a cadere nel vuoto. Se il dott. __________,

dopo aver personalmente visitato l’insorgente, ha ritenuto indicato sottoporla unicamente

a un esame radiologico convenzionale, è evidentemente perché non sospettava la

presenza di una rottura, totale o parziale, del tendine. In queste condizioni,

l’assicuratore non aveva alcuna valida ragione di disporre l’esecuzione di

ulteriori provvedimenti diagnostici (ad esempio, di un’artro-RMN).

Parimenti, il fatto che l’altro

assicuratore LAINF dell’assicurata, __________, abbia invece riconosciuto il

proprio obbligo a prestazioni, è irrilevante ai fini del giudizio, in quanto la

sua decisione non vincola questo Tribunale.

Il TCA può rinunciare alla

richiesta audizione testimoniale del medico curante della ricorrente (cfr. doc.

IX), ritenuto che è già sin d’ora verosimile che da quell’atto istruttorio non emergeranno

elementi di valutazione diversi da quelli che risultano dai suoi referti agli

atti.

Alla luce di quanto precede, la

decisione su opposizione del 26 aprile 2024 deve dunque essere confermata.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti