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Decisione

35.2024.54

Discussa l'eziologia di una rottura della cuffia dei rotatori della spalla. Accertato che l'infortunio ha causato un peggioramento soltanto temporaneo dello stato preesistente

26 agosto 2024Italiano23 min

senso, si veda, ad esempio, la più volte menzionata STF 8C_401/2023, in cui lo status

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.54

mm

Lugano

26 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 giugno 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 24 settembre 2023, RI 1,

nata nel 1975, dipendente dello __________ in qualità d’impiegata e, perciò,

assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è scivolata mentre stava passeggiando nel bosco e, per evitare di cadere, si

è aggrappata al ramo di una pianta con la mano sinistra (cfr. doc. 1 e doc.

19).

Consultato il 28 settembre 2023,

il medico curante specialista ha diagnosticato un’entesopatia inserzionale del

tendine sovraspinato, una tendinosi del capolungo del bicipite brachiale, un

modesto conflitto sottoacromiale e una borsite sottoacromiale (doc. 24).

Il 6 novembre 2023, l’assicurata

è stata sottoposta a un intervento artroscopico con sutura del tendine

sovraspinato, tenotomia del capolungo del bicipite, bursectomia sottoacromiale

e acromioplastica (doc. 8).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 marzo 2024,

l’amministrazione ha stabilito che i disturbi alla spalla sinistra oggetto

dell’intervento artroscopico del novembre 2023, non costituivano una

conseguenza naturale dell’infortunio assicurato (da notare che i costi

dell’intervento sono comunque stati eccezionalmente presi a carico

dall’assicuratore LAINF). L’CO 1 ha quindi dichiarato estinto dal 20 novembre

2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 24

settembre 2023 (cfr. doc. 58).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla RA 1 (di seguito: RA 1) per conto dell’assicurata (cfr. doc.

69), in data 16 maggio 2024, l’assicuratore ha confermato in sostanza il

contenuto della sua prima decisione (doc. 76).

1.3. Con tempestivo ricorso del 17

giugno 2024, RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto in via

principale che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto alle

prestazioni a contare dal 20 novembre 2023 e in subordine che gli atti gli vengano

rinviati per complemento istruttorio.

A sostegno delle proprie pretese,

la patrocinatrice dell’insorgente sostiene in particolare che al parere del

dott. __________, su cui l’amministrazione ha fondato la decisione su

opposizione impugnata, non potrebbe essere attribuito un sufficiente valore

probatorio, posto come il fiduciario abbia fatto capo a una “RM antecedente

l’infortunio (che si ribadisce non evidenziava l’esistenza di alcuna lesione,

ma solo di un ispessimento del legamento gleno-omerale, vedasi esito RM

dell’11.08.2023) e su alcune immagini intraoperatorie (peraltro non agli atti CO

1), ma non sull’intero video dell’intervento chirurgico eseguito. Prova ne è

che se non vi fosse stata alcuna lesione del tendine sovraspinoso a seguito

dell’evento infortunistico non si sarebbe resa necessaria la posa di una vite e

la conseguente sutura del tendine stesso né si sarebbe verificato alcun

miglioramento dello stato di salute a seguito dell’intervento. (…). Considerato

quanto sopra, ritenuto che il Dr. med. __________ è stato ben chiaro su questo

fronte e che l’evento è in chiara e lapalissiana correlazione con l’evento infortunistico

(non ravvisando lo stesso alcuna problematica degenerativa all’origine

dell’intervento, neppure in sede di rapporto operatorio), la presa di posizione

della CO 1 non è fondata affatto dal profilo giuridico.” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. Il 1° luglio 2024, la

rappresentante della ricorrente ha domandato che il termine per le nuove prove

venisse prorogato (doc. V).

Il termine in questione è stato

prorogato di 15 giorni (doc. VI).

In data 14 agosto 2024, la RA 1

ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già agli atti, e si è in

sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII +

allegati).

L’allegato ed i documenti sono

stati trasmessi all’amministrazione soltanto per conoscenza (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto dal 20

novembre 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico

del 24 settembre 2023, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,

Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso

(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,

in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata

(doc. 76) si evince che l’amministrazione ha ritenuto estinto dal 20

novembre 2023 il proprio obbligo a prestazioni, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario, dott.

__________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia.

In effetti, con apprezzamento del

15 maggio 2024, ricostruita

l’anamnesi dell’assicurata in base alla documentazione contenuta nell’incarto,

il dott. __________ ha segnatamente formulato le seguenti considerazioni a

proposito dell’eziologia del danno diagnosticato alla spalla sinistra, oggetto

dell’artroscopia del 6 novembre 2023:

" (…) Nel

dossier troviamo il referto radiologico dell’artro Risonanza magnetica della

spalla sinistra del 8 agosto 2023 e cioè un mese e mezzo prima dell’evento

annunciato. Il referto è stato indirizzato al Dr. med. __________ e

nell’indicazione per l’esecuzione dell’esame veniva descritta un’omalgia

sinistra con limitazione funzionale, impotenza e parestesie. Da queste

indicazioni dobbiamo dunque presumere che l’assicurata soffriva già prima

dell’evento di disturbi alla spalla sinistra. Nel formulario compilato

dall’assicurata il 17 novembre 2023 non venivano segnalati disturbi in passato

alla spalla sinistra. Non veniva neanche nominato che era già in cura presso il

Dr. med. __________.

L’artro risonanza magnetica dell’8 agosto 2023 mostrava dunque una

tendinopatia del tendine sovraspinato in sede preinserzionale con chiaro

conflitto (impingement) sotto acromiale. Come descrive Lädermann nella sua

pubblicazione del 2019 sia il difetto di sostanza che la tendinopatia della

cuffia dei rotatori non sono danni che costituiscono conseguenze traumatiche

[1]. Questo esame mostra dunque un chiaro quadro di un processo legato con

probabilità preponderante a malattie e/o usura e non ad un evento

infortunistico.

Il tipo di lesione, che viene rappresentata nel contesto

perioperatorio, fornisce solitamente solo poche indicazioni sulla causalità

dell’infortunio [2]. Gli unici criteri significativi che parlano a favore di

una genesi traumatica sono l’emartro, un moncone tendineo rimanente sul

trochide maggiore, un margine sanguinoso e sfilacciato del tendine e

un’ulteriore lesione del tendine sottoscapolare [2, 3]. Le immagini e anche il

video dell’operazione eseguita il 6 novembre 2023 mostrano una lesione del

sovraspinato senza imbibizione sanguinea o edema del margine del tendine e non

veniva neanche riscontrata una lesione concomitante del tendine sottoscapolare

che avrebbe potuto indicare un evento traumatico. Inoltre, viene raffigurata

una borsite sottoacromiale, che veniva trattata tramite resezione e acromioplastica.

In questo caso veniva risolto il conflitto sottoacromiale che era già presente

prima dell’evento descritto.

(…).

Nel rapporto iniziale del Dr. __________ del 28 settembre 2023 non

vengono descritti dei segni clinici che potrebbero dimostrare un evento

traumatico (ematomi, segni di contusioni, pseudoparalisi). Ci si pone anche la

domanda perché non sono stati eseguiti degli esami radiologici. In uno stato

pregresso già noto sarebbe stato utile eseguire un’ulteriore Risonanza

magnetica che avrebbe potuto eventualmente dimostrare un peggioramento dello

stato pregresso e cioè una lesione nella zona della tendinopatia già

riscontrata prima dell’evento.

L’indicazione operatoria è stata posta senza avere delle certezze

radiologiche sulla lesione da operare. I dati clinici molto scarsi riportati

dal Dr. __________ non mettevano in evidenza un chiaro quadro clinico

infortunistico. Dalla prima visita medica alla seconda passava un mese senza

che venivano eseguite delle terapie o ulteriori esami diagnostici e poi

improvvisamente l’operazione è stata organizzata molto velocemente.

Da quanto abbiamo potuto analizzare dobbiamo dunque trarre la

conclusione che le lesioni che hanno portato all’intervento non possono essere

ricondotte secondo il criterio della probabilità preponderante almeno

all’infortunio.”

Rispondendo quindi alle domande

postegli dall’amministrazione, il dott. __________ ha dichiarato che RI 1

presentava già prima dell’evento del 24 settembre 2023 dei disturbi alla spalla

sinistra nella forma di una tendinopatia del sovraspinato e di un conflitto

sottoacromiale, che non sono emersi elementi a favore dell’insorgenza di

lesioni strutturali o di un peggioramento dello stato preesistente, che

l’infortunio ha dunque provocato un aggravamento soltanto passeggero della

durata di 6-8 settimane e che le lesioni che hanno giustificato la nota

artroscopia non sono imputabili con il grado della probabilità preponderante al

sinistro assicurato (cfr. doc. 75).

La patrocinatrice dell’assicurata

fonda le proprie obiezioni ricorsuali essenzialmente sul contenuto del referto

11 aprile 2024 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia (cfr. doc. I).

Nel documento in questione, il

medico curante specialista dell’insorgente si è pronunciato nei seguenti

termini:

" (…) Ritengo

che la lesione evidenziata durante l’intervento sia in correlazione

preponderante con il trauma distrattivo riportato, vista sia la giovane età

della paziente sia la tipologia di lesione. Pertanto, non ritengo corretta la

valutazione eseguita, che sostiene che tale lesione sia di natura degenerativa.

Chiedo quindi una vostra rivalutazione del caso clinico con presa a carico del

caso stesso.” (doc. 72)

2.7. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Nella concreta

evenienza, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente

medico, questo Tribunale ritiene di poter far capo al parere espresso dal dott.

__________, specialista proprio nella materia che qui interessa (in questo

contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza federale, i

medici di __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1,

sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale,

come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro

specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.

4.4.2) e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica, secondo il quale i disturbi alla spalla sinistra hanno

costituito una conseguenza naturale dell'infortunio occorso nel settembre 2023,

responsabile di un peggioramento soltanto temporaneo dello stato preesistente, per

una durata di 6-8 settimane.

Il TCA constata che il medico

fiduciario dell’CO 1 ha enunciato il proprio apprezzamento in piena conoscenza

dei dati anamnestici dell’assicurata e che ha saputo motivare adeguatamente il

proprio parere dal profilo medico-scientifico, considerando non soltanto il

meccanismo infortunistico (al riguardo, cfr. la STF 8C_672/2020 del 15 aprile

2021 consid. 4.1.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss., in cui la

Corte federale ha precisato che, trattandosi di stabilire l’eziologia delle

rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo infortunistico

non può essere attribuito un ruolo prevalente; si veda comunque pure il consid.

4.5. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata nella sentenza

8C_401/2023 del 21 febbraio 2024).

In questo senso, il dott. __________

ha in primo luogo rilevato che, tenuto conto di quanto emerge dal referto

relativo all’esame di artro risonanza magnetica dell’8 agosto 2023 (e da quello

afferente alla RMN della colonna cervicale, sempre effettuata l’8 agosto 2023 [doc.

H], n.d.r.), l’insorgente soffriva di rilevanti disturbi alla spalla sinistra già

prima di rimanere vittima dell’evento traumatico del 24 settembre 2023,

contrariamente quindi a quanto da lei dichiarato nel questionario sottopostole

dall’assicuratore (cfr. doc. 25, p. 2).

Al riguardo, questa Corte osserva

che dal rapporto in questione risulta in effetti che l’esame era stato disposto

dal dott. __________ in ragione della presenza di una “omalgia [dolore alla

spalla, n.d.r.] sinistra con limitazione funzionale, impotenza e parestesie”

(doc. 15). Stante ciò, non trova dunque riscontro negli atti l’assunto

ricorsuale secondo il quale l’accertamento sarebbe stato effettuato unicamente per

determinare “l’origine delle emicranie della signora RI 1” (doc. I, p. 3

e doc. VII, p. 1 – il corsivo è del redattore).

La patrocinatrice dell’assicurata

non può parimenti essere seguita laddove pretende che l’artro-RMN dell’agosto

2023 avrebbe mostrato soltanto un “ispessimento del legamento gleno-omerale”

(doc. I, p. 3). In realtà, l’esame ha evidenziato (anche) la presenza di un

acromion di tipo II con impingement sottoacromiale e di una tendinopatia

del sovraspinato in sede preinserzionale (cfr. doc. 15).

D’altro canto, il fiduciario

dell’amministrazione ha sottolineato che dal referto del dott. __________

relativo alla (prima) consultazione dopo il noto sinistro (doc. 24), non emerge

alcun segno clinico a favore dell’insorgenza di un danno di natura traumatica.

In questo contesto, è utile

segnalare che, con la già citata sentenza 8C_401/2023 consid. 8.2, riguardante

il caso di un’assicurata (nata nel 1971) che il 15 gennaio 2021 era caduta,

riportando una contusione alla spalla destra e che era poi stata operata a

causa segnatamente di una rottura “traumatica” del tendine sovraspinato, il TF ha

ritenuto che la contusione aveva causato solamente un aggravamento temporaneo,

e non direzionale, di una situazione degenerativa (asintomatica) già preesistente

e che lo status quo sine era stato raggiunto al più tardi al 14 marzo

2021. Per quanto qui d’interesse, la Corte federale ha evidenziato che “(…)

als typisches Merkmal für eine traumatische Verursachung einer

Rotatorenmanschettenläsion gilt u.a. die sofortige Beeinträchtigung der aktiven

Mobilität bzw. Entwicklung einer Pseudoparalyse der Schulter

("drop-arm-sign"; vgl. Urteile 8C_253/2021 vom 2. Juli 2021 E. 5.2 mit Hinweis und 8C_606/2016 vom 13. Dezember 2016

E. 4.2). Wie Dr. med. G.________ zu Recht festhielt, ist jedenfalls eine solche

umgehende Pseudoparalyse nach dem Unfall in den echtzeitlichen ärztlichen

Dokumenten nicht ausgewiesen. (…)”.

In concreto, dal rapporto 2

ottobre 2023 del medico curante specialista non si evince che, in occasione

della consultazione del 28 settembre 2023, RI 1 abbia presentato una pseudoparalisi

della spalla sinistra.

Parimenti, sempre secondo il

dott. __________, il materiale iconografico (fotografie e video - cfr. doc. 75

con riferimento a quanto sostenuto con l’impugnativa) afferente all’intervento

artroscopico del 6 novembre 2023, non mostra quei reperti che ci si

aspetterebbe di trovare in caso di lesione traumatica della cuffia dei rotatori

(“Le immagini e anche il video dell’operazione eseguita il 6 novembre 2023

mostrano una lesione del sovraspinato senza imbibizione sanguinea o edema del

margine del tendine e non veniva neanche riscontrata una lesione concomitante

del tendine sottoscapolare che avrebbe potuto indicare un evento traumatico”).

Questo Tribunale non ignora che

il dott. __________ fa invece valere che il danno alla salute trattato in

occasione della nota operazione artroscopica, sarebbe da imputare al trauma

distrattivo subito dalla ricorrente nel settembre 2023 (cfr. doc. 72).

Tuttavia, questa certificazione non è atta a generare dei dubbi, neppure lievi

(cfr. supra, consid. 2.7.), a proposito della correttezza della

valutazione enunciata dallo specialista interpellato dall’CO 1.

Secondo il TCA, il parere del

curante non appare adeguatamente motivato, in particolare nella misura in cui

egli non si è confrontato con la circostanza, senza alcun dubbio rilevante,

secondo la quale disturbi alla spalla sinistra erano già presenti

antecedentemente all’evento infortunistico in discussione.

Inoltre, a proposito della ancora

“giovane età della paziente” (al momento dell’infortunio l’insorgente aveva 48

anni), si rileva che da una perizia elaborata da un medico attivo a livello

universitario nell’ambito della causa sfociata nella sentenza 35.2001.1 del 30

ottobre 2002, è risultato che, sebbene l’invecchiamento biologico non dipenda

dall’età cronologica, viene comunque ammesso unanimemente che le perdite di

sostanza della cuffia rotatoria aumentano con l’età per quel che riguarda la

loro frequenza, il loro spessore e la loro entità. Sul piano microscopico, questo

processo di degenerazione ha inizio già prima dei 30 anni. Tuttavia, le lesioni

sono rare prima dei 35-40 anni ma il loro numero accresce nella quinta decade

sino a osservare delle perdite di sostanza complete dopo i 50 anni. Tra i 50 e

Fatti

i 60 anni, anche presso soggetti asintomatici, è possibile dimostrare sino al

30% di casi di perdite di sostanza parziali o complete della cuffia dei

rotatori.

La certificazione 26 luglio 2024

sempre del dott. __________ (cfr. doc. F) è irrilevante ai fini del giudizio,

nella misura in cui non contiene alcuna indicazione riguardante l’eziologia dei

disturbi alla spalla sinistra, oggetto della lite.

Va inoltre considerato che l’amministrazione

non ha negato a priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha

stabilito che, trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il

diritto a prestazioni è stato riconosciuto), questo ruolo si è estinto

completamente.

In merito al momento a partire

dal quale l’assicuratore infortuni ha posto termine alle proprie prestazioni

(20 novembre 2023), ovvero a distanza di praticamente 2 mesi dal sinistro

assicurato, esso ossequia la giurisprudenza federale e cantonale. In questo

senso, si veda, ad esempio, la più volte menzionata STF 8C_401/2023, in cui lo status

quo sine è stato giudicato raggiunto proprio a distanza di 2 mesi

dall’evento infortunistico.

Stante tutto quanto precede, il

TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che l’infortunio del 24 settembre

2023 ha provocato un peggioramento soltanto transitorio del preesistente

stato (morboso) della spalla sinistra e che, pertanto, i relativi disturbi, dal

20 novembre 2023 (data in cui l’CO 1 ha chiuso il caso), non costituivano più

una conseguenza naturale, nemmeno parziale, di quell’evento.

A fronte di una situazione giudicata

sufficientemente chiarita, questo Tribunale rinuncia all'esecuzione di

ulteriori atti istruttori.

Considerandi

Al riguardo, è utile ricordare

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

La decisione su opposizione

impugnata è pertanto corretta e deve essere confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti