35.2024.54
Discussa l'eziologia di una rottura della cuffia dei rotatori della spalla. Accertato che l'infortunio ha causato un peggioramento soltanto temporaneo dello stato preesistente
26 agosto 2024Italiano23 min
senso, si veda, ad esempio, la più volte menzionata STF 8C_401/2023, in cui lo status
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.54
mm
Lugano
26 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 giugno 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 24 settembre 2023, RI 1,
nata nel 1975, dipendente dello __________ in qualità d’impiegata e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è scivolata mentre stava passeggiando nel bosco e, per evitare di cadere, si
è aggrappata al ramo di una pianta con la mano sinistra (cfr. doc. 1 e doc.
19).
Consultato il 28 settembre 2023,
il medico curante specialista ha diagnosticato un’entesopatia inserzionale del
tendine sovraspinato, una tendinosi del capolungo del bicipite brachiale, un
modesto conflitto sottoacromiale e una borsite sottoacromiale (doc. 24).
Il 6 novembre 2023, l’assicurata
è stata sottoposta a un intervento artroscopico con sutura del tendine
sovraspinato, tenotomia del capolungo del bicipite, bursectomia sottoacromiale
e acromioplastica (doc. 8).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 marzo 2024,
l’amministrazione ha stabilito che i disturbi alla spalla sinistra oggetto
dell’intervento artroscopico del novembre 2023, non costituivano una
conseguenza naturale dell’infortunio assicurato (da notare che i costi
dell’intervento sono comunque stati eccezionalmente presi a carico
dall’assicuratore LAINF). L’CO 1 ha quindi dichiarato estinto dal 20 novembre
2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 24
settembre 2023 (cfr. doc. 58).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RA 1 (di seguito: RA 1) per conto dell’assicurata (cfr. doc.
69), in data 16 maggio 2024, l’assicuratore ha confermato in sostanza il
contenuto della sua prima decisione (doc. 76).
1.3. Con tempestivo ricorso del 17
giugno 2024, RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto in via
principale che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto alle
prestazioni a contare dal 20 novembre 2023 e in subordine che gli atti gli vengano
rinviati per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie pretese,
la patrocinatrice dell’insorgente sostiene in particolare che al parere del
dott. __________, su cui l’amministrazione ha fondato la decisione su
opposizione impugnata, non potrebbe essere attribuito un sufficiente valore
probatorio, posto come il fiduciario abbia fatto capo a una “RM antecedente
l’infortunio (che si ribadisce non evidenziava l’esistenza di alcuna lesione,
ma solo di un ispessimento del legamento gleno-omerale, vedasi esito RM
dell’11.08.2023) e su alcune immagini intraoperatorie (peraltro non agli atti CO
1), ma non sull’intero video dell’intervento chirurgico eseguito. Prova ne è
che se non vi fosse stata alcuna lesione del tendine sovraspinoso a seguito
dell’evento infortunistico non si sarebbe resa necessaria la posa di una vite e
la conseguente sutura del tendine stesso né si sarebbe verificato alcun
miglioramento dello stato di salute a seguito dell’intervento. (…). Considerato
quanto sopra, ritenuto che il Dr. med. __________ è stato ben chiaro su questo
fronte e che l’evento è in chiara e lapalissiana correlazione con l’evento infortunistico
(non ravvisando lo stesso alcuna problematica degenerativa all’origine
dell’intervento, neppure in sede di rapporto operatorio), la presa di posizione
della CO 1 non è fondata affatto dal profilo giuridico.” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Il 1° luglio 2024, la
rappresentante della ricorrente ha domandato che il termine per le nuove prove
venisse prorogato (doc. V).
Il termine in questione è stato
prorogato di 15 giorni (doc. VI).
In data 14 agosto 2024, la RA 1
ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già agli atti, e si è in
sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII +
allegati).
L’allegato ed i documenti sono
stati trasmessi all’amministrazione soltanto per conoscenza (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del
25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con
scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire
da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in
seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano
Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto dal 20
novembre 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico
del 24 settembre 2023, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso
(DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts,
in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata
(doc. 76) si evince che l’amministrazione ha ritenuto estinto dal 20
novembre 2023 il proprio obbligo a prestazioni, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario, dott.
__________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia.
In effetti, con apprezzamento del
15 maggio 2024, ricostruita
l’anamnesi dell’assicurata in base alla documentazione contenuta nell’incarto,
il dott. __________ ha segnatamente formulato le seguenti considerazioni a
proposito dell’eziologia del danno diagnosticato alla spalla sinistra, oggetto
dell’artroscopia del 6 novembre 2023:
" (…) Nel
dossier troviamo il referto radiologico dell’artro Risonanza magnetica della
spalla sinistra del 8 agosto 2023 e cioè un mese e mezzo prima dell’evento
annunciato. Il referto è stato indirizzato al Dr. med. __________ e
nell’indicazione per l’esecuzione dell’esame veniva descritta un’omalgia
sinistra con limitazione funzionale, impotenza e parestesie. Da queste
indicazioni dobbiamo dunque presumere che l’assicurata soffriva già prima
dell’evento di disturbi alla spalla sinistra. Nel formulario compilato
dall’assicurata il 17 novembre 2023 non venivano segnalati disturbi in passato
alla spalla sinistra. Non veniva neanche nominato che era già in cura presso il
Dr. med. __________.
L’artro risonanza magnetica dell’8 agosto 2023 mostrava dunque una
tendinopatia del tendine sovraspinato in sede preinserzionale con chiaro
conflitto (impingement) sotto acromiale. Come descrive Lädermann nella sua
pubblicazione del 2019 sia il difetto di sostanza che la tendinopatia della
cuffia dei rotatori non sono danni che costituiscono conseguenze traumatiche
[1]. Questo esame mostra dunque un chiaro quadro di un processo legato con
probabilità preponderante a malattie e/o usura e non ad un evento
infortunistico.
Il tipo di lesione, che viene rappresentata nel contesto
perioperatorio, fornisce solitamente solo poche indicazioni sulla causalità
dell’infortunio [2]. Gli unici criteri significativi che parlano a favore di
una genesi traumatica sono l’emartro, un moncone tendineo rimanente sul
trochide maggiore, un margine sanguinoso e sfilacciato del tendine e
un’ulteriore lesione del tendine sottoscapolare [2, 3]. Le immagini e anche il
video dell’operazione eseguita il 6 novembre 2023 mostrano una lesione del
sovraspinato senza imbibizione sanguinea o edema del margine del tendine e non
veniva neanche riscontrata una lesione concomitante del tendine sottoscapolare
che avrebbe potuto indicare un evento traumatico. Inoltre, viene raffigurata
una borsite sottoacromiale, che veniva trattata tramite resezione e acromioplastica.
In questo caso veniva risolto il conflitto sottoacromiale che era già presente
prima dell’evento descritto.
(…).
Nel rapporto iniziale del Dr. __________ del 28 settembre 2023 non
vengono descritti dei segni clinici che potrebbero dimostrare un evento
traumatico (ematomi, segni di contusioni, pseudoparalisi). Ci si pone anche la
domanda perché non sono stati eseguiti degli esami radiologici. In uno stato
pregresso già noto sarebbe stato utile eseguire un’ulteriore Risonanza
magnetica che avrebbe potuto eventualmente dimostrare un peggioramento dello
stato pregresso e cioè una lesione nella zona della tendinopatia già
riscontrata prima dell’evento.
L’indicazione operatoria è stata posta senza avere delle certezze
radiologiche sulla lesione da operare. I dati clinici molto scarsi riportati
dal Dr. __________ non mettevano in evidenza un chiaro quadro clinico
infortunistico. Dalla prima visita medica alla seconda passava un mese senza
che venivano eseguite delle terapie o ulteriori esami diagnostici e poi
improvvisamente l’operazione è stata organizzata molto velocemente.
Da quanto abbiamo potuto analizzare dobbiamo dunque trarre la
conclusione che le lesioni che hanno portato all’intervento non possono essere
ricondotte secondo il criterio della probabilità preponderante almeno
all’infortunio.”
Rispondendo quindi alle domande
postegli dall’amministrazione, il dott. __________ ha dichiarato che RI 1
presentava già prima dell’evento del 24 settembre 2023 dei disturbi alla spalla
sinistra nella forma di una tendinopatia del sovraspinato e di un conflitto
sottoacromiale, che non sono emersi elementi a favore dell’insorgenza di
lesioni strutturali o di un peggioramento dello stato preesistente, che
l’infortunio ha dunque provocato un aggravamento soltanto passeggero della
durata di 6-8 settimane e che le lesioni che hanno giustificato la nota
artroscopia non sono imputabili con il grado della probabilità preponderante al
sinistro assicurato (cfr. doc. 75).
La patrocinatrice dell’assicurata
fonda le proprie obiezioni ricorsuali essenzialmente sul contenuto del referto
11 aprile 2024 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia (cfr. doc. I).
Nel documento in questione, il
medico curante specialista dell’insorgente si è pronunciato nei seguenti
termini:
" (…) Ritengo
che la lesione evidenziata durante l’intervento sia in correlazione
preponderante con il trauma distrattivo riportato, vista sia la giovane età
della paziente sia la tipologia di lesione. Pertanto, non ritengo corretta la
valutazione eseguita, che sostiene che tale lesione sia di natura degenerativa.
Chiedo quindi una vostra rivalutazione del caso clinico con presa a carico del
caso stesso.” (doc. 72)
2.7. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Nella concreta
evenienza, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente
medico, questo Tribunale ritiene di poter far capo al parere espresso dal dott.
__________, specialista proprio nella materia che qui interessa (in questo
contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza federale, i
medici di __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1,
sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale,
come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro
specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.
4.4.2) e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e
infortunistica, secondo il quale i disturbi alla spalla sinistra hanno
costituito una conseguenza naturale dell'infortunio occorso nel settembre 2023,
responsabile di un peggioramento soltanto temporaneo dello stato preesistente, per
una durata di 6-8 settimane.
Il TCA constata che il medico
fiduciario dell’CO 1 ha enunciato il proprio apprezzamento in piena conoscenza
dei dati anamnestici dell’assicurata e che ha saputo motivare adeguatamente il
proprio parere dal profilo medico-scientifico, considerando non soltanto il
meccanismo infortunistico (al riguardo, cfr. la STF 8C_672/2020 del 15 aprile
2021 consid. 4.1.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss., in cui la
Corte federale ha precisato che, trattandosi di stabilire l’eziologia delle
rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo infortunistico
non può essere attribuito un ruolo prevalente; si veda comunque pure il consid.
4.5. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata nella sentenza
8C_401/2023 del 21 febbraio 2024).
In questo senso, il dott. __________
ha in primo luogo rilevato che, tenuto conto di quanto emerge dal referto
relativo all’esame di artro risonanza magnetica dell’8 agosto 2023 (e da quello
afferente alla RMN della colonna cervicale, sempre effettuata l’8 agosto 2023 [doc.
H], n.d.r.), l’insorgente soffriva di rilevanti disturbi alla spalla sinistra già
prima di rimanere vittima dell’evento traumatico del 24 settembre 2023,
contrariamente quindi a quanto da lei dichiarato nel questionario sottopostole
dall’assicuratore (cfr. doc. 25, p. 2).
Al riguardo, questa Corte osserva
che dal rapporto in questione risulta in effetti che l’esame era stato disposto
dal dott. __________ in ragione della presenza di una “omalgia [dolore alla
spalla, n.d.r.] sinistra con limitazione funzionale, impotenza e parestesie”
(doc. 15). Stante ciò, non trova dunque riscontro negli atti l’assunto
ricorsuale secondo il quale l’accertamento sarebbe stato effettuato unicamente per
determinare “l’origine delle emicranie della signora RI 1” (doc. I, p. 3
e doc. VII, p. 1 – il corsivo è del redattore).
La patrocinatrice dell’assicurata
non può parimenti essere seguita laddove pretende che l’artro-RMN dell’agosto
2023 avrebbe mostrato soltanto un “ispessimento del legamento gleno-omerale”
(doc. I, p. 3). In realtà, l’esame ha evidenziato (anche) la presenza di un
acromion di tipo II con impingement sottoacromiale e di una tendinopatia
del sovraspinato in sede preinserzionale (cfr. doc. 15).
D’altro canto, il fiduciario
dell’amministrazione ha sottolineato che dal referto del dott. __________
relativo alla (prima) consultazione dopo il noto sinistro (doc. 24), non emerge
alcun segno clinico a favore dell’insorgenza di un danno di natura traumatica.
In questo contesto, è utile
segnalare che, con la già citata sentenza 8C_401/2023 consid. 8.2, riguardante
il caso di un’assicurata (nata nel 1971) che il 15 gennaio 2021 era caduta,
riportando una contusione alla spalla destra e che era poi stata operata a
causa segnatamente di una rottura “traumatica” del tendine sovraspinato, il TF ha
ritenuto che la contusione aveva causato solamente un aggravamento temporaneo,
e non direzionale, di una situazione degenerativa (asintomatica) già preesistente
e che lo status quo sine era stato raggiunto al più tardi al 14 marzo
2021. Per quanto qui d’interesse, la Corte federale ha evidenziato che “(…)
als typisches Merkmal für eine traumatische Verursachung einer
Rotatorenmanschettenläsion gilt u.a. die sofortige Beeinträchtigung der aktiven
Mobilität bzw. Entwicklung einer Pseudoparalyse der Schulter
("drop-arm-sign"; vgl. Urteile 8C_253/2021 vom 2. Juli 2021 E. 5.2 mit Hinweis und 8C_606/2016 vom 13. Dezember 2016
E. 4.2). Wie Dr. med. G.________ zu Recht festhielt, ist jedenfalls eine solche
umgehende Pseudoparalyse nach dem Unfall in den echtzeitlichen ärztlichen
Dokumenten nicht ausgewiesen. (…)”.
In concreto, dal rapporto 2
ottobre 2023 del medico curante specialista non si evince che, in occasione
della consultazione del 28 settembre 2023, RI 1 abbia presentato una pseudoparalisi
della spalla sinistra.
Parimenti, sempre secondo il
dott. __________, il materiale iconografico (fotografie e video - cfr. doc. 75
con riferimento a quanto sostenuto con l’impugnativa) afferente all’intervento
artroscopico del 6 novembre 2023, non mostra quei reperti che ci si
aspetterebbe di trovare in caso di lesione traumatica della cuffia dei rotatori
(“Le immagini e anche il video dell’operazione eseguita il 6 novembre 2023
mostrano una lesione del sovraspinato senza imbibizione sanguinea o edema del
margine del tendine e non veniva neanche riscontrata una lesione concomitante
del tendine sottoscapolare che avrebbe potuto indicare un evento traumatico”).
Questo Tribunale non ignora che
il dott. __________ fa invece valere che il danno alla salute trattato in
occasione della nota operazione artroscopica, sarebbe da imputare al trauma
distrattivo subito dalla ricorrente nel settembre 2023 (cfr. doc. 72).
Tuttavia, questa certificazione non è atta a generare dei dubbi, neppure lievi
(cfr. supra, consid. 2.7.), a proposito della correttezza della
valutazione enunciata dallo specialista interpellato dall’CO 1.
Secondo il TCA, il parere del
curante non appare adeguatamente motivato, in particolare nella misura in cui
egli non si è confrontato con la circostanza, senza alcun dubbio rilevante,
secondo la quale disturbi alla spalla sinistra erano già presenti
antecedentemente all’evento infortunistico in discussione.
Inoltre, a proposito della ancora
“giovane età della paziente” (al momento dell’infortunio l’insorgente aveva 48
anni), si rileva che da una perizia elaborata da un medico attivo a livello
universitario nell’ambito della causa sfociata nella sentenza 35.2001.1 del 30
ottobre 2002, è risultato che, sebbene l’invecchiamento biologico non dipenda
dall’età cronologica, viene comunque ammesso unanimemente che le perdite di
sostanza della cuffia rotatoria aumentano con l’età per quel che riguarda la
loro frequenza, il loro spessore e la loro entità. Sul piano microscopico, questo
processo di degenerazione ha inizio già prima dei 30 anni. Tuttavia, le lesioni
sono rare prima dei 35-40 anni ma il loro numero accresce nella quinta decade
sino a osservare delle perdite di sostanza complete dopo i 50 anni. Tra i 50 e
Fatti
i 60 anni, anche presso soggetti asintomatici, è possibile dimostrare sino al
30% di casi di perdite di sostanza parziali o complete della cuffia dei
rotatori.
La certificazione 26 luglio 2024
sempre del dott. __________ (cfr. doc. F) è irrilevante ai fini del giudizio,
nella misura in cui non contiene alcuna indicazione riguardante l’eziologia dei
disturbi alla spalla sinistra, oggetto della lite.
Va inoltre considerato che l’amministrazione
non ha negato a priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha
stabilito che, trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il
diritto a prestazioni è stato riconosciuto), questo ruolo si è estinto
completamente.
In merito al momento a partire
dal quale l’assicuratore infortuni ha posto termine alle proprie prestazioni
(20 novembre 2023), ovvero a distanza di praticamente 2 mesi dal sinistro
assicurato, esso ossequia la giurisprudenza federale e cantonale. In questo
senso, si veda, ad esempio, la più volte menzionata STF 8C_401/2023, in cui lo status
quo sine è stato giudicato raggiunto proprio a distanza di 2 mesi
dall’evento infortunistico.
Stante tutto quanto precede, il
TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che l’infortunio del 24 settembre
2023 ha provocato un peggioramento soltanto transitorio del preesistente
stato (morboso) della spalla sinistra e che, pertanto, i relativi disturbi, dal
20 novembre 2023 (data in cui l’CO 1 ha chiuso il caso), non costituivano più
una conseguenza naturale, nemmeno parziale, di quell’evento.
A fronte di una situazione giudicata
sufficientemente chiarita, questo Tribunale rinuncia all'esecuzione di
ulteriori atti istruttori.
Considerandi
Al riguardo, è utile ricordare
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La decisione su opposizione
impugnata è pertanto corretta e deve essere confermata.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti