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Decisione

35.2024.57

Tentato suicidio. Discussa la questione di sapere se assicurato era totalmente privo della capacità di discernere al momento del tentamen. Attribuito pieno valore probatorio alla perizia psichiatrica amministrativa

20 gennaio 2025Italiano46 min

dell’assicurato la decisione formale mediante la quale ha negato il proprio obbligo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.57

MM

Lugano

20 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 21

maggio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 16 febbraio 2017, la ditta __________

ha comunicato all’CO 1 (di seguito: CO 1) che il 15 febbraio 2017 il proprio

dipendente, RI 1, era stato vittima di una caduta presso la sua abitazione di __________

(doc. 1).

Nei giorni successivi, la sorella

dell’assicurato ha precisato che quest’ultimo era “… caduto dal balcone del suo

appartamento in __________ dall’altezza di 9 metri infortunandosi gravemente.

Ancora oggi si trova in cure intese all’ospedale __________ di __________.”

(doc. 7).

Dal rapporto di uscita 10 aprile

2017 dell’Ospedale __________ di __________ risultano le diagnosi di politrauma

da defenestrazione, polmonite basale destra a germe ignoto, embolia polmonare,

cardiopatia ipertensiva e sindrome ansioso depressiva con ideazione suicidale

con politrauma da defenestrazione e recente ricovero in clinica __________

(allegato al doc. 38).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 marzo 2018, poi

confermata dopo opposizione (doc. 65), l’amministrazione ha negato il diritto a

prestazioni assicurative ritenuto che, al momento dell’atto suicidario,

l’assicurato non sarebbe stato completamente privo della capacità di agire

ragionevolmente (doc. 55).

1.3. Con sentenza 35.2019.63 del 17

luglio 2020, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso presentato

contro la decisione su opposizione del 5 aprile 2019, nel senso che, annullato

il provvedimento impugnato, gli atti sono stati retrocessi all’assicuratore

convenuto affinché disponesse l’esecuzione di una perizia psichiatrica esterna

volta a determinare se, al momento del gesto, l’assicurato fosse, o meno,

completamente privo della capacità di discernimento (cfr. doc. 104)

Il giudizio cantonale è cresciuto

incontestato in giudicato.

1.4. Dando seguito a quanto ordinato da

questa Corte, nell’autunno 2021, l’CO 1 ha disposto l’allestimento di una

perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

coadiuvato in qualità d’interprete dal dott. __________, spec. FMH in

neurologia, entrambi attivi presso la Clinica __________ (doc. 145).

La consultazione peritale ha

avuto luogo il 13 dicembre 2021.

Il referto peritale è stato

consegnato nel mese di aprile 2022 (doc. 165).

1.5. In data 23 maggio 2022,

l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha

confermato il rifiuto di riconoscere prestazioni a dipendenza del sinistro del

15 febbraio 2017 (doc. 166).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 2 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 172 e doc. 187),

dopo aver raccolto un complemento alla perizia (cfr. doc. 215), l’assicuratore,

in data 21 maggio 2024, ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 219).

1.6. Con tempestivo ricorso del 24

giugno 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 2, ha chiesto in via

principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il

rinvio degli atti all’amministrazione “per permettere all’assicurato di

esercitare il suo diritto di essere sentito in merito agli accertamenti

peritali”, in subordine l’assegnazione di un termine per “completare le

argomentazioni di merito del presente ricorso e per produrre una controperizia

in merito agli accertamenti peritali esperiti dall’CO 1”.

A proposito della pretesa

violazione del diritto di essere sentito, la patrocinatrice rimprovera in

particolare all’amministrazione di avere emanato la decisione impugnata “…

senza dar modo all’assicurato di prendere visione e meglio posizione sulla

perizia e in particolare il suo complemento, in una fase pre-giudiziaria,

violando crassamente il diritto di essere sentito dell’assicurato. Vi è di più:

l’assicuratore ha finanche infierito, rafforzando le proprie conclusioni con il

fatto che “la valutazione psichiatrica del Dr. med. __________ non è stata

rimessa in discussione attraverso la presentazione da parte dell’opponente di

un parere specialistico contrario” (cfr. decisione su opposizione impugnata

21.5.2024, doc. 1). (…). Ma come avrebbe fatto l’assicurato a fornire una

controperizia, se la perizia e in particolare il complemento non gli è stato

trasmesso prima della decisione su opposizione? (…).”.

Nel merito, l’avv. RA 2 contesta

che alla perizia e al suo complemento possa essere attribuito sufficiente

valore probatorio in quanto “… silenti (la perizia) e/o non sufficientemente

motivati (il complemento) sugli aspetti che il TCA aveva ritenuto fondamentali

da approfondire, per poter determinare la capacità di discernimento

dell’assicurato al momento del tentativo di suicidio. La perizia del Dr. __________

non esamina le questioni centrali che il TCA aveva chiesto di esaminare (l’interazione

del disturbo di personalità – discontrollo impulsivo - dell’assicurato con la

depressione e il tinnito e l’ipotesi del raptus suicida). Il completamento si

limita invece a negare sic et simpliciter il disturbo di personalità senza una

motivazione sufficiente e senza nemmeno coinvolgere ulteriormente il paziente

(consultato solo per poche ore), né il Dr. __________, così come senza

confutare nel dettaglio la diagnosi del Dr. __________. Inoltre il perito non

fornisce nessuna spiegazione/motivazione scientifica sul perché viene altresì

negato che una diagnosi fatta dopo l’incidente (il Dr. __________ ha iniziato a

seguire l’assicurato solo dopo l’incidente) non possa valere anche per la

situazione precedente all’incidente, questione che invece il Dr. __________ e

anche il TCA aveva ritenuto plausibile e verosimile, dandone anche una

spiegazione scientifica. (…). Inoltre sebbene la perizia evidenzi “in lungo e

in largo”, il tinnito persistente e fortemente disturbante e la personalità

dipendente e passiva dell’assicurato, nei colloqui con i testimoni (in

particolare la sorella, l’ex datore di lavoro, Dr. __________, Dr. __________)

il perito non ha affrontato questi aspetti che avrebbero certamente portato i

testimoni a confermare e a sottolineare le debolezze evidenziate dal Dr. __________

nelle due relazioni (forte dipendenza e discontrollo impulsivo). Invece il

perito si è espressamente concentrato sugli aspetti “più normali” e più

positivi della vita dell’assicurato, sottacendone le evidenti fragilità, di per

sé mai formalmente diagnosticate, non essendo mai stato, Il Sig. RI 1, prima

dell’incidente, in cura presso uno psichiatra e/o uno psicoterapeuta,

all’infuori dei sporadici e puntuali ricoveri, che non hanno però portato a un

approfondimento dei tratti della personalità dell’assicurato, poiché esulanti

dai motivi del ricovero. (…). Infine e sempre senza voler essere esaustivi in

questa fase, facciamo notare che un ulteriore aspetto che indebolisce la

perizia, laddove il perito, nel complemento peritale, afferma che “non è chiaro

dagli atti se l’assicurato avesse pianificato il suicidio in precedenza”. In

questi termini sottovalutando aspetti che invece parlano chiaramente per un

gesto impulsivo e non pianificato, come l’orario (5.20 del mattino!), la

modalità, il luogo, l’assenza di sostanze alteranti la capacità volitiva

(alcool o stupefacenti), l’assenza di messaggi, l’assenza di ulteriori

tentativi, prima e/o dopo, ecc. Le modalità e l’orario avevano peraltro portato

anche la prima perita assicurativa, la Dr.ssa __________, a escludere l’atto

premeditato confermando che si è trattato di una decisione presa sul momento,

lasciano presagire che l’assicurato non fosse in uno stato tale da permettergli

di valutare correttamente il suo comportamento: alle 5.20 del mattino, dopo una

notte insonne a lottare contro un fischio in testa, su una persona dalla struttura

estremamente fragile, la capacità di discernimento può risultare

irrimediabilmente e completamente compromessa. (…).” (doc. I).

1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.8. In corso di causa, la rappresentante

dell’insorgente ha più volte chiesto che il termine per le nuove prove venisse

prorogato per permettere allo psichiatra curante di prendere posizione in

merito al contenuto della perizia amministrativa e del suo complemento (cfr.

doc. VII, doc. IX, doc. XI e doc. XIII), richieste a cui il TCA ha sempre dato

seguito (cfr. doc. VIII, doc. X, doc. XII e doc. XIV).

Il 29 novembre 2024, l’avv. RA 2

ha prodotto una certificazione, datata 28 novembre 2024, del dott. __________,

riconfermandosi inoltre nelle proprie allegazioni ricorsuali. La patrocinatrice

ha quindi riformulato il petito, nel senso che ha chiesto in via principale

che all’assicurato vengano riconosciute le prestazioni assicurative in

relazione all’evento del 15 febbraio 2017, in via subordinata che il TCA

ordini una perizia volta a determinare l’esistenza del disturbo della

personalità diagnosticata dal Dr. _________ e se tale disturbo possa aver

influito e come sulla capacità di __________ del Sig. RI 1 al momento del

tentamen, segnatamente annullandola totalmente, in via ancor più subordinata

che gli atti vengano retrocessi all’CO 1 per effettuare gli accertamenti

mancanti (cfr. doc. XV + allegato).

considerato in diritto

2.1. Sul piano formale, l’avv. RA 2 invoca una violazione

del diritto di essere sentito per

il fatto che l’CO 1 non ha concesso all’assicurato di prendere posizione sul

contenuto del rapporto peritale del dott. __________ e del suo complemento,

prima di emanare la decisione formale, rispettivamente quella su opposizione

(cfr. doc. I).

L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l’art.

42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere sentite. Giusta la seconda

frase dell’art. 42 LPGA, le parti non devono obbligatoriamente essere sentite

prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

Secondo la giurisprudenza, la

limitazione del diritto di essere sentito prevista dalla LPGA consiste soltanto

nel fatto che, trattandosi di decisioni che possono essere oggetto di

opposizione, la persona assicurata non può pronunciarsi preliminarmente sulla

decisione prevista; i restanti aspetti del diritto costituzionale non sono

interessati dalla limitazione (DTF 132 V 368 consid. 4). Nelle procedure che si

concludono con decisioni suscettibili d’opposizione, l’assicuratore non è

tenuto a notificare una perizia alla persona assicurata prima di procedere

all’emanazione della decisione (DTF 132 V 368 consid. 7).

Nella fattispecie di cui alla DTF

132 V 368 - emanata a un momento in cui la procedura di opposizione era

prevista anche in materia di assicurazione per l’invalidità -, il Tribunale

federale non ha ammesso l’esistenza di una violazione del diritto di essere

sentito, sebbene l’Ufficio AI avesse emanato la propria decisione senza

preliminarmente consentire alla persona assicurata di prendere posizione sulla

perizia da esso ordinata (cfr. il consid. 7 della succitata pronunzia

federale).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di

carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione

impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito

(DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).

Va tuttavia rilevato che una

violazione del diritto di

essere sentito

è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità

di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135

Fatti

I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180 consid. 4a). Non va poi dimenticato che il TF ha

già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della

causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno

sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in

contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della

parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con

riferimenti; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3).

In concreto, dalle carte

processuali si evince segnatamente che nel corso del mese di aprile 2022 il

perito amministrativo ha consegnato all’CO 1 il proprio rapporto (cfr. doc.

165).

Risulta inoltre che in data 23 maggio

2022 l’assicuratore resistente ha notificato alla patrocinatrice

dell’assicurato la decisione formale mediante la quale ha negato il proprio obbligo

a prestazioni in relazione al sinistro del febbraio 2017, accludendo copia

della perizia amministrativa (doc. 166).

Il 30 maggio 2022, l’avv. RA 2 ha

preteso che il referto venisse tradotto in lingua italiana (doc. 168), ciò che

l’amministrazione ha fatto (cfr. doc. 169 e doc. 170).

In data 26 agosto 2022, ottenute

alcune proroghe, la rappresentante ha motivato opposizione contro la decisione

formale del 23 maggio 2022 (doc. 187).

Nel marzo 2023, l’assicuratore ha

informato la rappresentante dell’assicurato circa la propria intenzione di

sottoporre al perito alcuni quesiti complementari, riguardo ai quali le è stato

chiesto di esprimersi (cfr. doc. 197).

La patrocinatrice ha formulato le

proprie osservazioni il 26 maggio (doc. 203), rispettivamente il 20 ottobre

2023 (doc. 213).

Le domande complementari,

comprensive delle modifiche proposte dalla rappresentante, sono quindi state

sottoposte all’esperto amministrativo in data 26 novembre 2023.

Il complemento peritale è

pervenuto all’istituto assicuratore nel mese di dicembre 2023 (doc. 215).

L’CO 1 ha emanato la decisione su

opposizione il 21 maggio 2024 (doc. 219).

Su richiesta dell’avv. RA 2 (doc.

221), copia della traduzione del complemento peritale le è stata trasmessa in

data 28 maggio 2024 (doc. 224).

Il 24 giugno 2024 è stato

interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale (doc. I).

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte non vede validi motivi per concludere che la decisione su

opposizione impugnata vada annullata per vizio di forma e la causa rinviata all’assicuratore infortuni

convenuto.

Da una parte, nella misura in cui

la patrocinatrice fa valere che il diritto di essere sentito di RI 1 sarebbe

stato violato in quanto la perizia psichiatrica gli è stata trasmessa

soltanto con la decisione formale del 23 maggio 2022, il TCA constata che tale censura

è stata sollevata al più presto con l’impugnativa del 24 giugno 2024,

allorquando avrebbe potuto e dovuto esserlo già con l’opposizione del 26 agosto

2022 (cfr. doc. 187). In questo contesto, è utile segnalare che, secondo

costante giurisprudenza, l’invocazione di un vizio di forma è limitata dal

principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), il quale obbliga colui che si

ritiene vittima di una violazione del suo diritto di essere sentito o di un

altro vizio procedurale a segnalarlo immediatamente, alla prima occasione utile

(DTF 143 V 66 consid.

4.3; STF 9C_557/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 5.3.2; 8C_528/2021 del 3 maggio

2022 consid. 6.1).

Stante ciò, la censura del

ricorrente va giudicata in ogni caso tardiva.

D’altra parte, il fatto che

all’assicurato non sia stata concessa la facoltà di esprimersi sul complemento

peritale prima che venisse rilasciata la decisione su opposizione

impugnata, è costitutivo di una violazione del suo diritto di essere sentito (in

questo senso, cfr. la STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2,

riguardante un caso in cui un ufficio AI aveva emanato la propria decisione

senza dare preliminarmente la possibilità alla persona assicurata di prendere

posizione sul complemento peritale allestito nel frattempo dall’esperto

incaricato). Va tuttavia ritenuto che la violazione in questione è stata sanata

con l’inoltro dell’impugnativa al

TCA (in questo senso, cfr. la STF 8C_460/2024 succitata consid. 3.2), autorità di ricorso che gode di un pieno

potere di esame sui fatti e sul diritto (su questo aspetto, cfr. la STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012 consid. 2.3). In particolare, deve essere

sottolineato che la rappresentante dell’insorgente è entrata in possesso del

complemento peritale (tradotto in italiano) qualche giorno dopo l’intimazione

della decisione su opposizione, di modo che ha potuto far valere le proprie

ragioni con cognizione di causa già con l’atto di ricorso. Inoltre, ella ha

beneficiato della concessione di numerose proroghe (dagli atti risulta che il

termine per le nuove prove assegnatole il 16 luglio 2024 è stato prorogato sino

al 29 novembre 2024) che le hanno finalmente consentito di raccogliere e

di produrre la presa di posizione dello psichiatra curante (cfr. allegato al

doc. XV).

Alla luce di tutto quanto

precede, il TCA può entrare nel

merito del ricorso.

2.2. Nel merito, oggetto della

lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il diritto

alle prestazioni all’assicurato in relazione a quanto accaduto il 15 febbraio

2017, oppure no.

Il TCA constata preliminarmente che

in concreto non è più contestato il fatto che quel giorno di febbraio RI 1

abbia tentato di togliersi la vita, circostanza che era già stata accertata con

la sentenza 35.2019.63 del 17 luglio 2020, cresciuta incontestata in giudicato

(cfr. doc. 104, p. 9: “In queste condizioni, senza che si riveli necessario

procedere a ulteriori atti istruttori (in particolare al richiesto sopralluogo,

peraltro già a suo tempo esperito dalla Polizia cantonale), è dunque da

ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il danno

alla salute riportato dall'assicurato è conseguente a un tentativo di suicidio

(…).” – il corsivo è del redattore; si veda del resto la risposta fornita dal

perito amministrativo al quesito n. 4.5 – doc. 170, p. 17).

Stante quanto precede, questo

Tribunale è qui di seguito chiamato a stabilire se, al momento dell’atto, il

ricorrente fosse o meno completamente privo della capacità di discernimento ai

sensi dell’art. 48 cpv. 1 OAINF.

2.3. L'art. 37 LAINF distingue, nei tre

paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di riduzione, rispettivamente di

diniego, delle prestazioni in contanti.

In particolare, nel cpv. 1, il

legislatore ha ancorato il principio secondo cui l'assicurato che ha provocato intenzionalmente

il danno alla salute o la morte non ha diritto alle prestazioni assicurative,

ad eccezione delle spese funerarie.

L'art. 48 cpv. 1 OAINF precisa,

nondimeno, che "anche se è provato che l'assicurato intendeva suicidarsi o

automutilarsi, l'art. 37 capoverso 1 della legge non è applicabile se

l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era completamente

incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentativo di suicidio o

l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio

assicurato.".

La giurisprudenza

ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF 129 V 95; RAMI 2003 p. 197

seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Szeless, Refus, réduction et suspension des

prestations de l'assurance-accidents: états des lieux et nouvautés, in:

HAVE/REAS 2/2005, p. 127 s.).

Essa ha

inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio

assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità

di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC. Di conseguenza, affinché la

responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è

necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze

oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato

fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,

segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95, in

particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U 84,

p. 449 consid. 2b; DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).

L’esistenza di una

malattia psichica o di un grave disturbo della coscienza deve essere stabilita

conformemente al principio del grado della verosimiglianza preponderante (DTF

129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b). Deve

trattarsi di sintomi psicopatologici quali la follia, le allucinazioni, il

raptus, ecc. Il motivo che ha indotto al suicidio o al tentativo di suicidio

deve trovarsi in relazione con i sintomi psicopatologici. L’atto deve apparire

“insensato”. Un semplice gesto sproporzionato, nel corso del quale il suicida

valuta unilateralmente e con precipitazione la sua situazione in un momento di

depressione e di sconforto, non è sufficiente (cfr., ad esempio, la STF

8C_812/2015 del 20 luglio 2016 consid. 1; 8C_195/2015 del 10 febbraio

2016 consid. 2.2, pubblicata in: SVR

2016 UV n. 32 p. 105 e i riferimenti).

Per stabilire

l’assenza della capacità di discernimento, non è sufficiente considerare l’atto

del suicida e, pertanto, esaminare se tale atto era irragionevole,

inconcepibile oppure insensato.

Occorre piuttosto

esaminare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, in particolare del

comportamento e delle condizioni esistenziali dell’assicurato prima del

suicidio, se egli era ragionevolmente in grado di evitare di mettere fine o di

tentare di mettere fine ai propri giorni. Il fatto che il suicidio si spieghi

unicamente con uno stato psicopatologico escludente la libera formazione della

volontà, costituisce soltanto un indizio di un’incapacità di discernimento

(cfr. STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.1 e RAMI 1996 U 267 p. 309

consid. 2b e riferimenti ivi citati).

A questo proposito,

per quanto attiene la giurisprudenza cantonale, è utile citare, ad esempio, la STCA

35.2007.54 del 29 agosto 2007 concernente un assicurato che, al momento del

tentativo di suicidio, era in preda a una crisi depressiva acuta - senza

sintomi psicotici - sviluppatasi nel contesto di un disturbo bipolare, in cui

non è stata ammessa la completa assenza della capacità di agire ragionevolmente

oppure, per un caso in cui è invece stata riconosciuta l’applicabilità

dell’art. 48 OAINF, la STCA 35.2005.9 dell’8 novembre 2005, riguardante

un’assicurata che aveva compiuto il tentativo di suicidio, in

preda a una crisi psicotica acuta e a un disturbo di personalità schizoide.

Nella pronunzia 35.2012.56 del 3

dicembre 2013, fondandosi sulle risultanze di una perizia psichiatrica

giudiziaria, questo Tribunale ha pure concluso all’esistenza di una totale

incapacità di intendere e volere, trattandosi di un agente di polizia che si

era tolto la vita gettandosi da un ponte. In quel caso, l’assicurato soffriva,

secondo il perito psichiatra, di un episodio depressivo grave con sintomi

psicotici e, negli ultimi tempi, in particolare di un’alterazione dello stato

di coscienza configurabile come “stupore”.

2.4. Con la pronunzia 35.2019.63, il TCA

ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché ordinasse l’esecuzione di una

perizia psichiatrica esterna (ex art. 44 LPGA) volta “… a determinare se, al

momento del gesto, l’assicurato fosse, o meno, completamente privo della

capacità di discernimento. In base alle relative risultanze, l’istituto

assicuratore sarà poi di nuovo chiamato a decidere in merito al diritto a

prestazioni.” (doc. 104, p. 17 s.).

Queste le considerazioni alla

base del rinvio:

" (…) Chiamata

a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione agli atti della

psichiatra di fiducia dell’assicuratore resistente, in base alla quale non

sarebbe dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale, che l’assicurato fosse totalmente privo della capacità

d’intendere e di volere al momento dell’atto (cfr. doc. 46).

Preliminarmente, occorre rilevare

come la dott.ssa __________ non abbia agito in qualità di perito amministrativo

incaricato in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr., al

riguardo, il doc. 36, dal quale risulta che al ricorrente non è stato concesso

né di ricusare l’esperto incaricato né di esprimersi sul catalogo dei quesiti

da sottoporgli). Per questa ragione, può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF

135 V 465, secondo la quale dei minimi dubbi circa l’affidabilità di un

rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid.

2.8.).

Secondo questo Tribunale, l’analisi formulata dalla psichiatra

consulente dell’CO 1 appare incompleta, nella misura in cui non sono stati

affrontati aspetti della fattispecie potenzialmente suscettibili di

giustificare una diversa conclusione circa lo stato di coscienza di RI 1 al

momento del noto tentamen e, in questo senso, è da ritenere data la

presenza di dubbi - perlomeno lievi - circa la sua affidabilità.

Il TCA constata che è la stessa dott.ssa __________ ad aver

riconosciuto che gli atti a sua disposizione non le consentivano di

approfondire l’eventualità che l’assicurato soffrisse (anche) di un disturbo

della personalità, accanto al diagnosticato disturbo depressivo grave (cfr.

doc. 46, p. 6).

A tale riguardo, va rilevato che dalle certificazioni agli atti

del dott. __________ - il quale nella sua qualità di psichiatra curante che

conosce l’insorgente sin dal novembre 2017, si trova in una posizione

indubbiamente privilegiata per fornire un giudizio informato circa il suo stato

psichico -, si evince segnatamente che il ricorrente presenta (e verosimilmente

presentava prima del tentativo di suicidio) un disturbo di personalità con un

sottostante discontrollo impulsivo (cfr. doc. IV 1 e doc. XI 1).

Ora, se è vero che di per sé uno stato depressivo non è in genere

atto a sopprimere la capacità di discernimento (in questo senso, cfr. la STF

8C_175/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.1.2), così come osservato dalla

consulente in psichiatria dell’amministrazione, in concreto è necessario indagare

la questione di sapere se ciò è ancora il caso quando il disturbo depressivo

interagisce con un disturbo della personalità quale quello che presenta RI 1

(discontrollo impulsivo). A ciò si aggiunge il fatto che l’assicurato è affetto

da un tinnito (soggettivamente) molto disturbante e che, secondo

l’otorinolaringoiatra curante, tale patologia può indurre il paziente a

compiere anche delle azioni drastiche per interrompere il fastidio, finanche a

togliersi la vita (cfr. allegato al doc. 58). Non può del resto essere ignorato

che, nel mese di dicembre 2016, sebbene esasperato dall’acufene, anziché

passare all’atto, l’insorgente era riuscito ad allertare i primi soccorsi. Alla

luce di tale circostanza, è ragionevole interrogarsi circa i motivi per i

quali, nel febbraio 2017, le cose sono invece andate diversamente e, pertanto,

interrogarsi circa l’eventualità di un raptus suicida.

Alla luce di quanto precede, considerata l’esistenza di dubbi,

perlomeno lievi, circa la completezza e, dunque, la correttezza della

valutazione enunciata dalla dott.ssa __________, questa Corte ritiene, per

maggiore tranquillità, che non si possa prescindere dal procedere a un

approfondimento peritale della fattispecie.”

2.5. In esecuzione di quanto ordinatogli

con il giudizio di rinvio, nel corso dell’autunno 2021, l’assicuratore

convenuto ha disposto una perizia psichiatrica, affidandone l’incarico al dott.

__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, consulente presso il

Centro __________ (doc. 145).

Dal relativo referto, datato 1° aprile

2022 (doc. 165; traduzione in lingua italiana agli atti sub doc. 170), risulta

che l’esperto ha personalmente visitato il ricorrente il 13 dicembre 2021,

presso la struttura che accoglie l’assicurato (Casa __________), alla presenza

del dott. __________, medico specialista in neurologia di madre lingua

italiana, che ha funto da traduttore.

Si evince inoltre che il dott. __________

ha avuto colloqui anche con la sorella del peritando, con il dott. __________

(psichiatra curante), con il dott. __________ (direttore sanitario della casa

per anziani), con il dott. __________ (già medico curante) e con il sig. __________

(già datore di lavoro dell’assicurato) (doc. 170, p. 3).

Dopo aver ricostruito l’anamnesi

dell’insorgente (doc. 170, p. 3-4), facendo capo anche alle informazioni

fornite dai terzi appena menzionati (doc. 170, p. 6-8), rispettivamente a

quelle emerse dalla documentazione medica a sua disposizione (doc. 170, p. 8-13),

e averne descritto lo stato psichico (doc. 170, p. 5-6), l’esperto

amministrativo ha formulato le diagnosi di psicosindrome organica conseguente a

trauma cranio-encefalico (ICD10-F07.2), esiti di grave trauma cranio-encefalico

con lesione principale fronto-basale a destra e lesione da contraccolpo

fronto-temporale a sinistra, tinnito cronico a destra e amaurosi occhio

sinistro, precisando in proposito quanto segue:

" (…) Il

sig. RI 1 soffre oggi delle conseguenze del trauma subito in seguito all’infortunio/alla

caduta del 15.02.2017. Oggi diagnostichiamo al sig. RI 1 gli esiti di questo

grave trauma cranio-cerebrale. Si trattava di una lesione fronto-basale e

fronto-temporale a destra e di un’amaurosi dell’occhio sinistro. Questo grave

danno cerebrale ha portato a una psicosindrome organica. Il sig. RI 1 necessita

ora di un sostegno in tutti i campi della vita. Vive attualmente presso la Casa

__________. Qui riceve il sostegno adeguato per organizzare la sua vita

quotidiana e la necessaria assistenza infermieristica.

Il sig. RI 1 soffre ancora oggi di un tinnito, diagnosticato prima

dell’infortunio/della caduta. I sintomi del disturbo depressivo recidivante

diagnosticato nell’anamnesi sono ora regrediti in seguito al trattamento con

antidepressivo. Anche il disturbo del sonno menzionato nell’anamnesi è sotto

controllo, grazie al trattamento con una benzodiazepina. La diagnosi di severo

disturbo depressivo senza sintomi psicotici (ICD10 F 33.2), formulata dal dott.

__________ in vari referti (21.5.2019, 9.8.2019, 13.3.2020), non può essere

posta alla visita del 13.12.2021. Il sig. RI 1 è in trattamento con

antidepressivi e un ansiolitico. Al momento della visita psichiatrica del

13.12.2021, il sig. RI 1 era equilibrato nell’umore, riusciva a ridere in maniera

adeguata alla situazione e nel gruppo degli altri ospiti dell’istituto era

allegro, gioviale e partecipava attivamente e autonomamente alle attività

dell’istituto. Con gli psicofarmaci prescritti e dispensati, è in buon

equilibrio. (…).” (doc. 170, p. 14 s.)

Riguardo allo stato psichico

dell’assicurato esistente prima del sinistro del febbraio 2017, il dott.

__________ si è così espresso:

" (…) Il

sig. RI 1 è stato ricoverato tre volte in una clinica psichiatrica prima

dell’infortunio/della caduta. In quelle occasioni, gli è stato diagnosticato un

disturbo depressivo. 1. Ospedalizzazione 29.7.2014 – 12.9. 2014: moderato

disturbo depressivo (ICD10 F32.1), disturbo da somatizzazione. 2.

Ospedalizzazione 12.12.2016 – 16.12.2016: severo disturbo depressivo senza

sintomi psicotici (ICD10 F32.2). 3. Ospedalizzazione 24.12.2016 – 27.01.2017:

severo episodio depressivo senza sintomi psicotici (ICD10 F32.2). Questi

sintomi depressivi sono diminuiti nel corso dell’ospedalizzazione.

Tra le ospedalizzazioni e anche dopo l’ultima dimissione dalla

clinica il 27.1.2017, il signor RI 1 è stato in trattamento dal suo medico di

base, dott. __________, a __________. L’ultima visita ha avuto luogo il

13.2.2017, dove gli è stata attribuita una capacità lavorativa del 50%. Durante

la visita, il sig. RI 1 era piuttosto depresso, lamentava insonnia e temeva di

commettere errori quando sarebbe tornato al lavoro.

Per anni il sig. RI 1 ha sofferto e soffre tuttora di un tinnito

difficilmente controllabile, che gli pesa molto. L’umore viene peggiorato da

questa situazione e ha espresso il pensiero di averne abbastanza dalla vita.

Nel colloquio della visita del 13.12.2021, il sig. RI 1 ha affermato di essere

sempre stato una persona affidabile.

Per rispondere alle domande seguenti, è importante prendere in

considerazione altri possibili disturbi mentali che possano aver influito

sull’infortunio/sulla caduta. Nell’anamnesi, nelle descrizioni del sig. RI 1,

nelle dichiarazioni della sorella e nei documenti forniti, a parte il tinnito e

il disturbo depressivo recidivante non sono presenti disturbi mentali da poter

prendere in considerazione per l’evento del 15.2.2017. In particolare, non ci

sono segni o descrizioni di episodi psicotici. L’influenza di stupefacenti o

dell’alcool sull’evento del 15.2.2017 è stata esclusa anche dai campioni di

sangue negativi per queste sostanze. Nella storia clinica, soprattutto nelle

cartelle cliniche, il sig. RI 1 non ha mai manifestato sintomi psicopatologici

quali deliri, illusioni sensoriali, stupor depressivo (stato improvviso di

agitazione con tendenza al suicidio), raptus (stato improvviso di agitazione

come sintomo di un disturbo mentale), né ha mostrato una perdita di controllo

Considerandi

in seguito al consumo di sostanze psicoattive. In passato, nelle fasi in cui

non si sentiva mentalmente bene, il sig. RI 1 ha sempre cercato autonomamente

l’aiuto di specialisti o si è fatto ricoverare in clinica.” (doc. 170, p. 15

s.)

Il perito non ha quindi

ritenuto dimostrato che al momento dell’atto il ricorrente soffrisse di

malattie mentali, di deficit mentali o di disturbi del comportamento:

" (…) La

dott.ssa __________ ha già spiegato in maniera dettagliata e differenziata,

nella sua valutazione dei documenti (vedere capitolo 5.3 della presente

perizia) del 13.12.2017, che presso la Clinica __________ è stata posta una

diagnosi di severo episodio depressivo senza sintomi psicotici e che il sig. RI

1.

ha ricevuto un efficace trattamento per questa depressione. In presenza di un

severo episodio di disturbo depressivo senza sintomi psicotici, non si può

parlare di malattia mentale o di deficit mentale, tanto più che non c’erano

sintomi psicotici (deliri, illusioni sensoriali). La dott.ssa __________

aggiunge anche che in psichiatria forense, il termine malattia mentale viene

utilizzato per disturbi mentali di notevole entità, quali la schizofrenia, la

disabilità mentale (deficit mentale) o per determinati disturbi della

personalità (ad esempio quando si tratta di valutare l’imputabilità). Nel

linguaggio medico, i termini malattia mentale o deficit mentale non sono più

utilizzati o lo sono raramente.

Come si è detto, al momento dell’infortunio/della caduta, il sig. RI

1.

non soffriva di malattie mentali, deficit mentali o disturbi

comportamentali.” (doc. 170, p.16)

Lo specialista incaricato

dall’amministrazione ha infine ritenuto poco probabile che l’assicurato fosse

totalmente privo della capacità di agire ragionevolmente al momento del tentamen

suicidale, e ciò per le seguenti ragioni:

" (…) Come

spiegato in precedenza e riportato nella valutazione dei documenti della

dott.ssa __________, al signor RI 1 è stato diagnosticato un severo episodio

depressivo senza sintomi psicotici (ICD10 F32.2) durante il suo ultimo ricovero

presso la Clinica __________ dal 24.12.2016 al 27.1.2017. Durante l’ultima

visita dal medico di base, dott. __________, il 13.2.2017, al sig. RI 1 è stata

attribuita una capacità lavorativa del 50%, era lievemente depresso e ha

riferito delle difficoltà a dormire. Inoltre, non erano presenti segni di

ideazione suicida. Le analisi del sangue effettuate dopo l’infortunio/la caduta

non hanno messo in evidenza l’assunzione di stupefacenti o alcool, ad eccezione

dei valori relativi alla quetiapina prescritta. Il sig. RI 1 si era già

lamentato più volte del tinnito, definendolo quasi insopportabile.

Come stabilito nella sentenza del Tribunale federale del 7 luglio

2021, devono essere presenti diversi sintomi psicopatologici gravi, affinché la

capacità di discernimento di una persona sia completamente assente. Nel caso

del sig. RI 1, nessun sintomo di questo tipo è stato osservato o menzionato, né

nelle cartelle cliniche, nei racconti della sorella, del medico di base,

dell’attuale psichiatra, dei medici delle varie cliniche, né da lui stesso. Al

momento dell’infortunio/della caduta, il sig. RI 1 non si trovava, quindi, in

uno stato mentale tale da far pensare che non fosse in grado di agire

ragionevolmente.” (il corsivo è del redattore)

Facendo proprie le conclusioni

peritali, con decisione formale del 23 maggio 2022, l’amministrazione ha

ritenuto inapplicabile l’art. 48 cpv. 1 OAINF e ha pertanto negato il diritto a

prestazioni in relazione all’evento del febbraio 2017 (cfr. doc. 166).

2.6

A fronte delle obiezioni sollevate

nell’atto di opposizione alla decisione formale, l’assicuratore convenuto ha di

nuovo interpellato l’esperto amministrativo, al quale sono stati sottoposti

alcuni quesiti la cui formulazione è stata concordata con la patrocinatrice

dell’assicurato (cfr. doc. 203, doc. 213 e allegato al doc. 215).

Con complemento peritale del 18

dicembre 2023 (doc. 215; traduzione in lingua italiana agli atti sub doc. 216),

interrogato in primo luogo a proposito del disturbo di personalità con

sottostante discontrollo impulsivo che era stato diagnosticato dal dott. __________,

lo psichiatra dott. __________ ne ha negato l’esistenza, sostenendo che “né dal

mio esame né dai fascicoli può e potrà delinearsi una diagnosi di disturbo di

personalità. In tutte le relazioni viene riportata la diagnosi di disturbo

depressivo di varia gravità o di disturbo di somatizzazione. (…). Il dott. __________

ha in cura il sig. RI 1 nella casa anziani dal 7/11/2017. Il tentamen risale al

16/2/2017. Ciò significa che la diagnosi di disturbo di personalità viene

formulata dal dott. __________ dopo una grave lesione cerebrale traumatica

(vedere perizia __________ del 1/4/2022) con la psicosindrome organica (ICD10

F07.2). Ciò significa che la diagnosi di disturbo di personalità viene

formulata solo in un secondo momento dal dott. __________, senza aver

conosciuto prima il sig. RI 1. La diagnosi di disturbo di personalità può

essere fatta solo se a) i sintomi compaiono già nell’infanzia o

nell’adolescenza, b) si osservano compromissioni almeno di moderata entità del

livello funzionale della personalità, c) sono presenti deviazioni nella

percezione, nel pensiero, nel sentimento e nelle relazioni, d) questi modelli

comportamentali sono per lo più stabili e si riferiscono a molteplici aree del

comportamento e delle funzioni psicologiche. Da quanto sopra esposto, emerge

chiaramente che non è possibile diagnosticare al sig. RI 1 un disturbo della

personalità. Il sig. RI 1 ha dimostrato per tutta la vita buone capacità

funzionali, è stato (secondo la sorella) un bambino, un adolescente e un adulto

calmo ed equilibrato. Ha completato con successo gli studi scolastici, si è

formato come elettricista, poi ha lavorato dimostrando efficienza e

affidabilità per molto tempo in vari posti, si è sposato e ha avuto un

matrimonio felice. Come già detto, a RI 1 non può e non può essere

diagnosticato un disturbo della personalità.” (doc. 216, p. 3 s. – il

corsivo è del redattore).

D’altro canto, alla domanda se il

tinnito o il disturbo di personalità diagnosticato dal dott. __________ (che,

come visto, non era però presente) abbiano potuto determinare la decisione di

suicidarsi e, nell’affermativa, se in questa situazione il peritando fosse

capace di discernimento, il perito ha risposto che “è noto che il suicidio è un

tentativo di porre fine a una situazione insopportabile. Lo vediamo spesso nel

suicidio assistito, dove le persone pongono fine alla loro esistenza in modo

autoresponsabile e autodeterminato. Spesso, malattie incurabili, sofferenze

personali non risolvibili o il desiderio di non essere un peso per nessuno sono

fattori decisivi di porre fine alla propria vita. Il suicidio assistito di

questo tipo è consentito solo alle persone con inalterato grado di

discernimento. Nel caso del sig. RI 1, non è chiaro dai documenti se avesse

pianificato il suicidio in precedenza. Non c’è nemmeno un esame strumentale con

cui si possa misurare l’entità del tinnitus. Il sig. RI 1 ha lavorato

regolarmente per la maggior parte del tempo. Durante i ricoveri presso le

cliniche __________ e __________ non ha potuto lavorare dopo di che è stato

messo in malattia dal suo medico di famiglia. Il certificato di malattia

adduceva come motivazione la depressione. Nonostante il tinnitus, il sig. RI 1

era in grado di lavorare. Dai documenti e dalle informazioni fornite dalle

persone a lui vicine non risulta che il sig. RI 1 avesse patologie pregresse

che lo avrebbero reso incapace di discernimento.” (doc. 216, p. 5).

Inoltre, lo psichiatra incaricato

dall’CO 1 ha parimenti escluso che il ricorrente, al momento del tentamen,

fosse in preda ad un raptus (doc. 216, p. 6: “RI 1 non ha mostrato in passato

reazioni emotive incontrollabili. Le diagnosi fatte nelle cliniche e dal dott. __________

sono state di disturbi depressivi di varia gravità, ma sempre senza sintomi

psicotici. Il sig. RI 1 è descritto come una persona equilibrata (secondo la

sorella, il superiore, il medico di famiglia). Sulla base dei documenti e

delle informazioni provenienti dal suo ambiente, un raptus è da considerare

improbabile.” – il corsivo è del redattore).

Infine, a proposito delle domande

volte a sapere perché nel dicembre 2016 l’assicurato è stato in grado di

allertare i soccorsi mentre nel febbraio 2017 non lo ha fatto decidendo invece di

tentare il suicidio, il dott. __________ ha dichiarato che gli atti e le

informazioni raccolte non gli consentono di fornire una risposta, la quale

sarebbe speculativa, “ciò che non è corretto a livello deontologico” (doc. 216,

p. 5).

2.7

Con la propria impugnativa (doc. I),

la rappresentante dell’assicurato contesta che alla perizia amministrativa

possa essere attribuito sufficiente valore probatorio. A

suo avviso, l’esperto avrebbe omesso di approfondire gli aspetti sottolineati

nella sentenza di rinvio.

In particolare, secondo l’avv. RA

2, il dott. __________ si sarebbe limitato a negare l’esistenza di un disturbo

di personalità “senza una motivazione sufficiente e senza nemmeno coinvolgere

ulteriormente il paziente (consultato solo per poche ore), né il Dr. __________,

così come senza confutare nel dettaglio la diagnosi del Dr. __________.”. Inoltre,

nei colloqui con le persone vicine all’insorgente, egli si sarebbe

“espressamente concentrato sugli aspetti “più normali” e più positivi della

vita dell’assicurato, sottacendone le evidenti fragilità, di per sé mai

formalmente diagnosticate, non essendo mai stato, il sig. RI 1, prima

dell’incidente, in cura presso uno psichiatra e/o una psicoterapeuta, …”.

In corso di causa, l’avv. RA 2 ha

inoltre prodotto una nuova certificazione, datata 28 novembre 2024, dello

psichiatra curante dell’assicurato, il cui tenore è il seguente:

" (…) In

riferimento alla sua richiesta, le comunico che vedo il paziente dal mese di

novembre 2017.

Il surriferito è affetto da un disturbo depressivo grave senza

sintomi psicotici. Tinnitus destro grave per il quale è seguito dal Dr. __________,

FMH in otorinolaringoiatria. St. di tentamen suicidale con defenestrazione il

16.2.2017

Faccio notare che anche nelle ultime settimane si sono verificati

ancora episodi in cui era discontattato, a tratti anche verbalmente aggressivo.

Ritengo quindi importante al fine di un’attenta valutazione che

vada indagata in modo approfondito la struttura di personalità.” (doc. XV 1)

2.8

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, a

seguito della sentenza cantonale di rinvio, l’amministrazione ha incaricato il

dott. __________ di periziare l’assicurato, seguendo la procedura prescritta dall’art.

44.

LPGA (cfr. doc. 145, doc. 149 e doc. 151).

In applicazione della

giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probatoria nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

In questo contesto, il Tribunale

federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in

dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai

medici curanti. In proposito, l’Alta Corte ha evidenziato la natura differente

del mandato di cura e di quello peritale (cfr. STF 8C_532/2020 del 3 febbraio

2021.

consid. 4.1; 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30

maggio 2018 consid. 6.2; 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Una perizia fondata sull’art. 44

LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni

all’amministrazione, ove è

sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli

stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF

135.

V 465 consid. 4.7).

Fatta questa premessa, attentamente

esaminata la documentazione agli atti, il TCA non vede validi motivi che gli

impongano di distanziarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________,

secondo il quale non è dimostrato, con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al momento del

tentativo di suicidio RI 1 fosse totalmente privo della capacità d’intendere e

volere.

In questo senso, deve essere sottolineato

come il perito amministrativo, le cui conclusioni risultano scevre da

contraddizioni e motivate in maniera convincente, abbia valutato la fattispecie

prendendo in considerazione, non soltanto i referti medici a disposizione (segnatamente

quelli delle strutture psichiatriche in cui l’insorgente è stato degente) e

quanto riferito dall’insorgente stesso a margine della consultazione del 13 dicembre

2021, ma pure le dichiarazioni delle persone che l’hanno conosciuto prima (sua

sorella, il suo medico curante e il suo datore di lavoro) e dopo (il suo

attuale psichiatra e il direttore sanitario della casa per anziani in cui

soggiorna). Questo con l’evidente scopo d’indagare il suo stato psichico pre-traumatico,

in particolare il disturbo di personalità la cui preesistenza viene pretesa dal

dott. __________, il sinistro del febbraio 2017.

Del resto, dalla restante

documentazione medica non emergono indizi concreti suscettibili di sminuire il

valore probatorio attribuito alla perizia psichiatrica allestita dal dott. __________.

Questo Tribunale non ignora che

nei rapporti di cui aveva tenuto conto nella pronunzia di rinvio e che in

quell’occasione erano stati giudicati atti a generare dei dubbi, perlomeno

lievi, circa la correttezza dell’apprezzamento della psichiatra fiduciaria

dell’CO 1, il dott. __________ aveva sostenuto che l’assicurato soffre, tra

l’altro, di un disturbo dipendente di personalità accompagnato da un facile

discontrollo impulsivo, diagnosi formulata in base alle sue numerose

osservazioni e a quanto riportatogli da “infermieri e operatori educativi della

casa anziani”, che la struttura caratteriale riscontrata dopo il sinistro era

già presente prima del tentato suicidio e, infine, che l’associazione di depressione,

tinnito e disturbo di personalità abbia probabilmente causato “uno stato

dissociativo grave tale da determinare l’alterazione dell’esame di realtà e

presumibilmente della capacità di discernimento” (cfr. STCA 35.2019.63, p. 11

s.).

Va tuttavia rilevato che - diversamente

dallo psichiatra curante - l’esperto amministrativo ha proceduto all’audizione

della sorella, dell’ex datore di lavoro e dell’ex medico di famiglia del

ricorrente, ossia di coloro che meglio lo conoscevano prima che tentasse di

suicidarsi e che, in base alle informazioni così raccolte e al contenuto dei

rapporti di uscita agli atti delle cliniche psichiatriche, è giunto alla

conclusione che RI 1 non soffriva di alcun disturbo di personalità. In questo

contesto, il dott. __________ ha pure precisato che, a fronte della grave

lesione cerebrale riportata a seguito della nota caduta e della sindrome

psico-organica che ne è conseguita, è pura speculazione pretendere che il

disturbo di personalità osservato dopo il sinistro fosse in realtà già presente

prima. Il TCA ritiene pertinente la spiegazione fornita dall’esperto

amministrativo, considerato che i cambiamenti comportamentali

costituiscono in effetti un problema comune alle lesioni traumatiche cerebrali

(cfr. https://www.msdmanuals.com/it/professionale/traumi-avvelenamento/lesione-cerebrale-traumatica/lesione-cerebrale-traumatica#Anatomia-patologica_v1111113_it).

Neppure il referto 28 novembre

2024.

dello stesso dott. __________ (doc. XV 1) appare atto a supportare le tesi

ricorsuali, nella misura in cui, come dimostrato, la struttura di personalità

pre-traumatica è già stata sufficientemente indagata dal perito incaricato

dall’assicuratore resistente, segnatamente mediante l’audizione delle persone

che gli erano più vicine a quel momento (ciò che lo psichiatra curante non

risulta aver fatto). D’altro canto, la circostanza che nelle settimane

precedenti l’allestimento di quella certificazione, l’assicurato abbia

presentato degli episodi “in cui era discontattato, a tratti anche verbalmente

aggressivo”, non può dire nulla a proposito della sua personalità

pre-traumatica, per le ragioni già indicate in precedenza.

Anche le obiezioni sollevate

dalla patrocinatrice dell’insorgente, e contenute nell’atto di ricorso (cfr.

doc. I), rispettivamente nel suo scritto del 29 novembre 2024 (cfr. doc. XV), non

sono atte a mettere in discussione la correttezza delle conclusioni a cui è

giunto il dott. __________.

In questo senso, l’avv. RA 2 non

può essere seguita laddove rimprovera all’esperto amministrativo di aver

escluso la (pre)esistenza di un disturbo della personalità senza una

sufficiente motivazione, segnatamente senza aver (ulteriormente) coinvolto l’assicurato

e il suo psichiatra curante. Come già precedentemente sottolineato, il TCA ritiene

invece sufficiente e pertinente la motivazione che ha indotto il perito

amministrativo a negare la (pre)esistenza del disturbo di personalità preteso

dal dott. __________, conclusione alla quale egli è pervenuto dopo aver

raccolto le dichiarazioni (anche) dell’assicurato e del suo psichiatra curante.

In merito alla pretesa necessità

di coinvolgere maggiormente il ricorrente, non va ignorato che quest’ultimo accusa

un’amnesia retrograda e pericircostanziale completa (cfr. doc. 170, p. 5: “La

memoria è gravemente disturbata. Gli eventi della vita trascorsa fino a

pochi mesi prima dell’infortunio gli sono noti, soprattutto le situazioni

dell’infanzia, della giovinezza, ricorda persino gli anni in cui sono avvenuti.

Dopo l’infortunio, molte date non vengono più ricordate. Soprattutto non

ricorda i momenti precedenti e quelli successivi all’infortunio.” – il

corsivo è del redattore), di modo che la sua capacità di riferire è fortemente

limitata.

Per quanto concerne invece il

dott. __________, i suoi referti sono stati messi a disposizione dell’esperto

incaricato dall’CO 1, il quale era dunque ben a conoscenza del suo punto di

vista.

Va ad ogni modo ritenuta inconferente

la critica secondo cui il dott. __________ non avrebbe approfondito “l’aspetto

cruciale evidenziato dal TCA, che riguarda le conseguenze del disturbo di

personalità diagnosticato dallo psichiatra curante sulla capacità di reagire

agli impulsi” (doc. XV, p. 2), proprio perché, fornendo al riguardo una

convincente motivazione, il perito amministrativo ha escluso che si possa

concludere che, al momento del tentamen, il ricorrente presentasse un

disturbo di personalità.

A proposito dell’obiezione

secondo la quale nei colloqui con le persone vicine all’insorgente, il dott. __________

avrebbe omesso di approfondire con loro le “evidenti fragilità” del peritando,

questo Tribunale, letta la sintesi delle audizioni della sorella, dell’ex

datore di lavoro e dell’ex medico di famiglia (cfr. doc. 170, p. 6-8), non ha

motivo di ritenere che l’esperto amministrativo abbia enfatizzato taluni

aspetti a discapito di altri. Del resto, che le pretese fragilità caratteriali

dell’assicurato non fossero poi così evidenti, lo dimostra il fatto che, in

occasione dei ricoveri che hanno preceduto il tentativo di suicidio, nessuno degli

specialisti che l’hanno avuto in cura ha refertato la presenza di un disturbo di

personalità (cfr., in questo senso, il doc. 216, p. 3: “Né dal mio esame né dai

fascicoli può e potrà delinearsi una diagnosi di disturbo di personalità. In

tutte le relazioni viene riportata la diagnosi di disturbo depressivo di varia

gravità o di disturbo di somatizzazione.”).

In esito a tutte le

considerazioni che precedono, applicando il criterio della probabilità

preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti),

il TCA ritiene che il 15 febbraio 2017, al momento in cui ha tentato di

togliersi la vita, RI 1 non si trovava in uno stato di totale incapacità

di discernimento, di modo che i presupposti di cui all’art. 48 OAINF

non

sono adempiuti.

Di conseguenza l’assicuratore

infortuni resistente ha correttamente negato il proprio obbligo a prestazioni.

Il

TCA può peraltro esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in

particolare la perizia giudiziaria pretesa dalla patrocinatrice del ricorrente

(cfr. doc. XV, p. 2), visto che esse non fornirebbero verosimilmente nuovi e

rilevanti elementi di valutazione. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361

consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 5.4).

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti