35.2024.57
Tentato suicidio. Discussa la questione di sapere se assicurato era totalmente privo della capacità di discernere al momento del tentamen. Attribuito pieno valore probatorio alla perizia psichiatrica amministrativa
20 gennaio 2025Italiano46 min
dell’assicurato la decisione formale mediante la quale ha negato il proprio obbligo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.57
MM
Lugano
20 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 21
maggio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 16 febbraio 2017, la ditta __________
ha comunicato all’CO 1 (di seguito: CO 1) che il 15 febbraio 2017 il proprio
dipendente, RI 1, era stato vittima di una caduta presso la sua abitazione di __________
(doc. 1).
Nei giorni successivi, la sorella
dell’assicurato ha precisato che quest’ultimo era “… caduto dal balcone del suo
appartamento in __________ dall’altezza di 9 metri infortunandosi gravemente.
Ancora oggi si trova in cure intese all’ospedale __________ di __________.”
(doc. 7).
Dal rapporto di uscita 10 aprile
2017 dell’Ospedale __________ di __________ risultano le diagnosi di politrauma
da defenestrazione, polmonite basale destra a germe ignoto, embolia polmonare,
cardiopatia ipertensiva e sindrome ansioso depressiva con ideazione suicidale
con politrauma da defenestrazione e recente ricovero in clinica __________
(allegato al doc. 38).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 marzo 2018, poi
confermata dopo opposizione (doc. 65), l’amministrazione ha negato il diritto a
prestazioni assicurative ritenuto che, al momento dell’atto suicidario,
l’assicurato non sarebbe stato completamente privo della capacità di agire
ragionevolmente (doc. 55).
1.3. Con sentenza 35.2019.63 del 17
luglio 2020, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso presentato
contro la decisione su opposizione del 5 aprile 2019, nel senso che, annullato
il provvedimento impugnato, gli atti sono stati retrocessi all’assicuratore
convenuto affinché disponesse l’esecuzione di una perizia psichiatrica esterna
volta a determinare se, al momento del gesto, l’assicurato fosse, o meno,
completamente privo della capacità di discernimento (cfr. doc. 104)
Il giudizio cantonale è cresciuto
incontestato in giudicato.
1.4. Dando seguito a quanto ordinato da
questa Corte, nell’autunno 2021, l’CO 1 ha disposto l’allestimento di una
perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
coadiuvato in qualità d’interprete dal dott. __________, spec. FMH in
neurologia, entrambi attivi presso la Clinica __________ (doc. 145).
La consultazione peritale ha
avuto luogo il 13 dicembre 2021.
Il referto peritale è stato
consegnato nel mese di aprile 2022 (doc. 165).
1.5. In data 23 maggio 2022,
l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha
confermato il rifiuto di riconoscere prestazioni a dipendenza del sinistro del
15 febbraio 2017 (doc. 166).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 2 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 172 e doc. 187),
dopo aver raccolto un complemento alla perizia (cfr. doc. 215), l’assicuratore,
in data 21 maggio 2024, ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 219).
1.6. Con tempestivo ricorso del 24
giugno 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 2, ha chiesto in via
principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il
rinvio degli atti all’amministrazione “per permettere all’assicurato di
esercitare il suo diritto di essere sentito in merito agli accertamenti
peritali”, in subordine l’assegnazione di un termine per “completare le
argomentazioni di merito del presente ricorso e per produrre una controperizia
in merito agli accertamenti peritali esperiti dall’CO 1”.
A proposito della pretesa
violazione del diritto di essere sentito, la patrocinatrice rimprovera in
particolare all’amministrazione di avere emanato la decisione impugnata “…
senza dar modo all’assicurato di prendere visione e meglio posizione sulla
perizia e in particolare il suo complemento, in una fase pre-giudiziaria,
violando crassamente il diritto di essere sentito dell’assicurato. Vi è di più:
l’assicuratore ha finanche infierito, rafforzando le proprie conclusioni con il
fatto che “la valutazione psichiatrica del Dr. med. __________ non è stata
rimessa in discussione attraverso la presentazione da parte dell’opponente di
un parere specialistico contrario” (cfr. decisione su opposizione impugnata
21.5.2024, doc. 1). (…). Ma come avrebbe fatto l’assicurato a fornire una
controperizia, se la perizia e in particolare il complemento non gli è stato
trasmesso prima della decisione su opposizione? (…).”.
Nel merito, l’avv. RA 2 contesta
che alla perizia e al suo complemento possa essere attribuito sufficiente
valore probatorio in quanto “… silenti (la perizia) e/o non sufficientemente
motivati (il complemento) sugli aspetti che il TCA aveva ritenuto fondamentali
da approfondire, per poter determinare la capacità di discernimento
dell’assicurato al momento del tentativo di suicidio. La perizia del Dr. __________
non esamina le questioni centrali che il TCA aveva chiesto di esaminare (l’interazione
del disturbo di personalità – discontrollo impulsivo - dell’assicurato con la
depressione e il tinnito e l’ipotesi del raptus suicida). Il completamento si
limita invece a negare sic et simpliciter il disturbo di personalità senza una
motivazione sufficiente e senza nemmeno coinvolgere ulteriormente il paziente
(consultato solo per poche ore), né il Dr. __________, così come senza
confutare nel dettaglio la diagnosi del Dr. __________. Inoltre il perito non
fornisce nessuna spiegazione/motivazione scientifica sul perché viene altresì
negato che una diagnosi fatta dopo l’incidente (il Dr. __________ ha iniziato a
seguire l’assicurato solo dopo l’incidente) non possa valere anche per la
situazione precedente all’incidente, questione che invece il Dr. __________ e
anche il TCA aveva ritenuto plausibile e verosimile, dandone anche una
spiegazione scientifica. (…). Inoltre sebbene la perizia evidenzi “in lungo e
in largo”, il tinnito persistente e fortemente disturbante e la personalità
dipendente e passiva dell’assicurato, nei colloqui con i testimoni (in
particolare la sorella, l’ex datore di lavoro, Dr. __________, Dr. __________)
il perito non ha affrontato questi aspetti che avrebbero certamente portato i
testimoni a confermare e a sottolineare le debolezze evidenziate dal Dr. __________
nelle due relazioni (forte dipendenza e discontrollo impulsivo). Invece il
perito si è espressamente concentrato sugli aspetti “più normali” e più
positivi della vita dell’assicurato, sottacendone le evidenti fragilità, di per
sé mai formalmente diagnosticate, non essendo mai stato, Il Sig. RI 1, prima
dell’incidente, in cura presso uno psichiatra e/o uno psicoterapeuta,
all’infuori dei sporadici e puntuali ricoveri, che non hanno però portato a un
approfondimento dei tratti della personalità dell’assicurato, poiché esulanti
dai motivi del ricovero. (…). Infine e sempre senza voler essere esaustivi in
questa fase, facciamo notare che un ulteriore aspetto che indebolisce la
perizia, laddove il perito, nel complemento peritale, afferma che “non è chiaro
dagli atti se l’assicurato avesse pianificato il suicidio in precedenza”. In
questi termini sottovalutando aspetti che invece parlano chiaramente per un
gesto impulsivo e non pianificato, come l’orario (5.20 del mattino!), la
modalità, il luogo, l’assenza di sostanze alteranti la capacità volitiva
(alcool o stupefacenti), l’assenza di messaggi, l’assenza di ulteriori
tentativi, prima e/o dopo, ecc. Le modalità e l’orario avevano peraltro portato
anche la prima perita assicurativa, la Dr.ssa __________, a escludere l’atto
premeditato confermando che si è trattato di una decisione presa sul momento,
lasciano presagire che l’assicurato non fosse in uno stato tale da permettergli
di valutare correttamente il suo comportamento: alle 5.20 del mattino, dopo una
notte insonne a lottare contro un fischio in testa, su una persona dalla struttura
estremamente fragile, la capacità di discernimento può risultare
irrimediabilmente e completamente compromessa. (…).” (doc. I).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.8. In corso di causa, la rappresentante
dell’insorgente ha più volte chiesto che il termine per le nuove prove venisse
prorogato per permettere allo psichiatra curante di prendere posizione in
merito al contenuto della perizia amministrativa e del suo complemento (cfr.
doc. VII, doc. IX, doc. XI e doc. XIII), richieste a cui il TCA ha sempre dato
seguito (cfr. doc. VIII, doc. X, doc. XII e doc. XIV).
Il 29 novembre 2024, l’avv. RA 2
ha prodotto una certificazione, datata 28 novembre 2024, del dott. __________,
riconfermandosi inoltre nelle proprie allegazioni ricorsuali. La patrocinatrice
ha quindi riformulato il petito, nel senso che ha chiesto in via principale
che all’assicurato vengano riconosciute le prestazioni assicurative in
relazione all’evento del 15 febbraio 2017, in via subordinata che il TCA
ordini una perizia volta a determinare l’esistenza del disturbo della
personalità diagnosticata dal Dr. _________ e se tale disturbo possa aver
influito e come sulla capacità di __________ del Sig. RI 1 al momento del
tentamen, segnatamente annullandola totalmente, in via ancor più subordinata
che gli atti vengano retrocessi all’CO 1 per effettuare gli accertamenti
mancanti (cfr. doc. XV + allegato).
considerato in diritto
2.1. Sul piano formale, l’avv. RA 2 invoca una violazione
del diritto di essere sentito per
il fatto che l’CO 1 non ha concesso all’assicurato di prendere posizione sul
contenuto del rapporto peritale del dott. __________ e del suo complemento,
prima di emanare la decisione formale, rispettivamente quella su opposizione
(cfr. doc. I).
L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l’art.
42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere sentite. Giusta la seconda
frase dell’art. 42 LPGA, le parti non devono obbligatoriamente essere sentite
prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Secondo la giurisprudenza, la
limitazione del diritto di essere sentito prevista dalla LPGA consiste soltanto
nel fatto che, trattandosi di decisioni che possono essere oggetto di
opposizione, la persona assicurata non può pronunciarsi preliminarmente sulla
decisione prevista; i restanti aspetti del diritto costituzionale non sono
interessati dalla limitazione (DTF 132 V 368 consid. 4). Nelle procedure che si
concludono con decisioni suscettibili d’opposizione, l’assicuratore non è
tenuto a notificare una perizia alla persona assicurata prima di procedere
all’emanazione della decisione (DTF 132 V 368 consid. 7).
Nella fattispecie di cui alla DTF
132 V 368 - emanata a un momento in cui la procedura di opposizione era
prevista anche in materia di assicurazione per l’invalidità -, il Tribunale
federale non ha ammesso l’esistenza di una violazione del diritto di essere
sentito, sebbene l’Ufficio AI avesse emanato la propria decisione senza
preliminarmente consentire alla persona assicurata di prendere posizione sulla
perizia da esso ordinata (cfr. il consid. 7 della succitata pronunzia
federale).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di
carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione
impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito
(DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).
Va tuttavia rilevato che una
violazione del diritto di
essere sentito
è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità
di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135
Fatti
I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180 consid. 4a). Non va poi dimenticato che il TF ha
già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della
causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno
sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in
contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della
parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con
riferimenti; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3).
In concreto, dalle carte
processuali si evince segnatamente che nel corso del mese di aprile 2022 il
perito amministrativo ha consegnato all’CO 1 il proprio rapporto (cfr. doc.
165).
Risulta inoltre che in data 23 maggio
2022 l’assicuratore resistente ha notificato alla patrocinatrice
dell’assicurato la decisione formale mediante la quale ha negato il proprio obbligo
a prestazioni in relazione al sinistro del febbraio 2017, accludendo copia
della perizia amministrativa (doc. 166).
Il 30 maggio 2022, l’avv. RA 2 ha
preteso che il referto venisse tradotto in lingua italiana (doc. 168), ciò che
l’amministrazione ha fatto (cfr. doc. 169 e doc. 170).
In data 26 agosto 2022, ottenute
alcune proroghe, la rappresentante ha motivato opposizione contro la decisione
formale del 23 maggio 2022 (doc. 187).
Nel marzo 2023, l’assicuratore ha
informato la rappresentante dell’assicurato circa la propria intenzione di
sottoporre al perito alcuni quesiti complementari, riguardo ai quali le è stato
chiesto di esprimersi (cfr. doc. 197).
La patrocinatrice ha formulato le
proprie osservazioni il 26 maggio (doc. 203), rispettivamente il 20 ottobre
2023 (doc. 213).
Le domande complementari,
comprensive delle modifiche proposte dalla rappresentante, sono quindi state
sottoposte all’esperto amministrativo in data 26 novembre 2023.
Il complemento peritale è
pervenuto all’istituto assicuratore nel mese di dicembre 2023 (doc. 215).
L’CO 1 ha emanato la decisione su
opposizione il 21 maggio 2024 (doc. 219).
Su richiesta dell’avv. RA 2 (doc.
221), copia della traduzione del complemento peritale le è stata trasmessa in
data 28 maggio 2024 (doc. 224).
Il 24 giugno 2024 è stato
interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale (doc. I).
Chiamata ora a pronunciarsi,
questa Corte non vede validi motivi per concludere che la decisione su
opposizione impugnata vada annullata per vizio di forma e la causa rinviata all’assicuratore infortuni
convenuto.
Da una parte, nella misura in cui
la patrocinatrice fa valere che il diritto di essere sentito di RI 1 sarebbe
stato violato in quanto la perizia psichiatrica gli è stata trasmessa
soltanto con la decisione formale del 23 maggio 2022, il TCA constata che tale censura
è stata sollevata al più presto con l’impugnativa del 24 giugno 2024,
allorquando avrebbe potuto e dovuto esserlo già con l’opposizione del 26 agosto
2022 (cfr. doc. 187). In questo contesto, è utile segnalare che, secondo
costante giurisprudenza, l’invocazione di un vizio di forma è limitata dal
principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), il quale obbliga colui che si
ritiene vittima di una violazione del suo diritto di essere sentito o di un
altro vizio procedurale a segnalarlo immediatamente, alla prima occasione utile
(DTF 143 V 66 consid.
4.3; STF 9C_557/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 5.3.2; 8C_528/2021 del 3 maggio
2022 consid. 6.1).
Stante ciò, la censura del
ricorrente va giudicata in ogni caso tardiva.
D’altra parte, il fatto che
all’assicurato non sia stata concessa la facoltà di esprimersi sul complemento
peritale prima che venisse rilasciata la decisione su opposizione
impugnata, è costitutivo di una violazione del suo diritto di essere sentito (in
questo senso, cfr. la STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2,
riguardante un caso in cui un ufficio AI aveva emanato la propria decisione
senza dare preliminarmente la possibilità alla persona assicurata di prendere
posizione sul complemento peritale allestito nel frattempo dall’esperto
incaricato). Va tuttavia ritenuto che la violazione in questione è stata sanata
con l’inoltro dell’impugnativa al
TCA (in questo senso, cfr. la STF 8C_460/2024 succitata consid. 3.2), autorità di ricorso che gode di un pieno
potere di esame sui fatti e sul diritto (su questo aspetto, cfr. la STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012 consid. 2.3). In particolare, deve essere
sottolineato che la rappresentante dell’insorgente è entrata in possesso del
complemento peritale (tradotto in italiano) qualche giorno dopo l’intimazione
della decisione su opposizione, di modo che ha potuto far valere le proprie
ragioni con cognizione di causa già con l’atto di ricorso. Inoltre, ella ha
beneficiato della concessione di numerose proroghe (dagli atti risulta che il
termine per le nuove prove assegnatole il 16 luglio 2024 è stato prorogato sino
al 29 novembre 2024) che le hanno finalmente consentito di raccogliere e
di produrre la presa di posizione dello psichiatra curante (cfr. allegato al
doc. XV).
Alla luce di tutto quanto
precede, il TCA può entrare nel
merito del ricorso.
2.2. Nel merito, oggetto della
lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il diritto
alle prestazioni all’assicurato in relazione a quanto accaduto il 15 febbraio
2017, oppure no.
Il TCA constata preliminarmente che
in concreto non è più contestato il fatto che quel giorno di febbraio RI 1
abbia tentato di togliersi la vita, circostanza che era già stata accertata con
la sentenza 35.2019.63 del 17 luglio 2020, cresciuta incontestata in giudicato
(cfr. doc. 104, p. 9: “In queste condizioni, senza che si riveli necessario
procedere a ulteriori atti istruttori (in particolare al richiesto sopralluogo,
peraltro già a suo tempo esperito dalla Polizia cantonale), è dunque da
ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il danno
alla salute riportato dall'assicurato è conseguente a un tentativo di suicidio
(…).” – il corsivo è del redattore; si veda del resto la risposta fornita dal
perito amministrativo al quesito n. 4.5 – doc. 170, p. 17).
Stante quanto precede, questo
Tribunale è qui di seguito chiamato a stabilire se, al momento dell’atto, il
ricorrente fosse o meno completamente privo della capacità di discernimento ai
sensi dell’art. 48 cpv. 1 OAINF.
2.3. L'art. 37 LAINF distingue, nei tre
paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di riduzione, rispettivamente di
diniego, delle prestazioni in contanti.
In particolare, nel cpv. 1, il
legislatore ha ancorato il principio secondo cui l'assicurato che ha provocato intenzionalmente
il danno alla salute o la morte non ha diritto alle prestazioni assicurative,
ad eccezione delle spese funerarie.
L'art. 48 cpv. 1 OAINF precisa,
nondimeno, che "anche se è provato che l'assicurato intendeva suicidarsi o
automutilarsi, l'art. 37 capoverso 1 della legge non è applicabile se
l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era completamente
incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentativo di suicidio o
l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio
assicurato.".
La giurisprudenza
ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF 129 V 95; RAMI 2003 p. 197
seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Szeless, Refus, réduction et suspension des
prestations de l'assurance-accidents: états des lieux et nouvautés, in:
HAVE/REAS 2/2005, p. 127 s.).
Essa ha
inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio
assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità
di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC. Di conseguenza, affinché la
responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è
necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze
oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato
fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,
segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95, in
particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U 84,
p. 449 consid. 2b; DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).
L’esistenza di una
malattia psichica o di un grave disturbo della coscienza deve essere stabilita
conformemente al principio del grado della verosimiglianza preponderante (DTF
129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b). Deve
trattarsi di sintomi psicopatologici quali la follia, le allucinazioni, il
raptus, ecc. Il motivo che ha indotto al suicidio o al tentativo di suicidio
deve trovarsi in relazione con i sintomi psicopatologici. L’atto deve apparire
“insensato”. Un semplice gesto sproporzionato, nel corso del quale il suicida
valuta unilateralmente e con precipitazione la sua situazione in un momento di
depressione e di sconforto, non è sufficiente (cfr., ad esempio, la STF
8C_812/2015 del 20 luglio 2016 consid. 1; 8C_195/2015 del 10 febbraio
2016 consid. 2.2, pubblicata in: SVR
2016 UV n. 32 p. 105 e i riferimenti).
Per stabilire
l’assenza della capacità di discernimento, non è sufficiente considerare l’atto
del suicida e, pertanto, esaminare se tale atto era irragionevole,
inconcepibile oppure insensato.
Occorre piuttosto
esaminare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, in particolare del
comportamento e delle condizioni esistenziali dell’assicurato prima del
suicidio, se egli era ragionevolmente in grado di evitare di mettere fine o di
tentare di mettere fine ai propri giorni. Il fatto che il suicidio si spieghi
unicamente con uno stato psicopatologico escludente la libera formazione della
volontà, costituisce soltanto un indizio di un’incapacità di discernimento
(cfr. STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.1 e RAMI 1996 U 267 p. 309
consid. 2b e riferimenti ivi citati).
A questo proposito,
per quanto attiene la giurisprudenza cantonale, è utile citare, ad esempio, la STCA
35.2007.54 del 29 agosto 2007 concernente un assicurato che, al momento del
tentativo di suicidio, era in preda a una crisi depressiva acuta - senza
sintomi psicotici - sviluppatasi nel contesto di un disturbo bipolare, in cui
non è stata ammessa la completa assenza della capacità di agire ragionevolmente
oppure, per un caso in cui è invece stata riconosciuta l’applicabilità
dell’art. 48 OAINF, la STCA 35.2005.9 dell’8 novembre 2005, riguardante
un’assicurata che aveva compiuto il tentativo di suicidio, in
preda a una crisi psicotica acuta e a un disturbo di personalità schizoide.
Nella pronunzia 35.2012.56 del 3
dicembre 2013, fondandosi sulle risultanze di una perizia psichiatrica
giudiziaria, questo Tribunale ha pure concluso all’esistenza di una totale
incapacità di intendere e volere, trattandosi di un agente di polizia che si
era tolto la vita gettandosi da un ponte. In quel caso, l’assicurato soffriva,
secondo il perito psichiatra, di un episodio depressivo grave con sintomi
psicotici e, negli ultimi tempi, in particolare di un’alterazione dello stato
di coscienza configurabile come “stupore”.
2.4. Con la pronunzia 35.2019.63, il TCA
ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché ordinasse l’esecuzione di una
perizia psichiatrica esterna (ex art. 44 LPGA) volta “… a determinare se, al
momento del gesto, l’assicurato fosse, o meno, completamente privo della
capacità di discernimento. In base alle relative risultanze, l’istituto
assicuratore sarà poi di nuovo chiamato a decidere in merito al diritto a
prestazioni.” (doc. 104, p. 17 s.).
Queste le considerazioni alla
base del rinvio:
" (…) Chiamata
a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter
validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione agli atti della
psichiatra di fiducia dell’assicuratore resistente, in base alla quale non
sarebbe dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale, che l’assicurato fosse totalmente privo della capacità
d’intendere e di volere al momento dell’atto (cfr. doc. 46).
Preliminarmente, occorre rilevare
come la dott.ssa __________ non abbia agito in qualità di perito amministrativo
incaricato in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr., al
riguardo, il doc. 36, dal quale risulta che al ricorrente non è stato concesso
né di ricusare l’esperto incaricato né di esprimersi sul catalogo dei quesiti
da sottoporgli). Per questa ragione, può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF
135 V 465, secondo la quale dei minimi dubbi circa l’affidabilità di un
rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid.
2.8.).
Secondo questo Tribunale, l’analisi formulata dalla psichiatra
consulente dell’CO 1 appare incompleta, nella misura in cui non sono stati
affrontati aspetti della fattispecie potenzialmente suscettibili di
giustificare una diversa conclusione circa lo stato di coscienza di RI 1 al
momento del noto tentamen e, in questo senso, è da ritenere data la
presenza di dubbi - perlomeno lievi - circa la sua affidabilità.
Il TCA constata che è la stessa dott.ssa __________ ad aver
riconosciuto che gli atti a sua disposizione non le consentivano di
approfondire l’eventualità che l’assicurato soffrisse (anche) di un disturbo
della personalità, accanto al diagnosticato disturbo depressivo grave (cfr.
doc. 46, p. 6).
A tale riguardo, va rilevato che dalle certificazioni agli atti
del dott. __________ - il quale nella sua qualità di psichiatra curante che
conosce l’insorgente sin dal novembre 2017, si trova in una posizione
indubbiamente privilegiata per fornire un giudizio informato circa il suo stato
psichico -, si evince segnatamente che il ricorrente presenta (e verosimilmente
presentava prima del tentativo di suicidio) un disturbo di personalità con un
sottostante discontrollo impulsivo (cfr. doc. IV 1 e doc. XI 1).
Ora, se è vero che di per sé uno stato depressivo non è in genere
atto a sopprimere la capacità di discernimento (in questo senso, cfr. la STF
8C_175/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.1.2), così come osservato dalla
consulente in psichiatria dell’amministrazione, in concreto è necessario indagare
la questione di sapere se ciò è ancora il caso quando il disturbo depressivo
interagisce con un disturbo della personalità quale quello che presenta RI 1
(discontrollo impulsivo). A ciò si aggiunge il fatto che l’assicurato è affetto
da un tinnito (soggettivamente) molto disturbante e che, secondo
l’otorinolaringoiatra curante, tale patologia può indurre il paziente a
compiere anche delle azioni drastiche per interrompere il fastidio, finanche a
togliersi la vita (cfr. allegato al doc. 58). Non può del resto essere ignorato
che, nel mese di dicembre 2016, sebbene esasperato dall’acufene, anziché
passare all’atto, l’insorgente era riuscito ad allertare i primi soccorsi. Alla
luce di tale circostanza, è ragionevole interrogarsi circa i motivi per i
quali, nel febbraio 2017, le cose sono invece andate diversamente e, pertanto,
interrogarsi circa l’eventualità di un raptus suicida.
Alla luce di quanto precede, considerata l’esistenza di dubbi,
perlomeno lievi, circa la completezza e, dunque, la correttezza della
valutazione enunciata dalla dott.ssa __________, questa Corte ritiene, per
maggiore tranquillità, che non si possa prescindere dal procedere a un
approfondimento peritale della fattispecie.”
2.5. In esecuzione di quanto ordinatogli
con il giudizio di rinvio, nel corso dell’autunno 2021, l’assicuratore
convenuto ha disposto una perizia psichiatrica, affidandone l’incarico al dott.
__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, consulente presso il
Centro __________ (doc. 145).
Dal relativo referto, datato 1° aprile
2022 (doc. 165; traduzione in lingua italiana agli atti sub doc. 170), risulta
che l’esperto ha personalmente visitato il ricorrente il 13 dicembre 2021,
presso la struttura che accoglie l’assicurato (Casa __________), alla presenza
del dott. __________, medico specialista in neurologia di madre lingua
italiana, che ha funto da traduttore.
Si evince inoltre che il dott. __________
ha avuto colloqui anche con la sorella del peritando, con il dott. __________
(psichiatra curante), con il dott. __________ (direttore sanitario della casa
per anziani), con il dott. __________ (già medico curante) e con il sig. __________
(già datore di lavoro dell’assicurato) (doc. 170, p. 3).
Dopo aver ricostruito l’anamnesi
dell’insorgente (doc. 170, p. 3-4), facendo capo anche alle informazioni
fornite dai terzi appena menzionati (doc. 170, p. 6-8), rispettivamente a
quelle emerse dalla documentazione medica a sua disposizione (doc. 170, p. 8-13),
e averne descritto lo stato psichico (doc. 170, p. 5-6), l’esperto
amministrativo ha formulato le diagnosi di psicosindrome organica conseguente a
trauma cranio-encefalico (ICD10-F07.2), esiti di grave trauma cranio-encefalico
con lesione principale fronto-basale a destra e lesione da contraccolpo
fronto-temporale a sinistra, tinnito cronico a destra e amaurosi occhio
sinistro, precisando in proposito quanto segue:
" (…) Il
sig. RI 1 soffre oggi delle conseguenze del trauma subito in seguito all’infortunio/alla
caduta del 15.02.2017. Oggi diagnostichiamo al sig. RI 1 gli esiti di questo
grave trauma cranio-cerebrale. Si trattava di una lesione fronto-basale e
fronto-temporale a destra e di un’amaurosi dell’occhio sinistro. Questo grave
danno cerebrale ha portato a una psicosindrome organica. Il sig. RI 1 necessita
ora di un sostegno in tutti i campi della vita. Vive attualmente presso la Casa
__________. Qui riceve il sostegno adeguato per organizzare la sua vita
quotidiana e la necessaria assistenza infermieristica.
Il sig. RI 1 soffre ancora oggi di un tinnito, diagnosticato prima
dell’infortunio/della caduta. I sintomi del disturbo depressivo recidivante
diagnosticato nell’anamnesi sono ora regrediti in seguito al trattamento con
antidepressivo. Anche il disturbo del sonno menzionato nell’anamnesi è sotto
controllo, grazie al trattamento con una benzodiazepina. La diagnosi di severo
disturbo depressivo senza sintomi psicotici (ICD10 F 33.2), formulata dal dott.
__________ in vari referti (21.5.2019, 9.8.2019, 13.3.2020), non può essere
posta alla visita del 13.12.2021. Il sig. RI 1 è in trattamento con
antidepressivi e un ansiolitico. Al momento della visita psichiatrica del
13.12.2021, il sig. RI 1 era equilibrato nell’umore, riusciva a ridere in maniera
adeguata alla situazione e nel gruppo degli altri ospiti dell’istituto era
allegro, gioviale e partecipava attivamente e autonomamente alle attività
dell’istituto. Con gli psicofarmaci prescritti e dispensati, è in buon
equilibrio. (…).” (doc. 170, p. 14 s.)
Riguardo allo stato psichico
dell’assicurato esistente prima del sinistro del febbraio 2017, il dott.
__________ si è così espresso:
" (…) Il
sig. RI 1 è stato ricoverato tre volte in una clinica psichiatrica prima
dell’infortunio/della caduta. In quelle occasioni, gli è stato diagnosticato un
disturbo depressivo. 1. Ospedalizzazione 29.7.2014 – 12.9. 2014: moderato
disturbo depressivo (ICD10 F32.1), disturbo da somatizzazione. 2.
Ospedalizzazione 12.12.2016 – 16.12.2016: severo disturbo depressivo senza
sintomi psicotici (ICD10 F32.2). 3. Ospedalizzazione 24.12.2016 – 27.01.2017:
severo episodio depressivo senza sintomi psicotici (ICD10 F32.2). Questi
sintomi depressivi sono diminuiti nel corso dell’ospedalizzazione.
Tra le ospedalizzazioni e anche dopo l’ultima dimissione dalla
clinica il 27.1.2017, il signor RI 1 è stato in trattamento dal suo medico di
base, dott. __________, a __________. L’ultima visita ha avuto luogo il
13.2.2017, dove gli è stata attribuita una capacità lavorativa del 50%. Durante
la visita, il sig. RI 1 era piuttosto depresso, lamentava insonnia e temeva di
commettere errori quando sarebbe tornato al lavoro.
Per anni il sig. RI 1 ha sofferto e soffre tuttora di un tinnito
difficilmente controllabile, che gli pesa molto. L’umore viene peggiorato da
questa situazione e ha espresso il pensiero di averne abbastanza dalla vita.
Nel colloquio della visita del 13.12.2021, il sig. RI 1 ha affermato di essere
sempre stato una persona affidabile.
Per rispondere alle domande seguenti, è importante prendere in
considerazione altri possibili disturbi mentali che possano aver influito
sull’infortunio/sulla caduta. Nell’anamnesi, nelle descrizioni del sig. RI 1,
nelle dichiarazioni della sorella e nei documenti forniti, a parte il tinnito e
il disturbo depressivo recidivante non sono presenti disturbi mentali da poter
prendere in considerazione per l’evento del 15.2.2017. In particolare, non ci
sono segni o descrizioni di episodi psicotici. L’influenza di stupefacenti o
dell’alcool sull’evento del 15.2.2017 è stata esclusa anche dai campioni di
sangue negativi per queste sostanze. Nella storia clinica, soprattutto nelle
cartelle cliniche, il sig. RI 1 non ha mai manifestato sintomi psicopatologici
quali deliri, illusioni sensoriali, stupor depressivo (stato improvviso di
agitazione con tendenza al suicidio), raptus (stato improvviso di agitazione
come sintomo di un disturbo mentale), né ha mostrato una perdita di controllo
Considerandi
in seguito al consumo di sostanze psicoattive. In passato, nelle fasi in cui
non si sentiva mentalmente bene, il sig. RI 1 ha sempre cercato autonomamente
l’aiuto di specialisti o si è fatto ricoverare in clinica.” (doc. 170, p. 15
s.)
Il perito non ha quindi
ritenuto dimostrato che al momento dell’atto il ricorrente soffrisse di
malattie mentali, di deficit mentali o di disturbi del comportamento:
" (…) La
dott.ssa __________ ha già spiegato in maniera dettagliata e differenziata,
nella sua valutazione dei documenti (vedere capitolo 5.3 della presente
perizia) del 13.12.2017, che presso la Clinica __________ è stata posta una
diagnosi di severo episodio depressivo senza sintomi psicotici e che il sig. RI
1.
ha ricevuto un efficace trattamento per questa depressione. In presenza di un
severo episodio di disturbo depressivo senza sintomi psicotici, non si può
parlare di malattia mentale o di deficit mentale, tanto più che non c’erano
sintomi psicotici (deliri, illusioni sensoriali). La dott.ssa __________
aggiunge anche che in psichiatria forense, il termine malattia mentale viene
utilizzato per disturbi mentali di notevole entità, quali la schizofrenia, la
disabilità mentale (deficit mentale) o per determinati disturbi della
personalità (ad esempio quando si tratta di valutare l’imputabilità). Nel
linguaggio medico, i termini malattia mentale o deficit mentale non sono più
utilizzati o lo sono raramente.
Come si è detto, al momento dell’infortunio/della caduta, il sig. RI
1.
non soffriva di malattie mentali, deficit mentali o disturbi
comportamentali.” (doc. 170, p.16)
Lo specialista incaricato
dall’amministrazione ha infine ritenuto poco probabile che l’assicurato fosse
totalmente privo della capacità di agire ragionevolmente al momento del tentamen
suicidale, e ciò per le seguenti ragioni:
" (…) Come
spiegato in precedenza e riportato nella valutazione dei documenti della
dott.ssa __________, al signor RI 1 è stato diagnosticato un severo episodio
depressivo senza sintomi psicotici (ICD10 F32.2) durante il suo ultimo ricovero
presso la Clinica __________ dal 24.12.2016 al 27.1.2017. Durante l’ultima
visita dal medico di base, dott. __________, il 13.2.2017, al sig. RI 1 è stata
attribuita una capacità lavorativa del 50%, era lievemente depresso e ha
riferito delle difficoltà a dormire. Inoltre, non erano presenti segni di
ideazione suicida. Le analisi del sangue effettuate dopo l’infortunio/la caduta
non hanno messo in evidenza l’assunzione di stupefacenti o alcool, ad eccezione
dei valori relativi alla quetiapina prescritta. Il sig. RI 1 si era già
lamentato più volte del tinnito, definendolo quasi insopportabile.
Come stabilito nella sentenza del Tribunale federale del 7 luglio
2021, devono essere presenti diversi sintomi psicopatologici gravi, affinché la
capacità di discernimento di una persona sia completamente assente. Nel caso
del sig. RI 1, nessun sintomo di questo tipo è stato osservato o menzionato, né
nelle cartelle cliniche, nei racconti della sorella, del medico di base,
dell’attuale psichiatra, dei medici delle varie cliniche, né da lui stesso. Al
momento dell’infortunio/della caduta, il sig. RI 1 non si trovava, quindi, in
uno stato mentale tale da far pensare che non fosse in grado di agire
ragionevolmente.” (il corsivo è del redattore)
Facendo proprie le conclusioni
peritali, con decisione formale del 23 maggio 2022, l’amministrazione ha
ritenuto inapplicabile l’art. 48 cpv. 1 OAINF e ha pertanto negato il diritto a
prestazioni in relazione all’evento del febbraio 2017 (cfr. doc. 166).
2.6
A fronte delle obiezioni sollevate
nell’atto di opposizione alla decisione formale, l’assicuratore convenuto ha di
nuovo interpellato l’esperto amministrativo, al quale sono stati sottoposti
alcuni quesiti la cui formulazione è stata concordata con la patrocinatrice
dell’assicurato (cfr. doc. 203, doc. 213 e allegato al doc. 215).
Con complemento peritale del 18
dicembre 2023 (doc. 215; traduzione in lingua italiana agli atti sub doc. 216),
interrogato in primo luogo a proposito del disturbo di personalità con
sottostante discontrollo impulsivo che era stato diagnosticato dal dott. __________,
lo psichiatra dott. __________ ne ha negato l’esistenza, sostenendo che “né dal
mio esame né dai fascicoli può e potrà delinearsi una diagnosi di disturbo di
personalità. In tutte le relazioni viene riportata la diagnosi di disturbo
depressivo di varia gravità o di disturbo di somatizzazione. (…). Il dott. __________
ha in cura il sig. RI 1 nella casa anziani dal 7/11/2017. Il tentamen risale al
16/2/2017. Ciò significa che la diagnosi di disturbo di personalità viene
formulata dal dott. __________ dopo una grave lesione cerebrale traumatica
(vedere perizia __________ del 1/4/2022) con la psicosindrome organica (ICD10
F07.2). Ciò significa che la diagnosi di disturbo di personalità viene
formulata solo in un secondo momento dal dott. __________, senza aver
conosciuto prima il sig. RI 1. La diagnosi di disturbo di personalità può
essere fatta solo se a) i sintomi compaiono già nell’infanzia o
nell’adolescenza, b) si osservano compromissioni almeno di moderata entità del
livello funzionale della personalità, c) sono presenti deviazioni nella
percezione, nel pensiero, nel sentimento e nelle relazioni, d) questi modelli
comportamentali sono per lo più stabili e si riferiscono a molteplici aree del
comportamento e delle funzioni psicologiche. Da quanto sopra esposto, emerge
chiaramente che non è possibile diagnosticare al sig. RI 1 un disturbo della
personalità. Il sig. RI 1 ha dimostrato per tutta la vita buone capacità
funzionali, è stato (secondo la sorella) un bambino, un adolescente e un adulto
calmo ed equilibrato. Ha completato con successo gli studi scolastici, si è
formato come elettricista, poi ha lavorato dimostrando efficienza e
affidabilità per molto tempo in vari posti, si è sposato e ha avuto un
matrimonio felice. Come già detto, a RI 1 non può e non può essere
diagnosticato un disturbo della personalità.” (doc. 216, p. 3 s. – il
corsivo è del redattore).
D’altro canto, alla domanda se il
tinnito o il disturbo di personalità diagnosticato dal dott. __________ (che,
come visto, non era però presente) abbiano potuto determinare la decisione di
suicidarsi e, nell’affermativa, se in questa situazione il peritando fosse
capace di discernimento, il perito ha risposto che “è noto che il suicidio è un
tentativo di porre fine a una situazione insopportabile. Lo vediamo spesso nel
suicidio assistito, dove le persone pongono fine alla loro esistenza in modo
autoresponsabile e autodeterminato. Spesso, malattie incurabili, sofferenze
personali non risolvibili o il desiderio di non essere un peso per nessuno sono
fattori decisivi di porre fine alla propria vita. Il suicidio assistito di
questo tipo è consentito solo alle persone con inalterato grado di
discernimento. Nel caso del sig. RI 1, non è chiaro dai documenti se avesse
pianificato il suicidio in precedenza. Non c’è nemmeno un esame strumentale con
cui si possa misurare l’entità del tinnitus. Il sig. RI 1 ha lavorato
regolarmente per la maggior parte del tempo. Durante i ricoveri presso le
cliniche __________ e __________ non ha potuto lavorare dopo di che è stato
messo in malattia dal suo medico di famiglia. Il certificato di malattia
adduceva come motivazione la depressione. Nonostante il tinnitus, il sig. RI 1
era in grado di lavorare. Dai documenti e dalle informazioni fornite dalle
persone a lui vicine non risulta che il sig. RI 1 avesse patologie pregresse
che lo avrebbero reso incapace di discernimento.” (doc. 216, p. 5).
Inoltre, lo psichiatra incaricato
dall’CO 1 ha parimenti escluso che il ricorrente, al momento del tentamen,
fosse in preda ad un raptus (doc. 216, p. 6: “RI 1 non ha mostrato in passato
reazioni emotive incontrollabili. Le diagnosi fatte nelle cliniche e dal dott. __________
sono state di disturbi depressivi di varia gravità, ma sempre senza sintomi
psicotici. Il sig. RI 1 è descritto come una persona equilibrata (secondo la
sorella, il superiore, il medico di famiglia). Sulla base dei documenti e
delle informazioni provenienti dal suo ambiente, un raptus è da considerare
improbabile.” – il corsivo è del redattore).
Infine, a proposito delle domande
volte a sapere perché nel dicembre 2016 l’assicurato è stato in grado di
allertare i soccorsi mentre nel febbraio 2017 non lo ha fatto decidendo invece di
tentare il suicidio, il dott. __________ ha dichiarato che gli atti e le
informazioni raccolte non gli consentono di fornire una risposta, la quale
sarebbe speculativa, “ciò che non è corretto a livello deontologico” (doc. 216,
p. 5).
2.7
Con la propria impugnativa (doc. I),
la rappresentante dell’assicurato contesta che alla perizia amministrativa
possa essere attribuito sufficiente valore probatorio. A
suo avviso, l’esperto avrebbe omesso di approfondire gli aspetti sottolineati
nella sentenza di rinvio.
In particolare, secondo l’avv. RA
2, il dott. __________ si sarebbe limitato a negare l’esistenza di un disturbo
di personalità “senza una motivazione sufficiente e senza nemmeno coinvolgere
ulteriormente il paziente (consultato solo per poche ore), né il Dr. __________,
così come senza confutare nel dettaglio la diagnosi del Dr. __________.”. Inoltre,
nei colloqui con le persone vicine all’insorgente, egli si sarebbe
“espressamente concentrato sugli aspetti “più normali” e più positivi della
vita dell’assicurato, sottacendone le evidenti fragilità, di per sé mai
formalmente diagnosticate, non essendo mai stato, il sig. RI 1, prima
dell’incidente, in cura presso uno psichiatra e/o una psicoterapeuta, …”.
In corso di causa, l’avv. RA 2 ha
inoltre prodotto una nuova certificazione, datata 28 novembre 2024, dello
psichiatra curante dell’assicurato, il cui tenore è il seguente:
" (…) In
riferimento alla sua richiesta, le comunico che vedo il paziente dal mese di
novembre 2017.
Il surriferito è affetto da un disturbo depressivo grave senza
sintomi psicotici. Tinnitus destro grave per il quale è seguito dal Dr. __________,
FMH in otorinolaringoiatria. St. di tentamen suicidale con defenestrazione il
16.2.2017
Faccio notare che anche nelle ultime settimane si sono verificati
ancora episodi in cui era discontattato, a tratti anche verbalmente aggressivo.
Ritengo quindi importante al fine di un’attenta valutazione che
vada indagata in modo approfondito la struttura di personalità.” (doc. XV 1)
2.8
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, a
seguito della sentenza cantonale di rinvio, l’amministrazione ha incaricato il
dott. __________ di periziare l’assicurato, seguendo la procedura prescritta dall’art.
44.
LPGA (cfr. doc. 145, doc. 149 e doc. 151).
In applicazione della
giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni
all’amministrazione hanno piena
forza probatoria nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne
scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020
del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).
In questo contesto, il Tribunale
federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in
dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai
medici curanti. In proposito, l’Alta Corte ha evidenziato la natura differente
del mandato di cura e di quello peritale (cfr. STF 8C_532/2020 del 3 febbraio
2021.
consid. 4.1; 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30
maggio 2018 consid. 6.2; 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Una perizia fondata sull’art. 44
LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni
all’amministrazione, ove è
sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli
stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF
135.
V 465 consid. 4.7).
Fatta questa premessa, attentamente
esaminata la documentazione agli atti, il TCA non vede validi motivi che gli
impongano di distanziarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________,
secondo il quale non è dimostrato, con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al momento del
tentativo di suicidio RI 1 fosse totalmente privo della capacità d’intendere e
volere.
In questo senso, deve essere sottolineato
come il perito amministrativo, le cui conclusioni risultano scevre da
contraddizioni e motivate in maniera convincente, abbia valutato la fattispecie
prendendo in considerazione, non soltanto i referti medici a disposizione (segnatamente
quelli delle strutture psichiatriche in cui l’insorgente è stato degente) e
quanto riferito dall’insorgente stesso a margine della consultazione del 13 dicembre
2021, ma pure le dichiarazioni delle persone che l’hanno conosciuto prima (sua
sorella, il suo medico curante e il suo datore di lavoro) e dopo (il suo
attuale psichiatra e il direttore sanitario della casa per anziani in cui
soggiorna). Questo con l’evidente scopo d’indagare il suo stato psichico pre-traumatico,
in particolare il disturbo di personalità la cui preesistenza viene pretesa dal
dott. __________, il sinistro del febbraio 2017.
Del resto, dalla restante
documentazione medica non emergono indizi concreti suscettibili di sminuire il
valore probatorio attribuito alla perizia psichiatrica allestita dal dott. __________.
Questo Tribunale non ignora che
nei rapporti di cui aveva tenuto conto nella pronunzia di rinvio e che in
quell’occasione erano stati giudicati atti a generare dei dubbi, perlomeno
lievi, circa la correttezza dell’apprezzamento della psichiatra fiduciaria
dell’CO 1, il dott. __________ aveva sostenuto che l’assicurato soffre, tra
l’altro, di un disturbo dipendente di personalità accompagnato da un facile
discontrollo impulsivo, diagnosi formulata in base alle sue numerose
osservazioni e a quanto riportatogli da “infermieri e operatori educativi della
casa anziani”, che la struttura caratteriale riscontrata dopo il sinistro era
già presente prima del tentato suicidio e, infine, che l’associazione di depressione,
tinnito e disturbo di personalità abbia probabilmente causato “uno stato
dissociativo grave tale da determinare l’alterazione dell’esame di realtà e
presumibilmente della capacità di discernimento” (cfr. STCA 35.2019.63, p. 11
s.).
Va tuttavia rilevato che - diversamente
dallo psichiatra curante - l’esperto amministrativo ha proceduto all’audizione
della sorella, dell’ex datore di lavoro e dell’ex medico di famiglia del
ricorrente, ossia di coloro che meglio lo conoscevano prima che tentasse di
suicidarsi e che, in base alle informazioni così raccolte e al contenuto dei
rapporti di uscita agli atti delle cliniche psichiatriche, è giunto alla
conclusione che RI 1 non soffriva di alcun disturbo di personalità. In questo
contesto, il dott. __________ ha pure precisato che, a fronte della grave
lesione cerebrale riportata a seguito della nota caduta e della sindrome
psico-organica che ne è conseguita, è pura speculazione pretendere che il
disturbo di personalità osservato dopo il sinistro fosse in realtà già presente
prima. Il TCA ritiene pertinente la spiegazione fornita dall’esperto
amministrativo, considerato che i cambiamenti comportamentali
costituiscono in effetti un problema comune alle lesioni traumatiche cerebrali
(cfr. https://www.msdmanuals.com/it/professionale/traumi-avvelenamento/lesione-cerebrale-traumatica/lesione-cerebrale-traumatica#Anatomia-patologica_v1111113_it).
Neppure il referto 28 novembre
2024.
dello stesso dott. __________ (doc. XV 1) appare atto a supportare le tesi
ricorsuali, nella misura in cui, come dimostrato, la struttura di personalità
pre-traumatica è già stata sufficientemente indagata dal perito incaricato
dall’assicuratore resistente, segnatamente mediante l’audizione delle persone
che gli erano più vicine a quel momento (ciò che lo psichiatra curante non
risulta aver fatto). D’altro canto, la circostanza che nelle settimane
precedenti l’allestimento di quella certificazione, l’assicurato abbia
presentato degli episodi “in cui era discontattato, a tratti anche verbalmente
aggressivo”, non può dire nulla a proposito della sua personalità
pre-traumatica, per le ragioni già indicate in precedenza.
Anche le obiezioni sollevate
dalla patrocinatrice dell’insorgente, e contenute nell’atto di ricorso (cfr.
doc. I), rispettivamente nel suo scritto del 29 novembre 2024 (cfr. doc. XV), non
sono atte a mettere in discussione la correttezza delle conclusioni a cui è
giunto il dott. __________.
In questo senso, l’avv. RA 2 non
può essere seguita laddove rimprovera all’esperto amministrativo di aver
escluso la (pre)esistenza di un disturbo della personalità senza una
sufficiente motivazione, segnatamente senza aver (ulteriormente) coinvolto l’assicurato
e il suo psichiatra curante. Come già precedentemente sottolineato, il TCA ritiene
invece sufficiente e pertinente la motivazione che ha indotto il perito
amministrativo a negare la (pre)esistenza del disturbo di personalità preteso
dal dott. __________, conclusione alla quale egli è pervenuto dopo aver
raccolto le dichiarazioni (anche) dell’assicurato e del suo psichiatra curante.
In merito alla pretesa necessità
di coinvolgere maggiormente il ricorrente, non va ignorato che quest’ultimo accusa
un’amnesia retrograda e pericircostanziale completa (cfr. doc. 170, p. 5: “La
memoria è gravemente disturbata. Gli eventi della vita trascorsa fino a
pochi mesi prima dell’infortunio gli sono noti, soprattutto le situazioni
dell’infanzia, della giovinezza, ricorda persino gli anni in cui sono avvenuti.
Dopo l’infortunio, molte date non vengono più ricordate. Soprattutto non
ricorda i momenti precedenti e quelli successivi all’infortunio.” – il
corsivo è del redattore), di modo che la sua capacità di riferire è fortemente
limitata.
Per quanto concerne invece il
dott. __________, i suoi referti sono stati messi a disposizione dell’esperto
incaricato dall’CO 1, il quale era dunque ben a conoscenza del suo punto di
vista.
Va ad ogni modo ritenuta inconferente
la critica secondo cui il dott. __________ non avrebbe approfondito “l’aspetto
cruciale evidenziato dal TCA, che riguarda le conseguenze del disturbo di
personalità diagnosticato dallo psichiatra curante sulla capacità di reagire
agli impulsi” (doc. XV, p. 2), proprio perché, fornendo al riguardo una
convincente motivazione, il perito amministrativo ha escluso che si possa
concludere che, al momento del tentamen, il ricorrente presentasse un
disturbo di personalità.
A proposito dell’obiezione
secondo la quale nei colloqui con le persone vicine all’insorgente, il dott. __________
avrebbe omesso di approfondire con loro le “evidenti fragilità” del peritando,
questo Tribunale, letta la sintesi delle audizioni della sorella, dell’ex
datore di lavoro e dell’ex medico di famiglia (cfr. doc. 170, p. 6-8), non ha
motivo di ritenere che l’esperto amministrativo abbia enfatizzato taluni
aspetti a discapito di altri. Del resto, che le pretese fragilità caratteriali
dell’assicurato non fossero poi così evidenti, lo dimostra il fatto che, in
occasione dei ricoveri che hanno preceduto il tentativo di suicidio, nessuno degli
specialisti che l’hanno avuto in cura ha refertato la presenza di un disturbo di
personalità (cfr., in questo senso, il doc. 216, p. 3: “Né dal mio esame né dai
fascicoli può e potrà delinearsi una diagnosi di disturbo di personalità. In
tutte le relazioni viene riportata la diagnosi di disturbo depressivo di varia
gravità o di disturbo di somatizzazione.”).
In esito a tutte le
considerazioni che precedono, applicando il criterio della probabilità
preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti),
il TCA ritiene che il 15 febbraio 2017, al momento in cui ha tentato di
togliersi la vita, RI 1 non si trovava in uno stato di totale incapacità
di discernimento, di modo che i presupposti di cui all’art. 48 OAINF
non
sono adempiuti.
Di conseguenza l’assicuratore
infortuni resistente ha correttamente negato il proprio obbligo a prestazioni.
Il
TCA può peraltro esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in
particolare la perizia giudiziaria pretesa dalla patrocinatrice del ricorrente
(cfr. doc. XV, p. 2), visto che esse non fornirebbero verosimilmente nuovi e
rilevanti elementi di valutazione. In proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361
consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 5.4).
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti