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Decisione

35.2024.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 aprile 2025Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori privi di sostrato organico oggettivabile all’arto superiore destro – i

quali non possono giustificare il riconoscimento dell’IMI – ma non la lesione

organica oggettivabile riconosciuta e valutata dal dr. __________ nei propri

apprezzamenti del 2017 e del 2022.

A tale riguardo, questo Tribunale

evidenzia che la lesione del labbro glenoidale, oggettivata e ritenuta in nesso

causale naturale e adeguato con l’infortunio, così come pure gli effetti degli

interventi artroscopici di ricostruzione eseguiti nel 2012 e 2014, giustificano,

secondo l’apprezzamento del dr. __________, il riconoscimento di un'indennità

per menomazione dell'integrità del 10%, con riferimento alla tabella 5 estratto

LAINF (doc. 8).

Considerata l’assenza di pareri

specialistici divergenti e tenuto conto che, secondo la giurisprudenza

federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo

1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il

proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. __________, specialista

proprio nella materia che qui interessa.

In particolare, il TCA rileva che

quest’ultimo ha reso il proprio apprezzamento, in maniera corretta e motivata,

tenendo conto del danno organico oggettivato.

Pertanto, essendo la valutazione

del dr. __________ fondata, è a torto che l’assicuratore LAINF, con la

decisione su opposizione qui impugnata, ha ritenuto l’assegnazione di un’IMI

del 10% non dovuta, chiedendone la restituzione.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione, sul punto, va annullata e riformata nel senso che l’assicurato

Considerandi

ha diritto ad un’IMI del 10% giustificata dal danno derivante dal danno

organico oggettivabile (lesione del labbro glenoidale).

2.5

Il

ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un avvocato, ha

diritto all'importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31

Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto

2024.

consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93

del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid.

2.14

).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata

deve essere confermata nella misura in cui l’istituto assicuratore ha

dichiarato estinto con effetto al 1° gennaio 2024 il diritto alle prestazioni di

corta durata dipendente dall’infortunio del 13 maggio 2011 e rifiutato

l’assegnazione di una rendita di invalidità.

La

decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nella misura in cui l’istituto assicuratore ha

considerato non valida l’attribuzione di un’IMI del 10% stabilita con la

decisione del dicembre 2023,

chiedendone la restituzione. L’assicurato ha diritto ad un’IMI del 10%.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO

1 verserà

all’assicurato, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr.

1'800 a titolo d’indennità per ripetibili parziali

(IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti