35.2024.58
Corretta la decisione con la quale è stato dichiarato estinto il diritto a prestazioni di corta durata e rifiutata l'assegnazione di una rendita. Va invece riconosciuta un'IMI del 10% per il danno organico oggettivabile (lesione labbro glenoidale)
7 aprile 2025Italiano49 min
interventi artroscopici di ricostruzione eseguiti nel 2012 e 2014, giustificano,
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2024.58
cr
Lugano
7 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28
maggio 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 13 maggio 2011 RI 1, nato
nel 1957, a quel momento alle dipendenze della __________ di __________ in
qualità di contabile – e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso CO 1 (di seguito: CO 1) – è scivolato da una scala mentre stava potando
delle rose, “cadendo con tutto il peso sul braccio destro”, come riportato
sull’annuncio di infortunio-bagatella del 17 maggio 2011 (cfr. doc. 2).
Secondo il referto dell’8 giugno 2011 dell’__________ l’assicurato
presentava una rottura del labbro in posizione superiore-anteriore e un
impingement doloroso causato da una tendinopatia dell’infra- e sovra-spinato
(cfr. doc. 3).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
L’assicurato è stato licenziato con effetto a partire dal 30
novembre 2011.
1.2. In data 10 settembre 2012
l’assicurato ha annunciato una ricaduta (cfr. doc. 5).
In data 22 ottobre 2012 egli è stato sottoposto ad un intervento
chirurgico alla spalla destra ad opera del dr. __________ dell’__________.
In data 21 giugno 2013 CO 1 ha informato l’assicurato che dal 1°
luglio 2013 l’incapacità al lavoro riconosciuta sarebbe stata del 50%.
Nel frattempo, l’Ufficio AI ha attribuito all’interessato una
rendita di invalidità del 50% a partire dal 1° agosto 2013.
Nonostante il rifiuto dell’8 maggio 2014 di CO 1 di accordare il
benestare per un nuovo intervento chirurgico, in data 19 maggio 2014
l’assicurato è stato nuovamente operato.
Con decisione del 15 settembre
2016 l’Ufficio AI ha accordato all’interessato una rendita intera di invaldità
a partire dal 1° marzo 2015.
Dal 26 novembre 2022 l’assicurato
è pensionato AVS.
1.3. Con decisione del 18 dicembre 2023 CO
1 ha informato l’assicurato che le prestazioni sarebbero cessate con effetto al
1° gennaio 2024 e che sarebbe stata riconosciuta un’indennità per menomazione
all’integrità (IMI) del 10%, con la seguente motivazione:
" In data
13.05.2011 è stata vittima di un infortunio in seguito al quale si è procurato
una lesione alla spalla destra.
La CO 1 è intervenuta versando delle indennità giornaliere e
assumendo i costi di cura.
Al momento dell’infortunio lavorava presso la __________ quale
contabile. Il contratto di lavoro è stato disdetto per il 30 novembre 2011.
Il 30.08.2012 ci ha annunciato una ricaduta e in quel momento era
al beneficio di indennità giornaliere di disoccupazione.
L’Ufficio AI le ha riconosciuto dal 1.8.2013 un grado di
invalidità del 50%, dal 1° ottobre 2014 un grado di invalidità del 100% e dal
1.3.2015 un grado di invalidità del 70%.
Nel corso degli anni sono state organizzate diverse valutazioni
mediche, l’ultima è stata organizzata nel 2022 (visita del 30 marzo 2022,
rapporto del dr. __________ del 15 aprile 2022).
Nel frattempo, lei ha raggiunto l’età del pensionamento.
Dalla valutazione del dr. __________ del 15 aprile 2022 emerge
quanto segue:
-
La situazione riscontrata alla spalla destra risulta essere
sostanzialmente equivalente a quella ritenuta nel rapporto del 28.7.2017 per
quanto riguarda soprattutto una discrepanza tra i disturbi riferiti e il quadro
effettivamente oggettivabile, agli aspetti specifici della causalità, alla
quantificazione dell’IMI e alle considerazioni sulla capacità lavorativa
-
Non vi sono più cure rivolte alla spalla destra dal 2017
-
Risulterebbe abile al 100% per l’attività svolta al momento
dell’infortunio
-
È confermato un grado del 10% a titolo di menomazione all’integrità.
È da rilevare che in occasione della visita del 30 marzo 2022 era
stata considerata la possibilità di effettuare una nuova risonanza magnetica
della spalla destra, ma a causa della sua claustrofobia non è stata eseguita.
Lei aveva proposto di fare l’esame sotto anestesia, ma il dr. __________ ha
considerato che la risonanza doveva servire unicamente per documentare l’evoluzione
e non a fini terapeutici. Pertanto, sarebbe stato disproporzionato allo scopo procedere
a una risonanza sottoponendola a un’anestesia.
Il dr. __________ ha pertanto concluso con scritto del 17 giugno
2022 che una risonanza magnetica, in presenza di una situazione alla spalla
destra sostanzialmente equivalente a quella ritenuta nella sua valutazione del
28 luglio 2017, non avrebbe modificato il tenore delle sue conclusioni.
Alla luce di quanto sopra non vi sono ulteriori provvedimenti
medici atti a migliorare sensibilmente lo stato di salute, il quale è da
considerarsi ormai stabilizzato da anni. Essendo stato ritenuto completamente
abile nell’attività svolta al momento dell’infortunio, il diritto alle indennità
giornaliere cessa dal 31 dicembre 2023.
Visto quanto sopra, resta ancora da calcolare l’indennità per
menomazione all’integrità alla quale lei ha diritto.
(…)
Il dr. __________ si era già espresso con la sua valutazione del
28 luglio 2017 in merito al grado del 10% della menomazione all’integrità
(…).” (Doc. 21)
A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato, per il
tramite dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 23 e doc. 26) – contestando la valutazione
dell’assicuratore LAINF circa una piena abilità lavorativa, trasmettendo, a
sostegno delle proprie pretese, dei referti medici attestanti una sua totale
incapacità al lavoro (cfr. referti allegati al doc. 26 e meglio: referto del 26
febbraio 2024 della psichiatra dr.ssa __________; certificato del 19 febbraio
2024 della psichiatra dr.ssa __________; referto del 20 febbraio 2024 del dr. __________,
spec. FMH in medicina interna generale) - in data 29 aprile 2024 l’assicuratore
infortuni, a mezzo raccomandata, ha fatto valere una reformatio in peius,
accordando un termine scadente il 13 maggio 2024 per una presa di posizione
dell’assicurato circa la conferma o il ritiro dell’opposizione (doc. 25).
Confermato il mantenimento dell’opposizione da parte dell’avv. RA
1 (tramite scritto non datato ricevuto dall’assicuratore infortuni in data 24
maggio 2024), con decisione su opposizione del 28 maggio 2024, CO 1 ha ribadito
l’applicazione al caso di specie di una reformatio in peius, precisando che “la
causalità fra la problematica somatica e l’evento non è più data almeno a
partire dal mese di settembre del 2013”; che “almeno dalla stessa data, la
problematica psichica ha preso il sopravvento e un nesso di causalità adeguata
fra la stessa e l’evento annunciato non è data” e, infine, che “l’indennità per
menomazione all’integrità del 10% non è dovuta e va restituita” (doc. B).
L’assicuratore ha spiegato che “già con l’annuncio di ricaduta del
settembre 2012, ma al più tardi con la ricezione del rapporto della Clinica __________
datato 2 ottobre 2013 CO 1 avrebbe dovuto sospendere le prestazioni LAINF per
assenza di causalità sia per la problematica somatica che psichica e chiudere
il caso. Il dossier indica chiaramente infatti come da subito l’aspetto
psichico ha preso il sopravvento. Purtroppo questo non è avvenuto. Il fatto di
continuare a sentire dolori, come ben si può capire dall’autolimitazione
imposta dall’assicurato al suo braccio destro, non è inoltre sufficiente per
fondare un diritto a prestazioni LAINF. Prendendo a carico il caso fino al 31
dicembre 2023 CO 1 è dunque andata ben oltre il suo obbligo d’intervenire ai
sensi LAINF” (doc. B).
1.4. Con tempestivo ricorso del 28
giugno 2024 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e che vengano ripristinate sia le
indennità giornaliere, che l’indennità per menomazione all’integrità o, in via
subordinata, che gli atti vengano rinviati all’assicuratore affinché proceda a
degli accertamenti e si pronunci sul diritto alla rendita di invalidità.
Sostanzialmente il legale dell’insorgente ha contestato la
valutazione di una piena capacità lavorativa, ribadendo ancora una volta come
il proprio assistito vada, invece, considerato inabile al lavoro “a seguito di
un influsso dannoso di natura psichica della salute del ricorrente”.
Ciò è stato, infatti, già accertato dalla dr.ssa __________,
nell’ambito della perizia __________ svolta nel 2015 su incarico dell’Ufficio
invalidità: in quell’occasione, la specialista in psichiatria ha ritenuto
“evidente il nesso causale tra l’infortunio e la patologia psichiatrica”,
considerando che dal punto di vista psichiatrico non fosse più esigibile la
professione di responsabile finanziario/amministrativo, valutando la capacità
lavorativa residua al 30%.
Ad ulteriore conferma dell’innegabile nesso causale esistente tra
infortunio e patologia psichiatrica, il legale ha trasmesso un referto della
psichiatra curante, dr.ssa __________, la quale ha espressamente indicato come
l’assicurato sia “in cura in conseguenza dell’ingente limitazione fisica
derivantegli dall’infortunio subito alla spalla destra e all’impossibilità
successiva di recupero e di ripristino della sua condizione originaria”.
Il legale ha concluso che stante l’evidente rapporto di causalità
naturale e adeguato tra danno psichico e infortunio, il ricorrente, il quale
soffre di numerose difficoltà psichiche, vada considerato incapace di svolgere
qualsiasi attività lavorativa (doc. I).
1.5. Con la risposta di causa CO 1 ha confermato
la correttezza della decisione su opposizione impugnata e chiesto la reiezione
del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei
considerandi in diritto (doc. III).
1.6. Con scritto del 22 agosto 2024 il
legale dell’insorgente ha chiesto al TCA la concessione di una proroga del
termine per presentare nuovi mezzi di prova fino al mese di ottobre 2024,
ritenuto che a fine settembre 2024 l’assicurato sarebbe stato visitato dal dr. __________
(doc. VII).
In data 22 agosto 2024 il TCA,
accogliendo la richiesta dell’assicurato, ha accordato una proroga scadente il
7 ottobre 2024 (doc. VIII).
1.7. Stante il silenzio dell’insorgente,
in data 11 novembre 2024 il TCA ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato di
produrre il referto redatto dal dr. __________ (doc. IX).
Con scritto del 12 novembre 2024
l’avv. RA 1 ha informato il TCA che il proprio assistito “purtroppo non ha
potuto sottoporsi alla TAC e al controllo presso il dr. __________ a fine
settembre 2024. Di conseguenza, non è stato stilato alcun rapporto medico in
merito” (doc. X).
Tali comunicazioni dell’assicurato sono state trasmesse
all’assicuratore infortuni (doc. XI), per conoscenza.
1.8. Pendente causa il TCA ha chiesto all’amministrazione
(cfr. doc. XII e XIV) – e, infine, ottenuto (cfr. doc. XV e allegati) -
l’intero incarto concernente l’assicurato.
considerato in diritto
2.1. In concreto, litigiosa è
innanzitutto la questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era
legittimato a negare la propria responsabilità a proposito delle turbe
psichiche e della sintomatologia dolorosa risultata priva di sostrato organico
oggettivabile di cui soffre il ricorrente, oppure no.
Occorrerà, inoltre, verificare se
a ragione, o meno, l’assicuratore LAINF ha considerato non dovuta l’IMI
assegnata con la decisione del dicembre 2023 e chiesta in restituzione con la
decisione su opposizione del 28 maggio 2024.
2.2. Dolori diffusi: disturbi oggettivabili?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.2.2. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.2.3. Se un infortunio ha semplicemente
scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,
il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e
l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad
essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se
ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b).
2.2.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare
l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici
sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli
infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti
o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media
gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si
deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato
ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo.
In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in
considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che
tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico
criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando
l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi
gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di
quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi
oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il
carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb
e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.2.5. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona
assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata
mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.
Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili
non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento
traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e
riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però
momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta
Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante
dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un
muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale
in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e
constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il
Tribunale federale ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in
applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali
siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per
giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012
dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a
proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano
potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Nella DTF 138 V 248, il Tribunale
federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza
di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di
causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto
l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri
clinici senza prova di deficit organico.
2.2.6. Nella concreta evenienza, chiamato a
pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, questo
Tribunale ritiene, sul tema in oggetto, di poter far capo al parere del dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, incaricato dall’assicuratore LAINF di
esprimersi, tra le altre cose, anche in merito all’origine dei dolori diffusi presentati
dall’assicurato al braccio destro.
Riferendosi proprio agli aspetti causali, con rapporto medico del
28 luglio 2017, il dr. __________ ha espressamente indicato quanto segue:
" (…)
6. Rapporto di causalità naturale (con preghiera di motivare le
risposte)
6.1 Quali delle constatazioni da lei riscontrate sono, con almeno
un grado di verosimiglianza preponderante, in rapporto di causalità con
l'infortunio del 13.05.2011?
Nesso di causalità per lo meno probabile preponderante tra
l'evento infortunistico del 13.5.2011 e la rottura, rispettivamente la
rirottura del labbro glenoidale operati dal dr. __________ il 22.10.2012 e il
19.5.2014.
6.2 Nel caso in cui i postumi siano in relazione con l'infortunio
del 13.05.2011 con almeno un grado di verosimiglianza preponderante,
influiscono anche malattie, stati morbosi preesistenti o altri stati estranei o
postumi di infortuni precedenti?
In caso affermativo, quali e in che misura?
Discrepanza tra l'entità dei disturbi risentiti dal signor RI 1 e
il quadro clinico effettivamente oggettivabile, senza corrispondente riscontro
clinico strutturale, neurologico, ortopedico o reumatologico per quanto attiene
alla spalla destra.
6.3 Nel caso in cui uno stato preesistente ai sensi del punto 6.2
dovesse influire, lo status quo ante o lo status quo sine è stato raggiunto?
La rottura, rispettivamente la rirottura del labbro glenoidale,
così come gli interventi artroscopici del 22.10.2012 e del 19.5.2014 precludono
il ripristino di uno status quo ante vel sine.” (Doc. 8)
Il dr. __________ ha sottolineato che “l’intensa sintomatologia
algica e l’importante limitazione funzionale dell’arto superiore destro non
presentano attualmente nessun correlato somatico strutturale neurologico,
ortopedico o reumatologico in generale, di potenziale origine traumatica
riconducibile all’evento del 13.5.2011 in particolare” (doc. 8 pag. 13).
Chiamato nuovamente ad esprimersi riguardo all’evoluzione dello
stato di salute rispetto alla precedente visita del 22 febbraio 2017, il dr. __________,
con referto peritale del 15 aprile 2024, ha ribadito “la persistenza della
discrepanza tra i disturbi riferiti e il quadro effettivamente oggettivabile, senza
corrispondente riscontro clinico strutturale, neurologico, ortopedico o
reumatologico” (cfr. doc. 4).
Il TCA non ha motivo alcuno per distanziarsi dal ben motivato e
approfondito parare del dr. __________, specialista proprio nella materia che
qui interessa e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina
assicurativa e infortunistica, secondo il quale i disturbi algici e le
importanti limitazioni al braccio destro non correlano con un danno alla
salute oggettivabile attribuibile all’evento traumatico del maggio 2011.
La sua valutazione, del resto, conferma quanto già espresso in
maniera unanime da tutti gli specialisti, anche attivi a livello universitario,
che hanno avuto modo, nel corso degli anni, di visitare l’assicurato. Costoro,
difatti, al termine di accertamenti clinici e strumentali approfonditi, non
hanno individuato una causa organica in grado di giustificare gli importanti
disturbi (rivendicati anche in maniera molto dimostrativa) presentati dall’interessato.
Con valutazione dell’8 ottobre 2012 e del 7 giugno 2013 per conto
dell’assicuratore LAINF, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, ha potuto
riscontrare la presenza “certamente di un importante fattore di
autolimitazione, estensione dei sintomi incosciente dovuta alla situazione
professionale e familiare molto difficile” (doc. 57).
In data 3 giugno 2013 il dr. __________, spec. FMH in neurologia,
ha evidenziato che sulla base dell’esame clinico e della valutazione della RM
“ritengo che i dolori del paziente non siano spiegabili da una problematica
neurogena, in particolare non vi sono elementi consistenti in favore di una
sindrome radicolare irritativa o deficitaria” (cfr. doc. 60).
In data 23 settembre 2013 l’assicurato è stato visitato presso la __________.
In tale occasione i medici hanno concluso che i dolori lamentati dal paziente
non sono in nesso di causalità naturale, secondo verosimiglianza preponderante,
con l’evento del 2011 (cfr. doc. 54, “Die Beschwerden des Patienten sind
möglicherweise eine Folge del Ufalls vom Mai 2011 jedoch nicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit”).
Il 29 aprile 2014 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita
presso la Clinica __________. Il dr. __________, spec. FMH in ortopedia delle
estremità superiori, dopo avere riscontrato un’evidente salvaguardia della
postura in tutta la parte superiore destra delle estremità, ha confermato che i
dolori lamentati dal paziente non trovano alcun riscontro nell’esame medico e
non possono essere ricondotti ad una particolare patologia (cfr. doc. 35, “Die
heute geschilderten Beschwerden, die eine vernünftige klinische Untersuchung
unmöglich machen, stehen nicht in Relation zur heute durchgeführten Bildgebung”).
Alla luce di quanto appena
illustrato, il TCA conclude che la documentazione a sua disposizione è
convergente per quanto concerne l’assenza di postumi infortunistici oggettivabili
suscettibili di spiegare sufficientemente la sintomatologia dolorosa presentata
dal ricorrente al braccio destro.
D’altro canto, agli atti non figurano pareri specialistici
divergenti atti a mettere in discussione la circostanza secondo la quale non vi
è correlazione tra i dolori che denuncia soggettivamente l’assicurato e lo
stato oggettivabile del braccio destro.
Lo stesso chirurgo curante, dr. __________, del resto, ha a più
riprese sottolineato la presenza di una soggettività importante che non
permetteva di valutare l’articolarità (cfr. referto del 4 settembre 2014, doc.
31), così come l’esistenza di una discrepanza tra i dati oggettivi e la clinica
soggettiva (cfr. referto del 23 luglio 2015, doc. 19), non spiegabile (cfr.
referto del 19 novembre 2015, nel quale ha indicato che “ho spiegato che al
momento nessuno riesce a capire da dove provengano i suoi disturbi attuali” e
che “non nascondo che è una difficile situazione, così come descritta dal dr. __________,
dove la soggettività non ha un completo riscontro oggettivo”, doc. 12).
In
esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi denunciati
dal ricorrente al braccio destro non siano spiegabili con una patologia
organica oggettivabile, così come a ragione fatto valere dall’amministrazione.
In
presenza di disturbi per i quali non si è potuto trovare un sufficiente
sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie,
occorre, quindi, procedere ad un esame particolare della causalità adeguata in
applicazione della giurisprudenza federale relativa all’evoluzione psichica
abnorme conseguente ad infortunio ai sensi della DTF 115 V 133. Se da tale
esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può
rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità
naturale tra l’infortunio e i disturbi amentati (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Tale esame dell’adeguatezza, da
effettuarsi in maniera analoga sia per quanto concerne i dolori privi di
sostrato organico oggettivabile, sia per quanto riguarda i disturbi psichici,
verrà, quindi, trattato nel dettaglio al successivo considerando.
2.3. Disturbi psichici e dolori
diffusi: causalità con l’infortunio del 13 maggio 2011?
2.3.1. Nel caso concreto, dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha considerato che la
problematica psichica presentata dall’assicurato non si trovi in relazione
causale adeguata con l’evento traumatico del mese di maggio 2011, il quale “non
può certo considerarsi un infortunio grave, al massimo trattasi di un evento
banale sia nelle sue circostanze, sia per le conseguenze somatiche
oggettivabili riscontrate” (doc. 362, p. 8).
Con la propria impugnativa, il
legale dell’insorgente ha contestato la decisione dell’CO 1 in quanto, a suo
dire, il nesso di causalità - sia naturale, che adeguato - con l’infortunio
assicurato appaia pacifico, così come esplicitamente indicato dalla dr.ssa __________
nel suo referto del 26 novembre 2015 redatto nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare __________ (cfr. doc. 2 A, nel quale ella ha, infatti,
indicato che è “evidente il nesso tra l’infortunio e la patologia
psichiatrica”) e ribadito dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, nel
referto del 5 giugno 2024 (cfr. doc. C, nel quale la curante ha indicato che la
condizione clinica dell’interessato “è esordita come sindrome da disadattamento
(ICD10-F43.2) conseguente all’ingente limitazione fisica derivantegli dall’infortunio
subito quell’anno alla spalla destra e all’impossibilità successiva di recupero
e ripristino della sua condizione originaria”).
Secondo l’avv. RA 1,
l’amministrazione si è – a torto – limitata a considerare “banale” l’infortunio
occorso all’assicurato, escludendo di conseguenza l’adeguatezza del nesso
causale, senza invece – come sarebbe stato corretto - affidare ad un perito
psichiatra “il compito di analizzare in maniera approfondita il rapporto tra
l’evento infortunistico e la personalità pretraumatica dell’assicurato” e “ciò
indipendentemente dal fatto che la causalità sia una questione di diritto”
(doc. I).
Con la risposta di causa,
l’assicuratore LAINF ha ritenuto inutile, in quanto non necessaria, la
richiesta di perizia psichiatrica avanzata dal legale dell’insorgente, precisando
che “correttamente il dr. __________ ha rilevato nel suo rapporto che
l’eventuale valutazione dell’aspetto psichiatrico risulta essere di pertinenza
amministrativo-giuridico e non medica” (doc. III).
2.3.2. Nel caso di specie, questa Corte
reputa di non dover indagare oltre l’esistenza, o meno, di un legame causale
naturale tra i disturbi psichici e l’infortunio – potendo quindi esimersi dal
disporre ulteriori misure istruttorie (in particolare, l’esperimento di una perizia
psichiatrica, come richiesto in sede ricorsuale) - ritenuto che, come meglio
verrà illustrato qui di seguito, va, in ogni caso, negata l’adeguatezza.
Trattandosi dell’esame
dell'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Per quanto riguarda la dinamica,
le parti appaiono concordi nel ritenere che l’insorgente è caduto da una scala
mentre si trovava nel giardino della propria abitazione a potare delle rose
(cfr. annuncio di infortunio-bagatella, doc. 2).
L’Istituto assicuratore ha
considerato l’infortunio occorso all’insorgente, annunciato quale
infortunio-bagatella, un evento banale, tanto più alla luce del fatto “che non
ha portato nemmeno ad inabilità lavorativa”. Per tali ragioni, lo stesso “non
può certamente essere considerato oggettivamente grave né per le sue
circostanze, né per le conseguenze oggettivabili” (cfr. doc. III). Da qui la
decisione di rifiutare a priori l’adeguatezza
del nesso causale.
Il TCA non ha motivo per
censurare le conclusioni alle quali è giunto l’assicuratore infortuni, tenuto
conto del fatto, da un canto, che non essendo mai stata precisata l’altezza, la
stessa non sia da ritenere di particolare rilevanza (come del resto risulterebbe
dal referto del 4 giugno 2013 del dr. __________, il quale ha indicato
trattarsi di una “scaletta da giardino”, cfr. doc. 60) e, dall’altro, che dopo
la caduta l’assicurato non abbia patito inabilità lavorativa alcuna, a
dimostrazione della non gravità del danno subito.
Quand’anche si volesse, per pura
ipotesi di lavoro, considerare attendibile - l’unica - indicazione di
un’altezza, riportata nel referto del 5 giugno 2024, allegato al ricorso,
redatto dalla psichiatra curante (cfr. doc. C, nel quale la dr.ssa __________
ha indicato che “mentre tagliava una siepe, il paziente è caduto da un’altezza
di circa 3 metri”) - seppure vada evidenziato che il riferimento alla caduta
nell’ambito del taglio di una siepe non coincida con l’atto di potare le rose,
circostanza unanimemente riferita da tutti gli altri specialisti interpellati e
pure riportata nell’annuncio di infortunio - tenuto conto della
dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono
essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il
sinistro occorso all’assicurato andrebbe classificato, al massimo, nella categoria
intermedia propriamente detta.
Da un esame della giurisprudenza
federale emerge in effetti che sono stati considerati appartenere al limite
superiore di quella categoria, le cadute che si sono prodotte da un’altezza
sensibilmente più elevata di 3/3.5 metri (ovvero tra 5 e 8 metri) e che hanno
comportato delle lesioni ossee relativamente gravi (si vedano, in questo senso,
la STF 8C_427/2022 del 28 febbraio
2023 consid. 6.2.3., pubblicata in: SVR 7/2023 UV n. 26 p. 85 ss.; 8C_663/2019
del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2.;).
Il Tribunale federale ha, invece,
classificato le cadute da un’altezza di 3 metri circa proprio nella categoria
degli infortuni di media gravità (cfr., segnatamente, le STF 8C_418/2022 del 1°
marzo 2023; 8C_463/2014 del 24
giugno 2015 consid. 5.2.3.; 8C_305/2011 del 6 marzo 2012, 8C_855/2009
del 21 aprile 2010 e 8C_584/2007 del 9 settembre 2008).
In
tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.2.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre
osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia
di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica
che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il
sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94
consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va
precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono
però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere
presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12
maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch
nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz
nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008
vom 9. April 2009 E. 4.6).”).
Nel caso di specie, quindi, vanno
considerati unicamente i disturbi di natura somatica in nesso causale con
l’infortunio, vale a dire la lesione del labbro glenoidale riconducibile
all’evento del maggio 2011 e gli interventi artroscopici di ricostruzione del 22
ottobre 2012 e del 19 maggio 2014, così come valutato dal dr. __________ (cfr.
doc. 8 e doc. 4), escludendo sia la sintomatologia dolorosa risultata priva di
sostrato organico oggettivabile, sia i disturbi psichici.
Secondo il TCA, il sinistro qui
in discussione non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari.
Al riguardo, è utile precisare
che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente
e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di
paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è
insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per
ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V
199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il
danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo
processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid.
7.3.1).
Del resto, l'Alta Corte è giunta
a una medesima conclusione, ad esempio, nelle sentenze 8C_463/2014 del 24
giugno 2015 consid. 5.2.3 e 8C_826/2011 del 17 dicembre 2012 consid. 7.2.
Nell’infortunio del 13 maggio 2011
l’assicurato ha riportato, secondo il referto dell’8 giugno 2011 dell’__________,
una rottura del labbro in posizione superiore-anteriore e un impingement
doloroso causato da una tendinopatia dell’infra- e sovra-spinato (cfr. doc. 3).
In un secondo tempo, dopo una ricaduta avvenuta nel 2012, mentre
nuotava, egli è stato sottoposto in data 22 ottobre 2012 ad artroscopia,
fissazione di una rottura antero-superiore del labbro glenoidale, tenotomia del
capolungo del bicipite in presenza d'instabilità e decompressione
sotto-acromiale, seguita in data 19 maggio 2014 da refissazione di una
rirottura del labbro antero-superiore, adesiolisi di aderenze cicatriziali
sotto-acromiali, re-decompressione sotto-acromiale, così come biopsie multiple
risultate negative spalla destra. L’assicurato ha, inoltre, sviluppato una
problematica psichica (dal referto del 5 giugno 2024 della psichiatra curante,
dr.ssa __________, allegato al ricorso, risulta in particolare che dopo
l’evento del maggio 2011 “venne inizialmente trattato conservativamente ed egli
avrebbe così continuato a lavorare sino all’agosto 2012, quando si sarebbe
verificata la rottura del labbro glenoideo, e nell'ottobre 2012 egli venne
sottoposto ad un primo intervento chirurgico. La riabilitazione sarebbe
continuata fino al marzo 2013, tuttavia in seguito le algie si sarebbero
aggravate con il peggioramento del quadro ortopedico e, conseguentemente, si è
instaurata una problematica di tipo depressivo reattivo, per la quale il
paziente si sarebbe rivolto alla collega psichiatra dr.ssa med. __________, che
l'avrebbe trattato per un paio d'anni con una terapia antidepressiva
ansiolitica con discreto beneficio”, cfr. doc. C).
Alla luce di quanto precede, secondo
questa Corte, l’assicurato ha certo riportato dei danni alla salute di una
certa rilevanza, ma essi non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi
o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi
della giurisprudenza (in questo
senso, si vedano la STF 8C_23/2014 del 26 marzo 2014 consid. 7, concernente una
pseudoartrosi su frattura della clavicola a sinistra, un impingement
sottoacromiale, un’artropatia acromio-claveare su sospetta lesione Tossy II,
nonché una paresi del muscolo tricipite su sospetta lesione del plesso
brachiale oppure lesione radicolare a sinistra; la 8C_991/2009 del 6 maggio
2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con residua
deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a
delle fratture del naso, del bacino, delle coste IV, V e X a destra e di un
pneumotorace, la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3 concernente una
frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4.
riguardante una frattura stabile del bacino con frattura superiore e inferiore
dell’osso pubico, una frattura a livello della colonna vertebrale toracale,
nonché un trauma renale, la STFA U 31/03 e 342/03 del 30 novembre 2004 relativa
a una frattura del corpo vertebrale di L1, come pure la STFA U 260/01 del 28
marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da compressione delle vertebre
D10 e D11, come pure una frattura della clavicola; si veda inoltre la STCA
35.2014.13 del 15 settembre 2014 consid. 2.9., riguardante un assicurato che
aveva riportato un pneumotorace destro, delle fratture compressive dei corpi
vertebrali da D8 a D10 con frattura non consolidata dell’apofisi trasversa di
D8 e D9, nonché una microinstabilità anteriore della spalla sinistra,
addebitabile a una lesione del bordo anterosuperiore del labbro glenoideo).
Dalle
carte processuali non risulta neppure che l'assicurato sia rimasto vittima di una
cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'evento traumatico.
Non possono essere considerati
adempiuti neppure i criteri della durata dell’incapacità lavorativa e dei
dolori fisici persistenti, considerata, da una parte, l’attitudine
auto-limitante mostrata dall’assicurato, constatata anche dal chirurgo curante,
che ne impediva un esame dell’articolarità (ma, come indicato dal dr. __________,
“limitazione della mobilità non riscontrata durante delle sedute ripetute di
terapia sotto sedazione profonda non ha trovato riscontro durante l’esecuzione
effettuata in sedazione profonda, cfr. doc. 18) e, dall’altra, che i disturbi
psichici e i dolori privi di sostrato organico oggettivabile hanno assunto in
breve una rilevanza preponderante sullo stato di salute dell’assicurato e sono questi
che, secondo i medici, comportano un’inabilità lavorativa (valutata al 30% dal
dr. __________, reumatologo intervenuto nell’ambito di una perizia __________
ordinata dall’Ufficio AI, non sulla base dei dati oggettivi, ma motivata dal
riconoscimento di un dolore cronico, e del 100% per ragioni psichiche, secondo
la curante, dr.ssa __________, cfr. doc. C).
Anche
il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
intervenute non è soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla
cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole
e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze
particolari - nel caso di specie non evidenti - che hanno pregiudicato la
guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie
non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,
nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha
raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009
del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Sulla
scorta di quanto precede, si deve dunque concludere che i disturbi privi di
sostrato organico oggettivabile (intensa dolorabilità) e il danno psichico denunciati
dal ricorrente non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico del maggio 2011.
Facendo difetto l’adeguatezza,
non è, quindi, come visto, necessario approfondire la questione relativa
all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il
danno alla salute di natura psichica (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c;
STF U 17/07 del 30 ottobre 2007 consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid.
4 e U 299/05 del 28 maggio 2007 consid. 5.2).
Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni
non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica
a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21
aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre
2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).
Stante
ciò, tenendo conto unicamente dei disturbi somatici in nesso di
causalità con l’infortunio, che trovano inoltre sufficiente correlazione sul
piano organico, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto
assicuratore ha dichiarato estinto con effetto al 1° gennaio 2024 il diritto
alle prestazioni di corta durata dipendente dall’infortunio del 13 maggio 2011,
deve essere confermata.
Come
ben spiegato dal dr. __________, difatti, lo stato di salute dell’interessato è
stabilizzato ormai da anni e non vi sono ulteriori misure terapeutiche in grado
di migliorarlo. Nella valutazione del 28 luglio 2017 il medico ha infatti rilevato
che:
" 7. Cura
medica
7.1 Vi è un'ulteriore cura medica per i postumi
dell'infortunio del 13.05.2011 necessaria, utile e appropriata suscettibile di
migliorare sensibilmente lo stato di salute dell'assicurato e la capacità
lavorativa? In caso affermativo, quale? Qual è la sua prognosi in merito al proseguimento della cura medica e alla capacità
lavorativa?
L'insieme delle misure terapeutiche adottate nel
decorso non ha concretamente esercitato nessuna influenza di rilievo
sull'evoluzione degli importanti disturbi risentiti dal signor RI 1.
In considerazione della discrepanza con il quadro
oggettivabile e in assenza di correlati clinici neurologici, ortopedici e
reumatologici, non ritengo esservi attualmente delle misure terapeutiche ragionevolmente esigibili suscettibili di incidere
significativamente sulla potenziale componente strutturale / somatica dei disturbi accusati dal signor RI 1.
Delle potenzialità terapeutiche potrebbero
eventualmente risiedere nell'affinamento del trattamento medicamentoso mirato
alla gestione della componente algica.
7.2 In caso di incapacità lavorativa totale in seguito
all'infortunio del 13.05.2011, lo stato di salute dell'assicurato può essere
sensibilmente migliorato con cure mediche o queste ne possono impedire un
notevole peggioramento? In caso affermativo, in che misura?
No, in assenza di un correlato somatico / strutturale
neurologico, ortopedico o reumatologico ai disturbi risentiti dal signor RI 1.”
(Doc. 8)
Analogo il tenore della valutazione del dr. __________ risultante
dal referto peritale del 15 aprile 2022:
" 8.1 Vi è
un'ulteriore cura medica per i postumi dell'infortunio del 13.5.2011
necessaria, utile e appropriata suscettibile di migliorare sensibilmente lo
stato di salute dell'assicurato e Ia capacità lavorativa? In caso affermativo,
quale? Qual è la sua prognosi in merito al proseguimento della cura medica e
alla capacità lavorativa?
A decorrere dal 2017 il signor RI 1 non si è più
sottoposto a delle cure mediche mirate alla spalla destra.
L'insieme delle misure terapeutiche adottate nel
decorso non ha concretamente esercitato nessuna influenza di rilievo
sull'evoluzione degli importanti disturbi risentiti dal signor RI 1.
8.2 In caso di incapacità lavorativa parziale: per
mantenere la sua capacità residua in seguito all'infortunio del 13.5.2011
l'assicurato necessita probabilmente di trattamenti e cure mediche duraturi? In
caso affermativo, in che misura?
8.3 In caso di incapacità lavorativa totale in seguito
all'infortunio del 13.5.2011: Lo stato di salute dell'assicurato può essere
sensibilmente migliorato con cure mediche o queste ne possono impedire un
notevole peggioramento? In caso affermativo, in che misura?
No, in assenza di un correlato somatico/strutturale
neurologico, ortopedico o reumatologico ai disturbi risentiti dal signor RI 1.”
(Doc. 4)
Parimenti corretta la decisione
dell’assicuratore infortuni di rifiutare il diritto ad una rendita di
invalidità, ritenuta la piena capacità lavorativa valutata dal dr. __________ con
riferimento ai soli disturbi somatici in nesso di causalità con
l’infortunio, che trovano inoltre sufficiente correlazione sul piano organico
(cfr. doc. 8 e doc. 4).
Con
referto del 28 luglio 2017, infatti, il dr. __________ si è così espresso:
" 6.
Incapacità lavorativa
Come valuta la capacità lavorativa in relazione ai
postumi dell'infortunio del 13.05.2011?
6.1 Capacità lavorativa nell'attività esercitata al
momento dell'infortunio del 13.05.2011 (ore/giorno)?
Con riferimento unicamente al quadro clinico
effettivamente oggettivabile, nello svolgimento di un'attività
amministrativa-intellettuale, il signor RI 1 risulterebbe essere abile al
lavoro in misura completa.
Capacità lavorativa completa ritenuta pure dal dr. __________
dal punto di vista neurologico nel rapporto peritale
__________ del 26.11.2015.
Dal punto di vista reumatologico il dr. __________
ritiene una limitazione della capacità lavorativa valutabile a un 30% non sulla
base dei dati oggettivi ma motivata dal riconoscimento di un dolore cronico.
6.2 Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in
un'altra attività adatta ed esigibile, ad esempio in un'attività
prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a
quella in piedi (ore/giorno)?
L'attività amministrativa intellettuale svolta dal
signor RI 1 in qualità di capo contabile e membro del consiglio
d'amministrazione risulta essere assolutamente adatta dal punto di vista
medico.
6.3 Prognosi: Possiamo aspettarci ad un
adattamento/assuefazione ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando
e in che misura esso/essa genera un miglioramento della capacità lavorativa?
No, in considerazione del tempo trascorso non ritengo
esservi ulteriori potenzialità di adattamento/assuefazione.”
(Doc. 8)
Il dr. __________ ha ribadito la propria posizione anche
nell’ulteriore referto del 15 aprile 2022:
" 7.
Incapacità lavorativa
Come valuta la capacità lavorativa in relazione ai
postumi dell'infortunio del 13.05.2011?
7.1 Capacità lavorativa nell'attività esercitata al
momento dell'infortunio del 13.05.2011 (ore/giorno)?
Con riferimento unicamente al quadro clinico
effettivamente oggettivabile, nello svolgimento di un'attività
amministrativa-intellettuale il signor RI 1 risulterebbe essere abile al lavoro
in misura completa.
7.2 Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in
un'altra attività adatta ed esigibile, ad esempio in un'attività
prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a
quella in piedi (ore/giorno)?
L'attività amministrativa-intellettuale svolta dal
signor RI 1 in qualità di capo-contabile e membro di un consiglio di
amministrazione risulta essere assolutamente adatta dal punto di vista medico.
7.3 Prognosi: Possiamo aspettarci ad un
adattamento/assuefazione ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando
e in che misura esso/essa genera un miglioramento della capacità lavorativa?
In considerazione del tempo trascorso non ritengo
esservi ulteriori potenzialità di adattamento/assuefazione con incidenza sulla
capacità lavorativa.
7.4 Se a causa della sua età l'assicurato non riprende
più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità
di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (come dall'art. 28, capoverso
4 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni), come valuta
l'incapacità lavorativa in relazione all'infortunio del 13.5.2011 in un
assicurato di mezza età di circa 42 anni vittima di un danno alla salute della
stessa gravità e con la stessa (o simile) attività lavorativa e le stesse
capacità come l'assicurato?
7.4.1. Capacità lavorativa nell'attività esercitata al
momento dell'infortunio del 13.5.2011(ore/giorno)?
7.4.2. Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in
un'altra attività adattata ed esigibile, ad esempio in un'attività
prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a
quella in piedi (ore/giorno)?
7.4.3. Prognosi: vi è da aspettarsi a un adattamento
ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando ed in che misura questo
condurrebbe a un miglioramento della capacità lavorativa?
L'età del signor RI 1 non esercita nessuna incidenza
sulle considerazioni espresse a proposito della capacità lavorativa.” (Doc. 4)
Per quanto riguarda, invece,
l’apprezzamento della menomazione dell’integrità, la situazione si presenta in
termini diversi, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.
2.4. Diritto all’indennità per la
menomazione dell’integrità?
2.4.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 prima frase
OAINF).
Si prende in considerazione in
modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio
alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per
menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre
1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5. In concreto, con la decisione del 18
dicembre 2023 l’assicuratore infortuni ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10%
per i postumi infortunistici, così come valutato dal proprio medico fiduciario,
dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 21).
Quest’ultimo, dopo averlo
visitato in data 22 febbraio 2017, con referto del 28 luglio 2017 ha così
risposto alla specifica domanda peritale concernente la menomazione
all’integrità fisica:
" 8.
Menomazione all'integrità fisica
Esiste come conseguenza dell'infortunio del 13.05.2011
una menomazione importante e durevole dell'integrità fisica? In caso
affermativo, quale grado (%) corrisponde a questa menomazione ai sensi
dell'allegato 3 OAINF e delle relative Tabelle della SUVA? La preghiamo di
voler motivare la sua risposta. Un'eventuale parte dovuta a un fattore estraneo
o a un altro infortunio dev'essere valutata (%) a parte.
Tenuto conto della lesione del labbro glenoidale
riconducibile all'evento del 13.5.2011, così come degli interventi artroscopici
di ricostruzione eseguiti il 22.10.2012 e 19.5.2014, considerata la
preservazione del trofismo muscolare all'insieme del cinto scapolare, risulta
essere ragionevolmente giustificato il riconoscimento di un'indennità per
menomazione dell'integrità massima del 10%, con riferimento alla tabella 5
estratto LAINF edizione Suva 2000, in equivalenza a un'artrosi glenoomerale di
medio-grave entità.
L'intensa sintomatologia algica e l'importante
limitazione funzionale dell'arto superiore destro non presentano attualmente
nessun correlato somatico strutturale neurologico, ortopedico o reumatologico
in generale, di potenziale origine traumatica riconducibile all'evento del
13.5.2011 in particolare.” (Doc. 8)
In data 30 marzo 2022 l’assicurato, su richiesta di CO 1, è stato
sottoposto nuovamente ad una visita peritale presso il dr. __________. Con
referto peritale del 15 aprile 2022, il dr. __________, dopo avere
espressamente confermato che rispetto alla precedente visita del 22 febbraio
2017 “complessivamente, la situazione
riscontrata alla spalla destra risulta essere sostanzialmente equivalente a
quella ritenuta nel rapporto del 28.7.2017.
Questo in particolare per
quanto attiene alla persistenza della discrepanza tra i disturbi riferiti e il
quadro effettivamente oggettivabile, agli aspetti specifici della causalità,
alla quantificazione della IMI e alle considerazioni sulla capacità lavorativa”,
ha ribadito la propria valutazione in merito alla menomazione all’integrità
fisica:
" 9.
Menomazione all'integrità fisica
Nella sua valutazione del 28 luglio 2017 aveva
valutato un tasso del 10% a titolo di menomazione all'integrità. Conferma il
tasso del 10%? In caso negativo, la preghiamo di motivare la sua risposta.
Le considerazioni espresse nel rapporto del 28.7.2017 mantengono
tuttora la loro piena validità, in presenza di una situazione praticamente
equivalente per quanto attiene all'evento in parola.” (Doc. 4)
Con la decisione su opposizione
del 28 maggio 2024, tuttavia, l’assicuratore LAINF, procedendo ad una reformatio
in peius, ha considerato che l’IMI del 10% non fosse dovuta, “in assenza di
causalità” (doc. B).
Il rappresentante dell’insorgente
ha chiesto che “in considerazione dell’importanza della menomazione psichica,
come già previsto dalla CO 1 in data 18 dicembre 2023 il ricorrente ha altresì
diritto ad un’indennità ex art. 24 cpv. 1 LAINF pari a fr. 15'368.50” (doc. I,
p. 12).
2.4.6. Chiamato a pronunciarsi su una
questione squisitamente medica, il TCA non può avallare il modo di procedere
dell’assicuratore infortuni, nella misura in cui con la decisione su
opposizione ha ritenuto di dover procedere ad una reformatio in peius,
considerando l’IMI del 10% non dovuta “in assenza di causalità” (doc. B).
Come diffusamente illustrato in
precedenza, questo Tribunale evidenzia che sono risultati privi di adeguatezza
– e non possono quindi essere presi in considerazione – i dolori all’arto
superiore destro, risultati privi di sostrato organico oggettivabile, e il
danno psichico (cfr. consid. 2.2. e 2.3).
Per tali ragioni, questi aspetti, privi del necessario nesso
causale con l’infortunio, non possono dar luogo ad un’indennità per menomazione
all’integrità.
Alla luce di queste considerazioni, non può essere accolta la
richiesta ricorsuale di attribuzione di un’IMI che tenga conto del danno alla
salute di natura psichica.
Per le stesse ragioni, il TCA non può nemmeno considerare corretto
rivedere l’attribuzione dell’IMI, come fatto dall’assicuratore LAINF, per il
motivo della mancanza del necessario nesso causale tra i disturbi presentati
dall’assicurato e l’infortunio.
Una tale giustificazione, infatti, concerne solo ed esclusivamente
Fatti
i dolori privi di sostrato organico oggettivabile all’arto superiore destro – i
quali non possono giustificare il riconoscimento dell’IMI – ma non la lesione
organica oggettivabile riconosciuta e valutata dal dr. __________ nei propri
apprezzamenti del 2017 e del 2022.
A tale riguardo, questo Tribunale
evidenzia che la lesione del labbro glenoidale, oggettivata e ritenuta in nesso
causale naturale e adeguato con l’infortunio, così come pure gli effetti degli
interventi artroscopici di ricostruzione eseguiti nel 2012 e 2014, giustificano,
secondo l’apprezzamento del dr. __________, il riconoscimento di un'indennità
per menomazione dell'integrità del 10%, con riferimento alla tabella 5 estratto
LAINF (doc. 8).
Considerata l’assenza di pareri
specialistici divergenti e tenuto conto che, secondo la giurisprudenza
federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi
(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il
proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. __________, specialista
proprio nella materia che qui interessa.
In particolare, il TCA rileva che
quest’ultimo ha reso il proprio apprezzamento, in maniera corretta e motivata,
tenendo conto del danno organico oggettivato.
Pertanto, essendo la valutazione
del dr. __________ fondata, è a torto che l’assicuratore LAINF, con la
decisione su opposizione qui impugnata, ha ritenuto l’assegnazione di un’IMI
del 10% non dovuta, chiedendone la restituzione.
In queste condizioni, la
Considerandi
decisione su opposizione, sul punto, va annullata e riformata nel senso che l’assicurato
ha diritto ad un’IMI del 10% giustificata dal danno derivante dal danno
organico oggettivabile (lesione del labbro glenoidale).
2.5
Il
ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un avvocato, ha
diritto all'importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31
Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto
2024.
consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93
del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid.
2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata
deve essere confermata nella misura in cui l’istituto assicuratore ha
dichiarato estinto con effetto al 1° gennaio 2024 il diritto alle prestazioni di
corta durata dipendente dall’infortunio del 13 maggio 2011 e rifiutato
l’assegnazione di una rendita di invalidità.
La
decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nella misura in cui l’istituto assicuratore ha
considerato non valida l’attribuzione di un’IMI del 10% stabilita con la
decisione del dicembre 2023,
chiedendone la restituzione. L’assicurato ha diritto ad un’IMI del 10%.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO
1 verserà
all’assicurato, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr.
1'800 a titolo d’indennità per ripetibili parziali
(IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti