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Decisione

35.2024.58

Corretta la decisione con la quale è stato dichiarato estinto il diritto a prestazioni di corta durata e rifiutata l'assegnazione di una rendita. Va invece riconosciuta un'IMI del 10% per il danno organico oggettivabile (lesione labbro glenoidale)

7 aprile 2025Italiano49 min

interventi artroscopici di ricostruzione eseguiti nel 2012 e 2014, giustificano,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.58

cr

Lugano

7 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28

maggio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 13 maggio 2011 RI 1, nato

nel 1957, a quel momento alle dipendenze della __________ di __________ in

qualità di contabile – e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni

presso CO 1 (di seguito: CO 1) – è scivolato da una scala mentre stava potando

delle rose, “cadendo con tutto il peso sul braccio destro”, come riportato

sull’annuncio di infortunio-bagatella del 17 maggio 2011 (cfr. doc. 2).

Secondo il referto dell’8 giugno 2011 dell’__________ l’assicurato

presentava una rottura del labbro in posizione superiore-anteriore e un

impingement doloroso causato da una tendinopatia dell’infra- e sovra-spinato

(cfr. doc. 3).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

L’assicurato è stato licenziato con effetto a partire dal 30

novembre 2011.

1.2. In data 10 settembre 2012

l’assicurato ha annunciato una ricaduta (cfr. doc. 5).

In data 22 ottobre 2012 egli è stato sottoposto ad un intervento

chirurgico alla spalla destra ad opera del dr. __________ dell’__________.

In data 21 giugno 2013 CO 1 ha informato l’assicurato che dal 1°

luglio 2013 l’incapacità al lavoro riconosciuta sarebbe stata del 50%.

Nel frattempo, l’Ufficio AI ha attribuito all’interessato una

rendita di invalidità del 50% a partire dal 1° agosto 2013.

Nonostante il rifiuto dell’8 maggio 2014 di CO 1 di accordare il

benestare per un nuovo intervento chirurgico, in data 19 maggio 2014

l’assicurato è stato nuovamente operato.

Con decisione del 15 settembre

2016 l’Ufficio AI ha accordato all’interessato una rendita intera di invaldità

a partire dal 1° marzo 2015.

Dal 26 novembre 2022 l’assicurato

è pensionato AVS.

1.3. Con decisione del 18 dicembre 2023 CO

1 ha informato l’assicurato che le prestazioni sarebbero cessate con effetto al

1° gennaio 2024 e che sarebbe stata riconosciuta un’indennità per menomazione

all’integrità (IMI) del 10%, con la seguente motivazione:

" In data

13.05.2011 è stata vittima di un infortunio in seguito al quale si è procurato

una lesione alla spalla destra.

La CO 1 è intervenuta versando delle indennità giornaliere e

assumendo i costi di cura.

Al momento dell’infortunio lavorava presso la __________ quale

contabile. Il contratto di lavoro è stato disdetto per il 30 novembre 2011.

Il 30.08.2012 ci ha annunciato una ricaduta e in quel momento era

al beneficio di indennità giornaliere di disoccupazione.

L’Ufficio AI le ha riconosciuto dal 1.8.2013 un grado di

invalidità del 50%, dal 1° ottobre 2014 un grado di invalidità del 100% e dal

1.3.2015 un grado di invalidità del 70%.

Nel corso degli anni sono state organizzate diverse valutazioni

mediche, l’ultima è stata organizzata nel 2022 (visita del 30 marzo 2022,

rapporto del dr. __________ del 15 aprile 2022).

Nel frattempo, lei ha raggiunto l’età del pensionamento.

Dalla valutazione del dr. __________ del 15 aprile 2022 emerge

quanto segue:

-

La situazione riscontrata alla spalla destra risulta essere

sostanzialmente equivalente a quella ritenuta nel rapporto del 28.7.2017 per

quanto riguarda soprattutto una discrepanza tra i disturbi riferiti e il quadro

effettivamente oggettivabile, agli aspetti specifici della causalità, alla

quantificazione dell’IMI e alle considerazioni sulla capacità lavorativa

-

Non vi sono più cure rivolte alla spalla destra dal 2017

-

Risulterebbe abile al 100% per l’attività svolta al momento

dell’infortunio

-

È confermato un grado del 10% a titolo di menomazione all’integrità.

È da rilevare che in occasione della visita del 30 marzo 2022 era

stata considerata la possibilità di effettuare una nuova risonanza magnetica

della spalla destra, ma a causa della sua claustrofobia non è stata eseguita.

Lei aveva proposto di fare l’esame sotto anestesia, ma il dr. __________ ha

considerato che la risonanza doveva servire unicamente per documentare l’evoluzione

e non a fini terapeutici. Pertanto, sarebbe stato disproporzionato allo scopo procedere

a una risonanza sottoponendola a un’anestesia.

Il dr. __________ ha pertanto concluso con scritto del 17 giugno

2022 che una risonanza magnetica, in presenza di una situazione alla spalla

destra sostanzialmente equivalente a quella ritenuta nella sua valutazione del

28 luglio 2017, non avrebbe modificato il tenore delle sue conclusioni.

Alla luce di quanto sopra non vi sono ulteriori provvedimenti

medici atti a migliorare sensibilmente lo stato di salute, il quale è da

considerarsi ormai stabilizzato da anni. Essendo stato ritenuto completamente

abile nell’attività svolta al momento dell’infortunio, il diritto alle indennità

giornaliere cessa dal 31 dicembre 2023.

Visto quanto sopra, resta ancora da calcolare l’indennità per

menomazione all’integrità alla quale lei ha diritto.

(…)

Il dr. __________ si era già espresso con la sua valutazione del

28 luglio 2017 in merito al grado del 10% della menomazione all’integrità

(…).” (Doc. 21)

A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato, per il

tramite dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 23 e doc. 26) – contestando la valutazione

dell’assicuratore LAINF circa una piena abilità lavorativa, trasmettendo, a

sostegno delle proprie pretese, dei referti medici attestanti una sua totale

incapacità al lavoro (cfr. referti allegati al doc. 26 e meglio: referto del 26

febbraio 2024 della psichiatra dr.ssa __________; certificato del 19 febbraio

2024 della psichiatra dr.ssa __________; referto del 20 febbraio 2024 del dr. __________,

spec. FMH in medicina interna generale) - in data 29 aprile 2024 l’assicuratore

infortuni, a mezzo raccomandata, ha fatto valere una reformatio in peius,

accordando un termine scadente il 13 maggio 2024 per una presa di posizione

dell’assicurato circa la conferma o il ritiro dell’opposizione (doc. 25).

Confermato il mantenimento dell’opposizione da parte dell’avv. RA

1 (tramite scritto non datato ricevuto dall’assicuratore infortuni in data 24

maggio 2024), con decisione su opposizione del 28 maggio 2024, CO 1 ha ribadito

l’applicazione al caso di specie di una reformatio in peius, precisando che “la

causalità fra la problematica somatica e l’evento non è più data almeno a

partire dal mese di settembre del 2013”; che “almeno dalla stessa data, la

problematica psichica ha preso il sopravvento e un nesso di causalità adeguata

fra la stessa e l’evento annunciato non è data” e, infine, che “l’indennità per

menomazione all’integrità del 10% non è dovuta e va restituita” (doc. B).

L’assicuratore ha spiegato che “già con l’annuncio di ricaduta del

settembre 2012, ma al più tardi con la ricezione del rapporto della Clinica __________

datato 2 ottobre 2013 CO 1 avrebbe dovuto sospendere le prestazioni LAINF per

assenza di causalità sia per la problematica somatica che psichica e chiudere

il caso. Il dossier indica chiaramente infatti come da subito l’aspetto

psichico ha preso il sopravvento. Purtroppo questo non è avvenuto. Il fatto di

continuare a sentire dolori, come ben si può capire dall’autolimitazione

imposta dall’assicurato al suo braccio destro, non è inoltre sufficiente per

fondare un diritto a prestazioni LAINF. Prendendo a carico il caso fino al 31

dicembre 2023 CO 1 è dunque andata ben oltre il suo obbligo d’intervenire ai

sensi LAINF” (doc. B).

1.4. Con tempestivo ricorso del 28

giugno 2024 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e che vengano ripristinate sia le

indennità giornaliere, che l’indennità per menomazione all’integrità o, in via

subordinata, che gli atti vengano rinviati all’assicuratore affinché proceda a

degli accertamenti e si pronunci sul diritto alla rendita di invalidità.

Sostanzialmente il legale dell’insorgente ha contestato la

valutazione di una piena capacità lavorativa, ribadendo ancora una volta come

il proprio assistito vada, invece, considerato inabile al lavoro “a seguito di

un influsso dannoso di natura psichica della salute del ricorrente”.

Ciò è stato, infatti, già accertato dalla dr.ssa __________,

nell’ambito della perizia __________ svolta nel 2015 su incarico dell’Ufficio

invalidità: in quell’occasione, la specialista in psichiatria ha ritenuto

“evidente il nesso causale tra l’infortunio e la patologia psichiatrica”,

considerando che dal punto di vista psichiatrico non fosse più esigibile la

professione di responsabile finanziario/amministrativo, valutando la capacità

lavorativa residua al 30%.

Ad ulteriore conferma dell’innegabile nesso causale esistente tra

infortunio e patologia psichiatrica, il legale ha trasmesso un referto della

psichiatra curante, dr.ssa __________, la quale ha espressamente indicato come

l’assicurato sia “in cura in conseguenza dell’ingente limitazione fisica

derivantegli dall’infortunio subito alla spalla destra e all’impossibilità

successiva di recupero e di ripristino della sua condizione originaria”.

Il legale ha concluso che stante l’evidente rapporto di causalità

naturale e adeguato tra danno psichico e infortunio, il ricorrente, il quale

soffre di numerose difficoltà psichiche, vada considerato incapace di svolgere

qualsiasi attività lavorativa (doc. I).

1.5. Con la risposta di causa CO 1 ha confermato

la correttezza della decisione su opposizione impugnata e chiesto la reiezione

del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei

considerandi in diritto (doc. III).

1.6. Con scritto del 22 agosto 2024 il

legale dell’insorgente ha chiesto al TCA la concessione di una proroga del

termine per presentare nuovi mezzi di prova fino al mese di ottobre 2024,

ritenuto che a fine settembre 2024 l’assicurato sarebbe stato visitato dal dr. __________

(doc. VII).

In data 22 agosto 2024 il TCA,

accogliendo la richiesta dell’assicurato, ha accordato una proroga scadente il

7 ottobre 2024 (doc. VIII).

1.7. Stante il silenzio dell’insorgente,

in data 11 novembre 2024 il TCA ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato di

produrre il referto redatto dal dr. __________ (doc. IX).

Con scritto del 12 novembre 2024

l’avv. RA 1 ha informato il TCA che il proprio assistito “purtroppo non ha

potuto sottoporsi alla TAC e al controllo presso il dr. __________ a fine

settembre 2024. Di conseguenza, non è stato stilato alcun rapporto medico in

merito” (doc. X).

Tali comunicazioni dell’assicurato sono state trasmesse

all’assicuratore infortuni (doc. XI), per conoscenza.

1.8. Pendente causa il TCA ha chiesto all’amministrazione

(cfr. doc. XII e XIV) – e, infine, ottenuto (cfr. doc. XV e allegati) -

l’intero incarto concernente l’assicurato.

considerato in diritto

2.1. In concreto, litigiosa è

innanzitutto la questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era

legittimato a negare la propria responsabilità a proposito delle turbe

psichiche e della sintomatologia dolorosa risultata priva di sostrato organico

oggettivabile di cui soffre il ricorrente, oppure no.

Occorrerà, inoltre, verificare se

a ragione, o meno, l’assicuratore LAINF ha considerato non dovuta l’IMI

assegnata con la decisione del dicembre 2023 e chiesta in restituzione con la

decisione su opposizione del 28 maggio 2024.

2.2. Dolori diffusi: disturbi oggettivabili?

2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.2.2. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.2.3. Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b).

2.2.4. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti

o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media

gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si

deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato

ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo.

In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in

considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che

tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando

l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi

gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di

quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi

oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il

carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s., consid. 6c/aa e bb

e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

consid. 4a).

2.2.5. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona

assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata

mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.

Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili

non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento

traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta

Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante

dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un

muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale

in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e

constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il

Tribunale federale ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in

applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali

siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per

giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

In una sentenza 8C_291/2012

dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a

proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano

potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

Nella DTF 138 V 248, il Tribunale

federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza

di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di

causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto

l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri

clinici senza prova di deficit organico.

2.2.6. Nella concreta evenienza, chiamato a

pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, questo

Tribunale ritiene, sul tema in oggetto, di poter far capo al parere del dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, incaricato dall’assicuratore LAINF di

esprimersi, tra le altre cose, anche in merito all’origine dei dolori diffusi presentati

dall’assicurato al braccio destro.

Riferendosi proprio agli aspetti causali, con rapporto medico del

28 luglio 2017, il dr. __________ ha espressamente indicato quanto segue:

" (…)

6. Rapporto di causalità naturale (con preghiera di motivare le

risposte)

6.1 Quali delle constatazioni da lei riscontrate sono, con almeno

un grado di verosimiglianza preponderante, in rapporto di causalità con

l'infortunio del 13.05.2011?

Nesso di causalità per lo meno probabile preponderante tra

l'evento infortunistico del 13.5.2011 e la rottura, rispettivamente la

rirottura del labbro glenoidale operati dal dr. __________ il 22.10.2012 e il

19.5.2014.

6.2 Nel caso in cui i postumi siano in relazione con l'infortunio

del 13.05.2011 con almeno un grado di verosimiglianza preponderante,

influiscono anche malattie, stati morbosi preesistenti o altri stati estranei o

postumi di infortuni precedenti?

In caso affermativo, quali e in che misura?

Discrepanza tra l'entità dei disturbi risentiti dal signor RI 1 e

il quadro clinico effettivamente oggettivabile, senza corrispondente riscontro

clinico strutturale, neurologico, ortopedico o reumatologico per quanto attiene

alla spalla destra.

6.3 Nel caso in cui uno stato preesistente ai sensi del punto 6.2

dovesse influire, lo status quo ante o lo status quo sine è stato raggiunto?

La rottura, rispettivamente la rirottura del labbro glenoidale,

così come gli interventi artroscopici del 22.10.2012 e del 19.5.2014 precludono

il ripristino di uno status quo ante vel sine.” (Doc. 8)

Il dr. __________ ha sottolineato che “l’intensa sintomatologia

algica e l’importante limitazione funzionale dell’arto superiore destro non

presentano attualmente nessun correlato somatico strutturale neurologico,

ortopedico o reumatologico in generale, di potenziale origine traumatica

riconducibile all’evento del 13.5.2011 in particolare” (doc. 8 pag. 13).

Chiamato nuovamente ad esprimersi riguardo all’evoluzione dello

stato di salute rispetto alla precedente visita del 22 febbraio 2017, il dr. __________,

con referto peritale del 15 aprile 2024, ha ribadito “la persistenza della

discrepanza tra i disturbi riferiti e il quadro effettivamente oggettivabile, senza

corrispondente riscontro clinico strutturale, neurologico, ortopedico o

reumatologico” (cfr. doc. 4).

Il TCA non ha motivo alcuno per distanziarsi dal ben motivato e

approfondito parare del dr. __________, specialista proprio nella materia che

qui interessa e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa e infortunistica, secondo il quale i disturbi algici e le

importanti limitazioni al braccio destro non correlano con un danno alla

salute oggettivabile attribuibile all’evento traumatico del maggio 2011.

La sua valutazione, del resto, conferma quanto già espresso in

maniera unanime da tutti gli specialisti, anche attivi a livello universitario,

che hanno avuto modo, nel corso degli anni, di visitare l’assicurato. Costoro,

difatti, al termine di accertamenti clinici e strumentali approfonditi, non

hanno individuato una causa organica in grado di giustificare gli importanti

disturbi (rivendicati anche in maniera molto dimostrativa) presentati dall’interessato.

Con valutazione dell’8 ottobre 2012 e del 7 giugno 2013 per conto

dell’assicuratore LAINF, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, ha potuto

riscontrare la presenza “certamente di un importante fattore di

autolimitazione, estensione dei sintomi incosciente dovuta alla situazione

professionale e familiare molto difficile” (doc. 57).

In data 3 giugno 2013 il dr. __________, spec. FMH in neurologia,

ha evidenziato che sulla base dell’esame clinico e della valutazione della RM

“ritengo che i dolori del paziente non siano spiegabili da una problematica

neurogena, in particolare non vi sono elementi consistenti in favore di una

sindrome radicolare irritativa o deficitaria” (cfr. doc. 60).

In data 23 settembre 2013 l’assicurato è stato visitato presso la __________.

In tale occasione i medici hanno concluso che i dolori lamentati dal paziente

non sono in nesso di causalità naturale, secondo verosimiglianza preponderante,

con l’evento del 2011 (cfr. doc. 54, “Die Beschwerden des Patienten sind

möglicherweise eine Folge del Ufalls vom Mai 2011 jedoch nicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit”).

Il 29 aprile 2014 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita

presso la Clinica __________. Il dr. __________, spec. FMH in ortopedia delle

estremità superiori, dopo avere riscontrato un’evidente salvaguardia della

postura in tutta la parte superiore destra delle estremità, ha confermato che i

dolori lamentati dal paziente non trovano alcun riscontro nell’esame medico e

non possono essere ricondotti ad una particolare patologia (cfr. doc. 35, “Die

heute geschilderten Beschwerden, die eine vernünftige klinische Untersuchung

unmöglich machen, stehen nicht in Relation zur heute durchgeführten Bildgebung”).

Alla luce di quanto appena

illustrato, il TCA conclude che la documentazione a sua disposizione è

convergente per quanto concerne l’assenza di postumi infortunistici oggettivabili

suscettibili di spiegare sufficientemente la sintomatologia dolorosa presentata

dal ricorrente al braccio destro.

D’altro canto, agli atti non figurano pareri specialistici

divergenti atti a mettere in discussione la circostanza secondo la quale non vi

è correlazione tra i dolori che denuncia soggettivamente l’assicurato e lo

stato oggettivabile del braccio destro.

Lo stesso chirurgo curante, dr. __________, del resto, ha a più

riprese sottolineato la presenza di una soggettività importante che non

permetteva di valutare l’articolarità (cfr. referto del 4 settembre 2014, doc.

31), così come l’esistenza di una discrepanza tra i dati oggettivi e la clinica

soggettiva (cfr. referto del 23 luglio 2015, doc. 19), non spiegabile (cfr.

referto del 19 novembre 2015, nel quale ha indicato che “ho spiegato che al

momento nessuno riesce a capire da dove provengano i suoi disturbi attuali” e

che “non nascondo che è una difficile situazione, così come descritta dal dr. __________,

dove la soggettività non ha un completo riscontro oggettivo”, doc. 12).

In

esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi denunciati

dal ricorrente al braccio destro non siano spiegabili con una patologia

organica oggettivabile, così come a ragione fatto valere dall’amministrazione.

In

presenza di disturbi per i quali non si è potuto trovare un sufficiente

sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie,

occorre, quindi, procedere ad un esame particolare della causalità adeguata in

applicazione della giurisprudenza federale relativa all’evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio ai sensi della DTF 115 V 133. Se da tale

esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può

rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità

naturale tra l’infortunio e i disturbi amentati (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Tale esame dell’adeguatezza, da

effettuarsi in maniera analoga sia per quanto concerne i dolori privi di

sostrato organico oggettivabile, sia per quanto riguarda i disturbi psichici,

verrà, quindi, trattato nel dettaglio al successivo considerando.

2.3. Disturbi psichici e dolori

diffusi: causalità con l’infortunio del 13 maggio 2011?

2.3.1. Nel caso concreto, dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha considerato che la

problematica psichica presentata dall’assicurato non si trovi in relazione

causale adeguata con l’evento traumatico del mese di maggio 2011, il quale “non

può certo considerarsi un infortunio grave, al massimo trattasi di un evento

banale sia nelle sue circostanze, sia per le conseguenze somatiche

oggettivabili riscontrate” (doc. 362, p. 8).

Con la propria impugnativa, il

legale dell’insorgente ha contestato la decisione dell’CO 1 in quanto, a suo

dire, il nesso di causalità - sia naturale, che adeguato - con l’infortunio

assicurato appaia pacifico, così come esplicitamente indicato dalla dr.ssa __________

nel suo referto del 26 novembre 2015 redatto nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare __________ (cfr. doc. 2 A, nel quale ella ha, infatti,

indicato che è “evidente il nesso tra l’infortunio e la patologia

psichiatrica”) e ribadito dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, nel

referto del 5 giugno 2024 (cfr. doc. C, nel quale la curante ha indicato che la

condizione clinica dell’interessato “è esordita come sindrome da disadattamento

(ICD10-F43.2) conseguente all’ingente limitazione fisica derivantegli dall’infortunio

subito quell’anno alla spalla destra e all’impossibilità successiva di recupero

e ripristino della sua condizione originaria”).

Secondo l’avv. RA 1,

l’amministrazione si è – a torto – limitata a considerare “banale” l’infortunio

occorso all’assicurato, escludendo di conseguenza l’adeguatezza del nesso

causale, senza invece – come sarebbe stato corretto - affidare ad un perito

psichiatra “il compito di analizzare in maniera approfondita il rapporto tra

l’evento infortunistico e la personalità pretraumatica dell’assicurato” e “ciò

indipendentemente dal fatto che la causalità sia una questione di diritto”

(doc. I).

Con la risposta di causa,

l’assicuratore LAINF ha ritenuto inutile, in quanto non necessaria, la

richiesta di perizia psichiatrica avanzata dal legale dell’insorgente, precisando

che “correttamente il dr. __________ ha rilevato nel suo rapporto che

l’eventuale valutazione dell’aspetto psichiatrico risulta essere di pertinenza

amministrativo-giuridico e non medica” (doc. III).

2.3.2. Nel caso di specie, questa Corte

reputa di non dover indagare oltre l’esistenza, o meno, di un legame causale

naturale tra i disturbi psichici e l’infortunio – potendo quindi esimersi dal

disporre ulteriori misure istruttorie (in particolare, l’esperimento di una perizia

psichiatrica, come richiesto in sede ricorsuale) - ritenuto che, come meglio

verrà illustrato qui di seguito, va, in ogni caso, negata l’adeguatezza.

Trattandosi dell’esame

dell'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Per quanto riguarda la dinamica,

le parti appaiono concordi nel ritenere che l’insorgente è caduto da una scala

mentre si trovava nel giardino della propria abitazione a potare delle rose

(cfr. annuncio di infortunio-bagatella, doc. 2).

L’Istituto assicuratore ha

considerato l’infortunio occorso all’insorgente, annunciato quale

infortunio-bagatella, un evento banale, tanto più alla luce del fatto “che non

ha portato nemmeno ad inabilità lavorativa”. Per tali ragioni, lo stesso “non

può certamente essere considerato oggettivamente grave né per le sue

circostanze, né per le conseguenze oggettivabili” (cfr. doc. III). Da qui la

decisione di rifiutare a priori l’adeguatezza

del nesso causale.

Il TCA non ha motivo per

censurare le conclusioni alle quali è giunto l’assicuratore infortuni, tenuto

conto del fatto, da un canto, che non essendo mai stata precisata l’altezza, la

stessa non sia da ritenere di particolare rilevanza (come del resto risulterebbe

dal referto del 4 giugno 2013 del dr. __________, il quale ha indicato

trattarsi di una “scaletta da giardino”, cfr. doc. 60) e, dall’altro, che dopo

la caduta l’assicurato non abbia patito inabilità lavorativa alcuna, a

dimostrazione della non gravità del danno subito.

Quand’anche si volesse, per pura

ipotesi di lavoro, considerare attendibile - l’unica - indicazione di

un’altezza, riportata nel referto del 5 giugno 2024, allegato al ricorso,

redatto dalla psichiatra curante (cfr. doc. C, nel quale la dr.ssa __________

ha indicato che “mentre tagliava una siepe, il paziente è caduto da un’altezza

di circa 3 metri”) - seppure vada evidenziato che il riferimento alla caduta

nell’ambito del taglio di una siepe non coincida con l’atto di potare le rose,

circostanza unanimemente riferita da tutti gli altri specialisti interpellati e

pure riportata nell’annuncio di infortunio - tenuto conto della

dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono

essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il

sinistro occorso all’assicurato andrebbe classificato, al massimo, nella categoria

intermedia propriamente detta.

Da un esame della giurisprudenza

federale emerge in effetti che sono stati considerati appartenere al limite

superiore di quella categoria, le cadute che si sono prodotte da un’altezza

sensibilmente più elevata di 3/3.5 metri (ovvero tra 5 e 8 metri) e che hanno

comportato delle lesioni ossee relativamente gravi (si vedano, in questo senso,

la STF 8C_427/2022 del 28 febbraio

2023 consid. 6.2.3., pubblicata in: SVR 7/2023 UV n. 26 p. 85 ss.; 8C_663/2019

del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2.;).

Il Tribunale federale ha, invece,

classificato le cadute da un’altezza di 3 metri circa proprio nella categoria

degli infortuni di media gravità (cfr., segnatamente, le STF 8C_418/2022 del 1°

marzo 2023; 8C_463/2014 del 24

giugno 2015 consid. 5.2.3.; 8C_305/2011 del 6 marzo 2012, 8C_855/2009

del 21 aprile 2010 e 8C_584/2007 del 9 settembre 2008).

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.2.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa, occorre

osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia

di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica

che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il

sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94

consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto, va

precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono

però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere

presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12

maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch

nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz

nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008

vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

Nel caso di specie, quindi, vanno

considerati unicamente i disturbi di natura somatica in nesso causale con

l’infortunio, vale a dire la lesione del labbro glenoidale riconducibile

all’evento del maggio 2011 e gli interventi artroscopici di ricostruzione del 22

ottobre 2012 e del 19 maggio 2014, così come valutato dal dr. __________ (cfr.

doc. 8 e doc. 4), escludendo sia la sintomatologia dolorosa risultata priva di

sostrato organico oggettivabile, sia i disturbi psichici.

Secondo il TCA, il sinistro qui

in discussione non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari.

Al riguardo, è utile precisare

che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente

e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di

paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è

insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per

ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V

199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il

danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo

processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid.

7.3.1).

Del resto, l'Alta Corte è giunta

a una medesima conclusione, ad esempio, nelle sentenze 8C_463/2014 del 24

giugno 2015 consid. 5.2.3 e 8C_826/2011 del 17 dicembre 2012 consid. 7.2.

Nell’infortunio del 13 maggio 2011

l’assicurato ha riportato, secondo il referto dell’8 giugno 2011 dell’__________,

una rottura del labbro in posizione superiore-anteriore e un impingement

doloroso causato da una tendinopatia dell’infra- e sovra-spinato (cfr. doc. 3).

In un secondo tempo, dopo una ricaduta avvenuta nel 2012, mentre

nuotava, egli è stato sottoposto in data 22 ottobre 2012 ad artroscopia,

fissazione di una rottura antero-superiore del labbro glenoidale, tenotomia del

capolungo del bicipite in presenza d'instabilità e decompressione

sotto-acromiale, seguita in data 19 maggio 2014 da refissazione di una

rirottura del labbro antero-superiore, adesiolisi di aderenze cicatriziali

sotto-acromiali, re-decompressione sotto-acromiale, così come biopsie multiple

risultate negative spalla destra. L’assicurato ha, inoltre, sviluppato una

problematica psichica (dal referto del 5 giugno 2024 della psichiatra curante,

dr.ssa __________, allegato al ricorso, risulta in particolare che dopo

l’evento del maggio 2011 “venne inizialmente trattato conservativamente ed egli

avrebbe così continuato a lavorare sino all’agosto 2012, quando si sarebbe

verificata la rottura del labbro glenoideo, e nell'ottobre 2012 egli venne

sottoposto ad un primo intervento chirurgico. La riabilitazione sarebbe

continuata fino al marzo 2013, tuttavia in seguito le algie si sarebbero

aggravate con il peggioramento del quadro ortopedico e, conseguentemente, si è

instaurata una problematica di tipo depressivo reattivo, per la quale il

paziente si sarebbe rivolto alla collega psichiatra dr.ssa med. __________, che

l'avrebbe trattato per un paio d'anni con una terapia antidepressiva

ansiolitica con discreto beneficio”, cfr. doc. C).

Alla luce di quanto precede, secondo

questa Corte, l’assicurato ha certo riportato dei danni alla salute di una

certa rilevanza, ma essi non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi

o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi

della giurisprudenza (in questo

senso, si vedano la STF 8C_23/2014 del 26 marzo 2014 consid. 7, concernente una

pseudoartrosi su frattura della clavicola a sinistra, un impingement

sottoacromiale, un’artropatia acromio-claveare su sospetta lesione Tossy II,

nonché una paresi del muscolo tricipite su sospetta lesione del plesso

brachiale oppure lesione radicolare a sinistra; la 8C_991/2009 del 6 maggio

2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con residua

deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a

delle fratture del naso, del bacino, delle coste IV, V e X a destra e di un

pneumotorace, la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3 concernente una

frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4.

riguardante una frattura stabile del bacino con frattura superiore e inferiore

dell’osso pubico, una frattura a livello della colonna vertebrale toracale,

nonché un trauma renale, la STFA U 31/03 e 342/03 del 30 novembre 2004 relativa

a una frattura del corpo vertebrale di L1, come pure la STFA U 260/01 del 28

marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da compressione delle vertebre

D10 e D11, come pure una frattura della clavicola; si veda inoltre la STCA

35.2014.13 del 15 settembre 2014 consid. 2.9., riguardante un assicurato che

aveva riportato un pneumotorace destro, delle fratture compressive dei corpi

vertebrali da D8 a D10 con frattura non consolidata dell’apofisi trasversa di

D8 e D9, nonché una microinstabilità anteriore della spalla sinistra,

addebitabile a una lesione del bordo anterosuperiore del labbro glenoideo).

Dalle

carte processuali non risulta neppure che l'assicurato sia rimasto vittima di una

cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'evento traumatico.

Non possono essere considerati

adempiuti neppure i criteri della durata dell’incapacità lavorativa e dei

dolori fisici persistenti, considerata, da una parte, l’attitudine

auto-limitante mostrata dall’assicurato, constatata anche dal chirurgo curante,

che ne impediva un esame dell’articolarità (ma, come indicato dal dr. __________,

“limitazione della mobilità non riscontrata durante delle sedute ripetute di

terapia sotto sedazione profonda non ha trovato riscontro durante l’esecuzione

effettuata in sedazione profonda, cfr. doc. 18) e, dall’altra, che i disturbi

psichici e i dolori privi di sostrato organico oggettivabile hanno assunto in

breve una rilevanza preponderante sullo stato di salute dell’assicurato e sono questi

che, secondo i medici, comportano un’inabilità lavorativa (valutata al 30% dal

dr. __________, reumatologo intervenuto nell’ambito di una perizia __________

ordinata dall’Ufficio AI, non sulla base dei dati oggettivi, ma motivata dal

riconoscimento di un dolore cronico, e del 100% per ragioni psichiche, secondo

la curante, dr.ssa __________, cfr. doc. C).

Anche

il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti

intervenute non è soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla

cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole

e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze

particolari - nel caso di specie non evidenti - che hanno pregiudicato la

guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie

non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,

nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha

raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009

del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Sulla

scorta di quanto precede, si deve dunque concludere che i disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile (intensa dolorabilità) e il danno psichico denunciati

dal ricorrente non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico del maggio 2011.

Facendo difetto l’adeguatezza,

non è, quindi, come visto, necessario approfondire la questione relativa

all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il

danno alla salute di natura psichica (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c;

STF U 17/07 del 30 ottobre 2007 consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid.

4 e U 299/05 del 28 maggio 2007 consid. 5.2).

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica

a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

Stante

ciò, tenendo conto unicamente dei disturbi somatici in nesso di

causalità con l’infortunio, che trovano inoltre sufficiente correlazione sul

piano organico, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto

assicuratore ha dichiarato estinto con effetto al 1° gennaio 2024 il diritto

alle prestazioni di corta durata dipendente dall’infortunio del 13 maggio 2011,

deve essere confermata.

Come

ben spiegato dal dr. __________, difatti, lo stato di salute dell’interessato è

stabilizzato ormai da anni e non vi sono ulteriori misure terapeutiche in grado

di migliorarlo. Nella valutazione del 28 luglio 2017 il medico ha infatti rilevato

che:

" 7. Cura

medica

7.1 Vi è un'ulteriore cura medica per i postumi

dell'infortunio del 13.05.2011 necessaria, utile e appropriata suscettibile di

migliorare sensibilmente lo stato di salute dell'assicurato e la capacità

lavorativa? In caso affermativo, quale? Qual è la sua prognosi in merito al proseguimento della cura medica e alla capacità

lavorativa?

L'insieme delle misure terapeutiche adottate nel

decorso non ha concretamente esercitato nessuna influenza di rilievo

sull'evoluzione degli importanti disturbi risentiti dal signor RI 1.

In considerazione della discrepanza con il quadro

oggettivabile e in assenza di correlati clinici neurologici, ortopedici e

reumatologici, non ritengo esservi attualmente delle misure terapeutiche ragionevolmente esigibili suscettibili di incidere

significativamente sulla potenziale componente strutturale / somatica dei disturbi accusati dal signor RI 1.

Delle potenzialità terapeutiche potrebbero

eventualmente risiedere nell'affinamento del trattamento medicamentoso mirato

alla gestione della componente algica.

7.2 In caso di incapacità lavorativa totale in seguito

all'infortunio del 13.05.2011, lo stato di salute dell'assicurato può essere

sensibilmente migliorato con cure mediche o queste ne possono impedire un

notevole peggioramento? In caso affermativo, in che misura?

No, in assenza di un correlato somatico / strutturale

neurologico, ortopedico o reumatologico ai disturbi risentiti dal signor RI 1.”

(Doc. 8)

Analogo il tenore della valutazione del dr. __________ risultante

dal referto peritale del 15 aprile 2022:

" 8.1 Vi è

un'ulteriore cura medica per i postumi dell'infortunio del 13.5.2011

necessaria, utile e appropriata suscettibile di migliorare sensibilmente lo

stato di salute dell'assicurato e Ia capacità lavorativa? In caso affermativo,

quale? Qual è la sua prognosi in merito al proseguimento della cura medica e

alla capacità lavorativa?

A decorrere dal 2017 il signor RI 1 non si è più

sottoposto a delle cure mediche mirate alla spalla destra.

L'insieme delle misure terapeutiche adottate nel

decorso non ha concretamente esercitato nessuna influenza di rilievo

sull'evoluzione degli importanti disturbi risentiti dal signor RI 1.

8.2 In caso di incapacità lavorativa parziale: per

mantenere la sua capacità residua in seguito all'infortunio del 13.5.2011

l'assicurato necessita probabilmente di trattamenti e cure mediche duraturi? In

caso affermativo, in che misura?

8.3 In caso di incapacità lavorativa totale in seguito

all'infortunio del 13.5.2011: Lo stato di salute dell'assicurato può essere

sensibilmente migliorato con cure mediche o queste ne possono impedire un

notevole peggioramento? In caso affermativo, in che misura?

No, in assenza di un correlato somatico/strutturale

neurologico, ortopedico o reumatologico ai disturbi risentiti dal signor RI 1.”

(Doc. 4)

Parimenti corretta la decisione

dell’assicuratore infortuni di rifiutare il diritto ad una rendita di

invalidità, ritenuta la piena capacità lavorativa valutata dal dr. __________ con

riferimento ai soli disturbi somatici in nesso di causalità con

l’infortunio, che trovano inoltre sufficiente correlazione sul piano organico

(cfr. doc. 8 e doc. 4).

Con

referto del 28 luglio 2017, infatti, il dr. __________ si è così espresso:

" 6.

Incapacità lavorativa

Come valuta la capacità lavorativa in relazione ai

postumi dell'infortunio del 13.05.2011?

6.1 Capacità lavorativa nell'attività esercitata al

momento dell'infortunio del 13.05.2011 (ore/giorno)?

Con riferimento unicamente al quadro clinico

effettivamente oggettivabile, nello svolgimento di un'attività

amministrativa-intellettuale, il signor RI 1 risulterebbe essere abile al

lavoro in misura completa.

Capacità lavorativa completa ritenuta pure dal dr. __________

dal punto di vista neurologico nel rapporto peritale

__________ del 26.11.2015.

Dal punto di vista reumatologico il dr. __________

ritiene una limitazione della capacità lavorativa valutabile a un 30% non sulla

base dei dati oggettivi ma motivata dal riconoscimento di un dolore cronico.

6.2 Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in

un'altra attività adatta ed esigibile, ad esempio in un'attività

prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a

quella in piedi (ore/giorno)?

L'attività amministrativa intellettuale svolta dal

signor RI 1 in qualità di capo contabile e membro del consiglio

d'amministrazione risulta essere assolutamente adatta dal punto di vista

medico.

6.3 Prognosi: Possiamo aspettarci ad un

adattamento/assuefazione ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando

e in che misura esso/essa genera un miglioramento della capacità lavorativa?

No, in considerazione del tempo trascorso non ritengo

esservi ulteriori potenzialità di adattamento/assuefazione.”

(Doc. 8)

Il dr. __________ ha ribadito la propria posizione anche

nell’ulteriore referto del 15 aprile 2022:

" 7.

Incapacità lavorativa

Come valuta la capacità lavorativa in relazione ai

postumi dell'infortunio del 13.05.2011?

7.1 Capacità lavorativa nell'attività esercitata al

momento dell'infortunio del 13.05.2011 (ore/giorno)?

Con riferimento unicamente al quadro clinico

effettivamente oggettivabile, nello svolgimento di un'attività

amministrativa-intellettuale il signor RI 1 risulterebbe essere abile al lavoro

in misura completa.

7.2 Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in

un'altra attività adatta ed esigibile, ad esempio in un'attività

prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a

quella in piedi (ore/giorno)?

L'attività amministrativa-intellettuale svolta dal

signor RI 1 in qualità di capo-contabile e membro di un consiglio di

amministrazione risulta essere assolutamente adatta dal punto di vista medico.

7.3 Prognosi: Possiamo aspettarci ad un

adattamento/assuefazione ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando

e in che misura esso/essa genera un miglioramento della capacità lavorativa?

In considerazione del tempo trascorso non ritengo

esservi ulteriori potenzialità di adattamento/assuefazione con incidenza sulla

capacità lavorativa.

7.4 Se a causa della sua età l'assicurato non riprende

più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità

di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (come dall'art. 28, capoverso

4 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni), come valuta

l'incapacità lavorativa in relazione all'infortunio del 13.5.2011 in un

assicurato di mezza età di circa 42 anni vittima di un danno alla salute della

stessa gravità e con la stessa (o simile) attività lavorativa e le stesse

capacità come l'assicurato?

7.4.1. Capacità lavorativa nell'attività esercitata al

momento dell'infortunio del 13.5.2011(ore/giorno)?

7.4.2. Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in

un'altra attività adattata ed esigibile, ad esempio in un'attività

prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a

quella in piedi (ore/giorno)?

7.4.3. Prognosi: vi è da aspettarsi a un adattamento

ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando ed in che misura questo

condurrebbe a un miglioramento della capacità lavorativa?

L'età del signor RI 1 non esercita nessuna incidenza

sulle considerazioni espresse a proposito della capacità lavorativa.” (Doc. 4)

Per quanto riguarda, invece,

l’apprezzamento della menomazione dell’integrità, la situazione si presenta in

termini diversi, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

2.4. Diritto all’indennità per la

menomazione dell’integrità?

2.4.1. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 prima frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per

menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre

1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5. In concreto, con la decisione del 18

dicembre 2023 l’assicuratore infortuni ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10%

per i postumi infortunistici, così come valutato dal proprio medico fiduciario,

dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 21).

Quest’ultimo, dopo averlo

visitato in data 22 febbraio 2017, con referto del 28 luglio 2017 ha così

risposto alla specifica domanda peritale concernente la menomazione

all’integrità fisica:

" 8.

Menomazione all'integrità fisica

Esiste come conseguenza dell'infortunio del 13.05.2011

una menomazione importante e durevole dell'integrità fisica? In caso

affermativo, quale grado (%) corrisponde a questa menomazione ai sensi

dell'allegato 3 OAINF e delle relative Tabelle della SUVA? La preghiamo di

voler motivare la sua risposta. Un'eventuale parte dovuta a un fattore estraneo

o a un altro infortunio dev'essere valutata (%) a parte.

Tenuto conto della lesione del labbro glenoidale

riconducibile all'evento del 13.5.2011, così come degli interventi artroscopici

di ricostruzione eseguiti il 22.10.2012 e 19.5.2014, considerata la

preservazione del trofismo muscolare all'insieme del cinto scapolare, risulta

essere ragionevolmente giustificato il riconoscimento di un'indennità per

menomazione dell'integrità massima del 10%, con riferimento alla tabella 5

estratto LAINF edizione Suva 2000, in equivalenza a un'artrosi glenoomerale di

medio-grave entità.

L'intensa sintomatologia algica e l'importante

limitazione funzionale dell'arto superiore destro non presentano attualmente

nessun correlato somatico strutturale neurologico, ortopedico o reumatologico

in generale, di potenziale origine traumatica riconducibile all'evento del

13.5.2011 in particolare.” (Doc. 8)

In data 30 marzo 2022 l’assicurato, su richiesta di CO 1, è stato

sottoposto nuovamente ad una visita peritale presso il dr. __________. Con

referto peritale del 15 aprile 2022, il dr. __________, dopo avere

espressamente confermato che rispetto alla precedente visita del 22 febbraio

2017 “complessivamente, la situazione

riscontrata alla spalla destra risulta essere sostanzialmente equivalente a

quella ritenuta nel rapporto del 28.7.2017.

Questo in particolare per

quanto attiene alla persistenza della discrepanza tra i disturbi riferiti e il

quadro effettivamente oggettivabile, agli aspetti specifici della causalità,

alla quantificazione della IMI e alle considerazioni sulla capacità lavorativa”,

ha ribadito la propria valutazione in merito alla menomazione all’integrità

fisica:

" 9.

Menomazione all'integrità fisica

Nella sua valutazione del 28 luglio 2017 aveva

valutato un tasso del 10% a titolo di menomazione all'integrità. Conferma il

tasso del 10%? In caso negativo, la preghiamo di motivare la sua risposta.

Le considerazioni espresse nel rapporto del 28.7.2017 mantengono

tuttora la loro piena validità, in presenza di una situazione praticamente

equivalente per quanto attiene all'evento in parola.” (Doc. 4)

Con la decisione su opposizione

del 28 maggio 2024, tuttavia, l’assicuratore LAINF, procedendo ad una reformatio

in peius, ha considerato che l’IMI del 10% non fosse dovuta, “in assenza di

causalità” (doc. B).

Il rappresentante dell’insorgente

ha chiesto che “in considerazione dell’importanza della menomazione psichica,

come già previsto dalla CO 1 in data 18 dicembre 2023 il ricorrente ha altresì

diritto ad un’indennità ex art. 24 cpv. 1 LAINF pari a fr. 15'368.50” (doc. I,

p. 12).

2.4.6. Chiamato a pronunciarsi su una

questione squisitamente medica, il TCA non può avallare il modo di procedere

dell’assicuratore infortuni, nella misura in cui con la decisione su

opposizione ha ritenuto di dover procedere ad una reformatio in peius,

considerando l’IMI del 10% non dovuta “in assenza di causalità” (doc. B).

Come diffusamente illustrato in

precedenza, questo Tribunale evidenzia che sono risultati privi di adeguatezza

– e non possono quindi essere presi in considerazione – i dolori all’arto

superiore destro, risultati privi di sostrato organico oggettivabile, e il

danno psichico (cfr. consid. 2.2. e 2.3).

Per tali ragioni, questi aspetti, privi del necessario nesso

causale con l’infortunio, non possono dar luogo ad un’indennità per menomazione

all’integrità.

Alla luce di queste considerazioni, non può essere accolta la

richiesta ricorsuale di attribuzione di un’IMI che tenga conto del danno alla

salute di natura psichica.

Per le stesse ragioni, il TCA non può nemmeno considerare corretto

rivedere l’attribuzione dell’IMI, come fatto dall’assicuratore LAINF, per il

motivo della mancanza del necessario nesso causale tra i disturbi presentati

dall’assicurato e l’infortunio.

Una tale giustificazione, infatti, concerne solo ed esclusivamente

Fatti

i dolori privi di sostrato organico oggettivabile all’arto superiore destro – i

quali non possono giustificare il riconoscimento dell’IMI – ma non la lesione

organica oggettivabile riconosciuta e valutata dal dr. __________ nei propri

apprezzamenti del 2017 e del 2022.

A tale riguardo, questo Tribunale

evidenzia che la lesione del labbro glenoidale, oggettivata e ritenuta in nesso

causale naturale e adeguato con l’infortunio, così come pure gli effetti degli

interventi artroscopici di ricostruzione eseguiti nel 2012 e 2014, giustificano,

secondo l’apprezzamento del dr. __________, il riconoscimento di un'indennità

per menomazione dell'integrità del 10%, con riferimento alla tabella 5 estratto

LAINF (doc. 8).

Considerata l’assenza di pareri

specialistici divergenti e tenuto conto che, secondo la giurisprudenza

federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi

(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo

1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il

proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. __________, specialista

proprio nella materia che qui interessa.

In particolare, il TCA rileva che

quest’ultimo ha reso il proprio apprezzamento, in maniera corretta e motivata,

tenendo conto del danno organico oggettivato.

Pertanto, essendo la valutazione

del dr. __________ fondata, è a torto che l’assicuratore LAINF, con la

decisione su opposizione qui impugnata, ha ritenuto l’assegnazione di un’IMI

del 10% non dovuta, chiedendone la restituzione.

In queste condizioni, la

Considerandi

decisione su opposizione, sul punto, va annullata e riformata nel senso che l’assicurato

ha diritto ad un’IMI del 10% giustificata dal danno derivante dal danno

organico oggettivabile (lesione del labbro glenoidale).

2.5

Il

ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un avvocato, ha

diritto all'importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31

Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto

2024.

consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93

del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid.

2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata

deve essere confermata nella misura in cui l’istituto assicuratore ha

dichiarato estinto con effetto al 1° gennaio 2024 il diritto alle prestazioni di

corta durata dipendente dall’infortunio del 13 maggio 2011 e rifiutato

l’assegnazione di una rendita di invalidità.

La

decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nella misura in cui l’istituto assicuratore ha

considerato non valida l’attribuzione di un’IMI del 10% stabilita con la

decisione del dicembre 2023,

chiedendone la restituzione. L’assicurato ha diritto ad un’IMI del 10%.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO

1 verserà

all’assicurato, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr.

1'800 a titolo d’indennità per ripetibili parziali

(IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti