35.2024.59
Ricorso dichiarato irricevibile considerata l'assenza di una decisione impugnabile
30 settembre 2024Italiano12 min
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.59
mm
Lugano
30 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2024 di
RI 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Nel mese di gennaio 2008, l’CO 1 ha
riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni a titolo di malattia
professionale in relazione ai disturbi uditivi presentati da RI 1 (ipoacusia
neurosensoriale bilaterale) e ha concesso il proprio benestare per il
confezionamento di una protesi acustica “aperta” variante 2 (doc. 12).
Con decisione formale del 15
luglio 2008, l’amministrazione ha quindi posto l’assicurato al beneficio di
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 16).
A seguito dell’opposizione
presentata dall’allora patrocinatore dell’assicurato, in data 30 settembre
2008, l’assicuratore ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel
senso che la percentuale di IMI è stata aumentata al 20% (15% per la perdita
dell’udito e 5% per gli acufeni) (cfr. doc. 29).
Il provvedimento è stato
confermato dal TCA con sentenza 35.2008.96 del 18 marzo 2009 (doc. 38),
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. A seguito dell’insorgenza di un
peggioramento uditivo, con decisione formale del 5 gennaio 2011, l’istituto
assicuratore ha assegnato a RI 1 un’IMI aggiuntiva del 65% (doc. 51).
La decisione appena citata è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. In data 17 luglio 2015, l’CO 1 ha
emanato una nuova decisione formale, anch’essa cresciuta in giudicato, mediante
la quale ha negato l’insorgenza di un “ulteriore peggioramento
giuridicamente rilevante dell’udito rispetto alle precedenti valutazioni”,
escludendo pertanto che fossero adempiuti i presupposti per aumentare l’IMI
(doc. 80).
Il diritto a un’IMI aggiuntiva è
stato informalmente negato ancora l’8 febbraio 2021 (doc. 99), il 16 marzo 2021
(doc. 105) e il 16 ottobre 2023 (doc. 134: “Da un controllo ulteriore è
risultato in tutti i casi che il signor RI 1 è già stato indennizzato per il
danno permanente nella misura massima (secondo la relativa tabella 12
riguardante le menomazioni all’integrità).”).
1.4. In data 30 giugno 2024, RI 1 ha
inoltrato a questo Tribunale un atto mediante il quale ha chiesto la “revisione
dell’indennità, possibilità contemplata secondo l’art. 36 cpv. 4 OAINF, come
indicato nella sentenza del 18 marzo 2009, incarto summenzionato”, argomentando
in particolare quanto segue:
" (…) Con la
mia lettera del 19 febbraio 2023 ho informato la CO 1 del mio peggioramento
uditivo, certificato dal mio medico curante, dr. __________, come da lettera
con annesse audiometrie del dicembre 2022 (qui allegate in copia).
In data 15.07.2008 mi veniva riconosciuta dalla CO 1 un’indennità
per menomazione dell’integrità del 15%, mentre il 05.01.2011 un’indennità per
menomazione del 65%.
Ora, come da risultanze degli esami del dr. __________, delle
audiometrie qui allegate, si evince che il danno da me subito corrisponde a una
perdita della capacità uditiva del 100%.
Alla luce del peggioramento “ai limiti della sordità completa” (v.
Certificato medico del dr. __________ del 28.02.2023), chiedo un riconoscimento
ulteriore del 20% (100%-80% già riconosciuto) come indennità per menomazione
dell’integrità uditiva. (…).” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’atto presentato dall’assicurato, da trattare quale “istanza di
revisione della sentenza del 18.3.2009”, venga respinto in quanto tardivo
(doc. III, p. 2: “Ora in concreto risulta di meridiana evidenza che la
domanda di revisione della sentenza presentata dall’assicurato è tardiva in
quanto sono trascorsi oltre 10 anni dalla notifica della stessa.”).
1.6. In data 21 luglio 2024,
l’assicurato ha ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti all’oggetto
della vertenza. In particolare, egli ha precisato che “l’indennità massima
dell’85% non è stata riconosciuta, in quanto il 5% a cui si fa riferimento è
attribuito al tinnitus (cfr. pag. 11 sentenza 18.03.2009). Infatti, nella
stessa sentenza si “rivela infondata” la mia pretesa ricorsuale di un IMI del
20% per la sola diminuzione di capacità uditiva, che oggi è invece totalmente
compromessa” (doc. V).
Con scritto del 30 luglio 2024, l’assicuratore
resistente ha osservato segnatamente che “visto quanto ora avanzato
dall’assicurato giova rilevare che il peggioramento evidenziato dal dott. __________
in data 16.12.2022 e 28.2.2023 è posteriore alla decisione del 17.7.2015
peraltro formalmente cresciuta in giudicato. Dopo aver preso nota delle due
decisione informali del 16.3.2021 e 16.10.2023 l’allora patrocinatore non ha
chiesto all’CO 1 di rilasciare una decisione formale suscettibile di
opposizione fermo restando che in data 16.10.2023 il dott. __________ ha
rilevato che il peggioramento non è dovuto alla malattia professionale per cui
non è dovuto un ulteriore indennizzo. L’allegato 3 all’OAINF è applicabile a
tutti gli assicurati e non vi è nessuna possibilità di correttivi verso l’alto
o verso il basso. In ogni caso l’istanza di revisione procedurale della
sentenza di questo Tribunale del 18.3.2009 – unico oggetto della vertenza – è
tardiva e pertanto non può che essere respinta.” (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
2.2. In sede di risposta di causa,
l’istituto assicuratore convenuto ha sostenuto che quella presentata
dall’assicurato in data 30 giugno 2024, costituirebbe un’istanza di revisione giusta
gli artt. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca della sentenza 35.2008.96 e che, pertanto,
a norma dell’art. 25 cpv. 1 Lptca, avrebbe dovuto essere presentata entro 10
anni dalla notificazione della pronunzia. Ora, essendo stato il giudizio in
questione notificato all’allora patrocinatore dell’assicurato nel mese di marzo
2009, il termine decennale sarebbe ampiamente scaduto al momento dell’inoltro
della pretesa domanda di revisione (cfr. doc. III).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA
non può seguire l’CO 1 laddove fa valere che l’atto presentato il 30 giugno
2024 sarebbe da interpretare quale domanda di revisione del giudizio 35.2008.96.
In effetti, dal tenore dello scritto in questione risulta chiaro che la volontà
di RI 1 è quella di chiedere la revisione ex art. 36 cpv. 4 OAINF dell’IMI
concessagli a suo tempo dall’assicuratore e che il riferimento alla sentenza è
semplicemente volto a ricordare che la possibilità di revisione era stata a suo
tempo segnalata anche dallo stesso Tribunale (cfr. doc. I: “mi rivolgo a questo
lodevole Tribunale per chiedere la revisione dell’indennità, possibilità
contemplata secondo l’articolo 36 cpv. 4 OAINF, come indicato nella sentenza
del 18 marzo 2009, incarto summenzionato.” e doc. 38, p. 12: “All’insorgente
va rammentato, comunque, che, in caso di peggioramento non prevedibile della
menomazione all’integrità, l’art. 36 cpv. 4 OAINF contempla la possibilità di
chiedere la revisione dell’indennità.” – il corsivo è del redattore).
L’atto in discussione va dunque piuttosto
trattato quale ricorso ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA.
Stante quanto precede, è dunque a
torto che l’assicuratore resistente ha chiesto che l’atto presentato
dall’assicurato venga respinto in quanto tardivo.
2.3. Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei
casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato
l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni.
Le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti (cpv. 3).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA,
le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si
applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce
che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato.
Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.
Per costante giurisprudenza, la decisione
impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a; 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81 p. 294).
In una sentenza C 226/03 del 12
marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268 s., la
Corte federale ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il
rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter
emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o
giudiziaria.
2.4. Nella concreta evenienza, il TCA
constata che tra la documentazione a sua disposizione non figura alcuna decisione
impugnabile mediante ricorso ex art. 56 cpv. 1 LPGA, di modo che l’impugnativa presentata
dall’assicurato deve essere dichiarata irricevibile.
Gli atti vanno trasmessi all’CO 1
affinché proceda nei propri incombenti.
A titolo abbondanziale, il TCA
segnala che, secondo la tabella 12 (“Integritätsschaden bei Schädigung des
Gehörs”) edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, a una totale
perdita bilaterale dell’udito corrisponde un’indennità dell’85% e che
dalla sentenza 35.2008.96 del 18 marzo 2009 si evince che per l’ipoacusia l’istituto
assicuratore aveva riconosciuto un’IMI del 15%, a cui si è poi aggiunto un
ulteriore 65% assegnato con decisione formale del 5 gennaio 2011.
2.5. L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è
pronunciato, in ultima analisi, sulla ricevibilità dell’impugnativa inoltrata
dall’assicurato.
Secondo questa Corte, può restare
aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa
a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA
Nel caso in cui si trattasse di
una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto
la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere
che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate
spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in
precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il
principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
Fatti
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Considerandi
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non
si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti vanno trasmessi all’CO
1 affinché proceda nei propri incombenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti