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Decisione

35.2024.59

Ricorso dichiarato irricevibile considerata l'assenza di una decisione impugnabile

30 settembre 2024Italiano12 min

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.59

mm

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2024 di

RI 1

contro

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Nel mese di gennaio 2008, l’CO 1 ha

riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni a titolo di malattia

professionale in relazione ai disturbi uditivi presentati da RI 1 (ipoacusia

neurosensoriale bilaterale) e ha concesso il proprio benestare per il

confezionamento di una protesi acustica “aperta” variante 2 (doc. 12).

Con decisione formale del 15

luglio 2008, l’amministrazione ha quindi posto l’assicurato al beneficio di

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 16).

A seguito dell’opposizione

presentata dall’allora patrocinatore dell’assicurato, in data 30 settembre

2008, l’assicuratore ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel

senso che la percentuale di IMI è stata aumentata al 20% (15% per la perdita

dell’udito e 5% per gli acufeni) (cfr. doc. 29).

Il provvedimento è stato

confermato dal TCA con sentenza 35.2008.96 del 18 marzo 2009 (doc. 38),

cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. A seguito dell’insorgenza di un

peggioramento uditivo, con decisione formale del 5 gennaio 2011, l’istituto

assicuratore ha assegnato a RI 1 un’IMI aggiuntiva del 65% (doc. 51).

La decisione appena citata è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. In data 17 luglio 2015, l’CO 1 ha

emanato una nuova decisione formale, anch’essa cresciuta in giudicato, mediante

la quale ha negato l’insorgenza di un “ulteriore peggioramento

giuridicamente rilevante dell’udito rispetto alle precedenti valutazioni”,

escludendo pertanto che fossero adempiuti i presupposti per aumentare l’IMI

(doc. 80).

Il diritto a un’IMI aggiuntiva è

stato informalmente negato ancora l’8 febbraio 2021 (doc. 99), il 16 marzo 2021

(doc. 105) e il 16 ottobre 2023 (doc. 134: “Da un controllo ulteriore è

risultato in tutti i casi che il signor RI 1 è già stato indennizzato per il

danno permanente nella misura massima (secondo la relativa tabella 12

riguardante le menomazioni all’integrità).”).

1.4. In data 30 giugno 2024, RI 1 ha

inoltrato a questo Tribunale un atto mediante il quale ha chiesto la “revisione

dell’indennità, possibilità contemplata secondo l’art. 36 cpv. 4 OAINF, come

indicato nella sentenza del 18 marzo 2009, incarto summenzionato”, argomentando

in particolare quanto segue:

" (…) Con la

mia lettera del 19 febbraio 2023 ho informato la CO 1 del mio peggioramento

uditivo, certificato dal mio medico curante, dr. __________, come da lettera

con annesse audiometrie del dicembre 2022 (qui allegate in copia).

In data 15.07.2008 mi veniva riconosciuta dalla CO 1 un’indennità

per menomazione dell’integrità del 15%, mentre il 05.01.2011 un’indennità per

menomazione del 65%.

Ora, come da risultanze degli esami del dr. __________, delle

audiometrie qui allegate, si evince che il danno da me subito corrisponde a una

perdita della capacità uditiva del 100%.

Alla luce del peggioramento “ai limiti della sordità completa” (v.

Certificato medico del dr. __________ del 28.02.2023), chiedo un riconoscimento

ulteriore del 20% (100%-80% già riconosciuto) come indennità per menomazione

dell’integrità uditiva. (…).” (doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’atto presentato dall’assicurato, da trattare quale “istanza di

revisione della sentenza del 18.3.2009”, venga respinto in quanto tardivo

(doc. III, p. 2: “Ora in concreto risulta di meridiana evidenza che la

domanda di revisione della sentenza presentata dall’assicurato è tardiva in

quanto sono trascorsi oltre 10 anni dalla notifica della stessa.”).

1.6. In data 21 luglio 2024,

l’assicurato ha ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti all’oggetto

della vertenza. In particolare, egli ha precisato che “l’indennità massima

dell’85% non è stata riconosciuta, in quanto il 5% a cui si fa riferimento è

attribuito al tinnitus (cfr. pag. 11 sentenza 18.03.2009). Infatti, nella

stessa sentenza si “rivela infondata” la mia pretesa ricorsuale di un IMI del

20% per la sola diminuzione di capacità uditiva, che oggi è invece totalmente

compromessa” (doc. V).

Con scritto del 30 luglio 2024, l’assicuratore

resistente ha osservato segnatamente che “visto quanto ora avanzato

dall’assicurato giova rilevare che il peggioramento evidenziato dal dott. __________

in data 16.12.2022 e 28.2.2023 è posteriore alla decisione del 17.7.2015

peraltro formalmente cresciuta in giudicato. Dopo aver preso nota delle due

decisione informali del 16.3.2021 e 16.10.2023 l’allora patrocinatore non ha

chiesto all’CO 1 di rilasciare una decisione formale suscettibile di

opposizione fermo restando che in data 16.10.2023 il dott. __________ ha

rilevato che il peggioramento non è dovuto alla malattia professionale per cui

non è dovuto un ulteriore indennizzo. L’allegato 3 all’OAINF è applicabile a

tutti gli assicurati e non vi è nessuna possibilità di correttivi verso l’alto

o verso il basso. In ogni caso l’istanza di revisione procedurale della

sentenza di questo Tribunale del 18.3.2009 – unico oggetto della vertenza – è

tardiva e pertanto non può che essere respinta.” (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv.

2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

2.2. In sede di risposta di causa,

l’istituto assicuratore convenuto ha sostenuto che quella presentata

dall’assicurato in data 30 giugno 2024, costituirebbe un’istanza di revisione giusta

gli artt. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca della sentenza 35.2008.96 e che, pertanto,

a norma dell’art. 25 cpv. 1 Lptca, avrebbe dovuto essere presentata entro 10

anni dalla notificazione della pronunzia. Ora, essendo stato il giudizio in

questione notificato all’allora patrocinatore dell’assicurato nel mese di marzo

2009, il termine decennale sarebbe ampiamente scaduto al momento dell’inoltro

della pretesa domanda di revisione (cfr. doc. III).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA

non può seguire l’CO 1 laddove fa valere che l’atto presentato il 30 giugno

2024 sarebbe da interpretare quale domanda di revisione del giudizio 35.2008.96.

In effetti, dal tenore dello scritto in questione risulta chiaro che la volontà

di RI 1 è quella di chiedere la revisione ex art. 36 cpv. 4 OAINF dell’IMI

concessagli a suo tempo dall’assicuratore e che il riferimento alla sentenza è

semplicemente volto a ricordare che la possibilità di revisione era stata a suo

tempo segnalata anche dallo stesso Tribunale (cfr. doc. I: “mi rivolgo a questo

lodevole Tribunale per chiedere la revisione dell’indennità, possibilità

contemplata secondo l’articolo 36 cpv. 4 OAINF, come indicato nella sentenza

del 18 marzo 2009, incarto summenzionato.” e doc. 38, p. 12: “All’insorgente

va rammentato, comunque, che, in caso di peggioramento non prevedibile della

menomazione all’integrità, l’art. 36 cpv. 4 OAINF contempla la possibilità di

chiedere la revisione dell’indennità.” – il corsivo è del redattore).

L’atto in discussione va dunque piuttosto

trattato quale ricorso ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA.

Stante quanto precede, è dunque a

torto che l’assicuratore resistente ha chiesto che l’atto presentato

dall’assicurato venga respinto in quanto tardivo.

2.3. Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei

casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato

l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni.

Le

decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti (cpv. 3).

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA,

le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

La procedura d'opposizione si

applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale.

L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce

che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato.

Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso.

Per costante giurisprudenza, la decisione

impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a; 110 V 51 consid.

3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81 p. 294).

In una sentenza C 226/03 del 12

marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268 s., la

Corte federale ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il

rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter

emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o

giudiziaria.

2.4. Nella concreta evenienza, il TCA

constata che tra la documentazione a sua disposizione non figura alcuna decisione

impugnabile mediante ricorso ex art. 56 cpv. 1 LPGA, di modo che l’impugnativa presentata

dall’assicurato deve essere dichiarata irricevibile.

Gli atti vanno trasmessi all’CO 1

affinché proceda nei propri incombenti.

A titolo abbondanziale, il TCA

segnala che, secondo la tabella 12 (“Integritätsschaden bei Schädigung des

Gehörs”) edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, a una totale

perdita bilaterale dell’udito corrisponde un’indennità dell’85% e che

dalla sentenza 35.2008.96 del 18 marzo 2009 si evince che per l’ipoacusia l’istituto

assicuratore aveva riconosciuto un’IMI del 15%, a cui si è poi aggiunto un

ulteriore 65% assegnato con decisione formale del 5 gennaio 2011.

2.5. L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, il TCA si è

pronunciato, in ultima analisi, sulla ricevibilità dell’impugnativa inoltrata

dall’assicurato.

Secondo questa Corte, può restare

aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa

a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA

Nel caso in cui si trattasse di

una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto

la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere

che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate

spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in

precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il

principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

Fatti

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Considerandi

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli atti vanno trasmessi all’CO

1 affinché proceda nei propri incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti