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Decisione

35.2024.6

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore, secondo gli esiti peritali, ha posto termine alle prestazioni in relazione ai disturbi alla colonna lombare

20 giugno 2024Italiano30 min

cronologico, sottopostagli ai fini della redazione del complemento peritale e da

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.6

cr

Lugano

20 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2024 di

RI 1

con recapito c/o __________

contro

la decisione su opposizione del 18 gennaio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Nel gennaio 2018, il datore di

lavoro di RI 1, operaio agricolo-stalliere, ha annunciato ad CO 1 (di seguito: CO

1), assicuratore LAINF, un infortunio avvenuto il 22 dicembre 2017, allorquando

l’interessato, mentre stava spingendo una carriola, è scivolato sul ghiaccio,

subendo un colpo al gomito e alla spalla destra, al quale si sono poi aggiunti

dolori in zona lombare.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 16 agosto

2018, poi confermata su opposizione, l’assicuratore ha dichiarato che

l’epicondilite era preesistente all’evento infortunistico; che l’ernia discale

lombare, di origine non traumatica, aveva subito un peggioramento transitorio

in ragione della caduta con raggiungimento dello status quo sine il 18

febbraio 2018 e che, trattandosi dei disturbi alla spalla destra, la causalità

naturale si era estinta trascorse sei, massimo otto settimane, dall’evento.

Con pronunzia 35.2019.37 del 19

febbraio 2020, questa Corte, confermata l’estinzione dell’obbligo a prestazioni

dal 19 febbraio 2018 per i disturbi

localizzati alla spalla destra e al gomito e confermato che

l’epicondilite non costituisce malattia professionale, ha invece annullato

la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui la causalità naturale

per i disturbi interessanti il rachide lombare è stata ritenuta estinta dal 18

febbraio 2018, retrocedendo gli atti all’amministrazione affinché disponesse un

approfondimento peritale.

La pronunzia è cresciuta

incontestata in giudicato.

1.3. In data 8 febbraio 2021, CO 1 ha

emanato una decisione incidentale mediante la quale ha attribuito l’incarico

peritale al PD dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia.

Dopo avere acquisito il referto

peritale elaborato dal PD dr. __________, con decisione formale del 9 dicembre

2021 (doc. 85), poi confermata in sede di opposizione (doc. 95), CO 1 ha

dichiarato estinto dal 23 febbraio 2018 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dall’evento traumatico del 22 dicembre 2017 e ha attribuito

all’assicurato un importo forfettario di fr. 500 a titolo di partecipazione

alle spese e ai costi da lui sostenuti per gli esami medici effettuati il 22

febbraio 2018.

Con sentenza 35.2022.36 del 26

settembre 2022, questo Tribunale ha accolto ai sensi dei considerandi

l’impugnativa presentata da RI 1, nel senso che, annullata la decisione su

opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all’assicuratore resistente

affinché invitasse il perito amministrativo ad esaminare se gli argomenti

sollevati con il ricorso fossero suscettibili di modificare in qualche modo le

sue conclusioni.

Anche questa sentenza è cresciuta,

incontestata, in giudicato.

1.4. Con giudizio 35.2023.30 del 22

maggio 2023, il TCA ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia

interposto dall’assicurato.

Il giudizio è cresciuto in

giudicato dopo che RI 1 ha ritirato il ricorso inoltrato nel frattempo dinanzi

al Tribunale federale.

1.5. Con STCA 35.23.70 del 25 settembre

2023 questo Tribunale ha considerato irricevibile in quanto non fondato su di

una decisione impugnabile l’atto denominato “Ricorso per mancato rimedio

alla precedente perizia errata”, con il quale l’assicurato ha chiesto che CO

1 venisse condannata ad assegnargli un’indennità per menomazione dell’integrità

del 75%, nonché a rimborsargli le spese mediche da lui sostenute, quantificate

in fr. 12'000.

Anche questo giudizio è

cresciuto, incontestato, in giudicato.

1.6. Sulla base del referto peritale complementare

elaborato dal PD dr. __________, con decisione del 3 novembre 2023, l’Istituto

assicuratore ha dichiarato estinto dal 23 febbraio 2018 il proprio obbligo a

prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 22 dicembre 2017.

A seguito dell’opposizione dell’interessato, in data 18 gennaio

2024 CO 1 ha confermato la propria precedente decisione (doc. A34).

1.7. Con tempestivo ricorso del 21

gennaio 2024 l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata

e, in via principale, che la perizia del PD dr. __________ venga ritenuta priva

di valore probatorio; che vengano corrisposti i danni economici derivanti dagli

effetti dell’infortunio e dalla gestione irresponsabile della pratica assicurativa

nella misura di fr. 1'291’626; che vengano rimborsati i costi legali sostenuti

ad oggi pari a fr. 12'589; che venga rimborsata l’indennità di menomazione

dell’integrità nella misura di fr. 111’150; che tutte le spese relative a

questo procedimento vengano interamente addebitate ad CO 1, o, in via

subordinata, che la perizia del PD dr. __________ venga ritenuta priva di

valore probatorio; che il TCA incarichi un CTU specializzato in biomeccanica

funzionale e traumatologia per documentare scientificamente il punto di rottura

di un disco intervertebrale a livello L5-S1 in un uomo di cinquant’anni dopo

una caduta da un’altezza di 1.5 m e sotto l’ulteriore peso di 40 kg

trasportati; che vengano rimborsati i costi legali sostenuti ad oggi pari a fr.

12'589; che venga rimborsata l’indennità di menomazione dell’integrità nella

misura di fr. 111'150; che vengano corrisposti gli arretrati di rendita

vitalizia nella percentuale del 67% sull’80% del salario percepito, pari a fr.

140'860.80; che venga corrisposta la rendita vitalizia per un’incapacità al

guadagno del 67%, pari a fr. 1’956.40 mensili; che tutte le spese relative a

questo procedimento vengano interamente addebitate ad CO 1.

Sostanzialmente l’insorgente ha ribadito in toto le obiezioni già sollevate

nei confronti della perizia del PD dr. __________ in occasione della precedente

procedura sfociata nella STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022, ritenendo che

anche il complemento peritale del 4 luglio 2023 non possa essere considerato

probante, in quanto incompleto e basato su di una diagnosi errata.

Egli ha sottolineato come lo status quo sine non possa essere

reputato raggiunto, né mai lo potrà essere, poiché la lesione neurologica

subita al momento dell’infortunio è irreversibile.

A suo avviso, egli, per le sequele infortunistiche, non può più

essere considerato abile al lavoro in misura totale, ma presenta un’incapacità

al guadagno del 67%.

1.8. CO 1, in risposta, ha postulato che

il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. VI).

1.9. Con osservazioni del 12 marzo 2024,

l’insorgente ha ribadito che la perizia del dr. __________ e il suo relativo

complemento risultano incompleti ed inaffidabili, avendo omesso di considerare

quanto attestato dai medici curanti, in particolare con riferimento alla

comparsa, il giorno stesso dell’evento, di un grave sintomo radicolare

(parestesia all’arto inferiore sinistro, dr. __________), poi evoluto in

disestesia dell’arto inferiore sinistro, come indicato in data 3 gennaio 2018

dal dr. __________. Tali omissioni, già messe in evidenza e all’origine della

sentenza di rinvio STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022, hanno continuato a

persistere anche nel complemento peritale del 4 luglio 2023, determinandone, di

conseguenza, la sua inidoneità a dirimere la vertenza (doc. X).

1.10. Con osservazioni del 2 aprile 2024,

l’Istituto assicuratore ha integralmente respinto le obiezioni dell’insorgente,

ribadendo che il referto peritale e il relativo complemento del PD dr. __________

risultano completi, esaustivi e pienamente probanti. L’assicuratore infortuni

ha comunque aggiunto che, qualora il TCA ritenesse necessario ottenere

ulteriori delucidazioni dal perito, sia il Tribunale stesso ad interpellare il

PD dr. __________ (doc. XII).

1.11. In data 5 aprile 2024 l’insorgente

ha nuovamente criticato il complemento peritale eseguito dal dr. __________,

evidenziando come il perito abbia ancora una volta omesso di confrontarsi con

quanto attestato dal dr. __________ in data 3 gennaio 2018 (doc. XV).

Le considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse

all’amministrazione (doc. XVI), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. L’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto fosse legittimato

a dichiarare estinto a decorrere dal 22 febbraio 2018 il proprio obbligo a

prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla colonna lombare, oppure

no.

In

via preliminare il TCA rileva che, come del resto già indicato nella precedente

sentenza di rinvio 35.2022.36 del 26 settembre 2022, consid. 2.1.), dal momento

che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2

febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente procedura

anche tutte le domande avanzate in questa sede dal ricorrente (cfr., in

particolare, doc. I, pag. 32 e seg e doc. X, pag. 8), sulle quale l'Istituto

assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui

impugnata. Le relative richieste sono, pertanto, irricevibili. Al riguardo,

questa Corte rileva che tali pretese potrebbero eventualmente essere fatte

valere nell’ambito di un’azione di responsabilità giusta l’art. 78 LPGA.

D’altro canto, non essendo oggetto della decisione su opposizione impugnata, in

ossequio alla giurisprudenza appena menzionata, le pretese fondate sull’art. 78

LPGA vanno dichiarate irricevibili in questa sede (cfr. STCA 35.2023.58 del 13

novembre 2023; 35.2014.61 del 18 giugno 2015, consid. 2.2.2).

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire

se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale. Pertanto, la

cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa

adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il

nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le

prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre

stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.5. Secondo la giurisprudenza federale,

la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio

può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI

2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre

2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17

ottobre 2008 consid. 4).

In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di una caduta,

affetto da un'ernia discale C6-C7, la Massima Istanza ha esplicitamente fatto

proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo all’eziologia delle

ernie discali cervicali.

Quest'ultima subordina il

riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e

l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata

dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve

essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver

provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente

dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il

paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il

segmento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente,

poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr.

J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).

Fatti

I criteri appena esposti valgono

di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di

uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012

consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi

siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare

ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure

sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA

U 194/05 del 25 ottobre 2006).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione.

Va precisato che, secondo la

giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento

interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine

vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die

dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um

als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den

Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn

Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von

Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der

Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich

wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom

4. Juni 1999 [U 193/98]).” (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il

corsivo è della redattrice)

In tale ipotesi, ossia quella in

cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione

assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.

Le conseguenze di un’eventuale

ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che

attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta

(cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29 dicembre

2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte

ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del

2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°

febbraio 2021, consid. 2.2.4; STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid.

2.8; STCA 35.2021.75, consid. 2.4.6).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Da ultimo, giova qui ricordare che,

per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata

alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e

viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28

agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016

del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017

del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4;

STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre

2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA

35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio

2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA

32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo

2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.63 del 27 aprile 2010, consid. 2.9; STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.8).

2.8. In concreto, dalla decisione su

opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha posto fine al

proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla colonna vertebrale

lombare fatto valere dall’interessato, fondandosi, oltre che sul referto

peritale del 23 agosto 2021 (cfr. doc. 77, già riportato per esteso nella STCA

35.2022.36 del 26 settembre 2022), sul complemento peritale del 4 luglio 2023

stilato dal PD dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia (cfr. doc. 136, con traduzione in italiano al doc. 142).

In tale complemento peritale,

il perito, dopo avere preso opportuna conoscenza dell’intero incarto

dell’interessato, ivi compresa la documentazione elencata dal TCA nella

sentenza di rinvio 35.2022.36 del 26 settembre 2022, ha integralmente

confermato la correttezza delle proprie precedenti conclusioni peritali.

In particolare, il perito,

esaminando nel dettaglio la documentazione, esposta principalmente in ordine

cronologico, sottopostagli ai fini della redazione del complemento peritale e da

lui commentata punto per punto (cfr. punto 1 del referto peritale), ha

sottolineato come in discussione non vi siano gli indubbi disturbi che si sono

presentati e sono evoluti a seguito dell’ernia discale, bensì la questione

della causalità degli stessi con l’evento infortunistico.

Ora, alla luce di tutti gli

elementi all’incarto, il perito ha confermato che l’ernia discale si era già

sviluppata prima del trauma, in presenza di una condizione degenerativa

preesistente a livello vertebrale e in un assicurato che aveva già

occasionalmente presentato degli episodi di lombosciatalgia sinistra. Tale

condizione è poi stata aggravata dalla caduta, senza tuttavia produrre un

peggioramento direzionale.

Il fatto che l’assicurato abbia

presentato nell’immediatezza una disestesia all’arto inferiore sinistro, ma senza

paralisi, può essere spiegato dalla contusione dei tessuti molli nella zona del

tuber ischiadicum situata nella zona interessata dall’impatto con il suolo, che

ha provocato un’irritazione del nervo sciatico, senza tuttavia lesioni

strutturali concomitanti della colonna vertebrale.

Esprimendosi a proposito della

rimproveratagli mancata dettagliata disanima del danno al nervo sciatico, più

volte evidenziata dall’insorgente, il perito ha ribattuto che la disfunzione

neurale è stata esaminata clinicamente e descrittivamente nell’ambito della

Considerandi

valutazione retrospettiva della causalità ed è risultata coerente con la

documentazione medica disponibile.

Il

perito ha sottolineato come una malattia degenerativa del disco, senza lesioni

aggiuntive verificabili ai segmenti vertebrali interessati, anche con lo stress

quotidiano, potrebbe portare ad un prolasso del disco/ernie discali con

conseguente danno neurale. Questo, quindi, di per sé, non dimostra l’esistenza

di un nesso di causalità di origine traumatica. Il solo fatto che vi sia un

danno neurale misurabile strumentalmente non ha, quindi, valore causale, in

quanto ciò è quello che si verifica in ogni caso di compressione neurale,

compreso il caso di ernie discali degenerative senza ulteriori lesioni strutturali

segmentali, come nella fattispecie in esame.

Il PD dr. __________,

rispondendo espressamente all’obiezione dell’insorgente riguardante la presunta

mancata considerazione dei certificati medici dei colleghi, ha rilevato di

avere tenuto conto di tutti i documenti medici disponibili, i quali non

dimostrano una insufficienza neurologica o anche un segno di Lasègue positivo

come espressione di compressione neurale prima del febbraio 2018. La prima

evidenza visibile di irritazione neurologica con un segno di Lasègue al limite

percepibile è stata riscontrata nel febbraio 2018, con un graduale aumento del

deterioramento di Lasègue fino a 45° dopo alcuni mesi, prima dell’intervento.

Quanto alla critica concernente

il fatto che il perito avrebbe negato le conseguenze dell’infortunio, sebbene

l’ernia discale sia visibile nella risonanza magnetica, il PD dr. __________ ha

evidenziato che la ricostruzione fornita dall’insorgente omette di tenere conto

della condizione degenerativa plurisegmentale della colonna vertebrale lombare

inferiore, comprovata dalla tomografia, che può causare ernie discali in

qualsiasi momento anche in assenza di lesioni concomitanti. I sintomi

neurologici, richiesti per ammettere la causalità infortunistica, compreso il

peggioramento direzionale, tipicamente consistenti, in particolare, in una

immediata immobilizzazione dell’interessato, non sono dimostrati dalla

documentazione agli atti.

La risonanza magnetica ha

evidenziato che l’ernia è su base tipicamente degenerativa, senza ulteriori

lesioni concomitanti, indispensabili in caso di natura traumatica. Ciò, unito

all’assenza di peggioramenti funzionali, come una paralisi immediata, depongono

per il perito contro l’esistenza di un nesso di causalità con l’evento

infortunistico.

Il PD dr. __________ ha quindi

illustrato, al punto 2 del proprio complemento peritale, la sinossi medica

specialistica, mentre al punto 3 ha risposto ai quesiti peritali supplementari,

ribadendo la correttezza delle proprie conclusioni, alla luce delle

considerazioni già diffusamente e dettagliatamente espresse al punto 1 (cfr.

doc. 136).

2.9

In sede ricorsuale l’insorgente ha

contestato il valore probatorio del complemento peritale esperito dal PD dr. __________,

ritenendo che il perito abbia, in maniera dolosa e compiacente, omesso di

tenere conto dell’intera documentazione medica del caso, considerando

unicamente i referti più opportuni al fine di confermare le proprie precedenti

conclusioni peritali.

2.10

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

ricorda innanzitutto che le perizie affidate dagli assicuratori sociali, come

nel caso di specie - secondo la procedura dell’art. 44 LPGA - a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, godono di piena

forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne

mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021,

consid. 2.2.4 e STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8).

Ora, come verrà motivatamente esposto qui di seguito, dagli atti

non emergono indizi concreti tali da indurre questo Tribunale a dubitare

dell’affidabilità del complemento peritale del PD dr. __________, il quale va,

quindi, considerato pienamente probante.

In primo luogo, riguardo alle obiezioni avanzate dal ricorrente

sulla persona del perito, il TCA ribadisce quanto già diffusamente esposto

nella STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022.

Inoltre, questo Tribunale, dopo accurato esame dell’intera

documentazione all’incarto, non può condividere la tesi ricorsuale secondo la

quale il perito avrebbe considerato unicamente i referti più opportuni al fine

di dimostrare la correttezza delle proprie precedenti conclusioni peritali,

ignorandone altri.

Una tale ricostruzione dei fatti non appare aderente alla realtà,

già solo tenuto conto del fatto che, come indicato in precedenza (cfr. consid.

2.8.), nel complemento peritale del 4 luglio 2023 il PD dr. __________ si è

puntualmente confrontato con tutti i documenti medici, riassunti in ordine

cronologico, che sono stati sottoposti alla sua attenzione, analizzando nel

dettaglio le criticità messe in luce dall’assicurato nel ricorso, fornendo un

commento articolato e motivato per ciascun aspetto (cfr. doc. 136, punto 1).

Passando, poi, al merito delle critiche ricorsuali, il TCA non può

che constatare come il perito, in ossequio a quanto espressamente disposto

nella sentenza di rinvio 35.2022.36 del 26 settembre 2022 - diversamente da

quanto ancora sostenuto in sede ricorsuale e in corso di causa dall’insorgente

- dopo attenta analisi delle molteplici obiezioni sollevate dal ricorrente

sulla base della documentazione da egli citata, abbia fermamente negato, con

certezza medica, che le stesse siano atte, da un punto di vista medico

specialistico, a modificare le conclusioni poste nel referto peritale del 23

agosto 2021 (cfr. doc. 136, punto 3: “Diese Frage ist

aus expertenmedizinischer Sicht mit medizinisch praktischer Sicherheit zu verneinen”).

Il TCA rileva come il perito si

sia espressamente confrontato con le argomentazioni avanzate dall’insorgente al

fine di dimostrare il carattere traumatico dell’ernia discale all’origine dei

propri disturbi, spiegando in maniera puntuale e motivata le ragioni, fondate

sugli atti medici, che non consentono di concordare con una tale tesi.

Il perito ha, in particolare,

posto l’accento sul fatto che quanto preteso dall’insorgente non tiene conto

della presenza di una condizione degenerativa plurisegmentale della colonna

vertebrale lombare inferiore, comprovata dalla tomografia - la quale può

causare ernie discali in qualsiasi momento, anche in assenza di lesioni

concomitanti – e l’assenza di una immediata immobilizzazione, che è uno dei tipici

sintomi neurologici che depongono per l’esistenza della causalità traumatica.

Egli ha, difatti, espressamente rilevato che:

" (…) Ad 6.:

Der Arzt habe Unfallfolgen verneint, obwohl die Discushernie ja im MRI

ersichtlich gewesen sei.

Kommentar: Der Versicherte unterschlägt den hier, auch von seinen

beurteilenden Àrzten eingestandenen, im Kernspintomogramm erwiesenen

plurietageren Degenerationszustand der unteren Lendenwirbelsäule, welcher

Bandscheibenhernien auch bei fehlenden iso-segmentären Begleitverletzungen, wie

Frakturen, Einblutungen, und Ligamenteinrissen aus dem natürlichen,

längerfristig degenerativen Vorzustand und Ohnehin-Verlauf etc. jederzeit

entstehen lassen kann. Die für eine Unfallkausalität auch einer richtungsweisenden

Verschlechterung erforderlich zeitnah konkret dokumentierbar neurologische,

funktional relevante, typischerweise Immobilisierende Ausfallsymptomatik -

gemäss gänginger Praxis innert drei bis fünf Tagen nachzuweisen - ist

vorliegendenfells in den Unterlagen nicht dokumentierbar. Dafür spricht auch

die erst im Abstand von rund acht Wochen bei entsprechender sekundärer

Befundentwicklung erfolgte Indikation zur kernspintomographischen Abklärung,

die bei Vorliegen neurologischer Ausfälle in aller Regel mit weit überwiegender

Wahrscheinlichkeit früher erfolgt wäre. Diese Abklärung hat dann im Februar

2018.

die Discushernie auf typischerweise degenerativer Grundlage ohne

osteo-myo-ligamentäre Zusatzverletzungen ausgewiesen. Mit dem spezifisch sensitiven

Kernspintomogramm konnten jedoch keinerlei zur auch nur zur Erörterung der

unfallfkausalen Übernahme axiomatisch unabdingbare Begleitverletzungen, wie Weichteilverletzungen

an Muskeln und Bändern, Frakturen oder Hämatomfolgen nachgewiesen werden. Diese

Beurteilungsgrundlagen auf Basis eines degenerativen Vorzustandes ohne Nachweis

von strukturreIevanten Begleitverletzungen im Bereich der betroffenen Bandscheibe/Bewegungssegmente

sowie das Fehlen richtungsweisender Verschlechterungen, wie unmittelbare Lähmungen,

mag dem Versicherten nicht einleuchten, bleibt jedoch expertenmedizinische Prämisse

langjährig gutachterlicher Tätigkeit und Rechtsprechung sowie schlüssige Regel

der expertenmedizinischen Entscheidungsfindung in solchen Fällen. Dass durch die

erlittene Weichteilkontusion initlale Schmerzen aufgetreten sind, ist

unbestritten. Neue relevante radikuläre sensomotorische Ausfälle lassen sich

jedoch primär - ebenso wie strukturell unfallkausal vertebro-segmentäre Begleitverletzungen

- in casu - wie oben erwähnt - echtzeitlich nicht dokumentieren. Ebenso bestand

in den ersten postoperativen Konsultationen offensfchtlich kein einschlägiger

Abklärungsbedarf aufgrund neurologischer Ausfälle.” (Doc. 136 pagg. 5-6)

Questo Tribunale, in assenza di documentazione medico

specialistica di senso contrario che possa, attraverso elementi concreti,

metterne in dubbio l’affidabilità, reputa che il complemento peritale del 4

luglio 2023 sopra riassunto (cfr. consid. 2.8.), possa essere considerato

completo e pienamente probante, in quanto il perito si è confrontato e ha

esaminato in maniera approfondita, accurata e ben motivata tutti gli aspetti

che necessitavano di chiarimenti, così come indicato da questa Corte nella

precedente sentenza di rinvio 35.2022.36 del 26 settembre 2022.

Alla

luce di quanto sopra esposto, è quindi a ragione che l’Istituto assicuratore ha

dichiarato estinto a decorrere dal 22 febbraio 2018 il proprio obbligo a

prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla colonna lombare.

La

decisione su opposizione del 18 gennaio 2024 impugnata deve, conseguentemente,

essere confermata.

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti