35.2024.6
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore, secondo gli esiti peritali, ha posto termine alle prestazioni in relazione ai disturbi alla colonna lombare
20 giugno 2024Italiano30 min
cronologico, sottopostagli ai fini della redazione del complemento peritale e da
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.6
cr
Lugano
20 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2024 di
RI 1
con recapito c/o __________
contro
la decisione su opposizione del 18 gennaio 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Nel gennaio 2018, il datore di
lavoro di RI 1, operaio agricolo-stalliere, ha annunciato ad CO 1 (di seguito: CO
1), assicuratore LAINF, un infortunio avvenuto il 22 dicembre 2017, allorquando
l’interessato, mentre stava spingendo una carriola, è scivolato sul ghiaccio,
subendo un colpo al gomito e alla spalla destra, al quale si sono poi aggiunti
dolori in zona lombare.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 16 agosto
2018, poi confermata su opposizione, l’assicuratore ha dichiarato che
l’epicondilite era preesistente all’evento infortunistico; che l’ernia discale
lombare, di origine non traumatica, aveva subito un peggioramento transitorio
in ragione della caduta con raggiungimento dello status quo sine il 18
febbraio 2018 e che, trattandosi dei disturbi alla spalla destra, la causalità
naturale si era estinta trascorse sei, massimo otto settimane, dall’evento.
Con pronunzia 35.2019.37 del 19
febbraio 2020, questa Corte, confermata l’estinzione dell’obbligo a prestazioni
dal 19 febbraio 2018 per i disturbi
localizzati alla spalla destra e al gomito e confermato che
l’epicondilite non costituisce malattia professionale, ha invece annullato
la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui la causalità naturale
per i disturbi interessanti il rachide lombare è stata ritenuta estinta dal 18
febbraio 2018, retrocedendo gli atti all’amministrazione affinché disponesse un
approfondimento peritale.
La pronunzia è cresciuta
incontestata in giudicato.
1.3. In data 8 febbraio 2021, CO 1 ha
emanato una decisione incidentale mediante la quale ha attribuito l’incarico
peritale al PD dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia.
Dopo avere acquisito il referto
peritale elaborato dal PD dr. __________, con decisione formale del 9 dicembre
2021 (doc. 85), poi confermata in sede di opposizione (doc. 95), CO 1 ha
dichiarato estinto dal 23 febbraio 2018 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’evento traumatico del 22 dicembre 2017 e ha attribuito
all’assicurato un importo forfettario di fr. 500 a titolo di partecipazione
alle spese e ai costi da lui sostenuti per gli esami medici effettuati il 22
febbraio 2018.
Con sentenza 35.2022.36 del 26
settembre 2022, questo Tribunale ha accolto ai sensi dei considerandi
l’impugnativa presentata da RI 1, nel senso che, annullata la decisione su
opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all’assicuratore resistente
affinché invitasse il perito amministrativo ad esaminare se gli argomenti
sollevati con il ricorso fossero suscettibili di modificare in qualche modo le
sue conclusioni.
Anche questa sentenza è cresciuta,
incontestata, in giudicato.
1.4. Con giudizio 35.2023.30 del 22
maggio 2023, il TCA ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia
interposto dall’assicurato.
Il giudizio è cresciuto in
giudicato dopo che RI 1 ha ritirato il ricorso inoltrato nel frattempo dinanzi
al Tribunale federale.
1.5. Con STCA 35.23.70 del 25 settembre
2023 questo Tribunale ha considerato irricevibile in quanto non fondato su di
una decisione impugnabile l’atto denominato “Ricorso per mancato rimedio
alla precedente perizia errata”, con il quale l’assicurato ha chiesto che CO
1 venisse condannata ad assegnargli un’indennità per menomazione dell’integrità
del 75%, nonché a rimborsargli le spese mediche da lui sostenute, quantificate
in fr. 12'000.
Anche questo giudizio è
cresciuto, incontestato, in giudicato.
1.6. Sulla base del referto peritale complementare
elaborato dal PD dr. __________, con decisione del 3 novembre 2023, l’Istituto
assicuratore ha dichiarato estinto dal 23 febbraio 2018 il proprio obbligo a
prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 22 dicembre 2017.
A seguito dell’opposizione dell’interessato, in data 18 gennaio
2024 CO 1 ha confermato la propria precedente decisione (doc. A34).
1.7. Con tempestivo ricorso del 21
gennaio 2024 l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata
e, in via principale, che la perizia del PD dr. __________ venga ritenuta priva
di valore probatorio; che vengano corrisposti i danni economici derivanti dagli
effetti dell’infortunio e dalla gestione irresponsabile della pratica assicurativa
nella misura di fr. 1'291’626; che vengano rimborsati i costi legali sostenuti
ad oggi pari a fr. 12'589; che venga rimborsata l’indennità di menomazione
dell’integrità nella misura di fr. 111’150; che tutte le spese relative a
questo procedimento vengano interamente addebitate ad CO 1, o, in via
subordinata, che la perizia del PD dr. __________ venga ritenuta priva di
valore probatorio; che il TCA incarichi un CTU specializzato in biomeccanica
funzionale e traumatologia per documentare scientificamente il punto di rottura
di un disco intervertebrale a livello L5-S1 in un uomo di cinquant’anni dopo
una caduta da un’altezza di 1.5 m e sotto l’ulteriore peso di 40 kg
trasportati; che vengano rimborsati i costi legali sostenuti ad oggi pari a fr.
12'589; che venga rimborsata l’indennità di menomazione dell’integrità nella
misura di fr. 111'150; che vengano corrisposti gli arretrati di rendita
vitalizia nella percentuale del 67% sull’80% del salario percepito, pari a fr.
140'860.80; che venga corrisposta la rendita vitalizia per un’incapacità al
guadagno del 67%, pari a fr. 1’956.40 mensili; che tutte le spese relative a
questo procedimento vengano interamente addebitate ad CO 1.
Sostanzialmente l’insorgente ha ribadito in toto le obiezioni già sollevate
nei confronti della perizia del PD dr. __________ in occasione della precedente
procedura sfociata nella STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022, ritenendo che
anche il complemento peritale del 4 luglio 2023 non possa essere considerato
probante, in quanto incompleto e basato su di una diagnosi errata.
Egli ha sottolineato come lo status quo sine non possa essere
reputato raggiunto, né mai lo potrà essere, poiché la lesione neurologica
subita al momento dell’infortunio è irreversibile.
A suo avviso, egli, per le sequele infortunistiche, non può più
essere considerato abile al lavoro in misura totale, ma presenta un’incapacità
al guadagno del 67%.
1.8. CO 1, in risposta, ha postulato che
il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. VI).
1.9. Con osservazioni del 12 marzo 2024,
l’insorgente ha ribadito che la perizia del dr. __________ e il suo relativo
complemento risultano incompleti ed inaffidabili, avendo omesso di considerare
quanto attestato dai medici curanti, in particolare con riferimento alla
comparsa, il giorno stesso dell’evento, di un grave sintomo radicolare
(parestesia all’arto inferiore sinistro, dr. __________), poi evoluto in
disestesia dell’arto inferiore sinistro, come indicato in data 3 gennaio 2018
dal dr. __________. Tali omissioni, già messe in evidenza e all’origine della
sentenza di rinvio STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022, hanno continuato a
persistere anche nel complemento peritale del 4 luglio 2023, determinandone, di
conseguenza, la sua inidoneità a dirimere la vertenza (doc. X).
1.10. Con osservazioni del 2 aprile 2024,
l’Istituto assicuratore ha integralmente respinto le obiezioni dell’insorgente,
ribadendo che il referto peritale e il relativo complemento del PD dr. __________
risultano completi, esaustivi e pienamente probanti. L’assicuratore infortuni
ha comunque aggiunto che, qualora il TCA ritenesse necessario ottenere
ulteriori delucidazioni dal perito, sia il Tribunale stesso ad interpellare il
PD dr. __________ (doc. XII).
1.11. In data 5 aprile 2024 l’insorgente
ha nuovamente criticato il complemento peritale eseguito dal dr. __________,
evidenziando come il perito abbia ancora una volta omesso di confrontarsi con
quanto attestato dal dr. __________ in data 3 gennaio 2018 (doc. XV).
Le considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse
all’amministrazione (doc. XVI), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto fosse legittimato
a dichiarare estinto a decorrere dal 22 febbraio 2018 il proprio obbligo a
prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla colonna lombare, oppure
no.
In
via preliminare il TCA rileva che, come del resto già indicato nella precedente
sentenza di rinvio 35.2022.36 del 26 settembre 2022, consid. 2.1.), dal momento
che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2
febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente procedura
anche tutte le domande avanzate in questa sede dal ricorrente (cfr., in
particolare, doc. I, pag. 32 e seg e doc. X, pag. 8), sulle quale l'Istituto
assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui
impugnata. Le relative richieste sono, pertanto, irricevibili. Al riguardo,
questa Corte rileva che tali pretese potrebbero eventualmente essere fatte
valere nell’ambito di un’azione di responsabilità giusta l’art. 78 LPGA.
D’altro canto, non essendo oggetto della decisione su opposizione impugnata, in
ossequio alla giurisprudenza appena menzionata, le pretese fondate sull’art. 78
LPGA vanno dichiarate irricevibili in questa sede (cfr. STCA 35.2023.58 del 13
novembre 2023; 35.2014.61 del 18 giugno 2015, consid. 2.2.2).
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire
se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa
P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la
cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s.
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa
adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose
e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il
nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le
prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre
stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.5. Secondo la giurisprudenza federale,
la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio
può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI
2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre
2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17
ottobre 2008 consid. 4).
In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di una caduta,
affetto da un'ernia discale C6-C7, la Massima Istanza ha esplicitamente fatto
proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo all’eziologia delle
ernie discali cervicali.
Quest'ultima subordina il
riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e
l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata
dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve
essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver
provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente
dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il
paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il
segmento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente,
poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr.
J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).
Fatti
I criteri appena esposti valgono
di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di
uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012
consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi
siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare
ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure
sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA
U 194/05 del 25 ottobre 2006).
Qualora un’ernia del disco
preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi
scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,
affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in
questione.
Va precisato che, secondo la
giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento
interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):
" Wird eine
vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die
dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um
als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den
Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn
Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von
Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der
Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich
wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom
4. Juni 1999 [U 193/98]).” (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il
corsivo è della redattrice)
In tale ipotesi, ossia quella in
cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione
assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Le conseguenze di un’eventuale
ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che
attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta
(cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29 dicembre
2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte
ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del
2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°
febbraio 2021, consid. 2.2.4; STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid.
2.8; STCA 35.2021.75, consid. 2.4.6).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Da ultimo, giova qui ricordare che,
per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata
alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e
viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28
agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016
del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017
del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4;
STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre
2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA
35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio
2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA
32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo
2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA
32.2019.63 del 27 aprile 2010, consid. 2.9; STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021, consid. 2.8).
2.8. In concreto, dalla decisione su
opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha posto fine al
proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla colonna vertebrale
lombare fatto valere dall’interessato, fondandosi, oltre che sul referto
peritale del 23 agosto 2021 (cfr. doc. 77, già riportato per esteso nella STCA
35.2022.36 del 26 settembre 2022), sul complemento peritale del 4 luglio 2023
stilato dal PD dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia (cfr. doc. 136, con traduzione in italiano al doc. 142).
In tale complemento peritale,
il perito, dopo avere preso opportuna conoscenza dell’intero incarto
dell’interessato, ivi compresa la documentazione elencata dal TCA nella
sentenza di rinvio 35.2022.36 del 26 settembre 2022, ha integralmente
confermato la correttezza delle proprie precedenti conclusioni peritali.
In particolare, il perito,
esaminando nel dettaglio la documentazione, esposta principalmente in ordine
cronologico, sottopostagli ai fini della redazione del complemento peritale e da
lui commentata punto per punto (cfr. punto 1 del referto peritale), ha
sottolineato come in discussione non vi siano gli indubbi disturbi che si sono
presentati e sono evoluti a seguito dell’ernia discale, bensì la questione
della causalità degli stessi con l’evento infortunistico.
Ora, alla luce di tutti gli
elementi all’incarto, il perito ha confermato che l’ernia discale si era già
sviluppata prima del trauma, in presenza di una condizione degenerativa
preesistente a livello vertebrale e in un assicurato che aveva già
occasionalmente presentato degli episodi di lombosciatalgia sinistra. Tale
condizione è poi stata aggravata dalla caduta, senza tuttavia produrre un
peggioramento direzionale.
Il fatto che l’assicurato abbia
presentato nell’immediatezza una disestesia all’arto inferiore sinistro, ma senza
paralisi, può essere spiegato dalla contusione dei tessuti molli nella zona del
tuber ischiadicum situata nella zona interessata dall’impatto con il suolo, che
ha provocato un’irritazione del nervo sciatico, senza tuttavia lesioni
strutturali concomitanti della colonna vertebrale.
Esprimendosi a proposito della
rimproveratagli mancata dettagliata disanima del danno al nervo sciatico, più
volte evidenziata dall’insorgente, il perito ha ribattuto che la disfunzione
neurale è stata esaminata clinicamente e descrittivamente nell’ambito della
Considerandi
valutazione retrospettiva della causalità ed è risultata coerente con la
documentazione medica disponibile.
Il
perito ha sottolineato come una malattia degenerativa del disco, senza lesioni
aggiuntive verificabili ai segmenti vertebrali interessati, anche con lo stress
quotidiano, potrebbe portare ad un prolasso del disco/ernie discali con
conseguente danno neurale. Questo, quindi, di per sé, non dimostra l’esistenza
di un nesso di causalità di origine traumatica. Il solo fatto che vi sia un
danno neurale misurabile strumentalmente non ha, quindi, valore causale, in
quanto ciò è quello che si verifica in ogni caso di compressione neurale,
compreso il caso di ernie discali degenerative senza ulteriori lesioni strutturali
segmentali, come nella fattispecie in esame.
Il PD dr. __________,
rispondendo espressamente all’obiezione dell’insorgente riguardante la presunta
mancata considerazione dei certificati medici dei colleghi, ha rilevato di
avere tenuto conto di tutti i documenti medici disponibili, i quali non
dimostrano una insufficienza neurologica o anche un segno di Lasègue positivo
come espressione di compressione neurale prima del febbraio 2018. La prima
evidenza visibile di irritazione neurologica con un segno di Lasègue al limite
percepibile è stata riscontrata nel febbraio 2018, con un graduale aumento del
deterioramento di Lasègue fino a 45° dopo alcuni mesi, prima dell’intervento.
Quanto alla critica concernente
il fatto che il perito avrebbe negato le conseguenze dell’infortunio, sebbene
l’ernia discale sia visibile nella risonanza magnetica, il PD dr. __________ ha
evidenziato che la ricostruzione fornita dall’insorgente omette di tenere conto
della condizione degenerativa plurisegmentale della colonna vertebrale lombare
inferiore, comprovata dalla tomografia, che può causare ernie discali in
qualsiasi momento anche in assenza di lesioni concomitanti. I sintomi
neurologici, richiesti per ammettere la causalità infortunistica, compreso il
peggioramento direzionale, tipicamente consistenti, in particolare, in una
immediata immobilizzazione dell’interessato, non sono dimostrati dalla
documentazione agli atti.
La risonanza magnetica ha
evidenziato che l’ernia è su base tipicamente degenerativa, senza ulteriori
lesioni concomitanti, indispensabili in caso di natura traumatica. Ciò, unito
all’assenza di peggioramenti funzionali, come una paralisi immediata, depongono
per il perito contro l’esistenza di un nesso di causalità con l’evento
infortunistico.
Il PD dr. __________ ha quindi
illustrato, al punto 2 del proprio complemento peritale, la sinossi medica
specialistica, mentre al punto 3 ha risposto ai quesiti peritali supplementari,
ribadendo la correttezza delle proprie conclusioni, alla luce delle
considerazioni già diffusamente e dettagliatamente espresse al punto 1 (cfr.
doc. 136).
2.9
In sede ricorsuale l’insorgente ha
contestato il valore probatorio del complemento peritale esperito dal PD dr. __________,
ritenendo che il perito abbia, in maniera dolosa e compiacente, omesso di
tenere conto dell’intera documentazione medica del caso, considerando
unicamente i referti più opportuni al fine di confermare le proprie precedenti
conclusioni peritali.
2.10
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
ricorda innanzitutto che le perizie affidate dagli assicuratori sociali, come
nel caso di specie - secondo la procedura dell’art. 44 LPGA - a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, godono di piena
forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne
mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021,
consid. 2.2.4 e STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8).
Ora, come verrà motivatamente esposto qui di seguito, dagli atti
non emergono indizi concreti tali da indurre questo Tribunale a dubitare
dell’affidabilità del complemento peritale del PD dr. __________, il quale va,
quindi, considerato pienamente probante.
In primo luogo, riguardo alle obiezioni avanzate dal ricorrente
sulla persona del perito, il TCA ribadisce quanto già diffusamente esposto
nella STCA 35.2022.36 del 26 settembre 2022.
Inoltre, questo Tribunale, dopo accurato esame dell’intera
documentazione all’incarto, non può condividere la tesi ricorsuale secondo la
quale il perito avrebbe considerato unicamente i referti più opportuni al fine
di dimostrare la correttezza delle proprie precedenti conclusioni peritali,
ignorandone altri.
Una tale ricostruzione dei fatti non appare aderente alla realtà,
già solo tenuto conto del fatto che, come indicato in precedenza (cfr. consid.
2.8.), nel complemento peritale del 4 luglio 2023 il PD dr. __________ si è
puntualmente confrontato con tutti i documenti medici, riassunti in ordine
cronologico, che sono stati sottoposti alla sua attenzione, analizzando nel
dettaglio le criticità messe in luce dall’assicurato nel ricorso, fornendo un
commento articolato e motivato per ciascun aspetto (cfr. doc. 136, punto 1).
Passando, poi, al merito delle critiche ricorsuali, il TCA non può
che constatare come il perito, in ossequio a quanto espressamente disposto
nella sentenza di rinvio 35.2022.36 del 26 settembre 2022 - diversamente da
quanto ancora sostenuto in sede ricorsuale e in corso di causa dall’insorgente
- dopo attenta analisi delle molteplici obiezioni sollevate dal ricorrente
sulla base della documentazione da egli citata, abbia fermamente negato, con
certezza medica, che le stesse siano atte, da un punto di vista medico
specialistico, a modificare le conclusioni poste nel referto peritale del 23
agosto 2021 (cfr. doc. 136, punto 3: “Diese Frage ist
aus expertenmedizinischer Sicht mit medizinisch praktischer Sicherheit zu verneinen”).
Il TCA rileva come il perito si
sia espressamente confrontato con le argomentazioni avanzate dall’insorgente al
fine di dimostrare il carattere traumatico dell’ernia discale all’origine dei
propri disturbi, spiegando in maniera puntuale e motivata le ragioni, fondate
sugli atti medici, che non consentono di concordare con una tale tesi.
Il perito ha, in particolare,
posto l’accento sul fatto che quanto preteso dall’insorgente non tiene conto
della presenza di una condizione degenerativa plurisegmentale della colonna
vertebrale lombare inferiore, comprovata dalla tomografia - la quale può
causare ernie discali in qualsiasi momento, anche in assenza di lesioni
concomitanti – e l’assenza di una immediata immobilizzazione, che è uno dei tipici
sintomi neurologici che depongono per l’esistenza della causalità traumatica.
Egli ha, difatti, espressamente rilevato che:
" (…) Ad 6.:
Der Arzt habe Unfallfolgen verneint, obwohl die Discushernie ja im MRI
ersichtlich gewesen sei.
Kommentar: Der Versicherte unterschlägt den hier, auch von seinen
beurteilenden Àrzten eingestandenen, im Kernspintomogramm erwiesenen
plurietageren Degenerationszustand der unteren Lendenwirbelsäule, welcher
Bandscheibenhernien auch bei fehlenden iso-segmentären Begleitverletzungen, wie
Frakturen, Einblutungen, und Ligamenteinrissen aus dem natürlichen,
längerfristig degenerativen Vorzustand und Ohnehin-Verlauf etc. jederzeit
entstehen lassen kann. Die für eine Unfallkausalität auch einer richtungsweisenden
Verschlechterung erforderlich zeitnah konkret dokumentierbar neurologische,
funktional relevante, typischerweise Immobilisierende Ausfallsymptomatik -
gemäss gänginger Praxis innert drei bis fünf Tagen nachzuweisen - ist
vorliegendenfells in den Unterlagen nicht dokumentierbar. Dafür spricht auch
die erst im Abstand von rund acht Wochen bei entsprechender sekundärer
Befundentwicklung erfolgte Indikation zur kernspintomographischen Abklärung,
die bei Vorliegen neurologischer Ausfälle in aller Regel mit weit überwiegender
Wahrscheinlichkeit früher erfolgt wäre. Diese Abklärung hat dann im Februar
2018.
die Discushernie auf typischerweise degenerativer Grundlage ohne
osteo-myo-ligamentäre Zusatzverletzungen ausgewiesen. Mit dem spezifisch sensitiven
Kernspintomogramm konnten jedoch keinerlei zur auch nur zur Erörterung der
unfallfkausalen Übernahme axiomatisch unabdingbare Begleitverletzungen, wie Weichteilverletzungen
an Muskeln und Bändern, Frakturen oder Hämatomfolgen nachgewiesen werden. Diese
Beurteilungsgrundlagen auf Basis eines degenerativen Vorzustandes ohne Nachweis
von strukturreIevanten Begleitverletzungen im Bereich der betroffenen Bandscheibe/Bewegungssegmente
sowie das Fehlen richtungsweisender Verschlechterungen, wie unmittelbare Lähmungen,
mag dem Versicherten nicht einleuchten, bleibt jedoch expertenmedizinische Prämisse
langjährig gutachterlicher Tätigkeit und Rechtsprechung sowie schlüssige Regel
der expertenmedizinischen Entscheidungsfindung in solchen Fällen. Dass durch die
erlittene Weichteilkontusion initlale Schmerzen aufgetreten sind, ist
unbestritten. Neue relevante radikuläre sensomotorische Ausfälle lassen sich
jedoch primär - ebenso wie strukturell unfallkausal vertebro-segmentäre Begleitverletzungen
- in casu - wie oben erwähnt - echtzeitlich nicht dokumentieren. Ebenso bestand
in den ersten postoperativen Konsultationen offensfchtlich kein einschlägiger
Abklärungsbedarf aufgrund neurologischer Ausfälle.” (Doc. 136 pagg. 5-6)
Questo Tribunale, in assenza di documentazione medico
specialistica di senso contrario che possa, attraverso elementi concreti,
metterne in dubbio l’affidabilità, reputa che il complemento peritale del 4
luglio 2023 sopra riassunto (cfr. consid. 2.8.), possa essere considerato
completo e pienamente probante, in quanto il perito si è confrontato e ha
esaminato in maniera approfondita, accurata e ben motivata tutti gli aspetti
che necessitavano di chiarimenti, così come indicato da questa Corte nella
precedente sentenza di rinvio 35.2022.36 del 26 settembre 2022.
Alla
luce di quanto sopra esposto, è quindi a ragione che l’Istituto assicuratore ha
dichiarato estinto a decorrere dal 22 febbraio 2018 il proprio obbligo a
prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla colonna lombare.
La
decisione su opposizione del 18 gennaio 2024 impugnata deve, conseguentemente,
essere confermata.
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21
febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023
consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti