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Decisione

35.2024.61

Datore di lavoro riversa all'assicurato soltanto in parte le indennità ricevute dall'assicuratore LAINF. Discussa la questione di sapere chi, tra assicuratore LAINF e datore di lavoro, è tenuto a pagare le indennità giornaliere mancanti

14 aprile 2025Italiano16 min

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.61

mm

Lugano

14 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 luglio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 22 novembre 2022, RI 1,

nato nel 1963, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di

pavimentatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, ha subito sul lavoro un trauma alla

colonna lombare e a livello addominale.

L’istituto assicuratore ha

ammesso la propria responsabilità.

Esso ha in particolare

indennizzato, versando le relative prestazioni al datore di lavoro

dell’assicurato, l’incapacità lavorativa per il periodo 25 novembre 2022 – 15

marzo 2023, per un totale complessivo di fr. 15'828.60 (cfr. doc. 21).

1.2. Nel mese di marzo 2024,

l’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, ha chiesto all’amministrazione

“il pagamento degli importi CO 1 solo parzialmente regolati dal datore di

lavoro circa l’evento del 22.12.2022. La __________ è stata dichiarata in

fallimento il 21.02.2024.” (doc. 20).

Con scritto del 17 giugno 2024, a

seguito della richiesta di emanazione di una decisione formale (cfr. doc. 32), al

rappresentante dell’assicurato è stato comunicato che “la CO 1 ha totalmente

assolto ai suoi obblighi di legge versando le prestazioni assicurative legali.

Le contestazioni in corso e per la quale viene richiesta una decisione formale,

riguardano un conflitto in materia di diritto del lavoro e in quanto tale esula

dalla legge sull’assicurazione infortuni.” (doc. 33).

1.3. Con ricorso del 15 luglio 2024, RI

1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga obbligato a

emettere “una decisione formale impugnabile relativa alla richiesta di

prestazioni Lainf per l’evento del 22 novembre 2022 e meglio al pagamento delle

indennità giornaliere da versare direttamente a RI 1 relativamente al periodo

22.11.2022 – 13.03.2023 (inc. __________).”, argomentando in particolare quanto

segue:

" (…) La

tesi della CO 1, stante la quale le indennità sarebbero state regolate

successivamente dal datore di lavoro (cfr. e-mail del 23.04.2024, doc. I9 è

infondata e contestata semplicemente alla luce delle buste paga.

Le “considerazioni in merito al pagamento delle indennità

giornaliere in favore del signor RI 1” di cui alla mail CO 1 del 23.04.2023

(doc. I) non trovano riscontro, considerato che gli importi di cui all’Estratto

versamenti includevano anche le altre voci salariali (quali il salario mensile,

13.esima, giorni di carenza, spese di pranzo, …) che la __________ in liq. aveva

inteso regolare con il versamento dei suddetti accrediti salariali.

- Indennità

giornaliere CO 1 relative ai mesi di novembre e dicembre 2022

Il pagamento delle indennità giornaliere CO 1 (incassato dal

datore di lavoro) relative ai mesi di novembre 2022 (di CHF 855.60) e dicembre

2022 (di CHF 4'420.60) potevano ritenersi tacitate (compensate), seppure a

scapito delle altre voci salariali, dai versamenti bancari di CHF 3'500.00, CHF

3'000.00 e CHF 3'000.00 effettuati dalla __________ in liq. il 09.12.2022,

30.12.2022 e 13.01.2023 dietro le quietanze (acc. salario 11.22”, “acc. salario

12.22” e “acc. salario 12.22” (doc. E: Estratto conto salario RI 1).

- Indennità

giornaliere CO 1 relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023

Il pagamento delle indennità giornaliere CO 1 (incassato dal

datore di lavoro) relative alle successive mensilità di gennaio 2023 (di CHF

4'420.60) e febbraio 2023 (di CHF 3'998.80) non potevano invece ritenersi

pienamente tacitate (compensate) dal doppio versamento di CHF 2'000.00

effettuato dalla __________ in liq. il 15.02.2023 e 24.02.2023 dietro le

quietanze “acc.” (doc. E: Estratto conto salario RI 1) e, nella fattispecie,

non compensate nella misura di complessivi CHF 3'737.40.

- Indennità

giornaliere CO 1 relative al mese di marzo 2023

Il pagamento delle indennità giornaliere CO 1 relative al mese di

marzo 2023 (di CHF 2'139.00) potevano ritenersi infine tacitate (compensate),

alla pari delle altre voci salariali, dal versamento bancario di CHF 4'096.83,

effettuato dalla __________ in liq. il 05.04.2023 dietro la quietanza “Salario

marzo” (doc. E: Estratto conto salario RI 1).

(…).

3.

La tesi della CO 1, stante la quale le indennità sarebbero state

regolate successivamente dal datore di lavoro (cfr. e-mail del 23.04.2024, doc.

L e L bis) è infondata e contestata, anche alla luce dell’art. 86 cpv. 1 e 2

CO.

Il salario è una prestazione basata sul contratto di lavoro, retto

dalle norme del Codice delle obbligazioni.

Secondo l’art. 86 cpv. 1 CO chi ha più debiti verso la stessa

persona ha diritto di dichiarare, all’atto di pagamento, quale sia il debito

che intende soddisfare.

Il cpv. 2 del medesimo articolo stabilisce poi che ove tale

dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal

creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente

opposizione.

Nel caso concreto, come si evince dall’allegata tabella

riassuntiva dei salari versati (doc. N) nei mesi di gennaio e febbraio 2023:

- come esplicitamente indicato da parte del datore di lavoro nel

relativo bonifico bancario, è stato versato il salario

per

ₒ CHF 2'000.- in gennaio 2023 e

ₒ CHF 2'000.- in febbraio 2023

- mentre le indennità giornaliere versate al datore di

lavoro erano di

ₒ CHF 4’420'60 (con le deduzioni CHF 4'082.60) in

gennaio 2023 e

ₒ CHF 3'992.80 (con le deduzioni CHF 3'654.80) in

febbraio 2023.

Ne discende che, per le indennità giornaliere di gennaio e

febbraio 2023 restano non compensati e quindi non pagati al lavoratore CHF

2'082.60 e CHF 1'654.80 per un totale di CHF 3'737.40. (…).” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha domandato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’assicuratore convenuto

ha postulato che, per economia di procedura, il TCA abbia a pronunciarsi nel

merito della vertenza, avendo le parti definito le loro rispettive posizioni

riguardanti il merito (cfr. doc. III).

Fatti

1.5. In corso di causa, il patrocinatore

dell’assicurato ha ancora formulato alcune considerazioni attinenti all’oggetto

della lite (cfr. doc. V). Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza

all’amministrazione (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

2.2. In concreto, il TCA constata che

con il proprio ricorso l’assicurato ha chiesto che l’CO 1 sia obbligato a

emanare una decisione formale a proposito del pagamento delle indennità

giornaliere dipendenti dall’evento infortunistico del 22 novembre 2022 (cfr.

doc. I, p. 9). Di fatto l’impugnativa non è però stata impostata quale ricorso

per denegata giustizia, avendo l’insorgente sviluppato considerazioni attinenti

al merito della vertenza (cfr. supra, consid. 1.3.).

Ora, essendo l’oggetto litigioso

ben definito e avendo le parti ampiamente chiarito le loro rispettive posizioni

(inerenti al merito), questo Tribunale ritiene - a

titolo eccezionale e per evidenti motivi di economia di procedura -, di poter trattare le pretese (di merito) fatte valere

dall’assicurato, nonostante l’assenza di una decisione impugnabile agli atti.

2.3. Nel merito, litigiosa è la

questione di sapere se l’istituto resistente ha adempiuto al proprio obbligo

prestativo (indennità giornaliere) derivante dall’infortunio del 22 novembre

2022, oppure no.

2.4. L’art. 16 LAINF recita che ha

diritto all’indennità giornaliera l’assicurato totalmente o parzialmente

incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio (cpv. 1). Il diritto

all’indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell’infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o con la morte dell’assicurato

(cpv. 2).

In virtù dell’art. 17 LAINF, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA),

l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato. Essa è ridotta

in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.

2.5. Secondo l’art. 19 cpv. 2 LPGA, le

indennità giornaliere e le prestazioni analoghe spettano al datore di lavoro

nella misura in cui egli continua a versare un salario all’assicurato

nonostante il diritto a indennità giornaliere.

Il versamento delle indennità

giornaliere e di prestazioni analoghe al datore di lavoro rappresenta

un’eccezione al principio generale secondo il quale le prestazioni sono

normalmente corrisposte al loro avente diritto.

L’art. 19 cpv. 2 LPGA subordina

il pagamento delle prestazioni sociali al datore di lavoro alla condizione che

quest’ultimo continui a versare il salario all’assicurato.

Non è necessario che il datore di

lavoro versi l’integralità del salario, né che il salario versato includa i

supplementi di salario, quali le gratifiche, le provvigioni o altre mance. Occorre

per contro che il salario netto pagato dal datore di lavoro corrisponda

perlomeno all’importo delle indennità giornaliere corrisposte

dall’assicuratore. In caso contrario, il lavoratore dispone di un diritto

diretto contro quest’ultimo per il saldo.

Il pagamento delle prestazioni al

datore di lavoro ha luogo indipendentemente dal motivo per il quale esso

continua a versare il salario (obbligo legale o contrattuale oppure atto

volontario) (cfr. Commentaire romand LPGA - S. Perrenoud, art. 19 LPGA n. 29).

2.6. Tuttavia, in alcuni regimi

d’assicurazioni sociali, il datore di lavoro versa le prestazioni sociali ai

propri dipendenti nel ruolo di “organo di esecuzione”, funzionando quale “ufficio

di pagamento”.

Ciò è segnatamente il caso

nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (cfr. sentenza 605 2016 22

del 4 dicembre 2017 della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale

cantonale di Friborgo; SBVR Soziale Sicherheit – Frésard/Moser-Szeless, p. 1064

n. 600).

In quell’ambito, se l’art. 49

LAINF prevede che gli assicuratori possano incaricare il datore di lavoro del

pagamento dell’indennità giornaliere, la disposizione appena citata va letta in

relazione con l’art. 19 cpv. 2 LPGA, nel senso che le pretese del datore di

lavoro nei confronti dell’assicuratore sono limitate all’ammontare del salario

che versa al suo dipendente (cfr. A.-S. Dupont, L’impact des conflits au

travail sur les droits aux prestations des assurances, in: Dunant/Mahon [ed.],

Conflits au travail: Prévention, gestion, sanctions, Ginevra 2015, p. 197).

In quei regimi d’assicurazioni

sociali in cui il datore di lavoro funge da “ufficio di pagamento”, è possibile

che le prestazioni assicurative gli vengano rimborsate dopo che egli ha pagato

quanto dovuto al proprio dipendente oppure che le prestazioni gli siano

corrisposte direttamente, senza riguardo al fatto che egli abbia effettivamente

pagato il salario al dipendente (cfr. art. 49 LAINF).

In quest’ultima evenienza, in caso

di litigio (ad esempio, se il lavoratore ritiene che il datore di lavoro non

gli abbia pagato la totalità di quanto dovutogli), riguardando quest’ultimo il

rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto a rivolgersi alla giustizia

civile (cfr. Dupont, op. cit., p. 198).

Secondo la dottrina, i ritardi

nel versamento del salario da parte del datore di lavoro, i versamenti soltanto

parziali oppure ancora l’assenza di ogni pagamento, costituiscono dei “motivi

particolari” ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 della Legge sulle indennità di

Considerandi

perdita di guadagno (LIPG), disposizione che permette di esigere che la cassa

di compensazione versi le indennità direttamente al lavoratore.

Sempre secondo la dottrina, ciò

deve valere anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, considerato

che l’art. 49 LAINF è una disposizione potestativa (“Gli assicuratori possono

…” - cfr. Dupont, op. cit., p. 199; Commentaire romand LPGA - S. Perrenoud, art. 19 LPGA n. 35).

2.7

Nella concreta evenienza, dalle

carte processuali emerge che, a seguito dell’evento infortunistico del 22

novembre 2022, RI 1 è divenuto inabile al lavoro da quella medesima data (doc.

4, p. 2) e che perciò l’CO 1 l’ha posto al beneficio d’indennità giornaliere pari

all’80% del salario assicurato a far tempo dal 25 novembre 2022 (scaduto il

termine di carenza di tre giorni di cui all’art. 16 cpv. 2 LAINF - cfr. doc.

2).

L’incapacità lavorativa totale è

perdurata sino al 15 marzo 2023 (doc. 13).

Dal documento denominato “Conteggio

indennità giornaliera riassuntivo” risulta che il 20 gennaio 2023

l’assicuratore resistente ha versato alla ditta __________ l’importo di fr.

855.60

corrispondente alle indennità dovute per il periodo 25-30 novembre 2022,

come pure l’importo di fr. 8'841.20 (fr. 4'420.60 x 2) corrispondente alle

indennità dovute per il periodo 1°-31 dicembre 2022, rispettivamente 1°-31

gennaio 2023.

Il 13 febbraio 2023, esso ha

pagato, sempre all’ex datore di lavoro, l’importo di fr. 2'424.20 relativo al

periodo 1°-17 febbraio 2023.

Il 13 marzo 2023, l’CO 1 ha

infine corrisposto l’importo di fr. 3'707.60 (fr. 1’568.60 + fr. 2’139)

corrispondente alle indennità dovute per il periodo 18-28 febbraio 2023,

rispettivamente per il periodo 1°-15 marzo 2023.

Il totale delle indennità

giornaliere che l’amministrazione ha pagato alla __________, ammonta quindi a fr.

15'828.60 (cfr. doc. 15).

Quanto precede dimostra che

l’istituto assicuratore ha indennizzato interamente l’incapacità lavorativa

presentata dall’assicurato durante il periodo 22 novembre 2022 – 15 marzo 2023,

in conformità alle disposizioni di legge determinanti.

Con la propria impugnativa, il

rappresentante dell’insorgente fa valere che “la tesi della CO 1, stante la

quale le indennità sarebbero state regolate successivamente dal datore di

lavoro (…) è infondata e contestata semplicemente alla luce delle buste paga.

Le “considerazioni in merito al pagamento delle indennità giornaliere in favore

del signor RI 1” di cui alla mail CO 1 del 23.04.2023 (doc. I) non trovano

riscontro, considerato che gli importi salariali di cui all’Estratto versamenti

includevano anche le altre voci salariali (quali il salario mensile, 13.esima,

giorni di carenza, spese di pranzo, …) che la __________ in liq. aveva inteso

regolare con il versamento dei suddetti accrediti salariali.” (doc. I, p. 5

s.).

In sostanza, RA 1 sostiene che le

indennità giornaliere corrisposte dall’CO 1 all’ex datore di lavoro, sarebbe

state riversate soltanto in parte al ricorrente. All’assicuratore resistente

viene quindi chiesto il pagamento della differenza, quantificata in fr.

3'737.40.

Chiamato a pronunciarsi in

proposito, il TCA ritiene che, in ossequio agli articoli 19 cpv. 2 LPGA e 49 LAINF

(cfr. supra, consid. 2.5. e 2.6.), con il versamento delle indennità

giornaliere all’ex datore di lavoro l’CO 1 abbia adempiuto integralmente al

proprio obbligo a prestazioni. Il ricorrente non ha perciò alcun diritto

diretto di pretendere dall’assicuratore il pagamento di ulteriori prestazioni

(in questo senso, cfr. la sentenza 605 2014 91del 4 novembre 2014 consid. 3b della

Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Friborgo).

L’insorgente avrebbe piuttosto dovuto

fare valere le proprie pretese, rilevanti dal rapporto di lavoro, nei confronti

della ditta __________, così come è stato pertinentemente osservato anche dall’istituto

assicuratore (cfr. doc. 30, p. 1: “La causa tratta tuttavia di questioni che

esulano dalla competenza della CO 1 e che riguardano la relazione tra datore

di lavoro e lavoratore.” – il corsivo è del redattore).

In questo contesto, non può

essere ignorato che, così autorizzato dall’art. 49 LAINF, l’CO 1 ha versato

l’integralità delle proprie prestazioni all’ex datore di lavoro, non essendo

mai stato informato dell’esistenza di (presunte) irregolarità nel versamento

del salario da parte della __________. Dalle tavole processuali risulta in

effetti che è soltanto nel mese di marzo 2024 - a distanza di oltre un anno

dalla chiusura del caso d’infortunio -, che l’insorgente ha preteso

dall’assicuratore il pagamento dell’importo di fr. 3'737.40, sostenendo che

l’ex datore di lavoro non gli avrebbe riversato interamente le indennità

giornaliere da lui percepite. In sede di risposta, l’amministrazione ha

dichiarato che, qualora fosse stata tempestivamente avvertita, “avrebbe potuto

prendere le misure necessarie” (doc. III, p. 2).

Il ricorrente non può infine

dedurre nulla a proprio vantaggio dalla sentenza 38.2018.21 del 9 luglio 2018

di questo Tribunale. In effetti, quella pronunzia non è pertinente al caso di

specie, già per il fatto che concerne un ambito, quello delle indennità

d’insolvenza giusta gli artt. 51 ss. LADI, in cui il datore di lavoro non funge

per legge da organo competente per il pagamento delle prestazioni.

Stante tutto quanto precede, la

pretesa dell’assicurato a che all’CO 1 venga ordinato di versargli l’importo di

fr. 3'737.40 risulta infondata, di modo che il ricorso deve essere respinto.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti