35.2024.61
Datore di lavoro riversa all'assicurato soltanto in parte le indennità ricevute dall'assicuratore LAINF. Discussa la questione di sapere chi, tra assicuratore LAINF e datore di lavoro, è tenuto a pagare le indennità giornaliere mancanti
14 aprile 2025Italiano16 min
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.61
mm
Lugano
14 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 luglio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 22 novembre 2022, RI 1,
nato nel 1963, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di
pavimentatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, ha subito sul lavoro un trauma alla
colonna lombare e a livello addominale.
L’istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità.
Esso ha in particolare
indennizzato, versando le relative prestazioni al datore di lavoro
dell’assicurato, l’incapacità lavorativa per il periodo 25 novembre 2022 – 15
marzo 2023, per un totale complessivo di fr. 15'828.60 (cfr. doc. 21).
1.2. Nel mese di marzo 2024,
l’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, ha chiesto all’amministrazione
“il pagamento degli importi CO 1 solo parzialmente regolati dal datore di
lavoro circa l’evento del 22.12.2022. La __________ è stata dichiarata in
fallimento il 21.02.2024.” (doc. 20).
Con scritto del 17 giugno 2024, a
seguito della richiesta di emanazione di una decisione formale (cfr. doc. 32), al
rappresentante dell’assicurato è stato comunicato che “la CO 1 ha totalmente
assolto ai suoi obblighi di legge versando le prestazioni assicurative legali.
Le contestazioni in corso e per la quale viene richiesta una decisione formale,
riguardano un conflitto in materia di diritto del lavoro e in quanto tale esula
dalla legge sull’assicurazione infortuni.” (doc. 33).
1.3. Con ricorso del 15 luglio 2024, RI
1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga obbligato a
emettere “una decisione formale impugnabile relativa alla richiesta di
prestazioni Lainf per l’evento del 22 novembre 2022 e meglio al pagamento delle
indennità giornaliere da versare direttamente a RI 1 relativamente al periodo
22.11.2022 – 13.03.2023 (inc. __________).”, argomentando in particolare quanto
segue:
" (…) La
tesi della CO 1, stante la quale le indennità sarebbero state regolate
successivamente dal datore di lavoro (cfr. e-mail del 23.04.2024, doc. I9 è
infondata e contestata semplicemente alla luce delle buste paga.
Le “considerazioni in merito al pagamento delle indennità
giornaliere in favore del signor RI 1” di cui alla mail CO 1 del 23.04.2023
(doc. I) non trovano riscontro, considerato che gli importi di cui all’Estratto
versamenti includevano anche le altre voci salariali (quali il salario mensile,
13.esima, giorni di carenza, spese di pranzo, …) che la __________ in liq. aveva
inteso regolare con il versamento dei suddetti accrediti salariali.
- Indennità
giornaliere CO 1 relative ai mesi di novembre e dicembre 2022
Il pagamento delle indennità giornaliere CO 1 (incassato dal
datore di lavoro) relative ai mesi di novembre 2022 (di CHF 855.60) e dicembre
2022 (di CHF 4'420.60) potevano ritenersi tacitate (compensate), seppure a
scapito delle altre voci salariali, dai versamenti bancari di CHF 3'500.00, CHF
3'000.00 e CHF 3'000.00 effettuati dalla __________ in liq. il 09.12.2022,
30.12.2022 e 13.01.2023 dietro le quietanze (acc. salario 11.22”, “acc. salario
12.22” e “acc. salario 12.22” (doc. E: Estratto conto salario RI 1).
- Indennità
giornaliere CO 1 relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023
Il pagamento delle indennità giornaliere CO 1 (incassato dal
datore di lavoro) relative alle successive mensilità di gennaio 2023 (di CHF
4'420.60) e febbraio 2023 (di CHF 3'998.80) non potevano invece ritenersi
pienamente tacitate (compensate) dal doppio versamento di CHF 2'000.00
effettuato dalla __________ in liq. il 15.02.2023 e 24.02.2023 dietro le
quietanze “acc.” (doc. E: Estratto conto salario RI 1) e, nella fattispecie,
non compensate nella misura di complessivi CHF 3'737.40.
- Indennità
giornaliere CO 1 relative al mese di marzo 2023
Il pagamento delle indennità giornaliere CO 1 relative al mese di
marzo 2023 (di CHF 2'139.00) potevano ritenersi infine tacitate (compensate),
alla pari delle altre voci salariali, dal versamento bancario di CHF 4'096.83,
effettuato dalla __________ in liq. il 05.04.2023 dietro la quietanza “Salario
marzo” (doc. E: Estratto conto salario RI 1).
(…).
3.
La tesi della CO 1, stante la quale le indennità sarebbero state
regolate successivamente dal datore di lavoro (cfr. e-mail del 23.04.2024, doc.
L e L bis) è infondata e contestata, anche alla luce dell’art. 86 cpv. 1 e 2
CO.
Il salario è una prestazione basata sul contratto di lavoro, retto
dalle norme del Codice delle obbligazioni.
Secondo l’art. 86 cpv. 1 CO chi ha più debiti verso la stessa
persona ha diritto di dichiarare, all’atto di pagamento, quale sia il debito
che intende soddisfare.
Il cpv. 2 del medesimo articolo stabilisce poi che ove tale
dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal
creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente
opposizione.
Nel caso concreto, come si evince dall’allegata tabella
riassuntiva dei salari versati (doc. N) nei mesi di gennaio e febbraio 2023:
- come esplicitamente indicato da parte del datore di lavoro nel
relativo bonifico bancario, è stato versato il salario
per
ₒ CHF 2'000.- in gennaio 2023 e
ₒ CHF 2'000.- in febbraio 2023
- mentre le indennità giornaliere versate al datore di
lavoro erano di
ₒ CHF 4’420'60 (con le deduzioni CHF 4'082.60) in
gennaio 2023 e
ₒ CHF 3'992.80 (con le deduzioni CHF 3'654.80) in
febbraio 2023.
Ne discende che, per le indennità giornaliere di gennaio e
febbraio 2023 restano non compensati e quindi non pagati al lavoratore CHF
2'082.60 e CHF 1'654.80 per un totale di CHF 3'737.40. (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha domandato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’assicuratore convenuto
ha postulato che, per economia di procedura, il TCA abbia a pronunciarsi nel
merito della vertenza, avendo le parti definito le loro rispettive posizioni
riguardanti il merito (cfr. doc. III).
Fatti
1.5. In corso di causa, il patrocinatore
dell’assicurato ha ancora formulato alcune considerazioni attinenti all’oggetto
della lite (cfr. doc. V). Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza
all’amministrazione (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
2.2. In concreto, il TCA constata che
con il proprio ricorso l’assicurato ha chiesto che l’CO 1 sia obbligato a
emanare una decisione formale a proposito del pagamento delle indennità
giornaliere dipendenti dall’evento infortunistico del 22 novembre 2022 (cfr.
doc. I, p. 9). Di fatto l’impugnativa non è però stata impostata quale ricorso
per denegata giustizia, avendo l’insorgente sviluppato considerazioni attinenti
al merito della vertenza (cfr. supra, consid. 1.3.).
Ora, essendo l’oggetto litigioso
ben definito e avendo le parti ampiamente chiarito le loro rispettive posizioni
(inerenti al merito), questo Tribunale ritiene - a
titolo eccezionale e per evidenti motivi di economia di procedura -, di poter trattare le pretese (di merito) fatte valere
dall’assicurato, nonostante l’assenza di una decisione impugnabile agli atti.
2.3. Nel merito, litigiosa è la
questione di sapere se l’istituto resistente ha adempiuto al proprio obbligo
prestativo (indennità giornaliere) derivante dall’infortunio del 22 novembre
2022, oppure no.
2.4. L’art. 16 LAINF recita che ha
diritto all’indennità giornaliera l’assicurato totalmente o parzialmente
incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio (cpv. 1). Il diritto
all’indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell’infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o con la morte dell’assicurato
(cpv. 2).
In virtù dell’art. 17 LAINF, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA),
l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato. Essa è ridotta
in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.
2.5. Secondo l’art. 19 cpv. 2 LPGA, le
indennità giornaliere e le prestazioni analoghe spettano al datore di lavoro
nella misura in cui egli continua a versare un salario all’assicurato
nonostante il diritto a indennità giornaliere.
Il versamento delle indennità
giornaliere e di prestazioni analoghe al datore di lavoro rappresenta
un’eccezione al principio generale secondo il quale le prestazioni sono
normalmente corrisposte al loro avente diritto.
L’art. 19 cpv. 2 LPGA subordina
il pagamento delle prestazioni sociali al datore di lavoro alla condizione che
quest’ultimo continui a versare il salario all’assicurato.
Non è necessario che il datore di
lavoro versi l’integralità del salario, né che il salario versato includa i
supplementi di salario, quali le gratifiche, le provvigioni o altre mance. Occorre
per contro che il salario netto pagato dal datore di lavoro corrisponda
perlomeno all’importo delle indennità giornaliere corrisposte
dall’assicuratore. In caso contrario, il lavoratore dispone di un diritto
diretto contro quest’ultimo per il saldo.
Il pagamento delle prestazioni al
datore di lavoro ha luogo indipendentemente dal motivo per il quale esso
continua a versare il salario (obbligo legale o contrattuale oppure atto
volontario) (cfr. Commentaire romand LPGA - S. Perrenoud, art. 19 LPGA n. 29).
2.6. Tuttavia, in alcuni regimi
d’assicurazioni sociali, il datore di lavoro versa le prestazioni sociali ai
propri dipendenti nel ruolo di “organo di esecuzione”, funzionando quale “ufficio
di pagamento”.
Ciò è segnatamente il caso
nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (cfr. sentenza 605 2016 22
del 4 dicembre 2017 della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale
cantonale di Friborgo; SBVR Soziale Sicherheit – Frésard/Moser-Szeless, p. 1064
n. 600).
In quell’ambito, se l’art. 49
LAINF prevede che gli assicuratori possano incaricare il datore di lavoro del
pagamento dell’indennità giornaliere, la disposizione appena citata va letta in
relazione con l’art. 19 cpv. 2 LPGA, nel senso che le pretese del datore di
lavoro nei confronti dell’assicuratore sono limitate all’ammontare del salario
che versa al suo dipendente (cfr. A.-S. Dupont, L’impact des conflits au
travail sur les droits aux prestations des assurances, in: Dunant/Mahon [ed.],
Conflits au travail: Prévention, gestion, sanctions, Ginevra 2015, p. 197).
In quei regimi d’assicurazioni
sociali in cui il datore di lavoro funge da “ufficio di pagamento”, è possibile
che le prestazioni assicurative gli vengano rimborsate dopo che egli ha pagato
quanto dovuto al proprio dipendente oppure che le prestazioni gli siano
corrisposte direttamente, senza riguardo al fatto che egli abbia effettivamente
pagato il salario al dipendente (cfr. art. 49 LAINF).
In quest’ultima evenienza, in caso
di litigio (ad esempio, se il lavoratore ritiene che il datore di lavoro non
gli abbia pagato la totalità di quanto dovutogli), riguardando quest’ultimo il
rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto a rivolgersi alla giustizia
civile (cfr. Dupont, op. cit., p. 198).
Secondo la dottrina, i ritardi
nel versamento del salario da parte del datore di lavoro, i versamenti soltanto
parziali oppure ancora l’assenza di ogni pagamento, costituiscono dei “motivi
particolari” ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 della Legge sulle indennità di
Considerandi
perdita di guadagno (LIPG), disposizione che permette di esigere che la cassa
di compensazione versi le indennità direttamente al lavoratore.
Sempre secondo la dottrina, ciò
deve valere anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, considerato
che l’art. 49 LAINF è una disposizione potestativa (“Gli assicuratori possono
…” - cfr. Dupont, op. cit., p. 199; Commentaire romand LPGA - S. Perrenoud, art. 19 LPGA n. 35).
2.7
Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali emerge che, a seguito dell’evento infortunistico del 22
novembre 2022, RI 1 è divenuto inabile al lavoro da quella medesima data (doc.
4, p. 2) e che perciò l’CO 1 l’ha posto al beneficio d’indennità giornaliere pari
all’80% del salario assicurato a far tempo dal 25 novembre 2022 (scaduto il
termine di carenza di tre giorni di cui all’art. 16 cpv. 2 LAINF - cfr. doc.
2).
L’incapacità lavorativa totale è
perdurata sino al 15 marzo 2023 (doc. 13).
Dal documento denominato “Conteggio
indennità giornaliera riassuntivo” risulta che il 20 gennaio 2023
l’assicuratore resistente ha versato alla ditta __________ l’importo di fr.
855.60
corrispondente alle indennità dovute per il periodo 25-30 novembre 2022,
come pure l’importo di fr. 8'841.20 (fr. 4'420.60 x 2) corrispondente alle
indennità dovute per il periodo 1°-31 dicembre 2022, rispettivamente 1°-31
gennaio 2023.
Il 13 febbraio 2023, esso ha
pagato, sempre all’ex datore di lavoro, l’importo di fr. 2'424.20 relativo al
periodo 1°-17 febbraio 2023.
Il 13 marzo 2023, l’CO 1 ha
infine corrisposto l’importo di fr. 3'707.60 (fr. 1’568.60 + fr. 2’139)
corrispondente alle indennità dovute per il periodo 18-28 febbraio 2023,
rispettivamente per il periodo 1°-15 marzo 2023.
Il totale delle indennità
giornaliere che l’amministrazione ha pagato alla __________, ammonta quindi a fr.
15'828.60 (cfr. doc. 15).
Quanto precede dimostra che
l’istituto assicuratore ha indennizzato interamente l’incapacità lavorativa
presentata dall’assicurato durante il periodo 22 novembre 2022 – 15 marzo 2023,
in conformità alle disposizioni di legge determinanti.
Con la propria impugnativa, il
rappresentante dell’insorgente fa valere che “la tesi della CO 1, stante la
quale le indennità sarebbero state regolate successivamente dal datore di
lavoro (…) è infondata e contestata semplicemente alla luce delle buste paga.
Le “considerazioni in merito al pagamento delle indennità giornaliere in favore
del signor RI 1” di cui alla mail CO 1 del 23.04.2023 (doc. I) non trovano
riscontro, considerato che gli importi salariali di cui all’Estratto versamenti
includevano anche le altre voci salariali (quali il salario mensile, 13.esima,
giorni di carenza, spese di pranzo, …) che la __________ in liq. aveva inteso
regolare con il versamento dei suddetti accrediti salariali.” (doc. I, p. 5
s.).
In sostanza, RA 1 sostiene che le
indennità giornaliere corrisposte dall’CO 1 all’ex datore di lavoro, sarebbe
state riversate soltanto in parte al ricorrente. All’assicuratore resistente
viene quindi chiesto il pagamento della differenza, quantificata in fr.
3'737.40.
Chiamato a pronunciarsi in
proposito, il TCA ritiene che, in ossequio agli articoli 19 cpv. 2 LPGA e 49 LAINF
(cfr. supra, consid. 2.5. e 2.6.), con il versamento delle indennità
giornaliere all’ex datore di lavoro l’CO 1 abbia adempiuto integralmente al
proprio obbligo a prestazioni. Il ricorrente non ha perciò alcun diritto
diretto di pretendere dall’assicuratore il pagamento di ulteriori prestazioni
(in questo senso, cfr. la sentenza 605 2014 91del 4 novembre 2014 consid. 3b della
Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Friborgo).
L’insorgente avrebbe piuttosto dovuto
fare valere le proprie pretese, rilevanti dal rapporto di lavoro, nei confronti
della ditta __________, così come è stato pertinentemente osservato anche dall’istituto
assicuratore (cfr. doc. 30, p. 1: “La causa tratta tuttavia di questioni che
esulano dalla competenza della CO 1 e che riguardano la relazione tra datore
di lavoro e lavoratore.” – il corsivo è del redattore).
In questo contesto, non può
essere ignorato che, così autorizzato dall’art. 49 LAINF, l’CO 1 ha versato
l’integralità delle proprie prestazioni all’ex datore di lavoro, non essendo
mai stato informato dell’esistenza di (presunte) irregolarità nel versamento
del salario da parte della __________. Dalle tavole processuali risulta in
effetti che è soltanto nel mese di marzo 2024 - a distanza di oltre un anno
dalla chiusura del caso d’infortunio -, che l’insorgente ha preteso
dall’assicuratore il pagamento dell’importo di fr. 3'737.40, sostenendo che
l’ex datore di lavoro non gli avrebbe riversato interamente le indennità
giornaliere da lui percepite. In sede di risposta, l’amministrazione ha
dichiarato che, qualora fosse stata tempestivamente avvertita, “avrebbe potuto
prendere le misure necessarie” (doc. III, p. 2).
Il ricorrente non può infine
dedurre nulla a proprio vantaggio dalla sentenza 38.2018.21 del 9 luglio 2018
di questo Tribunale. In effetti, quella pronunzia non è pertinente al caso di
specie, già per il fatto che concerne un ambito, quello delle indennità
d’insolvenza giusta gli artt. 51 ss. LADI, in cui il datore di lavoro non funge
per legge da organo competente per il pagamento delle prestazioni.
Stante tutto quanto precede, la
pretesa dell’assicurato a che all’CO 1 venga ordinato di versargli l’importo di
fr. 3'737.40 risulta infondata, di modo che il ricorso deve essere respinto.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti