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Decisione

35.2024.64

Discussa l'esistenza di un guadagno assicurato effettivo determinabile. Rinvio atti per un complemento istruttorio al fine di verificare la situazione finanziaria concreta del ricorrente e la natura dell'attività svolta dal medesimo

11 novembre 2024Italiano70 min

circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato non riscuota affatto,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.64

CL/DC/gm

Lugano

11 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20

giugno 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, cittadino italiano a

beneficio di un permesso di domicilio “C”, nato il __________ 1982, di

formazione dentista ma dal maggio 2023 attivo come indipendente nel settore

immobiliare -assicuratosi facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1 (di

seguito: CO 1) dal 12 febbraio 2024 – il 1° marzo 2024, mentre si trovava al

domicilio e si stava “cambiando e sfilando i pantaloni”, ha “perso

l’equilibrio”. “Per evitare di picchiare altre parti del corpo, di

riflesso”, egli ha “appoggiato male il piede sul quale” ha “caricato

tutto il peso” (cfr. doc. 2).

Il 6 marzo 2024 RI 1 si è recato

presso il pronto soccorso della Clinica __________, ove è stato visitato dal

dr. med. __________ (specialista in ortopedia e traumatologia), che ha

diagnosticato una “frattura spiroide sostanzialmente composta diafisaria

distale del 5° metatarso” al piede destro (cfr. doc 4).

Contestualmente è stata

certificata un’inabilità lavorativa del 100% dal 6 marzo al 9 aprile 2024 (cfr.

doc. 4).

1.2. Con decisione del 3 giugno 2024,

l’assicuratore ha rifiutato di assumere il caso e di corrispondere le prestazioni

sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…) Secondo la raccomandazione ad hoc LAA 03/97 il Tribunale federale

delle assicurazioni ha stabilito che la determinazione del guadagno assicurato

deve basarsi in linea di principio sul guadagno effettivo (EVGE del 14.09.1993

/ RKUV 1994 U 183 pag. 49).

Essendo l’evento

avvenuto il 01.03.2024, per il calcolo dell’indennità giornaliera fa stato il

reddito da attività lavorativa percepito durante l’anno immediatamente

precedente l’infortunio (periodo dal 01.03.2023 al 29.02.2024).

Non risultando nessun

documento agli atti che dimostri l’esistenza di un reddito durante l’anno 2023,

non sussistono i presupposti per il riconoscimento del caso.

Inoltre, dopo aver

sottoposto gli atti medici in nostro possesso al nostro medico consulente,

quest’ultimo ha stabilito che, per una professione sedentaria, non può essere

ritenuta giustificata un’incapacità lavorativa.” (cfr. doc. 11)

1.3. Con opposizione del 6 giugno 2024, RI

1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti facendo valere quanto

segue:

"

(…)

1. Non è stato

dimostrato un reddito da attività lavorativa per il calcolo dell’indennità

giornaliera.

1) In

occasione dell’incontro del 2 maggio u.s., da voi convocato in presenza del mio

broker sig. __________ di __________, il vostro perito, sig. __________, mi ha

fatto la domanda specifica in merito a come dimostrare il reddito del 2023.

L’unico modo, essendo indipendente e non avendo quindi una busta paga, sarebbe

stato quello di trasmettervi la decisione di tassazione 2023 o il bilancio

della mia ditta individuale. Come ho già spiegato però, ho richiesto e ottenuto

una proroga fino al 31.12.2024 in quanto è il primo anno di attività e ho

bisogno di più tempo. Inoltre, ho chiarito bene la mia nuova attività e

spiegato come il salario che viene assicurato, come pure quello annunciato

all’AVS, è una pura stima. Potrò essere preciso unicamente alla chiusura

dell’anno proprio perché sono indipendente. Ho riferito al sig. __________

anche la mia situazione fiscale e dato l’ultima decisione in mio possesso.

2) Il 24 maggio

u.s. mi avete richiesto la documentazione a prova del salario per gli anni

2022, 2023 e 2024 (p. es. dichiarazione fiscale + decisione

imposte/contabilità). Le ho tramesso immediatamente la dichiarazione 2022 e

spiegato nuovamente il perché non potevo fornirvi i giustificativi richiesti.

3) Ho

richiesto alla mia fiduciaria di fare il bilancio provvisorio 2023, che vi

allego. Un documento nuovo ed è l’unica cosa che posso dare.

2. Dopo aver

sottoposto gli atti medici in nostro possesso al nostro medico consulente,

quest’ultimo ha stabilito che, per una professione sedentaria, non può essere

ritenuta giustificata un’incapacità lavorativa.

Potrei essere

potenzialmente d’accordo con questa conclusione qualora esercitassi tutt’oggi

la professione di medico dentista. Dal 2023 invece sono un professionista

nell’ambito immobiliare, per cui mi ritrovo spesso in cantieri e la maggior

parte del tempo lo passo fuori ufficio. Trovate riscontro nel rischio

assicurato nella vostra polizza LAINF.” (cfr. doc. 12).

1.4. Con decisione su opposizione del 20

giugno 2024, l’istituto assicuratore ha confermato il proprio precedente

provvedimento e, “in assenza di un guadagno assicurato effettivo

determinabile", tenuto altresì conto che “l’incapacità lavorativa

non è giustificata”, ha negato l’assunzione del caso ed il riconoscimento

delle prestazioni LAINF.

In particolare, CO 1 ha motivato

come segue la propria decisione su opposizione:

"

(…) Ai sensi dell’art. 4 LAINF, possono assicurarsi a titolo facoltativo

le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in

Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa e non assicurati

d’obbligo. Sono esclusi dall’assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza

attività lucrativa che occupano solo personale domestico.

Ai sensi dell’art. 5

LAINF, le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per

analogia all’assicurazione facoltativa.

La base di calcolo per

le prestazioni in contanti è il guadagno assicurato. Per il calcolo delle indennità

giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima

dell’infortunio: per il calcolo delle rendite quello riscosso durante l’anno

precedente l’infortunio. L’importo massimo del guadagno assicurato e di CHF

148'200 (artt. 15 LAINF e 22 OAINF).

Per l’assicurazione

facoltativa, e ai sensi dell’art. 138 OAINF, nei limiti dell’articolo 22

capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il

guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto,

potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone

esercitanti un’attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere

inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno

massimo assicurato.

Questo non significa

tuttavia che le prestazioni LAINF sono automaticamente calcolate sul guadagno

fisso convenuto nella polizza.

Infatti, secondo il

TF, la sola stipula di una polizza assicurativa non significa che il reddito

previsto sia stato effettivamente realizzato (cf. DTF 8C_797/2014 del 18

febbraio 2015).

La giurisprudenza del

Tribunale Federale è stata confermata (da DTF 148 V 286):

«7.3 Praxisgemäss soll der vereinbarte

versicherte Verdienst nicht dauerhaft wesentlich höher als das tatsächlich erzielte

Erwerbseinkommen liegen (vgl. Urteil 8C_50/2008 vom 28. April 2008 E. 3.2 mit

Hinweisen). Aus Art. 5 Abs. 1 UVG und Art. 138 UVV folgt,

dass sich die Vereinbarung über den versicherten Verdienst grundsätzlich nach

den effektiven Einkommensverhältnissen zu richten hat, wobei ein zumindest

innerhalb eines realistischen Bereichs liegender Betrag zu bestimmen ist (RKUV

1994 Nr. U 183 S. 49, U 59/92 E. 5c). Beide Vertragspartner sind gehalten, ihre

Vereinbarung nötigenfalls den konkreten Umständen anzugleichen

(RUMO-JUNGO/HOLZER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, UVG, 4. Aufl. 2012, S. 26; vgl. auch GEHRING, a.a.O.,

N. 10 zu Art. 15 UVG).»

Altre sentenze del TF

in questo senso (cf. DTF 8C_538/2019 del 24 gennaio 2020) (…)

Il calcolo delle

prestazioni LAINF non si limita alla presa in considerazione del guadagno

assicurato indicato nella polizza, ma va valutato il guadagno effettivo (cf.

DTF del 14.09.1993 / RAMA 1994 U 183 p. 49).

-

Caso concreto –

Nel caso del signor RI

1 né l’attività, né il salario effettivo risultano essere provati.

Mancando completamente

a CO 1 gli elementi per valutare un eventuale diritto a prestazioni (nulla di

concreto in merito all’occupazione rispettivamente al guadagno assicurato per

il periodo 2020-2024 risulta né dall’istruzione svolta né dalla documentazione

presentata dal signor RI 1) e risultando, così come fra l’altro ammesso dallo

stesso signor RI 1 un guadagno assicurato nullo per il 2023 (vedi protocollo

del colloquio del 2 maggio), è correttamente che CO 1 ha rifiutato di

riconoscere il diritto a prestazioni LAINF.

-

Incapacità lavorativa? –

Anche volendo, per

pura ipotesi, ammettere una copertura, alcuna prestazione sarebbe dovuto al

signor RI 1.

Ai sensi dell’art. 16

LPGA, ha diritto all’indennità giornaliera l’assicurato totalmente o

parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio.

Ai sensi dell’art. 17

LPGA, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA), l’indennità

giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato. Essa è ridotta in

proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.

Il caso del signor RI

1 è stato valutato in data 29 marzo 2024 dal dr. med. __________, FMH in

medicina interna e medico esperto SIM. Nel suo rapporto, il medico risponde

come segue alla domanda di sapere se l’incapacità lavorativa è giustificata:

“Sì, giustificata al

100% per 4 settimane per una professione che richiede la posizione eretta e la

deambulazione. Per una professione sedentaria nessuna incapacità lavorativa.

L’utilizzo della scarpa rigida al piede destro impedisce di guidare per 4

settimane.

In merito all’attività

che l’assicurato svolgerebbe e nel suo scritto del 6 giugno 2024, il signor RI

1 afferma quanto segue: “Potrei potenzialmente essere d’accordo con questa conclusione

qualora esercitassi tutt’oggi la professione di medico dentista. Dal 2023

invece sono un professionista nell’ambito immobiliare, per cui mi ritrovo

spesso in cantiere e la maggior parte del tempo lo passo fuori ufficio. Trovate

riscontro nel rischio assicurato nella vostra polizza LAINF”.

Come già detto sopra,

il fatto di concludere una polizza, per di più con un salario massimo

assicurato LAINF per un rischio X, non permette di concludere ad un diritto

automatico a prestazioni LAINF in assenza di elementi concreti della nuova

attività.

È dunque correttamente

che CO 1 considera l’incapacità attestata come non provata.

In caso di

continuazione di procedura sono già sin d’ora richieste informazioni in merito

agli eventi infortunistici presi a carico da altri assicuratori così come del

dossier cassa malati per gli ultimi 10 anni.” (cfr. doc. 15).

1.5. Con tempestivo ricorso del 14

agosto 2024, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede (oltre a protestare

spese, tasse e ripetibili) l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e, in via principale, il riconoscimento delle prestazioni

LAINF per il periodo dal 6 marzo al 14 maggio 2024, rispettivamente, in via

subordinata, il rinvio dell’incarto alla CO 1 “per l’emanazione di una

nuova decisione.” (cfr. doc. I).

L’avv. RA 1, innanzitutto, precisa che il proprio assistito è di formazione

dentista.

Egli ha però ceduto la sua

attività dentistica, al prezzo di fr. 250'000.- e si è dedicato all’attività

immobiliare, tramite la ditta individuale __________ (iscritta a Registro di

commercio il 17 maggio 2023; cfr. www.zefix.ch).

L’attività di RI 1, precisa il

legale, “consiste nell’identificare delle opportunità di acquisto, sviluppo

e vendita di oggetti immobiliari, per conto proprio o di terzi. Il ricorrente

si occupa tra le altre cose di individuare asset mediante una rete di

collaborazioni on mediatori immobiliari e privati, di valutare oggetti e

prezzi, di far realizzare rilievi e progetti di ristrutturazione così come di

raccogliere preventivi e seguire cantieri. Si tratta di un’attività molto

dinamica che richiede frequenti spostamenti sul territorio, presso clienti o

professionisti de settore e cantieri in fase di esecuzione. Tali spostamenti,

giornalieri, avvengono tramite automobile privata e una volta raggiunti gli

immobili esigono spesso delle visite a piedi su terreni poco agevoli.”

(cfr. doc. I).

La parte ricorrente, rammentato

che a febbraio 2024 RI 1 ha sottoscritto una “assicurazione infortunio

secondo la LAINF” (facoltativa) ed una “assicurazione complementare

LAINF per aziende” presso la CO 1, indicando, quale salario annuo fisso,

fr. 148'200.-, osserva che il medesimo aveva “indicato i propri salari

pregressi, dal 2017 al 2021, per importo da CHF 142'800 fino a CHF 403’000”

ed ha dunque “contratto le polizze” CO 1 “con la prospettiva di un

rapido sviluppo dell’attività”. “Del resto”, procede la parte

ricorrente, “già a titolo personale, l’assicurato aveva potuto realizzare

dei guadagni in ambito immobiliare che giustificavano la previsione di un

reddito di rilievo. Ciò, di fatto, si è del resto avverato e ha trovato

conferma già nelle prime operazioni immobiliari portate a termine nel corso

dell’anno di riferimento e anche immediatamente a seguito dell’evento (doc. E).

È notorio infatti che gli introiti nell’ambito immobiliare avvengano in

occasione della conclusione delle varie operazioni in corso. Per l’anno 2023,

il ricorrente ha versato contributi AVS per CHF 12'649 e, come si evince dalle

relative fatture, per un reddito determinante di CHF 111'100 (doc. F). La

dichiarazione di imposta è ancora in fase di elaborazione e ci si riserva di

produrla ulteriormente, ma dimostrerà anch’essa introiti complessivi finanche

superiori.”

Ribadite le circostanze del

sinistro del 1° marzo 2024 e le incapacità lavorative attestate,

rispettivamente, dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________, il legale

del ricorrente ha fatto valere le ragioni del proprio assistito come segue:

"

(…) Nel concreto l'assicurato è professionalmente attivo in Ticino quale

individuale, segnatamente sotto ditta individuale __________. Si è affiliato

all'assicurazione facoltativa infortuni sottoscrivendo le polizze CO 1 12

febbraio 2024 assicurazione infortuni e complementare, per un guadagno

assicurato di CHF 148'200 (doc. B). Sussiste dunque una copertura assicurativa,

per cui di principio sono dovute le prestazioni stabilite dalla LAINF.

(…).

10. Incapacità

lavorativa

La decisione mette in

discussione, anche se invero a solo a titolo subordinato, la sussistenza di

un'incapacità lavorativa in funzione dell'assenza di comprove sull'attività

svolta. Un'incapacità lavorativa a seguito dell'evento è per contro data, come

da certificazioni mediche.

(…)

Nel concreto, come

accertato dai referti medici di __________ (dr. med. __________), è stata

certificata un'incapacità lavorativa al 100% a far tempo dal 6 marzo 2024, fino

al 9 aprile 2024. La certificazione di tale specialista in ortopedia del pronto

soccorso della clinica __________, resa in conoscenza dell'anamnesi e sulla

base degli esami del caso, costituisce una dimostrazione sufficiente, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante, del grado di incapacità

lavorativa ai sensi della giurisprudenza succitata.

Tale incapacità

lavorativa è del resto confermata in maniera congruente anche dal dr. med. __________,

per una durata di 4 settimane, per tutte le professioni che richiedono la

posizione eretta e la deambulazione, precisando anche che la scarpa rigida al

piede destro impedisce inoltre di guidare. È stata esclusa un'incapacità

Iavorativa unicamente per un'attività sedentaria.

Ora, la decisione su

opposizione che considera in questi termini che l'incapacità Iavorativa non sia

stata comprovata "in assenza di elementi concreti della nuova

attività" non può essere seguita. Come detto nei fatti, l'assicurato si

occupa di identificare delle opportunità di acquisto, sviluppo e vendita di

oggetti immobiliari, che richiede la valutazione di oggetti e prezzi, di far

realizzare rilievi e progetti di ristrutturazione così come di raccogliere

preventivi, spostandosi su cantieri, visionando proprietà, mantenendo contatti

e reti con gli operatori del settore, i clienti e i potenziali venditori. Si

tratta di un'attività la cui componente di rappresentanza ha una forte

influenza e che presuppone frequenti spostamenti e contatti.

Lo confermano anche la

presentazione aziendale ufficiale e le dichiarazioni qui annesse agli atti, di

alcuni attori che d'uso collaborano con il ricorrente (doc. G).

In queste condizioni,

a fronte della certificazione medica agli atti e secondo il grado della

verosimiglianza preponderante, occorre considerare che per l'assicurato sia

stata ampiamente dimostrata la sussistenza di un'incapacità di lavoro concreta

nella professione esercitata. (…)

11. Salario

determinante

II punto principale

della decisione su opposizione qui impugnata risiede nel fatto che, secondo

l'assicurazione, non sarebbe data comprova di un salario effettivo, per cui

ogni prestazione LAINF andrebbe in ogni caso esclusa. Lo si contesta per i

seguenti motivi.

11.1.

Secondo l'art. 15 cpv.

Fatti

I LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al

guadagno assicurato. Il cpv. 2 della norma soggiunge che per il calcolo delle

indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario

riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso

durante I'anno precedente l'infortunio. Il cpv. 3 della norma precisa che il

Consiglio federale emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in

circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato non riscuota affatto,

o non ancora, il salario consueto nella sua professione (lett. c).

Di regola, è

considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5

cpv. 2 LAVS e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF). L'art. 22 cpv. 3 OAINF

prevede, nuovamente, che le indennità giornaliere sono calcolate in base

all'ultimo salario ricevuto prima dell'infortunio, inclusi gli elementi del

salario non ancora versati che gli sono dovuti. Le rendite, secondo il cpv. 4

della norma, sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o

più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli

elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non

è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è

convertito in pieno salario annuo.

Derogando al principio

posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, I'art. 23 OAINF

definisce il salario determinante per l'indennità giornaliera in alcuni casi

speciali. L'art. 23 cpv. 3 OAINF precisa che se l'assicurato non esercita

regolarmente un'attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti

fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponderato.

Secondo la

giurisprudenza le persone assicurate che non hanno un orario di Iavoro medio

costante o un salario in caso di retribuzione su commissione per un certo

periodo di tempo, come ad esempio anche gli insegnanti e i rappresentanti, sono

considerate occupate irregolarmente (DTF 139 V 464, consid. 2.4 e 2.5). Il caso

delle forti oscillazioni salariali è per contro soddisfatto se il salario

dipende dal fatturato realizzato o da altri fattori più o meno indeterminati

(DTF 128 V 298 E. 2b/aa e cc e rif.). La sussistenza delle condizioni per

l'applicazione della norma speciale dev'essere valutata in base al rapporto di

lavoro in cui l'assicurato si trovava al momento dell'infortunio (RKUV 1997 n.

U 274 pag. 181 e segg. E. 3b con riferimenti).

L'obiettivo dell'art.

23 cpv. 3 OAINF è infatti quello di fornire un indennizzo nel caso in cui una

persona assicurata subisca accidentalmente un infortunio durante una fase di

lavoro poco retribuita o eventualmente anche non retribuita nel corso della sua

precedente attività lavorativa. In questi casi secondo la Raccomandazione 3/84

della Commissione ad hoc sul danno LAINF, si giustifica basare la

determinazione di un salario medio giornaliero adeguato ai sensi dell'art. 23

cpv. 3 OAINF sul periodo degli ultimi tre mesi precedenti l'infortunio e, nei

casi di fluttuazioni molto forti, tale periodo può essere

esteso a un massimo di

12 mesi. Secondo la raccomandazione n. 7/87 sull'occupazione irregolare il

fattore decisivo è la natura dell'occupazione prima dell'infortunio e le

intenzioni delle parti per il periodo successivo.

11.2.

Secondo la decisione

su opposizione, il calcolo delle prestazioni LAINF dovrebbe considerare il

salario effettivo e, siccome l'assicurato non avrebbe provato né un'attività né

un salario effettivo tramite __________ per l’anno 2023 né sarebbero stati

versati agli atti dati per il periodo 2020-2024, le prestazioni LAINF sarebbero

state correttamente negate.

Ora, dai documenti AVS

(doc. F) per l'anno 2023 è attestato un contributo di CHF 12'649. Ciò

corrisponde a un salario determinante superiore a CHF 100'000. Di questo aspetto

la decisione impugnata non ha minimamente tenuto conto e non è condivisa ai

sensi delle norme succitate, per cui i contributi AVS sono già di per sé

determinanti.

La dichiarazione

d'imposta dell'anno 2023 non è al momento ancora stata allestita, è tuttavia

indubbio che la stessa (che ci si riserva di produrre ulteriormente) attesterà

un reddito in questa linea. Anche in questi termini la decisione, che nega un

qualsiasi salario determinante al ricorrente non appare sostenibile.

Nel marzo 2023, il

ricorrente ha potuto ingenerare un utile imponibile discendente da una vendita immobiliare

di oltre CHF 600'000 (doc. E). Anche considerando che l'immobile era in

comproprietà con la coniuge, andrebbe quantomeno considerato un utile pari alla

metà dell'importo, di CHF 300'000. II ricorrente ha anche acquistato un

immobile a luglio 2023, un altro nel mese di novembre 2023. Già nell'aprile

2024 è stato venduto l'oggetto acquistato a luglio generando un utile, TUI

esclusa, di CHF 245’000 (prezzo d'acquisto CHF 420'000, spese di

ristrutturazione CHF 76'000, valore di vendita CHF 740’000, cfr. doc. E). Per

il secondo oggetto acquistato prima dell'evento, la promozione è in corso ma vi

sono già delle riservazioni per cui si prospettano utili superiori a CHF 2.4

milioni. Considerare dunque un salario determinante pari a CHF 0 appare dunque

in questi termini insostenibile e la decisione non può essere condivisa.

11.3.

Si segnala a titolo

abbondanziale che l'attività dell'assicurato sarebbe inoltre del tutto

paragonabile a quella di un rappresentante, per cui secondo giurisprudenza

occorrerebbe considerare che si tratti di una persona occupata irregolarmente

ai sensi di quanto sopra. Inoltre, il salario dell'attività del ricorrente

dipende completamente da fattori indeterminati (come ad esempio l'andamento

generale del mercato immobiliare, il reperimento di oggetti idonei, la loro

promozione sul mercato e la successiva vendita) per cui è anche oggetto di

forti fluttuazioni. L'incasso sulla riuscita di operazioni immobiliari di cui

l'assicurato si occupa, seppure di una certa consistenza, è tuttavia

chiaramente determinato dal momento in cui esse si perfezionano. Occorreva

dunque considerare il salario determinante in questi termini, per cui si

ritiene che non si potesse fare astrazione anche dei pregressi guadagni (per

cui s'imponeva un calcolo medio).

11.4.

In queste circostanze

la decisione impugnata non poteva dunque omettere di considerare i salari AVS

dichiarati su cui l'assicurato ha pagato i contributi e il fatto che per l'anno

in cui l'assicurato si è infortunato, occorresse considerare una media

salariale. In questi termini le prestazioni dell'assicurazione contro gli

infortuni sono dunque state a torto negate e si chiede che siano per contro

riconosciute.” (cfr. doc. I).

1.6. Con risposta del 31 agosto 2024, CO

1, patrocinata dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso sulla base

delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

Ad. 3 – Si prende atto

che il signor RI 1 è attivo in campo immobiliare e che quale attività ha come

dichiarato nel ricorso “l’identificare delle opportunità di acquisto, sviluppo

e vendita di oggetti immobiliari per contro proprio e di terzi”.

Da una verifica il

signor RI 1 non risulta iscritto all’Albo dei fiduciari immobiliari! Iscrizione

obbligatoria per chi svolge l’attività che asserisce di svolgere.

Ad. 4 – Il ricorrente

avrà anche sottoscritto una proposta per una polizza d’assicurazione

facoltativa LAINF nell’ottica di guadagni futuri, ha comunque pagato il premio

solo il 15 maggio 2024 dopo sommazione.

Ad. 5 – I documenti

prodotti dal ricorrente quale F sono semplicemente le richieste di acconto AVS

basate sull’ultima tassazione cresciuta in giudicato e non confermano

certamente il reddito conseguito al momento dell’infortunio. Anche le copie dei

rogiti prodotti nulla dicono in merito al reddito del ricorrente.

Ad. 6 e 7 – Parte

convenuta non ha contestato l’infortunio ma il dr. ____________ che nel suo

rapporto 29 marzo 2024 considera giustificata un’incapacità del 100% per un

professionista che richiede la posizione eretta e la deambulazione mentre per

una professione sedentaria nessuna incapacità lavorativa è giustificata.

Ad. 8 – Correttamente

la convenuta ha rifiutato il versamento di prestazioni.

Ad. 9 e 10 – Con

decisione 3 giugno 2024 CO 1 ha rifiutato l’assunzione del sinistro poiché

l’assicurato non ha dimostrato un reddito da attività lavorativa per il calcolo

dell’indennità giornaliera oltre che non giustificata per un’attività

sedentaria un’incapacità lavorativa.

Con opposizione 6

giugno il qui ricorrente produce un bilancio 2023 dove risulta un “ricavo da

attività precedente” di CHF 250'000.-, importo che il qui ricorrente ha dichiarato

aver guadagnato dalla vendita del suo studio dentistico. Ad oggi il signor RI 1

risulta ancora iscritto all’Ordine dei medici dentisti del Canton Ticino e

figura ancora sul sito internet del suo studio.

Come rilevato anche

dal ricorrente ai sensi dell’art. 4 LAINF possono assicurarsi a titolo

facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente

domiciliate in Svizzera. La base di calcolo per le prestazioni in contanti è il

guadagno assicurato. Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato

guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il

calcolo delle rendite quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Per l’assicurazione facoltativa i premi e le prestazioni in contanti sono

calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla

conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno

civile.

Come correttamente

rilevato dalla convenuta, questo non significa comunque che le prestazioni

LAINF sono automaticamente calcolate sul guadagno fisso convenuto nella

polizza.

In effetti secondo il

Tribunale federale, la sola stipula di una polizza assicurativa non significa

che il reddito previsto sia stato effettivamente realizzato (cfr. STC

8C_797/2014 del 18 febbraio 2015). Tale giurisprudenza è stata confermata nella

DTF 148 V 286 o nella DTF 8C_538/2019 del 24 gennaio 2022 dove il tribunale

federale rileva:

“Se l’occupazione è

stata provata ma il salario esatto versato è rimasto oscuro, è necessario

apportare una correzione al guadagno assicurato. In tal senso (cfr. DTF 128 V

189 consid. 3a/aa), il calcolo del guadagno assicurato deve basarsi in linea di

principio sul salario effettivo. Una deroga a questa regola in singoli casi è

giustificata solo se si può praticamente escludere un abuso nel senso di

concordare salari fittizi che non sono mai stati effettivamente versati”.

Pertanto come già

rilevato nelle decisioni emesse dall’assicurazione qui convenuta, il calcolo

delle prestazioni LAINF non si limita alla presa in considerazione del guadagno

assicurato indicato nella polizza ma va valutato il guadagno effettivo.

Il qui ricorrente non

ha provato né l’attività (si ricorda che il signor RI 1 non risulta iscritto

all’albo dei fiduciari immobiliari) né il salario effettivo.

Lo stesso signor RI 1

ha dichiarato durante il colloquio del 2 maggio presso gli uffici della

convenuta un guadagno assicurato nullo per il 2023.

Sono quindi mancati

alla convenuta tutti gli elementi necessari per valutare un eventuale diritto

alle prestazioni poiché nulla di concreto in merito all’occupazione

rispettivamente al guadagno assicurato per il periodo 2020-2024 risulta né dall’istruzione

svolta dalla convenuta né dalla documentazione presentata dal signor RI 1.

Il documento F prodotto

dal ricorrente nulla dice in merito all’effettivo reddito per il 2023. In

effetti trattasi di richieste d’acconto e di uno specchietto degli acconti

versati basati sull’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

Impossible, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, che la cassa AVS

abbia definito i contributi definitivi 2023 considerato che per sua stessa

ammissione la notifica di tassazione 2023 non è ancora stata emessa. In effetti

l’ultimo anno che figura sull’estratto AVS è il 2019.

Se anche dalla

notifica di tassazione dovesse emerge un reddito andrà a dover essere

verificato di che tipo di reddito si tratta.

Ma non può essere

riconosciuta nemmeno l’incapacità lavorativa poiché come risulta chiaramente

dal rapporto medico 29 marzo 2024 del dr. med. __________ l’inabilità

lavorativa è giustificata per 4 settimane al 100% in una professione che

richiede la posizione eretta e la deambulazione. Per una professione sedentaria

nessuna incapacità lavorativa. L’utilizzo della scarpa rigida al piede destro

impedisce di guidare per 4 settimane.

Nello scritto 6 giugno

2024 di opposizione alla decisione emessa dalla convenuta il signor RI 1

afferma che: “potrei essere potenzialmente d’accordo con questa conclusione

qualora esercitassi tutt’oggi la professione di medico dentista dal 2023 invece

sono un professionista nell’ambito immobiliare, per cui mi ritrovo spesso in

cantieri e la maggior parte del tempo la passo fuori ufficio. Trovate riscontro

nel rischio assicurato nella vostra polizza LAINF”.

Si ribadisce che il

signor RI 1 non risulta iscritto all’albo dei fiduciari immobiliari e che nel

corso del colloquio presso gli uffici della convenuta ha dichiarato che per il

2023 il reddito era nullo.

Correttamente pertanto

la convenuta in I.a e II.a istanza ha rifiutato di assumere il caso considerato

che, in assenza di guadagno assicurato effettivo determinabile, l’evento

annunciato non dà diritto alle prestazioni. Inoltre l’incapacità lavorativa

nella fattispecie non risulta essere giustificata.” (cfr. doc. III).

1.7. Nella propria replica del 26

settembre 2024, la parte ricorrente osserva quanto segue:

"

(…)

Ad. 1.-3.

Occorre anzitutto

sgomberare il campo da malintesi. RI 1, come emerge dallo scopo sociale della

sua ditta individuale e come si evince dai documenti prodotti sia in questa

sede sia all'incarto dell'Assicurazione, non è un'agenzia immobiliare, non

esegue intermediazioni finanziarie per conto terzi ma commercia immobili a

proprio nome e non è un fiduciario immobiliare (art. I LFid). La struttura

dell'attività del ricorrente presuppone per il resto anche che i servizi che

dovessero esulare dall'attività di commerciante di immobili e che dovessero

eventualmente rientrare in quelli assoggettati alla LFid, siano pure affidati a

professionisti esterni. Corretto dunque rilevare che il ricorrente non sia

iscritto all'albo dei fiduciari, ciò perché egli non riveste materialmente

funzioni che lo impongano. Ciò non esclude tuttavia affatto le tesi del

ricorso, come emerge dagli atti prodotti.

Ad. 4. - 5.

Sul fatto che le

polizze LAINF del caso siano attive non vi sono dubbi. La risposta si limita

per il resto a sostenere che i documenti prodotti non comprovino un reddito

dall'attività commerciale del ricorrente senza confrontarsi con le tesi del

ricorso, a cui si rinvia e che si preciseranno ancora all'occorrenza più

avanti.

Ad. 6. - 8.

Si prende atto che

l'infortunio sia incontestato e che la decisione si basi essenzialmente sul

fatto che il dr. med. __________ abbia constatato l'assenza di incapacità

lavorativa per le professioni sedentarie, riconoscendola invece al 100% per le

professioni che richiedono la posizione eretta e la deambulazione. Si contesta

che potesse essere negata una presa a carico, considerando l'effettiva esigenza

dell'attività del ricorrente.

Ad. 9. - 10.

Il ricorrente, come

descritto nei fatti del ricorso, ha ceduto la propria attività al prezzo di CHF

250'000. Che sia ancora iscritto nell'albo dei dentisti nulla muta sul fatto

che abbia dato avvio alla sua nuova attività di commerciante d'immobili, per

cui si è del resto volontariamente assicurato stipulando le polizze CO 1 qui in

essere e per cui è imposto. Per il resto la giurisprudenza citata dalla

risposta è corretta, non se ne condividono tuttavia le sussunzioni per cui non

sarebbe provata l'attività né il salario effettivo.

In merito all’attività

effettiva, va ribadito che il fatto che il ricorrente non sia – a giusto titolo

- iscritto all'albo dei fiduciari non è di alcuna pertinenza rispetto alla

fattispecie. Non si può su questa base negare un'attività effettiva. Dalle

comprove agli atti si evince per contro la tipologia dell'attività e le

operazioni realizzate dal ricorrente. Come visto, l'attività del ricorrente non

è sedentaria, ma implica per contro la deambulazione, frequenti spostamenti in

automobile (impossibili a fronte dell'infortunio subito), tragitti a piedi

anche su terreni accidentati. Ciò è incontestabile ed emerge a sufficienza

dalle comprove versate agli atti. Non si può ritenere, secondo la verosimiglianza

preponderante e sulla base dei documenti medici agli atti, che non fosse dato

per il periodo in questione un grado di incapacità lavorativa al 100%

certificata sia dal dr. __________, sia dal dr. __________.

Per quanto attiene al

reddito effettivo, la risposta si limita a riprendere le argomentazioni della

decisione impugnata e non si confronta con le tesi del ricorso, segnatamente

con il fatto che i dati AVS siano quantomeno indizio di un reddito superiore a

zero, che già precedentemente all'evento il qui ricorrente aveva realizzato un

introito discendente dalla vendita di un immobile, che l'attività di

commerciante immobiliare è comunque soggetta a fluttuazioni sugli introiti

realizzati, dipendenti dalle vendite che si portano a compimento. Si rinvia

dunque a quanto sostenuto nel ricorso, per cui la decisione che considera un

reddito nullo dell'assicurato, peraltro senza sufficienti e concrete verifiche

e in maniera incompatibile con la realtà dei fatti, non è condivisa. In merito

ai documenti prodotti dall'assicurazione con la risposta si rileva inoltre che

le dichiarazioni del ricorrente sono state considerate in maniera parziale e

inesatta. Ad esempio, laddove l'assicurato ha riferito in merito al reddito

"nel periodo contabile 2023", ha indicato che ha percepito un

reddito, oltre che dalla vendita dello studio, anche "da altre piccole

operazioni", di cui la decisione non tiene erroneamente conto (e che per

contro emergono dai documenti prodotti con il ricorso e già anche di fronte

all'assicurazione). L'assicurato ha del resto dichiarato anche "nel 2023

ho effettuato le prime due operazioni di compravendita che hanno portato ad un

salario nelle mie disponibilità nel 2023 di CHF 240'000 circa, TUI esclusa.

Quindi a fronte di ciò è stato indicato in polizza il salario massimo

LAINF". Si tratta di un altro aspetto su cui la decisione è silente e per

cui la stessa non può essere condivisa anche per la sua carente motivazione

(non indica per quale ragione tali elementi, rilevanti, non siano stati considerati).

Non si può del resto omettere di considerare che, visto che l'attività del

ricorrente è svolta nella forma della ditta individuale non permette di

omettere di considerare l'introito effettivamente percepito dall'assicurato

tramite l'attività emergente dai documenti agli atti.” (cfr. doc. VII).

1.8. Con duplica del 14 ottobre 2024, la

parte resistente osserva quanto segue:

"

(…)

-

È stato lo stesso ricorrente a dichiarare nel suo ricorso – punto 3

pagina 3 – e citiamo: “l’attività consiste nell’identificare delle opportunità

di acquisto, sviluppo e vendita di oggetti immobiliari, per conto proprio o di

terzi” tra l’altro dopo l’inoltro della risposta di causa non è stato più

possibile accedere al sito web di __________;

-

L’incasso della cessione dello studio dentistico non è un reddito da

lavoro;

-

Si ribadisce la richiesta di edizione dei dossier: da Cassa malati __________

incarto completo cassa malati signor RI 1; da Cassa AVS estratti aggiornati; da

Ufficio tassazione __________. Dichiarazioni e notifiche fiscali 2020-2023”

(cfr. doc. X).

1.9. Con osservazioni del 16 ottobre

2024, il legale del ricorrente osserva che “l’attività di __________ è

quella che emerge dagli atti, se lo scrivente è stato impreciso nell’allegato

ricorsivo, questo è comunque privo di rilievo per le tesi di ricorso. Il sito

internet di __________ è sempre stato online, si è comunque prodotto estratto

della presentazione aziendale. A ulteriore comprova dell’attività annetto

comprove della più recente operazione” (cfr. doc. XII).

1.10. Infine, con osservazioni del 21

ottobre 2024 – trasmesse, per conoscenza, alla parte ricorrente il giorno

seguente (cfr. doc. XV) – la convenuta si è riconfermata integralmente nella

risposta di causa e nella duplica del 14 ottobre 2024, “rilevando che

comunque quanto prodotto [ndr: dalla controparte] non prova di certo

l’esistenza di un salario assicurato LAINF necessario per un diritto a

prestazioni” (cfr. doc. XIV).

considerato in diritto

2.1. L’oggetto del contendere è la

questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a negare ad RI 1 la

propria copertura in relazione al sinistro del 1° marzo 2024.

2.2. L'assicurazione facoltativa contro

gli infortuni è regolata dagli artt. 4 e 5 LAINF, nonché dagli artt. 134 ss.

OAINF.

Ai sensi dell’art. 4 LAINF possono

assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa

indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti

nell’impresa e non assicurati d’obbligo (cpv. 1). Sono esclusi

dall’assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che

occupano solo personale domestico (cpv. 2).

Inoltre, secondo l’art. 5 LAINF,

le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia

all’assicurazione facoltativa (cpv. 1). Il Consiglio federale emana

prescrizioni completive sull’assicurazione facoltativa. Ne regola segnatamente

l’affiliazione, la dimissione, l’esclusione ed il calcolo dei premi (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 136 OAINF, nel

caso dell’assicurazione facoltativa, il rapporto assicurativo si fonda su

contratto scritto. Esso regola segnatamente l’inizio, la durata minima e la

fine dell’assicurazione.

Infine, l’art. 138 OAINF, relativo

alla base di calcolo dei premi e delle

prestazioni in contanti, prevede che nei limiti dell’art. 22 cpv. 1

OAINF (a norma del quale l’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a

148’200 franchi all’anno e a 406 franchi al giorno), i premi e le prestazioni

in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo,

pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di

ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa

indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i

familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.

2.3. Ai sensi

dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate

in base al guadagno assicurato.

Il

cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è

considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima

dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno

precedente l’infortunio.

Il medesimo art. 15 al cpv.

3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni

particolari.

Per guadagno assicurato si

deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore

di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un

tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno

assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di

lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non

solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche

le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il

rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da

premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).

Ai sensi dell’art. 22 OAINF:

"

1L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a

148 200 franchi all’anno e a 406 franchi al giorno.

2È considerato guadagno assicurato il salario

determinante secondo la legislazione sull’AVS, con le seguenti deroghe:

a. sono

considerati guadagno assicurato anche i salari non sottoposti al prelievo di

contributi dell’AVS a causa dell’età dell’assicurato;

b. fanno pure

parte del guadagno assicurato gli assegni familiari, accordati conformemente

all’uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, per la

formazione o per l’economia domestica;

c. per i

familiari del datore di lavoro collaboranti nell’azienda, gli associati, gli

azionisti o i soci di società cooperative si tiene conto almeno del salario

corrispondente agli usi professionali e locali;

d. non sono

prese in considerazione le indennità versate allo scioglimento del rapporto di

lavoro, in caso di chiusura o di fusione dell’azienda o in circostanze

analoghe;

e. …

3L’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo

salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi

del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

3bis Se fino all’insorgenza dell’infortunio la persona

assicurata aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la legge federale

del 19 giugno 195949 sull’assicurazione

per l’invalidità, l’indennità giornaliera corrisponde almeno all’ammontare

totale dell’indennità giornaliera versata fino ad allora dall’assicurazione per

l’invalidità, ma al massimo all’80 per cento dell’importo massimo del guadagno

assicurato conformemente al capoverso 1. Per l’ammontare dell’indennità

giornaliera delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1

lettera c della legge è determinante

l’articolo 132a capoverso 1.

4Le rendite sono calcolate in base al salario pagato

all’assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell’anno precedente

l’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono

dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario

ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso

di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista a

condizione che in base al modello attuale o previsto della biografia lavorativa

non risulti una durata normale diversa dell’attività. La conversione è limitata

al periodo di tempo ammesso dal diritto in materia di stranieri.”

L’art.

23 OAINF, poi, stabilisce che:

"

1Se l’assicurato non ha ottenuto il salario o ne ha ottenuto

uno ridotto a causa di servizio militare, servizio civile, servizio di

protezione civile, infortunio, malattia, maternità o lavoro ridotto, viene

preso in considerazione il guadagno che avrebbe conseguito senza queste

circostanze

2…

3 Se l’assicurato non esercita regolarmente

un’attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si

deve basare su un medio salario giornaliero ponderato.

3bis Se un dipendente temporaneo che esercita regolarmente

un’attività lucrativa nell’ambito di un contratto quadro e di un contratto

d’impiego è vittima d’infortunio, è determinante il salario concordato nel

contratto d’impiego in vigore.

4 L’articolo 22 capoverso 3 è applicabile a un

assicurato vittima di un infortunio durante un’attività stagionale. Se

l’infortunio è occorso nel periodo durante il quale non esercita un’attività

lucrativa, il salario effettivo conseguito nell’anno precedente, va diviso per

365.

5 Se prima dell’infortunio l’assicurato era

impiegato presso più datori di lavoro, è determinante il salario complessivo di

tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dal fatto che per tali rapporti

sia stata stipulata una copertura solo per gli infortuni professionali oppure

anche per gli infortuni non professionali. Questa disposizione vale anche per

l’assicurazione facoltativa.

6 Per i praticanti, i volontari, le persone che si

preparano alla scelta di una professione e per gli assicurati che esercitano

un’attività in centri professionali d’integrazione per gli invalidi al fine di

acquisire una formazione, va preso in considerazione, dal compimento del 20°

anno d’età, un guadagno giornaliero del 20 per cento almeno dell’importo

massimo del guadagno assicurato e, prima del compimento del 20° anno

d’età, del 10 per cento almeno.

7 Il salario determinante è ricalcolato se la cura

medica è durata almeno tre mesi e il salario dell’assicurato è aumentato del 10

per cento almeno nel corso di questo periodo.

8 In caso di ricaduta è determinante il salario

ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento

dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i

beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.

9 Nella misura in cui le conseguenze di un evento

assicurato provocano un ritardo di almeno sei mesi nella formazione

professionale, per la durata del ritardo, ma al massimo per un anno, viene

accordata un’indennità giornaliera parziale corrispondente alla differenza tra

il salario percepito durante la formazione e il salario minimo di un lavoratore

qualificato della corrispondente categoria professionale.”

Di regola, quindi, è

considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5

cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

2.4. In una

sentenza U 78/01 del 18 settembre 2002 consid. 3.2 ss., l’Alta Corte si è

espressa in un caso in cui l’insorgente, assicurato facoltativamente contro gli

infortuni in quanto pavimentatore indipendente, per determinare il grado di

invalidità secondo l’art. 18 LAINF, pretendeva che quale reddito da valido

venisse considerato il guadagno assicurato convenuto (fr. 80'000), anziché

quello determinato dall’assicuratore LAINF (fr. 28'600, importo equivalente

all’utile aziendale medio calcolato sugli anni 1992-1994).

Il

Tribunale federale ha approvato l’operato dell’amministrazione. In questo

contesto la Corte federale ha sottolineato che “In base al principio di cui

all’art. 5 cpv. 1 LAINF, secondo il quale le disposizioni sull’assicurazione

obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa, l’accordo

sul guadagno assicurato deve considerare i redditi effettivi del postulante

l’assicurazione. Trattandosi di lavoratori indipendenti, i loro redditi sono

sovente soggetti a fluttuazioni che non possono essere convenientemente

previste al momento della conclusione di un’assicurazione facoltativa e

difficilmente rilevabili in anticipo. Nell’ambito dell’assicurazione

facoltativa vale tuttavia il principio ancorato nell’art. 138 OAINF, giusta il

quale premi e prestazioni in contanti – riservata la possibilità di correzioni

dopo l’insorgenza del sinistro assicurato in casi eccezionali – devono essere calcolati in base al

guadagno assicurato convenuto.”.

In una

sentenza STF 8C_797/2014 del 15 ottobre 2014, il Tribunale federale ha

stabilito che il semplice fatto che sia stata stipulata mediante polizza

un'assicurazione non significa che il reddito ivi previsto sia stato

effettivamente realizzato (consid. 3).

In DTF 148

V 286, nel caso di un assicurato che gestiva una ditta individuale, poi

divenuta una Sagl, che era assicurato, dapprima, facoltativamente contro gli

infortuni, poi a titolo obbligatorio, che quando gestiva la ditta individuale

aveva subito un infortunio ed anni dopo aveva avuto una ricaduta, laddove

litigiosa era la questione relativa alla determinazione del guadagno assicurato

ai fini del calcolo della rendita d’invalidità, l’Alta Corte ha stabilito

quanto segue:

" 7.1 In der Schweiz wohnhafte Selbstständigerwerbende und ihre nicht

obligatorisch versicherten mitarbeitenden Familienglieder können sich gemäss

Art. 4 Abs. 1 UVG freiwillig versichern. Nach Art. 5 Abs. 1 UVG gelten die

Bestimmungen über die obligatorische Versicherung sinngemäss für die

freiwillige Versicherung. Zwar entsprach es nicht dem Willen des Gesetzgebers,

freiwillig und obligatorisch Versicherte durchwegs gleichzustellen (SVR 2000 UV

Nr. 9 S. 29, U 358/98 E. 4a mit Hinweis). Doch soll die freiwillige

Versicherung nach Art. 5 UVG grundsätzlich derjenigen der obligatorischen

Versicherung gleichwertig sein (VOLKER PRIBNOW, BSK UVG, a.a.O., N. 1 zu Art. 5

UVG; RKUV 1994 Nr. U 183 S. 49, U 59/92 E. 5a; vgl. auch GEHRING, a.a.O., N. 2

zu Art. 5 UVG). Nach Art. 5 Abs. 2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende

Vorschriften über die freiwillige Versicherung. Er ordnet namentlich den

Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienbemessung. Von

dieser Kompetenz hat der Bundesrat in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch gemacht

(SVR 1997 UV Nr. 83 S. 299, U 167/95 E. 5a; GEHRING, a.a.O., N. 3 zu Art. 5

UVG).

7.2

In der freiwilligen Versicherung wird das Versicherungsverhältnis gemäss Art.

136 UVV durch schriftlichen Vertrag begründet. Nach Art. 138 UVV werden die

Prämien und Geldleistungen im Rahmen von Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem

versicherten Verdienst bemessen, der bei Vertragsabschluss vereinbart wird und

jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden kann. Dieser Verdienst

darf bei Selbstständigerwerbenden nicht weniger als 45 Prozent und bei

Familiengliedern nicht weniger als 30 Prozent (in der bis Ende 2015 gültig

gewesenen Fassung: 50 Prozent bzw. 33,3 Prozent) des Höchstbetrages des

versicherten Verdienstes betragen (vgl. PRIBNOW, a.a.O., N. 25 zu Art. 5 UVG;

MARCO CHEVALIER, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

UVG [nachfolgend: KOSS UVG], Hürzeler/Kieser [Hrsg.], 2018, N. 8 und 18 zu Art.

5 UVG).

7.3

Praxisgemäss soll der vereinbarte versicherte Verdienst nicht dauerhaft

wesentlich höher als das tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen liegen (vgl.

Urteil 8C_50/2008 vom 28. April 2008 E. 3.2 mit Hinweisen). Aus Art. 5 Abs. 1

UVG und Art. 138 UVV folgt, dass sich die Vereinbarung über den versicherten

Verdienst grundsätzlich nach den effektiven Einkommensverhältnissen zu richten

hat, wobei ein zumindest innerhalb eines realistischen Bereichs liegender

Betrag zu bestimmen ist (RKUV 1994 Nr. U 183 S. 49, U 59/92 E. 5c). Beide

Vertragspartner sind gehalten, ihre Vereinbarung nötigenfalls den konkreten Umständen

anzugleichen (RUMO-JUNGO/HOLZER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, UVG, 4. Aufl. 2012, S. 26; vgl. auch GEHRING, a.a.O.,

N. 10 zu Art. 15 UVG).

8.

8.1 Taggelder

und Renten werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten

Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der

Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2

UVG). Unter dem Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei

Rentenbeginn gemäss zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig

Considerandi

festgesetzte versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des

Rentenanspruchs auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE 147 V 213). In Anwendung von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat

einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18

ATSG). Art. 15 Abs. 3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den

Höchstbetrag des versicherten Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung

anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des

Sozialversicherungsrechts [nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18

ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18

ATSG). (…)

In

der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung von Art. 22 Abs. 1 UVV ist

der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes auf Fr. 148'200.- im Jahr

begrenzt (vgl. zur Entwicklung: GEHRING, a.a.O., N. 6 zu Art. 15 UVG; vgl.

auch VOLLENWEIDER/BRUNNER, BSK ATSG, a.a.O., N. 20 zu Art. 18 ATSG). (…)”.

In una

sentenza 8C_646/2022 del 23 agosto 2023 (destinata alla pubblicazione), nel

caso di una ricorrente che quale indipendente era assicurata facoltativamente

contro gli infortuni e che svolgendo la propria attività lavorativa era caduta,

riportando una serie di lesioni che avevano richiesto anche un intervento

chirurgico di stabilizzazione tramite osteosintesi della colonna vertebrale ed

a cui era stata negata una rendita d’invalidità poiché il sinistro era occorso

posteriormente all’età di pensionamento dell’assicurata, ma era stato

riconosciuto il diritto all’indennità per menomazione dell’integrità, -

concludendo, poi e per quanto concerneva quella fattispecie, che “(…) il ne

peut pas être dérogé à l'art. 18 al. 1

in fine LAA dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'assurance-accidents

facultative” (consid. 4.7.) – il TF ha

rammentato che:

" 4.1.1. Selon

l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident

professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si

l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins ensuite

d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident

soit survenu avant l'âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). Selon

l'art. 4 al. 1 LAA, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante

et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent

à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés

à titre obligatoire. Selon l'art. 5 LAA, les dispositions sur l'assurance

obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative (al. 1); le

Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance

facultative (al. 2, première phrase); il réglemente notamment l'adhésion, la

démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes (al. 2, seconde

phrase). Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les

art. 134 à 140 OLAA (RS 832.202).

Dans

l'assurance facultative, le rapport d'assurance se fonde sur un contrat écrit

qui fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d'assurance

(art. 136 OLAA). Il s'agit d'un contrat d'assurance de droit public qui doit

être interprété, dans le cadre des limites fixées par la loi, de la même

manière qu'un contrat de droit privé, à savoir selon la réelle et commune

intention des parties, respectivement selon le principe de la confiance (arrêt

8C_200/2017 du 2 mars 2018 consid. 3.2 et les références

citées).”

e che:

" 4.6.3. L'ancien

Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'assurance facultative n'est

pas, de par la loi, conçue de manière différente de l'assurance obligatoire. Il

est toutefois possible de déroger aux dispositions relatives à l'assurance

obligatoire, applicables "par analogie" ("sinngemäss" dans

la version allemande et "per analogia" dans la version italienne)

selon l'art. 5 al. 1 LAA, dans la mesure où la nature et la structure de l'assurance

facultative le justifient. La volonté du législateur n'était en effet pas de

mettre systématiquement sur un pied d'égalité les assurés volontaires et les

assurés obligatoires (cf. ATF 148 V 286 consid. 7.1 et les références); il a au contraire été prévu que

le Conseil fédéral puisse édicter des prescriptions particulières dans la

mesure où l'assurance facultative le requérait. Selon une correcte

interprétation de l'art. 5 LAA, les dispositions de l'assurance obligatoire ne

doivent être appliquées à l'assurance facultative que si cela paraît judicieux

("wenn dies sinnvoll erscheint"). En d'autres termes, des dérogations

à la LAA sont autorisées si elles sont justifiées par le caractère différent de

l'assurance obligatoire et de l'assurance facultative (arrêts U 41/05 du 13

juin 2006 consid. 3, in: RAMA 5/2006 p. 403 s.; U 358/98 du 9 décembre 1999

consid. 4a, in: RAMA 3/2000 p. 172 s.; cf. aussi VOLKER PRIBNOW, in:

Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz,

2019, n° 2 ad art. 5 LAA; MARCO CHEVALIER, in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser

[éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n ° 1

à 3 ad art. 5 LAA). Les dérogations à l'assurance obligatoire ne se

limitent ainsi pas aux dispositions particulières des art. 134 ss

OLAA (cf. VOLKER PRIBNOW, op. cit., n° 2 ad art. 5 LAA). Le

travailleur indépendant doit toutefois pouvoir partir du principe qu'il

obtiendra, grâce à l'assurance facultative, la même protection que celle dont

bénéficient ses salariés (ibidem, n° 6 in fine ad art. 5 LAA). ”

In una sentenza 8C_485/2023 del 19 giugno 2024 (destinata

alla pubblicazione), l’Alta Corte ha dovuto trattare il caso di un’assicurata

che lavorava al 25% in qualità di cuoca dipendente per 8.5 ore alla settimana

ed era dunque obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni (professionali

e non professionali) e che, nella restante misura del 75%, era attiva come

agricoltrice indipendente.

Nello

svolgere questo secondo lavoro, all’assicurata si era danneggiato un dente,

colpito da una carriola che si era ribaltata all’indietro. Le erano state

rifiutate le prestazioni cui, invece, e come stabilito dal Tribunale federale,

ella aveva diritto ritenuto che “die Nichtberufsunfallversicherungsdeckung

auch auf Unfälle einer obligatorisch uvgversicherten teilzeitlich angestellten

Person in ihrer nicht freiwillig versicherten selbstständigen Erwerbstätigkeit

erstreckt” (cfr. consid.

7.5.).

In quel

caso, l’Alta Corte ha ricordato che:

" 4.1.1. Nach Art.

1a Abs. 1 UVG sind die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer - nebst

anderen, hier nicht interessierenden Personenkategorien - obligatorisch nach

den Bestimmungen des UVG versichert. Als Arbeitnehmer gemäss dieser Gesetzesbestimmung

gilt nach Art. 1 UVV, wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne

der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

ausübt.

4.1.2

In

der Schweiz wohnhafte Selbstständigerwerbende und ihre nicht obligatorisch

versicherten mitarbeitenden Familienglieder können sich gemäss Art. 4 Abs.

1.

UVG freiwillig versichern. Die Bestimmungen über die obligatorische

Versicherung gelten sinngemäss für die freiwillige Versicherung (Art. 5 Abs. 1

UVG). Nach Art. 5 Abs. 2 UVG erlässt der Bundesrat ergänzende

Vorschriften über die freiwillige Versicherung, wobei er namentlich den

Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienbemessung ordnet.

Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat in den Art. 134 bis 140 UVV Gebrauch

gemacht (BGE 148 V 286 E. 7.1).

Eine

freiwillige Versicherung kann auch abschliessen, wer teilweise als Arbeitnehmer

tätig ist (Art. 134 Abs. 1 UVV)”.

Il Tribunale federale, in quel caso, ha, poi, ribadito che:

" Dazu

kommt, dass die Prämien und Geldleistungen gemäss Art. 138 UVV im Rahmen von

Art. 22 Abs. 1 UVV nach dem versicherten Verdienst zu bemessen sind, der bei

Vertragsabschluss vereinbart wird und jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres

angepasst werden kann. Dieser Verdienst darf bei Selbstständigerwerbenden nicht

weniger als 45 Prozent und bei Familienmitgliedern nicht weniger als 30 Prozent

des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes betragen. Der Höchstbetrag des

versicherten Verdienstes beläuft sich auf 148'200 Franken im Jahr und 406

Franken im Tag (Art. 22 Abs. 1 UVV).» (consid. 7.3.).

2.5

L'art. 10 LAINF prevede che l'assicurato

ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43

consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto

all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Secondo l’art. 17 cpv. 1

LAINF, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA), l’indennità

giornaliera è pari all’80 per cento del guadagno assicurato. Essa è ridotta in

proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.

Il diritto alle cure

cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo

dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico

minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno

diritto a una sua attuazione (cfr. STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid.

4). Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora eventualmente

beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (cfr. STF 8C_604/2021 del 25

gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).

La

questione deve essere valutata in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7

dicembre 2021 consid. 7.2).

2.6

Nella

presente fattispecie, come visto, dagli atti emerge che RI 1, assicuratosi

facoltativamente contro gli infortuni come da proposta del 12 febbraio 2024

(cfr. all. B a doc. I) per la propria attività indipendente (__________), in

data 1° marzo 2024, mentre si trovava al trovava al proprio domicilio, ha

“perso l’equilibrio” ed appoggiato male il piede destro, riportando, e meglio

come emerso dalla visita medica cui si è sottoposto il 6 marzo 2024, la “frattura

spiroide sostanzialmente composta diafisaria distale del 5° metatarso”, in

conseguenza della quale il dr. med. __________ ha attestato un’inabilità

lavorativa del 100% dal 6 marzo sino al 9 aprile 2024 (cfr. supra, consid. 1.1.

e doc. 4).

Dall’anamnesi della visita presso

il pronto soccorso dell’__________ emerge, tra l’altro, che il paziente è

“dentista” (cfr. doc. 4).

In data 26 marzo 2024, la Cassa __________

ha trasmesso alla convenuta gli estratti conto di RI 1 comprendenti il salario

o reddito iscritti presso le casse di compensazione che tengono un conto

individuale (cfr. all. a doc. 8).

Dal sommario inerente la persona

del ricorrente emergono, per la Cassa di compensazione, i seguenti redditi:

anno

Frazione

Reddito

Osservazioni

2016.

74’100

Reddito annuale

2017.

193’500

Reddito annuale

2018.

255’600

Reddito annuale

2019.

323’100

Reddito annuale

totale

846’300

Dalla “second medical opinion”

del dr. med. __________ del 29 marzo 2024 risulta giustificata un’inabilità

lavorativa completa per quattro settimane “per una professione che richiede

la posizione eretta e la deambulazione. Per una professione sedentaria nessuna

incapacità lavorativa. L’utilizzo della scarpa rigida al piede destro impedisce

di guidare per 4 settimane.”.

Per definire la prognosi, il

medico ha indicato che “è necessario conoscere la professione: negli atti

dell’assicurazione figura “agente immobiliare”, negli atti medici “dentista””.

Alla domanda a sapere se dovesse

avere luogo una “nuova sottomissione del caso”, il dr. med. __________

ha indicato: “eventualmente dopo il 09.04.2024 se ancora inabile” (cfr.

doc. 10).

Dal

referto redatto dal dr. med. __________ relativamente alla visita del 9 aprile

2024.

emerge che il paziente, a quel momento, deambulava “utilizzando la

scarpa rigida”, “senza stampelle”. Questo il “procedere” indicato

dal medico dopo oltre un mese dal sinistro:

"

(…) in considerazione del quadro clinico e strumentale ho consigliato al

Paziente di abbandonare il tutore utilizzando la scarpa con una suola rigida.

Astensione da sforzi ed attività traumatiche. No attività di corsa o di salto

per le prossime 4 settimane ho prescritto un primo ciclo di fisioterapia

trattamento della fase flogistica, trattamento dei dolori, esercizi di

mobilizzazione, rieducazione al passo, rinforzo muscolare isometrico e

concentrico. Ho consigliato di sospendere la terapia farmacologica assumendo

antiinfiammatori per os solo in caso di dolori. Si prolunga certificato di

inabilità lavorativa al 100% (…)” (cfr. doc. 5).

Un’inabilità lavorativa al 50% è

stata, poi, certificata per il periodo dal 15 al 31 maggio 2024 (cfr. all. a

doc. 5).

Dal protocollo “questionario/sintesi

incontro”, relativo al colloquio avvenuto il 2 maggio 2024 presso la sede

della convenuta a __________, alla presenza dell’assicurato e di __________ (__________),

emerge, in particolare, quanto segue:

"

(…)

Come si sente oggi?

Come definisce il suo attuale stato di salute?

Io mi sento al 90%

guarito. Durante l’ultima visita in aprile il medico mi ha detto che il callo

osseo era formato al 70% e che quindi credo che presto sarò di nuovo attivo al

100%. Vado tutte le mattine a camminare e questo mi ha aiutato molto nella

ripresa della funzionalità. Delle 9 sedute di fisioterapia ne ho seguita solo

una e per il resto ho fatto da me, in accordo con il medico.

Assume medicamenti?

In caso affermativo, le chiediamo di indicarsi quali e la relativa posologia.

Non assumo medicamenti

nemmeno per il dolore; evito sempre.

Quali terapie e/o

misure mediche sono previste?

Nessuna

In che misura è

limitato nella sua vita quotidiana? Cosa non riesce più a fare rispetto a

prima.

Nulla, nella mia vita

privata riesco a fare praticamente tutto. Come detto ho calzato la scarpetta

rigida aperta il primo mese e mezzo fino alla formazione del callo osseo.

E nella sua vita

lavorativa/professionale?

Settimana prossima ho

una visita di controllo dal dottor __________ e credo mi darà abilità totale.

Vi tengo aggiornati.

Con riferimento

alla __________, impresa individuale iscritta a registro di commercio del

Cantone Ticino, le chiediamo di cosa di occupa la società, chi sono i

dipendenti rispettivamente chi tiene la contabilità.

Comincio col dire che

sono medico dentista di formazione e che ho operato in quest’ambito dal 2016 e

fine 2022, nel Cantone Ticino. Dopodiché nel 2022 ho ceduto la mia attività a

un altro medico dentista e ho intrapreso nel giugno o luglio del 2023 l’attività

immobiliare in qualità di indipendente. Mi occupo in sostanza di acquistare

immobili per conto proprio, di ristrutturarli tramite subappalti e di

rivenderli. Questa è sostanzialmente la mia attività dal 2023 quando ho

iscritto la __________. Nel 2023 ho effettuato le prime due operazioni di

compravendita che hanno portato ad un salario nelle mie disponibilità nel 2024

di CHF 240'000 circa, TUI esclusa. Quindi a fronte di ciò è stato indicato

nella polizza il salario massimo LAINF.

Capuana precisa che l’azienda

è stata costituita nel 2023 ma che l’assicurazione è partita il 12 febbraio

2024; questo perché nel 2023 è iniziata l’operazione immobiliare ma non vi era

ancora la certezza che fosse conclusa nel 2023. Quindi abbiamo rimandato la

partenza della copertura assicurativa a inizio 2024 ad operazione pressoché

conclusa.

Notiamo che la

società esiste dal 17.05.2023; ha percepito reddito nel periodo contabile 2023?

No, come detto

l’operazione si è conclusa nel 2024. Nel 2023 ho percepito un reddito dalla

vendita dello studio e da qualche altra piccola operazione. Dalla __________

non ho percepito nulla ma ho solo investito in immobili come detto sopra.

Nella proposta

assicurativa del 2 febbraio 2024, da lei sottoscritta il 12 febbraio 2024,

inizio contratto il 12 febbraio 2024, lei ha dichiarato un salario di CHF

148'200.-.

Sì, corretto, come ho

spiegato sopra.

Nel formulario del

sinistro online del 6 marzo 2024, lei ha indicato di essere occupato presso la __________

dal 12 febbraio 2024.

Sì, è corretto.

Di cosa si occupava

prima del 17.05.2023, data di iscrizione a registro di commercio della sua

individuale?

Come detto ero medico

dentista ed ero sempre individuale.

Devo precisare che le

dichiarazioni dei redditi a partire dal 2020 compreso, quindi 2021 e 2022 sono

state regolarmente inoltrate ma le ultime due in attesa di valutazione. Questo

perché, la 2020, per la quale ho già pagato anche i conguagli su una decisione

con reddito imponibile di CHF 359'900, non è ancora cresciuta definitiva in

quanto ho fatto un reclamo. Per tale motivo sono in attesa della 2020 anche per

la determinazione del reddito AVS (motivo per il quale non si trova

nell’estratto conto individuale).

Necessitiamo di

collaborazione al fine di stabilire il diritto alle prestazioni e meglio come

segue:

-

Contabilità della __________;

-

Estratto bancario dal quale si evince la disponibilità del reddito

comunicatoci;

-

Assoggettamento presso Istituto assicurazioni sociali in qualità di

indipendente;

-

Ogni altro documento atto a chiarire quanto sopra.

Posso darvi copia

dell’atto di acquisto di __________ e l’atto di vendita dove si evincono i

ricavi dall’operazione immobiliare.

Ha ulteriori

osservazioni o considerazioni?

Procedo a farvi avere

tramite il qui presente mio broker __________ ogni documento utile atto a

stabilire il diritto alle prestazioni.” (cfr. doc. 6).

Quello stesso pomeriggio,

all’Istituto assicuratore è pervenuta la seguente documentazione:

-

“riconoscimento come indipendente: attestazione” da parte della

Cassa __________ del 26 giugno 2023, dal quale risulta che confermata

l’iscrizione di RI 1 come “indipendente a partire dal 01.12.2016. Attività

svolta a titolo principale:

Odontoiatra

dal 01.12.2016 al 30.04.2023

Compravendita

e ristrutturazione immobili per proprio conto dal 01.05.2023” (cfr. all. a

doc. 7);

-

Istromento notarile dell’avv. notaio __________ di data 7 luglio 2023,

in ragione del quale __________, come acquirente, ha acquisito per fr.

420'000.- la proprietà per compravendita della PPP __________, sul fondo n. __________

RFD __________, oggetto, poi, del diritto di compera stipulato ad aprile 2024

(cfr. all. a doc. 7);

-

Istromento notarile dell’avv. notaio __________ di data 23 aprile 2024,

in ragione del quale __________ in quale di concedente ha costituito a favore

di una persona fisica domiciliata al suo stesso numero civico un diritto di

compera avente validità sino al 23 aprile 2025 (con possibilità di proroga) sul

fondo n. __________ RFD __________ per la PPP __________ (“unità n. __________

(…) composta di: soggiorno-pranzo, cucina, camera, 2 (due) balconi, atrio,

bagno e wc al IIIP”), nel quale le parti sono date atto del fatto che “a

seguito dei lavori recentemente eseguiti dal proprietario presso

l’appartamento, questa sia la sua nuova descrizione: soggiorno-pranzo, cucina,

2(due) camere, 2(due balconi), atrio, 2 (due) bagni al IIIP”. Il prezzo del

bene immobile è stato pattuito in fr. 740'000.-, 74'000.- dei quali “già (…)

versati dal Beneficiario al Concedente (…) quale acconto a valere sul prezzo di

vendita in caso di esercizio tempestivo del diritto di compera,

rispettivamente, quale pena di recesso nel caso contrario”; “ciò fatto

salvo che al beneficiario non venga concesso il finanziamento bancario

necessario all’esercizio del diritto di compera, ammesso come, in tal caso, sin

d’ora le parti concordano che il presente contratto decada e 1) il Concedente

debba restituire il succitato importo entro massimo 5 (cinque) giorni dalla

prima richiesta del beneficiario” (cfr. all. a doc. 7);

-

Gli estratti conto della relazione bancaria intestata ad __________ dal

1° luglio 2023 al 31 marzo 2024, da cui emerge che:

o

A fronte di un saldo negativo per fr. 310.- in data 25 agosto

2023.

vi è stato un accredito di fr. 15'000.-;

o

Ad addebiti complessivi per fr. 40'886.20 sono corrisposti

accrediti (essenzialmente da parte del ricorrente sul conto della propria ditta

individuale), per fr 40'900.00. il saldo al 31 dicembre 2023 era di fr. 33.80;

o

Per i primi tre mesi del 2024, ad addebiti per totali fr.

28'357.27, sul conto della __________ sono confluiti accrediti per fr. 28'400.-

da parte di quest’ultimo e della moglie, __________ (cfr. estratto MOVPOP

relativo alla persona del ricorrente ed all. a doc. 7);

-

Decisione di tassazione per l’anno 2020 per i coniugi __________, dalla

quale emerge un reddito imponibile complessivo di fr. 443’500- (per redditi

totali di fr 403'000.- per il ricorrente e fr. 102'009 per la coniuge; cfr.

all. a doc. 7).

Dal

referto relativo alla visita del 14 maggio 2024 del dr. med. __________, emerge

quanto segue:

"

(…) in considerazione del quadro clinico e strumentale ho consigliato al

paziente di riprendere gradualmente tutte le normali attività della vita

quotidiana. Indossare scarpe comode. Consiglio di proseguire con gli esercizi

di rinforzo muscolare e di stabilizzazione della muscolatura della caviglia da

fare a domicilio. Consiglio esercizi propriocettivi. Non prevedo ulteriori

controlli programmati, le cure mediche terminano in data odierna. Si prolunga

il certificato di inabilità lavorativa al 50% per due settimane” (cfr. all. a

doc. 7).

Il 16 maggio 2024, la parte

convenuta ha chiesto alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG “delucidazioni in

merito all’estratto del conto individuale” dell’assicurato, di comunicare “se

dal 2020 al 2023 risultano dei versamenti di contributi” e “quali sono le

condizioni per mantenere lo statuto di lavoratore indipendente oppure se

termina dopo non aver pagato i contributi” (cfr. doc. 8).

In data 24 maggio 2024, CO 1 ha

chiesto al ricorrente “la documentazione a prova del salario per gli anni

2022, 2023 e 2024 (p. es dichiarazione fiscale + decisioni imposte/contabilità)”

(cfr. all. a doc. 7).

Con mail del 27 maggio 2024, __________

ha comunicato alla convenuta quanto segue:

"

(…) il cliente [ndr: RI 1] mi ha contattato molto contrariato poiché

dopo 3 settimane dall’incontro col vostro ispettore avete richiesto ulteriore

documentazione. Onestamente, un po’ tanto tempo solo per chiedere altri

documenti. Ad ogni modo, il sig. RI 1 mi ha prontamente tramesso la

documentazione concernente il 2022 (vedi allegato), che è l’ultima in suo

possesso. In merito invece alla 2023 le stesse non sono ancora state fatte e,

ovviamente, nemmeno le 2024 per le quali il cliente ha tempo fino alla fine

dell’anno in corso. Questo tempo era stato trattato già con il sig. __________

al quale il sig. RI 1 aveva proattivamente fatto notare che le tasse 2023 erano

ancora in fase di valutazione e la discussione verteva anche sulle 2020, se lo

vuole sapere, e tutte le informazioni sono state date il 2 maggio scorso. Ecco

perché ci infastidisce molto il fatto che lei ha richiesto gli stessi

documenti, ripeto, dopo 3 settimane. (…) penso che più di così sia impossibile

per dimostrare la correttezza del salario indicato (inferiore ad oggi rispetto

alle previsioni). Mi auguro pertanto che il sinistro venga finalmente pagato

nel più breve tempo possibile altrimenti dovremo procedere per altre vie” (cfr.

doc. 9).

In allegato, __________ ha

trasmesso la “dichiarazione d’imposta delle persone fisiche” per il 2022

dei coniugi __________. Ne risulta che per la sua attività principale di allora

dentista, il ricorrente ha dichiarato redditi per totali fr. 259'509.

Dalla contabilità provvisoria per

il 2023 trasmessa dal ricorrente in sede di opposizione (cfr. supra consid.

1.3.), risulta che la __________ nel corso del 2023 ha corrisposto contributi

AVS/AI/IPG per totali fr. 23'152.35, ottenuto “ricavi attività precedente”

per fr. 250'000.- (cfr. all. a doc 10).

In sede ricorsuale, a sostegno

delle pretese del proprio assistito, l’avv. RA 1 ha prodotto, per quanto già

non si sia precedentemente riferito, la seguente documentazione:

-

dichiarazione d’imposta sugli utili immobiliari del 18 luglio 2023, per

un bene la cui proprietà è stata trasferita da RI 1 ad una società di __________

nel marzo precedente, dalla quale emerge un utile imponibile totale di fr.

600'735.- su un valore di alienazione di fr. 2'850'000.- e di investimento di

fr. 2'249’265.- (cfr. all. E a doc. I);

-

la “panoramica dei contributi” personali corrisposti per il 2023

da RI 1, per totali fr. 12'649.40 (cfr. all. F a doc. I) nonché le singole

fatture d’acconto per il medesimo periodo di contribuzione;

-

la stampata del sito di __________, dalla quale risulta che la società

“is a company that deals with identifying real estate assts and developing

profit, for itself and for private investors (…)” (cfr. all. G a doc. I);

-

una dichiarazione di agosto 2024 scritta da __________ per __________,

che attesta di collaborare professionalmente con il ricorrente, nell’occuparsi

“della commercializzazione professionale di immobili di pregio”, e

precisa che quest’ultimo deve spostarsi “con frequenza” sia per

raggiungere il dichiarante “o clienti presso la sede della mia attività, sia

presso immobili o terreni al fine di compiere visite o valutazioni su possibili

investimenti (…) in ogni caso, quand’anche ipotizzabile l’uso dei mezzi

pubblici, l’attività richiesta dal sig. RI 1 necessità la possibilità di

spostarsi per tragitti di una certa importanza a piedi, anche e soprattutto in

situazioni non agevoli (ad esempio su cantieri in corso, terreni non edificati

in declivio)” (cfr. all. G a doc. I);

-

una dichiarazione, pure di agosto 2024, di __________, architetto, che

indica di collaborare con il ricorrente, occupandosi della “progettazione,

direzione lavori e design di interni per i progetti della __________”, il

quale, precisa il dichiarante, nell’esercizio della propria professione “è

tenuto” a spostarsi continuamente ed incontrarlo quotidianamente, anche in

relazione agli immobili che “siamo riattando/ristrutturando (__________

mappale __________, __________ mappale __________)” (cfr. doc. G all. a

doc. I);

-

una dichiarazione non datata di __________, collaboratrice di __________,

che dichiara di collaborare da oltre un anno con RI 1 per “la promozione e

compravendita di oggetti immobiliari”, di incontrarlo spesso, presso gli uffici

della SA e su terreni o proprietà per sopralluoghi, e precisa che “negli

ultimi mesi il signor RI 1 sta seguendo un cantiere dove deve recarsi sia con

architetti e artigiani per controllare lo stato di avanzamento lavori che con

agenzie immobiliari e clienti per promuovere la vendita delle unità in

costruzione” (cfr. all. G a doc. I);

-

una dichiarazione del 13 agosto 2024 di __________ per __________, il

quale precisa che la Sagl e la __________ hanno “effettuato un cantiere

nell’anno 2023 in merito alla ristrutturazione dell’appartamento di __________”,

in occasione del quale RI 1 era presente “giornalmente anche per 2-3 ore

presso il cantiere” (cfr. all. G a doc. I);

-

una dichiarazione del 12 agosto 2024 di __________, che indica di

collaborare con la ditta individuale del ricorrente “da circa un anno” e

con la quale, precisa la SA, “abbiamo un cantiere iniziato nel 2024”,

presso il quale RI 1 “si reca giornalmente 2 volte al giorno per controllare

l’andamento dello stesso”. A quanto precede si aggiungono riunioni di

cantiere presso gli uffici della SA, nel Canton __________, o presso lo studio

dell’arch. __________ (cfr. all. G a doc I);

-

una dichiarazione dell’8 agosto 2024 di __________, amministratore di __________,

il quale dichiarato di collaborare con __________ da giugno 2023 e precisa che

il ricorrente si reca settimanalmente a __________ (cfr. all. G a doc. I);

-

una dichiarazione del 12 agosto 2024 di __________, amministratore di __________,

che pure indica di avere incontrato il ricorrente presso i propri uffici di __________

(cfr. all. G a doc. I);

-

una dichiarazione non datata della __________, che “collabora da ben

15.

mesi con la __________”, per la quale fornisce “prestazioni di genere

impiantistico” per la ditta del ricorrente, con cui avverrebbero “riunioni

di cantiere giornaliere” (cfr. all. G a doc. I).

Al proprio scritto del 16 ottobre

2024, il ricorrente ha, poi, allegato;

-

parte dell’istromento notarile n. __________ dell’avv. notaio __________

del 24 settembre 2024, dal quale emerge che __________ ed un soggetto fisico di

nazionalità __________, in qualità di beneficiari, hanno sottoscritto un

diritto di compera in ragione di ½ ciascuno per il fondo n. __________ RFD __________,

il cui prezzo è stato pattuito in fr. 1'450'000.-, 100'000.- dei quali già

corrisposti a titolo di acconto sul prezzo di acquisto (cfr. all. H a doc.

XII);

-

documentazione riferita all’ “operazione immobiliare più recente __________”

e __________, relativa alla “__________”, e meglio ad una palazzina residenziale

di 11 appartamenti, 8 dei quali, nella presentazione trasmessa a questa Corte,

risultavano riservati (cfr. all. H a doc. XII).

2.7

A

proposito dello scopo della procedura d’opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la

nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"(…) Le but de la

procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF

125.

V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre

2007.

consid. 3.2.)

Cfr. pure STF C 279/03 del 30

settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, il

Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe

in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43

LPGA, ed ha rilevato:

"(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un

aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure

in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________

inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e

dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro

ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.

5.

pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr.

pure STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.6.; 42.2016.28 del 30

novembre 2016 consid. 2.8.

2.8

Chiamata a pronunciarsi in merito

all’effettiva percezione di un guadagno da parte di RI 1, questa Corte rammenta

che sentito presso gli uffici della convenuta il 2 maggio 2024, il ricorrente,

in risposta alla domanda a sapere se dall’attività della __________ (iscritta a

Registro di commercio dal maggio 2023) “aveva percepito reddito nel periodo

contabile 2023”, ha risposto negativamente, e meglio “No, come detto

l’operazione si è conclusa nel 2024. Nel 2023 ho percepito un reddito dalla

vendita dello studio e da qualche altra piccola operazione. Dalla __________

non ho percepito nulla ma ho solo investito in immobili come detto sopra”

(cfr. supra consid. 2.6.).

In tal senso giova rilevare che

l’operazione immobiliare richiamata da RI 1 non può che riferirsi al bene

immobile che la sua ditta individuale ha acquisito a luglio 2023, per totali

fr. 420'000.-, oggetto, poi, di un diritto di compera sottoscritto ad aprile

2024.

(quindi dopo l’infortunio ed allorquando, peraltro, secondo le

certificazioni del dr. med. __________ il ricorrente, proprio in conseguenza di

quanto occorsogli il 1° marzo 2024 doveva essere inabile al 100%) a beneficio

del proprio vicino di casa, grazie al quale l’insorgente avrebbe percepito fr.

74'000.-, con la riserva, tuttavia, che il contratto di costituzione di diritto

di compera potesse essere annullato e tale importo retrocesso (cfr. supra

consid. 2.6. ed all. a doc. 6).

Del resto, e per quanto si

tratti, in ogni caso, di un documento non definitivo, questa Corte rileva che

anche la voce “utili” del bilancio provvisorio per il 2023 trasmesso dal

ricorrente dà atto, in sostanza, unicamente di fr. 250'000.- derivanti, per sua

stessa indicazione, non dall’attività della ditta individuale, ma dalla pretesa

vendita dello studio dentistico che costituiva l’attività principale di RI 1

prima che questi si dedicasse al settore immobiliare.

A che titolo l’assicurato svolga

tale attività risulta in ogni caso poco chiaro dal momento che il sito internet

dell’attività riporta l’indicazione secondo cui la ditta, iscritta a RC con

quale scopo la “Compravendita e ristrutturazione di immobili per conto

proprio”, sarebbe attiva nell’individuare “asset immobiliari e

sviluppare profitto, per sé e per investitori privati” (sottolineatura

della redattrice).

Alla luce di quanto appena

esposto, le conclusioni cui è giunta la parte convenuta in merito al fatto che

il reddito effettivamente percepito dal ricorrente non risulta comprovato

(anche in ragione degli averi sul conto della __________; cfr. supra consid.

2.6.) potrebbero essere corrette.

D’altra parte, va sottolineato

che CO 1 in concreto ha indicato, sin dalla propria decisione su opposizione,

che avrebbe richiesto l’edizione di tutta una serie di documenti concernenti il

ricorrente, dal profilo, in particolare, fiscale e relativo ai contributi ed ai

redditi annunciati dal medesimo ai fini dell’AVS.

Anche in sede di ricorso la parte

convenuta ha postulato l’edizione “da Cassa malati __________ incarto completo

cassa malati signor RI 1; da Cassa AVS estratti aggiornati; da Ufficio

tassazione __________. Dichiarazioni e notifiche fiscali 2020-2023”.

Come visto (cfr. supra consid.

2.7.) tali accertamenti si impongono in primo luogo all’amministrazione.

Nel

caso di specie e per maggior tranquillità, si giustifica, dunque, che la parte

convenuta proceda ad un complemento istruttorio, relativo alla

situazione finanziaria concreta del ricorrente (in termini di entrate sulle

diverse relazioni bancarie a lui riconducibili).

L’istituto

assicuratore dovrà pure verificare la natura dell’attività svolta

effettivamente dal medesimo, laddove il medico fiduciario pone una netta

distinzione in termini di inabilità lavorativa tra attività sedentaria e non.

In

tale contesto, la parte convenuta dovrà innanzitutto verificare, quando verrà

presentata la dichiarazione di tassazione 2023, i bilanci definitivi della

ditta individuale del ricorrente per il 2023, le decisioni di tassazione

ulteriori a quelle già presenti in atti (e, per quelle non ancora divenute

definitive, i motivi di reclamo del ricorrente), quali tra i redditi dichiarati

per l’attività individuale sono da considerarsi derivanti dall’attività

lavorativa e quali no.

Qualora

gli accertamenti suindicati con riferimento alla situazione finanziaria di RI 1

permettano di determinare il reddito effettivo del ricorrente, la parte

convenuta dovrà quindi esperire ulteriori accertamenti volti, inoltre, a

stabilire in cosa effettivamente consisteva l’attività del ricorrente (e non da

ultimo a sapere, al di là di quanto indicato a RC, a che titolo era svolta) al

momento in cui si è infortunato in termini di spostamenti e deambulazioni, in

modo da definire se quella svolta da RI 1 (che ad aprile 2023 sottoscriveva

diritti di compera nell’interessa della propria ditta individuale pur essendo

certificata, a quel momento, la sua inabilità al 100% dal dr. med. __________)

era da considerare un’attività sedentaria, o meno.

Al

riguardo, il TCA rileva le dichiarazioni versate agli atti dal ricorrente

redatte ad agosto 2024 da parte delle aziende con le quali egli collabora,

hanno dato atto, da una parte, di incontri settimanali, se non addirittura

giornalieri con RI 1, il quale per svolgere la propria attività sarebbe quindi

stato tenuto a spostamenti frequenti sin dall’inizio delle collaborazioni

risalenti al 2023.

D’altra

parte, per il periodo in cui egli era infortunato, dalle dichiarazioni in

quesitone nulla emerge quanto, per esempio, ad un momentaneo calare/arrestarsi

di tali incontri.

L’amministrazione, dopo aver esperito tali accertamenti, determinerà nuovamente se le condizioni per riconoscere le prestazioni

LAINF in conseguenza del sinistro del 1° marzo 2024 sono date, o meno.

CO

1.

emetterà, conseguentemente, una nuova

decisione.

2.9

Visto

l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria,

cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), CO 1 verserà alla ricorrente

l’importo fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.10

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021

consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 20 giugno 2024 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati a

CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.7. e

decida di nuovo circa il diritto a prestazioni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà ad RI 1

l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti