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Decisione

35.2024.65

Decisione con la quale l'assicuratore ha posto termine alle prestazioni di corta durata non può essere confermata, in difetto di una perizia esterna affidabile e pienamente probante. Atti rinviati per la messa in atto di una perizia ex 44 LPGA

13 gennaio 2025Italiano37 min

Prof. dr. __________, il quale ha evidenziato che “con questo disturbo sensomotorio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.65

cr

Lugano

13 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13

giugno 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 2 novembre 2021 RI 1, nata

nel 1964, attiva a tempo pieno quale assistente di cura presso la __________ –

e perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso

l’CO 1 – mentre svolgeva la propria attività, ha contratto un’infezione da

Covid 19, con conseguente totale inabilità lavorativa.

L’istituto

assicuratore, ritenuta data la malattia professionale, ha assunto il caso e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. In data 8 novembre 2021, l’assicurata

ha dovuto essere ricoverata d’urgenza presso le cure intense dell’Ospedale __________

a causa del decorso acuto dell’infezione, con necessità di essere intubata per

la respirazione assistita.

A seguito della prolungata

sedazione, ella ha riportato la lesione della radice L5 a sinistra, con

conseguente danno neurologico alla gamba sinistra.

Con lettera del 25 agosto 2022 l’CO

1 ha rifiutato di corrispondere le prestazioni a partire dal 26 agosto 2022,

considerando che i disturbi risentiti dall’interessata non costituissero una

malattia professionale.

A fronte dello scritto del 25

settembre 2022 del dr. __________ e delle contestazioni dell’assicurata, in

data 10 febbraio 2023 l’CO 1 ha assunto nuovamente il caso, in maniera

retroattiva, a partire dal momento della sospensione delle prestazioni del 26

agosto 2022.

1.3. Nonostante la paresi del nervo

peroneo, l’assicurata ha ripreso parzialmente la propria attività, dapprima nella

misura del 30% dal 1° giugno 2022, poi aumentata al 40% dal 1° luglio 2022 e,

infine, al 50% dal 1° settembre 2023.

Con decisione formale del 21

marzo 2024, l’assicuratore infortuni ha informato l’assicurata che, sulla base

degli accertamenti svolti e sentito il parere del proprio servizio medico, ella

andava considerata totalmente abile al lavoro nella sua attività lavorativa

abituale, con conseguente sospensione, a partire dal 1° marzo 2024, del pagamento

delle indennità giornaliere e delle spese di cura (doc. 202).

A seguito dell’opposizione

dell’assicurata - la quale ha rivendicato di non potere svolgere la propria

attività lavorativa in misura superiore al 50%, percentuale già gravosa per i

suoi disturbi (cfr. doc. 206 e 207) - in data 13 giugno 2024 l’assicuratore ha

ribadito la correttezza della propria decisione (doc. A).

1.4. Con tempestivo ricorso del 14

agosto 2024, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e che venga erogata una

rendita di invalidità del 60%, oltre al pagamento di un’indennità per

menomazione all’integrità, stante il danno permanente all’arto inferiore

sinistro.

Il legale ha, inoltre, postulato

la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la

procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente, il patrocinatore

ha contestato la decisione su opposizione impugnata, rimproverando

all’amministrazione di essersi basata sulla valutazione, non corretta, espressa

dal PD dr. __________, il quale ha mal compreso quanto indicato dal neurologo

curante, dr. __________. Quest’ultimo, infatti, ha attestato l’invariata

presenza di una severa neuropatia del nervo peroneo sinistro, sviluppata

nell’ambito di un prolungato ricovero in cure intense causato dal Covid. Sulla

base di questa certificazione il legale ha sostenuto che non si possa, quindi,

ritenere che sia intervenuto un miglioramento dello stato di salute tale da

portare al ripristino totale della capacità lavorativa, come, invece, valutato –

a torto - dal PD dr. __________.

Inoltre, il legale ha aggiunto

che, come rilevato dal dr. __________ nel suo referto del 29 aprile 2024, a

partire dall’estate del 2023, in concomitanza con l’aumento del carico

lavorativo (passato da un impiego al 40% ad uno al 50%) si è assistito ad un

lento e progressivo peggioramento del quadro clinico dell’assicurata, con

sviluppo di un severo dolore neuropatico, il quale giustifica un’incapacità

lavorativa del 50%.

Infine, il patrocinatore

dell’insorgente ha preannunciato di avere richiesto un altro parere

specialistico, con appuntamento fissato per il 28 agosto 2024 (doc. I).

1.5. Con la risposta di causa

l’amministrazione ha confermato la correttezza della decisione su opposizione

impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per

quanto qui d’interesse, nei considerandi in diritto (doc. III).

1.6. In data 11 settembre 2024, a sostegno

della sua persistente inabilità lavorativa del 50%, l’insorgente ha prodotto un

referto, datato 10 settembre 2024, redatto dal Prof. dr. __________ a seguito

della consultazione tenutasi il 28 agosto 2024 (doc. V + F).

1.7. Con osservazioni del 19 settembre

2024 l’CO 1, sentito il parere del proprio servizio medico, ha ribadito la

correttezza della propria decisione (doc. VII + 1).

1.8. In data 18 ottobre 2024, il rappresentante

ha trasmesso una presa di posizione del Prof. dr. __________ riguardo alle

considerazioni espresse dal PD dr. __________. Alla luce di quanto indicato

dallo specialista consultato dall’assicurata, il patrocinatore ha chiesto al

TCA di volere disporre una perizia giudiziaria, incaricando il Prof. dr. __________,

al fine di far luce sulla situazione medica dell’insorgente e, di riflesso,

sulla sua capacità lavorativa residua (doc. XI + 1).

1.9. Con osservazioni del 25 ottobre

2024, l’istituto assicuratore, dopo avere richiesto un’ulteriore presa di

posizione al PD dr. __________, ha confermato la correttezza della decisione

impugnata (doc. XIII + 1).

1.10. In data 7 novembre 2024, il

patrocinatore dell’insorgente ha nuovamente contestato quanto fatto valere

dall’assicuratore resistente, ribadendo la richiesta di effettuare una perizia

giudiziaria (doc. XV).

Tali considerazioni

dell’insorgente sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XVI), per

conoscenza.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare

estinto dal 29 febbraio 2024 il diritto alle prestazioni di corta durata (cura

medica + indennità giornaliera) a dipendenza dell’evento assicurato, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera

nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con

il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una

rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo

dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico

minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno

diritto a una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4).

Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora

eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (STF 8C_604/2021

del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).

La questione deve essere valutata

in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata segnatamente in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF

8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid.

3.2).

Se un miglioramento non è più

possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita

d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi

menzionati).

2.4. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia

professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., il

TFA ha precisato che la definizione d’incapacità al lavoro, così come quelle

d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono

alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni

elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una precisa

descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro

degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se

l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le

controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.5. Nella

concreta evenienza, il TCA constata che la decisione dell’assicuratore di porre

fine alle prestazioni a far tempo da fine febbraio 2024 (cfr. doc. A) trova il

proprio fondamento nella valutazione 17 gennaio 2024 del PD dr. __________, spec.

FMH in neurologia, il quale ha dichiarato l’assicurata pienamente abile nella

sua abituale attività a contare dal 1° marzo 2024.

Nell’apprezzamento appena

menzionato il PD dr. __________ ha in effetti espresso la seguente valutazione:

" Beurteilung

Auf neurologischem Fachgebiet liegt lediglich eine indirekte

Komplikation im plausiblen und engen zeitlichen Zusammenhang nach einer

intensivpflichtigen Covid-Erkrankung von 2021 vor, bei der die Versicherte

bereits auf der Intensivstation sensible Beschwerden im Territorium des

betroffenen Nervus peroneus communis links berichtete (Bericht vom 29.07.2022).

Sowohl klinisch-neurologisch als auch elektrophysiologisch ausgewiesen ist eine

initial am ehesten lagerungsbedingte hochgradige nervale Funktionsstörung mit

Fallfuss und sensiblen Beschwerden im lateralen Unterschenkel und Fussrücken links

(Bericht vom 29.07.2022). Im weiteren, nunmehr über zweijährigen Verlauf konnte

jedoch eine zuletzt deutliche Besserung insbesondere des motorischen Ausfalls

mit nur noch einer minimer und isolierter Kraftminderung in der Grosszehe links

ohne Beeinflussung des Gangbildes und ohne Behinderung beim Gehen festgestellt

werden (Bericht vom 15.12.2023).

So war die Versicherte auch in der Lage, ab Mitte 2023 zunächst

mit einem 40%-Pensum ihre Arbeit als Hilfskrankenschwester wieder aufzunehmen

mit der Empfehlung einer weiteren Pensumsteigerung (Bericht vom 17.07.2023).

Eine Beeinträchtigung während der Arbeit wurde nicht dokumentiert, ebenso war

die Versicherte in der Lage zu einstündigen Spaziergängen zum weiteren Training

(Bericht vom 17.07.2023).

Warum es bis zum aktuellen Zeitpunkt entgegen den einschlägigen

neurologischen Empfehlungen nicht zu einer weiteren Steigerung des Pensums

aktuell noch mit nur 50% gekommen ist, entzieht sich meiner Kenntnis und ist

neurologisch nicht plausibel nachvollziehbar (Bericht vom 17.07.2023 und vom

15.12.2023). In der neurologischen Untersuchung ist keine Allodynie (das heisst

kein schweres Missempfinden bei Berührung) ausgewiesen bei Angaben von

Kribbelparästhesien teilweise mit Brennen nach der Arbeit ohne Dokumentation

von Schlafstörungen. Dies entspricht nicht einer invalidisierenden Neuropathie

bei nur leichter residueller, ganz vorwiegend sensibler Neuropathie des Nervus

peroneus communis mit partieller berufsfremder Überlagerung durch eine

diabetogene Polyneuropathie mit Verminderung des Vibrationssinns beidseits und

einer leichten Standataxie.

Nachvollziehbar ist jedoch die Gefahr einer Fussverletzung am

Fussrücken durch Anschlagen bei fehlender visueller Kontrolle, zum Beispiel in

Dunkelheit. Eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit ist dabei jedoch weder

ausgewiesen noch plausibel.

Abschliessend ist in der gesamtzusammenschau nur ein leichter sensibler

nervaler Dauerschaden im Bereich des Fussrückens und des lateralen

Unterschenkels links durch eine residuelle Nervus peroneus communis-Schädigung

links ausgewiesen ohne überwiegende Wahrscheinlichkeit einer weiteren signifikanten

Besserung bei auch elektrophysiologisch ausschliesslich chronifizierten

neurogenen Veränderungen ohne akute Denervierungszeichen nach einem nunmehr über

zweijährigen Heilverlauf.

Beantwortung der Fragen

1. Un trattamento determinato dall'infortunio è ancora necessario?

Nein, eine überwiegend wahrscheinliche weitere signifikante

funktionelle Verbesserung ist bei kompletter motorischer Funktionsgewinnung

nicht mehr überwiegend wahrscheinlich. Eine chronifizierte leichte

sensible Neuropathie im Territorium des Nervus peroneus communis links ist als

Dauerschaden vorhanden. Dieser ist jedoch nicht als invalidisierend

einzuschätzen.

2. Ha osservazioni in merito alle misure terapeutiche formulate o

ha proposte in merito all'ulteriore procedura medica?

- Se sì, quali?

Fehlend ist hinsichtlich der Aktenlage noch eine allfällige

weitere sensible Symptombesserung durch die durch die __________ empfohlene

Duloxetin-Eindosierung, da auch Lyrica gemäss Angaben der Versicherten zuvor

eine Besserung gebracht hatte.

3. Tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio, come valuta la

capacità lavorativa quale assistente di cura in termini di durata e di

rendimento?

Volle Leistung angestammt.

4. Da quando è ipotizzabile un aumento? Capacità lavorativa in

percentuale: ... Dal: ...

Ab sofort. Bereits im Bericht vom 17.07.2023 ist eine schrittweise

Steigerung der Arbeitstätigkeit empfohlen worden. Warum diese nicht umgesetzt

wurde, entzieht sich meiner Kenntnis, ist jedoch nicht medizinisch begründbar.

5. Tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio, quali attività

e quali atti sono ancora ragionevolmente esigibili da parte della persona assicurata?

Keine Einschränkung der angestammten Arbeitstätigkeit.

6. Qual è la limitazione in termini di durata e di rendimento (lieve/media/grave)?

È richiesta una valutazione dettagliata dell'esigibilità.

Keine Einschränkung der bisherigen und angestammten Arbeitstätigkeit

auf rein neurologischem Fachgebiet.” (Doc. 175)

Con referto del 4 marzo 2024, il dr. __________, spec. FMH in

medicina interna, ha contestato che l’assicurata possa essere considerata

pienamente abile al lavoro, come ritenuto dall’CO 1 con lo scritto del 27

febbraio 2024 (cfr. doc. 183), fornendo la seguente motivazione:

" In

riferimento alla paziente sopra menzionata ed alla vostra lettera del

27.02.2024 vi riferisco di non essere d’accordo con le vostre conclusioni e

rimango piuttosto basito.

Infatti la paziente da mesi lamenta dolori da innervazione che non

solo non migliorano, ma soprattutto dopo gli sforzi peggiorano notevolmente.

Nonostante questo la paziente ha stretto i denti e ha provato la ripresa

lavorativa che attualmente è al 50% con grande fatica. 50% inteso come metà

giornata permettendo alla paziente di recuperare parzialmente per il giorno

dopo il quadro clinico. Si tratta di lesioni oggettivabili ed il quadro elettromiografico

parla chiaro.

Ritengo quindi la paziente ancora abile come fino ad ora al 50% in

attesa del miglioramento già in atto. Rammento che la paziente ha una

professione nella quale è costantemente in piedi e necessita quindi di tutto

l’aiuto della gamba e che quest’ultima viene costantemente sollecitata.

Le sedute di fisioterapia sono indispensabili per permettere di

mantenere il tono muscolare e lo stato osteoarticolare in attesa appunto

dell’innervazione. Senza la prosecuzione delle terapie come fino ad ora si

otterrà un’atrofia ed un’accentuazione del dolore che sicuramente comprometterà

anche la ripresa lavorativa.” (Doc. 187)

Chiamato ad esprimersi in merito a quanto indicato dal curante, il

PD dr. __________, con apprezzamento medico del 12 marzo 2024, ha riconfermato

la propria precedente valutazione, così rispondendo alle domande sottopostegli:

" 1.Tali

osservazioni vanno a modificare il vostro apprezzamento del 17.01.2024?

Nein, an der versicherungsmedizinisch-neurologischen Schlussfolgerung

der ausführlichen versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilung vom

17.01.2024 kann daher vollumfänglich festgehalten werden.

2. Il dr. __________ richiede la continuazione del trattamento

terapeutico sotto forma di fisioterapia. Si possono richiedere ancora dei cicli

di fisioterapia?

Nein, ohne eine überwiegende Wahrscheinlichkeit einer weiteren

relevanten funktionellen Besserung nunmehr dreieinhalb Jahre nach neurogener

Schädigung des Nervus peronaeus communis mit überwiegender Heilung, kann daher

nicht eine weitere Verschreibung der Physiotherapie gerechtfertig werden.

3. Il dr. __________ propone di riaprire il caso e continuare con

le prestazioni di corta durata (indennità giornaliera e spese di cura)

Auch hier bleibt es bei der Feststellung in der

versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilung vom 17.01.2024: Bei

erreichter Arbeitsfähigkeit von 50% in der angestammten Tätigkeit als

Hilfsschwester, ohne relevante motorische Einschränkung, ist es nicht

plausibel, warum eine weitere Steigerung ihr nicht zumutbar sei, angesichts

auch fehlender Einnahme jeglicher Schmerzmittel.

Vielmehr ist auch der demnächst 60-jährigen Hilfskrankenschwester

wieder eine vollumfängliche berufliche Tätigkeit angesichts einer nur

geringgradigen Peroneusschädigung ohne relevante funktionelle Einschränkung

zumutbar. Die fortgesetzte 50%ige Arbeitsunfähigkeit ist daher in der

Gesamtzusammenschau rein auf das Schadenereignis vom 2.11.2021 bezogen

weiterhin nicht plausibel nachvollziehbar auf neurologischem Fachgebiet.” (Doc.

192)

L’assicurata ha contestato la

decisione del 21 marzo 2024 con la quale l’CO 1 l’ha ritenuta pienamente abile

al lavoro a partire dal 1° marzo 2024 (doc. 201), producendo, a comprova della

propria persistente parziale inabilità lavorativa, un referto del 29 aprile

2024 del dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel quale lo specialista ha

in particolare osservato:

" (…) Il

decorso iniziale è stato caratterizzato da un iniziale buon miglioramento della

funzionalità motoria.

Dall’estate 2023 vi è stato purtroppo un lento e progressivo

peggioramento del quadro clinico, con sviluppo di una sintomatologia

neuropatica, con dolori in crescendo che si sono ora associati ad una

allodinia, in corrispondenza di parte del territorio del nervo peroneo destro,

con parallelo sviluppo e peggioramento dei potenziali del nervo surale, già

asimmetrici alla prima valutazione elettroneurografica del 02.2022.

Il peggioramento si è sviluppato dopo l’aumento del carico

lavorativo, e passaggio dal 40% al 50%.

In considerazione dello sviluppo di un severo dolore neuropatico,

con allodinia sul territorio del nervo peroneo, ritengo certamente giustificata

un’inabilità lavorativa ad almeno il 50%, comunque da rivedere entro 30 giorni,

in particolare nel caso in cui la prescrizione di un trattamento antiepilettico

con della Gabapentin non dovesse portare alcun effetto sperato.

La paziente prosegue, nell’intervallo, con il trattamento

antalgico, già anteriormente impostato con Dafalgan 2 a 3 g/d, e patch di Olfen

locale.

È necessaria la ripresa di una fisioterapia antalgica, correzione

della postura, al fine di limitare ulteriori danni locali ed accompagnamento

della paziente.

Invio copia al signor __________ Case Manager della CO 1 di __________,

indicando un’incapacità lavorativa di almeno il 50% da oggi per 30 giorni,

ritenendo che vista la progressione della sintomatologia clinica, un’incapacità

lavorativa era già giustificata 30 giorni orsono.

Richiedo benestare alla CO 1 per costi di cura:

-

Per fisioterapia due sedute settimanali

-

Per Gabapentin a dosaggio crescente, secondo tolleranza

-

RM polpaccio per valutazione dello stato neuro-muscolare e controllo

dello stato di vascolarizzazione alfine di escludere esiti ischemici post Covid

e quantificare il danno muscolare ed escludere compressione dei tronchi nervosi.

(…).” (Doc. 208)

Con presa di posizione del 12

giugno 2024 il PD dr. __________ ha confermato che l’assicurata è in grado di

svolgere la propria attività al 100% (cfr. doc. 212).

2.6. Con il ricorso l’insorgente ha

nuovamente contestato l’apprezzamento del PD dr. __________ posto alla base

della decisione su opposizione, producendo, a comprova della propria perdurante

parziale inabilità lavorativa, il referto del 10 settembre 2024 stilato dal

Prof. dr. __________. Quest’ultimo, interpellato dall’assicurata per una

seconda opinione, poste le diagnosi principali di “1. Dolore neuropatico gamba

sinistra in processo di reinnervazione patologico su neuropatia assonale del nervo

peroneo con sviluppo di allodinia secondari a polmonite interstiziale

bilaterale Sars-Cov-2, scompenso cardiaco, con ricovero in cure intense; 2.

Diabete mellito tipo II”, ha in particolare rilevato quanto segue:

" Questa

paziente con un’infezione Covid severa nel 2021 e diverse complicazioni, in

particolare cardiache, ha sviluppato una lesione sensomotoria acuta della gamba

sinistra. Come già menzionato dal dr. __________, si tratta di una lesione

sensomotoria su tutto il territorio del nervo peroneo comune, ma anche del nervo

surale e in data odierna ho anche appurato una lieve debolezza del tibiale

posteriore (dunque un muscolo innervato del N. tibialis). È dunque possibile che

ci sia anche una lesione più prossimale che ha toccato non soltanto il nervo

peroneo, ma la parte peroneale del nervo ischiatico e/o anche una parte del

nervo tibiale. Potrebbe anche essere un danno muscoloscheletrico con una

pseudo-paresi del muscolo tibialis post, e concordo con il dr. __________ sulla

necessità di una RM muscolare. Inoltre, consiglierei ancora un EMG del M.

tibialis posterior per completare le indagini elettrofisiologiche.

Il decorso è favorevole per la forza e la motricità, anche se

all’esame clinico odierno c’era una contrattura probabile nel tricipite surale,

che probabilmente gioca anche un ruolo nell’affaticamento della paziente.

Il problema principale sono tuttavia dolori neuropatici con

allodinia importante, con degli attacchi di dolore molto forte. Vi è dunque un

importante disturbo funzionale, dovuto da un lato dal disturbo sensoriale con

dolori neuropatici e allodinia, dall’altro canto un affaticamento motorio

dovuto al ricovero soltanto parziale delle funzioni motorie, con anche

possibili componenti meccaniche. La situazione adesso è stabile e non mi

aspetto notevoli miglioramenti in futuro.

Con questo disturbo sensomotorio severo con impatto funzionale

notevole, che chiede la necessità di pause ripetute, la capacità lavorativa

nella sua professione non supera il 50%, con necessità di pause frequenti.

Dal punto di vista terapeutico, la paziente con i problemi

cardiaci del passato, non ha sopportato dei trattamenti medicamentosi, come

Pregabalin o Gabapentin.

Ho proposto un trattamento con altre sostanze, per es. Cymbalta,

ciò che la paziente al momento non desidera. In queste situazioni consiglio

dunque e soprattutto un trattamento locale, sia con applicazione di capsaicina

(Qutenza) o anche iniezione sottocutanea di tossina botulinica. Il trattamento

di fisioterapia deve assolutamente continuare, evtl. con TENS.” (Doc. F)

Chiamato ad esprimersi riguardo a questo referto del Prof. dr. __________,

il PD dr. __________, con valutazione del 18 settembre 2024, ha confermato la

propria posizione, ribadendo la correttezza delle dettagliate considerazioni

già esposte in precedenza (cfr. doc. VII/1).

Con presa di posizione del 18 ottobre 2024 il Prof. dr. __________

ha ribadito che, a suo parere, sono ancora necessarie ulteriori indagini (MRI),

che un dolore neuropatico può iniziare molto tempo dopo la lesione specifica,

che dolori e affaticamento per una lesione periferica hanno ovviamente un

impatto sulla capacità lavorativa a dipendenza del tipo di lavoro fatto e

infine che tutte le possibilità terapeutiche per diminuire questo dolore

neuropatico non sono ancora state esaurite (cfr. doc. XI/1).

Con apprezzamento neurologico del 23 ottobre 2024, il PD dr. __________

ha ancora una volta confermato le proprie precedenti prese di posizione,

ribadendo la piena capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc. XIII/1).

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.8. Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non

ritiene di poter confermare la decisione impugnata, nella misura in cui l’CO 1

ha posto fine alle proprie prestazioni a partire dal 1° marzo 2024,

considerando l’assicurata totalmente abile al lavoro nella sua attività

lavorativa abituale.

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata

fondata su una perizia esterna (per un caso in cui l’Alta Corte ha

riconosciuto pieno valore probatorio a una perizia bidisciplinare esterna

ordinata dall’amministrazione, si veda la STF 8C_774/2023 del 16 dicembre 2024

consid. 3.2.6 e 3.3.5), può

trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la

quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano

per potersene discostare (cfr. supra,

consid. 2.7.).

Ora, ai referti del PD dr. __________,

sui quali si fonda appunto la decisione su opposizione in esame, non può essere

riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria

tranquillità, che l’assicuerata abbia recuperato una piena capacità lavorativa

nella propria attività abituale a partire dal primo marzo 2024.

Come visto, infatti, la

valutazione con la quale il PD dr. __________ concluso per una ritrovata piena

capacità lavorativa da parte dell’assicurata, a fronte di un lieve danno

permanente al nervo peroneo comune sinistro, non invalidante, è stata a più

riprese contestata dagli specialisti privatamente consultati dall’interessata,

Fatti

i quali hanno, invece, attestato l’esistenza di una ancora attuale parziale

incapacità lavorativa nella sua abituale professione, la quale richiede di

stare permanentemente in piedi.

Come è già stato messo in

evidenza al considerando 2.5., su questo aspetto di natura squisitamente medica

agli atti figurano dunque rapporti medici, specificatamente quelli elaborati

dal dr. __________ e dal Prof. dr. __________ consultati dall’insorgente, il

cui contenuto è atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la

correttezza della valutazione su cui l’amministrazione ha finalmente fondato la

propria posizione.

Gli specialisti in questione, infatti,

contestando la valutazione del PD dr. __________, hanno ritenuto del tutto

giustificata un’inabilità lavorativa del 50%.

Nel proprio referto del 29 aprile

2024, il dr. __________ ha rilevato che “in considerazione dello sviluppo di un

severo dolore neuropatico, con allodinia sul territorio del nervo peroneo,

ritengo certamente giustificata un’inabilità lavorativa ad almeno il 50%” (cfr.

doc. 208).

Opinione condivisa anche dal

Prof. dr. __________, il quale ha evidenziato che “con questo disturbo sensomotorio

severo con impatto funzionale notevole, che chiede la necessità di pause

ripetute, la capacità lavorativa nella sua professione non supera il 50%, con

necessità di pause frequenti” (cfr. doc. F), sottolineando come “dolori e

affaticamento per una lesione periferica hanno ovviamente un impatto sulla

capacità lavorativa a dipendenza del tipo di lavoro fatto e la paziente ha un

lavoro che richiede movimenti e un'attività fisica importante” (doc. XI).

Da notare, inoltre, che anche la questione di un’intervenuta

stabilizzazione o meno dello stato di salute infortunistico risulta controversa,

ritenuto che, a differenza di quanto valutato dal PD dr. __________, gli

specialisti privatamente consultati dall’interessata hanno considerato

sussistere ancora delle possibilità terapeutiche volte a ridurre il dolore

neuropatico che ella denuncia (cfr. referto del dr. __________, doc. 208 e

referti del dr. __________, doc. F e doc. XI/1).

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la

vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a

disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico

indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia

giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e le STF 8C_445/2021 succitata consid. 3.3 e

8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

2.9. In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.

Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten

zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei

nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom

11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen

Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

Considerandi

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV

Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).”

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023

consid. 5.4 e 8C_731/2021 succitata consid. 4.6).

Nella

presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un

rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto

2011.

e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione

impugnata sul solo parere del proprio medico interno.

Per le ragioni già esposte al

considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se, al momento in cui l’istituto

assicuratore ha posto termine alle prestazioni (marzo 2024), lo stato di salute

infortunistico dell’assicurata era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF e se, sempre a quel momento, ella poteva essere dichiarata totalmente

abile al lavoro, oppure no. In seguito,

facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si

pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni dal profilo materiale

e temporale (per un caso recente in cui la Corte federale non ha

giudicato sufficientemente affidabile il parere del medico SMR [il quale si era

limitato a riprendere le indicazioni, troppo lacunose, dell’oncologa curante],

rinviando gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio, si veda la

STF 8C_55/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 7, riguardante un’assicurata,

affetta da malattia tumorale, alla quale era stato soppresso il diritto alla

rendita in ragione di un preteso miglioramento dello stato di salute).

2.10

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e

riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

(cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra

le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF

9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto

2024.

consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93

del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento

istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurata, patrocinata da un legale, l’importo di fr. 2'500 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 14 agosto 2024.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti