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Decisione con la quale l'assicuratore ha posto termine alle prestazioni di corta durata non può essere confermata, in difetto di una perizia esterna affidabile e pienamente probante. Atti rinviati per la messa in atto di una perizia ex 44 LPGA
13 gennaio 2025Italiano37 min
Prof. dr. __________, il quale ha evidenziato che “con questo disturbo sensomotorio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.65
cr
Lugano
13 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13
giugno 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 2 novembre 2021 RI 1, nata
nel 1964, attiva a tempo pieno quale assistente di cura presso la __________ –
e perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso
l’CO 1 – mentre svolgeva la propria attività, ha contratto un’infezione da
Covid 19, con conseguente totale inabilità lavorativa.
L’istituto
assicuratore, ritenuta data la malattia professionale, ha assunto il caso e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 8 novembre 2021, l’assicurata
ha dovuto essere ricoverata d’urgenza presso le cure intense dell’Ospedale __________
a causa del decorso acuto dell’infezione, con necessità di essere intubata per
la respirazione assistita.
A seguito della prolungata
sedazione, ella ha riportato la lesione della radice L5 a sinistra, con
conseguente danno neurologico alla gamba sinistra.
Con lettera del 25 agosto 2022 l’CO
1 ha rifiutato di corrispondere le prestazioni a partire dal 26 agosto 2022,
considerando che i disturbi risentiti dall’interessata non costituissero una
malattia professionale.
A fronte dello scritto del 25
settembre 2022 del dr. __________ e delle contestazioni dell’assicurata, in
data 10 febbraio 2023 l’CO 1 ha assunto nuovamente il caso, in maniera
retroattiva, a partire dal momento della sospensione delle prestazioni del 26
agosto 2022.
1.3. Nonostante la paresi del nervo
peroneo, l’assicurata ha ripreso parzialmente la propria attività, dapprima nella
misura del 30% dal 1° giugno 2022, poi aumentata al 40% dal 1° luglio 2022 e,
infine, al 50% dal 1° settembre 2023.
Con decisione formale del 21
marzo 2024, l’assicuratore infortuni ha informato l’assicurata che, sulla base
degli accertamenti svolti e sentito il parere del proprio servizio medico, ella
andava considerata totalmente abile al lavoro nella sua attività lavorativa
abituale, con conseguente sospensione, a partire dal 1° marzo 2024, del pagamento
delle indennità giornaliere e delle spese di cura (doc. 202).
A seguito dell’opposizione
dell’assicurata - la quale ha rivendicato di non potere svolgere la propria
attività lavorativa in misura superiore al 50%, percentuale già gravosa per i
suoi disturbi (cfr. doc. 206 e 207) - in data 13 giugno 2024 l’assicuratore ha
ribadito la correttezza della propria decisione (doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 14
agosto 2024, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e che venga erogata una
rendita di invalidità del 60%, oltre al pagamento di un’indennità per
menomazione all’integrità, stante il danno permanente all’arto inferiore
sinistro.
Il legale ha, inoltre, postulato
la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la
procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente, il patrocinatore
ha contestato la decisione su opposizione impugnata, rimproverando
all’amministrazione di essersi basata sulla valutazione, non corretta, espressa
dal PD dr. __________, il quale ha mal compreso quanto indicato dal neurologo
curante, dr. __________. Quest’ultimo, infatti, ha attestato l’invariata
presenza di una severa neuropatia del nervo peroneo sinistro, sviluppata
nell’ambito di un prolungato ricovero in cure intense causato dal Covid. Sulla
base di questa certificazione il legale ha sostenuto che non si possa, quindi,
ritenere che sia intervenuto un miglioramento dello stato di salute tale da
portare al ripristino totale della capacità lavorativa, come, invece, valutato –
a torto - dal PD dr. __________.
Inoltre, il legale ha aggiunto
che, come rilevato dal dr. __________ nel suo referto del 29 aprile 2024, a
partire dall’estate del 2023, in concomitanza con l’aumento del carico
lavorativo (passato da un impiego al 40% ad uno al 50%) si è assistito ad un
lento e progressivo peggioramento del quadro clinico dell’assicurata, con
sviluppo di un severo dolore neuropatico, il quale giustifica un’incapacità
lavorativa del 50%.
Infine, il patrocinatore
dell’insorgente ha preannunciato di avere richiesto un altro parere
specialistico, con appuntamento fissato per il 28 agosto 2024 (doc. I).
1.5. Con la risposta di causa
l’amministrazione ha confermato la correttezza della decisione su opposizione
impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per
quanto qui d’interesse, nei considerandi in diritto (doc. III).
1.6. In data 11 settembre 2024, a sostegno
della sua persistente inabilità lavorativa del 50%, l’insorgente ha prodotto un
referto, datato 10 settembre 2024, redatto dal Prof. dr. __________ a seguito
della consultazione tenutasi il 28 agosto 2024 (doc. V + F).
1.7. Con osservazioni del 19 settembre
2024 l’CO 1, sentito il parere del proprio servizio medico, ha ribadito la
correttezza della propria decisione (doc. VII + 1).
1.8. In data 18 ottobre 2024, il rappresentante
ha trasmesso una presa di posizione del Prof. dr. __________ riguardo alle
considerazioni espresse dal PD dr. __________. Alla luce di quanto indicato
dallo specialista consultato dall’assicurata, il patrocinatore ha chiesto al
TCA di volere disporre una perizia giudiziaria, incaricando il Prof. dr. __________,
al fine di far luce sulla situazione medica dell’insorgente e, di riflesso,
sulla sua capacità lavorativa residua (doc. XI + 1).
1.9. Con osservazioni del 25 ottobre
2024, l’istituto assicuratore, dopo avere richiesto un’ulteriore presa di
posizione al PD dr. __________, ha confermato la correttezza della decisione
impugnata (doc. XIII + 1).
1.10. In data 7 novembre 2024, il
patrocinatore dell’insorgente ha nuovamente contestato quanto fatto valere
dall’assicuratore resistente, ribadendo la richiesta di effettuare una perizia
giudiziaria (doc. XV).
Tali considerazioni
dell’insorgente sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XVI), per
conoscenza.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare
estinto dal 29 febbraio 2024 il diritto alle prestazioni di corta durata (cura
medica + indennità giornaliera) a dipendenza dell’evento assicurato, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera
nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con
il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una
rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo
dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico
minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno
diritto a una sua attuazione (STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4).
Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora
eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (STF 8C_604/2021
del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).
La questione deve essere valutata
in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va valutata segnatamente in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF
8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid.
3.2).
Se un miglioramento non è più
possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita
d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
2.4. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., il
TFA ha precisato che la definizione d’incapacità al lavoro, così come quelle
d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono
alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni
elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa
descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro
degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se
l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le
controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.5. Nella
concreta evenienza, il TCA constata che la decisione dell’assicuratore di porre
fine alle prestazioni a far tempo da fine febbraio 2024 (cfr. doc. A) trova il
proprio fondamento nella valutazione 17 gennaio 2024 del PD dr. __________, spec.
FMH in neurologia, il quale ha dichiarato l’assicurata pienamente abile nella
sua abituale attività a contare dal 1° marzo 2024.
Nell’apprezzamento appena
menzionato il PD dr. __________ ha in effetti espresso la seguente valutazione:
" Beurteilung
Auf neurologischem Fachgebiet liegt lediglich eine indirekte
Komplikation im plausiblen und engen zeitlichen Zusammenhang nach einer
intensivpflichtigen Covid-Erkrankung von 2021 vor, bei der die Versicherte
bereits auf der Intensivstation sensible Beschwerden im Territorium des
betroffenen Nervus peroneus communis links berichtete (Bericht vom 29.07.2022).
Sowohl klinisch-neurologisch als auch elektrophysiologisch ausgewiesen ist eine
initial am ehesten lagerungsbedingte hochgradige nervale Funktionsstörung mit
Fallfuss und sensiblen Beschwerden im lateralen Unterschenkel und Fussrücken links
(Bericht vom 29.07.2022). Im weiteren, nunmehr über zweijährigen Verlauf konnte
jedoch eine zuletzt deutliche Besserung insbesondere des motorischen Ausfalls
mit nur noch einer minimer und isolierter Kraftminderung in der Grosszehe links
ohne Beeinflussung des Gangbildes und ohne Behinderung beim Gehen festgestellt
werden (Bericht vom 15.12.2023).
So war die Versicherte auch in der Lage, ab Mitte 2023 zunächst
mit einem 40%-Pensum ihre Arbeit als Hilfskrankenschwester wieder aufzunehmen
mit der Empfehlung einer weiteren Pensumsteigerung (Bericht vom 17.07.2023).
Eine Beeinträchtigung während der Arbeit wurde nicht dokumentiert, ebenso war
die Versicherte in der Lage zu einstündigen Spaziergängen zum weiteren Training
(Bericht vom 17.07.2023).
Warum es bis zum aktuellen Zeitpunkt entgegen den einschlägigen
neurologischen Empfehlungen nicht zu einer weiteren Steigerung des Pensums
aktuell noch mit nur 50% gekommen ist, entzieht sich meiner Kenntnis und ist
neurologisch nicht plausibel nachvollziehbar (Bericht vom 17.07.2023 und vom
15.12.2023). In der neurologischen Untersuchung ist keine Allodynie (das heisst
kein schweres Missempfinden bei Berührung) ausgewiesen bei Angaben von
Kribbelparästhesien teilweise mit Brennen nach der Arbeit ohne Dokumentation
von Schlafstörungen. Dies entspricht nicht einer invalidisierenden Neuropathie
bei nur leichter residueller, ganz vorwiegend sensibler Neuropathie des Nervus
peroneus communis mit partieller berufsfremder Überlagerung durch eine
diabetogene Polyneuropathie mit Verminderung des Vibrationssinns beidseits und
einer leichten Standataxie.
Nachvollziehbar ist jedoch die Gefahr einer Fussverletzung am
Fussrücken durch Anschlagen bei fehlender visueller Kontrolle, zum Beispiel in
Dunkelheit. Eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit ist dabei jedoch weder
ausgewiesen noch plausibel.
Abschliessend ist in der gesamtzusammenschau nur ein leichter sensibler
nervaler Dauerschaden im Bereich des Fussrückens und des lateralen
Unterschenkels links durch eine residuelle Nervus peroneus communis-Schädigung
links ausgewiesen ohne überwiegende Wahrscheinlichkeit einer weiteren signifikanten
Besserung bei auch elektrophysiologisch ausschliesslich chronifizierten
neurogenen Veränderungen ohne akute Denervierungszeichen nach einem nunmehr über
zweijährigen Heilverlauf.
Beantwortung der Fragen
1. Un trattamento determinato dall'infortunio è ancora necessario?
Nein, eine überwiegend wahrscheinliche weitere signifikante
funktionelle Verbesserung ist bei kompletter motorischer Funktionsgewinnung
nicht mehr überwiegend wahrscheinlich. Eine chronifizierte leichte
sensible Neuropathie im Territorium des Nervus peroneus communis links ist als
Dauerschaden vorhanden. Dieser ist jedoch nicht als invalidisierend
einzuschätzen.
2. Ha osservazioni in merito alle misure terapeutiche formulate o
ha proposte in merito all'ulteriore procedura medica?
- Se sì, quali?
Fehlend ist hinsichtlich der Aktenlage noch eine allfällige
weitere sensible Symptombesserung durch die durch die __________ empfohlene
Duloxetin-Eindosierung, da auch Lyrica gemäss Angaben der Versicherten zuvor
eine Besserung gebracht hatte.
3. Tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio, come valuta la
capacità lavorativa quale assistente di cura in termini di durata e di
rendimento?
Volle Leistung angestammt.
4. Da quando è ipotizzabile un aumento? Capacità lavorativa in
percentuale: ... Dal: ...
Ab sofort. Bereits im Bericht vom 17.07.2023 ist eine schrittweise
Steigerung der Arbeitstätigkeit empfohlen worden. Warum diese nicht umgesetzt
wurde, entzieht sich meiner Kenntnis, ist jedoch nicht medizinisch begründbar.
5. Tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio, quali attività
e quali atti sono ancora ragionevolmente esigibili da parte della persona assicurata?
Keine Einschränkung der angestammten Arbeitstätigkeit.
6. Qual è la limitazione in termini di durata e di rendimento (lieve/media/grave)?
È richiesta una valutazione dettagliata dell'esigibilità.
Keine Einschränkung der bisherigen und angestammten Arbeitstätigkeit
auf rein neurologischem Fachgebiet.” (Doc. 175)
Con referto del 4 marzo 2024, il dr. __________, spec. FMH in
medicina interna, ha contestato che l’assicurata possa essere considerata
pienamente abile al lavoro, come ritenuto dall’CO 1 con lo scritto del 27
febbraio 2024 (cfr. doc. 183), fornendo la seguente motivazione:
" In
riferimento alla paziente sopra menzionata ed alla vostra lettera del
27.02.2024 vi riferisco di non essere d’accordo con le vostre conclusioni e
rimango piuttosto basito.
Infatti la paziente da mesi lamenta dolori da innervazione che non
solo non migliorano, ma soprattutto dopo gli sforzi peggiorano notevolmente.
Nonostante questo la paziente ha stretto i denti e ha provato la ripresa
lavorativa che attualmente è al 50% con grande fatica. 50% inteso come metà
giornata permettendo alla paziente di recuperare parzialmente per il giorno
dopo il quadro clinico. Si tratta di lesioni oggettivabili ed il quadro elettromiografico
parla chiaro.
Ritengo quindi la paziente ancora abile come fino ad ora al 50% in
attesa del miglioramento già in atto. Rammento che la paziente ha una
professione nella quale è costantemente in piedi e necessita quindi di tutto
l’aiuto della gamba e che quest’ultima viene costantemente sollecitata.
Le sedute di fisioterapia sono indispensabili per permettere di
mantenere il tono muscolare e lo stato osteoarticolare in attesa appunto
dell’innervazione. Senza la prosecuzione delle terapie come fino ad ora si
otterrà un’atrofia ed un’accentuazione del dolore che sicuramente comprometterà
anche la ripresa lavorativa.” (Doc. 187)
Chiamato ad esprimersi in merito a quanto indicato dal curante, il
PD dr. __________, con apprezzamento medico del 12 marzo 2024, ha riconfermato
la propria precedente valutazione, così rispondendo alle domande sottopostegli:
" 1.Tali
osservazioni vanno a modificare il vostro apprezzamento del 17.01.2024?
Nein, an der versicherungsmedizinisch-neurologischen Schlussfolgerung
der ausführlichen versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilung vom
17.01.2024 kann daher vollumfänglich festgehalten werden.
2. Il dr. __________ richiede la continuazione del trattamento
terapeutico sotto forma di fisioterapia. Si possono richiedere ancora dei cicli
di fisioterapia?
Nein, ohne eine überwiegende Wahrscheinlichkeit einer weiteren
relevanten funktionellen Besserung nunmehr dreieinhalb Jahre nach neurogener
Schädigung des Nervus peronaeus communis mit überwiegender Heilung, kann daher
nicht eine weitere Verschreibung der Physiotherapie gerechtfertig werden.
3. Il dr. __________ propone di riaprire il caso e continuare con
le prestazioni di corta durata (indennità giornaliera e spese di cura)
Auch hier bleibt es bei der Feststellung in der
versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilung vom 17.01.2024: Bei
erreichter Arbeitsfähigkeit von 50% in der angestammten Tätigkeit als
Hilfsschwester, ohne relevante motorische Einschränkung, ist es nicht
plausibel, warum eine weitere Steigerung ihr nicht zumutbar sei, angesichts
auch fehlender Einnahme jeglicher Schmerzmittel.
Vielmehr ist auch der demnächst 60-jährigen Hilfskrankenschwester
wieder eine vollumfängliche berufliche Tätigkeit angesichts einer nur
geringgradigen Peroneusschädigung ohne relevante funktionelle Einschränkung
zumutbar. Die fortgesetzte 50%ige Arbeitsunfähigkeit ist daher in der
Gesamtzusammenschau rein auf das Schadenereignis vom 2.11.2021 bezogen
weiterhin nicht plausibel nachvollziehbar auf neurologischem Fachgebiet.” (Doc.
192)
L’assicurata ha contestato la
decisione del 21 marzo 2024 con la quale l’CO 1 l’ha ritenuta pienamente abile
al lavoro a partire dal 1° marzo 2024 (doc. 201), producendo, a comprova della
propria persistente parziale inabilità lavorativa, un referto del 29 aprile
2024 del dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel quale lo specialista ha
in particolare osservato:
" (…) Il
decorso iniziale è stato caratterizzato da un iniziale buon miglioramento della
funzionalità motoria.
Dall’estate 2023 vi è stato purtroppo un lento e progressivo
peggioramento del quadro clinico, con sviluppo di una sintomatologia
neuropatica, con dolori in crescendo che si sono ora associati ad una
allodinia, in corrispondenza di parte del territorio del nervo peroneo destro,
con parallelo sviluppo e peggioramento dei potenziali del nervo surale, già
asimmetrici alla prima valutazione elettroneurografica del 02.2022.
Il peggioramento si è sviluppato dopo l’aumento del carico
lavorativo, e passaggio dal 40% al 50%.
In considerazione dello sviluppo di un severo dolore neuropatico,
con allodinia sul territorio del nervo peroneo, ritengo certamente giustificata
un’inabilità lavorativa ad almeno il 50%, comunque da rivedere entro 30 giorni,
in particolare nel caso in cui la prescrizione di un trattamento antiepilettico
con della Gabapentin non dovesse portare alcun effetto sperato.
La paziente prosegue, nell’intervallo, con il trattamento
antalgico, già anteriormente impostato con Dafalgan 2 a 3 g/d, e patch di Olfen
locale.
È necessaria la ripresa di una fisioterapia antalgica, correzione
della postura, al fine di limitare ulteriori danni locali ed accompagnamento
della paziente.
Invio copia al signor __________ Case Manager della CO 1 di __________,
indicando un’incapacità lavorativa di almeno il 50% da oggi per 30 giorni,
ritenendo che vista la progressione della sintomatologia clinica, un’incapacità
lavorativa era già giustificata 30 giorni orsono.
Richiedo benestare alla CO 1 per costi di cura:
-
Per fisioterapia due sedute settimanali
-
Per Gabapentin a dosaggio crescente, secondo tolleranza
-
RM polpaccio per valutazione dello stato neuro-muscolare e controllo
dello stato di vascolarizzazione alfine di escludere esiti ischemici post Covid
e quantificare il danno muscolare ed escludere compressione dei tronchi nervosi.
(…).” (Doc. 208)
Con presa di posizione del 12
giugno 2024 il PD dr. __________ ha confermato che l’assicurata è in grado di
svolgere la propria attività al 100% (cfr. doc. 212).
2.6. Con il ricorso l’insorgente ha
nuovamente contestato l’apprezzamento del PD dr. __________ posto alla base
della decisione su opposizione, producendo, a comprova della propria perdurante
parziale inabilità lavorativa, il referto del 10 settembre 2024 stilato dal
Prof. dr. __________. Quest’ultimo, interpellato dall’assicurata per una
seconda opinione, poste le diagnosi principali di “1. Dolore neuropatico gamba
sinistra in processo di reinnervazione patologico su neuropatia assonale del nervo
peroneo con sviluppo di allodinia secondari a polmonite interstiziale
bilaterale Sars-Cov-2, scompenso cardiaco, con ricovero in cure intense; 2.
Diabete mellito tipo II”, ha in particolare rilevato quanto segue:
" Questa
paziente con un’infezione Covid severa nel 2021 e diverse complicazioni, in
particolare cardiache, ha sviluppato una lesione sensomotoria acuta della gamba
sinistra. Come già menzionato dal dr. __________, si tratta di una lesione
sensomotoria su tutto il territorio del nervo peroneo comune, ma anche del nervo
surale e in data odierna ho anche appurato una lieve debolezza del tibiale
posteriore (dunque un muscolo innervato del N. tibialis). È dunque possibile che
ci sia anche una lesione più prossimale che ha toccato non soltanto il nervo
peroneo, ma la parte peroneale del nervo ischiatico e/o anche una parte del
nervo tibiale. Potrebbe anche essere un danno muscoloscheletrico con una
pseudo-paresi del muscolo tibialis post, e concordo con il dr. __________ sulla
necessità di una RM muscolare. Inoltre, consiglierei ancora un EMG del M.
tibialis posterior per completare le indagini elettrofisiologiche.
Il decorso è favorevole per la forza e la motricità, anche se
all’esame clinico odierno c’era una contrattura probabile nel tricipite surale,
che probabilmente gioca anche un ruolo nell’affaticamento della paziente.
Il problema principale sono tuttavia dolori neuropatici con
allodinia importante, con degli attacchi di dolore molto forte. Vi è dunque un
importante disturbo funzionale, dovuto da un lato dal disturbo sensoriale con
dolori neuropatici e allodinia, dall’altro canto un affaticamento motorio
dovuto al ricovero soltanto parziale delle funzioni motorie, con anche
possibili componenti meccaniche. La situazione adesso è stabile e non mi
aspetto notevoli miglioramenti in futuro.
Con questo disturbo sensomotorio severo con impatto funzionale
notevole, che chiede la necessità di pause ripetute, la capacità lavorativa
nella sua professione non supera il 50%, con necessità di pause frequenti.
Dal punto di vista terapeutico, la paziente con i problemi
cardiaci del passato, non ha sopportato dei trattamenti medicamentosi, come
Pregabalin o Gabapentin.
Ho proposto un trattamento con altre sostanze, per es. Cymbalta,
ciò che la paziente al momento non desidera. In queste situazioni consiglio
dunque e soprattutto un trattamento locale, sia con applicazione di capsaicina
(Qutenza) o anche iniezione sottocutanea di tossina botulinica. Il trattamento
di fisioterapia deve assolutamente continuare, evtl. con TENS.” (Doc. F)
Chiamato ad esprimersi riguardo a questo referto del Prof. dr. __________,
il PD dr. __________, con valutazione del 18 settembre 2024, ha confermato la
propria posizione, ribadendo la correttezza delle dettagliate considerazioni
già esposte in precedenza (cfr. doc. VII/1).
Con presa di posizione del 18 ottobre 2024 il Prof. dr. __________
ha ribadito che, a suo parere, sono ancora necessarie ulteriori indagini (MRI),
che un dolore neuropatico può iniziare molto tempo dopo la lesione specifica,
che dolori e affaticamento per una lesione periferica hanno ovviamente un
impatto sulla capacità lavorativa a dipendenza del tipo di lavoro fatto e
infine che tutte le possibilità terapeutiche per diminuire questo dolore
neuropatico non sono ancora state esaurite (cfr. doc. XI/1).
Con apprezzamento neurologico del 23 ottobre 2024, il PD dr. __________
ha ancora una volta confermato le proprie precedenti prese di posizione,
ribadendo la piena capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc. XIII/1).
2.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.8. Attentamente vagliato
l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non
ritiene di poter confermare la decisione impugnata, nella misura in cui l’CO 1
ha posto fine alle proprie prestazioni a partire dal 1° marzo 2024,
considerando l’assicurata totalmente abile al lavoro nella sua attività
lavorativa abituale.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata
fondata su una perizia esterna (per un caso in cui l’Alta Corte ha
riconosciuto pieno valore probatorio a una perizia bidisciplinare esterna
ordinata dall’amministrazione, si veda la STF 8C_774/2023 del 16 dicembre 2024
consid. 3.2.6 e 3.3.5), può
trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la
quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano
per potersene discostare (cfr. supra,
consid. 2.7.).
Ora, ai referti del PD dr. __________,
sui quali si fonda appunto la decisione su opposizione in esame, non può essere
riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria
tranquillità, che l’assicuerata abbia recuperato una piena capacità lavorativa
nella propria attività abituale a partire dal primo marzo 2024.
Come visto, infatti, la
valutazione con la quale il PD dr. __________ concluso per una ritrovata piena
capacità lavorativa da parte dell’assicurata, a fronte di un lieve danno
permanente al nervo peroneo comune sinistro, non invalidante, è stata a più
riprese contestata dagli specialisti privatamente consultati dall’interessata,
Fatti
i quali hanno, invece, attestato l’esistenza di una ancora attuale parziale
incapacità lavorativa nella sua abituale professione, la quale richiede di
stare permanentemente in piedi.
Come è già stato messo in
evidenza al considerando 2.5., su questo aspetto di natura squisitamente medica
agli atti figurano dunque rapporti medici, specificatamente quelli elaborati
dal dr. __________ e dal Prof. dr. __________ consultati dall’insorgente, il
cui contenuto è atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la
correttezza della valutazione su cui l’amministrazione ha finalmente fondato la
propria posizione.
Gli specialisti in questione, infatti,
contestando la valutazione del PD dr. __________, hanno ritenuto del tutto
giustificata un’inabilità lavorativa del 50%.
Nel proprio referto del 29 aprile
2024, il dr. __________ ha rilevato che “in considerazione dello sviluppo di un
severo dolore neuropatico, con allodinia sul territorio del nervo peroneo,
ritengo certamente giustificata un’inabilità lavorativa ad almeno il 50%” (cfr.
doc. 208).
Opinione condivisa anche dal
Prof. dr. __________, il quale ha evidenziato che “con questo disturbo sensomotorio
severo con impatto funzionale notevole, che chiede la necessità di pause
ripetute, la capacità lavorativa nella sua professione non supera il 50%, con
necessità di pause frequenti” (cfr. doc. F), sottolineando come “dolori e
affaticamento per una lesione periferica hanno ovviamente un impatto sulla
capacità lavorativa a dipendenza del tipo di lavoro fatto e la paziente ha un
lavoro che richiede movimenti e un'attività fisica importante” (doc. XI).
Da notare, inoltre, che anche la questione di un’intervenuta
stabilizzazione o meno dello stato di salute infortunistico risulta controversa,
ritenuto che, a differenza di quanto valutato dal PD dr. __________, gli
specialisti privatamente consultati dall’interessata hanno considerato
sussistere ancora delle possibilità terapeutiche volte a ridurre il dolore
neuropatico che ella denuncia (cfr. referto del dr. __________, doc. 208 e
referti del dr. __________, doc. F e doc. XI/1).
In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la
vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a
disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico
indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia
giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e le STF 8C_445/2021 succitata consid. 3.3 e
8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
2.9. In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.
Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten
zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei
nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom
11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch
rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen
Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
Considerandi
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV
Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF
137.
V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
In
una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha
rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale
che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse
l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove
esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del
medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).”
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Infine,
con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023
consid. 5.4 e 8C_731/2021 succitata consid. 4.6).
Nella
presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un
rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto
2011.
e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione
impugnata sul solo parere del proprio medico interno.
Per le ragioni già esposte al
considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente
affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se, al momento in cui l’istituto
assicuratore ha posto termine alle prestazioni (marzo 2024), lo stato di salute
infortunistico dell’assicurata era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF e se, sempre a quel momento, ella poteva essere dichiarata totalmente
abile al lavoro, oppure no. In seguito,
facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si
pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni dal profilo materiale
e temporale (per un caso recente in cui la Corte federale non ha
giudicato sufficientemente affidabile il parere del medico SMR [il quale si era
limitato a riprendere le indicazioni, troppo lacunose, dell’oncologa curante],
rinviando gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio, si veda la
STF 8C_55/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 7, riguardante un’assicurata,
affetta da malattia tumorale, alla quale era stato soppresso il diritto alla
rendita in ragione di un preteso miglioramento dello stato di salute).
2.10
Visto l’esito del ricorso (il rinvio
con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e
riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata da un
avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
(cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra
le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del
14.
marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF
9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto
2024.
consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93
del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023
consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento
istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO
1 verserà all’assicurata, patrocinata da un legale, l’importo di fr. 2'500 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 14 agosto 2024.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti