35.2024.66
Ricorso dichiarato irricevibile vista l'assenza di una decisione impugnabile. Negata l'esistenza di una denegata giustizia
21 ottobre 2024Italiano15 min
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2024.66
mm
Lugano
21 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2024 di
RI 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 3 agosto 2023, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha
subito un trauma acustico mentre stava lavorando all’interno di una galleria.
Secondo il rapporto 6 ottobre
2023 del suo medico curante, l’assicurato ha riportato un’ipoacusia di
trasmissione interessante l’orecchio destro (doc. 18).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge, in particolare ha
indennizzato la relativa incapacità lavorativa in ragione di fr. 147.25/giorno
(cfr. doc. 31).
1.2. Nel corso del mese di marzo 2024,
l’assicurato ha informato l’assicuratore di essersi nel frattempo sottoposto a
una RMN per i problemi uditivi e di aver eseguito una visita specialistica.
La funzionaria interpellata l’ha
quindi invitato ad annunciare una ricaduta, producendo un rapporto medico con
richiesta di riapertura del caso (cfr. doc. 36).
La documentazione medica richiesta
è pervenuta all’CO 1 il 18 marzo 2024 (doc. 37).
1.3. In data 16 agosto 2024, RI 1 ha
inoltrato al TCA un atto mediante il quale ha segnatamente fatto valere quanto
segue:
" (…) L’incidente
ha successo il mese di agosto dell’anno 2023. Il mio caso di infortunio è stato
chiuso al inizio di questo anno 2024 e non so se è stato riaperto, credo che è
stato riaperto perché erano da pagare delle visite mediche, una risonanza
magnetica … ma per quanto riguarda la mia situazione vorrei chiedere delle
informazioni. Ho chiamato la CO 1 per chiedere cosa succederà con me e mi hanno
detto che non devo fare nulla, non ho nulla da fare per quanto riguarda la mia
la mia situazione, devo aspettare. Menziono che sono un operaio edile e
macchinista, attualmente lavoro insieme a una altra persona al __________
facendo dei buchi con la sonda. La macchina fa a volte un rumore che sento un
serio fastidio all’orecchio che mi è rimasto funzionante e non so se devo
continuare o devo cambiare il lavoro, ho paura di raccontare questo alla mia
agenzia per la quale lavoro perché sicuramente non mi fanno più lavorare. Sono
iscritto al sindacato __________ di __________ dove ho chiesto anche a loro di
chiedere per me alla CO 1 a che punto siamo e come rimane con il mio caso ma
non ho ricevuto ancora nessuna risposta da parte del sindacato. Dopo un
colloquio a __________ mi hanno detto che secondo la legge devo ricevere una
indennità per l’incidente ma è passato un anno e non ho ricevuto ancora nessuna
risposta. (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’eventuale ricorso per denegata giustizia venga respinto con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 10 settembre 2024, l’assicurato
ha chiesto una proroga del termine assegnatogli per presentare osservazioni
sull’allegato di risposta e ha precisato di essere a conoscenza del caso di una
persona che ha “… perso un dito e ha ricevuto un indennizzo di 30'000 fr. per
chiudere la pratica e per me che ho perso l’udito di un orecchio e sono rimasto
sordo permanente di un orecchio ho ricevuto 147.25 per giorno (per un periodo
di 2-3 settimane) di quale l’agenzia per quale lavoro mi ha tolto qualche 100
fr.” (doc. V).
Il TCA ha prorogato il termine
sino al 27 settembre 2024 (doc. VI).
Sino ad oggi non è pervenuto
alcunché da parte dell’insorgente.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023
del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr.
16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei
casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato
l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni.
Le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti (cpv. 3).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA,
le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si
applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della
previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce
che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato.
Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.
Per costante giurisprudenza, la decisione
impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a; 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81 p. 294).
In una sentenza C 226/03 del 12
marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268 s., la
Corte federale ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il
rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter
emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o
giudiziaria.
2.3. Nella concreta evenienza, il TCA
constata che tra la documentazione a sua disposizione non figura alcuna decisione
impugnabile mediante ricorso ex art. 56 cpv. 1 LPGA, di modo che, volendo
trattare l’atto presentato dall’assicurato quale ricorso ai sensi dell’art. 56
cpv. 1 LPGA, esso deve essere dichiarato irricevibile.
Qualora l’intenzione dell’insorgente
fosse invece quella di censurare una (pretesa) inattività dell’amministrazione
nella gestione del suo caso d’infortunio, così come sembrerebbe in effetti
emergere dall’atto del 16 agosto 2024 (“Dopo un colloquio a __________ mi hanno
detto che secondo la legge devo ricevere una indennità per l’incidente ma è
passato un anno ma non ho ricevuto ancora nessuna risposta.” – il corsivo è
del redattore), va osservato quanto segue.
2.4. Ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V
147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a
statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la
procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza
federale).
Nell’ambito di una procedura
ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione
approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in
relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora
l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere
discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame
sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un
determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.
STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in
RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
2.5. Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali emerge che, ricevute le informazioni necessarie a
determinarsi sul proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
traumatico del 3 agosto 2023, l’assicuratore resistente ha riconosciuto la
propria responsabilità, indennizzando l’incapacità lavorativa attestata dai
medici curanti e assumendo i costi degli accertamenti e delle cure a cui il
ricorrente si è sottoposto. In questo senso, in sede di risposta di causa, l’CO
1 ha giustamente rilevato di aver “pagato tutte le fatture che le sono state
indirizzate con, in particolare, anche quelle degli esami specialistici esperiti
nel mese di marzo 2024” e di aver “versato all’assicurato l’indennità
giornaliera sulla base dei certificati medici che le sono stati trasmessi.
Sintomatico è il fatto che egli al momento lavora a tempo pieno nella sua
attività abituale.” (doc. III, p. 3).
Da parte sua, l’assicurato sembra
rimproverare all’istituto assicuratore di non essersi ancora pronunciato in
merito all’eventuale diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI)
legato alla (parziale) perdita dell’udito all’orecchio destro (cfr. doc. I:
“all’__________ mi hanno detto che secondo la legge devo ricevere una indennità
per l’incidente ma è passato un anno ma non ho ricevuto ancora nessuna
risposta” e doc. V: “(…) perso un dito e ha ricevuto un indennizzo di
30'000 fr. per chiudere la pratica e per me che ho perso l’udito di un
orecchio e sono rimasto sordo permanente di un orecchio ho ricevuto 147.25 per
giorno (per un periodo di 2-3 settimane) (…)” – il corsivo è del redattore).
Al riguardo, questo Tribunale constata
che sull’IMI si è pronunciato lo specialista ORL di fiducia dell’CO 1, con
apprezzamento del 21 novembre 2023. Egli ne ha negato il diritto, non
raggiungendo il danno uditivo riportato da RI 1 la soglia di rilevanza fissata
dalle tabelle di riferimento (cfr. doc. 27).
Ora, se è vero che
l’amministrazione non si è sinora determinata, né formalmente né informalmente,
in merito al diritto a un’IMI, è altresì vero che prima del 16 agosto 2024, l’assicurato
non aveva mai domandato, né esplicitamente né implicitamente, l’emanazione di
una decisione riguardante il diritto a quella prestazione (su questo aspetto,
cfr. Basler Kommentar ATSG – M. Lendfers, art. 56 n. 47).
In queste condizioni, richiamata la giurisprudenza federale
esposta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.), il TCA non ritiene che siano dati gli
estremi per riconoscere una denegata giustizia a carico dell’CO 1. Pertanto,
nel caso in cui il ricorso del 16 agosto 2024 fosse volto alla
constatazione di una denegata giustizia commessa dall’assicuratore convenuto,
esso deve essere respinto.
Visto il tenore dell’impugnativa,
l’CO 1 è comunque invitato a emanare senza indugio la decisione di sua
competenza.
L’assicuratore convenuto è
parimenti invitato ad approfondire l’affermazione, contenuta nell’atto
ricorsuale, secondo cui, “la macchina fa a volte un rumore che sento un serio
fastidio all’orecchio che mi è rimasto funzionante e non so se devo continuare
o devo cambiare il lavoro (…)” (doc. I – il corsivo è del redattore), e ciò
nell’ottica di un’eventuale applicazione del disposto di cui all’art. 84 cpv. 2
LAINF.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è
pronunciato sulla questione di sapere se l’amministrazione si sia resa
colpevole di una denegata/ritardata giustizia ai danni dell’assicurato.
Secondo questa Corte, può restare
aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa
a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA
Nel caso in cui si trattasse di
una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto
la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere
che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate
spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in
precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il
principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il
legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta
la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
Fatti
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Considerandi
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non
si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti