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Decisione

35.2024.67

Discussa capacità lavorativa nell'abituale professione di un assicurato già inabile al 50% per cause extrainfortunistiche

21 ottobre 2024Italiano27 min

non metta in luce nuovi fatti che permettano di cambiare valutazione del dr. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.67

MM

Lugano

21 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20

giugno 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 2 novembre 2019, RI 1, nato

nel 1966, dipendente della ditta __________ in qualità di restauratore con un

tasso di occupazione del 50% e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, si è procurato una

distorsione alla caviglia destra nel scendere una scalinata (doc. 31).

Fatti

I medici dell’Ospedale __________

di __________ hanno diagnosticato una lesione di II.-III. grado dei legamenti

fibulo-talare anteriore e fibulo-calcaneare, come pure una frattura della base

del V. metatarso extrarticolare minimamente scomposta (doc. 27).

L’esame di RMN del 4 febbraio

2020 ha evidenziato un’avulsione ossea del legamento femoro-talare anteriore e

la parziale lesione dei legamenti fibulo-calcaneare e peroneo breve (doc. 41).

Nell’ottobre 2020, l’assicurato è

quindi stato sottoposto a un intervento di sutura del legamento breve

peroneo-astragalico anteriore e di riparazione del peroneo breve a destra,

eseguito dal dott. __________ (doc. 95).

Il decorso è stato complicato da

una sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS) (cfr. doc. 132, 137 e 208).

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Da notare ancora che,

nell’adolescenza, RI 1 era stato operato per un osteocondroma al femore destro,

intervento dal quale aveva reliquiato una lesione del nervo peroneo destro

(cfr. doc. 31).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 novembre 2023,

l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° aprile 2023 il diritto

all’indennità giornaliera (doc. 244).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 257), in data 20 giugno

2024, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto del suo primo provvedimento

(doc. 296).

1.3. Con tempestivo ricorso del 23

agosto 2024, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi

all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione,

argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Le

conclusioni a cui arrivano i medici assicurativi sono discordanti e non

considerano quanto riportato dagli altri medici che hanno visitato il signor RI

1.

… Non va dimenticato che il dr. __________, dal gennaio del 2022

certifica l’inabilità lavorativa del ricorrente in misura del 50%.

… Per quanto riguarda le conseguenze neurologiche il dr. med. __________

attesta chiaramente che vi sono dei problemi neurologici e che questi sono da

ricondurre all’infortunio di novembre 2019. È quindi contestata la conclusione

totalmente opposta a cui arriva il medico assicurativo __________, il quale

sostiene che i sintomi lamentati dall’assicurato non possono essere spiegati

dal punto di vista neurologico in un contesto infortunistico.

… Così come è discordante il parere del primo medico assicurativo,

dr. __________ (a livello ortopedico), il quale conclude che “riguardo le

conseguenze della distorsione della caviglia destra del 2019 si nota una

situazione stabile” e che non siamo confrontati con una instabilità della

caviglia”. Tutto ciò non trova riscontro nel rapporto della dr.ssa __________,

la quale ha ritenuto che vi sia la presenza di una instabilità della caviglia

destra e consiglia di intervenire.

… Quanto affermato dal dr. __________, ovvero che il rapporto del __________

non metta in luce nuovi fatti che permettano di cambiare valutazione del dr. __________,

non può essere condiviso dato che le due conclusioni sono totalmente

divergenti.

… Stante quanto precede, l’assicuratore LAINF non era autorizzato

a confermare la decisione del 3 novembre 2023 tramite la quale ha sospeso le

prestazioni assicurative con effetto al 1° aprile 2023.

Avrebbe dovuto invece istruire ulteriormente la fattispecie,

ordinando una perizia pluridisciplinare esterna ad opera di un medico

indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA (…).” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con

scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire

da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in

seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano

Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine al versamento

dell’indennità giornaliera a contare dal 1° aprile 2023, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va di principio valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.4. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia

professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., il

TFA ha precisato che la definizione d’incapacità al lavoro, così come quelle

d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono

alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni

elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se l'assicurato

sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del

diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal

medico.

Spetta al medico fornire una precisa

descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro

degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se

l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le

controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.5. Nella concreta

evenienza, per quanto qui d’interesse, dalle carte processuali emerge che, nel

luglio 2022, l’insorgente ha (nuovamente) consultato gli specialisti della

chirurgia del piede della __________, in ragione della persistenza di dolori

caricodipendenti, irradianti all’intero piede, e di disturbi della sensibilità.

In quell’occasione, la dott.ssa __________, Capoclinica, ha rilevato che i

disturbi in questione avevano una possibile genesi neurologica, evocando, quale

diagnosi differenziale, una CRPS. Ella ha quindi consigliato un consulto

reumatologico e uno di terapia del dolore, precisando di non poter offrire ulteriori

terapie dal profilo ortopedico (doc. 207).

La consultazione

reumatologica ha avuto luogo il 19 ottobre 2022 presso il dott. __________,

spec. FMH in reumatologia, il quale ha diagnosticato una CRPS di tipo I al

piede destro su esiti di distorsione nel novembre 2019, iniziale

immobilizzazione, intervento di sutura del legamento peroneo-astragalico,

artroscopia della caviglia e riparazione del peroneo breve destro. Lo

specialista ha osservato di non avere ulteriori proposte terapeutiche da

offrire, fatta eccezione per l’esecuzione di un trattamento di chiropratica di

tipo Network “… per cercare di riequilibrare meglio il paziente dal punto di

vista neurovegetativo e muscolo-articolare.” (doc. 209).

In data 24

febbraio 2023, il ricorrente è stato sottoposto a una RMN della caviglia destra

su richiesta dell’assicuratore resistente, la quale ha evidenziato uno stato

dopo rottura dei legamenti fibulo-talare anteriore e fibulo-calcaneare con

esiti cicatriziali.” (doc. 215).

Il 28 febbraio

2023, l’assicurato è stato visitato fiduciariamente dal dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

In

quell’occasione, l’insorgente ha segnatamente dichiarato di “… nuotare almeno

2-3 volte alla settimana facendo circa 1 km in 30-40 minuti in genere, questo

nella piscina di __________. Fa metà crawl e metà dorso. (…). Spiega di

lavorare tutto il giorno e secondo l’attività eseguita alle 15.30-16.00 torna a

casa per riposare. Il pomeriggio comincia ad avere fastidi e la sensazione come

se un chiodo entrasse prima laterale e dopo anche plantare verso sotto il

calcagno, il quale crea un dolore e gonfiore intorno alla caviglia, ragione per

la quale fa una pausa nel tardo pomeriggio. Sente anche un’iposensibilità sotto

il metatarso-falangeale V a destra dopo aver lavorato tutto il giorno. Sente

anche un dolore e iposensibilità alla sera nella zona tra il metatarso

falangeale II-III del piede destro”.

Il medico __________

ha quindi espresso le seguenti considerazioni:

" (…) Riguardo le conseguenze della distorsione della caviglia destra

del 2019 si nota una situazione stabile. Non siamo confrontati con

un’instabilità della caviglia, che è stato valutato anche dalla Schulthess, che

non vedono indicato nessun procedere terapeutico, essendo confrontati con una

situazione stabile. Riguardo una possibile CRPS, si può postulare con la visita

odierna di non essere in presenza di nessun segno o residuo di qualsiasi segno

di una CRPS/algodistrofia.

I dolori e i disturbi neurologici lungo la

cicatrice (ramo superficiale del peroneo?) potevano essere una restante

conseguenza della lesione parziale del nervo peroneale. Si ricorda che

l’infiltrazione locale della parte sensoria di questo nervo non ha portato a

nessun cambiamento, quindi anche un’eventuale neuropatia di questo nervo

superficiale è stata oggettivamente esclusa. Personalmente non ho una chiara

spiegazione per i forti dolori che l’assicurato lamenta toccando solo il

malleolo esterno. Inspiegabili sono anche i dolori che sente nella parte

plantare verso il calcagno, dove lui non ha avuto nessun infortunio, né un

danno oggettivabile negli ultimi anni. Una patologia è stata esclusa con le

radiografie e l’ultima risonanza magnetica, che non mostra nessuna patologia di

origine infortunistica e nemmeno degenerativa, che può spiegare questa

sensazione/comportamento. Resta possibile che questa problematica è legata ad

un problema della colonna lombare, ma si ricorda che la degenerazione

importante (stenosi canale spinale) era più a livello L3-L5 e non verso S1. La

differenza nella forza eseguendo una contro resistenza nella dorso-estensione,

non nella plantar-flessione, può essere spiegabile a causa della restante

problematica del nervo peroneo, conseguenza dell’infortunio del 1982. Lo stesso

si notava che il signor RI 1 era in grado di caricare anche sull’avampiede e

senza problemi anche sul talo lungo lo studio ripetutamente.

Riguardo le sole conseguenze infortunistiche, mi

vedo costretto di esprimere una piena abilità lavorativa nel suo precedente

lavoro senza limiti funzionali riguardo la problematica della vecchia lesione

peroneo-astragalica, essendo stabile e guarita oggettivamente.” (doc. 219)

A seguito della

comunicazione dell’CO 1 che lo dichiarava abile al lavoro in misura completa

dal 1° aprile 2023 (doc. 222), l’insorgente ha prodotto una serie di fotografie

del piede destro volte, secondo quanto da lui stesso dichiarato, a mettere in

Considerandi

dubbio la fedefacenza dei referti del dott. __________, autore dell’intervento

dell’ottobre 2020 (“I rapporti medici del dr. __________

sono discutibili in quanto, ancora in clinica ci siamo incontrati in ascensore

e già gli comunicavo che dall’operazione i dolori dalla pianta del piede

all’estremità delle dita erano insopportabili, problema mai rientrato, come il

susseguirsi delle visite ed i rapporti in netto disaccordo con la doc.

fotografica (in allegato) che ho fatto, ritenendo plausibile da parte mia una

eventuale complicazione futura”).

L’assicurato non

ha inoltre né smentito né precisato le indicazioni, contenute nel rapporto del

dott. __________, inerenti l’attività lavorativa da lui svolta (cfr. doc. 229 e

doc. 230).

Al riguardo, con

apprezzamento del 18 ottobre 2023, il dott. __________ ha rilevato segnatamente

che nella documentazione fotografica prodotta “… non si nota un vero edema in

quanto sono presenti delle pieghe nella parte tibiotalare ben visibili. Si

vedono le vene e i tendini e l’assenza di edemi attorno alle dita, chiaro segno

di non essere confrontati con una patologia importante. Faccio anche

riferimento alle foto da me eseguite durante la mia visita del 28.02.2023 che

sono assolutamente paragonabili a quelle portate dall’assicurato. In

particolare, mi riferisco all’importante callo che si vede invariato ad

entrambe le prime dita, chiaro segno che l’assicurato cammina scaricando

pienamente. Le fotografie messeci a disposizione non cambiano la mia

valutazione oggettivabile che è stata fatta in base agli interventi eseguiti,

le radiografie, le risonanze e l’esame clinico che ha mostrato una chiara

guarigione, cosa anche confermata nella visita. Si ricorda che l’assicurato ha

eseguito diversi esercizi totalmente in autonomia mostrando una buona forza su

entrambi i piedi.” (doc. 241).

Nel mese di febbraio 2024,

l’assicurato ha privatamente consultato la dott.ssa __________, attiva presso

il Centro __________.

La specialista ha formulato la

diagnosi d’instabilità rotatoria della caviglia laterale destra recidivante e

di sindrome dolorosa nocicettiva. Per quanto concerne l’ulteriore procedere

terapeutico, per stabilizzare l’articolazione è stata proposta una

ricostruzione dei legamenti mediale e laterale e un’artroscopia della caviglia,

intervento che il ricorrente ha però voluto posticipare a non prima

dell’ottobre 2024. Per i dolori nocicettivi, ella ha ritenuto indicato

indirizzare l’assicurato a uno specialista della terapia del dolore (cfr. doc.

267).

A margine della conversazione

telefonica del 27 marzo 2024 con un funzionario dell’CO 1, RI 1 ha precisato a

proposito della sua volontà di posticipare l’intervento che “… dev’esserci

stata un’incomprensione con il chirurgo per il ricovero. La sua intenzione è di

prendere contatto in settembre/ottobre 2024 per organizzare l’intervento in

gennaio 2025. Ci tiene infatti a precisare che, nonostante l’impresa sia una

“sagl”, lui è l’unico dipendente. Lavora nelle chiese e ha dei contratti da

rispettare. Deve terminare i lavori entro fine anno e per questo non può

permettersi di interrompere completamente l’attività. Rischia addirittura delle

penali se non dovesse portare a termine i mandati ricevuti. Sta già

pianificando il futuro e le prossime acquisizioni anche in previsione di questo

intervento chirurgico. Conferma che i disturbi sono sempre presenti. Spesso si

sveglia durante la notte a causa dei dolori e quando questi sono insopportabili

esegue delle infiltrazioni.” (doc. 275).

Il 23 aprile 2024, l’insorgente è

stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, su incarico dell’amministrazione.

Il dott. __________ ha refertato,

clinicamente, “un deficit sensitivo sul territorio del nervo peroneo

superficiale e profondo a destra, la forza sembra abbastanza ben mantenuta

almeno per quel che riguarda il muscolo tibiale anteriore” e,

elettrofisiologicamente, l’assenza di un “potenziale di sommazione motorio e

rispettivamente d’azione sensibile”. Pertanto, a suo avviso, “… è presente una

lesione sensitiva e motoria distale del nervo peroneo. Non è possibile datare

con precisione la lesione ma si può ritenere che questa sia almeno in parte

dovuta al trauma più recente del 02.11.2019 che, vista la sua localizzazione e

il successivo intervento ortopedico eseguito, ha verosimilmente danneggiato le

fibre distali motorie e sensitive del nervo peroneo destro. Risulta che il

paziente aveva aveva già avuto un pregresso danno sul territorio di questo

nervo in seguito ad un intervento per osteocondroma prossimale al femore destro

nel 1982 ma si era verificato un buon recupero ed effettivamente la forza della

muscolatura prossimale alla caviglia è ben conservata per cui è verosimile che

si sia verificato un ulteriore danno di questo nervo nel novembre 2019. Ai

disturbi neurologici si sovrappongono anche dolori non di tipo neuropatico ma

dovuti alla problematica ortopedica locale. In una situazione complessa e ormai

cronica da tempo è difficile formulare proposte terapeutiche oltre ai

trattamenti antalgici già in corso.” (doc. 282).

Con riferimento alle conclusioni

a cui è pervenuto il dott. __________, il PD dott. __________, spec. in

neurologia, ha sostenuto che per la diagnosi di sindrome algica neuropatica di

origine infortunistica fanno difetto, non soltanto un legame anatomico con

l’accesso artroscopico laterale e non frontale dell’8 ottobre 2020, ma pure un

dolore urente a riposo, rispettivamente notturno, nonché un’allodinia, invero

completamente assente, oppure un segno di Tinel evocabile. Tutto ciò tenuto

anche conto dell’attività sportiva svolta in piscina, la quale non è compatibile

con un’eventuale sindrome algica neuropatica invalidante, così come

dell’attuale assenza di una medicazione antineuropatica. Per quanto concerne i

disturbi denunciati dall’assicurato dopo la (fallita) esplorazione

elettrofisiologica del nervo peroneo – egli ha accusato dolori in tutto il

corpo essendo, a suo dire, “il nervo sollecitato una ramificazione che va a

collegarsi su tutto il corpo”, e in particolare delle cefalee -, secondo il

dott. __________, essi non appaiono plausibili, senza alcuna riconoscibile

relazione neuroanatomica o con l’evento traumatico. Inoltre, i disturbi alla

testa, valutati quali cefalee tensive, risultano documentati già

antecedentemente all’evento infortunistico in discussione.

In conclusione, il neurologo

fiduciario dell’CO 1 non ha ritenuto esservi, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, una rilevante sindrome algica neuropatica in

nesso di causalità con la distorsione della caviglia del 2 novembre 2019.

Inoltre, dal suo punto di vista, il ricorrente non lamenta alcuna limitazione

della precedente capacità lavorativa (cfr. doc. 292).

Dal profilo ortopedico, il PD

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha

osservato che il referto della dott.ssa __________ non contiene “… nuovi fatti

che potrebbero cambiare la valutazione del collega dott. med. __________.

L’assicurato è abile al lavoro come prima dell’infortunio perché ha

procrastinato l’intervento. Si tratta di un indizio che ci permette di

affermare che i disturbi non sono così importanti come fatto valere.” (doc.

294).

2.6

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede

la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto

oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Nella concreta

evenienza, va innanzitutto osservato che, con la decisione formale del 3

novembre 2023, poi confermata con quella su opposizione del 20 giugno 2024,

l’istituto assicuratore convenuto ha posto termine al versamento dell’indennità

giornaliera dal 1° aprile 2023, ritenuto che da quella data l’insorgente

avrebbe ritrovato la capacità lavorativa che esisteva prima dell’evento

assicurato (cfr. doc. 244 e doc. 296).

D’altro canto, con i

provvedimenti appena citati, l’CO 1 non si è formalmente pronunciato a

proposito dell’eziologia dei disturbi denunciati dall’assicurato (doc. 296, p.

6: “L’assicurato è pregato di annunciare una ricaduta al momento in cui si

sottoporrà all’intervento operatorio.”).

Chiamato ora a pronunciarsi a

proposito della pretesa estinzione del diritto all’indennità giornaliera, il

TCA constata che, al momento in cui è accaduto l’infortunio, l’assicurato aveva

volontariamente ridotto il proprio pensum lavorativo al 50% (cfr. doc. 1

e doc. 31, p. 1: “Figuro occupato con un grado del 50% per mia scelta, in

particolare relazionato ai miei disturbi di salute che mi permettono

limitatamente l’esecuzione prolungata di lavori fisici. (…). Sono stato operato

alla schiena due anni fa a __________ e da quel momento ho disturbi che mi

costringono a serie limitazioni nel riprendere le mie attività.”).

L’esistenza, o meno, di

un’inabilità lavorativa indennizzabile deve pertanto essere valutata per

rapporto a quel grado di occupazione (50%) (cfr. STFA U 419/00 del 28 ottobre

2022.

consid. 3.3, riguardante un’assicurata che presentava una capacità

lavorativa dell’80% e che, prima di rimanere vittima dell’infortunio, era stata

pure occupata nella misura dell’80%; in questo senso si vedano anche DTF 135 V

287.

consid. 4 e STF 8C_530/2007 del 10 giugno 2008 consid. 5.2.3).

A margine della visita __________

del 28 febbraio 2023, il ricorrente ha affermato di “lavorare tutto il

giorno e secondo l’attività eseguita alle 15.30-16.00 torna a casa per

riposare” (doc. 219, p. 8). Inoltre, in occasione della conversazione

telefonica del 27 marzo 2024, egli ha precisato che “…, nonostante l’impresa

sia una “sagl”, lui è l’unico dipendente. Lavora nelle chiese e ha dei

contratti da rispettare. Deve terminare dei lavori entro fine anno e per questo

non può permettersi di interrompere completamente l’attività. Rischia

addirittura delle penali se non dovesse portare a termine i mandati ricevuti.

(…). Spesso si sveglia durante la notte a causa dei dolori e quando questi sono

insopportabili esegue delle infiltrazioni” (doc. 275 – il corsivo è del

redattore).

Le affermazioni riportate dal

medico fiduciario, rispettivamente dal funzionario assicurativo, non sono mai

state smentite né dall’assicurato né dalla sua patrocinatrice (cfr. doc. I).

Anzi, con l’atto di opposizione del 19 novembre 2023, RI 1 ha dichiarato: “Io

lavoro ed è la cosa più importante” (doc. 254 – il corsivo è del

redattore).

Alla luce di quanto precede,

questo Tribunale deve concludere che il parere dei dottori __________ e __________,

i quali hanno dichiarato l’assicurato abile al lavoro come prima

dell’infortunio (quindi nella misura del 50%) (cfr. doc. 219 e doc. 294), trova

piena conferma nei fatti.

Il TCA non ignora che il medico

curante del ricorrente, dott. __________, spec. FMH in medicina interna

generale, ha continuato ad attestare, senza peraltro fornire motivazioni di

sorta, un’inabilità lavorativa del 50%.

Al riguardo, non è però chiaro se

l’attestata incapacità del 50% è rapportata a un tasso di occupazione del 100%

oppure a uno del 50%.

Nella prima ipotesi, l’inabilità

non sarebbe in realtà indennizzabile nella misura in cui, come precedentemente

indicato, già prima di rimanere vittima dell’infortunio assicurato,

l’insorgente aveva volontariamente ridotto il proprio pensum al 50%.

Nella seconda delle ipotesi, la

valutazione del dott. __________ contrasterebbe con il motivato parere dei

medici fiduciari dell’assicuratore e, soprattutto, con la circostanza che, per

sua stessa ammissione, il ricorrente riesce concretamente a svolgere la propria

professione nella misura di, almeno, il 50%.

In conclusione, occorre ritenere accertato, perlomeno con

il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che dal 1°

aprile 2023 l’insorgente ha ritrovato una capacità lavorativa del 50% nella sua

abituale professione, di modo che, tenuto conto che il grado d’occupazione

precedente all’infortunio era pure del 50%, l’amministrazione era legittimata a

dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera da quella data.

Data l’assenza di un’incapacità

lavorativa a far tempo dal 1° aprile 2023, non è necessario che il TCA si

interroghi a proposito dell’esistenza, o meno, di un danno economico (provocato

dall’inabilità lavorativa), il quale costituirebbe pure un presupposto del

diritto all’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAINF (cfr. DTF

134.

V 392 consid. 5.3; 130 V 35 consid. 3.3; si vedano pure la STF 8C_748/2023

del 6 giugno 2024 consid. 3.1.3 e la STF 9C_131/2020 del 5 febbraio 2021 consid.

3.2, emanata in materia di assicurazione facoltativa d’indennità giornaliere

secondo gli artt. 67 ss. LAMal).

A titolo abbondanziale, questa

Corte rileva che l’amministrazione ha dichiarato che, qualora decidesse

effettivamente di sottoporsi all’operazione proposta dalla dott.ssa __________

a margine della visita del febbraio 2024, concretamente un intervento di

stabilizzazione dell’articolazione della caviglia, il ricorrente potrebbe

annunciare una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF (cfr. doc. 296, p. 6:

“L’assicurato è pregato di annunciare una ricaduta al momento in cui si sottoporrà

all’intervento operatorio”). Ciò appare di principio ammissibile considerato

che l’CO 1 non ha posto termine al diritto alle prestazioni per estinta

causalità (su questo aspetto, si veda la STFA U 144/04 del 28 febbraio 2005

consid. 3.3; STCA 35.2018.75 del 3 luglio 2019 consid. 2.5, confermata dal TF

con la pronunzia 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020).

2.8

In conclusione, sulla scorta di

tutto quanto precede, deve essere confermata la decisione su opposizione

impugnata mediante la quale l’assicuratore convenuto ha posto termine al

versamento dell’indennità giornaliera a far tempo dal 1° aprile 2023.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti