35.2024.67
Discussa capacità lavorativa nell'abituale professione di un assicurato già inabile al 50% per cause extrainfortunistiche
21 ottobre 2024Italiano27 min
non metta in luce nuovi fatti che permettano di cambiare valutazione del dr. __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.67
MM
Lugano
21 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
giugno 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 2 novembre 2019, RI 1, nato
nel 1966, dipendente della ditta __________ in qualità di restauratore con un
tasso di occupazione del 50% e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, si è procurato una
distorsione alla caviglia destra nel scendere una scalinata (doc. 31).
Fatti
I medici dell’Ospedale __________
di __________ hanno diagnosticato una lesione di II.-III. grado dei legamenti
fibulo-talare anteriore e fibulo-calcaneare, come pure una frattura della base
del V. metatarso extrarticolare minimamente scomposta (doc. 27).
L’esame di RMN del 4 febbraio
2020 ha evidenziato un’avulsione ossea del legamento femoro-talare anteriore e
la parziale lesione dei legamenti fibulo-calcaneare e peroneo breve (doc. 41).
Nell’ottobre 2020, l’assicurato è
quindi stato sottoposto a un intervento di sutura del legamento breve
peroneo-astragalico anteriore e di riparazione del peroneo breve a destra,
eseguito dal dott. __________ (doc. 95).
Il decorso è stato complicato da
una sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS) (cfr. doc. 132, 137 e 208).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Da notare ancora che,
nell’adolescenza, RI 1 era stato operato per un osteocondroma al femore destro,
intervento dal quale aveva reliquiato una lesione del nervo peroneo destro
(cfr. doc. 31).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 novembre 2023,
l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° aprile 2023 il diritto
all’indennità giornaliera (doc. 244).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 257), in data 20 giugno
2024, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto del suo primo provvedimento
(doc. 296).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23
agosto 2024, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi
all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione,
argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Le
conclusioni a cui arrivano i medici assicurativi sono discordanti e non
considerano quanto riportato dagli altri medici che hanno visitato il signor RI
1.
… Non va dimenticato che il dr. __________, dal gennaio del 2022
certifica l’inabilità lavorativa del ricorrente in misura del 50%.
… Per quanto riguarda le conseguenze neurologiche il dr. med. __________
attesta chiaramente che vi sono dei problemi neurologici e che questi sono da
ricondurre all’infortunio di novembre 2019. È quindi contestata la conclusione
totalmente opposta a cui arriva il medico assicurativo __________, il quale
sostiene che i sintomi lamentati dall’assicurato non possono essere spiegati
dal punto di vista neurologico in un contesto infortunistico.
… Così come è discordante il parere del primo medico assicurativo,
dr. __________ (a livello ortopedico), il quale conclude che “riguardo le
conseguenze della distorsione della caviglia destra del 2019 si nota una
situazione stabile” e che non siamo confrontati con una instabilità della
caviglia”. Tutto ciò non trova riscontro nel rapporto della dr.ssa __________,
la quale ha ritenuto che vi sia la presenza di una instabilità della caviglia
destra e consiglia di intervenire.
… Quanto affermato dal dr. __________, ovvero che il rapporto del __________
non metta in luce nuovi fatti che permettano di cambiare valutazione del dr. __________,
non può essere condiviso dato che le due conclusioni sono totalmente
divergenti.
… Stante quanto precede, l’assicuratore LAINF non era autorizzato
a confermare la decisione del 3 novembre 2023 tramite la quale ha sospeso le
prestazioni assicurative con effetto al 1° aprile 2023.
Avrebbe dovuto invece istruire ulteriormente la fattispecie,
ordinando una perizia pluridisciplinare esterna ad opera di un medico
indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del
25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024). Con
scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire
da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in
seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano
Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine al versamento
dell’indennità giornaliera a contare dal 1° aprile 2023, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va di principio valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.4. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., il
TFA ha precisato che la definizione d’incapacità al lavoro, così come quelle
d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono
alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni
elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato
sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del
diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal
medico.
Spetta al medico fornire una precisa
descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro
degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se
l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le
controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.5. Nella concreta
evenienza, per quanto qui d’interesse, dalle carte processuali emerge che, nel
luglio 2022, l’insorgente ha (nuovamente) consultato gli specialisti della
chirurgia del piede della __________, in ragione della persistenza di dolori
caricodipendenti, irradianti all’intero piede, e di disturbi della sensibilità.
In quell’occasione, la dott.ssa __________, Capoclinica, ha rilevato che i
disturbi in questione avevano una possibile genesi neurologica, evocando, quale
diagnosi differenziale, una CRPS. Ella ha quindi consigliato un consulto
reumatologico e uno di terapia del dolore, precisando di non poter offrire ulteriori
terapie dal profilo ortopedico (doc. 207).
La consultazione
reumatologica ha avuto luogo il 19 ottobre 2022 presso il dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, il quale ha diagnosticato una CRPS di tipo I al
piede destro su esiti di distorsione nel novembre 2019, iniziale
immobilizzazione, intervento di sutura del legamento peroneo-astragalico,
artroscopia della caviglia e riparazione del peroneo breve destro. Lo
specialista ha osservato di non avere ulteriori proposte terapeutiche da
offrire, fatta eccezione per l’esecuzione di un trattamento di chiropratica di
tipo Network “… per cercare di riequilibrare meglio il paziente dal punto di
vista neurovegetativo e muscolo-articolare.” (doc. 209).
In data 24
febbraio 2023, il ricorrente è stato sottoposto a una RMN della caviglia destra
su richiesta dell’assicuratore resistente, la quale ha evidenziato uno stato
dopo rottura dei legamenti fibulo-talare anteriore e fibulo-calcaneare con
esiti cicatriziali.” (doc. 215).
Il 28 febbraio
2023, l’assicurato è stato visitato fiduciariamente dal dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
In
quell’occasione, l’insorgente ha segnatamente dichiarato di “… nuotare almeno
2-3 volte alla settimana facendo circa 1 km in 30-40 minuti in genere, questo
nella piscina di __________. Fa metà crawl e metà dorso. (…). Spiega di
lavorare tutto il giorno e secondo l’attività eseguita alle 15.30-16.00 torna a
casa per riposare. Il pomeriggio comincia ad avere fastidi e la sensazione come
se un chiodo entrasse prima laterale e dopo anche plantare verso sotto il
calcagno, il quale crea un dolore e gonfiore intorno alla caviglia, ragione per
la quale fa una pausa nel tardo pomeriggio. Sente anche un’iposensibilità sotto
il metatarso-falangeale V a destra dopo aver lavorato tutto il giorno. Sente
anche un dolore e iposensibilità alla sera nella zona tra il metatarso
falangeale II-III del piede destro”.
Il medico __________
ha quindi espresso le seguenti considerazioni:
" (…) Riguardo le conseguenze della distorsione della caviglia destra
del 2019 si nota una situazione stabile. Non siamo confrontati con
un’instabilità della caviglia, che è stato valutato anche dalla Schulthess, che
non vedono indicato nessun procedere terapeutico, essendo confrontati con una
situazione stabile. Riguardo una possibile CRPS, si può postulare con la visita
odierna di non essere in presenza di nessun segno o residuo di qualsiasi segno
di una CRPS/algodistrofia.
I dolori e i disturbi neurologici lungo la
cicatrice (ramo superficiale del peroneo?) potevano essere una restante
conseguenza della lesione parziale del nervo peroneale. Si ricorda che
l’infiltrazione locale della parte sensoria di questo nervo non ha portato a
nessun cambiamento, quindi anche un’eventuale neuropatia di questo nervo
superficiale è stata oggettivamente esclusa. Personalmente non ho una chiara
spiegazione per i forti dolori che l’assicurato lamenta toccando solo il
malleolo esterno. Inspiegabili sono anche i dolori che sente nella parte
plantare verso il calcagno, dove lui non ha avuto nessun infortunio, né un
danno oggettivabile negli ultimi anni. Una patologia è stata esclusa con le
radiografie e l’ultima risonanza magnetica, che non mostra nessuna patologia di
origine infortunistica e nemmeno degenerativa, che può spiegare questa
sensazione/comportamento. Resta possibile che questa problematica è legata ad
un problema della colonna lombare, ma si ricorda che la degenerazione
importante (stenosi canale spinale) era più a livello L3-L5 e non verso S1. La
differenza nella forza eseguendo una contro resistenza nella dorso-estensione,
non nella plantar-flessione, può essere spiegabile a causa della restante
problematica del nervo peroneo, conseguenza dell’infortunio del 1982. Lo stesso
si notava che il signor RI 1 era in grado di caricare anche sull’avampiede e
senza problemi anche sul talo lungo lo studio ripetutamente.
Riguardo le sole conseguenze infortunistiche, mi
vedo costretto di esprimere una piena abilità lavorativa nel suo precedente
lavoro senza limiti funzionali riguardo la problematica della vecchia lesione
peroneo-astragalica, essendo stabile e guarita oggettivamente.” (doc. 219)
A seguito della
comunicazione dell’CO 1 che lo dichiarava abile al lavoro in misura completa
dal 1° aprile 2023 (doc. 222), l’insorgente ha prodotto una serie di fotografie
del piede destro volte, secondo quanto da lui stesso dichiarato, a mettere in
Considerandi
dubbio la fedefacenza dei referti del dott. __________, autore dell’intervento
dell’ottobre 2020 (“I rapporti medici del dr. __________
sono discutibili in quanto, ancora in clinica ci siamo incontrati in ascensore
e già gli comunicavo che dall’operazione i dolori dalla pianta del piede
all’estremità delle dita erano insopportabili, problema mai rientrato, come il
susseguirsi delle visite ed i rapporti in netto disaccordo con la doc.
fotografica (in allegato) che ho fatto, ritenendo plausibile da parte mia una
eventuale complicazione futura”).
L’assicurato non
ha inoltre né smentito né precisato le indicazioni, contenute nel rapporto del
dott. __________, inerenti l’attività lavorativa da lui svolta (cfr. doc. 229 e
doc. 230).
Al riguardo, con
apprezzamento del 18 ottobre 2023, il dott. __________ ha rilevato segnatamente
che nella documentazione fotografica prodotta “… non si nota un vero edema in
quanto sono presenti delle pieghe nella parte tibiotalare ben visibili. Si
vedono le vene e i tendini e l’assenza di edemi attorno alle dita, chiaro segno
di non essere confrontati con una patologia importante. Faccio anche
riferimento alle foto da me eseguite durante la mia visita del 28.02.2023 che
sono assolutamente paragonabili a quelle portate dall’assicurato. In
particolare, mi riferisco all’importante callo che si vede invariato ad
entrambe le prime dita, chiaro segno che l’assicurato cammina scaricando
pienamente. Le fotografie messeci a disposizione non cambiano la mia
valutazione oggettivabile che è stata fatta in base agli interventi eseguiti,
le radiografie, le risonanze e l’esame clinico che ha mostrato una chiara
guarigione, cosa anche confermata nella visita. Si ricorda che l’assicurato ha
eseguito diversi esercizi totalmente in autonomia mostrando una buona forza su
entrambi i piedi.” (doc. 241).
Nel mese di febbraio 2024,
l’assicurato ha privatamente consultato la dott.ssa __________, attiva presso
il Centro __________.
La specialista ha formulato la
diagnosi d’instabilità rotatoria della caviglia laterale destra recidivante e
di sindrome dolorosa nocicettiva. Per quanto concerne l’ulteriore procedere
terapeutico, per stabilizzare l’articolazione è stata proposta una
ricostruzione dei legamenti mediale e laterale e un’artroscopia della caviglia,
intervento che il ricorrente ha però voluto posticipare a non prima
dell’ottobre 2024. Per i dolori nocicettivi, ella ha ritenuto indicato
indirizzare l’assicurato a uno specialista della terapia del dolore (cfr. doc.
267).
A margine della conversazione
telefonica del 27 marzo 2024 con un funzionario dell’CO 1, RI 1 ha precisato a
proposito della sua volontà di posticipare l’intervento che “… dev’esserci
stata un’incomprensione con il chirurgo per il ricovero. La sua intenzione è di
prendere contatto in settembre/ottobre 2024 per organizzare l’intervento in
gennaio 2025. Ci tiene infatti a precisare che, nonostante l’impresa sia una
“sagl”, lui è l’unico dipendente. Lavora nelle chiese e ha dei contratti da
rispettare. Deve terminare i lavori entro fine anno e per questo non può
permettersi di interrompere completamente l’attività. Rischia addirittura delle
penali se non dovesse portare a termine i mandati ricevuti. Sta già
pianificando il futuro e le prossime acquisizioni anche in previsione di questo
intervento chirurgico. Conferma che i disturbi sono sempre presenti. Spesso si
sveglia durante la notte a causa dei dolori e quando questi sono insopportabili
esegue delle infiltrazioni.” (doc. 275).
Il 23 aprile 2024, l’insorgente è
stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, su incarico dell’amministrazione.
Il dott. __________ ha refertato,
clinicamente, “un deficit sensitivo sul territorio del nervo peroneo
superficiale e profondo a destra, la forza sembra abbastanza ben mantenuta
almeno per quel che riguarda il muscolo tibiale anteriore” e,
elettrofisiologicamente, l’assenza di un “potenziale di sommazione motorio e
rispettivamente d’azione sensibile”. Pertanto, a suo avviso, “… è presente una
lesione sensitiva e motoria distale del nervo peroneo. Non è possibile datare
con precisione la lesione ma si può ritenere che questa sia almeno in parte
dovuta al trauma più recente del 02.11.2019 che, vista la sua localizzazione e
il successivo intervento ortopedico eseguito, ha verosimilmente danneggiato le
fibre distali motorie e sensitive del nervo peroneo destro. Risulta che il
paziente aveva aveva già avuto un pregresso danno sul territorio di questo
nervo in seguito ad un intervento per osteocondroma prossimale al femore destro
nel 1982 ma si era verificato un buon recupero ed effettivamente la forza della
muscolatura prossimale alla caviglia è ben conservata per cui è verosimile che
si sia verificato un ulteriore danno di questo nervo nel novembre 2019. Ai
disturbi neurologici si sovrappongono anche dolori non di tipo neuropatico ma
dovuti alla problematica ortopedica locale. In una situazione complessa e ormai
cronica da tempo è difficile formulare proposte terapeutiche oltre ai
trattamenti antalgici già in corso.” (doc. 282).
Con riferimento alle conclusioni
a cui è pervenuto il dott. __________, il PD dott. __________, spec. in
neurologia, ha sostenuto che per la diagnosi di sindrome algica neuropatica di
origine infortunistica fanno difetto, non soltanto un legame anatomico con
l’accesso artroscopico laterale e non frontale dell’8 ottobre 2020, ma pure un
dolore urente a riposo, rispettivamente notturno, nonché un’allodinia, invero
completamente assente, oppure un segno di Tinel evocabile. Tutto ciò tenuto
anche conto dell’attività sportiva svolta in piscina, la quale non è compatibile
con un’eventuale sindrome algica neuropatica invalidante, così come
dell’attuale assenza di una medicazione antineuropatica. Per quanto concerne i
disturbi denunciati dall’assicurato dopo la (fallita) esplorazione
elettrofisiologica del nervo peroneo – egli ha accusato dolori in tutto il
corpo essendo, a suo dire, “il nervo sollecitato una ramificazione che va a
collegarsi su tutto il corpo”, e in particolare delle cefalee -, secondo il
dott. __________, essi non appaiono plausibili, senza alcuna riconoscibile
relazione neuroanatomica o con l’evento traumatico. Inoltre, i disturbi alla
testa, valutati quali cefalee tensive, risultano documentati già
antecedentemente all’evento infortunistico in discussione.
In conclusione, il neurologo
fiduciario dell’CO 1 non ha ritenuto esservi, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, una rilevante sindrome algica neuropatica in
nesso di causalità con la distorsione della caviglia del 2 novembre 2019.
Inoltre, dal suo punto di vista, il ricorrente non lamenta alcuna limitazione
della precedente capacità lavorativa (cfr. doc. 292).
Dal profilo ortopedico, il PD
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha
osservato che il referto della dott.ssa __________ non contiene “… nuovi fatti
che potrebbero cambiare la valutazione del collega dott. med. __________.
L’assicurato è abile al lavoro come prima dell’infortunio perché ha
procrastinato l’intervento. Si tratta di un indizio che ci permette di
affermare che i disturbi non sono così importanti come fatto valere.” (doc.
294).
2.6
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede
la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto
oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Nella concreta
evenienza, va innanzitutto osservato che, con la decisione formale del 3
novembre 2023, poi confermata con quella su opposizione del 20 giugno 2024,
l’istituto assicuratore convenuto ha posto termine al versamento dell’indennità
giornaliera dal 1° aprile 2023, ritenuto che da quella data l’insorgente
avrebbe ritrovato la capacità lavorativa che esisteva prima dell’evento
assicurato (cfr. doc. 244 e doc. 296).
D’altro canto, con i
provvedimenti appena citati, l’CO 1 non si è formalmente pronunciato a
proposito dell’eziologia dei disturbi denunciati dall’assicurato (doc. 296, p.
6: “L’assicurato è pregato di annunciare una ricaduta al momento in cui si
sottoporrà all’intervento operatorio.”).
Chiamato ora a pronunciarsi a
proposito della pretesa estinzione del diritto all’indennità giornaliera, il
TCA constata che, al momento in cui è accaduto l’infortunio, l’assicurato aveva
volontariamente ridotto il proprio pensum lavorativo al 50% (cfr. doc. 1
e doc. 31, p. 1: “Figuro occupato con un grado del 50% per mia scelta, in
particolare relazionato ai miei disturbi di salute che mi permettono
limitatamente l’esecuzione prolungata di lavori fisici. (…). Sono stato operato
alla schiena due anni fa a __________ e da quel momento ho disturbi che mi
costringono a serie limitazioni nel riprendere le mie attività.”).
L’esistenza, o meno, di
un’inabilità lavorativa indennizzabile deve pertanto essere valutata per
rapporto a quel grado di occupazione (50%) (cfr. STFA U 419/00 del 28 ottobre
2022.
consid. 3.3, riguardante un’assicurata che presentava una capacità
lavorativa dell’80% e che, prima di rimanere vittima dell’infortunio, era stata
pure occupata nella misura dell’80%; in questo senso si vedano anche DTF 135 V
287.
consid. 4 e STF 8C_530/2007 del 10 giugno 2008 consid. 5.2.3).
A margine della visita __________
del 28 febbraio 2023, il ricorrente ha affermato di “lavorare tutto il
giorno e secondo l’attività eseguita alle 15.30-16.00 torna a casa per
riposare” (doc. 219, p. 8). Inoltre, in occasione della conversazione
telefonica del 27 marzo 2024, egli ha precisato che “…, nonostante l’impresa
sia una “sagl”, lui è l’unico dipendente. Lavora nelle chiese e ha dei
contratti da rispettare. Deve terminare dei lavori entro fine anno e per questo
non può permettersi di interrompere completamente l’attività. Rischia
addirittura delle penali se non dovesse portare a termine i mandati ricevuti.
(…). Spesso si sveglia durante la notte a causa dei dolori e quando questi sono
insopportabili esegue delle infiltrazioni” (doc. 275 – il corsivo è del
redattore).
Le affermazioni riportate dal
medico fiduciario, rispettivamente dal funzionario assicurativo, non sono mai
state smentite né dall’assicurato né dalla sua patrocinatrice (cfr. doc. I).
Anzi, con l’atto di opposizione del 19 novembre 2023, RI 1 ha dichiarato: “Io
lavoro ed è la cosa più importante” (doc. 254 – il corsivo è del
redattore).
Alla luce di quanto precede,
questo Tribunale deve concludere che il parere dei dottori __________ e __________,
i quali hanno dichiarato l’assicurato abile al lavoro come prima
dell’infortunio (quindi nella misura del 50%) (cfr. doc. 219 e doc. 294), trova
piena conferma nei fatti.
Il TCA non ignora che il medico
curante del ricorrente, dott. __________, spec. FMH in medicina interna
generale, ha continuato ad attestare, senza peraltro fornire motivazioni di
sorta, un’inabilità lavorativa del 50%.
Al riguardo, non è però chiaro se
l’attestata incapacità del 50% è rapportata a un tasso di occupazione del 100%
oppure a uno del 50%.
Nella prima ipotesi, l’inabilità
non sarebbe in realtà indennizzabile nella misura in cui, come precedentemente
indicato, già prima di rimanere vittima dell’infortunio assicurato,
l’insorgente aveva volontariamente ridotto il proprio pensum al 50%.
Nella seconda delle ipotesi, la
valutazione del dott. __________ contrasterebbe con il motivato parere dei
medici fiduciari dell’assicuratore e, soprattutto, con la circostanza che, per
sua stessa ammissione, il ricorrente riesce concretamente a svolgere la propria
professione nella misura di, almeno, il 50%.
In conclusione, occorre ritenere accertato, perlomeno con
il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che dal 1°
aprile 2023 l’insorgente ha ritrovato una capacità lavorativa del 50% nella sua
abituale professione, di modo che, tenuto conto che il grado d’occupazione
precedente all’infortunio era pure del 50%, l’amministrazione era legittimata a
dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera da quella data.
Data l’assenza di un’incapacità
lavorativa a far tempo dal 1° aprile 2023, non è necessario che il TCA si
interroghi a proposito dell’esistenza, o meno, di un danno economico (provocato
dall’inabilità lavorativa), il quale costituirebbe pure un presupposto del
diritto all’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAINF (cfr. DTF
134.
V 392 consid. 5.3; 130 V 35 consid. 3.3; si vedano pure la STF 8C_748/2023
del 6 giugno 2024 consid. 3.1.3 e la STF 9C_131/2020 del 5 febbraio 2021 consid.
3.2, emanata in materia di assicurazione facoltativa d’indennità giornaliere
secondo gli artt. 67 ss. LAMal).
A titolo abbondanziale, questa
Corte rileva che l’amministrazione ha dichiarato che, qualora decidesse
effettivamente di sottoporsi all’operazione proposta dalla dott.ssa __________
a margine della visita del febbraio 2024, concretamente un intervento di
stabilizzazione dell’articolazione della caviglia, il ricorrente potrebbe
annunciare una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF (cfr. doc. 296, p. 6:
“L’assicurato è pregato di annunciare una ricaduta al momento in cui si sottoporrà
all’intervento operatorio”). Ciò appare di principio ammissibile considerato
che l’CO 1 non ha posto termine al diritto alle prestazioni per estinta
causalità (su questo aspetto, si veda la STFA U 144/04 del 28 febbraio 2005
consid. 3.3; STCA 35.2018.75 del 3 luglio 2019 consid. 2.5, confermata dal TF
con la pronunzia 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020).
2.8
In conclusione, sulla scorta di
tutto quanto precede, deve essere confermata la decisione su opposizione
impugnata mediante la quale l’assicuratore convenuto ha posto termine al
versamento dell’indennità giornaliera a far tempo dal 1° aprile 2023.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti