35.2024.68
Conferma della stabilizzazione dello stato di salute. Assicurato può svolgere in maniera completa un'attività adatta secondo le limitazioni poste dal medico interno dell'assicuratore. Nessun diritto ad una rendita LAINF. Conferma dell'IMI al 20%. Nuovo infortunio oggetto di nuova procedura
24 febbraio 2025Italiano59 min
segue che nella misura in cui l’insorgente fa valere prestazioni derivanti dall’infortunio
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2024.68
cs
Lugano
24 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
giugno 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 22 agosto 1993, RI 1, nato nel
1968, all’epoca dipendente della __________ e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni e le malattie professionali, giocando a calcio, ha
riportato una distorsione al ginocchio destro che ha comportato un intervento
di “VKB-Ersatzplastik mit Patellarsehnendrittel und partieller medialer
Meniskektomie rechts” (doc. 520) nel 1994 (doc. XVII). L’assicuratore LAINF
ha assunto le prestazioni di legge.
1.2. Il 26 ottobre 2018 RI 1, ora alle
dipendenze dell’__________ __________ quale aiuto operaio e pertanto assicurato
obbligatoriamente contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, ha annunciato una ricaduta (cfr. doc. 1 e seguenti). L’assicuratore ha
assunto il caso.
RI 1 è stato sottoposto tra
l’altro ad una “Implantation einer computernavigierten miniinvasiven,
patientenspezifischen weichteilbalancierten Knieprothese rechts” l’8 aprile
2019, ad una “offene Revision rechts (Knierevision rechts mit Synoviektomie,
Debridement des Patellaknochens, Debridement der Tuberositas-tibiae, Wechsel
des Polyethylen Inlays von 7 auf 5 mm, Sonikation des Polyethylen Inlays sowie
Gewebeentnahme für Bakteriologie und Histologie rechts), mässiggradige
Arthrofibrose Grad I nach internationalem Konsensus” il 30 agosto 2019, ad una
“Mediale Arthrotomie, offenes Debridement, Ausbaus der Knieendoprothese,
Synovektomie, Gewebeentnhame für bakteriologie und Histologie, Sonikation der
Prothesekomponente sowie temporärer Wunderschluss” il 18 maggio 2020, ad
una revisione il 14 settembre 2020 e ad una “Implantation einer neuen
Knie-TP rechts mit Ausbau des Zementspacers” il 6 dicembre 2021.
Dopo aver ritenuto la situazione
stabilizzata, dal 1° aprile 2023 l’CO 1 ha sospeso le prestazioni di corta
durata.
1.3. Con decisione formale del 19
settembre 2023, confermata dalla decisione su opposizione del 26 giugno 2024,
l’CO 1 ha respinto la richiesta di una rendita d’invalidità in assenza di un
discapito economico ed ha riconosciuto un’indennità per la menomazione
dell’integrità del 20%.
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via
principale che all’assicurato siano fornite le prestazioni in relazione
all’infortunio del 22 agosto 1993 ed alla ricaduta anche per il periodo
successivo al 1° aprile 2023 fino al ripristino della piena capacità lavorativa
o all’assegnazione di una rendita di invalidità. In via subordinata chiede
l’assegnazione di una rendita d’invalidità da stabilire sulla base
dell’effettivo reddito conseguibile a seguito delle conseguenze dell’infortunio
e l’indennità per menomazione dell’integrità da stabilire sulla base delle
conseguenze effettive dell’infortunio del 22 agosto 1993 (doc. I).
L’insorgente contesta il
provvedimento impugnato, sostenendo che esso non considera la sua situazione,
ed in particolare la sua effettiva capacità lavorativa.
Egli afferma che a causa del
continuo peggioramento del ginocchio danneggiato dall’infortunio è recentemente
caduto dalle scale subendo una distorsione che ha comportato un nuovo periodo
di inabilità lavorativa per infortunio, a decorrere dal 14 agosto 2024.
L’assicurato rileva inoltre che
il suo curante, dr. med. __________, nel referto dell’8 agosto 2024 ha previsto
un intervento chirurgico che sarebbe stato effettuato il 25 ottobre 2024 a causa
delle lesioni riferite al primo infortunio del 22 agosto 1993. Il curante
sottolinea che non si tratta di una complicazione dovuta al morbo di Sudeck. I
medici a cui si è rivolto hanno confermato l’incapacità lavorativa e la
necessità della continuazione delle cure per raggiungere un sensibile
miglioramento della sua salute e della sua capacità lavorativa. Nel corso del
mese di maggio 2024 il ricorrente a causa del dolore cronico si è recato al
Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ il cui medico ha prescritto una
terapia. Viste le cure in atto e l’intervento previsto per il mese di ottobre
2024, lo stato di salute poteva ancora migliorare e di conseguenza le
prestazioni di breve durata, incluse le cure mediche, non potevano essere
sospese.
Occorre pertanto ripristinare
anche le indennità giornaliere affinché abbia la possibilità di continuare le
cure e di migliorare la sua salute e la sua capacità lavorativa.
Se le terapie in atto e il nuovo
intervento non fossero ritenute suscettibili di migliorare lo stato di salute e
la capacità lavorativa, allora va riconosciuto il diritto ad una rendita.
Secondo l’insorgente è escluso che possa essere considerato abile al lavoro in
maniera completa. Egli non può neppure essere ritenuto in grado di effettuare lavori
con lievi limitazioni stabilite dal medico dell’CO 1. L’esigibilità medica va
rivista considerando le reali e effettive limitazioni esistenti. Ciò esclude
l’esercizio di un’attività a tempo pieno. La diminuita integrità, secondo il
ricorrente, più importante rispetto a quanto stabilito dal medico dell’CO 1,
giustifica una maggiore indennità per menomazione dell’integrità.
1.5. Con risposta del 13 settembre 2024
l’CO 1 propone la reiezione del ricorso (doc. III). L’assicuratore afferma che
dopo aver preso atto del rapporto del dr. med. __________, nell’allegata presa
di posizione del 3 settembre 2024, il medico interno, PD dr. med. __________, è
giunto alla conclusione che, dal punto di vista ortopedico, l’intervento
prospettato non potrebbe portare ad un miglioramento sostanziale
dell’esigibilità in un assicurato che lamenta da lungo tempo dei dolori. Si
rischia invece un peggioramento della situazione. Per il rimanente non vi sono
dei nuovi aspetti che potrebbero supportare la presenza di un’infezione cronica
o acuta. L’CO 1 sostiene che lo stesso dr. med. __________ parla di un nuovo
tentativo (“ein erneuter Versuch”). Ciò esclude che l’intervento in
questione sia atto a comportare un sensibile miglioramento e soprattutto un
sensibile miglioramento della capacità di lavoro e di guadagno dell’assicurato
secondo il criterio della probabilità preponderante. Inoltre, considerato che
l’insorgente è abile al lavoro in un’attività sostitutiva, il caso deve essere
considerato stabilizzato.
1.6. Dopo aver chiesto (doc. V), ed
ottenuto (doc. VI), una proroga, il 7 ottobre 2024 il ricorrente ha evidenziato
che l’11 novembre 2024 si sarebbe sottoposto ad un nuovo intervento presso la
Clinica __________ e chiede che venga acquisito il relativo referto. Il
ricorrente ha inoltre affermato che avrebbe preso posizione sul referto dell’CO
1 allegato alla risposta di causa solo dopo la nuova operazione (doc. VII).
L’11 ottobre 2024 il ricorrente ha prodotto un certificato del curante, dr.
med. __________, medicina interna generale, che attesta una completa incapacità
lavorativa dal 12 settembre 2024 a causa di infortunio (doc. IX/1).
1.7. Il 15 ottobre 2024 l’CO 1 ha
rammentato di aver rifiutato l’autorizzazione per l’intervento e che occorre
procedere ad una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione,
ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (doc. XI).
1.8. Il 18 novembre 2024, il 23 dicembre
2024, il 3 gennaio 2025 ed il 7 gennaio 2025, il ricorrente ha prodotto
ulteriore documentazione medica (doc. XIII, XV, XVII e XVIII), su cui l’CO 1 si
è espressa il 15 gennaio 2025, sottolineando che non sono ancora trascorsi due
mesi dall’intervento e che i referti non permettono di ammettere che è
subentrato un notevole miglioramento della capacità di lavoro/guadagno
dell’assicurato. L’insorgente accusa ancora forti dolori anche se, secondo il
chirurgo, può muovere meglio il ginocchio. Gli esami hanno confermato l’assenza
di un’infezione, fermo restando che anche il dr. med. __________ il 4 giugno
2024 aveva affermato che anamnesticamente non aveva rilevato segni per
un’infezione. L’CO 1 non vede per quali motivi abbia cambiato idea, tenuto
conto che anche il dr. med. __________ aveva confermato l’assenza di una
problematica infettiva.
1.9. Lo scritto dell’CO 1 è stato
trasmesso al ricorrente per conoscenza il 16 gennaio 2025 (doc. XXI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017
del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato
affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della
procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio
2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso concreto, litigiosa è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle prestazioni di
corta durata a far tempo dal 1° aprile 2023 e, nell’affermativa, a negare
all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no. Parimenti
contestata l’assegnazione di un’IMI del 20%.
Nella misura in cui il ricorrente
fa valere un nuovo infortunio avvenuto il 14 agosto 2024 le sue richieste sono
irricevibili.
Infatti la
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF
8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010
del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Inoltre,
di principio è la data della decisione impugnata (in concreto il 26 giugno
2024) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
(DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411;
STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF
9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V
215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la
legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa.
Fatti
I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30
settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V
366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ne
segue che nella misura in cui l’insorgente fa valere prestazioni derivanti dall’infortunio
del 14 agosto 2024 il ricorso si rivela irricevibile. Queste pretese devono
essere oggetto di una nuova procedura.
2.3. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° aprile 2023?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre stabilito
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1
LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del
ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti; STF 8C_359/2023 del 12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23
giugno 2021 consid. 3.2; 8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2).
In una sentenza 8C_614/2019 del
29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui
alla DTF 134 V 109, nel senso che quest’ultima non implica una valutazione
fondata esclusivamente in funzione della capacità lavorativa, segnatamente
laddove la persona assicurata ha ripreso a svolgere la sua abituale attività
professionale.
In quest’ultimo caso, occorre
esaminare se un trattamento medico è indicato e se ci si possa ancora attendere
un notevole miglioramento delle condizioni di salute. Allorquando la capacità
lavorativa è sempre rimasta completa (caso definito “bagatella”) ma un
trattamento medico è comunque necessario, il sensibile miglioramento dello
stato di salute richiesto per il diritto alla cura medica ai sensi dell’art. 10
LAINF non può essere determinato in funzione dell’atteso aumento della capacità
lavorativa. In questo senso, un’abilità lavorativa non limitata non comporta di
per sé la perdita del diritto alle prestazioni sanitarie.
A titolo d’esempio, è utile
segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio 2014, riguardante un avvocato
che a causa delle conseguenze di un infortunio soffriva di un deficit di forza
e d’impedimenti nella mobilità del piede e della gamba destra, senza effetti
sulla sua capacità lavorativa ma con limitazioni nella vita quotidiana. Siccome
dalla continuazione della cura medica ci si poteva ancora attendere un
sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico, il TF ha ammesso
un ulteriore diritto alle prestazioni sanitarie (su quest’aspetto, si veda pure
KOSS – Hürzeler/Kieser, Berna 2018, art. 19 LAINF n. 8).
Per contro, se la persona
assicurata presenta un’abilità lavorativa limitata nella sua abituale
professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive
confacenti, il caso deve di regola essere considerato stabilizzato, anche
qualora la continuazione della cura medica sia suscettibile di prevenire un
eventuale peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé en
LAA, HAVE/REAS 2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
È utile precisare che, secondo la
giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica
della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le
prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;
STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1).
2.3.2. In concreto, dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata ritenendo – conformemente a quanto indicato dal
medico __________ l’11 aprile 2023 (visita del 27 marzo 2023 [doc. 521] – che
da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più da attendere notevoli
miglioramenti dello stato di salute infortunistico. L’assicuratore ha aggiunto
che l’8 marzo 2023 anche il medico curante, dr. med. __________, aveva
attestato che alla luce della situazione valetudinaria dell’assicurato, dal 13
marzo 2023 l’interessato sarebbe stato abile al lavoro al 100% in un’attività
adatta.
L’insorgente contesta la
stabilizzazione dello stato di salute con particolare riferimento alle
valutazioni del dr. med. __________, che lo ha sottoposto ad un nuovo
intervento in data 11 novembre 2024.
2.3.3. Dalle tavole processuali emerge che
sia il curante, dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia
del sistema muscolo-scheletrico, in data 8 marzo 2023 (“Aufgrund der
Gesamtsituation, kann der Patient in eine angepasste Arbeit ab dem 13.03.2023
wieder zu 100% arbeiten. Aufgrund der Situation, kann der Patient mit
Sicherheit nicht mehr in eine Arbeit mit schwerer Belastung, wie z.B. auf der
Baustelle, wo er war, rückkehren”; doc. 514) che il medico __________ dr.
med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e reumatologia
dell’apparato locomotore, l’11 aprile 2023, hanno ritenuto possibile per il
ricorrente esercitare un’attività lavorativa adatta, in misura completa (doc.
521; doc. 533; cfr. anche doc. 593, presa di posizione del 20 giugno 2024 del
PD dr. med. __________, specialista in neurologia; doc. 594 presa di posizione
del 25 giugno 2024 del PD dr. med. __________, specialista in ortopedia e
traumatologia), ciò che ha portato l’assicuratore a cessare l’erogazione di
prestazioni di corta durata dal 1° aprile 2023 (doc. 525). Il 23 marzo 2023 il
dr. med. __________ aveva inoltre affermato che “un miglioramento importante
probabilmente non è più da aspettare e con un eventuale nuovo intervento si può
solo peggiorare ancora la situazione con probabilità, quindi da evitare!”
(doc. 517/2, cfr. anche doc. 521/14).
In seguito al persistere della
presenza di dolori, il 15 maggio 2024 il ricorrente si è recato presso il
Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ per un dolore cronico al ginocchio “ormai
insopportabile” (doc. F). Posta la diagnosi di dolore cronico su plurimi
interventi al ginocchio, dopo aver effettuato una radiografia, la dr.ssa med. __________
ha evidenziato che l’esame non mostra alterazioni in acuto: “In assenza di
acuzie ma di una cronicità della problematica discutiamo con il paziente
l’opzione di un secondo parere ortopedico, in accordo con l’ortopedico di
picchetto”.
Il 4 giugno 2024 il medico
curante, dr. med. __________, ha attestato che “Klinisch, radiologisch,
labormässig, und bildgebend besteht keinen Verdacht auf einer
Implantat-assoziierten Infekt. Die Schmerzen sind
wahrscheinlich i.R. einer Sudeck Dystrophie. Ich habe die ganze Situation noch
einmal mit Prof. __________ besprochen. Aufgrund der gesamten Situation besteht
nun die Indikation den Patienten zu Handen von Prof. Dr. __________, Spezialist
für Mikroinfiltrationen am Bewegungsapparat an der __________ anzumelden, damit
er die Indikation zur Durchführung einer Embolisation der Arteria Genicularis,
sog. GAE, und einer gezielten Blockade des Nervus Genicularis, sog. GNB
besprechen und planen kann”.
In data
20 giugno 2024 il PD dr. med. __________, specialista in neurologia, ha escluso
la presenza di una CRPS/Morbo di Sudeck, mentre il 25 giugno 2024 il PD dr.
med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore, ha affermato che il dr. med. __________ ed il Prof.
dr. med. __________ hanno rilevato che non vi è uno scollamento della protesi,
ma hanno ipotizzato una CRPS/Morbo di Sudeck. Per lo specialista, visto il
tempo trascorso dagli interventi lo sviluppo di una CRPS/Morbo di Sudeck è
alquanto raro ed in ogni caso non può essere ammesso che le misure ipotizzate
possano migliorare sensibilmente la situazione secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante.
Al ricorso l’assicurato ha inoltre
allegato due certificati del dr. med. __________, medicina interna generale,
con cui il curante attesta una completa incapacità lavorativa per infortunio
dal 14 agosto 2024 (doc. C), un termine per un intervento previsto per il 21
ottobre 2024 (doc. D, poi effettuato l’11 novembre 2024]), ed un referto dell’8
agosto 2024 del dr. med. __________.
Lo specialista ha affermato:
" (…) Der
Patient zeigt chronische Knieschmerzen rechts nach o.g. Massnahme als Folge der
Verletzung des ersten Unfalles vom 22.08.1993 zurükzuführen.
Es handelt sich um einen posttraumatischen
Fall und nicht um eine Sudeckse Komplikation.
Der Patient wurde auch
auswärts von Prof. Dr. med. __________ mit Diagnose einer Arthrofibrose mit
Patella Tiefstand ohne Hinweise auf einer Lockerung der Prothesen Komponente
bzw. Allergie angeschaut. Diesbezüglich hat auch seine SS-Berichten erhalten.
Wir haben eine
CT-Untersuchung des rechten Knies mit Rekonstruktion, sowie
Ganzkörperskelettszintigraphie und SPECT CT am 29.05.2024 durchführen lassen,
diese hat keine Lockerung der Prothese gezeigt.
Auch haben wir mit Prof. __________,
Spezialist für Mikroinfiltrationen des Bewegungsapparates in der __________
besprochen, ob eine mögliche Embolisation der Arteria genicularis oder eine
Blockade der Nervus genicularis möglich wäre und leider haben wir auch
diesbezüglich ein negatives Feedback erhalten.
Eine Sudecks Dystrophie
wurde ausgeschlossen.
Herr RI 1 zeigt weiterhin
starke Schmerzen mit einer Arthrofibrose ohne Hinweise auf eine Lockerung.
Auf Grund der Beschwerden,
der klinisch- und radiologischen Abklärungen, besteht die Indikation einer
erneuten Revision zur Entfernung der Schraube (auch für Sonikation),
ausgedehnten Debriment und Arthrolyse, sowie Gewebe Entnahme für die
Bakteriologie und Histologie, sowie für einen Wechsel des Polyethylen Inlays
und Mobilisation der Knie TP durchzuführen.
Aufgrund dieser komplexen
Situation, ist es gerechtfertigt, einen erneuten Versuch zu starten, das rechte
Kniegelenk interventionell zu mobilisieren inkl. einer ausgedehnten Arthrolyse
und zum Aussschluss eines Infektes, die Schraube und das Polyethylen für
Sonikation und das Inlay zu Wechseln.
(…)
Diese Situation ist als
Folge der Verletzung des ersten Unfalles vom 22.08.1993 zurückzuführen. Es
handelt sich um einen posttraumatischen Fall und nicht um eine Sudeckse
Komplikation.” (doc. E)
Chiamato ad esprimersi in
merito, il PD dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore, il 3 settembre 2024 ha affermato:
" (…) Il
Dott. __________ stesso descrive un tentativo solo per migliorare la situazione
dell’assicurato. Quindi lui sembra di aver cambiato idea in due mesi senza
nuovi referti o indicazioni di fare un nuovo intervento possibilmente
abbastanza esaustivo. Dal punto di vista medico ortopedico non vedo che questo
tipo di intervento potrebbe portare un miglioramento dell’esigibilità
sostanziale. L’assicurato ha da lungo termine questi dolori anteriori e
francamente ho dubbi notevoli che questo migliori dopo un intervento. Rischiamo
inoltre un peggioramento della situazione dopo l’intervento. Non vi sono nuovi
aspetti che potrebbero supportare un’infezione né cronica né acuta,
giustificando un intervento come proposto dal Dott. __________. Quindi
consiglio di non dare il benestare” (doc. III/1)
Il 29 ottobre 2024 il dr. med. __________,
in risposta ad uno scritto dell’CO 1 del 13 agosto 2024 che gli chiedeva una
valutazione riguardo alla sicurezza della procedura proposta e della
probabilità di esito positivo e quali miglioramenti e con quale probabilità
potrebbe migliorare l’esigibilità formulata in occasione della visita
effettuata presso il dr. med. __________ l’11 aprile 2023 (doc. 601), ha
insistito nel ritenere necessario l’intervento:
" (…) Der Patient hat leider an einer chronischer therapie-refraktärer
Arthrofibrose rechts.
Trotz der obengenannten
Massnahme haben wir bis jetzt keine deutlichen Besserung des gesamten Situation
erreicht.
Es ist anerkannt, bis das
Gegenteil bewiesen ist, dass sehr warscheinlich ein Mikroorganismus für die
Entwicklung dieser Arthrofibrose verantwortlich ist. Der Nachweis dieses Keimes
ist sehr schwer, deswegen sind Arthrofibrosen auch schwer zu behandeln.
Auf Grund der
Gesamtsituation und des Misserfolges der Konservativen Massnhamen, sowie aus
meinen überlegungen aus dem Bericht vom 19.08.2024, möchte ich nochmals
betonen, dass es nicht stimmt, dass erneute Interventionen keine sichere
Verbesserung bringen wird.
Wir haben bis jetzt keine
Ursache der Arthrofibrose gefunden.
Mit einer neuen
Intervention könnten wir nochmals versuchen, einerseits die Beweglichkeit durch
eine Synovektomie, Narben Resektion und Proximalisierung der TT zu verbessern
und andererseits könnten wir Sicherheit eine chronischen Infektion
auszuschliessen.
(…)
Falls wir einen Keim
finden würden, dann würden wir das behandeln, und falls wir nichts finden, dann
ist die Wahrscheinlichkeit noch grosser und bestätigt, dass die Ursache seiner
Beschwerde idiopathisch sind.
Ich glaube, dass einen
erneuten Versuch, wert, ist.” (doc. G2)
Il 29 ottobre 2024 il dr. med. __________
ha scritto anche al curante, dr. med. __________, confermando la sua tesi (“la
causa di questa Arthrofibrose è sempre un batterio, fino a quando non è
dimostrato il contrario, che però non è così facilmente da diagnosticare, e
quindi anche di trattare in modo opportuno. Questa teoria mi è stata anche
confermata da diversi professori, tra i quali il Prof. __________,
dell’Ospedale Universitario __________. Per questo motivo, trovo che sia
corretto, rifare un intervento per escludere ancora di più la possibilità di
trovare un’infezione come causa di una artrofibrose cronica. Questa tesi, di
cui anche il Prof. __________ è pienamente d’accordo, la confermerò anche per
iscritto alla CO 1, che è purtroppo contraria a riaprire il caso”; doc.
G3). Entrambi i medici hanno attestato una completa incapacità lavorativa causa
infortunio (doc. G4 e G5; cfr. anche doc. G1; doc. IX/1).
Dal referto del 14 novembre
2024 del dr. med. __________, successivo all’intervento dell’11 novembre 2024,
emerge:
" (…) Der
Patient leidet an chronische femoropatellare Schmerzen rechts bei einer
leichtgradiger Arthrofibrose rezidiv Grad I nach internationalem Consensum mit
einer lymphozytäre Synovialitis seit 2 Jahre und ein chronischer
Implantat-assoziierter Infekt bzw. Kultur-negativer Fremdkörper-assoziierter
Low Grade Infekt kann noch nicht ausgeschlossen werden. Die ganze Pathologie
ist als Folge der Verletzung von 22.8.1993 unter der CO 1 (…), obwohl die CO 1
den fall nicht mehr übernehmen möchte!!!
Es wurde bei Herrn RI 1 präoperativ eine AB
Prophylaxe gemacht, obwohl schriftlich und mündlich deutlich kommuniziert
wurde, dass keine präoperative antibiotische Therapie stattfinden sollte.
Bisher ergab sich in den 7 intraoperativen Biopsien kein Wachstum wobei jedoch
darauf hingewiesen werden muss, dass präoperativ Zinacef las
Antibiotikaprophhylaxe verabreicht wurde. Virulente Erreger wie Staphylococcus aureus,
Koagulase negative Staphylokokken, Enterokokken oder Enterobacteriaceae nach
einmaliger Gabe von Zinacef nachweisbar geblieben und passen auch nicht in das
Bild einer chronischen, fremdkörperassoziierten Spätinfektion.
Einzig Streptococcus spezies oder
Cutibacterium acnes hätten durch die präoperativen Antibiotikaprophylaxe in
ihrem Wachstum dermassen gehemmt werden können, sodass sie nicht mehr in der
Kultur oder nur verzögert nachweisbar werden würden.
Entsprechend hat unsere
Infektiologe, Dr. __________, noch eine bakterielle PCR durchzuführen wobei
jedoch auch nach 3 Jahren Liegedauer der neuen Prothese eine gewisse
Lockerungsreaktion der Prothesenanteile zu erwarten gewesen wäre. Entsprechend
muss differenzialdiagnostich eine mögliche allergologische oder
partikelassoziierte äthiologie in Betracht gezogen werden.” (doc. H)
Il 31 dicembre 2024 il dr. med.
__________ ha attestato una completa incapacità lavorativa dall’11 gennaio 2025
fino all’8 aprile 2025 a causa di infortunio ed ha prescritto fisioterapia
(doc. XII/2). L’insorgente ha pure prodotto il rapporto dell’operazione dell’11
novembre 2024 (doc. XVII/1) ed un referto del 3 gennaio 2025 del dr. med. __________,
inerente il controllo postoperatorio, da cui emerge:
" (…) Der
Patient kann das Kniegelenk besser bewegen, er macht regelmässig Physiotherapie.
Er habe weiterhin starke Schmerzen,
(…)
Der Patient zeigt nach erneuter Revision
wegen eines posttraumatischen Zustandes mit Entwicklung einer Patella baja und
einer Arthrofibrose nun einen gebesserten objektiven verlauf mit einer
verbesserten Beweglichkeit der Knie-TP und gebesserten Zustand der Weichteile
am rechten Knie.
Bei der letzten Operation haben wir nun mit
grösstem Sicherheit einen Implantat-assoziierter Infektion durch Gewebeentnahme
für Bakt. Und Histo, sowie Sonikation ausschliessen können. Wir haben danach
spezielle Abklärungen bei Dir und bei unserem Infektiologen durchführen lassen.
Alle diese Abklärungen haben einen Infekt zum grossen Teil ausgeschlossen.
Durch die Revision haben wir die
Tuberositas tibiae-OT noch einmal proximalisiert und die Knie TP zeigt jetzt
eine deutliche bessere Beweglichkeit. Es handelt sich als mit
Sicherheit um eine posttraumatische Folge.
Der Patient braucht eine
Fortsetzung der Physiotherapie. Er hat heute eine neue Physiotherapie verordnung
erhalten.
Der Patient bleibt bis am
08.04.205 zu 100% unfallbedingt arbeitsunfähig. Danach nochmalige
Kontrolle bei mir.” (doc. XVIII/1)
2.3.4. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda
su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova qui infine ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,
consid. 2.5).
2.3.5. Chiamata ora a pronunciarsi, questa
Corte, constata che l’assicurato deve essere ritenuto in grado di esercitare, a
tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività confacenti al danno
alla salute infortunistico, alternative a quella svolta finora di aiuto operaio
presso l’__________ __________, che non potrà più essere esercitata senza
limitazioni (cfr. più in dettaglio il consid. 2.4.3).
Ciò è quanto affermato anche dal
curante, dr. med. __________, in data 8 marzo 2023 (“Aufgrund der
Gesamtsituation, kann der Patient in eine angepasste Arbeit ab dem 13.03.2023
wieder zu 100% arbeiten. Aufgrund der Situation, kann der Patient mit
Sicherheit nicht mehr in eine Arbeit mit schwerer Belastung, wie z.B. auf der
Baustelle, wo er war, rückkehren”; doc. 514) e confermato dal dr. med. __________,
specialista in chirurgia ortopedica e reumatologia dell’apparato locomotore
l’11 aprile 2023, il quale ha posto le limitazioni che dovrà avere la nuova
attività (doc. 521), precisando che non vi è necessità di pause aggiuntive
(doc. 533; cfr. anche doc. 593, presa di posizione del 20 giugno 2024 del PD
dr. med. __________, specialista in neurologia; doc. 594 presa di posizione del
25 giugno 2024 del PD dr. med. __________).
Stante ciò, ossia la completa
esigibilità in attività leggere adatte alle limitazioni funzionali poste dai
sanitari, in applicazione della giurisprudenza federale citata in precedenza
(cfr. supra, consid. 2.3.1: D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé
en LAA, HAVE/REAS 2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati con
rinvio particolare alla STF 8C_14/2010 del 4 agosto 2010 consid. 3),
l’assicuratore resistente era legittimato a considerare stabilizzate le
condizioni di salute dell’insorgente e, dunque, a dichiarare estinto il diritto
alle prestazioni di corta durata in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. Tanto più
che nel caso di specie, come si vedrà meglio in seguito (consid. 2.4.8), la
nuova attività adatta non comporta alcuno scapito economico ed i medici non
hanno preteso che sarebbe stato possibile all’assicurato riprendere la propria attività
abituale.
Del resto, il solo fatto che la
persona assicurata senta ancora dei dolori o soffra di dolori cronici non
permette di concludere che il suo stato di salute non sia stabilizzato (D.
Jonta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, HAVE/REAS 2023, p. 316, con
rinvio alle STF 8C_20/2022 del 10 giugno 2022 consid. 6.3; STF 8C_247/2018
del 1° aprile 2019 consid. 5.3; STF 8C_83/2017 dell’11 dicembre 2017
consid. 4.3). Anche la prescrizione di medicamenti antalgici e di sedute di fisioterapia
o accertamenti supplementari per stabilire le cause dei dolori, sono compatibili
con uno stato di salute stabilizzato (Ionta, op. cit., con rinvio alle STF
8C_93/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 4.2; STF 8C_736/2017 del 20 agosto
2018 consid. 4.1).
Inoltre, nel caso di specie il
curante, dr. med. __________, il 4 giugno 2024, prima dell’intervento, aveva
escluso la presenza di un’infezione (poi effettivamente non confermata in
seguito all’intervento dell’11 novembre 2024), così come il Prof. Dr. med. __________,
primario presso la Clinica __________ (doc. 582: “Aktenanamnestisch keine
Hinweise auf ein Infektgeschehen. Ebenfalls unaufällige Allergietestung”),
facendo risalire i dolori ad un’eventuale distrofia di Sudeck (doc. 589: “[…]
Klinisch, radiologisch, labormässig, und bildgebend besteht keinen Verdacht auf
eine Implantat-assoziierten Infekt. Die Schmerzen sind warscheinlich i.R. einer
Sudeck Dystrophie”; e rapporto operatorio doc. XVII/1: “Trotz mehren
Kniepunktion zum Ausschluss eines Infektes bei uns und im Universitätsspital __________,
zeigten alle Punktionen keine Hinweise auf eine Implantat-assoziierte Infektion”),
poi esclusa dal medesimo medico (doc. E, referto dell’8 agosto 2024: “Eine
Sudecks Dystrophie wurde ausgeschlossen”).
Il dr. med. __________ aveva inoltre
previsto di procedere con l’ulteriore operazione quale nuovo tentativo
di mobilizzazione dell’articolazione del ginocchio destro e per confermare
l’assenza di un’infezione (doc. E: “Aufgrund dieser komplexen Situation, ist
es gerechtfertigt, einen erneuten Versuch zu starten, das rechte
Kniegelenk interventionell zu mobiliesieren inkl. einer ausgedehnten Arthrolyse
und zum Auschluss eines Infektes, die Schraube und das Polyethylen für
Sonikation und das Inlay zu Wechseln”; cfr. anche il referto del 29 ottobre
2024 dove il medesimo curante afferma che “Mit einer neuen Intervention
könnten wir nochmals versuchen einerseits die Beweglichkeit durch eine
Synovektomie, Narben Resektion und Proximalisierung der TT zu verbessern und
andererseits könnten wir Sicherheit einer chronischen Infektion auszuschliessen”),
la cui presenza, come visto, era tuttavia già stata esclusa da numerosi medici,
come poi emerso anche dall.ntervento dell’11 novembre 2024.
Certo, il 3 gennaio 2025 il dr.
med. __________ ha rilevato una migliore mobilità del ginocchio in seguito all’operazione
dell’11 novembre 2024. Tuttavia egli ha pure sottolineato come i forti dolori
di cui l’insorgente si lamentava in precedenza, non erano scomparsi (“Der
Patient kann das Kniegelenk besser bewegen, er macht regelmässig
Physiotherapie. Er habe weiterhin starke Schmerzen”).
Un miglioramento sostanziale o il
ripristino della capacità lavorativa nella precedente attività non è stato
accertato (cfr. STF 8C_273/2020 del 18 giugno 2020, consid. 4.2).
Del resto, in ogni caso, va
ribadito che occorre procedere a una valutazione prospettica della
questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni
sono state interrotte (cfr. giurisprudenza citata al consid. 3.2.1; in
particolare cfr. STF 8C_273/2020 del 18 giugno 2020, consid. 4.2 con rinvii).
Da una parte i medici, come visto
in precedenza, prima dell’intervento avevano escluso la presenza di
un’infezione.
D’altra parte il dr. med. __________,
già il 23 marzo 2023 aveva affermato che “un miglioramento importante
probabilmente non è più da aspettare e con un eventuale nuovo intervento si può
solo peggiorare ancora la situazione con probabilità, quindi da evitare!”
(doc. 517/2; cfr. anche doc. 521/14). Ciò è stato confermato dal PD dr. med. __________
il 25 giugno 2024 (doc. 594/2: “secondo il mio parere un miglioramento
sostanziale può solo avvenire possibilmente, ma non con probabilità
preponderante”) ed il 3 settembre 2024 (doc. III/1: “Il Dott. __________
stesso descrive un tentativo solo per migliorare la situazione dell’assicurato
[…] Dal punto di vista medico ortopedico non vedo che questo tipo di intervento
potrebbe portare un miglioramento dell’esigibilità sostanziale. L’assicurato ha
da lungo termine questi dolori anteriori e francamente ho dubbi notevoli che
questo migliori dopo un intervento. Rischiamo inoltre un peggioramento della
situazione dopo l’intervento […]”).
In concreto la valutazione
prospettica permette di ritenere, in applicazione del principio della
verosimiglianza preponderante, che lo stato di salute infortunistico dell’insorgente
era stabilizzato dal 1° aprile 2023.
Questa Corte è pertanto legittimata
a valutare qui di seguito il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità
della menomazione dell’integrità di cui è portatore il ricorrente.
2.4. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio
ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione
della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato,
tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità
di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla
salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati
accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa
descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto
quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera
praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nel caso di specie, dalle tavole
processuali si evince che l’8 marzo 2023 il medico curante, dr. med. __________,
aveva accertato che l’insorgente, in un’attività adatta, andava ritenuto abile
al lavoro al 100% (doc. 514: “Aufgrund der Gesamtsituation, kann der Patient
in eine angepasste Arbeit ab dem 13.03.2023 wieder zu 100% arbeiten. Aufgrund
der Situation, kann der Patient mit Sicherheit nicht mehr in eine Arbeit mit
schwerer Belastung, wie z.B. auf der Baustelle, wo er war, rückkehren”).
Questa valutazione è stata
confermata il 27 marzo 2023 dal medico __________, dr. med. __________,
specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore
(doc. 521), il quale ha così descritto i limiti funzionali:
" (…)
L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e leggeri
fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso. Pesi medio-pesanti tra
i 10 kg e 25 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta. Non può più portare pesi
pesanti oltre ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Non può più portare pesi
molto pesanti. Può sollevare oltre all’altezza del petto pesi fino a 5 kg e
oltre ai 5 kg molto spesso. Maneggio d’attrezzi leggeri, di precisione e medio
molto spesso. Maneggio d’attrezzi pesanti, lavoro manuale e rozzo spesso.
Maneggio d’attrezzi molto pesanti talvolta. Nessuna limitazione riguardo la
rotazione della mano. Lavori sopra la testa e in rotazione molto spesso. Lavori
in posizione seduta, inclinata in avanti molto spesso. Lavori in posizione in
piedi, inclinata in avanti talvolta. Lavoro in posizione inginocchiata di rado
o in flessione del ginocchio massimo talvolta.
Nessuna limitazione riguardo i lavori
seduti e spesso in posizione in piedi. Nessuna limitazione per lavori con
posizione a libera scelta. Può camminare fino e oltre 50 metri molto spesso.
Può camminare lung[h]i tratti talvolta. Può camminare su terreni accidentati
talvolta. Può salire le scale talvolta. Può salire su scale a pioli di rado.
Nessuna limitazione per l’uso delle mani e stare in equilibrio.”
Il 20 giugno 2024 il PD dr. med. __________,
neurologo, ha confermato che dal lato neurologico non vi è alcuna incapacità
lavorativa (doc. 593: “[…] da eine neurologische Diagnose vorliegend mit
Hinweis auch auf die negativen Abklärungen nicht zu stellen ist, weder sind
daher vom neurologischen Fachgebiet her Behandlungsvorschläge zu beurteilen
noch eine Arbeitsfähigkeit oder Zumutbarkeit”).
Con la propria impugnativa,
l’assicurato sostiene che alla luce della sua situazione non può essere
considerato abile al lavoro in maniera completa e a causa dei dolori
persistenti e insopportabili al ginocchio non può essere ritenuto in grado di
effettuare lavori con lievi limitazioni stabilite dal medico dell’CO 1.
L’esigibilità medica va rivista considerando le effettive e reali limitazioni
esistenti. Ciò esclude l’esercizio di un’attività lavorativa a tempo pieno
(cfr. doc. I).
Il ricorrente tuttavia non
produce documentazione medica atta a far sorgere perlomeno un minimo dubbio in
relazione alle conclusioni dei medici __________.
La lettera di dimissione del
Pronto soccorso del 15 maggio 2024 della dr.ssa med. __________ si esaurisce
nella descrizione dell’esito della radiografia al ginocchio destro e del fatto
che “in assenza di acuzie ma di una cronicità della problematica discutiamo
con il paziente l’opzione di un secondo parere ortopedico” (doc. F).
I, generici e non motivati,
certificati del curante, dr. med. __________, medicina interna generale,
attestano una completa incapacità lavorativa per un nuovo infortunio accaduto
il 14 agosto 2024 (plico doc. C, G4) e dunque esulante dalla procedura in
esame. Infatti (cfr. anche consid. 2.2), di principio è la data della decisione
impugnata (in concreto il 26 giugno 2024) che delimita il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF
143.
V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF
8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF
8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con
riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base
alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è
stata resa.
I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30
settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V
366.
consid. 1b e sentenze ivi citate).
Il nuovo infortunio deve far
oggetto di un’altra procedura.
Infine, i referti del dr. med. __________,
successivi al mese di giugno 2024, sono in relazione con l’intervento dell’11
novembre 2024 (doc. D, E, H, G1, G2, G3, G5, XVII, XVIII), di cui si e già
detto (consid. 2.3.5), e non permettono di scostarsi dalle valutazioni dei
medici __________. I rapporti del curante sono infatti stati emessi per
comprovare la necessità dell’operazione ma non si esprimono specificatamente ed
in maniera motivata sulle valutazioni della capacità lavorativa del ricorrente
in attività adatte e confacenti al suo stato di salute.
Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo
Tribunale ritiene pertanto che la valutazione del medico __________, dr. med. __________,
specialista proprio nella materia che qui interessa con alle spalle un’ampia
esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, in base alla quale
l’assicurato sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività alternativa adeguata, possa costituire da valido
fondamento al giudizio che è chiamato a rendere.
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che si riscontrano
usualmente in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la
valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario
dell’amministrazione risulta plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali riportati qui di
seguito.
In una sentenza 35.2015.119 del 9
agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno
alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al quale
era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di
cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura
complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con
un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro
leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e
non implicante (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su
lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.
In una pronunzia 35.2016.3 del 27
settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima conclusione trattandosi di un
assicurato al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra
sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione
dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso
con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente
dislocata del calcagno sinistro.
Idem in una sentenza 35.2016.41
del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere che, mentre stava percorrendo
la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore, è stato investito da
un’autovettura e ha riportato la frattura intrarticolare metafisaria
pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura peroneale
prossimale composta sinistra con conseguente un problema di limitazione
funzionale stabile attorno al 90°.
Va inoltre segnalato che, in una
sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, concernente
un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione
tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici
interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello
dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione
dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il
Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività
confacente ai disturbi interessanti il piede.
Lo stesso dicasi infine per la
sentenza 8C_252/2022 dell’11 gennaio 2023, mediante la quale il TF ha
confermato la pronunzia 35.2021.85 del 14 marzo 2022 di questo Tribunale,
riguardante un muratore rimasto vittima di una contusione al ginocchio destro che aveva necessitato di ben quattro
operazioni chirurgiche (meniscectomia mediale parziale, artroplastica
dell'articolazione femoro-rotulea, impianto di protesi totale del ginocchio e
intervento di riallineamento rotuleo con plastica), giudicato in grado di
esercitare a tempo pieno un'attività lavorativa adatta alle limitazioni
funzionali, cioè delle "attività lavorative leggere, prettamente,
rispettivamente prevalentemente sedentarie, con possibilità di libera scelta e
di cambiamento della posizione dell'arto inferiore destro al di sotto del piano
di lavoro, senza gestione di una pedaliera, quando rispettivamente se svolte in
piedi con possibilità di scarico dell'arto inferiore destro, che non comportano
degli spostamenti frequenti o prolungati su superfici anche regolari, che non
richiedono delle sollecitazioni di carico del ginocchio destro, in particolare
in flessione".
Il TCA non ignora i referti agli
atti dei sanitari curanti, i quali non appaiono però atti a generare dei dubbi
- nemmeno lievi - circa l’attendibilità dell'apprezzamento espresso dal dr.
med. __________.
In conclusione, stante tutto quanto precede, richiamato
l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),
è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che
l’insorgente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal
medico __________) presenta una capacità lavorativa completa.
2.4.4
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti i dati del 2023 (data di stabilizzazione dello stato di
salute: 1° aprile 2023).
2.4.5
Per quanto attiene al reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute infortunistico, nel 2023, l’assicurato avrebbe realizzato un guadagno
annuo lordo pari a fr. 65’650.
Questo dato, fondato su informazioni
fornite direttamente dall’__________ __________ (cfr. doc. 538) e non
contestato dal ricorrente (cfr. doc. I), può senz’altro essere fatto proprio
dal TCA.
2.4.6
Per quanto riguarda il reddito da
invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio
la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido
fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione
dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte
federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore
infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro
entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,
come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio
del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai
dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto
di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13,
che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17;
STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.4.7
Giova infine segnalare che nella
sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per
l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte ha negato che fossero
adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in
materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati
salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura
dei salari [RSS]).
Nel comunicato stampa del 9 marzo
2022.
figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…) La
determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata
dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo
l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un
lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone
con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato
utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni
concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e
da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.
Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono
prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario
effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo
non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli
risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è
quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni
due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e
concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi
standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi
finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come
valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del
fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la
possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e
professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di
correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto
possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze
personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente
rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.
Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve
anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i
redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da
invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per
mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi
non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –
segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge
federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa
svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo
momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione
ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali
per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione
il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr.
Comunicato stampa del Tribunale federale:
Il TF ha ribadito la validità della
propria giurisprudenza - anche nell’ambito dell’assicurazione sociale contro
gli infortuni - ancora con la sentenza 8C_215/2023 del 1° febbraio 2024 consid.
5.2.1
2.4.8
Nella presente fattispecie,
l’istituto resistente ha quantificato in fr. 67’263 il reddito da invalido,
facendo capo alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico
totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2023, non operando nessuna
decurtazione (doc. 542, p. 1).
Con il proprio ricorso,
l’insorgente non contesta il reddito ritenuto dall’amministrazione (cfr. doc.
I), che, essendo conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza, può essere
fatto proprio da questo Tribunale.
Ora, confrontando i fr. 67’263 al
reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute,
e cioè fr. 65’650, non risulta alcuna perdita di guadagno.
La decisione su opposizione,
mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità,
deve quindi essere confermata.
2.5
Entità
della menomazione dell’integrità.
2.5.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma
di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.5.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque,
soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélèw/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi
citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"
(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in
modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio
alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4
L’CO 1 ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.5.5
Nella concreta evenienza l’CO 1 ha
assegnato all’assicurato un’IMI del 20% (cfr. doc. 545).
Tale decisione si fonda sulla
valutazione espressa dal dr. med. __________, che il 31 marzo 2023 ha
affermato:
" (…)
2.
Schätzung des Integritätsschadens
20%
3.
Begründung
Eine mässiggradige femoro-tibiale Arthrose wird
mit 5-15% beurteilt. Eine schwere Arthrose mit 15-30%. Eine Pangonarthrose mit
10-30% und eine schwere Arthrose mit 30-40%. In diesem Fall sind wir mit einer
mässiggradigen Pangonarthrose konfrontiert, die eine Validierung zwischen 15
und 20% erlaubt mit aktuellen stabilen Verhältnissen mit noch eingeschränkter
Beweglichkeit von 0-90°, bei der eine leichte Verbesserung in Zukunft noch zu
erwarten ist. 20% sind in diesem Fall gerechtfertigt.” (doc. 520)
Con la propria impugnativa, il
ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione a proposito della
valutazione del dr. med. __________, ma ha sostenuto che “la diminuita
integrità, di gran lunga più importante rispetto a quanto stabilito dal medico CO
1, come risulta dalla documentazione che si produce e da quella già inviata
all’assicuratore, giustifica pure una maggiore indennità per menomazione
dell’integrità” (doc. I).
Chiamata ora a pronunciarsi su
una questione di natura squisitamente medica, questa Corte non vede alcun
valido motivo per scostarsi dall’apprezzamento del medico __________ dell’CO 1,
tenuto anche conto che agli atti non figurano pareri specialistici divergenti
in merito all’entità della menomazione per l’integrità.
In questo senso, va rilevato innanzitutto che il dr. med. __________
ha espresso una valutazione motivata tenendo conto dei dati anamnestici che
emergono dalla documentazione medica a sua disposizione. Lo specialista ha
spiegato, sulla base delle percentuali usualmente applicabili in casi simili a
quello in esame, le ragioni per le quali nel preciso caso di specie un’IMI del
20% è adeguata, affermando che siamo in presenza di una pangonartrosi moderata
che permette il riconoscimento di un’IMI tra il 15 ed il 20% con attualmente
una situazione stabile con movimenti limitati tra 0-90° e dove è possibile, in
futuro, solo un leggero miglioramento (In diesem Fall sind wir mit
einer mässiggradigen Pangonarthrose konfrontiert. In diesem Fall sind wir mit
einer mässiggradigen Pangonarthrose konfrontiert, die eine Validierung zwischen
15.
und 20% erlaubt mit aktuellen stabilen Verhältnissen mit noch
eingeschränkter Beweglichkeit von 0-90°, bei der eine leichte Verbesserung in
Zukunft noch zu erwarten ist. 20% sind in diesem Fall gerechtfertigt”).
D’altro
canto, agli atti non figurano pareri specialistici divergenti suscettibili di
generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della correttezza
dell’apprezzamento espresso dal medico interno all’amministrazione.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in
cui l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI del 20%.
2.6
Secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr.
anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022;
SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al
riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di
Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti