35.2024.69
Discussa esistenza di un infortunio ai sensi di legge (infezione dito medio). Non dimostrato che infezione è stata causata dal morso di un insetto (circostanza che assicurato ha riferito soltanto in un secondo tempo)
30 dicembre 2024Italiano24 min
considerato che l’infezione è partita da un’oggettivata paronichia, eventualmente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.69
mm
Lugano
30 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2024 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
giugno 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 4 dicembre 2023, la ditta RI
1 di __________ ha comunicato ad CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio
dipendente RI 2, il 4 novembre 2023, mentre stava passeggiando nel bosco con il
suo cane, si chinava “… per raccogliere gli escrementi con la mano sinistra
e ho avvertito una puntura alla mano destra. Nei giorni successivi, la mano si
è gonfiata ed era molto dolorante. Sono andato la prima volta al pronto
soccorso il 07.11 dove mi hanno spurgato il dito. Nei giorni successivi il
dolore aumentava sempre di più, ed anche il gonfiore e sono ritornato al pronto
soccorso il giorno 13.11 dove hanno deciso di ricoverarmi in quanto rischiavo
di perdere il dito poiché c’era il rischio di doverlo amputare.” (doc. A1).
Dal rapporto 7 novembre 2023 del
Servizio di PS dell’Ospedale __________ risulta la diagnosi di paronichia dito
III della mano destra (doc. M1).
Dalle carte processuali si evince
che, in data 15 novembre 2023, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento
di revisione chirurgica, debridement e lavaggi al dito III della mano destra,
in presenza di un flemmone su ferita da morso di ragno (doc. M10).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 aprile 2024,
l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i disturbi
alla mano destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di
legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata
ai postumi di un infortunio (cfr. doc. A12).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. A15), in
data 27 giugno 2024, CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 29
agosto 2024, la RI 1 e RI 2, entrambi rappresentati dall’avv. Pizzagalli, hanno
chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere le
prestazioni a titolo d’infortunio in relazione all’evento annunciato in data 4
dicembre 2023, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Per
quanto già esposto si richiama nuovamente la dottrina dell’Alta Corte in merito
alla questione del fattore esterno e del carattere straordinario in caso di
puntura di insetti, nel cui novero di artropodi rientra certamente anche la
puntura di un ragno.
Non vi è stata alcuna contraddittorietà nelle affermazioni rese
dall’assicurato rese durante la prima visita in pronto soccorso e a quanto
indicato nell’annuncio di sinistro da parte del datore di lavoro
all’assicurazione.
Fatto salvo in ogni caso il principio giurisprudenziale per cui
nulla impedisce di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l’alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza.
Ed in questo senso si richiama nuovamente il rapporto operatorio
del 15 novembre 2023 (doc. M), così come che tale referto non possa in re ipsa
definirsi quale mero certificato che raccolga dati anamnestici, come
contrariamente indicato dalla resistente nella decisione su opposizione.
Non da ultimo, neppure sfugge che in ogni caso anche una ferita
riportata a causa di una manicure eseguita personalmente rientrerebbe
pacificamente nel novero di infortunio.
Anche in questo senso mal si comprende la posizione
dell’assicurazione.
Richiamato quanto precede si deve pacificamente concludere che
l’evento configura tutti e 5 i presupposti di cui all’art. 4 LPGA per la
qualifica di infortunio.” (doc. I)
1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 7 ottobre 2024, gli
insorgenti hanno prodotto ulteriore documentazione, in particolare una
certificazione dell’endocrinologo dott. __________, e si sono in sostanza
riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni (doc. IX + allegati).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 18 ottobre 2024 (doc. XI).
In data 13 novembre 2024, l’avv. RA
1 ha ancora formulato alcune sue considerazioni riguardanti l’oggetto della
vertenza (doc. XVII).
1.6. Su richiesta di questa Corte (cfr.
doc. XIII), la patrocinatrice dei ricorrenti ha prodotto copia del rapporto di
uscita 28 novembre 2023 del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale
__________ (doc. CC).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorso sub judice è
stato interposto congiuntamente da RI 2 e dalla ditta RI 1 di __________, sua
datrice di lavoro, entrambi patrocinati dall’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
Questo Tribunale può esimersi
dall’approfondire oltre la questione riguardante la legittimazione ricorsuale
del datore di lavoro (sul tema si veda comunque STCA 35.2021.41 del 28 luglio
2021 consid. 2.2, confermata con STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022), in
quanto l’impugnativa va in ogni caso dichiarata ricevibile in ordine visto che
è stata presentata (anche) dalla persona assicurata, destinataria della
decisione su opposizione impugnata.
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a
prestazioni a proposito dell’evento annunciato nel dicembre 2023, oppure no.
Occorre immediatamente rilevare
che nessuno pretende che nel caso di specie possa trovare applicazione l’art. 6
cpv. 2 LAINF (lesione parificata ai postumi d’infortunio). Ciò è corretto posto
che l’assicurato non ha presentato una delle lesioni esaustivamente elencate
nella lista prevista da quella disposizione (cfr., in questo senso, in
particolare il doc. CC).
Il TCA deve quindi esaminare se
l’evento occorso il 4 novembre 2023 configura, o meno, un infortunio ai sensi
di legge.
2.3. L’art. 6 cpv. 1 LAINF prevede che,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione
abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11
settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la
relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la
repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo della
definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374,
p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.6. Secondo la giurisprudenza, un danno
alla salute causato da un’infezione costituisce di principio una malattia.
Tuttavia, un’infezione può avere un carattere infortunistico allorquando i
germi patogeni sono penetrati nell’organismo attraverso una ferita o una piaga
di origine infortunistica. In quel caso, è necessario che l’esistenza di una
ferita di origine infortunistica sia stata ben accertata e che l’entrata dei
germi o dei batteri attraverso un’altra via possa essere ritenuta improbabile.
Non basta che l’agente patogeno abbia potuto penetrare nel corpo umano
attraverso delle piccole abrasioni, graffi o escoriazioni banali e prive di
significato come ne accadono quotidianamente. La penetrazione nell’organismo
deve essersi prodotta attraverso una lesione determinata o perlomeno in
circostanze tali da rappresentare un fatto tipicamente “infortunistico” e
riconoscibile come tale (cfr. DTF 150 V 229 consid. 4.1.2).
Ciò viene di regola riconosciuto
in caso di morsi o di punture di animali (ad esempio api, vespe, calabroni),
nella misura in cui non si tratti di un evento definibile come quotidiano (come
è il caso ad esempio delle punture di zanzara) (cfr. DTF 129 V 402 consid. 4.1;
122 V 235 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Basler Kommentar UVG – I.
Hofer, art. 6 n. 42; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 228 s.).
2.7. Conformemente alla giurisprudenza,
tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa questa esigenza,
fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure contraddittorie circa
lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere verosimile
l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non è tenuta a prendere a carico
il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti ivi menzionati). Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
D’altro canto, il giudice delle assicurazioni
sociali, pur applicando il grado di prova della verosimiglianza preponderante,
deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza.
La sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto realizzare non è
sufficiente, anzi dev’essere data per accertata la dinamica, che fra molte, sia
la più verosimile (DTF 126 V 353 consid. 5b; STF 8C_666/2015 del 17 maggio 2016
consid. 3 e i riferimenti ivi citati).
2.8. Nella concreta evenienza, secondo l’amministrazione,
l’assicurato non avrebbe reso sufficientemente plausibile che l’infezione al
dito III della mano destra sarebbe stata provocata dalla morsicatura di un
ragno, negando pertanto l’intervento di un fattore esterno straordinario e,
dunque, di un infortunio ai sensi di legge, e ciò in base alle seguenti
considerazioni:
" (…) la
dichiarazione dell’assicurato in occasione della visita di pronto soccorso
(ovvero quella riportata nel referto anamnestico del 07.11.2023) è intervenuta
quasi immediatamente a seguito della comparsa della problematica. Questa
dichiarazione, a tutti gli effetti della “prima ora”, non ha minimamente
accennato ad alcuna puntura al dito della mano destra, tantomeno di ragno. Se
nella data indicata l’avesse percepito una puntura, non si spiega il motivo per
cui egli avrebbe completamente omesso di riferirlo in occasione della sua prima
visita medica e abbia invece ricordato con precisione una manicure effettuata
la settimana precedente.
In quest’ottica, la prima esposizione della dinamica dell’evento,
al pari dei casi giurisprudenziali succitati, merita senz’altro di essere
seguita e considerata più veritiera di quelle (contraddittorie) intervenute
successivamente.
(…).
Ciò detto, anche volendo considerare la diversa (e vaga)
successiva descrizione della dinamica dell’evento, contrariamente a quanto
pretende l’opposizione, non vi è alcun elemento probante agli atti che permetta
di dimostrare che il danno alla salute sia stato, secondo la verosimiglianza
preponderante, causato da un infortunio, tantomeno da una puntura di ragno.
Fatti
I referti citati dall’assicurato si limitano infatti a raccogliere
dei dati anamnestici, non vi è alcuna evidenza oggettiva di una puntura di
ragno o di ferita documentata (neppure nel rapporto operatorio è stata
documentata la presenza di tali lesioni né di corpi estranei), per cui al
riguardo è assente qualsiasi dato oggettivo o elemento probatorio. Anche il
rapporto del dr. med. __________, già commentato più in alto, si limita a dare
per acquisito l’anamnesi del problema senza tuttavia esaminarne l’eziologia e
oggettivarne le causa.
In questi termini, ricordato oltretutto che ai referti dei medici
curanti non può essere conferito pieno valore probatorio (…), occorre per
contro considerare la valutazione medico assicurativa, motivata, secondo cui
una puntura o una ferita traumatica al dito III della mano destra all’origine
dell’infezione non è probabile e che, secondo la verosimiglianza preponderante,
considerato che l’infezione è partita da un’oggettivata paronichia, eventualmente
su precedente manicure, in un paziente diabetico, questa si sia rapidamente
estesa e abbia cagionato le problematiche lamentate.” (doc. B, p. 4 s.)
Da notare che la decisione su
opposizione impugnata fa capo in ultima analisi all’apprezzamento 29 gennaio
2024 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
In quell’occasione, il consulente
medico di CO 1 ha negato che il danno alla salute denunciato dall’assicurato
costituisse una probabile conseguenza del preteso morso/puntura al dito,
rilevando in questo senso che “in base alla documentazione medica e ai dati
anamnestici, una puntura o una ferita traumatica al dito III della mano destra
all’origine dell’infezione non risulta probabile. L’infezione del dito è
partita da una paronichia, eventualmente su precedente manicure, e in paziente
diabetico si è rapidamente estesa verso prossimale (cfr. doc. M9).
La posizione dell’assicuratore
convenuto viene contestata dagli insorgenti (cfr. doc. I).
Secondo i ricorrenti, in concreto
non troverebbe applicazione il principio della “dichiarazione della prima ora”
richiamato dall’amministrazione, in quanto RI 2 avrebbe “… fin da subito e
coerentemente raccontato i fatti accorsi circa l’evento del 4 novembre 2023,
non ha di fatto alcuna colpa se il personale medico incaricato di pronto
soccorso non ha immediatamente compreso la situazione e allertato il competente
reparto medico specialistico, come peraltro riferito anche dal Dr. med. __________
nel rapporto operatorio del 15 novembre 2023 (in allegato, doc. C)”.
A loro avviso, i mezzi di prova
offerti dimostrerebbero a sufficienza che “… il sinistro ha avuto una causa
ben precisa: una puntura di insetto ovvero il morso di un ragno”. Ciò
posto, non vi sarebbero poi dubbi “… che il morso del ragno patito
dall’assicurato sia stato involontario e improvviso, così come non possono
essere messi in dubbio il danno alla salute (doc. U). Lo stesso dicasi circa il
fattore di straordinarietà, richiamato quanto espressamente indicato: non vi è
abitualità nel morso di un ragno”.
Per il caso in cui questo
Tribunale non ritenesse dimostrata l’eventualità che l’infezione sia stata
veicolata dal morso di un ragno, gli insorgenti fanno valere che “… in ogni
caso anche una ferita riportata a causa di una manicure eseguita personalmente
rientrerebbe pacificamente nel novero di infortunio”.
2.9. Chiamata ora a pronunciarsi in
merito all’evento all’origine dell’infezione che ha colpito il dito III della
mano destra, questa Corte constata che, a margine della prima consultazione
presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________, tenutasi il 7 novembre 2023,
a distanza dunque di 3 giorni dal sinistro annunciato, i sanitari hanno posto
la diagnosi di “paronichia dito 3 mano destra” (la paronichia è
un’infezione del tessuto periungueale, cfr. il sito web msdmanuals.com).
Dal relativo referto risulta che
in quell’occasione l’assicurato ha dichiarato in particolare che 2 giorni prima
si era manifestata “una tumefazione periungueale sul dito 3 della mano destra
(…), con successivo sviluppo di pus e dolore da oggi. Riferisce di aver
effettuato manicure 1 settimana fa. Nega febbre. Ha applicato Betadine locale e
la tumefazione e l’eritema sono regrediti (sono giunti sino al polso, attualmente
solo eritema lungo la faccia radiale del dito 3 della mano destra, con modesta
tumefazione e dolorabilità locale).
All’esame clinico del dito III,
il dott. __________, medico Capoclinica, ha refertato, alla falange distale
periungueale sul lato radiale, una “raccolta purulenta grande ca. come un
pinolo; tumefazione ed eritema modesti si estendono prossimalmente lungo la
faccia radiale del dito 3 mano destra, con modesta dolorabilità locale. Non
deficit distali vascolo-nervosi, non strie linfangitiche.
La terapia è consistita nel
drenaggio dell’ascesso periungueale previa disinfezione locale con Betadine e
anestesia locale con ghiaccio-spay” (doc. M1).
Il 13 novembre 2023, RI 2 si è di
nuovo rivolto ai sanitari del Servizio di PS dell’__________, in ragione della
ricomparsa, nel corso della notte, di dolore al dito III con aumento della
tumefazione locale.
La dott.ssa __________, medico
Capoclinica, ha clinicamente riscontrato una “tumefazione limitata al III
dito in particolare alla falange intermedia ventralmente; la falange distale e
prossimale non è interessata dall’edema e dall’arrossamento; non c’è
linfangite. A livello della falange distale esiti di drenaggio della raccolta,
attualmente senza segni di spurgo”.
A proposito dell’ulteriore
procedere, la curante ha suggerito di continuare la terapia antibiotica, di
eseguire impacchi di ghiaccio e di mantenere la mano destra in alto per
favorire il drenaggio linfatico. Ella ha peraltro rilevato di aver segnato con
il marker l’arrossamento osservato per consentire un confronto (doc. H).
L’assicurato si è presentato in
pronto soccorso una terza volta il 14 novembre 2023, in ragione della presenza
di dolore al dito III e dell’aumento della tumefazione locale.
In quell’occasione, per la prima
volta, egli ha riferito di una “sospetta puntura non meglio specificata al
dito (esatta dinamica: si sarebbe inclinato per raccogliere escrementi del cane
con la mano sinistra e con la destra avrebbe avvertito una puntura al dito)”.
Allo status locale, la dott.ssa __________,
medico Capoclinica, ha riscontrato un dito III “tumefatto, iperemico, caldo,
flesso estensione impedita per aglia, sensibilità conservata. Flesso-estensione
metacarpo falangea mantenuta. Zona di demarcazione (marcatura del giorno
precedente) stabile. A livello dorsale stria linfangitica”.
Dopo discussione del caso con il
chirurgo della mano e con quello ortopedico, è stata posta l’indicazione per un
ricovero del paziente, ciò che egli ha però rifiutato (doc. M2).
Dalle carte processuali si evince
che il 15 novembre 2023 RI 2 è stato finalmente ricoverato presso il Servizio
di ortopedia e traumatologia dell’ORL.
In quel contesto, posta la
diagnosi di flemmone al III dito della mano destra verosimilmente infetto da
germe ignoto, egli è stato sottoposto a ben tre interventi: revisione
chirurgica, debridement e lavaggi (15 novembre 2023), debridement e lavaggi
second look (17 novembre 2023) e debridement e revisione della ferita (21
novembre 2023).
Dal rapporto di uscita datato 28
novembre 2023 risulta, sul piano anamnestico, che l’assicurato aveva riferito
di essere stato morso/punto da un insetto al III dito mentre raccoglieva gli
escrementi del cane da un prato (cfr. doc. CC; analoghe indicazioni figurano anche
nel rapporto operatorio del 15 novembre 2023 – cfr. doc. M: “Flemmone III
dito mano des su ferita da morso di ragno”, rispettivamente nel referto 19
aprile 2024 del neurologo dott. __________ – doc. A15: “Questo paziente
presenta quindi un’ipoestesia diffusa distale al III dito della mano destra in
esiti di puntura da insetto occorso circa sei mesi fa” – il corsivo è del
redattore).
In corso di causa, l’avv. RA 1 ha
versato agli atti un rapporto, datato 4 ottobre 2024, del dott. __________,
Considerandi
spec. FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, il cui tenore è
il seguente:
" (…) Seguo
in quanto diabetologo il paziente citato sopra dal 2017, con visite nel mio
studio circa due volte all’anno. In occasione della consultazione del 29.4.2024
il paziente mi ha descritto un episodio del novembre 2023, quando a seguito di
una puntura di ragno al III dito della mano destra si era sviluppato un
gonfiore e arrossamento del dito, rilevatosi un’infezione richiedente terapia
chirurgica.
Il 24.9.2024 il signor RI 2 mi ha inviato tre fotografie della
mano destra. Il III dito della mano destra presenta in una fotografia esteso
arrossamento e gonfiore, con zone biancastre in particolar modo sulla seconda
falange evocatrici di liquido purulento accumulato in zona sottocutanea. Altre
due foto sono successive a interventi di debridement chirurgico, con zone di
necrosi nerastre, ferita deiscente e suture. Da queste tre fotografie l’unghia
e il letto ungueale del dito in questione sembrano indenni.
Le immagini di per sé suggeriscono una infezione batterica della
cute e dei tessuti sottostanti, e sono evocatrici di evento originato da
ferita/corpo estraneo penetrante/altro tipo di agente esterno. Questo tipo di
evento può avvenire sia in persone sane che in soggetti diabetici. Una
infezione spontanea mi sembra altamente inverosimile.” (doc. AA)
Al referto appena citato sono
accluse tre fotografie raffiguranti il dito III dell’insorgente, prima e dopo
il trattamento chirurgico.
2.10
Tutto ben considerato, attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questa Corte
ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, mediante la
quale CO 1 ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge (come pure
la presenza di una lesione parificata) e, quindi, un suo obbligo alle
prestazioni dipendente dall’evento annunciato nel dicembre 2023.
Per il TCA, determinante in
questo senso è che nei referti relativi alle prime due consultazioni presso il
PS dell’__________ (quelle del 7 e del 13 novembre 2023), non figuri
alcun accenno al fatto che il dito III della mano destra sarebbe stato morso da
un insetto, circostanza che emerge invece, per la prima volta, dal rapporto
relativo alla visita del 14 novembre 2023.
L’avv. RA 1 non può essere
seguita laddove fa valere che già in occasione del primo consulto il ricorrente
avrebbe riferito di essere stato morso da un insetto, circostanza che il medico
avrebbe però omesso di riportare nel suo rapporto agli atti.
Tale tesi non appare plausibile
da più punti di vista.
Innanzitutto, è certo che, nella
fase della raccolta dell’anamnesi, il medico del PS abbia chiesto al ricorrente
se ricordasse un avvenimento esterno da porre in relazione alla problematica
del dito medio. Non vi è dubbio che, qualora RI 2 gli avesse effettivamente riferito
di essere stato morso da un insetto, tale circostanza figurerebbe nel rapporto
della consultazione, considerate le sue implicazioni nella definizione
dell’ulteriore procedere diagnostico e terapeutico.
D’altra parte, è piuttosto
inverosimile che ben due medici (il 7 novembre 2023 l’assicurato era stato
visto dal dott. __________, il 13 novembre 2023 dalla dott.ssa __________),
l’uno indipendentemente dall’altro, abbiano commesso l’errore di non riportare
quanto il paziente avrebbe loro riferito (dito III della mano destra morso da un
insetto).
Infine, a margine della visita
del 7 novembre 2023, il dott. __________ ha riscontrato (e diagnosticato) la
presenza di una paronichia della grandezza di un pinolo interessante la falange
distale periungueale del dito III, reperto di per sé compatibile con
l’indicazione anamnestica fornita in quella stessa occasione riguardante
l’esecuzione di una manicure la settimana precedente, mentre il medico in
questione non ha refertato alcun segno oggettivo attribuibile (a suo avviso) a
un morso d’insetto.
Quest’ultima constatazione vale
anche per i successivi referti, in cui i rispettivi estensori non hanno mai
preteso che i reperti oggettivati (neanche quelli raffigurati nelle fotografie
agli atti sub doc. N) fossero, per loro natura e caratteristiche, imputabili al
morso di un insetto. In questo senso, l’indicazione, contenuta nel rapporto
operatorio del dott. __________ (doc. M), in quello d’uscita del Servizio di
ortopedia e traumatologia dell’__________ (doc. CC) e nel referto del neurologo
dott. __________ (doc. A15), secondo cui il danno alla salute in discussione si
è manifestato dopo che l’insorgente è stato morso da un insetto, ha valore
semplicemente anamnestico, derivante da quanto l’assicurato ha dichiarato a
margine del consulto del 14 novembre 2023, così come è stato pertinentemente sottolineato
dall’amministrazione (cfr. doc. III, p. 5).
Anche il tenore della
certificazione 4 ottobre 2024 del dott. __________ non soccorre il ricorrente.
Da un lato, egli ha riportato il
dato anamnestico riferitogli dal paziente (soltanto) nell’aprile 2024 (“In
occasione della consultazione del 29.4.2024 il paziente mi ha descritto
…”). Dall’altro, il curante specialista ha semplicemente sostenuto che le immagini
sottopostegli dal paziente sono evocatrici di un’infezione batterica, e su
questo aspetto tutti concordano, senza tuttavia pretendere che esse dimostrerebbero
che all’origine dell’infezione vi sia stato il morso di un insetto (“… sono
evocatrici di evento originato da ferita/corpo estraneo penetrante/altro tipo
di agente esterno”). È evidente che i batteri potrebbero essere penetrati
nel corpo anche attraverso una piccola lesione cutanea causata dalla manicure
praticata dall’assicurato.
In queste condizioni, il TCA
ritiene plausibile l’apprezzamento 29 gennaio 2024 espresso dal dott. __________,
per il quale “in considerazione della documentazione medica, della
localizzazione anatomica della punta (recte: del punto) d’entrata
dell’infezione e del decorso clinico, si tratta di una paronichia del dito III
avvenuta senza ferita traumatica con in seguito estensione dell’infezione e
formazione di flemmone in un paziente diabetico. Una puntura o morso di insetto
all’origine dell’infezione del dito III quindi è piuttosto improbabile”).
Sulla scorta di tutto quanto
precede, non è stato sufficientemente dimostrato, perlomeno con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. supra,
consid. 2.7.), che il 4 novembre 2023 RI 2 sia stato morso da un insetto,
specificatamente da un ragno, al dito medio della mano destra.
Contrariamente a quanto fatto
valere dalla patrocinatrice, nemmeno qualora si volesse ritenere accertato che
all’origine dell’infezione del dito III della mano destra vi sia stata la
manicure praticata dal ricorrente, l’esito potrebbe essere quello auspicato con
l’impugnativa.
In effetti, per costante
giurisprudenza federale, affinché possa essere ammessa l’origine traumatica di
un’infezione, è necessario che la penetrazione dell’agente patogeno sia
avvenuta attraverso una vera e propria ferita oppure in circostanze che
costituiscono un evento tipicamente infortunistico e riconoscibile come tale
(cfr. supra, consid. 2.6.), ciò che non è evidentemente il caso
trattandosi d’insignificanti lesioni cutanee insorte nel contesto di una
manicure autopraticata.
In conclusione, deve essere
confermata la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale CO 1 ha
negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 4 novembre
2023.
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto
2024.
consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93
del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023
consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti