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Decisione

35.2024.69

Discussa esistenza di un infortunio ai sensi di legge (infezione dito medio). Non dimostrato che infezione è stata causata dal morso di un insetto (circostanza che assicurato ha riferito soltanto in un secondo tempo)

30 dicembre 2024Italiano24 min

considerato che l’infezione è partita da un’oggettivata paronichia, eventualmente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.69

mm

Lugano

30 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2024 di

1. RI 1

2. RI 2

tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27

giugno 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 4 dicembre 2023, la ditta RI

1 di __________ ha comunicato ad CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio

dipendente RI 2, il 4 novembre 2023, mentre stava passeggiando nel bosco con il

suo cane, si chinava “… per raccogliere gli escrementi con la mano sinistra

e ho avvertito una puntura alla mano destra. Nei giorni successivi, la mano si

è gonfiata ed era molto dolorante. Sono andato la prima volta al pronto

soccorso il 07.11 dove mi hanno spurgato il dito. Nei giorni successivi il

dolore aumentava sempre di più, ed anche il gonfiore e sono ritornato al pronto

soccorso il giorno 13.11 dove hanno deciso di ricoverarmi in quanto rischiavo

di perdere il dito poiché c’era il rischio di doverlo amputare.” (doc. A1).

Dal rapporto 7 novembre 2023 del

Servizio di PS dell’Ospedale __________ risulta la diagnosi di paronichia dito

III della mano destra (doc. M1).

Dalle carte processuali si evince

che, in data 15 novembre 2023, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento

di revisione chirurgica, debridement e lavaggi al dito III della mano destra,

in presenza di un flemmone su ferita da morso di ragno (doc. M10).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 aprile 2024,

l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i disturbi

alla mano destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di

legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata

ai postumi di un infortunio (cfr. doc. A12).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. A15), in

data 27 giugno 2024, CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. B).

1.3. Con tempestivo ricorso del 29

agosto 2024, la RI 1 e RI 2, entrambi rappresentati dall’avv. Pizzagalli, hanno

chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere le

prestazioni a titolo d’infortunio in relazione all’evento annunciato in data 4

dicembre 2023, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Per

quanto già esposto si richiama nuovamente la dottrina dell’Alta Corte in merito

alla questione del fattore esterno e del carattere straordinario in caso di

puntura di insetti, nel cui novero di artropodi rientra certamente anche la

puntura di un ragno.

Non vi è stata alcuna contraddittorietà nelle affermazioni rese

dall’assicurato rese durante la prima visita in pronto soccorso e a quanto

indicato nell’annuncio di sinistro da parte del datore di lavoro

all’assicurazione.

Fatto salvo in ogni caso il principio giurisprudenziale per cui

nulla impedisce di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l’alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza.

Ed in questo senso si richiama nuovamente il rapporto operatorio

del 15 novembre 2023 (doc. M), così come che tale referto non possa in re ipsa

definirsi quale mero certificato che raccolga dati anamnestici, come

contrariamente indicato dalla resistente nella decisione su opposizione.

Non da ultimo, neppure sfugge che in ogni caso anche una ferita

riportata a causa di una manicure eseguita personalmente rientrerebbe

pacificamente nel novero di infortunio.

Anche in questo senso mal si comprende la posizione

dell’assicurazione.

Richiamato quanto precede si deve pacificamente concludere che

l’evento configura tutti e 5 i presupposti di cui all’art. 4 LPGA per la

qualifica di infortunio.” (doc. I)

1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che

l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In data 7 ottobre 2024, gli

insorgenti hanno prodotto ulteriore documentazione, in particolare una

certificazione dell’endocrinologo dott. __________, e si sono in sostanza

riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni (doc. IX + allegati).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito il 18 ottobre 2024 (doc. XI).

In data 13 novembre 2024, l’avv. RA

1 ha ancora formulato alcune sue considerazioni riguardanti l’oggetto della

vertenza (doc. XVII).

1.6. Su richiesta di questa Corte (cfr.

doc. XIII), la patrocinatrice dei ricorrenti ha prodotto copia del rapporto di

uscita 28 novembre 2023 del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale

__________ (doc. CC).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il ricorso sub judice è

stato interposto congiuntamente da RI 2 e dalla ditta RI 1 di __________, sua

datrice di lavoro, entrambi patrocinati dall’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

Questo Tribunale può esimersi

dall’approfondire oltre la questione riguardante la legittimazione ricorsuale

del datore di lavoro (sul tema si veda comunque STCA 35.2021.41 del 28 luglio

2021 consid. 2.2, confermata con STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022), in

quanto l’impugnativa va in ogni caso dichiarata ricevibile in ordine visto che

è stata presentata (anche) dalla persona assicurata, destinataria della

decisione su opposizione impugnata.

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a

prestazioni a proposito dell’evento annunciato nel dicembre 2023, oppure no.

Occorre immediatamente rilevare

che nessuno pretende che nel caso di specie possa trovare applicazione l’art. 6

cpv. 2 LAINF (lesione parificata ai postumi d’infortunio). Ciò è corretto posto

che l’assicurato non ha presentato una delle lesioni esaustivamente elencate

nella lista prevista da quella disposizione (cfr., in questo senso, in

particolare il doc. CC).

Il TCA deve quindi esaminare se

l’evento occorso il 4 novembre 2023 configura, o meno, un infortunio ai sensi

di legge.

2.3. L’art. 6 cpv. 1 LAINF prevede che,

per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative

sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non

professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte".

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione

abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11

settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la

relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la

repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51).

Scopo della

definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374,

p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

2.6. Secondo la giurisprudenza, un danno

alla salute causato da un’infezione costituisce di principio una malattia.

Tuttavia, un’infezione può avere un carattere infortunistico allorquando i

germi patogeni sono penetrati nell’organismo attraverso una ferita o una piaga

di origine infortunistica. In quel caso, è necessario che l’esistenza di una

ferita di origine infortunistica sia stata ben accertata e che l’entrata dei

germi o dei batteri attraverso un’altra via possa essere ritenuta improbabile.

Non basta che l’agente patogeno abbia potuto penetrare nel corpo umano

attraverso delle piccole abrasioni, graffi o escoriazioni banali e prive di

significato come ne accadono quotidianamente. La penetrazione nell’organismo

deve essersi prodotta attraverso una lesione determinata o perlomeno in

circostanze tali da rappresentare un fatto tipicamente “infortunistico” e

riconoscibile come tale (cfr. DTF 150 V 229 consid. 4.1.2).

Ciò viene di regola riconosciuto

in caso di morsi o di punture di animali (ad esempio api, vespe, calabroni),

nella misura in cui non si tratti di un evento definibile come quotidiano (come

è il caso ad esempio delle punture di zanzara) (cfr. DTF 129 V 402 consid. 4.1;

122 V 235 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Basler Kommentar UVG – I.

Hofer, art. 6 n. 42; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht- und

Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 228 s.).

2.7. Conformemente alla giurisprudenza,

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa questa esigenza,

fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure contraddittorie circa

lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere verosimile

l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non è tenuta a prendere a carico

il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti ivi menzionati). Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

D’altro canto, il giudice delle assicurazioni

sociali, pur applicando il grado di prova della verosimiglianza preponderante,

deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza.

La sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto realizzare non è

sufficiente, anzi dev’essere data per accertata la dinamica, che fra molte, sia

la più verosimile (DTF 126 V 353 consid. 5b; STF 8C_666/2015 del 17 maggio 2016

consid. 3 e i riferimenti ivi citati).

2.8. Nella concreta evenienza, secondo l’amministrazione,

l’assicurato non avrebbe reso sufficientemente plausibile che l’infezione al

dito III della mano destra sarebbe stata provocata dalla morsicatura di un

ragno, negando pertanto l’intervento di un fattore esterno straordinario e,

dunque, di un infortunio ai sensi di legge, e ciò in base alle seguenti

considerazioni:

" (…) la

dichiarazione dell’assicurato in occasione della visita di pronto soccorso

(ovvero quella riportata nel referto anamnestico del 07.11.2023) è intervenuta

quasi immediatamente a seguito della comparsa della problematica. Questa

dichiarazione, a tutti gli effetti della “prima ora”, non ha minimamente

accennato ad alcuna puntura al dito della mano destra, tantomeno di ragno. Se

nella data indicata l’avesse percepito una puntura, non si spiega il motivo per

cui egli avrebbe completamente omesso di riferirlo in occasione della sua prima

visita medica e abbia invece ricordato con precisione una manicure effettuata

la settimana precedente.

In quest’ottica, la prima esposizione della dinamica dell’evento,

al pari dei casi giurisprudenziali succitati, merita senz’altro di essere

seguita e considerata più veritiera di quelle (contraddittorie) intervenute

successivamente.

(…).

Ciò detto, anche volendo considerare la diversa (e vaga)

successiva descrizione della dinamica dell’evento, contrariamente a quanto

pretende l’opposizione, non vi è alcun elemento probante agli atti che permetta

di dimostrare che il danno alla salute sia stato, secondo la verosimiglianza

preponderante, causato da un infortunio, tantomeno da una puntura di ragno.

Fatti

I referti citati dall’assicurato si limitano infatti a raccogliere

dei dati anamnestici, non vi è alcuna evidenza oggettiva di una puntura di

ragno o di ferita documentata (neppure nel rapporto operatorio è stata

documentata la presenza di tali lesioni né di corpi estranei), per cui al

riguardo è assente qualsiasi dato oggettivo o elemento probatorio. Anche il

rapporto del dr. med. __________, già commentato più in alto, si limita a dare

per acquisito l’anamnesi del problema senza tuttavia esaminarne l’eziologia e

oggettivarne le causa.

In questi termini, ricordato oltretutto che ai referti dei medici

curanti non può essere conferito pieno valore probatorio (…), occorre per

contro considerare la valutazione medico assicurativa, motivata, secondo cui

una puntura o una ferita traumatica al dito III della mano destra all’origine

dell’infezione non è probabile e che, secondo la verosimiglianza preponderante,

considerato che l’infezione è partita da un’oggettivata paronichia, eventualmente

su precedente manicure, in un paziente diabetico, questa si sia rapidamente

estesa e abbia cagionato le problematiche lamentate.” (doc. B, p. 4 s.)

Da notare che la decisione su

opposizione impugnata fa capo in ultima analisi all’apprezzamento 29 gennaio

2024 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

In quell’occasione, il consulente

medico di CO 1 ha negato che il danno alla salute denunciato dall’assicurato

costituisse una probabile conseguenza del preteso morso/puntura al dito,

rilevando in questo senso che “in base alla documentazione medica e ai dati

anamnestici, una puntura o una ferita traumatica al dito III della mano destra

all’origine dell’infezione non risulta probabile. L’infezione del dito è

partita da una paronichia, eventualmente su precedente manicure, e in paziente

diabetico si è rapidamente estesa verso prossimale (cfr. doc. M9).

La posizione dell’assicuratore

convenuto viene contestata dagli insorgenti (cfr. doc. I).

Secondo i ricorrenti, in concreto

non troverebbe applicazione il principio della “dichiarazione della prima ora”

richiamato dall’amministrazione, in quanto RI 2 avrebbe “… fin da subito e

coerentemente raccontato i fatti accorsi circa l’evento del 4 novembre 2023,

non ha di fatto alcuna colpa se il personale medico incaricato di pronto

soccorso non ha immediatamente compreso la situazione e allertato il competente

reparto medico specialistico, come peraltro riferito anche dal Dr. med. __________

nel rapporto operatorio del 15 novembre 2023 (in allegato, doc. C)”.

A loro avviso, i mezzi di prova

offerti dimostrerebbero a sufficienza che “… il sinistro ha avuto una causa

ben precisa: una puntura di insetto ovvero il morso di un ragno”. Ciò

posto, non vi sarebbero poi dubbi “… che il morso del ragno patito

dall’assicurato sia stato involontario e improvviso, così come non possono

essere messi in dubbio il danno alla salute (doc. U). Lo stesso dicasi circa il

fattore di straordinarietà, richiamato quanto espressamente indicato: non vi è

abitualità nel morso di un ragno”.

Per il caso in cui questo

Tribunale non ritenesse dimostrata l’eventualità che l’infezione sia stata

veicolata dal morso di un ragno, gli insorgenti fanno valere che “… in ogni

caso anche una ferita riportata a causa di una manicure eseguita personalmente

rientrerebbe pacificamente nel novero di infortunio”.

2.9. Chiamata ora a pronunciarsi in

merito all’evento all’origine dell’infezione che ha colpito il dito III della

mano destra, questa Corte constata che, a margine della prima consultazione

presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________, tenutasi il 7 novembre 2023,

a distanza dunque di 3 giorni dal sinistro annunciato, i sanitari hanno posto

la diagnosi di “paronichia dito 3 mano destra” (la paronichia è

un’infezione del tessuto periungueale, cfr. il sito web msdmanuals.com).

Dal relativo referto risulta che

in quell’occasione l’assicurato ha dichiarato in particolare che 2 giorni prima

si era manifestata “una tumefazione periungueale sul dito 3 della mano destra

(…), con successivo sviluppo di pus e dolore da oggi. Riferisce di aver

effettuato manicure 1 settimana fa. Nega febbre. Ha applicato Betadine locale e

la tumefazione e l’eritema sono regrediti (sono giunti sino al polso, attualmente

solo eritema lungo la faccia radiale del dito 3 della mano destra, con modesta

tumefazione e dolorabilità locale).

All’esame clinico del dito III,

il dott. __________, medico Capoclinica, ha refertato, alla falange distale

periungueale sul lato radiale, una “raccolta purulenta grande ca. come un

pinolo; tumefazione ed eritema modesti si estendono prossimalmente lungo la

faccia radiale del dito 3 mano destra, con modesta dolorabilità locale. Non

deficit distali vascolo-nervosi, non strie linfangitiche.

La terapia è consistita nel

drenaggio dell’ascesso periungueale previa disinfezione locale con Betadine e

anestesia locale con ghiaccio-spay” (doc. M1).

Il 13 novembre 2023, RI 2 si è di

nuovo rivolto ai sanitari del Servizio di PS dell’__________, in ragione della

ricomparsa, nel corso della notte, di dolore al dito III con aumento della

tumefazione locale.

La dott.ssa __________, medico

Capoclinica, ha clinicamente riscontrato una “tumefazione limitata al III

dito in particolare alla falange intermedia ventralmente; la falange distale e

prossimale non è interessata dall’edema e dall’arrossamento; non c’è

linfangite. A livello della falange distale esiti di drenaggio della raccolta,

attualmente senza segni di spurgo”.

A proposito dell’ulteriore

procedere, la curante ha suggerito di continuare la terapia antibiotica, di

eseguire impacchi di ghiaccio e di mantenere la mano destra in alto per

favorire il drenaggio linfatico. Ella ha peraltro rilevato di aver segnato con

il marker l’arrossamento osservato per consentire un confronto (doc. H).

L’assicurato si è presentato in

pronto soccorso una terza volta il 14 novembre 2023, in ragione della presenza

di dolore al dito III e dell’aumento della tumefazione locale.

In quell’occasione, per la prima

volta, egli ha riferito di una “sospetta puntura non meglio specificata al

dito (esatta dinamica: si sarebbe inclinato per raccogliere escrementi del cane

con la mano sinistra e con la destra avrebbe avvertito una puntura al dito)”.

Allo status locale, la dott.ssa __________,

medico Capoclinica, ha riscontrato un dito III “tumefatto, iperemico, caldo,

flesso estensione impedita per aglia, sensibilità conservata. Flesso-estensione

metacarpo falangea mantenuta. Zona di demarcazione (marcatura del giorno

precedente) stabile. A livello dorsale stria linfangitica”.

Dopo discussione del caso con il

chirurgo della mano e con quello ortopedico, è stata posta l’indicazione per un

ricovero del paziente, ciò che egli ha però rifiutato (doc. M2).

Dalle carte processuali si evince

che il 15 novembre 2023 RI 2 è stato finalmente ricoverato presso il Servizio

di ortopedia e traumatologia dell’ORL.

In quel contesto, posta la

diagnosi di flemmone al III dito della mano destra verosimilmente infetto da

germe ignoto, egli è stato sottoposto a ben tre interventi: revisione

chirurgica, debridement e lavaggi (15 novembre 2023), debridement e lavaggi

second look (17 novembre 2023) e debridement e revisione della ferita (21

novembre 2023).

Dal rapporto di uscita datato 28

novembre 2023 risulta, sul piano anamnestico, che l’assicurato aveva riferito

di essere stato morso/punto da un insetto al III dito mentre raccoglieva gli

escrementi del cane da un prato (cfr. doc. CC; analoghe indicazioni figurano anche

nel rapporto operatorio del 15 novembre 2023 – cfr. doc. M: “Flemmone III

dito mano des su ferita da morso di ragno”, rispettivamente nel referto 19

aprile 2024 del neurologo dott. __________ – doc. A15: “Questo paziente

presenta quindi un’ipoestesia diffusa distale al III dito della mano destra in

esiti di puntura da insetto occorso circa sei mesi fa” – il corsivo è del

redattore).

In corso di causa, l’avv. RA 1 ha

versato agli atti un rapporto, datato 4 ottobre 2024, del dott. __________,

Considerandi

spec. FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, il cui tenore è

il seguente:

" (…) Seguo

in quanto diabetologo il paziente citato sopra dal 2017, con visite nel mio

studio circa due volte all’anno. In occasione della consultazione del 29.4.2024

il paziente mi ha descritto un episodio del novembre 2023, quando a seguito di

una puntura di ragno al III dito della mano destra si era sviluppato un

gonfiore e arrossamento del dito, rilevatosi un’infezione richiedente terapia

chirurgica.

Il 24.9.2024 il signor RI 2 mi ha inviato tre fotografie della

mano destra. Il III dito della mano destra presenta in una fotografia esteso

arrossamento e gonfiore, con zone biancastre in particolar modo sulla seconda

falange evocatrici di liquido purulento accumulato in zona sottocutanea. Altre

due foto sono successive a interventi di debridement chirurgico, con zone di

necrosi nerastre, ferita deiscente e suture. Da queste tre fotografie l’unghia

e il letto ungueale del dito in questione sembrano indenni.

Le immagini di per sé suggeriscono una infezione batterica della

cute e dei tessuti sottostanti, e sono evocatrici di evento originato da

ferita/corpo estraneo penetrante/altro tipo di agente esterno. Questo tipo di

evento può avvenire sia in persone sane che in soggetti diabetici. Una

infezione spontanea mi sembra altamente inverosimile.” (doc. AA)

Al referto appena citato sono

accluse tre fotografie raffiguranti il dito III dell’insorgente, prima e dopo

il trattamento chirurgico.

2.10

Tutto ben considerato, attentamente

vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questa Corte

ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, mediante la

quale CO 1 ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge (come pure

la presenza di una lesione parificata) e, quindi, un suo obbligo alle

prestazioni dipendente dall’evento annunciato nel dicembre 2023.

Per il TCA, determinante in

questo senso è che nei referti relativi alle prime due consultazioni presso il

PS dell’__________ (quelle del 7 e del 13 novembre 2023), non figuri

alcun accenno al fatto che il dito III della mano destra sarebbe stato morso da

un insetto, circostanza che emerge invece, per la prima volta, dal rapporto

relativo alla visita del 14 novembre 2023.

L’avv. RA 1 non può essere

seguita laddove fa valere che già in occasione del primo consulto il ricorrente

avrebbe riferito di essere stato morso da un insetto, circostanza che il medico

avrebbe però omesso di riportare nel suo rapporto agli atti.

Tale tesi non appare plausibile

da più punti di vista.

Innanzitutto, è certo che, nella

fase della raccolta dell’anamnesi, il medico del PS abbia chiesto al ricorrente

se ricordasse un avvenimento esterno da porre in relazione alla problematica

del dito medio. Non vi è dubbio che, qualora RI 2 gli avesse effettivamente riferito

di essere stato morso da un insetto, tale circostanza figurerebbe nel rapporto

della consultazione, considerate le sue implicazioni nella definizione

dell’ulteriore procedere diagnostico e terapeutico.

D’altra parte, è piuttosto

inverosimile che ben due medici (il 7 novembre 2023 l’assicurato era stato

visto dal dott. __________, il 13 novembre 2023 dalla dott.ssa __________),

l’uno indipendentemente dall’altro, abbiano commesso l’errore di non riportare

quanto il paziente avrebbe loro riferito (dito III della mano destra morso da un

insetto).

Infine, a margine della visita

del 7 novembre 2023, il dott. __________ ha riscontrato (e diagnosticato) la

presenza di una paronichia della grandezza di un pinolo interessante la falange

distale periungueale del dito III, reperto di per sé compatibile con

l’indicazione anamnestica fornita in quella stessa occasione riguardante

l’esecuzione di una manicure la settimana precedente, mentre il medico in

questione non ha refertato alcun segno oggettivo attribuibile (a suo avviso) a

un morso d’insetto.

Quest’ultima constatazione vale

anche per i successivi referti, in cui i rispettivi estensori non hanno mai

preteso che i reperti oggettivati (neanche quelli raffigurati nelle fotografie

agli atti sub doc. N) fossero, per loro natura e caratteristiche, imputabili al

morso di un insetto. In questo senso, l’indicazione, contenuta nel rapporto

operatorio del dott. __________ (doc. M), in quello d’uscita del Servizio di

ortopedia e traumatologia dell’__________ (doc. CC) e nel referto del neurologo

dott. __________ (doc. A15), secondo cui il danno alla salute in discussione si

è manifestato dopo che l’insorgente è stato morso da un insetto, ha valore

semplicemente anamnestico, derivante da quanto l’assicurato ha dichiarato a

margine del consulto del 14 novembre 2023, così come è stato pertinentemente sottolineato

dall’amministrazione (cfr. doc. III, p. 5).

Anche il tenore della

certificazione 4 ottobre 2024 del dott. __________ non soccorre il ricorrente.

Da un lato, egli ha riportato il

dato anamnestico riferitogli dal paziente (soltanto) nell’aprile 2024 (“In

occasione della consultazione del 29.4.2024 il paziente mi ha descritto

…”). Dall’altro, il curante specialista ha semplicemente sostenuto che le immagini

sottopostegli dal paziente sono evocatrici di un’infezione batterica, e su

questo aspetto tutti concordano, senza tuttavia pretendere che esse dimostrerebbero

che all’origine dell’infezione vi sia stato il morso di un insetto (“… sono

evocatrici di evento originato da ferita/corpo estraneo penetrante/altro tipo

di agente esterno”). È evidente che i batteri potrebbero essere penetrati

nel corpo anche attraverso una piccola lesione cutanea causata dalla manicure

praticata dall’assicurato.

In queste condizioni, il TCA

ritiene plausibile l’apprezzamento 29 gennaio 2024 espresso dal dott. __________,

per il quale “in considerazione della documentazione medica, della

localizzazione anatomica della punta (recte: del punto) d’entrata

dell’infezione e del decorso clinico, si tratta di una paronichia del dito III

avvenuta senza ferita traumatica con in seguito estensione dell’infezione e

formazione di flemmone in un paziente diabetico. Una puntura o morso di insetto

all’origine dell’infezione del dito III quindi è piuttosto improbabile”).

Sulla scorta di tutto quanto

precede, non è stato sufficientemente dimostrato, perlomeno con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. supra,

consid. 2.7.), che il 4 novembre 2023 RI 2 sia stato morso da un insetto,

specificatamente da un ragno, al dito medio della mano destra.

Contrariamente a quanto fatto

valere dalla patrocinatrice, nemmeno qualora si volesse ritenere accertato che

all’origine dell’infezione del dito III della mano destra vi sia stata la

manicure praticata dal ricorrente, l’esito potrebbe essere quello auspicato con

l’impugnativa.

In effetti, per costante

giurisprudenza federale, affinché possa essere ammessa l’origine traumatica di

un’infezione, è necessario che la penetrazione dell’agente patogeno sia

avvenuta attraverso una vera e propria ferita oppure in circostanze che

costituiscono un evento tipicamente infortunistico e riconoscibile come tale

(cfr. supra, consid. 2.6.), ciò che non è evidentemente il caso

trattandosi d’insignificanti lesioni cutanee insorte nel contesto di una

manicure autopraticata.

In conclusione, deve essere

confermata la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale CO 1 ha

negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 4 novembre

2023.

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto

2024.

consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93

del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti