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Decisione

35.2024.7

A., pacificamente paraplegico e dipendente da una sedia a rotelle per i propri spostamenti, adempie - oltre ai tre atti ordinari della vita riconosciuti - anche a quello dello spostarsi fuori casa: diritto ad un AGI di grado medio e non lieve

12 agosto 2024Italiano25 min

l’amministrazione ha confermato la correttezza della decisione su opposizione impugnata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.7

cr

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 dicembre 2023 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 2 settembre 2015 RI 1, nato nel

1965, di professione portiere ai piani, mentre era intento a tagliare una

pianta, nel tempo libero, insieme ad un’altra persona, è caduto da un’altezza

di circa cinque metri ed ha riportato gravissime lesioni.

L’assicuratore

contro gli infortuni ha assunto il caso.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione del 12 agosto 2020, CO 1 (di seguito: CO 1) ha posto fine alle

indennità giornaliere con il 31 maggio 2018, riconoscendo all’assicurato, dal

1° giugno 2018, una rendita di invalidità intera, a fronte di un grado di invalidità

del 100% e un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (IMI) del 90%.

Con la stessa decisione,

l’Istituto assicuratore ha pure accordato all’interessato il diritto ad un

assegno per grandi invalidi di grado esiguo a partire dal 1° settembre 2020,

ritenendo accertato, secondo la valutazione eseguita dal dr. __________ del

Centro __________ che egli necessita di “assistenza per alzarsi al mattino,

vestirsi (parte inferiore del corpo), eseguire l’igiene intima, lavarsi la

schiena e trasferirsi al WC e alla doccia”.

Infine, CO 1 ha stabilito che a

partire dal 1° settembre 2020 “cesseremo di prendere a carico le cure non

mediche”, garantendo, per contro, la presa a carico “delle cure mediche

ospedaliere, ambulatoriali, nonché le cure mediche e a domicilio a scopo

terapeutico applicate o ordinate da un medico, così come pure le cure

infermieristiche non terapeutiche che sono tuttavia essenziali per mantenere lo

stato di salute. Si tratta in particolare delle misure mediche che mantengono,

sostengono, assicurano o sostituiscono per così dire le funzioni organiche

vitali (DTF del 18 aprile 2013 – 8C_332/2012)” (doc. 13).

A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato -

rappresentato dapprima da __________ (doc. 15) e, successivamente, dalla RA 1 (doc.

16) – alla luce delle risultanze della valutazione peritale eseguita presso la

Clinica __________ (doc. 4-5) e dopo che con scritto del 21 settembre 2023

l’interessato ha comunicato di ritirare parzialmente l’opposizione per quanto

concerne l’inizio del diritto all’assegno grandi invalidi (AGI), alla rendita

LAINF e alla restituzione degli anticipi di rendita, mantenendola invece con

riferimento al grado della grande invalidità (doc. 7), in data 12 dicembre 2023

CO 1 ha ribadito che RI 1 ha diritto ad un AGI di grado esiguo, essendo stato

accertato che egli necessita di aiuto da parte di terzi per compiere tre atti

ordinari della vita e meglio per provvedere all’igiene personale, per

svestirsi/vestirsi e per espletare i propri bisogni corporali (doc. A2).

1.3. Con tempestivo ricorso del 1°

febbraio 2024 l’assicurato, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di

un assegno per grandi invalidi di grado medio.

Egli ha, inoltre, postulato la

concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la

procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente l’insorgente,

dopo avere rilevato che nel caso di specie non è contestato il fatto, dato per

acclarato, che egli abbisogna di aiuto notevole e regolare per gli atti

ordinari della vita consistenti nel provvedere all’igiene personale, per

svestirsi/vestirsi e per espletare i propri bisogni corporali, ha ribadito la

necessità, insita nella circostanza stessa di essere paraplegico, di considerare

adempiuto anche il criterio dell’esigenza di aiuto per l’atto di spostarsi

dentro e fuori casa e mantenere i contatti sociali, così come espressamente

previsto alla cifra marginale 3024 della Circolare sulla grande invalidità

nell’AI, applicabile per analogia anche nella grande invalidità conseguente ad

un infortunio.

L’insorgente ha contestato il

punto di vista dell’amministrazione, a mente della quale il solo fatto che egli

riesca a svolgere in autonomia alcune attività nel tempo libero, grazie alla

possibilità di muoversi con una sedia a rotelle e di guidare un’automobile, sia

di per sé sufficiente per escludere il bisogno di aiuto nell’atto di spostarsi

fuori casa.

Al riguardo, la rappresentante dell’insorgente ha sottolineato che

l’autonomia derivante dal poter guidare e dall’usufruire di una sedia a rotelle

è tuttavia limitata “entro un ristretto raggio d’azione, nel senso che egli non

può svolgere autonomamente tutte le attività che svolgerebbe se non fosse

paraplegico. Ad esempio, se egli deve recarsi ad una visita medica dove non è

possibile posteggiare l’auto nelle vicinanze o dove ci sono delle scale, è

costretto a chiedere aiuto, per esempio ad un servizio di trasporti Spitex, in

modo che possa essere lasciato direttamente davanti all’entrata. Oppure,

l’assicurato deve rinunciare, se non ha l’aiuto di terzi, a tutte quelle

attività che si svolgono in luoghi che non può raggiungere in autonomia. Basti

pensare ad una passeggiata in un parco (anche cittadino) dove il sentiero è

sterrato o dove vi sono alcuni ostacoli (scalini, dislivelli). Anche

semplicemente andare al cinema può rivelarsi difficile, perché spesso le sale

di proiezione non sono allo stesso livello dell’entrata e non dispongono di un

ascensore; in questi casi l’assicurato necessiterebbe di un aiuto per farsi

portare ai piani superiori/inferiori. Ma anche andare dal parrucchiere o andare

in un negozio diverso da un grande centro commerciale può rivelarsi impossibile

per l’assicurato se non è accompagnato ed aiutato da una terza persona”.

La patrocinatrice dell’insorgente ha posto in evidenza come il

“concetto di grande invalidità sia di natura giuridica e non medica, motivo per

il quale le conclusioni del dr. __________ rispetto al grado della grande

invalidità dell’assicurato non sono rilevanti. Determinante è unicamente il

fatto che lo specialista abbia appurato come l’interessato necessiti di aiuto

per vestirsi/svestirsi, per l’igiene personale, per espletare le funzioni

corporali e che è paraplegico e si muove in carrozzella, circostanze che non

vengono contestate, né dall’assicurato, né da CO 1”.

Ella ha quindi concluso che all’assicurato debba essere

riconosciuto il diritto ad un AGI di grado medio, necessitando di aiuto per eseguire

quattro atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, igiene personale,

espletare le funzioni corporali, spostarsi fuori casa/mantenere i contatti con

Fatti

i terzi), posto come “il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina tutta

hanno stabilito che la paraplegia comporta che la persona che ne è affetta

necessita sempre di aiuto per spostarsi fuori casa e mantenere i contatti con i

terzi. Ciò anche se riesce a spostarsi con l’auto e a svolgere alcune attività

del tempo libero in autonomia” (doc. I).

1.4. In data 29 febbraio 2024,

l’insorgente ha prodotto la documentazione volta a supportare la domanda di

assistenza giudiziaria (doc. VII + allegati).

1.5. Con la risposta di causa

l’amministrazione ha confermato la correttezza della decisione su opposizione impugnata

e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di

interesse, nei considerandi in diritto (doc. VIII).

1.6. In data 16 aprile 2024 la

rappresentante dell’assicurato ha contestato il tenore della risposta di causa

- nella quale CO 1 ha ribadito come i periti abbiano determinato l’esistenza di

una grande invalidità di grado esiguo - ponendo nuovamente l’accento sul fatto

che l’interpretazione e la corretta applicazione del concetto giuridico di

grande invalidità è una questione di diritto. Per tale ragione, al di là di

quanto stabilito dai periti, resta la circostanza che l’assicurato è

paraplegico e che nella condizione di paraplegia è immanente la necessità di

aiuto da parte di terzi per potersi spostare fuori casa e mantenere i contatti

sociali (doc. X).

1.7. CO 1, con scritto del 22 aprile

2024, ha integralmente riconfermato quanto già esposto in sede di risposta di

causa (doc. XII).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc.

XIII), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se CO

1 ha correttamente o meno accordato all’assicurato il diritto ad un assegno per

grande invalido di grado esiguo ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. a OAINF o se

al contrario, come da lui preteso, egli abbia diritto ad un assegno per grande

invalido di grado medio.

2.2. Ai sensi dell’art. 26 LAINF in

caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha diritto all'assegno

per grandi invalidi.

Secondo l’art. 9 LPGA è

considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

Conformemente alla giurisprudenza

(cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a e

riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della vita:

vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi; mangiare; provvedere all'igiene;

andare al gabinetto (fare i propri bisogni); spostarsi all’interno o

all'esterno e stabilire contatti.

Affinché vi sia necessità di

aiuto per compiere un atto ordinario della vita comportante più funzioni

parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata richieda l’aiuto di

terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali; è per contro

sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di terzi per una sola di queste

funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2).

Le funzioni parziali di un atto

ordinario della vita possono tuttavia essere prese in considerazione soltanto

una volta in tutto laddove l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi per

compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF 9C_688/2014 del 1.

giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 4.4). Infine,

il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l’assicurato è ancora in grado

di compiere una funzione parziale, allorquando quest’ultima non gli serve più a

nulla (DTF 117 V 146 consid. 3b).

Secondo l'art. 38 cpv. 1 OAINF,

l’assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell’importo massimo del

guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato, il

quadruplo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo.

La grande invalidità è

considerata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ne è

il caso se necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi, per compiere gli

atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una

sorveglianza personale (art. 38 cpv. 2 OAINF).

La grande invalidità è di grado

medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (lett. a)

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli

atti ordinari della vita, oppure (lett. b) dell’aiuto regolare e considerevole

di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una

sorveglianza personale permanente (art. 38 cpv. 3 OAINF).

La grande invalidità è di grado

esiguo se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita (lett. a)

dell’aiuto di terzi in modo regolare e considerevole per compiere almeno due

atti ordinari della vita, oppure (lett. b) abbisogna di una sorveglianza

personale permanente, oppure (lett. c) in modo durevole, di cure

particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità, oppure (lett. d) se

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica

può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solo grazie a servizi regolari

e considerevoli di terzi (art. 38 cpv. 4 OAINF).

La giurisprudenza ha peraltro

stabilito che l’aiuto necessario può consistere non soltanto nell’aiuto diretto

di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della

persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad

esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti

rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica (cosiddetto aiuto

indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti).

Il diritto all’assegno per grandi

invalidi previsto dall’assicurazione contro gli infortuni va valutato secondo

gli stessi criteri validi nell’assicurazione per l’invalidità e in quella per

la vecchiaia e i superstiti (cfr. DTF 127 V 115, consid. 1d; SVR 2004 AHV 19,

p. 61, consid. 1.2; STFA del 25 aprile 2005 nella causa M., U 442/04, consid.

1).

2.3. Nella concreta evenienza, dalla

documentazione agli atti emerge - in maniera pacifica e non oggetto di

contestazioni tra le parti - che l’assicurato, paraplegico a seguito

dell’evento del 2 settembre 2015, si sposta su una sedia a rotelle e necessita

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tre atti ordinari della

vita (e meglio: vestirsi/svestirsi; provvedere all'igiene; espletare i propri

bisogni), ciò che dà diritto ad un assegno per grande invalido di grado esiguo

ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) OAINF.

Ciò assodato, controversa rimane

la questione di sapere se l’assicurato abbisogna anche di aiuto per compiere

gli spostamenti fuori casa e mantenere i contatti sociali, nel qual caso egli

avrebbe diritto ad un assegno per grande invalido di grado medio.

Nella decisione su opposizione qui impugnata CO 1 ha ritenuto che

tale criterio non possa essere considerato adempiuto, già solo alla luce del

fatto che l’assicurato è in grado di spostarsi autonomamente con la propria

automobile e ricorrendo all’ausilio di una sedia a rotelle. L’amministrazione

ha, in particolare, fornito la seguente motivazione:

" (…) L’opponente

sostiene, a torto, che sarebbero dati i presupposti per riconoscergli un

assegno per grandi invalidi di grado medio, poiché “(…) emerge che l’assicurato

necessita di aiuto per lo svolgimento di 4 atti ordinari della vita (vestirsi,

igiene personale, andare in gabinetto, spostarsi fuori casa)” (cfr. comunicazione

del 21 settembre 2023 dell’opponente, pag. 2 in fine).

A suffragio di detta tesi, l’assicurato si fonderebbe sul fatto

che egli necessiterebbe pure di un aiuto per spostarsi fuori casa, in

particolare poiché “(…) nella condizione di paraplegia è implicita la necessità

di aiuto di terzi per spostarsi fuori casa al di là di un determinato raggio

d’azione, le persone paraplegiche hanno diritto, senza ulteriori accertamenti

da parte dell’amministrazione risp. dell’assicurazione, ad un assegno per grandi

invalidi di grado esiguo, anche se non vi è necessità di aiuto per nessun altro

ulteriore atto (comunicazione dell’assicurato del 21 settembre 2023, pag. 2).

Orbene, la PD Dr. __________ ha espressamente indicato al punto

3.3., sub “Sozialanamnese” che “zum Tagesablauf befragt, stehe er zwischen 7.30

un 9.30 Uhr (je nach Stuhltag) auf, mache sich dann selbständig Frühstuck,

besuche Kollegen oder fahre mit dem Auto an den See. Er mache auch kleinere

Spazierfahrten mit dem Rollstuhl. 1-mal in der Woche gehe er in die

Fitness-Therapie, er liebe es; mit Kollegen am See zu fischen. Ausserdem habe

er 2-mal in der Woche Physiotherapie, 1-mal Ergotherapie und gehe gerne zum

Tennisspielen. Damit er hier sicher sei und nicht bei Rumpfbewegung und Spastik

nach vorne schiesse, trage er einen Gurt im Rollstuhl. Bei grösseren

Haushaltstätigkeiten werde er von der Spitex unterstützt, auch helfe ihm eien

Schwester gelegentlich im Haushalt” (perizia del 5.4.2023. p.to 3.3,

Sozialanamnese, pag. 9).

Tant’è vero che anche il dr. __________ ha stabilito che nel caso

di specie ne risulta una grande invalidità di grado esiguo per le attività

indicate in perizia (v. in particolare perizia 11.4.2023, risposta ai quesiti

nn. 9 ss, pag. 5).

Nel caso che ci occupa, riprendendo quanto indicato dai periti,

sono quindi dati unicamente i requisiti di cui all’art. 38 cpv. 4 OAINF; non

sono invero dati i presupposti per assegnare l’assegno grandi invalidi di grado

medio, già solo per il fatto che le concrete limitazioni sono state riscontrate

unicamente per tre atti ordinari della vita, ovvero andare in bagno, igiene

personale e vestirsi. Le attività cui si dedica l’assicurato lo dimostrano

chiaramente.

Alla luce di quanto testé esposto, ne discende quindi che i

presupposti di un assegno per grandi invalidi di grado medio non sono

adempiuti, mentre sussistono quelli per una grande invalidità di grado esiguo.”

(Doc. A2)

Con la propria impugnativa il

ricorrente ha chiesto, invece, il riconoscimento di un AGI di grado medio, ponendo

l’accento sul fatto che l’essere paraplegico implica di per sé stesso

l’adempimento del criterio della necessità di aiuto di terzi nello spostarsi

fuori casa e intrattenere i contatti sociali, così come espressamente voluto

dal legislatore e concordemente ritenuto anche dalla dottrina e dalla

giurisprudenza.

2.4. Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale ritiene che le argomentazioni espresse in sede ricorsuale al fine di

sostanziare il diritto ad un assegno grandi invalidi di grado medio siano

appropriate, convincenti e condivisibili e vadano, di conseguenza, pienamente

accolte.

In particolare, il TCA conferma come risulti del tutto corretta

l’obiezione ricorsuale secondo la quale il fatto stesso che l’assicurato sia

paraplegico – assodato e non oggetto di controversia – implichi, di per sé,

l’adempimento della necessità di aiuto da parte di terzi nell’atto di

Considerandi

“spostarsi fuori casa/mantenere i contatti sociali”.

Va qui, infatti, evidenziato come la dottrina e la giurisprudenza

siano concordi sul fatto che per gli assicurati che devono spostarsi con una

carrozzella la necessità di aiuto è sempre notevole e regolare; per le persone

paraplegiche ciò vale anche se esse sono in grado di guidare l'auto (cfr.

Basler Kommentar, op. cit., art. 26 marg. 10 in fondo).

La necessità di aiuto per mantenere i contatti sociali è, inoltre,

data nel caso di persone che presentano una paraplegia totale (cfr. Basler Kommentar, op.cit., art. 26 marg.

25: "Als erfüllt gilt dieses Kriterium bspw. bei blinden und hochgradig sehschwa-chen

versicherten Personen (...) sowie bei einer kompletten Paraplegie (…) und einer

inkompletten Tetraplegie (...))."

Al riguardo, in una DTF 117 V 146 consid. 3, i giudici federali

hanno stabilito il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo in

caso di paraplegia totale, ritenendo comprovata la necessità di aiuto, oltre

che nel compimento degli atti ordinari della vita di “alzarsi” e di “provvedere

all’igiene”, anche per quello di “muoversi”. A quest’ultimo proposito, la

nostra Massima Istanza ha considerato che l'assicurato, incapace di camminare,

è ritenuto necessitare di aiuto per gli spostamenti (all'esterno), anche se

dispone di un'automobile consegnata o finanziata sostitutivamente

dall'assicurazione invalidità, dato che in questo caso l'assicurazione

interviene solo per facilitare l'esercizio di un'attività lucrativa e non per

sopperire a spese di spostamenti privati (consid. 3a). Il TF ha, in

particolare, rilevato che:

" (…) Allein

schon unter dem Gesichtswinkel der Autoabgabe ergibt sich somit, dass ein

Paraplegiker, wie jeder Gehunfähige, selbst dann, wenn er über ein von der

Invalidenversicherung gewährtes oder mittels Amortisationsbeiträgen

finanziertes Automobil verfügt, bei der Fortbewegung ausser Haus, soweit sie

nicht erwerblichen Zwecken dient, und damit in einer relevanten Teilfunktion

der sechsten Lebensverrichtung regelmässig in erheblicher Weise

auf Dritthilfe angewiesen ist. Damit gilt er in dieser Lebensverrichtung

als hilflos (vgl. Erw. 2), ohne dass geprüft werden müsste, ob

Hilfsbedürftigkeit auch in anderen Teilfunktionen vorliegt, wo die Abgabe eines

Fahrstuhles als Hilfsmittel zum Tragen kommt.” (il corsivo è della redattrice)

In un’altra sentenza STF 8C_592/2020 del 15 aprile 2021, concernente

una revisione del diritto all’assegno grandi invalidi fin lì percepito da un

assicurato, l’Alta Corte, constatando che né l’amministrazione, né i primi

giudici avessero verificato se fossero dati, o meno, i presupposti per

procedere ad una revisione, ha rinviato gli atti all’assicuratore infortuni per

nuovi accertamenti. In tale occasione, il Tribunale federale ha posto l’accento

sul fatto che, per costante giurisprudenza, il bisogno di aiuto per compiere l’atto

di muoversi/mantenere i contatti sociali è dato per gli assicurati che

dipendono nei propri spostamenti da una sedia a rotelle, e ciò anche se la

persona è in grado di guidare da sola un’automobile o di muoversi in gran parte

in maniera autonoma nella vita di tutti i giorni.

Il TF ha, infatti, rilevato che:

" (…)

4.2

Die Sache ist somit unter Aufhebung des vorinstanzlichen

Entscheids an die Suva zurückzuweisen, damit sie - allenfalls nach Vornahme

weiterer Abklärungen (vgl. dazu E. 4.3) - prüfe, ob ein Revisionsgrund vorliegt

und bejahendenfalls, ob Anspruch auf eine Hilflosigkeit mittleren Grades

besteht.

Bei Letzterem wird sie zu berücksichtigen haben, dass bezüglich

der Lebensverrichtung "Fortbewegung/Kontaktaufnahme" nach konstanter

Rechtsprechung bei versicherten Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen

sind, die Hilflosigkeit zu bejahen ist; dies gilt selbst dann, wenn die

versicherte Person in der Lage ist, selber Auto zu fahren oder sich im Alltag

weitgehend selbstständig zu bewegen (BGE 117 V 146 E. 3a/bb S. 150; vgl.

zum Ganzen auch Hardy Landolt, in: Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

2018, N. 44 zu Art. 26 UVG sowie Raffaella Biaggi, in: Basler

Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 10 zu Art. 26 UVG). Denn

nach der Rechtsprechung genügt für die Bejahung der Hilflosigkeit bei der

Lebensverrichtung "Fortbewegung", dass eine infolge Gehunfähigkeit

auf einen Rollstuhl angewiesene Person (ungeachtet davon, ob eine komplette

oder inkomplette Paraplegie vorliegt) im Alltag auf die regelmässige und

erhebliche Hilfe Dritter angewiesen ist, um Hindernisse in einer nicht

rollstuhlgängigen Umgebung zu überwinden (vgl. etwa die Urteile des damaligen

Eidg. Versicherungsgerichts I 642/06 vom 22. August 2007 E. 7 und U 595/06 vom

19.

Juni 2007 E. 3.2 sowie das Urteil 8C_674/2007 vom 6. März 2008 E. 8.2; vgl.

auch SVR 2017 UV Nr. 1 S. 1, 8C_257/2016 vom 23. August 2016 E. 3.1 und 4.1).

Da der Beschwerdeführer unbestrittenermassen als Paraplegiker auf einen

Rollstuhl und damit in einer nicht behindertengerechten Umgebung auf Hilfe

angewiesen ist, ist hinsichtlich der Lebensverrichtung "Fortbewegung"

eine Hilflosigkeit zu bejahen. Daran ändern auch die vorinstanzlichen

Ausführungen, wonach der Beschwerdeführer nicht hilflos sei, da er sich mit

einem Hilfsmittel (Rollstuhl) selbstständig fortbewegen könne und sich die

Hilflosigkeit unter Berücksichtigung allfälliger Hilfsmittel bemesse, nichts.

Denn Hilfsmittel schliessen nur soweit eine Hilflosigkeit aus, als sie von der

Sozialversicherung auch entschädigt werden. Dies trifft etwa auf private

Fahrten mit einem auf Kosten der Invalidenversicherung angepassten Auto nicht zu,

was für die Annahme der Hilflosigkeit bei der Lebensverrichtung

"Fortbewegung" genügt (grundsätzlich dazu BGE 117 V 146). Die

dem angefochtenen Entscheid zugrunde gelegte kantonale Praxis (vgl. dazu den

Verweis der Vorinstanz auf ihren Entscheid UV 2019 37 vom 2. März 2020) ist

angesichts der klaren und konstanten Rechtsprechung bundesrechtswidrig.” (il

corsivo è della redattrice)

Nello stesso senso anche la STF 8C 103/2023 del 6 dicembre 2023, parzialmente

pubblicata in DTF 150 V 83, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un

assicurato paraplegico va considerato come necessitante di aiuto nell’atto di spostarsi

fuori casa, anche se è in grado di guidare autonomamente l'automobile o di

muoversi in modo ampiamente autonomo nella vita di tutti i giorni.

Al riguardo, il TF ha, difatti, rilevato che:

" (…)

5.3.1

Mit dieser

Argumentation dringt der Beschwerdeführer im Wesentlichen durch.

Unbestrittenermassen war der IV-Stelle aufgrund der Anmeldung vom 11. August

2017.

und der in der Folge eingeholten Berichte des Hausarztes und der Klinik

D.________ bekannt, dass der Beschwerdeführer wegen seiner inkompletten

Paraplegie dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen ist. Wie er zutreffend

geltend macht, kann bei kompletter Paraplegie eine Hilflosenentschädigung

leichten Grades praxisgemäss ohne Abklärung ausgerichtet werden (Ziff. 8068

KSIH). Zudem gilt nach ständiger Rechtsprechung eine versicherte Person, die

auf einen Rollstuhl angewiesen ist, in der alltäglichen Lebensverrichtung

"Fortbewegung/Kontaktaufnahme" als hilflos; dies gilt selbst dann,

wenn die versicherte Person in der Lage ist, selber Auto zu fahren oder sich im

Alltag weitgehend selbstständig fortzubewegen. Denn für die Bejahung der

Hilflosigkeit bei dieser Lebensverrichtung genügt, dass eine infolge

Gehunfähigkeit auf einen Rollstuhl angewiesene Person - unabhängig davon, ob

eine komplette oder inkomplette Paraplegie vorliegt - im Alltag regelmässig und

in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist, um Hindernisse in

einer nicht rollstuhlgängigen Umgebung zu überwinden (BGE 117 V 146 E.

3a/bb; Urteil 8C_592/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2). Weiter kann nach der

Rechtsprechung bei Paraplegikern grundsätzlich auch eine erhebliche Hilfsbedürftigkeit

in der Teilfunktion "Aufstehen" und damit bei der Lebensverrichtung

"Aufstehen/Absitzen/Abliegen" vorliegen (vgl. BGE 117 V 146 E.

3b).

5.3.2

Entgegen der

unhaltbaren Feststellung des kantonalen Gerichts ist vor diesem Hintergrund

davon auszugehen, dass die IV-Stelle aufgrund ihrer Kenntnis der Paraplegie und

Rollstuhlabhängigkeit des Beschwerdeführers bereits im Zeitpunkt der ersten

Anmeldung vom 11. August 2017 hinreichende Anhaltspunkte für eine allfällige

Hilfsbedürftigkeit namentlich bei den alltäglichen Lebensverrichtungen

"Fortbewegung" und "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" hatte.

Dass es sich vorliegend um eine inkomplette Paraplegie handelt, ändert daran

ebenso wenig wie der Umstand, dass der Beschwerdeführer laut Bericht der Klinik

D.________ um sein Auto herumgehen kann, zweimal wöchentlich mit

Unterarmgehstütze eine Etage Treppen bewältigt und beim Waschen, Anziehen und

bei Transfers keine Hilfe benötigt. Inwiefern die Tatsache, dass der

Beschwerdeführer im Jahr 2013 in Vollzeit als Informatikkaufmann arbeitete,

dabei selbst mit dem Auto zur Arbeit fuhr und im September 2013 nach U.________

zog, um dort ein Studium der Wirtschaftsinformatik aufzunehmen, gegen eine

Hilfsbedürftigkeit in den besagten Lebensverrichtungen "Fortbewegung"

und "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" sprechen soll, ist ebenfalls nicht

ersichtlich.” (il corsivo è della redattrice)

La Circolare sulla grande

invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, riguardo alle persone con una

disabilità fisica prevede espressamente, alla cifra marginale 3024, il

versamento, senza ulteriori accertamenti, di un AGI di grado lieve in caso di

paraplegia totale:

3024.

Una grande invalidità di grado lieve

sussiste inoltre nel caso delle persone con una disabilità fisica che per la

gravità dell’infermità, pur utilizzando la sedia a (elettrica) rotelle, non

sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione senza l’aiuto

di terzi (v. N. 3011). Per la paraplegia totale può essere versato senza

accertamenti un AGI per una grande invalidità di grado lieve.” (il corsivo

è della redattrice)

Nello stesso senso si veda anche la Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1°

gennaio 2015 (stato: 1° gennaio 2021), che alla cifra marginale 8068 stabilisce

che

per la paraplegia totale può essere versato senza accertamenti un

AGI di grado lieve:

" 8068 Una

grande invalidità di grado lieve sussiste inoltre nel caso degli invalidi

fisici che per la gravità dell’infermità corporale, pur utilizzando la

carrozzella non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione

senza l’aiuto di terzi. Per la paraplegia totale può essere versato senza

accertamenti un AGI di grado lieve. Un’automobile fornita dall’AI non è

presa in considerazione nella determinazione della grande invalidità poiché è

fornita solo a scopo professionale e perché l’AI non rimborsa i trasferimenti

privati (RCC 1991 pag. 479)” (il corsivo è della redattrice)

In esito a tutto quanto

precede, questo Tribunale non può che concludere che l’insorgente, in quanto paraplegico

e totalmente dipendente da una sedia a rotelle per i propri spostamenti, va pacificamente

considerato quale persona che necessita di aiuto da parte di terzi per potersi

muovere in un ambiente non adatto ai portatori di handicap.

Per tali ragioni, nel caso di

specie va considerato che l’assicurato, oltre a necessitare dell’aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere i tre atti ordinari della vita già ammessi

dall’Istituto assicuratore (e meglio: “vestirsi/svestirsi”; “provvedere

all'igiene”; “espletare i propri bisogni”), adempia anche il criterio del

bisogno di regolare aiuto da parte di terzi per compiere l’atto ordinario dello

“spostarsi fuori casa/mantenere i contatti sociali”.

Essendo, quindi, assodata la

necessità di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere quattro atti

ordinari della vita, è dato il diritto ad un assegno per grandi invalidi di

grado medio a partire dal 1° settembre 2020 in applicazione dell’art. 38 cpv. 3

OAINF.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata va annullata

ed il ricorso presentato dall’interessato merita, pertanto, di essere accolto.

2.5

Visto l’esito del ricorso, CO 1

verserà all’insorgente, rappresentato dalla RA 1, l’importo di fr. 2’000 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del

30.

settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3).

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre

spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 12 dicembre 2023 della CO 1 è riformata nel senso

che l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio a

partire dal 1° settembre 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurato l’importo

di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende

priva d’oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 1° febbraio 2024.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti