35.2024.7
A., pacificamente paraplegico e dipendente da una sedia a rotelle per i propri spostamenti, adempie - oltre ai tre atti ordinari della vita riconosciuti - anche a quello dello spostarsi fuori casa: diritto ad un AGI di grado medio e non lieve
12 agosto 2024Italiano25 min
l’amministrazione ha confermato la correttezza della decisione su opposizione impugnata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.7
cr
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 dicembre 2023 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 2 settembre 2015 RI 1, nato nel
1965, di professione portiere ai piani, mentre era intento a tagliare una
pianta, nel tempo libero, insieme ad un’altra persona, è caduto da un’altezza
di circa cinque metri ed ha riportato gravissime lesioni.
L’assicuratore
contro gli infortuni ha assunto il caso.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione del 12 agosto 2020, CO 1 (di seguito: CO 1) ha posto fine alle
indennità giornaliere con il 31 maggio 2018, riconoscendo all’assicurato, dal
1° giugno 2018, una rendita di invalidità intera, a fronte di un grado di invalidità
del 100% e un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (IMI) del 90%.
Con la stessa decisione,
l’Istituto assicuratore ha pure accordato all’interessato il diritto ad un
assegno per grandi invalidi di grado esiguo a partire dal 1° settembre 2020,
ritenendo accertato, secondo la valutazione eseguita dal dr. __________ del
Centro __________ che egli necessita di “assistenza per alzarsi al mattino,
vestirsi (parte inferiore del corpo), eseguire l’igiene intima, lavarsi la
schiena e trasferirsi al WC e alla doccia”.
Infine, CO 1 ha stabilito che a
partire dal 1° settembre 2020 “cesseremo di prendere a carico le cure non
mediche”, garantendo, per contro, la presa a carico “delle cure mediche
ospedaliere, ambulatoriali, nonché le cure mediche e a domicilio a scopo
terapeutico applicate o ordinate da un medico, così come pure le cure
infermieristiche non terapeutiche che sono tuttavia essenziali per mantenere lo
stato di salute. Si tratta in particolare delle misure mediche che mantengono,
sostengono, assicurano o sostituiscono per così dire le funzioni organiche
vitali (DTF del 18 aprile 2013 – 8C_332/2012)” (doc. 13).
A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato -
rappresentato dapprima da __________ (doc. 15) e, successivamente, dalla RA 1 (doc.
16) – alla luce delle risultanze della valutazione peritale eseguita presso la
Clinica __________ (doc. 4-5) e dopo che con scritto del 21 settembre 2023
l’interessato ha comunicato di ritirare parzialmente l’opposizione per quanto
concerne l’inizio del diritto all’assegno grandi invalidi (AGI), alla rendita
LAINF e alla restituzione degli anticipi di rendita, mantenendola invece con
riferimento al grado della grande invalidità (doc. 7), in data 12 dicembre 2023
CO 1 ha ribadito che RI 1 ha diritto ad un AGI di grado esiguo, essendo stato
accertato che egli necessita di aiuto da parte di terzi per compiere tre atti
ordinari della vita e meglio per provvedere all’igiene personale, per
svestirsi/vestirsi e per espletare i propri bisogni corporali (doc. A2).
1.3. Con tempestivo ricorso del 1°
febbraio 2024 l’assicurato, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di
un assegno per grandi invalidi di grado medio.
Egli ha, inoltre, postulato la
concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la
procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente l’insorgente,
dopo avere rilevato che nel caso di specie non è contestato il fatto, dato per
acclarato, che egli abbisogna di aiuto notevole e regolare per gli atti
ordinari della vita consistenti nel provvedere all’igiene personale, per
svestirsi/vestirsi e per espletare i propri bisogni corporali, ha ribadito la
necessità, insita nella circostanza stessa di essere paraplegico, di considerare
adempiuto anche il criterio dell’esigenza di aiuto per l’atto di spostarsi
dentro e fuori casa e mantenere i contatti sociali, così come espressamente
previsto alla cifra marginale 3024 della Circolare sulla grande invalidità
nell’AI, applicabile per analogia anche nella grande invalidità conseguente ad
un infortunio.
L’insorgente ha contestato il
punto di vista dell’amministrazione, a mente della quale il solo fatto che egli
riesca a svolgere in autonomia alcune attività nel tempo libero, grazie alla
possibilità di muoversi con una sedia a rotelle e di guidare un’automobile, sia
di per sé sufficiente per escludere il bisogno di aiuto nell’atto di spostarsi
fuori casa.
Al riguardo, la rappresentante dell’insorgente ha sottolineato che
l’autonomia derivante dal poter guidare e dall’usufruire di una sedia a rotelle
è tuttavia limitata “entro un ristretto raggio d’azione, nel senso che egli non
può svolgere autonomamente tutte le attività che svolgerebbe se non fosse
paraplegico. Ad esempio, se egli deve recarsi ad una visita medica dove non è
possibile posteggiare l’auto nelle vicinanze o dove ci sono delle scale, è
costretto a chiedere aiuto, per esempio ad un servizio di trasporti Spitex, in
modo che possa essere lasciato direttamente davanti all’entrata. Oppure,
l’assicurato deve rinunciare, se non ha l’aiuto di terzi, a tutte quelle
attività che si svolgono in luoghi che non può raggiungere in autonomia. Basti
pensare ad una passeggiata in un parco (anche cittadino) dove il sentiero è
sterrato o dove vi sono alcuni ostacoli (scalini, dislivelli). Anche
semplicemente andare al cinema può rivelarsi difficile, perché spesso le sale
di proiezione non sono allo stesso livello dell’entrata e non dispongono di un
ascensore; in questi casi l’assicurato necessiterebbe di un aiuto per farsi
portare ai piani superiori/inferiori. Ma anche andare dal parrucchiere o andare
in un negozio diverso da un grande centro commerciale può rivelarsi impossibile
per l’assicurato se non è accompagnato ed aiutato da una terza persona”.
La patrocinatrice dell’insorgente ha posto in evidenza come il
“concetto di grande invalidità sia di natura giuridica e non medica, motivo per
il quale le conclusioni del dr. __________ rispetto al grado della grande
invalidità dell’assicurato non sono rilevanti. Determinante è unicamente il
fatto che lo specialista abbia appurato come l’interessato necessiti di aiuto
per vestirsi/svestirsi, per l’igiene personale, per espletare le funzioni
corporali e che è paraplegico e si muove in carrozzella, circostanze che non
vengono contestate, né dall’assicurato, né da CO 1”.
Ella ha quindi concluso che all’assicurato debba essere
riconosciuto il diritto ad un AGI di grado medio, necessitando di aiuto per eseguire
quattro atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, igiene personale,
espletare le funzioni corporali, spostarsi fuori casa/mantenere i contatti con
Fatti
i terzi), posto come “il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina tutta
hanno stabilito che la paraplegia comporta che la persona che ne è affetta
necessita sempre di aiuto per spostarsi fuori casa e mantenere i contatti con i
terzi. Ciò anche se riesce a spostarsi con l’auto e a svolgere alcune attività
del tempo libero in autonomia” (doc. I).
1.4. In data 29 febbraio 2024,
l’insorgente ha prodotto la documentazione volta a supportare la domanda di
assistenza giudiziaria (doc. VII + allegati).
1.5. Con la risposta di causa
l’amministrazione ha confermato la correttezza della decisione su opposizione impugnata
e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di
interesse, nei considerandi in diritto (doc. VIII).
1.6. In data 16 aprile 2024 la
rappresentante dell’assicurato ha contestato il tenore della risposta di causa
- nella quale CO 1 ha ribadito come i periti abbiano determinato l’esistenza di
una grande invalidità di grado esiguo - ponendo nuovamente l’accento sul fatto
che l’interpretazione e la corretta applicazione del concetto giuridico di
grande invalidità è una questione di diritto. Per tale ragione, al di là di
quanto stabilito dai periti, resta la circostanza che l’assicurato è
paraplegico e che nella condizione di paraplegia è immanente la necessità di
aiuto da parte di terzi per potersi spostare fuori casa e mantenere i contatti
sociali (doc. X).
1.7. CO 1, con scritto del 22 aprile
2024, ha integralmente riconfermato quanto già esposto in sede di risposta di
causa (doc. XII).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc.
XIII), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se CO
1 ha correttamente o meno accordato all’assicurato il diritto ad un assegno per
grande invalido di grado esiguo ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. a OAINF o se
al contrario, come da lui preteso, egli abbia diritto ad un assegno per grande
invalido di grado medio.
2.2. Ai sensi dell’art. 26 LAINF in
caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha diritto all'assegno
per grandi invalidi.
Secondo l’art. 9 LPGA è
considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
Conformemente alla giurisprudenza
(cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a e
riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della vita:
vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi; mangiare; provvedere all'igiene;
andare al gabinetto (fare i propri bisogni); spostarsi all’interno o
all'esterno e stabilire contatti.
Affinché vi sia necessità di
aiuto per compiere un atto ordinario della vita comportante più funzioni
parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata richieda l’aiuto di
terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali; è per contro
sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di terzi per una sola di queste
funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2).
Le funzioni parziali di un atto
ordinario della vita possono tuttavia essere prese in considerazione soltanto
una volta in tutto laddove l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi per
compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF 9C_688/2014 del 1.
giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 4.4). Infine,
il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l’assicurato è ancora in grado
di compiere una funzione parziale, allorquando quest’ultima non gli serve più a
nulla (DTF 117 V 146 consid. 3b).
Secondo l'art. 38 cpv. 1 OAINF,
l’assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell’importo massimo del
guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato, il
quadruplo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo.
La grande invalidità è
considerata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ne è
il caso se necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi, per compiere gli
atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una
sorveglianza personale (art. 38 cpv. 2 OAINF).
La grande invalidità è di grado
medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (lett. a)
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli
atti ordinari della vita, oppure (lett. b) dell’aiuto regolare e considerevole
di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una
sorveglianza personale permanente (art. 38 cpv. 3 OAINF).
La grande invalidità è di grado
esiguo se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita (lett. a)
dell’aiuto di terzi in modo regolare e considerevole per compiere almeno due
atti ordinari della vita, oppure (lett. b) abbisogna di una sorveglianza
personale permanente, oppure (lett. c) in modo durevole, di cure
particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità, oppure (lett. d) se
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica
può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solo grazie a servizi regolari
e considerevoli di terzi (art. 38 cpv. 4 OAINF).
La giurisprudenza ha peraltro
stabilito che l’aiuto necessario può consistere non soltanto nell’aiuto diretto
di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della
persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad
esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti
rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica (cosiddetto aiuto
indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti).
Il diritto all’assegno per grandi
invalidi previsto dall’assicurazione contro gli infortuni va valutato secondo
gli stessi criteri validi nell’assicurazione per l’invalidità e in quella per
la vecchiaia e i superstiti (cfr. DTF 127 V 115, consid. 1d; SVR 2004 AHV 19,
p. 61, consid. 1.2; STFA del 25 aprile 2005 nella causa M., U 442/04, consid.
1).
2.3. Nella concreta evenienza, dalla
documentazione agli atti emerge - in maniera pacifica e non oggetto di
contestazioni tra le parti - che l’assicurato, paraplegico a seguito
dell’evento del 2 settembre 2015, si sposta su una sedia a rotelle e necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tre atti ordinari della
vita (e meglio: vestirsi/svestirsi; provvedere all'igiene; espletare i propri
bisogni), ciò che dà diritto ad un assegno per grande invalido di grado esiguo
ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) OAINF.
Ciò assodato, controversa rimane
la questione di sapere se l’assicurato abbisogna anche di aiuto per compiere
gli spostamenti fuori casa e mantenere i contatti sociali, nel qual caso egli
avrebbe diritto ad un assegno per grande invalido di grado medio.
Nella decisione su opposizione qui impugnata CO 1 ha ritenuto che
tale criterio non possa essere considerato adempiuto, già solo alla luce del
fatto che l’assicurato è in grado di spostarsi autonomamente con la propria
automobile e ricorrendo all’ausilio di una sedia a rotelle. L’amministrazione
ha, in particolare, fornito la seguente motivazione:
" (…) L’opponente
sostiene, a torto, che sarebbero dati i presupposti per riconoscergli un
assegno per grandi invalidi di grado medio, poiché “(…) emerge che l’assicurato
necessita di aiuto per lo svolgimento di 4 atti ordinari della vita (vestirsi,
igiene personale, andare in gabinetto, spostarsi fuori casa)” (cfr. comunicazione
del 21 settembre 2023 dell’opponente, pag. 2 in fine).
A suffragio di detta tesi, l’assicurato si fonderebbe sul fatto
che egli necessiterebbe pure di un aiuto per spostarsi fuori casa, in
particolare poiché “(…) nella condizione di paraplegia è implicita la necessità
di aiuto di terzi per spostarsi fuori casa al di là di un determinato raggio
d’azione, le persone paraplegiche hanno diritto, senza ulteriori accertamenti
da parte dell’amministrazione risp. dell’assicurazione, ad un assegno per grandi
invalidi di grado esiguo, anche se non vi è necessità di aiuto per nessun altro
ulteriore atto (comunicazione dell’assicurato del 21 settembre 2023, pag. 2).
Orbene, la PD Dr. __________ ha espressamente indicato al punto
3.3., sub “Sozialanamnese” che “zum Tagesablauf befragt, stehe er zwischen 7.30
un 9.30 Uhr (je nach Stuhltag) auf, mache sich dann selbständig Frühstuck,
besuche Kollegen oder fahre mit dem Auto an den See. Er mache auch kleinere
Spazierfahrten mit dem Rollstuhl. 1-mal in der Woche gehe er in die
Fitness-Therapie, er liebe es; mit Kollegen am See zu fischen. Ausserdem habe
er 2-mal in der Woche Physiotherapie, 1-mal Ergotherapie und gehe gerne zum
Tennisspielen. Damit er hier sicher sei und nicht bei Rumpfbewegung und Spastik
nach vorne schiesse, trage er einen Gurt im Rollstuhl. Bei grösseren
Haushaltstätigkeiten werde er von der Spitex unterstützt, auch helfe ihm eien
Schwester gelegentlich im Haushalt” (perizia del 5.4.2023. p.to 3.3,
Sozialanamnese, pag. 9).
Tant’è vero che anche il dr. __________ ha stabilito che nel caso
di specie ne risulta una grande invalidità di grado esiguo per le attività
indicate in perizia (v. in particolare perizia 11.4.2023, risposta ai quesiti
nn. 9 ss, pag. 5).
Nel caso che ci occupa, riprendendo quanto indicato dai periti,
sono quindi dati unicamente i requisiti di cui all’art. 38 cpv. 4 OAINF; non
sono invero dati i presupposti per assegnare l’assegno grandi invalidi di grado
medio, già solo per il fatto che le concrete limitazioni sono state riscontrate
unicamente per tre atti ordinari della vita, ovvero andare in bagno, igiene
personale e vestirsi. Le attività cui si dedica l’assicurato lo dimostrano
chiaramente.
Alla luce di quanto testé esposto, ne discende quindi che i
presupposti di un assegno per grandi invalidi di grado medio non sono
adempiuti, mentre sussistono quelli per una grande invalidità di grado esiguo.”
(Doc. A2)
Con la propria impugnativa il
ricorrente ha chiesto, invece, il riconoscimento di un AGI di grado medio, ponendo
l’accento sul fatto che l’essere paraplegico implica di per sé stesso
l’adempimento del criterio della necessità di aiuto di terzi nello spostarsi
fuori casa e intrattenere i contatti sociali, così come espressamente voluto
dal legislatore e concordemente ritenuto anche dalla dottrina e dalla
giurisprudenza.
2.4. Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale ritiene che le argomentazioni espresse in sede ricorsuale al fine di
sostanziare il diritto ad un assegno grandi invalidi di grado medio siano
appropriate, convincenti e condivisibili e vadano, di conseguenza, pienamente
accolte.
In particolare, il TCA conferma come risulti del tutto corretta
l’obiezione ricorsuale secondo la quale il fatto stesso che l’assicurato sia
paraplegico – assodato e non oggetto di controversia – implichi, di per sé,
l’adempimento della necessità di aiuto da parte di terzi nell’atto di
Considerandi
“spostarsi fuori casa/mantenere i contatti sociali”.
Va qui, infatti, evidenziato come la dottrina e la giurisprudenza
siano concordi sul fatto che per gli assicurati che devono spostarsi con una
carrozzella la necessità di aiuto è sempre notevole e regolare; per le persone
paraplegiche ciò vale anche se esse sono in grado di guidare l'auto (cfr.
Basler Kommentar, op. cit., art. 26 marg. 10 in fondo).
La necessità di aiuto per mantenere i contatti sociali è, inoltre,
data nel caso di persone che presentano una paraplegia totale (cfr. Basler Kommentar, op.cit., art. 26 marg.
25: "Als erfüllt gilt dieses Kriterium bspw. bei blinden und hochgradig sehschwa-chen
versicherten Personen (...) sowie bei einer kompletten Paraplegie (…) und einer
inkompletten Tetraplegie (...))."
Al riguardo, in una DTF 117 V 146 consid. 3, i giudici federali
hanno stabilito il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo in
caso di paraplegia totale, ritenendo comprovata la necessità di aiuto, oltre
che nel compimento degli atti ordinari della vita di “alzarsi” e di “provvedere
all’igiene”, anche per quello di “muoversi”. A quest’ultimo proposito, la
nostra Massima Istanza ha considerato che l'assicurato, incapace di camminare,
è ritenuto necessitare di aiuto per gli spostamenti (all'esterno), anche se
dispone di un'automobile consegnata o finanziata sostitutivamente
dall'assicurazione invalidità, dato che in questo caso l'assicurazione
interviene solo per facilitare l'esercizio di un'attività lucrativa e non per
sopperire a spese di spostamenti privati (consid. 3a). Il TF ha, in
particolare, rilevato che:
" (…) Allein
schon unter dem Gesichtswinkel der Autoabgabe ergibt sich somit, dass ein
Paraplegiker, wie jeder Gehunfähige, selbst dann, wenn er über ein von der
Invalidenversicherung gewährtes oder mittels Amortisationsbeiträgen
finanziertes Automobil verfügt, bei der Fortbewegung ausser Haus, soweit sie
nicht erwerblichen Zwecken dient, und damit in einer relevanten Teilfunktion
der sechsten Lebensverrichtung regelmässig in erheblicher Weise
auf Dritthilfe angewiesen ist. Damit gilt er in dieser Lebensverrichtung
als hilflos (vgl. Erw. 2), ohne dass geprüft werden müsste, ob
Hilfsbedürftigkeit auch in anderen Teilfunktionen vorliegt, wo die Abgabe eines
Fahrstuhles als Hilfsmittel zum Tragen kommt.” (il corsivo è della redattrice)
In un’altra sentenza STF 8C_592/2020 del 15 aprile 2021, concernente
una revisione del diritto all’assegno grandi invalidi fin lì percepito da un
assicurato, l’Alta Corte, constatando che né l’amministrazione, né i primi
giudici avessero verificato se fossero dati, o meno, i presupposti per
procedere ad una revisione, ha rinviato gli atti all’assicuratore infortuni per
nuovi accertamenti. In tale occasione, il Tribunale federale ha posto l’accento
sul fatto che, per costante giurisprudenza, il bisogno di aiuto per compiere l’atto
di muoversi/mantenere i contatti sociali è dato per gli assicurati che
dipendono nei propri spostamenti da una sedia a rotelle, e ciò anche se la
persona è in grado di guidare da sola un’automobile o di muoversi in gran parte
in maniera autonoma nella vita di tutti i giorni.
Il TF ha, infatti, rilevato che:
" (…)
4.2
Die Sache ist somit unter Aufhebung des vorinstanzlichen
Entscheids an die Suva zurückzuweisen, damit sie - allenfalls nach Vornahme
weiterer Abklärungen (vgl. dazu E. 4.3) - prüfe, ob ein Revisionsgrund vorliegt
und bejahendenfalls, ob Anspruch auf eine Hilflosigkeit mittleren Grades
besteht.
Bei Letzterem wird sie zu berücksichtigen haben, dass bezüglich
der Lebensverrichtung "Fortbewegung/Kontaktaufnahme" nach konstanter
Rechtsprechung bei versicherten Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen
sind, die Hilflosigkeit zu bejahen ist; dies gilt selbst dann, wenn die
versicherte Person in der Lage ist, selber Auto zu fahren oder sich im Alltag
weitgehend selbstständig zu bewegen (BGE 117 V 146 E. 3a/bb S. 150; vgl.
zum Ganzen auch Hardy Landolt, in: Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
2018, N. 44 zu Art. 26 UVG sowie Raffaella Biaggi, in: Basler
Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 10 zu Art. 26 UVG). Denn
nach der Rechtsprechung genügt für die Bejahung der Hilflosigkeit bei der
Lebensverrichtung "Fortbewegung", dass eine infolge Gehunfähigkeit
auf einen Rollstuhl angewiesene Person (ungeachtet davon, ob eine komplette
oder inkomplette Paraplegie vorliegt) im Alltag auf die regelmässige und
erhebliche Hilfe Dritter angewiesen ist, um Hindernisse in einer nicht
rollstuhlgängigen Umgebung zu überwinden (vgl. etwa die Urteile des damaligen
Eidg. Versicherungsgerichts I 642/06 vom 22. August 2007 E. 7 und U 595/06 vom
19.
Juni 2007 E. 3.2 sowie das Urteil 8C_674/2007 vom 6. März 2008 E. 8.2; vgl.
auch SVR 2017 UV Nr. 1 S. 1, 8C_257/2016 vom 23. August 2016 E. 3.1 und 4.1).
Da der Beschwerdeführer unbestrittenermassen als Paraplegiker auf einen
Rollstuhl und damit in einer nicht behindertengerechten Umgebung auf Hilfe
angewiesen ist, ist hinsichtlich der Lebensverrichtung "Fortbewegung"
eine Hilflosigkeit zu bejahen. Daran ändern auch die vorinstanzlichen
Ausführungen, wonach der Beschwerdeführer nicht hilflos sei, da er sich mit
einem Hilfsmittel (Rollstuhl) selbstständig fortbewegen könne und sich die
Hilflosigkeit unter Berücksichtigung allfälliger Hilfsmittel bemesse, nichts.
Denn Hilfsmittel schliessen nur soweit eine Hilflosigkeit aus, als sie von der
Sozialversicherung auch entschädigt werden. Dies trifft etwa auf private
Fahrten mit einem auf Kosten der Invalidenversicherung angepassten Auto nicht zu,
was für die Annahme der Hilflosigkeit bei der Lebensverrichtung
"Fortbewegung" genügt (grundsätzlich dazu BGE 117 V 146). Die
dem angefochtenen Entscheid zugrunde gelegte kantonale Praxis (vgl. dazu den
Verweis der Vorinstanz auf ihren Entscheid UV 2019 37 vom 2. März 2020) ist
angesichts der klaren und konstanten Rechtsprechung bundesrechtswidrig.” (il
corsivo è della redattrice)
Nello stesso senso anche la STF 8C 103/2023 del 6 dicembre 2023, parzialmente
pubblicata in DTF 150 V 83, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un
assicurato paraplegico va considerato come necessitante di aiuto nell’atto di spostarsi
fuori casa, anche se è in grado di guidare autonomamente l'automobile o di
muoversi in modo ampiamente autonomo nella vita di tutti i giorni.
Al riguardo, il TF ha, difatti, rilevato che:
" (…)
5.3.1
Mit dieser
Argumentation dringt der Beschwerdeführer im Wesentlichen durch.
Unbestrittenermassen war der IV-Stelle aufgrund der Anmeldung vom 11. August
2017.
und der in der Folge eingeholten Berichte des Hausarztes und der Klinik
D.________ bekannt, dass der Beschwerdeführer wegen seiner inkompletten
Paraplegie dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen ist. Wie er zutreffend
geltend macht, kann bei kompletter Paraplegie eine Hilflosenentschädigung
leichten Grades praxisgemäss ohne Abklärung ausgerichtet werden (Ziff. 8068
KSIH). Zudem gilt nach ständiger Rechtsprechung eine versicherte Person, die
auf einen Rollstuhl angewiesen ist, in der alltäglichen Lebensverrichtung
"Fortbewegung/Kontaktaufnahme" als hilflos; dies gilt selbst dann,
wenn die versicherte Person in der Lage ist, selber Auto zu fahren oder sich im
Alltag weitgehend selbstständig fortzubewegen. Denn für die Bejahung der
Hilflosigkeit bei dieser Lebensverrichtung genügt, dass eine infolge
Gehunfähigkeit auf einen Rollstuhl angewiesene Person - unabhängig davon, ob
eine komplette oder inkomplette Paraplegie vorliegt - im Alltag regelmässig und
in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist, um Hindernisse in
einer nicht rollstuhlgängigen Umgebung zu überwinden (BGE 117 V 146 E.
3a/bb; Urteil 8C_592/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2). Weiter kann nach der
Rechtsprechung bei Paraplegikern grundsätzlich auch eine erhebliche Hilfsbedürftigkeit
in der Teilfunktion "Aufstehen" und damit bei der Lebensverrichtung
"Aufstehen/Absitzen/Abliegen" vorliegen (vgl. BGE 117 V 146 E.
3b).
5.3.2
Entgegen der
unhaltbaren Feststellung des kantonalen Gerichts ist vor diesem Hintergrund
davon auszugehen, dass die IV-Stelle aufgrund ihrer Kenntnis der Paraplegie und
Rollstuhlabhängigkeit des Beschwerdeführers bereits im Zeitpunkt der ersten
Anmeldung vom 11. August 2017 hinreichende Anhaltspunkte für eine allfällige
Hilfsbedürftigkeit namentlich bei den alltäglichen Lebensverrichtungen
"Fortbewegung" und "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" hatte.
Dass es sich vorliegend um eine inkomplette Paraplegie handelt, ändert daran
ebenso wenig wie der Umstand, dass der Beschwerdeführer laut Bericht der Klinik
D.________ um sein Auto herumgehen kann, zweimal wöchentlich mit
Unterarmgehstütze eine Etage Treppen bewältigt und beim Waschen, Anziehen und
bei Transfers keine Hilfe benötigt. Inwiefern die Tatsache, dass der
Beschwerdeführer im Jahr 2013 in Vollzeit als Informatikkaufmann arbeitete,
dabei selbst mit dem Auto zur Arbeit fuhr und im September 2013 nach U.________
zog, um dort ein Studium der Wirtschaftsinformatik aufzunehmen, gegen eine
Hilfsbedürftigkeit in den besagten Lebensverrichtungen "Fortbewegung"
und "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" sprechen soll, ist ebenfalls nicht
ersichtlich.” (il corsivo è della redattrice)
La Circolare sulla grande
invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, riguardo alle persone con una
disabilità fisica prevede espressamente, alla cifra marginale 3024, il
versamento, senza ulteriori accertamenti, di un AGI di grado lieve in caso di
paraplegia totale:
3024.
Una grande invalidità di grado lieve
sussiste inoltre nel caso delle persone con una disabilità fisica che per la
gravità dell’infermità, pur utilizzando la sedia a (elettrica) rotelle, non
sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione senza l’aiuto
di terzi (v. N. 3011). Per la paraplegia totale può essere versato senza
accertamenti un AGI per una grande invalidità di grado lieve.” (il corsivo
è della redattrice)
Nello stesso senso si veda anche la Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1°
gennaio 2015 (stato: 1° gennaio 2021), che alla cifra marginale 8068 stabilisce
che
per la paraplegia totale può essere versato senza accertamenti un
AGI di grado lieve:
" 8068 Una
grande invalidità di grado lieve sussiste inoltre nel caso degli invalidi
fisici che per la gravità dell’infermità corporale, pur utilizzando la
carrozzella non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione
senza l’aiuto di terzi. Per la paraplegia totale può essere versato senza
accertamenti un AGI di grado lieve. Un’automobile fornita dall’AI non è
presa in considerazione nella determinazione della grande invalidità poiché è
fornita solo a scopo professionale e perché l’AI non rimborsa i trasferimenti
privati (RCC 1991 pag. 479)” (il corsivo è della redattrice)
In esito a tutto quanto
precede, questo Tribunale non può che concludere che l’insorgente, in quanto paraplegico
e totalmente dipendente da una sedia a rotelle per i propri spostamenti, va pacificamente
considerato quale persona che necessita di aiuto da parte di terzi per potersi
muovere in un ambiente non adatto ai portatori di handicap.
Per tali ragioni, nel caso di
specie va considerato che l’assicurato, oltre a necessitare dell’aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere i tre atti ordinari della vita già ammessi
dall’Istituto assicuratore (e meglio: “vestirsi/svestirsi”; “provvedere
all'igiene”; “espletare i propri bisogni”), adempia anche il criterio del
bisogno di regolare aiuto da parte di terzi per compiere l’atto ordinario dello
“spostarsi fuori casa/mantenere i contatti sociali”.
Essendo, quindi, assodata la
necessità di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere quattro atti
ordinari della vita, è dato il diritto ad un assegno per grandi invalidi di
grado medio a partire dal 1° settembre 2020 in applicazione dell’art. 38 cpv. 3
OAINF.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata va annullata
ed il ricorso presentato dall’interessato merita, pertanto, di essere accolto.
2.5
Visto l’esito del ricorso, CO 1
verserà all’insorgente, rappresentato dalla RA 1, l’importo di fr. 2’000 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del
30.
settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;
9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; 9C_352/2010 del 30 agosto 2010
consid. 3).
2.6
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre
spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 12 dicembre 2023 della CO 1 è riformata nel senso
che l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio a
partire dal 1° settembre 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà all’assicurato l’importo
di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende
priva d’oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria del 1° febbraio 2024.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti