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Decisione

35.2024.72

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha considerato estinto l'obbligo a prestazioni per raggiungimento status quo sine vel ante, conformemente a quanto stabilito dal medico fiduciario. Inoltre, l'ernia discale non costituisce una lesione parificabile ai postumi di infortunio

16 dicembre 2024Italiano69 min

2000 No. U 363, p. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.72

CL/gm

Lugano

16 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 maggio

2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Dalla “Notifica

d’infortunio-bagatella LAINF” trasmessa il 12 dicembre 2022 dal __________

all’CO 1 emerge che RI 1, nato nel 1980, “__________”, il 9 dicembre

2022, alle ore “21:00” mentre “stava giocando a hockey su ghiaccio e

a causa di un movimento brusco, si è procurato uno strappo al gluteo sinistro”.

La notifica indica, quale parte del corpo lesionata, “coccige (glutei)”

e, quale lesione, “stiramento” (cfr. doc. 1).

Dalla “lettera di dimissione”

dell’__________, del 13 dicembre 2022, risulta che il giorno precedente

l’assicurato è stato visitato presso il Pronto soccorso dalla dr.ssa med. __________

(medico assistente).

Relativamente all’ “anamnesi”

dal documento in questione emerge che il “paziente di 42 anni, consulta per

dolori al gluteo dopo aver sentito uno strappo mentre giocava a hockey venerdì

sera. Nega colpi o trauma, ma estendendo la gamba avverte improvvisamente il

dolore. Sabato e ieri dolore gestibile, da questa notte peggiorato, assume

Algifor con lieve beneficio ma fatica a trovare una posizione antalgica. Nega

disestesie o deficit di forza.”.

Circa lo “status” del

gluteo sinistro, la lettera di dimissione riporta che “all’ispezione non

arrossamento o tumefazione, dolenzia alla palpazione di tutto il muscolo,

flesso-estensione possibile, marcia normale, non deficit sensitivo-motori”.

La contestuale “diagnosi

conclusiva” è stata quella di “stiramento muscolare gluteo a sinistra”

e la terapia alla dimissione, dopo somministrazione di Voltaren 50 mg in

ospedale, è stata “Voltaren rapid 50mg drag 1-1-1-0 fino al 16.12.2022”

oltre alla prescrizione di “fisioterapia”. È stata inoltre ritenuta “utile

rivalutazione dal medico curante fine settimana prossima” (cfr. doc. 11).

1.2. Dal referto radiologico del 10

gennaio 2023 relativo all’esame a cui RI 1 si è sottoposto il 5 gennaio

precedente, risulta quanto segue:

" (…)

Indicazioni: il 09/12/22 stiramento muscolare gluteo sinistro facendo hockey.

Dolore irradiantesi all’arto inferiore sinistro con formicolio al piede

sinistro. ROT achilleo sinistro negativo rispetto a destro. Forza M4-trigger

point gluteale. Non note ernie discali. Algie anche notturne. Assume FANS.

Ernia discale L5-S1? Coinvolgimento dell’ischiatico? Sindrome del piriforme?

(…)

Referto

RM colonna lombare:

Tendenza all’inversione della fisiologica

lordosi lombare nel decubito.

Il cono midollare ha segnale nella norma e

termina correttamente all’altezza di L1.

Diffuse alterazioni spondiloartrosiche con

piccola ernia di Schmorl della limitante somatica superiore di L3.

Conservata l’altezza dei somi vertebrali in

esame e l’allineamento del muro somatico posteriore.

Alterazioni somatiche ovalari di circa 10

mm al versante destro di L4 ed L5 compatibili con angiomi.

Livello L4-L5: bulging discale asimmetrico

a destra. Assenza di chiari conflitti radicolari. Non stenosi del canale

spinale. Leggera artrosi interfaccettaria.

Livello L5-S1: disidratazione discale con

protrusione discale (…) sembra osservarsi sospetto frammento erniario

sequestrato in sede paramediana-foraminale sinistro, con possibile contatto

recessuale sinistra con possibile contatto con la radice S1 sinistro. Leggera

artrosi interfaccettaria.

RM bacino:

piccola falda fluida di 12 x 4 mm in

prossimità della linea aspra sinistra, tra il sito d’inserzione del grande

gluteo e l’origine del vasto laterale (piccola lacerazione post-traumatica?).

Per il resto non significative alterazioni

della muscolatura glutea, simmetrica tra i due lati. Non evidenti ematomi.

Presenza di bump osseo al passaggio cervico-cefalico femorale bilateralmente,

potenzialmente predisponente ad impingement tipo CAM; sinovial Herniation pit

bilaterale. (…)

Conclusioni:

RM lombare: sospetto frammento erniario in

sede recessuale L5-S1 sinistra con possibile contatto con la radice S1 a

sinistra.

RM bacino: piccola falda fluida in

prossimità della linea aspra a sinistra, di possibile natura post-traumatica”

(cfr. doc. 7).

Il 13 gennaio 2023 RI 1 si è

sottoposto ad un’infiltrazione periradicolare sotto guida TAC in sede

perineurale S1 (cfr. doc. 6)

Dalla “lettera ambulatoriale”

del 21 febbraio 2023, relativa alla consultazione neurochirurgica cui il

ricorrente si è sottoposto in data 7 febbraio 2023, risulta, quale diagnosi, “ernia

recessuale sequestrata caudalmente a livello L5-S1 a sinistra”.

La storia clinica del paziente dà

atto, in questo caso, di “dolori da metà dicembre, all’inizio lombari, poi

irradianti alla gamba sinistra, all’aspetto postero-laterale della coscia e del

polpaccio e qualche volta anche fino al piede. In esito alla visita, al

paziente risulta essere stato indicato “considerato il continuo miglioramento”

di “continuare ancora per un mese con terapia conservativa”. “Come

altra soluzione”, a RI 1 è stata spiegata la possibilità di intervenire

chirurgicamente; egli ha però preferito “per il momento (…) proseguire con

terapia conservativa” (cfr. doc. 10).

Dalla lettera ambulatoriale del

31 marzo 2023 emerge che il 7 marzo 2023 RI 1 si è sottoposto ad una

consultazione neurochirurgica in relazione all’ “ernia recessuale

sequestrata caudalmente a livello L5-S1 a sinistra”. Dallo “storia

clinica” ivi indicata risulta che “il paziente riferisce che c’è un

lieve miglioramento nei dolori irradianti la gamba sinistra. Ci sono ancora in

alcuni momenti delle scosse. I dolori per il paziente abbassano la qualità di

vita tanto da aver bisogno di un trattamento. Nega deficit di forza o

sensibilità”.

L’“esame neurologico” dà

atto di “lieve dolore su digito-pressione para-vertebrale muscolare in

ragione lombo-sacrale. Non altri dolori su digito-pressione e percussione del

rachide lombare in sede vertebrale o para-vertebrale. Non deficit stenoestetici

agli arti inferiori. Lasègue, retro-Lasègue, Babinski e Trendelenburg negativi

bilateralmente. Marcia possibile in talismo, equinismo e funambolismo”.

In esito alla visita, date le

possibilità di un’ulteriore infiltrazione o di un intervento chirurgico, “il

paziente” ha deciso di “provare ancora con un’infiltrazione” (cfr.

doc. 19).

Dal referto del 7 aprile 2023

della dr.ssa med. __________ (specialista in anestesiologia, in terapia

interventistica del dolore e in medicina interna generale) risulta che RI 1 è

stato sottoposto in data 4 aprile 2023 ad un’infiltrazione periradicolare

L5/S1. In tale occasione, il paziente ha nuovamente riferito di “dolori da

metà dicembre, all’inizio lombari, poi irradianti alla gamba sinistra,

all’aspetto postero-laterale della coscia e del polpaccio e qualche volta anche

fino al piede” (cfr. doc. 20).

Il 20 giugno 2023, RI 1 è stato

sottoposto ad un’altra infiltrazione periradicolare. Dall’anamnesi relativa

alla visita in questione risulta “dolori migliorati dell’80%. Permangono in

sede gluteale” (cfr. doc. 21).

1.3. Il 2 agosto 2023, RI 1 ha risposto

come segue ai quesiti postigli dall’CO 1:

" (…)

1. A quale attività / a quali circostanze

attribuisce la comparsa dei disturbi? Descrivere dettagliatamente l’episodio

Giocando a hockey su ghiaccio (ruolo di

portiere)

Località __________ pista di ghiaccio

Giorno / ora Venerdì 9 dicembre 2022 ore

21:00 circa

(…)

3. È accaduto qualcosa di particolare

(scivolato, caduto, sbattuto contro qualcosa)?

Se sì, cosa?

Durante la partita muovendomi

lateralmente con una torsione del busto accompagnato dall’allungamento della

gamba sinistra ho sentito una fitta fortissima.

4. Quando ha accusato i disturbi per la

prima volta?

Dal momento indicato sopra il male è

sempre aumentato fino alla decisione di recarmi al pronto soccorso

5. Quando è avvenuta la prima visita

medica?

Lunedì 12 dicembre ore 4:00 pronto

soccorso __________

(…)

7. Ha già accusato disturbi in passato

nella parte del corpo in esame?

No

A causa di questi disturbi, in passato, ha

dovuto sottoporsi a cure mediche o è rimasto incapace al lavoro?

No

8. È di nuovo in grado di lavorare?

Sì (…) ho sempre lavorato (assente solo

un giorno per infiltrazione) (…) al 100%

9. La cura medica/ il trattamento si è

concluso?

No

Se no: quando avrà luogo il prossimo

trattamento? A dipendenza del dolore / ev. intervento” (cfr. doc. 12).

1.4. Il 16 agosto 2023, l’CO 1 ha

comunicato telefonicamente all’assicurato che nella fattispecie “non siamo

in presenza di un infortunio e la diagnosi inizialmente posta non è stata

confermata dagli accertamenti eseguiti”. L’Istituto assicuratore, pertanto,

ha precisato di dovere “rifiutare ulteriori prestazioni; non chiediamo il

rimborso di quanto pagato finora”.

Durante il colloquio, sarebbe

inoltre stato riferito quanto segue: “in effetti anche il suo medico gli

aveva detto che si trattava di una zona grigia e che le ernie possono essere

presenti e manifestarsi senza un evento particolarmente spettacolare (…) Nel

frattempo ha fatto 3 infiltrazioni e la situazione al momento è gestibile. Non

è privo di dolori ma solo una volta alla settimana o ogni due deve prendere dei

medicamenti” (cfr. doc. 14).

Il medesimo giorno, l’CO 1 ha

comunicato la propria decisione di rifiuto informale di erogazione delle

prestazioni, dalla quale emerge, in particolare, quanto segue:

" (…)

Secondo i nostri atti, non si è verificato un evento infortunistico ai sensi dell’art.

4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociale (LPGA). Inoltre, non sono presenti le condizioni per assumere il caso

come lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio o come malattia

professionale. (…) Rinunciamo a chiedere il rimborso delle prestazioni erogate

sinora.” (cfr. doc. 16)

1.5. Dal referto relativo alla visita

dell’11 settembre 2023, in occasione della quale RI 1 è stato sottoposto ad

un’altra infiltrazione periradicolare L5/S1 sinistra, emerge, quale dato

anamnestico, che il paziente “riporta di una ripresa lieve dei disturbi”

(cfr. doc. 22).

1.6. Con scritto all’CO 1 del 6 ottobre

2023, il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha

comunicato all’CO 1, in particolare, quanto segue circa la dinamica del

sinistro che ha visto coinvolto RI 1:

" (…)

Durante una parata si mosse lateralmente con una torsione del busto e un

allungamento eccessivo della gamba sinistra che gli è letteralmente “scivolata

via”. Durante questo movimento inusuale persino per la pratica dello sport in

questione [ndr: hockey su ghiaccio] egli avvertì immediatamente una fitta

fortissima a livello del passaggio lombo-sacrale.”

Rilevando che presso il Pronto

soccorso di __________ il proprio paziente non era stato “presentato ad un

medico quadro di chirurgia-traumatologia”, il curante ha criticato quanto

refertato dalla dr.ssa med. __________ in occasione della visita del 12

dicembre 2022, a suo dire incompleto ed impreciso sotto diversi aspetti.

Precisando che il 20 dicembre

2022 RI 1, riportando un “peggioramento dal 12-12-22” è stato poi

visitato anche dal dr. med. __________, anch’egli specialista in medicina

interna generale, il dr. med. __________ ha, poi, indicato che in

quell’occasione il paziente riferiva “formicolio fino al piede sin/dolore

natica sin sempre presente, anche di notte non trova posizione” e “forza

arti inf. M4 a sin /formicolio piede sin ROT – Achilleo a sin”.

Subentrato al dr. med. __________,

il dr. med. __________ ha esaminato RI 1 in data 2 gennaio 2023 per “un

dolore giudicato da me radicolare, importante, 8/10, che tratto con Tilur

retard 2x1/die, Dafalgan 4x1g/die e Pantoprazolo 40mg/die e un’infiltrazione

paravertebrale profonda L5/S1 sin con Diprophos e Lidocaina. Il miglioramento è

scarso e dura poco. Organizzato allora in semi-urgenza per il 05-01-23 un esame

MRI alla colonna lombosacrale c/o __________.”

Riferendo, infine, delle

successive infiltrazioni cui il paziente si è sottoposto, il dr. med. __________

ha concluso sperando di “essere riuscito a fornirvi gli elementi anamnestici

e diagnostici necessari onde poter concludere a un’origine traumatica

dell’erniazione del disco L5/S1 in data 09-12-2022. Aggiungo che il paziente in

precedenza dell’evento traumatico del 09-12-2022 non accusava mai dolori

all’arto inferiore sinistro” (cfr. doc. 23 e Doc. A3).

1.7. In data 20 dicembre 2023, l’CO 1 ha

comunicato al medico curante di RI 1 quanto segue:

" (…) la

nozione d’infortunio è prettamente giuridica e non medica ed è descritta

dall’art. 4 (…) LPGA. Nel caso specifico, la fattispecie descritta dal signor RI

1 non risponde ai criteri per essere riconosciuta come infortunio.

Visto quanto precede confermiamo la nostra

presa di posizione del 16 agosto 2023. Su richiesta dell’assicurato, che ci

legge in copia, siamo disposti ad emanare una decisione suscettibile di

opposizione.” (cfr. doc. 25).

1.8. Con scritto del 6 gennaio 2024, il

dr. med. __________, interpretando la comunicazione CO 1 “come un tentativo,

a dire il vero un po’ tanto maldestro e disonesto, di rifiutare il caso e voler

passarlo nel campo della LAMAL dove verrebbe a sua volta – giustamente –

rifiutato”, ha ripercorso il proprio iter formativo e le proprie esperienze

professionali per “farvi capire che qualche infortunio l’ho visto e che

conosco la differenza tra malattia e infortunio, anche nei casi che potrebbero

ingannare”.

Rilevando di potere “affermare

tranquillamente che il caso di RI 1 è il primo che mi contestate in 40 anni di

collaborazione”, ha censurato quanto sostenuto dall’CO 1, poiché, a detta

del curante, “la definizione dell’infortunio si basa su delle constatazioni

mediche ed è poi chiaramente regolata dalla legge competente. Scrivere che “la

nozione d’infortunio è prettamente giuridica e non medica” è come minimo

fuorviante.

Dal momento che volete dibattere

sull’aspetto giuridico del caso citato (…) in accordo con il paziente abbiamo

deciso di affidare questo compito all’avvocato RA 1 (…) siamo disposti ad

andare – se necessario – fino a __________” (cfr. doc. 25).

Con e-mail del 29 marzo 2024,

l’avv. RA 1 ha quindi chiesto all’CO 1 l’emissione di una decisione formale sul

caso di RI 1 (cfr. doc. 27):

1.9. Fondandosi sul parere di data 22

aprile 2024 del medico assicurativo CO 1, PD Dr. med. __________, spec. in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, di cui si dirà

meglio nel prosieguo, con la precisazione, sin d’ora, che lo specialista ha

risposto affermativamente alla domanda a sapere se “prima dell’infortunio

l’assicurato presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante,

delle affezioni manifeste o asintomatiche alla parte del corpo interessata

dall’attuale infortunio”, precisando che dalla RM alla colonna vertebrale

si evince la presenza di “discopatia e spondilartrosi “a base di

usura/malattia” (cfr. doc. 30), l’assicuratore LAINF, il 25 aprile 2024, ha

comunicato a RI 1 di avere messo termine al versamento delle prestazioni il 16

agosto 2023.

Revocando la presa di posizione

del 16 agosto 2023, infatti, l’CO 1 ha riconosciuto sino a quel giorno il

proprio obbligo a prestazioni a dipendenza del sinistro del 9 dicembre 2022,

ritenuto come i disturbi presentati successivamente “non sono più causati

dall’infortunio” (cfr. doc. 31).

1.10. In data 3 maggio 2024 (cfr. doc.

37), completando – a seguito della proroga concessagli - il proprio gravame il

5 luglio 2024 (cfr. doc. 46), l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, si è

opposto alla decisione formale resa dall’CO 1. Queste le motivazioni fatte

valere dall’allora opponente:

"

(…) Contrariamente a quanto da voi asserito, l’assicurato soffre ancora

in modo importante dei postumi dell’infortunio occorsogli il 9.11 [recte:

12].2022. Sono infatti presenti a tutt’oggi dei disturbi importanti

direttamente connessi con l’infortunio: l’attuale danno alla salute si fonda in

modo preponderante sulle conseguenze dell’infortunio e non come da voi asserito

su cause pregresse estranee all’infortunio.

Fra l’infortunio e lo

stato di salute compromesso attuale del signor RI 1 vi è un chiaro nesso

causale adeguato a tutti gli effetti di legge. Non vi sono cause estranee

pregresse che hanno contribuito al peggioramento delle condizioni di salute del

mio mandante: tutto è da ricondurre all’incidente in esame. (…)

L’apprezzamento

sintetico del PD dr. med. __________ non può essere condiviso, poiché lo

specialista dimentica, sbagliando in modo preoccupante, che ci troviamo di

fronte a un infortunio nel senso più pacifico dell’accezione, valido anche per

l’istituto d’assicurazione.

Non vi è dubbio che si

è trattato di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che ha

procurato all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente accertabili. Pacifica

quindi l’esistenza di un evento dannoso, imprevedibile, violento, fortuito ed

esterno che ha prodotto le lesioni indicate nel rapporto 6 ottobre 2023 redatto

dal dr. med. __________ agli atti. Egli conclude per una: “origine traumatica

dell’erniazione del disco L5/S1, che ha prodotto come effetto un’incapacità

tutt’ora presente.

La dinamica

dell’incidente, valutato in modo completamente errato dal redattore

dell’apprezzamento sintetico, non può essere dimenticata, poiché da questa

nasce l’evento infortunistico che ci occupa.

Riassumo brevemente

quanto accaduto.

L’infortunio è avvenuto

durante una partita di disco su ghiaccio. I fatti non contestati sono accaduti

la sera del 9.12.2022 (…). Il portiere RI 1 si è infortunato nel tentativo di

parare un tiro. Egli si è spostato lateralmente con grande velocità e

contestuale torsione del busto con allungamento importante della gamba

sinistra. Purtroppo il movimento è stato troppo violento e la gamba è “partita”

/ scivolata via, con conseguente immediata fitta di dolore intensissimo nella

zona lombo-sacrale. Egli ha dovuto lasciare il ghiaccio ed essere sostituito.

La situazione è

peggiorata nei giorni seguenti, per modo che il portiere si è recato alle 04:00

del mattino al PS della __________ dove è stato visitato in modo sommario e

superficiale dalla dr.ssa med. __________, il cui referto, ancorché contestato,

perché troppo generico, impreso e contraddittorio, è agli atti. (…).

Rammentato il prosieguo della

presa a carico del proprio patrocinato, tra RM ed infiltrazioni, l’avv. RA 1 ha

concluso l’impugnativa osservando che “procedere alla chiusura del caso con

data 16.08.2023, mettendo termine al versamento delle prestazioni da tale data

non è legalmente sostenibile. La sua ernia del disco con conseguente sindrome

radicolare corrispondente è da ricondurre all’incidente. Non si tratta certo,

come si vorrebbe far credere, di una semplice discopatia (…) Lo stato di salute

esistente prima dell’infortunio non è più stato raggiunto per ragioni

riconducibili all’evento del 9.12.2022. Non si può infatti dimenticare che RI 1

è un uomo nato nel 1980, sportivo, in buona condizione fisica e non certo un anziano

che potrebbe presentare problemi di salute pregressi” (cfr. doc. 47).

1.11. Con decisione su opposizione del 7

maggio 2024, l’CO 1 ha confermato il suo precedente provvedimento.

"

(…)

5. Con il complemento

dell’opposizione l’assicurato ribadisce che si è spostato lateralmente con

grande velocità nel tentativo di parare un tiro e ha effettuato una torsione

con il busto con allungamento importante della gamba sinistra.

6. Il movimento

compiuto dall’assicurato non ha nulla di straordinario per un portiere di

hockey. È noto che l’hockey su ghiaccio è uno sport veloce e che un portiere è

chiamato ad effettuare dei movimenti bruschi e per fermare i tiri.

7. La CO 1 avrebbe

pertanto potuto e dovuto rifiutare di versare le prestazioni.

8. Per il rimanente, ammesso

e non concesso che l’assicurato fosse stato vittima di un infortunio, non

sussiste nessun elemento atto a mettere in discussione la valutazione del dott.

PD dott. __________, medico assicurativo, specialista in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, il quale, in data 22.4.2024, ha

rilevato che la RM della colonna lombare ha messo in luce unicamente delle

alterazioni degenerative. In presenza di un trauma contusivo dopo 4-5 mesi

l’infortunio non gioca più alcun ruolo causale.

9. Questo significa,

alla luce della giurisprudenza vigente, che a giusta ragione la CO 1, in

assenza di lesioni strutturali, ha sospeso le prestazioni dopo otto mesi circa

dall’evento. Giova poi rilevare che in materia di estinzione del nesso causale

l’assicuratore infortunio non deve comprovare la presenza di fattori estranei

all’infortunio né tanto meno che non sussiste più alcun disturbo e che

l’assicurato è in perfetta salute (sentenza del TF 8C_463/2009 del 23.11.2009

consid. 3). Decisivo è invece il fatto di sapere se le cause infortunistiche di

un danno alla salute non giocano più alcun ruolo causale e possono essere

considerate esaurite (sentenza del TF 8C_601/2017 consid. 4.2. e i

riferimenti).

10. Riassumendo ne

consegue che l’impugnata decisione deve essere confermata e l’opposizione

respinta” (cfr. all. 2 a doc. I).

1.12. Contro la decisione su opposizione

l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, nel quale ha domandato (oltre a protestare spese, tasse e

ripetibili), in via principale, l’annullamento della stessa ed il

ripristino di “tutte le prestazioni dovute dall’assicuratore CO 1 a far

stato dal 17 agosto 2023, sino a completa guarigione dell’infortunato”.

In via subordinata, il

patrocinatore del ricorrente ha postulato l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata ed il rinvio all’assicuratore “affinché sia ordinata

una nuova perizia indipendente da uno specialista esterno alla CO 1”.

A sostegno delle proprie pretese,

la parte ricorrente ha innanzitutto così descritto il sinistro occorso il 9

dicembre 2022:

" (…) L’infortunio

è avvenuto durante una partita di disco su ghiaccio (…) il portiere RI 1 si è

infortunato nel tentativo di parare un tiro. Egli si è spostato lateralmente

con grande velocità e contestuale torsione del busto con allungamento

importante della gamba sinistra. Purtroppo il movimento è stato troppo violento

ed inusuale e la gambe è “partita”/scivolata via sul ghiaccio, con conseguenze

immediata fitta di dolore intensissimo nella zona lombo-sacrale. Egli ha subito

dovuto lasciare il ghiaccio ed essere sostituito.”.

Oltre a contestare integralmente

la valutazione della dr.ssa med. __________, l’insorgente rileva che la

decisione resa dall’CO 1 “presenta tutta una serie di anomalie che lasciano

molto perplessi”, e meglio:

"

(…) La decisione su opposizione reca la data del 7 maggio 2024 “a fronte

di una motivazione scritta all’opposizione cautelativa alla decisione del 25/29

aprile che data del 5 luglio 2024. Questo fatto, incontestabile, porta a

concludere, senza temere di essere smentiti, che la decisione in esame è stata

presa senza minimamente tenere conto delle motivazioni inviate tempestivamente

dall’assicurato (…). Questa palese mancanza riveste un carattere molto

importante, poiché indica chiaramente che sono stati lesi i diritti

fondamentali che reggono i principi secondo i quali il diritto di essere

sentiti dovrebbe essere rispettato. Il modo in cui è stato gestito l’incarto

durante le more della contestazione non può essere accettato e questo fatto

giustifica la richiesta dell’annullamento della decisione per palese lesione

del diritto di essere sentito".

L’insorgente fa, poi, valere come

segue le proprie ragioni:

"

(…)

3. Contrariamente a

quanto sostenuto nella decisione impugnata, l’assicurato ha subito un grave

infortunio durante la partita di hockey del 9 dicembre 2022.

È chiaro che i normali

movimenti di un portiere di hockey non hanno nulla di straordinario quando

vengono eseguiti in modo corretto e usuale. Per intenderci, quando il portiere

effettua un intervento ordinario.

Nel caso che ci occupa,

per contro, non siamo nell’ambito della normalità, poiché per il portiere RI 1

quella che doveva essere una normale parata si è trasformata in un movimento

maldestro e inopportuno e soprattutto inusuale/straordinario. L’infortunio è

quindi da ricondurre a questo spostamento laterale troppo veloce che ha

comportato una torsione del busto con inusuale allungamento della gamba

sinistra, che è scivolata via sul ghiaccio in modo incontrollabile che ha

causato un dolore intensissimo immediato nella zona lombo-sacrale, tale da

costringerlo a lasciare il ghiaccio ed essere sostituito.

Si ribadisce che il

movimento effettuato dal portiere ha carattere inusuale a tutti gli effetti,

poiché la gamba gli è scivolata via in modo incontrollato e pertanto inusuale.

Lo si ribadisce, non si è trattato di una parata normale, ma bensì di una

situazione straordinaria.

Non v’è dubbio che si è

trattato di un evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna e

straordinaria che ha causato all’assicurato i problemi fisici poi accertati.

(…)

ll rapporto del 6

ottobre 2023 redatto dal dr. med __________, agli atti, riferisce puntualmente

quanto è successo al portiere RI 1, indipendentemente dai mancati accertamenti

effettuati dalla dr.ssa med. __________ al PS dell'Ospedale __________, alle 4

di mattina.

La visita e le

conclusioni a cui giunge la dr.ssa. med. __________ sono integralmente

contestate sulla base degli accertamenti puntuali indicati nella presa di

posizione 6 ottobre 2023 del medico curante, che vanta una pluriennale

esperienza nell'infortunistica.

Le valutazioni della

inesperta dr.ssa med. __________ non sono attendibili e non possono essere

prese in considerazione per la valutazione del caso. A ciò si aggiunge che le

sue valutazioni non sono state verificate da un medico senior. Anche questo

elemento non depone a favore della loro attendibilità.

Lo stesso discorso vale

per il professionista alle dipendenze dell'assicurazione CO 1 che ha valutato

la RM della colonna lombare, mettendo in luce delle alterazioni degenerative.

Teniamo presente che il paziente è un uomo atletico, di 42 anni, con una

muscolatura paravertebrale molto ben sviluppata, cosa che il PD __________ non

poteva capire dalla sola lettura dei referti della RM, poiché non verificava i

referti della RM con la clinica del paziente, regola d'oro in medicina.

ll rapporto del medico CO

1 in esame può essere considerato non concludente, poiché incompleto,

impreciso, troppo superficiale e di conseguenza inattendibile. Alle domande

poste da CO 1, egli risponde in maniera del tutto insufficiente e immotivata.

Fra le altre cose, aspetto fondamentale, egli non menziona l'ernia del disco,

oggetto della vertenza. Alla prima domanda si limita a rispondere solo con un

"si" ed in seguito inserisce un "copia e incolla"

proveniente dal referto RM. Alla fine della risposta si limita a scrivere

"discopatia e spondiloartrosi a base di usura/malattia", senza

fornire alcuna giustificazione e motivazione a queste sue affermazioni.

Questa risposta è

insufficiente per la valutazione del presente caso e non può essere utilizzata

come mezzo di prova.

Egli conclude poi

apoditticamente per una malattia degenerativa, dimenticando che ha di fronte un

uomo sano di 42 anni e omettendo l'esistenza della già citata ernia,

fondamentale ai fini di una corretta valutazione dell'evento infortunistico.

Infatti non ci troviamo di fronte a una semplice discopatia, che non

spiegherebbe i forti dolori radicolari tuttora presenti che hanno preso inizio

con la fortissima fitta sentita dal paziente in occasione dell'infortunio e che

condizionano in maniera importante la vita dell'assicurato.

Alla domanda 3.1., egli

si limita, in maniera del tutto inaccettabile e superficiale, ad affermare solo

che "non vi sono lesioni documentate (vedi referto RM)", senza

minimamente motivare la risposta, esigenza che è richiesta dalla CO 1 stessa e

dalla giurisprudenza. Fatto ancor più grave, come già detto, egli omette

completamente l'esistenza di un'ernia del disco. Infatti, nel referto della RM

si trova chiaramente la frase"(...) frammento erniario sequestrato in sede

paramediana-foraminale sinistra, con possibile contatto recessuale sinistra con

possibile contatto con la radice S1 sinistra. (...)".

Questo referto era già

stato confermato dalla clinica del paziente e pure dal Servizio di

Neurochirurgia dell’__________, basato all’Ospedale __________, dr. med. __________,

specialista in neurochirurgia, che ha visitato il paziente in data 7 marzo 2023

e in data 7 febbraio 2023 (doc. 4 e 5), al contrario del PD __________ che si è

espresso soltanto guardando i referti della RM. D'accordo con il paziente viene

eseguita in seguito una serie di infiltrazioni peri-radicolari, eseguite dalla

dr.ssa med. __________, in alternativa ad una procedura operativa. Emerge

quindi chiaramente come la valutazione dell’esperto CO 1 sia completamente

errata.

Stesso discorso vale

per la risposta al punto 3.2, dove sorprendentemente il perito

dell'assicurazione inserisce un: "trauma contusivo della colonna lombare:

4-5 mesi di trattamento conservativo". Questa affermazione non si applica

all'evento del 9 dicembre 2022, in quanto non esisteva nessun trauma contusivo.

È importante

sottolineare che per costante giurisprudenza gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni

all'amministrazione mediante mezzi di prova propri. ll ricorrente chiederà un

parere al professor __________, primario della clinica di neurochirurgia

dell'ospedale __________ di __________, e comunque già solo il rapporto del

medico curante del 6 ottobre 2023 mette in seria discussione l'apprezzamento

dell’esperto CO 1, così come le precedenti valutazioni da parte degli

specialisti del Servizio di Neurochirurgia dell'__________, basato all'Ospedale

__________. È altrettanto importante sottolineare che, sempre per costante

giurisprudenza, certificazioni dei medici curanti hanno altrettanta validità e

peso come le perizie fatte allestire dalla CO 1. Si sottolinea che nella

fattispecie il medico curante così come i neurochirurghi del Servizio di

Neurochirurgia dell'__________, basato all'Ospedale __________, hanno avuto

l'opportunità di confrontarsi personalmente con il paziente, mentre l'esperto

dipendente di CO 1 si è limitato a valutare il referto RM, senza mai vedere il

paziente né sentire e quindi verificare le sue reali condizioni di salute.

Inoltre, leggendo

l'“apprezzamento sintetico” del dr. __________, si comprende chiaramente come

egli non abbia minimamente tenuto conto del rapporto del medico curante dr.

med. __________ del 6 ottobre 2023. Ci si chiede se lo abbia almeno letto ...

Trattasi di un ulteriore elemento che conforta la tesi dell'assoluta

inattendibilità del suo "apprezzamento sintetico".

Il rapporto del medico

curante del 6 ottobre 2023 riesce a contraddire quindi a tutti gli effetti di

legge l'apprezzamento dell'esperto CO 1 del 22 aprile 2024, che non è

attendibile.

La conclusione del dr.

med. __________ per una "origine traumatica dell’erniazione del disco

L5/S1 non può essere messa in discussione da un apprezzamento sintetico

effettuato in modo discutibile, superficiale e quindi inattendibile da un

funzionario dell'assicurazione CO 1.

Si può pertanto

affermare che vi è un nesso di causalità naturale e adeguata fra l'evento

traumatico che è avvenuto durante la partita di hockey e le lesioni indicate

nel rapporto 6.10.2023 del medico curante.

Di conseguenza il danno

alla salute di cui soffre RI 1 è imputabile all'infortunio e la causalità

permane a tutti gli effetti.

Il medico curante

confermava in sostanza che l'erniazione del disco si trova in nesso causale

naturale e adeguato con l'evento del 9 dicembre 2022 e che il paziente, prima

di quella data, non accusava mai dolori radicolari all'arto inferiore sinistro.

Ciò significa che non vi era presente nessuna situazione pregressa. Si contesta

quindi che il paziente abbia raggiunto lo status quo ante.

È infatti contestata

l'affermazione secondo la quale lo status quo ante del ricorrente non sarebbe

cambiato senza l'infortunio. Il medico curante ha indicato chiaramente nel suo

rapporto il protrarsi delle conseguenze dell'infortunio che sono tutt'ora

presenti. Infatti, nemmeno lo status quo sine è stato raggiunto. Questo

elemento non può essere ignorato e semplicemente dimenticato, come ha fatto il

redattore della verifica della RM, che, lo si ripete volentieri, non ha

reputato di dover convocare l'infortunato ed effettuare verifiche puntuali in

presenza dell'assicurato.

Pacifico che non è

stata accertata una affezione degenerativa preesistente importante alla colonna

vertebrale del ricorrente, in particolar modo nessuna ernia del disco, che

avrebbero potuto spiegare i disturbi lamentati dal paziente. Ragion per cui le

considerazioni dell'incaricato del referto si riferiscono unicamente alla RM

del 5 gennaio 2023, omettendo l'elemento dell’ernia del disco sequestrata. (…)”

(cfr. doc. I).

1.13. Nella sua risposta del 20 settembre

2024 l’CO 1 ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, osservando, tra l’altro,

che “la decisione - pur portando la data del 7.5.2024 – è stata messa alla

Posta il 10.7.2024 e notificata al patrocinatore l’11.7.2024. A differenza di

quanto preteso con il ricorso la decisione è stata non solo intimata ma anche

presa in piena conoscenza delle motivazioni dell’opposizione” (cfr. doc.

III).

1.14. Prorogato il termine concesso al

ricorrente per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V e VII),

in data 30 ottobre 2024, l’avv. RA 1, producendo in tal senso una mail redatta

dal dr. med. __________, specialista in neurochirurgia, formula le seguenti

osservazioni:

"

(…) la lettura del referto dello specialista conferma che si tratta, a

non averne dubbio, di un infortunio sportivo. Riprendendo le parole dello

specialista, “secondo buon senso comune e secondo terminologie abituali ci

troviamo di fronte alle conseguenze di un infortunio sportivo, cioè ad una

ernia discale lombare provocata da un infortunio sportivo”; “anche dal punto di

vista puramente scientifico, siamo di fronte ad un’ernia discale

posttraumatica, poiché tutti gli elementi clinici noti portano alla conclusione

che gli elementi noti sono in immediata relazione temporale e causale: assenza

di previ disturbi legati ad un processo degenerativo, evento acuto, sintomi

immediati, diagnosi radiologica adeguata in correlazione con il quadro

clinico”.

Alla luce di questa

nuova prova appare quindi evidente che la tesi sostenuta dall’assicurato

ricorrente trova il sostegno di uno specialista riconosciuto a livello

nazionale e merita quindi tutta la necessaria attenzione. Gli argomenti

invocati dalla CO 1 vengono qui confutati in modo palese e impongono quindi

un’accettazione pacifica e serena dell’assicurato, che rimane a tutti gli

effetti, non solo di legge, vittima e protagonista del proprio incidente, al di

là delle definizioni tecnico-giuridiche su cui si appoggia controparte per

sostenere una tesi definitiva irragionevole da un esperto indipendente” (cfr.

doc. IX).

In allegato, la parte ricorrente

produce la mail di data 23 ottobre 2024, trasmessa dal dr. med. __________ al

dr. med. __________, dalla quale risulta quanto segue:

"

(…) secondo buon senso comune e secondo terminologie abituali ci

troviamo di fronte alle conseguenze di un infortunio sportivo, cioè ad una

ernia discale lombare provocata da un infortunio sportivo. Né più, né meno di

una rottura del legamento crociato dopo una caduta con gli sci, o di una

distorsione alla caviglia con frattura malleolare dopo l’atterraggio dopo una

schiacciata a pallavolo, etc, etc, etc. Anche dal punto di vista puramente

scientifico, siamo di fronte ad un’ernia discale posttraumatica, poiché tutti

gli elementi clinici noti portano alla conclusione che gli elementi noti sono

in immediata relazione temporale e causale: assenza di previ disturbi legati ad

un processo degenerativo, evento acuto, sintomi immediati, diagnosi radiologica

adeguata in correlazione con il quadro clinico.

Il problema sembra

essere legato alla definizione di infortunio che si è venuta a creare a seguito

della giurisprudenza. Questa definizione ha ben poco a che vedere con il buon

senso comune e con l’evidenza scientifica. Essa è volta a coprire aspetti di

natura puramente assicurativa e quindi finanziari. Non sono quindi in grado di

valutare quali siano le chances di un ricorso contro la decisione della CO 1” (cfr.

all. a doc. IX).

1.15. L’assicuratore LAINF convenuto, il

14 novembre 2024, prende posizione al riguardo, rilevando quanto segue:

"

(…) l’CO 1 osserva nuovamente che la nozione d’infortunio è una

questione giuridica e non medica (A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2° ed., Berna 1989, pag. 175; J.-L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 73) per cui incombe

all’amministrazione e in caso di ricorso al giudice determinare se l’evento

fatto valere costituisce o meno un infortunio. L’opinione del medico non è

decisiva quando si tratta di definire la natura dell’accaduto. Sintomatico è

comunque il fatto che il Prof. Dott. __________ indica che la definizione

d’infortunio ai sensi della giurisprudenza ha poco a che vedere con il buon

senso comune. Senza volere entrare nel merito del giudizio espresso dal medico

egli riconosce che vi possono essere delle divergenze fra quanto ritenuto da

chi non è chiamato ad applicare la legge ed i Tribunali.

Per il rimanente l’CO 1

rinvia nuovamente alla giurisprudenza in materia di ernia discale risp. alle

considerazioni della sottoscritta enunciate in sede di risposta di causa fermo

restando che la documentazione iniziale non menziona la presenza di disturbi

radicolari. In occasione della visita presso il Pronto soccorso è stato

diagnosticato uno stiramento muscolare al gluteo a sinistra. Il referto della

RM esperita il 5.1.2023 – e quindi a distanza di quasi un mese dall’evento –

menziona, come anche ricordato dal medico assicurativo, la presenza di

alterazioni degenerative: diffuse alterazioni spondiloartrosiche con piccola

ernia di Schmorl, alterazioni compatibili con angiomi, disidratazione discale

con protrusione discale, leggera artrosi, ecc.

L’Alta Corte ha

peraltro già avuto l’occasione di ricordare che l’espressione

“post-traumatico”, in generale, si riferisce all’elemento temporale e non alla

causalità (sentenza del TF 8C_524/2014 del 20.8.2014).

Per ogni evenienza,

giova precisare che, in analogia con la giurisprudenza vigente sotto l’egidia

del vecchio art. 9 cpv. 2 OAINF, l’ernia discale non è una lesione corporale

parificabile ai postumi d’infortunio (DTF 116 V 154 consid. 5d; RAMI 1988 pag.

375).” (cfr. doc. XI).

1.16. Il doc. XI è stato trasmesso per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile

2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato

dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura

giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché,

come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA,

l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, come visto, l’assicuratore

resistente ha dapprima corrisposto le prestazioni fino al 16 agosto 2023 per

poi negare – con la propria presa di posizione del 16 agosto 2023 - la sua

responsabilità in relazione ai disturbi lamentati dall’assicurato, rinunciando

tuttavia a richiedere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel

frattempo all’insorgente (cfr. supra consid. 1.4.).

Successivamente,

con la decisione formale del 25 aprile 2024, l’CO 1 ha revocato la presa

di posizione del 16 agosto 2023 e riconosciuto sino a quella stessa data il

diritto alle prestazioni a dipendenza del sinistro del 9 dicembre 2022,

precisando che, dopo il 16 agosto 2023, i disturbi presentati da RI 1 “non

sono più causati dall’infortunio” (cfr. supra consid. 1.9. e doc. 31).

Con decisione su opposizione

notificata al ricorrente l’11 luglio 2024, poi, la parte resistente ha rilevato

che avrebbe “potuto e dovuto rifiutare di versare le prestazioni” posto

che il “movimento compiuto dall’assicurato non ha nulla di straordinario per

un portiere di hockey”. In ogni caso, ha precisato ancora l’CO 1, “ammesso

e non concesso che l’assicurato fosse stato vittima di un infortunio, non

sussiste nessun elemento atto a mettere in discussione la valutazione del dott.

PD dott. __________, medico assicurativo, specialista in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, il quale, in data 22.4.2024, ha

rilevato che la RM della colonna lombare ha messo in luce unicamente delle

alterazioni degenerative. In presenza di un trauma contusivo dopo 4-5 mesi

l’infortunio non gioca più alcun ruolo causale.” (cfr. supra, consid. 1.11.

e all. 2 al doc. I)

Con

decisione su opposizione l’CO 1, pur indicando che avrebbe “potuto e dovuto

rifiutare di versare le prestazioni”, ha comunque confermato il proprio

precedente provvedimento mediante il quale aveva riconosciuto che RI 1 è stato

vittima, il 9 dicembre 2022, di un infortunio.

Questa Corte deve quindi chinarsi, in primo luogo, sulla

questione di sapere se in concreto si è effettivamente in presenza di un

infortunio, o meno, ai sensi dell’art. 4 LPGA.

Secondariamente, il TCA dovrà

valutare se a ragione, oppure no, l’istituto assicuratore ha cessato

l’erogazione delle prestazioni successivamente al 16 agosto 2023 in quanto da

quel momento i disturbi lamentati dal ricorrente non si trovavano più in nesso

causale con il sinistro occorsogli.

2.3. L'art.

4 LPGA definisce l'infortunio come segue:

"

È considerato infortunio qualsiasi

influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un

fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).

Scopo della definizione è

di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).

Pertanto

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19

agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V

61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).

Vi

è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve

accadere nel mondo esterno.

Quando

il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati (cfr. fra le

altre, STF 8C_153/2023 del 9 novembre 2023, consid. 3.2.).

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STF 8C_404/2020

dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.).

Da

un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 122 V 232 consid.

1; DTF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2; DTF 116 V 138

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165 pag. 59 consid. 3b).

Deve

poi essere ricordato che il carattere straordinario

non riguarda gli effetti del fattore esterno, ma esclusivamente il fattore

medesimo. Poco importa dunque che il fattore esterno abbia eventualmente

provocato delle conseguenze gravi o inattese (cfr. DTF 129 V 402 consid.

2.1 p. 404 e riferimenti ivi citati; 122 V 230 consid. 1 p. 232 s.).

D’altro canto, l'Alta

Corte ha già avuto modo di stabilire che non è lecito partire dal danno alla

salute, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da

provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La

carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un

infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura

medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2).

Infine, è utile precisare,

come già rilevato dalla parte resistente, che la nozione medica di

trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento

traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre

all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non

presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98

del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13 ottobre 2008; Bühler, Der

Unfallbegriff, p. 268).

Il Tribunale federale

ricorda costantemente che la nozione di infortunio è di natura giuridica e che

spetta pertanto all’assicuratore contro gli infortuni o al giudice di

qualificare un evento come infortunio (cfr. STF 8C_412/2018 del 28 febbraio

2019:

" 5.2.1. Il convient tout d'abord de relever que la cour cantonale, dans

son jugement du 8 avril 2013, a ordonné à la partie recourante la mise en

oeuvre d'une expertise portant sur la question de la causalité naturelle entre

l'accident du 22 août 2005 et les atteintes au genou droit - cas échéant sur

"l'existence d'une causalité partielle et le retour à un statu quo sine

vel ante " - et non pas sur la nature de l'événement du 22 août 2005,

qu'elle avait d'ores et déjà qualifié d'accident. On ne saurait dès lors

reprocher à la cour cantonale de s'être écartée du point de vue du docteur

I.________ quant à la qualification juridique de cet événement. Au demeurant,

contrairement à la question de la causalité naturelle qui est une question de

fait devant être éclaircie par les médecins, la notion d'accident est de nature

juridique. C'est donc uniquement au juge ou à l'assureur-accidents qu'il

incombe de qualifier un événement d'accident au sens de l'art. 4 LPGA (arrêts

8C_448/2015 du 17 décembre 2015 consid. 4.2, in SVR 2016 UV n° 27 p. 89;

8C_552/2008 du 29 janvier 2009 consid. 6.2, in SVR 2009 UV n° 31 p. 109).”

2.5. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio

2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b,

111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A. Bühler,

Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung

1995, S. Gallo 1995, pag. 267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ai postumi di

infortunio (cfr. DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.6. Secondo la giurisprudenza

federale, in caso di danno alla salute insorto nello svolgimento di un’attività

sportiva, il criterio del fattore straordinario e, dunque, l’esistenza di un

infortunio, devono essere negati in assenza di un evento particolare (cfr. DTF

130 V 117 consid. 2.2 “ohne besonderes Vorkommnis”; STF 8C_159/2023 del

9 novembre 2023 consid. 3.3.;).

Pertanto, il fattore

esterno è straordinario soltanto se esso non rientra più, da un punto di vista

oggettivo, nell’ambito di ciò che è normale e abituale, ma non quando un

avvenimento rientra nella consueta varietà di movimenti che lo sport in

questione comporta (cfr. STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza U 172/03

del 30 dicembre 2003 pubblicata in DTF 130 V 117 (= RAMI 2004 pag. 270 seg.) il

Tribunale federale ha ammesso l'esistenza di un fattore esterno straordinario,

inteso quale evento fuori programma (“movimento scoordinato”) ostacolante il

normale ed usuale processo motorio, nel caso di un check alla balaustra durante

un incontro di disco su ghiaccio, di cui era stato vittima un giocatore

dilettante.

Al riguardo, l'Alta Corte

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 3. Streitig und zu prüfen ist, ob einer beim Eishockeyspiel

durch einen Bandencheck verursachten Verletzung ein ungewöhnlicher äusserer

Faktor zu Grunde liegt. Umstritten ist insbesondere das Element der

Ungewöhnlichkeit.

Das Unfallmerkmal des ungewöhnlichen äusseren

Faktors ist im vorliegenden Fall zu bejahen. Zwar trifft es zu, dass Eishockey

eine schnelle und mit viel Einsatz geführte Kampfsportart ist. Mit harten

Körperkontakten und Körperangriffen ist zu rechnen. Diese sind in

reglementarisch umschriebenen Grenzen erlaubt. Es ist unbestritten, dass der

Körper hiebei grossen Kräften ausgesetzt ist. Die Körperattacken und das Fallen

gehören somit zu den üblichen Umständen dieser Sportart und es mag zutreffen,

dass sie auch trainiert werden. Indessen kann der ungewöhnliche äussere Faktor,

der dem Unfallbegriff inhärent ist, auch darin bestehen, dass eine

Körperbewegung "programmwidrig" beeinflusst worden ist. Der auf diese

Weise unkoordinierte Bewegungsablauf stellt dann den ungewöhnlichen äusseren

Faktor dar.

Der Versicherte hat sich beim Check gegen eine

Bande verletzt. Durch diesen Vorgang ist der natürliche Ablauf der BGE 130 V 117 S. 121. Körperbewegung programmwidrig beeinflusst worden. Darin liegt die

Ungewöhnlichkeit des Geschehens. Es mag zwar zutreffen, dass derartige

Körperattacken im Eishockey häufig vorkommen. Das ändert indessen nichts daran,

dass sie zu einer unvorhersehbaren Beeinträchtigung des Bewegungsablaufs

führen, welcher der betroffene Spieler gleichsam ausgesetzt ist. Der vom

Spieler vorgesehene Ablauf wird durch die äussere Einwirkung des Gegenspielers

gestört. Jeder Spieler muss zwar damit rechnen, dass er gefoult wird, er kann

indessen nicht voraussehen, wie sich die Körperattacke auf den natürlichen

Bewegungsablauf - und nicht etwa auf den Körper, was unwesentlich ist

(vgl. BGE 122 V 232 Erw. 1) - auswirken wird. Darin liegt die Ungewöhnlichkeit

dieser Einwirkung (vgl. auch RKUV 1993 Nr. U 165 S. 59 Erw. 3b; BÜHLER, a.a.O.,

S. 244). Das Ereignis vom 26. Dezember 2001 stellt demnach einen Unfall im

Rechtssinne dar, weshalb der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden

ist." (DTF 130 V 117 pag. 120-121).

In un’altra sentenza U 165/03 del 30 dicembre 2003, l’Alta Corte ha negato l’esistenza del fattore

straordinario con riferimento al brusco passaggio dalla posizione orizzontale a

quella verticale in un salto con il paracadute, rilevando che si tratta di un

movimento ordinario per quella disciplina, ove a modificarsi a seconda del singolo

salto è l’intensità:

" Der

geschilderte Bewegungsablauf bei der Öffnung des Schirms ist dem

Fallschirmspringen inhärent und im Grundsatz immer gleich. Für einen

Fallschirmspringer ist es daher ein natürlicher Bewegungsablauf. Auch wenn er

besonders intensiv verläuft, wird er nicht programmwidrig. Zwar können

allenfalls höhere oder auch massive Kräfte auf den Körper einwirken, wenn sich

der Fallschirm, wie von der Versicherten geltend gemacht wird, gleichsam

"explosionsartig" öffnet und eine grössere als die gewohnte

Bremswirkung erzeugt. Der Bewegungsablauf wird dadurch

indessen nicht verändert, sondern bloss intensiviert. Darin liegt keine

Ungewöhnlichkeit.” (consid. 3).

Il

fattore esterno straordinario, inteso quale evento fuori programma (“movimento

scoordinato”) ostacolante il normale ed usuale processo motorio è poi stato

negato dal Tribunale federale per il danno alla salute insorto durante una

partita di pallavolo (RAMI 2004 pag. 535 seg. = Plaidoyer 2004 pag. 74 -74) nel

caso di una caduta dopo un salto.

In una sentenza 8C_180/2007

del 12 marzo 2008 consid. 5, il TF ha negato l’esistenza di un infortunio

trattandosi di un’assicurata che giocando a basket, allorquando si trovava

sotto canestro, aveva effettuato un movimento energico di torsione del tronco,

mantenendo però i piedi fissi al suolo. In quella fattispecie, l’Alta Corte ha

ritenuto che il brusco movimento di rotazione del tronco non costituiva un

movimento scoordinato, che interviene quando l’abituale e normale svolgimento

di un movimento del corpo è stato interrotto da un ostacolo non programmato

legato all’ambiente esterno, come lo è il fatto di scivolare, d’inciampare, di

urtare un oggetto o d’evitare una caduta.

L’ intervento di un

infortunio ai sensi di legge trattandosi di un assicurato che, sciando su

terreno irregolare, è scivolato su una lastra di ghiaccio senza cadere e,

perdendo il controllo degli sci, è passato su una cunetta, è stato sollevato da

terra e, ricadendo, ha battuto la parte superiore del corpo girata (RAMI 1999 U

345 pag. 420 ss.), oppure trattandosi di un’assicurata che aveva urtato con il

coccige la pista dura, praticando lo Snow-Tubing ( STF U 411/05

dell’11 maggio 2007 pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 4).

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 81, la Corte federale ha ricordato in quali

particolari circostanze è stato riconosciuto come infortunio l'evento accaduto

ad uno sciatore ed in quali, no:

" Ein solches Zusatzgeschehen - und mit diesem das Merkmal des

ungewöhnlichen äusseren Faktors im Sinne einer den normalen Bewegungsablauf

störenden Programmwidrigkeit - ist gegeben bei einem Skifahrer, der auf einer

Buckelpiste auf einer vereisten Stelle ausgleitet, ohne zu stürzen, danach unkontrolliert

einen Buckel anfährt, abgehoben wird und bei verdrehter Oberkörperhaltung hart

auf dem Boden aufschlägt (RKUV 1999 Nr. U 345 S. 420, U 114/97), nicht

aber, wenn beim Skifahren auf einer steilen, buckligen Piste und Kompression in

einer Wellenmulde eine Diskushernie auftritt (SUVA-Bericht 1991 Nr. 3 S. 5, U 16/91)."

Per una panoramica della giurisprudenza federale e

cantonale in materia d’infortuni in ambito sportivo, cfr. D. Cattaneo, Sport e

assicurazioni sociali, in: Diritto senza devianza, Ed. Cancelleria dello Stato

del Cantone Ticino, Bellinzona e Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra,

Monaco 2006, pag. 263 seg. e D.

Cattaneo, Sport et assurances sociales,

in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale (CGRSS), N° 45-2010, pag.

140 seg..

2.7. Nella

presente evenienza, dalla lettera di dimissione del 13 dicembre 2022 emerge che

l’assicurato “consulta per dolori al gluteo dopo aver sentito uno strappo

mentre giocava a hockey venerdì sera” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 11).

Nella Notifica d’infortunio LAINF

del 12 dicembre 2022 è stato indicato che RI 1, il 9 dicembre 2022, mentre “stava

giocando a hockey su ghiaccio e a causa di un movimento brusco, si è procurato

uno strappo al gluteo sinistro” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1).

Il 2 agosto 2023 l’assicurato ha

risposto ad una serie di quesiti postigli dall’CO 1. Egli ha in particolare

comunicato che il 9 dicembre 2022, giocando ad hockey su ghiaccio nel ruolo di

portiere, “durante una partita muovendomi lateralmente con una torsione del

busto accompagnata dall’allungamento della gamba sinistra ho sentito una fitta

fortissima” (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 12).

Dopo

la presa di posizione del 16 agosto 2023 dell’CO 1 che negava l’infortunio e

comunicava che avrebbe cessato l’erogazione delle prestazioni, il medico

curante di RI 1 ha aggiunto, relativamente alla dinamica del sinistro, che la

gamba sinistra del portiere, nel muoversi “lateralmente con una torsione del

busto ed un allungamento eccessivo della gamba” gli era “letteralmente

“scivolata via”” (cfr. supra, consid. 1.6. e doc. 23).

Lo “scivolare via” della

gamba è poi rimasto un elemento costante della descrizione della dinamica di

quanto occorso ad RI 1, riportato tanto in sede di opposizione alla decisione

del 25 aprile 2024 (cfr. supra, consid. 1.10.), quanto ricorsuale (cfr. supra,

consid. 1.12. e doc. I).

A

proposito della dinamica dell’evento che ha visto coinvolto il 9 dicembre 2022 RI

1 mentre era in corso una partita di hockey amatoriale, il TCA constata

innanzitutto che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il

danno si è manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone, né con

oggetti (per un diverso caso, relativo al disco su ghiaccio, cfr. la già citata

DTF 130 V 117).

Deve essere, perciò, esaminato

se, nel caso di specie, si può ammettere che vi sia stato un movimento

scombinato rispetto a quanto consueto nella pratica dell’hockey su ghiaccio

(cfr. supra, consid. 2.4.).

Chiamata a pronunciarsi in merito

all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte ritiene che

l’allungamento della gamba sinistra con torsione del busto, accompagnata da uno

scivolamento incontrollato della gamba sinistra

(sul principio della dichiarazione della prima ora, cfr. comunque STF 8C_159/2017

del 18 aprile 2017 consid. 5.3; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594; STF

8C_375/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 6.4.; STF 8C_404/2021 dell’11 giugno

2021 consid. 3.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati) da parte di RI 1 nel tentativo di parare un tiro

mentre giocava una partita di hockey su ghiaccio nel ruolo di portiere, non

costituisce un movimento scombinato ritenuto che tali movimenti sono ricorrenti

nella pratica dell’hockey su ghiaccio, che è notoriamente uno sport veloce che

comporta rapidi spostamenti sui pattini, in particolare per il portiere,

chiamato ad intervenire su tiri di diversa velocità anche con i gambali.

Non siamo dunque in presenza di

un infortunio ai sensi dell’art 4 LPGA.

Comunque anche se si volesse, per

pura ipotesi di lavoro e con riferimento allo “scivolamento della gamba”,

ritenere, come ha fatto l’CO 1 nella propria decisione del 25 aprile 2024 che

si tratta di un infortunio, il ricorso andrebbe comunque respinto per i motivi

che verranno esposti nei prossimi considerandi.

In questo contesto va

sottolineato che, nella decisione su opposizione, pur rilevando che avrebbe “potuto

e dovuto rifiutare di versare le prestazioni”, la parte convenuta non ha

riformato la propria decisione nel senso di negare l’infortunio ma ha versato

le prestazioni sino al 16 agosto 2023 ed ha rinunciato a chiederne la restituzione.

2.8. Ai sensi

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento

dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine

qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento

infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su

detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio

della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura

possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177

consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Se un

infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto

anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi

accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 pag.

75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

pag. 1093).

2.9. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento

dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p.

51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica,

dal momento in cui è accertata la causalità naturale

il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e

117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungs-rechts, in SZS/RSAS 2/1994, pag. 104 seg.; M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.10. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di

medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da

preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali.

Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti

determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la

causa propriamente detta di un’ernia del

disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05

del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia

discale va considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le

condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una

particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco

intervertebrale e se i tipici sintomi dell'ernia discale, così come la relativa

incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF

8C_560/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.4; 8C_408/2019 del 26 agosto 2019

consid. 3.3; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1

consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 pag. 190 consid. 3, U 379 pag. 192 consid. 2; STF

8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2:

" Nella

pratica medica in ambito di assicurazione contro gli infortuni risulta che le

ernie del disco sorgono spesso a causa di cambiamenti degenerativi del disco

intervertebrale e un evento infortunistico solo eccezionalmente, ossia in

condizioni particolari, può essere preso in considerazione come la causa del

disturbo. Un'ernia del disco può per contro essere considerata legata a un

infortunio, quando l'incidente sia di una particolare gravità e sia atto di

causare una lesione del disco, i cui sintomi di un'ernia discale (sindrome vertebrale

o radicolare) emergono senza indugio, provocando un'immediata incapacità al

lavoro. In questa eventualità l'assicuratore contro gli infortuni per prassi

deve assumersi anche le prestazioni di un'eventuale recidiva e delle eventuali

operazioni (sentenze 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.1, 8C_213/2008

del 9 giugno 2008, U 138/99 dell'8 febbraio 2000 consid. 2a, pubblicata in RKUV

2000 Nr. U 379 pag. 192 con riferimenti)”.

Fatti

I

criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento

duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella

misura in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia

stato anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.

6.1).

In

particolare, è necessario che vi siano "… attendibili reperti

radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e

duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI

2000 No. U 363, p. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

Qualora

un’ernia discale sia stata semplicemente attivata dall’infortunio in presenza

di uno stato degenerativo preesistente (asintomatico), è dato

un peggioramento temporaneo. In tale eventualità, l'assicurazione assume

unicamente la sindrome dolorosa direttamente legata all’infortunio.

Fintanto

che non è stato raggiunto lo status quo sine vel ante,

l’assicuratore è, quindi, tenuto ad assumere, in base all’art. 36 cpv. 1 LAINF,

le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e le prestazioni

sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex art. 10 LAINF. La

persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata (cfr. STF

8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi citato 5.5; STF

8C_519 /2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.5:

" Piuttosto

occorre considerare che l'ernia del disco a fronte di uno stato degenerativo

preesistente sia stato solo stimolato, ma non causato dall'infortunio. In tale

eventualità, l'assicurazione contro gli infortuni deve prendersi carico

soltanto le prestazioni relative alla sindrome dolorosa direttamente in

relazione con l'incidente. Nella misura in cui il cosiddetto stato quo sine vel

ante non è ancora raggiunto, l'assicuratore contro gli infortuni deve assumersi

di regola a norma dell'art. 36 cpv. 1 LAINF oltre alle indennità giornaliere

anche le spese di cura e i rimborsi di spese, fra cui rientrano anche le spese

di cure di cui all'art. 10 LAINF. La persona assicurata ha diritto anche a

interventi operatori inclusivi della cura adeguata (cfr. sentenza 8C_326/2008

del 24 giugno 2008 consid. 3.2 con riferimenti).”).

In base

alle attuali conoscenze scientifiche, in presenza di lombalgie e di

lombosciatalgie posttraumatiche, ci si può attendere che lo status quo

sine venga raggiunto dopo tre – quattro mesi.

In

generale, dopo una contusione, una distorsione oppure uno stiramento al

rachide, il peggioramento temporaneo si ritiene risolto dopo sei – nove mesi,

al più tardi dopo un anno in presenza di un rilevante stato degenerativo

preesistente (cfr. STF 8C_319/2020 del 3 settembre 2020 consid. 6.6 e

riferimenti ivi menzionati; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.6).

Qualora

un’ernia del disco preesistente nel segmento lombare sia stata solo resa

manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono

apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora

considerati conseguenza naturale dell’evento in questione, la giurisprudenza

tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).

Occorre,

infatti, precisare che, secondo il Tribunale federale, la durata tollerata

della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco

(rachide lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).” (STF

U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

2.11. Nella

concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che

l’amministrazione ha posto fine a decorrere dal 16 agosto 2023 alle prestazioni

dipendenti dall’evento occorso ad RI 1 – che in conseguenza del sinistro non ha

lamentato alcuna incapacità lavorativa e che nella stagione successiva,

2023/2024, ha giocato lo stesso nella sua versione consultabile il 28

novembre 2024) - oltre 8 mesi prima, facendo capo, in

particolare, al parere espresso in proposito dal proprio consulente medico.

In

effetti, nel proprio apprezzamento del 22 aprile 2024, il dr. med. __________

ha, come visto (cfr. supra consid. 1.9), risposto affermativamente alla domanda

a sapere se “prima dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il

criterio della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o

asintomatiche alla parte del corpo interessata” dall’evento del 9 dicembre

2022. In tal senso, il medico ha richiamato il referto RM in atti che, in

particolare per il segmento L5/S1, dà atto di “disidratazione discale

con protrusione discale (…) sembra osservarsi sospetto frammento erniario

sequestrato in sede paramediana-foraminale sinistro, con possibile contatto

recessuale sinistra con possibile contatto con la radice S1 sinistro. Leggera

artrosi interfaccettaria”, sulla cui base lo specialista fiduciario ha

concluso per la presenza di affezioni pregresse al sinistro, e meglio “discopatia

e spondilartrosi a base di usura/malattia” (cfr.

supra consid. 1.2. e doc. 30).

Il dr. med. __________ ha, poi,

risposto negativamente alla domanda a sapere se “l’infortunio ha causato con

probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili”,

osservando che nel referto RM “non vi sono lesioni documentate” (cfr.

doc. 30) e precisato, quanto al momento dal quale “la sintomatologia non è

più influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio”,

che in presenza di un “trauma contusivo alla colonna lombare: 4-5 mesi di

trattamento conservativo” (cfr. doc. 30).

Agli

atti figura pure il parere trasmesso via mail al curante dell’assicurato dal

dr. med. __________ in data 23 ottobre 2024, il cui tenore, in particolare e

come visto (cfr. supra consid. 1.14.), è il seguente:

"

(…) secondo buon senso comune e secondo terminologie abituali ci

troviamo di fronte alle conseguenze di un infortunio sportivo, cioè ad una

ernia discale lombare provocata da un infortunio sportivo. Né più, né meno di

una rottura del legamento crociato dopo una caduta con gli sci, o di una

distorsione alla caviglia con frattura malleolare dopo l’atterraggio dopo una

schiacciata a pallavolo, etc, etc, etc. Anche dal punto di vista puramente

scientifico, siamo di fronte ad un’ernia discale posttraumatica, poiché tutti

gli elementi clinici noti portano alla conclusione che gli elementi noti sono

in immediata relazione temporale e causale: assenza di previ disturbi legati ad

un processo degenerativo, evento acuto, sintomi immediati, diagnosi radiologica

adeguata in correlazione con il quadro clinico.

Il problema sembra

essere legato alla definizione di infortunio che si è venuta a creare a seguito

della giurisprudenza. Questa definizione ha ben poco a che vedere con il buon

senso comune e con l’evidenza scientifica. Essa è volta a coprire aspetti di

natura puramente assicurativa e quindi finanziari. Non sono quindi in grado di

valutare quali siano le chances di un ricorso contro la decisione della CO 1” (cfr. supra, consid. 1.14. ed all. a doc. IX)

2.12. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e

RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa

giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte

(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022

e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV

Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Considerandi

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.13

Chiamato

ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione

espressa dal dr. med. __________, specialista che vanta una vasta esperienza in

materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui, in presenza, da

una parte di “discopatia e spondilartrosi a base di usura/malattia” e d’altra parte di una sintomatologia che, con probabilità

preponderante, trascorsi “4-5 mesi di trattamento conservativo”

dall’evento non doveva più esserne influenzata,

possa, per quanto sintetica, validamente costituire da base al giudizio che è

ora chiamato a rendere.

D’altro

canto, il TCA non ritiene che il rapporto del dr. med. __________ (cfr. supra,

consid. 2.11.) sia suscettibile di generare dei dubbi, neppure lievi, a

proposito della correttezza del parere del medico di fiducia dell’CO 1.

In

effetti, laddove il dr. med. __________ riferisce dell’“assenza di

previ disturbi legati ad un processo degenerativo”, questa Corte rileva che

processi degenerativi in corso appaiono, invece, refertati nella RMN agli atti

(cfr. supra, consid. 1.2.).

Rammentato che in concreto

oggettivati in L5/S1dalla RM sono, peraltro, stati una disidratazione discale

con protrusione discale ed un sospetto frammento erniario sequestrato in sede

paramediana-foraminale sinistro, e che, come visto (cfr. supra consid. 2.10.), solo eccezionalmente un evento infortunistico può

essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco, il TCA rileva che la disidratazione

del disco intervertebrale (in concreto pure refertata tra L5 ed S1), inoltre, è

un fenomeno al quale “secondo la dottrina medica in materia, viene

generalmente imputata la riduzione del volume del disco e della capacità

ammortizzante con conseguente possibile formazione di un’ernia discale (cfr. ad

es. www.anestesiaweb.it/inc/ernia/htm)”,

che l’Alta Corte, in una sentenza M 10/04 del 31 agosto 2005 ha già ricondotto

ad “un’alterazione degenerativa discale” (cfr. M 10/04 del 31 agosto

2005, consid. 3.1.2. e 3.2.4.)

Affermando che RI 1 non aveva mai

accusato “previ disturbi legati ad un processo degenerativo”, quindi, lo specialista curante non può che fare

riferimento ad un’assenza di disturbi antecedenti all’infortunio in base alla

regola del “post hoc

ergo

propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo).

Ora,

la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto

dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del

27.

marzo 2013 consid. 7.2.2:

“Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall

aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)

ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich

nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22

giugno 2017).

Del resto, non può nemmeno essere ignorato che, come già

rilevato da questa Corte, per esempio, nella STCA 35.2023.18 del 10 maggio

2023, per esperienza, alterazioni degenerative della colonna vertebrale possono

restare asintomatiche a lungo e, il più delle volte, scompensare a seguito di

un evento banale, così come ha spiegato il dottor B. Zumstein, già Primario del

reparto di neurochirurgia presso l’Ospedale cantonale di Winterthur, in una

perizia giudiziaria elaborata nel quadro della procedura sfociata nella

pronunzia 35.1999.42 del 17 gennaio 2001, cresciuta incontestata in giudicato

(“Hingegen zeigen die Röntgenbilder eine krankhafte, degenerative

Veränderung im Sinne einer Diskopathie mit Spondylosebildung im Segment C5/C6. Dieser Befund bereitete offenbar vor dem

Unfallereignis keine wesentlichen Beschwerden, ev. vorübergehend im Jahre

1993.

Es ist nun eine bekannte, allgemeine Erfahrung, dass solche

Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann

meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand übergeführt

werden. In dieser Situation ist der Unfall als schmerzauslösender Faktor

anzusehen, was bedeutet, dass der Unfall zeitlich begrenzt kausal für das

Beschwerdebild verantwortlich ist.”).

Inoltre, contro l’ipotesi ricorsuale secondo la quale la

diagnosticata ernia discale lombare sarebbe stata causata dall’evento 9

dicembre 2022, va considerato che, esprimendosi a proposito dell'eziologia

delle ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di

un tribunale delle assicurazioni, il Prof. dott. R. Seiler, già

Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna,

ha spiegato, tra le altre cose, che in caso di

lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di

mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona

infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere

immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

" (…) In diesem

Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren

Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes

Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des

__________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich

folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das

Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des

Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der

Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder

Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross sein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte

Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort

liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche

seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."

(sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001 consid. 3b – il corsivo

è del redattore)

In tal senso, dalle processuali non risulta

che le circostanze evidenziate dal dr. med. __________, in particolare con

riferimento ai pretesi “sintomi immediati” relativi a una lesione del

rachide lombo-sacrale, si siano in concreto realizzate.

Innanzitutto,

giova rammentare che è stato il ricorrente medesimo a recarsi presso il Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________ tre giorni dopo l’evento traumatico,

limitandosi a lamentare “dolori al gluteo” sinistro, camminando senza

particolari problemi (“marcia normale, non deficit sensitivo motori”),

venendo dimesso il giorno stesso in “condizioni generali buone” (cfr.

doc. 11).

Secondariamente,

il TCA osserva che il ricorrente non ha riferito di dolori lombari/sacrali né

in occasione della visita presso il Pronto soccorso, né questi emergono dalla

notifica di infortunio, né dal referto della RM cui si è sottoposto il 5

gennaio 2023.

Se poi,

il dr. med. __________ indica che in occasione della visita del 2 gennaio 2023 ha

visitato RI 1 per “un dolore giudicato da me radicolare, importante, 8/10”, è solamente in occasione della visita del 7 febbraio 2023

che risulta che il paziente ha riferito di dolori lombari da metà dicembre 2022

(cfr. supra, consid. 1.2. e doc. 10).

Alla

luce di ciò e di quanto già accertato con riferimento alla dinamica dell’evento

del 9 dicembre 2022, occorre ritenere che il sinistro accaduto all’insorgente,

non era idoneo a causare la lesione discale che gli è stata

diagnosticata nel prosieguo (né a provocare un peggioramento

direzionale di uno stato morboso preesistente, ma soltanto un

peggioramento temporaneo).

Stante

tutto quanto precede, il parere espresso dal dr. med. __________ alla base

della decisione impugnata, secondo il quale l’evento del 9 dicembre 2022 non ha

causato alcun danno morfologico (non oggettivato nella RMN) ma ha peggiorato

soltanto temporaneamente lo stato preesistente del rachide lombare, risulta

conforme alla dottrina medica e alla giurisprudenza federale.

In caso

di peggioramento transitorio dello stato preesistente, l’assicuratore

contro gli infortuni deve rispondere per la sindrome dolorosa direttamente

legata all’infortunio (cfr. consid. 2.10.).

Ora,

alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo il 16 agosto 2023 i disturbi

lombari non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale,

dell’evento del 9 dicembre 2022.

Al

riguardo, va rilevato che il dr. med. __________ ha considerato la causalità naturale

estinta a distanza di 4-5 mesi dal sinistro, che il ricorrente è sempre stato

abile al lavoro e che l’CO 1 ha erogato le prestazioni sino al 16 agosto 2023,

vale a dire per oltre 8 mesi in totale dal momento in cui si è verificato

l’evento.

2.14

A titolo abbondanziale, il TCA

ricorda che, per costante giurisprudenza federale, l’ernia discale non è una

lesione parificabile ai postumi di infortunio secondo l’art. 6 cpv.2 LAINF

(cfr., a proposito dell’art. 9 v.OAINF, la DTF 116 V 145 consid. 5 in fine;

STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.4., pubblicata in RDAT I-2003 N.

79; STFA U 309/00 del 20 settembre 2001 consid. 2; STFA U 238/99 del 14

febbraio 2000 consid. 5; STCA 35.2021.100 del 4 aprile 2022 consid. 2.5.; D.

Cattaneo, “Sport e assicurazioni sociali” pag. 296 n.62).

2.15

Stante quanto precede la decisione

su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.16

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti