35.2024.74
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha assoggettato al regime contributivo, quali salari determinanti, le somme versate dalla ricorrente a due imprese per i lori servizi
17 marzo 2025Italiano35 min
In virtù dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a cpv.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.74
cr
Lugano
17 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
luglio 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. La ditta RI 1, con sede a __________,
è stata fondata nel 2019.
A partire dal 4 febbraio 2019 i
suoi dipendenti sono stati assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1.
1.2. Nella primavera 2023 l’assicuratore
infortuni ha proceduto ad una revisione delle dichiarazioni salariali della RI
1 (cfr. doc. 83).
Con fatture dopo revisione del 20
dicembre 2023, l’amministrazione ha fatturato alla ditta in questione dei premi
impagati inerenti a delle “differenze di importo e delle problematiche legate a
prestazioni di manodopera di società in liquidazione” per il periodo compreso
fra il 4 febbraio 2019 e il 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 114).
In sostanza, l’CO 1 ha ritenuto
che le rimunerazioni corrisposte dalla RI 1 ad una serie di cinque società (e
meglio: __________, __________, __________, __________, __________) avrebbero
dovuto essere considerate salari soggetti a premi ai sensi dell’AVS, ciò che
non era, però, stato il caso.
Dopo un rapporto supplementare
sulla revisione, l’assicuratore infortuni ha proceduto all’annullamento di tre
fatture concernenti tre società (e meglio: __________, __________ e __________,
cfr. doc. 141, 142 e 143), confermando quelle post revisione del 20 dicembre
2023 relative alle società __________ e __________ (cfr. doc.156).
A seguito dell’opposizione
interposta da RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1 – contestando il recupero
delle indennità versate alle società __________ e __________ (cfr. doc. 151) -
in data 25 luglio 2024 l’CO 1 ha confermato la propria precedente decisione (doc.
B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13
settembre 2024, la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
Sostanzialmente, l’avv. RA 1 ha
sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, gli
importi versati alle società __________ e __________ non corrispondessero al
corrispettivo di un’attività dipendente. Tali società, difatti, hanno agito in
qualità di subappaltatrici indipendenti della RI 1, come risulta dai contratti
di subappalto.
Inoltre, non vi è mai stato alcun
rapporto di subordinazione tra le citate società e la RI 1 (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).
considerato in diritto
2.1. Nel caso concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato ad assoggettare al regime
contributivo, a titolo di salari determinanti, le somme che la società
ricorrente ha versato a due imprese (__________ e __________) per i loro
servizi.
Conformemente all’art. 1a
cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d’obbligo ai sensi della presente legge i
lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti,
Fatti
i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori
d’apprendistato o protetti.
In virtù dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a cpv.
1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della
legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(AVS).
Secondo l’art. 92 cpv. 1 LAINF, i premi sono fissati dagli assicuratori in per mille
del guadagno assicurato.
L’art. 22 cpv. 2 OAINF recita che
è considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la
legislazione sull’AVS.
Il guadagno assoggettato ai premi
corrisponde dunque essenzialmente al salario determinante per l’obbligo
contributivo AVS.
2.2. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS, il
salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza
d’altri per un tempo determinato od indeterminato.
È dunque reputato reddito
risultante da un’attività lucrativa dipendente non soltanto la rimunerazione
diretta del lavoro fornito ma, di principio, ogni indennità o prestazione
percepita altrimenti, in base a un contratto di lavoro, nella misura in cui
tali prestazioni non siano esentate dall’obbligo contributivo in virtù di
disposizioni legali esplicitamente formulate (cfr. DTF 126 V 222 consid.
4; 124 V 101 consid. 2 e la giurisprudenza ivi menzionata).
2.3. Sapere se in un caso concreto
un'attività è dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS)
dipende dalle circostanze economiche del caso concreto (cfr. DTF 140 V 241 consid.
4.2 con riferimenti). Tale questione non deve essere risolta secondo la natura
giuridica del rapporto contrattuale tra le parti. I rapporti di diritto civile
possono fornire indizi ma non sono decisivi. In linea di principio è reputato
dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito
all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico
dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (cfr. STF
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.2 e riferimenti). Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni applicabili in modo uniforme e
schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività,
la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel
caso di specie (cfr. STF 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 4.1 e
riferimenti). Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere
forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle
autorità amministrative e, in caso di ricorso, all'esame dei giudici il compito
di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività
indipendente o dipendente.
2.4. Nel caso in cui delle persone
vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa
subappalta determinati lavori a delle persone, queste ultime vanno considerate
cottimisti o subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti sono
considerati di principio come persone che svolgono un’attività dipendente.
Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le
caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano
chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione
commerciale non subordinata con il loro mandatario (DTF 114 V 69 consid. 2b con
riferimenti; STF 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2).
2.5. Qualora un determinato lavoro sia
stato attribuito a una persona giuridica, non è di principio l’indennizzo che
ne deriva a essere soggetto all’obbligo contributivo ma il salario corrisposto
dalla persona giuridica che ha ottenuto il lavoro a quella fisica. Tuttavia,
quando in generale esistono delle circostanze che inducono a concludere che lo
statuto di persona giuridica è stato assunto unicamente per dei motivi legati
al diritto assicurativo, e ciò allo scopo di risparmiare sui contributi, e che
la persona giuridica non esercita alcuna attività imprenditoriale propriamente
detta – almeno nei confronti del committente – la sua indipendenza giuridica
non esplica effetti dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (STF
8C_218/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 4.1.1 e 4.2.2).
In una sentenza 8C_205/2023 del
21 dicembre 2023, il Tribunale federale si è occupato di una fattispecie
riguardante una società a garanzia limitata attiva nel ramo delle costruzioni
quale appaltatore generale, i cui collaboratori erano obbligatoriamente
assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1. Il Tribunale cantonale aveva ritenuto
che le somme di denaro versate in contanti dalla ditta ricorrente alle società B
e C - pure società a garanzia limitata attive nel ramo delle costruzioni, però
senza attività economica propria (“Sowohl die B.________ GmbH als auch die
C.________ GmbH hätten keine eigentliche unternehmerische Tätigkeit entfaltet
und seien nur aus versicherungsrechtlichen Motiven in die Rechtsform einer GmbH
gekleidet worden, um Beiträge einzusparen”) - non potevano essere
qualificate quale compenso per prestazioni riconducibili a un contratto
d’appalto (“Entgeld für werkvertragliche Leistungen”), ma che erano
invece servite a retribuire le prestazioni di lavoro fornite dalle persone
fisiche dipendenti di B e C.
Il TF ha confermato integralmente
la pronunzia cantonale e ha ribadito il principio secondo il quale un “Rechtsmissbrauch
vorliegt, falls ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von
Interessen verwendet wird, die dieses Institut nicht schützen will (vgl. Urteil
8C_218/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 4.2.1 mit Hinweisen).”.
In un’altra sentenza 9C_481/2022
del 23 gennaio 2024, l’Alta Corte, confermando integralmente la pronunzia di
questo Tribunale STCA 31.2022.10 del 14 settembre 2022, ha stabilito la
correttezza della richiesta di risarcimento (in via sussidiaria) al socio
gerente con diritto di firma individuale, quale organo formale di una ditta
attiva nell’ambito del montaggio/smontaggio ponteggi, per il danno causato dal
mancato versamento dei contributi paritetici ai sensi dell’art. 52 LAVS. Il Tribunale
federale ha considerato che la ditta in questione, società subappaltatrice,
fosse l’effettiva datrice di lavoro ai sensi della LAVS nei confronti dei
salariati non dichiarati, pagati “in nero”, i quali dipendevano da essa sia dal
profilo economico, che da quello organizzativo.
In un'altra sentenza 9C_162/2024
del 31 luglio 2024 l’Alta Corte ha ritenuto non sufficienti gli accertamenti
svolti dalla Cassa di compensazione competente al fine di stabilire il
carattere dipendente o indipendente della società alla quale erano stati
affidati dei lavori nell’ambito della costruzione da parte della società
insorgente. In particolare il TF ha considerato che non fosse stato
approfondito chi sopportasse il rischio economico e chi fosse tenuto a
rispondere in caso di lavori non eseguiti a regola d’arte. Le uniche tre
fatture prodotte dalla società ricorrente sono state giudicate insufficienti
per determinare la natura del rapporto contrattuale. Gli atti sono stati quindi
rinviati alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti e l’emanazione
di una nuova decisione.
2.6. Tenuto conto di quanto precede, è
dunque a ragione che l’CO 1 considera, per prassi, che in caso di ricorso a
prestazioni di terzi il loro indennizzo non può essere considerato come il
versamento di un salario soggetto a contributi e a premi, se fosse provato che
detto indennizzo è stato corrisposto a una persona giuridica esercitante
attivamente un’attività imprenditoriale che paga dei salari legati
all’indennizzo e versa in tale contesto i contributi previsti dal diritto delle
assicurazioni sociali.
In presenza di indizi tali da far
presupporre che degli indennizzi legati a un appalto non siano stati
corrisposti a un datore di lavoro come descritto in precedenza, occorre
verificare se tali pagamenti debbano essere considerati come dei veri e propri
versamenti di salario. Se, nonostante l’obbligo di svolgere i propri compiti
con la necessaria diligenza e di procedere ad annotazioni da cui risultino le
retribuzioni pagate (art. 93 cpv. 1 LAINF), la persona che versa l’indennizzo
non è in grado di produrre documenti atti a comprovare con il grado della
verosimiglianza preponderante il versamento di pagamenti a persone giuridiche,
si deve concludere che si tratta di versamenti di salario a persone fisiche, in
particolare se delle somme importanti sono state versate in contanti e se,
nell’ambito di attività in questione, il ricorso a cottimisti è frequente, in
quanto è lecito supporre che si tratti di dipendenti (cfr. decisione impugnata,
p. 3 s.).
2.7. Nell’ambito delle assicurazioni
sociali, la decisione si fonda, salvo disposizioni contrarie della legge, sui
fatti che appaiono come i più verosimili, ovvero che presentano un grado di
verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che un fatto possa
essere considerato come un’ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto
allegati o concepibili, occorre ritenere quelli che appaiono come i più
probabili (DTF 126 V 350 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).
2.8. Nella concreta evenienza, il TCA
rileva che la società ricorrente è iscritta a Registro di commercio dal 23
gennaio 2019.
Il suo scopo sociale consiste nel
“trasporto, il montaggio, lo smontaggio di ponteggi, l’assunzione di
rappresentanze di ditte operanti nel campo dei ponteggi. La società potrà
partecipare ad altre società nonché promuovere ogni altra attività atta a
conseguire il raggiungimento dello scopo sociale.”.
__________è socio e gerente con
firma individuale (cfr. estratto RC).
Rispondendo il 5 febbraio 2019
alle domande contenute nel questionario per l’esame dell’obbligo assicurativo, __________
ha in particolare dichiarato che l’attività della società consiste in “lavori
di ponteggi”, che essa impiega personale (3 dipendenti), che la massa
salariale annua inizialmente prevista era “CHF 210'600” (doc. 2).
Con decisione del 6 febbraio
2019, l’inizio dell’assicurazione è stato fissato dal 4 febbraio 2019 e
l’impresa in questione è stata inserita nella comunità di rischio 41A AG (grado
di tariffa base 117, corrispondente a un grado di tariffa base del 5.74%) per
gli infortuni professionali e 41A (grado di tariffa base 95, corrispondente a
un grado di tariffa base dell’1.9630%) per quelli non professionali (doc. 3).
Per il 2019 la RI 1 ha dichiarato
una massa salariale di fr. 269'262.85 (doc. 22), per il 2020 di fr. 516'287.05
(doc. 67) e per il 2021 di fr. 733'865.95 (doc. 58).
2.9. Nel corso del mese di febbraio
2023, l’assicuratore resistente ha annunciato alla società insorgente una
revisione delle liste paga prevista per il 18 giugno 2021, invitandola a
preparare la documentazione necessaria a tale fine (contabilità finanziaria,
documenti salariali con contabilità salariale, documenti salariali senza
contabilità salariale, altro) (doc. 183).
Nel quadro dei lavori di
revisione, in data 15 novembre 2023, l’CO 1 ha inviato alla RI 1 uno scritto,
il cui tenore è in particolare il seguente:
" In data 29
marzo 2023, durante il controllo dei salari 2019-2021 della vostra azienda,
sono emerse problematiche per le quali necessitiamo di maggiori chiarimenti.
Ci riferiamo alle prestazioni svolte per le seguenti società:
____________________
__________
__________
__________
__________
- Chi (persona fisica) ha effettuato
questi pagamenti in contanti?
- Chi (persona
fisica) era il destinatario di questi pagamenti in contanti?
- Chi (persona
fisica) ha firmato le ricevute di pagamento/ i documenti giustificativi?
- Al momento della
sottoscrizione dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le
responsabilità per l’esecuzione dei lavori?
- Sono stati
sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa
la relazione d’affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli?
- Chi ha svolto i
mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie
all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori?”
(doc. 91)
Con risposta del 24 novembre 2024 (cfr. doc. 97), poi
integralmente ripresa in data 4 dicembre 2023, ma suddividendo le risposte tra
una prima parte concernente __________ e __________ e una seconda parte
riguardante le altre ditte: __________, __________, __________ e B__________, RI
1 si è così espressa:
" (…) in
allegato trova le risposte alle sue domande:
Ditta/e: __________
1. Chi (persona fisica) ha
effettuato questi pagamenti in contanti?
La persona fisica che ha
effettuato questi pagamenti in contanti è il signor __________, titolare della
società RI 1.
Considerandi
2.
Chi (persona
fisica) era il destinatario di questi pagamenti in contanti?
La persona fisica
destinataria dei pagamenti era il signor __________.
3.
Chi (persona
fisica) ha firmato le ricevute di pagamento/ i documenti giustificativi?
La persona
fisica che ha firmato le ricevute di pagamento era il signor __________.
4.
Al momento della
sottoscrizione dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le
responsabilità per l’esecuzione dei lavori?
Le responsabilità
sono suddivise in base a chi eseguiva i lavori.
5.
Sono stati
sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa
la relazione d’affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli?
In allegato i
contratti firmati. Ci sono stati anche accordi verbali.
6.
Chi ha svolto i
mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie
all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori?
I mandati sono stati
svolti dai dipendenti delle società. Le informazioni sono state consegnate
dalla direzione dei lavori di RI 1. I dipendenti sono stati pagati dalle
società.
Ditta/e: __________
1.
Al momento della sottoscrizione
dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le responsabilità
per l’esecuzione dei lavori?
Le responsabilità sono
suddivise in base a chi eseguiva i lavori.
2.
Sono stati
sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa
la relazione d’affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli?
In allegato i
contratti firmati. Ci sono stati anche accordi verbali.
3.
Chi ha svolto i
mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie
all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori?
I mandati sono
stati svolti dai dipendenti delle società. Le informazioni sono state
consegnate dalla direzione dei lavori di RI 1. I dipendenti sono stati pagati
dalle società.
Queste direttive valgono per ogni società subappaltatrice. Per
qualsiasi altro chiarimento siamo a disposizione.” (Doc. 97)
Il rapporto di revisione è stato elaborato il 13 dicembre 2023
(doc. 107).
Dal documento in questione si
evince che le somme salariali soggette al pagamento dei premi dichiarate per
gli anni 2019, 2020 e 2021 non sono risultate corrette.
È in particolare emerso che nel
periodo considerato RI 1 aveva subappaltato regolarmente l’esecuzione di lavori
a cinque società che venivano retribuite in contanti su presentazione di
fatture, retribuzioni con contropartita non verificabile presso i rispettivi
beneficiari.
Queste cinque imprese erano la
__________ (Canton __________), subappaltatrice nel periodo 4 febbraio 2019
– 31 dicembre 2020 (doc. 111), la __________, subappaltatrice nel periodo 1°
gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 (doc. 110), la __________ (Canton __________),
subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 (doc. 113), la __________
subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 (doc. 112) e la __________
subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 (doc. 109).
In data 21 dicembre 2023, l’CO 1
ha quindi emanato cinque fatture relative a premi impagati tra il 4 febbraio
2019.
e il 31 dicembre 2021, considerando, dopo revisione, gli importi pagati
alle succitate cinque imprese alla stregua di salari determinanti. Questi premi
sono pertanto stati calcolati in base a quanto è stato versato alle ditte __________
(doc. 111), __________ (doc. 110), __________ (doc. 113), __________ (doc. 112)
e __________ (doc. 109).
In sede di opposizione, __________ ha contestato le fatture dopo
revisione, chiedendo un pagamento rateale nell’attesa di una nuova decisione
(doc. 117).
In data 29 gennaio 2024 l’avv. RA 1 ha comunicato all’istituto
assicuratore di avere assunto il mandato di patrocinio, chiedendo di visionare
l’intero incarto e di potere ottenere una proroga del termine per presentare il
complemento all’opposizione del 20 dicembre 2023 (cfr. doc. 131 e 132).
Nel frattempo, in data 29 febbraio 2024 l’assicuratore infortuni,
dopo avere proceduto ad una ulteriore verifica, ha stilato un rapporto
supplementare sulla revisione concernente la ditta RI 1, rinunciando alla compensazione
dei pagamenti relativi alle ditte subappaltatrici __________, __________ e __________,
mantenendo invece la richiesta concernente le ditte __________ e __________
(cfr. doc. 141).
Con complemento di opposizione del 20 marzo 2024, l’avv. RA 1 ha contestato
il recupero relativo alle due imprese __________ (anni 2019 e 2020) e __________
(anni 2020 e 2021), ritenendo non corretto considerare che le persone impiegate
presso queste ultime fossero integrate nell’organizzazione del lavoro di RI 1 e
che le somme pagate a __________ e __________ si riferissero a mandati di
subappalto. Il legale ha aggiunto che il ruolo della signora __________ e il suo
coinvolgimento nei fallimenti di una ventina di società fossero completamente
sconosciuti a RI 1, così come pure ignoto il fatto che le ditte in questione
non avessero pagato gli oneri sociali (doc. 151).
Con decisione su opposizione del 25 luglio 2024 l’CO 1 ha confermato
il recupero nei confronti delle due imprese, rilevando come le fatture
presentate da RI 1 descrivessero dei lavori a cottimo, senza indicazioni
relative a quali lavori fossero stati svolti e dove, durante quale periodo e da
parte di chi. A mente dell’assicuratore non è stato dimostrato in modo
credibile che le persone giuridiche fossero attive dal punto di vista
imprenditoriale in posizione di parità rispetto a quella dell’imprenditore
principale. Appare invece, secondo verosimiglianza preponderante, che la
situazione giuridica messa in atto per mezzo dei subappaltatori avesse come
unico scopo quello di ridurre i premi in maniera non conforme alla situazione
giuridica, dichiarando il meno possibile in termini di massa salariale (cfr.
doc. B).
2.10
Nel caso di specie, quindi, facendo
riferimento ai criteri sviluppati dalla succitata giurisprudenza federale (cfr.
supra, consid. 2.6. e 2.7.), l’assicuratore LAINF è giunto alla
conclusione che le somme di denaro versate dalla società ricorrente alle due
ditte __________ (anni 2019 e 2020) e __________ (anni 2020 e 2021) avessero,
di fatto, lo scopo di retribuire del personale supplementare non dichiarato,
consentendo in tal modo ad RI 1 di risparmiare una parte degli oneri sociali
che avrebbe dovuto pagare in quanto datore di lavoro.
Da parte sua, l’avv. RA 1 ha
contestato la posizione dell’CO 1, facendo in sostanza valere che gli importi
corrisposti alle due società __________ e __________ si riferissero a mandati
di subappalto, senza che vi sia mai stato un rapporto di subordinazione tra
l’insorgente e i lavoratori dipendenti delle società citate (doc. I).
Con la risposta di causa l’CO 1 ha confermato la correttezza della
propria decisione, rilevando come entrambe le società non disponessero di una struttura
autonoma, né mezzi atti all’esercizio di un’attività come vorrebbe, invece, far
valere l’insorgente, ciò a dimostrazione dell’assenza di una attività
indipendente (doc. V).
2.11
Dalle carte processuali emerge,
inoltre, che l’amministrazione ha pure raccolto documentazione riguardante la
posizione di ogni singolo subappaltatore, al fine di stabilire se, per i
periodi in questione, potessero essere ritenuti soggetti indipendenti attivi.
Nel rapporto supplementare sulla revisione di RI 1 l’amministrazione ha quindi
proceduto ad una panoramica dei pagamenti ai subappaltatori, giungendo, dopo
nuova verifica, alla conclusione che i pagamenti effettuati a __________ e a __________
andassero considerati come salario soggetto a premio quali dipendenti di RI 1 (cfr.
doc. 141).
In merito alla ditta __________, questo
Tribunale rileva di avere già accuratamente e approfonditamente analizzato la
sua posizione nella sentenza STCA 35.2023.31 del 5 febbraio 2024, cresciuta
incontestata in giudicato, avente ad oggetto un’analoga situazione. In
quell’occasione è già stato chiarito che tale società non poteva essere
considerata un’impresa indipendente con un’attività commerciale propria.
Dalla documentazione a
disposizione risulta che nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 21
dicembre 2019 essa ha ricevuto in contanti da parte della RI 1 fr. 296'006,
mentre per il periodo compreso fra l’8 gennaio 2020 e il 24 luglio 2020 fr.
213'901 (cfr. doc. 141), importi la cui entità non è di per sé contestata.
Dall’esame dell’estratto del
Registro di commercio emerge che l’azienda in questione, con sede a __________,
è stata fondata nel febbraio 2019. Lo scopo sociale era l’esecuzione di lavori
edili di ogni tipo, commercio di immobili di ogni genere, come pure la
fornitura di prestazioni di servizio inerenti gli immobili (amministrazioni
immobiliari, perizie immobiliari, stime immobiliari e intermediazioni
immobiliari). Iscritto a RC era __________, membro del consiglio
d’amministrazione con firma individuale. Nel luglio 2019, gli è subentrato __________,
amministratore delegato con firma individuale. A contare dal 19 novembre 2020,
quest’ultimo è stato a sua volta sostituito da __________, membro del consiglio
d’amministrazione con firma individuale.
La __________ è stata dichiarata
fallita in data 19 novembre 2020 e posta in liquidazione. La procedura di
fallimento è stata chiusa il 28 marzo 2023. Il 29 marzo 2023 la società è
quindi stata cancellata d’ufficio (cfr. doc. 90).
Dato che l’azienda in questione
non aveva dichiarato alcuna massa salariale per il 2019, per determinare i
premi definitivi per l’anno 2019, l’istituto assicuratore convenuto si è visto
costretto a procedere ad una stima della massa salariale (fr. 313'000). Dopo
avere ricevuto dalla Cassa di compensazione del Cantone __________ informazioni
in merito ad una massa salariale dichiarata di fr. 635'422 per l’anno 2019
(cfr. dichiarazione dei salari del 16 settembre 2020), l’CO 1 ha corretto
l’indicazione della massa salariale, aumentandola di fr. 322'000, con
conseguente premio supplementare per il 2019 di fr. 25'533.30. Su un totale dei
premi per il 2019 di fr. 50'352.95 è stata effettivamente pagata solo la somma
di fr. 6’743.35.
Per l’anno 2020 non è stato dichiarato
alcun salario, né alla Cassa di compensazione interessata, né all’CO 1. In
mancanza di documenti, l’CO 1 ha quindi proceduto ad una stima della massa
salariale (di fr. 440'000) per determinare i premi definitivi del 2020, fissati
in fr. 36'166.25. Di tale importo, solo fr. 1’422.30 sono stati effettivamente
pagati.
I funzionari dell’Ufficio
esecuzione di __________ hanno potuto pignorare 4 autovetture, 2 furgoni e 2
rimorchi, per un valore complessivo di fr. 21'200, senza rinvenire altri attivi
pignorabili, in base al verbale allestito il 7 settembre 2020.
In occasione della sua audizione
3.
marzo 2021 da parte dell’Ufficio fallimenti di __________, __________ -
amministratore delegato della società tra il luglio 2019 e il novembre 2020 -
ha in particolare dichiarato di non conoscere il locatore dei locali
commerciali né quello del magazzino della ditta, di non sapere se la ditta
occupasse ancora personale e di non essere al corrente di che fine avessero
fatto i ponteggi appartenenti alla società.
Dall’e-mail 3 marzo 2021 inviato
all’CO 1 dall’Ufficio fallimenti di __________ si evince che non sia stato
possibile procedere all’audizione di __________ in quanto irreperibile (cfr.
doc. V/1).
Stante quanto precede, il TCA
constata, dunque, che per gli anni determinanti la __________ non ha dichiarato
alcuna massa salariale all’CO 1 (che l’ha pertanto determinata mediante stima),
pagando di conseguenza contributi sociali non congrui.
Analoghe considerazioni valgono
anche per quel che riguarda la ditta __________.
Quest’ultima ha ricevuto da parte
della RI 1 nel 2020 fr. 70’005 e nel 2021 fr. 802’082 (cfr. doc. 141), importi
la cui entità non è di per sé contestata.
Dal Foglio ufficiale svizzero di
commercio si evince che l’impresa in questione è stata costituita con una nuova
iscrizione nel registro di commercio il 17 giugno 2005, con sede a __________.
Il suo scopo consisteva nel detenere e costituire brevetti e altri diritti di
proprietà intellettuale, in particolare nel campo della lavorazione
dell’utilizzo di cereali e prodotti cereali per la produzione e la lavorazione
di derrate alimentari. Iscritto a RC era originariamente __________, membro del
consiglio d’amministrazione con firma individuale, poi sostituito il 3 dicembre
2019.
da __________. Quest’ultimo si è dimesso in data 24 giugno 2020 ed è stato
sostituito da __________. La sede è stata spostata a __________ in data 30
luglio 2020, inserendo nello scopo sociale i lavori di costruzione, di
trasformazione e produzione di raccordi per binari.
Nell’aprile 2022 il signor __________
la lasciato la società, sostituito da __________. La società è stata sciolta e
la sua liquidazione ordinata a decorrere dall’8 dicembre 2022.
Contattata dall’CO 1 al fine di
ottenere chiarimenti riguardo alla verifica dell’obbligo assicurativo, vista la
modifica dello scopo sociale, nel formulario 26 novembre 2021 la società __________
si è descritta come inattiva e senza massa salariale. Di conseguenza, non ha
pagato alcun premio relativo ai contributi sociali per gli anni 2020 e 2021.
Dagli accertamenti svolti presso
l’ufficio fallimenti risulta che non è stato possibile procedere ad alcun
interrogatorio in quanto il socio non era rintracciabile. Non era nemmeno
disponibile la contabilità (cfr. doc. 141).
Sulla scorta di quanto precede,
questa Corte constata, dunque, che l’impresa in questione non ha dichiarato
alcuna massa salariale né all’CO 1 (che l’ha pertanto determinata mediante
stima), né alla Cassa di compensazione (cfr. email del 17 febbraio 2024) e che
non ha nemmeno pagato contributi sociali.
Essa non può essere considerata
un’impresa indipendente con attività commerciale propria per gli anni 2020 e
2021.
2.12
Chiamato ora a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale constata come l’amministrazione abbia
accertato in maniera approfondita tutte le circostanze rilevanti per la risoluzione
della vertenza sub judice. Essa ha in effetti esaminato la
documentazione relativa all’azienda insorgente e ha pure preso in
considerazione gli atti concernenti le società terze.
Le conclusioni alle quali è
pervenuto l’CO 1 risultano chiare e condivisibili. È in particolare meritevole
di essere seguita l’argomentazione secondo la quale – contrariamente a quanto
preteso dal rappresentante della ricorrente (cfr. supra, consid. 1.3.) –
“sussistono sufficienti indizi per concludere che, con verosimiglianza
preponderante, la costellazione giuridica instaurata per mezzi di
subappaltatori contravviene al diritto e ha quale unico scopo quello di far
ridurre i premi in maniera non conforme alla situazione giuridica dichiarando
il meno possibile in termini di massa salariale. Un simile espediente non
merita alcuna protezione giuridica.” (doc. B, pagg. 13-14).
Come correttamente appurato
dall’amministrazione, difatti, dagli atti emerge che le ditte in questione (__________
e __________) non abbiano agito quali ditte indipendenti, secondo un contratto
di subappalto – come vorrebbe invece far ritenere l’insorgente – ritenuto come
entrambe le società fossero, di fatto, inattive.
Il TCA osserva come la RI 1 abbia
eseguito i propri pagamenti alle ditte in questione tramite versamenti –
ingenti - in contanti. Al riguardo, va evidenziato come il signor __________,
indicato dalla ditta RI 1 come persona che ha ricevuto i pagamenti in contanti
e ha firmato le relative ricevute di pagamento per i lavoratori riconducibili alla
__________, non era mai stato organo della ditta. Appare quindi pacifico che __________
non potesse essere da lui vincolata (cfr. doc. 141 pag. 1).
D’altra parte, così come è già
stato rilevato dall’istituto resistente, dalle fatture prodotte nel quadro
della procedura amministrativa non emerge alcuna precisazione a proposito delle
attività svolte, del luogo e del periodo, del materiale eventualmente
utilizzato e addirittura dei nominativi delle persone che le hanno prestate. Dal
contratto di subappalto con la ditta __________ emerge che non è stata prevista
alcuna opera specifica, non viene precisato chi fornisce materiale, né quanti
dipendenti vengono messi a disposizione, non è prevista una tariffa specifica (cfr.
doc. 96).
Per quanto riguarda la __________,
dal colloquio del signor __________ con l’Ufficio fallimenti risulta che
l’amministratore non fosse a conoscenza dell’identità del locatore dei locali
presso i quali la ditta diceva di operare e che non vi fossero impiegati
operativi al momento del fallimento.
Ancora, non vi è alcun tipo di
contatto diretto desumibile con il committente dell’opera, ciò che contribuisce
a propendere per un rapporto di subordinazione.
La stessa RI 1 nelle risposte
fornite in data 4 dicembre 2023 ha affermato che i “mandati” sarebbero stati
svolti dai dipendenti delle società, ma sulla base delle informazioni fornite
dalla direzione lavori di RI 1 (doc. 99).
Non è inoltre possibile desumere
che le ditte in questione potessero avere un’organizzazione indipendente. Dagli
atti e dalle risposte fornite alle domande della CO 1 non emerge quali
infrastrutture fossero riconducibili alla __________, né vi sono elementi tali
da dimostrare l’esistenza di un rischio economico aziendale. Quanto alla __________,
dai documenti del pignoramento emerge che la società disponesse di pochi mezzi
aziendali utilizzabili a scopo professionale e di scarso valore, in
contraddizione con le attività economiche descritte nelle fatture emesse. Inoltre,
le dichiarazioni di __________ all’ufficio fallimenti del Canton __________
dimostrano l’inattività dell’impresa, la quale non disponeva né di cassa, né di
beni.
Tutti questi elementi dimostrano
quindi piuttosto che il rischio di impresa fosse sopportato solo dalla RI 1,
mentre le ditte __________ e __________ non avevano alcun legame diretto coi
clienti, né rischi propri.
Da questi elementi non si può
dunque desumere – contrariamente a quanto vorrebbe il legale dell’insorgente –
che le ditte in questione agissero sulla base di una relazione commerciale egualitaria
e non subordinata con la ditta mandataria (cfr. STF 9C_162/2024 del 31 luglio
2024; H 191/05 del 30 giugno 2006 consid. 4.1e riferimenti).
Anche il fatto che, come risulta dalla stessa descrizione del loro
scopo sociale, le ditte in questione, di fatto inattive, avessero un obiettivo
commerciale paragonabile a quello di chi affidava loro il lavoro depone a
favore dell’utilizzo di manodopera da parte di RI 1.
Inoltre, segnatamente il mancato
annuncio delle masse salariali da parte delle società terze e la loro
(perlomeno) carente attività commerciale (cfr. supra, consid. 2.11.),
rappresentano degli indizi a favore del fatto che gli incarichi in discussione
non sono stati assunti da persone giuridiche, ma piuttosto da persone fisiche.
È ancora utile segnalare che, dal
profilo delle modalità con le quali è stata attuata la sottrazione di massa
salariale, la presente fattispecie presenta delle evidenti analogie con quella
oggetto della STF 8C_218/2019, citata in precedenza (cfr. supra, consid.
2.5.). Anche in quel caso, l’CO 1 aveva proceduto ad una ripresa salariale
inerente a delle somme di denaro che, in base alla documentazione dell’azienda
interessata, erano state pagate in contanti a diverse altre imprese. Facendo
capo agli esiti dei propri accertamenti, l’assicuratore LAINF aveva concluso che
coloro che avevano eseguito i lavori erano da qualificare quali lavoratori a
cottimo dipendenti. Di conseguenza, esso aveva considerato i pagamenti
effettuati alle quattro società quale “Arbeitsentgelt an in der Schweiz
beschäftigte und beitragpflichtige bzw. nach UVG dem Versicherungsobligatorium
unterstehende Arbeitnehmende” (cfr. consid. 3.5 del summenzionato
giudizio).
Il Tribunale federale ha
confermato la pronunzia cantonale e, quindi, la decisione su opposizione
dell’istituto assicuratore.
Medesime considerazioni valgono a
proposito della sentenza 605 2022 171 del 27 marzo 2023 del Tribunale cantonale
di Friborgo, riguardante una ripresa salariale effettuata dall’CO 1 in
relazione a delle somme di denaro (complessivamente un importo pari a fr.
643'440) versate in contanti dalla ricorrente (una Sagl attiva nel campo delle
costruzioni) a una società terza (sempre una Sagl attiva in quello stesso
campo).
In quella fattispecie, la società
insorgente aveva in particolare sostenuto che nel settore edile è frequente
che, in caso di sovraccarico di lavoro, delle opere vengano subappaltate ad
altre imprese, le quali agiscono allora in qualità di subappaltatrici,
rispettivamente di subcottimiste. In concreto, la società terza avrebbe
effettuato i lavori in autonomia utilizzando la propria manodopera e per questi
lavori, eseguiti a titolo di subappaltatrice indipendente, ha emesso di volta
in volta delle fatture, dopo aver il più delle volte preteso il pagamento di
acconti. Le fatture sono state onorate in contanti, come è talvolta il caso nel
settore in questione. Inoltre, secondo la ricorrente, con il proprio agire l’CO
1.
avrebbe violato l’art. 93 LAINF, nel senso che essa avrebbe sempre annunciato
tutti i salari dei propri lavoratori ma non poteva essere obbligata a pagare
dei contributi sui salari di un’altra impresa, anche se quest’ultima ha agito
in qualità di subappaltatrice. Infine, la ricorrente aveva sostenuto di aver
ottenuto dalla subappaltatrice diverse attestazioni inerenti le assicurazioni
sociali e il rispetto delle norme del CCL, della cui attendibilità non aveva
avuto motivo di dubitare, ritenendo irrealistico e contrario agli usi
pretendere che essa sarebbe stata altresì tenuta a informarsi presso gli
assicuratori sociali se la società terza avesse loro effettivamente annunciato
i salari dei propri dipendenti.
Il Tribunale friborghese è,
invece, giunto alla conclusione che lo statuto di persona giuridica è stato
assunto unicamente per motivi legati al diritto assicurativo, ovvero per un
risparmio sugli oneri sociali da pagare, e che nei rapporti con la ricorrente
la società terza non ha espletato una vera e propria attività imprenditoriale,
ragione per la quale la sua indipendenza giuridica non ha prodotto effetti dal
profilo del diritto assicurativo, legittimando l’CO 1 a considerare salari le
somme di denaro pagate in contanti dall’impresa insorgente. In particolare, la
Corte cantonale ha stabilito che, a fronte dell’importanza delle somme che
erano state versate alla ditta subappaltatrice, un’approfondita verifica di
quest’ultima sarebbe stata indispensabile, ciò che ci si poteva attendere dalla
ricorrente, la quale non ha manifestamente rispettato il proprio obbligo di
accertamento.
Con sentenza 8C_317/2023 del 5
ottobre 2023, il TF ha confermato la pronunzia cantonale, liquidando il ricorso
presentato dalla società con la motivazione che “mit Blick auf die in E. 3.1
hievor zitierte Rechtsprechung ist festzuhalten, dass die Vorbringen der
Beschwerdeführerin hart an der Grenze einer rechtsmissbräuchlichen Beschwerde
im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. c BGG liegen. Das Bundesgericht tritt dennoch
auf die Beschwerde ein und weist diese ab, da jedenfalls in keiner Art und
Weise dargetan ist, inwieweit die Beweiswürdigung des kantonalen Gerichts und
sein Beweisergebnis offensichtlich unrichtig (willkürlich; vgl. E. 1.2 hievor)
sein sollen. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass und inwiefern die Vorinstanz in
anderer Weise Bundesrecht verletzt haben könnte.”.
Come già ricordato in precedenza (cfr.
consid. 2.5.), con STCA 35.2023.31 del 5 febbraio 2024 questo Tribunale si è
già chinato su di un’analoga fattispecie, che coinvolgeva altre società sempre
attive nel settore dei ponteggi. In quell’occasione il TCA ha confermato
l’agire dell’amministrazione, la quale ha considerato che le rimunerazioni
corrisposte dalla società ricorrente a dei subappaltatori avrebbero dovuto
essere considerate salari soggetti a premi ai sensi dell’AVS, ritenuto che
coloro che avevano eseguito i lavori erano da qualificare quali lavoratori a
cottimo dipendenti. Anche in quel caso, l’CO 1 aveva proceduto ad una ripresa
salariale inerente a delle somme di denaro che, in base alla documentazione
dell’azienda interessata, erano state pagate in contanti a diverse altre
imprese (tra le quali figurava anche – come nel caso oggetto della presente
controversia – la società __________).
Stante quanto appena esposto,
sostenere che il fatto che le aziende subappaltatrici non abbiano dichiarato
all’CO 1 le somme ricevute in contanti dalla RI 1 sarebbe “una circostanza
del tutto estranea (e peraltro sconosciuta) alla ricorrente”, non soccorre
la tesi dell’insorgente.
Dalle carte processuali non
risulta - e del resto il patrocinatore nemmeno lo pretende - che l’insorgente
abbia compiuto delle verifiche in merito alla posizione delle aziende
subappaltatrici, contravvenendo in tal modo ai propri obblighi di accertamento.
Anche la circostanza, invocata
dal patrocinatore, di non essere a conoscenza delle vicissitudini della ditta __________
-particolarmente “in merito al fatto che la società ha dichiarato, il 26
novembre 2021, di essere inattiva e di non occupare personale, anche queste
sono tutte circostanze del tutto estranee (e peraltro sconosciute) alla
ricorrente”, la quale “partiva dal presupposto per cui la __________ fosse
regolarmente annunciata alla CO 1 e versasse i relativi contributi. D’altro
canto, la ricorrente non poteva certamente compiere ulteriori verifiche
basandosi per il resto sul tenore degli accordi presi” (cfr. doc. I) - appaiono
prive di rilevanza.
Al contrario di quanto preteso dal patrocinatore, occorre
sottolineare che le verifiche di affiliazione e pagamento degli oneri sociali
incombessero proprio al datore di lavoro, in ottemperanza all’obbligo di
diligenza.
In conclusione, questo Tribunale ritiene
che, in concreto, l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a
considerare gli importi pagati dalla società ricorrente alle due imprese
implicate, quali retribuzioni versate a manodopera e, pertanto, assimilabili a
salari determinanti ai sensi del diritto assicurativo sociale. Retribuzioni
sulle quali non è stato prelevato alcun contributo sociale. In sintesi, questo
sistema ha consentito alla società insorgente di far capo a personale
aggiuntivo, senza aumentare la sua massa salariale.
Posto che l’entità degli importi
alla base delle fatture dopo revisione emanate dall’amministrazione non è
contestata, la ripresa dei contributi sociali impagati deve essere confermata
in questa sede.
2.13
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nella
presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni
LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto
2024.
consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93
del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;
35.2022.50
del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023
consid. 2.14.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio
di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata
il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti