Lexipedia

Decisione

35.2024.74

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha assoggettato al regime contributivo, quali salari determinanti, le somme versate dalla ricorrente a due imprese per i lori servizi

17 marzo 2025Italiano35 min

In virtù dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a cpv.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.74

cr

Lugano

17 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25

luglio 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. La ditta RI 1, con sede a __________,

è stata fondata nel 2019.

A partire dal 4 febbraio 2019 i

suoi dipendenti sono stati assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1.

1.2. Nella primavera 2023 l’assicuratore

infortuni ha proceduto ad una revisione delle dichiarazioni salariali della RI

1 (cfr. doc. 83).

Con fatture dopo revisione del 20

dicembre 2023, l’amministrazione ha fatturato alla ditta in questione dei premi

impagati inerenti a delle “differenze di importo e delle problematiche legate a

prestazioni di manodopera di società in liquidazione” per il periodo compreso

fra il 4 febbraio 2019 e il 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 114).

In sostanza, l’CO 1 ha ritenuto

che le rimunerazioni corrisposte dalla RI 1 ad una serie di cinque società (e

meglio: __________, __________, __________, __________, __________) avrebbero

dovuto essere considerate salari soggetti a premi ai sensi dell’AVS, ciò che

non era, però, stato il caso.

Dopo un rapporto supplementare

sulla revisione, l’assicuratore infortuni ha proceduto all’annullamento di tre

fatture concernenti tre società (e meglio: __________, __________ e __________,

cfr. doc. 141, 142 e 143), confermando quelle post revisione del 20 dicembre

2023 relative alle società __________ e __________ (cfr. doc.156).

A seguito dell’opposizione

interposta da RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1 – contestando il recupero

delle indennità versate alle società __________ e __________ (cfr. doc. 151) -

in data 25 luglio 2024 l’CO 1 ha confermato la propria precedente decisione (doc.

B).

1.3. Con tempestivo ricorso del 13

settembre 2024, la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

Sostanzialmente, l’avv. RA 1 ha

sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, gli

importi versati alle società __________ e __________ non corrispondessero al

corrispettivo di un’attività dipendente. Tali società, difatti, hanno agito in

qualità di subappaltatrici indipendenti della RI 1, come risulta dai contratti

di subappalto.

Inoltre, non vi è mai stato alcun

rapporto di subordinazione tra le citate società e la RI 1 (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).

considerato in diritto

2.1. Nel caso concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato ad assoggettare al regime

contributivo, a titolo di salari determinanti, le somme che la società

ricorrente ha versato a due imprese (__________ e __________) per i loro

servizi.

Conformemente all’art. 1a

cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d’obbligo ai sensi della presente legge i

lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti,

Fatti

i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori

d’apprendistato o protetti.

In virtù dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a cpv.

1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della

legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(AVS).

Secondo l’art. 92 cpv. 1 LAINF, i premi sono fissati dagli assicuratori in per mille

del guadagno assicurato.

L’art. 22 cpv. 2 OAINF recita che

è considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la

legislazione sull’AVS.

Il guadagno assoggettato ai premi

corrisponde dunque essenzialmente al salario determinante per l’obbligo

contributivo AVS.

2.2. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS, il

salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza

d’altri per un tempo determinato od indeterminato.

È dunque reputato reddito

risultante da un’attività lucrativa dipendente non soltanto la rimunerazione

diretta del lavoro fornito ma, di principio, ogni indennità o prestazione

percepita altrimenti, in base a un contratto di lavoro, nella misura in cui

tali prestazioni non siano esentate dall’obbligo contributivo in virtù di

disposizioni legali esplicitamente formulate (cfr. DTF 126 V 222 consid.

4; 124 V 101 consid. 2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

2.3. Sapere se in un caso concreto

un'attività è dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS)

dipende dalle circostanze economiche del caso concreto (cfr. DTF 140 V 241 consid.

4.2 con riferimenti). Tale questione non deve essere risolta secondo la natura

giuridica del rapporto contrattuale tra le parti. I rapporti di diritto civile

possono fornire indizi ma non sono decisivi. In linea di principio è reputato

dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito

all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico

dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (cfr. STF

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.2 e riferimenti). Questi principi non

comportano comunque, da soli, soluzioni applicabili in modo uniforme e

schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività,

la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel

caso di specie (cfr. STF 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 4.1 e

riferimenti). Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere

forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle

autorità amministrative e, in caso di ricorso, all'esame dei giudici il compito

di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività

indipendente o dipendente.

2.4. Nel caso in cui delle persone

vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa

subappalta determinati lavori a delle persone, queste ultime vanno considerate

cottimisti o subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti sono

considerati di principio come persone che svolgono un’attività dipendente.

Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le

caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano

chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione

commerciale non subordinata con il loro mandatario (DTF 114 V 69 consid. 2b con

riferimenti; STF 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2).

2.5. Qualora un determinato lavoro sia

stato attribuito a una persona giuridica, non è di principio l’indennizzo che

ne deriva a essere soggetto all’obbligo contributivo ma il salario corrisposto

dalla persona giuridica che ha ottenuto il lavoro a quella fisica. Tuttavia,

quando in generale esistono delle circostanze che inducono a concludere che lo

statuto di persona giuridica è stato assunto unicamente per dei motivi legati

al diritto assicurativo, e ciò allo scopo di risparmiare sui contributi, e che

la persona giuridica non esercita alcuna attività imprenditoriale propriamente

detta – almeno nei confronti del committente – la sua indipendenza giuridica

non esplica effetti dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (STF

8C_218/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 4.1.1 e 4.2.2).

In una sentenza 8C_205/2023 del

21 dicembre 2023, il Tribunale federale si è occupato di una fattispecie

riguardante una società a garanzia limitata attiva nel ramo delle costruzioni

quale appaltatore generale, i cui collaboratori erano obbligatoriamente

assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1. Il Tribunale cantonale aveva ritenuto

che le somme di denaro versate in contanti dalla ditta ricorrente alle società B

e C - pure società a garanzia limitata attive nel ramo delle costruzioni, però

senza attività economica propria (“Sowohl die B.________ GmbH als auch die

C.________ GmbH hätten keine eigentliche unternehmerische Tätigkeit entfaltet

und seien nur aus versicherungsrechtlichen Motiven in die Rechtsform einer GmbH

gekleidet worden, um Beiträge einzusparen”) - non potevano essere

qualificate quale compenso per prestazioni riconducibili a un contratto

d’appalto (“Entgeld für werkvertragliche Leistungen”), ma che erano

invece servite a retribuire le prestazioni di lavoro fornite dalle persone

fisiche dipendenti di B e C.

Il TF ha confermato integralmente

la pronunzia cantonale e ha ribadito il principio secondo il quale un “Rechtsmissbrauch

vorliegt, falls ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von

Interessen verwendet wird, die dieses Institut nicht schützen will (vgl. Urteil

8C_218/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 4.2.1 mit Hinweisen).”.

In un’altra sentenza 9C_481/2022

del 23 gennaio 2024, l’Alta Corte, confermando integralmente la pronunzia di

questo Tribunale STCA 31.2022.10 del 14 settembre 2022, ha stabilito la

correttezza della richiesta di risarcimento (in via sussidiaria) al socio

gerente con diritto di firma individuale, quale organo formale di una ditta

attiva nell’ambito del montaggio/smontaggio ponteggi, per il danno causato dal

mancato versamento dei contributi paritetici ai sensi dell’art. 52 LAVS. Il Tribunale

federale ha considerato che la ditta in questione, società subappaltatrice,

fosse l’effettiva datrice di lavoro ai sensi della LAVS nei confronti dei

salariati non dichiarati, pagati “in nero”, i quali dipendevano da essa sia dal

profilo economico, che da quello organizzativo.

In un'altra sentenza 9C_162/2024

del 31 luglio 2024 l’Alta Corte ha ritenuto non sufficienti gli accertamenti

svolti dalla Cassa di compensazione competente al fine di stabilire il

carattere dipendente o indipendente della società alla quale erano stati

affidati dei lavori nell’ambito della costruzione da parte della società

insorgente. In particolare il TF ha considerato che non fosse stato

approfondito chi sopportasse il rischio economico e chi fosse tenuto a

rispondere in caso di lavori non eseguiti a regola d’arte. Le uniche tre

fatture prodotte dalla società ricorrente sono state giudicate insufficienti

per determinare la natura del rapporto contrattuale. Gli atti sono stati quindi

rinviati alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti e l’emanazione

di una nuova decisione.

2.6. Tenuto conto di quanto precede, è

dunque a ragione che l’CO 1 considera, per prassi, che in caso di ricorso a

prestazioni di terzi il loro indennizzo non può essere considerato come il

versamento di un salario soggetto a contributi e a premi, se fosse provato che

detto indennizzo è stato corrisposto a una persona giuridica esercitante

attivamente un’attività imprenditoriale che paga dei salari legati

all’indennizzo e versa in tale contesto i contributi previsti dal diritto delle

assicurazioni sociali.

In presenza di indizi tali da far

presupporre che degli indennizzi legati a un appalto non siano stati

corrisposti a un datore di lavoro come descritto in precedenza, occorre

verificare se tali pagamenti debbano essere considerati come dei veri e propri

versamenti di salario. Se, nonostante l’obbligo di svolgere i propri compiti

con la necessaria diligenza e di procedere ad annotazioni da cui risultino le

retribuzioni pagate (art. 93 cpv. 1 LAINF), la persona che versa l’indennizzo

non è in grado di produrre documenti atti a comprovare con il grado della

verosimiglianza preponderante il versamento di pagamenti a persone giuridiche,

si deve concludere che si tratta di versamenti di salario a persone fisiche, in

particolare se delle somme importanti sono state versate in contanti e se,

nell’ambito di attività in questione, il ricorso a cottimisti è frequente, in

quanto è lecito supporre che si tratti di dipendenti (cfr. decisione impugnata,

p. 3 s.).

2.7. Nell’ambito delle assicurazioni

sociali, la decisione si fonda, salvo disposizioni contrarie della legge, sui

fatti che appaiono come i più verosimili, ovvero che presentano un grado di

verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che un fatto possa

essere considerato come un’ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto

allegati o concepibili, occorre ritenere quelli che appaiono come i più

probabili (DTF 126 V 350 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).

2.8. Nella concreta evenienza, il TCA

rileva che la società ricorrente è iscritta a Registro di commercio dal 23

gennaio 2019.

Il suo scopo sociale consiste nel

“trasporto, il montaggio, lo smontaggio di ponteggi, l’assunzione di

rappresentanze di ditte operanti nel campo dei ponteggi. La società potrà

partecipare ad altre società nonché promuovere ogni altra attività atta a

conseguire il raggiungimento dello scopo sociale.”.

__________è socio e gerente con

firma individuale (cfr. estratto RC).

Rispondendo il 5 febbraio 2019

alle domande contenute nel questionario per l’esame dell’obbligo assicurativo, __________

ha in particolare dichiarato che l’attività della società consiste in “lavori

di ponteggi”, che essa impiega personale (3 dipendenti), che la massa

salariale annua inizialmente prevista era “CHF 210'600” (doc. 2).

Con decisione del 6 febbraio

2019, l’inizio dell’assicurazione è stato fissato dal 4 febbraio 2019 e

l’impresa in questione è stata inserita nella comunità di rischio 41A AG (grado

di tariffa base 117, corrispondente a un grado di tariffa base del 5.74%) per

gli infortuni professionali e 41A (grado di tariffa base 95, corrispondente a

un grado di tariffa base dell’1.9630%) per quelli non professionali (doc. 3).

Per il 2019 la RI 1 ha dichiarato

una massa salariale di fr. 269'262.85 (doc. 22), per il 2020 di fr. 516'287.05

(doc. 67) e per il 2021 di fr. 733'865.95 (doc. 58).

2.9. Nel corso del mese di febbraio

2023, l’assicuratore resistente ha annunciato alla società insorgente una

revisione delle liste paga prevista per il 18 giugno 2021, invitandola a

preparare la documentazione necessaria a tale fine (contabilità finanziaria,

documenti salariali con contabilità salariale, documenti salariali senza

contabilità salariale, altro) (doc. 183).

Nel quadro dei lavori di

revisione, in data 15 novembre 2023, l’CO 1 ha inviato alla RI 1 uno scritto,

il cui tenore è in particolare il seguente:

" In data 29

marzo 2023, durante il controllo dei salari 2019-2021 della vostra azienda,

sono emerse problematiche per le quali necessitiamo di maggiori chiarimenti.

Ci riferiamo alle prestazioni svolte per le seguenti società:

____________________

__________

__________

__________

__________

- Chi (persona fisica) ha effettuato

questi pagamenti in contanti?

- Chi (persona

fisica) era il destinatario di questi pagamenti in contanti?

- Chi (persona

fisica) ha firmato le ricevute di pagamento/ i documenti giustificativi?

- Al momento della

sottoscrizione dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le

responsabilità per l’esecuzione dei lavori?

- Sono stati

sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa

la relazione d’affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli?

- Chi ha svolto i

mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie

all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori?”

(doc. 91)

Con risposta del 24 novembre 2024 (cfr. doc. 97), poi

integralmente ripresa in data 4 dicembre 2023, ma suddividendo le risposte tra

una prima parte concernente __________ e __________ e una seconda parte

riguardante le altre ditte: __________, __________, __________ e B__________, RI

1 si è così espressa:

" (…) in

allegato trova le risposte alle sue domande:

Ditta/e: __________

1. Chi (persona fisica) ha

effettuato questi pagamenti in contanti?

La persona fisica che ha

effettuato questi pagamenti in contanti è il signor __________, titolare della

società RI 1.

Considerandi

2.

Chi (persona

fisica) era il destinatario di questi pagamenti in contanti?

La persona fisica

destinataria dei pagamenti era il signor __________.

3.

Chi (persona

fisica) ha firmato le ricevute di pagamento/ i documenti giustificativi?

La persona

fisica che ha firmato le ricevute di pagamento era il signor __________.

4.

Al momento della

sottoscrizione dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le

responsabilità per l’esecuzione dei lavori?

Le responsabilità

sono suddivise in base a chi eseguiva i lavori.

5.

Sono stati

sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa

la relazione d’affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli?

In allegato i

contratti firmati. Ci sono stati anche accordi verbali.

6.

Chi ha svolto i

mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie

all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori?

I mandati sono stati

svolti dai dipendenti delle società. Le informazioni sono state consegnate

dalla direzione dei lavori di RI 1. I dipendenti sono stati pagati dalle

società.

Ditta/e: __________

1.

Al momento della sottoscrizione

dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le responsabilità

per l’esecuzione dei lavori?

Le responsabilità sono

suddivise in base a chi eseguiva i lavori.

2.

Sono stati

sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa

la relazione d’affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli?

In allegato i

contratti firmati. Ci sono stati anche accordi verbali.

3.

Chi ha svolto i

mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie

all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori?

I mandati sono

stati svolti dai dipendenti delle società. Le informazioni sono state

consegnate dalla direzione dei lavori di RI 1. I dipendenti sono stati pagati

dalle società.

Queste direttive valgono per ogni società subappaltatrice. Per

qualsiasi altro chiarimento siamo a disposizione.” (Doc. 97)

Il rapporto di revisione è stato elaborato il 13 dicembre 2023

(doc. 107).

Dal documento in questione si

evince che le somme salariali soggette al pagamento dei premi dichiarate per

gli anni 2019, 2020 e 2021 non sono risultate corrette.

È in particolare emerso che nel

periodo considerato RI 1 aveva subappaltato regolarmente l’esecuzione di lavori

a cinque società che venivano retribuite in contanti su presentazione di

fatture, retribuzioni con contropartita non verificabile presso i rispettivi

beneficiari.

Queste cinque imprese erano la

__________ (Canton __________), subappaltatrice nel periodo 4 febbraio 2019

– 31 dicembre 2020 (doc. 111), la __________, subappaltatrice nel periodo 1°

gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 (doc. 110), la __________ (Canton __________),

subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 (doc. 113), la __________

subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 (doc. 112) e la __________

subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 (doc. 109).

In data 21 dicembre 2023, l’CO 1

ha quindi emanato cinque fatture relative a premi impagati tra il 4 febbraio

2019.

e il 31 dicembre 2021, considerando, dopo revisione, gli importi pagati

alle succitate cinque imprese alla stregua di salari determinanti. Questi premi

sono pertanto stati calcolati in base a quanto è stato versato alle ditte __________

(doc. 111), __________ (doc. 110), __________ (doc. 113), __________ (doc. 112)

e __________ (doc. 109).

In sede di opposizione, __________ ha contestato le fatture dopo

revisione, chiedendo un pagamento rateale nell’attesa di una nuova decisione

(doc. 117).

In data 29 gennaio 2024 l’avv. RA 1 ha comunicato all’istituto

assicuratore di avere assunto il mandato di patrocinio, chiedendo di visionare

l’intero incarto e di potere ottenere una proroga del termine per presentare il

complemento all’opposizione del 20 dicembre 2023 (cfr. doc. 131 e 132).

Nel frattempo, in data 29 febbraio 2024 l’assicuratore infortuni,

dopo avere proceduto ad una ulteriore verifica, ha stilato un rapporto

supplementare sulla revisione concernente la ditta RI 1, rinunciando alla compensazione

dei pagamenti relativi alle ditte subappaltatrici __________, __________ e __________,

mantenendo invece la richiesta concernente le ditte __________ e __________

(cfr. doc. 141).

Con complemento di opposizione del 20 marzo 2024, l’avv. RA 1 ha contestato

il recupero relativo alle due imprese __________ (anni 2019 e 2020) e __________

(anni 2020 e 2021), ritenendo non corretto considerare che le persone impiegate

presso queste ultime fossero integrate nell’organizzazione del lavoro di RI 1 e

che le somme pagate a __________ e __________ si riferissero a mandati di

subappalto. Il legale ha aggiunto che il ruolo della signora __________ e il suo

coinvolgimento nei fallimenti di una ventina di società fossero completamente

sconosciuti a RI 1, così come pure ignoto il fatto che le ditte in questione

non avessero pagato gli oneri sociali (doc. 151).

Con decisione su opposizione del 25 luglio 2024 l’CO 1 ha confermato

il recupero nei confronti delle due imprese, rilevando come le fatture

presentate da RI 1 descrivessero dei lavori a cottimo, senza indicazioni

relative a quali lavori fossero stati svolti e dove, durante quale periodo e da

parte di chi. A mente dell’assicuratore non è stato dimostrato in modo

credibile che le persone giuridiche fossero attive dal punto di vista

imprenditoriale in posizione di parità rispetto a quella dell’imprenditore

principale. Appare invece, secondo verosimiglianza preponderante, che la

situazione giuridica messa in atto per mezzo dei subappaltatori avesse come

unico scopo quello di ridurre i premi in maniera non conforme alla situazione

giuridica, dichiarando il meno possibile in termini di massa salariale (cfr.

doc. B).

2.10

Nel caso di specie, quindi, facendo

riferimento ai criteri sviluppati dalla succitata giurisprudenza federale (cfr.

supra, consid. 2.6. e 2.7.), l’assicuratore LAINF è giunto alla

conclusione che le somme di denaro versate dalla società ricorrente alle due

ditte __________ (anni 2019 e 2020) e __________ (anni 2020 e 2021) avessero,

di fatto, lo scopo di retribuire del personale supplementare non dichiarato,

consentendo in tal modo ad RI 1 di risparmiare una parte degli oneri sociali

che avrebbe dovuto pagare in quanto datore di lavoro.

Da parte sua, l’avv. RA 1 ha

contestato la posizione dell’CO 1, facendo in sostanza valere che gli importi

corrisposti alle due società __________ e __________ si riferissero a mandati

di subappalto, senza che vi sia mai stato un rapporto di subordinazione tra

l’insorgente e i lavoratori dipendenti delle società citate (doc. I).

Con la risposta di causa l’CO 1 ha confermato la correttezza della

propria decisione, rilevando come entrambe le società non disponessero di una struttura

autonoma, né mezzi atti all’esercizio di un’attività come vorrebbe, invece, far

valere l’insorgente, ciò a dimostrazione dell’assenza di una attività

indipendente (doc. V).

2.11

Dalle carte processuali emerge,

inoltre, che l’amministrazione ha pure raccolto documentazione riguardante la

posizione di ogni singolo subappaltatore, al fine di stabilire se, per i

periodi in questione, potessero essere ritenuti soggetti indipendenti attivi.

Nel rapporto supplementare sulla revisione di RI 1 l’amministrazione ha quindi

proceduto ad una panoramica dei pagamenti ai subappaltatori, giungendo, dopo

nuova verifica, alla conclusione che i pagamenti effettuati a __________ e a __________

andassero considerati come salario soggetto a premio quali dipendenti di RI 1 (cfr.

doc. 141).

In merito alla ditta __________, questo

Tribunale rileva di avere già accuratamente e approfonditamente analizzato la

sua posizione nella sentenza STCA 35.2023.31 del 5 febbraio 2024, cresciuta

incontestata in giudicato, avente ad oggetto un’analoga situazione. In

quell’occasione è già stato chiarito che tale società non poteva essere

considerata un’impresa indipendente con un’attività commerciale propria.

Dalla documentazione a

disposizione risulta che nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 21

dicembre 2019 essa ha ricevuto in contanti da parte della RI 1 fr. 296'006,

mentre per il periodo compreso fra l’8 gennaio 2020 e il 24 luglio 2020 fr.

213'901 (cfr. doc. 141), importi la cui entità non è di per sé contestata.

Dall’esame dell’estratto del

Registro di commercio emerge che l’azienda in questione, con sede a __________,

è stata fondata nel febbraio 2019. Lo scopo sociale era l’esecuzione di lavori

edili di ogni tipo, commercio di immobili di ogni genere, come pure la

fornitura di prestazioni di servizio inerenti gli immobili (amministrazioni

immobiliari, perizie immobiliari, stime immobiliari e intermediazioni

immobiliari). Iscritto a RC era __________, membro del consiglio

d’amministrazione con firma individuale. Nel luglio 2019, gli è subentrato __________,

amministratore delegato con firma individuale. A contare dal 19 novembre 2020,

quest’ultimo è stato a sua volta sostituito da __________, membro del consiglio

d’amministrazione con firma individuale.

La __________ è stata dichiarata

fallita in data 19 novembre 2020 e posta in liquidazione. La procedura di

fallimento è stata chiusa il 28 marzo 2023. Il 29 marzo 2023 la società è

quindi stata cancellata d’ufficio (cfr. doc. 90).

Dato che l’azienda in questione

non aveva dichiarato alcuna massa salariale per il 2019, per determinare i

premi definitivi per l’anno 2019, l’istituto assicuratore convenuto si è visto

costretto a procedere ad una stima della massa salariale (fr. 313'000). Dopo

avere ricevuto dalla Cassa di compensazione del Cantone __________ informazioni

in merito ad una massa salariale dichiarata di fr. 635'422 per l’anno 2019

(cfr. dichiarazione dei salari del 16 settembre 2020), l’CO 1 ha corretto

l’indicazione della massa salariale, aumentandola di fr. 322'000, con

conseguente premio supplementare per il 2019 di fr. 25'533.30. Su un totale dei

premi per il 2019 di fr. 50'352.95 è stata effettivamente pagata solo la somma

di fr. 6’743.35.

Per l’anno 2020 non è stato dichiarato

alcun salario, né alla Cassa di compensazione interessata, né all’CO 1. In

mancanza di documenti, l’CO 1 ha quindi proceduto ad una stima della massa

salariale (di fr. 440'000) per determinare i premi definitivi del 2020, fissati

in fr. 36'166.25. Di tale importo, solo fr. 1’422.30 sono stati effettivamente

pagati.

I funzionari dell’Ufficio

esecuzione di __________ hanno potuto pignorare 4 autovetture, 2 furgoni e 2

rimorchi, per un valore complessivo di fr. 21'200, senza rinvenire altri attivi

pignorabili, in base al verbale allestito il 7 settembre 2020.

In occasione della sua audizione

3.

marzo 2021 da parte dell’Ufficio fallimenti di __________, __________ -

amministratore delegato della società tra il luglio 2019 e il novembre 2020 -

ha in particolare dichiarato di non conoscere il locatore dei locali

commerciali né quello del magazzino della ditta, di non sapere se la ditta

occupasse ancora personale e di non essere al corrente di che fine avessero

fatto i ponteggi appartenenti alla società.

Dall’e-mail 3 marzo 2021 inviato

all’CO 1 dall’Ufficio fallimenti di __________ si evince che non sia stato

possibile procedere all’audizione di __________ in quanto irreperibile (cfr.

doc. V/1).

Stante quanto precede, il TCA

constata, dunque, che per gli anni determinanti la __________ non ha dichiarato

alcuna massa salariale all’CO 1 (che l’ha pertanto determinata mediante stima),

pagando di conseguenza contributi sociali non congrui.

Analoghe considerazioni valgono

anche per quel che riguarda la ditta __________.

Quest’ultima ha ricevuto da parte

della RI 1 nel 2020 fr. 70’005 e nel 2021 fr. 802’082 (cfr. doc. 141), importi

la cui entità non è di per sé contestata.

Dal Foglio ufficiale svizzero di

commercio si evince che l’impresa in questione è stata costituita con una nuova

iscrizione nel registro di commercio il 17 giugno 2005, con sede a __________.

Il suo scopo consisteva nel detenere e costituire brevetti e altri diritti di

proprietà intellettuale, in particolare nel campo della lavorazione

dell’utilizzo di cereali e prodotti cereali per la produzione e la lavorazione

di derrate alimentari. Iscritto a RC era originariamente __________, membro del

consiglio d’amministrazione con firma individuale, poi sostituito il 3 dicembre

2019.

da __________. Quest’ultimo si è dimesso in data 24 giugno 2020 ed è stato

sostituito da __________. La sede è stata spostata a __________ in data 30

luglio 2020, inserendo nello scopo sociale i lavori di costruzione, di

trasformazione e produzione di raccordi per binari.

Nell’aprile 2022 il signor __________

la lasciato la società, sostituito da __________. La società è stata sciolta e

la sua liquidazione ordinata a decorrere dall’8 dicembre 2022.

Contattata dall’CO 1 al fine di

ottenere chiarimenti riguardo alla verifica dell’obbligo assicurativo, vista la

modifica dello scopo sociale, nel formulario 26 novembre 2021 la società __________

si è descritta come inattiva e senza massa salariale. Di conseguenza, non ha

pagato alcun premio relativo ai contributi sociali per gli anni 2020 e 2021.

Dagli accertamenti svolti presso

l’ufficio fallimenti risulta che non è stato possibile procedere ad alcun

interrogatorio in quanto il socio non era rintracciabile. Non era nemmeno

disponibile la contabilità (cfr. doc. 141).

Sulla scorta di quanto precede,

questa Corte constata, dunque, che l’impresa in questione non ha dichiarato

alcuna massa salariale né all’CO 1 (che l’ha pertanto determinata mediante

stima), né alla Cassa di compensazione (cfr. email del 17 febbraio 2024) e che

non ha nemmeno pagato contributi sociali.

Essa non può essere considerata

un’impresa indipendente con attività commerciale propria per gli anni 2020 e

2021.

2.12

Chiamato ora a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale constata come l’amministrazione abbia

accertato in maniera approfondita tutte le circostanze rilevanti per la risoluzione

della vertenza sub judice. Essa ha in effetti esaminato la

documentazione relativa all’azienda insorgente e ha pure preso in

considerazione gli atti concernenti le società terze.

Le conclusioni alle quali è

pervenuto l’CO 1 risultano chiare e condivisibili. È in particolare meritevole

di essere seguita l’argomentazione secondo la quale – contrariamente a quanto

preteso dal rappresentante della ricorrente (cfr. supra, consid. 1.3.) –

“sussistono sufficienti indizi per concludere che, con verosimiglianza

preponderante, la costellazione giuridica instaurata per mezzi di

subappaltatori contravviene al diritto e ha quale unico scopo quello di far

ridurre i premi in maniera non conforme alla situazione giuridica dichiarando

il meno possibile in termini di massa salariale. Un simile espediente non

merita alcuna protezione giuridica.” (doc. B, pagg. 13-14).

Come correttamente appurato

dall’amministrazione, difatti, dagli atti emerge che le ditte in questione (__________

e __________) non abbiano agito quali ditte indipendenti, secondo un contratto

di subappalto – come vorrebbe invece far ritenere l’insorgente – ritenuto come

entrambe le società fossero, di fatto, inattive.

Il TCA osserva come la RI 1 abbia

eseguito i propri pagamenti alle ditte in questione tramite versamenti –

ingenti - in contanti. Al riguardo, va evidenziato come il signor __________,

indicato dalla ditta RI 1 come persona che ha ricevuto i pagamenti in contanti

e ha firmato le relative ricevute di pagamento per i lavoratori riconducibili alla

__________, non era mai stato organo della ditta. Appare quindi pacifico che __________

non potesse essere da lui vincolata (cfr. doc. 141 pag. 1).

D’altra parte, così come è già

stato rilevato dall’istituto resistente, dalle fatture prodotte nel quadro

della procedura amministrativa non emerge alcuna precisazione a proposito delle

attività svolte, del luogo e del periodo, del materiale eventualmente

utilizzato e addirittura dei nominativi delle persone che le hanno prestate. Dal

contratto di subappalto con la ditta __________ emerge che non è stata prevista

alcuna opera specifica, non viene precisato chi fornisce materiale, né quanti

dipendenti vengono messi a disposizione, non è prevista una tariffa specifica (cfr.

doc. 96).

Per quanto riguarda la __________,

dal colloquio del signor __________ con l’Ufficio fallimenti risulta che

l’amministratore non fosse a conoscenza dell’identità del locatore dei locali

presso i quali la ditta diceva di operare e che non vi fossero impiegati

operativi al momento del fallimento.

Ancora, non vi è alcun tipo di

contatto diretto desumibile con il committente dell’opera, ciò che contribuisce

a propendere per un rapporto di subordinazione.

La stessa RI 1 nelle risposte

fornite in data 4 dicembre 2023 ha affermato che i “mandati” sarebbero stati

svolti dai dipendenti delle società, ma sulla base delle informazioni fornite

dalla direzione lavori di RI 1 (doc. 99).

Non è inoltre possibile desumere

che le ditte in questione potessero avere un’organizzazione indipendente. Dagli

atti e dalle risposte fornite alle domande della CO 1 non emerge quali

infrastrutture fossero riconducibili alla __________, né vi sono elementi tali

da dimostrare l’esistenza di un rischio economico aziendale. Quanto alla __________,

dai documenti del pignoramento emerge che la società disponesse di pochi mezzi

aziendali utilizzabili a scopo professionale e di scarso valore, in

contraddizione con le attività economiche descritte nelle fatture emesse. Inoltre,

le dichiarazioni di __________ all’ufficio fallimenti del Canton __________

dimostrano l’inattività dell’impresa, la quale non disponeva né di cassa, né di

beni.

Tutti questi elementi dimostrano

quindi piuttosto che il rischio di impresa fosse sopportato solo dalla RI 1,

mentre le ditte __________ e __________ non avevano alcun legame diretto coi

clienti, né rischi propri.

Da questi elementi non si può

dunque desumere – contrariamente a quanto vorrebbe il legale dell’insorgente –

che le ditte in questione agissero sulla base di una relazione commerciale egualitaria

e non subordinata con la ditta mandataria (cfr. STF 9C_162/2024 del 31 luglio

2024; H 191/05 del 30 giugno 2006 consid. 4.1e riferimenti).

Anche il fatto che, come risulta dalla stessa descrizione del loro

scopo sociale, le ditte in questione, di fatto inattive, avessero un obiettivo

commerciale paragonabile a quello di chi affidava loro il lavoro depone a

favore dell’utilizzo di manodopera da parte di RI 1.

Inoltre, segnatamente il mancato

annuncio delle masse salariali da parte delle società terze e la loro

(perlomeno) carente attività commerciale (cfr. supra, consid. 2.11.),

rappresentano degli indizi a favore del fatto che gli incarichi in discussione

non sono stati assunti da persone giuridiche, ma piuttosto da persone fisiche.

È ancora utile segnalare che, dal

profilo delle modalità con le quali è stata attuata la sottrazione di massa

salariale, la presente fattispecie presenta delle evidenti analogie con quella

oggetto della STF 8C_218/2019, citata in precedenza (cfr. supra, consid.

2.5.). Anche in quel caso, l’CO 1 aveva proceduto ad una ripresa salariale

inerente a delle somme di denaro che, in base alla documentazione dell’azienda

interessata, erano state pagate in contanti a diverse altre imprese. Facendo

capo agli esiti dei propri accertamenti, l’assicuratore LAINF aveva concluso che

coloro che avevano eseguito i lavori erano da qualificare quali lavoratori a

cottimo dipendenti. Di conseguenza, esso aveva considerato i pagamenti

effettuati alle quattro società quale “Arbeitsentgelt an in der Schweiz

beschäftigte und beitragpflichtige bzw. nach UVG dem Versicherungsobligatorium

unterstehende Arbeitnehmende” (cfr. consid. 3.5 del summenzionato

giudizio).

Il Tribunale federale ha

confermato la pronunzia cantonale e, quindi, la decisione su opposizione

dell’istituto assicuratore.

Medesime considerazioni valgono a

proposito della sentenza 605 2022 171 del 27 marzo 2023 del Tribunale cantonale

di Friborgo, riguardante una ripresa salariale effettuata dall’CO 1 in

relazione a delle somme di denaro (complessivamente un importo pari a fr.

643'440) versate in contanti dalla ricorrente (una Sagl attiva nel campo delle

costruzioni) a una società terza (sempre una Sagl attiva in quello stesso

campo).

In quella fattispecie, la società

insorgente aveva in particolare sostenuto che nel settore edile è frequente

che, in caso di sovraccarico di lavoro, delle opere vengano subappaltate ad

altre imprese, le quali agiscono allora in qualità di subappaltatrici,

rispettivamente di subcottimiste. In concreto, la società terza avrebbe

effettuato i lavori in autonomia utilizzando la propria manodopera e per questi

lavori, eseguiti a titolo di subappaltatrice indipendente, ha emesso di volta

in volta delle fatture, dopo aver il più delle volte preteso il pagamento di

acconti. Le fatture sono state onorate in contanti, come è talvolta il caso nel

settore in questione. Inoltre, secondo la ricorrente, con il proprio agire l’CO

1.

avrebbe violato l’art. 93 LAINF, nel senso che essa avrebbe sempre annunciato

tutti i salari dei propri lavoratori ma non poteva essere obbligata a pagare

dei contributi sui salari di un’altra impresa, anche se quest’ultima ha agito

in qualità di subappaltatrice. Infine, la ricorrente aveva sostenuto di aver

ottenuto dalla subappaltatrice diverse attestazioni inerenti le assicurazioni

sociali e il rispetto delle norme del CCL, della cui attendibilità non aveva

avuto motivo di dubitare, ritenendo irrealistico e contrario agli usi

pretendere che essa sarebbe stata altresì tenuta a informarsi presso gli

assicuratori sociali se la società terza avesse loro effettivamente annunciato

i salari dei propri dipendenti.

Il Tribunale friborghese è,

invece, giunto alla conclusione che lo statuto di persona giuridica è stato

assunto unicamente per motivi legati al diritto assicurativo, ovvero per un

risparmio sugli oneri sociali da pagare, e che nei rapporti con la ricorrente

la società terza non ha espletato una vera e propria attività imprenditoriale,

ragione per la quale la sua indipendenza giuridica non ha prodotto effetti dal

profilo del diritto assicurativo, legittimando l’CO 1 a considerare salari le

somme di denaro pagate in contanti dall’impresa insorgente. In particolare, la

Corte cantonale ha stabilito che, a fronte dell’importanza delle somme che

erano state versate alla ditta subappaltatrice, un’approfondita verifica di

quest’ultima sarebbe stata indispensabile, ciò che ci si poteva attendere dalla

ricorrente, la quale non ha manifestamente rispettato il proprio obbligo di

accertamento.

Con sentenza 8C_317/2023 del 5

ottobre 2023, il TF ha confermato la pronunzia cantonale, liquidando il ricorso

presentato dalla società con la motivazione che “mit Blick auf die in E. 3.1

hievor zitierte Rechtsprechung ist festzuhalten, dass die Vorbringen der

Beschwerdeführerin hart an der Grenze einer rechtsmissbräuchlichen Beschwerde

im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. c BGG liegen. Das Bundesgericht tritt dennoch

auf die Beschwerde ein und weist diese ab, da jedenfalls in keiner Art und

Weise dargetan ist, inwieweit die Beweiswürdigung des kantonalen Gerichts und

sein Beweisergebnis offensichtlich unrichtig (willkürlich; vgl. E. 1.2 hievor)

sein sollen. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass und inwiefern die Vorinstanz in

anderer Weise Bundesrecht verletzt haben könnte.”.

Come già ricordato in precedenza (cfr.

consid. 2.5.), con STCA 35.2023.31 del 5 febbraio 2024 questo Tribunale si è

già chinato su di un’analoga fattispecie, che coinvolgeva altre società sempre

attive nel settore dei ponteggi. In quell’occasione il TCA ha confermato

l’agire dell’amministrazione, la quale ha considerato che le rimunerazioni

corrisposte dalla società ricorrente a dei subappaltatori avrebbero dovuto

essere considerate salari soggetti a premi ai sensi dell’AVS, ritenuto che

coloro che avevano eseguito i lavori erano da qualificare quali lavoratori a

cottimo dipendenti. Anche in quel caso, l’CO 1 aveva proceduto ad una ripresa

salariale inerente a delle somme di denaro che, in base alla documentazione

dell’azienda interessata, erano state pagate in contanti a diverse altre

imprese (tra le quali figurava anche – come nel caso oggetto della presente

controversia – la società __________).

Stante quanto appena esposto,

sostenere che il fatto che le aziende subappaltatrici non abbiano dichiarato

all’CO 1 le somme ricevute in contanti dalla RI 1 sarebbe “una circostanza

del tutto estranea (e peraltro sconosciuta) alla ricorrente”, non soccorre

la tesi dell’insorgente.

Dalle carte processuali non

risulta - e del resto il patrocinatore nemmeno lo pretende - che l’insorgente

abbia compiuto delle verifiche in merito alla posizione delle aziende

subappaltatrici, contravvenendo in tal modo ai propri obblighi di accertamento.

Anche la circostanza, invocata

dal patrocinatore, di non essere a conoscenza delle vicissitudini della ditta __________

-particolarmente “in merito al fatto che la società ha dichiarato, il 26

novembre 2021, di essere inattiva e di non occupare personale, anche queste

sono tutte circostanze del tutto estranee (e peraltro sconosciute) alla

ricorrente”, la quale “partiva dal presupposto per cui la __________ fosse

regolarmente annunciata alla CO 1 e versasse i relativi contributi. D’altro

canto, la ricorrente non poteva certamente compiere ulteriori verifiche

basandosi per il resto sul tenore degli accordi presi” (cfr. doc. I) - appaiono

prive di rilevanza.

Al contrario di quanto preteso dal patrocinatore, occorre

sottolineare che le verifiche di affiliazione e pagamento degli oneri sociali

incombessero proprio al datore di lavoro, in ottemperanza all’obbligo di

diligenza.

In conclusione, questo Tribunale ritiene

che, in concreto, l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a

considerare gli importi pagati dalla società ricorrente alle due imprese

implicate, quali retribuzioni versate a manodopera e, pertanto, assimilabili a

salari determinanti ai sensi del diritto assicurativo sociale. Retribuzioni

sulle quali non è stato prelevato alcun contributo sociale. In sintesi, questo

sistema ha consentito alla società insorgente di far capo a personale

aggiuntivo, senza aumentare la sua massa salariale.

Posto che l’entità degli importi

alla base delle fatture dopo revisione emanate dall’amministrazione non è

contestata, la ripresa dei contributi sociali impagati deve essere confermata

in questa sede.

2.13

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto

2024.

consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93

del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.;

35.2022.50

del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023

consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti