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Decisione

35.2024.75

Discussa estinzione del diritto a prestazioni sanitarie (stabilizzazione stato di salute infortunistico)

14 aprile 2025Italiano31 min

ortopedica, nonché delle periodiche analisi del cammino per monitorare i progressi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.75

mm

Lugano

14 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15

agosto 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 20 giugno 2019, RI 1, nato

nel 1970, a quel momento dipendente dell’Istituto __________ (ora: Scuola __________)

in qualità di docente con un grado di occupazione del 60% e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di

seguito: CO 1), è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale

in sella alla propria motocicletta.

Dal rapporto 21 giugno 2019

dell’Ospedale di __________, presso il quale l’assicurato è rimasto degente per

una ventina di ore, risulta che egli ha riportato la frattura composta del

piatto tibiale destro, un trauma cranico non commotivo e una lombalgia

post-traumatica (doc. 4.1).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Dalle carte processuali emerge che,

nel prosieguo, RI 1 ha denunciato una complessa sintomatologia, caratterizzata

segnatamente da dolori interessanti diverse parti del corpo, da vertigini e da

una problematica psichica (cfr. doc. 32 e doc. 45).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi

del caso, con decisione formale del 20 dicembre 2023, la CO 1 ha negato la

propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici presentati

dall’assicurato, non ritenuti costituire una conseguenza adeguata

dell’infortunio del giugno 2019, ha dichiarato estinto dal 19 gennaio 2020 il

proprio obbligo a prestazioni tenuto conto di quelli somatici e ha negato il

diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 140).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 151), in data 15

agosto 2024, l’amministrazione ha in sostanza confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 153).

1.4. Con tempestivo ricorso del 16

settembre 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale che l’assicuratore convenuto venga obbligato a riaprire il caso e a

coprire i costi delle cure mediche volte a curare i postumi infortunistici

(doc. I, p. 8: “In via principale, si chiede che la decisione su opposizione

venga riformata e che il caso non venga chiuso e di conseguenza l’assicuratore

sia obbligato a coprire tutte le spese mediche volte a curare i postumi

dell’infortunio.”), in subordine il rinvio degli atti per ulteriori atti

istruttori (doc. I, p. 9: “In via subordinata, per derimere la vertenza occorre

dunque ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente, secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria […].”).

Trattandosi dei disturbi

vertiginosi, il patrocinatore rileva che tale problematica non sarebbe

stata adeguatamente approfondita nel quadro della perizia pluridisciplinare __________

e, a proposito di quanto indicato nella decisione impugnata (mancata

oggettivazione di un nistagmo), sostiene che in realtà vi sarebbe “… il

riscontro clinico della positività della marcia a occhi chiusi, con tracciato a

margherita costante e ripetibile, del test di Fukuda, e anche (sia pur meno

significativo) dell’indicazione puntata. Risultando negativi anche i test di

distrazione o dissimulazione, non pare vi possa essere dubbio sulla persistenza

di un disturbo vertiginoso non marginale. L’obiettività clinica non è riscontro

strumentale ma rappresenta purtuttavia un elemento oggettivo, essendo

riproducibile con modalità protocollari e condivise, validate nella

letteratura, e letteralmente indipendenti dall’intervento o interpretazione

dell’operatore. A ciò si aggiunga che già il 2 agosto 2019, il dott. __________,

otorinolaringoiatra, aveva diagnosticato un disturbo dell’equilibrio (…) e poi

il 30 agosto dal dott. __________ (…) ha fatto la medesima diagnosi. (…).

Inoltre, nella decisione impugnata non viene riportato che il fisioterapista __________

ha eseguito il “Tracker J-Tech test per misurare la forza con dinamometro

digitale ed è emerso diminuzione media di forza -14% di estensione, -18% di

flessione del ginocchio” (…). Tale problematica non viene presa in

considerazione, seppur l’esame e i suoi esiti in quanto tali non vengono

contestati.” (doc. I, p. 4 s.).

Per quanto concerne il disturbo

posturale e della deambulazione e le relative raccomandazioni terapeutiche

(fisioterapia intensiva e valutazione ortopedica), il rappresentante censura la

posizione della CO 1, secondo cui “quanto rilevato durante l’esame peritale

(doc. 130.29) basta per definire il diritto alle prestazioni assicurative

LAINF”, osservando che “l’attività di docente in un corretto ed efficace

rapporto di interazione con gli studenti è oltremodo dinamica, prevede

necessariamente spostamenti e rapporti interpersonali al di fuori del mero

orario di insegnamento frontale, e come tale qualsiasi patologia venga a

ridurre l’efficienza psicosomatica incide necessariamente sull’attività, sia

nel rendimento vero e proprio, sia nell’affaticamento correlato alla produzione

di un adeguato livello qualitativo. L’assunto della suddetta decisione sembra

integrare una visione statica ed arcaica dell’insegnamento, in cui un docente

resta assiso di fronte ad una platea silenziosa e passiva di studenti,

semplicemente fornendo un flusso di informazioni verbali ad intervalli di

un’ora circa. Cosa che non corrisponde alla realtà, dato che presso il datore

di lavoro del sig. RI 1, i corsi sono composti di blocchi di 4 ore consecutive,

ciò che aumenta l’aspetto dinamico dell’insegnamento, dato che il professore è

tenuto a muoversi e interagire in modo continuativo con gli studenti. A ciò si

aggiunga che il professore è tenuto anche a svolgere delle “visite” presso il

posto di lavoro degli studenti, al fine di valutare le loro capacità come

formatore proprio sul loro posto di lavoro. Ciò che quindi impone spostamenti

in macchina e a piedi e di conseguenza un ulteriore elemento di dinamicità sul

lavoro (…).” (doc. I, p. 5 s.).

Posto quanto precede, secondo

l’avv. RA 1, in concreto non sarebbero dati i presupposti per dichiarare

stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente,

considerato che “l’efficacia della terapia posturale è documentata scientificamente

e consente non solo il contenimento del progressivo aggravarsi della

sintomatologia, ma letteralmente l’inversione di un circolo vizioso che giunge

ad interessare per via retrograda una complessa serie di circuiti omeostatici,

con feedback interferente in senso negativo fino alla funzionalità delle

articolazioni temporomandibolari e delle muscolatura perioculare. In sostanza

un’adeguata terapia di contrasto di uno squilibrio di natura posturale consente

con certezza e con efficacia un misurabile miglioramento della cenestesi ed un

grande beneficio non solo sull’efficienza lavorativa, ma sul benessere generale

sia somatico, sia psicologico. Nel caso di specie la prosecuzione delle cure

mediche potrebbe ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni

di salute del ricorrente anche se egli ha già ripreso in misura completa

un’attività professionale alla percentuale ridotta del 60%. Ora, è indiscusso

che il ricorrente necessita di ulteriori cure mediche allo scopo di mantenere

la sua capacità di guadagno e che i trattamenti richiesti sono, oltre che

necessari, proporzionati allo scopo, adeguati, economici e scientificamente riconosciuti.”

(doc. I, p. 7 s.).

Il patrocinatore dell’assicurato

chiede inoltre che l’amministrazione si assuma pure “le spese relative agli

esami a cui si è sottoposto al fine di dimostrare la fondatezza della sua

opposizione”, e meglio le note d’onorario dei dottori __________ e __________,

come pure quella del Centro __________, per un ammontare di euro 2’532 (cfr.

doc. I, p. 8).

1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. In data 18 ottobre 2024, l’avv. RA

1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.

doc. V).

L’assicuratore resistente si è

espresso in proposito il 29 ottobre 2024 (doc. VII).

Il doc. VII è stato trasmesso per

conoscenza al rappresentante dell’assicurato (doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, tenuto conto del

tenore del petito ricorsuale, è litigiosa la questione di sapere se la CO 1 era

legittimata a porre fine al diritto alle prestazioni sanitarie a contare dal 19

gennaio 2020, oppure no.

2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato

altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1

LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del

ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti; STF 8C_359/2023 del 12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23

giugno 2021 consid. 3.2; 8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2).

In una sentenza 8C_614/2019 del

29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui

alla DTF 134 V 109, nel senso che quest’ultima non implica una valutazione

fondata esclusivamente in funzione della capacità lavorativa, segnatamente

laddove la persona assicurata ha ripreso a svolgere la sua abituale attività

professionale.

In quest’ultimo caso, occorre

esaminare se un trattamento medico è indicato e se ci si possa ancora attendere

un notevole miglioramento delle condizioni di salute. Allorquando la capacità

lavorativa è sempre rimasta completa (caso definito “bagatella”) ma un

trattamento medico è comunque necessario, il sensibile miglioramento dello

stato di salute richiesto per il diritto alla cura medica ai sensi dell’art. 10

LAINF non può essere determinato in funzione dell’atteso aumento della capacità

lavorativa. In questo senso, un’abilità lavorativa non limitata non comporta di

per sé la perdita del diritto alle prestazioni sanitarie.

A titolo d’esempio, è utile

segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio 2014, riguardante un avvocato

che a causa delle conseguenze di un infortunio soffriva di un deficit di forza

e d’impedimenti nella mobilità del piede e della gamba destra, senza effetti

sulla sua capacità lavorativa ma con limitazioni nella vita quotidiana. Siccome

dalla continuazione della cura medica ci si poteva ancora attendere un

sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico, il TF ha ammesso

un ulteriore diritto alle prestazioni sanitarie (su quest’aspetto, si veda pure

KOSS – Hürzeler/Kieser, Berna 2018, art. 19 LAINF n. 8).

Per contro, se la persona

assicurata presenta un’abilità lavorativa limitata nella sua abituale

professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive

confacenti, il caso deve di regola essere considerato stabilizzato, anche

qualora la continuazione della cura medica sia suscettibile di prevenire un

eventuale peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé en

LAA, HAVE/REAS 2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

2.3. In concreto, dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha posto termine alle

prestazioni di corta durata, segnatamente a quelle sanitarie, dal 19 gennaio

2020 ritenendo - conformemente a quanto indicato dagli esperti del __________ -

che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più da attendere

notevoli miglioramenti dello stato di salute infortunistico. La documentazione

medica prodotta con l’opposizione, ovvero quella riguardante le vertigini e i

problemi posturali e della deambulazione, è stata considerata ininfluente per definire

la questione della stabilizzazione (cfr. doc. 153).

Chiamata a pronunciarsi al

riguardo, questa Corte rileva che, su richiesta dell’amministrazione, nel corso

del mese di novembre 2022, l’assicurato è stato sottoposto ad accertamenti

pluridisciplinari (reumatologici, neurologici e psichiatrici) presso il __________.

Dal relativo referto, datato 21

giugno 2023, risulta che l’insorgente è stato valutato dal dott. __________,

spec. FMH in reumatologia, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia e dal

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (il quale è stato

coadiuvato dallo psicologo e psicoterapeuta __________).

Gli specialisti hanno

diagnosticato .diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa – una

sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva e

somatizzazioni, in parziale remissione (ICD-10: F43.22), come pure - diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa – una sindrome

cervicolombovertebrale parzialmente spondilogena cronica bilaterale, degli

esiti da frattura parcellare composta dell’osso trapezio sul versante volare a

destra, degli esiti da frattura con depressione della posizione centrale

dell’emipiatto tibiale laterale, con rapporti articolari congruenti, al ginocchio

destro, una sindrome fibromialgica generalizzata, nonché uno stato da caduta in

moto con verosimile trauma cranico non commotivo, cefalee di tipo tensivo (con

possibile componente emicranica) e dolori alla colonna vertebrale, alle

ginocchia e alla mano destra non spiegati da patologia neurologica (doc. 130,

p. 31 s.).

A proposito dell’eziologia

delle problematiche diagnosticate, il dott. __________ ha dichiarato che “le

diagnosi reumatologiche attive ora poste nell’assicurato non sono in nesso di causalità

con l’evento infortunistico del 20.6.2019 con un grado di verosimiglianza

preponderante”, precisando che “l’infortunio ha provocato delle fratture che

hanno giustificato un’incapacità lavorativa per la durata di 6 mesi in ogni

attività. In seguito il nesso di causalità si è estinto per le patologie

dell’apparato locomotorio.”. Egli ha altresì sostenuto che lo status quo

sine vel ante è stato raggiunto a contare dal mese di gennaio 2020.

Secondo il dott. __________, RI 1

non presenta disturbi neurologici in nesso di causalità naturale con

l’infortunio del 20 giugno 2019 (“… no, in particolare non vi sono diagnosi

neurologiche in nesso di causalità sicuro o probabile con l’incidente del

20.6.2019.”; “… i sintomi lamentati dal paziente non sono spiegabili con un

substrato organico neurologico, questo vale per tutti i sintomi descritti e

cioè cefalee, dolori alle ginocchia, alla mano ds. e dolori alla colonna

vertebrale.”).

Lo psichiatra dott. __________ ha

per contro riconosciuto un nesso di causalità naturale tra la diagnosticata

affezione psichica e l’evento traumatico assicurato (“per la diagnosi psichiatrica

il nesso di causalità è stabilito secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, poiché tra tutte le cause possibili, in assenza di antecedenti

psicopatologici, quella dell’infortunio è la causa più verosimile.”).

Per quanto concerne la capacità

lavorativa, secondo il dott. __________, “le fratture descritte al

ginocchio ds, rispettivamente al polso ds., trattate conservativamente,

giustificano un’inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo di lavoro,

massimale di 6 mesi, a partire dall’evento infortunistico del 20.6.2019, quindi

fino al 19.1.2020.”

Per il dott. __________, “non vi

sono lesioni organiche in ambito neurologico provocate dall’infortunio che

determinino una incapacità lavorativa. L’A. è abile al lavoro al 100% dal punto

di vista neurologico.”.

Infine, il dott. __________ ha

rilevato che “dal lato psichiatrico i sintomi lamentati dall’A. in particolare

ansiosi son in relazione con l’infortunio e determinano attualmente

un’incapacità lavorativa del 5% (capacità lavorativa del 95%). Dalla presa in

carico psichiatrica dell’ottobre 2019 si può ritenere una capacità lavorativa

per la patologia psichiatrica del 70% con successivo miglioramento dopo 6 mesi,

a partire da cui vale l’attuale capacità lavorativa del 95% per la patologia

psichiatrica in atto e in relazione causale con l’infortunio.”.

In merito all’ulteriore

procedere terapeutico, tanto il reumatologo quanto il neurologo hanno

negato che da ulteriori provvedimenti sanitari ci si possa ancora attendere un

notevole miglioramento dello stato di salute, rispettivamente il ripristino di

una piena capacità lavorativa (peraltro già ripristinata dal loro profilo).

Lo psichiatra dott. __________ ha

invece affermato che “considerato il buon funzionamento generale del soggetto e

l’entità oggettiva della sua psicopatologia, la quale non è tale da

destrutturare il suo assetto psichico, la prosecuzione delle cure psichiatriche

attuali dovrebbe portare, con verosimiglianza preponderante, alla risoluzione

completa dei sintomi nell’arco dei prossimi 12 mesi. Dopo circa un anno di cure

idonee, in assenza di complicazioni, la capacità lavorativa potrà

realisticamente essere completamente recuperata.”.

In sintesi, in base alle

conclusioni peritali che sono state oggetto di una discussione di consenso tra

gli esperti coinvolti, occorre ritenere che, a loro avviso, al momento in cui

l’assicuratore convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni (19 gennaio

2020), gli unici disturbi ancora in nesso di causalità naturale con

l’evento traumatico assicurato erano quelli psichici (non lo erano

invece più, rispettivamente non lo sono mai stati [nella misura in cui, quelli

neurologici, non sono mai stati presenti] quelli di natura

reumatologica/ortopedica e neurologica).

Dal profilo psichiatrico, il

dott. __________ ha sostenuto che il ricorrente ha presentato un’inabilità

lavorativa del 30% per la durata di 6 mesi a partire dalla relativa presa a

carico specialistica (ottobre 2019), quindi a partire da aprile 2020 del 5%.

Sempre secondo lo psichiatra, al momento della sua consultazione, le condizioni

di salute (psichica) dell’assicurato non erano ancora stabilizzate, essendovi

ancora delle cure atte ottenere una piena risoluzione dei sintomi.

2.4. Con la propria impugnativa, il

patrocinatore dell’assicurato contesta che la perizia __________ possa essere

considerata completa, posto che gli aspetti relativi alle vertigini e ai

disturbi posturali/del cammino, relativamente ai quali sussisterebbero ancora

delle valide opzioni terapeutiche, non sarebbero stati approfonditi in quella

sede, circostanza dimostrata dalla documentazione medica da lui prodotta nel

quadro della procedura di opposizione (relazione medico-legale 21 giugno 2024

del dott. __________, rapporto 20 maggio 2024 del dott. __________, nonché il

referto 6 giugno 2024 del fisioterapista __________ e del chinesiologo __________).

Per quanto qui d’interesse, nel

suo citato referto, il dott. __________, spec. in medicina legale e delle

assicurazioni, ha in effetti osservato che nella perizia __________ “… non

compare la sindrome vertiginosa, che è assente anche nel capitolo del neurologo

dr. __________ (pagina 36) e quindi resta del tutto estranea alle

considerazioni valutative, né è citato lo squilibrio dinamico con alterazione

del gait. La presenza di sindrome vertiginosa è peraltro più volte

esplicitamente citata nella perizia pluridisciplinare, anche in riferimento a

terapia eseguita nel maggio 2022 (pagina 12), a due certificati del dr. __________,

neurologo, e del dr. __________, ortopedico nel mese di agosto 2019 (pagina 19),

ad una stabilometria eseguita il 2.9.2019 con diagnosi di “segni di sofferenza

delle vie vestibolo-spinali” ed ancora un certificato del dr. __________ in

data 22.11.2019 attestante la presenza di una sindrome vertiginosa con nausea.

Data la non episodica presenza nel carteggio clinico, non si comprende

l’assenza assoluta della valutazione vestibolare tra gli accertamenti e la

diagnosi della perizia pluridisciplinare. In effetti, lo staff specialistico

comprendeva uno specialista neurologo ma non un otorinolaringoiatra, dalle

competenze più mirate sul quadro di vertigini di natura otovestibolare, del

tutto pertinenti il trauma cranico chiuso protetto dal casco, che risultano

sottovalutate o non valutate in toto. Non sussiste alcun ragionevole dubbio sul

loro nesso causale con il trauma sofferto, certamente compatibile con la

dinamica di un motociclista protetto da abbigliamento adatto e con casco di

protezione, a configurare un trauma cranico minore con sindrome soggettiva.

(…). Per quanto concerne gli esiti della lesione fratturativa all’arto

inferiore destro, non appare che nella valutazione obiettiva del paziente sia

stata valutata la qualità deambulatoria nel suo complesso, in cui indubbiamente

il danno periferico da frattura ossea (piatto tibiale) embrica i suoi effetti

con il disturbo somatostatico di natura centrale (vestibolare).” (doc. 152, p. 1-6).

Da parte sua, il dott. __________,

spec. in otorinolaringoiatria, non ha refertato “apprezzabili deficit

funzionali del sistema vestibolare e delle vie centrali dell’oculomotricità” (doc.

152, p. 7 s.).

Infine, presso il Centro __________,

RI 1 è stato sottoposto a un test di misurazione della forza (“Tracker

J-Tech test”) del ginocchio destro che ne ha evidenziato una diminuzione

media del 14% in estensione e del 18% in flessione, come pure a un’analisi del

cammino (“Gait Analysis”) che ha mostrato un’alterazione della marcia

nella forma di ridotta velocità, asimmetria nella lunghezza del passo,

instabilità del tronco, mobilità compromessa di anca e ginocchio e

distribuzione asimmetrica del carico.

Fatti

I sanitari hanno quindi ritenuto

indicata una fisioterapia intensiva per migliorare la simmetria del passo, la

stabilità del tronco e la mobilità di anca e ginocchio, una valutazione

ortopedica, nonché delle periodiche analisi del cammino per monitorare i progressi

ed eventualmente adeguare i trattamenti (cfr. doc. 152, p. 12-20).

2.5. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti

che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti

esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i

punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata

(cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00

dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6. Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva

innanzitutto che l’amministrazione ha incaricato il __________ di periziare

l’assicurato, seguendo la procedura prescritta dall’art. 44 LPGA (cfr. doc.

88).

In applicazione della

giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probatoria nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

In questo contesto, il Tribunale

federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in

dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai

medici curanti. In proposito, l’Alta Corte ha evidenziato la natura differente

del mandato di cura e di quello peritale (cfr. STF 8C_532/2020 del 3 febbraio

2021 consid. 4.1; 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30

maggio 2018 consid. 6.2; 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Una perizia fondata sull’art. 44

LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni

all’amministrazione, ove è

sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli

stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF

135 V 465 consid. 4.7).

Fatta questa premessa, il TCA constata che il patrocinatore del

ricorrente non ha sollevato obiezioni di sorta a proposito della decisione

della CO 1 di negare l’esistenza di una relazione di causalità adeguata tra

l’infortunio del giugno 2019 e le turbe psichiche lamentate dall’insorgente (infortunio

classificato tra quelli di grado medio in senso stretto e nessun criterio di

rilievo adempiuto, neppure nella forma semplice), di modo che queste ultime non

vanno prese in considerazione per valutare il diritto a ulteriori prestazioni.

Parimenti

indiscussa è la circostanza che RI 1 ha effettivamente ripreso a

esercitare l’attività di docente nella medesima misura in cui essa veniva

svolta al momento dell’infortunio (60% - cfr. doc. I: “… anche se egli ha già

ripreso in misura completa un’attività professionale alla percentuale ridotta

del 60%.”). Del resto, con il ricorso non si pretende né la corresponsione di ulteriori

indennità giornaliere, né tantomeno l’assegnazione di una rendita d’invalidità.

Così come già indicato in

precedenza (cfr. supra, consid. 2.1.), l’avv. RA 1 postula invece che le

spese di cura vengano assunte dall’assicuratore convenuto anche dopo il 18

gennaio 2020, e ciò fondandosi sul contenuto dei referti di cui si è detto al

considerando 2.4.

Tutto ben considerato, il TCA non

ritiene che i referti dei dottori __________ e __________, così come quello del

Centro __________, siano atti a corroborare la pretesa dell’assicurato.

In primo luogo, anche volendo

ammettere che, così come lo pretende il dott. __________ (e il rappresentante

dell’assicurato, cfr. doc. V, p. 2 s.: “…, risulta chiaramente che un profilo

di danno permanente sussiste [a livello del ginocchio destro, n.d.r.] e si

manifesta esattamente in forma misurabile mediante l’analisi del carico

deambulatorio. Sotto l’aspetto funzionale il danno all’articolazione appare

sinergico al danno posturale e rappresenta pertanto un’ulteriore indicazione

Considerandi

alla terapia riabilitatoria in tale ambito, …”), l’alterazione posturale e del

cammino refertata dai sanitari della __________, derivi principalmente da una

problematica che interessa il ginocchio destro (cfr. supra, consid.

2.4.), resta il fatto che, in base alla valutazione del dott. __________, i

disturbi al ginocchio, trascorsi 6 mesi dal trauma, non hanno più costituito

una conseguenza naturale di quell’evento (cfr. supra, consid. 2.3.). In

questo senso, egli ha osservato che la RMN del 25 gennaio 2023 non ha messo in

luce alcuna lesione strutturale di carattere traumatico, bensì soltanto dei

lievi segni degenerativi al corpo del menisco mediale (cfr. doc. 130.30). Ora,

né dal rapporto del dott. __________ né tantomeno da quello dei sanitari della __________,

che peraltro medici non sono (l’uno è un fisioterapista, l’altro un

chinesiologo), risultano degli indizi concreti suscettibili di generare dei

dubbi circa la correttezza delle conclusioni del dott. __________.

Se ne deduce pertanto che, non

costituendo (più) i disturbi al ginocchio destro una conseguenza naturale

dell’infortunio assicurato, nemmeno l’alterazione posturale e del cammino lo è,

cosicché, già per questa ragione, le relative prospettate terapie non appaiono

suscettibili di mettere in discussione la stabilizzazione dello stato di salute

del ricorrente.

A titolo abbondanziale e a

prescindere da quanto precede, il TCA rileva che l’ulteriore procedere

terapeutico suggerito dal fisioterapista __________ e dal chinesiologo __________

– in sostanza l’esecuzione di una fisioterapia intensiva (cfr. doc. 152.16) -,

non rappresenterebbe comunque un ostacolo alla stabilizzazione delle condizioni

di salute dell’insorgente. In effetti, il TF ha già avuto modo di precisare che

la prescrizione di sedute di fisioterapia è compatibile con uno stato

stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. STF 8C_496/2023 del 22

febbraio 2024 consid. 5.2; 8C_93/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 4.2;

8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).

Ad ogni modo, avendo il

ricorrente ripreso a svolgere la sua precedente attività lavorativa in misura

completa, in applicazione della giurisprudenza federale citata in precedenza

(cfr. supra, consid. 2.2.), l’assicuratore resistente era legittimato a

considerare stabilizzate le sue condizioni di salute e, dunque, a dichiarare

estinto il diritto alle prestazioni sanitarie in virtù dell’art. 19 cpv. 1

LAINF.

In secondo luogo, riguardo alle

vertigini, va sottolineato innanzitutto che, in base ad approfonditi accertamenti

diagnostici, l’otorinolaringoiatra dott. __________ ha dichiarato che in realtà

RI 1 non lamenta alcun deficit funzionale del sistema vestibolare e

delle vie centrali dell’oculomotricità (cfr. doc. 152.8), circostanza che era del

resto già stata rilevata dal dott. __________, spec. in neurologia, a margine

della consultazione del 9 agosto 2019 (doc. 44.38: “… obiettività neurologica

nei limiti della norma, in particolare non segni vestibolari o cerebellari,

né altri segni o deficit funzionali neurologici.” – il corsivo è del redattore).

A prescindere da quanto precede, il

TCA constata che in proposito non è stata formulata alcuna proposta

terapeutica. La stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato, con la

conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di cura, non può perciò

essere messa in discussione.

In ogni caso, dagli atti risulta

che l’insorgente è stato in grado nel frattempo di riprendere il proprio lavoro

in misura completa, ciò che, così come già indicato in precedenza, esclude che

eventuali ulteriori provvedimenti sanitari possano essere posti a carico

dell’assicuratore LAINF convenuto.

Sulla scorta di tutto quanto

precede, il ricorso interposto dall’assicurato, mediante il quale è stato

chiesto il ripristino del diritto alle prestazioni sanitarie a far tempo dal

gennaio 2020, deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione

impugnata confermata.

2.7

Il patrocinatore del ricorrente

pretende il rimborso delle spese “relative agli esami a cui si è sottoposto al

fine di dimostrare la fondatezza della sua opposizione, perché per l’esecuzione

di questi esami c’era una chiara indicazione medica” (doc. I, p. 8).

Secondo la giurisprudenza, i costi peritali fanno parte

delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1, p. 1; STF 8C_984/2012 del 6

giugno 2013 consid. 3, non pubblicato nella DTF 139 V 225).

Ai sensi dell’art. 45 cpv. 1

LPGA, l'assicuratore assume le spese per l'accertamento, sempre che abbia

ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume

ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione

del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.

Nella DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle assicurazioni

constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di principio disporre

esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In questo caso, i costi

della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti a carico

dell’assicurazione per l’invalidità (consid. 4.4.2).

Nella DTF 139 V 496 consid. 4.4,

la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere presi in

considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una perizia

giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha stabilito

che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di procedere a

ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è segnatamente

il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi pareri medici

presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a confutarla con

argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4; cfr. pure DTF 139

V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid. 2); allorquando

l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari a chiarire la

situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non può essere

attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione rispetta

il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi oggettivamente

convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal profilo

giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia giudiziaria,

indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad esempio, in

ragione della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una perizia di

parte).

Ciò vale anche per quanto

riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono

essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era

indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV

Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti

per addossare all’assicuratore LAINF convenuti i costi di una perizia privata,

la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i

lievi dubbi che hanno determinato la necessita di disporre una perizia

giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; STF

8C_61/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 6.1).

In concreto, questo Tribunale

constata che la documentazione in questione (relazione medico-legale del dott. __________,

referto del dott. __________ e rapporto del Centro __________) non fornisce

alcuna nuova rilevante indicazione in relazione agli aspetti contestati e che

pertanto il costo degli accertamenti rimane a carico

della parte che li ha ordinati.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti