35.2024.75
Discussa estinzione del diritto a prestazioni sanitarie (stabilizzazione stato di salute infortunistico)
14 aprile 2025Italiano31 min
ortopedica, nonché delle periodiche analisi del cammino per monitorare i progressi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.75
mm
Lugano
14 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
agosto 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 20 giugno 2019, RI 1, nato
nel 1970, a quel momento dipendente dell’Istituto __________ (ora: Scuola __________)
in qualità di docente con un grado di occupazione del 60% e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di
seguito: CO 1), è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale
in sella alla propria motocicletta.
Dal rapporto 21 giugno 2019
dell’Ospedale di __________, presso il quale l’assicurato è rimasto degente per
una ventina di ore, risulta che egli ha riportato la frattura composta del
piatto tibiale destro, un trauma cranico non commotivo e una lombalgia
post-traumatica (doc. 4.1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Dalle carte processuali emerge che,
nel prosieguo, RI 1 ha denunciato una complessa sintomatologia, caratterizzata
segnatamente da dolori interessanti diverse parti del corpo, da vertigini e da
una problematica psichica (cfr. doc. 32 e doc. 45).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi
del caso, con decisione formale del 20 dicembre 2023, la CO 1 ha negato la
propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici presentati
dall’assicurato, non ritenuti costituire una conseguenza adeguata
dell’infortunio del giugno 2019, ha dichiarato estinto dal 19 gennaio 2020 il
proprio obbligo a prestazioni tenuto conto di quelli somatici e ha negato il
diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 140).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 151), in data 15
agosto 2024, l’amministrazione ha in sostanza confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 153).
1.4. Con tempestivo ricorso del 16
settembre 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via
principale che l’assicuratore convenuto venga obbligato a riaprire il caso e a
coprire i costi delle cure mediche volte a curare i postumi infortunistici
(doc. I, p. 8: “In via principale, si chiede che la decisione su opposizione
venga riformata e che il caso non venga chiuso e di conseguenza l’assicuratore
sia obbligato a coprire tutte le spese mediche volte a curare i postumi
dell’infortunio.”), in subordine il rinvio degli atti per ulteriori atti
istruttori (doc. I, p. 9: “In via subordinata, per derimere la vertenza occorre
dunque ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente, secondo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria […].”).
Trattandosi dei disturbi
vertiginosi, il patrocinatore rileva che tale problematica non sarebbe
stata adeguatamente approfondita nel quadro della perizia pluridisciplinare __________
e, a proposito di quanto indicato nella decisione impugnata (mancata
oggettivazione di un nistagmo), sostiene che in realtà vi sarebbe “… il
riscontro clinico della positività della marcia a occhi chiusi, con tracciato a
margherita costante e ripetibile, del test di Fukuda, e anche (sia pur meno
significativo) dell’indicazione puntata. Risultando negativi anche i test di
distrazione o dissimulazione, non pare vi possa essere dubbio sulla persistenza
di un disturbo vertiginoso non marginale. L’obiettività clinica non è riscontro
strumentale ma rappresenta purtuttavia un elemento oggettivo, essendo
riproducibile con modalità protocollari e condivise, validate nella
letteratura, e letteralmente indipendenti dall’intervento o interpretazione
dell’operatore. A ciò si aggiunga che già il 2 agosto 2019, il dott. __________,
otorinolaringoiatra, aveva diagnosticato un disturbo dell’equilibrio (…) e poi
il 30 agosto dal dott. __________ (…) ha fatto la medesima diagnosi. (…).
Inoltre, nella decisione impugnata non viene riportato che il fisioterapista __________
ha eseguito il “Tracker J-Tech test per misurare la forza con dinamometro
digitale ed è emerso diminuzione media di forza -14% di estensione, -18% di
flessione del ginocchio” (…). Tale problematica non viene presa in
considerazione, seppur l’esame e i suoi esiti in quanto tali non vengono
contestati.” (doc. I, p. 4 s.).
Per quanto concerne il disturbo
posturale e della deambulazione e le relative raccomandazioni terapeutiche
(fisioterapia intensiva e valutazione ortopedica), il rappresentante censura la
posizione della CO 1, secondo cui “quanto rilevato durante l’esame peritale
(doc. 130.29) basta per definire il diritto alle prestazioni assicurative
LAINF”, osservando che “l’attività di docente in un corretto ed efficace
rapporto di interazione con gli studenti è oltremodo dinamica, prevede
necessariamente spostamenti e rapporti interpersonali al di fuori del mero
orario di insegnamento frontale, e come tale qualsiasi patologia venga a
ridurre l’efficienza psicosomatica incide necessariamente sull’attività, sia
nel rendimento vero e proprio, sia nell’affaticamento correlato alla produzione
di un adeguato livello qualitativo. L’assunto della suddetta decisione sembra
integrare una visione statica ed arcaica dell’insegnamento, in cui un docente
resta assiso di fronte ad una platea silenziosa e passiva di studenti,
semplicemente fornendo un flusso di informazioni verbali ad intervalli di
un’ora circa. Cosa che non corrisponde alla realtà, dato che presso il datore
di lavoro del sig. RI 1, i corsi sono composti di blocchi di 4 ore consecutive,
ciò che aumenta l’aspetto dinamico dell’insegnamento, dato che il professore è
tenuto a muoversi e interagire in modo continuativo con gli studenti. A ciò si
aggiunga che il professore è tenuto anche a svolgere delle “visite” presso il
posto di lavoro degli studenti, al fine di valutare le loro capacità come
formatore proprio sul loro posto di lavoro. Ciò che quindi impone spostamenti
in macchina e a piedi e di conseguenza un ulteriore elemento di dinamicità sul
lavoro (…).” (doc. I, p. 5 s.).
Posto quanto precede, secondo
l’avv. RA 1, in concreto non sarebbero dati i presupposti per dichiarare
stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente,
considerato che “l’efficacia della terapia posturale è documentata scientificamente
e consente non solo il contenimento del progressivo aggravarsi della
sintomatologia, ma letteralmente l’inversione di un circolo vizioso che giunge
ad interessare per via retrograda una complessa serie di circuiti omeostatici,
con feedback interferente in senso negativo fino alla funzionalità delle
articolazioni temporomandibolari e delle muscolatura perioculare. In sostanza
un’adeguata terapia di contrasto di uno squilibrio di natura posturale consente
con certezza e con efficacia un misurabile miglioramento della cenestesi ed un
grande beneficio non solo sull’efficienza lavorativa, ma sul benessere generale
sia somatico, sia psicologico. Nel caso di specie la prosecuzione delle cure
mediche potrebbe ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni
di salute del ricorrente anche se egli ha già ripreso in misura completa
un’attività professionale alla percentuale ridotta del 60%. Ora, è indiscusso
che il ricorrente necessita di ulteriori cure mediche allo scopo di mantenere
la sua capacità di guadagno e che i trattamenti richiesti sono, oltre che
necessari, proporzionati allo scopo, adeguati, economici e scientificamente riconosciuti.”
(doc. I, p. 7 s.).
Il patrocinatore dell’assicurato
chiede inoltre che l’amministrazione si assuma pure “le spese relative agli
esami a cui si è sottoposto al fine di dimostrare la fondatezza della sua
opposizione”, e meglio le note d’onorario dei dottori __________ e __________,
come pure quella del Centro __________, per un ammontare di euro 2’532 (cfr.
doc. I, p. 8).
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 18 ottobre 2024, l’avv. RA
1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.
doc. V).
L’assicuratore resistente si è
espresso in proposito il 29 ottobre 2024 (doc. VII).
Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza al rappresentante dell’assicurato (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. In concreto, tenuto conto del
tenore del petito ricorsuale, è litigiosa la questione di sapere se la CO 1 era
legittimata a porre fine al diritto alle prestazioni sanitarie a contare dal 19
gennaio 2020, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato
altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre stabilito
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1
LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del
ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti; STF 8C_359/2023 del 12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23
giugno 2021 consid. 3.2; 8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2).
In una sentenza 8C_614/2019 del
29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui
alla DTF 134 V 109, nel senso che quest’ultima non implica una valutazione
fondata esclusivamente in funzione della capacità lavorativa, segnatamente
laddove la persona assicurata ha ripreso a svolgere la sua abituale attività
professionale.
In quest’ultimo caso, occorre
esaminare se un trattamento medico è indicato e se ci si possa ancora attendere
un notevole miglioramento delle condizioni di salute. Allorquando la capacità
lavorativa è sempre rimasta completa (caso definito “bagatella”) ma un
trattamento medico è comunque necessario, il sensibile miglioramento dello
stato di salute richiesto per il diritto alla cura medica ai sensi dell’art. 10
LAINF non può essere determinato in funzione dell’atteso aumento della capacità
lavorativa. In questo senso, un’abilità lavorativa non limitata non comporta di
per sé la perdita del diritto alle prestazioni sanitarie.
A titolo d’esempio, è utile
segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio 2014, riguardante un avvocato
che a causa delle conseguenze di un infortunio soffriva di un deficit di forza
e d’impedimenti nella mobilità del piede e della gamba destra, senza effetti
sulla sua capacità lavorativa ma con limitazioni nella vita quotidiana. Siccome
dalla continuazione della cura medica ci si poteva ancora attendere un
sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico, il TF ha ammesso
un ulteriore diritto alle prestazioni sanitarie (su quest’aspetto, si veda pure
KOSS – Hürzeler/Kieser, Berna 2018, art. 19 LAINF n. 8).
Per contro, se la persona
assicurata presenta un’abilità lavorativa limitata nella sua abituale
professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive
confacenti, il caso deve di regola essere considerato stabilizzato, anche
qualora la continuazione della cura medica sia suscettibile di prevenire un
eventuale peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé en
LAA, HAVE/REAS 2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
2.3. In concreto, dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata, segnatamente a quelle sanitarie, dal 19 gennaio
2020 ritenendo - conformemente a quanto indicato dagli esperti del __________ -
che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più da attendere
notevoli miglioramenti dello stato di salute infortunistico. La documentazione
medica prodotta con l’opposizione, ovvero quella riguardante le vertigini e i
problemi posturali e della deambulazione, è stata considerata ininfluente per definire
la questione della stabilizzazione (cfr. doc. 153).
Chiamata a pronunciarsi al
riguardo, questa Corte rileva che, su richiesta dell’amministrazione, nel corso
del mese di novembre 2022, l’assicurato è stato sottoposto ad accertamenti
pluridisciplinari (reumatologici, neurologici e psichiatrici) presso il __________.
Dal relativo referto, datato 21
giugno 2023, risulta che l’insorgente è stato valutato dal dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia e dal
dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (il quale è stato
coadiuvato dallo psicologo e psicoterapeuta __________).
Gli specialisti hanno
diagnosticato .diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa – una
sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva e
somatizzazioni, in parziale remissione (ICD-10: F43.22), come pure - diagnosi
senza influenza sulla capacità lavorativa – una sindrome
cervicolombovertebrale parzialmente spondilogena cronica bilaterale, degli
esiti da frattura parcellare composta dell’osso trapezio sul versante volare a
destra, degli esiti da frattura con depressione della posizione centrale
dell’emipiatto tibiale laterale, con rapporti articolari congruenti, al ginocchio
destro, una sindrome fibromialgica generalizzata, nonché uno stato da caduta in
moto con verosimile trauma cranico non commotivo, cefalee di tipo tensivo (con
possibile componente emicranica) e dolori alla colonna vertebrale, alle
ginocchia e alla mano destra non spiegati da patologia neurologica (doc. 130,
p. 31 s.).
A proposito dell’eziologia
delle problematiche diagnosticate, il dott. __________ ha dichiarato che “le
diagnosi reumatologiche attive ora poste nell’assicurato non sono in nesso di causalità
con l’evento infortunistico del 20.6.2019 con un grado di verosimiglianza
preponderante”, precisando che “l’infortunio ha provocato delle fratture che
hanno giustificato un’incapacità lavorativa per la durata di 6 mesi in ogni
attività. In seguito il nesso di causalità si è estinto per le patologie
dell’apparato locomotorio.”. Egli ha altresì sostenuto che lo status quo
sine vel ante è stato raggiunto a contare dal mese di gennaio 2020.
Secondo il dott. __________, RI 1
non presenta disturbi neurologici in nesso di causalità naturale con
l’infortunio del 20 giugno 2019 (“… no, in particolare non vi sono diagnosi
neurologiche in nesso di causalità sicuro o probabile con l’incidente del
20.6.2019.”; “… i sintomi lamentati dal paziente non sono spiegabili con un
substrato organico neurologico, questo vale per tutti i sintomi descritti e
cioè cefalee, dolori alle ginocchia, alla mano ds. e dolori alla colonna
vertebrale.”).
Lo psichiatra dott. __________ ha
per contro riconosciuto un nesso di causalità naturale tra la diagnosticata
affezione psichica e l’evento traumatico assicurato (“per la diagnosi psichiatrica
il nesso di causalità è stabilito secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, poiché tra tutte le cause possibili, in assenza di antecedenti
psicopatologici, quella dell’infortunio è la causa più verosimile.”).
Per quanto concerne la capacità
lavorativa, secondo il dott. __________, “le fratture descritte al
ginocchio ds, rispettivamente al polso ds., trattate conservativamente,
giustificano un’inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo di lavoro,
massimale di 6 mesi, a partire dall’evento infortunistico del 20.6.2019, quindi
fino al 19.1.2020.”
Per il dott. __________, “non vi
sono lesioni organiche in ambito neurologico provocate dall’infortunio che
determinino una incapacità lavorativa. L’A. è abile al lavoro al 100% dal punto
di vista neurologico.”.
Infine, il dott. __________ ha
rilevato che “dal lato psichiatrico i sintomi lamentati dall’A. in particolare
ansiosi son in relazione con l’infortunio e determinano attualmente
un’incapacità lavorativa del 5% (capacità lavorativa del 95%). Dalla presa in
carico psichiatrica dell’ottobre 2019 si può ritenere una capacità lavorativa
per la patologia psichiatrica del 70% con successivo miglioramento dopo 6 mesi,
a partire da cui vale l’attuale capacità lavorativa del 95% per la patologia
psichiatrica in atto e in relazione causale con l’infortunio.”.
In merito all’ulteriore
procedere terapeutico, tanto il reumatologo quanto il neurologo hanno
negato che da ulteriori provvedimenti sanitari ci si possa ancora attendere un
notevole miglioramento dello stato di salute, rispettivamente il ripristino di
una piena capacità lavorativa (peraltro già ripristinata dal loro profilo).
Lo psichiatra dott. __________ ha
invece affermato che “considerato il buon funzionamento generale del soggetto e
l’entità oggettiva della sua psicopatologia, la quale non è tale da
destrutturare il suo assetto psichico, la prosecuzione delle cure psichiatriche
attuali dovrebbe portare, con verosimiglianza preponderante, alla risoluzione
completa dei sintomi nell’arco dei prossimi 12 mesi. Dopo circa un anno di cure
idonee, in assenza di complicazioni, la capacità lavorativa potrà
realisticamente essere completamente recuperata.”.
In sintesi, in base alle
conclusioni peritali che sono state oggetto di una discussione di consenso tra
gli esperti coinvolti, occorre ritenere che, a loro avviso, al momento in cui
l’assicuratore convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni (19 gennaio
2020), gli unici disturbi ancora in nesso di causalità naturale con
l’evento traumatico assicurato erano quelli psichici (non lo erano
invece più, rispettivamente non lo sono mai stati [nella misura in cui, quelli
neurologici, non sono mai stati presenti] quelli di natura
reumatologica/ortopedica e neurologica).
Dal profilo psichiatrico, il
dott. __________ ha sostenuto che il ricorrente ha presentato un’inabilità
lavorativa del 30% per la durata di 6 mesi a partire dalla relativa presa a
carico specialistica (ottobre 2019), quindi a partire da aprile 2020 del 5%.
Sempre secondo lo psichiatra, al momento della sua consultazione, le condizioni
di salute (psichica) dell’assicurato non erano ancora stabilizzate, essendovi
ancora delle cure atte ottenere una piena risoluzione dei sintomi.
2.4. Con la propria impugnativa, il
patrocinatore dell’assicurato contesta che la perizia __________ possa essere
considerata completa, posto che gli aspetti relativi alle vertigini e ai
disturbi posturali/del cammino, relativamente ai quali sussisterebbero ancora
delle valide opzioni terapeutiche, non sarebbero stati approfonditi in quella
sede, circostanza dimostrata dalla documentazione medica da lui prodotta nel
quadro della procedura di opposizione (relazione medico-legale 21 giugno 2024
del dott. __________, rapporto 20 maggio 2024 del dott. __________, nonché il
referto 6 giugno 2024 del fisioterapista __________ e del chinesiologo __________).
Per quanto qui d’interesse, nel
suo citato referto, il dott. __________, spec. in medicina legale e delle
assicurazioni, ha in effetti osservato che nella perizia __________ “… non
compare la sindrome vertiginosa, che è assente anche nel capitolo del neurologo
dr. __________ (pagina 36) e quindi resta del tutto estranea alle
considerazioni valutative, né è citato lo squilibrio dinamico con alterazione
del gait. La presenza di sindrome vertiginosa è peraltro più volte
esplicitamente citata nella perizia pluridisciplinare, anche in riferimento a
terapia eseguita nel maggio 2022 (pagina 12), a due certificati del dr. __________,
neurologo, e del dr. __________, ortopedico nel mese di agosto 2019 (pagina 19),
ad una stabilometria eseguita il 2.9.2019 con diagnosi di “segni di sofferenza
delle vie vestibolo-spinali” ed ancora un certificato del dr. __________ in
data 22.11.2019 attestante la presenza di una sindrome vertiginosa con nausea.
Data la non episodica presenza nel carteggio clinico, non si comprende
l’assenza assoluta della valutazione vestibolare tra gli accertamenti e la
diagnosi della perizia pluridisciplinare. In effetti, lo staff specialistico
comprendeva uno specialista neurologo ma non un otorinolaringoiatra, dalle
competenze più mirate sul quadro di vertigini di natura otovestibolare, del
tutto pertinenti il trauma cranico chiuso protetto dal casco, che risultano
sottovalutate o non valutate in toto. Non sussiste alcun ragionevole dubbio sul
loro nesso causale con il trauma sofferto, certamente compatibile con la
dinamica di un motociclista protetto da abbigliamento adatto e con casco di
protezione, a configurare un trauma cranico minore con sindrome soggettiva.
(…). Per quanto concerne gli esiti della lesione fratturativa all’arto
inferiore destro, non appare che nella valutazione obiettiva del paziente sia
stata valutata la qualità deambulatoria nel suo complesso, in cui indubbiamente
il danno periferico da frattura ossea (piatto tibiale) embrica i suoi effetti
con il disturbo somatostatico di natura centrale (vestibolare).” (doc. 152, p. 1-6).
Da parte sua, il dott. __________,
spec. in otorinolaringoiatria, non ha refertato “apprezzabili deficit
funzionali del sistema vestibolare e delle vie centrali dell’oculomotricità” (doc.
152, p. 7 s.).
Infine, presso il Centro __________,
RI 1 è stato sottoposto a un test di misurazione della forza (“Tracker
J-Tech test”) del ginocchio destro che ne ha evidenziato una diminuzione
media del 14% in estensione e del 18% in flessione, come pure a un’analisi del
cammino (“Gait Analysis”) che ha mostrato un’alterazione della marcia
nella forma di ridotta velocità, asimmetria nella lunghezza del passo,
instabilità del tronco, mobilità compromessa di anca e ginocchio e
distribuzione asimmetrica del carico.
Fatti
I sanitari hanno quindi ritenuto
indicata una fisioterapia intensiva per migliorare la simmetria del passo, la
stabilità del tronco e la mobilità di anca e ginocchio, una valutazione
ortopedica, nonché delle periodiche analisi del cammino per monitorare i progressi
ed eventualmente adeguare i trattamenti (cfr. doc. 152, p. 12-20).
2.5. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti
che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i
punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata
(cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00
dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva
innanzitutto che l’amministrazione ha incaricato il __________ di periziare
l’assicurato, seguendo la procedura prescritta dall’art. 44 LPGA (cfr. doc.
88).
In applicazione della
giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni
all’amministrazione hanno piena
forza probatoria nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne
scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020
del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).
In questo contesto, il Tribunale
federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in
dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai
medici curanti. In proposito, l’Alta Corte ha evidenziato la natura differente
del mandato di cura e di quello peritale (cfr. STF 8C_532/2020 del 3 febbraio
2021 consid. 4.1; 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30
maggio 2018 consid. 6.2; 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Una perizia fondata sull’art. 44
LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni
all’amministrazione, ove è
sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli
stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF
135 V 465 consid. 4.7).
Fatta questa premessa, il TCA constata che il patrocinatore del
ricorrente non ha sollevato obiezioni di sorta a proposito della decisione
della CO 1 di negare l’esistenza di una relazione di causalità adeguata tra
l’infortunio del giugno 2019 e le turbe psichiche lamentate dall’insorgente (infortunio
classificato tra quelli di grado medio in senso stretto e nessun criterio di
rilievo adempiuto, neppure nella forma semplice), di modo che queste ultime non
vanno prese in considerazione per valutare il diritto a ulteriori prestazioni.
Parimenti
indiscussa è la circostanza che RI 1 ha effettivamente ripreso a
esercitare l’attività di docente nella medesima misura in cui essa veniva
svolta al momento dell’infortunio (60% - cfr. doc. I: “… anche se egli ha già
ripreso in misura completa un’attività professionale alla percentuale ridotta
del 60%.”). Del resto, con il ricorso non si pretende né la corresponsione di ulteriori
indennità giornaliere, né tantomeno l’assegnazione di una rendita d’invalidità.
Così come già indicato in
precedenza (cfr. supra, consid. 2.1.), l’avv. RA 1 postula invece che le
spese di cura vengano assunte dall’assicuratore convenuto anche dopo il 18
gennaio 2020, e ciò fondandosi sul contenuto dei referti di cui si è detto al
considerando 2.4.
Tutto ben considerato, il TCA non
ritiene che i referti dei dottori __________ e __________, così come quello del
Centro __________, siano atti a corroborare la pretesa dell’assicurato.
In primo luogo, anche volendo
ammettere che, così come lo pretende il dott. __________ (e il rappresentante
dell’assicurato, cfr. doc. V, p. 2 s.: “…, risulta chiaramente che un profilo
di danno permanente sussiste [a livello del ginocchio destro, n.d.r.] e si
manifesta esattamente in forma misurabile mediante l’analisi del carico
deambulatorio. Sotto l’aspetto funzionale il danno all’articolazione appare
sinergico al danno posturale e rappresenta pertanto un’ulteriore indicazione
Considerandi
alla terapia riabilitatoria in tale ambito, …”), l’alterazione posturale e del
cammino refertata dai sanitari della __________, derivi principalmente da una
problematica che interessa il ginocchio destro (cfr. supra, consid.
2.4.), resta il fatto che, in base alla valutazione del dott. __________, i
disturbi al ginocchio, trascorsi 6 mesi dal trauma, non hanno più costituito
una conseguenza naturale di quell’evento (cfr. supra, consid. 2.3.). In
questo senso, egli ha osservato che la RMN del 25 gennaio 2023 non ha messo in
luce alcuna lesione strutturale di carattere traumatico, bensì soltanto dei
lievi segni degenerativi al corpo del menisco mediale (cfr. doc. 130.30). Ora,
né dal rapporto del dott. __________ né tantomeno da quello dei sanitari della __________,
che peraltro medici non sono (l’uno è un fisioterapista, l’altro un
chinesiologo), risultano degli indizi concreti suscettibili di generare dei
dubbi circa la correttezza delle conclusioni del dott. __________.
Se ne deduce pertanto che, non
costituendo (più) i disturbi al ginocchio destro una conseguenza naturale
dell’infortunio assicurato, nemmeno l’alterazione posturale e del cammino lo è,
cosicché, già per questa ragione, le relative prospettate terapie non appaiono
suscettibili di mettere in discussione la stabilizzazione dello stato di salute
del ricorrente.
A titolo abbondanziale e a
prescindere da quanto precede, il TCA rileva che l’ulteriore procedere
terapeutico suggerito dal fisioterapista __________ e dal chinesiologo __________
– in sostanza l’esecuzione di una fisioterapia intensiva (cfr. doc. 152.16) -,
non rappresenterebbe comunque un ostacolo alla stabilizzazione delle condizioni
di salute dell’insorgente. In effetti, il TF ha già avuto modo di precisare che
la prescrizione di sedute di fisioterapia è compatibile con uno stato
stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. STF 8C_496/2023 del 22
febbraio 2024 consid. 5.2; 8C_93/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 4.2;
8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).
Ad ogni modo, avendo il
ricorrente ripreso a svolgere la sua precedente attività lavorativa in misura
completa, in applicazione della giurisprudenza federale citata in precedenza
(cfr. supra, consid. 2.2.), l’assicuratore resistente era legittimato a
considerare stabilizzate le sue condizioni di salute e, dunque, a dichiarare
estinto il diritto alle prestazioni sanitarie in virtù dell’art. 19 cpv. 1
LAINF.
In secondo luogo, riguardo alle
vertigini, va sottolineato innanzitutto che, in base ad approfonditi accertamenti
diagnostici, l’otorinolaringoiatra dott. __________ ha dichiarato che in realtà
RI 1 non lamenta alcun deficit funzionale del sistema vestibolare e
delle vie centrali dell’oculomotricità (cfr. doc. 152.8), circostanza che era del
resto già stata rilevata dal dott. __________, spec. in neurologia, a margine
della consultazione del 9 agosto 2019 (doc. 44.38: “… obiettività neurologica
nei limiti della norma, in particolare non segni vestibolari o cerebellari,
né altri segni o deficit funzionali neurologici.” – il corsivo è del redattore).
A prescindere da quanto precede, il
TCA constata che in proposito non è stata formulata alcuna proposta
terapeutica. La stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato, con la
conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di cura, non può perciò
essere messa in discussione.
In ogni caso, dagli atti risulta
che l’insorgente è stato in grado nel frattempo di riprendere il proprio lavoro
in misura completa, ciò che, così come già indicato in precedenza, esclude che
eventuali ulteriori provvedimenti sanitari possano essere posti a carico
dell’assicuratore LAINF convenuto.
Sulla scorta di tutto quanto
precede, il ricorso interposto dall’assicurato, mediante il quale è stato
chiesto il ripristino del diritto alle prestazioni sanitarie a far tempo dal
gennaio 2020, deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione
impugnata confermata.
2.7
Il patrocinatore del ricorrente
pretende il rimborso delle spese “relative agli esami a cui si è sottoposto al
fine di dimostrare la fondatezza della sua opposizione, perché per l’esecuzione
di questi esami c’era una chiara indicazione medica” (doc. I, p. 8).
Secondo la giurisprudenza, i costi peritali fanno parte
delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1, p. 1; STF 8C_984/2012 del 6
giugno 2013 consid. 3, non pubblicato nella DTF 139 V 225).
Ai sensi dell’art. 45 cpv. 1
LPGA, l'assicuratore assume le spese per l'accertamento, sempre che abbia
ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume
ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione
del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.
Nella DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle assicurazioni
constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di principio disporre
esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In questo caso, i costi
della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti a carico
dell’assicurazione per l’invalidità (consid. 4.4.2).
Nella DTF 139 V 496 consid. 4.4,
la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere presi in
considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una perizia
giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha stabilito
che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di procedere a
ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è segnatamente
il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi pareri medici
presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a confutarla con
argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4; cfr. pure DTF 139
V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid. 2); allorquando
l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari a chiarire la
situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non può essere
attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione rispetta
il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi oggettivamente
convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal profilo
giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia giudiziaria,
indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad esempio, in
ragione della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una perizia di
parte).
Ciò vale anche per quanto
riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono
essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era
indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV
Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti
per addossare all’assicuratore LAINF convenuti i costi di una perizia privata,
la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In
particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i
lievi dubbi che hanno determinato la necessita di disporre una perizia
giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; STF
8C_61/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 6.1).
In concreto, questo Tribunale
constata che la documentazione in questione (relazione medico-legale del dott. __________,
referto del dott. __________ e rapporto del Centro __________) non fornisce
alcuna nuova rilevante indicazione in relazione agli aspetti contestati e che
pertanto il costo degli accertamenti rimane a carico
della parte che li ha ordinati.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti