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Decisione

35.2024.76

Discussa competenza territoriale del tribunale trattandosi di un lavoratore interinale domiciliato all'estero. Atti trasmessi al tribunale del Cantone in cui ha sede la ditta prestatrice (datrice di lavoro)

18 novembre 2024Italiano15 min

che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile, posto che la competenza ratione

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.76

mm

Lugano

18 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 luglio 2024 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 20 febbraio 2023, RI 1,

nato nel 1991 e domiciliato a __________ (Italia - provincia di __________),

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO

1, è stato colpito al collo e alla spalla destra dal telaio di ferro di una

porta, è caduto a terra e ha picchiato la schiena su un gradino.

Fatti

I sanitari del Servizio di PS

dell’Ospedale di __________, consultati il giorno stesso, hanno diagnosticato

una miogelosi post-traumatica del muscolo trapezio e della muscolatura

paravertebrale sinistra, come pure una contusione al rachide toracale (doc.

43).

L’esame di artro-RMN della spalla

destra del 15 marzo 2023 ha evidenziato la presenza di una possibile focale

fissurazione del labbro antero-superiore (doc. 50, p. 1). La RMN cervicale del

6 aprile 2023 è invece risultata nella norma (doc. 50, p. 6).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. In ragione della persistenza dei

dolori alla spalla destra, nel corso del mese di novembre 2023, l’assicurato ha

consultato il dott. __________, il quale, tenuto conto degli esiti di una nuova

artro-RMN eseguita nel frattempo, ha proceduto a infiltrare l’articolazione

acromion-claveare destra, precisando che, in caso di effetto positivo, sarebbe

stata considerata la possibilità di effettuare un intervento artroscopico di

resezione (doc. 140).

A margine della visita del 20

dicembre 2023, il dott. __________ ha confermato l’indicazione a sottoporre RI

1 a intervento artroscopico (doc. 141).

Dalla valutazione neurologica

eseguita dal dott. __________ il 23 gennaio 2024, non sono risultate patologie

di rilievo (doc. 156).

1.3. Con decisione formale del 20

febbraio 2024, l’CO 1 ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni con

effetto immediato, ritenuto che i disturbi denunciati dall’assicurato -

risultati privi di sostrato organico oggettivabile -, non costituivano una

conseguenza adeguata dell’evento traumatico occorso nel febbraio 2023 (cfr.

doc. 178).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc.188), poi completata

dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 198), in data 31 luglio 2024, l’assicuratore LAINF ha

in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 207).

1.4. Con ricorso del 13 settembre 2024

presentato a questo Tribunale, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha

chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e

ripristinato il diritto a prestazioni a contare dal mese di febbraio 2024 (doc.

I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile, posto che la competenza ratione

loci del TCA non sarebbe data. Infatti, secondo l’assicuratore convenuto,

“…, l’assicurato è domiciliato in Italia (località di __________) e lo era già

al momento del sinistro. L’ultimo datore di lavoro dell’assicurato aveva invece

sede e quindi domicilio a __________, nel Canton __________. Riteniamo pertanto

che il Tribunale di __________ sia quello che la controparte avrebbe dovuto

adire per derimere la controversia che la oppone alla CO 1” (doc. III).

1.6. In data 17 ottobre 2024, il

patrocinatore dell’insorgente ha osservato quanto segue a proposito dell’invocata

incompetenza territoriale di questa Corte:

" (…) Effettivamente,

come rilevato dalla resistente, nel momento in cui ha interposto ricorso il

ricorrente era – come è – pacificamente domiciliato all’estero, per cui,

conformemente all’art. 58 cpv. 2 LPGA, è competente il Tribunale delle

assicurazioni del Cantone in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio

oppure quello in cui ha sede l’organo di esecuzione.

L’ultimo datore di lavoro dell’assicurato è la __________ (doc.

E), agenzia interinale con sede a __________, nel Canton __________, che lo ha

collocato a lavorare presso la __________, la quale ha invece la propria sede a

__________, nel Canton __________.

La questione che si pone ora è quella di sapere se il menzionato

art. 58 cpv. 2 LPGA fonda un foro presso il luogo in cui lavorava al momento

dell’infortunio, oppure no. A mente di chi scrive, la stessa va risolta

affermativamente, essendo l’insorgente assunto per lavorare nel Canton __________,

a __________ (v. doc. E).

(…).

…, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale appena

citata, la ratio della norma di cui all’art. 58 cpv. 2 LPGA è soltanto quella

di facilitare l’accesso alla giustizia da parte della persona assicurata, lo

scrivente legale ritiene che occorra ammettere un foro (anche) nel luogo di

lavoro abituale, quale domicilio dell’ultimo datore di lavoro svizzero. Tale

foro appare pure compatibile con il principio giurisprudenziale secondo il

quale è opportuno che di una lite si occupino quei tribunali che si trovano

territorialmente più vicini alla fattispecie da giudicare (cfr. pure DTF 145 V

247 consid. 5.6.2; 139 V 170 consid. 4.3; 124 V 310 consid. 6b/bb).

Nel caso di specie, è inconfutabile che RI 1 ha svolto il proprio

lavoro da ultimo presso la citata __________, di modo che è dato un foro in __________,

Cantone che rappresenta il punto di contatto preponderante per la controversia.

(…).” (doc. VII)

1.7. Il 24 ottobre 2024, questo

Tribunale ha sottoposto l’allegato 17 ottobre 2024 dell’avv. RA 1

all’amministrazione per presentare osservazioni scritte, “… in particolare a

proposito della tesi secondo la quale andrebbe ammesso un foro nel luogo in cui

l’assicurato ha svolto il proprio lavoro, quindi nel Cantone __________"

(doc. VIII).

Per quanto qui d’interesse, con

scritto del 5 novembre 2024, la rappresentante dell’CO 1 ha rinunciato a

formulare delle osservazioni e si è rimessa al giudizio della Corte (doc. IX).

Il documento appena citato è

stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (doc. X).

considerato in diritto

2.1. Con la risposta di causa

l’assicuratore resistente ha innanzitutto sollevato l’eccezione d’incompetenza

territoriale di questo Tribunale (cfr. doc. III).

Il TCA è quindi tenuto a

verificare preliminarmente tale aspetto.

2.2. Secondo

l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta

giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.

A norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA,

le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso.

L’art. 58 LPGA stabilisce che

competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o

il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1).

Se l’assicurato o il terzo è

domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio;

se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta

al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo

d’esecuzione (cpv. 2).

L’autorità che si considera

incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle

assicurazioni (cpv. 3).

2.3. Nel caso di specie, dagli atti

risulta che, al momento in cui ha interposto ricorso, l’assicurato era

domiciliato nel Comune di __________ (Italia - provincia di __________), circostanza

che entrambe le parti riconoscono (cfr. doc. III e doc. VII, p. 1), quindi

all’estero.

D’altro canto, non risulta che

egli abbia mai avuto un domicilio in Svizzera

Il foro deve pertanto essere

stabilito in funzione del cantone di domicilio dell’ultimo datore di lavoro

Considerandi

svizzero del ricorrente, conformemente all’art. 58 cpv. 2 LPGA.

Dalle carte processuali si evince

che, al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio del febbraio 2023, il

ricorrente si trovava alle dipendenze della ditta __________ di __________

(Cantone __________ – cfr. estratto RC del Cantone __________, consultato il 22

ottobre 2024), agenzia di lavoro temporaneo, la quale lo aveva prestato, a far

tempo dal 20 febbraio 2023 e per una durata massima di tre mesi, alla ditta __________,

con sede a __________ (Cantone __________ – cfr. estratto RC del Cantone __________,

consultato il 22 ottobre 2024) (cfr. doc. 1 e doc. 21).

Nessuno pretende che,

successivamente al sinistro, e meglio sino al momento in cui è stato interposto

ricorso, RI 1 abbia avuto altri datori di lavoro in Svizzera.

La questione che si pone è quindi

quella di sapere se, in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 LPGA, è

territorialmente competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone __________

oppure quello del Cantone __________.

Secondo l’amministrazione,

l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato ai sensi della disposizione legale

appena citata aveva la propria sede nel Cantone __________, ragione per la

quale la competenza per dirimere la vertenza con RI 1, incomberebbe al

tribunale delle assicurazioni di questo Cantone (cfr. doc. III).

L’avv. RA 1 fa per contro valere

che l’insorgente ha svolto il proprio lavoro da ultimo presso la ditta __________,

quindi nel Cantone __________, di modo che la competenza ratione loci spetterebbe

al tribunale delle assicurazioni di quest’altro Cantone (cfr. doc. VII).

2.4

Come già indicato in precedenza,

l’art. 58 cpv. 2 prima frase LPGA recita che se l’assicurato o il terzo è

domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva

domicilio.

L’art. 11 LPGA definisce datore

di lavoro chi impiega salariati.

La disposizione legale appena

citata rinuncia a una propria definizione della nozione di datore di lavoro e

fa invece direttamente riferimento al disposto dell’art. 10 LPGA, giusta il

quale è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

La relazione diretta tra le due

disposizioni ha per conseguenza che, al di là del suo tenore letterale, l’art.

11.

LPGA implica, non soltanto l’impiego di lavoratori, ma pure il pagamento di

un salario determinante.

Secondo l’art. 12 cpv. 1 in

relazione con l’art. 5 cpv. 2 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi,

a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione per il lavoro svolto a

dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato.

Datore di lavoro è dunque colui

che occupa effettivamente una persona assicurata e che le paga un salario

determinante.

Ciò che è da considerare salario

determinante, si determina secondo una prospettiva legata all’oggetto. Sebbene

valga la presunzione che colui che paga effettivamente il salario è il datore

di lavoro, questo approccio soggettivo non è finalmente determinante. Nel caso

in cui la persona che paga il salario non sia la medesima che occupa

effettivamente il lavoratore, quest’ultima è da considerare datore di lavoro.

In altri termini, determinante non è l’organo formale di pagamento, ma

piuttosto per chi viene svolta l’attività lucrativa. Tuttavia, trattandosi

di lavoratori temporanei, si considera datore di lavoro l’agenzia di lavoro

interinale e non l’azienda d’impiego (cfr. Basler Kommentar ATSG – A.

Janett, art. 11 n. 5 s.; a quest’ultimo proposito, si veda la STF 9C_456/2010

del 3 agosto 2010 consid. 4.3, emanata in materia di contributi sociali, e

riferimenti ivi menzionati).

Da notare che, in ambito di

diritto civile, la fornitura di personale a prestito ai sensi della legge

federale sul collocamento (LC), nozione che comprende anche il lavoro

interinale propriamente detto (lavoro temporaneo - cfr. J. Billarant, Pour une approche

nouvelle du rapport de subordination en droit privé suisse du travail,

Neuchâtel 2019, n. 667, 710 ss.), implica due contratti: da un lato un

contratto di lavoro ai sensi degli artt. 319 ss. CO che vincola il prestatore

al lavoratore e dall’altro un contratto di prestito di personale tra il

prestatore e l’acquisitore (DTF 148 II 426 consid. 5.1). Formalmente, il

lavoratore non è vincolato all’acquisitore da nessun contratto (STF 4A_134/2022

del 16 settembre 2022 consid. 3.2.2), anche se una relazione “quasi

contrattuale” li unisce, il lavoratore temporaneo essendo segnatamente

subordinato all’acquisitore, al quale il prestatore ha ceduto una parte

importante del suo potere di direzione (J.-Ph. Dunand, Commentaire du contrat

de travail, Berna 2022, art. 319 n. 77). Tuttavia, il diritto di disdire il

contratto di lavoro appartiene al prestatore e non all’acquisitore (STF

4A_134/2022 consid. 3.2.3 succitata; 2C_132/2018 del 2 novembre 2018 consid.

4.3.3).

Il contratto di lavoro tra il

prestatore e il lavoratore soggiace agli artt. 319 ss. CO, come pure alle norme

specifiche previste dall’art. 19 LC (Dunand, op. cit., art. 319 n. 74).

In concreto, dalle carte

processuali si evince che, nel febbraio 2023, RI 1 ha stipulato un contratto di

lavoro ai sensi degli artt. 319 ss. CO e 19 LC con la ditta __________

(prestatrice), la quale l’ha prestato, per la durata massima di tre mesi a

partire dal 20 febbraio 2023, alla ditta __________ (acquisitrice) (cfr. doc.

21).

In ossequio ai dettami giurisprudenziali

esposti in precedenza, (ultimo) datore di lavoro in Svizzera dell’insorgente

deve dunque essere considerata la ditta __________, che ha sede ad __________,

nel Cantone __________ (cfr. supra, consid. 2.3.).

Di conseguenza, in applicazione

dell’art. 58 cpv. 2 LPGA, competente territorialmente è il Tribunale delle

assicurazioni del Cantone __________, al quale vanno trasmessi gli atti.

Al ricorrente non può essere di

soccorso la giurisprudenza di cui alla DTF 144 V 313, mediante la quale la Corte federale ha ammesso il foro della

succursale, quale domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero (per

un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto il foro della filiale,

si veda la STCA 35.2022.48 del 22 dicembre 2022 consid. 2.3., cresciuta

incontestata in giudicato), già per il motivo che la succursale fa

giuridicamente parte dell’azienda principale (cfr. DTF 144 V 133 consid. 6.3),

ciò che non è invece il caso dell’acquisitore rispetto al prestatore,

trattandosi di due entità giuridiche distinte.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il TCA si è pronunciato sulla

ricevibilità del ricorso interposto dell’assicurato contro la decisione su opposizione

del 31 luglio 2024, mediante la quale l’CO 1 aveva dichiarato estinto il

diritto a prestazioni.

In concreto, può restare aperta

la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso in cui si trattasse di

una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto

la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere

che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate

spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio

della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore

federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art.

61.

lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base

legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2;

143.

I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; U. Kieser,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante ciò, nel presente caso non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021

consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; 35.2021.74 del 29

novembre 2021 consid. 2.16).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi, per

competenza, al Tribunale delle assicurazioni sociali

del Cantone _________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti