35.2024.76
Discussa competenza territoriale del tribunale trattandosi di un lavoratore interinale domiciliato all'estero. Atti trasmessi al tribunale del Cantone in cui ha sede la ditta prestatrice (datrice di lavoro)
18 novembre 2024Italiano15 min
che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile, posto che la competenza ratione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.76
mm
Lugano
18 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 luglio 2024 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 20 febbraio 2023, RI 1,
nato nel 1991 e domiciliato a __________ (Italia - provincia di __________),
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, è stato colpito al collo e alla spalla destra dal telaio di ferro di una
porta, è caduto a terra e ha picchiato la schiena su un gradino.
Fatti
I sanitari del Servizio di PS
dell’Ospedale di __________, consultati il giorno stesso, hanno diagnosticato
una miogelosi post-traumatica del muscolo trapezio e della muscolatura
paravertebrale sinistra, come pure una contusione al rachide toracale (doc.
43).
L’esame di artro-RMN della spalla
destra del 15 marzo 2023 ha evidenziato la presenza di una possibile focale
fissurazione del labbro antero-superiore (doc. 50, p. 1). La RMN cervicale del
6 aprile 2023 è invece risultata nella norma (doc. 50, p. 6).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In ragione della persistenza dei
dolori alla spalla destra, nel corso del mese di novembre 2023, l’assicurato ha
consultato il dott. __________, il quale, tenuto conto degli esiti di una nuova
artro-RMN eseguita nel frattempo, ha proceduto a infiltrare l’articolazione
acromion-claveare destra, precisando che, in caso di effetto positivo, sarebbe
stata considerata la possibilità di effettuare un intervento artroscopico di
resezione (doc. 140).
A margine della visita del 20
dicembre 2023, il dott. __________ ha confermato l’indicazione a sottoporre RI
1 a intervento artroscopico (doc. 141).
Dalla valutazione neurologica
eseguita dal dott. __________ il 23 gennaio 2024, non sono risultate patologie
di rilievo (doc. 156).
1.3. Con decisione formale del 20
febbraio 2024, l’CO 1 ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni con
effetto immediato, ritenuto che i disturbi denunciati dall’assicurato -
risultati privi di sostrato organico oggettivabile -, non costituivano una
conseguenza adeguata dell’evento traumatico occorso nel febbraio 2023 (cfr.
doc. 178).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc.188), poi completata
dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 198), in data 31 luglio 2024, l’assicuratore LAINF ha
in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 207).
1.4. Con ricorso del 13 settembre 2024
presentato a questo Tribunale, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e
ripristinato il diritto a prestazioni a contare dal mese di febbraio 2024 (doc.
I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile, posto che la competenza ratione
loci del TCA non sarebbe data. Infatti, secondo l’assicuratore convenuto,
“…, l’assicurato è domiciliato in Italia (località di __________) e lo era già
al momento del sinistro. L’ultimo datore di lavoro dell’assicurato aveva invece
sede e quindi domicilio a __________, nel Canton __________. Riteniamo pertanto
che il Tribunale di __________ sia quello che la controparte avrebbe dovuto
adire per derimere la controversia che la oppone alla CO 1” (doc. III).
1.6. In data 17 ottobre 2024, il
patrocinatore dell’insorgente ha osservato quanto segue a proposito dell’invocata
incompetenza territoriale di questa Corte:
" (…) Effettivamente,
come rilevato dalla resistente, nel momento in cui ha interposto ricorso il
ricorrente era – come è – pacificamente domiciliato all’estero, per cui,
conformemente all’art. 58 cpv. 2 LPGA, è competente il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio
oppure quello in cui ha sede l’organo di esecuzione.
L’ultimo datore di lavoro dell’assicurato è la __________ (doc.
E), agenzia interinale con sede a __________, nel Canton __________, che lo ha
collocato a lavorare presso la __________, la quale ha invece la propria sede a
__________, nel Canton __________.
La questione che si pone ora è quella di sapere se il menzionato
art. 58 cpv. 2 LPGA fonda un foro presso il luogo in cui lavorava al momento
dell’infortunio, oppure no. A mente di chi scrive, la stessa va risolta
affermativamente, essendo l’insorgente assunto per lavorare nel Canton __________,
a __________ (v. doc. E).
(…).
…, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale appena
citata, la ratio della norma di cui all’art. 58 cpv. 2 LPGA è soltanto quella
di facilitare l’accesso alla giustizia da parte della persona assicurata, lo
scrivente legale ritiene che occorra ammettere un foro (anche) nel luogo di
lavoro abituale, quale domicilio dell’ultimo datore di lavoro svizzero. Tale
foro appare pure compatibile con il principio giurisprudenziale secondo il
quale è opportuno che di una lite si occupino quei tribunali che si trovano
territorialmente più vicini alla fattispecie da giudicare (cfr. pure DTF 145 V
247 consid. 5.6.2; 139 V 170 consid. 4.3; 124 V 310 consid. 6b/bb).
Nel caso di specie, è inconfutabile che RI 1 ha svolto il proprio
lavoro da ultimo presso la citata __________, di modo che è dato un foro in __________,
Cantone che rappresenta il punto di contatto preponderante per la controversia.
(…).” (doc. VII)
1.7. Il 24 ottobre 2024, questo
Tribunale ha sottoposto l’allegato 17 ottobre 2024 dell’avv. RA 1
all’amministrazione per presentare osservazioni scritte, “… in particolare a
proposito della tesi secondo la quale andrebbe ammesso un foro nel luogo in cui
l’assicurato ha svolto il proprio lavoro, quindi nel Cantone __________"
(doc. VIII).
Per quanto qui d’interesse, con
scritto del 5 novembre 2024, la rappresentante dell’CO 1 ha rinunciato a
formulare delle osservazioni e si è rimessa al giudizio della Corte (doc. IX).
Il documento appena citato è
stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Con la risposta di causa
l’assicuratore resistente ha innanzitutto sollevato l’eccezione d’incompetenza
territoriale di questo Tribunale (cfr. doc. III).
Il TCA è quindi tenuto a
verificare preliminarmente tale aspetto.
2.2. Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
A norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA,
le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa
possono essere impugnate mediante ricorso.
L’art. 58 LPGA stabilisce che
competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o
il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1).
Se l’assicurato o il terzo è
domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio;
se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta
al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo
d’esecuzione (cpv. 2).
L’autorità che si considera
incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni (cpv. 3).
2.3. Nel caso di specie, dagli atti
risulta che, al momento in cui ha interposto ricorso, l’assicurato era
domiciliato nel Comune di __________ (Italia - provincia di __________), circostanza
che entrambe le parti riconoscono (cfr. doc. III e doc. VII, p. 1), quindi
all’estero.
D’altro canto, non risulta che
egli abbia mai avuto un domicilio in Svizzera
Il foro deve pertanto essere
stabilito in funzione del cantone di domicilio dell’ultimo datore di lavoro
Considerandi
svizzero del ricorrente, conformemente all’art. 58 cpv. 2 LPGA.
Dalle carte processuali si evince
che, al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio del febbraio 2023, il
ricorrente si trovava alle dipendenze della ditta __________ di __________
(Cantone __________ – cfr. estratto RC del Cantone __________, consultato il 22
ottobre 2024), agenzia di lavoro temporaneo, la quale lo aveva prestato, a far
tempo dal 20 febbraio 2023 e per una durata massima di tre mesi, alla ditta __________,
con sede a __________ (Cantone __________ – cfr. estratto RC del Cantone __________,
consultato il 22 ottobre 2024) (cfr. doc. 1 e doc. 21).
Nessuno pretende che,
successivamente al sinistro, e meglio sino al momento in cui è stato interposto
ricorso, RI 1 abbia avuto altri datori di lavoro in Svizzera.
La questione che si pone è quindi
quella di sapere se, in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 LPGA, è
territorialmente competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone __________
oppure quello del Cantone __________.
Secondo l’amministrazione,
l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato ai sensi della disposizione legale
appena citata aveva la propria sede nel Cantone __________, ragione per la
quale la competenza per dirimere la vertenza con RI 1, incomberebbe al
tribunale delle assicurazioni di questo Cantone (cfr. doc. III).
L’avv. RA 1 fa per contro valere
che l’insorgente ha svolto il proprio lavoro da ultimo presso la ditta __________,
quindi nel Cantone __________, di modo che la competenza ratione loci spetterebbe
al tribunale delle assicurazioni di quest’altro Cantone (cfr. doc. VII).
2.4
Come già indicato in precedenza,
l’art. 58 cpv. 2 prima frase LPGA recita che se l’assicurato o il terzo è
domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva
domicilio.
L’art. 11 LPGA definisce datore
di lavoro chi impiega salariati.
La disposizione legale appena
citata rinuncia a una propria definizione della nozione di datore di lavoro e
fa invece direttamente riferimento al disposto dell’art. 10 LPGA, giusta il
quale è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
La relazione diretta tra le due
disposizioni ha per conseguenza che, al di là del suo tenore letterale, l’art.
11.
LPGA implica, non soltanto l’impiego di lavoratori, ma pure il pagamento di
un salario determinante.
Secondo l’art. 12 cpv. 1 in
relazione con l’art. 5 cpv. 2 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi,
a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione per il lavoro svolto a
dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato.
Datore di lavoro è dunque colui
che occupa effettivamente una persona assicurata e che le paga un salario
determinante.
Ciò che è da considerare salario
determinante, si determina secondo una prospettiva legata all’oggetto. Sebbene
valga la presunzione che colui che paga effettivamente il salario è il datore
di lavoro, questo approccio soggettivo non è finalmente determinante. Nel caso
in cui la persona che paga il salario non sia la medesima che occupa
effettivamente il lavoratore, quest’ultima è da considerare datore di lavoro.
In altri termini, determinante non è l’organo formale di pagamento, ma
piuttosto per chi viene svolta l’attività lucrativa. Tuttavia, trattandosi
di lavoratori temporanei, si considera datore di lavoro l’agenzia di lavoro
interinale e non l’azienda d’impiego (cfr. Basler Kommentar ATSG – A.
Janett, art. 11 n. 5 s.; a quest’ultimo proposito, si veda la STF 9C_456/2010
del 3 agosto 2010 consid. 4.3, emanata in materia di contributi sociali, e
riferimenti ivi menzionati).
Da notare che, in ambito di
diritto civile, la fornitura di personale a prestito ai sensi della legge
federale sul collocamento (LC), nozione che comprende anche il lavoro
interinale propriamente detto (lavoro temporaneo - cfr. J. Billarant, Pour une approche
nouvelle du rapport de subordination en droit privé suisse du travail,
Neuchâtel 2019, n. 667, 710 ss.), implica due contratti: da un lato un
contratto di lavoro ai sensi degli artt. 319 ss. CO che vincola il prestatore
al lavoratore e dall’altro un contratto di prestito di personale tra il
prestatore e l’acquisitore (DTF 148 II 426 consid. 5.1). Formalmente, il
lavoratore non è vincolato all’acquisitore da nessun contratto (STF 4A_134/2022
del 16 settembre 2022 consid. 3.2.2), anche se una relazione “quasi
contrattuale” li unisce, il lavoratore temporaneo essendo segnatamente
subordinato all’acquisitore, al quale il prestatore ha ceduto una parte
importante del suo potere di direzione (J.-Ph. Dunand, Commentaire du contrat
de travail, Berna 2022, art. 319 n. 77). Tuttavia, il diritto di disdire il
contratto di lavoro appartiene al prestatore e non all’acquisitore (STF
4A_134/2022 consid. 3.2.3 succitata; 2C_132/2018 del 2 novembre 2018 consid.
4.3.3).
Il contratto di lavoro tra il
prestatore e il lavoratore soggiace agli artt. 319 ss. CO, come pure alle norme
specifiche previste dall’art. 19 LC (Dunand, op. cit., art. 319 n. 74).
In concreto, dalle carte
processuali si evince che, nel febbraio 2023, RI 1 ha stipulato un contratto di
lavoro ai sensi degli artt. 319 ss. CO e 19 LC con la ditta __________
(prestatrice), la quale l’ha prestato, per la durata massima di tre mesi a
partire dal 20 febbraio 2023, alla ditta __________ (acquisitrice) (cfr. doc.
21).
In ossequio ai dettami giurisprudenziali
esposti in precedenza, (ultimo) datore di lavoro in Svizzera dell’insorgente
deve dunque essere considerata la ditta __________, che ha sede ad __________,
nel Cantone __________ (cfr. supra, consid. 2.3.).
Di conseguenza, in applicazione
dell’art. 58 cpv. 2 LPGA, competente territorialmente è il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone __________, al quale vanno trasmessi gli atti.
Al ricorrente non può essere di
soccorso la giurisprudenza di cui alla DTF 144 V 313, mediante la quale la Corte federale ha ammesso il foro della
succursale, quale domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero (per
un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto il foro della filiale,
si veda la STCA 35.2022.48 del 22 dicembre 2022 consid. 2.3., cresciuta
incontestata in giudicato), già per il motivo che la succursale fa
giuridicamente parte dell’azienda principale (cfr. DTF 144 V 133 consid. 6.3),
ciò che non è invece il caso dell’acquisitore rispetto al prestatore,
trattandosi di due entità giuridiche distinte.
2.5
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il TCA si è pronunciato sulla
ricevibilità del ricorso interposto dell’assicurato contro la decisione su opposizione
del 31 luglio 2024, mediante la quale l’CO 1 aveva dichiarato estinto il
diritto a prestazioni.
In concreto, può restare aperta
la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui si trattasse di
una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto
la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere
che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate
spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio
della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore
federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art.
61.
lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base
legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2;
143.
I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; U. Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021
consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; 35.2021.74 del 29
novembre 2021 consid. 2.16).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi, per
competenza, al Tribunale delle assicurazioni sociali
del Cantone _________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti