35.2024.77
Discussa entità guadagno assicurato su cui calcolare IMI e entità dell'IMI stessa. Negata ritardata/denegata giustizia
31 marzo 2025Italiano29 min
determinarsi al riguardo entro il termine di 7 giorni, in difetto di che avrebbe
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.77
mm
Lugano
31 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 31 luglio 2005, RI 1, a quel
tempo dipendente della Fondazione __________ di __________ in qualità di
assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso la CO 1 (in seguito: CO 1), è rimasta vittima di
un incidente della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo
vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma
distorsivo cervicale, la rottura del tendine dei muscoli sovraspinato e
infraspinato con sospetta lesione SLAP di I. grado, una contusione/distorsione
del V. dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché
una commotio cerebri.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 31
ottobre 2018 - poi confermata dopo opposizione - l’amministrazione ha assegnato
all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 45%
Con sentenza 35.2019.42 del 25 maggio 2020, questo Tribunale ha annullato
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2019 e ha rinviato gli atti affinché
l’CO 1 ordinasse una perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a determinare il
grado di menomazione di cui era portatrice l’assicurata (cfr. doc. 4).
Il ricorso interposto contro il
giudizio cantonale appena citato è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale
federale con sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020.
1.3. Dalle carte processuali si evince
che l’incarico peritale è stato conferito al dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha visitato l’assicurata nel
mese di maggio 2022.
Nonostante i solleciti, l’esperto
designato non ha in realtà mai consegnato il proprio rapporto.
In data 12 aprile 2024,
l’assicuratore ha quindi annullato l’incarico (doc. 17).
1.4. Con pronunzia 35.2023.52 del 13
novembre 2023, il TCA ha annullato la decisione su opposizione del 10 maggio
2023 mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva rifiutato di corrispondere
ulteriori prestazioni sanitarie all’assicurata. Gli atti sono quindi stati
retrocessi all’amministrazione affinché decidesse, se del caso previa
disposizione di un approfondimento medico specialistico, in merito
all’assunzione dei costi legati all'intervento chirurgico prospettato dal neurochirurgo
dott. __________.
Il giudizio appena citato è
cresciuto incontestato in giudicato.
1.5. In data 8 dicembre 2023, l’CO 1 ha
comunicato all’avv. RA 1 la propria disponibilità di principio ad assumere i
costi per l’ablazione del materiale di osteosintesi proposto dal medico curante
specialista nell’agosto 2022 (cfr. doc. 7).
Nel prosieguo, le parti si sono
trovate in disaccordo a proposito dell’entità dei costi da assumere (costi di
degenza in camera comune secondo l’assicuratore, costi di degenza in camera
semi-privata/privata secondo la rappresentante dell’assicurata) (cfr. doc. 8 e
segg.).
1.6. Il 2 maggio 2024, l’CO 1 ha emanato
una decisione formale mediante la quale ha stabilito che per il calcolo
dell’IMI fa stato il guadagno massimo assicurato in vigore al momento
dell’infortunio, ovvero fr. 106'800, e che l’entità della menomazione sarebbe
stata definita non appena in possesso della perizia la cui esecuzione era stata
ordinata dal TCA con la pronunzia di rinvio 35.2019.42 (doc. 20).
Con l’opposizione del 12 giugno
2024, †RI 1, patrocinata dalla figlia avv. RA 1, ha postulato che le venisse
riconosciuta un’IMI del 100% pari a un capitale di fr. 148'000, un assegno
grandi invalidi (AGI) di grado medio a contare dal 1° gennaio 2020, nonché la
copertura dei costi legati all’intervento di neurochirurgia spinale (cfr. doc.
21).
Con la decisione del 12 luglio
2024, qui impugnata, l’amministrazione ha respinto l’opposizione presentata
dall’assicurata. Trattandosi delle pretese relative all’AGI e ai costi
operatori, l’CO 1 le ha dichiarate irricevibili in quanto non oggetto della
decisione formale del 2 maggio 2024 (doc. 22).
1.7. Con ricorso del 16 settembre 2024, †RI
1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, dichiarata nulla, in
subordine annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga
condannata a riconoscerle un’IMI del 100% pari a un capitale di fr. 148'000
oltre interessi e spese, un AGI di grado medio dal 1° gennaio 2020 e la
copertura dei costi generati dall’intervento prospettato dal dott. __________.
A sostegno delle proprie pretese,
la patrocinatrice ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:
" (…) Chi
scrive ribadisce quanto già espresso in occasione della precedente opposizione
del 20.03.2023, rispettivamente del precedente ricorso del 16 giugno 2023
(sentenza TRASS n. 35.2023.52 del 13 novembre 2023), ovvero che per la
valutazione della menomazione dell’integrità, ella desidera richiamare
all’attenzione di CO 1, il principio giurisprudenziale dinanzi esposto in
ordine alla causalità naturale, come stabilito nella pronuncia 29.09.2008 n.
35.2008.54+55 a pagina 9 cfr. doc. G ibid.). Il medico di fiducia CO 1 Dr. __________
seppure correttamente accertato che i postumi dell’evento 31 luglio 2005
ammontano al 90% equivalente de facto a una paraplegia completa, aveva poi
deciso (a torto) di applicare la scure della decurtazione di 2/3 lineare.
In punto alle domande di CO 1 al perito n. 4.2, chi scrive osserva
che alla domanda di sapere quali e quanti sono i fattori estranei
all’infortunio, in passato il perito di parte il Dr. __________ si era
trincerato dietro presunte e pretese alterazioni degenerative ora della spalla
e dintorni, ora della colonna vertebrale con continuo riferimento al canale
stretto, ora al gomito destro, ora al ginocchio sinistro, ovvero alla presenza
concomitante di un quadro degenerativo morboso per la schiena. Come già innanzi
evidenziato, queste circostanze non inficiano la responsabilità dell’assicuratore
LAINF, e meglio come analizzato e sancito dalla sentenza 29 settembre 2008 del
TRASS (cfr. doc. G).
Ne segue che in punto alla determinazione dell’IMI, il Dr. __________
medico di fiducia di CO 1, dopo aver in principio correttamente accertato che i
postumi dell’evento 31 luglio 2005 ammontano al 90% equivalente de facto a una
paraplegia completa, ha deciso di applicare la scure della doppia decurtazione
di 1/3 lineare. Ma non solo. Il Perito ha così applicato una doppia
decurtazione di 1/3, ovvero di 2/3 sulla totalità danni da egli rettamente
stabilità. Solo decisioni discrezionali del Perito di CO 1 senza motivazioni
logico-normative. Che ovviamente sono inaccettabili. Tant’è che il TRASS con
decisione n. 35.2019.42 del 25.05.2020 ha accolto il ricorso di RI 1 ed ha
deciso che CO 1 debba nominare un medico perito indipendente, requisito poi
soddisfatto con la nomina del Dr. __________. Che però, dopo attenta visita
presso il suo studio a __________, non ha mai risposto in alcuno modo nonostante
doppi solleciti ecc., motivo per cui CO 1 ha revocato il suo mandato in data 12
aprile 2024 (cfr. doc. D).
La decurtazione di 1/3 applicata per le pretese condizioni di
degenerazione preesistenti è altrettanto contestata per tutti i motivi innanzi
già esposti, segnatamente in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza 29
settembre 2008 di TRASS (cfr. doc. G). Ne discende che l’IMI netta corrisponde
al 100% (= 90%).
4.
Per quanto concerne in fine l’assegno grandi invalidi, chi scrive
tiene a puntualizzare che il TRASS con sentenza n. 35.2019.43 del 25.05.2020 ha
accolto integralmente il ricorso di RI 1. Ne segue che il Perito può seguire le
linee ivi contenute per valutare se la RI 1 abbia o meno il diritto, in
subordine anche quello di grado minimo esiguo, all’assegno in questione.
E meglio come trattato nel procedimento avanti il Tribunale delle
Assicurazioni sub incarto in titolo e la sentenza che ha dato ragione a RI 1
del 13 novembre 2023, che qui si richiama e che si chiede faccia parte di
questa comparsa e procedimento.
5.
Con decisione 12/22 luglio 2024 CO 1 ha respinto l’opposizione
esprimendosi solo sulla menomazione dell’integrità per l’infortunio del
31.07.2005, che ha rifiutato ovvero omettendo dolosamente, ovvero rifiutandosi
di decidere sia in ordine alla domanda di attribuzione dell’Agi di medio
livello (art. 38 segg. OAINF), sia in ordine alla richiesta di copertura dei
costi medici e ospedalieri del Dr. __________ presso la Clinica __________,
negata, e che invece aveva precedentemente confermato come da scritto qui
esibito sub (doc. F), e senza confrontarsi con la censura relativa al perito
che CO 1 ha revocato. Commettendo plurima plateale ritardata e denegata
giustizia, violazione formale e materiale del divieto di diniego di giustizia
(artt. 9 e 29 Cost.) a parte.
(…).
Al considerando n. 3.2 CO 1 si riconferma nella sua decisione e
ostinazione a voler considerare l’art. 25 LAINF, ovvero la vecchia
giurisprudenza, per stabilire l’ammontare guadagno massimo IMI ancorandolo
all’anno dell’infortunio.
Come già spiegato, scritto e rispiegato, invano, a CO 1, la
giurisprudenza è frattanto cambiata (DTF 140 V 41 consid. 6, sentenza TF qui
allegata in calce per comodità di questo preg.mo Tribunale Cantonale
Assicurazioni) e prevede nei casi speciali ex art. 24 cpv. 2 OAINF, che il
guadagno assicurato sia stabilito secondo le regole valevoli in quel momento
(diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l’infortunio). Infatti, nel
caso della ricorrente il diritto alla rendita è nato in data 20 maggio 2016,
ben 11 anni dopo il sinistro avvenuto in data 31 luglio 2005. Ne segue che
anche l’importo massimo vigente all’epoca ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 OAINF,
deve essere stabilito secondo le regole vigenti nell’anno 2016. Che è pari alla
somma di fr. 148,200.
Ne segue che CO 1 che ha totalmente omesso di confrontarsi con le
argomentazioni di RI 1 in punto alla giurisprudenza e al diritto LAINF, OAINF
per quanto inerisce all’IMI, ignorandole a tutto tondo, ha così commesso un
diniego di giustizia formale e materiale (artt. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost.),
violazioni degli artt. 22 cpv. 1 e 24 cpv. 2 OAINF, dell’art. 25 LAINF, e non
solo, a parte. (…).” (doc. I)
1.8. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. Il 23 ottobre 2024, l’assicuratore
resistente ha trasmesso al TCA copia di due decisioni formali da esso emanate,
entrambe datate 22 ottobre 2024, riguardanti l’una i costi di rimozione del
materiale di osteosintesi dal rachide lombare, l’altra l’AGI (doc. 25 e 26).
1.10. In data 16 dicembre 2024, l’avv. RA
1 ha innanzitutto informato il TCA che sua madre è deceduta il 23 novembre 2024
presso l’Ospedale universitario di __________.
D’altro canto, ella ha modificato
il petito del proprio ricorso, nel senso che il diritto all’AGI di grado medio
è stato chiesto a partire dal 1° agosto 2005 e che la richiesta di copertura
dei costi dell’intervento prospettato dal dott. __________ è divenuta priva di
oggetto a seguito del decesso della madre.
Per il resto, la patrocinatrice
si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XIII).
L’amministrazione si è espressa
in proposito il 2 gennaio 2025 (cfr. doc. XV).
considerato in diritto
2.1. In concreto, questo Tribunale
constata che il ricorso del 16 settembre 2024 è principalmente diretto contro
la decisione su opposizione del 12 luglio 2024 (doc. 22), con la quale l’CO 1
ha confermato la decisione formale del 2 maggio 2024. In quell’occasione,
l’assicuratore ha stabilito che l’importo dell’IMI, la cui percentuale è ancora
da definire mediante perizia, va calcolato sul guadagno massimo assicurato in
vigore al momento dell’infortunio, ovvero su fr. 106'800 (cfr. doc. 20: “1.
l’indennità per la menomazione dell’integrità di diritto della signora RI 1 per
l’evento del 31.07.2005 viene calcolata sul guadagno massimo assicurato in
vigore nel 2005, ovvero CHF 106'800.-. 2. Non appena sarà allestita la perizia
e saremo in possesso del rapporto peritale ci esprimeremo sul diritto
all’indennità per la menomazione dell’integrità.”).
Con la propria impugnativa, la
patrocinatrice della ricorrente chiede invece che l’importo dell’IMI venga
calcolato sul guadagno massimo assicurato in vigore nel 2016 (fr. 148'200),
momento in cui è nato il diritto alla rendita d’invalidità, in virtù del
combinato disposto degli artt. 22 cpv. 1 e 24 cpv. 2 OAINF (cfr.
doc. I).
2.2. A proposito della
questione di sapere su quale importo dovrà essere calcolata l’IMI, il TCA
rileva che, secondo l’art. 25 cpv. 1 LAINF, l’indennità per menomazione
dell’integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve
superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca
dell’infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.
Dal tenore letterale della
disposizione di legge appena citata risulta chiaro che l’indennità deve essere
calcolata sull’ammontare massimo in vigore nel giorno in cui è accaduto
l’infortunio (in questo senso, cfr. STF 8C_534/2017 del 5 dicembre 2017
consid. 6.3; 8C_694/2012 del 25 gennaio 2013 consid. 5.2.2; Basler Kommentar
UVG – M.B. Berger, art. 25 n. 7; KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 25 LAINF, n. 54).
L’avv. RA 1 non può essere
seguita laddove fonda la propria pretesa sull’art. 24 cpv. 2 OAINF, e ciò nella
misura in cui la disposizione d’ordinanza appena citata non è pertinente al
caso di specie, regolando le modalità secondo le quali va determinato il
guadagno assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità (e dunque
non l’IMI), nello specifico qualora il relativo diritto nasca più di 5 anni
dopo l’infortunio o l’insorgenza della malattia professionale.
In questo senso, va parimenti
giudicata irrilevante la sentenza pubblicata in DTF 140 V 41, richiamata dalla
patrocinatrice, con la quale la Corte federale, modificando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che se il diritto alla rendita nasce più di
5 anni dopo l'evento assicurato, il guadagno assicurato va stabilito secondo le
regole valevoli in quel momento, ciò che vale anche per l'importo massimo
vigente all'epoca ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAINF.
In concreto, l’infortunio dal
quale è derivata la menomazione dell’integrità, è accaduto il 31 luglio 2005.
Secondo l’art. 25
cpv. 1 LAINF, è dunque il guadagno massimo assicurato in vigore a quel
momento ad essere determinante per il calcolo dell’indennità.
All'epoca, in base all'art. 22
cpv. 1 OAINF, il guadagno massimo assicurato era di fr. 106'800 (la modifica
dell'ordinanza, mediante la quale il guadagno massimo assicurato è stato
aumentato a fr. 126’000, è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2008,
successivamente all’infortunio).
Stante ciò, è a giusta ragione che l’CO 1 ha stabilito che
l’ammontare dell'IMI spettante all’insorgente, dovrà essere calcolato su un
guadagno annuo assicurato di fr. 106'800.
2.3. In merito all’entità della menomazione
dell’integrità presentata dall’assicurata, l’avv. RA 1 pretende che si
consideri quella lorda valutata dal consulente medico dell’assicuratore
convenuto, dott. __________, ammontante al 90% (con il ricorso viene finalmente
chiesta un’indennità del 100% che, secondo la rappresentante, corrisponderebbe appunto
al 90% stabilito dal fiduciario appena menzionato [“(= 90%)”]), senza applicare decurtazioni di sorta (cfr. doc. I).
Al riguardo, questa
Corte osserva che, con la sentenza 35.2019.42, cresciuta in giudicato
dopo che il ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF
8C_435/2020 del 23 ottobre 2020), gli atti erano stati retrocessi
all’amministrazione affinché ordinasse l’esecuzione di una perizia esterna ex art.
44 LPGA) volta a determinare proprio il grado di menomazione dell’integrità di
cui l’insorgente era portatrice.
In quell’occasione, il TCA ha
giudicato affidabile l’apprezzamento del consulente dell’CO 1, contenuta nel suo
rapporto 2 gennaio 2017, nella misura in cui ha quantificato in
un 90% l’IMI lorda (5% per il gomito destro, 20% per la spalla destra, 20% per
il gomito sinistro, 40% per la problematica interessante il rachide lombare e
5% per le cicatrici).
Questa Corte ha
pure seguito il dott. __________ laddove ha indicato che il valore lordo
stabilito per il gomito destro, per la spalla destra e per il rachide lombare doveva
essere decurtato, rispettivamente, del 50% per le prime due e del 33.3% per
l’ultima, e ciò per tenere conto dello stato morboso preesistente all’infortunio
assicurato.
Per contro, la valutazione del
fiduciario non è stata ritenuta pienamente convincente a proposito delle
modalità con le quali egli ha ponderato il risultato della somma dei tassi di
menomazione (cfr. STCA 35.2019.42 consid. 2.10.: “Nella concreta evenienza,
come già detto in precedenza, il procedere scelto dal consulente medico
dell’assicuratore non risulta scevro da critiche, innanzitutto nella misura in
cui ha corretto la somma di tutte le menomazioni di cui è portatrice RI 1,
riducendola di 1/3. In effetti, se le menomazioni al rachide lombare e al
ginocchio sinistro interagiscono tra loro in quanto sono entrambe suscettibili
di limitare l’assicurata nell’utilizzo degli arti inferiori, esse appaiono
invece indipendenti rispetto a quelle interessanti il gomito e la spalla destra
nonché alle cicatrici.
D’altro canto, e a prescindere
da quanto precede, non convince neppure la circostanza che il dott. __________,
ai fini del confronto incrociato, abbia comparato la situazione della
ricorrente a quella di un paraplegico completo, il quale, a causa della lesione
del midollo spinale, non è in grado né di muovere né di percepire le proprie
gambe, con coinvolgimento di determinati organi, quali la vescica. In effetti,
così facendo, egli ha sì considerato le menomazioni interessanti la colonna
lombare e il ginocchio sinistro, ma certo non quelle riguardanti l’arto
superiore destro (gomito e spalla) e le cicatrici”; su questo specifico
aspetto, si segnala la DTF 150 V 469 consid. 3, riguardante la valutazione
dell’IMI in caso di perdita di entrambe le gambe).
Sulla scorta di
quanto precede, è evidente che non può essere dato seguito alla pretesa della
rappresentante dell’assicurata e che l’entità della menomazione dell’integrità
debba essere definita mediante l’allestimento di una perizia medica
specialistica.
In questo senso,
l’assicuratore LAINF convenuto è dunque invitato a eseguire quanto gli è stato
ordinato con il noto giudizio di rinvio, concretamente a disporre, senza
indugio, l’esecuzione di un approfondimento peritale, da compiere per forza di
cose sulla base degli atti, volto a determinare il grado di menomazione
dell’integrità di †RI 1.
2.4. Con il proprio ricorso, l’avv. RA 1
ha inoltre preteso la condanna dell’CO 1 a riconoscere un’AGI di grado medio a
contare dal 1° gennaio 2020, come pure la copertura dei costi generati
dall’intervento di chirurgia spinale proposto a suo tempo dal dott. __________
(cfr. doc. I, p. 13). __________
In data 16 dicembre 2024,
successivamente alla scomparsa della madre, la patrocinatrice ha modificato il
petito del suo ricorso, nel senso che l’AGI è stato chiesto dal 1° agosto 2005
e che la pretesa concernente la copertura dei costi operatori è stata definita
come priva di oggetto (cfr. doc. XIII, p. 11).
Da parte sua, l’amministrazione
ha domandato che le pretese relative all’AGI e all’assunzione dei costi
d’intervento vengano dichiarate irricevibili in quanto non oggetto della
decisione impugnata (cfr. doc. III, p. 2: “A questo punto necessita
sottolineare che CO 1, da un lato, si è determinata in ambito IMI per il
tramite della decisione formale 2 maggio 2024, poi confermata con decisione su
opposizione 12/22 luglio 2024; dall’altro, che le tematiche assegno grandi
invalidi (AGI), costi medici dr. med. __________ e revoca mandato al dr. med. __________
non hanno mai fatto oggetto di qualsivoglia provvedimento e pertanto,
oggettivamente, devono essere ritenute esterne alla presente procedura anche
perché CO 1 si determinerà a breve. (…). Sintesi, oggetto del contendere della
presente procedura risulta essere il ricorso avverso la decisione su
opposizione 12/22 luglio 2024.”).
2.5. Secondo costante giurisprudenza, la
decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1;
8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1; 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1; 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; 8C_360/2010 del 30
novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; 130 V 388; 122 V 36 consid. 2a, 110
V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164
consid. 2.1; 125 V 414 consid. 1a; 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto, l’istituto
resistente non si è formalmente pronunciato sul diritto a un’AGI e sulla
copertura dei costi operatori, né con la decisione del 2 maggio 2024 (cfr. doc.
20) né con quella su opposizione del 12 luglio 2024 (cfr. doc. 22).
Pertanto, nella misura in cui l’avv.
RA 1 chiede la condanna dell’assicuratore LAINF a riconoscere un’AGI di grado
medio (la pretesa riguardante l’assunzione dei costi di un intervento non
ancora effettuato, è divenuta priva di oggetto a seguito del decesso
dell’interessata), il ricorso è irricevibile.
2.6. Non resta che da esaminare se, a
proposito delle domande concernenti il diritto a un’AGI e la copertura dei
costi legati all’intervento di chirurgia spinale prospettato dal dott. __________,
l’CO 1 ha commesso una denegata/ritardata giustizia nei confronti dell’assicurata,
così come lo sostiene la sua rappresentante (cfr. doc. I).
Al riguardo, questa Corte
constata che sui temi in questione, pendente causa, l’amministrazione ha
rilasciato le rispettive decisioni (cfr. allegati al doc. V).
Pertanto, nella misura in cui si
chiede che venga constatata l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, la
causa può essere stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. ordinanza del TF
9C_541/2015 del 12 novembre 2015).
2.7. Il TCA
osserva che, con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 ha postulato
l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 13).
Ora, per decidere in merito al
diritto alle ripetibili, occorre preliminarmente rispondere alla questione di
sapere se erano dati i presupposti per ammettere l’esistenza di una
denegata/ritardata giustizia, oppure no (cfr. ordinanza TF succitata).
2.8. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il
ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V
147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a
statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico
strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in
effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da
garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole
(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la
procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura
ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione
approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in
relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora
l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere
discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame
sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un
determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.
STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in: RAMI 1992
U 151, p. 194 s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
2.9. In una sentenza I 841/02 del 25
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188 ss., il TF ha
invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un
assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339 s.,
la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TF
ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa
l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,
Fatti
I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993,
M 1/92)." (RAMI succitata)
In una sentenza 8C_149/2019 del 7
agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un diniego di
giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta dall’assicurato (28
luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (6 dicembre
2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo senso, la Corte federale
ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore aveva chiesto l’incarto AI
in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni in merito a una
valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16 novembre 2018
interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018 tentato di
ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre 2017,
l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre 2018,
aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva sottoposto
al proprio medico consulente.
L’Alta Corte ha per contro
riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un
periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti
alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al
Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato,
tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di
numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
2.10. Il TCA rileva che dagli atti a sua
disposizione si evince che, nel contesto della revoca del mandato peritale che
era stato a suo tempo conferito al dott. __________, le parti hanno intavolato
delle trattative volte a definire le questioni ancora in sospeso, ovvero
l’entità dell’IMI, il grado della grande invalidità e la misura della copertura
dei costi legati alla nota operazione di neurochirurgia.
La proposta transattiva formulata
dall’CO 1 in occasione dell’incontro dell’11 aprile 2024 (cfr. doc. 16), è
stata finalmente rifiutata dalla rappresentante dell’assicurata, la quale ha, a
sua volta, presentato una contro-proposta. Con il messaggio di posta
elettronica del 17 aprile 2024, l’avv. RA 1 ha invitato l’assicuratore a
determinarsi al riguardo entro il termine di 7 giorni, in difetto di che avrebbe
adito le vie legali (cfr. doc. 18).
Il 25 aprile 2024, l’istituto assicuratore
ha puntualizzato che la questione del guadagno assicurato su cui calcolare
l’IMI è definita dall’art. 25 cpv. 1 LAINF e che la DTF 140 V 41 concerne il
guadagno assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità (doc. 19).
In data 2 maggio 2024,
l’amministrazione ha emanato una decisione formale con la quale ha stabilito
che l’IMI, la cui entità avrebbe dovuto essere valutata mediante una perizia
medica ancora a eseguire, sarebbe stata calcolata su un guadagno annuo
Considerandi
assicurato di fr. 106'800 (doc. 20).
Con opposizione del 12 giugno
2024, la patrocinatrice, oltre ad aver contestato la conformità al diritto
federale del provvedimento rilasciato nel frattempo dall’CO 1, ha rimproverato
all’assicuratore di non aver deciso anche in merito ai restanti aspetti (cfr.
doc. 21: “OPPOSIZIONE presentata da RI 1 (…) alla non decisione / rifiuto di
decidere / ritardata e denegata giustizia in ordine alla domanda di attribuzione
dell’AGI almeno di medio livello (art. 38 ss OAINF), e alla non decisione /
rifiuto di decidere / ritardata e denegata giustizia in ordine al rifiuto di
copertura totale dei costi medici del Dr. __________ presso la Clinica __________
(…)”).
Stante quanto precede, dal
momento in cui è apparso chiaro che non vi era margine per addivenire a una
soluzione transattiva della vertenza (aprile 2024) a quello in cui la
rappresentante dell’assicurata ha inoltrato il ricorso per denegata/ritardata
giustizia qui in discussione (settembre 2024), sono trascorsi appena 5 mesi.
In queste condizioni, richiamata la giurisprudenza federale
esposta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.8. e 2.9.), questa
Corte ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si sia resa colpevole
di un ritardo ingiustificato nei confronti dell’assicurata.
Del resto, il fatto che il dott. __________,
nonostante i solleciti, non abbia mai consegnato il proprio rapporto peritale,
è un aspetto indipendente dalla volontà dell’assicuratore resistente (in questo
senso, cfr. STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023 consid. 2.5., cresciuta in
giudicato dopo ritiro del ricorso al TF [cfr. STF 8C_389/2023 del 21 agosto
2023]).
Risultando infondato il ricorso per denegata/ritardata giustizia, non vi
è diritto a un'indennità per ripetibili.
2.11
Infine, nella misura in cui la
rappresentante della ricorrente ha chiesto che il Tribunale si pronunci “…
sulle spese legali sostenute durante il ventennio (fr. 125,000.-), sub quelle di
questo procedimento (fr. 10,000.-), come da fattura allegata …” (doc. I, p. 12),
va rilevato che la pretesa in
questione potrebbe eventualmente essere fatta valere nel quadro di un’azione di
responsabilità giusta l’art. 78 LPGA. Siccome l’art. 78 cpv. 2 LPGA prescrive
che su tale pretesa l’assicuratore debba preliminarmente emanare una specifica
decisione, qui inesistente, la richiesta dell’avv. RA 1 va dichiarata
irricevibile in questa sede (cfr., in questo senso, STCA 35.2014.61 del 18
giugno 2015 consid. 2.2.2.).
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Diretto contro la decisione su
opposizione del 12 luglio 2024, il ricorso è, per quanto ricevibile, respinto.
2. Il ricorso per denegata/ritardata
giustizia è stralciato dai ruoli.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vengono
assegnate ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti