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Decisione

35.2024.77

Discussa entità guadagno assicurato su cui calcolare IMI e entità dell'IMI stessa. Negata ritardata/denegata giustizia

31 marzo 2025Italiano29 min

determinarsi al riguardo entro il termine di 7 giorni, in difetto di che avrebbe

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.77

mm

Lugano

31 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 luglio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 31 luglio 2005, RI 1, a quel

tempo dipendente della Fondazione __________ di __________ in qualità di

assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso la CO 1 (in seguito: CO 1), è rimasta vittima di

un incidente della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo

vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma

distorsivo cervicale, la rottura del tendine dei muscoli sovraspinato e

infraspinato con sospetta lesione SLAP di I. grado, una contusione/distorsione

del V. dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché

una commotio cerebri.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 31

ottobre 2018 - poi confermata dopo opposizione - l’amministrazione ha assegnato

all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 45%

Con sentenza 35.2019.42 del 25 maggio 2020, questo Tribunale ha annullato

la decisione su opposizione del 30 gennaio 2019 e ha rinviato gli atti affinché

l’CO 1 ordinasse una perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a determinare il

grado di menomazione di cui era portatrice l’assicurata (cfr. doc. 4).

Il ricorso interposto contro il

giudizio cantonale appena citato è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale

federale con sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020.

1.3. Dalle carte processuali si evince

che l’incarico peritale è stato conferito al dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha visitato l’assicurata nel

mese di maggio 2022.

Nonostante i solleciti, l’esperto

designato non ha in realtà mai consegnato il proprio rapporto.

In data 12 aprile 2024,

l’assicuratore ha quindi annullato l’incarico (doc. 17).

1.4. Con pronunzia 35.2023.52 del 13

novembre 2023, il TCA ha annullato la decisione su opposizione del 10 maggio

2023 mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva rifiutato di corrispondere

ulteriori prestazioni sanitarie all’assicurata. Gli atti sono quindi stati

retrocessi all’amministrazione affinché decidesse, se del caso previa

disposizione di un approfondimento medico specialistico, in merito

all’assunzione dei costi legati all'intervento chirurgico prospettato dal neurochirurgo

dott. __________.

Il giudizio appena citato è

cresciuto incontestato in giudicato.

1.5. In data 8 dicembre 2023, l’CO 1 ha

comunicato all’avv. RA 1 la propria disponibilità di principio ad assumere i

costi per l’ablazione del materiale di osteosintesi proposto dal medico curante

specialista nell’agosto 2022 (cfr. doc. 7).

Nel prosieguo, le parti si sono

trovate in disaccordo a proposito dell’entità dei costi da assumere (costi di

degenza in camera comune secondo l’assicuratore, costi di degenza in camera

semi-privata/privata secondo la rappresentante dell’assicurata) (cfr. doc. 8 e

segg.).

1.6. Il 2 maggio 2024, l’CO 1 ha emanato

una decisione formale mediante la quale ha stabilito che per il calcolo

dell’IMI fa stato il guadagno massimo assicurato in vigore al momento

dell’infortunio, ovvero fr. 106'800, e che l’entità della menomazione sarebbe

stata definita non appena in possesso della perizia la cui esecuzione era stata

ordinata dal TCA con la pronunzia di rinvio 35.2019.42 (doc. 20).

Con l’opposizione del 12 giugno

2024, †RI 1, patrocinata dalla figlia avv. RA 1, ha postulato che le venisse

riconosciuta un’IMI del 100% pari a un capitale di fr. 148'000, un assegno

grandi invalidi (AGI) di grado medio a contare dal 1° gennaio 2020, nonché la

copertura dei costi legati all’intervento di neurochirurgia spinale (cfr. doc.

21).

Con la decisione del 12 luglio

2024, qui impugnata, l’amministrazione ha respinto l’opposizione presentata

dall’assicurata. Trattandosi delle pretese relative all’AGI e ai costi

operatori, l’CO 1 le ha dichiarate irricevibili in quanto non oggetto della

decisione formale del 2 maggio 2024 (doc. 22).

1.7. Con ricorso del 16 settembre 2024, †RI

1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, dichiarata nulla, in

subordine annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga

condannata a riconoscerle un’IMI del 100% pari a un capitale di fr. 148'000

oltre interessi e spese, un AGI di grado medio dal 1° gennaio 2020 e la

copertura dei costi generati dall’intervento prospettato dal dott. __________.

A sostegno delle proprie pretese,

la patrocinatrice ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:

" (…) Chi

scrive ribadisce quanto già espresso in occasione della precedente opposizione

del 20.03.2023, rispettivamente del precedente ricorso del 16 giugno 2023

(sentenza TRASS n. 35.2023.52 del 13 novembre 2023), ovvero che per la

valutazione della menomazione dell’integrità, ella desidera richiamare

all’attenzione di CO 1, il principio giurisprudenziale dinanzi esposto in

ordine alla causalità naturale, come stabilito nella pronuncia 29.09.2008 n.

35.2008.54+55 a pagina 9 cfr. doc. G ibid.). Il medico di fiducia CO 1 Dr. __________

seppure correttamente accertato che i postumi dell’evento 31 luglio 2005

ammontano al 90% equivalente de facto a una paraplegia completa, aveva poi

deciso (a torto) di applicare la scure della decurtazione di 2/3 lineare.

In punto alle domande di CO 1 al perito n. 4.2, chi scrive osserva

che alla domanda di sapere quali e quanti sono i fattori estranei

all’infortunio, in passato il perito di parte il Dr. __________ si era

trincerato dietro presunte e pretese alterazioni degenerative ora della spalla

e dintorni, ora della colonna vertebrale con continuo riferimento al canale

stretto, ora al gomito destro, ora al ginocchio sinistro, ovvero alla presenza

concomitante di un quadro degenerativo morboso per la schiena. Come già innanzi

evidenziato, queste circostanze non inficiano la responsabilità dell’assicuratore

LAINF, e meglio come analizzato e sancito dalla sentenza 29 settembre 2008 del

TRASS (cfr. doc. G).

Ne segue che in punto alla determinazione dell’IMI, il Dr. __________

medico di fiducia di CO 1, dopo aver in principio correttamente accertato che i

postumi dell’evento 31 luglio 2005 ammontano al 90% equivalente de facto a una

paraplegia completa, ha deciso di applicare la scure della doppia decurtazione

di 1/3 lineare. Ma non solo. Il Perito ha così applicato una doppia

decurtazione di 1/3, ovvero di 2/3 sulla totalità danni da egli rettamente

stabilità. Solo decisioni discrezionali del Perito di CO 1 senza motivazioni

logico-normative. Che ovviamente sono inaccettabili. Tant’è che il TRASS con

decisione n. 35.2019.42 del 25.05.2020 ha accolto il ricorso di RI 1 ed ha

deciso che CO 1 debba nominare un medico perito indipendente, requisito poi

soddisfatto con la nomina del Dr. __________. Che però, dopo attenta visita

presso il suo studio a __________, non ha mai risposto in alcuno modo nonostante

doppi solleciti ecc., motivo per cui CO 1 ha revocato il suo mandato in data 12

aprile 2024 (cfr. doc. D).

La decurtazione di 1/3 applicata per le pretese condizioni di

degenerazione preesistenti è altrettanto contestata per tutti i motivi innanzi

già esposti, segnatamente in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza 29

settembre 2008 di TRASS (cfr. doc. G). Ne discende che l’IMI netta corrisponde

al 100% (= 90%).

4.

Per quanto concerne in fine l’assegno grandi invalidi, chi scrive

tiene a puntualizzare che il TRASS con sentenza n. 35.2019.43 del 25.05.2020 ha

accolto integralmente il ricorso di RI 1. Ne segue che il Perito può seguire le

linee ivi contenute per valutare se la RI 1 abbia o meno il diritto, in

subordine anche quello di grado minimo esiguo, all’assegno in questione.

E meglio come trattato nel procedimento avanti il Tribunale delle

Assicurazioni sub incarto in titolo e la sentenza che ha dato ragione a RI 1

del 13 novembre 2023, che qui si richiama e che si chiede faccia parte di

questa comparsa e procedimento.

5.

Con decisione 12/22 luglio 2024 CO 1 ha respinto l’opposizione

esprimendosi solo sulla menomazione dell’integrità per l’infortunio del

31.07.2005, che ha rifiutato ovvero omettendo dolosamente, ovvero rifiutandosi

di decidere sia in ordine alla domanda di attribuzione dell’Agi di medio

livello (art. 38 segg. OAINF), sia in ordine alla richiesta di copertura dei

costi medici e ospedalieri del Dr. __________ presso la Clinica __________,

negata, e che invece aveva precedentemente confermato come da scritto qui

esibito sub (doc. F), e senza confrontarsi con la censura relativa al perito

che CO 1 ha revocato. Commettendo plurima plateale ritardata e denegata

giustizia, violazione formale e materiale del divieto di diniego di giustizia

(artt. 9 e 29 Cost.) a parte.

(…).

Al considerando n. 3.2 CO 1 si riconferma nella sua decisione e

ostinazione a voler considerare l’art. 25 LAINF, ovvero la vecchia

giurisprudenza, per stabilire l’ammontare guadagno massimo IMI ancorandolo

all’anno dell’infortunio.

Come già spiegato, scritto e rispiegato, invano, a CO 1, la

giurisprudenza è frattanto cambiata (DTF 140 V 41 consid. 6, sentenza TF qui

allegata in calce per comodità di questo preg.mo Tribunale Cantonale

Assicurazioni) e prevede nei casi speciali ex art. 24 cpv. 2 OAINF, che il

guadagno assicurato sia stabilito secondo le regole valevoli in quel momento

(diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l’infortunio). Infatti, nel

caso della ricorrente il diritto alla rendita è nato in data 20 maggio 2016,

ben 11 anni dopo il sinistro avvenuto in data 31 luglio 2005. Ne segue che

anche l’importo massimo vigente all’epoca ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 OAINF,

deve essere stabilito secondo le regole vigenti nell’anno 2016. Che è pari alla

somma di fr. 148,200.

Ne segue che CO 1 che ha totalmente omesso di confrontarsi con le

argomentazioni di RI 1 in punto alla giurisprudenza e al diritto LAINF, OAINF

per quanto inerisce all’IMI, ignorandole a tutto tondo, ha così commesso un

diniego di giustizia formale e materiale (artt. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost.),

violazioni degli artt. 22 cpv. 1 e 24 cpv. 2 OAINF, dell’art. 25 LAINF, e non

solo, a parte. (…).” (doc. I)

1.8. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.9. Il 23 ottobre 2024, l’assicuratore

resistente ha trasmesso al TCA copia di due decisioni formali da esso emanate,

entrambe datate 22 ottobre 2024, riguardanti l’una i costi di rimozione del

materiale di osteosintesi dal rachide lombare, l’altra l’AGI (doc. 25 e 26).

1.10. In data 16 dicembre 2024, l’avv. RA

1 ha innanzitutto informato il TCA che sua madre è deceduta il 23 novembre 2024

presso l’Ospedale universitario di __________.

D’altro canto, ella ha modificato

il petito del proprio ricorso, nel senso che il diritto all’AGI di grado medio

è stato chiesto a partire dal 1° agosto 2005 e che la richiesta di copertura

dei costi dell’intervento prospettato dal dott. __________ è divenuta priva di

oggetto a seguito del decesso della madre.

Per il resto, la patrocinatrice

si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XIII).

L’amministrazione si è espressa

in proposito il 2 gennaio 2025 (cfr. doc. XV).

considerato in diritto

2.1. In concreto, questo Tribunale

constata che il ricorso del 16 settembre 2024 è principalmente diretto contro

la decisione su opposizione del 12 luglio 2024 (doc. 22), con la quale l’CO 1

ha confermato la decisione formale del 2 maggio 2024. In quell’occasione,

l’assicuratore ha stabilito che l’importo dell’IMI, la cui percentuale è ancora

da definire mediante perizia, va calcolato sul guadagno massimo assicurato in

vigore al momento dell’infortunio, ovvero su fr. 106'800 (cfr. doc. 20: “1.

l’indennità per la menomazione dell’integrità di diritto della signora RI 1 per

l’evento del 31.07.2005 viene calcolata sul guadagno massimo assicurato in

vigore nel 2005, ovvero CHF 106'800.-. 2. Non appena sarà allestita la perizia

e saremo in possesso del rapporto peritale ci esprimeremo sul diritto

all’indennità per la menomazione dell’integrità.”).

Con la propria impugnativa, la

patrocinatrice della ricorrente chiede invece che l’importo dell’IMI venga

calcolato sul guadagno massimo assicurato in vigore nel 2016 (fr. 148'200),

momento in cui è nato il diritto alla rendita d’invalidità, in virtù del

combinato disposto degli artt. 22 cpv. 1 e 24 cpv. 2 OAINF (cfr.

doc. I).

2.2. A proposito della

questione di sapere su quale importo dovrà essere calcolata l’IMI, il TCA

rileva che, secondo l’art. 25 cpv. 1 LAINF, l’indennità per menomazione

dell’integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve

superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca

dell’infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

Dal tenore letterale della

disposizione di legge appena citata risulta chiaro che l’indennità deve essere

calcolata sull’ammontare massimo in vigore nel giorno in cui è accaduto

l’infortunio (in questo senso, cfr. STF 8C_534/2017 del 5 dicembre 2017

consid. 6.3; 8C_694/2012 del 25 gennaio 2013 consid. 5.2.2; Basler Kommentar

UVG – M.B. Berger, art. 25 n. 7; KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 25 LAINF, n. 54).

L’avv. RA 1 non può essere

seguita laddove fonda la propria pretesa sull’art. 24 cpv. 2 OAINF, e ciò nella

misura in cui la disposizione d’ordinanza appena citata non è pertinente al

caso di specie, regolando le modalità secondo le quali va determinato il

guadagno assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità (e dunque

non l’IMI), nello specifico qualora il relativo diritto nasca più di 5 anni

dopo l’infortunio o l’insorgenza della malattia professionale.

In questo senso, va parimenti

giudicata irrilevante la sentenza pubblicata in DTF 140 V 41, richiamata dalla

patrocinatrice, con la quale la Corte federale, modificando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che se il diritto alla rendita nasce più di

5 anni dopo l'evento assicurato, il guadagno assicurato va stabilito secondo le

regole valevoli in quel momento, ciò che vale anche per l'importo massimo

vigente all'epoca ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAINF.

In concreto, l’infortunio dal

quale è derivata la menomazione dell’integrità, è accaduto il 31 luglio 2005.

Secondo l’art. 25

cpv. 1 LAINF, è dunque il guadagno massimo assicurato in vigore a quel

momento ad essere determinante per il calcolo dell’indennità.

All'epoca, in base all'art. 22

cpv. 1 OAINF, il guadagno massimo assicurato era di fr. 106'800 (la modifica

dell'ordinanza, mediante la quale il guadagno massimo assicurato è stato

aumentato a fr. 126’000, è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2008,

successivamente all’infortunio).

Stante ciò, è a giusta ragione che l’CO 1 ha stabilito che

l’ammontare dell'IMI spettante all’insorgente, dovrà essere calcolato su un

guadagno annuo assicurato di fr. 106'800.

2.3. In merito all’entità della menomazione

dell’integrità presentata dall’assicurata, l’avv. RA 1 pretende che si

consideri quella lorda valutata dal consulente medico dell’assicuratore

convenuto, dott. __________, ammontante al 90% (con il ricorso viene finalmente

chiesta un’indennità del 100% che, secondo la rappresentante, corrisponderebbe appunto

al 90% stabilito dal fiduciario appena menzionato [“(= 90%)”]), senza applicare decurtazioni di sorta (cfr. doc. I).

Al riguardo, questa

Corte osserva che, con la sentenza 35.2019.42, cresciuta in giudicato

dopo che il ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF

8C_435/2020 del 23 ottobre 2020), gli atti erano stati retrocessi

all’amministrazione affinché ordinasse l’esecuzione di una perizia esterna ex art.

44 LPGA) volta a determinare proprio il grado di menomazione dell’integrità di

cui l’insorgente era portatrice.

In quell’occasione, il TCA ha

giudicato affidabile l’apprezzamento del consulente dell’CO 1, contenuta nel suo

rapporto 2 gennaio 2017, nella misura in cui ha quantificato in

un 90% l’IMI lorda (5% per il gomito destro, 20% per la spalla destra, 20% per

il gomito sinistro, 40% per la problematica interessante il rachide lombare e

5% per le cicatrici).

Questa Corte ha

pure seguito il dott. __________ laddove ha indicato che il valore lordo

stabilito per il gomito destro, per la spalla destra e per il rachide lombare doveva

essere decurtato, rispettivamente, del 50% per le prime due e del 33.3% per

l’ultima, e ciò per tenere conto dello stato morboso preesistente all’infortunio

assicurato.

Per contro, la valutazione del

fiduciario non è stata ritenuta pienamente convincente a proposito delle

modalità con le quali egli ha ponderato il risultato della somma dei tassi di

menomazione (cfr. STCA 35.2019.42 consid. 2.10.: “Nella concreta evenienza,

come già detto in precedenza, il procedere scelto dal consulente medico

dell’assicuratore non risulta scevro da critiche, innanzitutto nella misura in

cui ha corretto la somma di tutte le menomazioni di cui è portatrice RI 1,

riducendola di 1/3. In effetti, se le menomazioni al rachide lombare e al

ginocchio sinistro interagiscono tra loro in quanto sono entrambe suscettibili

di limitare l’assicurata nell’utilizzo degli arti inferiori, esse appaiono

invece indipendenti rispetto a quelle interessanti il gomito e la spalla destra

nonché alle cicatrici.

D’altro canto, e a prescindere

da quanto precede, non convince neppure la circostanza che il dott. __________,

ai fini del confronto incrociato, abbia comparato la situazione della

ricorrente a quella di un paraplegico completo, il quale, a causa della lesione

del midollo spinale, non è in grado né di muovere né di percepire le proprie

gambe, con coinvolgimento di determinati organi, quali la vescica. In effetti,

così facendo, egli ha sì considerato le menomazioni interessanti la colonna

lombare e il ginocchio sinistro, ma certo non quelle riguardanti l’arto

superiore destro (gomito e spalla) e le cicatrici”; su questo specifico

aspetto, si segnala la DTF 150 V 469 consid. 3, riguardante la valutazione

dell’IMI in caso di perdita di entrambe le gambe).

Sulla scorta di

quanto precede, è evidente che non può essere dato seguito alla pretesa della

rappresentante dell’assicurata e che l’entità della menomazione dell’integrità

debba essere definita mediante l’allestimento di una perizia medica

specialistica.

In questo senso,

l’assicuratore LAINF convenuto è dunque invitato a eseguire quanto gli è stato

ordinato con il noto giudizio di rinvio, concretamente a disporre, senza

indugio, l’esecuzione di un approfondimento peritale, da compiere per forza di

cose sulla base degli atti, volto a determinare il grado di menomazione

dell’integrità di †RI 1.

2.4. Con il proprio ricorso, l’avv. RA 1

ha inoltre preteso la condanna dell’CO 1 a riconoscere un’AGI di grado medio a

contare dal 1° gennaio 2020, come pure la copertura dei costi generati

dall’intervento di chirurgia spinale proposto a suo tempo dal dott. __________

(cfr. doc. I, p. 13). __________

In data 16 dicembre 2024,

successivamente alla scomparsa della madre, la patrocinatrice ha modificato il

petito del suo ricorso, nel senso che l’AGI è stato chiesto dal 1° agosto 2005

e che la pretesa concernente la copertura dei costi operatori è stata definita

come priva di oggetto (cfr. doc. XIII, p. 11).

Da parte sua, l’amministrazione

ha domandato che le pretese relative all’AGI e all’assunzione dei costi

d’intervento vengano dichiarate irricevibili in quanto non oggetto della

decisione impugnata (cfr. doc. III, p. 2: “A questo punto necessita

sottolineare che CO 1, da un lato, si è determinata in ambito IMI per il

tramite della decisione formale 2 maggio 2024, poi confermata con decisione su

opposizione 12/22 luglio 2024; dall’altro, che le tematiche assegno grandi

invalidi (AGI), costi medici dr. med. __________ e revoca mandato al dr. med. __________

non hanno mai fatto oggetto di qualsivoglia provvedimento e pertanto,

oggettivamente, devono essere ritenute esterne alla presente procedura anche

perché CO 1 si determinerà a breve. (…). Sintesi, oggetto del contendere della

presente procedura risulta essere il ricorso avverso la decisione su

opposizione 12/22 luglio 2024.”).

2.5. Secondo costante giurisprudenza, la

decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1;

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1; 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1; 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; 8C_360/2010 del 30

novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; 130 V 388; 122 V 36 consid. 2a, 110

V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164

consid. 2.1; 125 V 414 consid. 1a; 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto, l’istituto

resistente non si è formalmente pronunciato sul diritto a un’AGI e sulla

copertura dei costi operatori, né con la decisione del 2 maggio 2024 (cfr. doc.

20) né con quella su opposizione del 12 luglio 2024 (cfr. doc. 22).

Pertanto, nella misura in cui l’avv.

RA 1 chiede la condanna dell’assicuratore LAINF a riconoscere un’AGI di grado

medio (la pretesa riguardante l’assunzione dei costi di un intervento non

ancora effettuato, è divenuta priva di oggetto a seguito del decesso

dell’interessata), il ricorso è irricevibile.

2.6. Non resta che da esaminare se, a

proposito delle domande concernenti il diritto a un’AGI e la copertura dei

costi legati all’intervento di chirurgia spinale prospettato dal dott. __________,

l’CO 1 ha commesso una denegata/ritardata giustizia nei confronti dell’assicurata,

così come lo sostiene la sua rappresentante (cfr. doc. I).

Al riguardo, questa Corte

constata che sui temi in questione, pendente causa, l’amministrazione ha

rilasciato le rispettive decisioni (cfr. allegati al doc. V).

Pertanto, nella misura in cui si

chiede che venga constatata l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, la

causa può essere stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. ordinanza del TF

9C_541/2015 del 12 novembre 2015).

2.7. Il TCA

osserva che, con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 ha postulato

l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 13).

Ora, per decidere in merito al

diritto alle ripetibili, occorre preliminarmente rispondere alla questione di

sapere se erano dati i presupposti per ammettere l’esistenza di una

denegata/ritardata giustizia, oppure no (cfr. ordinanza TF succitata).

2.8. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il

ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V

147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato a

statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico

strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in

effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da

garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole

(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui la

procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una procedura

ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione

approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in

relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora

l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere

discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame

sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un

determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.

STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in: RAMI 1992

U 151, p. 194 s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

2.9. In una sentenza I 841/02 del 25

giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella DTF 125 V 188 ss., il TF ha

invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un

assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p. 339 s.,

la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella stessa pronunzia, il TF

ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa

l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei

denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20

Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,

Fatti

I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993,

M 1/92)." (RAMI succitata)

In una sentenza 8C_149/2019 del 7

agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un diniego di

giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta dall’assicurato (28

luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (6 dicembre

2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo senso, la Corte federale

ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore aveva chiesto l’incarto AI

in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni in merito a una

valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16 novembre 2018

interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018 tentato di

ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre 2017,

l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre 2018,

aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva sottoposto

al proprio medico consulente.

L’Alta Corte ha per contro

riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un

tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello

scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi

al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso

cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione

contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è

trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e

l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in

una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e

in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un

periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti

alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al

Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato,

tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di

numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

2.10. Il TCA rileva che dagli atti a sua

disposizione si evince che, nel contesto della revoca del mandato peritale che

era stato a suo tempo conferito al dott. __________, le parti hanno intavolato

delle trattative volte a definire le questioni ancora in sospeso, ovvero

l’entità dell’IMI, il grado della grande invalidità e la misura della copertura

dei costi legati alla nota operazione di neurochirurgia.

La proposta transattiva formulata

dall’CO 1 in occasione dell’incontro dell’11 aprile 2024 (cfr. doc. 16), è

stata finalmente rifiutata dalla rappresentante dell’assicurata, la quale ha, a

sua volta, presentato una contro-proposta. Con il messaggio di posta

elettronica del 17 aprile 2024, l’avv. RA 1 ha invitato l’assicuratore a

determinarsi al riguardo entro il termine di 7 giorni, in difetto di che avrebbe

adito le vie legali (cfr. doc. 18).

Il 25 aprile 2024, l’istituto assicuratore

ha puntualizzato che la questione del guadagno assicurato su cui calcolare

l’IMI è definita dall’art. 25 cpv. 1 LAINF e che la DTF 140 V 41 concerne il

guadagno assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità (doc. 19).

In data 2 maggio 2024,

l’amministrazione ha emanato una decisione formale con la quale ha stabilito

che l’IMI, la cui entità avrebbe dovuto essere valutata mediante una perizia

medica ancora a eseguire, sarebbe stata calcolata su un guadagno annuo

Considerandi

assicurato di fr. 106'800 (doc. 20).

Con opposizione del 12 giugno

2024, la patrocinatrice, oltre ad aver contestato la conformità al diritto

federale del provvedimento rilasciato nel frattempo dall’CO 1, ha rimproverato

all’assicuratore di non aver deciso anche in merito ai restanti aspetti (cfr.

doc. 21: “OPPOSIZIONE presentata da RI 1 (…) alla non decisione / rifiuto di

decidere / ritardata e denegata giustizia in ordine alla domanda di attribuzione

dell’AGI almeno di medio livello (art. 38 ss OAINF), e alla non decisione /

rifiuto di decidere / ritardata e denegata giustizia in ordine al rifiuto di

copertura totale dei costi medici del Dr. __________ presso la Clinica __________

(…)”).

Stante quanto precede, dal

momento in cui è apparso chiaro che non vi era margine per addivenire a una

soluzione transattiva della vertenza (aprile 2024) a quello in cui la

rappresentante dell’assicurata ha inoltrato il ricorso per denegata/ritardata

giustizia qui in discussione (settembre 2024), sono trascorsi appena 5 mesi.

In queste condizioni, richiamata la giurisprudenza federale

esposta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.8. e 2.9.), questa

Corte ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si sia resa colpevole

di un ritardo ingiustificato nei confronti dell’assicurata.

Del resto, il fatto che il dott. __________,

nonostante i solleciti, non abbia mai consegnato il proprio rapporto peritale,

è un aspetto indipendente dalla volontà dell’assicuratore resistente (in questo

senso, cfr. STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023 consid. 2.5., cresciuta in

giudicato dopo ritiro del ricorso al TF [cfr. STF 8C_389/2023 del 21 agosto

2023]).

Risultando infondato il ricorso per denegata/ritardata giustizia, non vi

è diritto a un'indennità per ripetibili.

2.11

Infine, nella misura in cui la

rappresentante della ricorrente ha chiesto che il Tribunale si pronunci “…

sulle spese legali sostenute durante il ventennio (fr. 125,000.-), sub quelle di

questo procedimento (fr. 10,000.-), come da fattura allegata …” (doc. I, p. 12),

va rilevato che la pretesa in

questione potrebbe eventualmente essere fatta valere nel quadro di un’azione di

responsabilità giusta l’art. 78 LPGA. Siccome l’art. 78 cpv. 2 LPGA prescrive

che su tale pretesa l’assicuratore debba preliminarmente emanare una specifica

decisione, qui inesistente, la richiesta dell’avv. RA 1 va dichiarata

irricevibile in questa sede (cfr., in questo senso, STCA 35.2014.61 del 18

giugno 2015 consid. 2.2.2.).

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Diretto contro la decisione su

opposizione del 12 luglio 2024, il ricorso è, per quanto ricevibile, respinto.

2. Il ricorso per denegata/ritardata

giustizia è stralciato dai ruoli.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vengono

assegnate ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti