35.2024.78
Decisione con la quale è stata assegnata una rendita (ridotta ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LAINF) non è corretta
22 settembre 2025Italiano53 min
I
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2024.78
cr
Lugano
22 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19
agosto 2024 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro
gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 2 dicembre 2010 RI 1, nata
nel 1963, di professione infermiera, ma a quel momento in disoccupazione – e
proprio per questo motivo assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni
presso l’CO 1 - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione
stradale.
L’automobile
sulla quale viaggiava come passeggera è stata tamponata sull’autostrada, con un
importante urto laterale, ed ella ha riportato un trauma distorsivo della
colonna cervicale con probabile contusione del labirinto a sinistra. Ella ha
pure sviluppato dei disturbi psichici.
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Con
comunicazione del 14 novembre 2017 l’CO 1 ha informato l’assicurata della
sospensione del versamento delle prestazioni di breve durata a partire dal 1°
gennaio 2018, eccezion fatta per i costi dei controlli medici ancora necessari.
1.3. In
data 26 febbraio 2018 l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurata
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 22.5% per tenere conto
degli importanti disturbi a livello ORL, rifiutando, per contro, di assegnarle
una rendita di invalidità, in quanto tali affezioni non influivano in maniera
apprezzabile sulla sua capacità lucrativa.
L’amministrazione
ha, inoltre, rifiutato di prendere a carico i disturbi psichici dell’interessata,
così come pure gli altri disturbi che non trovavano un sufficiente correlato
sul lato organico (tinnitus e vertigini), ritenendo non data l’adeguatezza del
nesso causale.
Tale
decisione è, poi, stata confermata dall’CO 1 in data 3 luglio 2018, dopo
l'opposizione interposta dall’allora patrocinatore per conto dell’assicurata.
Con STCA 35.2018.78 del 14
febbraio 2019, questo Tribunale - dopo avere concordato con l’amministrazione,
sulla base della convergente documentazione medica agli atti, nel ritenere che
le vertigini fossero prive di un sufficiente sostrato organico oggettivabile - ha
accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione
affinché chiarisse se il tinnitus di cui soffre l’interessata correlava
con un danno alla salute oggettivabile oppure no, prima di valutare nuovamente
il diritto alle prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a
contare dal 1° gennaio 2018.
1.4. Con decisione del 26 giugno 2019
l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di ¼ di rendita dal 1° maggio
2012 al 31 dicembre 2012 e di ½ rendita dal 1° gennaio 2013.
Una richiesta di revisione del
diritto alla rendita, inoltrata dall’assicurata nel luglio 2020, è stata
oggetto di una decisione del 28 settembre 2020 di non entrata in materia da
parte dell’Ufficio AI, confermata dal TCA con sentenza 32.2020.135 del 22
febbraio 2021, cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. Eseguiti gli
accertamenti del caso, conformemente a quanto disposto dal TCA, con decisione
del 13 settembre 2021 l’CO 1, accertato il carattere oggettivo del tinnitus e
dopo avere escluso che i disturbi psichici fossero in relazione causale
adeguata con l’infortunio, ha attribuito all’assicurata una rendita di
invalidità del 20% a partire dal 1° gennaio 2018 e un’IMI del 22.5%
(cfr. doc. 582).
A
seguito dell’opposizione cautelativa del 13 ottobre 2021, poi motivata in data 1°
dicembre 2021, interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata, in
data 9 dicembre 2021 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. B).
Con STCA 35.2022.8 del 17 ottobre 2022, questo Tribunale - dopo
avere confermato che i disturbi al rachide lombare e cervicale e le vertigini
non siano, secondo probabilità preponderante, in nesso causale con l’infortunio
e avere evidenziato che con la perizia otorinolaringoiatrica del 18 novembre
2019 del dr. __________ sia stato appurato in maniera inequivocabile che il
tinnitus di cui soffre l’assicurata costituisse un danno alla salute oggettivabile
-, accogliendo parzialmente il ricorso, ha annullato la decisione impugnata e
rinviato gli atti all’amministrazione affinché, dopo complemento peritale di
chiarimento della gravità del tinnitus presentato dall’assicurata, fissasse il
corrispettivo tasso di IMI spettante all’interessata e esaminasse nuovamente la
questione del diritto alla rendita di invalidità per le affezioni psichiche, se
del caso ordinando pure una perizia psichiatrica (cfr. doc. 622).
1.6. Esperiti gli accertamenti peritali
del caso, con decisione del 29 marzo 2024 l’istituto assicuratore, confermata l’attribuzione
di un’IMI del 22.5%, ha assegnato all’assicurata una rendita del 26% a
decorrere dal 1° gennaio 2018, così determinata:
" (…) Dalla
perizia del Dr. med. __________ del 2 dicembre 2019 risulta che l'interessata,
per quanto concerne i soli disturbi uditivi e facendo astrazione delle
problematiche psicopatologiche, è abile ad esercitare la sua professione
abituale di assistente di cura con una diminuzione di rendimento del 20%.
II perito, tuttavia, ritiene poco idoneo un impiego per un'organizzazione
del lavoro a turni sulle 24 ore in team di cura numerosi, dove l'interazione e
il flusso di informazioni determinanti per uno svolgimento corretto dei compiti
presuppongono buone capacità comunicative, assoluta concentrazione e
perseveranza. Dal suo punto di vista consiglia invece, un Iavoro di supporto
nelle cure individuali ambulatoriali a domicilio (Spitex) svolto in orari
diurni, in modo più flessibile, evitando, nel limite del possibile, situazioni
rumorose e dannose per I'udito.
Dopo gli accertamenti esperiti l'acufene è considerato
responsabile per una quota parte dei disturbi psichici lamentati, ma unicamente
nella misura del 30%. Tenuto conto del fatto che i disturbi psichici, sulla
base della perizia psichiatrica del 19 dicembre 2017 esperita in ambito
Assicurazione invalidità comporta un diminuito rendimento del 20%, le
conseguenze dell'infortunio comportano dunque un ulteriore diminuito rendimento
del 6%.
Attenendoci strettamente alle conclusioni dei periti e, tenuto
conto che nel mercato equilibrato del lavoro esistono diverse attività nelle
cure individuali, prendiamo in considerazione un'attività generica nel ramo
della sanità. Facendo riferimento dunque ai dati statistici forniti
dalla Rilevazione Svizzera della struttura dei salari 2018 (RSS),
ramo 88-88 (sanità e assistenza sociale), livello di competenza 1, donne, il
salario da invalido lordo 2018 ammonta a CHF 60 653.00. Su tale importo è
applicata la riduzione di rendimento complessiva del 26%
mentre una deduzione sociale, conformemente alla costante
giurisprudenza, non è giustificata.
II salario da invalido ammonta pertanto a CHF 44 883.00.
Per il salario da valido osserviamo quanto segue:
L'interessata dal 25 gennaio 2010 al 30 settembre 2010 ha lavorato
presso la casa di cura __________, in qualità di infermiera. Per motivi
prettamente congiunturali la signora RI 1 è stata licenziata con effetto al 30
settembre 2010 e al momento dell'infortunio beneficiava delle prestazioni della
cassa disoccupazione. Ciò significa che, secondo giurisprudenza, il salario da
valido deve essere quantificato in base ai dati statistici (sentenza
del TF 8C 842/2014 cons. 2.4.2 con i riferimenti) e corrisponde
esattamente a quello da invalido lordo di CHF 60 653.00. In conclusione,
confrontando pertanto il salario da invalido
di CHF 44 883.00 con quello da valido pari a CHF 60 653.00 risulta
un'incapacità al guadagno del 26% per cui, a decorrere dal 1º gennaio 2028
accordiamo una rendita d'invalidità
in tale misura.” (Doc. 688)
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 703), in data 19
agosto 2024 l’amministrazione ha confermato la propria precedente decisione
(doc. B).
1.7. Con tempestivo ricorso del 18
settembre 2024 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione, il riconoscimento integrale “(100%) del nesso
di causalità adeguata tra i disturbi psichici psicopatologici e l’evento
infortunistico, in specie il tinnitus/acufene, e conseguente ricalcolo del
grado di invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurata”. In particolare, è
stato chiesto che “un diminuito rendimento del 20% va integralmente ritenuto
nella fissazione della rendita e non solo nella quota del 6%” (doc. I).
1.8. Con
la risposta di causa, l’CO 1 ha confermato la correttezza della decisione su
opposizione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui
si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. III).
1.9. In data 25 ottobre 2024 il legale
ha trasmesso documentazione medico specialistica aggiuntiva attestante
l’esistenza di una quota parte di causalità del 100% tra l’infortunio (e il
tinnitus) e il disturbo depressivo (doc. V + L-S).
1.10. Ulteriore documentazione medica è
stata prodotta dall’avv. RA 1 in data 30 ottobre 2024 (doc. VII + T-U) e in
data 4 novembre 2024 (doc. IX + V-W).
1.11. Con osservazioni del 13 novembre
2024 l’istituto assicuratore ha evidenziato che la relazione psichiatrica
prodotta è stata sottoposta al vaglio della dr.ssa __________, la quale l’ha
ritenuta priva di elementi in grado di rimettere in discussione la diagnosi di
disturbo della personalità posta dalla psichiatra che l’ha avuta in cura per
dodici anni e confermata dalla perita dell’AI (doc. XI + 1).
1.12. Pendente causa, il TCA ha
interpellato l’amministrazione, chiedendo di precisare se e in che modo nella
valutazione del diritto alla rendita è stato tenuto conto dell’art. 36 cpv. 2
LAINF (doc. XX).
L’CO 1 ha risposto con scritto
del 5 maggio 2025, osservando che la dr.ssa __________ ha potuto operare una
valutazione singola della capacità lavorativa considerando unicamente il
tinnitus, il solo danno alla salute psichica concernente l’CO 1. Per tali
ragioni, a suo modo di vedere, l’art. 36 cpv. 2 LAINF non trova applicazione in
concreto, non trattandosi di valutare la quota parte della causalità ma di
quantificare, per quanto concerne il tinnitus, la diminuzione della capacità di
lavoro (doc. XXI).
1.13. Con osservazioni del 20 maggio 2025,
il legale dell’insorgente ha rilevato come l’assicurata, prima dell’infortunio,
non abbia mai sofferto di alcuna patologia psichiatrica, ciò che esclude
l’applicabilità di una riduzione. Il patrocinatore ha aggiunto che, nella
denegata ipotesi in cui si volesse, per assurdo, ritenere l’esistenza di
preesistenti turbative psichiche (comunque infondate e non provate) “andrebbe
in ogni modo ritenuto che, ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 LAINF e con riferimento
alle rendite, un danno preesistente può comportare una riduzione solo se
pregiudica in misura apprezzabile la capacità di guadagno già prima
dell’infortunio assicurato”, ciò che, nel caso di specie, è da escludersi a
priori (doc. XXIII).
1.14. Pendente causa il TCA ha
interpellato la dr.ssa __________, chiedendole di specificare se la componente
infortunistica (legata all’acufene) possa essere chiaramente scissa da quella
morbosa preesistente al trauma, così come preteso dall’amministrazione (doc.
XXIV).
La dr.ssa __________ ha risposto con scritto del 23 giugno 2025
(doc. XXV), immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione.
1.15. Con osservazioni del 1° luglio 2025
l’amministrazione ha rilevato che l’analisi di dettaglio effettuata dalla
dr.ssa __________ conforta la non applicabilità dell’art. 36 cpv. 2 LAINF,
potendo chiaramente essere scissa la componente in relazione con il tinnitus
dagli altri disturbi psichici (doc. XXVII).
1.16. L’avv. RA 1, dal canto suo – dopo
aver chiesto (cfr. doc. XXX) e ottenuto dal TCA (cfr. doc. XXXI) la proroga del
termine per presentare una presa di posizione medico-psichiatrica - con
osservazioni del 12 agosto 2025 ha ritenuto applicabile l’art. 36 cpv. 2 LAINF,
stante il perdurare continuativo e mai interrotto dei disturbi psichici. Egli ha
comunque aggiunto che, qualora si volesse ritenere inapplicabile la
disposizione in questione, sarebbe in ogni caso arbitraria, come indicato dal
Prof. dr. __________, la percentuale del 30% considerata dalla dr.ssa __________,
da aumentare al 60% secondo le indicazioni della dr.ssa __________ (doc.
XXXIV).
1.17. In data 22 agosto 2025 l’Istituto
assicuratore ha rilevato che le considerazioni del Prof. dr. __________,
specialista in neurologia e non in psichiatria, non sono tali da mettere in
dubbio l’analisi della dr.ssa __________. Analoghe considerazioni valgono anche
per la presa di posizione della dr.ssa __________, non motivata, la quale si
limita a ripetere la percentuale indicata dal patrocinatore dell’assicurata
(doc. XXXVI).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse
all’assicurata (doc. XXXVII), per conoscenza.
considerato, in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le
fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente
vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16
maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. In concreto, oggetto del contendere
è unicamente l’entità della rendita d’invalidità attribuita all’assicurata per
tenere conto del danno psichico in nesso causale naturale e adeguato con
l’infortunio e, in particolar modo, la correttezza o meno della riduzione del
30% applicata alla percentuale d’inabilità lavorativa stabilita per motivi
psichici.
Esula, per contro, dal presente
esame - e non verrà pertanto trattato - il tema dell’entità dell’IMI, ricordato
come nella precedente sentenza 35.2022.8 del 17 ottobre 2022 questa Corte ha già
evidenziato che “va comunque rilevato che nella misura in cui il patrocinatore
dell’insorgente pretende la corresponsione di un’IMI per il danno psichico, al
di là di quello che saranno le risultanze peritali, non potrà essere riconosciuta alcuna IMI aggiuntiva per tali
problematiche, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza
consolidata del Tribunale federale (cfr., in particolare, la STF 8C_518/2019
del 19 febbraio 2020), trattandosi nel caso concreto di un infortunio di entità
media (e non grave)”.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il
TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529,
p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8
LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv.
2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono
stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella
stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito
LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità
al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su
questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione
di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5
Giusta l’art. 36 cpv. 1 LAINF, le
prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli
assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in
parte conseguenza dell’infortunio.
Il cpv. 2 della disposizione di
legge appena citata recita che le rendite di invalidità, le indennità per
menomazione all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente
ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile
all'infortunio (prima frase). Per la riduzione delle rendite non si terrà
tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di
guadagno (seconda frase).
L'applicazione di questa
disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato abbiano
causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2 LAINF, non è
applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano provocato dei
danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie differenti, ad
esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo caso, le
conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente (cfr. DTF
126.
V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i riferimenti
ivi menzionati).
La riduzione di una rendita di
invalidità secondo l'art. 36 cpv. 2 seconda frase LAINF è legittima soltanto se
il preesistente stato patologico, che ha causato il danno alla salute
unitamente all'infortunio, già prima di quest'ultimo evento era all'origine di
una riduzione della capacità di guadagno. Al proposito, occorre rilevare che,
secondo il tenore letterale e lo scopo di questa disposizione, non è
sufficiente una riduzione della capacità lavorativa. Affinché si possa
procedere ad una riduzione della rendita, è necessario che lo stato patologico
preesistente abbia carattere invalidante e che l'incapacità lucrativa insorta
già prima dell'infortunio, abbia raggiunto un grado importante (cfr. DTF 121 V
331s. consid. 3b; RAMI 1996 U 244 p. 148ss. consid. 6b).
Nella DTF 121 V 331 l’Alta Corte, esprimendosi riguardo alla
riduzione della rendita d'invalidità operata dall’amministrazione considerando
lo stato morboso preesistente (motivi psichici), l’ha considerata
ingiustificata, perché il quadro dei disturbi psichici presenti prima
dell'infortunio non aveva mai pregiudicato in modo durevole la capacità di
guadagno (il ricorrente era infatti stato inabile al lavoro per circa tre o
quattro mesi nei quattro anni precedenti l'incidente per motivi di salute
mentale).
Al riguardo, con riferimento alla
DTF 121 V 331, cfr. Basler Kommentar UVG – D. Vollenweider/A. Brunner, Basilea
2019, art. 36 n. 39-40, il cui tenore è il seguente:
" 39 Die
Kürzung der Invalidenrente als Dauerleistung ist nur zulässig, wenn der
krankhafte unfallfremde Vorzustand eine längerdauernde und erhebliche Beeinträchtigung
der Erwerbsfähigkeit zur Folge hatte (BGE 121 V 326 E. 3b; RUMO-JUNGO/HOLZER,
192). Der Vorzustand muss mit anderen Worten zu einer Verminderung der
Erwerbsfähigkeit geführt und damit einen invalidisierenden Charakter
aufgewiesen haben. Es genügt nicht, dass die versicherte Person in
medizinischer Behandlung stand und vor dem Unfall wegen des Vorzustandes
kurzfristig arbeitsunfähig war (FRESARD/MOSER-SZELESS, SBVR Soziale Sicherheit,
Rz 382).
40.
Eine Leistungskürzung ist z.B. nicht zulässig, wenn die
versicherte Person in den vier Jahren vor dem Unfall während rund drei bis vier
Monaten aus psychischen Gründen arbeitsunfähig war, das psychische Leiden aber
nie zu einer längerdauernden Erwerbsunfähigkeit geführt und damit keinen invalidisierenden
Charakter hatte (BGE 121 V 326 E. 4c).”
In una sentenza 8C_181/2009 del 30 settembre 2009, concernente un
assicurato, di professione meccanico, rimasto vittima di un tamponamento in
occasione del quale aveva riportato disturbi alla colonna cervicale, i primi
giudici, confermando l’agire dell’amministrazione, avevano considerato corretta
la riduzione del 50% del diritto alla rendita di invalidità del 60%
riconosciutagli, vista la condizione patologica preesistente da egli presentata
alla colonna cervicale, in applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LAINF.
L’Alta Corte, constatato come il ricorrente, nonostante la
condizione degenerativa preesistente alla colonna cervicale, prima
dell'incidente fosse sempre stato pienamente in grado di lavorare e ritenuto
che i disturbi predominanti nella zona del collo/testa e delle spalle siano
stati reciprocamente influenzati ed esacerbati dall'incidente e dalla
condizione patologica preesistente, ha reputato che la rendita non potesse
essere ridotta a causa della condizione preesistente, come espressamente
disposto dall’art. 36 cpv. 2 seconda frase LAINF. La riduzione del 50% era
pertanto illegittima e l’assicurato aveva diritto alla rendita del 60%, senza
riduzione alcuna.
Allo stesso risultato era giunta
la nostra Massima Istanza in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3a
- parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss. – riguardante un
assicurato che aveva riportato una contusione del nervo ulnare, lamentando
finalmente una paresi ulnare prossimale con punto di partenza a livello del
gomito destro. Successivamente, egli aveva pure presentato degli impedimenti
nella mobilità della spalla destra. Orbene, in quella fattispecie, la Corte
federale aveva applicato l'art. 36 cpv. 2 seconda frase LAINF, sottolineando
l'impossibilità di chiaramente separare, l'uno dagli altri, il danno alla
salute di origine infortunistica ed i disturbi alla spalla destra, e ciò già da
un punto di vista anatomico, considerato il percorso del nervo ulnare nella
regione dell'avambraccio e della spalla. Il danno infortunistico al gomito
destro era quindi stato giudicato suscettibile di influenzare la funzionalità
della spalla destra:
" (…)
Aufgrund dieser auf einer umfassenden Berücksichtigung der Vorakten, der geklagten
Beschwerden sowie der objektiven Untersuchungsbefunde beruhenden Aussagen,
welche auch von den Ärzten der SUVA nicht in Zweifel gezogen werden, lassen
sich der unfallbedingte Gesundheitsschaden und die Beeinträchtigung der
Schulterbeweglichkeit nicht klar voneinander trennen, und zwar schon rein
anatomisch aufgrund des Verlaufes des Nervus ulnaris im Oberarm- und
Schulterbereich nicht. Der unfallbedingte Gesundheitsschaden im Bereich des
Ellenbogens erscheint somit durchaus geeignet, die Funktionen des
Schultergelenkes zu beeinflussen. Davon geht auch Prof. Dr. med. S.________
aus, wenn er sagt, die Folgen der Kontusion des Nervus ulnaris beschränkten
sich nicht auf die sensible Ulnarisparese, sondern es sei insgesamt eine
erhebliche Funktionsbehinderung des ganzen rechten Armes entstanden. Dass die
Ellenbogen-Verletzung in keinem Zusammenhang mit der resp. einer allfälligen
(vorbestandenen) Periarthropathie an der Schulter steht, wie Dr. med.
P.________ in seiner Stellungnahme vom 26. November 1996 schreibt, leuchtet
ohne weiteres ein. Dies hindert indessen nicht die Feststellung, dass im Sinne
eines neurologischen Zusammenhangs in Bezug auf die Beeinträchtigung im Bereich
von Ellenbogen und Hand rechts sowie der Schulter rechts zwei sich überschneidende
Krankheitsbilder vorliegen. Dieser Konnex ergibt sich daraus,
dass gemäss Bericht des Dr. med. R.________ vom 15. November 1995 bei
bestimmten Armbewegungen, insbesondere bei Armstreckung starke Schmerzen u.a.
an der Beugeseite des ulnaren Vorderarmes auftreten, welche, wie dargelegt, zum
Oberarm und zur Schulter ausstrahlen und zumindest auf diese Weise deren
Beweglichkeit einschränken. Da Hinweise in den Akten fehlen, dass vor dem
Unfall die Erwerbsfähigkeit wegen Affektionen im rechten Schulterbereich
erheblich vermindert war, ist entgegen Vorinstanz und SUVA die Behinderung im
Gebrauch dieses Körperteils bei der Invaliditätsbemessung selbst dann zu
berücksichtigen, wenn sie auf einen unfallfremden (degenerativen) Vorzustand
oder eine spätere Erkrankung zurückzuführen wäre (Art. 36 Abs. 2 zweiter Satz
UVG)" (STFA succitata).
2.6
Nel caso di
specie, dalle tavole processuali si evince che l’assicuratore infortuni, conformemente
a quanto stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2022.8 del 17 ottobre
2022, ha incaricato la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, di valutare se lo scompenso psichico presentato dall'assicurata fosse
da considerare, o meno, in nesso causale con il tinnito (causato
dall'infortunio).
Con apprezzamento del 22 dicembre 2013, la dr.ssa __________, poste le diagnosi di “Sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di gravità lieve/media (ICD-10 F:33.0/33.1); Disturbo
di personalità misto (ICD-10 F61)”, ha formulato la seguente valutazione:
" Trattasi
di un'assicurata di 60 anni, nata e cresciuta in __________, trasferitasi in __________
per matrimonio nel 1990 e che vive in Ticino dal 2009.
Dal 1999 al 2003 ha conseguito una laurea in scienze infermieristiche
a __________.
A fine 2008 ha trovato lavoro in Svizzera dapprima presso __________,
un servizio di Spitex e dal febbraio 2009 presso la casa anziani __________ e
si è trasferita in Ticino. Vi ha lavorato fino a settembre 2010 quando è stata
licenziata insieme a tutto il personale per ristrutturazione dell’edificio.
Dal 01.10.2010 era iscritta in disoccupazione.
II 02.12.2010 è stata coinvolta in un'incidente stradale,
all'occasione del quale si è procurata un trauma distorsivo del rachide
cervicale con probabile contusione del labirinto. Come conseguenza ha riportato
un acufene a sinistra, un'anacusia all'orecchio sinistro ed una sindrome
vertiginosa.
Dopo i vari accertamenti in un apprezzamento medico del 10.05.2012
è stata valutata un'IMI complessiva del 22,5%, 15% per la perdita dell'udito
all'orecchio sinistro ed un 7,5% per un tinnitus di entità grave-molto grave.
Alfine di valutare la presenza di una patologia psichiatrica,
nell'agosto 2011 l'assicurata è stata visitata in __________ dal Dr. med. __________,
psichiatra, il quale ha posto una diagnosi di Disturbo dell'adattamento (F43.2)
e valutato il nesso di causalità naturale con l'infortunio come dato e che non
sussisteva inabilità lavorativa oltre quella decretata per la componente ORL.
Costatando che ella aveva bisogno di un supporto psichiatrico, l'ha inviata al
Dr. med. __________ per una presa a carico iniziata nel settembre 2011 e che
dura tutt'ora.
Nei suoi rapporti di decorso il Dr. med. __________ ha
inizialmente posto le diagnosi di un Disturbo dell'adattamento (F43.23) e di un
Disturbo d'ansia generalizzato (F41.1). Ha osservato che l'assicurata presenta
poca capacità di introspezione, che è riversa sui sintomi ed incapace di
mobilizzare le sue risorse. Ha sempre valutato una prognosi sfavorevole.
Il 01.07.2013 l'assicurata è stata vista una seconda volta dal Dr.
med. __________, che ha valutato il nesso causale naturale dei disturbi
psichici con l'infortunio estinto al più tardi al momento dell'iscrizione all'università
__________. L'assicurata aveva infatti frequentato dei corsi e superato diversi
esami.
Con decisione del 29.09.2014 la CO 1 ha sospeso le prestazioni a
partire dal 20.03.2013.
Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato opposizione.
II 21.09.2015 l'assicurata è stata visitata alla CO 1 dal Dr. med.
__________, il quale ha valutato che dal lato ortopedico non sussistevano più
lesioni in nesso causale naturale con l'infortunio.
L’assicurata è stata anche visitata da uno specialista ORL della CO
1, il quale ha costatato la presenza di un tinnitus di gravità media, di
un'anacusia a sinistra e di vertigini non oggettivate dal lato organico. Ha
valutato I’assicurata per quanto riguarda il disturbo ORL totalmente abile al
lavoro e confermato la IMI assegnata nel 2012.
In un suo rapporto del 12.04.2017 il Dr. med. __________ ha
riferito di un peggioramento dello stato psichico dell’assicurata innescato
dalla nuova decisione da parte della CO 1 di sospendere le prestazioni.
Ha riferito che ella ha dovuto essere ricoverata più volte in
Clinica psichiatrica e che l'iter assicurativo che durava ormai da sei anni con
riaperture e chiusure del caso e problemi relativi al permesso di soggiorno
avevano portato ad una cronicizzazione della sintomatologia. In quel frangente ha
posto le diagnosi di un Episodio depressivo medio (F32.1) e di un Disturbo di
personalità misto (F61.0).
Nella seconda metà del 2017 è stata eseguita una perizia
pluridisciplinare da parte dell'AI (ORL, reumatologia, psichiatria e
neurologia). Sono state poste le diagnosi psichiatriche di Disturbo di personalità
misto (F61.0), Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve-medio e
valutata un'inabilità lavorativa dal lato psichiatrico del 20% (riduzione
determinata dalle caratteristiche di personalità, instabilità affettiva).
Complessivamente è stata valutata una totale inabilità lavorativa per la
professione di infermiera ed un'inabilità del 25% in un'attività adeguata.
In seguito sono stati effettuati diversi apprezzamenti ORL da
parte della CO 1, che hanno confermato la IMI del 22,5% data in passato.
La CO 1 ha così deciso una rendita d'invalidità del 20%. Contro
questa decisione I’assicurata ha inoltrato un ricorso, che è stato accolto dal
TCA. Gli atti sono stati rinviati alla CO 1 per valutare se lo scompenso
psichico presentato dall'assicurata è conseguenza del tinnitus e se esso
influisce sulla capacità lavorativa.
All’occasione del colloquio l'assicurata ha riferito di non star
bene e che ci sono giornate «molto buie». Ha riferito di dolori alla cervicale,
alla testa, a tutto il cervello ed anche alla colonna vertebrale, ma meno
forti. L’acufene, forte soprattutto a sinistra, e contro il quale non c'è
niente che si possa fare è quello che la butta giù. Esso la rende nervosa e non
la lascia dormire. Ha un apparecchio da circa sei anni, che però non serve. Ha
inoltre riferito di disturbi della concentrazione, di dimenticarsi le cose e di
aver paura ad uscire da casa da sola perché ha paura di cadere.
Lo stato psichico era caratterizzato da un atteggiamento polemico
e a tratti rivendicativo. Ha ripetuto più volte che la CO 1 non le paga quanto
le dovrebbe, che non le ha permesso di fare una riqualifica come caposala e che
per causa sua ha grossi problemi con l'ufficio immigrazione che vuole mandarla
via. L'umore era leggermente deflesso, ma si risollevava quando parlava dei
suoi studi, della sua carriera, dei suoi figli e nipoti. L'affettività era
labile, piangeva quando parlava dell'acufene, era percepibile rabbia quando
parlava della CO 1 ed orgoglio quando menzionava i figli ed il nipote.
L'energia vitale era leggermente diminuita e la psicomotricità leggermente
rallentata.
Dal lato psichiatrico l'assicurata presenta quindi - secondo
quanto emerge dagli atti - un Disturbo di personalità misto ed una Sindrome
depressiva ricorrente, diagnosi poste sia dallo psichiatra curante, che dal
perito che ha eseguito la parte psichiatrica della perizia AI. Quest'ultima
patologia avrebbe reso necessarie diverse terapie stazionarie in clinica
psichiatrica. Attualmente l'assicurata sarebbe in attesa di essere di nuovo
ospedalizzata a causa di disturbi del sonno.
Considerando la sintomatologia riferita e lo stato psichico
attuale può essere considerato come un Episodio depressivo attuale di
lieve-media entità, lo stesso quadro clinico costatato all'occasione della
perizia AI.
Si può quindi parlare di una cronicizzazione di uno stato depressivo.
Anche lo psichiatra curante all'occasione del colloquio telefonico ha riferito
di una stabilità del quadro clinico.
Dal lato ORL è stato oggettivato un tinnitus importante, che con
verosimiglianza preponderante può causare un disagio psichico. L'assicurata
afferma che esso la rende nervosa e le disturba il sonno. Una parte della
patologia psichiatrica può quindi essere una conseguenza del tinnitus.
La parte principale del disturbo psichico è però da attribuire ad
una situazione psico-sociale precaria ed ai tratti di personalità dell’assicurata,
che rendono più difficile reagire nel modo più adeguato alle situazioni
problematiche (disturbo di personalità).
Ella prova un forte senso di ingiustizia perché dalla CO 1 non le
è stato pagato tutto quello a cui pensa di avere diritto e non le ha permesso
di assolvere una formazione di caposala che le avrebbe consentito di continuare
a lavorare ed è anche molto preoccupata perché se non riceverà abbastanza soldi
per mantenersi dovrà lasciare la Svizzera perché è in possesso solo di un
permesso B.
Lo psichiatra curante ha riferito di un peggioramento dello stato
psichico quando la CO 1 aveva deciso (di nuovo) di sospendere le prestazioni.
Il disturbo di personalità non può essere considerato in nesso
causale naturale con l'infortunio.
Concludendo sussiste un nesso di causalità naturale parziale tra
il disturbo depressivo diagnosticato ed il tinnitus conseguente all'infortunio
del 2009. La quota parte di causalità naturale del disturbo con il tinnitus è
valutabile con un 30% mentre il 70% è da ascrivere a fattori extra-infortunistici.
Dai periti che hanno eseguito la perizia AI è stata valutata
un'inabilità lavorativa dal lato psichiatrico del 20% causata da un'instabilità
affettiva "solo parzialmente derivata dall'infortunio" ed un’inabilità
lavorativa complessiva del 25% in attività adeguata secondo l'esigibilità
espressa da parte ORL.
L'assicurata stessa dopo l'infortunio si era sentita in grado di
assolvere una formazione di capo-sala e di lavorare come tale ed ha assolto con
successo dei corsi all'università __________ superando anche diversi esami.
Non ci sono elementi per confutare la valutazione espressa dai
periti dell'AI.
Concludendo, l'assicurata a causa della patologia psichiatrica
diagnosticata presenta una diminuzione della capacità lavorativa del 20%, della
quale il 70% è da ascrivere a fattori extra-infortunistici.” (Doc. 664)
Sulla base di queste considerazioni, l’CO 1 ha quindi assegnato
all’assicurata una rendita di invalidità del 26%, percentuale che tiene conto
di un diminuito rendimento nella professione abituale di assistente di cura del
20% a causa dei disturbi uditivi e del 6% (vale a dire il 30% dell’inabilità
lavorativa del 20% riconosciuta nella perizia della dr.ssa __________ e fatta
propria dalla dr.ssa __________) per motivi psichici (cfr. consid. 1.6.).
2.7
L’assicurata ha contestato la
riduzione del 30% applicata all’incapacità lavorativa del 20% per ragioni
psichiche stabilita dalla dr.ssa __________ (a motivo che solo una parte del
disturbo psichico sarebbe dipendente dal tinnitus e quindi dall’infortunio), trasmettendo
un referto del proprio psichiatra curante a dimostrazione del nesso causale
naturale esistente tra il disturbo depressivo nel suo complesso e l’infortunio.
Con referto del 6 febbraio 2024 il dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha rilevato quanto segue:
" Come ben
noto e ampiamente descritto nei precedenti rapporti, si tratta di una paziente 60enne,
senza gravi precedenti psichiatrici noti, che soffre dal dicembre 2010 di
tinnitus e ipoacusia all'orecchio sinistro in seguito a un incidente della
circolazione e da allora ha sviluppato una sintomatologia depressiva
caratterizzata da ansia, vuoti di memoria e problemi di concentrazione.
La patologia psichiatrica è insorta come Sindrome da
disadattamento chiaramente dopo e in conseguenza dell'incidente della circolazione
e alle complicazioni successive e nel tempo si è evoluta in Sindrome depressiva
ricorrente.
Il quadro clinico e il suo decorso sono stati verosimilmente
influenzati dal disturbo di personalità misto soggiacente e preesistente.
Se il tinnitus è sicuramente tra le complicazioni relative all'incidente
quella che ha avuto una componente molto rilevante sull'insorgere dello stato depressivo
reattivo, non va però sottovalutato il fatto che è tutto ciò che è avvenuto
dopo l'incidente ad aver causato un tale cambiamento nel suo quotidiano e uno
stato di tensione tale da produrre l'insorgere della patologia psichiatrica.
Alla luce di ciò è a mio parere molto difficile scindere le varie
componenti della sintomatologia e valutare con precisione la quota parte di
causalità naturale del disturbo psichico ascrivibile solo al tinnitus di cui
soffre la paziente.
Senza gli eventi relativi all’incidente subito la paziente non avrebbe
sviluppato la patologia depressiva, e questo nonostante il disturbo di personalità
verosimilmente preesistente, per tale ragione la quota parte di causalità naturale
del disturbo depressivo di tutte queste componenti, quindi anche del tinnitus,
è a mio avviso quantificabile al 100%.
E questo, per rispondere al secondo quesito postomi, anche perché
ritengo che l’incidente stradale occorso alla signora RI 1 nel 2010 sia de
facto concausa sine qua non dell'insorgere dello stato depressivo reattivo
anche della quota non direttamente ascrivibile al tinnitus.” (Doc. 674)
Chiamata ad esprimersi in merito al referto dello psichiatra
curante, con apprezzamento del 28 febbraio 2024, la dr.ssa __________ si è
espressa nei seguenti termini:
" Valutazione
Il Dott. med. __________ confuta la valutazione secondo la quale
il disturbo psichiatrico diagnosticato presenta unicamente una causalità
parziale (30%). Secondo lui, infatti, la quota parte sarebbe quantificabile al
100%.
Questo è in contraddizione con quanto egli stesso afferma,
scrivendo che «il quadro clinico e il suo decorso sono stati verosimilmente
influenzati dal disturbo di personalità misto soggiacente e preesistente».
Anche lui, quindi, ammette che oltre all'infortunio c'è un altro
fattore (disturbo di personalità preesistente) che contribuisce allo stato
attuale dell'assicurata.
Il solo fatto che il disturbo psichico sia insorto dopo l’incidente
e che sia stato scatenato da esso non significa che lo stato attuale sia da
ricondurre unicamente all'infortunio.
L'assicurata stessa «accusa» la CO 1 e le autorità per una gran
parte del suo malessere.
Dopo l'infortunio, infatti, e con le stesse sequele presenti ad
oggi, l'assicurata si sentiva perfettamente in grado di assolvere una
formazione come capoinfermiera e di lavorare in quel campo. Che ciò non sia avvenuto
viene ricondotto dall'assicurata al fatto che la CO 1 non abbia voluto
assumersi i costi della formazione.
Inoltre, in seguito, l'assicurata si è iscritta alla __________
all'università __________ superando anche diversi esami.
In un suo rapporto dell'aprile 2017 il Dr. __________ riferisce di
un netto peggioramento dello stato psichico dovuto alla decisione della CO 1 di
interrompere le indennità giornaliere, anche questo un fatto che non è da
considerare come conseguenza naturale delle sequele dell'infortunio.
All'occasione del colloquio in __________ era evidente come
l'assicurata fosse arrabbiata con la CO 1 e si sentisse trattata ingiustamente
perché la CO 1 non le corrisponde quello a cui lei pensa di avere diritto.
Ad aggravare il tutto c'è il fatto che, se non riesce ad avere
abbastanza entrate da sostenersi economicamente, l'ufficio immigrazione non le
rinnoverà il permesso B e dovrà lasciare la Svizzera.
Questi fattori influenzano in modo importante lo stato psichico
attuale dell'assicurata e seppur in un certo modo legati all'infortunio, non
possono venir considerati sequele di esso in grado di giustificare la presenza
di una causalità naturale del disturbo con l'infortunio.
L'importante acufene di cui l'assicurata soffre dall'infortunio
causa con verosimiglianza preponderante una parte del disagio psichico che può
essere valutato con un 30%.
Concludendo, il rapporto del Dr. med. __________ non apporta
elementi nuovi atti a modificare la valutazione espressa nell'apprezzamento
dopo la visita in __________.” (Doc. 664)
In corso di causa, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un
ulteriore referto psichiatrico, datato 23 ottobre 2024, redatto dalla dr.ssa __________,
del seguente tenore:
" (…) Come
riporta il dr. __________ nel suo rapporto la paziente ha un acufene
invalidante catastrofico ed una sordità completa all'orecchio sx insorto dopo
l'incidente della circolazione nel 2010.
Nell'anamnesi lavorativa la signora ha sempre lavorato al 100%
come infermiera prima in ambito ospedaliero pubblico e privato in Italia e dal
2009.
in Svizzera prima come frontaliera e poi come domiciliata per tutto il
2010.
Aveva iniziato le pratiche per creare un'agenzia di __________ con altri
collaboratori.
Pertanto si può dire che la sua struttura di personalità, che si è
poi evoluta in disturbo, le dava una notevole spinta alla sua valorizzazione
sociale, economica e lavorativa come individuo indipendentemente dalla sua
situazione familiare. L'incidente e le sue conseguenze hanno creato una
interruzione di capacità lavorativa e dei suoi hobby (canto); quindi indotto
una catastrofe nei suoi progetti di vita. La signora ha seguito le varie
terapie farmacologiche e di sostegno sia stazionarie che ambulatoriali per le
cure del caso.
Alla domanda quanto la quota parte di causalità naturale del
disturbo depressivo diagnosticato sia dovuto al tinnitus conseguente all’infortunio?
Posso affermare che senza l'incidente che ha provocato il trauma
all'orecchio sx e il conseguente tinnitus catastrofico, la signora non avrebbe
sviluppato la patologia depressiva.
Quindi la quota parte di causalità naturale tra il disturbo depressivo
ed il tinnitus è del 100%.” (Doc. M)
Successivamente, l’insorgente ha trasmesso al TCA due referti
redatti dal dr. __________, datati rispettivamente 30 ottobre 2024 (cfr. doc.
V) e 3 dicembre 2024 (cfr. doc. BB), con i quali lo psichiatra ha attestato di
avere in cura l’assicurata dal 3 settembre 2024 per un disturbo depressivo di
lieve-media entità, il quale la rende inabile al lavoro nella misura del 20%.
Il dr. __________ ha aggiunto che la causalità tra l’incidente del 2010 e
l’inabilità lavorativa della paziente è del 100%.
Pendente causa, il TCA ha dapprima interpellato l’istituto
assicuratore resistente, chiedendogli di specificare se e in che modo nella
valutazione del diritto alla rendita è stato tenuto conto dell’art. 36 cpv. 2
LAINF (cfr. doc. XX).
Con scritto del 5 maggio 2025 l’avv. RA 2 dell’CO 1 ha risposto:
" Alla luce
di quanto indicato dal medico assicurativo siamo in presenza di affezioni che
possono venire separate. La dottoressa ____________ ha finalmente operato una
valutazione singola della capacità lavorativa considerando unicamente il
tinnitus e cioè il solo danno alla salute psichica concernente l’CO 1.
Non si tratta di valutare la quota parte di causalità ma di
quantificare, per quanto concerne il tinnitus, la diminuzione della capacità di
lavoro.
L’art. 36 cpv. 2 LAINF non trova pertanto applicazione in
concreto.” (Doc. XXI)
Il TCA ha quindi interpellato direttamente la dr.ssa __________,
chiedendole di fornire i seguenti chiarimenti:
" Dagli atti
risulta che, così incaricata dall’assicuratore a seguito di una sentenza di
rinvio di questo Tribunale, Lei ha, con apprezzamento del 22 dicembre 2023,
concluso esservi “un nesso di causalità naturale parziale tra il disturbo
depressivo diagnosticato ed il tinnitus conseguente all'infortunio del 2009. La
quota parte di causalità naturale del disturbo con il tinnitus è valutabile con
un 30% mentre il 70% è da ascrivere a fattori extra-infortunistici” (doc. 664).
Sulla base di questa Sua valutazione l’CO 1 ha attribuito
all’assicurata una rendita di invalidità del 26%, tenendo conto di un diminuito
rendimento del 20% per il tinnitus e di un 6% per i disturbi psichici in
relazione con il tinnitus e le relative conseguenze (applicando il 70% alla
diminuzione della capacità lavorativa del 20% per ragioni psichiatriche,
stabilita dalla dr.ssa __________ nell’ambito di una perizia __________
disposta dall’Ufficio AI).
In corso di causa, il TCA ha interpellato l’amministrazione,
chiedendo di specificare se e in che modo nella valutazione del diritto alla
rendita fosse stato tenuto conto dell’art. 36 cpv. 2 LAINF, visto che “il danno
psichico dell’assicurata è costituito, secondo la valutazione del 22 dicembre
2023.
della dr.ssa __________, in parte dal tinnitus e in parte da un disturbo
misto di personalità e da altri fattori extra-infortunistici e ritenuto che le
diverse componenti non sarebbero chiaramente scindibili (al riguardo, il dr. __________
ha in effetti dichiarato che è “… molto difficile scindere le varie componenti
della sintomatologia e valutare con precisione la quota parte di causalità
naturale del disturbo psichico ascrivibile solo al tinnitus di cui soffre la
paziente”)”.
Con risposta del 5 maggio 2025, la CO 1 ha negato l’applicazione
dell’art. 36 cpv. 2 LAINF, indicando che “alla luce di quanto indicato dal
medico assicurativo siamo in presenza di affezioni che possono venire separate.
La dott.ssa __________ ha finalmente operato una valutazione singola della
capacità lavorativa considerando unicamente il tinnitus e cioè il solo danno
alla salute psichica che concerne l’CO 1”.
Alla luce di quanto sopra, Le chiediamo di comunicarci, fornendo
una puntuale ed esauriente motivazione medica, se effettivamente Lei
ritiene, come lo pretende l’amministrazione, che, trattandosi del diagnosticato
disturbo depressivo, la componente infortunistica (legata all’acufene) possa
essere chiaramente scissa da quella morbosa preesistente al trauma.
In questo contesto, le segnaliamo che, in una sentenza pubblicata
in DTF 121 V 326 consid. 3c, riguardante un’assicurata affetta da depressione
nevrotica, l’Alta Corte federale ha ricordato che l’art. 36 cpv. 2 LAINF
non
si applica soltanto se i due fattori abbiano causato delle lesioni senza
correlazione tra loro, ad esempio dei danni interessanti delle parti diverse
del corpo. In questo caso, le conseguenze dell’infortunio assicurato vanno
valutate singolarmente.” (Doc. XXIV)
Con referto del 23 giugno 2025 la dr.ssa __________ ha espresso le
seguenti considerazioni:
" All'occasione
della valutazione del 22.12.2023 riguardante l’assicurata summenzionata, la sottoscritta
ha concluso esservi «un nesso di causalità naturale parziale tra il disturbo
depressivo
diagnosticato e il tinnitus conseguente all'infortunio del 2009. La
quota parte di causalità naturale del disturbo con il tinnitus è valutabile con
un 30%, mentre il 70% è da ascrivere a fattori extra-infortunistici».
(Osservazione: l'infortunio è avvenuto il 02.12.2010 e non nel 2009).
Lo psichiatra curante dr. med. __________, ha dichiarato che è
«[...] molto difficile scindere le varie componenti della sintomatologia e
valutare con precisione la quota parte di causalità naturale del disturbo
psichico ascrivibile solo al tinnitus di cui soffre la paziente».
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiamato a dirimere la
causa, chiede di comunicare «[...] fornendo una puntuale ed esauriente
motivazione medica, se effettivamente Lei
ritiene, come lo pretende l'amministrazione, che, trattandosi del
diagnosticato disturbo depressivo, la componente infortunistica (legata
all'acufene) possa essere chiaramente scissa
da quella morbosa preesistente al trauma».
Una scissione tra la componente infortunistica e quella morbosa
preesistente può in questo specifico caso essere effettuata con chiarezza.
Dagli atti e dalle risultanze della visita in __________ effettuata
dalla sottoscritta si evince che l’assicurata presenta come conseguenze
somatiche dell'infortunio una anacusia (perdita dell'udito unilaterale) a
sinistra ed un tinnitus a sinistra considerato di entità dapprima
grave e poi medio, in grado di causare un disagio psichico ed
indennizzato con una IMI del 7,5% (rapporto ORL CO 1 del 09.05.2012).
Come patologie psichiatriche sono stati diagnosticati un Disturbo
depressivo ricorrente ed un Disturbo di personalità misto.
Un singolo episodio depressivo può essere favorito, anche se non
del tutto causato, da delle conseguenze di un infortunio, mentre un disturbo
depressivo recidivante non presenta in linea di massima una causalità naturale
con un infortunio. La causalità viene fatta risalire a
fattori genetici e di personalità unitamente ad una componente
psico-reattiva che si sviluppa in una persona già nell'infanzia e
nell'adolescenza.
II tinnitus è presente ininterrottamente ed in uguale entità
dall'infortunio. Per questa patologia è stata riconosciuta una causalità
naturale con l'infortunio del 01.12.2010.
Nel 2011 è stata constatata la presenza di un disturbo
dell'adattamento valutato essere in nesso causale naturale con le conseguenze
dell'infortunio del 02.12.2010 (visita CO 1 dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, del 29.08.2011).
Nei due anni successivi la visita del dr. med. __________, il dr.
med. __________, psichiatra curante, ha continuato a certificare uno stato
psichico simile, riferendo unicamente un lieve miglioramento.
In quel periodo l’assicurata si era iscritta alla __________,
seguito le lezioni e superato diversi esami, segno di una buona stabilità
psichica e buone capacità cognitive, inclusa la concentrazione, nonostante la
presenza del tinnitus.
All'occasione della seconda valutazione del dr. med. __________
del 2013 la causalità naturale del disturbo psichico fatto allora valere
dall'assicurata è stato valutato estinto.
All'occasione del colloquio con la sottoscritta l'assicurata ha
anche riferito che si sentiva perfettamente in grado di assolvere una
formazione di capo-reparto e di svolgere quella attività a tempo pieno e che
l'unico motivo perché non l'ha fatto è che la CO 1 non le ha pagato la
formazione. Questo dimostra che nonostante il tinnitus, ella presentava un
grado di funzionalità praticamente senza limitazioni, cosa incompatibile con
uno stato psichico compromesso.
Secondo quanto evinto dagli atti e secondo le sue stesse
affermazioni, i vari peggioramenti sono stati ricondotti a fattori
extra-infortunistici quali le decisioni CO 1 di non corrispondere più delle
prestazioni, preoccupazioni finanziarie o ancora la paura di dover lasciare la
Svizzera qualora non dovesse ricevere un indennizzo finanziario abbastanza alto
da poter vivere senza aiuti da parte dello Stato. Come ulteriore fattore -
sempre extra-infortunistico
- c'è da annoverare il disturbo di personalità, che diminuisce la
capacità di adeguamento e la mobilizzazione di risorse. Questi fatti sono anche
stati descritti dal dr. med. __________ nei suoi rapporti alla CO 1 (rapporti
del 12.04.2017 e del 29.08.2018).
Si può quindi concludere, che al netto dei diversi problemi
psico-sociali e delle caratteristiche personologiche dell'assicurata, lo stato
psichico e la funzionalità dell'assicurata sarebbero - anche con le conseguenze
riconosciute dell'infortunio - nettamente diversi.
L'infortunio ha comunque causato delle conseguenze importanti (il
tinnitus e l'anacusia) che dureranno per tutta la vita. Si può quindi
comprendere che essi possano causare occasionalmente
un disagio psichico, il quale può compromettere la capacità di
affrontare le difficoltà della vita e di gestirle nel modo più adeguato.
Nonostante i fattori extra-infortunistici predominino nettamente
(siano quindi maggiori del 50%), si può valutare, che una parte di questo
disagio sia appunto da ascrivere alle conseguenze somatiche dell'infortunio e
quindi da valutare in relazione causale naturale con
esso.
Sono d'accordo il dr. med. __________, che è molto difficile
valutare con precisione la quota parte di causalità naturale del disturbo
psichico ascrivibile solo al tinnitus. Tuttavia, sulla base della
documentazione a disposizione e delle considerazioni fatte sopra è possibile
effettuare
una valutazione attendibile dei fattori coinvolti (infortunistici
e non infortunistici).
Il 30% di quota parte di causalità naturale del disturbo psichico
ascrivibile al tinnitus da me valutato, è una stima che risulta ammettendo la
presenza periodica di un disagio psichico
reattivo alle conseguenze dell'infortunio e considerando la parte
predominante dovuta ai fattori extra-infortunistici sopradescritti.” (Doc. XXV)
2.8
Chiamato ora a pronunciarsi, questo
Tribunale, alla luce della dottrina e della giurisprudenza sopra illustrate
(cfr. consid. 2.5.), non può concordare con il modo di procedere dell’amministrazione.
È in effetti a torto che l’CO 1, nella determinazione del grado
dell’invalidità, ha proceduto ad una riduzione dell’incapacità lavorativa
legata ai disturbi psichici (20%), per il motivo che solo una ridotta quota del
30% della stessa è imputabile a un danno alla salute infortunistico, mentre il
restante 70% è riconducibile a fattori extra-infortunistici.
In concreto, occorre ritenere
accertato che, come lo riconosce anche la psichiatra di fiducia
dell’assicuratore resistente, parte del danno alla salute psichica presentato
dall’assicurata – ossia quella dipendente dal tinnitus – è conseguenza
dell’infortunio del dicembre 2010.
Tuttavia, diversamente da quanto
fatto valere dall’CO 1 e in conformità alla giurisprudenza federale (si veda, nello
specifico, la DTF 121 V 331, riguardante proprio la riduzione di una rendita
d’invalidità determinata da una problematica psichica, in cui l’Alta Corte ha
ritenuto applicabile l’art. 36 cpv. 2 LAINF, ammettendo pertanto la non
scindibilità del danno alla salute), secondo il TCA, ci si trova confrontati
con un danno alla salute psichica unico, non scindibile, alla cui
realizzazione concorrono sia la componente infortunistica legata al tinnitus
che quella preesistente extra-infortunistica (disturbo di personalità).
Stante ciò, è dato precisamente un
caso di applicazione dell’art. 36 LAINF, specificatamente del suo capoverso 2,
essendovi in discussione la riduzione di una rendita d’invalidità.
Questo Tribunale non può dunque seguire
l’amministrazione laddove sostiene che, in base alla valutazione della
psichiatra dr.ssa __________ – ella ha in effetti preteso scindere il danno
psichico presentato dall’interessata, tenendo conto unicamente del disturbo
depressivo collegato al tinnitus, facendo per contro astrazione dalla
componente afferente al disturbo di personalità e da quella relativa ai fattori
psico-sociali (rivendicazioni nei confronti dell’assicuratore infortuni;
problemi economici e conseguenti ripercussioni sul permesso di soggiorno,
ecc.), considerati extra-infortunistici - l’art. 36 LAINF non troverebbe
applicazione (cfr. doc. XXI: “L’art. 36 cpv. 2 LAINF non trova pertanto
applicazione in concreto” e doc. XXVII: “l’analisi di dettaglio effettuata
dalla dr.ssa __________ in data 23.6.2025 conforta il fatto che l’art. 36 cpv.
2.
LAINF non è applicabile”.
Come ricordato in precedenza
(cfr. consid. 2.5.), infatti, una tale evenienza si realizza esclusivamente
qualora l’infortunio e l’evento non assicurato abbiano provocato dei danni alla
salute senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie differenti, ad
esempio perché interessano parti diverse del corpo, ciò che manifestamente non
si realizza nella fattispecie qui in esame.
Soltanto in quel caso, le
conseguenze dell’infortunio vanno valutate e indennizzate separatamente, senza
considerare il fattore extra-infortunistico.
A proposito della valutazione enunciata dalla dr.ssa __________, il
TCA osserva che nella sua valutazione peritale del 19 dicembre 2017 – condivisa
e ripresa dalla specialista fiduciaria dell’assicuratore - la dr.ssa __________
ha già opportunamente stabilito l’inabilità lavorativa dell’assicurata tenendo
conto unicamente delle affezioni invalidanti (il disturbo di personalità). Ella
ha, infatti, valutato che la diminuzione della capacità lavorativa psichiatrica
del 20% è determinata “dalle caratteristiche di personalità quali l’instabilità
affettiva, dovuta a una marcata reattività dell’umore, ciò spiega i momenti
depressivi reattivi. Rabbia inappropriata, con a volte difficoltà a
controllarla o a cortocircuitarla sul corpo con somatizzazioni o accentuazione
dei sintomi fisici (es. acufeni). Difficoltà relazionali” (cfr. doc. 650).
La dr.ssa __________ ha, invece, correttamente escluso gli aspetti
psico-sociali estranei all’invalidità (cfr. doc. 650, nel quale l’esperta ha
indicato che “in questa assicurata sono ben presenti conseguenze di fattori non
assicurati, quali la disoccupazione, le difficoltà economiche e fattori
socio-familiari (figlio)”).
In questo contesto, è utile segnalare che effettivamente i fattori
psicosociali (problemi di coppia, difficoltà personali, disoccupazione,
problemi di natura finanziaria, ecc.) non figurano nel novero delle affezioni
alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (cfr. STF
9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 5.2.3 con riferimenti; cfr., pure, STCA
32.2018.189
del 14 ottobre 2019 consid. 2.12. e riferimenti ivi citati;
32.2019.10
del 20 gennaio 2020 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati; 32.2019.159
del 2 giugno 2020 consid. 2.8.), in particolare non vi figurano i problemi
reattivi a una decisione negativa dell’autorità, altrimenti la nozione legale
d’invalidità verrebbe svuotata di contenuto (cfr. STF 9C_799/2012 del 16 maggio
2013.
consid. 2.5 con riferimenti; 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2;
cfr., pure, STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 consid. 1.8. e rinvii ivi
citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.; 35.2022.44 del 6 marzo
2023).
Essendosi, quindi, la dr.ssa __________ basata sulla valutazione
peritale effettuata dalla dr.ssa __________, la quale ha operato una chiara
separazione tra le affezioni con ripercussioni sulla capacità lavorativa e,
invece, i fattori psicosociali privi di una tale influenza, il TCA non può che
concludere che l’inabilità lavorativa del 20% per ragioni psichiche faccia già
astrazione dai fattori psico-sociali.
Per tali ragioni, non può essere tutelata la valutazione con la
quale la dr.ssa __________ ha reputato che il 70% dell’inabilità lavorativa del
20% stabilita dalla dr.ssa __________ sia da ascrivere (anche) a fattori
extra-infortunistici di natura essenzialmente psicosociale, quali il senso di
ingiustizia nei confronti della CO 1 che non le avrebbe pagato tutte le
prestazioni alle quali ella ritiene di avere diritto, le preoccupazioni
finanziarie strettamente connesse con il rilascio del permesso B, ecc. (cfr.
doc. 664).
Assodato che l’art. 36 LAINF
trova applicazione nel caso di specie, il capoverso 2, seconda frase, di quella
disposizione prevede che una riduzione della rendita di invalidità quale
prestazione di lunga durata entra in linea di conto soltanto se lo stato preesistente
extra-infortunistico aveva già provocato una diminuzione durevole e importante
della capacità di guadagno, in altri termini se tale stato presentava già un
carattere invalidante (cfr. DTF 121 V 326 consid. 3b).
In casu, va, quindi, ancora
verificata l’esistenza o meno di una tale pregiudizialità da parte del disturbo
di personalità, preesistente, di cui è portatrice l’interessata.
A tale proposito, questo Tribunale rileva che dalla documentazione
agli atti non emerge che prima dell’infortunio l’assicurata abbia mai
presentato un’incapacità lucrativa di lunga durata per motivi psichici legati
al disturbo di personalità accertato dalla dr.ssa __________ nell’ambito della
perizia psichiatrica disposta dall’UAI e fatta propria dalla dr.ssa __________.
Basti al riguardo rilevare che già il dr. __________, suo psichiatra
curante fin dal 6 settembre 2011, in un referto del 7 marzo 2012 aveva
chiaramente indicato che la stessa non presentasse precedenti psichiatrici noti
(cfr. doc. 153). Analoghe considerazioni sono poi state nuovamente ribadite dal
dr. __________ nel referto del 6 febbraio 2024, indicando che “si tratta di una
paziente 60enne, senza gravi precedenti psichiatrici noti” (cfr. doc. 674).
Dall’insieme degli atti non emerge che l’insorgente abbia, prima
dell’infortunio, lavorato in misura inferiore al 100% per ragioni di natura
psichica. A tale proposito, nel referto del 23 ottobre 2024, la dr.ssa __________
ha espressamente indicato che “nell’anamnesi lavorativa la signora ha sempre
lavorato al 100% come infermiera prima in ambito ospedaliero pubblico e privato
in Italia e dal 2009 in Svizzera prima come frontaliera e poi come domiciliata
per tutto il 2010. Aveva iniziato le pratiche per creare un’Agenzia di __________
con altri collaboratori” (cfr. doc. M).
Alla luce di tali circostanze, tenuto conto della giurisprudenza e
della dottrina sopra illustrate (cfr. consid. 2.5.), analogamente a quanto stabilito
nella più volte menzionata DTF 121 V 331 – in cui la Corte federale ha
considerato ingiustificata la riduzione della rendita d'invalidità operata
dall’amministrazione, dato che il quadro dei disturbi psichici presenti prima
dell'infortunio non aveva mai pregiudicato in modo durevole la capacità
di guadagno - il TCA non può confermare la riduzione applicata dall’CO 1.
Pertanto, non essendovi spazio
per una riduzione della rendita di invalidità ai sensi dell'art. 36 cpv. 2,
seconda frase, LAINF, la diminuzione del rendimento del 20% per ragioni
psichiche va presa in considerazione integralmente.
Di conseguenza, la decisione
impugnata va riformata nel senso che alla riduzione di rendimento del 20% per i
soli disturbi uditivi va aggiunta, così come fatto dall’amministrazione (cfr. consid.
1.6.), la diminuzione del rendimento del 20% per ragioni psichiche (senza
riduzione), per una riduzione complessiva del 40%, corrispondente a una rendita
di invalidità di pari entità.
2.9
Visto l’esito del ricorso l’CO 1 verserà
all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa)
a titolo d’indennità per ripetibili.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia
relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione
impugnata è riformata nel senso che l’assicurata ha diritto a una rendita di
invalidità del 40% a far tempo dal 1° gennaio 2018.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurata,
patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti