Lexipedia

Decisione

35.2024.78

Decisione con la quale è stata assegnata una rendita (ridotta ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LAINF) non è corretta

22 settembre 2025Italiano53 min

I

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.78

cr

Lugano

22 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19

agosto 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 2 dicembre 2010 RI 1, nata

nel 1963, di professione infermiera, ma a quel momento in disoccupazione – e

proprio per questo motivo assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni

presso l’CO 1 - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione

stradale.

L’automobile

sulla quale viaggiava come passeggera è stata tamponata sull’autostrada, con un

importante urto laterale, ed ella ha riportato un trauma distorsivo della

colonna cervicale con probabile contusione del labirinto a sinistra. Ella ha

pure sviluppato dei disturbi psichici.

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Con

comunicazione del 14 novembre 2017 l’CO 1 ha informato l’assicurata della

sospensione del versamento delle prestazioni di breve durata a partire dal 1°

gennaio 2018, eccezion fatta per i costi dei controlli medici ancora necessari.

1.3. In

data 26 febbraio 2018 l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurata

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 22.5% per tenere conto

degli importanti disturbi a livello ORL, rifiutando, per contro, di assegnarle

una rendita di invalidità, in quanto tali affezioni non influivano in maniera

apprezzabile sulla sua capacità lucrativa.

L’amministrazione

ha, inoltre, rifiutato di prendere a carico i disturbi psichici dell’interessata,

così come pure gli altri disturbi che non trovavano un sufficiente correlato

sul lato organico (tinnitus e vertigini), ritenendo non data l’adeguatezza del

nesso causale.

Tale

decisione è, poi, stata confermata dall’CO 1 in data 3 luglio 2018, dopo

l'opposizione interposta dall’allora patrocinatore per conto dell’assicurata.

Con STCA 35.2018.78 del 14

febbraio 2019, questo Tribunale - dopo avere concordato con l’amministrazione,

sulla base della convergente documentazione medica agli atti, nel ritenere che

le vertigini fossero prive di un sufficiente sostrato organico oggettivabile - ha

accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione

affinché chiarisse se il tinnitus di cui soffre l’interessata correlava

con un danno alla salute oggettivabile oppure no, prima di valutare nuovamente

il diritto alle prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a

contare dal 1° gennaio 2018.

1.4. Con decisione del 26 giugno 2019

l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di ¼ di rendita dal 1° maggio

2012 al 31 dicembre 2012 e di ½ rendita dal 1° gennaio 2013.

Una richiesta di revisione del

diritto alla rendita, inoltrata dall’assicurata nel luglio 2020, è stata

oggetto di una decisione del 28 settembre 2020 di non entrata in materia da

parte dell’Ufficio AI, confermata dal TCA con sentenza 32.2020.135 del 22

febbraio 2021, cresciuta incontestata in giudicato.

1.5. Eseguiti gli

accertamenti del caso, conformemente a quanto disposto dal TCA, con decisione

del 13 settembre 2021 l’CO 1, accertato il carattere oggettivo del tinnitus e

dopo avere escluso che i disturbi psichici fossero in relazione causale

adeguata con l’infortunio, ha attribuito all’assicurata una rendita di

invalidità del 20% a partire dal 1° gennaio 2018 e un’IMI del 22.5%

(cfr. doc. 582).

A

seguito dell’opposizione cautelativa del 13 ottobre 2021, poi motivata in data 1°

dicembre 2021, interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata, in

data 9 dicembre 2021 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. B).

Con STCA 35.2022.8 del 17 ottobre 2022, questo Tribunale - dopo

avere confermato che i disturbi al rachide lombare e cervicale e le vertigini

non siano, secondo probabilità preponderante, in nesso causale con l’infortunio

e avere evidenziato che con la perizia otorinolaringoiatrica del 18 novembre

2019 del dr. __________ sia stato appurato in maniera inequivocabile che il

tinnitus di cui soffre l’assicurata costituisse un danno alla salute oggettivabile

-, accogliendo parzialmente il ricorso, ha annullato la decisione impugnata e

rinviato gli atti all’amministrazione affinché, dopo complemento peritale di

chiarimento della gravità del tinnitus presentato dall’assicurata, fissasse il

corrispettivo tasso di IMI spettante all’interessata e esaminasse nuovamente la

questione del diritto alla rendita di invalidità per le affezioni psichiche, se

del caso ordinando pure una perizia psichiatrica (cfr. doc. 622).

1.6. Esperiti gli accertamenti peritali

del caso, con decisione del 29 marzo 2024 l’istituto assicuratore, confermata l’attribuzione

di un’IMI del 22.5%, ha assegnato all’assicurata una rendita del 26% a

decorrere dal 1° gennaio 2018, così determinata:

" (…) Dalla

perizia del Dr. med. __________ del 2 dicembre 2019 risulta che l'interessata,

per quanto concerne i soli disturbi uditivi e facendo astrazione delle

problematiche psicopatologiche, è abile ad esercitare la sua professione

abituale di assistente di cura con una diminuzione di rendimento del 20%.

II perito, tuttavia, ritiene poco idoneo un impiego per un'organizzazione

del lavoro a turni sulle 24 ore in team di cura numerosi, dove l'interazione e

il flusso di informazioni determinanti per uno svolgimento corretto dei compiti

presuppongono buone capacità comunicative, assoluta concentrazione e

perseveranza. Dal suo punto di vista consiglia invece, un Iavoro di supporto

nelle cure individuali ambulatoriali a domicilio (Spitex) svolto in orari

diurni, in modo più flessibile, evitando, nel limite del possibile, situazioni

rumorose e dannose per I'udito.

Dopo gli accertamenti esperiti l'acufene è considerato

responsabile per una quota parte dei disturbi psichici lamentati, ma unicamente

nella misura del 30%. Tenuto conto del fatto che i disturbi psichici, sulla

base della perizia psichiatrica del 19 dicembre 2017 esperita in ambito

Assicurazione invalidità comporta un diminuito rendimento del 20%, le

conseguenze dell'infortunio comportano dunque un ulteriore diminuito rendimento

del 6%.

Attenendoci strettamente alle conclusioni dei periti e, tenuto

conto che nel mercato equilibrato del lavoro esistono diverse attività nelle

cure individuali, prendiamo in considerazione un'attività generica nel ramo

della sanità. Facendo riferimento dunque ai dati statistici forniti

dalla Rilevazione Svizzera della struttura dei salari 2018 (RSS),

ramo 88-88 (sanità e assistenza sociale), livello di competenza 1, donne, il

salario da invalido lordo 2018 ammonta a CHF 60 653.00. Su tale importo è

applicata la riduzione di rendimento complessiva del 26%

mentre una deduzione sociale, conformemente alla costante

giurisprudenza, non è giustificata.

II salario da invalido ammonta pertanto a CHF 44 883.00.

Per il salario da valido osserviamo quanto segue:

L'interessata dal 25 gennaio 2010 al 30 settembre 2010 ha lavorato

presso la casa di cura __________, in qualità di infermiera. Per motivi

prettamente congiunturali la signora RI 1 è stata licenziata con effetto al 30

settembre 2010 e al momento dell'infortunio beneficiava delle prestazioni della

cassa disoccupazione. Ciò significa che, secondo giurisprudenza, il salario da

valido deve essere quantificato in base ai dati statistici (sentenza

del TF 8C 842/2014 cons. 2.4.2 con i riferimenti) e corrisponde

esattamente a quello da invalido lordo di CHF 60 653.00. In conclusione,

confrontando pertanto il salario da invalido

di CHF 44 883.00 con quello da valido pari a CHF 60 653.00 risulta

un'incapacità al guadagno del 26% per cui, a decorrere dal 1º gennaio 2028

accordiamo una rendita d'invalidità

in tale misura.” (Doc. 688)

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 703), in data 19

agosto 2024 l’amministrazione ha confermato la propria precedente decisione

(doc. B).

1.7. Con tempestivo ricorso del 18

settembre 2024 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione, il riconoscimento integrale “(100%) del nesso

di causalità adeguata tra i disturbi psichici psicopatologici e l’evento

infortunistico, in specie il tinnitus/acufene, e conseguente ricalcolo del

grado di invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurata”. In particolare, è

stato chiesto che “un diminuito rendimento del 20% va integralmente ritenuto

nella fissazione della rendita e non solo nella quota del 6%” (doc. I).

1.8. Con

la risposta di causa, l’CO 1 ha confermato la correttezza della decisione su

opposizione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui

si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. III).

1.9. In data 25 ottobre 2024 il legale

ha trasmesso documentazione medico specialistica aggiuntiva attestante

l’esistenza di una quota parte di causalità del 100% tra l’infortunio (e il

tinnitus) e il disturbo depressivo (doc. V + L-S).

1.10. Ulteriore documentazione medica è

stata prodotta dall’avv. RA 1 in data 30 ottobre 2024 (doc. VII + T-U) e in

data 4 novembre 2024 (doc. IX + V-W).

1.11. Con osservazioni del 13 novembre

2024 l’istituto assicuratore ha evidenziato che la relazione psichiatrica

prodotta è stata sottoposta al vaglio della dr.ssa __________, la quale l’ha

ritenuta priva di elementi in grado di rimettere in discussione la diagnosi di

disturbo della personalità posta dalla psichiatra che l’ha avuta in cura per

dodici anni e confermata dalla perita dell’AI (doc. XI + 1).

1.12. Pendente causa, il TCA ha

interpellato l’amministrazione, chiedendo di precisare se e in che modo nella

valutazione del diritto alla rendita è stato tenuto conto dell’art. 36 cpv. 2

LAINF (doc. XX).

L’CO 1 ha risposto con scritto

del 5 maggio 2025, osservando che la dr.ssa __________ ha potuto operare una

valutazione singola della capacità lavorativa considerando unicamente il

tinnitus, il solo danno alla salute psichica concernente l’CO 1. Per tali

ragioni, a suo modo di vedere, l’art. 36 cpv. 2 LAINF non trova applicazione in

concreto, non trattandosi di valutare la quota parte della causalità ma di

quantificare, per quanto concerne il tinnitus, la diminuzione della capacità di

lavoro (doc. XXI).

1.13. Con osservazioni del 20 maggio 2025,

il legale dell’insorgente ha rilevato come l’assicurata, prima dell’infortunio,

non abbia mai sofferto di alcuna patologia psichiatrica, ciò che esclude

l’applicabilità di una riduzione. Il patrocinatore ha aggiunto che, nella

denegata ipotesi in cui si volesse, per assurdo, ritenere l’esistenza di

preesistenti turbative psichiche (comunque infondate e non provate) “andrebbe

in ogni modo ritenuto che, ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 LAINF e con riferimento

alle rendite, un danno preesistente può comportare una riduzione solo se

pregiudica in misura apprezzabile la capacità di guadagno già prima

dell’infortunio assicurato”, ciò che, nel caso di specie, è da escludersi a

priori (doc. XXIII).

1.14. Pendente causa il TCA ha

interpellato la dr.ssa __________, chiedendole di specificare se la componente

infortunistica (legata all’acufene) possa essere chiaramente scissa da quella

morbosa preesistente al trauma, così come preteso dall’amministrazione (doc.

XXIV).

La dr.ssa __________ ha risposto con scritto del 23 giugno 2025

(doc. XXV), immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione.

1.15. Con osservazioni del 1° luglio 2025

l’amministrazione ha rilevato che l’analisi di dettaglio effettuata dalla

dr.ssa __________ conforta la non applicabilità dell’art. 36 cpv. 2 LAINF,

potendo chiaramente essere scissa la componente in relazione con il tinnitus

dagli altri disturbi psichici (doc. XXVII).

1.16. L’avv. RA 1, dal canto suo – dopo

aver chiesto (cfr. doc. XXX) e ottenuto dal TCA (cfr. doc. XXXI) la proroga del

termine per presentare una presa di posizione medico-psichiatrica - con

osservazioni del 12 agosto 2025 ha ritenuto applicabile l’art. 36 cpv. 2 LAINF,

stante il perdurare continuativo e mai interrotto dei disturbi psichici. Egli ha

comunque aggiunto che, qualora si volesse ritenere inapplicabile la

disposizione in questione, sarebbe in ogni caso arbitraria, come indicato dal

Prof. dr. __________, la percentuale del 30% considerata dalla dr.ssa __________,

da aumentare al 60% secondo le indicazioni della dr.ssa __________ (doc.

XXXIV).

1.17. In data 22 agosto 2025 l’Istituto

assicuratore ha rilevato che le considerazioni del Prof. dr. __________,

specialista in neurologia e non in psichiatria, non sono tali da mettere in

dubbio l’analisi della dr.ssa __________. Analoghe considerazioni valgono anche

per la presa di posizione della dr.ssa __________, non motivata, la quale si

limita a ripetere la percentuale indicata dal patrocinatore dell’assicurata

(doc. XXXVI).

Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse

all’assicurata (doc. XXXVII), per conoscenza.

considerato, in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente

vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16

maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. In concreto, oggetto del contendere

è unicamente l’entità della rendita d’invalidità attribuita all’assicurata per

tenere conto del danno psichico in nesso causale naturale e adeguato con

l’infortunio e, in particolar modo, la correttezza o meno della riduzione del

30% applicata alla percentuale d’inabilità lavorativa stabilita per motivi

psichici.

Esula, per contro, dal presente

esame - e non verrà pertanto trattato - il tema dell’entità dell’IMI, ricordato

come nella precedente sentenza 35.2022.8 del 17 ottobre 2022 questa Corte ha già

evidenziato che “va comunque rilevato che nella misura in cui il patrocinatore

dell’insorgente pretende la corresponsione di un’IMI per il danno psichico, al

di là di quello che saranno le risultanze peritali, non potrà essere riconosciuta alcuna IMI aggiuntiva per tali

problematiche, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza

consolidata del Tribunale federale (cfr., in particolare, la STF 8C_518/2019

del 19 febbraio 2020), trattandosi nel caso concreto di un infortunio di entità

media (e non grave)”.

2.3. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il

TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529,

p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8

LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv.

2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono

stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha

rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella

stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito

LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità

al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su

questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione

di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Giusta l’art. 36 cpv. 1 LAINF, le

prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli

assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in

parte conseguenza dell’infortunio.

Il cpv. 2 della disposizione di

legge appena citata recita che le rendite di invalidità, le indennità per

menomazione all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente

ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile

all'infortunio (prima frase). Per la riduzione delle rendite non si terrà

tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di

guadagno (seconda frase).

L'applicazione di questa

disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato abbiano

causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2 LAINF, non è

applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano provocato dei

danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie differenti, ad

esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo caso, le

conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente (cfr. DTF

126.

V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i riferimenti

ivi menzionati).

La riduzione di una rendita di

invalidità secondo l'art. 36 cpv. 2 seconda frase LAINF è legittima soltanto se

il preesistente stato patologico, che ha causato il danno alla salute

unitamente all'infortunio, già prima di quest'ultimo evento era all'origine di

una riduzione della capacità di guadagno. Al proposito, occorre rilevare che,

secondo il tenore letterale e lo scopo di questa disposizione, non è

sufficiente una riduzione della capacità lavorativa. Affinché si possa

procedere ad una riduzione della rendita, è necessario che lo stato patologico

preesistente abbia carattere invalidante e che l'incapacità lucrativa insorta

già prima dell'infortunio, abbia raggiunto un grado importante (cfr. DTF 121 V

331s. consid. 3b; RAMI 1996 U 244 p. 148ss. consid. 6b).

Nella DTF 121 V 331 l’Alta Corte, esprimendosi riguardo alla

riduzione della rendita d'invalidità operata dall’amministrazione considerando

lo stato morboso preesistente (motivi psichici), l’ha considerata

ingiustificata, perché il quadro dei disturbi psichici presenti prima

dell'infortunio non aveva mai pregiudicato in modo durevole la capacità di

guadagno (il ricorrente era infatti stato inabile al lavoro per circa tre o

quattro mesi nei quattro anni precedenti l'incidente per motivi di salute

mentale).

Al riguardo, con riferimento alla

DTF 121 V 331, cfr. Basler Kommentar UVG – D. Vollenweider/A. Brunner, Basilea

2019, art. 36 n. 39-40, il cui tenore è il seguente:

" 39 Die

Kürzung der Invalidenrente als Dauerleistung ist nur zulässig, wenn der

krankhafte unfallfremde Vorzustand eine längerdauernde und erhebliche Beeinträchtigung

der Erwerbsfähigkeit zur Folge hatte (BGE 121 V 326 E. 3b; RUMO-JUNGO/HOLZER,

192). Der Vorzustand muss mit anderen Worten zu einer Verminderung der

Erwerbsfähigkeit geführt und damit einen invalidisierenden Charakter

aufgewiesen haben. Es genügt nicht, dass die versicherte Person in

medizinischer Behandlung stand und vor dem Unfall wegen des Vorzustandes

kurzfristig arbeitsunfähig war (FRESARD/MOSER-SZELESS, SBVR Soziale Sicherheit,

Rz 382).

40.

Eine Leistungskürzung ist z.B. nicht zulässig, wenn die

versicherte Person in den vier Jahren vor dem Unfall während rund drei bis vier

Monaten aus psychischen Gründen arbeitsunfähig war, das psychische Leiden aber

nie zu einer längerdauernden Erwerbsunfähigkeit geführt und damit keinen invalidisierenden

Charakter hatte (BGE 121 V 326 E. 4c).”

In una sentenza 8C_181/2009 del 30 settembre 2009, concernente un

assicurato, di professione meccanico, rimasto vittima di un tamponamento in

occasione del quale aveva riportato disturbi alla colonna cervicale, i primi

giudici, confermando l’agire dell’amministrazione, avevano considerato corretta

la riduzione del 50% del diritto alla rendita di invalidità del 60%

riconosciutagli, vista la condizione patologica preesistente da egli presentata

alla colonna cervicale, in applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LAINF.

L’Alta Corte, constatato come il ricorrente, nonostante la

condizione degenerativa preesistente alla colonna cervicale, prima

dell'incidente fosse sempre stato pienamente in grado di lavorare e ritenuto

che i disturbi predominanti nella zona del collo/testa e delle spalle siano

stati reciprocamente influenzati ed esacerbati dall'incidente e dalla

condizione patologica preesistente, ha reputato che la rendita non potesse

essere ridotta a causa della condizione preesistente, come espressamente

disposto dall’art. 36 cpv. 2 seconda frase LAINF. La riduzione del 50% era

pertanto illegittima e l’assicurato aveva diritto alla rendita del 60%, senza

riduzione alcuna.

Allo stesso risultato era giunta

la nostra Massima Istanza in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3a

- parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss. – riguardante un

assicurato che aveva riportato una contusione del nervo ulnare, lamentando

finalmente una paresi ulnare prossimale con punto di partenza a livello del

gomito destro. Successivamente, egli aveva pure presentato degli impedimenti

nella mobilità della spalla destra. Orbene, in quella fattispecie, la Corte

federale aveva applicato l'art. 36 cpv. 2 seconda frase LAINF, sottolineando

l'impossibilità di chiaramente separare, l'uno dagli altri, il danno alla

salute di origine infortunistica ed i disturbi alla spalla destra, e ciò già da

un punto di vista anatomico, considerato il percorso del nervo ulnare nella

regione dell'avambraccio e della spalla. Il danno infortunistico al gomito

destro era quindi stato giudicato suscettibile di influenzare la funzionalità

della spalla destra:

" (…)

Aufgrund dieser auf einer umfassenden Berücksichtigung der Vorakten, der geklagten

Beschwerden sowie der objektiven Untersuchungsbefunde beruhenden Aussagen,

welche auch von den Ärzten der SUVA nicht in Zweifel gezogen werden, lassen

sich der unfallbedingte Gesundheitsschaden und die Beeinträchtigung der

Schulterbeweglichkeit nicht klar voneinander trennen, und zwar schon rein

anatomisch aufgrund des Verlaufes des Nervus ulnaris im Oberarm- und

Schulterbereich nicht. Der unfallbedingte Gesundheitsschaden im Bereich des

Ellenbogens erscheint somit durchaus geeignet, die Funktionen des

Schultergelenkes zu beeinflussen. Davon geht auch Prof. Dr. med. S.________

aus, wenn er sagt, die Folgen der Kontusion des Nervus ulnaris beschränkten

sich nicht auf die sensible Ulnarisparese, sondern es sei insgesamt eine

erhebliche Funktionsbehinderung des ganzen rechten Armes entstanden. Dass die

Ellenbogen-Verletzung in keinem Zusammenhang mit der resp. einer allfälligen

(vorbestandenen) Periarthropathie an der Schulter steht, wie Dr. med.

P.________ in seiner Stellungnahme vom 26. November 1996 schreibt, leuchtet

ohne weiteres ein. Dies hindert indessen nicht die Feststellung, dass im Sinne

eines neurologischen Zusammenhangs in Bezug auf die Beeinträchtigung im Bereich

von Ellenbogen und Hand rechts sowie der Schulter rechts zwei sich überschneidende

Krankheitsbilder vorliegen. Dieser Konnex ergibt sich daraus,

dass gemäss Bericht des Dr. med. R.________ vom 15. November 1995 bei

bestimmten Armbewegungen, insbesondere bei Armstreckung starke Schmerzen u.a.

an der Beugeseite des ulnaren Vorderarmes auftreten, welche, wie dargelegt, zum

Oberarm und zur Schulter ausstrahlen und zumindest auf diese Weise deren

Beweglichkeit einschränken. Da Hinweise in den Akten fehlen, dass vor dem

Unfall die Erwerbsfähigkeit wegen Affektionen im rechten Schulterbereich

erheblich vermindert war, ist entgegen Vorinstanz und SUVA die Behinderung im

Gebrauch dieses Körperteils bei der Invaliditätsbemessung selbst dann zu

berücksichtigen, wenn sie auf einen unfallfremden (degenerativen) Vorzustand

oder eine spätere Erkrankung zurückzuführen wäre (Art. 36 Abs. 2 zweiter Satz

UVG)" (STFA succitata).

2.6

Nel caso di

specie, dalle tavole processuali si evince che l’assicuratore infortuni, conformemente

a quanto stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2022.8 del 17 ottobre

2022, ha incaricato la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, di valutare se lo scompenso psichico presentato dall'assicurata fosse

da considerare, o meno, in nesso causale con il tinnito (causato

dall'infortunio).

Con apprezzamento del 22 dicembre 2013, la dr.ssa __________, poste le diagnosi di “Sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di gravità lieve/media (ICD-10 F:33.0/33.1); Disturbo

di personalità misto (ICD-10 F61)”, ha formulato la seguente valutazione:

" Trattasi

di un'assicurata di 60 anni, nata e cresciuta in __________, trasferitasi in __________

per matrimonio nel 1990 e che vive in Ticino dal 2009.

Dal 1999 al 2003 ha conseguito una laurea in scienze infermieristiche

a __________.

A fine 2008 ha trovato lavoro in Svizzera dapprima presso __________,

un servizio di Spitex e dal febbraio 2009 presso la casa anziani __________ e

si è trasferita in Ticino. Vi ha lavorato fino a settembre 2010 quando è stata

licenziata insieme a tutto il personale per ristrutturazione dell’edificio.

Dal 01.10.2010 era iscritta in disoccupazione.

II 02.12.2010 è stata coinvolta in un'incidente stradale,

all'occasione del quale si è procurata un trauma distorsivo del rachide

cervicale con probabile contusione del labirinto. Come conseguenza ha riportato

un acufene a sinistra, un'anacusia all'orecchio sinistro ed una sindrome

vertiginosa.

Dopo i vari accertamenti in un apprezzamento medico del 10.05.2012

è stata valutata un'IMI complessiva del 22,5%, 15% per la perdita dell'udito

all'orecchio sinistro ed un 7,5% per un tinnitus di entità grave-molto grave.

Alfine di valutare la presenza di una patologia psichiatrica,

nell'agosto 2011 l'assicurata è stata visitata in __________ dal Dr. med. __________,

psichiatra, il quale ha posto una diagnosi di Disturbo dell'adattamento (F43.2)

e valutato il nesso di causalità naturale con l'infortunio come dato e che non

sussisteva inabilità lavorativa oltre quella decretata per la componente ORL.

Costatando che ella aveva bisogno di un supporto psichiatrico, l'ha inviata al

Dr. med. __________ per una presa a carico iniziata nel settembre 2011 e che

dura tutt'ora.

Nei suoi rapporti di decorso il Dr. med. __________ ha

inizialmente posto le diagnosi di un Disturbo dell'adattamento (F43.23) e di un

Disturbo d'ansia generalizzato (F41.1). Ha osservato che l'assicurata presenta

poca capacità di introspezione, che è riversa sui sintomi ed incapace di

mobilizzare le sue risorse. Ha sempre valutato una prognosi sfavorevole.

Il 01.07.2013 l'assicurata è stata vista una seconda volta dal Dr.

med. __________, che ha valutato il nesso causale naturale dei disturbi

psichici con l'infortunio estinto al più tardi al momento dell'iscrizione all'università

__________. L'assicurata aveva infatti frequentato dei corsi e superato diversi

esami.

Con decisione del 29.09.2014 la CO 1 ha sospeso le prestazioni a

partire dal 20.03.2013.

Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato opposizione.

II 21.09.2015 l'assicurata è stata visitata alla CO 1 dal Dr. med.

__________, il quale ha valutato che dal lato ortopedico non sussistevano più

lesioni in nesso causale naturale con l'infortunio.

L’assicurata è stata anche visitata da uno specialista ORL della CO

1, il quale ha costatato la presenza di un tinnitus di gravità media, di

un'anacusia a sinistra e di vertigini non oggettivate dal lato organico. Ha

valutato I’assicurata per quanto riguarda il disturbo ORL totalmente abile al

lavoro e confermato la IMI assegnata nel 2012.

In un suo rapporto del 12.04.2017 il Dr. med. __________ ha

riferito di un peggioramento dello stato psichico dell’assicurata innescato

dalla nuova decisione da parte della CO 1 di sospendere le prestazioni.

Ha riferito che ella ha dovuto essere ricoverata più volte in

Clinica psichiatrica e che l'iter assicurativo che durava ormai da sei anni con

riaperture e chiusure del caso e problemi relativi al permesso di soggiorno

avevano portato ad una cronicizzazione della sintomatologia. In quel frangente ha

posto le diagnosi di un Episodio depressivo medio (F32.1) e di un Disturbo di

personalità misto (F61.0).

Nella seconda metà del 2017 è stata eseguita una perizia

pluridisciplinare da parte dell'AI (ORL, reumatologia, psichiatria e

neurologia). Sono state poste le diagnosi psichiatriche di Disturbo di personalità

misto (F61.0), Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve-medio e

valutata un'inabilità lavorativa dal lato psichiatrico del 20% (riduzione

determinata dalle caratteristiche di personalità, instabilità affettiva).

Complessivamente è stata valutata una totale inabilità lavorativa per la

professione di infermiera ed un'inabilità del 25% in un'attività adeguata.

In seguito sono stati effettuati diversi apprezzamenti ORL da

parte della CO 1, che hanno confermato la IMI del 22,5% data in passato.

La CO 1 ha così deciso una rendita d'invalidità del 20%. Contro

questa decisione I’assicurata ha inoltrato un ricorso, che è stato accolto dal

TCA. Gli atti sono stati rinviati alla CO 1 per valutare se lo scompenso

psichico presentato dall'assicurata è conseguenza del tinnitus e se esso

influisce sulla capacità lavorativa.

All’occasione del colloquio l'assicurata ha riferito di non star

bene e che ci sono giornate «molto buie». Ha riferito di dolori alla cervicale,

alla testa, a tutto il cervello ed anche alla colonna vertebrale, ma meno

forti. L’acufene, forte soprattutto a sinistra, e contro il quale non c'è

niente che si possa fare è quello che la butta giù. Esso la rende nervosa e non

la lascia dormire. Ha un apparecchio da circa sei anni, che però non serve. Ha

inoltre riferito di disturbi della concentrazione, di dimenticarsi le cose e di

aver paura ad uscire da casa da sola perché ha paura di cadere.

Lo stato psichico era caratterizzato da un atteggiamento polemico

e a tratti rivendicativo. Ha ripetuto più volte che la CO 1 non le paga quanto

le dovrebbe, che non le ha permesso di fare una riqualifica come caposala e che

per causa sua ha grossi problemi con l'ufficio immigrazione che vuole mandarla

via. L'umore era leggermente deflesso, ma si risollevava quando parlava dei

suoi studi, della sua carriera, dei suoi figli e nipoti. L'affettività era

labile, piangeva quando parlava dell'acufene, era percepibile rabbia quando

parlava della CO 1 ed orgoglio quando menzionava i figli ed il nipote.

L'energia vitale era leggermente diminuita e la psicomotricità leggermente

rallentata.

Dal lato psichiatrico l'assicurata presenta quindi - secondo

quanto emerge dagli atti - un Disturbo di personalità misto ed una Sindrome

depressiva ricorrente, diagnosi poste sia dallo psichiatra curante, che dal

perito che ha eseguito la parte psichiatrica della perizia AI. Quest'ultima

patologia avrebbe reso necessarie diverse terapie stazionarie in clinica

psichiatrica. Attualmente l'assicurata sarebbe in attesa di essere di nuovo

ospedalizzata a causa di disturbi del sonno.

Considerando la sintomatologia riferita e lo stato psichico

attuale può essere considerato come un Episodio depressivo attuale di

lieve-media entità, lo stesso quadro clinico costatato all'occasione della

perizia AI.

Si può quindi parlare di una cronicizzazione di uno stato depressivo.

Anche lo psichiatra curante all'occasione del colloquio telefonico ha riferito

di una stabilità del quadro clinico.

Dal lato ORL è stato oggettivato un tinnitus importante, che con

verosimiglianza preponderante può causare un disagio psichico. L'assicurata

afferma che esso la rende nervosa e le disturba il sonno. Una parte della

patologia psichiatrica può quindi essere una conseguenza del tinnitus.

La parte principale del disturbo psichico è però da attribuire ad

una situazione psico-sociale precaria ed ai tratti di personalità dell’assicurata,

che rendono più difficile reagire nel modo più adeguato alle situazioni

problematiche (disturbo di personalità).

Ella prova un forte senso di ingiustizia perché dalla CO 1 non le

è stato pagato tutto quello a cui pensa di avere diritto e non le ha permesso

di assolvere una formazione di caposala che le avrebbe consentito di continuare

a lavorare ed è anche molto preoccupata perché se non riceverà abbastanza soldi

per mantenersi dovrà lasciare la Svizzera perché è in possesso solo di un

permesso B.

Lo psichiatra curante ha riferito di un peggioramento dello stato

psichico quando la CO 1 aveva deciso (di nuovo) di sospendere le prestazioni.

Il disturbo di personalità non può essere considerato in nesso

causale naturale con l'infortunio.

Concludendo sussiste un nesso di causalità naturale parziale tra

il disturbo depressivo diagnosticato ed il tinnitus conseguente all'infortunio

del 2009. La quota parte di causalità naturale del disturbo con il tinnitus è

valutabile con un 30% mentre il 70% è da ascrivere a fattori extra-infortunistici.

Dai periti che hanno eseguito la perizia AI è stata valutata

un'inabilità lavorativa dal lato psichiatrico del 20% causata da un'instabilità

affettiva "solo parzialmente derivata dall'infortunio" ed un’inabilità

lavorativa complessiva del 25% in attività adeguata secondo l'esigibilità

espressa da parte ORL.

L'assicurata stessa dopo l'infortunio si era sentita in grado di

assolvere una formazione di capo-sala e di lavorare come tale ed ha assolto con

successo dei corsi all'università __________ superando anche diversi esami.

Non ci sono elementi per confutare la valutazione espressa dai

periti dell'AI.

Concludendo, l'assicurata a causa della patologia psichiatrica

diagnosticata presenta una diminuzione della capacità lavorativa del 20%, della

quale il 70% è da ascrivere a fattori extra-infortunistici.” (Doc. 664)

Sulla base di queste considerazioni, l’CO 1 ha quindi assegnato

all’assicurata una rendita di invalidità del 26%, percentuale che tiene conto

di un diminuito rendimento nella professione abituale di assistente di cura del

20% a causa dei disturbi uditivi e del 6% (vale a dire il 30% dell’inabilità

lavorativa del 20% riconosciuta nella perizia della dr.ssa __________ e fatta

propria dalla dr.ssa __________) per motivi psichici (cfr. consid. 1.6.).

2.7

L’assicurata ha contestato la

riduzione del 30% applicata all’incapacità lavorativa del 20% per ragioni

psichiche stabilita dalla dr.ssa __________ (a motivo che solo una parte del

disturbo psichico sarebbe dipendente dal tinnitus e quindi dall’infortunio), trasmettendo

un referto del proprio psichiatra curante a dimostrazione del nesso causale

naturale esistente tra il disturbo depressivo nel suo complesso e l’infortunio.

Con referto del 6 febbraio 2024 il dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha rilevato quanto segue:

" Come ben

noto e ampiamente descritto nei precedenti rapporti, si tratta di una paziente 60enne,

senza gravi precedenti psichiatrici noti, che soffre dal dicembre 2010 di

tinnitus e ipoacusia all'orecchio sinistro in seguito a un incidente della

circolazione e da allora ha sviluppato una sintomatologia depressiva

caratterizzata da ansia, vuoti di memoria e problemi di concentrazione.

La patologia psichiatrica è insorta come Sindrome da

disadattamento chiaramente dopo e in conseguenza dell'incidente della circolazione

e alle complicazioni successive e nel tempo si è evoluta in Sindrome depressiva

ricorrente.

Il quadro clinico e il suo decorso sono stati verosimilmente

influenzati dal disturbo di personalità misto soggiacente e preesistente.

Se il tinnitus è sicuramente tra le complicazioni relative all'incidente

quella che ha avuto una componente molto rilevante sull'insorgere dello stato depressivo

reattivo, non va però sottovalutato il fatto che è tutto ciò che è avvenuto

dopo l'incidente ad aver causato un tale cambiamento nel suo quotidiano e uno

stato di tensione tale da produrre l'insorgere della patologia psichiatrica.

Alla luce di ciò è a mio parere molto difficile scindere le varie

componenti della sintomatologia e valutare con precisione la quota parte di

causalità naturale del disturbo psichico ascrivibile solo al tinnitus di cui

soffre la paziente.

Senza gli eventi relativi all’incidente subito la paziente non avrebbe

sviluppato la patologia depressiva, e questo nonostante il disturbo di personalità

verosimilmente preesistente, per tale ragione la quota parte di causalità naturale

del disturbo depressivo di tutte queste componenti, quindi anche del tinnitus,

è a mio avviso quantificabile al 100%.

E questo, per rispondere al secondo quesito postomi, anche perché

ritengo che l’incidente stradale occorso alla signora RI 1 nel 2010 sia de

facto concausa sine qua non dell'insorgere dello stato depressivo reattivo

anche della quota non direttamente ascrivibile al tinnitus.” (Doc. 674)

Chiamata ad esprimersi in merito al referto dello psichiatra

curante, con apprezzamento del 28 febbraio 2024, la dr.ssa __________ si è

espressa nei seguenti termini:

" Valutazione

Il Dott. med. __________ confuta la valutazione secondo la quale

il disturbo psichiatrico diagnosticato presenta unicamente una causalità

parziale (30%). Secondo lui, infatti, la quota parte sarebbe quantificabile al

100%.

Questo è in contraddizione con quanto egli stesso afferma,

scrivendo che «il quadro clinico e il suo decorso sono stati verosimilmente

influenzati dal disturbo di personalità misto soggiacente e preesistente».

Anche lui, quindi, ammette che oltre all'infortunio c'è un altro

fattore (disturbo di personalità preesistente) che contribuisce allo stato

attuale dell'assicurata.

Il solo fatto che il disturbo psichico sia insorto dopo l’incidente

e che sia stato scatenato da esso non significa che lo stato attuale sia da

ricondurre unicamente all'infortunio.

L'assicurata stessa «accusa» la CO 1 e le autorità per una gran

parte del suo malessere.

Dopo l'infortunio, infatti, e con le stesse sequele presenti ad

oggi, l'assicurata si sentiva perfettamente in grado di assolvere una

formazione come capoinfermiera e di lavorare in quel campo. Che ciò non sia avvenuto

viene ricondotto dall'assicurata al fatto che la CO 1 non abbia voluto

assumersi i costi della formazione.

Inoltre, in seguito, l'assicurata si è iscritta alla __________

all'università __________ superando anche diversi esami.

In un suo rapporto dell'aprile 2017 il Dr. __________ riferisce di

un netto peggioramento dello stato psichico dovuto alla decisione della CO 1 di

interrompere le indennità giornaliere, anche questo un fatto che non è da

considerare come conseguenza naturale delle sequele dell'infortunio.

All'occasione del colloquio in __________ era evidente come

l'assicurata fosse arrabbiata con la CO 1 e si sentisse trattata ingiustamente

perché la CO 1 non le corrisponde quello a cui lei pensa di avere diritto.

Ad aggravare il tutto c'è il fatto che, se non riesce ad avere

abbastanza entrate da sostenersi economicamente, l'ufficio immigrazione non le

rinnoverà il permesso B e dovrà lasciare la Svizzera.

Questi fattori influenzano in modo importante lo stato psichico

attuale dell'assicurata e seppur in un certo modo legati all'infortunio, non

possono venir considerati sequele di esso in grado di giustificare la presenza

di una causalità naturale del disturbo con l'infortunio.

L'importante acufene di cui l'assicurata soffre dall'infortunio

causa con verosimiglianza preponderante una parte del disagio psichico che può

essere valutato con un 30%.

Concludendo, il rapporto del Dr. med. __________ non apporta

elementi nuovi atti a modificare la valutazione espressa nell'apprezzamento

dopo la visita in __________.” (Doc. 664)

In corso di causa, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un

ulteriore referto psichiatrico, datato 23 ottobre 2024, redatto dalla dr.ssa __________,

del seguente tenore:

" (…) Come

riporta il dr. __________ nel suo rapporto la paziente ha un acufene

invalidante catastrofico ed una sordità completa all'orecchio sx insorto dopo

l'incidente della circolazione nel 2010.

Nell'anamnesi lavorativa la signora ha sempre lavorato al 100%

come infermiera prima in ambito ospedaliero pubblico e privato in Italia e dal

2009.

in Svizzera prima come frontaliera e poi come domiciliata per tutto il

2010.

Aveva iniziato le pratiche per creare un'agenzia di __________ con altri

collaboratori.

Pertanto si può dire che la sua struttura di personalità, che si è

poi evoluta in disturbo, le dava una notevole spinta alla sua valorizzazione

sociale, economica e lavorativa come individuo indipendentemente dalla sua

situazione familiare. L'incidente e le sue conseguenze hanno creato una

interruzione di capacità lavorativa e dei suoi hobby (canto); quindi indotto

una catastrofe nei suoi progetti di vita. La signora ha seguito le varie

terapie farmacologiche e di sostegno sia stazionarie che ambulatoriali per le

cure del caso.

Alla domanda quanto la quota parte di causalità naturale del

disturbo depressivo diagnosticato sia dovuto al tinnitus conseguente all’infortunio?

Posso affermare che senza l'incidente che ha provocato il trauma

all'orecchio sx e il conseguente tinnitus catastrofico, la signora non avrebbe

sviluppato la patologia depressiva.

Quindi la quota parte di causalità naturale tra il disturbo depressivo

ed il tinnitus è del 100%.” (Doc. M)

Successivamente, l’insorgente ha trasmesso al TCA due referti

redatti dal dr. __________, datati rispettivamente 30 ottobre 2024 (cfr. doc.

V) e 3 dicembre 2024 (cfr. doc. BB), con i quali lo psichiatra ha attestato di

avere in cura l’assicurata dal 3 settembre 2024 per un disturbo depressivo di

lieve-media entità, il quale la rende inabile al lavoro nella misura del 20%.

Il dr. __________ ha aggiunto che la causalità tra l’incidente del 2010 e

l’inabilità lavorativa della paziente è del 100%.

Pendente causa, il TCA ha dapprima interpellato l’istituto

assicuratore resistente, chiedendogli di specificare se e in che modo nella

valutazione del diritto alla rendita è stato tenuto conto dell’art. 36 cpv. 2

LAINF (cfr. doc. XX).

Con scritto del 5 maggio 2025 l’avv. RA 2 dell’CO 1 ha risposto:

" Alla luce

di quanto indicato dal medico assicurativo siamo in presenza di affezioni che

possono venire separate. La dottoressa ____________ ha finalmente operato una

valutazione singola della capacità lavorativa considerando unicamente il

tinnitus e cioè il solo danno alla salute psichica concernente l’CO 1.

Non si tratta di valutare la quota parte di causalità ma di

quantificare, per quanto concerne il tinnitus, la diminuzione della capacità di

lavoro.

L’art. 36 cpv. 2 LAINF non trova pertanto applicazione in

concreto.” (Doc. XXI)

Il TCA ha quindi interpellato direttamente la dr.ssa __________,

chiedendole di fornire i seguenti chiarimenti:

" Dagli atti

risulta che, così incaricata dall’assicuratore a seguito di una sentenza di

rinvio di questo Tribunale, Lei ha, con apprezzamento del 22 dicembre 2023,

concluso esservi “un nesso di causalità naturale parziale tra il disturbo

depressivo diagnosticato ed il tinnitus conseguente all'infortunio del 2009. La

quota parte di causalità naturale del disturbo con il tinnitus è valutabile con

un 30% mentre il 70% è da ascrivere a fattori extra-infortunistici” (doc. 664).

Sulla base di questa Sua valutazione l’CO 1 ha attribuito

all’assicurata una rendita di invalidità del 26%, tenendo conto di un diminuito

rendimento del 20% per il tinnitus e di un 6% per i disturbi psichici in

relazione con il tinnitus e le relative conseguenze (applicando il 70% alla

diminuzione della capacità lavorativa del 20% per ragioni psichiatriche,

stabilita dalla dr.ssa __________ nell’ambito di una perizia __________

disposta dall’Ufficio AI).

In corso di causa, il TCA ha interpellato l’amministrazione,

chiedendo di specificare se e in che modo nella valutazione del diritto alla

rendita fosse stato tenuto conto dell’art. 36 cpv. 2 LAINF, visto che “il danno

psichico dell’assicurata è costituito, secondo la valutazione del 22 dicembre

2023.

della dr.ssa __________, in parte dal tinnitus e in parte da un disturbo

misto di personalità e da altri fattori extra-infortunistici e ritenuto che le

diverse componenti non sarebbero chiaramente scindibili (al riguardo, il dr. __________

ha in effetti dichiarato che è “… molto difficile scindere le varie componenti

della sintomatologia e valutare con precisione la quota parte di causalità

naturale del disturbo psichico ascrivibile solo al tinnitus di cui soffre la

paziente”)”.

Con risposta del 5 maggio 2025, la CO 1 ha negato l’applicazione

dell’art. 36 cpv. 2 LAINF, indicando che “alla luce di quanto indicato dal

medico assicurativo siamo in presenza di affezioni che possono venire separate.

La dott.ssa __________ ha finalmente operato una valutazione singola della

capacità lavorativa considerando unicamente il tinnitus e cioè il solo danno

alla salute psichica che concerne l’CO 1”.

Alla luce di quanto sopra, Le chiediamo di comunicarci, fornendo

una puntuale ed esauriente motivazione medica, se effettivamente Lei

ritiene, come lo pretende l’amministrazione, che, trattandosi del diagnosticato

disturbo depressivo, la componente infortunistica (legata all’acufene) possa

essere chiaramente scissa da quella morbosa preesistente al trauma.

In questo contesto, le segnaliamo che, in una sentenza pubblicata

in DTF 121 V 326 consid. 3c, riguardante un’assicurata affetta da depressione

nevrotica, l’Alta Corte federale ha ricordato che l’art. 36 cpv. 2 LAINF

non

si applica soltanto se i due fattori abbiano causato delle lesioni senza

correlazione tra loro, ad esempio dei danni interessanti delle parti diverse

del corpo. In questo caso, le conseguenze dell’infortunio assicurato vanno

valutate singolarmente.” (Doc. XXIV)

Con referto del 23 giugno 2025 la dr.ssa __________ ha espresso le

seguenti considerazioni:

" All'occasione

della valutazione del 22.12.2023 riguardante l’assicurata summenzionata, la sottoscritta

ha concluso esservi «un nesso di causalità naturale parziale tra il disturbo

depressivo

diagnosticato e il tinnitus conseguente all'infortunio del 2009. La

quota parte di causalità naturale del disturbo con il tinnitus è valutabile con

un 30%, mentre il 70% è da ascrivere a fattori extra-infortunistici».

(Osservazione: l'infortunio è avvenuto il 02.12.2010 e non nel 2009).

Lo psichiatra curante dr. med. __________, ha dichiarato che è

«[...] molto difficile scindere le varie componenti della sintomatologia e

valutare con precisione la quota parte di causalità naturale del disturbo

psichico ascrivibile solo al tinnitus di cui soffre la paziente».

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiamato a dirimere la

causa, chiede di comunicare «[...] fornendo una puntuale ed esauriente

motivazione medica, se effettivamente Lei

ritiene, come lo pretende l'amministrazione, che, trattandosi del

diagnosticato disturbo depressivo, la componente infortunistica (legata

all'acufene) possa essere chiaramente scissa

da quella morbosa preesistente al trauma».

Una scissione tra la componente infortunistica e quella morbosa

preesistente può in questo specifico caso essere effettuata con chiarezza.

Dagli atti e dalle risultanze della visita in __________ effettuata

dalla sottoscritta si evince che l’assicurata presenta come conseguenze

somatiche dell'infortunio una anacusia (perdita dell'udito unilaterale) a

sinistra ed un tinnitus a sinistra considerato di entità dapprima

grave e poi medio, in grado di causare un disagio psichico ed

indennizzato con una IMI del 7,5% (rapporto ORL CO 1 del 09.05.2012).

Come patologie psichiatriche sono stati diagnosticati un Disturbo

depressivo ricorrente ed un Disturbo di personalità misto.

Un singolo episodio depressivo può essere favorito, anche se non

del tutto causato, da delle conseguenze di un infortunio, mentre un disturbo

depressivo recidivante non presenta in linea di massima una causalità naturale

con un infortunio. La causalità viene fatta risalire a

fattori genetici e di personalità unitamente ad una componente

psico-reattiva che si sviluppa in una persona già nell'infanzia e

nell'adolescenza.

II tinnitus è presente ininterrottamente ed in uguale entità

dall'infortunio. Per questa patologia è stata riconosciuta una causalità

naturale con l'infortunio del 01.12.2010.

Nel 2011 è stata constatata la presenza di un disturbo

dell'adattamento valutato essere in nesso causale naturale con le conseguenze

dell'infortunio del 02.12.2010 (visita CO 1 dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, del 29.08.2011).

Nei due anni successivi la visita del dr. med. __________, il dr.

med. __________, psichiatra curante, ha continuato a certificare uno stato

psichico simile, riferendo unicamente un lieve miglioramento.

In quel periodo l’assicurata si era iscritta alla __________,

seguito le lezioni e superato diversi esami, segno di una buona stabilità

psichica e buone capacità cognitive, inclusa la concentrazione, nonostante la

presenza del tinnitus.

All'occasione della seconda valutazione del dr. med. __________

del 2013 la causalità naturale del disturbo psichico fatto allora valere

dall'assicurata è stato valutato estinto.

All'occasione del colloquio con la sottoscritta l'assicurata ha

anche riferito che si sentiva perfettamente in grado di assolvere una

formazione di capo-reparto e di svolgere quella attività a tempo pieno e che

l'unico motivo perché non l'ha fatto è che la CO 1 non le ha pagato la

formazione. Questo dimostra che nonostante il tinnitus, ella presentava un

grado di funzionalità praticamente senza limitazioni, cosa incompatibile con

uno stato psichico compromesso.

Secondo quanto evinto dagli atti e secondo le sue stesse

affermazioni, i vari peggioramenti sono stati ricondotti a fattori

extra-infortunistici quali le decisioni CO 1 di non corrispondere più delle

prestazioni, preoccupazioni finanziarie o ancora la paura di dover lasciare la

Svizzera qualora non dovesse ricevere un indennizzo finanziario abbastanza alto

da poter vivere senza aiuti da parte dello Stato. Come ulteriore fattore -

sempre extra-infortunistico

- c'è da annoverare il disturbo di personalità, che diminuisce la

capacità di adeguamento e la mobilizzazione di risorse. Questi fatti sono anche

stati descritti dal dr. med. __________ nei suoi rapporti alla CO 1 (rapporti

del 12.04.2017 e del 29.08.2018).

Si può quindi concludere, che al netto dei diversi problemi

psico-sociali e delle caratteristiche personologiche dell'assicurata, lo stato

psichico e la funzionalità dell'assicurata sarebbero - anche con le conseguenze

riconosciute dell'infortunio - nettamente diversi.

L'infortunio ha comunque causato delle conseguenze importanti (il

tinnitus e l'anacusia) che dureranno per tutta la vita. Si può quindi

comprendere che essi possano causare occasionalmente

un disagio psichico, il quale può compromettere la capacità di

affrontare le difficoltà della vita e di gestirle nel modo più adeguato.

Nonostante i fattori extra-infortunistici predominino nettamente

(siano quindi maggiori del 50%), si può valutare, che una parte di questo

disagio sia appunto da ascrivere alle conseguenze somatiche dell'infortunio e

quindi da valutare in relazione causale naturale con

esso.

Sono d'accordo il dr. med. __________, che è molto difficile

valutare con precisione la quota parte di causalità naturale del disturbo

psichico ascrivibile solo al tinnitus. Tuttavia, sulla base della

documentazione a disposizione e delle considerazioni fatte sopra è possibile

effettuare

una valutazione attendibile dei fattori coinvolti (infortunistici

e non infortunistici).

Il 30% di quota parte di causalità naturale del disturbo psichico

ascrivibile al tinnitus da me valutato, è una stima che risulta ammettendo la

presenza periodica di un disagio psichico

reattivo alle conseguenze dell'infortunio e considerando la parte

predominante dovuta ai fattori extra-infortunistici sopradescritti.” (Doc. XXV)

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi, questo

Tribunale, alla luce della dottrina e della giurisprudenza sopra illustrate

(cfr. consid. 2.5.), non può concordare con il modo di procedere dell’amministrazione.

È in effetti a torto che l’CO 1, nella determinazione del grado

dell’invalidità, ha proceduto ad una riduzione dell’incapacità lavorativa

legata ai disturbi psichici (20%), per il motivo che solo una ridotta quota del

30% della stessa è imputabile a un danno alla salute infortunistico, mentre il

restante 70% è riconducibile a fattori extra-infortunistici.

In concreto, occorre ritenere

accertato che, come lo riconosce anche la psichiatra di fiducia

dell’assicuratore resistente, parte del danno alla salute psichica presentato

dall’assicurata – ossia quella dipendente dal tinnitus – è conseguenza

dell’infortunio del dicembre 2010.

Tuttavia, diversamente da quanto

fatto valere dall’CO 1 e in conformità alla giurisprudenza federale (si veda, nello

specifico, la DTF 121 V 331, riguardante proprio la riduzione di una rendita

d’invalidità determinata da una problematica psichica, in cui l’Alta Corte ha

ritenuto applicabile l’art. 36 cpv. 2 LAINF, ammettendo pertanto la non

scindibilità del danno alla salute), secondo il TCA, ci si trova confrontati

con un danno alla salute psichica unico, non scindibile, alla cui

realizzazione concorrono sia la componente infortunistica legata al tinnitus

che quella preesistente extra-infortunistica (disturbo di personalità).

Stante ciò, è dato precisamente un

caso di applicazione dell’art. 36 LAINF, specificatamente del suo capoverso 2,

essendovi in discussione la riduzione di una rendita d’invalidità.

Questo Tribunale non può dunque seguire

l’amministrazione laddove sostiene che, in base alla valutazione della

psichiatra dr.ssa __________ – ella ha in effetti preteso scindere il danno

psichico presentato dall’interessata, tenendo conto unicamente del disturbo

depressivo collegato al tinnitus, facendo per contro astrazione dalla

componente afferente al disturbo di personalità e da quella relativa ai fattori

psico-sociali (rivendicazioni nei confronti dell’assicuratore infortuni;

problemi economici e conseguenti ripercussioni sul permesso di soggiorno,

ecc.), considerati extra-infortunistici - l’art. 36 LAINF non troverebbe

applicazione (cfr. doc. XXI: “L’art. 36 cpv. 2 LAINF non trova pertanto

applicazione in concreto” e doc. XXVII: “l’analisi di dettaglio effettuata

dalla dr.ssa __________ in data 23.6.2025 conforta il fatto che l’art. 36 cpv.

2.

LAINF non è applicabile”.

Come ricordato in precedenza

(cfr. consid. 2.5.), infatti, una tale evenienza si realizza esclusivamente

qualora l’infortunio e l’evento non assicurato abbiano provocato dei danni alla

salute senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie differenti, ad

esempio perché interessano parti diverse del corpo, ciò che manifestamente non

si realizza nella fattispecie qui in esame.

Soltanto in quel caso, le

conseguenze dell’infortunio vanno valutate e indennizzate separatamente, senza

considerare il fattore extra-infortunistico.

A proposito della valutazione enunciata dalla dr.ssa __________, il

TCA osserva che nella sua valutazione peritale del 19 dicembre 2017 – condivisa

e ripresa dalla specialista fiduciaria dell’assicuratore - la dr.ssa __________

ha già opportunamente stabilito l’inabilità lavorativa dell’assicurata tenendo

conto unicamente delle affezioni invalidanti (il disturbo di personalità). Ella

ha, infatti, valutato che la diminuzione della capacità lavorativa psichiatrica

del 20% è determinata “dalle caratteristiche di personalità quali l’instabilità

affettiva, dovuta a una marcata reattività dell’umore, ciò spiega i momenti

depressivi reattivi. Rabbia inappropriata, con a volte difficoltà a

controllarla o a cortocircuitarla sul corpo con somatizzazioni o accentuazione

dei sintomi fisici (es. acufeni). Difficoltà relazionali” (cfr. doc. 650).

La dr.ssa __________ ha, invece, correttamente escluso gli aspetti

psico-sociali estranei all’invalidità (cfr. doc. 650, nel quale l’esperta ha

indicato che “in questa assicurata sono ben presenti conseguenze di fattori non

assicurati, quali la disoccupazione, le difficoltà economiche e fattori

socio-familiari (figlio)”).

In questo contesto, è utile segnalare che effettivamente i fattori

psicosociali (problemi di coppia, difficoltà personali, disoccupazione,

problemi di natura finanziaria, ecc.) non figurano nel novero delle affezioni

alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (cfr. STF

9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 5.2.3 con riferimenti; cfr., pure, STCA

32.2018.189

del 14 ottobre 2019 consid. 2.12. e riferimenti ivi citati;

32.2019.10

del 20 gennaio 2020 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati; 32.2019.159

del 2 giugno 2020 consid. 2.8.), in particolare non vi figurano i problemi

reattivi a una decisione negativa dell’autorità, altrimenti la nozione legale

d’invalidità verrebbe svuotata di contenuto (cfr. STF 9C_799/2012 del 16 maggio

2013.

consid. 2.5 con riferimenti; 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2;

cfr., pure, STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 consid. 1.8. e rinvii ivi

citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.; 35.2022.44 del 6 marzo

2023).

Essendosi, quindi, la dr.ssa __________ basata sulla valutazione

peritale effettuata dalla dr.ssa __________, la quale ha operato una chiara

separazione tra le affezioni con ripercussioni sulla capacità lavorativa e,

invece, i fattori psicosociali privi di una tale influenza, il TCA non può che

concludere che l’inabilità lavorativa del 20% per ragioni psichiche faccia già

astrazione dai fattori psico-sociali.

Per tali ragioni, non può essere tutelata la valutazione con la

quale la dr.ssa __________ ha reputato che il 70% dell’inabilità lavorativa del

20% stabilita dalla dr.ssa __________ sia da ascrivere (anche) a fattori

extra-infortunistici di natura essenzialmente psicosociale, quali il senso di

ingiustizia nei confronti della CO 1 che non le avrebbe pagato tutte le

prestazioni alle quali ella ritiene di avere diritto, le preoccupazioni

finanziarie strettamente connesse con il rilascio del permesso B, ecc. (cfr.

doc. 664).

Assodato che l’art. 36 LAINF

trova applicazione nel caso di specie, il capoverso 2, seconda frase, di quella

disposizione prevede che una riduzione della rendita di invalidità quale

prestazione di lunga durata entra in linea di conto soltanto se lo stato preesistente

extra-infortunistico aveva già provocato una diminuzione durevole e importante

della capacità di guadagno, in altri termini se tale stato presentava già un

carattere invalidante (cfr. DTF 121 V 326 consid. 3b).

In casu, va, quindi, ancora

verificata l’esistenza o meno di una tale pregiudizialità da parte del disturbo

di personalità, preesistente, di cui è portatrice l’interessata.

A tale proposito, questo Tribunale rileva che dalla documentazione

agli atti non emerge che prima dell’infortunio l’assicurata abbia mai

presentato un’incapacità lucrativa di lunga durata per motivi psichici legati

al disturbo di personalità accertato dalla dr.ssa __________ nell’ambito della

perizia psichiatrica disposta dall’UAI e fatta propria dalla dr.ssa __________.

Basti al riguardo rilevare che già il dr. __________, suo psichiatra

curante fin dal 6 settembre 2011, in un referto del 7 marzo 2012 aveva

chiaramente indicato che la stessa non presentasse precedenti psichiatrici noti

(cfr. doc. 153). Analoghe considerazioni sono poi state nuovamente ribadite dal

dr. __________ nel referto del 6 febbraio 2024, indicando che “si tratta di una

paziente 60enne, senza gravi precedenti psichiatrici noti” (cfr. doc. 674).

Dall’insieme degli atti non emerge che l’insorgente abbia, prima

dell’infortunio, lavorato in misura inferiore al 100% per ragioni di natura

psichica. A tale proposito, nel referto del 23 ottobre 2024, la dr.ssa __________

ha espressamente indicato che “nell’anamnesi lavorativa la signora ha sempre

lavorato al 100% come infermiera prima in ambito ospedaliero pubblico e privato

in Italia e dal 2009 in Svizzera prima come frontaliera e poi come domiciliata

per tutto il 2010. Aveva iniziato le pratiche per creare un’Agenzia di __________

con altri collaboratori” (cfr. doc. M).

Alla luce di tali circostanze, tenuto conto della giurisprudenza e

della dottrina sopra illustrate (cfr. consid. 2.5.), analogamente a quanto stabilito

nella più volte menzionata DTF 121 V 331 – in cui la Corte federale ha

considerato ingiustificata la riduzione della rendita d'invalidità operata

dall’amministrazione, dato che il quadro dei disturbi psichici presenti prima

dell'infortunio non aveva mai pregiudicato in modo durevole la capacità

di guadagno - il TCA non può confermare la riduzione applicata dall’CO 1.

Pertanto, non essendovi spazio

per una riduzione della rendita di invalidità ai sensi dell'art. 36 cpv. 2,

seconda frase, LAINF, la diminuzione del rendimento del 20% per ragioni

psichiche va presa in considerazione integralmente.

Di conseguenza, la decisione

impugnata va riformata nel senso che alla riduzione di rendimento del 20% per i

soli disturbi uditivi va aggiunta, così come fatto dall’amministrazione (cfr. consid.

1.6.), la diminuzione del rendimento del 20% per ragioni psichiche (senza

riduzione), per una riduzione complessiva del 40%, corrispondente a una rendita

di invalidità di pari entità.

2.9

Visto l’esito del ricorso l’CO 1 verserà

all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa)

a titolo d’indennità per ripetibili.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è riformata nel senso che l’assicurata ha diritto a una rendita di

invalidità del 40% a far tempo dal 1° gennaio 2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurata,

patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti