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Decisione

35.2024.79

Discussa eziologia disturbi al piede sinistro. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia amministrativa esterna)

7 gennaio 2025Italiano39 min

dell’intervento chirurgico e le cure conseguenti”, in via subordinata il riconoscimento

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2024.79

mm

Lugano

7 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21

agosto 2024 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 4 ottobre 2023, __________,

nato nel 1975, dipendente della ditta __________ in qualità di falegname

serramentista e assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, stava salendo le scale con un’anta in mano, quando

“ha messo un piede in fallo sentendo un “crack” molto forte seguito da

dolore al piede sinistro” (cfr. doc. 1).

Fatti

I sanitari del Servizio di PS

della Clinica __________, consultati per la prima volta il 16 ottobre 2023,

hanno diagnosticato una sospetta lesione muscolo tendinea al polpaccio sinistro

(doc. 20).

Una RMN della caviglia sinistra

eseguita in data 6 dicembre 2023 ha mostrato in particolare una tendinopatia

preinserzionale achillea, ispessimento fusiforme preinserzionale, focali aree

di fissurazione intra sostanza e modesta paratendinite (doc. 47).

Con rapporto del 26 febbraio

2024, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha quindi formulato la diagnosi

di lesione parziale del tendine d’Achille della caviglia sinistra (doc. 42).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Nel corso del mese di aprile

2024, il dott. __________ ha chiesto all’assicuratore il benestare per eseguire

delle infiltrazioni di concentrato piastrinico, prospettando la possibilità di

sottoporre l’assicurato a intervento chirurgico in caso d’insuccesso (cfr. doc.

59).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 giugno 2024,

l’amministrazione ha dichiarato estinto con effetto immediato il proprio

obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio dell’ottobre 2023, posto che

da quella data i disturbi denunciati dall’assicurato non avrebbero più

costituito una conseguenza naturale di quell’evento (doc. 83).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 92), in

data 21 agosto 2024, l’CO 1 ha confermato in sostanza la sua prima decisione

(cfr. doc. 98).

1.3. Con tempestivo ricorso del 19

settembre 2024, RI 1, rappresentato dal sindacato RA 1, ha chiesto in via

principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, il rinvio

all’assicuratore per nuova valutazione e che venga riconosciuta “la possibilità

dell’intervento chirurgico e le cure conseguenti”, in via subordinata il riconoscimento

delle indennità giornaliere dal momento della loro sospensione fino

all’estinzione delle cure necessarie.

A sostegno delle proprie pretese,

la patrocinatrice contesta che alla valutazione espressa dal fiduciario dell’CO

1 possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio, considerate le

obiezioni sollevate dai medici privatamente consultati dall’assicurato e tenuto

conto in particolare che il dott. __________ “indica e specifica dando un

elemento fondamentale: “il trauma sarebbe stato di minore entità”. La lesione

non sarebbe stata tale. Il medico non nega la presenza di una debolezza, ma

questa non è tale da giustificare il tipo specifico di lesione” e che

l’insorgente dopo l’infortunio è tornato subito al lavoro “… ma comincia a

zoppicare sempre di più a causa del dolore tanto che è lo stesso datore di

lavoro che lo incita ad un controllo. Dodici giorni (il tempo trascorso prima

che egli consultasse un medico, n.d.r.) non sono tanti per chi ha interesse a

non perdere il lavoro e tende a voler superare ad ogni costo un momento che

considera difficile e cerca di curarsi a casa. Inoltre la soglia del dolore è

risaputo che sia un elemento molto soggettivo sia nell’aspetto di accentuare

sia nell’aspetto di minimizzare. Sono gli elementi concreti che devono essere

utili, il ricorrente zoppicava al lavoro e aveva male, inoltre lo stesso dott. __________

dell’__________ è colui che ventila l’opportunità di un intervento chirurgico”

(cfr. doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).

1.5. In data 14 novembre 2024, la

rappresentante dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e si

è riconfermata in sostanza nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc.

VII + allegati).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito il 26 novembre 2024, versando agli atti un

apprezzamento, datato 25 novembre 2024, del dott. __________ (doc. IX +

allegato).

In data 4 dicembre 2024, la

patrocinatrice dell’assicurato ha ancora formulato alcune sue considerazioni

attinenti all’oggetto litigioso (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine dal 10 giugno 2024

alle proprie prestazioni dipendenti dall’evento infortunistico del 4 ottobre

2023, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha semplicemente

scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento,

il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e

l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad

essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se

ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6. Nella concreta evenienza, dalle

carte processuali si evince che la decisione dell’CO 1 di porre fine alle

proprie prestazioni a contare dal 10 giugno 2024, è fondata essenzialmente sul

parere del proprio medico interno.

In effetti, con apprezzamento

“sintetico” del 21 maggio 2024, il dott. __________, spec. in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha sostenuto in particolare che “… la lesione

riscontrata all’interno della ecografia del 17.10.2023 non ha caratteristiche

di lesione post traumatica ma si inserisce in un quadro lesionale secondario a

una patologia tendinosica, ossia di un tendine malato, sfibrato nella matrice

tessutale, quindi più debole, patologia degenerativa riscontrata all’interno

della visione delle immagini della RM della tibiotarsica sinistra del 06.12.2023

dove è possibile tra l’altro osservare altri disturbi di natura degenerativa ai

tendini peronei e dalla visione delle immagini della RM del 10.04.2024, dove

tra l’altro si nota un peggioramento della patologia di base.”. A suo avviso,

quindi, a distanza di sei mesi dall’infortunio dell’ottobre 2023, la

sintomatologia denunciata non era più influenzata con probabilità preponderante

dalle conseguenze di quell’evento (doc. 72).

Con certificazione del 23 maggio

2024, il dott. __________, anch’egli chirurgo ortopedico e traumatologo, medico

curante specialista, ha obiettato che l’assicurato “…, prima dell’infortunio,

non aveva mai avuto alcun dolore a livello del tendine d’Achille sinistra anzi,

trattasi di un paziente molto attivo e sportivo con una forma fisica atletica.

Per questo motivo ritengo che la lesione parziale del tendine d’Achille sia da

ricondurre all’infortunio.” (doc. 76).

Interpellato dall’amministrazione

prima dell’emanazione della decisione formale, il dott. __________ si è riconfermato

nella propria posizione, rilevando che il curante specialista non aveva preso

“alcuna posizione sulla presenza di una patologia tendinea achillea soggiacente

il trauma; inoltre il fatto che l’assicurato prima dell’evento del 04.10.2023

non lamentasse alcun disturbo mentre ora ha dolori non giustifica

necessariamente la presenza di un nesso di causalità probabile tra i disturbi

ancora lamentati e l’infortunio.” (doc. 78).

Rispondendo ai quesiti

sottopostigli dall’allora patrocinatore del ricorrente, con rapporto del 10

luglio 2024, il dott. __________ ha dichiarato che risulta difficile sapere se

la lesione tendinea parziale si sarebbe prodotta anche senza l’infortunio, “in

quanto non è prevedibile una eventuale rottura spontanea del tendine di Achille

senza un trauma, nemmeno alle eventuali tempistiche. Senza dubbio il

traumatismo è stato di notevole entità ed è stato l’evento che ha causato la

rottura del tendine il giorno dell’infortunio” e che “non si può sostenere che

la presenza di una lesione del tendine sia di sola ed unicamente causa

traumatica, in quanto la preesistente tendinosi causa una debolezza del tendine

che predispone il tendine stesso ad una possibile lesione con un trauma di

minore entità. Questo però non sembra essere il caso in quanto il traumatismo è

stato di notevole entità.” (doc. 96, p. 2).

Unitamente all’impugnativa, la

patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto una “consulenza ortopedica e parere

medico-legale” del Prof. dott. __________, spec. in ortopedia a __________ (IT,

prov. TA).

Lo specialista privatamente

consultato dall’assicurato, dopo aver precisato di non aver esaminato le

immagini della RMN del dicembre 2023 (ma soltanto la relativa refertazione) e

rilevato che la tendinosi è causata da continue sollecitazioni o microtraumi e che

può rimanere asintomatica anche a lungo, ha affermato che, in concreto, la

tendinosi “non si era manifestata in nessun modo prima del trauma, malgrado il

lavoro piuttosto pesante e gli sport che praticava. Evidentemente la

preesistente tendinosi dell’achilleo era di assai lieve entità (come dimostra

la RMN del 6.12.2023) e si è aggravata in seguito al trauma, come dimostra la

RMN eseguita al RI 1 quattro mesi più tardi, il 10.4.2024. In questa, oltre

agli esiti della lesione tendinea non ancora completamente guarita, si rendono

ancora più evidenti i segni della tendinosi. Evidentemente il carico (e

fors’anche le sollecitazioni della fisioterapia, ma non ho alcun elemento per

affermarlo con certezza) hanno determinato un aggravamento della tendinosi e

del quadro clinico complessivo della caviglia in generale, non essendo ancora

guarita la lesione del tendine. (…). Nell’ultima RMN del 9.9.2024, l’esame del

CD metteva in evidenza un ingrossamento fusiforme del tendine achilleo, con

un’area cicatriziale irregolare in molti punti incompleta, circondata a tratti

da tessuto infiammatorio: testimonia una non corretta cicatrizzazione della

lesione.”.

Quindi, secondo il dott. __________,

il ricorrente “ha avuto un infortunio sul lavoro in seguito al quale ha

riportato una rottura non completa del tendine di Achille. Tale lesione è

incontrovertibilmente di natura traumatica”, “tale lesione si è verificata in

un contesto di tendinosi iniziale (dato che è poco presente nella prima RMN del

6.12.2023, eseguita dal RI 1 a due mesi dal trauma). Tale tendinosi, se pure

c’è stata, non può aver determinato la lesione (provocata, invece da una

distorsione della caviglia mentre l’assicurato trasportava un peso per una

scala), né può aver ritardato la sua guarigione. Può aver rappresentato

soltanto una predisposizione, una minore resistenza alla lesione, che non si

sarebbe comunque verificata se non fosse avvenuto l’evento traumatico” e

“l’intervento chirurgico si attua per curare gli esiti della rottura del

tendine e non per la tendinosi, per la quale – come è noto – vi sono altre

terapie.” (doc. 103).

Con apprezzamento del 7 ottobre

2024 (doc. III 1), il dott. __________ ha preso posizione in merito alle

valutazioni espresse dagli specialisti interpellati dall’insorgente.

Preliminarmente, il medico __________

ha spiegato che quello di Achille è il tendine più forte del corpo umano e che

i fattori di rischio per una sua rottura sono “età superiori ai 35-40 anni, le

disfunzioni muscolari, il genere maschile, l’assunzione di antibiotici

chinolonici, steroidi anabolizzanti e cortisone, microlesioni dovute a

sovraccarichi, ad esempio durante lo sport o ripetuti lavori onerosi dal punto

di vista fisico associati, malattie come il diabete mellito ed il sovrappeso:

nel caso in essere sappiamo che il Sig. RI 1 era uno sportivo, che praticava un

lavoro oneroso dal punto di vista fisico e che al tempo del trauma del

04.10.2023 si trovava in uno stato di obesità di II grado (…)”.

D’altro canto, egli ha sostenuto

che quello occorso nell’ottobre 2023 è stato un trauma di moderata entità,

tenuto conto che “… immediatamente dopo l’evento non ci fu platealità, non fu

necessario recarsi immediatamente a un’attenzione medica in Pronto Soccorso,

non si chiamò un’ambulanza, non fu necessario recarsi da un medico né il giorno

stesso e neppure nei giorni successivi e non ci fu alcuna inabilità lavorativa;

la prima volta che l’assicurato richiese un’attenzione medica fu in data

16.10.2023, ossia dodici giorni dopo la data del trauma, presso il Pronto

Soccorso ortopedico della Clinica __________ dove fu sospettata una lesione

muscolo tendinea al polpaccio sinistro. A riprova del fatto che in data

04.10.2023 non avvenne alcun importante trauma all’articolazione tibiotarsica

sinistra dell’assicurato, vi è la constatazione che all’interno del rapporto

del Pronto Soccorso del 16.10.2023, nel paragrafo dell’anamnesi fu riportato

che il paziente, trasportando un peso, subì una semplice “distrazione a carico

della gamba sinistra”, mentre nel paragrafo “Status” non fu riconosciuta

un’articolazione tibiotarsica tumefatta o con versamento, non furono descritti

ematomi o segni clinici di un trauma recente quali quelli che avremmo dovuto

attenderci in un infortunio di tenore tale da determinare una lesione del

tendine d’Achille e con successivi dodici giorni di lavoro onerosi a seguito,

ma fu descritto un solo dolore al passaggio muscolo tendineo del polpaccio con

un mantenimento della posizione corporea sulle punte e un test di Thompson

negativo. Ad ulteriore riprova della presenza di un trauma di natura moderata

occorso all’articolazione tibiotarsica sinistra del signor RI 1 del 04.10.2023

vi fu quanto riportato successivamente dal dott. med. __________, nel paragrafo

“Anamnesi” del suo rapporto medico del 19.04.2024 (…).”.

Inoltre, sempre secondo il

fiduciario, il tendine d’Achille in questione era già indebolito prima

dell’evento traumatico da una patologia infiammatoria degenerativa, così come lo

dimostrano gli esiti della RMN del 6 dicembre 2023, la quale ha evidenziato unicamente

delle “… patologie infiammatorie e degenerative progredienti, tra cui una

tendinopatia pre-inserzionale achillea, un ispessimento fusiforme

pre-inserzionale con spessore massimo di 13 mm, focali aree di fissurazione

intra-sostanza associata a modesta paratendinite, una tenosinovite dei

peronieri con fissurazione intra-sostanza sottomalleolare del peroneo breve ed

una grossolana esostosi sul versante antero-laterale della testa astragalica

oltre ad alterazioni tendinosiche inserzionali del tibiale posteriore, senza il

reperto di chiare alterazioni tegumentarie di natura post-traumatica.

L’assicurato fu quindi valutato a più riprese dal Dr. med. __________, FMH in

chirurgia ortopedica, il quale raccomandò solo una cura conservativa ed in data

10.04.2024 si sottopose ad un nuovo esame RM dell’articolazione tibiotarsica

sinistra che mostrò un peggioramento della patologia tendinosica achillea tale

da indurre il dott. med. __________ all’interno del suo rapporto medico del

19.04.2024 a certificare la diagnosi di: “ITA”, acronimo che indica una

infiammazione del tendine di Achille con una problematica corrente definita di

“Dolore su lesione intrasostanza tendine d’Achille (con severa tendinosi)

sinistro su infortunio da iperflessione dorsale” (meccanismo biomeccanico non

assimilabile a quello di una distorsione) senza menzionare la presenza di

alcuna lesione tegumentaria di sicura natura post infortunistica.”.

Tenuto conto di tutti questi

aspetti, il dott. __________ è pervenuto alla conclusione che la relazione causale

è “… solo possibile tra i disturbi lamentati dal signor RI 1 alla regione

posteriore dell’articolazione tibiotarsica sinistra successivi alla data del

10.04.2024 (ossia sei mesi dopo la data dell’infortunio) con il trauma moderato

del 04.10.2023, (…)”, precisando ancora in questo contesto che quando si è

confrontati a una lesione traumatica del tendine d’Achille, esso “… si

lacera in modo percettibile, con dolore forte e lancinante nella parte

inferiore del polpaccio e della parte posteriore dell’articolazione della

caviglia ed inoltre la capacità di camminare e stare in piedi viene

immediatamente limitata in modo significativo, ossia ad esempio non è più

possibile sollevarsi sulla punta del piede interessato.”.

A proposito delle considerazioni

contenute nel referto 10 luglio 2024 del dott. __________ (cfr. supra),

il fiduciario ha osservato segnatamente che “… le lacerazioni tendinee

post-traumatiche anche parziali hanno caratteristiche molto ben distinguibili,

ossia caratterizzate da un’interruzione spesso trasmurale, ossia netta della

parete esterna tessutale (muro) con una lacerazione che avviene attraverso

l’intero spessore della parete tegumentaria; differentemente le lesioni

tendinee che riconoscono una genesi degenerativa sono caratterizzate dalla

progressiva, lenta ed inesorabile trasformazione metaplastica dei tenociti in

condrociti, da un’evoluzione fibrocartilaginea del tendine e dall’assenza di

processi riparativi quali quelli evidenti all’interno della visione delle

immagini della RM del 10.04.2024 dove emergeva un peggioramento della

tendinosi, patologia infiammatoria del tendine antecedente la data del trauma,

che induceva il dott. med. __________ all’interno del suo rapporto medico del

19.04.2024 a porre una diagnosi di “ITA” (…).”.

Per quanto concerne il contenuto

del rapporto 16 settembre 2024 del dott. __________, il dott. __________ ha dapprima

dichiarato di non poter condividere, richiamate le spiegazioni da lui fornite

in precedenza e tenuto conto di quanto emerso dalla restante documentazione

agli atti, l’affermazione secondo la quale l’assicurato subì una distorsione

della caviglia sinistra, quella secondo la quale, a margine della consultazione

del 19 aprile 2024, il dott. __________ avrebbe diagnosticato dei postumi di

lesione del tendine di Achille, come pure quella secondo cui la tendinosi

dell’achilleo messa in luce dalla risonanza magnetica del 6 dicembre 2023,

sarebbe stata modesta, rispettivamente di assai lieve entità.

In merito alle risultanze della

RMN del settembre 2024, il medico __________ rimprovera al Prof. __________ di

non aver chiarito i motivi medico-scientifici per cui i reperti evidenziati in

quell’occasione sarebbero ancora da imputare al noto evento traumatico,

precisando che, a suo avviso, “la patologia tendinopatica preesistente è

progredita ma non è possibile ammettere che la stessa “sia ancora tenuta in

piedi dal trauma” secondo il nesso (recte: criterio) della probabilità

preponderante, in quanto avendo chiarito precedentemente che in data 04.10.2023

avvenne un trauma di moderata entità e che dalla visione delle immagini della

RM del 06.12.2023 non furono riscontrate chiare lesioni post traumatiche di

alcun tenore, appare più corretto eziopatologicamente propendere verso una

progressione naturale della patologia degenerativa riguardo la genesi delle

lesioni tendinee rilevate successivamente al tendine d’Achille sinistro dell’assicurato

anziché ad una condizione lesionale secondaria a noxe post traumatiche tra

l’altro mai riscontrate.”.

Infine, il fiduciario dell’CO 1

ha pure approfondito l’eventualità che l’infortunio in discussione abbia

peggiorato direzionalmente (e non soltanto transitoriamente) lo stato morboso preesistente

del tendine di Achille, fornendo al riguardo le seguenti spiegazioni:

" (…) tale

condizione apparirebbe poco realistica per due ordini di ragioni, in primis le

caratteristiche lesionali emerse alla RM della tibiotarsica sinistra del

06.12.2023 ove non si palesarono chiare noxe tessutali post traumatiche ma solo

lesioni tendinee intrasostanza e ove si fosse trattato di chiare lesioni

post-traumatiche difficilmente con un quadro strutturale tegumentario già

compromesso in partenza l’assicurato sarebbe riuscito a terminare la giornata

di lavoro del 04.10.2023; inoltre la constatazione che dopo dodici giorni, all’esame

obiettivo presso il PS della clinica __________, non furono riscontrate

tumefazioni, ematomi o segni infiammatori nella regione posteriore dell’articolazione

tibiotarsica sinistra e neppure chiari segni clinici patognomonici di una

problematica post traumatica acuta del tendine achilleo sinistro (al punto da

far sospettare al Dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, che si trattasse

Considerandi

di una lesione muscolo tendinea al polpaccio sinistro) risulta dirimente nei

confronti di una diatesi di natura morbosa degenerativa; ed anche lo stesso

assicurato nell’accesso al PS del 16.10.2023 non descrisse un chiaro infortunio

al tendine achilleo sinistro, inducendo il Dr. med. __________ a certificare:

“Paziente che mercoledì trasportando un peso, ha subito una distrazione a

carico della gamba sinistra”. Un secondo ordine di ragioni sono rappresentate

dalle caratteristiche intrinseche dell’assicurato in quanto portatore di

fattori di rischio tra cui l’obesità di grado II (con valore IMC di 36,4), la

concomitante attività sportiva e una professione onerosa dal punto di vista

fisico, l’età ed il sesso maschile.”

In corso di causa, la

rappresentante dell’assicurato ha versato agli atti ulteriore documentazione

medica.

Con certificazione dell’8

novembre 2024, il dott. __________ ha dichiarato che è “senz’altro plausibile

che una parziale lesione del tendine d’Achille non impedisca al paziente, nel

caso specifico ricordo che si tratta di una persona sportiva e con una buona

resistenza fisica, di continuare con moderazione le sue attività grazie anche

all’assunzione regolare di antidolorifici.” (doc. G 2).

Con il complemento del 21 ottobre

2024.

(doc. G 1), il dott. __________ ha commentato criticamente talune

considerazioni espresse dal medico __________ dell’assicuratore.

In merito alla natura del trauma

subito nell’ottobre 2023, lo specialista ha osservato di avere nel frattempo

interpellato telefonicamente l’assicurato e, in base a quanto da lui

dichiarato, “si è trattato di una distrazione della caviglia e del piede, che

ha provocato una lesione parziale del tendine d’Achille”.

A proposito del ritardo con il

quale è stato in concreto consultato un medico, il Prof. __________ ha riferito

che il ricorrente si è curato autonomamente al proprio domicilio e che ha

evitato di recarsi immediatamente dal medico per il timore di perdere il posto

di lavoro.

Trattandosi della patogenesi

della rottura parziale del tendine di Achille sinistro, il dott. __________ ha

fornito le seguenti spiegazioni:

" (…) Il

tendine di Achille o tendine calcaneare è una grossa fascia fibrosa, lunga

circa 15 cm, che parte dalla metà della gamba e scende restringendosi verso il

basso sino ad inserirsi sulla tuberosità del calcagno. Riceve le fibre

terminali dei muscoli della loggia posteriore della gamba (poplitei,

gastrocnemio e soleo). Una borsa mucosa lo separa dal muro posteriore dell’osso.

Il tendine è molto robusto e quindi si spiega come la distorsione

occorsa a RI 1 il 4.10.2023 abbia interessato “poche fibre”, il che non inficia

minimamente l’azione lesiva del trauma.

Inoltre il tendine di RI 1 risulta affetto – come si evince dai

reperti ecografici e RMN – da una tendinosi: una forma degenerativa, cronica,

ad andamento variabile, che colpisce i tendini del corpo più soggetti alla

sollecitazione (movimenti ripetitivi, microtraumi durante lavoro e sport,

frequenti cadute, ecc.).

Il tendine di Achille è fra quelli maggiormente interessati dalle

tendinosi, le quali, però possono decorrere asintomatiche (o quasi), e quindi

non essere avvertite, per tutta la vita.

Per quanto concerne una eventuale rottura spontanea la compagnia

assicuratrice chiese nel luglio scorso alla Clinica __________, dove il RI 1

era in cura, se la lesione parziale del tendine di Achille da cui era affetto

“si sarebbe prodotta senza un trauma”. La risposta fu “non è prevedibile una

rottura spontanea del tendine di Achille senza un trauma” e, nel caso

specifico, “è stato l’evento (traumatico” che ha causato la rottura del

tendine”. Questa è stata la risposta del dott. __________, che da parte mia va

sottoscritta integralmente, senza alcuna riserva.

La tendinosi – lo afferma pure il dott. __________ – può aver solo

indebolito il tendine, ma senza il trauma non ci sarebbe mai stata alcuna

rottura.

Senza il trauma (modesto come afferma la CO 1 o “di notevole

entità” come sostiene __________) la tendinosi di RI 1 poteva andare avanti per

anni, anche per l’intera esistenza, senza provocare alcun danno al soggetto;

nel caso specifico non si sarebbero verificati, né sarebbero persistiti i

disturbi algo-disfunzionali che affliggono RI 1 ormai da un anno.”

Il Prof. __________ ha infine

dichiarato di rinunciare a rispondere alle obiezioni che il dott. __________ ha

sollevato nei confronti della sua valutazione medico-legale, in quanto si

tratterebbe di “… argomentazioni speciose e strumentali di tipo polemico, di

scarso o nessun fondamento scientifico. Si arrampica sugli specchi, al solo

scopo di avvallare (recte: avallare) la tesi della CO 1. Interpreta a

modo suo, in maniera distorta, una RMN effettuata da RI 1 il 6.12.2023 (…):

constata al CD fatti infiammatori dovuti al trauma o accentuatisi con esso,

segnala una protuberanza ossea che il paziente aveva alla nascita e la nota

tendinosi, facendoli passare come elementi essenziali della patologia in atto,

trascurando o mettendo in secondo piano gli esiti della lesione tendinea, che

invece è la causa di fatto e che ancora sostiene, in modo prevalente, la

patologia stessa. Mette in bocca al dott. __________ affermazioni che non ha

fatto, interpretando a suo modo l’acronimo ITA. Se la prende anche con il dott.

__________, il quale ha fatto sino all’ultimo il suo dovere di medico

coscienzioso e attento.”.

Con rapporto datato 25 novembre

2024, il dott. __________ ha ritenuto che i referti dei dottori __________ e __________,

così come le obiezioni sollevate dalla patrocinatrice dell’insorgente, non

fossero atti a modificare le sue conclusioni in merito all’eziologia della

diagnosticata lesione parziale del tendine di Achille, e ciò in base all’argomentazione

da lui sviluppata nei suoi precedenti apprezzamenti (cfr. doc. IX 1).

2.7

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, pag. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve,

a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5.

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid.

4b).

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi nel

caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua

disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter concludere, con la

necessaria tranquillità, che al momento in cui l’assicuratore resistente ha

posto termine alle proprie prestazioni (giugno 2024), le conseguenze

dell’infortunio del 4 ottobre 2023 si fossero completamente e definitivamente

estinte.

Preliminarmente occorre precisare

che, non essendo la decisione impugnata fondata

su una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA, può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).

Ora, ai referti del medico

interno all’amministrazione, su cui si fonda essenzialmente il provvedimento

impugnato, non può essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per ritenere

che, nel giugno 2024, RI 1 non presentava più alcun postumo dell’evento

traumatico assicurato.

Al riguardo, il TCA constata che,

sulla questione riguardante l’eziologia dei disturbi interessanti l’estremità

inferiore sinistra a decorrere dal 10 giugno 2024, dalla documentazione a

disposizione emergono pareri medici specialistici divergenti.

Occorre innanzitutto rilevare che

tutti sono concordi nel ritenere che il tendine achilleo sinistro era tendinosico

già prima dell’infortunio e che per tale ragione presentava una minore

resistenza alle lesioni.

I pareri divergono però a

proposito del ruolo causale giocato dall’evento traumatico del 4 ottobre 2023.

In effetti, se da una parte il

dott. __________ ha sostenuto che l’insorgente avrebbe raggiunto lo status

quo sine a distanza di 6 mesi dal noto evento, responsabile di aver

peggiorato soltanto transitoriamente il preesistente stato morboso del

piede sinistro (cfr. doc. 72, doc. 78, doc. III 1 e doc. IX 1), dall’altra

parte i dottori Davanzo e Iacovelli hanno entrambi ritenuto che l’infortunio

assicurato ha invece provocato un peggioramento direzionale, nella forma

di una rottura parziale del tendine di Achille del piede sinistro (cfr. doc. 76,

doc. 96, doc. 103, doc. G 1 e doc. G 2).

Per quanto concerne il dott. __________,

spec. FMH in ortopedia e traumatologia, se è vero che, con il suo referto del

19.

aprile 2024, ha segnalato che il tendine di Achille era “molto tendinosico

già prima della lesione”, è altrettanto vero che ha dichiarato che la

diagnosticata lesione del tendine d’Achille è “… avvenuta per una

iperflessione dorsale, mentre camminava trasportando un peso durante il

lavoro.” (doc. 59 – il corsivo è del redattore).

Per quanto concerne la tesi del

medico fiduciario secondo la quale l’evento infortunistico dell’ottobre 2023,

da lui definito “di natura moderata”, non sarebbe stato idoneo a provocare la

rottura del tendine achilleo, si segnala che nella letteratura medica si cita

quale esempio di meccanismo potenzialmente lesivo del tendine di Achille, il

fatto di mancare il gradino di una scala oppure il fatto di mettere il piede in

un avvallamento del suolo, cosicché improvvisamente l’intero peso del corpo

grava sul tendine di Achille (cfr. E. Ludolph (Hrsg.), Der Unfallmann,

Begutachtung der Folgen von Arbeitsunfällen, privaten Unfällen und

Berufskrankheiten, Springer 2013, p. 414).

Nel caso concreto, nell’annuncio

d’infortunio è stato dichiarato che l’assicurato stava salendo le scale

trasportando un’anta, quando ha messo il piede sinistro in fallo e ha sentito

un “crack” molto forte seguito da dolore (doc. 1).

Nel rapporto 21 ottobre 2024, il

dott. __________ riferisce di aver chiesto al paziente di descrivere in modo

più preciso l’infortunio, il quale avrebbe avuto la seguente dinamica: “Il

4.10.2023, insieme a due colleghi, ero incaricato di trasportare a mano una grossa

anta di 200-300 kg. Dovevamo sistemarla in un appartamento sito al 2° piano di

uno stabile. Salendo le scale, trasportavo la pesante anta con un collega

mentre il terzo ci seguiva. Ad un tratto mettevo il piede sinistro in fallo

(non so se a causa del gradino scivoloso o di qualcosa che si trovava sopra di

esso) e mancavo con il piede il gradino. Mentre battevo il piede per terra, sul

gradino sottostante, mi procuravo una forte distorsione della caviglia e

percepivo allora il famoso crack. In quel momento tutto il peso del corpo

gravava sul piede infortunato e l’impatto sarebbe stato ben più forte se non mi

fossi appoggiato (e sostenuto) con la spalla sinistra al muro” (doc. G 1).

Da notare che, contrariamente a

quanto avviene di regola, nel caso concreto l’istituto assicuratore non ha

proceduto all’audizione dell’assicurato volta, in particolare, a chiarire la

dinamica del sinistro.

In questo contesto, il TCA

ricorda ancora che, conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso

di causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento

infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto

allo stesso modo. Non è comunque necessario che l’infortunio rappresenti la

causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato

eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico -

alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine qua non di

quest’ultimo (cfr. J.M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents

obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit.,

p.51; cfr. altresì STCA 35.2023.73 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.8.).

Quando

sussistono almeno “lievi dubbi” circa l’affidabilità di un rapporto medico, la

giurisprudenza federale prevede, poi, che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorra

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465; STF

8C_768/2023 del 14 agosto 2024 consid. 3.2.; 8C_247/2018 del 1° aprile 2019

consid. 6.2.2).

Per quanto attiene al caso di specie,

questo Tribunale non è in grado di dirimere la lite, con la necessaria

tranquillità, sulla base della documentazione agli atti.

Si impone, pertanto, un

approfondimento peritale.

2.9

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.

Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten

zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei

nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge

im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV

Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale

che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9

novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le STF 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3;

STF 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; STF 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti

all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V

465), già per il fatto che la decisione impugnata si fonda sul parere del

proprio medico interno.

Per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se, al momento in cui l’CO 1

ha posto termine alle prestazioni (giugno 2024), l’assicurato presentava

ancora dei disturbi in relazione di causalità naturale (e adeguata) con l’infortunio

del 4 ottobre 2024, oppure no.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni

dal profilo materiale e temporale.

2.10

Considerato l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato

da un sindacato, l’importo fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20

febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato,

rappresentato da un sindacato, l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti