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Decisione

35.2024.8

Discussa l'esistenza di un infortunio, rispettivamente di una lesione parificata, trattandosi di un'infermiera che ha dovuto trasferire un paziente dal letto alla barella dell'ambulanza

3 giugno 2024Italiano30 min

l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2024.8

mm

Lugano

3 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2023 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 1° settembre 2022, la __________

ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che la propria dipendente RI 1, infermiera,

in data 30 agosto 2022, si era fatta male alla spalla sinistra “alzando un

paziente” (doc. 2).

L’esame di RMN della spalla

sinistra del 6 settembre 2022 ha evidenziato una flogosi articolare con

fenomeni degenerativi scapolo-omerali e acromio-claveari, una borsite

subacromion-deltoidea con ispessimento della sinovia, una lesione parziale del

profilo anteriore del tendine del muscolo sovraspinato, fenomeni degenerativi

dell’infraspinato, del sottoscapolare e del capolungo del bicipite con borsite

a livello del solco omerale e una degenerazione del cercine glenoideo (doc. 7).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 maggio 2023,

l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito

dell’evento occorso il 30 agosto 2022, sostenendo, da un lato, che i disturbi

alla spalla sinistra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi

di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione

parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 32).

A seguito dell’opposizione

interposta il 28 giugno 2023 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc.

36), in data 22 dicembre 2023, l’assicuratore ha confermato in sostanza la sua

prima decisione (doc. 38).

1.3. Con tempestivo ricorso del 1°

febbraio 2024, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga

accertato che il sinistro annunciato rappresenta un infortunio o una lesione

parificata, che gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto per determinare

il diritto alla rendita e che il grado dell’invalidità venga stabilito in base

a una perizia medica neutrale.

A sostegno delle proprie pretese,

la patrocinatrice ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:

" (…). La CO

1 con decisione, passibile di opposizione, in data 30 maggio 2023 ha negato

l’esistenza di “un evento infortunistico in senso giuridico, né di una lesione

corporale comportante un obbligo prestativo” e questo sebbene e contrariamente

a quanto affermato dalla CO 1 il dr. __________, che segue la signora RI 1 da

tempo, il danno oggi esistente è riconducibile senza ombra di dubbio a un

infortunio avvenuto sul posto di lavoro. Ci si riferisce in particolare allo

scritto del 27.04.2023 dove viene descritta la dinamica dell’evento come tale.

Lo stesso medico riconferma nello scritto 13.06.2023 la situazione

e le cause, così come le conseguenze per la stessa indicando in particolare una

limitazione nei movimenti (la paziente fatica, tuttavia, sempre ad eseguire

attività a livello dell’orizzontale e a sollevare pesi). Pur indicando che vi è

stato un lieve miglioramento, non ritiene che questo miglioramento sia tale da

permettere una ripresa completa dell’attività come infermiera. Lo specialista

conferma una capacità lavorativa ridotta al 50%. Parimenti lo stesso afferma

che non vi sono soluzioni chirurgiche suscettibili di risolvere la situazione e

consiglia quindi di continuare il trattamento riabilitativo.

4.

Il rapporto allestito dal medico di fiducia della CO 1 non mette

affatto in discussione che l’evento rientri tra quelli di cui all’art. 6 cpv. 2

Lainf. Erroneamente però a mente della ricorrente e del di lei specialista lo

stesso fa risalire a “fenomeni degenerativi” la situazione attuale dimenticando

l’evento traumatico del 30 agosto 2022. Vi è infatti da chiedersi – e su questo

il medico di fiducia della CO 1 non si esprime – se senza questo evento

traumatico la ricorrente si troverebbe oggi nello stesso stato in cui si trova.

Notasi a questo proposito che il medico di fiducia alla domanda se

si è in presenza di una diagnosi ai sensi dell’art. 6/2 LAINF risponde in modo

positivo, senza ma e senza se. Alla domanda successiva e cioè se l’evento

traumatico del 30 agosto 2022 può esserne la causa altrettanto tassativamente risponde

no. Nell’ambito della motivazione il medico di fiducia osserva che non vi sono

segni collaterali per una distrazione all’evento traumatico e riconduce tutto a

una degenerazione, per concludere che con probabilità preponderante la diagnosi

di elenco 6.2 dunque è maggiormente la causa degenerativa.

5.

A fronte di questa presa di posizione si ha però:

. l’affermazione del Dr. med. __________ che costata una lesione

parziale del profilo anteriore del sovraspinato senza retrazioni (cfr. lettera

06.09.2022);

. L’affermazione del Dr. med. [__________, n.d.r.] Specialista in

chirurgia ortopedica e traumatologia, che riconferma e lo fa in tutte le sue

comunicazioni, l’evento che è stato all’origine della sublussazione/lussazione

della spalla corrisponde a quello di un infortunio (cfr. lettera 27.04.2023

dove ben spiega l’evento come tale e le relative conseguenze). (…).” (doc. I)

1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

Fatti

1.5. In data 8 marzo 2024, l’avv. RA 1

si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.

doc. V).

L’11 marzo 2024,

l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare

(doc. VII).

In data 20 marzo 2024, lo stesso

assicuratore resistente ha ribadito quanto già esposto nell’allegato di

risposta (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la

questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il

diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 30 agosto 2022,

oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio

esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. Nel caso di specie, è innanzitutto

utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è

chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna

applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede, il

TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasta vittima di un

infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende,

nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

"- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51).

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di

infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore

esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto

che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato

come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un

fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si

svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121

V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b,

147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6. Conformemente alla giurisprudenza,

tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli

elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette

di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice

constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111

V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,

p. 267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. In concreto, in data 1° settembre

2022, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il

30 agosto 2022 era accaduto un evento che aveva riguardato la spalla sinistra.

L’evento è così stato descritto:

" Alzando

un paziente si è fatta male la spalla sinistra" (doc. 2).

Invitata dall’amministrazione a

descrivere nel dettaglio la dinamica del sinistro, l’8 settembre 2022 la

ricorrente ha dichiarato quanto segue:

" Durante

turno lavorativo, necessità di spostare una residente anziana dal letto alla

barella dell’ambulanza.”

Alla domanda “è avvenuto qualcosa

di particolare (scivolamento, caduta, ecc.)?”, ella ha risposto “Nessun

evento straordinario da segnalare”.

Interrogata a proposito della

responsabilità dell’evento, la ricorrente ha affermato trattarsi di un

infortunio professionale e che nella struttura in cui lavora sono presenti

delle barriere architettoniche.

L’insorgente ha infine firmato

di proprio pugno il questionario (doc. 6).

Con rapporto 8 settembre 2022, il

medico curante dell’assicurata, dott. __________, ha descritto la fattispecie

nei seguenti termini:

" Infermiera

in CPA, sollevando una paziente ha avvertito improvviso e forte strappo alla

spalla sinistra”

(doc. 8; dello stesso autore e

dello stesso tenore si veda pure il doc. 10).

Dopo aver appreso del rifiuto di

assumere il caso da parte dell’assicuratore convenuto (doc. 17), l’insorgente

ha prodotto il rapporto 28 febbraio 2023 del Prof. dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedia e traumatologia. Da questo documento risulta in

particolare che “cercando di sorreggere un paziente [l’assicurata,

n.d.r.] ha allungato il braccio con cedimento a livello della spalla e fitta

dolorosa.” (doc. 26).

Agli atti figura un secondo

referto del dott. __________, datato 27 aprile 2023, dal quale si evince quanto

segue a proposito della dinamica dell’evento del 30 agosto 2022:

" (…). Segnalo

che l’evento che è stato all’origine della sublussazione/lussazione della

spalla corrisponde, a mio modo di vedere, a quello di infortunio. Infatti, si

trattava di una situazione di urgenza dove il residente della casa per anziani

presentava sintomi di infarto miocardico ed era instabile. Durante il

trasferimento dal letto alla barella dell’ambulanza vi è stato un momento nel

quale il paziente rischiava di cadere a terra in quanto la camera era stretta e

gli intervenenti erano mal posizionati e non riuscivano a trasferire il

paziente. La signora RI 1 ha dunque dovuto sporgersi in avanti al di sopra

della barella. In questo momento la spalla era dunque in una posizione

sbilanciata ed innaturale.” (doc. 29)

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito

all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che,

secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le

spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008

UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.

3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa

M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della

prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è

data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica

dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al

proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle

particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.

Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può

perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti

presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.

2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della

causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546

consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001).

Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa

risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che

il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla

seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la

prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In concreto, in ossequio ai

principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la

propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su

quanto dichiarato dall'assicurata l’8 settembre 2022 (cfr. doc. 6).

In quella sede, ella ha affermato

che il dolore alla spalla sinistra era insorto nello spostare una paziente dal

letto alla barella dell’ambulanza, senza che fosse accaduto qualcosa di

straordinario. Il fatto che la ricorrente sarebbe stata costretta a compiere “un

movimento del tutto innaturale con l’arto superiore sinistro cercando di

proteggere il paziente da una caduta, sorreggendolo e facendo leva sull’arto”

(cfr. doc. 29), è una circostanza che ha modificato la sostanza della prima

versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente andate come è stato

sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale ragione l’insorgente non

l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali quesiti sottopostile

dall’amministrazione.

In tale contesto, va sottolineato

che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il

proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del

genere di quello che figura agli atti sub doc. 6, ritenuto che spetta

normalmente al datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che

gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo

(“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2022.69 del 30 gennaio

2023 consid. 2.9; 35.2014.17 del 4 marzo 2015). Da qui l’importanza che

rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle

specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio,

come si è svolto l’evento e secondo quali modalità.

Da notare che la versione

determinante è stata descritta di proprio pugno dall’assicurata e, tra l’altro,

corrisponde pure nella sostanza a quella figurante nell’annuncio d’infortunio ("Alzando

un paziente si è fatta male la spalla sinistra" - doc. 2) e nelle

certificazioni del dott. __________ (doc. 8 e 10).

2.9. Nella presente fattispecie, la

dinamica dell’evento determinante è dunque quella contenuta nel questionario

LAINF dell’8 settembre 2022, e meglio “Durante turno lavorativo, necessità

di spostare una residente anziana dal letto alla barella dell’ambulanza.”

(doc. 6).

Dal medesimo documento si evince,

segnatamente, che l’insorgente, nata nel 1966 (cfr. doc. 1), è alta 173 cm e

pesa 84 kg, mentre il peso dell’utente che ha dovuto trasferire è di 70 kg.

In una sentenza U 166/04 del 18

aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 n. 56 p. 265, il TF ha ammesso il

carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57

kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata

un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg,

che stava improvvisamente per cadere.

In una sentenza 35.2005.98 dell'8

marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che nel caso

di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando da

sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg,

Considerandi

l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava

scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno

riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5), andava ammessa la

straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.

In una sentenza 35.2006.78 del 24

gennaio 2007, il TCA è giunto alla medesima conclusione trattandosi di una “assicurata,

di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio

2006.

mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la

Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso

l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.

In una sentenza 8C_403/2010 del 6

dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…). Il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un

fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di

buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale

in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del

peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in

considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni

quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato

propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).

Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.

U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un

evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per

evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo

trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella

adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da

lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04

del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il

caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che,

per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta

se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima

sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla

sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per

accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo

straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo

lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in

quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare

straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al

solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e

affrettata. (...)"

In una sentenza 35.2019.65 del 21

ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale

ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ai sensi di legge trattandosi di

una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola, aveva dovuto

compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a terra. Da

notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che, dopo la

caduta, neppure il figlio era stato in grado di risollevarlo da solo. Secondo

il TCA, l’elemento straordinario consisteva nel fatto che in quell’occasione al

paziente era ceduta totalmente l’unica gamba funzionante (quella sinistra,

essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso morto con il

braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto compiere uno sforzo

eccessivo.

Questo Tribunale ha deciso in

modo analogo anche nella pronunzia 35.2021.17 del 21 giugno 2021, cresciuta

incontestata in giudicato, riguardante un’operatrice sanitaria, nata nel 1959,

alta 163 cm per 53 kg, che aveva dovuto sorreggere completamente con il braccio

sinistro il peso di circa 80-85 kg (per 200 cm) di un paziente per evitarne la

caduta a terra (in questo senso, si veda pure la sentenza 35.2021.70 del 21

marzo 2022, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato).

Infine, nel giudizio STCA

35.2017.105

del 22 gennaio 2018, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha

per contro negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, trattandosi

di un tecnico di radiologia (in servizio da oltre 5 anni) - nato nel 1986 e di

corporatura robusta (90 kg per 170 cm) - che aveva dovuto sostenere un paziente

del peso di circa 100 kg (per 170-175 cm di altezza) con problemi deambulatori,

che era improvvisamente svenuto. In quell’occasione, questa Corte ha ricordato

che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi

di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo

eccessivo.

2.10

In concreto, vista la dinamica

inizialmente descritta dall’assicurata, va ritenuto che non vi è stato

l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti,

manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

Va dunque esaminato se, in

casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno

sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge

all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di

un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente

eccessivo o di un movimento scoordinato.

Come esposto in precedenza, visto il maggiore affidamento che

deve essere attribuito alle dichiarazioni della prima ora fornite dalla

ricorrente circa la dinamica del sinistro, può essere scartata a priori

l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione

corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai

sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori

programma, ciò che l’assicurata stessa ha esplicitamente escluso rispondendo

a una precisa domanda in tal senso posta nel formulario concernente la

descrizione della dinamica dei fatti (cfr. supra, consid. 2.7.).

Si tratta quindi di valutare se il danno alla spalla sinistra

subito dall’assicurata sia, o meno, da imputare a uno sforzo manifestamente

eccessivo.

Anche questa ipotesi può essere

negata. In effetti, il TCA ritiene che l'essere chiamata a trasferire utenti

allettati dal letto alla carrozzella e viceversa oppure, come nel caso di

specie, dal letto alla barella dell’ambulanza, rientri nel quadro delle

mansioni che è normalmente chiamata a svolgere un’operatrice sanitaria.

D’altro canto, RI 1 è un’operatrice

sanitaria sperimentata e di corporatura massiccia (84 kg x 173 cm). Il peso

dell’utente (circa 70 kg) era inoltre decisamente inferiore a quello

dell’assicurata (-14 kg circa).

Da notare che la Corte federale e

questo Tribunale hanno ammesso, in altre fattispecie, l’intervento di uno sforzo

eccessivo e, quindi, di un infortunio ai sensi di legge, in casi in cui il

peso dell’ospite era ampiamente superiore a quello dell’assicurato/a (ad

esempio, nella sentenza U 166/04 succitata, la differenza di peso era di 27 kg,

nella pronunzia 35.2006.78 di 25 kg e in quelle 35.2021.17 e 35.2021.70 di

27-32, rispettivamente di 47 kg, in operatrici sanitarie che avevano 61,

rispettivamente 58 anni).

In esito alle considerazioni che

precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le

severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il

carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

2.11

Questa Corte ritiene inoltre che la

decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si

nega che il danno alla salute lamentato dalla ricorrente possa essere assunto a

titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. 39, p.

5: “Per quanto riguarda le lesioni corporali ai sensi dell’art. 6 cpv. 2

della LAINF, è pacifico come dalla risonanza magnetica sia emerso che la causa

maggiore di quanto riscontrato sia di natura degenerativa. Pertanto, anche da

questo punto di vista la decisione di CO 1 del 30 maggio 2023 è corretta.”).

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso

di specie visto che l’evento annunciato

dall’interessato è accaduto nel marzo 2021, l’assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),

lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),

lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni

dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano

(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una

malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare

che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo

art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51

(cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo

all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una

lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio rende, comunque,

necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo

infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura

e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della

prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex

art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad

un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le

circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli

relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi

lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che

depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura

o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo

un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere

determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore

contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se

lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che

parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che

è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono

necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul tema, si veda pure la STF

8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo

2020.

consid. 5.4 e 5.5.

Nella presente fattispecie, già

la questione di sapere se l’assicurata è portatrice di una delle lesioni

corporali esaustivamente previste dall’art. 6 cpv. 2 LAINF, pone dei problemi.

In effetti, da una parte, la RMN

della spalla sinistra del 6 settembre 2022 ha evidenziato la presenza, fra

l’altro, di una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato (cfr.

doc. 7) che, come tale, ricade effettivamente nella lista di cui all’art. 6

cpv. 2 LAINF (lett. f: “lacerazioni dei tendini”), circostanza che è del

resto stata ammessa anche dal consulente medico della CO 1 (cfr. doc. 14, p.

1).

D’altra parte, però, a margine

della consultazione del 28 febbraio 2023, il Prof. dott. __________ ha

sostenuto che il medesimo esame strumentale è risultato “globalmente senza

particolarità mostrando unicamente conflitto sottoacromiale ed artrosi AC.

Cuffia dei rotatori globalmente intatta. Sospetta lesione del labbro

anteroinferiore.”, precisando che in occasione del sinistro del 30 agosto

2022.

l’insorgente “si è procurata una sublussazione e attualmente persistono

dolori su instabilità residua.” (doc. 26).

Ora, affermando che la cuffia

rotatoria è risultata “intatta” alla RMN, il medico curante specialista esclude

di fatto la presenza di una lesione tendinea. Inoltre, va segnalato che la sublussazione

di un’articolazione non costituisce una lesione corporale parificata ad

infortunio (ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b LAINF) (cfr. STF U 110/99 del

12.

aprile 2000 consid. 4; U 236/04 del 10 gennaio 2005 consid. 3.1; U 71+72/07 del

15.

giugno 2007 consid. 6.3.2). Lo stesso dicasi per una lesione del labbro (o

cercine) glenoideo (o glenoidale) (cfr. STCA 35.2008.47

del 13 ottobre 2008 consid. 2.11. e STF

8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 4.3).

Stante quanto precede, questo

Tribunale non ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza (cfr., in proposito, supra, consid. 2.6.), che

l’assicurata abbia riportato una delle lesioni enumerate all’art. 6 cpv. 2

LAINF.

A prescindere da quanto precede,

volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, la presenza di una lesione

corporale parificata ad infortunio nella forma di una lacerazione tendinea ex

art. 6 cpv. 2 lett. f LAINF, occorre ricordare che l’assicuratore convenuto può

comunque liberarsi dal proprio obbligo a prestazioni fornendo la prova che il

danno alla salute in questione è imputabile, in misura prevalente (ossia in

misura maggiore al 50%) a usura o malattia.

Dalle carte processuali risulta

che l’amministrazione ha interpellato al riguardo il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

In data 19 ottobre 2022, egli ha

negato che la lesione tendinea in questione sia imputabile all’evento

dell’agosto 2022 in quanto “non si presentano dei segni collaterali per una

distrazione all’evento traumatico. Si presenta invece una degenerazione omero-scapolare,

acromio-clavicolare con borsite e degenerazioni tendinopatiche e entesiopatiche

per la cuffia dei rotatori, soprattutto all’inserzione del tendine

sovraspinoso. La tendinopatia cambia il tessuto strutturale del tendine e

quindi diminuisce la sua resistenza. Con probabilità preponderante la diagnosi

di elenco 6.2 è dunque maggiormente la causa degenerativa.” (doc. 14).

Tutto ben considerato, questa

Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal

dott. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta

un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, secondo il

quale la (supposta) lesione parziale del tendine del sovraspinato è stata

causata prevalentemente da usura o malattia.

Del resto, dalla restante

documentazione medica non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno

lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della

correttezza del parere dello specialista interpellato dall’amministrazione.

Dal referto relativo alla RMN del

6.

settembre 2022 - esame svolto a distanza di soli 6 giorni dall’evento

traumatico - emerge che la (supposta) lesione tendinea della spalla sinistra è

inserita nel contesto di una diffusa degenerazione (cfr. doc. 7).

D’altronde, nella sua certificazione

28.

febbraio 2023, il dott. __________ ha riconosciuto che l’accertamento appena

citato aveva mostrato “unicamente conflitto sottoacromiale ed artrosi AC”

(doc. 26, p. 2).

Da notare che, con il referto

datato 27 aprile 2023, il Prof. __________ ha fornito precisazioni in merito a

quella che sarebbe stata la dinamica del sinistro del 30 agosto 2022, con lo

scopo di dimostrare l’intervento di un fattore esterno straordinario e, dunque,

di un infortunio ai sensi di legge. Egli non ha invece fornito elementi utili

riguardo all’eziologia del danno alla salute (doc. 29).

In esito a tutto quanto precede,

anche ammettendo che sia presente una delle diagnosi esaustivamente previste

dall’art. 6 cpv. 2 LAINF, la responsabilità della CO 1 non potrebbe essere

considerata impegnata, essendo stata apportata la relativa prova liberatoria.

La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato

l’assunzione dell’evento dell’agosto 2022, deve essere confermata.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti