35.2024.8
Discussa l'esistenza di un infortunio, rispettivamente di una lesione parificata, trattandosi di un'infermiera che ha dovuto trasferire un paziente dal letto alla barella dell'ambulanza
3 giugno 2024Italiano30 min
l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2024.8
mm
Lugano
3 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2023 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 1° settembre 2022, la __________
ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che la propria dipendente RI 1, infermiera,
in data 30 agosto 2022, si era fatta male alla spalla sinistra “alzando un
paziente” (doc. 2).
L’esame di RMN della spalla
sinistra del 6 settembre 2022 ha evidenziato una flogosi articolare con
fenomeni degenerativi scapolo-omerali e acromio-claveari, una borsite
subacromion-deltoidea con ispessimento della sinovia, una lesione parziale del
profilo anteriore del tendine del muscolo sovraspinato, fenomeni degenerativi
dell’infraspinato, del sottoscapolare e del capolungo del bicipite con borsite
a livello del solco omerale e una degenerazione del cercine glenoideo (doc. 7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 maggio 2023,
l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito
dell’evento occorso il 30 agosto 2022, sostenendo, da un lato, che i disturbi
alla spalla sinistra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi
di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione
parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 32).
A seguito dell’opposizione
interposta il 28 giugno 2023 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc.
36), in data 22 dicembre 2023, l’assicuratore ha confermato in sostanza la sua
prima decisione (doc. 38).
1.3. Con tempestivo ricorso del 1°
febbraio 2024, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga
accertato che il sinistro annunciato rappresenta un infortunio o una lesione
parificata, che gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto per determinare
il diritto alla rendita e che il grado dell’invalidità venga stabilito in base
a una perizia medica neutrale.
A sostegno delle proprie pretese,
la patrocinatrice ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:
" (…). La CO
1 con decisione, passibile di opposizione, in data 30 maggio 2023 ha negato
l’esistenza di “un evento infortunistico in senso giuridico, né di una lesione
corporale comportante un obbligo prestativo” e questo sebbene e contrariamente
a quanto affermato dalla CO 1 il dr. __________, che segue la signora RI 1 da
tempo, il danno oggi esistente è riconducibile senza ombra di dubbio a un
infortunio avvenuto sul posto di lavoro. Ci si riferisce in particolare allo
scritto del 27.04.2023 dove viene descritta la dinamica dell’evento come tale.
Lo stesso medico riconferma nello scritto 13.06.2023 la situazione
e le cause, così come le conseguenze per la stessa indicando in particolare una
limitazione nei movimenti (la paziente fatica, tuttavia, sempre ad eseguire
attività a livello dell’orizzontale e a sollevare pesi). Pur indicando che vi è
stato un lieve miglioramento, non ritiene che questo miglioramento sia tale da
permettere una ripresa completa dell’attività come infermiera. Lo specialista
conferma una capacità lavorativa ridotta al 50%. Parimenti lo stesso afferma
che non vi sono soluzioni chirurgiche suscettibili di risolvere la situazione e
consiglia quindi di continuare il trattamento riabilitativo.
4.
Il rapporto allestito dal medico di fiducia della CO 1 non mette
affatto in discussione che l’evento rientri tra quelli di cui all’art. 6 cpv. 2
Lainf. Erroneamente però a mente della ricorrente e del di lei specialista lo
stesso fa risalire a “fenomeni degenerativi” la situazione attuale dimenticando
l’evento traumatico del 30 agosto 2022. Vi è infatti da chiedersi – e su questo
il medico di fiducia della CO 1 non si esprime – se senza questo evento
traumatico la ricorrente si troverebbe oggi nello stesso stato in cui si trova.
Notasi a questo proposito che il medico di fiducia alla domanda se
si è in presenza di una diagnosi ai sensi dell’art. 6/2 LAINF risponde in modo
positivo, senza ma e senza se. Alla domanda successiva e cioè se l’evento
traumatico del 30 agosto 2022 può esserne la causa altrettanto tassativamente risponde
no. Nell’ambito della motivazione il medico di fiducia osserva che non vi sono
segni collaterali per una distrazione all’evento traumatico e riconduce tutto a
una degenerazione, per concludere che con probabilità preponderante la diagnosi
di elenco 6.2 dunque è maggiormente la causa degenerativa.
5.
A fronte di questa presa di posizione si ha però:
. l’affermazione del Dr. med. __________ che costata una lesione
parziale del profilo anteriore del sovraspinato senza retrazioni (cfr. lettera
06.09.2022);
. L’affermazione del Dr. med. [__________, n.d.r.] Specialista in
chirurgia ortopedica e traumatologia, che riconferma e lo fa in tutte le sue
comunicazioni, l’evento che è stato all’origine della sublussazione/lussazione
della spalla corrisponde a quello di un infortunio (cfr. lettera 27.04.2023
dove ben spiega l’evento come tale e le relative conseguenze). (…).” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In data 8 marzo 2024, l’avv. RA 1
si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.
doc. V).
L’11 marzo 2024,
l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare
(doc. VII).
In data 20 marzo 2024, lo stesso
assicuratore resistente ha ribadito quanto già esposto nell’allegato di
risposta (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa la
questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il
diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 30 agosto 2022,
oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. Nel caso di specie, è innanzitutto
utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è
chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna
applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha
stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve
prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di
legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, il
TCA è tenuto in primo luogo a esaminare se RI 1 è rimasta vittima di un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende,
nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
"- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di
infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore
esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000
U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto
che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato
come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un
fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si
svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché
si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in
modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle
quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in
grado di resistere.
Da un altro lato, per poter
ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o
incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121
V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b,
147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza,
tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli
elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette
di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice
constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A.
Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,
p. 267).
Gli stessi principi sono
applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio
(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. In concreto, in data 1° settembre
2022, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il
30 agosto 2022 era accaduto un evento che aveva riguardato la spalla sinistra.
L’evento è così stato descritto:
" Alzando
un paziente si è fatta male la spalla sinistra" (doc. 2).
Invitata dall’amministrazione a
descrivere nel dettaglio la dinamica del sinistro, l’8 settembre 2022 la
ricorrente ha dichiarato quanto segue:
" Durante
turno lavorativo, necessità di spostare una residente anziana dal letto alla
barella dell’ambulanza.”
Alla domanda “è avvenuto qualcosa
di particolare (scivolamento, caduta, ecc.)?”, ella ha risposto “Nessun
evento straordinario da segnalare”.
Interrogata a proposito della
responsabilità dell’evento, la ricorrente ha affermato trattarsi di un
infortunio professionale e che nella struttura in cui lavora sono presenti
delle barriere architettoniche.
L’insorgente ha infine firmato
di proprio pugno il questionario (doc. 6).
Con rapporto 8 settembre 2022, il
medico curante dell’assicurata, dott. __________, ha descritto la fattispecie
nei seguenti termini:
" Infermiera
in CPA, sollevando una paziente ha avvertito improvviso e forte strappo alla
spalla sinistra”
(doc. 8; dello stesso autore e
dello stesso tenore si veda pure il doc. 10).
Dopo aver appreso del rifiuto di
assumere il caso da parte dell’assicuratore convenuto (doc. 17), l’insorgente
ha prodotto il rapporto 28 febbraio 2023 del Prof. dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedia e traumatologia. Da questo documento risulta in
particolare che “cercando di sorreggere un paziente [l’assicurata,
n.d.r.] ha allungato il braccio con cedimento a livello della spalla e fitta
dolorosa.” (doc. 26).
Agli atti figura un secondo
referto del dott. __________, datato 27 aprile 2023, dal quale si evince quanto
segue a proposito della dinamica dell’evento del 30 agosto 2022:
" (…). Segnalo
che l’evento che è stato all’origine della sublussazione/lussazione della
spalla corrisponde, a mio modo di vedere, a quello di infortunio. Infatti, si
trattava di una situazione di urgenza dove il residente della casa per anziani
presentava sintomi di infarto miocardico ed era instabile. Durante il
trasferimento dal letto alla barella dell’ambulanza vi è stato un momento nel
quale il paziente rischiava di cadere a terra in quanto la camera era stretta e
gli intervenenti erano mal posizionati e non riuscivano a trasferire il
paziente. La signora RI 1 ha dunque dovuto sporgersi in avanti al di sopra
della barella. In questo momento la spalla era dunque in una posizione
sbilanciata ed innaturale.” (doc. 29)
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito
all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che,
secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le
spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime
constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008
UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.
3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa
M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della
prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è
data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica
dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al
proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle
particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.
Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può
perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti
presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.
2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della
causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546
consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001).
Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa
risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che
il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla
seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la
prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In concreto, in ossequio ai
principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la
propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento annunciato, su
quanto dichiarato dall'assicurata l’8 settembre 2022 (cfr. doc. 6).
In quella sede, ella ha affermato
che il dolore alla spalla sinistra era insorto nello spostare una paziente dal
letto alla barella dell’ambulanza, senza che fosse accaduto qualcosa di
straordinario. Il fatto che la ricorrente sarebbe stata costretta a compiere “un
movimento del tutto innaturale con l’arto superiore sinistro cercando di
proteggere il paziente da una caduta, sorreggendolo e facendo leva sull’arto”
(cfr. doc. 29), è una circostanza che ha modificato la sostanza della prima
versione dell’accaduto. Se le cose fossero realmente andate come è stato
sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale ragione l’insorgente non
l’avrebbe dichiarato già rispondendo ai puntuali quesiti sottopostile
dall’amministrazione.
In tale contesto, va sottolineato
che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il
proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del
genere di quello che figura agli atti sub doc. 6, ritenuto che spetta
normalmente al datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che
gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo
(“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2022.69 del 30 gennaio
2023 consid. 2.9; 35.2014.17 del 4 marzo 2015). Da qui l’importanza che
rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle
specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio,
come si è svolto l’evento e secondo quali modalità.
Da notare che la versione
determinante è stata descritta di proprio pugno dall’assicurata e, tra l’altro,
corrisponde pure nella sostanza a quella figurante nell’annuncio d’infortunio ("Alzando
un paziente si è fatta male la spalla sinistra" - doc. 2) e nelle
certificazioni del dott. __________ (doc. 8 e 10).
2.9. Nella presente fattispecie, la
dinamica dell’evento determinante è dunque quella contenuta nel questionario
LAINF dell’8 settembre 2022, e meglio “Durante turno lavorativo, necessità
di spostare una residente anziana dal letto alla barella dell’ambulanza.”
(doc. 6).
Dal medesimo documento si evince,
segnatamente, che l’insorgente, nata nel 1966 (cfr. doc. 1), è alta 173 cm e
pesa 84 kg, mentre il peso dell’utente che ha dovuto trasferire è di 70 kg.
In una sentenza U 166/04 del 18
aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 n. 56 p. 265, il TF ha ammesso il
carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57
kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata
un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg,
che stava improvvisamente per cadere.
In una sentenza 35.2005.98 dell'8
marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che nel caso
di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando da
sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg,
Considerandi
l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava
scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno
riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5), andava ammessa la
straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.
In una sentenza 35.2006.78 del 24
gennaio 2007, il TCA è giunto alla medesima conclusione trattandosi di una “assicurata,
di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio
2006.
mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la
Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso
l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.
In una sentenza 8C_403/2010 del 6
dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…). Il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un
fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di
buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale
in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del
peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in
considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni
quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato
propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).
Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.
U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un
evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per
evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo
trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella
adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da
lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04
del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il
caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che,
per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta
se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima
sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla
sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per
accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo
straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo
lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in
quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare
straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al
solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e
affrettata. (...)"
In una sentenza 35.2019.65 del 21
ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale
ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ai sensi di legge trattandosi di
una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola, aveva dovuto
compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a terra. Da
notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che, dopo la
caduta, neppure il figlio era stato in grado di risollevarlo da solo. Secondo
il TCA, l’elemento straordinario consisteva nel fatto che in quell’occasione al
paziente era ceduta totalmente l’unica gamba funzionante (quella sinistra,
essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso morto con il
braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto compiere uno sforzo
eccessivo.
Questo Tribunale ha deciso in
modo analogo anche nella pronunzia 35.2021.17 del 21 giugno 2021, cresciuta
incontestata in giudicato, riguardante un’operatrice sanitaria, nata nel 1959,
alta 163 cm per 53 kg, che aveva dovuto sorreggere completamente con il braccio
sinistro il peso di circa 80-85 kg (per 200 cm) di un paziente per evitarne la
caduta a terra (in questo senso, si veda pure la sentenza 35.2021.70 del 21
marzo 2022, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato).
Infine, nel giudizio STCA
35.2017.105
del 22 gennaio 2018, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha
per contro negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, trattandosi
di un tecnico di radiologia (in servizio da oltre 5 anni) - nato nel 1986 e di
corporatura robusta (90 kg per 170 cm) - che aveva dovuto sostenere un paziente
del peso di circa 100 kg (per 170-175 cm di altezza) con problemi deambulatori,
che era improvvisamente svenuto. In quell’occasione, questa Corte ha ricordato
che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi
di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo
eccessivo.
2.10
In concreto, vista la dinamica
inizialmente descritta dall’assicurata, va ritenuto che non vi è stato
l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti,
manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va dunque esaminato se, in
casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno
sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge
all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di
un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente
eccessivo o di un movimento scoordinato.
Come esposto in precedenza, visto il maggiore affidamento che
deve essere attribuito alle dichiarazioni della prima ora fornite dalla
ricorrente circa la dinamica del sinistro, può essere scartata a priori
l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione
corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai
sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma, ciò che l’assicurata stessa ha esplicitamente escluso rispondendo
a una precisa domanda in tal senso posta nel formulario concernente la
descrizione della dinamica dei fatti (cfr. supra, consid. 2.7.).
Si tratta quindi di valutare se il danno alla spalla sinistra
subito dall’assicurata sia, o meno, da imputare a uno sforzo manifestamente
eccessivo.
Anche questa ipotesi può essere
negata. In effetti, il TCA ritiene che l'essere chiamata a trasferire utenti
allettati dal letto alla carrozzella e viceversa oppure, come nel caso di
specie, dal letto alla barella dell’ambulanza, rientri nel quadro delle
mansioni che è normalmente chiamata a svolgere un’operatrice sanitaria.
D’altro canto, RI 1 è un’operatrice
sanitaria sperimentata e di corporatura massiccia (84 kg x 173 cm). Il peso
dell’utente (circa 70 kg) era inoltre decisamente inferiore a quello
dell’assicurata (-14 kg circa).
Da notare che la Corte federale e
questo Tribunale hanno ammesso, in altre fattispecie, l’intervento di uno sforzo
eccessivo e, quindi, di un infortunio ai sensi di legge, in casi in cui il
peso dell’ospite era ampiamente superiore a quello dell’assicurato/a (ad
esempio, nella sentenza U 166/04 succitata, la differenza di peso era di 27 kg,
nella pronunzia 35.2006.78 di 25 kg e in quelle 35.2021.17 e 35.2021.70 di
27-32, rispettivamente di 47 kg, in operatrici sanitarie che avevano 61,
rispettivamente 58 anni).
In esito alle considerazioni che
precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le
severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il
carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
2.11
Questa Corte ritiene inoltre che la
decisione impugnata debba essere confermata anche nella misura in cui vi si
nega che il danno alla salute lamentato dalla ricorrente possa essere assunto a
titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. 39, p.
5: “Per quanto riguarda le lesioni corporali ai sensi dell’art. 6 cpv. 2
della LAINF, è pacifico come dalla risonanza magnetica sia emerso che la causa
maggiore di quanto riscontrato sia di natura degenerativa. Pertanto, anche da
questo punto di vista la decisione di CO 1 del 30 maggio 2023 è corretta.”).
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso
di specie visto che l’evento annunciato
dall’interessato è accaduto nel marzo 2021, l’assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),
lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),
lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni
dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano
(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una
malattia.
Al riguardo, è utile sottolineare
che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo
art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Nella già citata DTF 146 V 51
(cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo
all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una
lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a
corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il
grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da
ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)
- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio rende, comunque,
necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo
infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli
infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura
e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della
prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex
art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad
un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le
circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli
relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi
lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che
depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura
o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo
un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere
determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore
contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se
lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che
parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che
è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono
necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).
La prova che una lesione
corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a
una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore
contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in
nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non
esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne
una causa possibile (consid. 9.2).
Sul tema, si veda pure la STF
8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo
2020.
consid. 5.4 e 5.5.
Nella presente fattispecie, già
la questione di sapere se l’assicurata è portatrice di una delle lesioni
corporali esaustivamente previste dall’art. 6 cpv. 2 LAINF, pone dei problemi.
In effetti, da una parte, la RMN
della spalla sinistra del 6 settembre 2022 ha evidenziato la presenza, fra
l’altro, di una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato (cfr.
doc. 7) che, come tale, ricade effettivamente nella lista di cui all’art. 6
cpv. 2 LAINF (lett. f: “lacerazioni dei tendini”), circostanza che è del
resto stata ammessa anche dal consulente medico della CO 1 (cfr. doc. 14, p.
1).
D’altra parte, però, a margine
della consultazione del 28 febbraio 2023, il Prof. dott. __________ ha
sostenuto che il medesimo esame strumentale è risultato “globalmente senza
particolarità mostrando unicamente conflitto sottoacromiale ed artrosi AC.
Cuffia dei rotatori globalmente intatta. Sospetta lesione del labbro
anteroinferiore.”, precisando che in occasione del sinistro del 30 agosto
2022.
l’insorgente “si è procurata una sublussazione e attualmente persistono
dolori su instabilità residua.” (doc. 26).
Ora, affermando che la cuffia
rotatoria è risultata “intatta” alla RMN, il medico curante specialista esclude
di fatto la presenza di una lesione tendinea. Inoltre, va segnalato che la sublussazione
di un’articolazione non costituisce una lesione corporale parificata ad
infortunio (ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b LAINF) (cfr. STF U 110/99 del
12.
aprile 2000 consid. 4; U 236/04 del 10 gennaio 2005 consid. 3.1; U 71+72/07 del
15.
giugno 2007 consid. 6.3.2). Lo stesso dicasi per una lesione del labbro (o
cercine) glenoideo (o glenoidale) (cfr. STCA 35.2008.47
del 13 ottobre 2008 consid. 2.11. e STF
8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 4.3).
Stante quanto precede, questo
Tribunale non ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza (cfr., in proposito, supra, consid. 2.6.), che
l’assicurata abbia riportato una delle lesioni enumerate all’art. 6 cpv. 2
LAINF.
A prescindere da quanto precede,
volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, la presenza di una lesione
corporale parificata ad infortunio nella forma di una lacerazione tendinea ex
art. 6 cpv. 2 lett. f LAINF, occorre ricordare che l’assicuratore convenuto può
comunque liberarsi dal proprio obbligo a prestazioni fornendo la prova che il
danno alla salute in questione è imputabile, in misura prevalente (ossia in
misura maggiore al 50%) a usura o malattia.
Dalle carte processuali risulta
che l’amministrazione ha interpellato al riguardo il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
In data 19 ottobre 2022, egli ha
negato che la lesione tendinea in questione sia imputabile all’evento
dell’agosto 2022 in quanto “non si presentano dei segni collaterali per una
distrazione all’evento traumatico. Si presenta invece una degenerazione omero-scapolare,
acromio-clavicolare con borsite e degenerazioni tendinopatiche e entesiopatiche
per la cuffia dei rotatori, soprattutto all’inserzione del tendine
sovraspinoso. La tendinopatia cambia il tessuto strutturale del tendine e
quindi diminuisce la sua resistenza. Con probabilità preponderante la diagnosi
di elenco 6.2 è dunque maggiormente la causa degenerativa.” (doc. 14).
Tutto ben considerato, questa
Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal
dott. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta
un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, secondo il
quale la (supposta) lesione parziale del tendine del sovraspinato è stata
causata prevalentemente da usura o malattia.
Del resto, dalla restante
documentazione medica non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno
lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della
correttezza del parere dello specialista interpellato dall’amministrazione.
Dal referto relativo alla RMN del
6.
settembre 2022 - esame svolto a distanza di soli 6 giorni dall’evento
traumatico - emerge che la (supposta) lesione tendinea della spalla sinistra è
inserita nel contesto di una diffusa degenerazione (cfr. doc. 7).
D’altronde, nella sua certificazione
28.
febbraio 2023, il dott. __________ ha riconosciuto che l’accertamento appena
citato aveva mostrato “unicamente conflitto sottoacromiale ed artrosi AC”
(doc. 26, p. 2).
Da notare che, con il referto
datato 27 aprile 2023, il Prof. __________ ha fornito precisazioni in merito a
quella che sarebbe stata la dinamica del sinistro del 30 agosto 2022, con lo
scopo di dimostrare l’intervento di un fattore esterno straordinario e, dunque,
di un infortunio ai sensi di legge. Egli non ha invece fornito elementi utili
riguardo all’eziologia del danno alla salute (doc. 29).
In esito a tutto quanto precede,
anche ammettendo che sia presente una delle diagnosi esaustivamente previste
dall’art. 6 cpv. 2 LAINF, la responsabilità della CO 1 non potrebbe essere
considerata impegnata, essendo stata apportata la relativa prova liberatoria.
La decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha rifiutato
l’assunzione dell’evento dell’agosto 2022, deve essere confermata.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti